Concorso, strage di docenti abilitati

da ItaliaOggi

Concorso, strage di docenti abilitati

I candidati: colpa delle modalità. le università chiedono i dati

Angela Iuliano

Record di prof bocciati, primi fra tutti quelli di sostegno. Si chiude così la prima fase del concorso docenti della Buona Scuola in base ai risultati provvisori della prova scritta pubblicati dagli usr. Mentre si cerca di capire le cause di una strage di docenti abilitati. Perché il concorsone non permette di conseguire l’abilitazione, ma è riservato ai soli insegnati già abilitati, spesso super selezionati dalle forche Caudine dei vari Tfa e Pas. Tra i candidati salernitani solo 1 su 3 la spunta. In Emilia Romagna bocciato il 63% allo scritto di matematica e il 68% a quello di fisica. In Lombardia, su 51 posti a bando, solo 7 candidati superano la prova per laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche. In Calabria sosteranno l’orare per gli 86 posti disponibili di tecnologia alle medie solo 28 docenti.

Una vera Caporetto quella alle prove di sostegno. Alle medie in Sardegna ad essere ammesso alla prova orale è un solo candidato, sui 4 partecipanti per 18 posti disponibili. Per la primaria in Piemonte, su 378 posti a disposizione, passano all’orale 130 su 333 candidati. Alle superiori nel Lazio appena in 70 hanno superato lo scritto per 149 posti banditi. Una debacle che non ha risparmiato gli insegnanti abilitatisi al sostegno dopo un corso di specializzazione universitaria, superato con ottime valutazioni. È il caso del Trentino, come denuncia Dario Ianes, docente di pedagogia speciale e didattica speciale alla Libera università di Bolzano. Preoccupati i direttori dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno all’integrazione scolastica degli studenti con disabilità, che con il coordinatore Luigi d’Alonzo, docente di pedagogia speciale all’Università Cattolica di Milano, hanno chiesto di «avere dati aggiornati sugli esiti delle prove concorsuali nei vari ordini di scuola, onde realizzare un accurato e doveroso monitoraggio dei risultati conseguiti dai nostri abilitati».

Congedo biennale per assistere il disabile grave: a chi spetta? Può essere frazionato?

da La Tecnica della Scuola

Congedo biennale per assistere il disabile grave: a chi spetta? Può essere frazionato?

La legge 388/2000 e il D.lgs 151/2001 (art. 42) prevedono la possibilità per il lavoratore dipendente (anche con rapporto di lavoro part-time) di fruire di un congedo straordinario biennale per assistere un parente o affine disabile grave.

Il D.lgs 119/2011 ha fissato un rigido ordine di priorità tra i beneficiari, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:

  • al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
  • al figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai parenti/affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità.

Il congedo straordinario non può essere richiesto:

  • durante le pause di sospensione contrattuale in caso di contratto di lavoro part-time verticale;
  • quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni);
  • nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.

I lavoratori aventi diritto al congedo straordinario possono richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.

Per la stessa persona disabile in situazione di gravità non possono essere richiesti più di 2 anni di assenza a tale titolo: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari (art. 42, co 5, D.lgs. 151/2001).

In caso di pluralità di persone disabili in situazione di gravità il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del”raddoppio” del congedo straordinario.

Il congedo è frazionabile soltanto a giorni interi e non ad ore.

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Gli USR ancora in affanno per le commissioni

da tuttoscuola.com

Gli USR ancora in affanno per le commissioni
Il Miur consente nomine d’ufficio e deroghe per i commissari aggregati

Chi scorre ogni giorno i 18 siti degli Uffici scolastici regionali alla ricerca di notizie sul concorso, oltre ai calendari delle prove orali (non ancora molto numerose), ai calendari delle prove pratiche e alle griglie di valutazione delle prove, trova spesso delle note di rettifica o integrazione delle commissioni di concorso.

Note che non hanno il tono di una bollettino di guerra, ma che sono certamente il segnale di un malessere diffuso.

I titoli delle note (rettifica, integrazione) mascherano una situazione di difficoltà nel funzionamento delle commissioni che hanno registrato il caso estremo di una commissione che in Toscana si è dimessa in massa.

Probabilmente le difficoltà di funzionamento delle commissioni che stanno creando affanno in diversi USR possono avere una serie di concause.

Ma indubbiamente lo squilibrio tra carico e responsabilità del lavoro dei commissari e incognita del compenso annunciato ma mai precisato può aver contribuito a queste crisi diffuse.  

Il Miur è stato costretto ad emanare una ordinanza straordinaria, firmata dallo stesso ministro Gianni, per fronteggiare talune criticità nella formazione delle commissioni di concorso.

La precedente ordinanza, ora integrata dalla nuova, prevedeva:

In caso di mancanza di aspiranti, il Dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal Decreto e dalla normativa vigente.

Ora la nuova ordinanza non parla più di aspiranti: In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti….

Il passaggio è chiaro: se è necessario si provvede alla nomina d’ufficio (una precettazione).

C’è un ulteriore passaggio della nuova ordinanza che riguarda i commissari aggregati di lingua e di informatica e che contempla un crescendo di possibili decisioni per raggiungere lo scopo.

Prima fase: Ove non risulti possibile reperire componenti aggregati … , il dirigente dell’USR  può prescindere dai requisiti previsti (almeno 5 anni di ruolo nelle classi di concorso corrispondenti – NdR). Possono, quindi essere utilizzati docenti specialisti di lingua o di informatica con minor anzianità di ruolo (al limite, quindi, anche neo assunti).

Seconda fase (eventuale): L’OM continua con Qualora non sia possibile reperire componenti aggregati… il dirigente dell’USR può ricorrere con proprio decreto motivato alla nomina di componenti aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata competenza nel settore.

Che è come dire, dopo aver raschiato il fondo del barile, siete autorizzati a cercare liberamente sul mercato chi ha competenza in materia. L’esperto può non far parte del sistema scuola (di ruolo o precario), purché garantisca competenza.

È una emergenza che sa un po’ di resa.

E dietro l’angolo può nascondersi l’incognita dei ricorsi di chi sarà escluso.  

Cronaca di un caso di ineluttabile lentezza legislativo-amministrativa

da tuttoscuola.com

Cronaca di un caso di ineluttabile lentezza legislativo-amministrativa

Quel che vi presentiamo è uno dei tanti (troppi) casi che caratterizzano l’emanazione di leggi e atti amministrativi. Ecco la sequenza temporale.

Lunedì 11 aprile 2016 il presidente del consiglio Renzi, dopo che i media hanno denunciato paghe da fame per impegnativi incarichi di responsabilità da conferire a dirigenti e docenti, annuncia un immediato intervento riparatorio.

Effettivamente il giorno dopo, 12 aprile, il Ministero dell’Economia chiede con urgenza al Ministero dell’istruzione i dati necessari per quantificare l’onere finanziario e corrispondere all’impegno assunto pubblicamente dal premier. La macchina amministrativa pertanto si muove con tempestività, dietro la diretta sollecitazione del capo dell’esecutivo.

Il problema è che serve una legge per modificare il compenso. Il 20 aprile il sottosegretario Faraone annuncia il raddoppio dei compensi per gli incarichi (una integrazione di 8 milioni sui fondi precedentemente stanziati). Dichiara che il Governo ha presentato un emendamento a un decreto legge in fase di conversione. Si è scelta insomma la strada parlamentare più rapida possibile.

Il Senato accoglie l’emendamento, e il 12 maggio (un mese dopo le dichiarazioni del premier) approva in prima lettura le legge. Si passa alla Camera, che il 25 maggio approva definitivamente la legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio. Il 29 maggio entra in vigore. Sono passati 49 giorni da quando il premier aveva preso la decisione. Un arco di tempo parecchio lungo per un provvedimento “di urgenza”.

Finalmente si possono alzare i compensi? Nient’affatto! L’emendamento approvato ha previsto che entro un mese dall’entrata in vigore della legge venga emanato un decreto interministeriale di applicazione. Discutibile la necessità di questo atto amministrativo. Comunque – si penserà – la bozza del decreto sarà già pronta (gli uffici amministrativi non si affretteranno a dare seguito nei tempi più stretti all’input del capo del Governo?) e verrà emanata in pochi giorni…

Macché. I trenta giorni sono trascorsi il 28 giugno invano. Ci si avvia verso altri trenta giorni di attesa.

I lettori hanno ormai capito di cosa stiamo parlando: quel decreto che non c’è è quello del compenso per i commissari del concorsone per docenti, sul quale Tuttoscuola il 10 aprile aveva alzato un polverone, subito ripreso da quotidiani (Corriere della sera in testa), telegiornali, siti web, blog e social network. Uno scandalo: fino a 600 ore di lavoro per una retribuzione stimabile in poco più di 600 euro lordi: un euro l’ora! Una pessima figura, quella di un governo che fa caporalato di Stato, alla quale si è cercato di porre rimedio (parzialmente) con quel provvedimento. Doveva servire anche a incentivare dirigenti scolastici e docenti con determinati requisiti a farsi avanti per l’incarico di commissario d’esame, a quelle condizioni in pochi erano votati al sacrificio. Peccato che dopo 98 giorni (3 mesi, una settimana e un giorno) ancora non sia in vigore. Intanto le prove scritte si sono concluse. Da settimane si stanno tenendo le prove orali di molte classi di concorso, e gli uffici scolastici regionali ancora si affannano a ricercare i commissari.

Questo è solo un caso di pachidermia legislativo-amministrativa, proviamo con il pensiero a moltiplicarlo per tutte le questioni, grandi e piccole che riguardano la vita del paese, che spesso richiederebbero tempi stretti e certi. C’è da impazzire.

Ma quale futuro ha un paese in cui la burocrazia può ridurre o annullare l’efficacia delle decisioni politiche del Governo e anche quelle (già rallentate dalle regole del bicameralismo “perfetto”) del Parlamento?

Anquap: urgenti immissioni in ruolo personale Ata

da tuttoscuola.com

Anquap: urgenti immissioni in ruolo personale Ata

Procedere urgentemente alle immissioni in ruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario delle scuole pubbliche e all’emanazione del primo bando di concorso ordinario per il reclutamento dei direttori SGA. E’ questa la richiesta contenuta in una lettera indirizzata al Ministro dell’Istruzione e alla sua segreteria tecnica da Giorgio Germani, Presidente di Anquap, l’Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche.

A seguito della definizione dell’organico di diritto del personale ATA per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, la recente pronuncia della Corte Costituzionale sull’illegittimità costituzionale dei contratti a tempo determinato nella scuola e il mancato passaggio alle scuole del personale in esubero di Province e Città Metropolitane – spiega Germani – è urgente procedere alle immissioni in ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario sia con riferimento al turn over del corrente anno scolastico che a quello del prossimo anno scolastico“.

Sempre più necessaria è l’emanazione del primo bando di concorso ordinario per il reclutamento dei Direttori SGA e la rinnovazione della mobilità professionale verticale sia per il passaggio dall’area B all’area D che per quello dall’area A all’area B”, dice Germani, sottolineando che la precedente mobilità è avvenuta con provvedimento dirigenziale del gennaio 2010 ed ha completamente esaurito i suoi effetti”.

L’attuazione a regime della legge sulla Buona scuola (L. 107/2015), e in particolare l’applicazione del comma 131 della stessa legge sui contratti di lavoro a tempo determinato, richiedono la più ampia stabilizzazione possibile del personale amministrativo tecnico ed ausiliario su tutti i posti vacanti e disponibili in organico di diritto e, comunque, sul turn over“.

Anche la recente pronuncia della Corte Costituzionale evidenzia la disparità di trattamento tra il personale docente ed il personale ATA“, conclude il Presidente dell’Anquap, secondo il quale “se per i docenti è prevista la misura riparatoria del piano straordinario di assunzione, per il personale ATA vi sarebbe solo il risarcimento del danno“.

Decreto Dipartimentale 20 luglio 2016, Prot. n. 710

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con Decisione C (2014) 4969 del 11/07/2014;

VISTO il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);

VISTA la Convezione stipulata in data 5 maggio 2015 e successivo addendum sottoscritto in data 18 febbraio 2016 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani e, in particolare di giovani sottoposti a misure di restrizione a causa di provvedimenti penali, affidati al Dipartimento di Giustizia minorile e a grave rischio di esclusione sociale e di abbandono scolastico;

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature “GIOVANI E LEGALITÀ” Percorsi di rientro in formazione dei minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali approvato con DD 227 del 22 marzo 2016 pubblicato in data 19 aprile 2016;

CONSIDERATO che la suddetta Commissione, costituita con decreto dipartimentale AOODPIT prot. n. 0442 del 13 maggio 2016 successivamente integrato dal decreto dipartimentale AOODGSIP prot. n. 0004608 del 27 maggio 2016, ha effettuato la valutazione di merito sulla base della griglia di valutazione di cui al punto 12.2 dell’avviso;

CONSIDERATO che il su richiamato Avviso al paragrafo 13 prevede che la comunicazione dell’avvenuta individuazione dei Soggetti risultanti aggiudicatari avvenga esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.istruzione.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti dalla normativa;

CONSIDERATO che al termine delle operazioni di valutazione la predetta Commissione di valutazione ha deliberato l’elenco di soggetti ammessi al finanziamento.

 

DECRETA

Art. 1

  1. Sono approvate le proposte progettuali dei soggetti proponenti riportati nella tabella di seguito, secondo gli importi indicati nella stessa.
REGIONE CODICE PROGETTO SOGGETTO PROPONENTE IMPORTO
ABRUZZO MIURIVDGEL40 NEXUS SRL 103.008,00 €
BASILICATA MIURIVDGEL69 EVOLUTIONCISF S.R.L.U 126.744,00 €
CALABRIA MIURIVDGEL12 CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA 253.824,00 €
CAMPANIA MIURIVDGEL42 FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE 331.080,00 €
EMILIA-ROMAGNA MIURIVDGEL9 CEFAL EMILIA ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA 153.504,00 €
FRIULI-VENEZIA GIULIA MIURIVDGEL47 EDILMASTER – LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE 102.000,00 €
LAZIO MIURIVDGEL41 MANPOWER SRL 254.160,00 €
LIGURIA MIURIVDGEL39 PROXIMA S.C.AR.L. 127.752,00 €
LOMBARDIA MIURIVDGEL49 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA 253.824,00 €
MARCHE MIURIVDGEL59 ASSOCIAZIONE FCS 127.080,00 €
MOLISE MIURIVDGEL26 SICURFORM ITALIA 51.168,00 €
P.A. DI TRENTO MIURIVDGEL33 KALEIDOSCOPIO S.C.S. 102.672,00 €
PIEMONTE – VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE MIURIVDGEL8 FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI – ONLUS 254.832,00 €
PUGLIA MIURIVDGEL66 GENERAZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 484.248,00 €
SARDEGNA MIURIVDGEL14 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 177.912,00 €
SICILIA MIURIVDGEL64 PROIMPRESA SRL 787.560,00 €
TOSCANA MIURIVDGEL55 APAB 178.920,00 €
UMBRIA MIURIVDGEL74 SOC. COOP. SOCIALE ASAD 76.920,00 €
VENETO MIURIVDGEL30 CONGREGAZIONE POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA 202.992,00 €

2. Ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso pubblico “GIOVANI E LEGALITÀ” Percorsi di rientro in formazione dei minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali approvato con DD 227 del 22 marzo 2016 pubblicato in data 19 aprile 2016, l’elenco dei soggetti ammessi di cui alla tabella riportata al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale www.istruzione.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA