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Nota 18 settembre 2013, Prot. n. AOODGPER.9416

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR.
– Loro Sedi –
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali
– Loro sedi –
Ai Dirigenti Scolastici
– Loro sedi –

OGGETTO: Graduatorie di istituto. Nomina supplenti su posti di sostegno.

Pervengono a questo Ufficio quesiti sulla possibilità di prendere in considerazione eventuali domande di messa a disposizione di aspiranti, forniti del previsto titolo di specializzazione e di titolo idoneo all’insegnamento su posti di sostegno, che non siano inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di alcuna provincia.
Al riguardo, tenuto conto della specificità dell’insegnamento rivolto agli alunni disabili e in considerazione delle numerose pronunce giurisprudenziali sul punto, che confermano l’obbligo per l’Amministrazione di dare priorità nelle nomine ai docenti in possesso del titolo di specializzazione rispetto ai docenti che ne siano privi, si invitano i dirigenti scolastici a tenere in debita considerazione tale priorità nel conferimento delle supplenze ai docenti muniti del prescritto titolo ma non inclusi nelle graduatorie di circolo o di istituto di alcuna provincia.
Sono fatte salve comunque le supplenze già conferite.

F.to p. IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
Gildo De Angelis

Nota 6 settembre 2013

Ministero della’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio settimo

Alle Istituzioni scolastiche
Al revisore dei conti in rappresentanza MIUR
E p.c. all’U.S.R. competente per territorio
LORO SEDI

Oggetto: A.F.2013 Pagamento supplenze brevi a.s. 2012/13, rinvio al 19 settembre 2023 prelevamento dai POS giacenze inutilizzate.

Come da nota pubblicata su NOIPA del 3 settembre 2013 (allegata) sono state previste due emissioni di pagamenti urgenti entro le ore 18 di mercoledì 11 settembre p.v. e di mercoledì 18 settembre 2013 .

Pertanto si invita codesta istituzione scolastica a voler completare, con le attuali disponibilità finanziarie presenti sul POS e anche su capitoli diversi ( capitoli 1227, 1228, 1229 e 1230), i pagamenti sia dei contratti di supplenze brevi e saltuarie non ancora completati sia i pagamenti delle ferie non godute, ove spettanti per norma, al personale supplente medesimo.

Resta confermato che giovedì 19 settembre 2013 saranno azzerate tutte le giacenze non utilizzate dei POS sui capitoli 1227, 1228, 1229 e 1230 afferenti alle spese di supplenze brevi e saltuarie, fermo restando che eventuali ulteriori contratti non contabilizzati dal monitoraggio al SIDI per errato inserimento da parte della scuola saranno oggetto di verifica per l’eventuale integrazione finanziaria sul POS della scuola.

Con l’occasione si ricorda che la risorsa finanziarie assegnata alle istituzioni scolastiche del per il pagamento delle supplenze brevi è comprensiva di quella necessarie per il pagamento delle ferie dovute in base alla normativa vigente, nella misura cioè 30/360 per i giorni di servizio previsti dal contratto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Marco Ugo Filisetti)

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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE
– NOIPA –

Messaggio 3 settembre 2013, n. 111

Destinatari Utenti SPT
Tipo Informativa
Area Stipendi

Oggetto: Emissioni pagamenti urgenti.

Si informa che per il mese di settembre sono prevista due emissione di pagamenti urgenti,
nelle seguenti date:
– mercoledì 11 settembre 2013;
– mercoledì 18 settembre 2013;

E’ quindi necessario che i lotti di segnalazione con tipo conguaglio “conguaglio a cedolino urgente”, siano revisionati entro le ore 18.00 di mercoledì 11 e di mercoledì 18 settembre 2013.

Si rammenta che dall’emissione urgente sono esclusi i dipendenti cessati per decesso e quelli per i quali risultano arretrati a debito non recuperati nel corso dei dodici mesi precedenti la rata di lavorazione.

A tale proposito si ricorda che, per consentire l’emissione urgente dell’arretrato a credito, è necessario intervenire su tutte le eventuali rate del debito. Per verificare la presenza di rate non conguagliate è necessario visualizzare l’arretrato a debito con la funzione “Consultazione arretrati”.

Per avere visione delle rate applicate e di quelle rimaste da applicare è necessario selezionare la riga dell’arretrato interessato e aprire le informazioni di dettaglio.

Si coglie l’occasione per ricordare che, come comunicato con messaggio 143/2011, a partire dalla rata di novembre 2011, tutti gli arretrati registrati con tipologia “Conguaglio a cedolino urgente”, revisionati nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data dell’ultima emissione urgente del mese e quello dell’emissione ordinaria (entrambi pubblicati sul sito SPT), non confluiranno più nell’emissione ordinaria del mese di riferimento, ma verranno emessi con la prima emissione urgente in programma.

IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI

5 settembre Termine Iscrizione PAS

L’avviso 29 agosto 2013, stabilisce che le iscrizioni on line ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per l’insegnamento, previsti dal DDG n. 58 del 25 luglio 2013, sono prorogate alle ore 14,00 del 5 settembre 2013.

Nota 4 settembre 2013, Prot. AOODGPER n. 8680 Uff. III

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Ai Direttori degli UU.SS.RR.
LORO SEDI

Oggetto: Supplenze personale docente, educativo ed ATA. A.S. 2013/14. Precisazioni.

Facendo seguito alla circolare n.1878 del 30 agosto u.s., con la quale sono state fornite istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l’a.s. 2013/14, con la presente si forniscono ulteriori precisazioni a seguito di numerosi quesiti pervenuti:

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA
Alle 11 ore di insegnamento deve essere aggiunta 1 ora di programmazione anche quando le stesse derivino dalla somma di 2 spezzoni.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE A.T.A.
Con riferimento ai profili di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19 aprile 2001 n. 75 e del D.M. 24 marzo 2004 n. 35, le eventuali residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto, con la stipula di contratti a tempo determinato fino alla nomina dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 40 della legge 449/1997. I contratti così stipulati, potranno essere convertiti in supplenze fino al termine delle attività didattiche secondo quanto già precisato con le precedenti note 8468 del 26 agosto 2013 e 8516 del 28 agosto 2013.

Per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
F.to Gildo de Angelis

Nota 30 agosto 2013, Prot.n. 1878

Ministero dell’lstruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regìonali
LORO SEDI

Nota 30 agosto 2013, Prot.n. 1878

Oggetto: Anno scolastico 2013/2014 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A. T. A.

Circolare Ministeriale 21 agosto 2013, n. 21

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – UFF. Terzo

Circolare Ministeriale 21 agosto 2013, n. 21

Prot. n. AOOODGPER 8310

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO PER L’A.S. 2013/14 – ISTRUZIONI OPERATIVE.

 

Con il DM in corso di emanazione è stato assegnato un contingente, di 11.268 unità di personale docente ed educativo – da autorizzare con le procedure previste dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’ anno scolastico 2013/2014.

Si allegano, alla presente, le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione – rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno e per il personale educativo – del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente (allegato A).
La tabella contiene, inoltre, la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ambito delle province per le singole classi di concorso del personale docente ed educativo.

Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno scolastico 2013/14, la sede provvisoria di servizio utilizzando, ovviamente, tutte quelle a tal fine disponibili sino alla conclusione del medesimo anno scolastico. Il numero di contratti a tempo indeterminato, invece, resta comunque subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale. La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all’anno scolastico 2014/2015.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 9, comma 21 della legge 106/2011, il personale docente assunto a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2011/12, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio, a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo le deroghe previste dal CCNI concernente la mobilità.

Si richiama l’attenzione relativamente alla priorità di utilizzazione del personale in esubero prima di procedere alle nomine di cui all’oggetto, in applicazione dei criteri di cui al DL 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare dell’articolo 14, commi 17-20, ed all’art. 2 comma 3 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni del personale scolastico.
Tale utilizzazione prioritaria deve essere esperita, verificando l’eventuale possesso di altro, idoneo titolo di studio, prima del previsto transito nei ruoli del personale ATA, anche nei riguardi del personale docente attualmente titolare nelle classi di concorso C999 e C555 di cui al comma 14 dell’art. 14 della sopracitata legge 135/2012;

Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.

Si richiama l’attenzione sull’urgenza delle attività soprarichiamate considerata la necessità di ultimare tutte le assunzioni entro il termine del 31 agosto 2013, previsto dall’art. 9, comma 19, della legge n. 106 del 12 luglio 2011.

Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO. SS sia sulle modalità di convocazione degli aspiranti, sia sulle operazioni effettuate.

f.to      IL CAPO DIPARTIMENTO

Luciano Chiappetta

 

Allegati:

allegato A

tabella analitica docenti ed educativi

 

Allegato A

ISTRUZIONI OPERATIVE

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

A.1      La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici.
Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.

A.2     I posti accantonati in virtù di ordinanze cautelari la cui esecuzione è stata disposta dal Commissario ad Acta,  sono disponibili per le immissioni in ruolo utilizzando le graduatorie ad esaurimento dell’a.s. 2010/11, nel caso in cui il docente destinatario dell’accantonamento abbia ottenuto il ruolo ad altro titolo o abbia optato per l’assunzione dalle attuali graduatorie.

A.3      Se in considerazione degli accantonamenti o per effetto delle utilizzazioni dei docenti in esubero, la disponibilità di posti in organico di diritto dovesse risultare inferiore al contingente di assunzione assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno recuperate su posti relativi ad altre graduatorie.

A.4      Il D.M. prevede la possibilità di destinare le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico. Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni.

A.5      Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle Graduatorie ad Esaurimento negli anni precedenti.
Per le classi di concorso non bandite con il D.D.G. 82/2012, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi per titoli ed esami (banditi negli anni 1999 e nell’anno 1990), ai sensi dell’art. 1 comma 4, della legge 124/1999.

A.6 Il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 potranno essere utilizzate, per le immissioni in ruolo, se approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2013 nel limite massimo dei posti messi a concorso. Qualora i vincitori del concorso DM 82 siano in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, la differenza va assegnata alle Graduatorie ad esaurimento.
Le graduatorie di cui al D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, non rese definitive entro il 31 agosto 2013, verranno utilizzate per le immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.

A.7      Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario..

A.8      Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili. L’assegnazione della sede provvisoria ai neo assunti può essere effettuata anche sui posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacanti e disponibili al 31 agosto della medesima provincia.

A.9      Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

A.10    La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

A.11    Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e .18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.
Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98.

A.12    Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un’unica area disciplinare. La ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all’interno di ciascuna area va effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili.

A.13    Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.19 e A.20, 2° cpv..

A.14    Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito anche di diversi concorsi per titoli ed esami, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene si debba procedere con la formulazione di un unico elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso ordinario indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82. Nel suddetto elenco, compilato a cura dei Direttori Regionali, sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nell’ultimo concorso utile, i candidati dei precedenti concorsi ordinari, banditi nell’anno 1990 (i cui candidati possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti) e nell’anno 1999, previo depennamento degli aspiranti appartenenti alle classi di concorso bandite con il D.D.G. 82/2012  le cui graduatorie sono state rese definitive entro il 31 agosto p.v.

A.15    In merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell’art. 3 bis della legge n.143/04, si confermano le istruzioni impartite con nota prot. 11139 del 29 maggio 2007, limitatamente agli aspiranti appartenenti alle classi di concorso non bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 o le cui graduatorie di merito non siano state approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2013. Tali elenchi aggiuntivi saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.14. Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999.

A.16    Anche per l’assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria ad esaurimento. Si procede alle nomine nei convitti ed educandati secondo le prescrizioni di cui all’art. 4 ter, comma 3, della legge 333 del 20 agosto 2001.

A.17    Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A – strumento musicale nella scuola media -, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite, nell’ordine, tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia) e in fascia aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012.

A.18    Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2013, comportano l’assunzione in servizio dal 1° settembre 2013. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2013/2014 ed assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo.

A.19    L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.13 e dal successivo A.20, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

A.20    L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero nell’altra provincia per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province.
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

A 21    Si ricorda l’obbligo che, entro  tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, devono essere attivate, da parte  dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.

A.22    Secondo le disposizioni di cui all’art. 9 comma 21 del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge 12/07/2011 n. 106, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità, salvo specifiche deroghe previste da norme speciali e regolamentate dagli annuali contratti sulla mobilità.

A.23    Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.24    E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dall’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

A.25    Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell’8aprile 2009).

A.26    Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

A.27    Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.
Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2013/2014

20 agosto Assunzioni Personale Docente e Educativo

Nel corso dell’incontro con le OO.SS. de 20 agosto il MIUR ha comunicato l’autorizzazione all’assunzione di 11.268 fra docenti e educatori, così ripartiti:

  • 68 educatori
  • 1.648 sostegno
  • 1.274 scuola dell’infanzia
  • 2.161 scuola primaria
  • 2.919 scuola secondaria di I grado
  • 3.136 scuola secondaria di II grado
  • 62 completamento statizzazione di alcune scuole

SCUOLA: IL MINISTERO INCONTRA I SINDACATI PER L’IMMISSIONE DI 11.200 NUOVI INSEGNANTI

Si è svolto oggi presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca l’incontro con le organizzazioni sindacali per l’informativa sull’immissione in ruolo di 11.200 docenti per l’anno scolastico 2013-2014.

Il Capo del Dipartimento istruzione Dr Luciano Chiappetta ha esposto i criteri di ripartizione territoriale sulle immissioni in ruolo e concordato le modalità operative. Nei prossimi giorni saranno gli uffici territoriali competenti a completare le operazioni amministrative di immissione. Il tutto avverrà in maniera da garantire l’ordinato avvio delle lezioni in tutte le scuole d’Italia.

Circolare Ministeriale

Decreto Ministeriale

Tabella analitica

Nota 2 agosto 2013, Prot. n. AOODGPER8001

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico per la Regione Friuli Venezia Giulia
TRIESTE

Oggetto: Percorso Abilitante Speciale (PAS) – DDG. N. 58 del 25 luglio 2013 – docenti in servizio nelle scuole con insegnamento in lingua slovena

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio u.s., è stato pubblicato il DDG in oggetto citato relativo alla istituzione, da parte degli Atenei e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi speciali, di durata annuale, ai sensi dell’art. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/10, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, riservati ai docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008/2009.
Alla sessione riservata, con le stesse modalità, tempi e requisiti devono presentare istanza anche i docenti che hanno maturato i requisiti nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
A riguardo si precisa che l’aspirante che individua come Regione di destinazione il Friuli Venezia Giulia, dovrà indicare obbligatoriamente se intende partecipare per un insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
In tal caso:

il sistema bloccherà l’acquisizione della domanda, con apposito messaggio, se l’aspirante ha dichiarato di partecipare per un insegnamento con lingua slovena e sceglie uno tra i seguenti insegnamenti A043, A050, A051, A052, A075 e A076;
il sistema bloccherà l’acquisizione della domanda, con apposito messaggio, se l’aspirante non ha dichiarato di partecipare per un insegnamento con lingua slovena e sceglie uno tra i seguenti insegnamenti A080, A081, A082, A083, A084, A085, A086 e A087.

Per la scuola secondaria i codici da inserire fanno riferimento alle classi di abilitazione di cui al D.M. 39 /98.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

2 agosto Iscrizione ai PAS

Dal 2 agosto sono aperte le iscrizioni on line ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per l’insegnamento, previsti dal DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami 30 luglio 2013, n. 60.

Scuola, Percorsi Abilitanti Speciali per l’insegnamento, il 2 agosto iscrizioni on line

Venerdì 2 agosto saranno aperte le iscrizioni on line ai Percorsi Abilitanti Speciali per l’insegnamento.

I Percorsi, previsti dal DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio, istituiti da Atenei e Istituzioni Afam con durata annuale, sono finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento presso scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuole secondarie.

Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate esclusivamente on line, tramite la procedura informatica Polis, nella sezione “Istanze on line – registrazione” sul sito del Miur www.istruzione.it, il 2 agosto. Le giornate del 31 luglio e 1° agosto saranno riservate alla fase preliminare della registrazione su Polis.

I corsi, la cui frequenza è obbligatoria, si svolgeranno secondo un calendario fissato dai competenti atenei e Istituzioni Afam e si concluderanno con un esame finale, avente valore di Esame di stato.

Avviso 31 luglio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III

Si comunica che il D.D.G. n. 58 del 25.07.2013 relativo ai percorsi speciali abilitanti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio.

In considerazione del numero elevato di potenziali aspiranti e della necessità di rendere un servizio ottimale per la successiva presentazione dell’istanza on-line, i due giorni del 31 luglio e del 1 agosto sono riservati alla fase preliminare della registrazione su POLIS secondo la consueta procedura.

Nel corso della giornata del 2 agosto verrà resa disponibile la funzione per inoltrare le istanze di partecipazione alla procedura di cui sopra.

La procedura telematica POLIS consentirà di presentare le domande durante l’intero corso della giornata.

Decreto Direttore Generale 25 luglio 2013, n. 58

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Decreto Direttore Generale 25 luglio 2013, n. 58
(GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.60 del 30-7-2013)

Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     per il personale scolastico 

    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,  recante  riforma  degli
ordinamenti universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  successive  modifiche,
recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
diritti delle persone handicappate; 
    Visto il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale  e'  stato
approvato il Testo Unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
    Visto il d.i. 10 marzo  1997,  concernente,  in  particolare,  la
validita' dei titoli di studio di Scuola e di Istituto magistrale; 
    Visto il d.m. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente  il  testo  coordinato  delle  disposizioni
impartite in materia  di  ordinamento  delle  classi  di  concorso  a
cattedra e posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte  applicata
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Universita'  e  della  Ricerca
scientifica  e  tecnologica  26  maggio  1998,  concernente   criteri
generali  per  la  disciplina  da  parte  delle   universita'   degli
ordinamenti dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione  Primaria
e delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento secondario; 
    Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive
modificazioni e integrazioni, costitutivo degli ambiti disciplinari; 
    Visto d.m. 6 agosto del 1999, n. 201, istitutivo della classe  di
concorso di "Strumento Musicale" nella  scuola  secondaria  di  primo
grado; 
    Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
    Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n.  196,  recante  il  Codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il d.m. 9 febbraio 2005, n. 22  che  integra  i  titoli  di
accesso all'insegnamento indicati nel D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 con
le Lauree Specialistiche; 
    Visto il d.lgs. 7 marzo 2005, e successive modifiche, recante  il
Codice dell'Amministrazione Digitale; 
    Visto il d.lgs.  17  ottobre  2005,  n.  226,  concernente  norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell'art. 2 della Legge 28 marzo  2003,  n.  53  e,  in  particolare,
l'art. 19 che individua, fra i livelli essenziali dei  requisiti  dei
docenti  che  insegnano  nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale   delle   regioni,   "il   possesso   di   abilitazione
all'insegnamento"; 
    Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Universita'  e
della ricerca 8 novembre 2004, n. 100, 9 febbraio 2005, n.  21  e  18
novembre  2005,  n.  85,  con  cui  sono  stati  indetti  i  percorsi
abilitanti riservati istituiti ai sensi dell'art.  2  della  Legge  4
giugno 2004, n. 143; 
    Visto l'art. 1, comma 605, lettera c)  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
    Visto d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206,  recante  attuazione  della
Direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  nonche'  della  Direttiva  2006/100/CE  sulla  libera
circolazione delle persone; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile, e in particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro  per
la pubblica Amministrazione e l'Innovazione, recante  l'equiparazione
tra i diplomi di laurea  del  vecchio  ordinamento  (DL),  le  lauree
specialistiche ex  Decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (LS)  e  le
lauree  Magistrali   ex   Decreto   del   Ministro   dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (LM) ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, come modificato  e  integrato
dal D.M.  25  marzo  2013,  recante  il  Regolamento  concernente  la
"Definizione della disciplina dei requisiti e delle  modalita'  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo
grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244" (di seguito DM 249/2010); 
    Visti in particolare l'art. 15 commi 1-bis e ss e il comma 16-bis
del DM 249/2010, con cui sono istituiti percorsi speciali  abilitanti
riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio; 
    Considerato il comma 16-ter  dell'art.  15  del  DM  249/10,  che
prevede che i titoli conseguiti entro i termini di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 10 marzo 1997 costituiscono titoli di accesso ai
concorsi per titoli ed esami e alla terza fascia delle graduatorie di
istituto e sono validi ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  lettera  g),
della legge 62/2000; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art.
15,  recante  "Norme  in  materia  di  certificati  e   dichiarazioni
sostitutive e divieto di introdurre,  nel  recepimento  di  direttive
dell'Unione  europea,  adempimenti  aggiuntivi  rispetto   a   quelli
previsti dalle direttive stesse"; 
    Visto il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile
2012,  n.  35,   recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazione e sviluppo; 
    Ritenuta l'esigenza di definire tempi e modalita'  di  attuazione
dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'art. 15 commi  1-bis  e
ss. del DM 249/2010 e di avviarne  l'attivazione  dal  prossimo  anno
accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri
di accesso ai corsi medesimi finalizzata  alla  inclusione  dell'a.s.
2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il  calcolo  del
triennio  di  servizio  richiesto  nonche'   al   superamento   della
limitazione  all'anno   accademico   2014/2015   come   termine   per
l'attivazione dei suddetti corsi; 
    Sentite le Organizzazioni Sindacali firmatarie del  vigente  CCNL
relativo al personale del Comparto Scuola; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                    Attivazione di corsi speciali 
       per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento 

    1. Gli Atenei e le Istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell'art. 15 commi  1-ter
e 16-bis del DM 249/10, corsi speciali, di  durata  annuale,  per  il
conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento,  riservati   alle
sotto elencate categorie di docenti che siano privi  della  specifica
abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s.  1999/2000
e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di  servizio,  con
il possesso del prescritto  titolo  di  studio,  in  scuole  statali,
paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente
ai corsi  accreditati  dalle  Regioni  per  garantire  l'assolvimento
dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008/2009 ; 
    2.  I  titoli  di  studio  necessari  per  accedere  ai  percorsi
formativi speciali sono i seguenti: 
      Scuola  dell'Infanzia:  Diploma  di  scuola  magistrale  o   di
istituto magistrale o di titolo  di  studio  sperimentale  dichiarato
equivalente, conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.  In  particolare,  il
titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere
riconducibile  al  Diploma  di  Maturita'  Magistrale  con   apposita
dicitura  sul  Diploma  stesso  o,  in  assenza  di  tale   dicitura,
l'equivalenza  a  diploma  magistrale  deve  risultare  dal   decreto
autorizzativo della sperimentazione per l'Istituto ove il  titolo  e'
stato conseguito; 
      Scuola Primaria: Diploma di istituto magistrale o di titolo  di
studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti  entro  l'a.s.
2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido,
deve essere riconducibile al  Diploma  di  Maturita'  Magistrale  con
apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di  tale
dicitura, l'equivalenza  a  diploma  magistrale  deve  risultare  dal
decreto autorizzativo della sperimentazione  per  l'Istituto  ove  il
titolo e' stato conseguito; 
      Scuola Secondaria:  Titoli  di  studio  previsti  dal  D.M.  30
gennaio 1998 n. 39 Tabelle A, C e D, dal D.M. 9 febbraio 2005  n.  22
e, per i docenti di strumento musicale, i diplomi  accademici  di  II
livello ed i diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento. 
    3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, e'
valutabile il servizio prestato nell' anno scolastico,  ossia  quello
corrispondente ad un periodo  di  almeno  180  giorni  ovvero  quello
valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'art. 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999 n. 124. 
    Il suddetto requisito si  raggiunge  anche  cumulando  i  servizi
prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle
scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. 
    A tal fine, e' valutabile anche il servizio prestato  in  diverse
classi di concorso, purche' almeno un anno scolastico di servizio sia
stato svolto nella  classe  di  concorso  per  la  quale  si  intende
partecipare. 
    Per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola  primaria,
gli anni di servizio prestati  nella  scuola  dell'infanzia  e  nella
scuola primaria, sia su posti normali che su posti  di  sostegno,  si
possono cumulare, purche' per ciascun anno scolastico il servizio sia
stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto. 
    E' valido anche  il  servizio  prestato  su  posto  di  Sostegno,
purche' riconducibile alla classe di concorso  o  alla  tipologia  di
posto richiesta. 
    4. Nelle more della revisione dei requisiti di  accesso  relativi
al servizio,  gli  aspiranti  potranno  dichiarare  anche  i  servizi
relativi all'anno scolastico 2012/13.
                               Art. 2 

          Partecipazione ai corsi - compatibilita' - limiti 

    1. Non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'art. 1  i
docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  in
qualsiasi ordine e grado di scuola statale. 
    2. E' consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali
previsti dall'art. 15 comma 1-bis del D.M. n. 249/2010.  A  tal  fine
gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di
una classe di concorso (o tipologia di posto) optano per una sola  di
esse, fermo restando il diritto a conseguire  ulteriori  abilitazioni
nei percorsi ordinari  di  cui  all'art.  15  comma  1  del  D.M.  n.
249/2010. 
    3. La frequenza ai percorsi abilitanti non e' compatibile con  la
frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio  di
titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010.
                               Art. 3 

                 Domande di ammissione - Esclusioni 

    1. La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a
pena di esclusione, deve essere inoltrata per  una  sola  Regione,  a
scelta dell'aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe  di
concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e  di  cui  al
D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077). 
    2  L'istanza  deve  essere   trasmessa   all'Ufficio   Scolastico
Regionale della regione prescelta e l'interessato  dovra'  dichiarare
espressamente di essere disposto a garantire sia  l'espletamento  del
servizio che la frequenza dei corsi. 
    3. Gli aspiranti in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
possono produrre istanza esclusivamente on line, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche. 
    4.  A  tal  fine  gli  aspiranti   utilizzeranno   la   procedura
informatica POLIS seguendo la fase preliminare di registrazione e  la
successiva fase di presentazione dell'istanza di partecipazione. 
    5. L'operazione di registrazione puo' essere effettuata  seguendo
le indicazioni pubblicate nell'apposita sezione "Istanze  on  line  -
registrazione", presente sull'home page del sito internet  di  questo
Ministero www.istruzione.it. 
    6. Affinche' la registrazione sia completata e' prevista una fase
di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica oppure  un
Ufficio  Scolastico  Regionale  o  territoriale,  ferma  restando  la
possibilita'   di   avvalersi,   per   i   candidati   oggettivamente
impossibilitati  a  presentarsi,  della  delega  ad   altra   persona
residente nel territorio italiano. 
    7.  Dopo  il  completamento  della  fase  di  registrazione   gli
aspiranti presenteranno istanza di partecipazione:  detta  operazione
viene effettuata nella sezione dedicata "istanze on  line",  presente
sullo stesso sito a decorrere dal 30 luglio 2013. 
    8. La domanda deve essere presentata, a pena di  esclusione,  non
oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 
    9. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto  la  loro
responsabilita'  e  consapevoli  delle  conseguenze  derivanti  dalle
dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti di ammissione. 
    10. Sulla base delle dichiarazioni  contenute  nelle  domande  di
ammissione,    gli    Uffici    Scolastici    Regionali    provvedono
all'accertamento del possesso dei requisiti  per  accedere  ai  corsi
speciali e compilano l'elenco degli ammessi da  pubblicare  sul  sito
Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per
i successivi adempimenti di competenza. 
    Oltre al difetto dei requisiti e' motivo di esclusione la domanda
prodotta fuori termine o in modalita' diversa  da  quella  telematica
sopra descritta. 
    11. Successivamente, i  Direttori  Regionali,  d'intesa  con  gli
Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. provvedono ad assegnare i  candidati
alle  varie   sedi   individuate   nei   rispettivi   territori   per
l'attivazione dei corsi. 
    12. Con successivo  provvedimento  verranno  fornite  indicazioni
sulle modalita' di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali,
tenuto conto della capacita' ricettiva dei  singoli  Atenei  e  delle
Istituzioni A.F.A.M. e del numero effettivo degli aspiranti.
                               Art. 4 

       Dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione 

    La  domanda  di  partecipazione  dovra'  contenere  le   seguenti
informazioni: 
      1) Dati anagrafici dell'aspirante; 
      2) Ufficio Scolastico Regionale a cui e' indirizzata la domanda
con  l'indicazione  dell'ultima  provincia  di   servizio,   con   la
dichiarazione di cui all'art. 3 comma 2; 
      3) Ordine di scuola; 
      4) Classe di concorso e/o tipologia di posto; 
      5) Titolo di accesso (laurea e /o diploma di secondo grado); 
      6) Servizi: 
        a. anno scolastico, in base a quelli previsti dalla normativa
per l'accesso: 
        a.1)  servizi  nelle  scuole  statali   dall'a.s.   1999/2000
all'a.s. 2011/2012; 
        a.2)  servizi  nelle  scuole  paritarie  dall'a.s.  2000/2001
all'a.s. 2011/2012; 
        a.3) servizi in centri di formazione professionale  dall'a.s.
2008/2009 all'a.s.  2011/2012,  limitatamente  ai  corsi  accreditati
dalle  Regioni   per   garantire   l'assolvimento   dell'obbligo   di
istruzione. 
        b. tipologia di servizio (statale, paritario, nei  centri  di
formazione professionale); 
        c. ordine di scuola; 
        d. classe di concorso; 
        e. servizio prestato su sostegno; 
        f. giorni di servizio. 
      7) ulteriori anni di servizio prestati oltre quelli elencati al
precedente punto 6), ivi compresi quelli prestati nell'a.s. 2012/13; 
      8) Altre Abilitazioni: 
        Data di conseguimento; 
        Ente presso cui e' stata conseguita; 
        Votazione; 
        Modalita' di conseguimento; 
        Estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento   (solo   per
abilitazioni conseguite all'estero); 
        Ente  che  ha   rilasciato   il   provvedimento   (solo   per
abilitazioni conseguite all'estero). 
      9) Di non prestare  servizio  in  qualita'  di  insegnante  con
contratto individuale di lavoro a tempo  indeterminato  nelle  scuole
statali; 
      10) Di dare il consenso al trattamento dei dati  personali  per
le finalita' e con le modalita' di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
                               Art. 5 

                               Ricorsi 

    1. Avverso l'esclusione dalla partecipazione ai corsi e'  ammesso
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro  60  giorni,  oppure  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120  giorni  dalla
pubblicazione.
                               Art. 6 

                Svolgimento dei corsi - prove d'esame 

    1. I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sara' fissato
dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che  saranno
individuate  sulla  base  di  un'apposita  intesa  tra   il   Rettore
dell'Ateneo  o  il  Direttore  dell'Istituzione  interessata   e   il
Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale.  In  linea  di
massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell'intera
giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata  dagli
Atenei e  dalle  Istituzioni  A.F.A.M.,  in  relazione  a  specifiche
esigenze dei corsisti ed all'organizzazione  di  fasi  intensive,  da
concentrare nei periodi di  sospensione  delle  attivita'  didattiche
delle istituzioni scolastiche. 
    2. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati,
e'  possibile  l'organizzazione  dei  corsi  a  livello  provinciale,
regionale  ed,  in   ultima   analisi,   interregionale,   attraverso
specifiche intese tra Direttori Regionali e le  strutture  didattiche
universitarie e A.F.A.M. interessate. 
    3. Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati  da
ammettere ai corsi e' determinato da  ciascun  Ateneo  o  Istituzione
A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale,  tenuto  conto  della
disponibilita' di  strutture  idonee,  di  personale  docente  e  non
docente e delle dotazioni didattico-strumentali. 
    L'ordine di priorita' per la frequenza dei corsi  sara'  definito
con successivo provvedimento. 
    Di norma non possono essere  attivati  corsi  con  un  numero  di
iscritti inferiore a 10.  Deroghe  in  diminuzione  sono  consentite,
previe intese tra Atenei, Istituzioni A.F.A.M. e Direttori  Regionali
interessati, qualora si renda possibile la partecipazione  dei  corsi
ad attivita' didattiche comuni e trasversali a piu'  corsi,  anche  a
distanza. 
    4. La frequenza dei  corsi  e'  obbligatoria.  E'  consentito  un
massimo di assenze nella percentuale del 20%. 
    Non e' previsto alcun tipo di esonero dal servizio,  fatta  salva
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio. 
    I Direttori Regionali,  gli  Atenei  e  le  Istituzioni  A.F.A.M.
avranno cura di stipulare appositi  accordi-quadro  che  disciplinino
aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi,  ed  in
particolare, la partecipazione a specifiche  attivita'  didattiche  o
tecnico-pratiche, non presenti negli Atenei o nelle Istituzioni AFAM,
da affidare ad esperti. 
    5. I corsi di cui all'art. 1 si concludono con un  esame  finale,
avente valore di Esame di Stato. Coloro che superano  l'esame  finale
conseguono l'abilitazione  all'insegnamento  su  posto  o  classe  di
concorso per il quale  hanno  partecipato.  I  docenti  della  scuola
primaria, al fine di  conseguire  l'abilitazione,  devono  essere  in
possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER,
ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010. 
    Sara'  cura  degli  Atenei  attivare  specifici  percorsi   volti
all'acquisizione,  per  chi  ne  sia   sprovvisto,   della   suddetta
certificazione linguistica. 
    6. Per la  disciplina  dei  percorsi  formativi  e  dei  relativi
crediti, si rinvia, per la  scuola  dell'Infanzia  e  per  la  Scuola
Primaria, alla Tabella A allegata al D.M. 11 novembre 2011 e, per  la
scuola secondaria, alla tabella 11-bis del D.M. 25 marzo 2013.
                               Art. 7 

                          Norma finanziaria 

    I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dagli  Atenei
e dalle Istituzioni A.F.A.M. senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 16 del DM 249/2010.
                               Art. 8 

           Informativa sul trattamento dei dati personali 

    1. L'Amministrazione, con riferimento al "Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30  giugno  2003  n.
196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante
solo  per  l'espletamento  delle  procedure  previste  dal   presente
decreto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire  le  predette
finalita', anche in caso di  comunicazione  a  terzi.  I  dati,  resi
anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni
statistiche. 
    2. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti  di  partecipazione  ai  corsi  pena   l'esclusione   dalla
procedura. 
    3. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art.  7
del citato Codice, in particolare il diritto di  accedere  ai  propri
dati personali, di  chiederne  la  rettifica,  l'aggiornamento  e  la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in  violazione  della
legge, nonche' di opporsi al loro trattamento  per  motivi  legittimi
rivolgendo le richieste al competente Ufficio  Scolastico  Regionale,
titolare del trattamento dei dati. 
    4. Il responsabile del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il
Dirigente individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente.
                               Art. 9 

                            Pubblicazione 

    1. Il presente Decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica. Dal giorno della pubblicazione decorrono i  termini
per eventuali impugnative (120 giorni per il ricorso straordinario al
presidente  della   Repubblica   e   60   giorni   per   il   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente). E' inoltre pubblicato sul sito
internet (www.istruzione.it) e sulla  rete  intranet  del  Ministero,
nonche' sui siti internet dei competenti Uffici scolastici regionali. 
      Roma, 25 luglio 2013 

                                    Il direttore generale: Chiappetta

Nota 19 luglio 2013, AOODGPER Prot. n.7494

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Oggetto: Decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato – Anno scolastico 2013/2014

In esito ai quesiti rivolti a questo Ufficio circa la decorrenza da dare ai contratti a tempo determinato del personale dalla scuola stipulati entro il 31 agosto p.v. e relativi all’anno scolastico 2013/2014, in considerazione della coincidenza della data del 1° settembre con il giorno domenicale, si comunica quanto segue:
a. la decorrenza da assegnare ai contratti è quella del 1° settembre – data di inizio dell’anno scolastico;
b. la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile.

Si richiama al riguardo analogo avviso espresso da questo Ministero sull’argomento (circolare n. 95 del 26/8/2002).

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

Nota 27 giugno 2013, Prot. n. AOODGPER 6604

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: D.M. 27 giugno 2013 n. 572. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/14 – operazioni di carattere annuale.

Si invia, per l’immediata affissione all’albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. 27 giugno 2013 n. 572, concernente l’aggiornamento delle graduatorie di cui all’oggetto.

Il D.M. in oggetto prevede, con effetto dall’a.s. 2013/14 e in attesa dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per il triennio 2014/17, le consuete operazioni annuali di:

  • scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante, che conseguono l’ abilitazione entro la data di scadenza della domanda;
  • acquisizione titoli specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguono il titolo di specializzazione entro la data di presentazione della domanda;
  • presentazione dei titoli di riserva per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell’art. 14 della Legge 24 febbraio 2012 n. 14.

Il predetto Decreto contiene inoltre 2 importanti novità:

  1. Sanatoria del contenzioso giunto anche in sede europea dinanzi alla Commissione Europea concernente il pieno riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero in uno dei paesi U.E.
    • A tal fine, i docenti già inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento in quanto abilitati in altri Stati dell’Unione Europea e che hanno ottenuto formale riconoscimento del titolo con Decreto Ministeriale, possono ottenere la rivalutazione del titolo medesimo analogamente alle abilitazioni che in Italia comportano l’attribuzione di un punteggio complessivo di 30 punti (SSIS, COBASLID, Diplomi Biennali di II livello dei docenti di educazione Musicale, Scienze della Formazione Primaria), purché tali titoli siano stati conseguiti con percorsi formativi corrispondenti per durata e frequenza a quelli italiani.
  2. Scioglimento della riserva da parte dei docenti di cui all’art. 15 comma 17 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, iscritti in soprannumero ai percorsi di TFA al fine di completare il percorso intrapreso presso le soppresse Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) e che conseguono l’abilitazione anche successivamente al termine di presentazione della domanda, in ragione del ritardo con cui sono stati attivati alcuni corsi di Tirocinio Formativo Attivo.
    • A tal riguardo, si precisa che possono sciogliere la riserva soltanto i docenti che erano iscritti, nell’anno accademico 2007/08, alle Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario e che erano inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento alla data di pubblicazione definitiva delle medesime, in applicazione dell’art. 5 bis della legge 169/2008 e del D.M. 8 aprile 2009 n. 42, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011. Non è inoltre consentito sciogliere la riserva ai docenti che fossero risultati idonei e in posizione utile nelle graduatorie per accedere al secondo biennio di specializzazione o ad uno o più semestri aggiuntivi al fine di conseguire una seconda abilitazione.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda, salvo quanto stabilito al punto 2 della presente nota.

Le domande vanno presentate esclusivamente mediante modalità telematica nell’apposita sezione “Istanze on line” del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it), nel periodo compreso tra il 28 giugno 2013 e il 17 luglio 2013 (entro le ore 14,00).

Unitamente al provvedimento sono allegati i seguenti atti:

Modello 1 – Modello scioglimento riserva e adeguamento del punteggio per i titoli UE
Modello 2 – Modello iscrizione negli elenchi di sostegno
Modello 3 – Modello richiesta beneficiari riserve
Allegato 1 – Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia
Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli di III fascia
Allegato 3 – Tabella di valutazione dei titoli di strumento musicale
Allegato 4 – Codici Riserve
Allegato 5 – D.M. 44 del 12 maggio 2011
Allegato 6 – D.M. 53 del 14 giugno 2012

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota che viene pubblicata sul sito Internet del Ministero e sulla rete Intranet.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta