Linee Guida Trasparenza
Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e di incarichi dirigenziali
Il Consiglio dell’ANAC ha approvato nella seduta dell’8 marzo 2017, dopo la consultazione pubblica, le Linee guida sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.
Alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, le Linee guida forniscono indicazioni e chiarimenti sull’attuazione delle misure di trasparenza contenute nell’art. 14, oggi riferite ad un novero di soggetti più ampio rispetto al testo previgente.
Le Linee guida entrano in vigore il 25 marzo 2017, giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. (GU Serie Generale n.70 del 24-3-2017), e sostituiscono integralmente la delibera numero 144 del 7 ottobre 2014.
Per quanto riguarda nello specifico i Dirigenti scolastici le Linee guida prevedono:
“In considerazione delle particolarità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attività da esse svolte, l’Autorità, come anticipato nel PNA 2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, co. 1 ter. Anche le osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato la peculiarità della natura e delle funzioni svolte nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.
Pertanto, in un’ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al co. 1, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f).”
Delibera ANAC 8 marzo 2017, n. 241
Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali», come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo 97/2016. (Delibera n. 241). (17A02168)
(GU Serie Generale n.70 del 24-3-2017)
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014 «Obblighi di
pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle
pubbliche amministrazioni»;
Considerato che a fronte delle modifiche apportate dall'art. 13 del
decreto legislativo 97/2016 all'art. 14 del decreto legislativo
33/2013 riguardante gli «Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo e i titolari di incarichi dirigenziali», l'Autorita' ha
ritenuto di intervenire con apposite Linee guida con le quali fornire
indicazioni e chiarimenti ai fini dell'applicazione della citata
disposizione;
Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorita' del 14 dicembre
2016 con cui e' stato approvato in via preliminare lo schema di Linee
guida e disposta la consultazione pubblica per il periodo 20 dicembre
2016 - 12 gennaio 2017 ai sensi del regolamento ANAC «Disciplina
della partecipazione a procedimenti di regolazione dell'Autorita'
Nazionale Anticorruzione» (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile
2015);
Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti;
Il Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza dell'8 marzo 2017 approva
in via definitiva la delibera n. 241, Linee guida recanti indicazioni
sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 33/2013
«Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari
di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del decreto
legislativo 97/2016 e ne dispone la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale.
Le presenti Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida
L'art. 14 del decreto legislativo 33/2013, come modificato
dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016, disciplina gli obblighi
di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi
dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.
Le disposizioni dell'art. 14 rivestono un particolare rilievo,
tenuto conto dell'intento perseguito dal legislatore di rafforzare il
regime di trasparenza. Risulta, infatti, ampliato in modo
significativo il novero dei soggetti interessati, con l'evidente
finalita' di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla
norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono
ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo
generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione
attiva.
Alla luce della nuova configurazione degli obblighi concernenti i
titolari di incarichi, le presenti Linee guida contengono indicazioni
rivolte in particolare alle amministrazioni destinatarie delle
disposizioni del decreto legislativo 33/2013, individuate all'art.
2-bis, comma 1: si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
In base all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, le
pubbliche amministrazioni sono «tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di
settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad
applicarsi anche al CONI».
Le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per
gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non
ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilita' delle
disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti.
L'applicazione delle medesime disposizioni agli altri soggetti
indicati nell'art. 2-bis, comma 2 del decreto legislativo 33/2013
ovvero enti pubblici economici, societa' in controllo pubblico,
associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque
denominati, sara' trattata in distinte Linee guida.
2. Ambito soggettivo di applicazione
Per quanto concerne l'ambito soggettivo, inteso come riferito ai
soggetti tenuti a comunicare i dati in questione da pubblicare, a
seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 97/2016,
l'art. 14 riguarda ora i titolari di incarichi politici, i titolari
di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo
comunque denominati, i titolari di incarichi dirigenziali e i
titolari di posizioni organizzative (cfr. §§ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).
Per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di
direzione o di governo di amministrazioni diverse da quelle
territoriali (Stato, Regioni, Enti locali) la scelta legislativa si
pone in continuita' con l'interpretazione fornita dall'Autorita'
nella delibera n. 144/2014, in cui si precisava che le misure di
trasparenza previste nella precedente versione dell'art. 14 trovavano
applicazione anche agli organi non espressione di rappresentanza
politica ma che svolgono una funzione di indirizzo, proprio laddove
non esiste una rappresentanza politica (cfr. § 2.2.).
In merito all'estensione degli obblighi di pubblicazione indicati
al comma 1 dell'art. 14 ai titolari di incarichi dirigenziali,
nell'Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 «Decreto legislativo
di cui all'art. 7 della legge n. 124 del 2015, approvato dal
Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016» l'Autorita' ha gia'
osservato che, in particolare, l'obbligo di rendere le dichiarazioni
sulla situazione patrimoniale e reddituale da parte del dirigente,
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado avrebbe
reso «piu' gravosi gli adempimenti in capo alle amministrazioni a
fronte di un risultato, in termini di maggiore trasparenza,
certamente trascurabile tenuto conto che viene anche previsto
l'obbligo per ciascun dirigente di comunicare gli emolumenti
percepiti a carico della finanza pubblica». Tuttavia, considerato che
tale estensione e' stata confermata nel testo definitivo del decreto
legislativo 97/2016, ne consegue che, allo stato, i titolari di
incarichi dirigenziali sono tenuti ad osservare tutti gli obblighi
previsti dall'art. 14.
Tale disposizione va comunque valutata, ad avviso dell'Autorita',
anche tenendo conto, specie per amministrazioni di piccole
dimensioni, della norma che attribuisce ad ANAC il potere di
precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalita' di
attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro
dimensione organizzativa e alle attivita' svolte, in una logica di
semplificazione e di limitazione degli oneri a carico delle
amministrazioni (art. 3, comma 1-ter, decreto legislativo 33/2013).
Nell'Allegato n. 1) alle presenti Linee guida sono individuati, a
titolo meramente esemplificativo, i titolari di incarichi politici,
di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di
incarichi dirigenziali in alcune tipologie di amministrazioni
pubbliche.
Per quanto riguarda i dati da pubblicare il decreto legislativo
97/2016 non ha introdotto alcuna modifica alle informazioni e alle
dichiarazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, comma
1, lettera da a) ad f) cui si rinvia. Per i soli dirigenti, invece,
e' stato introdotto un ulteriore obbligo di pubblicazione riferito al
dato sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica (art. 14, comma 1-ter).
2.1. Titolari di incarichi politici
La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 14 e' prettamente
rivolta ai titolari di incarichi politici, anche non di carattere
elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati
previsti dalle lettera da a) ad f) del medesimo comma. Risultano ora
destinatari degli obblighi tutti i soggetti che partecipano, sia in
via elettiva che di nomina, a organi politici di livello statale,
regionale e locale.
L'attuale formulazione della norma consente di superare
definitivamente i dubbi prospettati con riferimento al testo
previgente circa l'applicabilita' delle disposizioni ai titolari di
incarichi politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli
assessori, ora chiaramente ricompresi nell'ambito di applicazione
dell'art. 14.
Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il
vice ministro, il sottosegretario di Stato; nelle regioni il
presidente, il consiglio, la giunta; nelle citta' metropolitane il
sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza
metropolitana; nelle province il presidente della provincia, il
consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci; nei comuni il
sindaco, il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e comunita'
montane il presidente, il consiglio, la giunta; nei consorzi di enti
locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l'assemblea. I
componenti di detti organi dunque sono tenuti a comunicare
tempestivamente i dati per la pubblicazione nella sezione
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. Si precisa che,
al fine di evitare oneri amministrativi, le province, quali enti di
secondo livello, assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati
dell'art. 14 relativi all'Assemblea dei Sindaci mediante collegamento
che dalla sezione «Amministrazione trasparente» della provincia
conduce ai siti istituzionali dei comuni dove detti dati sono
pubblicati. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni, le
province si attivano autonomamente e segnalano ai comuni gli
inadempienti riscontrati. Per i sindaci componenti dell'Assemblea dei
sindaci, eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, e' richiesta la pubblicazione dei dati ex novo da parte
della provincia.
Non rileva, ai fini dell'attuazione degli obblighi cui i titolari
di incarichi politici sono tenuti, che la carica sia attribuita a
titolo gratuito come nel caso, ad esempio, delle citta' metropolitane
e delle province. Stante il chiaro disposto normativo, la deroga
contemplata nel comma 1-bis dell'art. 14 per gli incarichi o cariche
di amministrazione, di direzione o di governo non puo' essere estesa
anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica.
Casi particolari
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Con riferimento all'individuazione dei comuni cui si applica l'art.
14, comma 1, lettera f), l'Autorita' nella delibera n. 144/2014 aveva
ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione della situazione
reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo
politico nei soli comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti. Cio' in considerazione dell'espressa esclusione della
pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti, prevista dall'art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5
luglio 1982, n. 441 richiamata dall'art. 14.
Occorre al riguardo evidenziare che, tra le modifiche introdotte
dal decreto legislativo 97/2016, assume anche rilievo la disposizione
dell'art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 33/2013 che
consente ad ANAC di semplificare l'attuazione del decreto
trasparenza, tra l'altro, per i comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, come precisato dall'Autorita' nell'approfondimento
del PNA 2016 dedicato ai piccoli comuni (Delibera 831/2016).
Pertanto, alla luce delle osservazioni pervenute in sede di
consultazione e in linea con gli obiettivi di semplificazione
previsti dal legislatore, l'Autorita' ritiene di mantenere ferma
l'interpretazione gia' fornita con la delibera 144/2014. Quindi, nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di
incarichi politici, nonche' i loro coniugi non separati e parenti
entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di
cui all'art. 14, comma 1, lettera f) (dichiarazioni reddituali e
patrimoniali). Resta, invece, fermo l'obbligo di pubblicare i dati e
le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14,
comma 1 anche in questi comuni.
Commissari straordinari
Gli enti territoriali sono tenuti a pubblicare i dati di cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013 anche per i commissari
straordinari ogniqualvolta il decreto di scioglimento attribuisca
loro i poteri del sindaco e/o della giunta e del consiglio in quanto,
pur preposti all'ordinaria amministrazione, detti commissari operano
con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo
politico, sostituendosi ad essi nel governo dell'ente locale. Tenuto
conto dello scopo della norma, volto a rendere trasparenti i dati di
coloro che hanno responsabilita' politica nella comunita'
territoriale, la medesima disposizione non e', invece, applicabile ai
commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti.
Circoscrizioni di decentramento comunale
Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 267/2000 sono tenute alla pubblicazione dei dati
di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013. Nell'ambito
delle circoscrizioni sono organi di indirizzo politico il presidente
e i consiglieri di circoscrizione.
2.2 Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione
o di governo
Il comma 1-bis dell'art. 14 dispone che gli obblighi di cui al
comma 1, lettera da a) ad f) si applicano ai titolari di incarichi o
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque
denominati. Il legislatore prevede, tuttavia, che tali obblighi non
sussistono nei casi in cui detti incarichi o cariche siano attribuiti
a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di
remunerazione, indennita' o gettone di presenza. L'esclusione
costituisce un importante elemento di novita' introdotto dal decreto
legislativo 97/2016 e, si ripete, si riferisce esclusivamente a
questa categoria di titolari di incarichi e non anche alle altre
disciplinate dall'art. 14.
2.2.1 Individuazione dei titolari di incarichi o cariche di
amministrazione, di direzione o di governo
A proposito dell'individuazione dei titolari di incarichi o cariche
di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, la
norma si pone, come anticipato, in continuita' con l'interpretazione
gia' fornita da ANAC nella delibera n. 144/2014. Richiamando l'art. 4
del decreto legislativo 165/2001 (rubricato «Indirizzo
politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'») l'Autorita',
infatti, aveva ritenuto applicabili gli obblighi di trasparenza
disposti dall'art. 14 del decreto legislativo 33/2013 non solo ai
componenti degli organi direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica ma anche ai componenti degli organi che, pur
non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri
di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e
all'attivita' dell'amministrazione cui sono preposti. E' dunque a
questa seconda categoria di organi che possono ricondursi gli
incarichi e le cariche indicati al comma 1-bis dell'art. 14.
L'interpretazione appare coerente con l'impostazione dell'art. 14
che, nella riformulazione introdotta dal decreto legislativo 97/2016,
riserva ai titolari di incarichi espressione di rappresentanza
politica una separata trattazione nel comma 1.
Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 165/2001, ivi comprese le autorita' portuali,
nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza e regolazione, pubblicano pertanto i dati riferiti ai
titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di
governo, intesi quali soggetti/organi che all'interno dell'
amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di
indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che puo' essere
qualificato come «indirizzo politico-amministrativo»,
sull'organizzazione e sull'attivita' dell'ente, essendo le competenze
di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti.
Vista l'eterogeneita' di strutture organizzative cui la norma si
riferisce, ogni ente e' tenuto, anche attraverso un'analisi delle
proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, a individuare i
titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di
governo. Considerata la diversa possibile articolazione delle
competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, occorrera'
considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze,
tra le quali, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la
definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica,
l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la
determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici
pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative
all'attivita' dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali,
l'adozione di criteri generali e di piani di attivita' e di
investimento.
2.2.2 Svolgimento degli incarichi a titolo gratuito
Il legislatore ha operato una chiara distinzione tra incarichi o
cariche di amministrazione, di direzione o di governo svolti a titolo
gratuito e quelli remunerati. Lo svolgimento a titolo gratuito,
infatti, esonera l'amministrazione o ente dalla pubblicazione di
tutti i dati di cui al comma 1 dell'art. 14.
Per gratuita' deve intendersi l'assenza della corresponsione di
ogni forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza.
Quest'ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse
all'espletamento dell'incarico, non fa venir meno la gratuita'
dell'incarico. Diversamente, qualora assuma un carattere
indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri
contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito
(Cfr. Cons. St., Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego
del 4.5.2005).
La deroga e' da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi
in cui la gratuita' sia prevista da disposizioni normative e
statutarie che regolano l'organizzazione e l'attivita' delle
amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere
generale. Pertanto, non rileva un'eventuale rinuncia personale al
compenso da parte del soggetto che riceve l'incarico o la carica. In
ogni caso, anche per consentire la vigilanza dell'Autorita', e'
necessario che detti atti (disposizioni normative, statutarie,
deliberazioni), siano pubblicati sul sito dell'amministrazione/ente,
nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Atti
generali», a cui la sottosezione «Titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo» rinvia mediante apposito
link.
Come risulta dalla norma, in caso di gratuita' dell'incarico,
nessuno dei dati previsti dall'art. 14, comma 1, lettera da a) ad f)
deve essere pubblicato. In questo modo e' stata eliminata qualsiasi
misura di trasparenza sui componenti degli organi di indirizzo.
L'Autorita' auspica che in sede di correttivo del decreto legislativo
97/2016 si possa pervenire a una soluzione piu' meditata che consenta
di rendere trasparenti almeno alcuni dei dati sopra menzionati,
semmai escludendo la sola pubblicazione dei dati reddituali e
patrimoniali di cui alla lettera f) dell'art. 14, comma 1.
Casi particolari
Gli ordini professionali
Per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, si
ritiene che le disposizioni previste dall'art. 14 non siano
incompatibili con l'organizzazione e le funzioni di tali soggetti.
Pertanto, sussiste l'obbligo di pubblicare i dati di cui all'art. 14,
comma 1 relativamente agli incarichi o cariche di amministrazione, di
direzione o di governo comunque denominati. Solo qualora tali
incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito non sono
applicabili le misure di trasparenza in argomento. Nell'ipotesi di
gratuita', si evidenzia l'esigenza di pubblicare sul sito gli statuti
o le deliberazione con carattere generale che dispongono in merito
(cfr. § 2.2.2).
Gli enti in liquidazione e gli enti commissariati
Tenuto conto dello scopo della norma, nel caso di liquidazione di
enti pubblici ovvero nel caso di commissariamento, i soggetti
incaricati della liquidazione o i commissari straordinari, qualora
svolgano le funzioni dei titolari di incarichi o cariche di
amministrazione, di direzione o di governo, sono tenuti al rispetto
degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, salvo i casi di
gratuita' degli incarichi.
2.3 Titolari di incarichi dirigenziali
Il comma 1-bis dell'art. 14 estende gli obblighi di trasparenza di
cui al comma 1, lettera da a) ad f) anche ai titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli
conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione.
L'obbligo e' da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi
amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli «esterni»
all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione
dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur
non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non
dipendenti di pubbliche amministrazioni.
La disposizione e' riferita anche ai dirigenti ai quali non sia
affidata la titolarita' di uffici dirigenziali ma che svolgono
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi
specifici previsti dall'ordinamento.
Come gia' sopra evidenziato (cfr. § 2), l'Autorita' ha espresso
forti perplessita' sulla disposizione in esame, specie per quel che
concerne l'ostensione dei dati reddituali e patrimoniali, tenuto
conto che ai dirigenti comunque si applica la norma che stabilisce la
pubblicazione degli emolumenti percepiti a carico della finanza
pubblica (art. 14, comma 1-ter).
L'Autorita', in ogni caso, ritiene che, con riguardo ai dirigenti,
la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'art. 14
debba avvenire con opportuni adeguamenti. L'atto di nomina o di
proclamazione e' sostituito, ad esempio, dal provvedimento di
incarico. I dirigenti, inoltre, non sono tenuti, ovviamente, a
rendere le dichiarazioni concernenti le spese relative alla campagna
elettorale. Per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati
all'assunzione dell'incarico, e' opportuno che ne sia data
pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti
variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato.
Per i dirigenti in servizio presso un'amministrazione pubblica
diversa da quella di appartenenza, ad esempio in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo, i dati previsti dall'art. 14 sono
pubblicati dall'amministrazione in cui il dirigente presta servizio.
Casi particolari
Dirigenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i titolari
di incarichi politici non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di
cui all'art. 14, comma 1, lettera f) (cfr. § 2.1.). Poiche' con le
modifiche apportate al decreto legislativo 33/2013 dal decreto
legislativo 97/2016 si e' introdotto un principio di tendenziale
allineamento in tema di trasparenza tra organi politici e dirigenti,
ragioni di parita' di trattamento all'interno dello stesso ente fra
titolari di incarichi politici e titolari di incarichi dirigenziali,
nonche' esigenze di semplificazione ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter
del decreto legislativo 33/2013, inducono l'Autorita' a ritenere che,
nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche per i
dirigenti sono pubblicati i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera
da a) ad e), ma non quelli previsti alla lettera f), ovvero le
attestazioni patrimoniali e la dichiarazione dei redditi.
Gli uffici di diretta collaborazione
Con riferimento a tali uffici l'Autorita' ha ritenuto necessario
svolgere uno specifico approfondimento. Occorre in primo luogo
distinguere tra incarichi dirigenziali conferiti all'interno degli
uffici e incarichi di capo/responsabile dell'ufficio.
Per i primi non vi sono dubbi sull'applicazione del regime di
trasparenza introdotto per tutta la dirigenza amministrativa
dall'art. 14, comma 1-bis.
Piu' incerta, invece, appare l'individuazione del regime
applicabile ai secondi.
Va, infatti, innanzitutto chiarito che si tratta di incarichi ben
diversi da quelli dirigenziali. Cio' in ossequio alla chiara
distinzione che il decreto legislativo 165/2001 opera tra uffici di
diretta collaborazione e dirigenza amministrativa.
Mentre alla dirigenza amministrativa spetta «l'adozione degli atti
e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo» (art. 4, comma 2), gli uffici di diretta collaborazione
hanno «esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione» (art. 14, comma 2). Dalla distinzione sono tratte
importanti conseguenze: da un lato gli uffici di diretta
collaborazione, operando a supporto dell'organo di indirizzo
dell'amministrazione, non possono intromettersi nella gestione
riservata alla dirigenza, dall'altro i responsabili degli uffici,
nominati sulla base di un forte rapporto fiduciario, sono soggetti
allo spoils system alla scadenza della carica dell'organo di
indirizzo, mentre i dirigenti sono sottratti (anche sulla base di una
consolidata giurisprudenza costituzionale) a tale sistema di
decadenza automatica.
Questa intrinseca estraneita' alla dirigenza amministrativa non
puo' quindi essere superata da una interpretazione estensiva della
disposizione dell'art. 14, comma 1-bis, allorche' applica il regime
di trasparenza di cui al comma 1 agli «incarichi dirigenziali, a
qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedura
pubbliche di selezione».
Soprattutto la parte finale del periodo deve essere interpretata
nel senso che il legislatore ha voluto comprendere nel regime di
trasparenza tutti i dirigenti amministrati, ivi compresi quelli
nominati come «dirigenti esterni» (in applicazione dell'art. 19,
comma 6 del decreto legislativo 165/2001). Anche per questi si resta
nel campo della dirigenza amministrativa.
La locuzione «a qualsiasi titolo conferiti» resta, quindi,
applicabile alla dirigenza amministrativa, non a incarichi di natura
non dirigenziale.
Dalla lettura della nuova disciplina dell'art. 14 deriva una chiara
esclusione per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione
dal regime introdotto per la dirigenza amministrativa. Cosi' come si
rivela non pienamente applicabile a essi il regime di trasparenza
degli organi di indirizzo. I responsabili degli uffici di diretta
collaborazione, pur operando a stretto supporto degli organi di
indirizzo, non possono esser con essi confusi, dal momento che sono
questi ultimi a rispondere direttamente degli atti (di indirizzo) che
la legge attribuisce alla loro competenza.
D'altra parte appare impossibile concludere nel senso che i
responsabili di tali uffici, comunque molto rilevanti nel processo
decisionale delle pubbliche amministrazioni (sia sul versante del
supporto nella definizione degli atti di indirizzo, sia sul versante
del «raccordo» con l'amministrazione), siano del tutto sottratti a
qualsivoglia regime di trasparenza. Si ritiene, pertanto, che a tali
soggetti sia applicabile il regime di trasparenza di cui alle lettera
da a) ad e) del comma 1 dell'art. 14, dal momento che il piu'
restrittivo regime che comprende anche la pubblicita' di cui alla
lettera f) risulta escluso.
Dirigenti scolastici
In considerazione delle particolarita' delle istituzioni
scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo,
delle attivita' da esse svolte, l'Autorita', come anticipato nel PNA
2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un
adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, in
attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 1 ter. Anche le
osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato
la peculiarita' della natura e delle funzioni svolte nonche' le
ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e
che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese
nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.
Pertanto, in un'ottica di semplificazione, per i dirigenti
scolastici le misure di trasparenza di cui all'art. 14 si intendono
assolte con la pubblicazione dei dati indicati al comma 1, lettera da
a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f).
La dirigenza sanitaria
Per gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti del
servizio sanitario nazionale occorre avere riguardo alle diposizioni
contenute nell'art. 41 del decreto legislativo 33/2013 («Trasparenza
del servizio sanitario nazionale»). In particolare, per
l'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi, si precisa
che con la locuzione «dirigenza sanitaria» introdotta nel comma 3 di
detto articolo, devono intendersi i dirigenti del SSN, sia del ruolo
sanitario che di altri ruoli, che ricoprono esclusivamente le
posizioni specificate al comma 2, dell'art. 41, ovvero direttore
generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili
di dipartimento e di strutture semplici e complesse.
Per la dirigenza, come sopra individuata, il comma 3 rinvia
all'art. 15 dedicato agli «Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza»
Si ritiene che tale rinvio sia un probabile refuso dovuto a un
difetto evidente di coordinamento delle disposizioni. Con la modifica
apportata dal decreto legislativo 97/2016 all'art. 15 e' stato
ridefinito, infatti, l'ambito soggettivo di applicazione della norma
espungendo dalla disposizione il riferimento proprio agli incarichi
dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall'art. 14. Cio' e'
evidente dalla medesima rubrica dell'art. 15 che fa riferimento
unicamente agli incarichi di collaborazione o consulenza, e non piu'
ai dirigenti, come nella precedente formulazione. Le misure di
trasparenza disciplinate all'art. 15, ora vigente, sono dunque
rivolte a tipologie di incarichi del tutto diverse da quelle
specificate all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 33/2013.
Un'interpretazione letterale dell'art. 41, comma 3, comporterebbe,
nell'attuale assetto normativo della trasparenza, ingiustificate
disparita' di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita
dall'art. 41, comma 2, che si troverebbe assoggettata agli obblighi
di pubblicazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 33/2013,
e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi piu'
penetranti previsti dall'art. 14.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, secondo una lettura coerente e
costituzionalmente orientata delle norme citate, gia' prospettata nel
PNA 2016 (Delibera 831/2016), al fine di evitare trattamenti diversi
fra comparti, il direttore generale, il direttore sanitario, il
direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di
strutture semplici e complesse sono tenuti ad assolvere agli obblighi
di trasparenza disposti dall'art. 14.
In considerazione dell'enumerazione dei soggetti tenuti agli
obblighi di pubblicazione e della peculiarita' della dirigenza
sanitaria nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, sono da
ritenersi esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all'art. 14
i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non
rivestono le posizioni indicate all'art. 41, comma 2.
Si ritiene, inoltre, opportuno fornire un ulteriore chiarimento in
merito alla formulazione dell'art. 41, comma 3, che oltre al rinvio
all'art. 15 come sopra evidenziato, ha mantenuto il riferimento alle
trasparenza delle prestazioni svolte in regime intramurario da
considerare nell'ambito delle informazioni relative alle attivita'
professionali, di cui all'art. 15, comma 1, lettera c). Tenuto conto
delle finalita' di trasparenza perseguite dal legislatore anche nel
settore sanitario, una lettura delle norme coerente con
l'interpretazione sopra riportata in merito al difetto di
coordinamento, consente ragionevolmente di ritenere che sia da
valutare, ai fini della pubblicazione dei compensi di qualsiasi
natura connessi all'assunzione della carica previsti all'art. 14,
comma 1, lettera c), l'attivita' professionale intramoenia dei soli
dirigenti individuati all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo
33/2013.
2.4 Titolari di posizioni organizzative
Il comma 1-quinquies dell'art. 14 estende l'obbligo di
pubblicazione dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni di
cui al comma 1, lettera da a) ad f) anche ai titolari di posizioni
organizzative.
In particolare sono sottoposti a tale obbligo i soggetti cui sono
affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto
legislativo 165/2001, ovvero i dipendenti che ricoprono le posizioni
funzionali piu' elevate cui i dirigenti, per specifiche e comprovate
ragioni di servizio, delegano per un periodo di tempo determinato,
con atto scritto e motivato, alcune delle competenze proprie della
funzione dirigenziale.
Inoltre, nelle Agenzie fiscali sono sottoposti all'obbligo sopra
indicato i funzionari di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del
decreto-legge 78/2015 ai quali i dirigenti, per esigenze di
funzionalita' operativa, delegano le funzioni relative agli uffici di
cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di
adozione di atti.
Si precisa che i medesimi obblighi di trasparenza si applicano in
ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali attribuite
con provvedimento formale. Si consideri in tal senso, ad esempio,
l'ipotesi prevista dall'art. 109, comma 2 del decreto legislativo
267/2000 laddove dispone che, nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possano essere
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi.
Diversa disciplina e' prevista al comma 1-quinquies dell'art. 14
per gli altri titolari di posizione organizzativa di livello non
dirigenziale tenuti al solo obbligo di pubblicare il curriculum
vitae.
Casi particolari
Titolari di posizioni organizzative nei comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti
In relazione a quanto gia' indicato per i titolari di incarichi
politici e per i dirigenti, nei comuni con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti (cfr. §§ 2.1. e 2.3), per i titolari di posizioni
organizzative con funzioni dirigenziali sono pubblicati i dati di cui
all'art. 14, comma 1, lettera da a) ad e), ma non quelli previsti
alla lettera f), ovvero le attestazioni patrimoniali e le
dichiarazione dei redditi.
3. Obbligo di comunicazione per i dirigenti
All'art. 14, comma 1-ter, e' stata introdotta un'ulteriore
rilevante misura di trasparenza riguardante tutti i dirigenti. Questi
ultimi, come espressamente previsto dalla norma, sono tenuti a
comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio l'importo
complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza
pubblica. A tale obbligo corrisponde quello dell'amministrazione di
pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato.
La finalita' della disposizione, laddove rinvia esplicitamente
all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sembra
quella di consentire e agevolare il controllo del rispetto della
normativa vigente concernente il limite massimo delle retribuzioni
fissato per i dipendenti pubblici, mediante la tempestiva
disponibilita' e conoscibilita' del dato aggregato, a differenza
degli elementi informativi elencati al comma 1, lettera c), d) ed e),
che richiedono ciascuno una specifica evidenza. Al riguardo si rinvia
alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del
2014.
In merito a cosa debba intendersi per «emolumenti complessivi», il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 e
le circolari del Dipartimento della funzione pubblica, n. 8/2012 e n.
3/2014 riguardanti, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 23-ter del
decreto-legge n. 201/2011, hanno fornito alcune indicazioni chiarendo
che «sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti
di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre
voci di trattamento fondamentale, le indennita' e le voci accessorie,
nonche' le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi
aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse
da quelle di appartenenza».
Anche l'INPS ha ribadito che ai fini del calcolo dell'importo
complessivo degli emolumenti devono essere computate le somme
comunque erogate all'interessato, nell'ambito di rapporti di lavoro
subordinato o autonomo, a carico di una o piu' amministrazioni,
ovvero di societa' partecipate direttamente o indirettamente dalle
amministrazioni (cfr. circolare n. 153 del 24 agosto 2015).
Alla luce di quanto sopra, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
in questione, per quanto concerne il contenuto degli «emolumenti
complessivi» l'Autorita' non puo' che rinviare alle dette
determinazioni governative e ad altre che potrebbero intervenire.
Attualmente, in base ad esse vanno ricompresi: gli stipendi e le
altre voci di trattamento fondamentale, le indennita' e le voci
accessorie, nonche' le eventuali remunerazioni per consulenze,
incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche
diverse da quelle di appartenenza e dalle societa' partecipate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da
quelle di appartenenza).
Inoltre, sempre come emerge nelle circolari del Dipartimento della
funzione pubblica sopra richiamate, e in particolare nella circolare
n. 3/2014, per i trattamenti economici, per collaborazioni autonome e
per incarichi, rileva il criterio di competenza. La retribuzione di
risultato per il personale dirigenziale e altri analoghi emolumenti,
la cui corresponsione e' subordinata alla verifica successiva del
raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente,
seguono invece il criterio della cassa.
L'obbligo informativo descritto all'art. 14, comma 1-ter assume
ancor piu' rilievo ove si consideri la specifica norma sanzionatoria
inserita all'art. 47, comma 1-bis ai sensi della quale il dirigente
che omette di comunicare i dati e il responsabile della mancata
pubblicazione dei dati relativi agli emolumenti complessivi sono
destinatari delle medesime sanzioni amministrative pecuniarie
previste al comma 1 dell'art. 47.
Tali dati vanno inseriti nella sezione «Amministrazione
trasparente», sottosezione di primo livello «Personale», sottosezioni
di secondo livello «Incarichi amministrativi di vertici» e
«Dirigenti» da aggiornare annualmente entro un termine ragionevole
rispetto a quello della comunicazione dei dati- fissato al 30
novembre dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23.3.2012 - e comunque non oltre il 30 marzo.
4. Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall'incarico
Ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato
dall'art. 14, comma 1, lettera f), entro tre mesi successivi alla
cessazione dell'incarico, tutti i soggetti destinatari dell'art. 14
sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione,
secondo lo schema allegato alle presenti Linee guida (Allegato n. 2).
La Parte I di detta dichiarazione e' pubblicata tempestivamente sul
sito dell'amministrazione. Sono invece rimosse dal sito, ai sensi
dell'art. 14, comma 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le
successive variazioni rese da parte dell'interessato nel corso
dell'incarico.
I soggetti cessati dall'incarico depositano, altresi', ai sensi del
citato art. 4, ai fini della pubblicazione, copia della dichiarazione
annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese
successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di tale
disposizione, il soggetto cessato trasmette all'amministrazione copia
della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione, se
quest'ultima e' avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es.
nel caso di cessazione a luglio 2017 e' depositata sia la
dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017, sia
la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi nel 2018).
Diversamente, se la cessazione e' intervenuta nel primo semestre
dell'anno, (es. febbraio 2017), e' depositata ai fini della
pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016,
da presentarsi nel 2017.
Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione
patrimoniale, come sopra chiarito, si evidenzia che i dati di cui
all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013, sono
pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico,
unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla
dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione, come
sopra specificato. Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono
accessibili ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 33/2013,
ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato.
Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non
separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano
acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo fino alla
cessazione dell'incarico e possono essere anche esse oggetto di
istanza di accesso civico generalizzato.
Si precisa che con riguardo ai dirigenti sono da considerarsi
cessati tutti i dirigenti che, a vario titolo, sono cessati dal
rapporto di lavoro, ad esempio per collocamento in quiescenza, ovvero
i soggetti anche esterni all'amministrazione, cui la stessa abbia
conferito un incarico a termine, alla cessazione dell'incarico
stesso.
5. Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti
dall'art. 14
Il decreto legislativo 33/2013 prevede uno specifico regime
sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui
all'art. 14. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei
confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, comma
1) e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione qualora
venga omessa la pubblicazione dei dati di cui al comma 1-ter
dell'art. 14 (art. 47, comma 1-bis).
In particolare, l'art. 47, comma 1, nel rinviare all'art. 14,
dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e
prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito
internet dell'amministrazione o organismo interessato. Tale sanzione
e' irrogata nei confronti dei soggetti tenuti a osservare le misure
di trasparenza dell'art. 14, anche alla luce delle indicazioni
fornite nelle presenti Linee guida, qualora responsabili della
mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni. Si
tratta dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere
elettivo, di livello statale regionale e locale; dei titolari di
incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo
comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito;
dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione; dei
titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni
dirigenziali. Nessuna sanzione e' applicabile invece nei confronti
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante
la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei
relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.
L'inadempimento sanzionato riguarda la mancata o incompleta
comunicazione delle informazioni e dei dati, «concernenti la
situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al
momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il
secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione
della carica» (art. 47, comma 1).
Si precisa che per informazioni concernenti la «situazione
patrimoniale complessiva» si intendono, oltre alla dichiarazione dei
redditi, le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, la
titolarita' di imprese, azioni di societa', quote di partecipazione a
societa'. La titolarita' di imprese, ancorche' non indicata nell'art.
2, n. 1) della legge 441/1982, deve ritenersi ricompresa nella
dichiarazione da rendere in virtu' di quanto previsto all'art. 47,
comma 1 del decreto legislativo 33/2013 che ne sanziona la mancata o
incompleta comunicazione. Come l'Autorita' ha gia' avuto modo di
precisare sono invece esclusi dalla dichiarazione i titoli
obbligazionari, i titoli di Stato, o altre utilita' finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni
fiduciarie.
In base a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera f), che
rinvia anche alla disciplina della legge 441/1982 sulla comunicazione
delle variazioni patrimoniali da parte del titolare dell'incarico, la
sanzione e' applicabile anche in caso di omessa comunicazione di
dette variazioni e della omessa trasmissione annuale della
dichiarazione dei redditi.
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 47, introdotto dal decreto
legislativo 97/2016, dispone l'applicazione della medesima sanzione
amministrativa pecuniaria anche nei confronti del dirigente che non
effettua la comunicazione dovuta ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica, nonche' nei confronti del responsabile della mancata
pubblicazione dei predetti dati.
Alla luce di quanto sopra, assume particolare rilievo chiarire
all'interno della sezione dedicata alla trasparenza nei PTPCT quali
sono i dirigenti/soggetti responsabili della pubblicazione dei dati
in questione e indicare un termine congruo per la comunicazione dei
dati, tenuto conto delle scadenze fissate per la pubblicazione o per
l'aggiornamento, secondo quanto previsto dalle norme o dallo stesso
PTPCT, per ogni singolo dato.
Nel caso di violazione degli obblighi sanzionati ai sensi dell'art.
47 del decreto legislativo 33/2013 si rinvia, per gli aspetti
procedurali, al «regolamento in materia di esercizio del potere
sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016,
n. 97» adottato dall'Autorita' in data 16.11.2016 quale soggetto
competente all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 47,
comma 3.
6. Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione
In via generale, si rammenta che le amministrazioni, con riguardo
ai titolari di incarichi tenuti ad osservare le misure di trasparenza
dell'art. 14, pubblicano i dati indicati al comma 1, entro tre mesi
dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico (art.
14, comma 2), ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili
entro il suddetto termine, e, annualmente, entro un mese dalla
scadenza del termine utile per la presentazione della stessa
dichiarazione (art. 14, comma 2 e art. 3, legge 441/1982).
Con riguardo alla disposizione transitoria contenuta nel comma 1
dell'art. 42 del decreto legislativo 97/2016, secondo cui gli
adeguamenti alla nuova disciplina avvengono entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore, ovvero il 23 dicembre 2016, l'Autorita' ritiene
opportuno fornire le seguenti precisazioni con riferimento
all'applicazione dell'art. 14.
Come visto sopra, la norma ha ora un ambito soggettivo di
applicazione molto piu' vasto di prima. Per alcune categorie di
soggetti gli obblighi di pubblicazione sono rimasti immutati. Si
considerino i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo, gia' ricompresi nell'ambito di applicazione
dell'art. 14 ai sensi del testo previgente e alla luce della linea
interpretativa dell'Autorita' contenuta nella delibera n. 144/2014.
Per questi soggetti, quindi, e' ragionevole che la pubblicazione
continui a essere effettuata secondo le scadenze gia' previste in
precedenza. Gli adeguamenti in questi casi riguardano i titolari di
incarichi di amministrazione, di direzione o di governo che svolgono
le funzioni a titolo gratuito. Per tali soggetti, dal 23 dicembre
2016, non e' piu' richiesta la pubblicazione dei dati in questione.
Altri soggetti e altre amministrazioni/enti, invece, sono ora per
la prima volta tenuti all'ostensione dei dati ai sensi del novellato
art. 14. Si tratta, come gia' evidenziato, dei dirigenti e dei
titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni
dirigenziali. La norma si riferisce, come visto sopra, sia ai
titolari in carica che a quelli cessati.
In assenza di una chiara indicazione normativa, in questa prima
fase di attuazione, ad avviso dell'Autorita', e' necessario, da una
parte, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla individuazione dei
soggetti su cui grava l'obbligo di comunicazione, al fine di evitare
disparita' di trattamento nell'applicazione della norma, valutate
anche le conseguenze sanzionatorie che il mancato assolvimento
dell'obbligo comporta; dall'altra, agevolare le amministrazioni negli
oneri di pubblicazione in questione vista l'applicazione massiva e
l'impatto organizzativo ad essi connesso.
A questo fine, si precisa che per i soggetti per i quali la norma
si applica per la prima volta si terra' conto di quelli in carica al,
o cessati dal, 1° gennaio 2017. Considerato che il decreto
legislativo 97/2016 e' entrato in vigore il 23 giugno 2016, per tali
soggetti sono pubblicati tutti i dati di cui all'art. 14 entro il 30
aprile 2017, ivi compresa la prima dichiarazione dei redditi
disponibile a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo
97/2016, ovvero quella dell'anno 2016 relativa ai redditi 2015.
Si fa presente che negli anni che seguono la prima presentazione
delle dichiarazioni previste dall'art. 14, comma 1, lettera f) i
soggetti tenuti a tale obbligo forniscono annualmente copia della
dichiarazione dei redditi e una dichiarazione riguardante le
variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione
dichiarata nell'anno precedente (art. 3, legge 441/1982). Per
agevolare l'attivita' di vigilanza dell'Autorita', entrambe le
dichiarazioni devono necessariamente risultare pubblicate per tutti
non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
L'obbligo della presentazione delle dichiarazioni e delle
attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi acconsentano, e' posto in capo ai titolari di incarichi o
cariche destinatari degli obblighi dell'art. 14. Questi ultimi
dichiarano, altresi', i casi di mancato consenso del coniuge e dei
parenti entro il secondo grado, di cui l'amministrazione deve dare
evidenza sul proprio sito istituzionale.
Nel caso in cui i titolari di incarico dichiarino il mancato
consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni
di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n.
33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo
grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare
il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma non quello
di identificazione personale del coniuge e dei parenti. Sono
considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i
figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le
sorelle.
La dichiarazione dei redditi e' trasmessa da parte del soggetto
tenuto alla comunicazione dei dati previo oscuramento dei dati
personali non pertinenti o sensibili.
In ragione dell'estensione introdotta dal decreto legislativo
97/2016 della misura di trasparenza in questione ad un elevato numero
di soggetti e del conseguente impatto organizzativo che l'attuazione
della stessa comporta, l'obbligo puo' ritenersi assolto anche con la
pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei
redditi. Tale modalita' semplificata tiene conto delle proposte
formulate in sede di consultazione pubblica e risulta anche coerente
con l'art. 9 della legge 441/1982 che si riferisce a tale quadro
riepilogativo ai fini della conoscibilita' dei dati reddituali.
Al fine di facilitare la comunicazione e la pubblicazione dei dati
di cui all'art. 14, in allegato sono resi disponibili, pur non
essendo vincolanti, modelli di dichiarazione, per i soggetti titolari
di carica o di incarico, della situazione patrimoniale e della
variazione della situazione patrimoniale (Allegati n. 3 e n. 4). E'
reso altresi' disponibile, come sopra anticipato (cfr.§ 4), un
modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati dei soggetti
cessati dalla carica o dall'incarico (Allegato n. 2).
7. Disposizioni finali
Le presenti Linee guida sostituiscono integralmente la delibera
numero 144 del 7 ottobre 2014 «Obblighi di pubblicazione concernenti
gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni» ed
entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 8 marzo 2017
Il Presidente: Cantone
Depositata presso la segreteria del Consiglio il 15 marzo 2017
Il Segretario: Esposito
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