Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2017

Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2017

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 6.260 unità di personale ATA. (17A07188)

(GU Serie Generale n.250 del 25-10-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, e in particolare l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in
particolare l’art. 19, e successive modificazioni ed integrazioni,
che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa
relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l’art. 3,
comma 1, che nell’ambito della disciplina delle facolta’ di
assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce
l’applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2015), ed in particolare l’art. 1, commi da 420 a 428,
riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle
province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al
personale della Croce rossa italiana;
Visto, in particolare, il comma 425 dell’art. 1 della legge n. 190
del 2014 che ricomprende i posti del personale amministrativo del
comparto scuola ai fini delle suddette procedure di mobilita’;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, recante criteri per la
mobilita’ del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti
di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana,
nonche’ dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento
delle funzioni di polizia municipale;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 19 luglio 2017, n. 30834, recante richiesta di
autorizzazione, per l’anno scolastico 2017/2018, all’assunzione a
tempo indeterminato di n. 5.913 unita’ di personale amministrativo,
tecnico ed Ausiliario (A.T.A.), a fronte di un pari numero di
cessazioni dal servizio;
Visto l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci
per cento delle facolta’ di assunzione previste dalla normativa
vigente per gli anni 2017 e 2018;
Considerato che nella suddetta nota del 19 luglio 2017, n. 30834,
il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca
richiede di poter utilizzare per le immissioni in ruolo del personale
ATA, oltre ai n. 5.913 posti derivanti dalle cessazioni dal servizio,
anche n. 347 posti gia’ autorizzati e accantonati ai fini del
ricollocamento del personale in esubero degli enti di area vasta e
della Croce rossa italiana;
Considerato che nella medesima nota del 19 luglio 2017, n. 30834,
il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca e
richiede, altresi’, di poter posticipare al successivo anno
scolastico 2018-2019 le procedure di mobilita’ del personale delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che anche
quest’ultima richiesta puo’ essere accolta non essendo ancora
pervenute comunicazioni per la ricollocazione del predetto personale;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – del 28 luglio
2017, n. 156453/2017, con la quale vengono richiesti chiarimenti in
ordine alla distribuzione territoriale suddivisa per profili
professionali, delle cessazioni di personale ATA al 31 agosto 2017;
Vista la comunicazione, pervenuta mediante posta elettronica del 31
luglio 2017, del Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della
ricerca con la quale si precisa che, con riferimento al personale
ATA, le cessazioni al 1° settembre 2017 ammontano a n. 5.913 unita’
totali (di cui n. 1.803 Assistenti amministrativi, n. 399 Assistenti
tecnici, cinque cuochi, due addetti alle aziende agrarie, n. 3.255
collaboratori scolastici, n. 442 DSGA-direttore dei servizi generali
ed amministrativi, quattro guardarobieri e tre infermieri) e che
disponibilita’ per l’anno scolastico 2017/2018 ammontano a n. 12.513
posti totali (di cui n. 1.472 DSGA-Direttore dei servizi generali ed
amministrativi, n. 2.578 Assistenti amministrativi, n. 865 assistenti
tecnici, n. 7.378 collaboratori scolastici n. 220 fra cuochi, addetti
alle aziende agrarie, guardarobieri e infermieri);
Vista l’ulteriore comunicazione, pervenuta mediante posta
elettronica del 31 luglio 2017, del Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca con la quale viene precisato che i
soprannumeri derivanti dai processi di mobilita’ previsti dalla legge
saranno riassorbiti a decorrere dal 1° settembre 2017 e che le nomine
in ruolo non saranno effettuate nelle province e per i profili per i
quali vi sia una situazione di esubero;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 4 agosto 2017 n. 16073 che trasmette le valutazioni del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 agosto 2017,
n. 160326/2017 che esprime parere favorevole alle autorizzazioni ad
assumere, in favore del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, n. 6260 unita’ di personale ATA;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ferma restando la disponibilita’ in
organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n. 6.260 unita’ di
personale ATA, di cui 5.913 corrispondenti alle effettive cessazioni
e n. 347 corrispondenti ai posti gia’ autorizzati ed accantonati nel
precedente anno scolastico e non utilizzati ai fini del
ricollocamento del personale in esubero degli enti di area vasta e
della Croce rossa italiana;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2017;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’
autorizzato, per l’anno scolastico 2017/2018, ad assumere a tempo
indeterminato sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un
numero di unita’ pari a n. 6.260 unita’ di personale ATA.

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
trasmette, entro il 31 dicembre 2017, per le necessarie verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la
funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati
concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente
decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 9 agosto 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2004

Decreto Ministeriale 9 agosto 2017, n. 610

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 9 agosto 2017, n. 610

Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017

Nota 9 agosto 2017, AOODGSIP 3943

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio quarto

Nota 9 agosto 2017, AOODGSIP 3943

Oggetto: CONCORSO “L’EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA” (AVVISI PROT. N. 2319 DEL 04.05.2017 E PROT. 2861 DEL 31.05.2017). ELENCO DEI VINCITORI

Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2017

Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2017

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 51.773 unità di personale docente, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno e n. 56 unità di personale educativo. (17A07082)

(GU Serie Generale n.243 del 17-10-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, e in particolare l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in
particolare l’art. 19, e successive modificazioni ed integrazioni,
che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa
relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l’art. 3,
comma 1, che nell’ambito della disciplina delle facolta’ di
assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce
l’applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) e, in particolare, l’art. 2, comma 414, come
modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013,
che prevede la rideterminazione della dotazione organica di diritto
relativa ai docenti di sostegno, incrementando la percentuale della
consistenza, rispetto al numero dei posti di sostegno
complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, in misura
pari al 75% per l’anno scolastico 2013/2014, al 90% per l’anno
scolastico 2014/2015 e al 100% a decorrere dall’anno scolastico
2015/2016;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 75, della legge n. 107 del
2015, in base al quale l’organico dei posti di sostegno e’
determinato nel limite previsto dal sopra richiamato art. 2, comma
414, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007, e dall’art. 15,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, ferma restando la
possibilita’ di istituire posti in deroga ai sensi dell’art. 35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’art. 1, comma
605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’art. 1, commi 113 e 114, della legge n. 107 del 2015, in
base ai quali i concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed
educative statali, ai sensi dell’art. 400 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994, sono indetti per la copertura,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti
vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, nonche’ per i
posti che si rendano tali nel triennio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12
febbraio 2016, con il quale il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e’ stato autorizzato, ai sensi
dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad avviare, per il triennio scolastico 2016/2018, procedure
concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di n. 63.712 docenti, di cui n. 52.828 docenti comuni,
n. 5.766 docenti di sostegno e n. 5.118 posti di potenziamento;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed in particolare l’art. 1,
comma 366, che prevede l’iscrizione nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di un
fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l’anno
2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, da destinare
all’incremento dell’organico dell’autonomia di cui all’art. 1, comma
201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si
provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare
l’art. 22-ter, comma 1, che prevede la rideterminazione del fondo di
cui al comma 366 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, del 19 luglio 2017, n. 30827, recante richiesta di
autorizzazione, per l’anno scolastico 2017/2018, alla nomina in ruolo
di personale docente della scuola, per un contingente totale di n.
53.845 unita’ su posti vacanti e disponibili;
Vista la posta certificata del Gabinetto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2017, che trasmette la
nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 26
luglio 2017, n. 155208/2017, con la quale si esprime parere
favorevole alle autorizzazioni ad assumere, in favore del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, n. 51.773 unita’
di personale docente, tenuto conto che il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca ha comunicato, per le vie brevi,
che, sottratti n. 2.231 esuberi, il contingente per cui si richiede
l’autorizzazione e’ pari a n. 51.773 unita’ di personale docente, di
cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 19 luglio 2017, n. 30836, recante richiesta di
autorizzazione, per l’anno scolastico 2017/2018, all’assunzione a
tempo indeterminato di n. 61 unita’ di personale educativo, a fronte
di un pari numero di cessazioni dal servizio e un numero complessivo
di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 312
unita’;
Vista la comunicazione, pervenuta tramite posta elettronica del 31
luglio 2017, del Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della
ricerca che, con riferimento al personale educativo, precisa che: a)
le cessazioni al 1° settembre 2017 ammontano a n. 61 unita’ totali;
b) i posti in organico di diritto ammontano a n. 2.280; c) i titolari
ammontano a n. 2.010; d) le disponibilita’ per l’anno scolastico
2017/2018 ammontano a n. 312 posti totali, dei quali n. 42 relativi a
esuberi;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 4 agosto 2017, n. 16072 che trasmette le valutazioni del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 agosto 2017,
n. 160124 che esprime parere favorevole alle autorizzazioni ad
assumere, in favore del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di n. 56 unita’ di personale educativo, atteso che
dall’esame del quadro analitico sulla distribuzione territoriale
delle assunzioni richieste, le n. 5 unita’ corrispondenti alle
province di Catanzaro (n. 1), Bologna (n. 1), Oristano (n. 1) e
Treviso (n. 2) genererebbero esuberi di personale in rapporto alla
dotazione organica e corrispondono pertanto ad esuberi da
riassorbire;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ferma restando la disponibilita’ in
organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato:
n. 51.773 unita’ di personale docente su posti vacanti e
disponibili, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di
sostegno;
n. 56 unita’ di personale educativo;
Visto l’art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, come
modificato dall’art. 9, comma 19, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale
effettuare le immissioni in ruolo;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2017;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’
autorizzato, per l’anno scolastico 2017/2018, ad assumere a tempo
indeterminato sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un
numero di unita’ pari a:
a) n. 51.773 unita’ di personale docente su posti vacanti e
disponibili, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di
sostegno;
b) n. 56 unita’ di personale educativo.

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
trasmette, entro il 31 dicembre 2017, per le necessarie verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la
Funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati
concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente
decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 9 agosto 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2001