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Messaggio MEF 2 maggio 2013, n. 60

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

Messaggio MEF 2 maggio 2013, n. 60

OGGETTO: Assegno per nucleo familiare – interventi anno 2013.

La normativa vigente prevede che la domanda di rideterminazione dell’assegno al nucleo familiare possa essere presentata all’Ufficio Responsabile del trattamento economico, non appena il dipendente è in possesso dei redditi complessivi relativi all’anno precedente.
Analogamente a quanto operato gli scorsi anni, a decorrere dal 1° luglio 2013, è prevista la sospensione automatica del pagamento di tutti gli assegni per nucleo familiare impostando come reddito familiare l’importo di € 1.000.001,00, escludendo eventuali situazioni già aggiornate con i redditi 2012.
Il personale interessato, riceverà un apposito messaggio nell’area riservata del portale NoiPA, a decorrere dal mese di maggio, con l’invito a ripresentare al più presto la domanda dell’assegno al nucleo familiare valida dal 1° luglio.
Si rammenta che, nel modello di domanda disponibile sul sito “NoiPA”, nella sezione “Modulistica”, vanno indicati i redditi percepiti nell’anno 2012, compresi i redditi a tassazione separata (presenti nei campi 351 e 353 del modello CUD/2013). Tali redditi possono essere desunti dal modello CUD/2013, dal modello 730/2013 o dal modello Unico 2013.
Si chiede la collaborazione di tutti gli Uffici Responsabili del trattamento economico nel dare massima priorità alle segnalazioni per assegno al nucleo familiare al fine di evitare disagi all’utenza.

IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI

Nota 2 maggio 2013, AOODGSC Prot. n. 2807

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Gcnerale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione c la Comunicazione
Ufficio VI
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
p.c. Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
Lucrezia Stellacci
SEDE
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione delle “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma”, di cui all’ Accordo in Conferenza Unificata del 18 novembre 2010.

Con l’Accordo in Conferenza Unificata del 18 novembre 2010, recante “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma” (G. U. del 13 gennaio 2011, n. 9SG ) è stata richiamata l’attenzione delle Istituzioni, in primis del Ministero dell’ Istruzione, sull’importanza di garantire aria sana a tutti i minori, specialmente agli allergici e asmatici, nelle aule scolastiche. Alcuni studi condotti in Europa hanno dimostrato, infatti, che l’asma, di cui soffrono bambini ed adolescenti, sia associata a numerosi fattori presenti nell’ambiente scolastico, fra cui l’umidità, le muffe, i composti organici volatili, la formald eide, gli allergeni e i batteri. Altro dato rilevato da queste ricerche è l’influenza negativa che la cattiva qualità dell’aria e le condizioni microclimatiche non ottimali possono avere sulla performance scolastica di questi allievi.
Le indicazioni riportate nell’ Accordo, che si allega, non solo forniscono elementi conoscitivi sui principali fattori di rischio presenti nell’ aria degli edifici scolastici, ma delineano anche un quadro integrato di interventi da realizzare nelle scuole per limitare il contatto dei minori allergici con i fattori di rischio più gravi.
Per facilitare l’attuazione del provvedimento richiamato, la GARD Italia, componente italiana dell’ Alleanza Globale contro le Malattie Respiratorie croniche, promossa dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ha istituito nel marzo 2010, presso il Ministero della Salute, un Gruppo di lavoro ad hoc, denominato Gruppo GARD Progetto n. 1 “Programma di prevenzione per le scuole dei rischi indoor per malattie respiratorie ed allergiche”, composto da esperti nazionali ed europei e rappresentanti di varie istituzioni. Tale Gruppo, nell’ ambito del suo mandato, ha elaborato il documento tecnico “La qualità dell’ aria nelle scuole e i rischi per malattie respiratorie e allergiche. Quadro conoscitivo sulla situazione italiana e strategie di prevenzione”. Il documento, che si allega alla presente, fornisce ulteriori elementi di conoscenza sulla qualità dell’ aria nelle scuole oltre a una serie di raccomandazioni e proposte operative, utili soprattutto alle autorità scolastiche ed a tutto il personale della scuola, finalizzate a promuovere salute e benessere nella scuola e, in primo luogo, a ridurre i principali fattori di rischio ambientali dannosi per la salute dei nostri studenti.
Si raccomanda, pertanto, la massima diffusione tra le scuole di ogni ordine e grado delle allegate Linee guida e si confida nella consueta fattiva collaborazione di codesti Uffici Scolastici Regionali.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

Accordo CSR 7 febbraio 2013, n. 55
“Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento ad aria”.

LA QUALITÀ DELL’ARIA NELLE SCUOLE E RISCHI PER MALATTIE RESPIRATORIE E ALLERGICHE
Quadro conoscitivo sulla situazione italiana e strategie di prevenzione
Gruppo Lavoro GARD-I Progetto n°1 ”Programma di prevenzione per le scuole dei rischi indoor per malattie respiratorie e allergiche”

Nota 2 maggio 2013, Prot. n. 1018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per gli studi la statistica e i sistemi informativi
Ufficio III

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado statali
Ai Responsabili delle scuole secondarie di II grado paritarie
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
AI Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola m lingua italiana di Bolzano
All’ Intendente Scolastico per la scuola m lingua tedesca di Bolzano
All’ Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

Oggetto: Modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado.

Con la presente nota si richiamano le informazioni ed istruzioni operative inerenti la trasmissione per via telematica dei testi delle prove d’esame dell’anno scolastico 2012-2013 (c.d. “Plico Telematico”).

Referenti di sede per la gestione del plico telematico

Come per il precedente anno scolastico, il “plico telematico”, che contiene i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della quarta prova scritta), è destinato ad ogni singola commissione operante nelle istituzioni scolastiche, statali e paritarie (nonché alle residue istituzioni legalmente riconosciute sede d’esame).

Perché il “plico telematico” possa pervenire a destinazione nei modi e nei tempi stabiliti, si richiede che ogni istituzione scolastica, che sia sede di una o più commissioni e/o di una o più classi-commissione, individui e comunichi al MIUR, tramite il sistema informativo (SIDI), tanti referenti di sede quante sono le sedi scolastiche, facenti capo all’istituzione scolastica, in cui si svolgono fisicamente gli esami (sede centrale, succursali, sede/i coordinata/e ecc.).

Individuazione dei referenti di sede

Le modalità di individuazione del referente di sede sono invariate rispetto all’anno scolastico 2011/12. Il referente o i referenti sono scelti dal dirigente scolastico della istituzione scolastica statale (o dalla analoga figura apicale della scuola paritaria) tra il personale docente e/o il personale non docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata annuale; tale personale deve essere in possesso di basilari competenze informatiche (accesso a Internet, scarico files, lettura e archiviazione files, collegamento con stampante e stampa documenti). Il docente eventualmente individuato come referente di sede non può partecipare alle operazioni d’esame né come presidente né come commissario esterno. Allo scopo di fare fronte ad eventuali emergenze, il dirigente scolastico può individuare uno o due referenti in più di quelli strettamente necessari (uno per ogni sede scolastica).

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie (comprese le residuali istituzioni legalmente riconosciute sede d’esame) assicurano la presenza di almeno una postazione di lavoro in ciascuna delle predette sedi.

La postazione di lavoro consiste di un Personal computer (laptop o desktop) con i seguenti requisiti minimi:

– sistema operativo Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7;

– Acrobat Reader 9 installato;

e di una stampante laser ad esso collegata, per la stampa dei testi delle prove, in grado di stampare almeno 8 ppm in formato A4 con una risoluzione in bianco e nero di almeno 300 DPI.

Laddove nella medesima sede d’esame operi più di una commissione o classe-commissione, il dirigente scolastico valuta l’opportunità di allestire più di una postazione di lavoro in modo da parallelizzare le operazioni di stampa dei testi per ciascuna commissione o classe-commissione.

Il referente o i referenti di sede assicurano la predisposizione e il funzionamento della o delle postazioni di lavoro nella sessione ordinaria d’esame e nelle eventuali sessioni suppletiva e straordinaria.

Il nominativo del referente di sede (o dei referenti di sede), individuato dal capo dell’istituto statale o paritario, dovrà essere comunicato al sistema informativo del MIUR (SIDI) attraverso specifiche funzioni informatiche, così come indicato nella nota n. 884 del 12 aprile 2013. L’utilizzo delle credenziali SIDI consentirà di autenticare il referente di sede e di accertare la sua abilitazione ad accedere ai dati del plico telematico.

Per le istituzioni scolastiche statali escluse quelle delle province autonome di Aosta, Trento e Bolzano, l’operazione di comunicazione al SIDI del nominativo o dei nominativi di cui sopra, deve essere effettuata dal dirigente scolastico dell’istituto statale interessato o dal DSGA, se espressamente delegato dal dirigente.

Per quanto attiene alle scuole paritarie e legalmente riconosciute, il soggetto (o i soggetti) identificato(i) dal coordinatore scolastico deve presentare, al dirigente dell’ambito territoriale competente, il documento da cui si evince la nomina a referente di sede conferita dal coordinatore scolastico. Il documento di nomina, timbrato e firmato dal coordinatore scolastico, deve riportare i dati identificativi del coordinatore scolastico e del referente di sede, i loro codici fiscali ed il codice fiscale / partita IVA dell’istituto; esso deve essere corredato da un documento valido di identità del soggetto che lo presenta. Il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale, accertata l’esistenza e la validità in corso del decreto di parità (ovvero il riconoscimento legale e la circostanza di essere sede d’esame per l’anno in corso), verificata la validità dei documenti presentati e l’identità della persona, autorizza il referente della sicurezza a comunicare al sistema informativo il codice fiscale del referente di sede abilitato ad accedere al plico telematico. Ai fini delle opportune verifiche, da parte dei responsabili dell’istituto paritario o legalmente riconosciuto, effettuata l’abilitazione la procedura invierà anche una e-mail all’indirizzo di posta della scuola del referente di sede appena abilitato.

I dirigenti provinciali e i referenti della sicurezza degli uffici scolastici di Trento e di Bolzano effettueranno analoghe operazioni sia per comunicare al SIDI i nominativi dei referenti di sede delle scuole statali, sia per quelli delle scuole paritarie e legalmente riconosciute. Il referente provinciale di Aosta, che deve effettuare le medesime operazioni per le scuole statali e paritarie della provincia, per comunicare i nominativi dei referenti al SIDI, a cui non è abilitato ad accedere, si avvale della collaborazione dell’ufficio territoriale di Torino.

Infine, per le scuole non presenti nell’ Anagrafe SIDI (scuole militari o scuole annesse a convitti e conservatori) l’abilitazione al profilo di referente plico telematico dovrà essere effettuata dai Referenti della Sicurezza degli Uffici Territoriali (provinciali e regionali).

Funzionamento del plico telematico

Il referente di sede o, in caso di più sedi, i referenti di sede, abilitati a gestire il plico telematico con le modalità sopra riportate, attraverso un’apposita area riservata del SIDI, accedono, nell’arco temporale stabilito dal Ministero, ad una funzione che consente di scaricare il “plico telematico” contenente i “temi d’esame” criptati relativi alla commissione o alle commissioni operanti presso tutte le sedi d’esame dell’Istituzione Scolastica di cui sono stati nominati referenti.

La funzione guida l’utente nell’esecuzione delle verifiche finalizzate ad accertare la corretta esecuzione del processo. La medesima funzione consente anche di ottenere la password di istituto di cui ai paragrafi successivi.

Per decifrare il contenuto del plico è necessario poter disporre contemporaneamente e congiuntamente di due chiavi: la prima chiave, la cosiddetta password di istituto, è unica per istituzione scolastica; l’altra chiave, denominata chiave ministero, distinta tra prima, seconda e quarta prova, sarà resa nota solo la mattina in cui si svolgerà la relativa prova scritta.

La password di istituto dovrà essere conservata per poter essere utilizzata per l’apertura del plico. Essa però, a differenza dello scorso anno, è unica per tutti i referenti di sede del medesimo istituto e non sarà quindi più necessario individuare un “referente primario”. L’eventuale utilizzo anticipato di tale password non consentirà comunque di decifrare i testi contenuti nel “plico telematico” poiché, fino alla data di effettivo svolgimento delle prove scritte d’esame, non sarà disponibile la chiave ministero, necessaria per la decrittazione.

Il dirigente scolastico o il capo di istituto paritario assicurano la conservazione della password e danno disposizioni affinché al personal computer o ai personal computers nei quali saranno installati i “plichi telematici” possa o possano accedere solo il referente o i referenti di sede. E comunque vietata l’installazione dei “plichi telematici” su apparecchiature informatiche diverse dai personal computers da utilizzare per la stampa dei testi delle prove.

Prove per candidati con disabilità visive

Dal corrente anno scolastico, all’interno del plico saranno anche disponibili, nel formato e con le caratteristiche richieste dalle singole scuole, le prove per i candidati con disabilità visive. Le prove saranno contraddistinte in modo tale da essere facilmente individuabili all’interno del plico telematico. Sarà compito del Referente in accordo con la Commissione effettuare il download della prova e, se necessario, procedere al salvataggio su supporto magnetico in modo che la prova possa essere fruita sulla postazione a disposizione del candidato. Sulle postazioni devono essere disponibili i prodotti e gli strumenti coerenti con la specifica richiesta: sintetizzatori vocali, windows media player, word 97-2003. Eventuali esigenze particolari verranno esaminate caso per caso su segnalazione puntuale da parte dell’istituto o della commissione.

Le prove richieste in formato Braille cartaceo dovranno essere ritirate presso l’Amministrazione Centrale, con modalità che saranno successivamente comunicate.

Prove per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione

Dal corrente anno scolastico il plico telematico dovrà essere utilizzato anche per i candidati che svolgono l’esame presso sezioni carcerarie e ospedaliere. I Dirigenti Scolastici e i Responsabili delle Istituzioni scolastiche Paritarie, di concerto con le Direzioni Regionali competenti, si organizzeranno per consentire a tali candidati di sostenere le prove scritte utilizzando il plico telematico. Solo in casi eccezionali, debitamente documentati, sarà possibile richiedere tramite l’USR di riferimento un apposito plico cartaceo.

Il giorno dell’esame

La mattina dell’esame, prima dell’ora fissata per l’inizio della prova (ore 8.30), il presidente o i presidenti delle commissioni (o i rispettivi delegati) si recano nel luogo nel quale sono state allestite la o le postazioni di lavoro contenenti i “plichi telematici”. Il referente di sede attiva, per ciascuna postazione di lavoro, l’applicazione (contenuta in ogni “plico telematico”) che consente di decriptare i testi delle tracce. L’attivazione avviene mediante inserimento del codice istituto e della Password dì istituto. Il referente di sede e il presidente di commissione accedono quindi alla chiave ministeriale, pubblicata attraverso i canali che saranno scelti e indicati al momento opportuno dal Ministero. L’inserimento della chiave ministero consentirà di decriptare il testo.

Per la prima prova scritta l’applicazione prospetta, se non ci sono prove speciali, una sola possibilità (P000 – Italiano). Per la seconda prova scritta, nel caso di commissioni con classi che seguono differenti indirizzi di studio, il sistema prospetta le diverse seconde prove assegnate a ciascun indirizzo di studi. È sufficiente selezionare le prove occorrenti e cliccare sul pulsante apri o salva. A differenza dello scorso anno, infatti, è possibile stampare la prova dopo averla aperta o dopo averla salvata in locale in modo da consentire la gestione delle prove speciali.

Il presidente può delegare al referente di sede l’esecuzione delle operazioni sopra descritte, che devono comunque svolgersi sotto la sua vigilanza. Alle operazioni assistono i rappresentanti dei candidati (almeno due per ciascuna classe commissione).

Il ruolo degli Uffici Scolastici Territoriali

Gli Uffici scolastici regionali, in analogia con quanto predisposto lo scorso anno, costituiscono nuclei tecnici di supporto ai dirigenti scolastici e ai referenti di sede. Il Ministero, a sua volta, metterà a disposizione una task force dedicata a supportare i predetti nuclei territoriali durante le fasi operative del processo.

Ogni ufficio scolastico regionale sarà dotato di un plico telematico contenente tutte le prove che coprono il fabbisogno delle scuole della Regione.

Sperimentazione del processo

Anche per questo anno scolastico sarà effettuata una sperimentazione consistente nelle simulazioni della gestione del “plico telematico”; essa sarà effettuata nel mese di maggio 2013 e riguarderà obbligatoriamente ciascuna sede scolastica coinvolta negli esami di Stato 2013. Preventivamente dovranno essere individuati e comunicati al SIDI i nominativi di tutti i referenti di sede coinvolti nell’operazione. I referenti di sede individuati saranno impegnati sia nella fase di sperimentazione sia nelle operazioni relative alla produzione dei temi d’esame delle sessioni ordinaria ed eventuali suppletiva e straordinaria 2013.

Con successive note saranno fornite apposite istruzioni operative, con particolare riguardo alla formazione e attivazione dei nuclei tecnici di supporto presso gli Uffici scolastici regionali, alle modalità di messa a disposizione del plico regionale e alla tempistica con cui si svolgeranno le simulazioni.

I dirigenti scolastici segnaleranno tempestivamente ai competenti Uffici scolastici regionali eventuali carenze di disponibilità della dotazione tecnica minima necessaria allo svolgimento del processo o eventuali specifiche esigenze che saranno trattate puntualmente.

Le presenti indicazioni e istruzioni si intendono rivolte anche ai coordinatori delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche paritarie e delle residue istituzioni scolastiche legalmente riconosciute: a tal proposito, si invitano gli Uffici scolastici regionali a porre particolare attenzione nella verifica ed integrazione dei dati anagrafici (indirizzo, telefono, fax, email) delle scuole in “Anagrafe scuole non statali”.

Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione di quanti in indirizzo, ai fini di una piena attuazione ed in continuità con la positiva esperienza dello scorso anno.

Il Dirigente
Paolo De Santis

30/04/2013 – Proroga termini iscrizioni sul sistema informativo – Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking”

Oggetto: Proroga termini iscrizioni sul sistema informativo – Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Avvio delle attività formative in Calabria, Campania, Sicilia.Programma Operativo Nazionale FSE 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” – Asse II “Capacità Istituzionale”– Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la legalità” .

Circ. n. 4971 del 30 aprile 2013

30/04/2013 – Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA

Oggetto: Programma Operativo Nazionale FSE 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” – Asse II “Capacità Istituzionale” Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la legalità” – Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Avvio delle attività formative in Calabria, Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo.

Circ. n. 4237 del 12 aprile 2013

 

Avviso 30 aprile 2013

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio VII

Alle istituzioni Scolastiche LORO SEDI

OGGETTO: D.L. n. 35/2013-Avviso accreditamento sulla piattaforma certificazione crediti MEF RGS

Si informa che è stata inviata per mail massiva la nota prot. n. 2718 del 30 aprile 2013, con la quale si comunica l’avvenuto accredito della scuola sulla piattaforma per la certificazione dei crediti, fornendo nel contempo nome utente e password necessari per l’attivazione della relativa utenza.
A correzione di quanto indicato nella nota citata si precisa che l’indirizzo al quale collegarsi per l’attivazione dell’utenza è: certificazionecrediti.mef.gov.it .

IL DIRETTORE GENERALE
(Fto Marco Ugo Filisetti)

Nota 29 aprile 2013, Prot. n. AOODGPER 4118

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio IV

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Oggetto: Organico di diritto e mobilità personale docente della scuola dell’infanzia e primaria. Chiusura funzioni. A.s. 2013/14.

 

A causa delle numerose segnalazioni, pervenute da parte degli Uffici scolastici regionali circa le difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività necessarie per le operazioni propedeutiche alla mobilità entro i tempi stabiliti, si informano gli Uffici territorialmente competenti che il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili relativamente al personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, indicato nell’O.M. n. 9 del 13.3.2013, è prorogato al 3 maggio 2013.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

Nota 29 aprile 2013, Prot. n. 2732

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

p.c. Al Responsabile del progetto IDIFO 4
prof.ssa Marisa Michelini
Università di Udine

Nota 29 aprile 2013, Prot. n. 2732

OGGETTO: Scuola estiva di Fisica Moderna per studenti di scuole secondarie di 2° grado. Università di Udine, 22 – 27 luglio 2013. Trasmissione bando.

Avviso 26 aprile 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per l’Internazionalizzazione della Ricerca
Ufficio per la Promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito europeo
AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA PER CONTRATTO A PROGETTO
Profilo: Esperto/a in gestione amministrativa e contabile e rendicontazione di progetticomunitari.
La Direzione Generale per l’Internazionalizzazione della Ricerca – Ufficio per la Promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito europeo – indice una selezione esterna finalizzata alla sottoscrizione di un contratto a progetto per attività connesse alla realizzazione, al management e alla rendicontazione di progetti di ricerca ERA-Net ed Azioni di coordinamento e di supporto, finanziati con risorse del 7° Programma quadro di RST 2007-2013 e del futuro Programma Horizon 2020 (2014-2020).
Il presente avviso viene emanato nel rispetto della legge 125/1991, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
OGGETTO, DURATA E COMPENSO
L’oggetto della collaborazione riguarda le seguenti funzioni:
• Gestione procedurale, amministrativa e rendicontazione dei progetti comunitari in tutte le loro fasi, fino alla rendicontazione delle spese sostenute e cofinanziate da fondi comunitari, a valere su progetti ERA – Net e Azioni di coordinamento e supporto del Programma Quadro di RST;
• Gestione delle procedure di affidamento dei servizi relativi alle attività̀ di progetto e relativa redazione della documentazione procedurale e amministrativa necessaria per dare attuazione alle attività̀ progettuali;
• Tenuta dei rapporti con lo staff di progetto per quanto attiene alla condivisione degli adempimenti necessari per dare attuazione alle attività̀ e all’impostazione delle modalità di rendicontazione delle spese e dei relativi atti;
• Partecipazione a riunioni in Italia e all’estero, con relativa redazione di verbali o minute;
• Verifica della completezza e della regolarità della documentazione giustificativa delle spese da effettuarsi nell’ambito del progetto;
• Monitoraggio amministrativo della gestione del progetto e verifica dell’ammissibilità delle spese sostenute per la realizzazione dello stesso, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale;
• Registrazione delle spese di progetto e imputazione su centri di costo di progetto;
• Gestione del budget di spesa dei progetti in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
• Predisposizione dei report e dei dossier di rendicontazione a cadenza periodica sull’attività di progetto (andamento fisico e procedurale);
• Organizzazione delle modalità di archiviazione e conservazione della documentazione amministrativa e contabile del progetto al fine della verifica da parte degli Organi competenti;
• Attività di monitoraggio e valutazione.
L’attività avrà la durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili.
La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo pari a Euro 7.200,00 al lordo degli oneri previdenziali/assicurativi e delle ritenute fiscali di legge, che sarà corrisposto a cadenza mensile, in rate di importo pari a Euro 1.200,00 lordi.
Oltre al compenso sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta per lo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni nell’ambito del progetto, nel caso in cui queste si debbano svolgere fuori dal territorio del comune di Roma.
L’incarico prevede la presenza del collaboratore presso l’Ufficio per almeno 100 ore al mese, nel quadro della flessibilità e con le modalità programmate per conseguire gli obiettivi del progetto.
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con l’Ufficio.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sotto precisati, sono invitati ad inviare la propria candidatura, accompagnata da copia digitale di un
documento di identità in corso di validità e dal curriculum vitae in formato europeo (specificando nell’oggetto “Candidatura per contratto a progetto”), entro e non oltre il 6 maggio 2013, al seguente indirizzo di posta elettronica:
maria.uccellatore@miur.it
Si richiede la disponibilità immediata.
La propria candidatura, redatta in lingua italiana, dovrà contenere:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza e recapito, CAP, numero di telefono ed e-mail del richiedente;
2. la dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione:
3. la dichiarazione :
• di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni ;
• essere in possesso dei titoli di studio ____________ conseguiti in data ______________ e rilasciati da ____________________ con la votazione di _____________________;
• di avere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
• di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;
• di godere dei diritti civili e politici; in caso di mancato godimento indicarne i motivi
• di non aver procedimenti penali a proprio carico; in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico presso l’Autorità giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o estera.
Alla propria candidatura sarà apposta la firma autografa del candidato, nel momento in cui sarà convocato per il colloquio.
Requisiti di ammissibilità̀:
Cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
Perfetta padronanza della lingua italiana;
Ottima e documentata conoscenza parlata e scritta della lingua inglese (saranno presi in considerazione esclusivamente i candidati con livello
C3);
Diploma di laurea di secondo livello (o vecchio ordinamento), conseguito presso Università Italiane, o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali, in Economia o Giurisprudenza.
Requisiti di preferenza:
Conoscenza parlata e scritta della lingua francese (a partire dal livello C1);
Esperienza professionale documentabile a partire dal conseguimento del diploma di Laurea – nelle attività di gestione procedurale, amministrativa e di rendicontazione di progetti comunitari, presso Enti e/o aziende pubbliche e/o private;
Esperienze professionali all’estero.
Valutazione dei curricula e colloquio
Sarà istituita una commissione per la valutazione dei curricula dei candidati e per la verifica della loro corrispondenza ai requisiti richiesti.
I candidati ritenuti più adatti al profilo ricercato saranno invitati presso la sede del MIUR per una verifica della preparazione professionale e dell’attitudine allo svolgimento dell’incarico.
Il contratto con il candidato selezionato sarà stipulato con decorrenza immediata.

Avviso 26 aprile 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Il CUN avvia una consultazione pubblica sui criteri di scientificità delle pubblicazioni e degli altri prodotti di ricerca per la costituzione dell’Anagrafe nominativa dei professori e dei ricercatori e delle pubblicazioni scientifiche (ANPRePS). La consultazione resterà aperta dal 23 aprile al 23 luglio 2013.

Per partecipare alla consultazione accedere a questo indirizzo (http://consultazionepubblica.miur.it/index.php/survey/index/sid/297393/lang/it)

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82

Regolamento  recante  modifiche  e  integrazioni   al   decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo  1998,  n.  76,  in  materia  di
criteri e procedure per l'utilizzazione  della  quota  dell'otto  per
mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. (13G00125)

(GU n.166 del 17-7-2013)

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; 
  Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998,  n.
76; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002,
n. 250; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2013; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013; 
  Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari  speciali  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 2013; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la  cooperazione  internazionale  e
l'integrazione; 

                              E m a n a 

                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

                Modifiche all'articolo 2 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da:  «gli  interventi  straordinari  per
fame»  a:  «beni  culturali.»,  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«esclusivamente gli interventi straordinari  per  il  contrasto  alla
fame nel mondo, in caso di calamita' naturali,  per  l'assistenza  ai
rifugiati e per la  conservazione  dei  beni  culturali.  I  predetti
interventi sono definiti in coerenza con le priorita' ed i  programmi
definiti dalle amministrazioni statali interessate.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli interventi  per
il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla  realizzazione  di
progetti finalizzati  all'obiettivo  dell'autosufficienza  alimentare
nei  Paesi  in  via  di  sviluppo,  nonche'  alla  qualificazione  di
personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni
di sottosviluppo e denutrizione ovvero di  pandemie  e  di  emergenze
umanitarie che minacciano  la  sopravvivenza  delle  popolazioni  ivi
residenti.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Gli interventi in  caso  di  calamita'  naturali  sono  diretti
all'attivita' di realizzazione di opere, lavori,  studi,  monitoraggi
finalizzati  alla  tutela  della  pubblica  incolumita'  da  fenomeni
geomorfologici,  idraulici,  valanghivi,  metereologici,  di  incendi
boschivi e sismici, nonche'  al  ripristino  di  beni  pubblici,  ivi
inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, danneggiati o  distrutti  dalle  medesime  tipologie  di
fenomeni.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Gli interventi di  assistenza  ai  rifugiati  sono  diretti  ad
assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa
vigente,   forme   di   protezione   internazionale   o   umanitaria,
l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria  e  i  sussidi
previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema  di  interventi  e'
assicurato anche a coloro che hanno  fatto  richiesta  di  protezione
internazionale, purche' privi di mezzi di sussistenza  e  ospitalita'
in Italia.»; 
    e) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali  sia  intervenuta  la
verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse  culturale  ai  sensi
dello stesso Codice.»; 
    f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e  5  devono  essere
coerenti con gli indirizzi e le priorita'  eventualmente  individuati
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti  e
dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400.»; 
    g) al comma 6 le parole: «per tale ragione» sono soppresse; 
    h) dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «6-bis. Gli interventi di cui ai commi  3,  4  e  5  devono  essere
eseguiti sul territorio italiano.». 
  2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Criteri di ripartizione). - 1. La quota dell'otto  per
mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e'  ripartita
di regola in considerazione delle finalita' perseguite dalla legge in
quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a
contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. 
  2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente
per una o piu' delle quattro tipologie di intervento non  esauriscono
la somma attribuita per l'anno, la somma residua  e'  distribuita  in
modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento. 
  3. Il giudizio di  valutazione,  ai  fini  dell'elaborazione  dello
schema  del  piano  di  riparto,  deve  tenere  conto  della   natura
straordinaria, dell'esigenza  di  tendenziale  concentrazione,  della
rilevanza e della qualita' degli interventi. 
  4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli
interventi  straordinari  relativi   alla   conservazione   di   beni
culturali, la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle
aree geografiche del Nord  Ovest  (per  le  regioni  Piemonte,  Valle
d'Aosta,  Lombardia,  Liguria),  del  Nord  Est   (per   le   regioni
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,  Emilia-Romagna),
Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud  (per  le
regioni Abruzzo, Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria),
Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna). 
  5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo',
anche in deroga ai criteri di cui ai commi  1  e  4,  fermo  restando
l'ambito  delle  finalita'  perseguite  dalla  legge,  deliberare  di
concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto  della
natura straordinaria, della necessita' e dell'urgenza  dei  medesimi.
In tale caso, il Governo trasmette alla Camere  una  relazione  nella
quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le  risorse  e
da' conto delle ragioni per cui ha derogato  ai  criteri  di  cui  ai
commi 1 e 4. 
  6. Ove sia stata disposta,  con  un  provvedimento  legislativo  di
iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione  delle
risorse di cui al comma  1,  il  Governo  riferisce  alle  competenti
Commissioni parlamentari in merito alle modalita'  di  reintegrazione
delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. 
  7. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  con  decreto  del  Segretario
generale  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri,   sono
individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  i  parametri  specifici  di  valutazione  delle   istanze,
distinti  per  le  quattro  tipologie  di  intervento.  Nell'apposita
sezione dedicata all'otto per  mille  del  sito  istituzionale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in
formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione  al
riparto delle risorse, agli interventi ammessi al  suddetto  riparto,
le relazioni delle Commissioni  tecniche  che  hanno  proceduto  alla
valutazione  delle  singole  iniziative,  gli  atti   relativi   alla
successiva fase di erogazione dei fondi,  con  esplicita  indicazione
dei termini di pagamento, nonche' i risparmi realizzati e che possono
essere conservati dai beneficiari. 
  8. La concessione a soggetti che siano stati gia'  destinatari  del
contributo nei due anni  precedenti  richiede  specifica  motivazione
delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non  e'  ammessa
la  concessione  del  contributo  per  interventi   complementari   o
integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi  non
siano stati completati.».
                               Art. 2 

                Modifiche all'articolo 3 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Requisiti soggettivi). - 1.  Possono  presentare  domanda,
redatta secondo il modello di cui  all'Allegato  A,  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  regolamento,  per   accedere   alla
ripartizione della quota dell'otto per mille di cui  all'articolo  1,
le pubbliche  amministrazioni,  le  persone  giuridiche  e  gli  enti
pubblici e privati. Sono in  ogni  caso  esclusi  i  soggetti  aventi
finalita' di lucro. 
  2. Per  l'ammissione  alla  ripartizione  di  cui  al  comma  1,  i
richiedenti diversi dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dagli  enti
pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti: 
    a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento  delle
imposte, delle tasse e delle assicurazioni  sociali  ,  nonche',  nei
casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti  collettivi
nazionali di lavoro; 
    b) non  essere  incorsi  nella  revoca,  totale  o  parziale,  di
conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis,
negli ultimi cinque anni; 
    c) agire in base a uno Statuto che  comprenda  tra  le  finalita'
istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2; 
    d) essere costituiti ed effettivamente  operanti  da  almeno  tre
anni; 
    e) non essere stati dichiarati falliti  o  insolventi,  salva  la
riabilitazione; 
    f) avere  individuato  un  responsabile  tecnico  della  gestione
dell'intervento in possesso dei  titoli  di  studio  e  professionali
necessari per l'esecuzione dell'intervento; 
    g) avere le  capacita'  finanziarie  di  cui  alla  dichiarazione
rilasciata da Istituto bancario; 
    h) non avere riportato  condanna,  ancorche'  non  definitiva,  o
l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi,  salva  la
riabilitazione. 
  3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h),
devono   essere   posseduti   dal   legale   rappresentante,    dagli
amministratori   e   dal   responsabile   tecnico   della    gestione
dell'intervento. 
  4. I requisiti soggettivi di cui al  comma  2,  sono  comprovati  a
norma degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  rispettivamente:  quanto  alle
lettere a), b), c), d), e), f) ed h)  con  dichiarazione  del  legale
rappresentante,  da   cui   risultino   anche   i   requisiti   degli
amministratori, la composizione degli organi della persona  giuridica
o dell'ente e le finalita' dello Statuto allegato  in  copia;  quanto
alla  lettera   g)   con   dichiarazione   documentata   del   legale
rappresentante relativa alle capacita' finanziarie.  Il  responsabile
tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di
cui alle lettere a), e), f)  ed  h)  con  propria  dichiarazione.  Le
dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A  che  costituisce  parte
integrante del presente regolamento. 
  5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al  comma  2  devono  essere
posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda  di
cui all'articolo 6, comma 2, allegando le  dichiarazioni  di  cui  al
comma 4. La domanda non puo' essere accolta, se non e' conforme  allo
schema di cui all'Allegato A  o  se  la  documentazione  allegata  e'
mancante o incompleta.».
                               Art. 3 

                Modifiche all'articolo 4 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una
relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte
integrante del presente regolamento, corredata  dalla  documentazione
ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e  dal  responsabile
tecnico della gestione dell'intervento.»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «2-bis. La domanda non puo' essere accolta ove la relazione tecnica
indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle  voci
indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilita'. 
  2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su  proposta
delle Commissioni di cui all'articolo  5,  comma  2,  possono  essere
chiesti chiarimenti e integrazioni della  documentazione  presentata,
fissando un termine non superiore a  dieci  giorni  decorrente  dalla
ricezione della  comunicazione  da  parte  del  richiedente.  Decorso
inutilmente tale termine la domanda e' improcedibile.».
                               Art. 4 

                Modifiche all'articolo 5 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Schema del piano di ripartizione). - 1. La Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  per  la  predisposizione  dello  schema  del
decreto concernente il piano di ripartizione  della  quota  dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche procede alla
valutazione delle singole iniziative. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata per le  categorie
di intervento di cui all'articolo 2 da quattro  apposite  Commissioni
tecniche di  valutazione,  una  per  ogni  tipologia  di  intervento,
istituite con provvedimento del Segretario generale, composte  da  un
rappresentante della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con
funzioni  di  presidente,  da  sei   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  da  sei   rappresentanti   dell'
amministrazione statale competente per materia. In caso di delega  di
compiti specifici o di incarichi speciali a  un  Ministro,  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  la  Commissione
deve essere integrata da  un  rappresentante  indicato  dal  Ministro
delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la  presenza
di almeno  un  rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, un rappresentante dell'amministrazione  statale  competente
per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia  e  delle
finanze.  Possono  essere  nominati  componenti  supplenti  per  ogni
titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma
non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita'
o rimborsi spese. Dal funzionamento delle  medesime  Commissioni  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui
all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono  a  ciascun  progetto  una
valutazione espressa in centesimi. 
  4. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  entro  centoventi
giorni  dal  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  cui
all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui
agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di  cui
al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti,  anche
su  richiesta  delle  Commissioni  di  cui  al  presente  articolo  e
definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni,
lo schema del decreto concernente  il  piano  di  ripartizione  delle
risorse della quota dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche,  devoluta  alla  diretta  gestione  statale,
redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.».
                               Art. 5 

                Modifiche all'articolo 6 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda). - 1. Le domande
devono essere redatte in bollo, salvo i casi  di  esenzione  previsti
dalle vigenti  disposizioni,  in  conformita'  al  modello  riportato
nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.  Le  domande  devono  indicare  il   soggetto   richiedente,
l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo
richiesto e il responsabile tecnico della  gestione  dell'intervento.
Alle  domande  devono  essere  allegate  la  documentazione  di   cui
all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di  cui  all'articolo
4, comma 2. 
  2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui  al  comma  1,
devono essere presentate entro e non oltre il 30  settembre  di  ogni
anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo  raccomandata
o attraverso l'uso di  posta  elettronica  certificata  ovvero  delle
altre modalita' di cui all'articolo  65  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal  timbro
apposto sulla domanda dall'ufficio  postale  di  partenza  ovvero  la
prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica  certificata  o
dell'invio in  via  telematica.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono
tenute  al  rispetto  degli  articoli  72  e  seguenti  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 
  2. Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art.  6-bis  (Cause  di  esclusione).  -  1.  Sono   escluse   dal
procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande: 
    a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2; 
    b) relative a interventi non rientranti nelle  categorie  di  cui
all'articolo 2, comma 1; 
    c) sprovviste  dei  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  e  della
relativa documentazione probatoria, come  stabilito  all'articolo  3,
comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.».
                               Art. 6 

                Modifiche all'articolo 7 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Determinazione preliminare e finale). - 1. Entro  quindici
giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4,  il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sottopone  alle  competenti
Commissioni parlamentari, per il parere,  lo  schema  di  decreto  di
ripartizione della quota  dell'otto  per  mille  a  diretta  gestione
statale,  redatto  sulla  base  delle  valutazioni   espresse   dalle
Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2  e
3. Lo schema e' corredato dalla relativa documentazione. 
  2.  Il  Presidente  del  Consiglio,  acquisito  il   parere   delle
competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il  termine  a
tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di
destinazione dei fondi entro quindici giorni. 
  3. Il decreto di cui al  comma  2  e'  pubblicato  nel  sito  della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  con  effetto  di  pubblicita'
legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.».
                               Art. 7 

                Modifiche all'articolo 8 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 8 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Erogazione dei fondi). - 1. La  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per
mille di: 
    a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, il possesso dei requisiti  soggettivi  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute; 
    b)  indicare  le  modalita'  da   seguire   per   il   versamento
dell'importo; 
    c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai  lavori  oggetto
del finanziamento nei casi  previsti  dall'articolo  21  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  2.  La  documentazione  completa  deve  essere  inviata   a   mezzo
raccomandata o attraverso  l'uso  di  posta  elettronica  certificata
ovvero delle altre modalita'  di  cui  all'articolo  65  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  deve  pervenire  entro  sei  mesi
dalla ricezione della richiesta  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal
beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro  apposto
sulla domanda  dall'ufficio  postale  di  partenza  ovvero  la  prova
dell'inoltro  del  messaggio  di  posta  elettronica  certificata   o
dell'invio in  via  telematica.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono
tenute  al  rispetto  degli  articoli  72  e  seguenti  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  3. I fondi dell'otto per mille sono erogati  ai  destinatari  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne  da'  comunicazione  ai
Ministeri competenti per materia, per le finalita' di cui ai commi  5
e 6. 
  4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma
1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, e' corrisposta
l'intera somma. In caso di  importo  superiore  a  30  mila  euro, e'
corrisposto un importo pari a 30 mila  euro  ovvero  alla  meta'  del
finanziamento concesso ove maggiore di  30  mila  euro.  La  restante
somma e' corrisposta dopo che il beneficiario abbia  eseguito  lavori
di importo pari ad almeno la meta' della quota di contributo erogata;
i beneficiari a tale fine presentano una relazione  sugli  interventi
realizzati,   accompagnata   dalla   documentazione   probatoria    e
fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante  e
dal responsabile tecnico secondo  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per  le
pubbliche  amministrazioni,   sottoscritta   dal   responsabile   del
procedimento. 
  5. I soggetti destinatari dei contributi presentano,  entro  il  31
maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento
delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza  del
Consiglio dei  ministri.  Per  le  attivita'  di  monitoraggio  degli
interventi,  di  verifica  dell'andamento  e  della  conclusione  dei
progetti la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  si  avvale  di
quattro apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una  per  ogni
tipologia di intervento, istituite con provvedimento  del  Segretario
generale,  composte  da  un  rappresentante  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri,  con  funzioni  di   presidente,   da   sei
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e  da  sei
rappresentanti dell'amministrazione statale competente  per  materia.
Possono essere nominati componenti supplenti  per  ogni  titolare.  I
componenti delle Commissioni tecniche  di  monitoraggio  non  possono
essere  contemporaneamente  membri  delle  Commissioni  tecniche   di
valutazione di cui all'articolo  5,  comma  2.  Le  Commissioni  sono
validamente costituite con la presenza di  almeno  il  rappresentante
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  rappresentante
dell'amministrazione   statale   competente   per   materia   e    un
rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  La
partecipazione alle Commissioni, di cui al presente  comma,  non  da'
luogo alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita'  o
rimborsi spese. Dal  funzionamento  delle  medesime  Commissioni  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Entro centottanta giorni, decorrenti  dal  termine  previsto  di
conclusione dell'intervento, individuato nella relazione  tecnica  di
cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata  dai  beneficiari
una relazione finale analitica sugli interventi  realizzati,  che  ne
indichi il costo totale, suddiviso nelle principali  voci  di  spesa,
accompagnata da una dichiarazione resa dal  legale  rappresentante  e
dal responsabile tecnico secondo  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per  le
pubbliche  amministrazioni,   sottoscritta   dal   responsabile   del
procedimento. Per gli interventi di conservazione di  beni  culturali
immobili ovvero per le opere  relative  a  interventi  per  calamita'
naturali la  relazione  deve  essere  corredata  dal  certificato  di
collaudo  delle  opere,  ovvero,  nei  casi  previsti  dalla  vigente
normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di  regolare
esecuzione e dalla relazione sul conto finale. 
  7. Il Presidente del Consiglio dei ministri  riferisce  annualmente
al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e  sulla
verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.».
                               Art. 8 

              Modifiche all'articolo 8-bis del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  8-bis  (Revoca  del  conferimento).  -  1.  La  revoca   del
contributo e' disposta con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri inderogabilmente nei casi di: 
    a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto  concreto
inizio  delle  attivita'  di   realizzazione   dell'intervento   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data
dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3; 
    b) mancata presentazione della relazione di cui  all'articolo  8,
comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato; 
    c) mancata  esecuzione  o  mancata  conclusione  dell'intervento,
regolarmente iniziato, entro  il  termine  indicato  nella  relazione
tecnica di cui all'Allegato B; 
    d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme
da quello approvato. 
  2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,  possono
essere prorogati con richiesta  da  inoltrare  almeno  trenta  giorni
prima della scadenza dei  termini  stessi.  La  proroga,  fissata  in
termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento,
puo' essere concessa per non piu' di  tre  volte  e  per  un  periodo
massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo  non
imputabile al  beneficiario  e  debitamente  comprovato,  sentita  la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 5. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, in  considerazione  della  parte  di
intervento realizzata, la  revoca,  sentita  la  Commissione  di  cui
all'articolo 8, comma 5, puo' essere anche parziale  e  comunque  non
inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso. 
  4. In caso di revoca,  l'importo  del  contributo  e'  versato  dal
beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria  intestato  alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  ai  fini  della  ripartizione
della quota dell'otto per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla  diretta
gestione statale. Qualora  il  beneficiario  non  provveda  entro  il
termine di venti giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  della
revoca al versamento, si applicano le disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la  partecipazione
al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge  7  agosto
1990, n. 241.».
                               Art. 9 

              Modifiche all'articolo 8-ter del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei
risparmi di spesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi  che
siano  stati  finanziati  con  il  decreto  di  ripartizione  di  cui
all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte  non  modifichino
sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario.  Le  variazioni
che attengono  esclusivamente  all'esecuzione  dell'intervento  senza
comportare  alcuna  modifica  dell'oggetto   sono   autorizzate   dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal
dirigente  all'uopo  delegato.  In  entrambi  i  casi   deve   essere
previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma  2.
Le richieste di variazione devono essere corredate dalle  conseguenti
modifiche alla relazione tecnica originaria. 
  2. In caso di esecuzione dell'intervento  in  maniera  difforme  da
quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma  1,  ove  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i  lavori  eseguiti
siano riconosciuti utili in tutto o in  parte,  perche'  necessari  e
urgenti ovvero perche' comunque meritevoli di finanziamento,  non  si
applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1,  lettera  d),
limitatamente ai lavori riconosciuti utili. 
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
essere autorizzato  l'utilizzo  di  risparmi  di  spesa  sulle  somme
assegnate per eseguire il completamento  dell'intervento  originario.
Qualora i  risparmi  realizzati  non  superino  il  dieci  per  cento
dell'importo  del  finanziamento,  l'autorizzazione   e'   data   dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal
dirigente  all'uopo  delegato.  In  entrambi  i  casi   deve   essere
previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma  2.
I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per  un
anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le
relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito  al  comma
5. 
  4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui  al
comma 2 sono comunicati al Parlamento  entro  i  successivi  sessanta
giorni. 
  5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non  utilizzati  o  non
autorizzati, devono essere riversati in conto entrata  sul  conto  di
tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per
essere  riassegnati  per  la  successiva  ripartizione  della   quota
dell'otto  per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla  diretta   gestione
statale.».
                               Art. 10 

              Modifiche agli allegati A e B del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. Gli allegati A e B del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 marzo 1998, n. 76,  sono  sostituiti  dagli  allegati  A  e  B  al
presente decreto.
                               Art. 11 

                         Disposizioni finali 

  1. Il presente regolamento si applica a decorrere  dal  1°  gennaio
2014. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 26 aprile 2013 

                             NAPOLITANO 

                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 

                                  Riccardi,    Ministro    per     la
                                  cooperazione    internazionale    e
                                  l'integrazione 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2013 
registro n. 6, foglio n. 145
                                              Allegato A              
                                 (previsto dall'articolo 10, comma 1) 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                              Allegato B              
                                 (previsto dall'articolo 10, comma 1) 

              Parte di provvedimento in formato grafico

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, n. 333

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 333

Assegnazione contratti di formazione specialistica a.a. 2012/2013

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l’art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica;

VISTO il citato decreto legislativo n. 368 del 1999, che all’art. 34 individua le specializzazioni mediche, peraltro già individuate dal decreto del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute;

VISTO l’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio Sanitario Nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e la determinazione, per ciascuna tipologia di specializzazione, del numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato;

VISTA la nota prot. n. 26578 del 28 marzo 2013, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, stanziate per la formazione specialistica di medici per l’a.a. 2012/2013, consentono il finanziamento di complessivi n. 4.500 contratti per il primo anno di corso;

VISTO il decreto del Ministero della Salute, in corso di perfezionamento, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell’Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l’anno accademico 2012/2013, pari a 8171 unità e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 4.500, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

VISTO il decreto 1 agosto 2005 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, d’intesa con il Ministero della Salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto 23 dicembre 2010 del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca e successive modifiche, di ricostituzione dell’Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica,  che  ha  il compito di  verificare  gli  standard  per  l’accreditamento  delle  strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea;

VISTI i decreti del Ministero della Salute, in data 6/11/2008 e successive integrazioni e modifiche, di concerto con questo Ministero, relativi all’accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione;

VISTI i decreti direttoriali, in data 12/12/2008 e successive integrazioni e modifiche, con i quali questo Ministero ha istituito le scuole di specializzazione dell’area sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare l’art. 757;

VISTA la nota dell’8 febbraio 2013 prot. n. 4122 con la quale il Ministero della Difesa,  Ispettorato Generale della Sanità Militare, ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l’a.a. 2012/2013;

VISTO l’art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dal comma 300, dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che all’art. 39, comma 5, prevede l’accesso alle scuole di specializzazione, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con l’accreditamento la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

RITENUTO, pertanto, che ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

VISTO il D.M. 6 marzo 2006, n. 172, e successive modificazioni, “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”;

RITENUTO che l’offerta formativa delle Università si rivolge all’intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17  agosto 1999, n. 368, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

PRESO ATTO della consistente riduzione del contingente globale di contratti di formazione medica specialistica per l’anno accademico 2012/2013 rispetto all’anno accademico 2011/2012;

RITENUTO di dover procedere alla revisione delle scuole e alla riduzione dei contratti da assegnare, rispetto all’anno accademico 2011/2012, tenendo conto dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza, in particolare nei settori scientifico-disciplinari obbligatori e irrinunciabili della tipologia di scuola, del numero di soggetti iscrivibili alla stessa, nonché del numero degli Atenei che concorrono alla rete formativa complessiva delle singole aggregazioni;

CONSIDERATO che, nel decreto del Ministero della Salute, in corso di perfezionamento, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non sono previsti, per l’a.a. 2012/2013, contratti di formazione specialistica a carico dello Stato da assegnare alle scuole di specializzazione in “Neurofisiopatologia”;

RAVVISATA la necessità di tenere conto dell’effettiva disponibilità di adeguate strutture assistenziali, che assicurino la completa sostenibilità della rete formativa prevista da ciascuna scuola;

RAVVISATA l’opportunità di attivare, nell’ambito delle scuole ritenute di maggior impatto per  il Servizio Sanitario Nazionale, almeno una scuola per ogni Università con dei laureati in Medicina e Chirurgia;

SENTITO il Ministero della Salute;

 

D E C R E T A:

Art. 1


  • 1.Per l’anno accademico 2012/2013 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle scuole di specializzazione individuate nei Decreti direttoriali citati nelle premesse, è di n. 4.500, così come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla IV colonna.


Art. 2

  • 1.Il numero dei posti riservati ai medici militari è di 24 unità, come indicato nella medesima tabella, alla V colonna.

Art. 3

  • 1. Possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato-Regioni nell’incontro del 15 marzo 2012, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.
  • 2. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università verranno assegnati con successivo provvedimento.

Art. 4

  • 1. Le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della Difesa e del Servizio Sanitario Nazionale possono essere ammesse alle scuole di specializzazione, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacità ricettiva delle singole scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati.

Art. 5

  • 1. La specifica categoria destinataria della norma di cui all’art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
  • 2. Alla VI colonna dell’allegata tabella sono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni e Province autonome.

Art. 6

  • 1. Per usufruire dei posti riservati di cui all’art. 2 e dei posti di cui all’art. 5, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa, nel rispetto della ricettività della Scuola.

Art. 7

  • 1. Con il provvedimento di cui all’art. 3, si provvederà all’assegnazione dei relativi posti previa valutazione delle richieste delle Università.

Art. 8

  • 1. La data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l’a.a. 2012/2013, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 4 del D.M. 6 marzo 2006, n. 172, è il 22 luglio 2013.
  • 2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 aprile 2013

IL MINISTRO

Tabelle contratti formazione specialistica A.A. 2012 – 2013

Nota 24 aprile 2013, Prot. MIURAOODGOS n. 2152

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio VII-

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

Oggetto: Olimpiadi Italiane di Astronomia. Finale nazionale – Pieve di Cadore (BL)

Si è svolta dal 20 al 22 aprile 2013 a Pieve di Cadore (BL) la finale nazionale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 2013, promosse dal MIUR e organizzate dalla SAIt in collaborazione con l’INAF cui hanno partecipato 39 finalisti provenienti da tutta Italia: 25 Senior e 14 Junior, nell’ambito di un ricco programma che, tra gare e conferenze sul tema, ha animato per tre giorni la terra natale di Tiziano, coinvolgendo l’intera Comunità.
Nei locali del Liceo Scientifico “E. Fermi” si sono svolte le prove teoriche e pratiche. I giovani, intraprendendo viaggi interplanetari, hanno analizzato macchie solari, hanno studiato sistemi di stelle doppie che si eclissavano davanti ai loro occhi, hanno districato complicate congiunzioni planetarie. Nella splendida cornice del Museo dell’Occhiale si è svolta la cerimonia di premiazione e sono stati proclamati vincitori delle Olimpiadi nazionali di Astronomia:
Categoria Junior
Marco Codato – Liceo Scientifico Statale “U. Morin”, Venezia
Silvia Neri – Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci”, Reggio Calabria
Marco Giunta – Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”, Catania
Categoria Senior
Giovanni Barilla – Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci”, Reggio Calabria
Giacomo Santoni – Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”, Macerata
I vincitori dell’edizione 2013 delle Olimpiadi Italiane di Astronomia parteciperanno, insieme ad altri cinque studenti che hanno ottenuto il migliore punteggio in classifica nelle rispettive categorie (tre Senior e due Junior), allo Stage Estivo di Formazione (SEF) nelle discipline astronomiche dal 10 al 14 giugno 2013 presso l’Osservatorio di Collurania (Teramo), nell’ambito del quale sarà selezionata la squadra italiana alle International Astronomy Olympiad che si terranno a Vilnius (Lituania) dal 6 al 14 settembre 2013.
Nel corso della cerimonia sono stati premiati anche i vincitori del Premio “Schiaparelli”, concorso inserito nella XIV Edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia e rivolto agli studenti della scuola secondaria di I e II grado. Il concorso sollecita riflessioni e ricerche su temi della storia dell’astronomia.
Per ulteriori notizie:
www.olimpiadiastronomia.it

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carmela PALUMBO