Bonus merito variabile, assegnati da 200 a 1.800 euro a docente

da La Tecnica della Scuola

Bonus merito variabile, assegnati da 200 a 1.800 euro a docente

L’assegnazione in denaro del bonus per il merito professionale varia fortemente da scuola a scuola. E pure in base al compito.

La variabile dell’eterogeneità con cui si sta applicando la norma introdotta con la Legge 107, è affrontata il 29 giugno dal quotidiano La Repubblica, che in un articolo a più “mani”, ha raccontato i motivi del dissenso sparsi per l’Italia.

In un liceo di Torino, per esempio, il compenso annuale arriva a 1.800 euro. In altre scuole, invece, ci si ferma a 200 euro netti. “La discrezionalità con cui le singole scuole italiane hanno distribuito il bonus è stata totale”, commenta il quotidiano nazionale. Che poi racconta anche i perché della protesta, che in alcuni casi si materializza rifiutando il bonus assegnato dal dirigente scolastico, sulla base dei criteri adottati dal comitato di valutazione.

“L’iniziativa del premio allontanato, ultimo orgoglio degli insegnanti italiani, è nata a Bologna, città all’avanguardia nella protesta contro la Buona scuola. In maniera spontanea, nell’istituto comprensivo più grande: l’Ic 14 tra Borgo Panigale e Casteldebole, prima periferia. È fatta da cinque scuole elementari e una media, da 1.358 alunni di cui il 28 per cento stranieri. Bene, qui 72 docenti su 177 hanno sottoscritto una “dichiarazione di indisponibilità” al premio sul merito. Poi lo hanno spiegato. “Siamo contrari al sistema di valutazione introdotto dalla legge 107 perché comporta uno sterile aumento della competizione individuale tra gli insegnanti, determina una forte gerarchia e trasforma la scuola pubblica in un’azienda spingendo i docenti a uniformare la didattica””.

Ai docenti non piace il fatto che i criteri di accesso siano così diversificati, con le priorità che variano da istituto a istituto (sulla base delle indicazioni del comitato).

Così, in alcune scuole della Penisola, “si è deciso di dare il denaro a tutti i docenti che avevano presentato un progetto speciale, in altre ci si è affidati ai questionari compilati dagli studenti, alle segnalazioni di colleghi e genitori. Diversi prof sono stati premiati per aver portato i ragazzi a una mostra il sabato, altri perché animatori digitali, altri perché avevano trascritto i verbali dei consigli di classe”.

La protesta non è limitata a una regione. A Milano, alcuni “prof di istituti del centro si sono rifiutati in blocco di far parte del comitato di valutazione. A Firenze i più sindacalizzati hanno suggerito di dividere il premio con chi si è opposto alle riforme dall’inizio. A Roma si segnalano rifiuti al Liceo classico Mamiani, quartiere Prati, alla Claudio Abbado, in centro, e alla Luigi Rizzo della Balduina. Maria Lo Fiego, insegnante alle medie, ha postato la sua contrarietà su Facebook: “Un’elemosina””.

“La gran parte dei presidi di Torino – continua La Repubblica – ha smussato la questione dirottando fondi verso il potenziamento dei laboratori. Il comprensivo Regio Parco, invece, ha scelto di escludere gli insegnanti con più di venti giorni d’assenza. Il Liceo classico Siotto Pintor di Cagliari si è spaccato mentre all’Adolfo Pansini di Napoli gli stessi studenti, in solidarietà, non sono entrati a far parte del Comitato di valutazione. Premio fermato. Nel 42 per cento delle scuole di Palermo il bonus sarà assegnato in base a un’autocertificazione presentata dai docenti. A Parma e Piacenza, sostiene il sindacato Gilda, su 88 istituti solo un paio hanno già chiarito la faccenda. A Parma, d’altronde, la raccolta delle firme per il referendum che chiede, tra l’altro, l’abolizione del premio è arrivata a cinquemila sottoscrizioni”.

A Bologna, “quindici insegnanti hanno fatto appello ai colleghi: “Non presentate la richiesta per il premio”. Qui hanno spinto i Cobas. Al Liceo scientifico Sabin sono stati raccolti 40 “no”: “A tutti o non lo voglio”. Diversi “rifiuti” sono arrivati alle primarie Romagnoli e Longhena, al Monte San Pietro, all’Istituto Aldrovandi-Rubbiani. Molti insegnanti – una minoranza, una larga minoranza – hanno chiesto di non essere premiati””.

Se la protesta appare massiccia, al ministero dell’Istruzione, però, minimizzano. E rispondono con i numeri. “A oggi solo 10 scuole, tra le oltre 3 mila” che hanno partecipato al monitoraggio, “non hanno costituito il comitato di valutazione per l’assegnazione del bonus agli insegnanti” meritevoli. Questo significa che “è un’attività, una misura, partecipata”, ha detto il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, nel corso del suo intervento tenuto sulla nuova valutazione dei presidi. Insomma, per il Miur la protesta avrebbe una consistenza davvero minima. Però, aggiungiamo noi, decisamente rumorosa.

La Tecnica della Scuola, proprio su questo argomento, ha avviato in questi giorni il sondaggio: “Soldi merito: hai intenzione di chiederli?”. Invitiamo i docenti ad esprimere la loro opinione cliccando su questo link ed esprimendo la preferenza.

Bonus premiale, si va in tribunale

da La Tecnica della Scuola

Bonus premiale, si va in tribunale

Il problema del bonus premiale potrebbe spostarsi presto nelle aule dei tribunali. In questi giorni i sindacati del comparto scuola hanno inviato a tutti i dirigenti scolastici delle scuole del Lazio una lettera così concepita: “La vostra scuola ha ricevuto i fondi per l’assegnazione del bonus premiale. Chiediamo quindi che il dirigente scolastico apra sull’argomento un tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali”.

Sulla richiesta dei sindacati rappresentativi va segnalato però un intervento dell’Anp che sta suggerendo ai dirigenti scolastici della regione di rispondere con gentilezza e fermezza: “Le norme in vigore sottraggono la materia della assegnazione del bonus alla contrattazione sindacale facendola ivece rientrare fra quelle sulle quali è prevista l’informazione preventiva e successiva”.
Ma c’è chi pensa ad azioni più incisive e provocatorie come quella di convocare il tavolo di confronto in tutte le scuole nello stesso giorno e alla stessa ora in modo da rendere di fatto impossibile la partecipazione dei rappresentanti sindacali provinciali in ogni scuola.
E’ però evidente che una decisione del genere equivarrebbe ad una vera e propria dichiarazione di guerra.
In concreto si tratta di capire se l’iniziativa promossa dai sindacati romani si estenderà anche ad altre regioni o a tutto il territorio nazionale.
In ogni caso è molto facile che il problema finisca nelle aule dei tribunali, con esiti del tutto imprevedibili.

Bonus, i sindacati romani chiedono ai dirigenti scolastici di trattare

da tuttoscuola.com

Bonus, i sindacati romani chiedono ai dirigenti scolastici di trattare
Presentata formale richiesta di apertura di un tavolo di confronto

I cinque sindacati rappresentativi di Roma chiedono ai dirigenti scolastici l’apertura di un tavolo di confronto sul ‘bonus’ della premialità docenti previsto dalla legge 107/2015 sulla Buona Scuola.

Questo il testo della richiesta pervenuta in data odierna ai capi d’istituto romani.

Roma, 27.6.2016

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Roma

p.c. Alle RSU d’istituto

“Le sottoscritte OOO.SS., a seguito dell’avvenuta attribuzione del Fondo a codesta istituzione scolastica, ai sensi delle disposizioni a carattere imperativo di cui agli art. 2, 40 e 45 del Dlgs. 165/2001, e dell’articolo3 del CCNL vigente, con la presenta richiedono l’apertura del tavolo di confonto, con le OO.SS.  e le RSU, sul ‘bonus’ di cui all’art. 1, commi 126 e 128 della legge 107/2015.

Si rimane in attesa di urgente convocazione.

Distinti saluti

Flc-cgil (Ghignoni), Cisl-scuola (Mazziotta), Uil-scuola (Albisetti), Snals-Confsal (Albano), Gilda-Unams (Benedetti)

Firmata la la direttiva per la valutazione dei dirigenti scolastici

da tuttoscuola.com

Delfino (DISAL): “La direttiva segno di una nuova considerazione del DS”
Firmata la la direttiva per la valutazione dei dirigenti scolastici

Non tardano ad arrivare le prime reazioni alla firma da parte del Ministro Stefania Giannini della direttiva per la valutazione dei dirigenti scolastici. Secondo Ezio Delfio, Presidente della DISAL “Se la valutazione è valorizzazione del valutato la Direttiva che il Ministro ha firmato oggi va salutata come segno di una nuova considerazione che viene data al dirigente scolastico, chiamato in questo anno di Buona scuola ad un impegno notevole di avvio di nuove incombenze, interpretazioni, implementazioni. L’avvio di un sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, poi, è indispensabile ad un moderno sistema scolastico proprio perché favorisce  una riflessione sull’efficacia del proprio lavoro, sulle modalità di investimento delle risorse umane ed economiche, sui risultati e sugli esiti di apprendimento della comunità scolastica che si dirige, pur tenendo presente, tuttavia, che questi dipendono prevalentemente dall’azione della comunità degli insegnanti.

I presidi sono disponibili alla valutazione del loro operato, anche se attendono una non più procrastinabile revisione del profilo normativo che valorizzi la dimensione educativa del loro ruolo, una giusta soluzione delle sperequazioni retributive e l’adeguamento dello stipendio alla gravosità del lavoro.

Nel giorno dell’avvio del sistema di valutazione dei dirigenti occorre, tuttavia, ribadire l’urgenza dell’avvio, in un contesto organico di valutazione del sistema scolastico, anche della valutazione anche delle altre componenti scolastiche dalla cui collaborazione dipende l’esito dell’operato dei presidi, che, altrimenti, verrebbero identificati unici responsabili dei risultati di azioni e processi che esigono la cooperazione anche di altri attori.

Auspichiamo che l’avvio del sistema di valutazione dei prèsidi, attraverso un Osservatorio nazionale da istituire che coinvolga attivamente anche le associazioni professionali dei prèsidi, preveda un periodo propedeutico al termine del quale verificare e rivedere strumenti e metodologie indicate dalla Direttiva, per giungere ad una definitiva implementazione del modello di valutazione  dei presidi integrato all’interno di un coerente sistema nazionale di valutazione. La valutazione del dirigente, slegata da una valutazione di ‘sistema’, oltre a non quotare la situazione reale della scuola che egli dirige, corre il rischio di rappresentare una discriminazione verso i dirigenti stessi, individuati come unici soggetti responsabili del funzionamento, e potrebbe ridurre, nei fatti, la procedura valutativa ad una mera formalità finalizzata all’accesso al salario di risultato.

DiSAL intende sin d’ora mettere a disposizione la propria esperienza culturale e professionale a servizio delle iniziative di informazione e formazione a favore dei Dirigenti e dei componenti dei Nuclei di valutazione che saranno avviate dalla amministrazione ed intende promuovere incontri a supporto dei presidi utili a favorire la conoscenza e la comprensione delle metodologie e degli strumenti di valutazione.”

Dirigenti scolastici: firmata la direttiva sulla valutazione

da tuttoscuola.com

Dirigenti scolastici: firmata la direttiva sulla valutazione

Ho firmato oggi la direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici, che prenderà il via con il prossimo anno scolastico. Ci sono voluti 15 anni e 7 ministri ed è stato possibile perchè il quadro normativo è cambiato, soprattutto con la legge 107 del 2015“.

Il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, ha presentato oggi alla stampa la nuova direttiva che pone fine ai premi a pioggia ai dirigenti scolastici e introduce un meccanismo di valutazione che dovrebbe ricompensare solo quelli giudicati più bravi. Quelli giudicati negativamente verranno invece prima spostati alla direzione di un’altra scuola, poi, se il giudizio sul loro operato continuerà ad essere negativo “dovranno cambiare mestiere“, ha detto Giannini. Resteranno in pratica a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale, che assegnerà loro nuove mansioni.

I giudizi positivi saranno invece di tre tipi: “pieno raggiungimento degli obiettivi“, “avanzato raggiungimento degli obiettivi” e “buon raggiungimento degli obiettivi“.

I premi economici del Fondo Unico Nazionale dei dirigenti scolatici varieranno in funzione del risultato raggiunto. Con il nuovo meccanismo viene escluso dunque il premio a pioggia: lo prenderanno solo i più meritevoli. Quelli – ha spiegato il ministro – che dimostreranno di saper dare un indirizzo alla scuola, di saper gestire e valorizzare le risorse umane, inclusa la gestione del bonus per i docenti previsto dalla ’Buona Scuola’, e che saranno apprezzati dalla comunità scolastica.

Il fondo a disposizione per i premi ammonterà per il prossimo anno scolastico a circa 150 milioni.

Decreto Ministeriale 30 giugno 2016, n. 546

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 16, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare, l’articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante “Linee guida disturbi specifici dell’apprendimento”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, commi 4 e 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305, concernente “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 maggio 2016, n. 312, con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2016/2017;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 giugno 2016, n. 487, con il quale è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;

VISTE le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017”;

VISTO lo “Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003” adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005;

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Accademia Navale di Livorno, l’Accademia Militare di Modena, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli “Federico II” e di Pisa;

VISTA la comunicazione SSMD REG2016 0072009 del 19 maggio 2016 nella quale il Ministero della Difesa ha indicato il fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze Armate;

VALUTATA l’opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie;

VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 dal Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la mozione presentata dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD) del 16 maggio 2016;

CONSIDERATO che, recependo le istanze espresse nel tavolo tecnico di programmazione dei posti, con specifico riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, si ritiene opportuno verificare il possesso della certificazione europea rilasciata dalla EAEVE “European Association of Establishments of Veterinary Education”;

RAVVISATA la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per le singole Università per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli Atenei;

CONSIDERATO che con successivi decreti sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo Ateneo;

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all’inizio dell’anno accademico 2016/2017;

RAVVISATA la necessità di definire, per l’anno accademico 2016/2017, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 innanzi citata;

DECRETA
Articolo 1
(Disposizioni generali)

Per l’anno accademico 2016/2017, l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 47/2013 citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova disciplinata dal presente decreto.

Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova. Essa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in premessa, per la validazione delle domande.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. I candidati allievi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l’Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell’ultimo avente titolo all’immatricolazione nell’Università di Pisa all’atto del primo scorrimento della graduatoria.

Articolo 3
(Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese)

Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in premessa, per la validazione delle domande.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5,  del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in premessa, per la validazione delle domande.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia; disegno e rappresentazione; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di storia; dieci (10) di disegno e rappresentazione; dodici (12) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 6
(Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese)

1. Nelle Università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.
2. La prova in inglese può essere svolta dai candidati comunitari, dai candidati non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5,  del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e dai candidati non comunitari residenti all’estero che ne formulino espressa richiesta al momento della domanda di partecipazione alla prova.
3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l’ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità previste dal bando dell’Ateneo.
4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
5. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie)

1. Per l’accesso ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie la prova di ammissione è predisposta da ciascuna Università ed è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo Ateneo.
2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Ciascun Ateneo assicura lo svolgimento della prova in conformità ai principi generali di cui all’Allegato 1 del presente decreto.
5. Ciascun Ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l’ordine di preferenza per i corsi di laurea per la cui ammissione hanno sostenuto la prova.

Articolo 8
(Accademie Militari)

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto non si applicano ai candidati dell’Accademia Navale di Livorno, dell’Accademia Militare di Modena e dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena – Reggio Emilia e di Napoli “Federico II”, tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa 31 dicembre 2015, n 302/1D e successive modificazioni con riferimento ai programmi previsti dall’Allegato A del presente decreto e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l’accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)

1. Le prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria 6 settembre 2016
Medicina Veterinaria 7 settembre 2016
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto 8 settembre 2016
Corsi di laurea delle professioni sanitarie 13 settembre 2016
Medicina e Chirurgia in lingua inglese 14 settembre 2016

 

Articolo 10
(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

1. Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto alla prova.
2. Sono idonei all’ammissione ai corsi di laurea di cui al presente decreto i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 e i candidati non comunitari residenti all’estero che abbiano ottenuto alla prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti. I candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002.
4. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

  • – 1,5 punti per ogni risposta esatta
  • – meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata
  • – 0 punti per ogni risposta omessa

5. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 il CINECA, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. La graduatoria dei candidati non comunitari residenti all’estero è definita dalle Università.
7. Per i corsi di cui all’articolo 7 le Università, sulla base del punteggio ottenuto alla prova calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 e l’altra per i candidati non comunitari residenti all’estero.
8. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

  • – Per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria e per le graduatorie dei corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;
  • – Per la graduatoria del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e matematica;
  • – Per la graduatoria dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
9. La graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude con provvedimento ministeriale da emanarsi entro e non oltre la conclusione delle attività didattiche del primo semestre accademico, al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami. Gli eventuali posti che alla data della chiusura delle graduatorie dovessero risultare non coperti anche a seguito di rinunce successive all’immatricolazione non vengono riassegnati.
10. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all’accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Articolo 11
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell’articolo 16 della legge n. 104/1992.
2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove dai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 12
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l’accertamento dell’identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

Articolo 13
(Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l’informativa di cui all’Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tale informativa è inserita nel portale Universitaly in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all’atto dell’iscrizione alla prova prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell’Allegato 2 al presente decreto.

Articolo 14
(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 sono ripartiti tra le Università secondo la tabella dell’Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai candidati stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa.
2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili di cui al comma 1, con successivi decreti sarà determinata la programmazione in via definitiva.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 30 giugno 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini


Allegati


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione Generale per lo studente lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore

Comunicato 4 luglio 2016

Si rende noto che, a seguito di due refusi riscontrati nell’Allegato 4 del D.M. n. 546/2016, allo stesso Allegato va apportata la seguente rettifica con particolare riferimento al numero dei posti assegnati ai sottoelencati Atenei:

Università Corso di laurea Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5 Non comunitari non residenti in Italia
Politecnica delle Marche Ingegneria edile-architettura 60 e non 90 10
Università degli Studi di Trento Ingegneria edile-architettura 85 e non 100 0

Resta fermo il numero complessivo di posti, pari a 6.991, destinati per l’a.a. 2016/2017 alle immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto dei candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5.

Pertanto l’Allegato 4 è sostituito secondo la corretta redazione.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Maria Letizia Melina

Nota 30 giugno 2016, Prot. 5318

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All’Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta
Aosta

e p.c.

Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI

Alle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Nota 30 giugno 2016, Prot. 5318

Oggetto: CONCORSO “I giovani ricordano la Shoah” – Anno scolastico 2016/2017

30 giugno Adozione PTPC e PTTI

Il MIUR, a seguito di un quesito posto all’ANAC, ha comunicato, con Nota 27 maggio 2016, Prot. n. 1708, che il termine fissato al 30 maggio per l’adozione di

  • Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
  • Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI)

come previsto dalle Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è prorogato al 30 giugno, anche alla luce dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016, del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che modifica ed integra le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Le Linee guida, rivolte alle istituzioni scolastiche statali, cui è stata riconosciuta autonomia didattica, organizzativa e gestionale ai sensi del DPR 8 marzo 1999, n. 275 e delle modifiche apportate dalla recente legge 107/15, prevedono l’individuazione del

  • Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)
    Tenuto conto dell’articolazione periferica del sistema scolastico e dei rapporti che intercorrono tra le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione ministeriale, si ritiene di individuare il RPC nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale. Considerato l’ambito territoriale particolarmente esteso, al fine di agevolare il RPC, i dirigenti di ambito territoriale operano quali referenti del RPC.” (Linee guida, 1.1)
    Ciascun RPC cura l’elaborazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione (PTCP) di ambito regionale avvalendosi della collaborazione dei referenti di ambito territoriale e dei dirigenti scolastici del territorio.” (Linee guida, 2)
  • Responsabile della trasparenza (RT)
    L’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, nel delineare i compiti del RT, specifica che il RPC di cui all’art. 1, co. 7, della legge n. 190/2012 svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza. Considerata, tuttavia, la numerosità delle istituzioni scolastiche che insistono su alcuni ambiti territoriali e l’esigenza di garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, la correlazione con i bisogni informativi propri di ogni istituzione scolastica, il loro costante aggiornamento, la completezza, la tempestività dei dati, l’Autorità ritiene di individuare il dirigente scolastico quale Responsabile della trasparenza di ogni istituzione scolastica.” (Linee guida, 1.2)
    Ciascun dirigente scolastico, in qualità di Responsabile della trasparenza, sentito il Consiglio di Istituto, adotta il PTTI dell’istituzione scolastica.” (Linee guida, 3)

Il termine per l’attuazione delle misure previste nei PTPC e nei PTTI decorre dal 1° settembre 2016 per agevolare l’adeguamento in tempi brevi alla normativa in materia di prevenzione alla corruzione e coordinare detta attuazione con l’avvio del prossimo anno scolastico, fermo restando che gli obblighi di trasparenza decorrono dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013.

A tal fine le istituzioni scolastiche adeguano tempestivamente il proprio sito agli obblighi di trasparenza per l’anno 2016, provvedendo progressivamente all’eventuale adeguamento anche per gli anni precedenti. “Il PTTI è pubblicato esclusivamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di ogni istituzione scolastica.” (Linee guida, 3)

L’attività di vigilanza dell’ANAC, anche al fine dell’esercizio dei poteri sanzionatori, verrà avviata dal 1° settembre 2016, in coerenza con i termini sopra indicati.

Al fine di consentire la piena attuazione delle misure, il primo aggiornamento ordinario del PTPC e del PTTI potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2018.



Decreto Ministeriale 30 giugno 2016, AOOUFGAB 527

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto del MIUR

Decreto Ministeriale 30 giugno 2016, AOOUFGAB 527

Ripartizione degli incarichi dirigenziali di livello non generale conferibili ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis e comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 definita dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 gennaio 2016, n. 7

Nota 30 giugno 2016, AOODGPER 17763

Direttori Regionali Uffici scolastici regionali
Loro sedi
e, p.c. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Nota 30 giugno 2016, AOODGPER 17763

Oggetto: Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A).

Schema di decreto interministeriale dotazioni organiche 2016-18.