Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Capo I
Principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34,76, 87 e 117 della
Costituzione;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita’, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita’, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita’»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 14;
Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180 e
181, lettera c);
Vista la legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed
integrazioni all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare
l’articolo 1;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini», convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in
particolare l’articolo 20;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, ed in particolare l’articolo 10;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in particolare
l’articolo 19;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle
citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni»;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: «Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilita’ grave
prive del sostegno familiare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante «Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994
recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle
unita’ sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 28 luglio 2016, n. 162;
Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della
disabilita’ e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della
sanita’, approvata con risoluzione dell’Assemblea mondiale della
sanita’ il 22 maggio 2001;
Considerato che l’articolo l, commi 180, 181 e 182, della legge n.
107 del 2015, delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’articolo l, comma 181,
lettera c), della predetta legge n. 107 del 2015, a disciplinare,
sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, anche
il riordino e l’adeguamento della normativa in materia di inclusione
scolastica conseguente alle innovazioni introdotte dal presente
decreto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalita’

1. L’inclusione scolastica:
a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi
e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate
allo sviluppo delle potenzialita’ di ciascuno nel rispetto del
diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella
prospettiva della migliore qualita’ di vita;
b) si realizza nell’identita’ culturale, educativa, progettuale,
nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche,
nonche’ attraverso la definizione e la condivisione del progetto
individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e
privati, operanti sul territorio;
c) e’ impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita’
scolastica le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e
responsabilita’, concorrono ad assicurare il successo formativo delle
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse
e degli studenti.
2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia,
nonche’ delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei
processi di inclusione scolastica e sociale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia,
alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della
scuola secondaria di secondo grado con disabilita’ certificata ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
promuovere e garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e
alla formazione.
2. L’inclusione scolastica e’ attuata attraverso la definizione e
la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale
parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14
della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente
decreto.

Capo II
Prestazioni e indicatori di qualita’ dell’inclusione scolastica

Art. 3

Prestazioni e competenze

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della
normativa vigente, perseguono l’obiettivo di garantire le prestazioni
per l’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne
e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui
all’articolo 2, comma 1.
2. Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione
scolastica:
a) all’assegnazione nella scuola statale dei docenti per il
sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e
all’istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all’articolo 2,
comma 1;
b) alla definizione dell’organico del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il
riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e
bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilita’
certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale,
fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all’articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni;
c) all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei
collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo
svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo
professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini,
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti,
nell’ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna
istituzione scolastica;
d) all’assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al
numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti con disabilita’ accolti ed alla
relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu’ regolamenti da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita’ per
l’attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche
apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e
successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri
di riparto dell’organico del personale ATA.
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformita’ su
tutto il territorio nazionale della definizione dei profili
professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia
e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei
collaboratori scolastici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c),
del presente decreto, anche attraverso la previsione di specifici
percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti
assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della
contrattazione collettiva e nei limiti dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a
legislazione vigente.
5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze
previsto dall’articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile
2014, n. 56, e dall’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse
disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l’assistenza per
l’autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l’assegnazione
del personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori
scolastici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), del presente
decreto;
b) i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica, come
garantiti dall’articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle
competenze stabilito dall’articolo 26 della medesima legge, nonche’
dall’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
c) l’accessibilita’ e la fruibilita’ degli spazi fisici delle
istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’articolo 2,
comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6. Ai sensi dell’articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell’articolo 13, comma 1,
lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni
e gli Enti locali garantiscono l’accessibilita’ e la fruibilita’ dei
sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari
per l’inclusione scolastica.

Art. 4

Valutazione della qualita’ dell’inclusione scolastica

1. La valutazione della qualita’ dell’inclusione scolastica e’
parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni
scolastiche previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
2. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei
protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di
autovalutazione, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione
scolastica di cui all’articolo 15 del presente decreto, definisce gli
indicatori per la valutazione della qualita’ dell’inclusione
scolastica sulla base dei seguenti criteri:
a) livello di inclusivita’ del Piano triennale dell’offerta
formativa come concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica;
b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione,
individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione,
istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in
funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti;
c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti
nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei
processi di inclusione;
d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione
delle competenze professionali del personale della scuola incluse le
specifiche attivita’ formative;
e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento
delle differenti modalita’ di comunicazione;
f) grado di accessibilita’ e di fruibilita’ delle risorse,
attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo
adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Capo III
Procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione
scolastica

Art. 5

Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. La domanda per l’accertamento della disabilita’ in eta’
evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata
dal presente decreto, e’ presentata all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), che vi da’ riscontro non oltre 30 giorni
dalla data di presentazione.
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 4, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente
comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1
riguardino persone in eta’ evolutiva, le commissioni mediche di cui
alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico
legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici
specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria
infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute
del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente
specialistico o dall’operatore sociale di cui al comma 1, individuati
dall’ente locale, nonche’ dal medico INPS come previsto dall’articolo
19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.
295 del 1990.»;
b) all’articolo 12, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5.
Successivamente all’accertamento della condizione di disabilita’
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti ai sensi dell’articolo 3, e’ redatto un
profilo di funzionamento secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilita’ e della Salute (ICF) adottata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (OMS), ai fini della
formulazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche’ per la predisposizione del
Piano Educativo Individualizzato (PEI).»;
c) all’articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.
3. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi
funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal
presente decreto, e’ redatto dall’unita’ di valutazione
multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 febbraio 1994, composta da:
a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute
della persona;
b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
c) un terapista della riabilitazione;
d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di
competenza che ha in carico il soggetto.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente
decreto:
a) e’ il documento propedeutico e necessario alla predisposizione
del Progetto Individuale e del PEI;
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia
delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per
l’inclusione scolastica;
c) e’ redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o
del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello
studente con disabilita’, nonche’ con la partecipazione di un
rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato
preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
d) e’ aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a
partire dalla scuola dell’infanzia, nonche’ in presenza di nuove e
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita’ trasmettono la
certificazione di disabilita’ all’unita’ di valutazione
multidisciplinare, all’ente locale competente e all’istituzione
scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo
di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del
lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per
gli affari regionali e le autonomie, sentito l’Osservatorio
permanente per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 15 del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalita’ di redazione della
certificazione di disabilita’ in eta’ evolutiva, secondo la
Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei
Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell’OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalita’ di redazione del Profilo
di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell’OMS.

Capo IV
Progettazione e organizzazione scolastica per l’inclusione

Art. 6

Progetto individuale

1. Il Progetto individuale di cui all’articolo 14, comma 2, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, e’ redatto dal competente Ente locale
sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la
collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita’.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto
individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni
scolastiche.

Art. 7

Piano educativo individualizzato

1. All’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le
seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio
sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo
individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».
2. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) e’ elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal
consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei
soggetti che ne esercitano la responsabilita’, delle figure
professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione
scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il
bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con
disabilita’ nonche’ con il supporto dell’unita’ di valutazione
multidisciplinare;
b) tiene conto della certificazione di disabilita’ e del Profilo
di funzionamento;
c) individua strumenti, strategie e modalita’ per realizzare un
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della
socializzazione, della comunicazione, dell’interazione,
dell’orientamento e delle autonomie;
d) esplicita le modalita’ didattiche e di valutazione in
relazione alla programmazione individualizzata;
e) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento
dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
f) indica le modalita’ di coordinamento degli interventi ivi
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
g) e’ redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento,
a partire dalla scuola dell’infanzia, ed e’ aggiornato in presenza di
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel
passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento
fra scuole, e’ assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola
di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
h) e’ soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e
apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Piano per l’inclusione

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione
del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per
l’inclusione che definisce le modalita’ per l’utilizzo coordinato
delle risorse, compresi il superamento delle barriere e
l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche’
per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della
qualita’ dell’inclusione scolastica.
2. Il Piano per l’inclusione e’ attuato nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 9

Gruppi per l’inclusione scolastica

1. L’articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 15 (Gruppi per l’inclusione scolastica). – 1. Presso ogni
Ufficio scolastico regionale (USR) e’ istituito il Gruppo di lavoro
interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione
e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39
e 40 della presente legge, integrati con le finalita’ di cui alla
legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla
continuita’ delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai
percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la
realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della
scuola.
2. Il GLIR e’ presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo
delegato. Nell’ambito del decreto di cui al comma 3 e’ garantita la
partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli
Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilita’
maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo
dell’inclusione scolastica.
3. La composizione, l’articolazione, le modalita’ di funzionamento,
la sede, la durata, nonche’ l’assegnazione di ulteriori funzioni per
il supporto all’inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto
previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito
l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito
presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.
4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 1,
comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ istituito il Gruppo
per l’inclusione territoriale (GIT). Il GIT e’ composto da un
dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti
scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola
dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo
ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR.
5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di
quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e
formula la relativa proposta all’USR.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e
programmazione delle attivita’ nonche’ per il coordinamento degli
interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul
territorio, il GIT e’ integrato:
a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilita’
nel campo dell’inclusione scolastica;
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
7. Le modalita’ di funzionamento, la sede, la durata, nonche’
l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione
scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio
permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e’ istituito il Gruppo di
lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI e’ composto da docenti
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA,
nonche’ da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio
di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo e’ nominato e
presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il
collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l’inclusione nonche’ i docenti contitolari e i consigli di classe
nell’attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il
GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei
genitori e delle associazioni delle persone con disabilita’
maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione
scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il
GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul
territorio.».
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
indica modalita’ di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono
azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la
promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed
uso di strumenti didattici per l’inclusione.

Art. 10

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, commi 4 e 5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente
decreto:
a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei
singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell’organico relativo
ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa
la scuola dell’infanzia;
b) il GIT, in qualita’ di organo tecnico, sulla base del Piano
per l’inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi
individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi
dai singoli dirigenti scolastici, nonche’ sentiti questi ultimi in
relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o
studente con disabilita’ certificata, verifica la quantificazione
delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e
formula una proposta all’USR;
c) l’USR assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico
dell’autonomia per i posti di sostegno.

Art. 11

Sezioni per il sostegno didattico

1. Nell’ambito dei ruoli di cui all’articolo 1, comma 66, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di
istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, le sezioni dei docenti
per il sostegno didattico.

Capo V
Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

Art. 12

Corso di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

1. La specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico alle
bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilita’
certificata nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si
consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale
per le attivita’ di sostegno didattico e l’inclusione scolastica:
a) e’ annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi
universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12
crediti formativi universitari;
b) e’ attivato presso le universita’ autorizzate dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nelle quali sono
attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria;
c) e’ programmato a livello nazionale dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca in ragione delle
esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e
formazione;
d) ai fini dell’accesso richiede il superamento di una prova
predisposta dalle universita’.
3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari
relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli gia’ previsti
nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU,
possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari
eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in
relazione ad insegnamenti nonche’ a crediti formativi universitari
ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di
tesi attinenti al sostegno e all’inclusione.
4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 e’ titolo
per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le
modalita’ attuative e quelle organizzative del corso di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita’
di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonche’ i crediti
formativi necessari per l’accesso al medesimo corso di
specializzazione.

Capo VI
Ulteriori disposizioni

Art. 13

Formazione in servizio del personale della scuola

1. Nell’ambito del piano nazionale di formazione di cui
all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono
garantite le necessarie attivita’ formative per la piena
realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell’ambito
delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione del
piano di formazione inserito nel Piano triennale dell’offerta
formativa, individuano le attivita’ rivolte ai docenti, in
particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e
bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilita’
certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche,
metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli
studi individualizzati.
3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell’ambito delle risorse
disponibili, anche le attivita’ formative per il personale ATA al
fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le
competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e
sull’assistenza di base, in relazione all’inclusione scolastica. Il
personale ATA e’ tenuto a partecipare periodicamente alle suddette
iniziative formative.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
definisce le modalita’ della formazione in ingresso e in servizio dei
dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e
gestionali, giuridici e didattici dell’inclusione scolastica.

Art. 14

Continuita’ del progetto educativo e didattico

1. La continuita’ educativa e didattica per le bambine e i bambini,
le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilita’
certificata e’ garantita dal personale della scuola, dal Piano per
l’inclusione e dal PEI.
2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena
attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico
propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche
attivita’ di sostegno didattico, purche’ in possesso della
specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1,
commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.
3. Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui
al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse
della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della
studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia,
ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno
didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle
lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico
successivo, ferma restando la disponibilita’ dei posti e le
operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche’
quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107
del 2015. Le modalita’ attuative del presente comma sono definite con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni
al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
4. Al fine di garantire la continuita’ didattica durante l’anno
scolastico, si applica l’articolo 461 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 15

Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica

1. E’ istituito presso il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca l’Osservatorio permanente per
l’inclusione scolastica, che si raccorda con l’Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita’.
2. L’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica svolge i
seguenti compiti:
a) analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione delle
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse
e degli studenti con disabilita’ certificata a livello nazionale e
internazionale;
b) monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica;
c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del
progetto individuale di inclusione;
d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione
metodologico-didattica e disciplinare;
e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l’inclusione
scolastica.
3. L’Osservatorio di cui al comma 2 e’ presieduto dal Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca o da un suo
delegato, ed e’ composto dai rappresentanti delle Associazioni delle
persone con disabilita’ maggiormente rappresentative sul territorio
nazionale nel campo dell’inclusione scolastica, da studenti nonche’
da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni
scolastiche, nominati dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinate le modalita’ di
funzionamento, incluse le modalita’ di espressione dei pareri
facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonche’ la durata
dell’Osservatorio di cui al comma 2.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Istruzione domiciliare

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio
scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali,
individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle
bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e
agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilita’ della
frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di
lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie
certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso
delle nuove tecnologie.
2. Alle attivita’ di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle
risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di
inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province
Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le
relative norme di attuazione.

Art. 18

Abrogazioni e coordinamenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati:
a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell’articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del
decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 1, si
applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-bis dell’articolo
4 della legge n. 104 del 1992, introdotto dal presente decreto.
3. All’articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre
2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, le parole «le diagnosi funzionali», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento».
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura
individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n.
104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche
tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento
adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. Fino all’entrata in vigore del
regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia
il citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca n. 162 del 2016.

Art. 19

Decorrenze e norme transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento
sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1 a 5,
all’articolo 6 e all’articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2019. Dalla
medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio
1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti
delle unita’ sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79,
e’ soppresso e il Profilo di funzionamento e’ redatto dall’unita’ di
valutazione multidisciplinare disciplinata dall’articolo 5, comma 3,
del presente decreto.
3. I Gruppi di lavoro di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del
1992, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto, sono
istituti con le seguenti decorrenze:
a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
b) il GIT dal 1° gennaio 2019.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell’articolo 15
della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall’articolo 9 del
presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017.
Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2
e 4 dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell’articolo 15 della
legge n. 104 del 1992, come sostituito dall’articolo 9 del presente
decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3
dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo
articolo dall’anno scolastico 2019/2020.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 12 si applicano a decorrere
dall’anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del
medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non
possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico alle
bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia, alle alunne e agli
alunni della scuola primaria con disabilita’ certificata, come
disciplinati dal decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Art. 20

Copertura finanziaria

1. Le attivita’ di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono
svolte dall’organico dell’autonomia esclusivamente nell’ambito
dell’organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui
all’articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le attivita’ di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d)
e comma 3 sono svolte nell’ambito delle risorse umane e finanziarie
disponibili.
3. Ai componenti dei Gruppi per l’inclusione scolastica di cui
all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal
presente decreto, nonche’ ai componenti dell’Osservatorio permanente
per l’inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennita’,
gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.
Il personale scolastico eventualmente nominato nell’ambito del GLIR e
del GLI non puo’ essere esonerato dall’attivita’ didattica o di
servizio.
4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari ad euro
15,11 milioni annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Ministeriale 13 aprile 2017, n. 226

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249” e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l’anno accademico 2016/2017;

VISTO il Decreto Ministeriale  10 marzo 2017, n. 141 con il quale sono state autorizzate le sedi e ripartiti i posti disponibili per i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico;

TENUTO CONTO che le date del 19 e 20 aprile 2017, indicate nel DM 141/2017, non sono idonee per lo svolgimento dei test preliminari  in quanto nelle medesime date sono programmate le prove suppletive per il concorso a cattedra per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al DDG 106 del  23/02/2016;

VISTA, inoltre, la nota del 16 marzo 2017 della Conferenza universitaria nazionale di scienza della formazione e i Coordinatori Nazionali dei corsi per il Sostegno;

VISTA la richiesta dell’Università di Padova autorizzata dal CoReCO fino ad un massimo di 300 posti;

VISTA la nota del MEF prot. 17711 del 31 gennaio 2017, favorevole ad un ampliamento di destinazione a posti di sostegno;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot.18441 del 24 marzo 2017 che esprime parere favorevole alla destinazione di ulteriori 300 posti per il sostegno;

VISTA la nota prot. 11/2017 del 27 marzo 2017 del Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio;

RITENUTO necessario procedere alla modifica l del DM 141/2017, apportando rettifiche e integrazioni, al fine di eliminare alcuni refusi presenti nel testo, di consentire la più ampia partecipazione ai test preliminari e di garantire un’adeguata organizzazione e il corretto e tempestivo svolgimento della selezione;

DECRETA

Articolo unico

 

1. L’articolo 1, comma 5, del DM 10 marzo 2017, n. 141 indicato in premessa è modificato nel senso che le date di svolgimento dei test preliminari per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, individuate  nei giorni 19 e 20  aprile 2017, sono posticipate ai giorni 25 e 26 maggio 2017.

All’articolo 1, comma 5, del DM. 141/2017, quindi, le parole “19 e 20 aprile” sono sostituite dalle seguenti “25 e 26 maggio”

2. L’articolo 1, comma 6, del DM 10 marzo 2017, n. 141 indicato in premessa è modificato nel senso che la frase ” in occasione del II ciclo di specializzazione bandito ai sensi del DM 249/2010″ viene sostituita con la seguente: ” in occasione dei precedenti cicli di specializzazione banditi ai sensi del DM 249/2010″.

3. La Tabella A allegata al predetto DM 141/2017 è integrata con la sede dell’Università di Padova per complessivi 280 posti per la specializzazione sul sostegno, suddivisi come segue: scuola dell’infanzia 40 – scuola primaria100 – scuola secondaria di primo grado 100- scuola secondaria di secondo grado 40.

4. Alla stessa Tabella A sono apportate le seguenti correzioni:

– nella colonna della denominazione ateneo all’Università di Roma Tre, viene aggiunto “in convenzione con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale” e i posti alla stessa assegnati per la scuola secondaria di secondo grado sono rettificati in 220, invece che 200;

-la denominazione dell’Università di “Roma-Istituto Scienze Motorie” viene sostituita con “Università Foro Italico-Roma”,  il totale dell’offerta formativa alla stessa assegnata è rettificato in 240  invece che 220.

5. La Tabella A di cui al DM 141/2017 è integralmente sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia al DM 141/2017.

Il Ministro
F.to   Sen. Valeria Fedeli


AllegatoAllegato


Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 14;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 20;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita’ scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l’articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in particolare l’articolo 45;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Principi generali

Art. 1 – Principi. Oggetto e finalita’ della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita’ formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identita’ personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita’ e competenze.
2. La valutazione e’ coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformita’ con i criteri e le modalita’ definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita’ e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
4. Ciascuna istituzione scolastica puo’ autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita’ e dalle specifiche esigenze della comunita’ scolastica e del territorio.
5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalita’ di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
6. L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi.
7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita’ del proprio servizio.
8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, come previsto dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Capo II
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel
primo ciclo di istruzione

Art. 2 – Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e’ espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
2. L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
3. La valutazione e’ effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attivita’ alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e’ integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attivita’ e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
4. Sono oggetto di valutazione le attivita’ svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
5. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu’ docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilita’, la valutazione e’ espressa congiuntamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attivita’ alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e’ resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 3 – Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimita’, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 4 – Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria

1. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell’ambito della promozione delle attivita’ di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.
2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia della azione didattica.
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita’ ordinarie d’istituto.
4. Per la rilevazione di inglese, l’INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Art. 5 – Validita’ dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validita’ dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita’ oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purche’ la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validita’ dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6 – Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu’ discipline, il consiglio di classe puo’ deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu’ discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, e’ espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attivita’ alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo e’ espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.

Art. 7 – Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

1. L’INVALSI, nell’ambito della promozione delle attivita’ di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall’articolo 26, comma 2, del presente decreto.
2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia della azione didattica.
3. Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e’ prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.
5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita’ ordinarie d’istituto.

Art. 8 – Svolgimento ed esito dell’esame di Stato

1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e’ finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita’ e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione orientativa.
2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e’ costituita la commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attivita’ educative e didattiche.
3. L’esame di Stato e’ costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
5. Il colloquio e’ finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita’ di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche’ il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio e’ previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definite le modalita’ di articolazione e di svolgimento delle prove.
7. La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unita’ superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi puo’ essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimita’ della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.
9. L’esito dell’esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu’ prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame.
11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.

Art. 9 – Certificazione delle competenze nel primo ciclo

1. La certificazione di cui all’articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
2. La certificazione e’ rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sulla base dei seguenti principi:
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, cosi’ come recepite nell’ordinamento italiano;
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilita’;
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua inglese.

Art. 10 – Esami di idoneita’ nel primo ciclo e ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

1. L’accesso all’esame di idoneita’ per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado e’ consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di eta’.
2. L’accesso all’esame di idoneita’ per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e’ consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno di eta’.
3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneita’ al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualita’ di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresi’ l’esame di idoneita’ nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
4. L’esito dell’esame e’ espresso con un giudizio di idoneita’ ovvero di non idoneita’.
5. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualita’ di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di eta’ e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
6. Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all’articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneita’ ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Art. 11 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’ e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’ certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e’ riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’ i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilita’ partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilita’ sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche’ ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attivita’ svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialita’ e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilita’ che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e’ comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalita’ che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo’ riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi piu’ lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo’ essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia’ stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validita’ delle prove scritte.
12. Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalita’ e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolare gravita’ del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita’ con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e’ esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. L’esito dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo’ disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all’articolo 7.
15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalita’ di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Capo III
Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 12 – Oggetto e finalita’

1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilita’ e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in
 funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l’inserimento nel mondo del lavoro.
2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l’esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attivita’ di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.
3. L’esame di Stato tiene altresi’ conto delle attivita’ svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
4. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono disposte annualmente le modalita’ organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.
5. Nell’ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritarie, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneita’ ed integrativi, nonche’ sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

Art. 13 – Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualita’ di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L’ammissione all’esame di Stato e’ disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E’ ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19;
c) svolgimento dell’attivita’ di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita’, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita’ di alternanza scuola-lavoro necessarie per l’ammissione all’esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo’ deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, e’ espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attivita’ alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attivita’ alternative.

Art. 14 – Ammissione dei candidati esterni

1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualita’ di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di eta’ entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’eta’;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe e’ subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneita’ alla classe successiva, nonche’ su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresi’ l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneita’ o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneita’ all’ultima classe. L’esame preliminare e’ sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e’ stato assegnato; il candidato e’ ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e’ sottoposto.
3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non puo’ superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all’articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilita’ penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L’ammissione all’esame di Stato e’ altresi’ subordinata alla partecipazione presso l’istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI nonche’ allo svolgimento di attivita’ assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
4. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualita’ di candidati esterni, con le medesime modalita’ previste per questi ultimi.

Art. 15 – Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attivita’ e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attivita’ alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all’allegato A del presente decreto e’ stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 13, comma 4, e’ attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all’allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneita’. Per i candidati che svolgono l’esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico e’ attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 2 dell’articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Art. 16 – Commissione e sede di esame

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.
2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 14, comma 3, e secondo le modalita’ previste nell’ordinanza annuale di cui all’articolo 12, comma 4.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, e’ fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, e’ assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall’Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non piu’ di trentacinque candidati.
5. Presso l’Ufficio scolastico regionale e’ istituito l’elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonche’ docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.
6. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

Art. 17 – Prove di esame

1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonche’ i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell’espletamento dei lavori.
2. L’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonche’ le capacita’ espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova puo’ essere strutturata in piu’ parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o piu’ discipline caratterizzanti il corso di studio ed e’ intesa ad accertare le conoscenze, le abilita’ e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilita’ acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari.
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalita’ organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9.
8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed e’ tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova e’ predisposta dalla commissione d’esame in coerenza con le specificita’ del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
9. Il colloquio ha la finalita’ di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita’ di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l’elaborato hanno ad oggetto l’attivita’ di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo. 10. Il colloquio accerta altresi’ le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attivita’ relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.
11. Per i candidati risultati assenti ad una o piu’ prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e’ prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalita’ di svolgimento degli stessi.

Art. 18 – Esiti dell’esame

1. A conclusione dell’esame di Stato e’ assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e’ il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove e al colloquio di cui all’articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.
2. La commissione d’esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all’articolo 17, comma 7, e’ definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d’esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
3. L’esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 17 e’ pubblicato, per tutti i candidati, all’albo dell’istituto sede della commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame e’ di sessanta centesimi.
5. La commissione d’esame puo’ motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti.
6. La commissione all’unanimita’ puo’ motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.
7. L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, e’ pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Art. 19 – Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI

1. Le studentesse e gli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni gia’ effettuate nella classe seconda, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e’ prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.
2. Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita’ ordinarie d’istituto.

Art. 20 – Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilita’ e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilita’ sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.
2. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attivita’ svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o piu’ prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalita’ di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione puo’ avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico.
4. La commissione potra’ assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita’.
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita’, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu’ prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita’ il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate e’ indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
7. Al termine dell’esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilita’ il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.
8. Le studentesse e gli studenti con disabilita’ partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 19. Il consiglio di classe puo’ prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.
10. La commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalita’ didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi piu’ lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano gia’ stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validita’ delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolari gravita’ del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita’ con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate e’ indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo’ disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Art. 21 – Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea, attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonche’ il punteggio ottenuto.
2. Al diploma e’ allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi’ indicate le competenze, le conoscenze e le abilita’ anche professionali acquisite e le attivita’ culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche’ le attivita’ di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.
3. Con proprio decreto il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 22 – Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale

1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l’alunna, l’alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalita’ attuative del presente comma sono indicate nell’ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di cui all’articolo 12, comma 4.
3. Le modalita’ di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Art. 23 – Istruzione parentale

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Art. 24 – Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle localita’ ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca e’ accertata anche nell’ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI; le rispettive modalita’ di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l’INVALSI.
3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua e’ accertata anche nell’ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.

Art. 25 – Scuole italiane all’estero

1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all’estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 19.
2. L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell’espletamento delle prove standardizzate predisposte dall’INVALSI.

Art. 26 – Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonche’ gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l’articolo 22, nonche’ gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.
2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti:
«ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l’esame di Stato del primo ciclo».
Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l’articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e’ sostituito dal seguente:
«Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall’anno 2013, dell’assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.».
3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni:
a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;
d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni:
a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonche’ articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche’ l’articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.
6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia:
a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.
Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:
a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l’articolo 9, comma 8;
b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6, articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Art. 27 – Disposizioni finanziarie

1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all’articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall’articolo 2, comma 2, dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l’organico dell’autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall’articolo 12, comma 5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 1, dall’articolo 7, comma 1 e dall’articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l’anno 2017, a euro 3.545.000 per l’anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Capo I
Principi fondamentali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e, in
particolare, l’articolo 14;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare il comma 181,
lettera g);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa e successive modificazioni e in
particolare gli articoli 20 e 21;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni in
materia di personale scolastico e in particolare l’articolo 11;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012,
n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri
d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, che adotta il regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera
a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per
l’apprendimento permanente;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, sui corsi a
indirizzo musicale nella scuola media – Riconduzione e ordinamento –
Istituzione classe di concorso di «strumento musicale» nella scuola
media;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8, riguardante
iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica
musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale
e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare
riferimento alla scuola primaria;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, concernente
il regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma
dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e
funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e il Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per
creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema
di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una societa’ della
conoscenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati competenti per materia e per i profili
finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, con il Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo e con il Ministro dell’economia e
delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalita’

1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle
alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di
riconoscere la centralita’ dell’uomo, affermandone la dignita’, le
esigenze, i diritti e i valori.
2. E’ compito del sistema nazionale d’istruzione e formazione
promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica
delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonche’, in
riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le
capacita’ analitiche, critiche e metodologiche relative alla
conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.
3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza
storico-critica del patrimonio culturale e l’esperienza diretta delle
sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni
preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono
altresi’ lo sviluppo della creativita’ delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera
estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un’ampia varieta’
di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello
spettacolo, le arti visive, l’artigianato artistico, il design e le
produzioni creative italiane di qualita’, sia nelle forme
tradizionali che in quelle innovative.
4. All’attuazione del presente decreto si provvede, con le
dotazioni previste dall’articolo 17, comma 2, nell’ambito degli
assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali,
nonche’ delle consistenze di organico disponibili a legislazione
vigente.

Art. 2

Promozione dell’arte e della cultura umanistica
nel sistema scolastico

1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, le istituzioni
scolastiche, nell’ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano
triennale dell’offerta formativa, attivita’ teoriche e pratiche,
anche con modalita’ laboratoriale, di studio, approfondimento,
produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale,
teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico,
linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico,
demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e
internazionale.
2. La progettualita’ delle istituzioni scolastiche, espressa nel
Piano triennale dell’offerta formativa, si realizza mediante percorsi
curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con
specifiche iniziative extrascolastiche, e puo’ essere programmata in
rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e
luoghi della cultura, nonche’ di enti locali e di altri soggetti
pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti
in ambito artistico e musicale.

Art. 3

I «temi della creativita’»

1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della
sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove
tecnologie, nonche’ delle esperienze di ricerca e innovazione,
valorizzando le capacita’ intertestuali e il pensiero critico. Essa
si realizza nell’ambito delle componenti del curricolo, anche
verticale, denominate «temi della creativita’», che riguardano le
seguenti aree:
a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica
della musica, la pratica musicale, nella piu’ ampia accezione della
pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione
consapevole delle suddette arti;
b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e
la pratica dell’arte teatrale o cinematografica o di altre forme di
spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole
delle suddette arti;
c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell’arte
e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti
decorative, del design o di altre forme espressive, anche connesse
con l’artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di
qualita’ e tramite la fruizione consapevole delle espressioni
artistiche e visive;
d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle
competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la
pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme
simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici
classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.

Capo II
Organizzazione per la promozione della cultura umanistica, della
conoscenza del patrimonio artistico e della creativita’

Art. 4

Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creativita’» nel
sistema nazionale di istruzione e formazione

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo in
collaborazione con l’Istituto nazionale documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate
nelle reti di cui all’articolo 7 e nei poli di cui all’articolo 11,
le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
le universita’, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, gli
istituti italiani di cultura concorrono, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
a realizzare un sistema coordinato per la promozione e il
potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della
pratica delle arti.
2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche altri soggetti
pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti
in ambito artistico e musicale, specificatamente accreditati dal
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo. Con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, adottato entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti
per l’accreditamento.

Art. 5

Piano delle arti

1. Il «Piano delle arti» e’ adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto. Il
Piano e’ adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte
dei soggetti del sistema di cui all’articolo 4, e’ attuato in
collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio
sulla relativa attuazione.
2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:
a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole,
per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo,
quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e
sperimentazione del sapere artistico e dell’espressione creativa;
b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei
poli a orientamento artistico e performativo, di cui all’articolo 11
del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole
impegnate nella realizzazione dei «temi della creativita’»;
c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire
l’apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli
studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di
ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una
didattica orientativa;
d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti
di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di
partenariati con i soggetti di cui all’articolo 4, per la
co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creativita’ e per la
condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali
anche nell’ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nonche’
dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di
concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e
delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del
patrimonio culturale e ambientale dell’Italia e delle opere di
ingegno di qualita’ del Made in Italy;
f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche,
relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema,
alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini
e dei suoni;
g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche,
archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle
civilta’ e culture dell’antichita’;
h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli
alunni e delle studentesse e degli studenti, di musei e altri
istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti,
spettacoli e performance teatrali e coreutiche;
i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e
studenti all’estero e promozione internazionale di giovani talenti,
attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche
italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali,
coreutici e artistici.

Art. 6

Collaborazione con INDIRE

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell’INDIRE per lo
svolgimento delle seguenti attivita’ riguardanti i temi della
creativita’:
1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello
sviluppo dei temi della creativita’;
2) documentazione delle attivita’ inerenti i temi della
creativita’;
3) supporto all’attivazione di laboratori permanenti di didattica
dell’espressione creativa nelle reti di scuole e nei poli a
orientamento artistico e performativo;
4) raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche per
l’attuazione dei temi della creativita’, al fine di diffondere
soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza;
5) diffusione delle buone pratiche piu’ efficaci al fine del
conseguimento, da parte delle studentesse e degli studenti, di
abilita’, conoscenze e competenze relative ai temi della creativita’.

Art. 7

Reti di scuole

1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole per
lo svolgimento delle seguenti attivita’:
a) coordinamento delle progettualita’ relative alla realizzazione
dei temi della creativita’;
b) valorizzazione delle professionalita’ del personale docente,
sia nell’ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e
artigianali, sia nell’ambito dell’utilizzo di metodologie didattiche
innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di
formazione;
c) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;
d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati
all’articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creativita’;
e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per
far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite
convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura;
f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici
culturali del territorio, con particolare riguardo al patrimonio
culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche e artigianali
italiane di qualita’;
g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l’utilizzo delle
tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione
artistica e musicale in coerenza con il Piano nazionale scuola
digitale (PNSD) di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 13
luglio 2015, n. 107.

Art. 8

Sistema formativo delle arti e competenze
del personale docente

1. La formazione dei docenti impegnati nei temi della creativita’
costituisce una delle priorita’ strategiche del Piano nazionale di
formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del
2015. La formazione di cui al presente articolo e’ parte integrante
del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).
2. Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti
impegnati nei temi della creativita’ sono realizzati anche in
collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4 del presente
decreto.

Capo III
Promozione dell’arte nel primo ciclo

Art. 9

Promozione della pratica artistica e musicale
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

1. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e’ promosso
lo svolgimento di attivita’ dedicate allo sviluppo dei temi della
creativita’ e, in particolare, alla pratica artistica e musicale,
volte anche a favorire le potenzialita’ espressive e comunicative
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni. Sono
altresi’ promosse le attivita’ dirette alla conoscenza e alla
fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti
di cui all’articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso
esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio
culturale nazionale.
2. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali e’
previsto, in coerenza con quanto disposto all’articolo 1, commi 20 e
85, della legge n. 107 del 2015, l’impiego di docenti, anche di altro
grado scolastico, facenti parte dell’organico dell’autonomia e del
contingente di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai
quali e’ assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano
nazionale di cui all’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del
2015 e che conservano il trattamento stipendiale del grado di
istruzione di appartenenza.

Art. 10

Promozione della pratica artistica e musicale
nella scuola secondaria di primo grado

1. Nella scuola secondaria di primo grado le attivita’ connesse ai
temi della creativita’ si realizzano in continuita’ con i percorsi di
apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare,
attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali alle discipline.
2. L’apprendimento della musica e delle arti si consolida
attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche
integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale,
mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in
collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4.
3. Allo sviluppo dei temi della creativita’ e il potenziamento
della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte
dell’organico dell’autonomia e del contingente di cui all’articolo
17, comma 3.

Art. 11

Poli a orientamento artistico e performativo

1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del
medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o piu’
sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creativita’,
possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo,
previo riconoscimento da parte dell’Ufficio scolastico regionale.
2. Ai poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le
scuole di ogni grado dell’ambito territoriale per realizzare la
progettualita’ relativa al settore musicale e artistico, anche al
fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali.
3. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e
strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri
ambiti territoriali possono partecipare ai poli.
4. Ai fini del primo avvio dei poli, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca definisce con
proprio decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo:
a) i criteri per la costituzione dei poli;
b) le finalita’ formative;
c) i modelli organizzativi;
d) i criteri per la valutazione delle attivita’ espletate dalle
istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle innovazioni
metodologiche e curricolari.
5. Le istituzioni scolastiche costituite in poli sono destinatarie
di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della
creativita’, previste dal Piano delle arti di cui all’articolo 5, nei
limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all’articolo 17
del presente decreto.

Art. 12

Scuole secondarie di primo grado
con percorsi a indirizzo musicale

1. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado puo’
attivare, nell’ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo
musicale, prioritariamente per gruppi di studentesse e studenti, in
coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.
2. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e il
riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente
dei posti attualmente gia’ destinati ai corsi a indirizzo musicale e
l’organico del potenziamento.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti:
a) le indicazioni nazionali per l’inserimento dell’insegnamento
dello strumento musicale, in coerenza con le indicazioni relative
all’insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto
delle competenze richieste per l’accesso ai licei musicali;
b) gli orari;
c) i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo
musicale.

Capo IV
Promozione dell’arte nel secondo ciclo ed armonizzazione dei percorsi
formativi della filiera artistico-musicale

Art. 13

Promozione della pratica artistica e musicale
nella scuola secondaria di secondo grado

1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del
Piano triennale dell’offerta formativa, organizzano attivita’
comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture,
dell’antichita’ e del patrimonio culturale, nonche’ la pratica delle
arti e della musica sviluppando uno o piu’ temi della creativita’,
anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e delle nuove
tecnologie. Le attivita’ sono svolte anche in continuita’ con la
scuola secondaria di primo grado.
2. Le istituzioni scolastiche, secondo modalita’ definite nel Piano
triennale dell’offerta formativa, individuano appositi spazi
destinati alle studentesse e agli studenti per esporre opere,
realizzare spettacoli e favorire la loro libera espressione creativa
artistica.
3. Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di
cui all’articolo 7, che hanno nell’organico dell’autonomia posti per
il potenziamento coperti da docenti impegnati nell’ampliamento
dell’offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creativita’,
sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano
delle arti di cui all’articolo 5 nei limiti della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all’articolo 17.
4. Allo sviluppo dei temi della creativita’ e il potenziamento
della pratica artistica e musicale sono destinati i docenti facenti
parte del contingente di cui all’articolo 17, comma 3.

Art. 14

Licei musicali, coreutici e artistici

1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il
monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilita’, nel
secondo biennio e nell’ultimo anno, in attuazione dell’articolo 1,
comma 28, della legge n. 107 del 2015, ferme restando le dotazioni
organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli
studenti la possibilita’ di scelta tra diversi insegnamenti,
prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i
progetti previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.
2. Al fine di pervenire a un’adeguata distribuzione delle
specificita’ strumentali nei licei musicali e’ progressivamente
prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto
insegnamenti di strumento differenti, e di non piu’ di tre
insegnamenti dello stesso strumento, con possibilita’ di derogare a
tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte,
ferma restando la necessita’ di non generare esuberi di personale
nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa
vigente.
3. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle
arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le
universita’ possono stipulare accordi con gli enti locali, le
istituzioni culturali e le realta’ produttive, al fine di valorizzare
le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di
potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella
pratica artistica.
4. Le scuole di cui all’articolo 12, i licei musicali e coreutici,
anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e
coreutici e gli istituti di cui all’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, possono stipulare
accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme
di collaborazione.

Art. 15

Armonizzazione dei percorsi formativi
della filiera artistico-musicale

1. La formazione musicale di base e’ assicurata entro gli
ordinamenti del sistema nazionale di istruzione.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i
requisiti formativi per l’accesso ai licei musicali e coreutici –
sezione musicale.
3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli
istituiti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005, limitatamente ai corsi attivati e
autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, organizzano corsi propedeutici
nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4,
lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del
2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove
per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.
4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni di cui
al comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale per l’alta
formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sono definiti:
a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso
propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale della
studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico
comunque avanzato;
b) le modalita’ di attivazione e la durata massima dei corsi
propedeutici;
c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole
secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per
l’accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro
studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi
riconoscibili;
d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi
propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati
formativi ottenuti;
e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi
delle abilita’ strumentali e dei repertori specifici, necessari per
accedere ai corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
5. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data di entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti
superiori di studi musicali, ferma restando la possibilita’ di
svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attivita’
non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente,
possono iscrivere studentesse e studenti esclusivamente ai corsi
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3.
Le studentesse e gli studenti, gia’ iscritti ai corsi di formazione
musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all’articolo 2,
comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle
istituzioni AFAM, completano i loro corsi, ovvero a domanda, all’atto
di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi
propedeutici, a condizione che siano in possesso dei requisiti di
accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attivita’
formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e studenti
minorenni, gia’ in possesso di spiccate attitudini e capacita’
artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione
tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso
ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la
programmazione didattica di queste attivita’ in base alle esigenze
formative dello studente.
7. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 16

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo l’articolo 11, comma 9, terzo periodo, della legge 3
maggio 1999, n. 124 e’ abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 12 il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 cessa
di produrre effetti.
3. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione
del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale,
il decreto di cui all’articolo 15, comma 4, in mancanza del parere
del medesimo Consiglio e’ perfetto ed efficace.

Art. 17

Copertura finanziaria e fabbisogno di organico

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Per l’attuazione del Piano delle arti, di cui all’articolo 5, e’
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, un apposito fondo denominato «Fondo
per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico,
della pratica artistica e musicale e della creativita’». Il Fondo, di
cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge n. 107 del 2015.
3. Nell’ambito della dotazione organica di cui all’articolo 1,
comma 68, della legge n. 107 del 2015, il cinque per cento del
contingente dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa e’
destinato alla promozione dei temi della creativita’, senza alcun
esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del
turismo

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181
lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante «Piano
quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso
dello Stato»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante
«Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l’anno
1983»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 14;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New
York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione», e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa» ed in particolare l’articolo 21
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed
in particolare l’articolo 1, comma 630;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante
«Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione
in materia di istruzione e formazione»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180,
181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;
Visto il «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei
servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalita’

1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per
sviluppare potenzialita’ di relazione, autonomia, creativita’,
apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo,
sono garantite pari opportunita’ di educazione e di istruzione, di
cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 viene progressivamente
istituito, in relazione all’effettiva disponibilita’ di risorse
finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione
e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta’ compresa dalla
nascita fino ai sei anni. Le finalita’ sono perseguite secondo le
modalita’ e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui
all’articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di
cui all’articolo 12.
3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:
a) promuove la continuita’ del percorso educativo e scolastico,
con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo
lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in
cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di
istruzione collaborano attraverso attivita’ di progettazione, di
coordinamento e di formazione comuni;
b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e
relazionali e favorisce l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i
bambini attraverso interventi personalizzati e un’adeguata
organizzazione degli spazi e delle attivita’;
c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita’ certificata ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente
normativa in materia di inclusione scolastica;
d) rispetta e accoglie le diversita’ ai sensi dell’articolo 3
della Costituzione della Repubblica italiana;
e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche
attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il
coinvolgimento, nell’ambito della comunita’ educativa e scolastica;
f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di
lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con
particolare attenzione alle famiglie monoparentali;
g) promuove la qualita’ dell’offerta educativa avvalendosi di
personale educativo e docente con qualificazione universitaria e
attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione
collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali,
indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e
di istruzione su tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Organizzazione del Sistema integrato di educazione
e di istruzione

1. Nella loro autonomia e specificita’ i servizi educativi per
l’infanzia e le scuole dell’infanzia costituiscono, ciascuno in base
alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei
processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione
delle finalita’ previste all’articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le
bambine e i bambini in base all’eta’ ed e’ costituito dai servizi
educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e
paritarie.
3. I servizi educativi per l’infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre
e trentasei mesi di eta’ e concorrono con le famiglie alla loro cura,
educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo
sviluppo dell’identita’, dell’autonomia e delle competenze.
Presentano modalita’ organizzative e di funzionamento diversificate
in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita’
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita’
con la scuola dell’infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all’articolo 1, comma 630, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra
ventiquattro e trentasei mesi di eta’ e favoriscono la continuita’
del percorso educativo da zero a sei anni di eta’. Esse rispondono a
specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita’
adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta’ considerata. Esse sono
aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie o
inserite nei Poli per l’infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura
delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in
modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a
trentasei mesi di eta’ affidati a uno o piu’ educatori in modo
continuativo in un ambiente organizzato con finalita’ educative, di
cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e
consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore
giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e
bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore,
offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione,
apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli
adulti sui temi dell’educazione e della genitorialita’, non prevedono
il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque
denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a
trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e
cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati
a uno o piu’ educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l’infanzia sono gestiti dagli Enti
locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da
soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche
dallo Stato.
5. La scuola dell’infanzia, di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione
strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione
operando in continuita’ con i servizi educativi per l’infanzia e con
il primo ciclo di istruzione. Essa, nell’ambito dell’assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull’autonomia
scolastica e sulla parita’ scolastica, tenuto conto delle vigenti
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di
eta’ compresa tra i tre ed i sei anni.

Art. 3

Poli per l’infanzia

1. I Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici
vicini, piu’ strutture di educazione e di istruzione per bambine e
bambini fino a sei anni di eta’, nel quadro di uno stesso percorso
educativo, in considerazione dell’eta’ e nel rispetto dei tempi e
degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l’infanzia si
caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione,
partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la
massima flessibilita’ e diversificazione per il miglior utilizzo
delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e
risorse professionali.
2. Per potenziare la ricettivita’ dei servizi e sostenere la
continuita’ del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei
bambini di eta’ compresa tra tre mesi e sei anni di eta’, le Regioni,
d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle
proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro
competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli
per l’infanzia definendone le modalita’ di gestione, senza dar luogo
ad organismi dotati di autonomia scolastica.
3. I Poli per l’infanzia possono essere costituiti anche presso
direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di
istruzione e formazione.
4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a
Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica, l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal
piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni
di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per
l’acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione
che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all’INAIL sono
posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2019.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all’articolo 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede
a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i
criteri per l’acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni
di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di
intervento e interessati alla costruzione di Poli per l’infanzia
innovativi.
7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d’intesa con gli Enti
locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui
al comma 6, provvedono a selezionare da uno a tre interventi sul
proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Le aree
individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse
assegnate a ciascuna Regione.
8. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, indice
specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure
telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli
interventi individuati dalle Regioni ai sensi del comma 7, nel limite
delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di
almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione
nazionale di esperti, disciplinata ai sensi dell’articolo 155 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale comunica al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per ogni
area di intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato ai
fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti
non spetta alcun compenso, indennita’, gettone di presenza o altra
utilita’ comunque denominata, ne’ rimborsi spese. Gli Enti locali
proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i
successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito
del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell’articolo 156,
comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui
all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a
decorrere dall’anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili
di proprieta’ pubblica da destinare a Poli per l’infanzia ai sensi
del presente articolo.

Art. 4

Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell’offerta dei
servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia
mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al
successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi
strategici, in coerenza con le politiche europee:
a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonche’
l’accessibilita’ dei servizi educativi per l’infanzia, anche
attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l’obiettivo
tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della
popolazione sotto i tre anni di eta’ a livello nazionale;
b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per
l’infanzia con l’obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento
di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;
c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo
e qualitativo, della scuola dell’infanzia per le bambine e i bambini
dai tre ai sei anni d’eta’;
d) l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;
e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi
educativi per l’infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione nella classe L19 ad
indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per
l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per
complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le
universita’, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui
modalita’ di svolgimento sono definite con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
titolo di accesso alla professione di docente della scuola
dell’infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;
f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato
di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il
benessere psico-fisico;
g) il coordinamento pedagogico territoriale;
h) l’introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei
servizi educativi per l’infanzia.
2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 5

Funzioni e compiti dello Stato

1. Per l’attuazione del presente decreto, lo Stato:
a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa
estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su
tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel
Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8 e nei
limiti del Fondo di cui all’articolo 12;
b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti
del Fondo di cui all’articolo 12;
c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del
Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell’ambito
del Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione
dell’offerta educativa e didattica del Sistema integrato di
educazione ed istruzione, d’intesa con le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il
sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
f) per assicurare la necessaria continuita’ educativa, definisce,
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi
per l’infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte
dalla Commissione di cui all’articolo 10, in coerenza con le
Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione.

Art. 6

Funzioni e compiti delle Regioni

1. Per l’attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili nei propri bilanci:
a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e
di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione
nazionale pluriennale di cui all’articolo 8, secondo le specifiche
esigenze di carattere territoriale;
b) definiscono le linee d’intervento regionali per il supporto
professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di
istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano
nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema
integrato di educazione e di istruzione, d’intesa con gli Uffici
scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;
d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il
sistema informativo nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
e);
e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 5, comma
1, lettera d);
f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e
qualitativi dei Servizi educativi per l’infanzia, disciplinano le
attivita’ di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali,
individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.

Art. 7

Funzioni e compiti degli Enti locali

1. Per l’attuazione del presente decreto, gli Enti locali,
singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nei propri bilanci:
a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi
educativi per l’infanzia e proprie scuole dell’infanzia, tenendo
conto dei provvedimenti regionali di cui all’articolo 6 e delle norme
sulla parita’ scolastica e favorendone la qualificazione;
b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le
relative sanzioni, i soggetti privati per l’istituzione e la gestione
dei servizi educativi per l’infanzia, nel rispetto degli standard
strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni,
delle norme sull’inclusione delle bambine e dei bambini con
disabilita’ e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore;
c) realizzano attivita’ di monitoraggio e verifica del
funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia del proprio
territorio;
d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento
pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con
le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell’articolo 12;
e) coordinano la programmazione dell’offerta formativa nel
proprio territorio per assicurare l’integrazione ed l’unitarieta’
della rete dei servizi e delle strutture educative;
f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il
personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in
raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n.
107 del 2015;
g) definiscono le modalita’ di coinvolgimento e partecipazione
delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilita’
educativa;
h) facilitano iniziative ed esperienze di continuita’ del Sistema
integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di
istruzione.

Art. 8

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione
del Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale
che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle
risorse del Fondo di cui all’articolo 12 e a eventuali ulteriori
risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema
integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio
nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale
delle sezioni primavera di cui all’articolo 1, comma 630 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e
il loro progressivo potenziamento, con l’obiettivo di escludere i
servizi educativi per l’infanzia dai servizi pubblici a domanda
individuale di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.
131.
2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la
destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il
consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del Sistema
integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di
evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma
4 dell’articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui
all’articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in
programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia.
3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e’ adottato con deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale
pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti
destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base
all’effettivo concorso, da parte dell’ente medesimo, al finanziamento
del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per
quanto di rispettiva competenza.

Art. 9

Partecipazione economica delle famiglie
ai servizi educativi per l’infanzia

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie
alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia,
pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici,
e’ definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto
conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla
base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, nonche’ l’esenzione totale per le famiglie con un
particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi
territoriali.
3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare
aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno
figli in eta’ compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono
denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi accreditati
o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o
previdenziali a carico del datore di lavoro ne’ del lavoratore, fino
a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono.

Art. 10

Commissione per il Sistema integrato di educazione
e di istruzione

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e’ istituita la Commissione per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione.
2. La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi ed e’
formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle
bambine e dei bambini da zero a sei anni di eta’ designati dal
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, dalle
Regioni e dagli Enti locali.
3. La Commissione, nell’esercizio dei propri compiti, puo’
avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei
genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. La Commissione propone al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il
Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo
5, comma 1, lettera f).
5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine
deve essere ricostituita. L’incarico puo’ essere rinnovato allo
stesso componente per non piu’ di una volta. Ai commissari non spetta
alcun compenso, indennita’, gettone di presenza, rimborso spese e
altro emolumento comunque denominato.

Art. 11

Relazione sullo stato di attuazione
del Piano di azione nazionale pluriennale

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di
attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui
all’articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Art. 12

Finalita’ e criteri di riparto del Fondo nazionale
per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e
di istruzione e’ istituito, presso il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le
finalita’ previste dal presente decreto.
2. Il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia,
restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed
estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio,
risparmio energetico e fruibilita’ di stabili, di proprieta’ delle
Amministrazioni pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro
costi e della loro qualificazione;
c) la formazione continua in servizio del personale educativo e
docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di
formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei
coordinamenti pedagogici territoriali;
3. Il Ministro dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca,
fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e
118 della Costituzione, promuove, un’intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma
1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del
Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato,
Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
sulla base del numero di iscritti, della popolazione di eta’ compresa
tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio
territoriale, nonche’ dei bisogni effettivi dei territori e della
loro capacita’ massima fiscale, provvede all’erogazione delle risorse
del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della
programmazione regionale dei servizi educativi per l’infanzia e delle
scuole dell’infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le
Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca direttamente ai Comuni previa
programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti
locali, con priorita’ per i Comuni privi o carenti di scuole
dell’infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei
fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di
educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:
a) la partecipazione delle famiglie;
b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura
e l’educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro
numero ed eta’ e all’orario dei servizi educativi per l’infanzia;
c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per
l’infanzia e tra docenti nella scuola dell’infanzia, tali da
promuovere la qualificazione dell’offerta formativa;
d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei
servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia;
e) la funzione di coordinamento pedagogico;
f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e
dei bambini;
g) le modalita’ di organizzazione degli spazi interni ed esterni
e la ricettivita’ dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole
dell’infanzia, che consentano l’armonico sviluppo delle bambine e dei
bambini.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei
diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi
strategici di cui all’articolo 4, fatte salve le risorse di
personale, definite, ai sensi dell’articolo 1, comma 64 della legge
n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, nonche’ delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente per la scuola dell’infanzia statale.
6. Per le scuole dell’infanzia, la progressiva generalizzazione
dell’offerta e’ perseguita tramite la gestione diretta delle scuole
statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla
legge 10 marzo 2000, n. 62.
7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e
di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola
dell’infanzia statale una quota parte delle risorse professionali
definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107,
relativa all’organico di potenziamento. La disposizione di cui al
presente comma non deve determinare esuberi nell’ambito dei ruoli
regionali.

Art. 13

Copertura finanziaria

1. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell’articolo
12, e’ pari a 209 milioni di euro per l’anno 2017, 224 milioni di
euro per l’anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall’anno
2019.
2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi
per l’infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia,
potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno
disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di
cui all’articolo 11.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale
attraverso l’attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di
cui all’articolo 8, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 sono
gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola
dell’infanzia statale e paritaria di cui all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 e’ subordinato
alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per
l’infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.
3. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti
di educatore di servizi educativi per l’infanzia e’ consentito
esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale
in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per
educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea
quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria,
integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti
formativi universitari. Continuano ad avere validita’ per l’accesso
ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti
nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non
corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti
entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. A decorrere dall’aggiornamento successivo all’entrata in vigore
del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca sono definite le modalita’ di
riconoscimento del servizio prestato a partire dall’anno scolastico
2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all’articolo 1, comma 630,
della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo
di accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia ai fini
dell’aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad
esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d’istituto del
personale docente a tempo determinato.
5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso
enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati
dall’articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme
di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca sono individuate, avvalendosi dell’Ufficio per
l’istruzione in lingua slovena, le modalita’ di attuazione del
presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia
con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del
Friuli-Venezia Giulia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61

Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonche’ raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069)

(GU n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere m) ed n), e
terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 180, 181, lettera d) e 184 della legge 13
luglio 2015, n. 107;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita’;
Visto l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante
disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita’;
Visto l’articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita’ economiche e la nascita di nuove imprese;
Visto l’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, recante disposizioni per la revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro, a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme
per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione
universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
per il raccordo tra la scuola, le universita’ e le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ per la
valorizzazione della qualita’ dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso
programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11
gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11
aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici
a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalita’ applicative in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in
materia di istruzione e formazione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 18
dicembre 2006;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia
della qualita’ dell’istruzione e della formazione professionale
(EQAVET) del 18 giugno 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto, principi e finalita’

1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e
le finalita’ individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,
disciplina la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale,
in raccordo con quelli dell’istruzione e formazione professionale,
attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle
attivita’ didattiche laboratoriali.
2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione
professionale sono scuole territoriali dell’innovazione, aperte e
concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione
didattica.
3. Il modello didattico e’ improntato al principio della
personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e
ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per
l’apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di
cittadinanza, nonche’ di orientare il progetto di vita e di lavoro
della studentessa e dello studente, anche per migliori prospettive di
occupabilita’. Il modello didattico aggrega le discipline negli assi
culturali di cui al decreto adottato in attuazione dell’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello
fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed e’
organizzato per unita’ di apprendimento.
4. Il sistema dell’istruzione professionale ha la finalita’ di
formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni
strategici per l’economia del Paese per un saper fare di qualita’
comunemente denominato «Made in Italy», nonche’ di garantire che le
competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale
consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle
professioni.

Art. 2

Identita’ dell’istruzione professionale

1. Ai fini dell’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di
eta’, di almeno una qualifica professionale triennale, la studentessa
e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione puo’ scegliere, all’atto dell’iscrizione ai percorsi del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:
a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di
diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole
paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il
conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali
quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. Al fine di assicurare alla studentessa e allo studente una
solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali
in una dimensione operativa in relazione alle attivita’ economiche e
produttive cui si riferisce l’indirizzo di studio prescelto, i
percorsi di istruzione professionale hanno un’identita’ culturale,
metodologica e organizzativa che e’ definita nel profilo educativo,
culturale e professionale di cui all’Allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. Il profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma
2 integra il profilo educativo, culturale e professionale della
studentessa e dello studente di cui all’articolo 1, comma 5 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed e’ comune a tutti i
percorsi di istruzione professionale, nonche’ ai profili di uscita
degli indirizzi di studio di cui all’articolo 3.
4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno
stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle
professioni e si ispira ai modelli promossi dall’Unione europea e ad
una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo
individuale di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera a).
5. I percorsi di istruzione professionale hanno una durata
quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di
istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di
studio di cui all’articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici
superiori, all’universita’ e alle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica.

Art. 3

Indirizzi di studio

1. Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale
sono i seguenti:
a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;
c) Industria e artigianato per il Made in Italy;
d) Manutenzione e assistenza tecnica;
e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
f) Servizi commerciali;
g) Enogastronomia e ospitalita’ alberghiera;
h) Servizi culturali e dello spettacolo;
i) Servizi per la sanita’ e l’assistenza sociale;
l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.
2. I quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma
1 sono riportati nell’Allegato B, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Gli indirizzi di studio dell’ordinamento, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,
confluiscono negli indirizzi di studio di cui al comma 1 come
riportato nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, adottato ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al
comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini
di competenze, abilita’ e conoscenze. Con il medesimo decreto e’
indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attivita’
economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’Istituto
nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di
carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e
di correlate divisioni. Il decreto contiene altresi’ le indicazioni
per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo
11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i
diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di
istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi
quinquennali dell’istruzione professionale anche al fine di
facilitare il sistema dei passaggi di cui all’articolo 8.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i
risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente
la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei
settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Il
medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di
studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del 30
giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015,
n. 166.
5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione
professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al
comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con
le priorita’ indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei
limiti degli spazi di flessibilita’ di cui al successivo articolo 6,
comma 1, lettera b). Tale declinazione puo’ riferirsi solo alle
attivita’ economiche previste nella sezione e nella divisione cui si
riferisce il codice ATECO attribuito all’indirizzo con il decreto di
cui al comma 3. La declinazione e’ altresi’ riferita alla
nomenclatura e classificazione delle unita’ professionali (NUP)
adottate dall’ISTAT. L’utilizzo della flessibilita’ avviene nei
limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi
di personale.

Art. 4

Assetto organizzativo

1. L’istruzione professionale e’ caratterizzata da una struttura
quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari
di cui all’Allegato B, che sono articolati in un biennio e in un
successivo triennio.
2. Il biennio dei percorsi dell’istruzione professionale comprende
2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attivita’ e
insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attivita’ e
insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al
potenziamento dei laboratori. Le attivita’ e gli insegnamenti di
istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione
professionale, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e
didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale,
possono organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in
periodi didattici. I periodi didattici possono essere collocati anche
in due diversi anni scolastici ai fini dell’accesso al terzo anno dei
percorsi. Nell’ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264
ore, e’ destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla
realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo
della dimensione professionalizzate delle attivita’ di alternanza
scuola-lavoro, previste dall’articolo 5, comma 1, lettera e). Nel
biennio le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la
realizzazione dei percorsi di cui al comma 4, specifiche attivita’
finalizzate ad accompagnare e supportare le studentesse e gli
studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le
disposizioni del presente comma si realizzano nei limiti degli
assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste dalla
normativa vigente.
3. Il triennio dei percorsi dell’istruzione professionale e’
articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del
triennio, l’orario scolastico e’ di 1056 ore, articolate in 462 ore
di attivita’ e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di
attivita’ e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alla
studentessa e allo studente di:
a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in
contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale
acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati
nell’ambito della quota di autonomia, determinata a norma del
successivo articolo 6, comma 1, lettera a);
b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente,
le competenze, le abilita’ e le conoscenze di indirizzo in funzione
di un rapido accesso al lavoro;
c) partecipare alle attivita’ di alternanza scuola-lavoro,
previste dall’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n.
107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente
previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.
107, in coerenza con il Progetto formativo individuale;
e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione
professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e
viceversa, secondo le modalita’ previste dall’articolo 8.
4. Al fine di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la
differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle
esigenze e specificita’ territoriali, le istituzioni scolastiche che
offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via
sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalita’ da
definirsi con gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, percorsi di
istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica
e del diploma professionale quadriennale di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono
realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna
regione e secondo i criteri e le modalita’ definiti ai sensi
dell’articolo 7, commi 1 e 2.
5. Il quinto anno dell’istruzione professionale e’ strutturato
dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia, in
modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione
professionale previo superamento degli esami di Stato, nonche’ di
maturare i crediti per l’acquisizione del certificato di
specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla
programmazione delle singole Regioni.
6. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione
professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori
oneri di funzionamento se non quelli previsti nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, con il compito di
sostenere la migliore organizzazione e funzionalita’ dei laboratori a
fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste
dall’innovazione tecnologica nonche’ per la sicurezza delle persone e
dell’ambiente.

Art. 5

Assetto didattico

1. L’assetto didattico dell’istruzione professionale e’
caratterizzato:
a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si
avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di
cui all’articolo 4, comma 2 e dal Progetto formativo individuale che
viene redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo
anno di frequenza e aggiornato durante l’intero percorso scolastico.
Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale
che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna
studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e
informale ed e’ idoneo a rilevare le potenzialita’ e le carenze
riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva
costruzione del percorso formativo e lavorativo. Il dirigente
scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all’interno di
quest’ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per
sostenere le studentesse e gli studenti nell’attuazione e nello
sviluppo del Progetto formativo individuale. L’attivita’ di tutorato
e’ svolta dai docenti designati, fatto salvo lo svolgimento delle
attivita’ di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del
2015, nell’ambito delle risorse disponibili presso l’istituzione
scolastica a legislazione vigente;
b) dall’aggregazione, nel biennio, delle discipline all’interno
degli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione e
dall’aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione
generale;
c) dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici
caratterizzanti i diversi assi culturali;
d) dall’utilizzo prevalente di metodologie didattiche per
l’apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze
laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei
problemi relativi alle attivita’ economiche di riferimento, il lavoro
cooperativo per progetti, nonche’ la gestione di processi in contesti
organizzati;
e) dalla possibilita’ di attivare percorsi di alternanza
scuola-lavoro, gia’ dalla seconda classe del biennio, e percorsi di
apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
f) all’organizzazione per unita’ di apprendimento, che, partendo
da obiettivi formativi adatti e significativi per le singole
studentesse e i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di
metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle
conoscenze e delle abilita’ acquisite e la misura in cui la
studentessa e lo studente abbiano maturato le competenze attese. Le
unita’ di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per
il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo
studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di
istruzione e formazione;
g) dalla certificazione delle competenze che e’ effettuata, nel
corso del biennio, con riferimento alle unita’ di apprendimento,
secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ferma restando la disciplina
vigente in merito alla certificazione delle competenze per il
triennio, nonche’ per le qualifiche triennali e i diplomi
quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 6

Strumenti per l’attuazione dell’Autonomia

1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione
professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica:
a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell’orario
complessivo del biennio, nonche’ dell’orario complessivo del
triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento
relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per
potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutte le studentesse e
tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivita’ di
laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni
contenuti nel Profilo educativo, culturale e professionale,
nell’ambito dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma
5, della legge n. 107 del 2015;
b) utilizzare gli spazi di flessibilita’, in coerenza con gli
indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all’articolo 3,
entro il 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo,
quarto e quinto anno, nell’ambito dell’organico dell’autonomia di cui
all’articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
c) sviluppare le attivita’ e i progetti di orientamento
scolastico, nonche’ di inserimento nel mercato del lavoro, anche
attraverso l’apprendistato formativo di primo livello di cui al
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e
delle professioni, in possesso di una specifica e documentata
esperienza professionale maturata nell’ambito delle attivita’
economiche di riferimento dell’indirizzo di studio e in possesso di
competenze specialistiche non presenti nell’Istituto, ai fini
dell’arricchimento dell’offerta formativa, nel rispetto dei vincoli
di bilancio, ferma restando la possibilita’ di ricevere finanziamenti
da soggetti pubblici e privati. A riguardo, le istituzioni
scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a
legislazione vigente;
e) attivare partenariati territoriali per il miglioramento e
l’ampliamento dell’offerta formativa, per il potenziamento dei
laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, per
la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze
di scuola-impresa e di bottega-scuola, nel rispetto dei vincoli di
bilancio, ferma restando la possibilita’ di ricevere finanziamenti da
soggetti pubblici e privati;
f) costituire, nell’esercizio della propria autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del
collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla
progettazione formativa;
g) dotarsi, nell’esercizio della propria autonomia didattica e
organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da
esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca
scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per
l’organizzazione delle attivita’ e degli insegnamenti di indirizzo e
l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilita’. Ai
componenti del comitato non spettano compensi, indennita’, gettoni di
presenza o altre utilita’ comunque denominate.

Art. 7

Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e
Rete Nazionale delle scuole professionali

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il
raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di
istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei
percorsi di cui all’articolo 4, comma 4.
2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalita’
realizzative dei percorsi di cui all’articolo 4 sono definite a
livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e
l’Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell’esercizio delle
competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e
formazione professionale.
3. Allo scopo di promuovere l’innovazione, il permanente raccordo
con il mondo del lavoro, l’aggiornamento periodico, nel limite
fissato dall’articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei
profili di uscita di cui all’articolo 3, nonche’ allo scopo di
rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola
al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in
alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, e’ istituita la «Rete
nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di
cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identita’ e pari
dignita’, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono
percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative
accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di
cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, adottato di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita’ per
l’organizzazione e il funzionamento della Rete.
5. Per le finalita’ di cui al comma 3, la Rete si raccorda con la
«Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150.

Art. 8

Passaggi tra i sistemi formativi

1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i
percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel
repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione
professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012,
e viceversa, costituiscono una delle opportunita’ che garantiscono
alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso
personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie
potenzialita’, attitudini ed interessi, anche attraverso la
ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di
acquisizioni.
2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri
generali di cui al presente articolo.
3. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e
formative interessate, la progettazione e l’attuazione di modalita’
di accompagnamento e di sostegno della studentessa e dello studente e
la possibilita’ di inserimento graduale nel nuovo percorso.
4. Il passaggio e’ effettuato esclusivamente a domanda della
studentessa e dello studente nei limiti delle disponibilita’ di posti
nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e
formative.
5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di apprendimento
e dello specifico profilo di uscita dell’ordine di studi e
dell’indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere
anche nel caso in cui la studentessa e lo studente sia gia’ in
possesso di ammissione all’annualita’ successiva del percorso di
provenienza. La determinazione dell’annualita’ di inserimento e’
basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione
tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo
studente chiede di accedere, nonche’ sulle sue effettive
potenzialita’ di prosecuzione del percorso.
6. Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni
scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei
crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalita’:
a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente
percorso formativo, con riferimento alle unita’ di apprendimento di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera e);
b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in
ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che
accolgono la studentessa e lo studente;
c) progettazione e realizzazione delle attivita’ di inserimento e
di accompagnamento nel nuovo percorso.
7. La studentessa e lo studente, conseguita la qualifica triennale,
possono chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione
professionale, secondo le modalita’ previste dal presente articolo,
oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno
dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le
istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative
accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
compreso nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e
formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19
gennaio 2012.
8. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli
esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le
qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami
conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale,
rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di
studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 9

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale
sono determinate dall’Ufficio scolastico regionale competente,
nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia previsto
dall’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall’ordinamento dei
singoli indirizzi e del numero delle studentesse e degli studenti
iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 ore
per ciascuno dei cinque anni di corso. La quota in compresenza e’
definita dai piani orari di cui all’allegato B, nell’ambito degli
indirizzi di studio di cui all’articolo 3 nei quali confluiscono i
percorsi di istruzione professionale definiti dal decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, secondo l’Allegato
C. Le funzioni di cui all’articolo 4, comma 5, relative agli uffici
tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici dell’organico
dell’autonomia forniti di specifiche professionalita’, nell’ambito
degli insegnanti assegnati ai posti di cui all’articolo 1, comma 64,
della legge 13 luglio 2015, n.107.
2. Le singole autonomie scolastiche possono adattare i percorsi
attraverso la flessibilita’ di cui all’articolo 6, nei limiti delle
dotazioni organiche triennali e della programmazione dell’offerta
formativa regionale.
3. I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per
la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. L’articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli
insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del
personale docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione
professionale offerti dalle istituzioni scolastiche, e’ determinata
dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici
regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio
2015, n. 107. Gli Uffici scolastici regionali verificano, ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che
l’articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini
situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.

Art. 10

Monitoraggio, valutazione di sistema
e aggiornamento dei percorsi

1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di
monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato
dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le
Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri
interessati, avvalendosi anche dell’assistenza tecnica dell’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione, dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa, dell’Istituto nazionale per l’analisi delle
politiche pubbliche e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate svolgono la loro attivita’ di
monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. I profili di uscita e i relativi risultati di apprendimento
dell’istruzione professionale sono aggiornati, con cadenza
quinquennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al
comma 1, anche in relazione a nuove attivita’ economiche e, piu’ in
generale, all’innovazione tecnologica e organizzativa e ai mutamenti
del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 11

Passaggio al nuovo ordinamento

1. I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi
del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti
nell’anno scolastico 2018/2019.
2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,
confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla
Tabella di confluenza di cui all’Allegato C, a partire dalle classi
prime dell’anno scolastico 2018/2019.
3. Il passaggio al nuovo ordinamento e’ supportato dalle
indicazioni contenute nel decreto di cui all’articolo 3, comma 3, le
quali contengono orientamenti riferiti a: sostegno dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali
dell’offerta formativa e per l’attivazione dei percorsi di cui
all’articolo 4; predisposizione di misure nazionali di sistema per
l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali,
nonche’ per l’informazione dei giovani e delle loro famiglie in
relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. Le misure sono
attuate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 9
del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l’anno 2018,
63,59 milioni di euro per l’anno 2019, 85,33 milioni di euro per
l’anno 2020, 55,48 milioni di euro per l’anno 2021, 40,42 milioni di
euro per l’anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. A decorrere dall’anno 2018 il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con proprio decreto, adottato di concerto con il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, destina
annualmente, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma
4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attivita’ di
formazione duale ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all’apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore.
3. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente
provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza
pubblica.

Art. 13

Abrogazioni

1. A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 il decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive
modificazioni, e’ abrogato.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e’
abrogato l’articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,
e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l’anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda
alla quinta;
b) per l’anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza
alla quinta;
c) per l’anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta
alla quinta;
d) per l’anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.
2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalita’ del presente decreto legislativo
nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto
speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le
studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma
professionale al termine del percorso di istruzione e formazione
professionale quadriennale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera
c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono
sostenere l’esame di Stato di cui all’articolo 15, comma 6, del
medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si
concludono con l’esame di Stato. Attraverso specifiche intese tra il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i
criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo
coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente
nel sistema dell’istruzione e formazione professionale. Per le
Province autonome di Trento e Bolzano le commissioni d’esame sono
nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con le modalita’ e
i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto
della regione Trentino-Alto Adige. All’attuazione del presente comma
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
nell’ambito delle risorse dei propri bilanci, ivi compresi gli oneri
delle Commissioni nominate dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
4. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le
modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici
ordinamenti di tali scuole.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Costa, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A
(di cui all’articolo 2, comma 2)
Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello
studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Premessa.
I percorsi di istruzione professionale (di seguito denominata
I.P.) sono parte integrante del sistema dell’istruzione secondaria
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di
istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 13 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
I percorsi di I.P. concorrono all’affermazione del ruolo centrale
della scuola nella societa’ della conoscenza, a norma dell’articolo
1, comma 1, della legge n. 107/2015, come «Scuole territoriali
dell’innovazione», svolgendo una «funzione di cerniera» tra i sistemi
di istruzione, formazione e lavoro, nel consolidare i livelli di
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti
acquisiti nel primo ciclo e innalzarli progressivamente nel rispetto
dei diversi tempi e stili di apprendimento, in coerenza con il
profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente
Allegato. Cio’ al fine soprattutto di contrastare le diseguaglianze
socio-culturali, favorire l’occupazione giovanile anche in relazione
a «nuovi lavori», prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione
scolastica in una scuola aperta, quale laboratorio permanente di
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e
di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il diritto
allo studio, le pari opportunita’ di successo formativo e di
istruzione permanente.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono
ampliare, sulla base della programmazione delle Regioni, l’offerta
formativa unitaria e integrata tra i percorsi di I.P. e i percorsi di
IeFP per il conseguimento delle qualifiche professionali di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 226/2005 come previsto
dall’articolo 5 del decreto legislativo.
1. Identita’ dell’istruzione professionale e il P.E.Cu.P.
I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di un
diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado ed
hanno un’identita’ culturale, metodologica e organizzativa
riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si esprime
attraverso:
a) il profilo educativo, culturale e professionale dello
studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo n. 226/2005, finalizzato:
ad una crescita educativa, culturale e professionale;
allo sviluppo dell’autonoma capacita’ di giudizio;
all’esercizio della responsabilita’ personale e sociale.
b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico
per i percorsi di I.P., comune ai relativi profili di uscita degli
indirizzi di studio, che si basa su una dimensione connotata da uno
stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle
professioni, ispirato ai modelli duali di apprendimento promossi
dall’Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational
Education and Training – VET) e da una personalizzazione dei percorsi
resa riconoscibile e comunicabile dal Progetto formativo individuale,
idonea a consentire a tutti gli studenti di rafforzare e innalzare le
proprie competenze chiave di cittadinanza, a partire da quelle che
caratterizzano l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato
con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.
139 e, nel contempo, avere migliori prospettive di occupabilita’.
Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi
di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo armonico, competenze
scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure
professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate
responsabilita’ in relazione alle attivita’ economiche di
riferimento.
I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono
alla formazione del cittadino nella societa’ della conoscenza e
tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo
lavorativo. Il diplomato dell’istruzione professionale e’, pertanto,
una persona competente, consapevole delle potenzialita’ e dei limiti
degli strumenti tecnici di trasformazione della realta’, attento ad
un utilizzo sempre piu’ ampio delle tecnologie, cosi’ da dialogare
con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo
cooperativo alla qualita’ del lavoro come fattore in grado di
determinare il risultato dell’intero processo produttivo e la
crescita economica.
Il fattore «professionalita’ del lavoro» risiede, pertanto,
nell’assumere responsabilita’ in riferimento ad uno scopo definito e
nella capacita’ di apprendere anche dall’esperienza, ovvero di
trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi che si pongono.
Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del
«qualificato» del passato, per delineare un lavoratore consapevole
dei propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una
disposizione alla cooperazione, che e’ in grado di mobilitare
competenze e risorse personali per risolvere i problemi posti entro
il contesto lavorativo di riferimento. Cio’, da un lato, comporta il
superamento della tradizionale dicotomia tra formazione
professionalizzante ed educazione generale, dall’altro, intende
garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai
contesti territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed economiche.
Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di studio dei
percorsi di I.P., di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo di cui il presente allegato costituisce parte integrante.
1.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi.
I percorsi di I.P. hanno l’obiettivo di far acquisire agli
studenti competenze basate sull’integrazione tra i saperi
tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da
esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.
A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado
di:
agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i
principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali
e professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per
porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile
nei confronti della realta’, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,
culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali,
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale
sia ai fini della mobilita’ di studio e di lavoro;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e
contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialita’ dei beni artistici e
ambientali;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione
visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l’accesso ai
web e ai social nelle attivita’ di studio, ricerca e approfondimento;
riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e
relazionali dell’espressivita’ corporea ed esercitare in modo
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e
collettivo;
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi
all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi;
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi
culturali per comprendere la realta’ ed operare in campi applicativi;
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare
attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio;
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di
competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando
efficacemente con gli altri;
utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per
obiettivi e alla necessita’ di assumere responsabilita’ nel rispetto
dell’etica e della deontologia professionale;
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di
studio e di lavoro lungo tutto l’arco della vita nella prospettiva
dell’apprendimento permanente;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello
locale, nazionale e comunitario;
acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di
opportunita’ formative;
valutare le proprie capacita’, i propri interessi e le proprie
aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei confronti del
lavoro e di un ruolo professionale specifico;
riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della
formazione e del mercato del lavoro;
sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di
decisione e all’elaborazione di un piano d’azione per l’inserimento
nel mondo del lavoro;
individuare ed utilizzare le tecnologie dell’automazione
industriale e della robotica 4.0;
conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla
manifattura e all’artigianato;
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologico-digitali.
La professionalita’ che gli studenti acquisiscono
progressivamente nel corso del quinquennio tende a valorizzare la
cultura del lavoro, intesa nella sua accezione piu’ ampia, come
l’insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma
anche l’identita’ e il senso di appartenenza ad una comunita’
professionale, che riflettono una visione etica della realta’, un
modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo
personali, ma collettive.
Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti
economici e produttivi e contribuire ad anticiparne i relativi
sviluppi e fabbisogni e’ richiesta una preparazione caratterizzata da
una fluida integrazione tra competenze culturali generali e
competenze tecnico professionali specifiche. I risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale dello studente prevedono, quindi, una stretta
integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e quella
tecnico-operativa, tipica delle vocazioni dell’istruzione
professionale.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del
quinquennio, consentono agli studenti di inserirsi rapidamente nel
mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonche’ nei
percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Nel corso
del quinquennio va assicurato, quindi, un orientamento permanente che
favorisca scelte fondate e consapevoli da parte degli studenti.
2. Strumenti organizzativi e metodologici.
I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in modo da
garantire, ad ogni studente:
a) la frequenza di un percorso personalizzato per acquisire,
nel biennio, le competenze chiave di cittadinanza, i saperi e le
competenze necessarie per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione,
gli strumenti per orientarsi in relazione all’indirizzo di studio
scelto al momento dell’iscrizione alla prima classe. Per questo le
istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. hanno la
possibilita’ di articolare, nella loro autonomia, le classi in
livelli di apprendimento e periodi didattici, come strumenti piu’
efficaci di prevenzione della dispersione scolastica e di inclusione
sociale;
b) la reversibilita’ delle scelte, consentendo i passaggi, dopo
il primo biennio, ai percorsi di qualifica professionale presso le
istituzioni formative di IeFP, nonche’ i loro successivi rientri nei
percorsi quinquennali di istruzione professionale.
Il percorso e’ organizzato sulla base del «Progetto formativo
individuale», redatto dal Consiglio di classe entro il 31 gennaio del
primo anno di frequenza. In esso sono evidenziati i saperi e le
competenze acquisiti dallo studente anche in modo non formale e
informale, ai fini di un apprendimento personalizzato, idoneo a
consentirgli di proseguire con successo, anche attraverso
l’esplicitazione delle sue motivazioni allo studio, le aspettative
per le scelte future, le difficolta’ incontrate e le potenzialita’
rilevate.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono
utilizzare, nell’organizzazione didattica, la quota di autonomia e
ampi spazi di flessibilita’. Questi ultimi costituiscono lo strumento
attraverso il quale attivare percorsi formativi, rispondenti alle
vocazioni del territorio e alle esigenze poste dall’innovazione
tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle
professioni, in coerenza con le priorita’ indicate dalle Regioni
nella propria programmazione.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono
utilizzare la quota di autonomia entro il limite del 20% dell’orario
complessivo, nel rispetto delle quote orarie attribuite all’area
generale e all’area di indirizzo e degli insegnamenti obbligatori
previsti nei profili di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo di cui il presente allegato costituisce parte integrante.
Al fine di preservare l’identita’ dell’istruzione professionale, le
attivita’ e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni
scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e
professionale dello studente di cui al punto 1 e con quelli correlati
agli indirizzi attivati.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.,
nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa, utilizzando
tutti gli strumenti previsti dalla legge 107/2015, tenuto conto delle
richieste degli studenti e delle famiglie, progettano attivita’
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati
prioritari dall’articolo 1, comma 7, della legge n. 107/2015,
individuati tra quelli sotto richiamati:
«a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonche’ alla
lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante
l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning
(CLIL);
b) potenziamento delle competenze matematico logiche e
scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilita’
nonche’ della solidarieta’ e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialita’;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalita’, della sostenibilita’
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita’
culturali;
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attivita’ sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico
e consapevole dei social network e dei media nonche’ alla produzione
e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attivita’ di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,
emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita’ attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l’interazione con le famiglie e con la comunita’ locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di
alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo
di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialita’ e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o
di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con
gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunita’ di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento».
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nei
limiti delle risorse disponibili, possono stipulare contratti di
prestazioni d’opera di esperti del mondo del lavoro e delle
professioni con una specifica e documentata esperienza professionale
maturata nell’indirizzo di riferimento, soprattutto per l’ampliamento
dell’offerta formativa, con particolare riguardo a profili
professionali innovativi richiesti dal territorio.
I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi e metodologie
didattiche idonee a favorire l’integrazione tra area di istruzione
generale e area di indirizzo, attraverso l’implementazione delle
metodologie laboratoriali, non solo per consentire l’acquisizione di
strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali
situazioni di lavoro da parte degli studenti, ma anche al fine di
permettere il conseguimento di risultati di apprendimento comuni a
tutti i percorsi di cui al punto 1.1.
I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, a
partire dall’esperienza in laboratorio e in contesti operativi reali,
le competenze, abilita’ e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e
delle professioni per assumere ruoli tecnici operativi in relazione
all’area delle attivita’ economiche di riferimento, considerati nella
loro dimensione sistemica. E’, quindi, necessaria l’adozione di una
pluralita’ di attivita’ didattiche in laboratorio, soprattutto nel
biennio e, nel triennio, in misura crescente dal terzo al quinto
anno, soprattutto in alternanza scuola/lavoro e, ove possibile, in
apprendistato.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. sono
chiamate a cogliere l’evoluzione delle filiere produttive che
richiedono nuovi fabbisogni in termini di competenze e ad offrire una
risposta adeguata alle necessita’ occupazionali. L’impianto del nuovo
ordinamento, in particolare del triennio, intende – in questo senso –
favorire stabili alleanze formative con il sistema produttivo, anche
per rispondere alle sollecitazioni che provengono dalla dimensione
internazionale.
L’interazione con il territorio e il mondo produttivo non e’ solo
un metodo di lavoro; e’ un fattore imprescindibile per l’elaborazione
del Piano triennale dell’offerta formativa. Gli strumenti per
intrecciare la progettazione didattica della scuola con i piani di
sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti sono quelli
offerti dall’autonomia didattica e organizzativa, arricchiti dalle
opportunita’ e dagli strumenti previsti dalla legge n. 107/2015, per
superare gli stereotipi di un’interpretazione sequenziale del
rapporto tra teoria e pratica e del primato dei saperi teorici,
promuovendo una chiave di lettura che valorizzi i diversi stili di
apprendimento degli studenti e offra risposte articolate alle domande
del mondo del lavoro e delle professioni, tale da far percepire i
saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale.
L’attivita’ didattica, svolta prevalentemente in laboratorio, e
l’apprendimento in alternanza scuola lavoro e in apprendistato
valorizzano la cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo studente
in condizione di:
apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed
efficace;
compiere scelte orientate al cambiamento;
sviluppare attitudini all’auto-apprendimento, al lavoro di
gruppo, alla formazione continua e all’auto-valutazione, valorizzando
l’apporto scientifico e tecnologico per la costruzione del sapere;
esercitare il rigore, l’onesta’ intellettuale, la liberta’ di
pensiero, la creativita’, la collaborazione, in quanto valori
fondamentali per la costruzione di una societa’ aperta e democratica.
Tali valori, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, sono
alla base della convivenza civile.
La metodologia laboratoriale consente di introdurre
progressivamente lo studente ai processi e ai contesti produttivi e
organizzativi aziendali, nonche’ alle attivita’ economiche di
riferimento. Questa metodologia, insieme all’alternanza
scuola-lavoro, costituisce un elemento fondamentale del continuo
processo di orientamento, teso a favorire la riflessione degli
studenti sulle scelte operate e le rende piu’ fondate e consapevoli.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
partecipano al Sistema nazionale di valutazione attivando modalita’
per l’auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013 e
utilizzando gli strumenti adottati a livello nazionale.


Allegato B

Allegato C

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00071)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Capo I
Diritto allo studio e potenziamento
della Carta dello Studente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 34, 76 e 117, secondo comma , lettere m) ed
n) della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 180, 181, lettera f) e 184 della legge 13
luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante
istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, nonche’ riordino
dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28
marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto-legge 18 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria, come integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita’

1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale
l’effettivita’ del diritto allo studio delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso
di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto
individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili, le modalita’ delle prestazioni
in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati
dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali nel rispetto delle
competenze e dell’autonomia di programmazione. Il presente decreto
definisce, altresi’, le modalita’ per l’individuazione dei requisiti
di eleggibilita’ per l’accesso alle prestazioni da assicurare sul
territorio nazionale e individua i principi generali per il
potenziamento della Carta dello studente.

Art. 2

Servizi

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilita’
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al
fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti
servizi:
a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilita’;
b) servizi di mensa;
c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici
indispensabili negli specifici corsi di studi;
d) servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli
studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione,
nonche’ per l’istruzione domiciliare.

Art. 3

Beneficiari

1. I servizi di cui all’articolo 2 sono erogati in forma gratuita
ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali
individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce
tariffarie in considerazione del valore dell’indicatore della
situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma
restando la gratuita’ totale qualora gia’ prevista a legislazione
vigente.

Art. 4

Tasse scolastiche

1. Le studentesse e gli studenti del quarto e del quinto anno
dell’istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal
pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce ISEE
determinate con decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, adottato previa intesa in sede di
Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina il valore dell’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto del quale
le tasse scolastiche non sono dovute, in tutto o in parte, nel limite
massimo di una prevista minore entrata pari ad euro 20 milioni. Il
beneficio di cui al periodo precedente e’ riconosciuto ad istanza di
parte nella quale e’ indicato il valore dell’ISEE riferito all’anno
solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto
l’esonero.
3. La disposizione di cui al comma precedente si applica a
decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti
alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a
decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti
alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
4. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 7
milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015,
n. 107.

Art. 5

Servizi di trasporto e forme di agevolazione
della mobilita’

1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di
agevolazione della mobilita’, per le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilita’
sostenibile in coerenza con quanto previsto dall’articolo 5 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle
scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della
piu’ vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio
e’ assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di
partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti
territoriali interessati.
3. Tale servizio e’ assicurato nei limiti dell’organico disponibile
e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

Art. 6

Servizi di mensa

1. Fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno,
dall’articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e
agli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalita’ di cui
all’articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli
interessati.
2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati
nei limiti dell’organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri
per gli enti pubblici interessati.

Art. 7

Libri di testo e strumenti didattici

1. A favore delle alunne e degli alunni delle scuole primarie sono
forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti
didattici, ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Per le studentesse e gli studenti iscritti ad un corso di studi
secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto gia’
garantito dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente in
materia di diritto d’autore, possono promuovere servizi di comodato
d’uso gratuito per la fornitura di libri di testo e di dispositivi
digitali per le studentesse e gli studenti, stipulando specifiche
convenzioni in accordo con gli enti locali.
3. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020 sono stanziati 10 milioni di euro per sussidi didattici di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni,
studentesse e studenti con abilita’ diversa, certificata ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al maggiore onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi
o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo
e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di
istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione scolastica, la dotazione finanziaria del fondo di cui
all’articolo 1, comma 258, della legge 8 dicembre 2015, n. 208, e’
incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo
anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Art. 8

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare

1. Per garantire il diritto all’istruzione delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in
case di cura e riabilitazione e il diritto all’istruzione domiciliare
e’ assicurata l’erogazione dei servizi e degli strumenti didattici
necessari, anche digitali e in modalita’ telematica, nel limite della
maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall’anno 2017.
Con provvedimento del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto
delle risorse destinate a tali interventi.
2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti
dell’organico dell’autonomia, come determinato dall’articolo 1, comma
64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e senza nuovi o maggiori
oneri derivanti dall’assunzione di personale a tempo determinato,
ulteriore rispetto al contingente previsto dall’articolo 1, comma 69,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 9

Borse di studio

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,
e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello
studente e per il diritto allo studio, per l’erogazione di borse di
studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, per l’acquisto di libri di testo, per la
mobilita’ e il trasporto, nonche’ per l’accesso a beni e servizi di
natura culturale.
2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro
per l’anno 2017, 33,4 milioni di euro per l’anno 2018 e 39,7 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione
fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui
all’articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui
all’articolo 10.
4. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata
ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e’ determinato annualmente l’ammontare degli importi erogabili
per la singola borsa di studio, le modalita’ per la richiesta del
beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonche’ il valore
dell’ISEE per l’accesso alla borsa di studio.
5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo
anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Art. 10

Potenziamento della Carta dello Studente

1. «IoStudio – La Carta dello Studente -», di seguito denominata
Carta, e’ una tessera nominativa cui sono associate funzionalita’
volte ad agevolare l’accesso degli studenti a beni e servizi di
natura culturale, servizi per la mobilita’ nazionale e
internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo
studio e per l’acquisto di materiale scolastico, allo scopo di
garantire e supportare il diritto allo studio.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
attribuisce la Carta agli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale
degli studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di
primo e secondo grado. La Carta e’ attribuita, a richiesta, agli
studenti frequentanti le Universita’, gli Istituti per l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per
la formazione professionale. L’attribuzione della Carta non comporta
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado puo’ essere associato un
borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da
chi ne esercita la responsabilita’ genitoriale.
4. Per consentire agli studenti l’accesso ai servizi per i quali e’
richiesta l’identificazione digitale come studente, il profilo e le
credenziali d’accesso dello studente sul portale IoStudio sono
sviluppate in identita’ digitale, uniformandosi agli standard del
Sistema pubblico di identita’ digitale (SPID) e con funzionalita’
assimilabili a quelle previste dalla Carta nazionale dei servizi.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita’ per
l’istituzione di un sistema nazionale per l’erogazione di voucher,
anche in forma virtuale, per l’erogazione dei benefici di cui al
presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i
criteri e le modalita’ per la realizzazione e la distribuzione della
Carta, le funzionalita’ di pagamento, nonche’ le informazioni
relative al curriculum dello studente come previsto dall’articolo 1,
comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Capo II

Governance e accordi territoriali

Art. 11

Conferenza nazionale per il diritto allo studio

1. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di
seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, un
rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un
rappresentante dell’ANCI, uno dell’UPI, un rappresentante delle
associazioni dei genitori e un rappresentante delle associazioni
degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti
componente dell’Ufficio di coordinamento nazionale, un rappresentante
del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e’ costituita la Conferenza e sono
disciplinate le modalita’ di organizzazione della medesima.
3. La Conferenza e’ convocata dal Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca almeno una volta l’anno. La
partecipazione alla Conferenza non da’ titolo a gettoni di presenza,
compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 12

Compiti della Conferenza nazionale
per il diritto allo studio

1. I compiti della Conferenza sono:
a) monitorare l’attuazione del presente decreto, anche attraverso
gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, a tal fine,
idonee forme di collaborazione con le regioni e gli enti locali;
b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere un rapporto,
ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;
c) avanzare proposte per il potenziamento della Carta e
l’integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle
singole regioni.

Art. 13

Accordi territoriali

1. Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e
favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d’intesa con il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, possono
stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l’erogazione di
ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. I benefici previsti dal presente decreto, ivi compresi quelli di
cui al comma 1, nonche’ le ulteriori agevolazioni previste
nell’ambito di azioni territoriali per il supporto al diritto allo
studio, possono essere erogati anche attraverso l’uso della Carta
dello studente.

Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione del presente decreto, ad esclusione degli
articoli 4, 7, commi 3 e 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61

Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonche’ raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069)

(GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)