La Cassazione tiene il punto: ai precari la carriera pregressa

da ItaliaOggi

La Cassazione tiene il punto: ai precari la carriera pregressa

Ai supplenti Vanno garantite condizioni di lavoro non meno favorevoli dei docenti di ruolo

Giuseppe Mantica

Ai precari va garantita la progressione stipendiale sui servizi svolti in precedenza. È di pochi giorni fa una serie di decisioni della Corte di cassazione che rigetta le tesi restrittive del Miur, incrementando, di fatto, le possibilità remunerative dei molti supplenti dell’universo scuola.

La sesta sezione civile ha emesso a luglio le ordinanze nn. 17932, 17940, 17951 (nonché altre, assunte in varie udienze) con le quali ha fatto obbligo in capo al Ministero di dover riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, tanto ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale, come prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo.

La decisione fa leva sulla clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato del marzo 1999. Questo orientamento era stato già indicato dalle sentenze nn. 22558 e 23868 assunte nel mese di novembre dello scorso anno, a loro volta, sulla scorta di precedenti decisioni della Corte di giustizia europea che avevano marcato l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato «condizioni di impiego» non meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato comparabile.

L’interpretazione delle norme euro-unitarie (quali la Direttiva 99) è riservata alla Corte di giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione.

La norma in esame (accordo quadro e direttiva) esclude in generale, ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato (precari, supplenti), sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, e le maggiorazioni retributive derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore anche precario.

Va esclusa, quindi, la conformità al diritto euro-unitario di quelle norme dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola in forza delle quali si nega il riconoscimento della anzianità di servizio per il personale a tempo determinato. La natura non di ruolo del rapporto di impiego, e la novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, non sono elementi idonei a giustificare la diversità di trattamento proprio perché divergono dalla normativa europea.

Esaminata è stata la considerazione sulla specialità della disciplina delle supplenze del settore scolastico rispetto alla normativa generale, tuttavia ritenuta priva di rilievo poiché la necessità di disapplicare le norme contrattuali (che imporrebbero un diverso trattamento retributivo previsto per gli assunti a tempo determinato) è conseguenza della diretta applicazione della richiamata clausola 4, come interpretata dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, con efficacia prevalente.

Dirigenti scolastici, il concorso non vede ancora la luce E il Cds accusa: incostituzionale fare una selezione riservata

da ItaliaOggi

Dirigenti scolastici, il concorso non vede ancora la luce E il Cds accusa: incostituzionale fare una selezione riservata

il Consiglio di Stato, sez. VI, con l’ordinanza del 21 giugno 2017 n. 3008 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 87 a 90, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nella parte in cui si prevede una procedura riservata, a soggetti con determinati requisiti quali essere già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie

di Francesca De Nardi

Sono emersi dubbi sulla legittimità della procedura riservata per l’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Concorso che è ancora fermo, pur avendo ultimo l’iter dei pareri, al ministero dell’istruzione in quanto a bando e regolamento.

Tale procedura, infatti, rappresenterebbe un’eccezione alla regola del pubblico concorso, dal momento che risulta aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire e non pare sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.

Per questi motivi il Consiglio di Stato, sez. VI, con l’ordinanza del 21 giugno 2017 n. 3008 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 87 a 90, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nella parte in cui si prevede una procedura riservata, ai sensi del comma 88 citato, lettere a) e b), a soggetti con determinati requisiti quali essere già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero aver superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, etc…

Ebbene i giudici di Palazzo Spada, a questo proposito, osservano come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni «rigorose e limitate» subordinate a due requisiti.

In primo luogo, esse devono rispondere ad una «specifica necessità funzionale» dell’amministrazione, ovvero a «peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico».

In proposito, è stato chiarito che non integrano valide ragioni di interesse pubblico né l’esigenza di consolidare il precariato né quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti né tantomeno esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell’amministrazione.

Al contrario, un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall’amministrazione, e in particolare, quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all’esterno dell’amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data posizione.

In secondo luogo, le eccezioni alla regola del pubblico concorso devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto. Con particolare riguardo all’assunzione dirigenti scolastici, è stato poi ritenuto che devono essere previste «procedure imparziali e obiettive di verifica dell’attività svolta, per la valutazione di idoneità ad altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione dei migliori», e che in tal senso non basterebbe un generico rinvio al «particolare successo» con il quale l’aspirante avesse svolto un precedente incarico.

Nel caso di specie, i parametri appena delineati non appaiono rispettati.

Insegnanti di sostegno, più posti al Nord ma mancano i pretendenti

da Repubblica

Insegnanti di sostegno, più posti al Nord ma mancano i pretendenti

Il ministero dell’Istruzione ha assegnato ben 8967 posti su 12076 alle regioni del Settentrione, dove ci sono più cattedre libere. Ma tre cattedre su quattro resteranno scoperte perchè non ci sono docenti che ne hanno fatto richiesta

di SALVO INTRAVAIA

ROMA – Sul sostegno, ci sono i posti a disposizione ma mancano i pretendenti al ruolo. E a migliaia. Mentre nelle altre materie d’insegnamento si verifica il contrario: mancano i posti.

In un Paese dove i pochi concorsi pubblici banditi vengono presi sistematicamente d’assalto da migliaia di aspiranti al posto fisso, per il sostegno, nella scuola si realizza il paradosso di migliaia di posti che resteranno vacanti per assenza di docenti titolati ad occuparli. Soprattutto al Nord, dove la carenza di insegnanti di sostegno è endemica e a settembre non sarà possibile immettere in ruolo addirittura tre docenti su quattro.

Il perché è presto detto: mancano sia i vincitori di concorso sia i precari “storici” delle graduatorie ad esaurimento che partecipano alle assunzioni in pianta stabile. Ma andiamo con ordine. Il concorso del 2016 per i posti di sostegno ha messo a disposizione 6.101 cattedre in tutti e quattro gli ordini di scuola: infanzia, primaria, scuola media e scuola superiore. I docenti che sono riusciti a concludere positivamente tutte le prove, sono finora 3.681.

Mancano all’appello soltanto i vincitori di concorso della scuola dell’infanzia di quattro regioni: Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Molise, che mettono in totale 59 posti a disposizione. Facendo i conti senza la scuola dell’infanzia, dove la selezione è ancora in corso, restano quindi 5.797 cattedre da assegnare ai vincitori del concorso di scuola primaria, media e superiore. Ma con appena 3.433 vincitori di concorso. In altre parole, dal concorso resteranno vacanti oltre 2mila e 300 cattedre: praticamente, 4 su dieci. Ma non basta. Perché le immissioni in ruolo spettano per metà ai vincitori di concorso e per l’altra metà ai precari delle Gae: le Graduatorie ad esaurimento, che contano per il sostegno ancora pochissimi iscritti dopo le immissioni in ruolo della Buona scuola.

Risultato, mancano in diversi territori anche i pretendenti al ruolo provenienti dalle liste dei precari. E in una nazione che esporta cervelli, in cui la disoccupazione giovanile è a livelli imbarazzanti, nelle regioni settentrionali si presenta una situazione surreale. La scorsa settimana, il Miur ha messo a disposizione i posti per le prossime immissioni in ruolo su sostegno. Escludendo sempre dal conteggio la scuola materna, al Nord dovrebbero essere assunti ben 8.967 neo insegnanti di sostegno: tre quarti dell’intero contingente nazionale che supera di poco le 12mila unità. Ma basta fare due conti per comprendere che la maggior parte di questi posti non potrà essere assegnato. Perché i vincitori di concorso sono appena 1.483 e, secondo le analisi dell’Osservatorio diritti scuola, i precari specializzati su sostegno ancora in Gae sono 284. Così, dei 7.200 degli 8.967 presenti al Nord (otto su dieci) non potranno essere attribuiti ad altrettanti aspiranti al ruolo. Posti, che allargheranno la platea di cattedre disponibili per i supplenti.

La situazione è particolarmente pesante in Lombardia dove, tra concorso e Gae, non sarà possibile immettere in ruolo per carenza di aspiranti ben 3.947 posti su 4.566: addirittura 86 su cento. A questo punto, tra posti vacanti e altri posti (in deroga e di organico di fatto), in tutto i settentrione d’Italia, resteranno a disposizione dei supplenti circa 25mila cattedra. Ma l’altra cosa sorprendente è che mancheranno anche i supplenti col titolo di specializzazione per coprire la maggior parte di questi posti. E una buona fetta di queste cattedre verrà assegnata a quelli che la burocrazia ministeriale denomina supplenti “senza titolo”: docenti di posto comune che, per sbarcare il lunario, a settembre si reinventeranno come insegnanti di sostegno. A l’allarme su quest’ultimo aspetto, Gianluca Rapisarda Direttore scientifico dell’Irifor. “Circa 47mila – ha detto nel corso di un recente convegno – degli attuali docenti per il sostegno (il 40 per cento) sono supplenti e, cosa ancor più grave, non sono né specializzati né abilitati”.

Ma il sostegno rappresenta un’isola felice per i precari della scuola. Per le altre discipline d’insegnamento il concorsone 2016 sta riservando brutte sorprese a più di un vincitore di concorso che, dopo una selezione durissima, pensava di ottenere l’agognata immissione in ruolo già ad agosto. Ma non sarà così perché, questa volta al Sud, mancano i posti a fronte di centinaia di vincitori di concorso. In Sicilia, per fare un esempio, hanno vinto il concorso in 708 ma il ministero ha assegnato in tutto 199 immissioni in ruolo, da dividere a metà tra precari delle Gae e vincitori di concorso. Ai quali potranno andare quindi 100 posti al massimo.

A questo ritmo, per assorbire tutti i vincitori occorreranno oltre 7 anni. Ma le graduatorie saranno in vigore fino al 2018/2019. Dopo scadranno, secondo il bando. E i vincitori di concorso temono di subire una beffa: concorso vinto ma nessuna assunzione. Così un centinaio di loro, patrocinati dall’avvocato Fabio Rossi, si sono rivolti al Tar Lazio per comprendere perché i posti sono “spariti” nel nulla. E con un’ordinanza di qualche giorno fa i giudici amministrativi intimano al Miur di consegnare ai ricorrenti le carte che hanno portato alla determinazione dei posti per ogni regione e disciplina d’insegnamento. Gli interessati sembrano determinati e minacciano di non fermarsi al Tar se dalle medesime carte dovesse sortire qualcosa che non li convince.

Prerogative sindacali: firmata all’ARAN l’Ipotesi di CCNQ

da La Tecnica della Scuola

Prerogative sindacali: firmata all’ARAN l’Ipotesi di CCNQ

Il 26 luglio scorso è stata sottoscritta all’ARAN l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
L’Ipotesi contiene le nuove regole per la fruizione delle prerogative sindacali nella pubblica amministrazione, riordinate in un testo unico che andrà a sostituire l’intera disciplina vigente.

Essa definisce inoltre il riparto dei distacchi e dei permessi tra i sindacati rappresentativi, nell’ambito dei nuovi comparti e delle relative aree di contrattazione, individuati a seguito dell’accorpamento dei comparti ed aree precedenti.

Vai all’ipotesi di CCNQ

Sostegno, al Nord cattedre libere e supplenti senza specializzazione

da La Tecnica della Scuola

Sostegno, al Nord cattedre libere e supplenti senza specializzazione

Docenti di sostegno in Italia? Sembra essere ormai una rarità, specie al Nord, dove sono migliaia i posti vacanti.

Nonostante il concorso del 2016 per i posti di sostegno, si legge su Repubblica.it, abbia messo a disposizione 6.101 cattedre in tutti e quattro gli ordini di scuola, i docenti che sono riusciti a concludere positivamente tutte le prove, sono finora solo 3.681.

Se togliamo i vincitori di concorso della scuola dell’infanzia, che ancora in 5 regioni (Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Molise) non hanno la graduatoria di merito, restano quindi 5.797 cattedre da assegnare ai vincitori del concorso di scuola primaria, media e superiore. Ma con appena 3.433 vincitori di concorso. Per un totale di oltre 2mila e 300 cattedre vacanti rimanenti, cioè 4 su 10.

Il quadro viene peggiorato dal momento che le immissioni in ruolo spettano al 50% ai vincitori di concorso e al restante 50% ai precari delle Gae, che però dopo le assunzioni della legge 107 conta ancora pochi iscritti.

Praticamente un disastro, specie come accennato in precedenza, per le regioni del Nord, dove, alla luce anche del prospetto delle nuove assunzioni, sul sostegno, dovrebbero essere assunti ben 8.967: tre quarti dell’intero contingente nazionale che supera di poco le 12mila unità, scrive ancora Repubblica.it.

Ma il contingente molto probabilmente non sarà coperto, in quanto i vincitori di concorso sono appena 1.483 e, secondo le analisi dell’Osservatorio diritti scuola, i precari specializzati su sostegno ancora in Gae sono 284. Così, dei 7.200 degli 8.967 presenti al Nord (otto su dieci) non potranno essere attribuiti ad altrettanti aspiranti al ruolo. Posti, che allargheranno la platea di cattedre disponibili per i supplenti.

Ma, come se non bastasse, molte di queste cattedre scoperte di sostegno, saranno affidate ai supplenti senza titolo di specializzazione, ovvero docenti di posto comune che si “accontenteranno” del posto di sostegno, considerata l’assenza di supplenti specializzati.

Un bel pasticcio che specie al Nord rischia di diventare una vera e propria emergenza.

Olimpiadi Nazionali di Informatica a squadre: iscrizioni entro il 25 settembre 2017

da La Tecnica della Scuola

Olimpiadi Nazionali di Informatica a squadre: iscrizioni entro il 25 settembre 2017

Al via la IX edizione del Campionato delle Olimpiadi di Informatica a squadre.
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico promuovono anche quest’anno la competizione, rivolta agli studenti di scuola media superiore organizzati in squadre. Ogni squadra è formata da 4 studenti con 2 riserve, di solito appartenenti al medesimo istituto. La gara è costituita da problemi che devono essere risolti e tradotti in un linguaggio di programmazione (Pascal, C o C++).

Le prove saranno disponibili su una piattaforma dedicata e i programmi scritti dagli studenti saranno valutati online, da un correttore automatico.

I vincitori della gara nazionale parteciperanno alla competizione internazionale.

L’iscrizione delle scuole, che deve essere effettuata on line sul sito http://www.olimpiadi-informatica-squadre-italia.it/, è possibile fino al 25 settembre 2017, mentre quella delle squadre partirà il 1 settembre 2017 e si chiuderà il 15 ottobre 2017.

Docenti, il periodo di prova non entra nella ricostruzione della carriera. Sentenza della Cassazione

da La Tecnica della Scuola

Docenti, il periodo di prova non entra nella ricostruzione della carriera. Sentenza della Cassazione

Importante sentenza della Corte di Cassazione con l’ordinanza n.17771/2017. I giudici hanno accolto il ricorso del Miur. La Cassazione – riporta Il Sole 24 Ore – ha affermato che la ricostruzione della carriera di una docente, anche ai fini economici, non può che riferirsi ai soli rapporti di impiego che si realizzano al positivo superamento del periodo di prova.

 

La Corte d’appello, nel 2011, aveva confermato la sentenza del Tribunale ordinario e accolto il ricorso di un’insegnante nei confronti del Miur, rivolta ad aver riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, dalla data di conferma in ruolo con un’anzianità di 15 anni, 3 mesi e 25 giorni ai fini giuridici ed economici, oltre a 8 mesi ai soli fini economici.

 

L’amministrazione scolastica aveva considerato irrecuperabile ai fini economici l’anzianità, per aver preso la dipendente, servizio effettivo soltanto a seguito della riammissione conseguente alla conclusione della vicenda penale che l’aveva vista coinvolta e per la quale aveva scontato la pena detentiva di 1 anno, 8 mesi e 15 giorni.

La Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera della dipendente, sul presupposto che la stessa, supplente incaricata con contratti temporanei, nominata in ruolo con decorrenza dall’agosto del 1982, si era trovata nell’impossibilità di svolgere il periodo di prova, essendo, al tempo della stabilizzazione sottoposta a sospensione cautelare, prima obbligatoria, poi facoltativa, per essere imputata in un procedimento.

 

A seguito della sentenza di condanna l’amministrazione, con provvedimento del 1991, aveva inflitto alla dipendente la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro di sei mesi, per poi riammetterla in servizio.

La Corte d’Appello ha ritenuto che il ritardo con il quale la docente aveva svolto il periodo di prova non fosse dipeso da fatto a lei imputabile, ma dal protrarsi per ben nove anni della sospensione cautelare in ragione della durata del maxiprocesso penale, e che, pertanto, il rapporto d’impiego dovesse ritenersi perfezionato fin dall’atto di nomina in ruolo nell’agosto del 1982.

Avverso tale sentenza il Miur ha proposto ricorso presso la Cassazione.

La Cassazione rileva che nel pubblico impiego non contrattualizzato il periodo di prova si distingue dal periodo successivo al superamento della prova per essere il primo sottoposto al verificarsi della condizione risolutiva della conferma in ruolo, la quale, perfeziona la costituzione del rapporto fin dall’origine. Di conseguenza l’applicazione dell’articolo 96 del Dpr 3/1957, deve essere ritenuta esclusa nel caso in esame, riferendosi la norma ai soli rapporti d’impiego pubblico già perfezionati per il positivo esito della prova.

I giudici della Cassazione nell’accogliere il ricorso del Miur evidenziano che il periodo di prova, nel processo di progressiva formazione del rapporto di impiego in regime pubblicistico, è elemento costitutivo del perfezionamento avendo quale obiettivo consentire all’amministrazione di accertare se il giudizio espresso in sede selettiva sulla preparazione culturale del candidato trovi conferma nella capacità di attitudine dello stesso in relazione alle mansioni inerenti il posto. Di conseguenza, conclude la Corte di cassazione, è soltanto con il superamento del periodo di prova che si verifica la condizione risolutiva della conferma in ruolo, con perfezionamento e consolidamento del rapporto di lavoro pubblico.

Contratto firmato ad agosto? Probabile, anzi impossibile

da La Tecnica della Scuola

Contratto firmato ad agosto? Probabile, anzi impossibile

Sulla vicenda del rinnovo del contratto nazionale per il milione di dipendenti della scuola si stanno diffondendo voci di ogni genere.
Alcune voci, però, sono palesemente inattendibili, come quella relativa ad una imminente firma del contratto; c’è addirittura chi parla di firma entro Ferragosto: in questo modo – sostengono in molti – i sindacati avrebbero modo di chiudere la partita a scuole chiuse e senza neppure coinvolgere più di tanto docenti e ATA.
Come si può intuire a sostenere l’idea che la firma sarebbe imminente è soprattutto l’area di coloro che non si sentono più rappresentati dalle organizzazioni sindacali e che anzi le vedono ormai come dei veri e propri avversari da contrastare.
Senza entrare nel merito di questo aspetto e della opinione di chi considera i sindcati come propri avversari, va però detto che una conclusione così rapida della vicenda contrattuale  appare del tutto improbabile, per non pochi motivi.
Intanto c’è da osservare che la storia delle vertenze contrattuali dice che per chiudere un contratto sono sempre stati necessari non pochi mesi di trattativa.
Bisogna poi considerare che è davvero difficile che tutte le 5 sigle sindacali siano disponibili e interessate ad una chiusura immediata. In casa Flc-Cgil, per esempio, potrebbe aprirsi una frattura importante con la minoranza che fa riferimento alla sinistra più radicale (Rifondazione Comunista).

Ma il motivo numero uno è un altro ed è quello più decisivo: a tutt’oggi i soldi per garantire i famosi 85 euro medi a a tutti i dipendenti non ci sono ancora e bisogna aspettare almeno l’avvio della discussione sulla legge di stabilità 2018. In pratica per chiudere il contratto bisogna che la legge abbia superato almeno il passaggio in uno dei rami del Parlamento. Anzi, la sceneggiatura potrebbe già essere delineata ora: a novembre la Camera (o il Senato) approva la legge, a quel punto i sindacati protesteranno perchè si renderanno conto della insufficienza delle risorse. Ci sarà, forse, uno sciopero del comparto, il Governo troverà da qualche parte qualche centinaia di milioni di euro e a dicembre verrà approvata definitivamente la legge e sarà sottoscritto il contratto.
Tutto questo nella migliore delle ipotesi, perchè va messo nel conto un ulteriore problema: nei prossimi mesi si dovranno rinnovare i contratti di tutto il pubblico impiego e nessuno (nè il Governo ma neppure i sindacati) ha interesse ad alimentare una forma di rincorsa salariale fra i diversi comparti.

Decreto-Legge Mezzogiorno alla Camera

L'1 agosto l'Aula della Camera dopo aver votato con 318 voti favorevoli e 153 contrari la questione di fiducia, posta dal Governo, approva il disegno di legge AC 4601 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.


Il 26 luglio l'Aula del Senato approva l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl n. 2860 di conversione in legge del Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91, Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,


Dl Sud, Fedeli: bene Senato, importanti misure per i nostri settori

“Bene il Senato per il lavoro svolto sul decreto per il Mezzogiorno, per i nostri settori ci sono misure importanti”. Così la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. “Il testo approvato in Consiglio dei Ministri – spiega – conteneva già provvedimenti per contrastare la dispersione scolastica e per salvaguardare il Fondo di Finanziamento degli atenei, disciplinando in modo coerente ed esaustivo la materia del costo standard. Con il lavoro fatto al Senato si sono aggiunte misure, sostenute dal Governo, per sostenere e rilanciare i Cluster tecnologici nazionali come strumento di accelerazione e qualificazione della programmazione nel campo della ricerca, e per garantire l’avvio dell’anno scolastico nelle scuole delle aree del terremoto, con lo sblocco di personale e risorse. Anche per il prossimo anno scolastico, il 2017/2018, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali dei territori colpiti dalle recenti crisi sismiche che hanno interessato l'Italia centrale, potranno avvalersi di tutte le misure che il Governo aveva adottato per garantire la regolare prosecuzione nell'anno scolastico 2016/2017. In particolare, potrà essere prevista l’istituzione di ulteriori posti di personale docente, nonché di personale Ata tenendo conto delle necessità del territorio”.

Ordinanza Ministeriale 1 agosto 2017, AOOUFGAB 533

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ordinanza Ministeriale 1 agosto 2017, AOOUFGAB 533

Calendario delle festività e degli esami per l’a.s. 2017/2018

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e, in particolare l’articolo 74, comma 5;
VISTO l’articolo 74, comma 2, e l’articolo 184, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.297 del 1994;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, riguardante “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”, e in particolare l’articolo l, comma l;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l’art. 138, comma l, lettera d);
VISTO il decreto legge 13 agosto 20Il, n.138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e, in particolare l’articolo1, comma 24;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, riguardante “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell ‘articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425”, ed in particolare l’articolo l, comma 2, e l’articolo 7;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n.263, avente a oggetto “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell ‘assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
VISTO il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1833 del 5 maggio 2015;
VISTA l’ordinanza ministeriale prot. 573 del 14 luglio 2016, recante “Calendario delle festività e degli esami a.s. 2016/2017”;
VISTA la nota di avvertenza della Corte dei Conti dell’ l dicembre 2016, prot. 37111;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)”, e in particolare l’articolo 7, ai sensi del quale le prove nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola secondaria di primo grado sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione;
CONSIDERATO che, in accordo con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sarà data preventiva comunicazione sullo svolgimento delle prove di cui al citato art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
VISTO l’articolo 8 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
RITENUTO che, ferma restando la delega alle Regioni per la determinazione del calendario scolastico, è propria del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la competenza relativa:
– alla definizione, per l’intero territorio nazionale, dell’arco temporale di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
– all’indicazione, per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
– alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;
CONSIDERATO che le disposizioni sulle celebrazioni e le festività, di cui al citato art.l, comma 24, del decreto legge n. 138 del 2011, sono attuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
ATTESO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è stato emanato;
RITENUTO che, fino all’emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono confermate le date delle festività dei Santi Patroni determinate secondo la normativa vigente;
RITENUTO che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non debba esprimere il parere obbligatorio di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 233 del 1999, in quanto la determinazione del calendario delle festività e degli esami non attiene all’organizzazione generale dell’istruzione di cui al predetto articolo, poichè non incide sugli ordinamenti, bensì definisce la scansione temporale delle prove d’esame;

ORDINA

Articolo 1
(Calendario dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione)

1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2017/2018, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2018, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L’esame si compone di una prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, di una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, di una prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate e di un colloquio.

Articolo 2
(Calendario dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado)

1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018 – ivi compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi – ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 20 giugno 2018, alle ore 8:30.
La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 4 luglio 2018, alle ore 8:30.

Articolo 3
(Calendario dell’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello)

1. L’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti si effettua, in via ordinaria, entro il termine dell’ anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, e si compone delle tre prove scritte di cui all’art. 6, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012 e del colloquio pluridisciplinare di cui all’art. 6, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012.
2. Per i candidati per i quali il patto formativo individuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012 prevede un percorso di studio personalizzato tale da concludersi entro il mese di febbraio 2018, è prevista la possibilità di svolgere l’esame di Stato entro il 31 marzo dello stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti e tenuto conto delle indicazioni dell ‘Ufficio scolastico regionale competente; a tal fine, il suddetto patto formativo individuale va trasmesso all’Ufficio scolastico regionale competente contestualmente alla richiesta di attivazione della sessione straordinaria.

Articolo 4
(Calendario delle festività)
1. Il calendario delle festività relativo all’anno scolastico 2017/2018 è il seguente:

  • tutte le domeniche;
  • il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
  • il 25 dicembre, Natale;
  • il 26 dicembre;
  • il 1° gennaio, Capodanno;
  • il 6 gennaio, Epifania;
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua;
  • il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
  • il 1° maggio, festa del lavoro;
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
  • la festa del Santo Patrono.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO
Valeria FEDELI


Nota 1 agosto 2017, AOODGPER 33594

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio II
Dirigenti scolastici

Ai DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali
Ai DIRIGENTI TITOLARI degli Uffici Scolastici Regionali per la BASILICATA – il FRIULI V. GIULIA il MOLISE e l’UMBRIA
e, p.c. Al CAPO DIPARTIMENTO per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione

Nota 1 agosto 2017, AOODGPER 33594

OGGETTO: Attivazione procedura mobilità interregionale ex art. 1, comma 92, della L.107/2015 – a.s. 2017/2018.