Quante ore l’insegnante di sostegno deve svolgere per alunno. Sentenza

da Orizzontescuola

Quante ore l’insegnante di sostegno deve svolgere per alunno. Sentenza
di Avv. Marco Barone

Il TAR Lazio Roma Sez. III bis, con sentenza del 08/08/2018, n. 8918 ha affermato senza mezze misure che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria.

Rapporto 1:1

Pertanto, in presenza di un handicap grave ai sensi della L. n. 104 del 1992 oltre ad ulteriore certificazione medica che richiede un monte-ore di sostegno con rapporto 1:1 vista la gravità del ritardo, in applicazione dell’art. 34, comma 1, cod. proc. amm., (D.Lgs. 104/2010) deve essere riconosciuto al minore portatore di handicap il diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1:1, con ogni conseguente obbligo in capo all’amministrazione intimata fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due condizioni su cui tale diritto si fonda (disabilità grave; necessità dell’indicato rapporto al fine dell’effettività della frequenza scolastica).

Diritto all’istruzione del disabile è fondamentale

ll diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.

E’ compito del gruppo di lavoro operativo proporre numero ore di sostegno

Sempre il TAR Lazio Roma Sez. III bis, 01/03/2018, n. 2283 ha affermato, in materia, che in sede di formulazione del piano educativo individualizzato il Gruppo di lavoro operativo handicap, che ha il compito si proporre il numero delle ore di sostegno necessarie, tenendo conto della fascia di gravità dell’handicap e degli orari della scuola frequentata, nella prassi propone che l’insegnante di sostegno copra per la disabilità gravissima o grave, la totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità media, circa la metà dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità lieve, poco meno della metà dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno.

Mobilità e assunzioni 2019/2020, docenti saranno titolari su scuola

da Orizzontescuola

Mobilità e assunzioni 2019/2020, docenti saranno titolari su scuola
di Nino Sabella

La mobilità per l’a.s. 2019/2020 presenterà diverse novità, secondo quanto previsto dal CCNL 2016/18. A ciò potrebbe aggiungersi, qualora approvata, la misura presente nella bozza delle legge di bilancio del 29 ottobre 2018, relativa al superamento della titolarità dei docenti su ambito territoriale.

Novità mobilità 2019/20

Di seguito le principali novità del prossimo Contratto:

  • il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità sarà triennale;
  • il personale docente può partecipare annualmente ai movimenti, ossia ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo/cattedra, esclusi coloro i quali otterranno la mobilità su una delle scuola richieste a domanda;
  • i docenti, che ottengono una delle scuole richieste volontariamente, non possono chiedere nuovamente il trasferimento/passaggio prima di tre anni dalla precedente domanda.

Superamento titolarità su ambito immissioni in ruolo e mobilità

I sindacati, nel corso di un incontro al Miur sulla mobilità 2019/20, hanno avanzato una posposta per il superamento della titolarità su ambito territoriale, consistente nella possibilità di esprimere nella domanda di mobilità le preferenze su 15 scuole oppure di inserire i codici sintetici dei comuni e dei distretti. Ciò in attesa di un apposito provvedimento legislativo.

Il provvedimento legislativo atteso è presente nella bozza della bilancio, dove leggiamo quanto segue:

A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale

Dal prossimo anno scolastico, dunque, tutti i docenti assunti in ruolo o quello che otterranno il trasferimento/passaggio non potranno essere titolari di ambito ma su scuola.

Abolizione titolarità su ambito

Quanto previsto dalla bozza della legge di bilancio riguarda, così come formulato, le procedure di assunzione e di mobilità e non anche quei docenti già titolari di ambito che non chiederanno mobilità. A tal fine, sono stati presentati due proposte di legge:  la  proposta  della Senatrice Granato (M5S) sull’abolizione degli ambiti; quella del senatore Pittoni (Lega) sull’abolizione della titolarità di ambito.

NB: la legge di bilancio deve essere approvata, per cui potrebbe esserci delle modifiche a quanto sopra riportato

Alternanza scuola lavoro, perché tutti sono contenti delle modifiche?

da La Tecnica della Scuola

Alternanza scuola lavoro, perché tutti sono contenti delle modifiche?
Di Gianni Zen

Come è noto, è in corso di modifica, ad anno scolastico iniziato, il progetto di Alternanza scuola-lavoro, come era stato previsto dalla legge 107 del 2015.

Al comma 18 dell’art.57 della Legge di Bilancio, infatti, troviamo scritto: “i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

In poche parole, cambia il concetto di Alternanza e vengono ridotti il monte ore (90 ore per i licei) e la copertura finanziaria.

E’ sconsolante che questo avvenga ad anno scolastico iniziato, ma tant’è.

La Legge di Bilancio dunque, se non subirà modifiche, come sembra, cambierà il quadro normativo di riferimento.

Entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. Ed una volta approvata la nuova norma, sarà compito del Miur dare indicazioni nel merito.

Senza queste indicazioni, ad oggi è difficile, se non impossibile, dare piena attuazione alla programmazione già presentata ed avviata, compresi i contratti sottoscritti con i formatori esterni.

Questo in particolare per le classi terze. Il che significa che, in attesa di quelle indicazioni, trovo ovvio che vengano immediatamente sospese le attività programmate e già iniziate.

Per le classi quarte trovo altresì corretto, come promesso a suo tempo, continuare con quanto già previsto. Mentre per le classi quinte, si tratta solo di chiudere il percorso a suo tempo avviato.

Quante scuole, a questo punto, possono rivendicare la qualità delle proprie proposte formative? Lo sappiamo tutti: scuola che vai, alternanza che trovi.
Contrariamente, vedendo e seguendo le discussioni, alla gran parte dei docenti italiani, non so quanti hanno davvero compreso a fondo l’importanza formativa del percorso di Alternanza per i nostri adolescenti.

Perché questa difficoltà, mi sono più volte chiesto?

Perché, in altri termini, si ha paura o si teme la “cultura del lavoro”, sapendo e vedendo i dati drammatici sulla disoccupazione giovanile, compresa la crisi di “occupabilità” dei titoli di studio in Italia?

Mi pare di avere rintracciato la causa o l’origine di questa difficoltà/pregiudizio in Leibniz, per il quale la cultura deve liberare dal lavoro, denigrando così il lavoro manuale, i laboratori, le officine, le botteghe artigiane, quelle che hanno reso l’Italia il secondo Paese manufatturiero dell’Ue dopo la Germania.

Risale a questo pregiudizio, infine, la nostra difficoltà a comprendere il primato delle competenze (formali, informali e non formali) sulle conoscenze. Basta dare un’occhiata a come sono strutturati i concorsi per i presidi ed i docenti: tutti centrati sulle conoscenze e poco sulle competenze. Uno dei vulnus della storia della scuola italiana.

Le conseguenze sulla crisi dell’orientamento alla scelta di scuola superiore dei nostri ragazzi, al di là del familismo italiano, sono evidenti: non ci sono percorsi scolastici di serie A ed altri di serie B, ma tutti, nel rispetto delle “intelligenze multiple”, dei diversi talenti, attitudini, sensibilità, hanno e devono avere pari dignità.

Dovremmo riflettere più a fondo, tutti assieme, intorno a questi temi, centrali nell’orientamento scolastico e nella auto-percezione del nostro lavoro scolastico verso i nostri ragazzi ed il loro e nostro futuro.

Profumo: “Per rilanciare l’Italia puntare sull’Erasmus”

da La Tecnica della Scuola

Profumo: “Per rilanciare l’Italia puntare sull’Erasmus”
Di Fabio Guarna

“Se dovessi puntare su un’idea di sviluppo per l’Italia partirei da loro, dagli studenti Erasmus”, ad affermarlo in una intervista ben in evidenza sulle colonne del Corriere della Sera è Francesco Profumo già ministro dell’Istruzione e rettore del Politecnico di Torino.

Profumo che è attualmente Presidente della Compagnia di San Paolo, nel rispondere alle domande mette in evidenza l’importanza del progetto giunto al trentesimo anno collocandolo in una prospettiva per così dire moderna e innovativa anche in riferimento agli standard degli apprendimenti e all’utilità che esso ha per il curriculum in un “mercato del lavoro che è sempre più europeo”.

Profumo infatti stigmatizza chi pensa che “i ragazzi dell’Erasmus vadano all’estero a ‘fare baldoria’ e non si dedichino allo studio”, affermando che “chi la pensa in questo modo non ha approfondito il tema e non ha capito lo spirito”.

Del resto se si pensa che siamo nell’Europa in cui l’apprendimento che viene misurato e che serve a trovare lavoro e fare carriera non è solo quello formale (ovvero certificato dalle istituzioni scolastiche) ma anche informale cioè quello che si realizza durante le attività quotidiane, il cd learning by doing, appare evidente che l’esperienza all’estero può davvero dare tanto.

Fino a qualche tempo fa il progetto Erasmus era un’esperienza riservata in esclusiva agli studenti universitari ma da qualche anno riguarda le scuole superiori, dove peserà molto la sensibilità della classe dirigente perché diventi una struttura portante della formazione che non si realizza – per ripetere un continuo refrain – solo in aula. Vero è che “attrezzare” il proprio istituto per vivere l’esperienza formativa europea è ancora un’esperienza iniziale e siamo in fase di rodaggio, ma il giorno in cui ci abitueremo a leggere oltre la versione in italiano anche quella in inglese dei siti web delle istituzioni scolastiche, probabilmente il rodaggio si potrà dire definitivamente concluso e il motore della scuola italiana pronto a viaggiare agevolmente per l’Europa.

Denunciare subito le occupazioni delle scuole

da La Tecnica della Scuola

Denunciare subito le occupazioni delle scuole
Di Pasquale Almirante

Mario Rusconi, presidente Anp, intervistato dal Messaggero, è categorico: «Le occupazioni sono un rito superato e pericoloso, deciso da una minoranza degli studenti. E la conclusione è sempre la stessa: oltre ai danni legati alle lezioni saltate, anche quelli materiali agli istituti».

Denunciare subito le occupazioni alla polizia

E poi aggiunge che bisogna segnalare subito l’occupazione “alla polizia e di richiedere lo sgombero. Anche se poi, da quello che mi hanno raccontato alcuni presidi, negli anni passati a fronte di una denuncia esplicita non è scattato l’intervento delle forze dell’ordine. E, in ogni caso, nel momento in cui viene segnalata una situazione di illegalità, la polizia dovrebbe comunque intervenire».

Danni alle scuole a carico dello Stato

Se all’estero non si sono mai verificate occupazioni di scuole, secondo Rusconi gli sgomberi forzati “ci sono sempre stati”, mentre i danni “li deve pagare lo Stato. Nel caso del Virgilio, la città Metropolitana. La responsabilità penale è personale e per chiedere un risarcimento bisogna prima individuare i responsabili dei danneggiamenti. Cosa che non avviene quasi mai».

I genitori devono dire ai ragazzi che si sta commettendo un reato

Diverso invece per Rusconi dovrebbe essere l’atteggiamento dei genitori che “dovrebbero spiegare ai figli che occupare è sbagliato e che viene commesso un reato»; «Serve una condanna da parte di tutte le forze politiche: la scuola è un bene di tutti. La legalità, torno a dirlo, deve essere alla base della formazione dei nostri giovani».

Legge di bilancio: il MEF fa cassa con il declassamento dell’Alternanza e della FIT

da Tuttoscuola

Legge di bilancio: il MEF fa cassa con il declassamento dell’Alternanza e della FIT 

Con il decreto legislativo 59/2017 l’ex-ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, intendeva riformare il reclutamento e la formazione iniziale dei docenti della secondaria, trasformando la tradizionale abilitazione in specializzazione accompagnata da tirocinio in servizio (FIT).

Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, con la legge di bilancio 2019 riforma la FIT (d’ora in poi si chiamerà percorso annuale di formazione iniziale e prova), eliminando in particolare la fase successiva al reclutamento con formazione e tirocinio in servizio, ottenendo con questa semplificazione tre risultati: superamento dell’abilitazione-specializzazione, abbreviazione dell’iter concorsuale e risparmio per la non remunerazione dei candidati in anno di formazione. La relazione tecnica che accompagna la manovra quantifica questo risparmio annuo in 12 milioni di euro che ritornano nelle casse statali.

Restano le incognite sulla qualità professionale che uscirà dal nuovo processo di reclutamento dei professori (che peraltro non erano cancellate con il percorso FIT), ma non vi è dubbio che almeno il risparmio conseguente alle nuove procedure è assicurato.

Un cambiamento ancor più radicale dell’ex-FIT riguarderà l’Alternanza Scuola Lavoro (anch’essa cambia denominazione in percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), riformata già per quest’anno scolastico in corso.

In attesa di conoscerne le linee guida che verranno emanate entro il febbraio 2019 e con la certezza già acquisita che sia i percorsi precedenti che quelli attuali non avranno per ora peso per l’ammissione all’esame di maturità, l’orario obbligatorio nel triennio conclusivo dei nuovi percorsi è drasticamente ridotto da 400 ore nel triennio, a non meno di 180 negli istituti professionali, da 400 ore nel triennio, a non meno di 150 negli istituti tecnici e da 200 ore nel triennio, a non meno di 90 nei licei. Il ministro Bussetti ha comunque specificato che “se un istituto vuole farne di più è libero di farlo” (ma saranno finanziate?).

Secondo la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, vi sarà una riduzione complessiva delle ore dei percorsi, pari al 58,23% e, conseguentemente, vi sarà anche una riduzione nel fabbisogno di spesa di 56,52 milioni di euro a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 (su uno stanziamento di 97,05 milioni a regime).

Anche per questa riforma restano tutte le incognite sulla qualità formativa e d’orientamento per gli studenti che uscirà dai nuovi percorsi, ma non vi è dubbio che almeno il risparmio conseguente alle nuove procedure è assicurato.

Due riforme caratterizzate da semplificazioni e riduzioni che, comunque, fruttano un risparmio di quasi 70 milioni da portare alle casse statali esauste che “fanno legna” per altre riforme giallo-verdi.

Decreto Direttore Generale 7 novembre 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Direttore Generale 7 novembre 2018

CONCORSO (scad. 12 dicembre 2018)

Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese».

(GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.89 del 09-11-2018)

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale scolastico

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche’ il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonche’ alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la
mobilita’ del personale direttivo e docente della scuola concernente
norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni, e il
relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare
l’art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita’ di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita’ di trattamento tra le persone, senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di
eta’ e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante
attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna» e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’
in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in
particolare l’art. 32;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e
successive modificazioni e in particolare l’art. 8, comma 1, ove si
dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a
concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali
siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea – legge europea 2013» e in particolare l’art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni, ed in particolare l’art. 38;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l’art. 4, recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita’ degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita’ per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita’ di sostegno, ai sensi degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi,
modalita’ di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi,
attivita’ formative e criteri per la valutazione del personale
docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi
dell’art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, e le altre simili, con le quali si afferma
l’equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturita’
linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di
sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese»
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 ed in
particolare l’art. 4, comma 1-novies, il quale prevede, con
riferimento al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti
per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno
di cui al comma 1-quater, lettera b) del citato art. 4, che con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca siano disciplinati «Il contenuto del bando, i termini e le
modalita’ di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le
modalita’ di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione
dei titoli e della prova, nonche’ la composizione delle commissioni
di valutazione e l’idonea misura del contributo»;
Considerato che l’art. 4, comma 1-quinquies del citato
decreto-legge n. 87 del 2018 autorizza il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca a bandire il concorso straordinario
di cui al comma 1-quater, lettera b) «in deroga alle ordinarie
procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive
immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la
scuola dell’infanzia e per quella primaria, per la copertura dei
posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di
sostegno»;
Preso atto che l’art. 4, comma 1-octies, secondo periodo del
citato decreto-legge n. 87 del 2018, prevede la valorizzazione del
superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo
docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello
universitario e di ulteriori titoli universitari e la particolare
valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a
50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 17 ottobre 2018 che autorizza la presente procedura
concorsuale straordinaria e recante all’allegato A i programmi
concorsuali, all’allegato B la griglia di valutazione per la prova
orale delle procedure concorsuali e all’allegato C la tabella di
ripartizione del punteggio dei titoli valutabili;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto istruzione e ricerca – sezione scuola;
Resa l’informativa alle OO.SS. firmatarie del Contratto;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
    definizioni:
    a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca;
    b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca;
    c) decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
    d) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
    successive modificazioni;
    e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
    regionali;
    f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR
    o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
    g) graduatorie ad esaurimento: graduatorie permanenti di cui
    all’art. 401 del testo unico rese ad esaurimento dall’art. 1, comma
    601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296;
    h) decreto ministeriale: decreto ministeriale del 17 ottobre
    2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018.

Art. 2
Concorso straordinario

  1. E’ indetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater, lettera b),
    e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies,
    1-decies e 1-undecies del decreto-legge, un concorso straordinario,
    per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del
    personale docente su posti comuni e posti di sostegno della scuola
    dell’infanzia e della scuola primaria riservato ai soggetti in
    possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. Sia il concorso
    che le relative graduatorie sono organizzate su base regionale.
  2. E’, eventualmente, disposta l’aggregazione territoriale delle
    procedure concorsuali ove a dette procedure partecipi un numero
    esiguo di candidati. Le sedi saranno individuate e comunicate, con
    avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 dicembre
    2018, ad esito della presentazione delle domande di partecipazione,
    con l’individuazione dell’USR responsabile della procedura. L’USR che
    sara’ individuato, sara’ responsabile dello svolgimento dell’intera
    procedura concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie di merito
    della propria regione, nonche’ delle graduatorie di merito delle
    ulteriori regioni le cui procedure sono state aggregate.

Art. 3
Requisiti di ammissione

  1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge,
    sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto
    i candidati in possesso dei seguenti titoli:
    a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i
    corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
    conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
    normativa vigente, purche’ i docenti in possesso dei predetti titoli
    abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici
    (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali,
    almeno due annualita’ di servizio specifico rispettivamente sulla
    scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto
    comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e’ valutato
    ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
    b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma
    sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
    magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e
    riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti,
    comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purche’ i docenti in
    possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi
    otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni
    scolastiche statali almeno due annualita’ di servizio specifico,
    rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non
    continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a
    tempo determinato e’ valutato ai sensi dell’art. 11, comma 14, della
    legge 3 maggio 1999, n. 124;
    c) per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e
    primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a)
    e b), e’ richiesto il possesso dello specifico titolo di
    specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa
    vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero
    e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il
    titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero,
    abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento
    alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
    valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data
    termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla
    procedura concorsuale.
  3. Sono, altresi’, ammessi con riserva alla procedura concorsuale
    per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di
    specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell’ambito di percorsi
    avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
    decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal
    decreto 13 aprile 2017, n. 226.
  4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
    accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
    carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione dei candidati in
    qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4
Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalita’ di
presentazione

  1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a
    pena di esclusione, in un’unica regione, ad eccezione della Valle
    d’Aosta e del Trentino-Alto Adige, per una o piu’ delle procedure
    concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’art. 3 del
    presente bando. Il candidato concorre per piu’ procedure concorsuali
    mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle
    procedure concorsuali cui intenda partecipare.
  2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai
    concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS ai
    sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
    modificazioni. Le istanze presentate con modalita’ diverse non sono
    prese in considerazione.
  3. L’istanza di partecipazione al concorso tramite POLIS deve
    essere presentata a partire dalle ore 9,00 del 12 novembre 2018 fino
    alle ore 23,59 del 12 dicembre 2018.
  4. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente
    domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al
    sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali
    presso la sede dell’Autorita’ consolare italiana. Quest’ultima
    verifica l’identita’ del candidato e comunica le risultanze all’USR
    competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede
    alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la
    registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici
    di accesso per l’acquisizione telematica della istanza nella
    successiva fase prevista dalla procedura.
  5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e’ dovuto, ai
    sensi dell’art. 4, comma 1-novies, del decreto-legge e dell’art. 1,
    comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche’ dell’art. 7,
    comma 6, del decreto ministeriale, il pagamento di un contributo di
    segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura per cui
    si concorre (infanzia comune/primaria comune/infanzia
    sostegno/primaria sostegno). Il pagamento deve essere effettuato
    esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:
    sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13
    2410 00 Causale: «regione – grado di scuola/tipologia di posto – nome
    e cognome – codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento
    della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.
  6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
    responsabilita’ e consapevole delle conseguenze derivanti da
    dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
    a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
    cognome di nascita);
    b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
    fiscale;
    c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
    cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea ovvero
    dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge
    6 agosto 2013, n. 97;
    d) il comune nelle cui liste elettorali e’ iscritto/a ovvero i
    motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
    medesime;
    e) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle
    funzioni proprie del docente;
    f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
    concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
    eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale
    dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione
    dal concorso;
    g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a
    dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
    insufficiente rendimento e di non essere stato/a licenziato/a da
    altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver
    conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e,
    comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il
    contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di
    documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la
    causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
    h) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
    decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
    parita’ di merito o a parita’ di merito e titoli, danno luogo a
    preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
    del termine di presentazione della domanda;
    i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
    numero telefonico, nonche’ il recapito di posta elettronica ordinaria
    o certificata presso cui il candidato chiede di ricevere le
    comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far
    conoscere tempestivamente le variazioni tramite sistema POLIS;
    j) la tipologia o le tipologie di posto per la quale o per le
    quali si intende concorrere;
    k) il titolo di abilitazione all’insegnamento o di
    specializzazione per il sostegno di cui all’art. 3 del presente
    bando, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda con
    l’esatta indicazione dell’Istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno
    scolastico ovvero accademico in cui e’ stato conseguito, del voto
    riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
    all’estero e riconosciuto, devono essere, altresi’, indicati
    obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di riconoscimento
    dell’equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso
    sia stato conseguito all’estero ma in attesa di riconoscimento dal
    Ministero occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda
    di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti
    scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro
    la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione
    al concorso per poter essere ammessi con riserva; analogamente, gli
    aspiranti a posti di sostegno, che non siano ancora in possesso del
    titolo di specializzazione, dovranno altresi’ dichiarare di essere
    iscritti ai relativi percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi
    compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017,
    n. 141, come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226 e che
    conseguiranno il relativo titolo di specializzazione entro il 1°
    dicembre 2018;
    l) di avere svolto, nel corso degli ultimi otto anni
    scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due
    annualita’, anche non continuative, di servizio specifico,
    rispettivamente nella scuola dell’infanzia o primaria, sia su posto
    comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e’ valutato
    ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
    m) per la sola scuola dell’infanzia la lingua comunitaria
    prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo,
    oggetto di valutazione nell’ambito della prova orale di cui all’art.
    6 del presente bando; per le procedure concorsuali relative alla
    scuola primaria, la lingua comunitaria e’ esclusivamente la lingua
    inglese;
    n) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli
    allegata al decreto ministeriale (allegato C);
    o) il consenso al trattamento dei dati personali per le
    finalita’ e con le modalita’ di cui al regolamento 27 aprile 2016, n.
    2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle
    persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
    nonche’ alla libera circolazione di tali dati, cd. Regolamento
    generale per la protezione dei dati (GDPR) e al decreto legislativo
    30 giugno 2003, n. 196;
    p) il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del
    decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
    q) dichiarazione sull’eventuale diritto alla riserve previste
    dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di
    posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono
    produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per
    l’impiego poiche’ occupati con contratto a tempo determinato alla
    data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in
    cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
    r) se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia
    l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
    1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in
    caso affermativo l’ausilio necessario in relazione alla propria
    diversa abilita’. Tali richieste devono risultare da apposita
    certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da
    inviare, almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, o in
    formato elettronico mediante posta elettronica certificata
    all’indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale
    con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita’
    di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente.
    Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale
    che invia all’interessato;
    s) di aver effettuato il versamento del contributo previsto per
    la partecipazione al concorso, per ognuno degli insegnamenti/tipi
    posto richiesti.
  7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
    indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
    l’ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
    presente decreto.
  8. L’amministrazione scolastica non e’ responsabile in caso di
    smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
    incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
    indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva
    comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
    nella domanda, nonche’ in caso di eventuali disguidi imputabili a
    fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5
Commissioni di valutazione

  1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti dei
    dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita’ di cui al
    decreto ministeriale, art. 16, e nel rispetto delle disposizioni
    degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 del medesimo decreto ministeriale.

Art. 6
Articolazione del concorso: durata e contenuto della prova orale

  1. La procedura concorsuale si articola in una prova orale di
    natura didattico-metodologica e nella successiva valutazione dei
    titoli.
  2. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti,
    fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20
    della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e consiste nella progettazione di
    un’attivita’ didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte
    contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di
    utilizzo pratico delle Tecnologie dell’informazione e della
    comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato e
    accerta altresi’ la conoscenza della lingua straniera di cui ai commi
    4 e 5.
  3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti
    relativi alla scuola dell’infanzia e primaria, ha per oggetto il
    programma generale e specifico di cui all’allegato A del decreto
    ministeriale e valuta la padronanza delle discipline in relazione
    alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e
    curricolare, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie
    dell’informazione e della comunicazione.
  4. La prova orale per la scuola dell’infanzia valuta, altresi’,
    l’abilita’ di comprensione scritta (lettura) e produzione orale
    (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese,
    inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune
    europeo di riferimento per le lingue. Al fine del conseguimento
    dell’idoneita’ all’insegnamento della lingua inglese, la prova orale
    per la scuola primaria valuta l’abilita’ di comprensione scritta
    (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al
    livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e
    la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione
    di cui all’art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i
    criteri di valutazione delle suddette abilita’ linguistiche e della
    competenza didattica.
  5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma
    generale e specifico di cui all’allegato A del decreto ministeriale,
    valuta la competenza del candidato nelle attivita’ di sostegno agli
    allievi con disabilita’ volte alla definizione di ambienti di
    apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per
    garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle
    possibili potenzialita’ e alle differenti tipologie di disabilita’,
    anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
    comunicazione. La prova orale per il sostegno presso la scuola
    dell’infanzia valuta altresi’ l’abilita’ di comprensione scritta
    (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue
    comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al
    livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La
    prova orale per il sostegno presso la scuola primaria valuta
    l’abilita’ di comprensione scritta (lettura) e produzione orale
    (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune
    europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza
    didattica speciale. La griglia nazionale di valutazione di cui
    all’art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i criteri di
    valutazione delle suddette abilita’ linguistiche e della competenza
    didattica.

Art. 7
Diario e sede di svolgimento della prova d’esame

  1. Il diario di svolgimento della prova orale con l’indicazione
    della sede di destinazione dei candidati distribuiti e’ comunicato
    dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno venti
    giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta
    elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
    Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
    All’atto del primo insediamento di ciascuna commissione di
    valutazione, la stessa provvedera’ all’estrazione della lettera
    alfabetica dalla quale si partira’ per l’espletamento della prova
    orale. La predetta estrazione avverra’ in seduta pubblica.
  2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna
    commissione secondo il programma e i contenuti di cui all’allegato A
    del decreto ministeriale e secondo i criteri generali di cui all’art.
  3. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello
    dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia
    su cui svolgere la prova ventiquattro ore prima dell’orario
    programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno escluse
    dai successivi sorteggi.
  4. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di
    esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta
    di versamento del contributo di cui all’art. 4.
  5. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non
    si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
  6. La prova del concorso non puo’ aver luogo nei giorni festivi
    ne’, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
    festivita’ religiose ebraiche, nonche’ nei giorni di festivita’
    religiose valdesi.

Art. 8
Valutazione della prova orale e dei titoli

  1. Per la valutazione della prova orale e per la valutazione dei
    titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari,
    rispettivamente, a 30 e a 70 punti.
  2. La valutazione della prova orale viene effettuata dalla
    commissione in base ai criteri e ai punteggi indicati nelle griglie
    nazionali di valutazione di cui all’allegato B del decreto
    ministeriale. Ai sensi della tabella di cui all’allegato C del
    decreto ministeriale, la commissione assegna ai titoli culturali e
    professionali un punteggio massimo di 70 punti.

Art. 9
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

  1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’allegato C del
    decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o laddove previsto
    riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la
    presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto
    indicato all’art. 3 in merito al possesso dei requisiti di
    partecipazione alla procedura concorsuale.
  2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli
    dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il candidato che ha
    sostenuto la prova orale presenta al dirigente preposto all’USR
    competente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non
    documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La
    presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici
    giorni dalla predetta comunicazione.
  4. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
    sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
    dell’art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
    445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
    incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
    entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo
    emerga la non veridicita’ del contenuto della dichiarazione, il
    dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
    delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
    perseguite a norma di legge.

Art. 10
Graduatorie di merito straordinarie regionali

  1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova
    orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di
    merito straordinaria regionale.
  2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle
    distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui
    all’art. 6.
  3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto
    all’USR entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema
    informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito
    internet dell’USR, nonche’ sul sito internet del Ministero.
  4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui
    all’art. 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto-legge, ai fini
    dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.
  5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,
    al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 27 ottobre 2015, n.
    850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia’ superato positivamente
    il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto
    specifico.
  6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie
    regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39
    della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
  7. L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito
    straordinarie regionali comporta, ai sensi dell’art. 4, comma
    1-decies del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del
    predetto concorso, nonche’ dalle graduatorie di istituto e dalle
    graduatorie ad esaurimento.
  8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito
    straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza dalla
    graduatoria relativa.
  9. Per le tipologie di posto per le quali e’ disposta
    l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali si procede
    all’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
  10. Ai sensi dell’art. 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12
    settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128,
    i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono
    chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o
    l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo
    servizio nelle province di titolarita’.

Art. 11
Presentazione dei documenti di rito per l’assunzione

  1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a
    presentare i documenti di rito richiesti per l’assunzione. Ai sensi
    dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e
    gli atti di notorieta’ rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
    sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47
    del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
    presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
    vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 12
Ricorsi

  1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
    concorsuale e’ ammesso, per i soli vizi di legittimita’, ricorso
    straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
    giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
    amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla data di
    pubblicazione o di notifica all’interessato.

Art. 13
Informativa sul trattamento dei dati personali

  1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
    Parlamento europeo cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, si
    informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
    forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a
    tale scopo dall’amministrazione e’ finalizzato unicamente
    all’espletamento del concorso medesimo ed avverra’ con l’ausilio di
    procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
    perseguire le predette finalita’, anche in caso di comunicazione a
    terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai
    fini di elaborazioni statistiche.
  2. Il conferimento di tali dati e’ facoltativo e, tuttavia,
    riveste i caratteri della indispensabilita’ in ordine alla
    valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
    dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dal concorso ovvero la
    mancata valutazione dei titoli stessi.
  3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679
    (GDPR), in particolare il diritto di accedere ai propri dati
    personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
    cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
    legge, di chiedere la portabilita’ dei dati nonche’ di opporsi al
    loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste
    al competente USR, che esercita le funzioni del titolare del
    trattamento.

Art. 14
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano

  1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 425 e seguenti del testo
    unico, l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
    provvede ad indire concorsi straordinari per la scuola dell’infanzia
    e primaria con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di
    sostegno, anche avvalendosi della collaborazione dell’ufficio
    speciale di cui all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.

Art. 15
Norme di salvaguardia

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
    disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo
    svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle
    pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche’ quelle
    previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del
    comparto scuola.
  2. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
    impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
    Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al
    Tribunale amministrativo regionale competente).

Roma, 7 novembre 2018

Il direttore generale: Novelli

Nota 7 novembre 2018, AOODGOSV 18820

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Uff. I

Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

Oggetto: XXII Rassegna Nazionale di Poesia e Narrativa “Anna Malfaiera” Città di Fabriano.

La Società Dante Alighieri, Comitato di Fabriano, e il Comune di Fabriano organizzano la XXII Rassegna Nazionale di poesia e narrativa, rivolta agli allievi delle scuole primarie, secondarie di I grado e di II grado e ai ragazzi delle carceri minorili.

La rassegna ha l’intento di valorizzare le attitudini espressive dei giovani, di avvicinarli all’arte dello scrivere, di offrire loro uno stimolo ad aprirsi, a comunicare i loro problemi. Per la Sezione “Poesia” ogni partecipante può inviare non più di due composizioni; per la Sezione “Narrativa” può essere inviato un racconto a tema libero.

Le opere dovranno essere inviate entro il 10 febbraio 2019, secondo le modalità del bando in allegato.

IL DIRIGENTE
Giacomo Molitierno