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Nota 24 febbraio 2011, Prot. n. 1567

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolasticoUfficio II

Ufficio II

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Istruzioni per l’applicazione dell’art. 23 comma 5 del C.C.N.L. del 15.7.2010 – Area V quadriennio 2006/2009 – Assegno ad personam. ERRATA CORRIGE

Facendo seguito alla precedente nota Prot. n. AOODGPER. 717 del 31.01.2011, dopo il riscontro di alcuni errori materiali presenti nel documento con le relative tabelle, si ritrasmettono gli stessi debitamente rivisti e corretti.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Chiappetta

Nota 24 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER. 1565

Nota 24 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER. 1565

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Nota 24 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER. 1565

Ai DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Istruzioni per l’applicazione dell’art. 23 comma 5 del C.C.N.L. del 15.7.2010 – Area V quadriennio 2006/2009 – Assegno ad personam.

Nota 18 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER.1445

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Ai DIRETTORI GENERALI

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Cessazione dirigenti scolastici. Applicazione art. 59 comma 9 Legge n. 449/97.

In merito alle modalità di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, come d’intesa con l’Inpdap, si forniscono chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nella circolare n. 100/2010.

La citata circolare dopo aver precisato che la cessazione ordinaria dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dall’art. 12 del C.C.N.L. del 15 luglio 2010, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni, ha ulteriormente chiarito, su indicazione dell’Inpdap, che la previsione contrattuale di specifici termini di preavviso,in caso di recesso, fa sì che a essi non sia più applicabile l’art. 59 comma 9 della Legge n. 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

Tali requisiti vanno maturati entro il 31 agosto dell’anno di cessazione per accedere al pensionamento dal 1 settembre.

E’ di tutta evidenza, quindi, che sussiste per i dirigenti scolastici un doppio regime di cessazione dal servizio.

Il regime ordinario, direttamente previsto dal succitato C.C.N.L., è quello volto a conseguire la pensione di anzianità e comporta che la cessazione avvenga, presentando l’apposita istanza entro il 28 febbraio, irrevocabilmente alla data del primo settembre successivo.

In tal caso, il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti continua ad essere accertato entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione in applicazione dell’art. 59 comma 9 della Legge 449/97.

Qualora, invece, la predetta cessazione avvenga in virtù dell’esercizio del diritto di recesso che, essendo collegato ai termini di preavviso del C.C.N.L. dell’Area V, comporta, per scelta del dirigente, una data di cessazione dal servizio non necessariamente coincidente con il primo settembre non trova applicazione il citato articolo 59.

Per la determinazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’attribuzione del trattamento di quiescenza si fa riferimento, in questa seconda ipotesi, all’anzianità effettivamente posseduta al momento della cessazione, poiché il recesso non è finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico.

In definitiva, per coloro che presentano istanza di recesso dopo il 28 febbraio la decorrenza scatta dal 1° settembre solo se, rispettati i termini di preavviso, i prescritti requisiti sono posseduti entro il 31 agosto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Nota 18 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER.1432

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Ai DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Trattenimento in servizio dirigenti scolastici – Istanze.

Si fa seguito alla nota prot. n. AOODGPER.248 del 13/01/2011 concernente il monitoraggio sulle istanze di trattenimento in servizio e si precisa quanto segue.

Fermo restando il potere discrezionale delle SS.LL. in ordine alla valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per l’accoglimento delle istanze di cui all’oggetto secondo i criteri dettati con la Direttiva n. 94 del 2009, occorre rispettare i limiti quantitativi alla concessione dei trattenimenti in servizio derivanti dalla futura attivazione della procedura concorsuale di reclutamento dei dirigenti scolastici.

A tal fine, si ritiene opportuno segnalare che l’eventuale accoglimento delle istanze di cui trattasi debba tener conto del numero dei posti da destinare alla procedura concorsuale, determinato secondo i criteri fissati dall’art. 3 c. 2 del D.P.R. 140/2008.

Si fa presente che con nota prot. n. AOODGPER.17127 del 12/11/2009 è stata chiesta l’autorizzazione a bandire il predetto concorso per un contingente complessivo di n. 2.871 posti calcolati con riferimento ai posti vacanti e disponibili al 1° settembre 2010 a cui sono stati sommati, secondo stima previsionale, i posti vacanti e disponibili nel triennio successivo per collocamento a riposo per limite di età maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi.

Occorre, altresì, precisare che l’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dal comma 5 del D.Lgs n. 297/1994, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.

A tal proposito, si ritiene che la predetta autorizzazione, ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 449/1997, costituisca condizione di efficacia della procedura di accoglimento dell’istanza di cui all’oggetto.

Pertanto, la presentazione di tale istanza da parte dei dirigenti scolastici è subordinata al rispetto della procedura autorizzatoria il cui mancato perfezionamento rende priva di effetti la valutazione positiva delle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Avviso 9 febbraio 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV

Si comunica che per mero errore materiale alle circolari n. 11 (Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’atttuazione dell’autonomia scolastica – legge 23.12.1998, n.448 – art. 26, comma 8 – Anno scolastico 2011/2012) e n. 12 (Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici del personale docente presso: ……………………………………………. )

E’ stata indicata la data del 31.1.2011: la data esatta da assegnare alle stesse è 8 Febbraio 2011

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Circolare Ministeriale 8 febbraio 2011, n. 11

Circolare Ministeriale 8 febbraio 2011, n. 12

Circolare Ministeriale 8 febbraio 2011, n. 11

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV

Circolare Ministeriale 8 febbraio 2011, n. 11

Prot.AOODGPER. 751

Al Capo Dipartimento per la Programmazione e la

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

SEDE

Ai Direttori Generali degli Uffici Centrali LORO SEDI

Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

e p.c.

Al Gabinetto SEDE

Alla Provincia Autonoma

Dipartimento istruzione TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la

Provincia di BOLZANO

All’ Intendente Scolastico per la

Scuola in lingua tedesca BOLZANO

All’ Intendente Scolastico per la

Scuola delle località ladine BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione

Autonoma della Valle d’Aosta AOSTA

Oggetto: Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n 448– art. 26, comma 8. Anno scolastico 2011/2012

Circolare Ministeriale 8 febbraio 2011, n. 12

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale Personale Scolastico – Ufficio IV

Circolare Ministeriale 8 febbraio 2011, n. 12

Prot.AOODGPER. 752

Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto

SEDE

Al Capo Dipartimento per la Programmazione e la

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie

e Strumentali

SEDE

Ai Direttori Generali degli Uffici Centrali

LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma

Dipartimento Istruzione

TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la

Provincia di

BOLZANO

All’ Intendente Scolastico per la

Scuola in lingua tedesca BOLZANO

All’ Intendente Scolastico per la

Scuola delle località ladine BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione

autonoma della Valle d’Aosta AOSTA

Oggetto: Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:

– enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;

– associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;

– università e altri istituti di istruzione superiore.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – articolo 26, commi 8, 9 e 10.

Avviso 4 febbraio 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – Ufficio 2°

Avviso 4 febbraio 2011

Oggetto: “Concorso pubblico, per esami, a centoquarantacinque posti di dirigente tecnico, da assegnare agli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di concorrere alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative, oltre all’attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e i direttori generali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 – 4^ Serie speciale – “Concorsi ed esami”, del 05.02.2008

Nota 31 gennaio 2011, Prot. n. AOODGPER 717

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Ai DIRETTORI GENERALI

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Istruzioni per l’applicazione dell’art. 23 comma 5 del C.C.N.L. del 15.7.2010 – Area V quadriennio 2006/2009 – Assegno ad personam.

L’art. 58, comma 2, del C.C.N.L. – Area V quadriennio normativo 2002/2005 dispone quanto segue:

“2. I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale dell’area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l’eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per effetto dell’espletamento delle funzioni sostitutive.

3. L’eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.“

L’art. 23, comma 5 del C.C.N.L. del 15.7.2010 – Area V – dirigenza scolastica quadriennio normativo 2006/2009 ribadisce il diritto all’attribuzione dell’assegno ad personam senza successivo assorbimento dello stesso.

La norma trova applicazione nel procedimento di assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici negli anni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 che, nell’espletamento delle funzioni sostitutive dei capi d’istituto, hanno percepito emolumenti che, sommati allo stipendio in godimento, superano il trattamento economico attribuito dallo stesso C.C.N.L.

La nota prot. n. 702 del 13 giugno 2006 di questa Direzione Generale, allegata, chiarisce che “l’eventuale maggior trattamento economico del docente incaricato della presidenza deve essere determinato comparando tutte le voci del salario fondamentale del preside incaricato e del dirigente scolastico con esclusione delle voci variabili perché collegate alla complessità della singola istituzione scolastica. In sostanza non dovrebbe essere considerata, nelle comparazioni delle retribuzioni, né la parte variabile dell’indennità di direzione di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell’art. 33 C.C.N.I. 31.8.1999 né la parte variabile della retribuzione di posizione della retribuzione del dirigente scolastico. Infine non dovrebbe essere in alcuna maniera considerata la retribuzione di risultato del dirigente scolastico in quanto eventuale e, soprattutto, variabile”.

Gli elementi da confrontare variano secondo la data di assunzione.

Decorrenza economica 1.9.2006:

1) trattamento economico complessivo percepito alla data di assunzione del nuovo ruolo:

§ stipendio tabella B C.C.N.L. Scuola 7.12.2005

§ incremento stipendiale 1.1.2006 tabella 1 C.C.N.L. 29.11.2007

§ eventuali assegni ad personam riassorbibili equiparati allo stipendio

§ indennità di funzioni superiori (art. 69 C.C.N.L. 4.8.1995)

§ indennità di direzione quota fissa tabella B C.C.N.I. 31.8.1999 (L. 4.728.000 a.l. pari a € 2.441,81).

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 12 mensilità, ma concorrono alla formazione della tredicesima mensilità; fa eccezione l’indennità di direzione, retribuita per 12 mensilità.

2) trattamento economico complessivo spettante nel ruolo dirigenziale:

§ stipendio art. 2 c. 2 C.C.N.L./2006 II biennio (€ 40.129,98)

§ incrementi 1.4.2006 e 1.7.2006 art. 23 c. 1 C.C.N.L./2010 I biennio (€ 15,74 e € 26,24)

§ retribuzione di posizione – parte fissa – art. 23 c. 3 C.C.N.L./2010 I biennio (€ 3.166,68)

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 13 mensilità.

Decorrenza economica 1.9.2007:

1) trattamento economico complessivo percepito alla data di assunzione del nuovo ruolo:

§ stipendio tabella 2 C.C.N.L. 29.11.2007

§ eventuali assegni ad personam riassorbibili equiparati allo stipendio

§ indennità di funzioni superiori (art. 69 C.C.N.L. 4.8.1995)

§ indennità di direzione quota fissa tabella B CCNI 31.8.1999 (L. 4.728.000 a.l. pari a € 2.441,81).

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 12 mensilità, ma concorrono alla formazione della tredicesima mensilità; fa eccezione l’indennità di direzione, retribuita per 12 mensilità.

2) trattamento economico complessivo spettante nel ruolo dirigenziale:

§ stipendio art. 23 c. 2 C.C.N.L./2010 I biennio (€ 41.968,00)

§ retribuzione di posizione – parte fissa – art. 23 c. 3 C.C.N.L./2010 I biennio (€ 3.166,68)

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 13 mensilità.

Decorrenza economica 1.9.2008:

1) trattamento economico complessivo percepito alla data di assunzione del nuovo ruolo:

§ stipendio tabella 1 Seq. Contr./2008

§ incrementi 1.4.2008 e 1.7.2008 tabella A C.C.N.L. 23.1.2009

§ eventuali assegni ad personam riassorbibili equiparati allo stipendio

§ indennità di funzioni superiori (art. 69 C.C.N.L. 4.8.1995)

§ indennità di direzione quota fissa tabella B CCNI 31.8.1999 (L. 4.728.000 a.l. pari a € 2.441,81).

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 12 mensilità, ma concorrono alla formazione della tredicesima mensilità; fa eccezione l’indennità di direzione, retribuita per 12 mensilità.

2) trattamento economico complessivo spettante nel ruolo dirigenziale:

§ stipendio art. 23 c. 2 C.C.N.L./2010 I biennio (€ 41.968,00)

§ incrementi 1.4.2008 e 1.7.2008 art. 2 c. 1 C.C.N.L./2010 II biennio (€ 15,74 e € 26,24)

§ retribuzione di posizione – parte fissa – art. 2 c. 3 C.C.N.L./2010 II biennio (€ 3.556,68)

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 13 mensilità.

Decorrenza economica 1.9.2009:

1) trattamento economico complessivo percepito alla data di assunzione del nuovo ruolo:

§ stipendio tabella B C.C.N.L. 23.1.2009

§ eventuali assegni ad personam riassorbibili equiparati allo stipendio

§ indennità di funzioni superiori (art. 69 C.C.N.L. 4.8.1995)

§ indennità di direzione quota fissa tabella B C.C.N.I. 31.8.1999 (L. 4.728.000 a.l. pari a € 2.441,81).

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 12 mensilità, ma concorrono alla formazione della tredicesima mensilità; fa eccezione l’indennità di direzione, retribuita per 12 mensilità.

2) trattamento economico complessivo spettante nel ruolo dirigenziale:

§ stipendio art. 2 c. 2 C.C.N.L./2010 II biennio (€ 43.310,90)

§ retribuzione di posizione – parte fissa – art. 2 c. 3 C.C.N.L./2010 II biennio (€ 3.556,68)

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 13 mensilità.

Decorrenza economica 1.9.2010:

1) trattamento economico complessivo percepito alla data di assunzione del nuovo ruolo:

§ stipendio tabella B C.C.N.L. 23.1.2009

§ eventuali assegni ad personam riassorbibili equiparati allo stipendio

§ indennità di funzioni superiori (art. 69 C.C.N.L. 4.8.1995)

§ indennità di direzione quota fissa tabella B C.C.N.I. 31.8.1999 (L. 4.728.000 a.l. pari a € 2.441,81).

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 12 mensilità, ma concorrono alla formazione della tredicesima mensilità; fa eccezione l’indennità di direzione, retribuita per 12 mensilità.

2) trattamento economico complessivo spettante nel ruolo dirigenziale:

§ stipendio art. 2 c. 2 C.C.N.L./2010 II biennio (€ 43.310,90)

§ retribuzione di posizione – parte fissa – art. 2 c. 3 C.C.N.L./2010 II biennio (€ 3.556,68)

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 13 mensilità.

Tutti gli importi riportati nel file allegato sono stati desunti dalle tabelle contrattuali, ad eccezione dell’indennità di funzioni superiori, che è stata calcolata applicando il criterio riportato nell’art. 69 del C.C.N.L. 4.8.1995.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Allegato

Avviso 5 gennaio 2011

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali

Ufficio I

Oggetto: “Concorso pubblico, per esami, a centoquarantacinque posti di dirigente tecnico, da assegnare agli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di concorrere alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative, oltre all’attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e i direttori generali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 – 4a Serie speciale – “Concorsi ed esami”, del 05.02.2008.

Si comunica che la pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso di cui all’oggetto è rinviata alla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – “Concorsi ed esami”, dell’ 11 febbraio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Antonio Coccimiglio

Nota Operativa INPDAP 30 dicembre 2010, n. 59

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I – Pensioni
Ufficio III – TFS, TFR, ASV e Previdenza Complementare

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
Ai CAF
Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali
Ai Direttori Regionali
Agli Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Nota Operativa INPDAP 30 dicembre 2010, n. 59

Oggetto: CCNL relativo al personale dell’ Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009

Legge 3 dicembre 2010, n. 202

Legge 3 dicembre 2010, n. 202

(in G.U. 4 dicembre 2010, n. 284)

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004

Art. 1.

1. Al fine di consentire all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull’esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1 e che hanno frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.

Art. 4.

1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 1.

Art. 5.

1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.

2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui all’articolo 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del medesimo concorso. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l’anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.

3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all’articolo 6.

Art. 6.

1. L’organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dall’ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).

2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L’attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.

3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all’articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.

Art. 8.

1. Per l’organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni del decreto direttoriale di cui all’articolo 1 della presente legge e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341.

Art. 9.

1. All’attuazione della presente legge si provvede mediante l’utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

1. Le assunzioni ai sensi dell’articolo 7, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella Regione Sicilia, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l’assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.