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Decreto Dipartimentale 15 luglio 2014, AOODPIT Prot. n. 596

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la circolare ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014, con la quale viene disciplinata, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, l’ assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’ attuazione dell ‘autonomia scolastica presso gli uffici dell ‘Amministrazione centrale e gl i Uffici scolastici regionali , per gli anni scolastici 2014/15 e 2015/16;
VISTO il decreto dipartimentale n. 228 del 9 maggio 2014 con cui è stata indetta la procedura di selezione, per il collocamento fuori ruolo di dirigenti scolastici e di docenti, presso gli uffici di supporto e di collaborazione con il Capo Dipartimento per l’ Istruzione;
RITENUTA la necessità di costituire una apposita commissione per l’ esame dei candidati, mediante la valutazione dei titoli presentati ed un colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali dei candidati medesimi, nonché delle competenze coerenti con i compiti per i quali è stata richiesta l’utilizzazione.

DECRETA

Per le finalità esposte in premessa, è costituita una commissione composta come segue:

Prof.ssa Maria Paola Tinagli Dirigente tecnico
Dott. ssa Anna Rosa Cicala Dirigente
Dott. Fabrizio Manca Dirigente
Sig.ra Patrizia Pisaneschi Area Funzionale II – Fascia 5

Le funzioni di presidente della commissione sono affidate alla Prof. ssa Maria Paola Tinagli ed i compiti di segretario sono espletati dalla sig.ra Patrizia Pisaneschi .

Roma, 15 luglio 2014

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta

Circolare Ministeriale 18 febbraio 2014, n. 30

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio IV

Al Capo Dipartimento per la Programmazionee la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
SEDE
Ai Direttori Generali degli Uffici Centrali
LORO SEDI
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c. Al Gabinetto
SEDE
Agli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma Dipartimento Istruzione
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO
All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

Circolare Ministeriale 18 febbraio 2014, n. 30

Oggetto: Legge 23.12.1998, n.448, art. 26, comma 8 e successive modifiche ed integrazioni. Assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Anno scolastico 2014/2015.

Circolare Ministeriale 18 febbraio 2014, n. 31

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio IV

Al Capo Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
SEDE
Ai Direttori Generali degli Uffici Centrali
LORO SEDI
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c. Al Gabinetto
SEDE
Agli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma
Dipartimento istruzione
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

Circolare Ministeriale 18 febbraio 2014, n. 31

Oggetto: Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – articolo 26, commi 8, 9 e 10. Collocamento fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:
• associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;
• università e altri istituti di istruzione superiore.

Nota 25 marzo 2013, Prot. n. AOODGPER 2980

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio IV

Al Capo Dipartimento per l’istruzione
SEDE
Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse, umane, finanziarie e strumentali
SEDE
Ai Direttori generali Centrali
SEDE
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministro
SEDE

Oggetto: Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n. 448– art. 26, comma 8, e successive modifiche e integrazioni. Anno scolastico 2013/2014.

Con la legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) il contingente di dirigenti scolastici e di docenti da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, è stato ridotto della metà come indicato all’art. 1 commi 57 e 58, apportando in tal modo ulteriori modifiche all’art. 26, comma 8 della legge 23.12.1998, n. 448, già rettificato dall’art. 4 della legge 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).
In attesa dell’emanazione del conseguente provvedimento del Ministro che necessariamente dovrà ridistribuire in maniera organica il nuovo contingente a seguito della riduzione delle unità disponibili, è necessario informare il personale utilizzato che tutte le posizioni di comando attualmente in essere cesseranno a decorrere dal 31 agosto 2013.
Le SS.LL., pertanto, dovranno comunicare a tutto il personale comandato ai sensi dell’ art. 26, comma 8, della legge 23/12/1998, n. 448, che a partire dal prossimo anno scolastico 2013/2014 dovrà riprendere servizio nella propria sede di titolarità oppure, nel caso di collocamenti fuori ruolo per periodi superiori a 5 anni, presso la sede determinata in accordo con l’U.S.R. competente, fatta salva la possibilità di partecipare alla nuova procedura di selezione indetta dai Dipartimenti e dalle Direzioni generali dell’Amministrazione centrale e periferica e di collocarsi in posizione utile all’ottenimento del rinnovo del comando.
Si precisa che:
a) le domande per il rientro nei ruoli di provenienza sono regolate dall’art. 5 commi 1 e 2 del CCNI sottoscritto l’11.3.2013 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2013/2014.
b) il personale comandato ai sensi della normativa in oggetto nonché quello collocato fuori ruolo in applicazione di altra normativa, rientrante comunque nelle categorie indicate nell’art. 5 commi 1 e 2 del CCNI 11.3.2013, deve produrre domanda finalizzata all’ assegnazione di sede definitiva che verrà disposta con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità e con le modalità indicate anche all’art. 3 dell’O.M. n. 9/13 sulla mobilità.
c) tale domanda, ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità sarà necessariamente in forma cartacea e rivolta all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta, entro le date di scadenza indicate nell’art. 3 dell’O.M. citata.
d) nel caso gli interessati non ottengano una delle sedi richieste, per mancanza di disponibilità, potranno presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, che le acquisirà al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento. In tale circostanza la domanda di mobilità sarà presentata via web se proposta entro i termini indicati nell’art. 2, comma 1, dell’O.M. n. 9/2013; in caso contrario, superate tali scadenze, gli interessati saranno riammessi nei termini e la domanda sarà presentata in forma cartacea.
Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota presso gli Ambiti Territoriali, le istituzioni scolastiche e tutto il personale interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

Circolare Ministeriale 22 giugno 2012, n. 54

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione

Circolare Ministeriale 22 giugno 2012, n. 54

Prot. N. AOODPIT 1300

Al Capo Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
S E D E
Ai Direttori Generali degli Uffici Centrali
LORO SEDI
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c.
Al Gabinetto
SEDE
Agli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma
Dipartimento istruzione
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
BOLZANO
All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’ Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

Oggetto: Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n. 448– art. 26, comma 8, e successive modifiche e integrazioni. Anno scolastico 2012/2013

 

Parere Conferenza Regioni e Province Autonome 19 aprile 2012

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/64/CR12B/C9

PROPOSTA DI LEGGE
NORME PER L’AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E LA LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE, NONCHÉ PER LA RIFORMA DELLO STATO GIURIDICO DEI DOCENTI.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esaminato il testo attualmente all’esame della Commissione VII della Camera in sede legislativa, ne condivide sostanzialmente obiettivi e principi ispiratori.

Con specifico riferimento all’articolo 11 della proposta di legge, che coinvolge più strettamente le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza chiede di apportare le seguenti modifiche:
– al comma 4 sostituire le parole “Le Regioni possono…” con “Ciascuna Regione può….”
– al comma 5 modificare la frase: “…di competenza delle Regioni o su richiesta di queste” con “ …di competenza della Regione o su richiesta di questa”
–  riformulare il comma 6 nel seguente modo: “Le Regioni d’intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali, all’interno dei quali possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato territorio”
– cassare i commi 7 e 8.
La Conferenza propone infine di inserire il seguente articolo 12 ter:
(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)
Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

Roma, 19 aprile 2012

4 aprile DL Semplificazioni alla Camera

Il 4 aprile l’Aula della Camera approva definitivamente il DdL di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, modificato il 29 marzo dal Senato che ha votato, con 246 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti, la fiducia su un emendamento del Governo interamente sostitutivo del testo già approvato dalla Camera l’8 marzo.

Di seguito il testo definitivo degli artt. 50-53, contenenti “Disposizioni per l’istruzione“:

Art. 50.
Attuazione dell’autonomia

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 51
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all’articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l’Invalsi si avvale dell’Agenzia per la diffusione di tecnologie per l’innovazione. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Art. 52
Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.
3. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 53
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni.
1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali;
d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall’articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all’eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell’ambito delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l’anno 2012.
b) le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell’ambito di applicazione alle scuole primarie e dell’infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell’opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l’effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede.
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il 28 marzo l’Aula del Senato inizia l’esame del DdL di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, già approvato dalla Camera il 13 marzo.

L’8 marzo l’Aula della Camera, con 479 voti a favore e 75 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Il 7 marzo l’Aula della Camera inizia l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Il 6 marzo le Commissioni riunite I e X della Camera, in sede referente, per l’esame del Disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvano emendamenti all’art. 50 modificando l’autonomia responsabile delle Istituzioni scolastiche e introducendo novità in merito al concorso ed agli incarichi dei dirigenti scolastici.
La Commissione Bilancio ritiene “di non esprimere il parere sull’articolo 50 e di invitare la Commissione di merito a modificare, con il concorso del Governo, il medesimo articolo, al fine di superare le predette criticità, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere da rendere all’Assemblea – e – di sopprimere l’articolo 50-bis, che, ai commi 1 e 2, prevede, in particolare, lo svolgimento di un corso di formazione per i dirigenti scolastici senza indicare le modalità del relativo finanziamento e, al comma 3, prevede l’assunzione di dirigenti scolastici senza recare la quantificazione degli oneri né il loro profilo temporale“.
Le Commissioni riunite I e X della Camera, riunitesi in tarda serata, preso atto del parere espresso dalla V Commissione, deliberano di riprendere l’analisi dell’art. 50 nella seduta del 7 marzo, alle ore 11, realizzando una nuova versione dell’art. 50 e sopprimendo l’art. 50-bis.

Di seguito il testo definitivo dell’articolo 50 ed un estratto del resoconto della seduta del 6 marzo 2012:

Art. 50.
(Attuazione dell’autonomia).

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;

c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera

SEDE REFERENTE
Martedì 6 marzo 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. – Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione Filippo Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Maria Guerra, per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, per l’istruzione, l’università e la ricerca Marco Rossi Doria, per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta e Massimo Vari e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D’Andrea.

La seduta comincia alle 9.30.

(…) Donato BRUNO, presidente, avverte che, a seguito di un’ulteriore valutazione, la presidenza ammette alla discussione l’articolo aggiuntivo Pelino 50.01, già dichiarato inammissibile.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 50, salvo che sull’emendamento Ghizzoni 50.10, sul quale, come relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere una diversa copertura finanziaria (vedi allegati). I relatori si riservano di esprimere il parere sull’articolo aggiuntivo Pelino 50.01, testé riammesso.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, in dissenso dal relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull’emendamento Ghizzoni 50.10.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) osserva che questo non è un modo ordinato di procedere e che i relatori dovrebbero aver maturato, al momento del voto, un orientamento comune su ciascun emendamento.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni per quanto riguarda l’emendamento Ghizzoni 50.10 ed esprime parere conforme a quello dei relatori sugli altri emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all’articolo 50.

Elena CENTEMERO (PdL) dichiara la contrarietà del suo gruppo rispetto all’emendamento Ghizzoni 50.10, che prevede l’immissione in ruolo nel comparto dell’istruzione di cinquemila persone, disponendo la copertura del relativo onere finanziario a valere sul bilancio dello Stato mediante risorse da reperire con nuovi giochi e lotterie. Fa presente che la legislazione vigente già prevede un piano di assunzioni per le scuole per il prossimo triennio con la possibilità di rimodulare annualmente le relative previsioni.

Maria COSCIA (PD), intervenendo sull’emendamento Ghizzoni 50.10, ravvisa la necessità che siano garantiti gli attuali livelli delle prestazioni dei servizi con gli organici a disposizione, soprattutto in una fase di criticità del sistema scolastico. Sostiene che le previsioni del comma 4, richiamato dall’emendamento menzionato, semplificano e consentono di assicurare il fabbisogno di personale.

Jole SANTELLI (PdL) esprime valutazioni critiche in ordine all’orientamento assunto dalla sinistra sulla scuola negli ultimi anni.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede che il Governo fornisca chiarimenti sul profilo della copertura dell’emendamento Ghizzoni 50.10 e valuta negativamente l’espressione di due pareri discordanti da parte dei relatori. Preannuncia, tuttavia, il suo voto favorevole sulla predetta proposta emendativa.

Giovanni FAVA (LNP) sottolinea che l’orientamento del suo gruppo era favorevole sull’emendamento Ghizzoni 50.10; tuttavia, alla luce della nuova formulazione, sorgono ora perplessità soprattutto in relazione alle modalità di copertura. Chiede pertanto al Governo di riformulare il testo sotto il profilo della copertura finanziaria.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) rileva che l’emendamento Ghizzoni 50.10 intende assicurare il tempo pieno che rappresenta una forma di sostegno per le famiglie. Ritiene opportuni ulteriori chiarimenti dal Governo sull’ipotesi di un aumento dell’accisa sui giochi per finanziare la proposta emendativa. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sull’emendamento in esame.

Giuseppe CALDERISI (PdL) chiede l’accantonamento dell’esame dell’emendamento Ghizzoni 50.10 affinché possa essere definita più precisamente la formulazione e le modalità della copertura finanziaria che appare non accettabile se riferita alle entrate sui giochi.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI assicura un approfondimento del testo e si dichiara favorevole all’accantonamento dell’emendamento 50.10.

Donato BRUNO, presidente, avverte quindi che l’esame della proposta emendativa è accantonato per consentire al Governo un ulteriore approfondimento dei contenuti.

Oriano GIOVANELLI, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Pelino 50.01.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI dichiara parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l’articolo aggiuntivo Pelino 50.01.

Donato BRUNO, presidente, avverte che le proposte emendative relative all’articolo 50 sulle quali è stato espresso parere contrario sono state ritirate dai presentatori. (…)

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, chiede alla presidenza di ritornare sull’emendamento Ghizzoni 50.10 e presenta una ulteriore proposta di nuova formulazione dello stesso (vedi allegato 1), finalizzata a superare alcune criticità evidenziate nel corso del dibattito.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, conferma che il suo parere rimane contrario all’emendamento Ghizzoni 50.10, anche ove riformulato nel senso da ultimo suggerito dal collega Giovanelli.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni sull’emendamento Ghizzoni 50.10 (ulteriore nuova formulazione).

Le Commissioni approvano l’emendamento Ghizzoni 50.10 (ulteriore nuova formulazione). (…)

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE
Martedì 6 marzo 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. – Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D’Andrea.

La seduta comincia alle 23.40.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Fa presente che i principali problemi sono sollevati dal parere della Commissione Bilancio con riferimento all’articolo 50: la Commissione ha infatti ritenuto di non esprimere il parere su tale articolo e di invitare le Commissioni di merito a modificarlo, con il concorso del Governo, al fine di superare le criticità in esso contenute, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere che renderà all’Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente che la posizione del suo gruppo è stata chiara sin dall’inizio, quando è stata presentata una proposta emendativa sull’articolo 50. Come è noto il testo è stato ripreso da uno di contenuto analogo che era stato predisposto dal Governo in vista della riunione del Consiglio dei ministri e poi abbandonato.
Rileva come quanto evidenziato dalla Commissione Bilancio nel proprio parere comporti necessariamente un rinvio alla giornata di domani della seduta delle Commissioni riunite I e X, vista l’intenzione di presentare una nuova formulazione dell’articolo 50 con una copertura adeguata.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI manifesta la disponibilità del Governo a trovare una soluzione ampiamente condivisa.

Donato BRUNO, presidente, alla luce di quanto emerso prospetta l’opportunità di scrivere una lettera al Presidente della Camera per richiedere che l’Assemblea avvii la discussione del provvedimento in esame nel pomeriggio di domani anziché la mattina.

Le Commissioni concordano

Donato BRUNO, presidente, ritiene che le Commissioni possano utilmente riprendere i lavori non prima delle ore 11 di domani. (…)
Donato BRUNO, presidente, fa presente che le Commissioni si riuniranno nella giornata di domani alle ore 11 per esaminare le questioni poste dalla Commissione bilancio nel proprio parere e l’articolo aggiuntivo Santelli 14.011. Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 00.05 di mercoledì 7 marzo 2012.

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Emendamenti approvati

ART. 50.
Sostituirlo con il seguente:

Art. 50. (Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile, un Fondo unico d’istituto che comprende il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell’istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.
3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l’innovazione dell’attività didattica, al recupero, all’integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell’abbandono e al contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.
4. L’organico dell’autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.
5. È abrogato il comma 81 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183;
6. L’organico dell’autonomia rimane determinato ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l’organico dell’autonomia è determinato in misura uguale a quello dell’anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.
7. L’organico dell’autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell’autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell’offerta didattica e per gli interventi perequativi.
8. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede ai sensi dei commi 10 e 11.
10. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, adotta nuove modalità di gioco del Lotto, variando l’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L’attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall’applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
50. 10. (ulteriore nuova formulazione). Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli

Dopo l’articolo 50 inserire il seguente:

Art. 50-bis. (Dirigenti scolastici).

1. I candidati risultati idonei a seguito dell’espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.
2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009-2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell’immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell’esame colloquio e del periodo di formazione.
3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L’incarico di direzione è remunerato in misura pari all’ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l’anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.
50. 01. Pelino.

Legge 4 aprile 2012, n. 35

Legge 4 aprile 2012, n. 35
(SO n.69 alla GU 6 aprile 2012, n. 82)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0056)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1

1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 4 aprile 2012

 

NAPOLITANO

 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Profumo, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4940):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e semplificazione (Patroni Griffi), Ministro per lo sviluppo economico (Passera), delle infrastrutture e trasporti (Passera), Ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca (Profumo). Assegnato alle Commissioni I (Affari Costituzionali) e X (Attivita’ Produttive), in sede referente, il 9 febbraio 2012 con pareri delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni I e X riunite, in sede referente, il 16, 21, 24, 29 febbraio; 1, 6 e 7 marzo 2012. Esaminato in Aula il 7 e 8 marzo 2012 ed approvato il 13 marzo 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3194):
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), in sede referente, il con pareri delle Commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e per le Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 14 marzo 2012. Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 14, 20, 22, 26 e 27 marzo 2012. Esaminato in Aula il 20 e 28 marzo 2012 ed approvato, con modificazioni, il 29 marzo 2012.

Camera dei deputati (atto n. 4940-B):
Assegnato alle Commissioni I (Affari Costituzionali) e X (Attivita’ Produttive), in sede referente, il 29 marzo 2012 con pareri delle Commissioni II, V, VI, VII, IX, XII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni I e X riunite, in sede referente, il 29 marzo 2012. Esaminato in Aula il 2 e 3 aprile 2012 e approvato il 4 aprile 2012.

Avvertenza:

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e’ stato pubblicato nel S.O. n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 33 del 9 febbraio 2012.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e’ pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 50.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5

        All’articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: «dal codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;
al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;
al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previsto»;
al capoverso 9-quinquies, le parole: «è espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente indicati» e le parole: «di cui all’articolo 2» sono soppresse.

        All’articolo 3:

al comma 1:
al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell’anno precedente» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell’Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime»;
al capoverso 2-ter:
alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina del» sono inserite le seguenti: «codice dell’amministrazione digitale, di cui al»;

alla lettera e), le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell’individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell’elaborazione delle conseguenti proposte. Per l’attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l’attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell’Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l’attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell’anno precedente, con particolare riguardo all’attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo».

        All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «dell’articolo 381 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell’autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa» e le parole: «come rifinanziata» sono sostituite dalle seguenti: «come integrata, da ultimo,»;

alla rubrica, dopo le parole: «persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «e patologie croniche».

        All’articolo 5:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente del Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al secondo periodo, dopo le parole: «dall’articolo 76 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e sono soppresse le parole: «, previa comunicazione al comune di provenienza,»; al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizioni anagrafiche» sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti cancellazioni»;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comune di provenienza»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l’ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione».

        All’articolo 6:

al comma 1:
all’alinea, dopo le parole: «alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;
alla lettera d), dopo le parole: «all’articolo 1937 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare, di cui al»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All’articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Fino all’adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d’ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia“».

Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis.(Disposizioni per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica). – 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di un’istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.

Art. 6-ter.(Modifica all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche). – 1. All’articolo 5, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine sono tenute:

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell’utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento“.

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

            All’articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «lettere c), d) ed e), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

        All’articolo 8:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Le domande» sono inserite le seguenti: «e i relativi allegati» e dopo le parole: «all’articolo 65 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 3, capoverso:
al primo periodo, le parole: «di livello comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «adottata al livello dell’Unione europea»;

al secondo periodo, le parole: «Con eguale procedura si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita».

        All’articolo 9:

al comma 1, le parole: «e la dichiarazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui»;
nella rubrica, la parola: «termici» è soppressa.

        All’articolo 10:

al comma 1, al capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione».

        All’articolo 11:

il comma 2 è soppresso;
al comma 4, le parole: «dalla lettera a) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo»;
al comma 5, lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 6:

    al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato dell’Unione europea»;

    al secondo periodo, le parole: «Restano fermi i corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Sono incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all’esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l’accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l’accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All’articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Euro 3“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Euro 5“»;

al comma 7, dopo le parole: «all’articolo 73 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dell’articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 30 del codice di cui al»;

al comma 8, le parole: «dei dispositivi di combustione e scarico» sono sostituite dalle seguenti: «delle emissioni dei gas di scarico»;
al comma 9, le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «Codice della strada».

        Nel capo II del titolo I, dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali). – 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all’articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un’autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni».

        All’articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «associazioni di categoria interessate» sono inserite le seguenti: «, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;
al comma 2:
all’alinea, le parole: «, presenti e futuri» sono soppresse e dopo le parole: «concernenti l’attività di impresa» sono inserite le seguenti: «,  compresa quella agricola,»;

alla lettera b), dopo le parole: «Unioncamere, Regioni» sono inserite le seguenti: «, agenzie per le imprese»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) definizione delle modalità operative per l’integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell’attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, dopo le parole: «e in materia di giochi pubblici» sono inserite le seguenti: «e di tabacchi lavorati,»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell’attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali».

        Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni). – 1. Al fine di semplificare l’attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all’utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All’articolo 13:

al comma 1:
alla lettera b), le parole: «La licenza ha validità annuale» sono sostituite dalle seguenti: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»;
alla lettera c), le parole: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

        All’articolo 14:

al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;
al comma 4:
all’alinea, dopo le parole: «associazioni imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale,»;

alla lettera d), la parola: «amichevole» è soppressa;
alla lettera f), le parole da: «soppressione o riduzione» fino a: «(UNI EN ISO-9001),» sono sostituite dalle seguenti: «razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «, le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, le parole: «in materia fiscale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

        All’articolo 16:

al comma 1, primo periodo, le parole: «unitariamente all’INPS le informazioni sui beneficiari e» sono sostituite dalle seguenti: «all’INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle»;
al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell’assistenza nonchè sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.»;
al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’INPS rende note le informazioni così raccolte all’interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all’assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all’anno precedente»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo»;
al comma 5, lettera c), le parole: «dell’ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All’articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: “relative“ sono inserite le seguenti: “alle cancellazioni dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,“».

        All’articolo 17:

al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all’articolo 38 e 38-bis del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All’articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: “ , fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero“ sono soppresse.

4-ter. All’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: “, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti“ sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1º gennaio 2013.
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell’acquisizione della documentazione»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di documentazione amministrativa per gli immigrati».

        All’articolo 18:

al comma 1, dopo le parole: «terzo periodo,» è inserita la seguente: «del»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l’obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale“»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La comunicazione dell’assunzione deve essere effettuata al centro per l’impiego entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro“»;

al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) al comma 1, le parole: “al competente servizio provinciale“ sono sostituite dalle seguenti: “al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa“;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di unità produttive ubicate in più province, l’ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d’ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell’impresa procedente“;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: “al servizio provinciale competente“ sono sostituite dalle seguenti: “al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa“».

        All’articolo 19:

al comma 1, le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente».

        All’articolo 20:

al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 6-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall’articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell’amministrazione digitale, di cui al»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;
alla lettera b), capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle seguenti: «; da essa risultano»;
alla rubrica, le parole: «e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

        All’articolo 21, al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
        All’articolo 23:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale», le parole: «e della tutela territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e della tutela del territorio» e dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

        All’articolo 24:

al comma 1:
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all’articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza“»;
alla lettera e), la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all’articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nell’ambito dell’articolazione temporale potrà essere valutata l’adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore“»;
alla lettera g), le parole: «alla lettera o) le parole: “per le piattaforme off-shore, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;“ sono soppresse, e» sono soppresse;
alla lettera h), l’alinea è sostituito dal seguente: «all’articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente:» e il capoverso «5-bis» è numerato come capoverso «5».

        All’articolo 25:

al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con esse» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l’aggiornamento».

        All’articolo 26:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «come pascoli, prati o pascoli arborati» sono inserite le seguenti: «o come tartufaie coltivate».

        All’articolo 28:

al comma 1, capoverso, primo periodo, la parola: «effettuati» è sostituita dalla seguente: «effettuata».

        All’articolo 30:

al comma 1, lettera d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: «l’ammissibilità» sono sostituite dalle seguenti: «l’ammissione» e le parole: «utilizzatrici finale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici finali».

        All’articolo 31:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

        Dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. – (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI). – 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell’Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l’attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La scuola ha come soggetto attivatore l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall’anno accademico 2013-2014. L’INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La scuola ha l’obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell’intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell’innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell’Abruzzo di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All’articolo 32:

al comma 2:
alla lettera a), capoverso, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali.“» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali.». Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese»;

alla lettera b), capoverso, le parole: «di natura non regolamentare» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All’articolo 33:

al comma 1:
al primo periodo, le parole: «in seguito all’attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali» e le parole: «per il periodo massimo di durata del grant» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;

al secondo periodo, le parole: «Lo svolgimento dell’attività di ricerca inerente il grant» sono sostituite dalle seguenti: «Lo svolgimento dell’attività di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;
al terzo periodo, le parole: «rimane a carico del grant comunitario o internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell’Unione europea o internazionale»;

al comma 2, le parole: «in seguito all’attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Aspettativa per l’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca».

        All’articolo 35:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il terzo comma dell’articolo 2397 del codice civile è abrogato»;
al comma 2, lettera a), le parole: «e poteri» sono sostituite dalle seguenti: «e i poteri»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».

        All’articolo 37:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo il comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
6-bis. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata“».

        All’articolo 38:

al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione».

        All’articolo 39:

al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

        All’articolo 41:

al comma 1, le parole: «dall’articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell’articolo 71».

        All’articolo 42:

al comma 1, dopo le parole: «All’articolo 31 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

        All’articolo 43:

al comma 1, dopo le parole: «e 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare, di cui al» e le parole: «dall’entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

        All’articolo 44:

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e le parole: «al fine di rideterminare e ampliare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di precisare»;
il comma 2 è soppresso.

        All’articolo 45:

al comma 1:
all’alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,».

        All’articolo 46:

al comma 2, dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al».

        All’articolo 47:

al comma 2, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell’attuare l’agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall’agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle “comunità intelligenti“ (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un’amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l’accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
h) consentire l’utilizzo dell’infrastruttura di cui all’articolo 81, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative.

2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:

a) assicurare l’offerta disaggregata dei prezzi relativi all’accesso all’ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all’ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell’affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall’Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete».

        Nella sezione I del capo I del titolo II, dopo l’articolo 47 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 47-bis. – (Semplificazione in materia di sanità digitale). – 1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 47-ter. – (Digitalizzazione e riorganizzazione). – 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di seguito denominate ‘funzioni ICT’, nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d’Italia.

3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all’interno della gestione associata, i comuni individuano un’unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“.

Art. 47-quater. – (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). – 1. Il comma 3 dell’articolo 57-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

“3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili“.

Art. 47-quinquies. – (Organizzazione e finalità dei servizi in rete). – 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 63 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-ter. A partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l’elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica“.

Art. 47-sexies. – (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). – 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;“».

        All’articolo 48:

al comma 1:
al capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati»;
al capoverso Art. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono eseguite»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l’assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico».

        All’articolo 49:

al comma 1:
alla lettera a), numero 2), le parole: «dell’istruzione, dell’università e della ricerca» sono soppresse;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all’articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata»;
alla lettera c), numero 2), dopo la parola: «laurea» è inserita la seguente: «o»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all’articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: “, anche“ è soppressa»;
alla lettera l), numero 1), le parole: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse previste dall’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all’anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge».

        L’articolo 50 è sostituito dal seguente:

–«Art. 50. – (Attuazione dell’autonomia). – 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
            a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

            b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
            c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
            d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
            e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All’articolo 52:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali».

        All’articolo 53:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate»;
al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall’articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

        All’articolo 54:

al comma 1, capoverso Art. 24-bis, comma 1, le parole: «ed eventualmente di una» sono sostituite dalle seguenti: «e di una».

        All’articolo 55:

al comma 1, le parole: «personale strutturato» sono sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».

        All’articolo 56:

al comma 1:
all’alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera a), le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri»;
alla lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dall’articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni», il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri».

        All’articolo 57:

            al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;
            al comma 4, le parole: «sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;
al comma 7, le parole: «per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «per la finanza pubblica», le parole: «degli impianti industriali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali»;
al comma 8, le parole: «già in essere in capo ai suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico»;
al comma 10, le parole: «del relativo Regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento per l’esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,»;
al comma 15, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        Dopo l’articolo 57 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.(Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell’elettricità e del gas naturale). – 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l’estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia e al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

2. L’individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93».

        All’articolo 60:

al comma 2:
alla lettera a), le parole: «cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e di altri Stati dell’Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri»;
alla lettera c), dopo le parole: «adottano la carta acquisti» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l’integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I comuni, anche attraverso l’utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».

        All’articolo 62:

al comma 1, la tabella A di cui all’allegato è sostituita dalla seguente:

[…]

Dopo l’articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis. – (Clausola di salvaguardia). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

 

 

Circolare Ministeriale 1 marzo 2012, n. 19

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV

Prot. N. AOODGPER 1609

Al Capo Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
S E D E
Ai Direttori Generali degli Uffici Centrali
LORO SEDI
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c.
Al Gabinetto
SEDE
Agli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma
Dipartimento istruzione
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO
All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’ Intendente Scolastico per la
Scuola delle località ladine BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

Oggetto: Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; università e altri istituti di istruzione superiore. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – articolo 26, commi 8, 9 e 10.

1) PREMESSA
L’articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere l’abrogazione dell’articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94, ad eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni, in compiti connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale docente.
Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente di 300 unità, numero rideterminato in applicazione dell’art. 4, comma 68 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare all’Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e personale docente, compreso il personale educativo, nel limite massimo di cento unità ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati: agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.
Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a loro carico, in aggiunta al contingente di cento unità, comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici.
Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale della stessa tipologia di personale presso le Università degli Studi e altri Istituti di istruzione superiore, con oneri interamente a carico dell’Istituzione richiedente.
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo (o il comando), ai sensi del decreto legge 28agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un quinquennio, a partire dall’anno scolastico 2001/2002, i docenti, all’atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo (o di comando), sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all’atto del provvedimento.
Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell’area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo (o i comandi) che abbiano durata superiore ad un quinquennio, a partire dall’anno scolastico 2001/2002, comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 (o in posizione di comando ai sensi del comma 10) dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all’atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.
Gli enti, le associazioni e le Università presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al dirigente scolastico dell’ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO – ART. 26 – COMMA 8 III PERIODO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’ anno scolastico 2012/2013 le richieste di assegnazione sono riferite, per quanto precisato nel successivo paragrafo 2A, esclusivamente a quelle previste dal paragrafo 2B; esse dovranno essere indirizzate al Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV – V.le Trastevere, 76/A – 00153 Roma – e prodotte entro il 27 marzo 2012 .
A corredo della richiesta di assegnazione, dovrà essere inviata la documentazione, ivi comprese le relazioni riferite alle attività svolte, sulla base delle assegnazioni disposte, nell’anno scolastico 20010/11 e nell’anno scolastico in corso (2011/12).
Copia della richiesta e della relativa documentazione sarà inviata all’Ufficio scolastico regionale, individuato in base alla sede di titolarità del personale richiesto.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici sono adottati dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno presentare alla sopracitata Direzione generale – Ufficio IV ed al competente Ufficio Scolastico Regionale una relazione nella quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale assegnato o comandato e i risultati conseguiti.

2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI
ARTICOLO 26 – COMMA 8 – II PERIODO
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all’albo di cui all’ articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento unità.
Al riguardo, ai sensi della circolare n. 12 dell’8 febbraio 2011, le assegnazioni sono state disposte per una durata biennale, con conseguente collocamento fuori ruolo per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013.
Pertanto, per l’ anno scolastico 2012/2013, non devono essere prodotte nuove istanze per le assegnazioni riferite al presente paragrafo.

2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE’ PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA’ ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA
ARTICOLO 26 – COMMA 8 – III PERIODO
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite massimo di cento unità.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:
a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell’istituzione;
b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
c) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell’istituzione;
d) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
e) il personale scolastico di cui si chiede l’utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
f) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;
g) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
h) periodo di durata del progetto.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell’interessato.
In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà essere allegato lo statuto dell’associazione; per gli enti cooperativi è indispensabile unire anche il documento attestante la regolare costituzione e il certificato di iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute direttamente dagli interessati.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l’anno scolastico 2012/2013.

3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE’ DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA’ ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE.
ARTICOLO 26 – COMMA 9.
Per l’attuazione del disposto di cui al comma 9 dell’articolo 26 della legge 23 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100 del 31 marzo 2000.
Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato articolo 26 possono, in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola, chiedere contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Le eventuali richieste di contributo riferite all’anno scolastico 2012/2013 dovranno essere indirizzate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV – V.le Trastevere, 76/A 00153 Roma – entro il 27 marzo 2012.

4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE’ PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA’ ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO.
ARTICOLO 26 – COMMA 10.
Ai sensi del comma 10 dell’articolo 26 della citata legge n. 448/98 le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a proprio carico, comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo.
Le domande, relative all’anno scolastico 2012/2013, dovranno essere presentate entro il 16 aprile 2012 esclusivamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale individuato in base alla sede di titolarità o di incarico del personale richiesto.
I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale interessato.
Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere chiaramente l’indicazione dell’impegno ad assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda.
Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, l’indicazione dell’assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente dalla richiesta.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento in posizione di comando.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare e di comunicare agli uffici interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.pubblica.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

Nota 24 gennaio 2012, MIUROODGOS prot. n. 342 /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Ai Direttori degli Uffici scolastici regionali

Loro Sedi

 

e.p.c.

Al Gabinetto del Ministro

Sede

 

Oggetto: Incontro con le associazioni e le reti di scuole di dimensione regionale e interregionale.

 

Lo sviluppo dell’autonomia scolastica e l’attuazione delle politiche di miglioramento del servizio scolastico potrebbero trarre un significativo beneficio dalla presenza di organismi di coordinamento delle scuole autonome operanti sul territorio anche attraverso una sistematica interlocuzione con gli enti locali competenti in materia di istruzione.

 

Dall’entrata in vigore del regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche si sono costituite, in diverse regioni, ai sensi dell’art 7 dello stesso regolamento (D.P.R.. 275/99), numerose reti di scuole e consorzi che svolgono disparate funzioni nel campo della didattica, della formazione, della ricerca educativa e della gestione.

 

Di particolare interesse sono le associazioni di scuole e le reti sorte con funzioni di rappresentanza e dialogo con le altre istituzioni pubbliche e, in particolar modo, con le autonomie territoriali.

 

Appare, pertanto, opportuno avviare in un’ ottica di sviluppo dell’autonomia un confronto con tali realtà anche allo scopo di raccogliere indicazioni e suggerimenti sulle questioni più urgenti che riguardano le scuole nella loro attività quotidiana e nelle loro capacità di innovazione e ricerca su temi che abbiano rilevanza nazionale.

 

Allo scopo di consentire a questa Direzione generale di realizzare un primo incontro esplorativo con gli organismi di cui all’oggetto si pregano le SS.LL. di voler trasmettere ai dirigenti delle scuole capofila di reti e ai rappresentanti delle associazioni di livello regionale o interregionale l’invito a partecipare ad un incontro che si terrà a Roma presso il Salone dei Ministri il giorno 14 febbraio 2012 alle ore 11:00. All’incontro sarà presente il signor Ministro, o un suo delegato, e i dirigenti generali delle direzioni maggiormente interessate al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

 

Le SS.LL. sono pregate di verificare l’effettiva estensione delle reti e delle associazioni su scala regionale o interregionale riservando il presente invito solo alle stesse.

 

Le SS.LL. avranno altresì cura di far pervenire a questo Ufficio entro il 9 febbraio p.v. l’elenco dei partecipanti all’incontro programmato.

 

Si precisa infine che le spese di missione saranno a carico dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali o delle stesse associazioni o reti di scuole che parteciperanno all’incontro.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Carmela Palumbo

Linee di azione MIUR (7a Senato, 11.1.12)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Linee di azione

Il Documento, che premette brevemente quelle che sono le caratteristiche del Ministero dal punto di vista organizzativo, si articola nell’esposizione di:

  • interventi programmati per implementare la ricerca scientifica e tecnologica (Parte I: Ricerca);
  • piano di azioni ed obiettivi per la riforma del sistema universitario (Parte II: Università);
  • priorità strategiche nonché ambiti prioritari di intervento in materia di istruzione (Parte III: Istruzione).

Nota 19 dicembre 2011, MIURAOODGOSN 8448

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio II

 

Al Direttore Generale per la politica

finanziaria e il bilancio

SEDE

 

Ai Direttori Generali responsabili

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Ai Dirigenti

degli Uffici Scolastici Provinciali

LORO SEDI

 

Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni scolastiche

LORO SEDI

 

e, p.c.

 

Al Capo Dipartimento

per l’Istruzione

SEDE

 

Al Capo Dipartimento

per la programmazione e la gestione delle

risorse umane, finanziarie e strumentali

SEDE

 

Al Direttore Generale

per il personale scolastico

SEDE

 

Al Direttore Generale

della Direzione per lo Studente

SEDE

 

Al Direttore Generale per

gli Studi e la Programmazione e per i

Sistemi Informativi

SEDE

 

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma

TRENTO

 

All’Intendente Scolastico

per la Provincia Autonoma

BOLZANO

 

Al Sovrintendente degli Studi della Valle d’Aosta

AOSTA

 

All’Assessore per i Beni Culturali e Ambientali e

per la Pubblica Istruzione – Regione Sicilia

PALERMO

 

Al Presidente dell’Istituto Nazionale per la

Valutazione del Sistema dell’Istruzione

FRASCATI

 

Oggetto: Finanziamento dei Piani dell’Offerta Formativa e di formazione e aggiornamento nelle Istituzioni Scolastiche, in applicazione della L. 440/1997 e della direttiva attuativa n. 102 del 7 novembre 2011. Anno scolastico 2011/12

 

La Direttiva n. 102 del 7 novembre 2011 definisce, ai sensi dell’art. 2 della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, gli interventi prioritari e i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge medesima per l’anno scolastico 2011/12.

 

Al punto 1 della stessa Direttiva vengono individuati, tra gli altri, come prioritari, nel quadro e nel rispetto dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche, gli interventi sia per l’ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito dei piani definiti dalle istituzioni scolastiche in rete, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, sia per la formazione del personale della scuola.

 

A) Piani Offerta Formativa e di Formazione

Lo stanziamento assegnato per la realizzazione dei progetti contenuti nei Piani dell’Offerta Formativa e per la Formazione da erogare alle istituzioni scolastiche ammonta ad euro 11.900.000,00, di cui euro 1.000.000,00 da destinarsi a progetti relativi ai licei musicali.

Le iniziative da intraprendere dovranno costituire oggetto di un organico piano dell’offerta formativa definito dalle singole scuole che favorisca il diritto ad apprendere e la crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutti gli strumenti utili al raggiungimento del successo formativo.

Lo stanziamento in questione è altresì assegnato per le attività di supporto alle Istituzioni Scolastiche che svolgono – anche su una dimensione di rete – azioni di particolare complessità e rilevanza nei processi di innovazione didattica ed educativa, da intraprendere in collaborazione ed in coerenza con le esigenze e la particolarità delle comunità locali.

Gli interventi di finanziamento dovranno inoltre essere rivolti a progetti analoghi a quelli promossi e realizzati a livello nazionale, in modo da sostenere piani di formazione a carattere permanente e coerenti con i processi di innovazione in atto. Le iniziative che codeste istituzioni scolastiche vorranno porre in essere saranno in linea con le attuali politiche nazionali di istruzione, anche in connessione con gli indirizzi di cui al punto 1, comma a), della Direttiva 102/2011.

L’ampliamento dell’offerta formativa dovrà incentivare, inoltre, l’accoglienza di studenti appartenenti a famiglie straniere e garantire la promozione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” attraverso la realizzazione di percorsi multidisciplinari che mirino allo studio della nostra Costituzione come strumento di tutela dei diritti del Cittadino e al contempo, promozione della cultura della legalità, di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica.

La Direzione Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio provvederà, attraverso i fondi iscritti nell’apposito capitolo di bilancio, ad assegnare le risorse finanziarie suddivise per grado d’istruzione direttamente alle scuole per il numero delle classi.

Per quanto concerne le attività di formazione e aggiornamento, le medesime saranno legate principalmente ai processi di riordino del sistema scolastico in atto. In via prioritaria dovranno favorire la formazione linguistica in inglese dei docenti della scuola primaria e le metodologie “CLIL” per i docenti della scuola secondaria di secondo grado. L’azione formativa in questione utilizzerà anche modelli di e-learning integrato di nuova generazione. Alle iniziative promosse a livello nazionale potranno concorrere pro-quota le istituzioni scolastiche in funzione della partecipazione del proprio personale.

 

B) Monitoraggio, valutazione e supporto dei piani dell’offerta formativa.

E’ prevista la prosecuzione nell’anno 2012 del monitoraggio dei piani dell’offerta formativa, da realizzare con il supporto di Organismi nazionali e locali competenti in materia

A livello territoriale, in base a quanto indicato dalla Direttiva n. 102/2011, gli Uffici Scolastici Regionali, d’intesa con l’Amministrazione Centrale, dovranno destinare specifici interventi per il monitoraggio dell’uso dei finanziamenti della Legge 440/97, da effettuarsi su tutte le Istituzioni Scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, con particolare riguardo alla ricaduta e all’efficacia dei progetti finanziati. L’azione in questione dovrà favorire la costruzione di una rete di supporto nazionale in grado di garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno e informazione.

 

Tenuto conto del rilievo che assumono le indicazioni sopraevidenziate, si invitano le SS.LL. a voler dare la più ampia e tempestiva diffusione alla presente circolare.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela PALUMBO

Piano di riparto POF – Anno 2011
importi per regione

ABRUZZO 259.817,00
BASILICATA 130.356,00
CALABRIA 460.101,00
CAMPANIA 1.355.062,00
EMILIA ROMAGNA 688.852,00
FRIULI VENEZIA GIULIA 213.427,00
LAZIO 988.337,00
LIGURIA 235.771,00
LOMBARDIA 1.556.989,00
MARCHE 290.464,00
MOLISE 66.254,00
PIEMONTE 735.929,00
PUGLIA 859.923,00
SARDEGNA 324.696,00
SICILIA 1.108.926,00
TOSCANA 622.091,00
UMBRIA 166.889,00
VENETO 836.116,00

totale 10.900.000,00
totale da ripartire 10.900.000,00

11 ottobre 7a Senato approva Direttiva Legge 440

L’11 ottobre la 7a Commissione del Senato esprime all’unanimità parere favorevole con condizioni sullo Schema di direttiva per l’anno 2011 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l’istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Di seguito il parere approvato:

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440,lo schema di direttiva in titolo,

manifestato rammarico per la costante riduzione delle risorse destinate all’offerta formativa, nonostante che il parere favorevole della Commissione sullo schema di direttiva dello scorso anno fosse espressamente condizionato al reperimento di nuovi stanziamenti a favore di un settore assolutamente strategico per il futuro del Paese, anche nell’attuale situazione di difficoltà dell’economia nazionale ed internazionale,

registrato con rammarico anche il mancato recepimento delle altre osservazioni formulate dalla Commissione lo scorso anno ed in particolare l’invito a reintrodurre la valorizzazione delle eccellenze fra gli interventi prioritari e a non abbassare la guardia rispetto all’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva,

rilevata invece positivamente l’introduzione di una specifica attenzione all’alfabetizzazione motoria, con la prosecuzione di una sperimentazione che prevede l’affiancamento dell’insegnante elementare con un esperto laureato in scienze motorie,

preso atto che la scarsità di risorse a disposizione, unita all’ampio e disparato ventaglio di interventi considerati prioritari, rende difficile un’efficace azione di ampliamento dell’offerta formativa a vantaggio degli studenti,

in considerazione delle forti difficoltà economiche nazionali ed internazionali,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. valuti il Governo se non sia preferibile concentrare i fondi, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, su un ristretto numero di grandi obiettivi strategici per la crescita per il Paese. Fra questi, potrebbe trovare collocazione una particolare attenzione alle zone a rischio di devianza minorile, dove sono maggiormente diffusi fenomeni di disagio sociale e dove i docenti, pur capaci sul piano non solo professionale ma anche umano, dovrebbero poter disporre di risorse adeguate al fine di recuperare i giovani alla convivenza sociale pacifica;

2. siano esclusi dal novero dei progetti finanziabili quelli afferenti le discipline tipiche dell’attività curricolare, atteso che la ratio del Fondo è quella di favorire l’ampliamento dell’offerta formativa con iniziative volte a focalizzare l’attenzione dei ragazzi su tematiche di grande rilievo che non trovino spazio nei curricola;

3. l’anno prossimo siano incrementate le disponibilità del Fondo.

Schema Direttiva 2011 Legge 440 del 97

Schema di direttiva per l’anno 2011 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l’istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.