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Sciopero con astensione dalle attività aggiuntive di docenti e ATA: come aderire

Sciopero con astensione dalle attività aggiuntive di docenti e ATA: come aderire

La FLC CGIL denuncia da tempo l’aggressione al salario dei lavoratori della scuola a partire dai mancati rinnovi dei contratti nazionali, al blocco degli scatti di anzianità, alla sospensione posizioni economiche ATA, fino alla riduzione delle risorse finalizzate alla contrattazione decentrata.

Per queste ragioni abbiamo proclamato lo sciopero con astensione dalle prestazioni aggiuntive di tutto il personale docente, educativo e ATA dal 21 febbraio al 22 marzo. Leggi la nota 3031/14 del MIUR.

Mettiamo a disposizione

la scheda di approfondimento e il fac simile della dichiarazione di astensione dalle attività aggiuntive;
i volantini da diffondere a sostegno dello sciopero;
l’appello del personale ATA rivolto a genitori, studenti e docenti.

PAS E TFA, ANCORA CAOS

PAS E TFA, ANCORA CAOS: GILDA CHIEDE INCONTRO A MINISTERO

Una riunione urgente con i capo dipartimenti dell’Istruzione, Luciano Chiappetta, e dell’Università, Marco Mancini, per chiarire la spinosa questione dei Pas e dei Tfa. A chiederla è la Gilda degli Insegnanti che sta raccogliendo numerose lamentele su tutto il territorio nazionale in merito alle modalità di attivazione dei corsi e sul caos per l’apertura dei nuovi cicli riguardanti i Tfa.

“Moltissime università – denuncia il sindacato – non hanno attivato i Pas per la scuola dell’infanzia e per quella primaria e ci chiediamo quali effetti provocherà la recente decisione con cui la Commissione Europea ha confermato il valore abilitante del diploma magistrale, stabilendo che il concorso era una semplice procedura di reclutamento nella scuola statale. Da viale Trastevere – prosegue la Gilda – vogliamo sapere perché così tante università non hanno attivato i Pas per tutte le classi di concorso, impedendo ai docenti di frequentarli”.

Il sindacato guidato da Rino Di Meglio punta infine i riflettori sulle 150 ore per il diritto allo studio negate in molte regioni nonostante la deroga concessa dal ministero ai contingenti previsti inizialmente.

TFA in GAE

TFA in GAE: per il CDS bisogna attendere la sentenza della corte di giustizia europea sul precariato

Con ordinanza n. 728/14 i giudici di appello confermano in sede cautelare il rigetto della richiesta di valutare il titolo abilitante conseguito per l’inserimento dei più di 10.000 abilitati nelle ex graduatorie permanenti ma legano il fumus del ricorso all’esito della sentenza della CGUE e della conseguente decisione della Consulta in merito alla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’UNIONE.

Si ricorda come l’udienza pubblica alla corte di Lussemburgo e’ stata calendarizzata per il 27 marzo 2014.
Nel frattempo, in attesa delle decisioni di merito del tribunale amministrativo e di quello europeo, Anief comunica che inviterà tutti i docenti abilitati a presentare domanda di inserimento nelle GAE all’atto dell’aggiornamento triennale previsto nella prossima primavera e a ricorrere nuovamente anche al giudice ordinario per le relative domande risarcitorie.

Marcello Pacifico
Presidente ANIEF

Ricorsi Pettine

Ricorsi Pettine ANIEF: MIUR nuovamente condannato a 5.000 Euro di risarcimento danni per lite temeraria

 

Nuova immissione in ruolo grazie ai ricorsi “pettine” patrocinati dall’ANIEF e Ministero dell’Istruzione condannato anche al risarcimento del danno nei confronti della nostra iscritta quantificato in 5.000 Euro oltre interessi legali. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli ottengono un nuovo successo in tribunale e la condanna del MIUR per lite temeraria per aver colpevolmente protratto il contenzioso “manifestando una preoccupante (nell’ottica dell’art. 113 Cost.) ritrosia ad accettare ed eseguire le pronunce giurisdizionali”.

 

Il Tribunale di Termini Imerese, su ricorso patrocinato sul territorio per l’ANIEF dall’esperienza e dalla professionalità dell’Avv. Emilio Magro, accogliendo in toto le ragioni sostenute dai nostri legali ha costatato senza ombra di dubbio che “la ricorrente, ove inserita in graduatoria “a pettine”, ossia secondo l’unico criterio legittimo quale individuato dalla Corte Costituzionale e, di riflesso, da numerose e conformi pronunce di giudici amministrativi ed ordinari, sarebbe stata destinataria, […] di una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato” e ha ritenuto, quindi, di dovere emettere nei confronti del Ministero condanna all’immediata immissione in ruolo della docente e al risarcimento del danno in suo favore per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

 

La motivazione che ha portato alla nuova condanna del MIUR per lite temeraria non lascia spazio a dubbi interpretativi: “nonostante l’estrema chiarezza della pronuncia della Corte Costituzionale sopra ricordata, nonostante gli altrettanto chiari pronunciamenti del G.A. […], nonostante l’uniforme orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito in senso sfavorevole al Ministero, orientamento del tutto ovvio ed inevitabile una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 4ter D.L. 134/09, il Ministero ha continuato a serbare una condotta ostruzionistica ed inadempiente, manifestando una preoccupante (nell’ottica dell’art. 113 Cost.) ritrosia ad accettare ed eseguire le pronunce giurisdizionali, costringendo la ricorrente (come centinaia o forse migliaia in tutta Italia) ad ulteriori e defatiganti iniziative giudiziarie, con danno, fra l’altro, per l’amministrazione giudiziaria nel suo complesso, visti i ruoli notoriamente intasati”. Alla condanna al risarcimento del danno cagionato alla nostra iscritta a carico del Ministero dell’Istruzione si è aggiunta, ovviamente, anche quella al pagamento delle spese di lite quantificate in ulteriori 1.500 Euro oltre accessori.

 

Nel dichiarare il pieno diritto della docente “all’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2010”, dunque, il Giudice del Lavoro ha finalmente messo la parola fine alla sua estenuante vicenda giudiziaria di cui l’ANIEF da sempre si è fatto promotore e che ha visto il MIUR resistere pervicacemente all’ovvietà del diritto vantato da quei precari iniquamente collocati “in coda” nelle graduatorie a esaurimento 2009/2011, in totale spregio del merito e dei dettami costituzionali.

 

POSIZIONI ECONOMICHE ATA, CONTINUA L’AZIONE SINDACALE

POSIZIONI ECONOMICHE ATA, CONTINUA L’AZIONE SINDACALE

 

Le organizzazioni sindacali Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Fgu hanno avuto oggi, 19 febbraio, un incontro informale col presidente della 7a Commissione del Senato e la relatrice del disegno di legge di conversione del DL 3/2014, nell’ambito delle iniziative messe in atto per rivendicare una soluzione alla questione delle posizioni economiche del personale ATA attraverso opportuni interventi emendativi del testo di legge in discussione.

I lavori della Commissione, in attesa che si formi il nuovo governo, sono stati rinviati alla settimana prossima: tuttavia gli esponenti politici presenti all’incontro hanno manifestato una precisa volontà di impegno in direzione delle richieste avanzate da parte sindacale.

Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Fgu continueranno comunque nei prossimi giorni a svolgere un’azione incalzante per ottenere soluzioni che tutelino i lavoratori e il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche. Pesano sul confronto in atto sia i numerosi errori riscontrati attraverso la lettura dei cedolini di febbraio, da cui emerge che in molti casi il taglio degli stipendi ha colpito anche personale che non avrebbe dovuto esserne coinvolto, sia le indicazioni date dal MEF di procedere al recupero, a partire dal mese di marzo, degli importi erogati per le posizioni economiche a decorrere da settembre 2013.

Fermo restando che di tale disposizione si chiede fin d’ora l’immediato annullamento, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Fgu confermano che, qualora rimanessero irrisolte le questioni oggetto della mobilitazione, procederanno a intensificare le azioni sindacali in atto oltre ovviamente ad attivare tutte le azioni di tutela legale per il personale interessato.

Costringere un docente a fare ricorso

Costringere un docente a fare ricorso al Giudice comporta, dopo, per l’Amministrazione, pagare le spese di lite. Condannato l’ATP di Catanzaro a pagare 775,00 euro oltre accessori di legge. Soddisfatto il SAB.

 

 Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 91/14 del 30/01/2014, ha condannato il MIUR – ATP di Catanzaro, al pagamento delle spese di lite pari a 775,00 euro, oltre accessori di legge, per avere costretto il prof. Pasquale Bagalà, RSU e responsabile dell’ufficio contenzioso del SAB di Catanzaro, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Emilio Corea del foro di Catanzaro, a fare ricorso al Giudice per il pagamento delle prestazioni aggiuntive, oltre le 40 ore annuali, previste dall’art. 29 comma 3 lett. a) del contratto di lavoro vigente.

Nel merito, il prof. Bagalà aveva prestato ore aggiuntive autorizzate, oltre le 40 ore d’obbligo, per un totale di 393,75 euro; l’istituzione scolastica, in fase di contrattazione, prima autorizzava detto pagamento poi non lo liquidava per mancanza di fondi.

Da qui un primo ricorso al Giudice del Lavoro di Catanzaro che si concludeva con una transazione positiva, riconoscendo quanto dovuto con gli interessi legali maturati per complessivi 540,99 euro liquidati  dall’ATP di Catanzaro che però non pagava le spese di lite, per cui si procedeva con nuovo ricorso.

Il Giudice, con la sentenza citata, prende atto della cessata materia del contendere e la regolamentazione in base alla soccombenza virtuale delle spese di lite che si pongono a carico di parte resistente per la tardività con cui ha riconosciuto le ragioni del ricorrente, costringendolo a fare ricorso al Giudice.

Dichiara cessata la materia del contendere, condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in forza del D.M. 140/2012, in euro 775,00, oltre accessori di legge.

Il SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, non può che esprimere soddisfazione per tale nuova decisione auspicando che, i dirigenti scolastici, verifichino, in itinere, il rispetto del piano annuale delle attività e del numero delle ore (massimo 40), da impegnare per le attività di cui all’art. 29 comma 3 lett. a) del CCNL del 29/11/07 e che eventuali sforamenti possono avvenire solo se esiste copertura finanziaria per il pagamento delle eccedenze.

I dirigenti scolastici spesso convocano collegi dei docenti non programmati con riunioni non rispondenti alle reali esigenze della scuola, con aggravio di prestazioni, esponendosi anche al rischio di soccombere in azioni legali con successiva possibile rivalsa da parte della Corte dei Conti e con responsabilità disciplinare.

 

Prof. Francesco Sola

Segretario Generale SAB

Recuperati 6 posti per l’immissione in ruolo

A Cosenza sono stati recuperati 6 posti per l’immissione in ruolo sui posti aggiuntivi di sostegno. Accolta la tesi del SAB il quale sosteneva che l’esubero della scuola media e superiore non poteva incidere sui posti vacanti, dopo i trasferimenti e le immissioni in ruolo normali, delle scuole dell’infanzia e primaria che presentavano disponibilità di posti sul sostegno.
 Il recupero su Cosenza porterà benefici anche nelle altre province calabresi che a loro volta avevano subito una decurtazione di posti per effetto dell’esubero di Cosenza pari a – 68 posti.
 I criteri di ripartizione dei 6 posti saranno stabiliti nell’incontro odierno pomeridiano con l’ATP di Cosenza.
F.to prof. Francesco Sola segretario generale SAB

Decreto scuola-scatti: M5S presenta in VII Commissione Senato emendamenti

Decreto scuola-scatti: M5S presenta in VII Commissione Senato emendamenti Anief

 

Su ripristino primo gradone stipendiale per neo-assunti dal 2011, pagamento scatti di anzianità a precari su posti vacanti e disponibili, ricostruzione di carriera per intero servizio pre-ruolo (1.15) e trattamento economico personale ATA di cui art. 50, CCNL (1.16), e come riformulati su correzione del testo governativo (da 1.2 a 1.5).

 

Superato il vaglio di ammissibilità da parte del relatore, l’esame è stato rinviato a dopo la formazione del nuovo Governo anche per la particolare attenzione presentata dal presidente della Commissione, dai senatori del PD, M5S, LN e Misto agli scatti per gli ATA (1.17, 1.19, 1.20, 1.9, 1.0.5). L’ordine del giorno G/1254/1/7 del M5S chiede di trovare le risorse non più dal MOF.

 

Anief era stata audita dalla VII commissione il 5 febbraio 2014. Nel frattempo la Corte di giustizia europea ha fissato per il 27 marzo 2014 le date delle udienze sulle cause rimesse dal giudice del lavoro di Napoli e della Corte costituzionale sulla stabilizzazione dei precari della scuola, dopo le Osservazioni scritte dalla Commissione Europea sulla violazione del diritto dell’Unione e l’ultimatum lanciato il 20 novembre scorso sul trattamento economico del personale precario.

 

A tal proposito Anief ha riaperto i termini per ricorrere e ottenere la stabilizzazione o un adeguato risarcimento economico per i precari che hanno svolto più di 36 mesi di servizio nell’ultimo decennio su posti vacanti e disponibile mettendo a disposizione anche un’istanza di accesso agli atti. Per info, scrivi a r.ruolo@anief.net.

 

Sugli scatti biennali per il personale precario, così come sulla ricostruzione per intero del pre-ruolo (e non dei soli primi 4 anni), e sulla progressione economica dei neo-assunti con relativa disapplicazione del contratto del 4 agosto del 2011 e il riconoscimento del primo gradone stipendiale, da tempo l’Anief ha attivato un contenzioso presso i tribunali del lavoro. Per aderire o info consulta la sezione del sito www.anief.org alla sezione Ricorsi.

 

 

Emendamenti

 

(1254) Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola

 

1.15

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono corrisposti a partire dall’anno scolastico 2014-2015 gli scatti di anzianità maturati dal personale precario che ha stipulato un contratto annuale al 31 agosto, ai sensi dell’articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il servizio pre-ruolo è valutato per intero in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e dall’articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dai contratti vigenti, nel rispetto della direttiva 1999/70/CE. Inoltre, è abrogato il CCNL 4 agosto 2011 del comparto scuola e per il personale neo-assunto si applicano le fasce stipendiali dei contratti di comparto previgenti. All’attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

 

1.16

BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione per il trattamento economico acquisito a seguito di procedura concorsuale per titolo ed esami espletata dal personale ATA di cui all’articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009. Gli eventuali mancati introiti degli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da versare al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, potranno recuperarsi attraverso la riduzione del capitolo specifico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) per le funzioni aggiuntive del personale ATA, nonché dalle economie di spesa derivanti dalle cessazioni di personale beneficiario delle posizioni per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017».

 

 

 

1.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico)

        1. Non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell’anno 2013 in virtù dell’anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell’acquisizione di una nuova classe stipendiale.

2. In relazione alla mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell’anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

3. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all’articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l’anno 2014, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l’articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

1.2

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell’anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell’utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell’anno 2013, in virtù dell’anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell’acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA”.

4-ter. All’articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA”.

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.

4-quinquies. Al comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ”20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”23 per cento”».

 

1.3

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell’anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell’utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell’anno 2013, in virtù dell’anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell’acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA”.

4-ter. All’articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA”.

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.

4-quinquies. Al comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ”20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”22 per cento”».

 

1.4

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell’anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell’utilità dell’anno 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell’anno 2013, in virtù dell’anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell’acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quater.»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA”.

4-ter. All’articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA”.

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.

4-quinquies. Al comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ”20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”23 per cento”».

 

1.5

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell’anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell’utilità dell’anno 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell’anno 2013, in virtù dell’anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell’acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quater.»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA”.

4-ter. All’articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA”.

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.

4-quinquies. Al comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: ”20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”22 per cento”».

 

1.10

ANITORI

Sopprimere il comma 3.

 

1.11

MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «e resta acquisita all’erario», con le seguenti: «per essere riassegnata a favore dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito della Missione 1. Istruzione scolastica».

 

1.12

CENTINAIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 45 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

”45. A decorrere dall’anno scolastico 2013-2014 la liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell’articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001 in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il Direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello iniziale dell’assistente amministrativo incaricato, cui si aggiungono le posizioni economiche orizzontali eventualmente acquisite”».

 

1.13

MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA

Al comma 4 sostituire le parole: «non trova applicazione per l’anno 2014», con le seguenti: «non trova applicazione per gli anni 2013-2014».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

“c-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA”.

4-ter. All’articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA.”

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.

4-quinquies. Al comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”».

 

1.14

TOCCI, DI GIORGI, IDEM

Al comma 4, sopprimere le parole: «, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali,».

 

1.17

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al personale ATA a tempo indeterminato che svolga, a seguito della selezione e della specifica formazione, le funzioni e le attività aggiuntive previste dalle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale di cui all’articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, sono riconosciute le indennità di cui all’articolo 50, comma 1, del citato CCNL».


1.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni».

 

1.20

ANITORI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per il triennio 2011-2013 si riconferma la validità delle classi stipendiali attribuite al personale ATA, in particolare della prima e seconda posizione economica di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, ottenute attraverso una prova concorsuale, in deroga al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2010, n. 122. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440».


1.9

CENTINAIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alle posizioni economiche orizzontali acquisite ed erogate al personale ATA con decorrenza dal 1º settembre 2011 non si applica l’articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

 

 

1.0.5 (testo 2)

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Posizioni economiche personale ATA)

 

1. Non sono soggette a recupero le somme già corrisposte al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per le posizioni economiche orizzontali attribuite per gli anni 2011, 2012 e 2013 in virtù della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008. Alle conseguenti minori entrate per lo Stato, pari ad euro 17 milioni per l’esercizio finanziario 2014, si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l’esercizio finanziario 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, confluita nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

 

Ordini del giorno

 

G/1254/1/7

BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell’A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in maniera di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),

premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) prevede all’articolo 9 una serie di provvedimenti relativi al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego e, in particolare, al comma 23 una speciale disciplina che concerne il comparto scuola volta a bloccare nello specifico il sistema degli scatti stipendiali del personale per gli anni 2010-2011-2012;

la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, estende al personale della Scuola il blocco degli scatti stipendiali anche per l’anno 2013;

considerato che:

il personale scolastico, com’è ampiamente noto, usufruisce di precisi scatti stipendiali cadenzati negli anni dal momento che, in tale settore della Pubblica Amministrazione, non sono previsti incrementi economici legati a un percorso di avanzamento di carriera;

il meccanismo degli scatti stipendiali si basa su un sistema di valorizzazione del personale legato alla semplice anzianità di servizio;

considerato altresì che:

in applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010 citato, e successive modificazioni, il personale scolastico ha subito e continuerà a subire un impoverimento progressivo, causato non solo dal blocco degli scatti stipendiali ma anche dal mancato rinnovo contrattuale fermo ormai a far tempo dal 2009;

rilevato inoltre che:

la retribuzione degli insegnanti italiani è di gran lunga inferiore rispetto a quella dei colleghi europei e si caratterizza non solo per l’esiguità ma anche per la mancanza d’incrementi nonché per il raggiungimento del massimo salariale solo dopo il 35º anno di attività;

il comparto Scuola assiste ormai da decenni a insistiti tagli che ne hanno minato le fondamenta stesse, mettendone a repentaglio il buon funzionamento e in conseguenza dei quali si è delegato di fatto alla buona volontà e all’intraprendenza di tutto il personale che ha svolto la propria attività con senso del dovere e di responsabilità;

impegna il Governo:

a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, per porre fine al blocco degli scatti stipendiali, unica possibilità per il personale di incrementare la propria retribuzione;

a reperire le risorse finanziarie necessarie da fonti «esterne» al comparto scolastico, diverse da quelle del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in modo da favorire il rilancio di un settore strategico per il Paese com’è quello della conoscenza.

 

G/1254/2/7

PEZZOPANE, MANASSERO

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola);

premesso che:

in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante interventi urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, il Governo accolse l’ordine del giorno G15.105 (testo 2) che impegnava lo stesso «a valutare l’opportunità di introdurre la previsione dell’esplicita applicazione nel comparto scuola dell’articolo 66, commi 6 e 7, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995, garantendo così il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio anche ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003»;

come già evidenziato nel citato ordine del giorno, i Direttori dei servizi generali ed amministrativi del comparto scuola, già responsabili amministrativi, sono stati inquadrati nel nuovo profilo a far data dal 10 settembre 2000, ai sensi dell’articolo 34 del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del 26 maggio 1999;

agli stessi, a livello retributivo, è stato applicato il meccanismo della temporizzazione ai sensi dell’articolo 8 del CCNL del 15 marzo 2001, il che ha comportato una forte decurtazione dell’anzianità di servizio;

l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare il disposto dell’articolo 66, comma 6, del CCNL 1995, ai sensi del quale «restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, cosi come definite dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399»;

la disposizione ex citato articolo 66 espressamente richiama l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, ed è stata da ultimo confermata dall’articolo 142 del CCNL del 24 luglio 2003, secondo il quale «continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’articolo 66, commi 6 e 7, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995»;

il Ministro della pubblica istruzione con circolare del 19 marzo 2007 ha esplicitamente disposto il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio e quindi l’applicazione del citato articolo 66 in favore dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati a partire dal 1º settembre 2003;

il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio è avvenuto solo per una parte del citato personale;

tutto questo considerato, non può sostenersi che l’articolo 8 del CCNL del 2001 abbia abrogato la disposizione di cui all’articolo 66, comma 6, del CCNL del 1995, proprio in quanto il contratto 2003, escludendo dal novero delle norme da disapplicarsi l’articolo 66, comma 6, induce a ritenere che tale articolo sia allo stato ancora vigente, altrimenti il CCNL avrebbe dovuto reintrodurre la norma e non limitarsi ad affermare la sua salvaguardia;

impegna il Governo:

a rendere una quantificazione precisa del personale in questione cui è stata riconosciuta l’intera anzianità di servizio;

a dare seguito all’impegno preso con l’accoglimento dell’ordine del giorno G15.105 (testo 2) al fine di garantire il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio anche a quei Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003, a tutt’oggi esclusi da detto riconoscimento.

 

G/1254/3/7

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante misure urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),

premesso che:

con nota del 27 dicembre 2013 il MEF annunciava un prelievo dagli stipendi del personale della scuola fino a 150 euro a seguito del blocco delle retribuzioni determinato dal decreto-legge n. 78 del 2010, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013;

in data 9 dicembre 2013 il MEF informava il MIUR che avrebbe proceduto al calcolo e al recupero delle somme relative agli scatti e che a seguito di ciò il MIUR avrebbe dovuto adottare i provvedimenti del caso. Tuttavia, in mancanza dell’adozione degli stessi, il MEF chiedeva ai docenti degli istituti italiani di restituire gli scatti stipendiali, già percepiti nel 2013, con una trattenuta di 150 euro mensili a partire dal mese di gennaio 2014;

in data successiva il Presidente del Consiglio chiariva che i docenti non avrebbero dovuto restituire gli scatti stipendiali percepiti nel 2013 come prevedeva la nota del Ministero delle finanze diramata il 27 dicembre 2013, in esecuzione di un decreto approvato nell’ottobre 2013;

da ultimo, con l’approvazione del decreto legge n. 3 del 23 gennaio 2014, il Consiglio dei ministri definiva la questione in oggetto garantendo il mantenimento degli aumenti stipendiali ricevuti nel 2013 e, al contempo, la conservazione del nuovo livello retributivo;

considerato che:

da tali fatti emerge, a ragione, un sistema farraginoso caratterizzato da un modus operandi patologico, idoneo a trasmettere ischemie al sistema scolastico, più volte denunciate ma non ancora concretamente risolte;

considerato inoltre che:

coloro che intendevano presentare a partire da gennaio 2014 la domanda di pensionamento, avendo maturato lo scatto nel 2013, a seguito del congelamento degli anni 2012 e 2013, per far valere lo scatto stipendiale sulla pensione e sulla liquidazione dovrebbero aspettare un ulteriore anno;

la nota del 27 dicembre del MEF, infatti, aveva quale risultato la retrocessione nella posizione stipendiale di coloro che hanno avuto lo scatto da settembre 2013, causando un danno a quei pensionandi che avevano programmato il pensionamento da settembre 2014 a seguito della maturazione dello scatto, dovendo, in tal modo, posticipare di un anno al fine di poterlo vantare sulla pensione e sulla liquidazione;

impegna il Governo:

a non adottare ai fini della maturazione dell’anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell’utilità degli anni 2012 e 2013, provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore, per il personale scolastico che ne abbia già acquisita una superiore nell’anno 2013, in virtù dell’anzianità economica riconosciuta nel medesimo anno, per coloro che abbiano già maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.

GENITORI A SCUOLA: IL SEGRETO DELLA PARTECIPAZIONE

GENITORI A SCUOLA: IL SEGRETO DELLA PARTECIPAZIONE
Firenze, Aula Magna I.S.I.S. “Leonardo da Vinci”, via del Terzolle, 91
Sabato 15 marzo 2014, ore 9,00-12,30

Genitori che a scuola non hanno voce, che scivolano via come acqua piovana. Genitori chiamati ad alzare la mano e a non creare disturbo. Genitori pieni di buona volontà, che presto si allontanano delusi… Che fare per non disperdere questa risorsa silenziosa della scuola italiana? In primo luogo tanta formazione, e poi fare rete, aiutarsi. Coinvolgimento, ci vuole, e di buona qualità. Ci prova l’Associazione genitori A.Ge. Toscana con “Genitori a scuola: il segreto della partecipazione”, un progetto che parte dalla raccolta di tutte le esperienze attive sul territorio, si sviluppa in un gruppo di discussione dedicato e avrà un primo momento di sintesi in un incontro laboratoriale, che si terrà sabato 15 marzo 2014 dalle ore 9,00 alle ore 12,30, presso l’I.S.I.S. Leonardo da Vinci, in via del Terzolle 91 a Firenze.

Sarà un modo nuovo di fare formazione, con i genitori finalmente in cattedra e non ammutoliti ad ascoltare esperti o presunti tali. In netta controtendenza rispetto a tante “Giornate” dedicate sì ai genitori, ma che si rivelano solo un palcoscenico per i soliti noti, sono previsti gruppi di lavoro, tempi rapidissimi, interventi di cinque (5′) minuti, testimonianze e altro ancora. Ecco il programma:

–  ore   9,00  Registrazione e Caffé di benvenuto
–  ore   9,30  Saluti delle Autorità – Introduzione
–  ore 10,00  Gruppi di studio: “Alla ricerca della partecipazione”
–  ore 11,30  Testimonianze di gruppi di genitori attivi nella scuola
–  ore 12,00  Presentazione dei lavori dei gruppi di studio
–  ore 12,30  Conclusioni: “Il segreto della partecipazione”

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con realtà da tempo in prima linea nella partecipazione dei genitori: A.Ge. Bergamo; A.Ge. Vitorchiano; Comitato Genitori S. Nilo di Grottaferrata; Consulta dei Presidenti del Consiglio d’istituto della provincia di Bergamo; Coordinamento Provinciale dei presidenti Consigli d’istituto e di circolo e Comitati genitori di Modena.

Un genitore o un gruppo che vogliono partecipare debbono quindi iscriversi compilando il modulo http:// bit.ly/ HJgRCJ (per favore togliere gli spazi; in caso di problemi di connessione, il modulo è accessibile dalla relativa pagina sul sito agetoscana.it). Poiché la capienza della sala è limitata a 100 posti, non si potranno accettare persone che non hanno prenotato. L’iscrizione è utile anche per ricevere tutti i materiali e gli aggiornamenti dell’iniziativa.

Inoltre:
– Per portare la propria esperienza, potranno iscriversi gratuitamente al gruppo di discussione “Genitori a scuola di partecipazione” su Linkedin.

– Per contribuire a implementare il database delle realtà di genitori impegnati nella scuola, che sarà pubblicato sul sito www.agetoscana.it, potranno  inoltre compilare e inviare entro il 28.2.2014 l’apposita scheda a info@agetoscana.it (N.B.: con l’invio, si intende concessa ad AGe Toscana la liberatoria per la pubblicazione sia della scheda che dei dati).

– Per esprimere il proprio parere sulla riforma degli Organi collegiali della scuola, PRIMA che i decisori politici scelgano in nome nostro ed essere aggiornati sui risultati e su tutte le ulteriori iniziative, dovranno compilare il sondaggio “Organi collegiali, la scuola che vorrei” su http:// bit.ly/ 1fWcEHj (senza spazi).

Si ringraziano l’ISIS “Da Vinci” per l’accoglienza e l’Unicoop Firenze per il buffet.

PULIZIE SCUOLE: A FINE FEBBRAIO 24mila SENZA LAVORO O SOTTOPAGATI

PULIZIE SCUOLE, FRATOIANNI (SEL): “A FINE FEBBRAIO 24mila SENZA LAVORO O SOTTOPAGATI. IL GOVERNO ASCOLTI I LAVORATORI E SEL”

Il Coordinatore Nazionale di Sinistra Ecologia Libertà, On. Nicola Fratoianni, in una nota richiama l’attenzione del governo e della politica sulla situazione dei lavoratori che si occupano delle pulizie nelle scuole, che a fine febbraio potranno trovarsi senza lavoro o sottopagati, per colpa dei tagli del governo.
“Il governo, o quel che ne resta, intervenga subito. SEL ha già presentato due proposte di legge per risolvere la situazione.”

“La situazione dei 24mila lavoratori (ex LSU ed Appalti Storici) che si occupano delle pulizie nelle scuole è drammatica.
Per effetto dei tagli imposti dal Decreto del fare dello scorso giugno, i lavoratori rischiano di trovarsi senza lavoro, o con una paga da fame, circa 400 euro al mese, dopo anni di duro lavoro nelle scuole italiane.
Nell’ultima manovra finanziaria SEL è riuscita ad imporre una proroga per evitare la catastrofe, fino al 28 febbraio prossimo, con la speranza che il governo volesse individuare soluzioni immediate. Ma al momento registriamo solo il silenzio assoluto.
Oggi in tutta Italia ci sono stati scioperi e proteste, mentre a Roma si incontravano una delegazione dei lavoratori con i sindacati per decidere il da farsi. In Campania hanno incrociato le braccia 5mila lavoratori, in Puglia 4mila.”

“Il governo, o quel che ne resta, deve intervenire immediatamente per sanare una situazione disastrosa per i lavoratori e per la qualità dei servizi di pulizia nelle nostre scuole. I continui tagli infatti ricadono sulla pelle dei nostri figli, oltre che dei lavoratori.
SEL – conclude Fratoianni – ha già presentato due proposte di legge per fare in modo che ai lavoratori venga riconosciuto il legittimo diritto al lavoro e ad una paga adeguata, dopo anni di precariato e di incertezze. Il governo deve solo ascoltare le istanze dei lavoratori e delle famiglie e cancellare i tagli scellerati.
Noi continueremo con la nostra battaglia incalzando il governo già nelle prossime ore.”

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AL DIPARTIMENTO DELL’INFORMAZIONE E DELL’EDITORIA

LUIGI GALLO M5S: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AL DIPARTIMENTO DELL’INFORMAZIONE E DELL’EDITORIA

ROMA, 18 feb – Questa mattina è stata inoltrata la “richiesta di accesso agli atti relativi alle convenzioni che il Dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria ha stipulato con le agenzie di stampa relativamente agli anni 2013 e 2014” da parte di Luigi Gallo, capogruppo della VII Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

Nonostante l’ormai nota contrarietà da parte del M5S al finanziamento pubblico all’editoria, i Parlamentari della VII Commissione sono dalla parte dei lavoratori e dei più deboli che, in questo caso, sono i giornalisti delle agenzie di stampa i cui diritti sono messi in discussione dalle politiche che sta mettendo in campo il governo insieme agli editori.

“Non è accettabile che subito dopo aver intascato questi fondi, si possa anche solo pensare di compiere cure dimagranti, mascherate da operazioni di riassetto aziendale. Il Parlamento rispetto a tutto ciò è sostanzialmente trattato come uno spettatore, mentre dovrebbe avere un ruolo decisionale”.

Con tale richiesta si intende “verificare il contenuto delle convenzioni, analizzare le procedure e le regole poste in essere e quantificare l’ammontare delle ingenti somme pubbliche erogate alle agenzie di stampa nonostante si attuino tagli e si parli di razionalizzazioni”.

Tribunale di Sassari: confermato diritto allo spostamento dei 24 punti SSIS

Tribunale di Sassari: confermato diritto allo spostamento dei 24 punti SSIS con effetti ricognitivi del diritto all’immissione in ruolo dall’a.s. 2011/2012

 

Nuova vittoria ANIEF per lo spostamento dei 24 punti SSIS: anche il Tribunale di Sassari si uniforma alle tante sentenze dei tribunali del lavoro già ottenute dal nostro sindacato e conferma che il MIUR non può negare ai docenti pluriabilitati il diritto alla scelta della classe di concorso in cui attribuire il bonus SSIS. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, avvalendosi della preziosa collaborazione dei nostri legali sul territorio, ottengono piena ragione per l’ANIEF e la condanna del MIUR a confermare in via definitiva il diritto all’immissione in ruolo della nostra iscritta maturato sin dall’a.s. 2011/2012 proprio in virtù dello spostamento del punteggio SSIS nella classe di concorso di interesse.

 

Determinante sentenza ottenuta grazie all’ottimo lavoro del nostro legale sul territorio, Avv. Marcello Frau, che conferma senza riserve quanto da sempre sostenuto dall’ANIEF: il MIUR non può imporre ai docenti pluriabilitati, in possesso di abilitazioni “a cascata”, la classe di concorso in cui attribuire il bonus SSIS di 24 punti. Accogliendo senza riserve il ricorso proposto dal nostro sindacato, il Giudice del Lavoro richiama esplicitamente la Sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale ottenuta dall’ANIEF, e ribadisce che “nella trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non muta la scelta originaria del legislatore di operare la scelta dei docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. L’aggiornamento periodico di dette graduatorie, alle cadenze di legge, è finalizzato all’inserimento da parte di docenti già iscritti di ulteriori eventuali titoli e servizi al fine di progredire nelle graduatorie medesime. Il divieto, quindi, di spostare il punteggio posseduto da una graduatoria ad altra per i docenti già iscritti nelle stesse si pone in contrasto con la finalità legislativa, così autorevolmente interpretata in conformità al dettato costituzionale”.

 

Soddisfacente vittoria per l’ANIEF, dunque, che obbliga nuovamente il MIUR al pieno rispetto della Costituzione con l’obbligo di riconoscere alla nostra iscritta il diritto all’immissione in ruolo in base al merito e al punteggio posseduto così come determinato nel pieno rispetto della normativa vigente. Il Ministero soccombente si è visto condannare anche al pagamento delle spese di giudizio liquidate in 1.500 Euro oltre IVA e CPA.

 

Maggiorenni per la vita… e per la scuola?

Fnism
Federazione Nazionale Insegnanti
Associazione Professionale Qualificata per la Formazione Docenti D.M.1772000 Prot. N.2382/L/3-23052002

Maggiorenni per la vita… e per la scuola?
Un percorso scolastico e formativo per diplomarsi a 18 anni.
21 febbraio 2014 – ore 15,30 18,30
Aula Magna Liceo Mamiani
ROMA Viale Delle Milizie 30

-­‐ Saluto d’apertura
Tiziana Sallusti D.S. Liceo Mamiani
-­‐ Introduzione ai lavori
Gigliola Corduas Presidente Fnism
-­‐ Appunti per un riordino complessivo del sistema educativo di istruzione e di formazione
Maurizio Tiriticco
-­‐ Da dove viene e come cambia la scuola italiana
Orazio Niceforo
-­‐ Le ricadute del riordino sugli organici dei docenti, una variabile sottesa al confronto
Massimo Di Menna
-­‐ Ingegneria istituzionale o riforme incisive?
Mario Rusconi

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato del MIUR

Per informazioni 338 8989432 339 7712691

62° Convegno Nazionale

62° CONVEGNO NAZIONALE

Jesolo – 21-22 febbraio 2014

IPSSAR “Elena Cornaro” via M.L. King – Lido di Jesolo

Un “lavoro” da professionisti

                     Dirigenti, figure di sistema, docenti
Valutazione, prospettive di carriera, valorizzazione della professionalità

 

Venerdì 21 febbraio 2014

 

I sessione (9,30-12,30) :  E’ TEMPO DI PROFESSIONISTI!

 

Interventi di saluto  Carmen Sperandeo (Presidente ANDIS VENETO)

Valerio Zoggia (Sindaco di Jesolo)

Gregorio Iannaccone (Presidente Nazionale ANDIS)

 

Introduzione ai lavori

Rodolfo Janes  (Direttivo Nazionale ANDIS)

Roberto Rugolotto (Assessore all’Istruzione – Comune di Jesolo)

  • Il capitale professionale come risorsa della scuola

Mario Giacomo Dutto, già Direttore Generale MIUR, saggista

 

  • Leadership e management: un uomo solo al comando?

Angelo Paletta, Facoltà di Economia Università di Bologna

 

  • La professione docente: un discorso “fuori dal coro”

Fiorella Farinelli, Esperta di processi formativi

 

II sessione (15,30-18,30):  DAGLI SCENARI ALLE PROPOSTE OPERATIVE

 

Workshop 1                       Fatti e misfatti della valutazione dei dirigenti

Introduce: Damiano Previtali, Dirigente scolastico, Consulente INVALSI

Coordinano: Francesco Balice (Direttivo Nazionale ANDIS)  –

Maria Grazia Ciambellotti  (Vice Presidente Consiglio Nazionale ANDIS)

 

Workshop 2                       Una proposta per la valutazione/valorizzazione della professione docente

Introduce: Giancarlo Cerini, dirigente tecnico, socio onorario Andis

Coordinano:      Paolo Cosulich (Ufficio di Presidenza Nazionale ANDIS)

Lia Susanna  Bonapersona (Presidente ANDIS Venezia)

 

Workshop  3                       l’autovalutazione d’istituto

 

Introduce: Giorgio Allulli, esperto di politiche formative

Coordinano   Vincenzo Petrosino (Direttivo Nazionale ANDIS)

Paola Bortoletto (Presidente ANDIS Treviso)

 

Workshop  4            Costruire la comunità professionale: formazione, ricerca, innovazione

 

Introduce: Dino Cristanini, già direttore generale INVALSI

Coordinano   Aldo Tropea (Presidente Consiglio Nazionale ANDIS)

                                                          Vivina Forgia (Direttivo Nazionale ANDIS)

 

Sabato 22 febbraio 2014

 

III^ Sessione: ore 9,30-13,00: IDEE A CONFRONTO

 

Question time 1:  LIBERARE LA PROFESSIONE DOCENTE?

 

Giuseppe Bagni, Presidente nazionale CIDI

                                      Giorgio Allulli, esperto di politiche formative

Discussant: Renata Rossi (Vicepresidente Nazionale ANDIS)

 

 

Question time 2:  PER UNA VALUTAZIONE DALLA PARTE DELLA SCUOLA

 

Dino Cristanini, già direttore generale INVALSI

                                      Maurizio Tiriticco, già dirigente tecnico MIUR,  socio onorario Andis

Discussant: Michele Giammatteo (Vicepresidente Nazionale ANDIS)

 

Conclusioni

Gregorio Iannaccone (Presidente Nazionale ANDIS)

 

 

Durante il Convegno sarà presentato e diffuso tra i partecipanti il n. 5, settembre-ottobre 2013, del bimestrale “Rivista dell’istruzione”, interamente dedicato ai problemi della valutazione, curato direttamente da ANDIS e contenente i materiali più significativi del convegno Andis di Bologna 2012: “Valutare, valutarsi…e poi?”

 

Il convegno intende offrire un contributo propositivo all’elaborazione di una proposta tecnica, di carattere professionale, finalizzata allo sviluppo e alla crescita delle professioni all’interno della scuola, con riferimento ai dirigenti, ai diversi ruoli di responsabilità, al personale docente.

Siamo di fronte ad una domanda di qualificazione e di miglioramento della scuola, pur in uno scenario di risorse non soddisfacenti, che implica un forte investimento sulle “persone” che agiscono nella comunità scolastica come professionisti dotati di autonomia progettuale, di responsabilità, ma accomunati da un forte spirito di cooperazione.

Il rinnovo del prossimo contratto di lavoro, le nuove forme di preparazione e reclutamento dei dirigenti, il discorso sulla valutazione delle diverse professionalità, richiedono idee innovative, coraggiose, aperte al futuro, capaciti di suscitare empatia, fiducia, credibilità della società civile e politica nei confronti dell’impegno dei suoi operatori, premessa per ogni discorso di rilancio della funzione pubblica e democratica della scuola.

Il convegno vuole essere una sede aperta di confronto sulla scuola di oggi, sulle sue criticità e le sue difficoltà, per preparare al meglio la scuola di domani.