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Valutazione apprendimenti nella Scuola primaria

Il 4 dicembre 2020 è stata firmata e inviata alle scuole l’Ordinanza n. 172 che prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, secondo quanto stabilito dal Decreto Scuola approvato a giugno.

La recente normativa ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. L’Ordinanza, oggetto di apposita informativa sindacale e del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, è stata inviata insieme ad apposite Linee Guida e ad una nota esplicativa.

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:
 
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).

Ordinanza Ministeriale 4 dicembre 2020, AOOGABMI 172

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

Nota 28 settembre 2020, AOODGOSV 17377

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio 9° – Valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado LORO SEDI
e p.c. Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Al Capo Ufficio stampa LORO SEDI

Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative per l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche.

Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, AOOGABMI 88

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio 9° – Valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del secondo ciclo di istruzione LORO SEDI
e p.c. Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Al Capo Ufficio stampa LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione Decreto ministeriale 6 agosto 2020, n. 88, di adozione dei modelli di diploma e curriculum dello studente

Adozione dei modelli di diploma e curriculum dello studente

Esami di Stato e Scrutini A.S. 2019/2020

Diario d’Esame 2019-2020

Una guida, passo per passo, al lavoro delle Commissioni
XXII edizione

a cura di Dario Cillo



Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, AOOGABMI 10 (nonché dal Documento tecnico del CTS e dalla Nota 28 maggio 2020, AOODGOSV 8464):

il 17 giugno 2020, ore 8:30: con l’avvio dei colloqui ha inizio la sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

il 15 giugno 2020, ore 8:30: le Commissioni d’Esame si insediano presso l’istituto di assegnazione.

entro il 13 giugno 2020: l’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica e, in copia, anche all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o ad altra casella mail dedicata.
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione prevista nel quadro del colloquio si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato; della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.

entro il 7 giugno 2020: il Dirigente Scolastico assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato delle misure di prevenzione e protezione previste dal Documento tecnico del CTS.

entro il 1° giugno 2020: i docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta assegnano gli argomenti a ciascun candidato per la creazione di uno specifico elaborato. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. I docenti possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’argomento, assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, è comunicato al candidato con modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione.

entro il 30 maggio 2020: il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto.


La Ministra Azzolina sarà a Bergamo: “È luogo simbolo,
sarò lì per ringraziare studenti, personale, docenti”
Sui social del Ministero la campagna #MiMaturo

Al via domani, per mezzo milione di studentesse e studenti, l’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, la #MaturitàVentiVenti, come recita uno degli hashtag più diffusi sui social.

Un Esame unico e particolare per le misure di sicurezza previste a seguito dell’emergenza sanitaria. Ma anche per le modalità di svolgimento che tengono conto della particolarità di questo anno scolastico. I maturandi sosterranno la prova orale.

L’Esame
Le 13mila commissioni d’Esame, composte da sei membri interni e uno esterno, il Presidente, si sono insediate ieri e, a partire dalle 8.30 di domani, accoglieranno le candidate e i candidati di quest’anno. Ciascuno studente discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento già concordato nelle scorse settimane con i docenti della classe. Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, secondo quanto effettivamente svolto dalla classe. Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale quest’anno è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode. 

Le misure di sicurezza
Per garantire lo svolgimento delle prove in piena sicurezza, sia per le studentesse e gli studenti che per i componenti delle commissioni, sono stati stanziati 39 milioni di euro per la pulizia ordinaria e straordinaria delle scuole, l’acquisto di gel igienizzanti e dispositivi di protezione, per la predisposizione di percorsi di ingresso e uscita da scuola. Durante la permanenza negli istituti scolastici sarà obbligatorio indossare la mascherina. Solo nel corso della prova orale gli studenti potranno toglierla, mantenendo però la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dai commissari. Le aule dovranno essere ben areate e saranno pulite alla fine di ogni sessione di esame (mattina e pomeriggio). Ogni candidato potrà portare con sé un solo accompagnatore, che dovrà a sua volta rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina (in allegato la grafica con le regole di sicurezza per i candidati).

La Ministra Azzolina a Bergamo
In occasione dell’inizio dell’Esame, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina domani sarà a Bergamo, alle 9.30 presso l’I.T.S. Giacomo Quarenghi. “Ci tenevo a dare un messaggio di vicinanza molto concreto – spiega la Ministra -. Ci sono territori che hanno sofferto più di altri. E che quindi hanno dovuto mettere ancora più impegno e responsabilità per affrontare questi Esami di Stato in presenza. Sarò domani a Bergamo, un luogo simbolo dell’emergenza, per ringraziare gli studenti, i docenti, i commissari e tutto il personale. Dirò loro che sono stati un grande esempio che ci aiuterà anche in vista di settembre”, conclude Azzolina.

#MIMATURO, il diario social da Codogno
Anche la maturità 2020, avrà una campagna social dedicata. Durante le settimane di lockdown, il Ministero, attraverso l’hashtag #LaScuolaNonSiFerma, ha raccontato le esperienze delle scuole e come hanno reagito all’emergenza. Ora tocca agli Esami: il profilo Instagram del Ministero dell’Istruzione ospita il racconto di una studentessa di Codogno con l’hashtag #MiMaturo. Un vero e proprio diario social in cui Benedetta, studentessa della 5 CL del liceo Giuseppe Novello di Codogno, racconterà le sue 24 ore prima dell’Esame di Stato: le emozioni, gli ultimi ripassi, le pause studio, la notte prima degli esami e l’arrivo a scuola. Un racconto che farà da volano per tutti i maturandi, in un dialogo continuo durante le ultime 24 ore simbolo di questa speciale Maturità 2020, con migliaia di ragazze e ragazzi che stanno già interagendo e condividendo i loro racconti. Nell’ultima settimana sempre sui social del Ministero è stato lanciato anche #IlRipassone, un aiuto a tutti i maturandi con lezioni, documentari, materiali speciali messi a disposizione di studentesse e studenti che ha superato le 633mila impression su Instagram. Il Ministero ha poi avviato anche l’iniziativa  Maturadio: 250 audio-lezioni realizzate in collaborazione con Treccani e Rai Radio3, che sono in vetta alle classifiche dei podcast più ascoltati in Italia.


Nota 9 giugno 2020, AOODGOSV 9168
Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”

Nota 9 giugno 2020, AOODGOSV 9166
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020 nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale spagnola, tedesca, cinese. Indicazioni operative

Nota 9 giugno 2020, AOODGCASIS 1348
Comunicazione esiti finali in Anagrafe Nazionale Studenti – a.s. 2019/2020

Nota 4 giugno 2020, AOODGCASIS 1319
Comunicazione Esami di Stato secondo ciclo a.s. 2019/2020 – Attività a supporto della procedura e adempimenti sulla comunicazione dei dati

Ordinanza Ministeriale 3 giugno 2020, AOOGABMI 21
Commissioni Esame conclusivo secondo ciclo Istruzione a.s. 2019/20. Nomina personale non inserito nell’elenco regionale dei presidenti che non abbia presentato istanza di partecipazione

Nota 28 maggio 2020, AOODGOSV 8464
Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative


Protocollo d’Intesa (19.5.2020)
Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020

Documento tecnico (15.5.2020)
Rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado

Convenzione MI – CRI (12.5.2020)
Supporto delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento degli Esami di Stato

Sottoscritto il Protocollo d’intesa sulla Sicurezza nell’Esame di Stato del secondo ciclo

Il 19 maggio le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione per assicurare il regolare svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Al protocollo è allegato il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato formulato in data 15 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico insediato presso il Dipartimento della Protezione civile.

Esami di Stato, Ministero e Sindacati siglano l’intesa: recepite le misure di sicurezza del Comitato tecnico-scientifico. Azzolina: “Dal 28 maggio help desk per le scuole”

È stata siglata questo pomeriggio l’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali che recepisce il Documento prodotto dal Comitato tecnico-scientifico con le misure per garantire lo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza in condizioni di sicurezza.

Il Protocollo siglato prevede, oltre alle regole sanitarie prodotte dagli esperti, apposite misure di accompagnamento per le scuole. “Nessuno sarà lasciato solo”, spiega la Ministra Lucia Azzolina, che aveva già garantito la massima vicinanza a dirigenti scolastici, personale e studenti in vista dell’Esame. “Lavoreremo in stretto raccordo con gli Uffici scolastici regionali e con i Sindacati. Faremo sistema nell’interesse della scuola e degli studenti. Ringrazio le parti sociali per la proficua collaborazione di questi giorni e voglio rassicurare i dirigenti scolastici, da parte del Ministero ci sarà pieno supporto in ogni fase di avvicinamento agli Esami”.

In particolare, “il Ministero dell’Istruzione avvierà un servizio di help desk per le istituzioni scolastiche attraverso l’attivazione, dal prossimo 28 maggio, di un numero verde che servirà a raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e a fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo”. Previsto un Tavolo nazionale, composto da rappresentanti del Ministero e Organizzazioni sindacali che verificherà che gli esami di Stato si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste. In qualunque momento potrà essere chiesto al Comitato tecnico-scientifico l’adozione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica, con lo scopo di assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto.

Ci saranno infine tavoli di lavoro anche in ogni Ufficio Scolastico Regionale per monitorare la situazione territoriale con la collaborazione, oltre che dei Sindacati, anche degli Enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul territorio. I Tavoli regionali si raccorderanno con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete ai tavoli locali istituiti presso gli Ambiti territoriali.

Il Ministero garantirà l’erogazione delle risorse necessarie per l’attuazione delle indicazioni contenute nel Documento tecnico scientifico. Fornirà poi supporto per la formazione, anche in modalità online, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale e sui contenuti del Documento tecnico scientifico, come previsto dalla Convenzione con la Croce Rossa e dai piani d’intervento regionali.


Nota 18 maggio 2020, AOODGOSV 7768
Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020

Nota 16 maggio 2020, AOOGABMI 35
Ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato per l’a.s. 2019/2020

Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, AOOGABMI 11
Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, AOOGABMI 10
Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020

Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, AOOGABMI 9
Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020


Conferenza stampa della Ministra con il Comitato tecnico-scientifico

Il 16 maggio la Ministra dell’Istruzione presenta in videoconferenza stampa le Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo e sulla valutazione finale delle studentesse e degli studenti. Presenti anche il Dott. Agostino Miozzo e il Prof. Alberto Villani per illustrare il documento del Comitato tecnico-scientifico sullo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza.

Scuola, pubblicate le Ordinanze su Esami di Stato e valutazione
Presentate le misure di sicurezza per la Maturità 

Azzolina: “Accompagneremo dirigenti, personale scolastico 
e studenti in ogni passaggio”
Miozzo (CTS): “Possibile fare l’Esame del secondo ciclo 
in presenza e in piena sicurezza”

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato le Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo e sulla valutazione finale delle studentesse e degli studenti, ora disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione.

Le tre Ordinanze tengono conto di quanto previsto dal decreto scuola, approvato in Consiglio dei Ministri ad aprile, e dell’emergenza coronavirus. Sono state firmate dopo essere state presentate ufficialmente alle Organizzazioni sindacali e sottoposte al parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, organo consultivo del Ministero, come previsto dalla normativa vigente.

La Ministra ha presentato i contenuti dei provvedimenti questa mattina in conferenza stampa. Erano presenti anche il Dottor Agostino Miozzo, Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito per l’emergenza coronavirus, e il Professor Alberto Villani, componente del Cts e del gruppo di lavoro del Ministero per la ripresa di settembre, che hanno illustrato le misure individuate per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. 

“Con le Ordinanze forniamo alle scuole indicazioni precise e condivise per affrontare la chiusura di un anno scolastico certamente straordinario”, sottolinea la Ministra Azzolina. “Non dobbiamo mai dimenticare che questa emergenza non era prevedibile e che la nostra scuola ha saputo reagire ad una pandemia che ha completamente rivoluzionato le abitudini di milioni di cittadini e studenti nel mondo. Nel corso delle settimane abbiamo seguito l’evolversi dello scenario epidemiologico, costruendo il quadro delle norme che accompagneranno le scuole in chiusura d’anno e nell’avvio del prossimo. Abbiamo scelto una linea precisa: affidarci alle indicazioni della scienza. Questo ha richiesto scelte dolorose come la chiusura delle scuole, ma abbiamo così contribuito alla tutela della salute di tutti”.

Gli Esami del secondo ciclo, prosegue Azzolina “saranno il primo momento di ritorno nelle nostre aule. Il Comitato tecnico-scientifico ha fornito misure chiare e attuabili per poterli svolgere in presenza. Misure che nascono anche dal confronto con le Organizzazioni sindacali con cui è in corso una proficua collaborazione nell’interesse della scuola e della salute di tutti. Come Ministero accompagneremo dirigenti, personale, studenti in questo percorso. Abbiamo anche siglato una Convenzione con la Croce Rossa per la formazione del personale e per dare supporto alle scuole. Abbiamo poi stanziato 39 milioni, del Decreto rilancio, per attuare tutte le misure di sicurezza”.

“Per assicurare il corretto svolgimento degli Esami di Stato una delegazione di esperti del Comitato tecnico-scientifico sarà distaccata presso il Ministero dell’Istruzione, a diretto supporto del Ministro – aggiunge il dottor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato -. È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico, c’è bisogno di una collaborazione attiva di tutti, di studenti e famiglie, dei cittadini che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto della diffusione dell’epidemia. Le misure proposte contano, infatti, sul senso di responsabilità di tutti per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure”, ha spiegato Miozzo.

“Garantire la sicurezza di operatori e studenti è stato un impegno condiviso da parte del Ministero dell’Istruzione, del Cts e di tutti i soggetti coinvolti”, chiude il Prof. Alberto Villani.

Le Ordinanze

Valutazione finale e recupero degli apprendimenti
L’Ordinanza sulla valutazione punta a valorizzare al meglio il percorso delle studentesse e degli studenti, tenendo conto della particolarità di questo anno scolastico e guardando anche al prossimo, con apposite misure di recupero degli apprendimenti. Molta attenzione viene posta agli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare a quelli con disabilità. 

La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, in presenza e a distanza. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Ma per chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento non pienamente raggiunti sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare quanto non è stato appreso. L’integrazione degli apprendimenti partirà da settembre e potrà proseguire, se necessario, durante tuttol’anno scolastico 2020/2021.

La possibilità di non ammettere all’anno successivo è prevista solo in casi molto specifici, individuati dall’Ordinanza.

Esami del primo ciclo
L’esame di Stato delle studentesse e degli studenti coincide, quest’anno, con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe e terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno, su un argomento concordato con gli insegnanti.

L’elaborato è uno strumento per valorizzare il percorso degli studenti: sarà consegnato e poi discusso, per via telematica, prima dello scrutinio finale. Per lo svolgimento di tutte le operazioni (consegna, discussione, scrutini) ci sarà tempo fino al 30 giugno. La valutazione finale terrà conto di tutto il percorso fatto dallo studente. Sarà possibile conseguire la lode.

Esami del secondo ciclo
Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 17 giugno alle ore 8.30. Previsto, per quest’anno, il solo colloquio orale. I crediti e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti.

Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode.

La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una commissione composta da sei membri interni e un Presidente esterno.
Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento concordato che sarà assegnato dai docenti di quelle discipline a ogni studente entro il 1° giugno. Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” secondo quanto effettivamente svolto dalla classe.

Le misure di sicurezza per gli Esami
Oggi è stato anche presentato il documento con le misure organizzative, di prevenzione e protezione per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato predisposto dal Comitato tecnico-scientifico. Documento che sarà poi inviato alle scuole dopo la firma di un apposito Protocollo condiviso con le Organizzazioni sindacali.

Sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli spazi che dovranno essere utilizzati. Le aule dove si tengono le prove saranno pulite anche alla fine di ogni sessione d’esame (mattina/pomeriggio). Ci saranno percorsi predefiniti di entrata e uscita. I locali dovranno essere ben areati. Previsto il distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli stessi commissari. Sarà necessario indossare la mascherina. Gli studenti potranno abbassarla nel corso del colloquio, ma restando a distanza di sicurezza, 2 metri. Non sono necessari i guanti: negli istituti ci saranno prodotti igienizzanti. Ogni candidato potrà portare con sé al massimo un accompagnatore, che dovrà anche lui rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina.


Il 13 maggio 2020 il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione esprime il suo parere sulle ordinanze relative agli esami ed alla valutazione

Parere CSPI 13 maggio 2020
Ordinanza concernente le “Modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”

Parere CSPI 13 maggio 2020
Ordinanza concernente le “Modalità di espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20″

Parere CSPI 13 maggio 2020
Ordinanza concernente la “Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”


Le Ordinanze, presentate il 6 maggio alle Organizzazioni Sindacali, sono state inviate il 7 maggio al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il necessario parere prima della loro pubblicazione. Si tratta di tre testi: uno per la valutazione di fine anno delle studentesse e degli studenti e per il recupero degli apprendimenti, uno per gli Esami del primo ciclo, uno per gli Esami del secondo ciclo. Di seguito la sintesi dei contenuti.

Valutazione finale e recupero degli apprendimenti

La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto, gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline.

Ma non sarà ‘6 politico’. Le insufficienze compariranno, infatti, nel documento di valutazione. E per chi è ammesso alla classe successiva con votazioni inferiori a 6 decimi o, comunque, con livelli di apprendimento non consolidati sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare, nella prima parte di settembre, quanto non è stato appreso. Il piano sarà allegato al documento di valutazione finale. Resta ferma la possibilità di non ammettere all’anno successivo studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico. L’Ordinanza tiene conto degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES). L’attività didattica del prossimo anno scolastico sarà riprogettata per recuperare contenuti non svolti durante quest’anno.

Esami del primo ciclo

In linea con quanto previsto dal decreto scuola di aprile, studentesse e studenti saranno valutati attraverso lo scrutinio finale che terrà conto anche di un elaborato da consegnare entro il termine delle lezioni. L’argomento dell’elaborato sarà concordato con i docenti, valorizzando il percorso fatto da ciascuno studente. Sarà presentato oralmente, in modalità telematica, davanti al Consiglio di classe, prima dello scrutinio finale e sarà valutato sulla base dell’originalità, della coerenza con l’argomento assegnato, della chiarezza espositiva.


Esami del secondo ciclo

Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 17 giugno alle ore 8.30. Previsto, per quest’anno, il solo colloquio orale. Il 96% dei ragazzi viene ammesso, in media, ogni anno, all’Esame finale: il prossimo giugno tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo dell’emergenza. Ma i crediti di accesso e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti. Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale viene rivisto e aumentato: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza.
Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode, come ogni anno. I crediti del triennio finale di studi saranno ricalibrati secondo le tabelle che saranno allegate all’Ordinanza ministeriale. L’anno in corso avrà un peso fino a 22 crediti.

La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una commissione composta da 6 membri interni e un Presidente esterno, in modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio.

Il documento, con quanto effettivamente svolto, sarà prodotto dai Consigli di classe entro il 30 maggio. A quel documento farà riferimento la commissione per la predisposizione dei materiali che saranno proposti ai candidati alla prova orale. Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato concernente le discipline di indirizzo, trattando un argomento concordato che sarà assegnato dai docenti di quelle discipline a ogni studente entro il 1° giugno.
Prevista, poi, la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno. Si farà riferimento ai testi contenuti nel documento elaborato dal Consiglio di classe. Il candidato analizzerà, a seguire, un materiale assegnato dalla commissione sempre coerente con il percorso fatto. Saranno infine esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e saranno accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” secondo quanto effettivamente svolto dalla classe.

Privacy e voti: quali novità quali prospettive

Privacy e voti: quali novità quali prospettive

di Cinzia Olivieri

In merito al rapporto tra privacy e voti si è detto tanto e non si dubitava sino alla circolare ministeriale n. 9168 del 9 giugno 2020, che segue ed esplica la nota prot. 8464 del 28 maggio 2020, la quale, per effetto delle deroghe disposte in considerazione della  situazione di emergenza sanitaria, ha previsto che, in caso di amissione di alunni alla classe successiva con insufficienze, “anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica”. Insomma la disposizione ha consentito la pubblicazione anche delle insufficienze sull’albo on line – in luogo della consueta cartellonistica – tra i “prospetti generali”, dunque con apparente modalità di estesa pubblicità.

Al di là delle esigenze attuali di evitare affollamenti innanzi ai manifesti cartacei, quanto meno per gli effetti di pubblicità legale il ricorso all’albo della scuola con la tradizionale affissione dei “quadri” poteva comunque considerarsi formalmente superato dalla previsione dell’art. 32, comma 1, la legge 69/2009 per la quale  “a far data dal 1 gennaio 2010 (termine poi prorogato al 2011) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

Garante privacy e voti

Per quanto attiene specificamente la privacy, già  nella Newsletter del Garante 12 – 18 giugno 2000, si legge:“Continua ad essere diffusa sui mezzi d´informazione l´opinione che l´iniziativa del Ministero della pubblica istruzione di non far rendere note sui quadri esposti al pubblico le valutazioni finali analitiche a carico dei “bocciati” o dei non ammessi all´esame di maturità derivi dalla tutela della riservatezza personale o addirittura dal contenuto della legge n. 675 del 1996.

Ciò non è vero, dal momento che questa legge non prevede nulla del genere. D´altra parte una (discutibilissima in questo campo) tutela della riservatezza dello studente imporrebbe addirittura l´assenza di pubblicità su ogni esito scolastico, anche sintetico; e poi, su questa via, perché allora diffondere gli esiti degli altri studenti?

La realtà è che l´iniziativa del Ministero sembra rispondere alla diversa esigenza – giusta o sbagliata che sia – di cercare un rapporto con gli studenti in questa situazione difficile e con le loro famiglie.

Certo che la pubblicità degli esiti scolastici è invece la regola in generale: non può infatti dimenticarsi che vi sono essenziali esigenze di controllo sociale e professionale che dipendono proprio dalle conoscibilità delle valutazioni finali”.

Successivamente, in un documento del Garante del 28 agosto 2008, a proposito della  pubblicità dei voti dell´esame di stato si afferma: “In riferimento a odierne dichiarazioni riportate dalle agenzie il Garante per la protezione dei dati personali ribadisce che, come già precisato più volte, nessun provvedimento dell´Autorità ha mai impedito la pubblicità dei voti dell´esame di stato. Il regime attuale relativo alla conoscibilità degli esiti degli esami di maturità è stato stabilito dal Ministero dell´istruzione indipendentemente da ogni parere o richiesta del Garante”.

Ed ancora, nel vademecum “La scuola a prova di privacy” del 2016, antecedente all’applicazione del Regolamento UE 679/2016, decorrente dal 25 maggio 2018, a proposito di voti, scrutini, esami di Stato è scritto:I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell´istruzione. E´ necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l´istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell´attestazione da rilasciare allo studente”.

Tanto si trova ribadito nelle FAQ del Garante.

Dunque è legittima la pubblicazione dei voti in considerazione dei principi di imparzialità e trasparenza della P.A. e del regime di conoscibilità stabilito dal Ministero con i limiti derivanti dalla possibilità di conoscenza di eventuali dati “particolari”

Art. 96 Dlgs 196/03 come modificato dal Dlgs 101/2018

Il Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Dlgs. n. 101/2018, per effetto del GDPR, ha preso in considerazione espressamente il trattamento dei dati degli studenti all’art. 96  stabilendo: “1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati”.

Se il termine “affissione” appare collegato ad una pubblicità consistente appunto  nell’affiggere manifesti o cartelli è lecito domandarsi se può essere utilizzato anche virtualmente o sia necessario  il ricorso al cartaceo, seppur privo di valore di pubblicità legale; né può sottacersi la circostanza che l’ostensione del voto consente che questo oggettivamente possa continuare a circolare per un tempo sostanzialmente illimitato.

L’art. 1 del Regolamento UE 679/2016 dispone che i dati devono poter circolare liberamente, sebbene in maniera protetta a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

Il controllo della PA nell’accesso civico generalizzato

D’altro canto, in attuazione dei principi di imparzialità e trasparenza della PA sono state previste ulteriori forme di accesso volte a operare quel “controllo” escluso dalla L 241/90.

Ci si riferisce in particolare all’accesso civico generalizzato del Dlgs. n. 33/2013, introdotto dal Dlgs 97/2016 all’art. 5 comma 2 e  riconosciuto a chiunque senza formalità “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. Pertanto qualunque cittadino “ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria.

Tanto comporta che, in presenza di una istanza di accesso civico generalizzato, nella valutazione del pregiudizio concreto, si faccia riferimento ai principi generali sul trattamento  di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati introdotto dal Regolamento (UE) n. 679/2016, verificando se ed in che misura la conoscenza indiscriminata di dati risulti non necessaria o comunque sproporzionata rispetto allo scopo di trasparenza e controllo ed effettuando un “bilanciamento degli interessi” tra il diritto alla conoscibilità e quello alla protezione dei dati personali (che non significa optare per la parte più pesante ma livellare i due piatti).

In considerazione poi della duplice previsione della «privacy by design» e «privacy by default» dell’art. 25 del GDPR,  il titolare del trattamento (nella fattispecie la scuola nella persona del dirigente scolastico) è tenuto a porre in essere «misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento» nonché altre «quali la pseudonimizzazione, volta ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione […]». Esse impongono quindi al titolare di prevedere i rischi che possono incontrare per la tutela dei dati personali, scegliendo di conseguenza quali strumenti adottare.

La nota del 9 giugno

Ritornando alla nota del 9 giugno essa è stata introdotta dichiaratamente “Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali”. Se ne desume che l’orientamento sia ora cambiato in considerazione del rischio collegato alla circostanza che i voti, una volta esposti, possono rimanere  in rete per un tempo indefinito (il che poteva accadere anche prima) e quindi essere “registrati, utilizzati, incrociati” da chiunque con conseguente ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti.

Precisa la nota “che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico”, ribadendo quindi quanto già prescritto nella disposizione di maggio.

Ma in merito alle modalità di pubblicazione è ulteriormente chiarito che “gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali”.

Dunque si evince che la classe potrà leggere soltanto il giudizio di ammissione o non ammissione mentre l’accesso ai propri voti resta limitato a ciascuno studente con proprie credenziali.

La stessa nota raccomanda i dirigenti di predisporre uno specifico “disclaimer” con esclusione di responsabilità in caso di divulgazione del dato. A tal proposito è singolare come invece la normativa in tema di accesso civico preveda in generale la riutilizzabilità del dato (artt. 7 e 7 bis)

La pubblicazione all’albo cartaceo è consentita in via del tutto eccezionale e residuale nei casi di mancanza di registro elettronico “con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva”.

Infine, fermo il rispetto dei noti principi di riservatezza, per evitare gli assembramenti in tal caso è prevista una calendarizzazione degli accessi ed un tempo massimo di pubblicazione non eccedente i 15 giorni.

Ebbene non si tratta di una norma derogatoria in considerazione di circostanze eccezionali ma di un cambiamento di orientamento dinanzi ad un impianto normativo allo stato invariato o comunque non significativamente modificato.

Che ne è della trasparenza (e imparzialità) della valutazione che continua ad essere richiamata nell’art. 1 del DPR 122/08 e del Dlgs 62/2017?

Considerati i principi alla base del diritto di accesso di cui al Dlgs 33/13 come modificato dal Dlgs 97/2016 non potrebbe accadere che le scuole si vedano destinatarie di numerose istanze di accesso (civico) al fine di realizzare quel controllo sull’operato in presenza di insufficienze?

Il voto dunque sarà assimilato ad un dato particolare e smetterà di essere pubblico?

Questo ridurrà o implementerà il contenzioso?

Lo scopriremo solo vivendo. Ma se da un lato tanto appare motivato dall’esigenza di tutela di un dato (il voto, pregiudizievole se negativo) dall’altro il “distanziamento” scuola – famiglia appare sempre più profondo, senza tuttavia averne la reale percezione perché da casa sarà tutto più facile, comodo e protetto.

Decreto Dipartimentale 12 giugno 2020, AOODPIT 670

Ministero dell’istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Aggiornamento elenco soggetti esterni accreditati per il triennio scolastico 2020/2023 al fine di collaborare con l’Amministrazione scolastica per promuovere e realizzare procedure di confronto e di competizione, nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certamina, concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie

Pubblicazione voti online è invasiva

Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (Ansa, 11 giugno 2020)

In relazione alla questione della pubblicazione degli scrutini on line, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali sentita dall’ANSA, chiarisce che a ”differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini – che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi – la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy”. Per questo sostanzialmente il Garante è d’accordo, con la linea del Miur di indicare l’ammissione degli studenti soltanto sul registro elettronico.

”Su questo punto – spiega il Garante – in un’ottica di collaborazione tra istituzioni, ci sono state nei giorni scorsi interlocuzioni con il Ministero della pubblica istruzione, che sono alla base della nota del 9 giugno dello stesso Ministero.

Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.

La necessaria pubblicità agli esiti scolastici – conclude il Garante – può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.

Nota 9 giugno 2020, AOODGOSV 9168

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Regione Autonoma Valle di Aosta
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
AOSTA
Provincia Autonoma di Bolzano
Direzione istruzione e formazione italiana Direzione istruzione e formazione tedesca
Direzione istruzione, formazione e cultura ladina
BOLZANO
Provincia Autonoma di Trento Dipartimento istruzione e cultura
TRENTO
e, p.c.,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
SEDE

Oggetto: Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”.

A seguito di quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche e con riferimento alla nota di questa Direzione generale prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente indicazioni operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, si forniscono di seguito ulteriori precisazioni.

Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado

Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network).

Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni.

In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni.

Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, è soggetta agli stessi criteri di conoscibilità indicati nel paragrafo precedente. In particolare, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, secondo la calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica predisposta dal dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici assegnati agli studenti, che comunque non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali.

In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato, dell’attribuzione del credito scolastico e degli esiti finali non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

Piano di apprendimento individualizzato per i nuovi percorsi degli istituti professionali

Come è noto, i nuovi percorsi degli istituti professionali di cui al decreto legislativo 61/2017, sono caratterizzati da forti innovazioni didattiche e organizzative e dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che rappresentano l’asse portante del nuovo ordinamento.

Uno degli elementi distintivi risiede nella progettazione interdisciplinare, che da un lato fa riferimento ai risultati di apprendimento declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze comuni a più discipline e insegnamenti e, dall’altro, si fonda sulle Unità di Apprendimento (UdA) confluenti nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.), documento che accompagna l’alunno durante l’intero quinquennio, basato su un bilancio personale dello studente, redatto nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale e aggiornato per tutta la sua durata.

In relazione al necessario raccordo tra le disposizioni dell’OM n. 11/2020 e quanto delineato in merito al suddetto nuovo assetto didattico e organizzativo degli istituti professionali, si precisa quanto segue:

– i consigli delle classi in cui sono attivi i nuovi percorsi di istruzione professionale individuano i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento e li inseriscono nel Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.), nel rispetto del carattere interdisciplinare della progettazione e dei connessi risultati di apprendimento tipici del nuovo ordinamento, rispetto ai quali ciascun insegnamento offre il proprio contributo specifico;

– con riguardo al Piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.) – destinato agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi – analogamente a quanto considerato per il P.I.A., l’indicazione degli obiettivi di apprendimento e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento tiene conto della dimensione interdisciplinare della progettazione didattica cui concorre ciascun insegnamento con il relativo specifico contributo. Possedendo caratteristiche analoghe per funzioni, obiettivi e contenuti, al Progetto formativo individuale (P.F.I.), esso può costituire, a scelta dell’istituzione scolastica, parte sostanziale di quest’ultimo, evitando in tal modo duplicazioni o sovrapposizioni; in tal caso un estratto del P.F.I., per la parte contenente le informazioni afferenti al P.A.I., è allegato al documento di valutazione finale.

Con riguardo alla valutazione intermedia al termine del primo anno dei nuovi percorsi, si applicano le indicazioni contenute nella nota prot. 11981 del 4 giugno 2019 di questa Direzione generale, opportunamente coordinate con l’O.M. 11/2020. Pertanto, nei casi di ammissione alla classe successiva, si procede all’adeguamento, ovvero alla revisione del P.F.I., mentre nei casi di non ammissione, che per l’a. s. 2019/2020 ricorrono esclusivamente nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 6 dell’O.M. in oggetto, si procede alla rimodulazione del suddetto documento.

Per le classi del secondo biennio del previgente ordinamento degli istituti professionali, le indicazioni dell’O.M. n. 11/2020 trovano piena ed integrale applicazione senza necessità di specifici adattamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

Nota 19 maggio 2020, AOODGOSV 7851

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio 9° – Valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado LORO SEDI
e p.c. Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Al Capo Ufficio stampa LORO SEDI

Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa).

La valutazione nella Scuola secondaria di secondo grado (OM 11/2020)

Le novità dell’Ordinanza ministeriale n°11 del 16 maggio 2020 in tema di valutazione  nella Scuola secondaria di secondo grado

di Maurizio Danza *

E’ indubbio che la ratio dell’ordinanza ministeriale n°11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, sia consistita nell’ attribuire alla didattica a distanza  strumenti e criteri sia in riferimento alla ammissione che alla valutazione finale degli studenti . Le disposizioni in essa contenute oltre ad attuare il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” con particolare riferimento all’articolo 1, comma 1, in tema di specifiche misure di valutazione degli alunni , e all’articolo 2, comma 3; in tema di prestazioni didattiche del personale docente nella utilizzazione degli strumenti informatici e tecnologici, richiamano esplicitamente anche la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza .

Orbene, appare di particolare interesse esaminare gli effetti che discendono dalle specifiche disposizioni dell’ordinanza ministeriale in tema di “valutazione delle classi non terminali della scuola secondaria di secondo grado “con riferimento al periodo di emergenza epidemiologica, soffermandoci su quelle realmente innovative finalizzate a valorizzare l’esperienza della didattica a distanza introdotta nella scuola italiana. In primo luogo giova osservare come l’ordinanza ministeriale n°11/2020 confermi il quadro normativo generale attualmente vigente in tema di valutazione, atteso che l’art.4 co.1 richiama espressamente le disposizioni di cui all’ art 4 del D.P.R. n° 122/2009 disponendo che La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 delRegolamento”; in buona sostanza, la disposizione conferma che alle attività degli alunni rilevate nel corso dell’a.s. 2019/2020 ( e dunque anche alle attività didattiche a distanza), si applichi innanzitutto il co.1 del DPR n°122/2009 che prevede la competenza del consiglio di classe, nonché la contitolarità dei docenti di sostegno  in merito alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Lo stesso comma, conferma poi l’ integrale applicazionedel successivo dell’art.4 co.2 del regolamento dettato in tema di  comportamento e alla sua valutazione numericae al suo concorso alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili alfine di beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio . Tuttavia, a ben vedere, la disposizione richiamata, va esaminata unitamente all’art.1 co.2 della O.M. n.11 del 16 maggio 2020 che, pur riprendendo il criterio di valutazione numerico su base decimale descrive una indubbia novità,  prevedendo che “ il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi” : la disposizione ministeriale introduce infatti, quale presupposto della valutazione dell’alunno che l’attività didattica debba essere effettivamente svolta, richiedendo dunque il contributo di entrambe le forme di partecipazione ( in presenza e a distanza) da parte dello studente.

Quanto poi al rinvio all’art.4 co. 3. del D.P.R. n°122/2009, operato nel co.1 dell’art.4 della O.M: n 11/2020, non si rilevano aspetti di particolare novità, atteso che l’ordinanza ministeriale si limita a richiamare rispettivamente, la disposizione in tema di valutazione dell’insegnamento della religione cattolica espressa senza attribuzione di voto numerico( co.3), nonché quella che regolamenta “ i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, parte integrante dei percorsi formativi personalizzati di cui all’ articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “( co 4.).

Di particolare interesse quanto a contenuti innovativi in tema di valutazione senza dubbio l’art.4 co.3 dell’ordinanza che introduce la ammissione alla classe successiva, in deroga alle specifiche disposizioni di cui ai commi 5 e 6 e 14 co.7 del D.P.R. n°122/2009 ; infatti, ben vedere lo stesso dispone espressamente che “gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento. A tal proposito giova rammentare come l’art.4 co.5 del D.P.R. n° 122/2009 preveda quale criterio di ammissione alla classe successiva, il conseguimento del voto non inferiore a sei decimi sia in merito al comportamento che al profitto, mentre il successivo co.6 disponga in tema di  sospensione del giudizio nei confronti di alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o piu’ discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione: orbene, entrambe queste disposizioni non saranno applicate con riferimento al corrente anno scolastico 2019/2020.

Di particolare importanza poi, l’ulteriore deroga disposta sempre con l’art.4 co.3 della O.M. n°11/2020 in merito alla applicazione dell’art.14 co.7 del DPR n°122/2009che prevede in via generale, un minimum di frequenza scolastica dello studente  pari ad almeno tre quarti dell’orario annualeper la partecipazione allo scrutinio finale. Peraltro sul punto, va evidenziato come già il T.A.R. Puglia, Lecce, 17 settembre 2019, n. 1479 recentemente si è pronunciato, ritenendo che la ratio dell’art. 14 è quella di assicurare il profitto scolastico, e che «“la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva; ed infatti, far ripetere l’anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi”, richiamando altri precedenti giurisprudenziali ( cfr. Tar Ancona, Marche, sez. I, 21 marzo 2017, n.. 220)» (T.A.R. Puglia, Lecce, 25 maggio 2018, n. 899);

Quanto poi al co.4 dell’art.4 della ordinanza ministeriale n°11/2020, giova evidenziare la innovativa introduzione accanto alle valutazioni di insufficienza da indicare nel verbale di scrutinio, anche della necessità di riportare le votazioni numeriche nel documento di valutazione finale, nonché di  prevedere un credito pari a 6 nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno.

Di particolare interesse poi, l’art. 4 co.5 della ordinanza in cui possiamo rinvenire il nuovo documento denominato piano di apprendimento individualizzato che dovrà essere predisposto a cura del consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Tale piano è poi declinato nel dettaglio nel successivo art.6 co.1 ; l’art.6 co.2 prevede inoltre la definizione di un ulteriore piano di integrazione degli apprendimenti, nel quale, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individueranno, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento , sostanzialmente consistenti in una nuova progettazione finalizzata . Il successivo co.3 prevede inoltre che le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 con possibilità di proseguire in caso di necessità anche per l’intera duratadell’anno scolastico 2020/2021.

Anche il successivo co.6 dell’art.4 della ordinanza ministeriale n°11/2020 presenta taluni elementi di novità, prevedendo una peculiare fattispecie di “non ammissione alla classe successiva”, in assenza di elementi valutativi dell’alunno da parte del Consiglio di classe: tuttavia la disposizione ministeriale senza dubbio eccezionale e dettata dalla emergenza epidemiologica , nel confermare la discrezionalità tecnica del consiglio di classe in materia di valutazione, condiziona il possibile giudizio di non promozione a numerosi presupposti ; ed infatti, in primo luogo l’assenza di elementi valutativi dell’alunno non deve essere imputabile alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete,ma riconducibile a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti; inoltre la disposizione esige che tale situazione, sia già stata opportunamente verbalizzata dal consiglio di classe per il primo periodo didattico ( la c.d. attività in presenza). Solo sussistendo tali elementi, il consiglio di classe potrà decidere di non ammettere lo studente alla classe successiva , motivando all’unanimità.Orbene, è di tutta evidenza che la disposizione indubbiamente derogatoria ai criteri già indicati nel co.3 dell’art.4, pur nella complessità della formulazione va letta tenendo conto del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di discrezionalità tecnica del consiglio di classe che anche recentemente si è espresso confermando cheil giudizio di non ammissione alla classe superiore è insindacabile dal giudice atteso che solo i docenti dispongono di tutti i dati necessari ad operare una obiettiva e razionale valutazione dei propri studenti.ed inoltre “solo i docenti, hanno condiviso con gli studenti un intero anno di lavoro ed essendo quindi in grado di valorizzare, in positivo ed in negativo, anche profili che non sono strettamente numerici” ( cfr.TAR Lazio sez.III bis n.14002 6 dicembre 2019)

Infine va fatto notare come l’art.4 co.7 della ordinanza ministeriale nella parte in cui stabilisce che “ sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti, conferma la esclusione dello studente dallo scrutinio finale, a seguito sanzioni disciplinari irrogate in casi di particolare gravità .

In tema poi di valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali, l’ordinanza ministeriale n°11 del 16 maggio 2020 prevede all’articolo 5, le particolari disposizioni, per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n°104/1992 disponendo che “si proceda alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica, e che il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, debba integrare il piano educativo individualizzato( co.1).

Inoltre la disposizione nel successivo comma 2, prevede che, per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti sia coerente con il piano didattico personalizzato, mentre per quelli con bisogni educativi speciali non certificati,già destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la applicazione dello stesso comma 2.

Infine il successivo co.4. prevede che, ove necessario il consiglio di classe, apporti le necessarie integrazioni al piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto del piano di apprendimento individualizzato.


* Docente di Diritto del Lavoro “Università Mercatorum”

Parere CSPI 13 maggio 2020

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Espressione di parere sullo

schema di Ordinanza concernente la “Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020

Esiti degli scrutini del secondo ciclo di istruzione – A.S. 2018/2019

Approfondimento statistico sugli scrutini di giugno 2019, dal primo al quarto anno delle Secondarie di II grado

MI – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica


È disponibile l’approfondimento statistico relativo agli esiti degli scrutini finali delle Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, dal primo al quarto anno di corso, per l’anno scolastico 2018/2019.

Lo scorso anno scolastico ha confermato un aumento degli studenti ammessi alla classe successiva. Nello scrutinio di giugno 2019 il 73% è stato promosso (rispetto al 71,2% del 2017/2018), il 7% non è stato promosso(7,4% l’anno precedente), il 20% ha riportato la sospensione del giudizio in una o più discipline (nel 2017/2018 il 21,5%). A settembre 2019, il 93,3% di questi ultimi è stato promosso. La percentuale finale degli ammessi alla classe successiva è stata pari al 91,7% (nel 2017/2018 era stata il 91,2%).

Il primo anno si è confermato il più selettivo, con il totale di ammissioni più basso: 88,2%(nel 2017/2018 era l’86,9%). Secondo e terzo anno hanno registrato la stessa percentuale: 92,3% (rispetto al 91,9% e 92,1% di un anno prima). Al quarto anno le promozioni sono state il 94,6%, confermando il dato del 2017/2018.

Differenze nei tassi di ammissione tra Licei, Tecnici, Professionali
Licei hanno avuto il maggior numero di ammessi alla classe successiva (94,8%), seguiti dagli Istituti tecnici (88,5%) e dagli Istituti professionali (88,1%). Rispetto al 2017/2018 i risultati complessivi sono migliorati per questi ultimi (dall’86,1% all’88,1%), mentre sono rimasti sostanzialmente invariati per i percorsi liceali (dal 94,7% al 94,8%) e tecnici (dall’88,4% all’88,5%). Per gli studenti dei Tecnici si è evidenziato un leggero miglioramento dei risultati conseguiti per tutti gli anni di corso, a eccezione del quarto anno.

Tra i Licei, l’Europeo/internazionale (97,3%) e il Classico (97,2%) hanno riportato la quota di promossi più elevata, mentre la percentuale minore è stata nell’Artistico (91,2%). Tra i Tecnici, l’indirizzo più selettivo è stato il Tecnologico, con l’88% di ammissioni, rispetto all’89,3% dell’Economico.

Dopo il primo anno, sempre il più difficile da superare, indipendentemente dall’indirizzo di studio, per gli anni successivi le percentuali di ammissione sono migliorate per tutte e tre le tipologie. Tale miglioramento risulta più evidente per gli indirizzi tecnici e professionali, per i quali la quota di ammessi è cresciuta in modo significativo fino ad arrivare, nel quarto anno, rispettivamente al 92,7% per i Tecnici e al 90,8% per i Professionali.

Differenze a livello territoriale
Nei percorsi liceali delle scuole del Sud e tecnici delle scuole del Centro, lo scorso anno la percentuale di ammissione è stata più alta rispetto alle altre aree geografiche: rispettivamente il 96,2% e l’89,5% degli studenti scrutinati, confermando sostanzialmente l’andamento dell’anno scolastico precedente. Nel Nord-Est e nel Nord-Ovest i Professionali hanno ottenuto risultati migliori delle altre aree d’Italia: sono stati ammessi il 90,8% nel Nord-Est e l’89,3%nel Nord-Ovest. Nelle Isole, invece, è stata rilevata la percentuale più bassa di ammissione nei Professionali (84,8%), anche se gli esiti sono migliorati rispetto al 2017/2018 (81,8%).

Matematica lo scoglio principale
L’analisi delle valutazioni conseguite dagli studenti nello scrutinio dello scorso giugno, per le principali discipline presenti in tutti gli indirizzi di studio (Italiano, Matematica, Lingue straniere), ha confermato che la Matematica è la disciplina più difficile per tutti gli studenti delle Secondarie di II grado. In generale, dal primo al quarto anno, le insufficienze in Matematica sono risultate in percentuale (15,5%) più elevate rispetto a quelle in Italiano (6,4%) e nelle Lingue straniere (10,1%).

Le studentesse si confermano le migliori
Negli scrutini finali del 2019 le studentesse hanno registrato, nelle discipline Matematica e Italiano, risultati migliori rispetto ai colleghi maschi. Il totale di studenti con voti in Matematica tra 8 e 10 è stato costituito dalle ragazze al 59,5% nel primo biennio e al 60,3%nel secondo. Inoltre, le studentesse hanno conseguito il 65,5% dei voti tra 8 e 10 in Italiano.

Prove INVALSI 2020

Il 5 maggio 2020 l’INVALSI informa che “in seguito al protrarsi del blocco delle lezioni in presenza fino al termine del presente anno scolastico e ai cambiamenti normativi intervenuti per l’esame di Stato 2020 a conclusione del secondo ciclo di istruzione, si conferma che limitatamente all’a.s. 2019-20 le prove INVALSI per la II secondaria di secondo grado e per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado non si svolgeranno. Nelle prossime settimane INVALSI comunicherà alle scuole interessate le modalità in cui saranno resi disponibili agli studenti e alle scuole stesse gli esiti delle prove INVALSI 2020 svolte, anche solo per alcune discipline, nei giorni 2-3-4 marzo 2020.”


Modificata la programmazione delle prove INVALSI 2020

Il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020. Necessariamente questo modifica la programmazione delle prove INVALSI 2020 comunicata in precedenza. Per questa ragione è stato cambiato lo scadenzario delle prove (III sec. di I gr.: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=scadenzario_secigrado; II e V sec. di II gr.: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=scadenzario_seciigrado) in attesa di adottare tutte le misure necessarie in base alle indicazioni che saranno fornite dalle autorità competenti nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Tale misure saranno prese di concerto con le scuole e con l’amministrazione scolastica per facilitare il più possibile la ripresa delle attività.


Sospensione Prove Invalsi 2020 per l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado dal 5 al 15 marzo 2020


A seguito delle disposizioni governative che determinano la sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale dal 5 al 15 marzo 2020, l’INVALSI comunica che alla ripresa sarà possibile riprogrammare – di concerto con le scuole interessate – le date di somministrazione delle prove INVALSI 2020 per tutte le scuole che ancora non le hanno sostenute. L’Istituto rinnova la propria vicinanza a tutte le comunità scolastiche, agli studenti, alle famiglie e ai territori maggiormente colpiti dalla situazione sanitaria.


  • Nota INVALSI 5 marzo 2020
    Riorganizzazione delle prove INVALSI 2020 dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado in seguito alla sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020
  • Comunicato INVALSI 4 marzo 2020
    Sospensione Prove Invalsi 2020 per l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado dal 5 al 15 marzo 2020
  • Lettera INVALSI 23 ottobre 2019, Prot.n. 7826
    Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2019-20 (prove INVALSI 2020), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013

Iscrizioni a partire dalle ore 15.00 del 29 ottobre 2019 ed entro le ore 16.30 del 22 novembre 2019 accedendo al sito dell’INVALSI alla pagina:

https://invalsi- areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso


Anno scolastico 2019/20
Calendario delle somministrazioni

II primaria (prova cartacea)

  • Italiano: giovedì 7 maggio 2020
  • Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 7 maggio 2020
  • Matematica: martedì 12 maggio 2020

V primaria (prova cartacea)

  • Inglese: mercoledì 6 maggio 2020
  • Italiano: giovedì 7 maggio 2020
  • Matematica: martedì 12 maggio 2020

III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT)

  • Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): venerdì 3, lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 aprile 2020.
    La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 4 aprile 2020 le Classi Campione non possono svolgere prove)
  • Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 1 aprile 2020 a giovedì 30 aprile 2020
  • Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020

II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)

  • Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 maggio 2020.
    La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti
  • Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da martedì 5 maggio 2020 a sabato 23 maggio 2020

V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)

  • Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 marzo 2020.
    La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti
  • Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020
  • Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020

Le date delle Prove INVALSI 2020

Le Prove INVALSI 2020 si svolgeranno da marzo a maggio. L’arco temporale e le date di somministrazione variano in base al grado scolastico e alle materie.

Sono state rese note le date delle Prove INVALSI 2020 per i cinque gradi scolastici che ogni anno partecipano alle rilevazioni nazionali.

Le classi campione – cioè le classi scelte come rappresentative del sistema scolastico italiano e i cui risultati servono come riferimento – svolgono le Prove in giorni definiti a livello nazionale.

Le classi interessate dalle Prove INVALSI 2020 sono:

le classi II e V della scuola primaria (gradi 2 e 5)
le classi III della scuola secondaria di primo grado (grado 8)
le classi II e V della secondaria di secondo grado (gradi 10 e 13)
Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica; quelli dei gradi 5, 8 e 13 svolgono anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.

La modalità di svolgimento cambia a seconda del ciclo d’istruzione: nella scuola primaria le Prove INVALSI 2020 avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità carta e penna.

La scuola secondaria di primo e di secondo grado, invece, utilizza il computer – modalità CBT – e svolge le prove all’interno di un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale. Questa finestra temporale può essere gestita autonomamente da ciascuna scuola, in funzione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili.

Chi inizia per primo?
Per evitare la concomitanza tra la rilevazione nazionale e la preparazione all’esame di Stato, l’INVALSI ha stabilito che i primi a svolgere le Prove nazionali sono gli studenti del grado 13 e del grado 8.

Come già successo l’anno scorso, gli studenti del grado 13 svolgono le Prove INVALSI 2020 nel mese di marzo, mentre quelli del grado 8 nel mese di aprile.

Le scuole possono scegliere in autonomia le giornate per far svolgere le Prove agli allievi delle classi non campione, in una finestra temporale indicata dall’INVALSI all’interno del periodo di somministrazione, definito a livello nazionale:

il grado 13 – dal 2 al 31 marzo 2020
il grado 8 – dall’ 1 al 30 aprile 2020
Le classi campione, invece, seguono una procedura diversa con una finestra di somministrazione definita a livello nazionale, che va dal 9 al 12 marzo 2020 per il grado 13 e dal 3 all’8 aprile per il grado 8. Da notare però che le classi campione del grado 8 non svolgeranno le Prove nazionali sabato 4 aprile 2020.

Oltre alle date ordinarie, è prevista anche una sessione suppletiva – dall’11 al 15 maggio 2020 – per dare la possibilità a quegli studenti assenti per gravi e comprovati motivi di recuperare e svolgere la Prova nazionale nei mesi di marzo (grado 13) e di aprile (grado 8), in tempo utile per ricevere l’attestato ufficiale redatto dall’INVALSI con la certificazione delle competenze per Italiano, Matematica e Inglese.

E gli altri gradi scolastici?
I gradi 2, 5 e 10 svolgono le Prove nel mese di maggio.

La scuola primaria continua a partecipare alla rilevazione con Prove nella modalità carta e penna, in giornate specifiche per ogni singola disciplina.

La Prova di Inglese riguarda solo gli alunni del grado 5 e si svolge il 6 maggio 2020, mentre le Prove di Italiano e di Matematica riguardano entrambi i gradi scolastici e si svolgono rispettivamente il 7 e il 12 maggio 2020. Solo gli allievi delle classi campione del grado 2, al termine della Prova di Italiano, svolgono anche la Prova di lettura a tempo (2 minuti).

Anche per la scuola primaria sono previste delle sessioni posticipate: il 18 maggio 2020 per la Prova di Inglese del grado 5; il 13 e il 14 maggio 2020, rispettivamente, per la Prova di Italiano e di Matematica di entrambi i gradi scolastici.

L’ultimo grado scolastico a partecipare alla rilevazione nazionale è il grado 10, che svolge esclusivamente le Prove di Italiano e di Matematica in modalità CBT. Per questo grado scolastico infatti non è prevista la Prova di Inglese.

Gli studenti delle classi non campione possono svolgere le Prove dal 5 al 23 maggio 2020 mentre quelli delle classi campione dall’11 al 13 maggio 2020.