Archivi categoria: Norme

09/01/2013 – Progetto sperimentale di valutazione “VALeS – Valutazione e Sviluppo Scuola” – A.S. 2012/2013

Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione H.9 “Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Progetto sperimentale di valutazione “VALeS – Valutazione e Sviluppo Scuola” – A.S. 2012/2013. Trasmissione graduatorie definitive delle scuole del I e II ciclo ammesse a partecipare alla sperimentazione nazionale sulla valutazione.

Elenco scuole Calabria e comunicazione all’USR Calabria
Elenco scuole Campania e comunicazione all’USR Campania
Elenco scuole Puglia e comunicazione all’USR Puglia
Elenco scuole Sicilia e comunicazione all’USR Sicilia

Nota 9 gennaio 2013, Prot.n. 124

Nota 9 gennaio 2013, Prot.n. 124

Oggetto: II edizione di “Istantanee di sicurezza” – Progetto sociale itinerante di prevenzione per l’educazione alla sicurezza stradale rivolto ai ragazzi, genitori e docenti delle scuole secondarie di II grado

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 9 gennaio 2013, Prot. 636

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 9 gennaio 2013, Prot. 636

Oggetto: Nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2011, n. 59 recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida”

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 9 gennaio 2013, Prot. 635

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 9 gennaio 2013, Prot. 635

Oggetto: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti recante “Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente” – disposizioni esplicative

08/01/2013 – Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD”

Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA”. Compilazione questionari per il monitoraggio finale dei percorsi formativi dell’obiettivo azione C3 per gli studenti del secondo ciclo di istruzione

Nota n. 17324 del 18 dicembre 2012 e allegati

Errata Corrige nota n. 42 del 3 gennaio 2013

Nota 8 gennaio 2013, Prot. 62

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio IV

 

Nota 8 gennaio 2013, Prot. 62

 

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

All’Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana di BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca di BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina di BOLZANO

Alla Provincia di Trento Servizio Istruzione TRENTO

Alla Sovrintendenza Agli Studi per la Regione Autonoma della Valle D’Aosta AOSTA

Ai Referenti Regionali per l’Educazione Stradale e Ambientale LORO SEDI

Ai Coordinamenti Regionali dei Presidenti delle Consulte Studentesche Provinciali LORO SEDI

Ai Forum regionali delle associazione dei genitori LORO SEDI

 

Oggetto : Bandi di Concorso Color Your Life.

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con la Fondazione Color Your Life, promuove per l’anno scolastico 2012/2013 i seguenti Bandi di Concorso: “BuoncompleannoItalia”, “Peter” e “Amerigo”, rivolti agli studenti del 3°anno della scuola secondaria di primo grado e a quelli della scuola secondaria di secondo grado.

Color your life è una Fondazione nazionale no-profit con l’obiettivo di scoprire, conoscere e aiutare i talenti ‘in erba’ nel campo artistico, scientifico e dei mestieri.

Gli studenti, che intendano partecipare ai concorsi sopraindicati, dovranno registrarsi sul sito www.coloryourlife.it e selezionare il bando prescelto.

Dopo la registrazione, sarà richiesto al candidato di caricare sul sito un’autopresentazione, ovvero un testo scritto di massimo due pagine, corredato, a discrezione dello stesso, da materiale audiovisivo, disegni o fotografie.

Inoltre, il candidato dovrà articolare e presentare un progetto relativo al tema identificato nel bando, che si realizzi attraverso racconti scritti, filmati, rappresentazioni teatrali, musicali, disegni, fotografie, ecc. Il progetto deve essere originale, inedito e creativo.

Si allegano alla presente i bandi di concorso con ulteriori dettagli ed informazioni.

Considerando la rilevanza delle tematiche in parola, si prega dare massima diffusione alla presente nota.

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Michela Corsi

Nota 8 gennaio 2013, Prot. 62 – Allegati

Avviso 4 gennaio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Direzione Generale per le Risorse umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – Uff.2°
Con Decreti Ministeriali in data 27 dicembre 2012 sono state nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici a Dirigente di seconda fascia.

Si riporta, di seguito, la composizione di ciascuna Commissione.

“Concorso pubblico, per esami, a 2 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia, nel ruolo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 – 4^ Serie speciale – “Concorsi ed esami”, del 09 ottobre 2012.

Presidente: dr.ssa Lucrezia STELLACCI – Dirigente di 1^ fascia – Capo Dipartimento per l’Istruzione del MIUR

Componente: dr. Luciano CHIAPPETTA – Dirigente di 1^ fascia del MIUR – Direttore Generale della Direzione del Personale Scolastico

Componente supplente: dr.ssa Angela PALAMONE – Direttore Generale del MIUR – USR Toscana – Esperto

Componente: dr. Michele CALASCIBETTA – Dirigente di 1^ fascia del MIUR – Direttore Generale dell’USR Marche

Componente supplente: dr Ernesto PELLECCHIA – Direttore Generale del MIUR – USR Abruzzo – Esperto

Le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice saranno disimpegnate dal Sig. Ennio NUGNES – Funzionario dell’Area 3^ del MIUR, in quiescenza.

 

“Concorso pubblico per esami a 3 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”
Procedura per 2 posti di dirigente da adibire agli specifici compiti e funzioni curati dai Sistemi Informativi del Ministero”

Presidente: dr.ssa Maria Maddalena NOVELLI – Dirigente di 1^ fascia del MIUR Direttore Generale USR Lazio

Componente: prof. Salvatore TUCCI – Professore Ordinario di ruolo presso l’Università di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Informatica e Produzione

Componente supplente: dr. Antonio MUSELLA – Dirigente di 1^ fascia del MEF in quiescenza – Esperto

Componente: dr.ssa Maria CONTENTO – Dirigente di 1^ fascia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di

Gestione e di Sviluppo delle Risorse Umane Componente supplente: dr.ssa Maria Letizia MELINA – Direttore Generale del MIUR

USR Umbria – Esperto.
Le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice saranno disimpegnate dalla Sig.a

Maribella FUMI – Funzionario dell’Area 3^ del MIUR.

 

“Concorso pubblico per esami a 3 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Procedura per 1 posto di dirigente da adibire agli specifici compiti e funzioni curati dal Servizio Statistico del Ministero

Presidente: dr. Armando PIETRELLA – Dirigente di 1^ fascia del MIUR in quiescenza

Componente: prof.ssa Stefania MIGNANI – Professore ordinario di ruolo presso l’Università di Bologna – Dipartimento scienze statistiche, Scuola di Economia, management e statistica

Componente supplente: dr. Bruno PAGNANI – Dirigente di 1^ fascia del MIUR in quiescenza – Esperto

Componente: dr. Roberto RICCI – Primo Ricercatore presso l’INVALSI – Esperto

Componente supplente: dr. Vincenzo MULTARI – Dirigente di 2^ fascia del MIUR in quiescenza – Esperto.

Le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice saranno disimpegnate dalla Sig.a Paola DE ANGELIS – Funzionario dell’Area 3^ del MIUR.

 

Il Direttore Generale

Antonio Coccimiglio

Nota 4 gennaio 2013, Prot.AOODGOS n. 5

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti dei Licei delle scienze umane con opzione economico-sociale

Ai Direttori Generali degli USR LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di BOLZANO

All’Intendente scolastico per le Scuole in lingua tedesca BOLZANO

All’Intendente scolastico per le Scuole delle località ladine BOLZANO

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di TRENTO

Al Sovrintendente studi per la Regione autonoma della Valle d’Aosta AOSTA

 

Oggetto: Seminario nazionale “Il Liceo Economico-sociale italiano: nuova opportunità per il futuro dei giovani e per il sistema Paese”, Roma, 16 gennaio 2013 – Invito ai licei statali e paritari con indirizzo scienze umane opzione economico-sociale

 

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica intende proseguire nell’azione di rafforzamento dell’identità del “liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale” attraverso nuove misure di accompagnamento che rispondano alle potenzialità ed alle esigenze delle scuole interessate dal nuovo indirizzo.

Ad un anno dall’avvio del progetto “Investire nel valore e nell’identità del liceo economico-sociale”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Rosselli e con l’Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE-Italia), diversi sono i risultati già raggiunti: in molte regioni sono nate delle reti, che stanno sviluppando progetti e iniziative specifiche per il Profilo del liceo economico-sociale; è stato realizzato un apposito sito internet, www.liceoeconomicosociale.it, per favorire l’innovazione, il dialogo e lo scambio delle esperienze didattiche tra gli stessi licei economico-sociali, e tra le scuole, gli studenti e le famiglie; si sta inoltre lavorando alla messa a punto di altri strumenti a sostegno dell’azione di orientamento delle scuole.

Il percorso svolto fino ad oggi, in collaborazione tra questa Direzione Generale e le scuole, ha fatto emergere attese e opportunità formative nuove, che richiedono ulteriori azioni nel processo di valorizzazione del liceo economico-sociale.

Per un confronto operativo sugli sviluppi del progetto, si è quindi organizzato e si svolgerà il 16 gennaio 2013, a Roma, presso la Luiss “Guido Carli”, un seminario nazionale a cui sono vivamente invitati a partecipare tutti gli istituti scolastici di secondo grado con indirizzo “scienze umane opzione economico-sociale”. Durante l’incontro saranno approfonditi e discussi i temi che caratterizzano l’identità del percorso liceale economico-sociale anche attraverso la presentazione del sito internet già citato, delle esperienze in corso e dei possibili nuovi obiettivi per il futuro.

La giornata acquista inoltre particolare significato per la concomitanza con l’apertura delle iscrizioni al prossimo anno scolastico e con le propedeutiche attività di orientamento attuate dalle scuole.

Il Programma della giornata seminariale è allegato alla presente nota.

Le spese di viaggio, riferite ad un solo partecipante per ogni istituzione scolastica, sono a carico del Liceo statale “Virgilio” di Milano. Gli oneri per ogni ulteriore partecipante della stessa scuola sono invece a carico dell’istituzione scolastica di appartenenza. Eventuali spese per il pernottamento verranno rimborsate solo in caso di oggettiva difficoltà a effettuare il viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata.
La richiesta di rimborso dovrà essere inviata al Liceo “Virgilio” di Milano, piazza Ascoli, 2 -20129 Milano, email: mipm050003@istruzione.it (per chiarimenti: Sig.ra Annalisa, tel. 027382515, 02715017).

Per poter definire i vari aspetti organizzativi del seminario, si chiede cortesemente di iscriversi con la massima urgenza, compilando l’apposito modulo di iscrizione on line.

La preventiva registrazione è infatti obbligatoria e va effettuata sulla pagina dedicata al seminario, nella sezione “Eventi” del sito della LUISS, al seguente indirizzo internet: http://www.luiss.it/evento/2013/01/16/il-liceo-economico-sociale-italiano-una-nuova- opportunita-il-futuro-dei-giovani-e- indicando nella sezione “Carica” la propria qualifica e nella sezione “Ente” la scuola di appartenenza (per eventuali chiarimenti: relazioniesterneluiss@luiss.it).

Si pregano le SS. LL. di dare la massima diffusione e si ringrazia per la collaborazione.

 

Il Direttore Generale

Carmela Palumbo

Seminario Nazionale

 

Il Liceo Economico-sociale italiano: una nuova opportunità per il futuro dei giovani e per il sistema Paese

 

www.liceoeconomicosociale.it

 

 

Roma, 16  gennaio 2013

 

Sede: Università LUISS “Guido Carli”, viale Romania, 32 – Roma

Ripresa in web streaming attraverso il canale Luiss web TV
Ore 10,00 – 10,30: Registrazione dei partecipanti

Ore 10,30: Inizio dei lavori

Saluto del M. Rettore della LUISS “Guido Carli” Massimo Egidi

L’impegno del MIUR per il LES. Elena Ugolini, Sottosegretario MIUR; Carmela Palumbo, Direttore per gli Ordinamenti e per l’Autonomia scolastica MIUR

 

Il nuovo sito www.liceoeconomicosociale.it: le potenzialità della comunità di progettazione on-line, utilizzo e gestione da parte di tutti gli attori coinvolti. Francesca Traclò, Direttore Fondazione Rosselli; Stefania Farsagli, Responsabile per Fondazione Rosselli del sito; Federico Militante, docente ISIS “Frisi”, Milano

 

Il Liceo Economico-Sociale italiano: seconda fase del progetto “Investire nel valore e nell’identità del liceo economico-sociale 2013-14”. Paolo Corbucci, Miur-Direzione Ordinamenti; Roberto Fini, Università degli studi di Verona-Vicenza; Enrico Castrovilli, AEEE-Italia

 

Il Liceo Economico-sociale nel contesto delle opportunità di mobilità e di lavoro in Europa. Anna Maria Villa, Coordinatore Ufficio per la Cittadinanza Europea della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ore 13,30 – 14,30: Pausa pranzo

Ore 14.30: Ripresa lavori

L’orientamento scolastico nel liceo economico-sociale: strumenti, iniziative e proposte.  Francesca Traclò, Fondazione Rosselli; DS Edoardo Adorno, Liceo  “Quadri” Vicenza e rete Nord Est; DS Maria Mangiola, Liceo “Margherita di Savoia” Roma e rete Lazio

 

Le reti territoriali dei LES: attività ed esperienze didattiche a confronto; situazione attuale, linee d’azione e prospettive. DS Gennaro Boggia, rete Puglia; DS Luca Azzollini, rete Lombardia; partecipano anche le altre reti regionali.

 

Ore 17.00: Conclusioni dei lavori e proiezioni possibili per la “comunità” del Les. Carmela Palumbo, Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici MIUR

 

Ogni argomento prevede comunicazioni brevi, per mettere a fuoco il tema, e lo spazio per un confronto sulle proposte

Messaggio INPS 4 gennaio 2013, n. 219

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Pensioni

Messaggio 4 gennaio 2013, n. 219

OGGETTO: Articolo 24, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011: nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti.

SOMMARIO:

Premessa

1.      Soggetti che accedono al sistema contributivo (articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995)

2.      Supplementi di pensione

2.1    Supplementi su pensione dell’assicurazione generale obbligatoria delle gestioni dei lavoratori autonomi

2.2  Supplementi su pensioni nella Gestione separata di cui all’articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

3.      Pensione supplementare

3.1    – Pensione supplementare a carico della Gestione separata e per gli iscritti dal 1° gennaio 1996: chiarimenti

4.      Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità con decorrenza 1° febbraio 2012

5.      Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età

6.      Criteri di  verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione anche successivamente al 31 dicembre 2011

6.1    – Soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012

6.2  –  Irrevocabilità della domanda di opzione

7. Esercizio della facoltà di computo nella Gestione separata: soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio alla facoltàdi computo a decorrere dal 1° gennaio 2012

7.1 –  Criteri di  verifica dei requisiti alla data del 31dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011.

8.      Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici

9. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15-bis)

10. Contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni per le donne che accedono al regime sperimentale (art.24, comma 14)

10.1 – Regime sperimentale di  cui all’art. 1, comma 9, legge n. 243/2004: precisazioni

11. Pensioni in totalizzazione

11.1 – Posticipo delle  decorrenze nei confronti dei Soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto al pensionamento, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.

11.2 – Pensioni in regime di totalizzazione (articolo 24,comma 19, del d.l. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011)

11.3 – Decorrenza dei trattamenti in regime di Totalizzazione

11.4  – Pensione ai superstiti e pensione di inabilità in   regime di totalizzazione

12. Lavoratori extra-comunitari rimpatriati

13. Calcolo della quota contributiva in presenza di maggiorazioni

14. Indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale

15. Cumulo dei periodi assicurativi: circolare n. 116 del 2011

 

 

Premessa

 

Con circolare n. 35 del 14/03/2012 sono state fornite istruzioni alle Sedi dell’Istituto in merito ai nuovi requisiti per il conseguimento del diritto  nonché alle modalità di accesso alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata che, come disposto  dall’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 hanno sostituito le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità.

Con il presente messaggio, il cui contenuto è stato condiviso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 5869 del 16 novembre 2012, si forniscono chiarimenti in merito a taluni  argomenti  che sono stati oggetto di quesito da parte delle Sedi Territoriali.

 

1. Soggetti che accedono a pensione con il sistema contributivo (art. 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995)

 

Nei    confronti dei soggetti che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi  7, 10 e 11, della legge n. 214 del 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di  età’  in  ragione  di  centosettanta giorni per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto  anno di età, al coniuge  e  al  genitore  purché  conviventi,  nel  caso ricorrano le  condizioni  previste  dall’articolo  3  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  per  la  durata  di   venticinque   giorni complessivi l’anno, nel limite massimo  complessivo  di  ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al  momento  del verificarsi dell’evento maternità’, è riconosciuto alla  lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per  ogni  figlio  e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al  detto  anticipo la lavoratrice può optare  per  la  determinazione  del  trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all’allegata tabella A, come modificata dalla legge n. 247 del 2007, relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

 

In particolare, si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’anticipo dell’età pensionabile di cui alla lettera c) è rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.

 

2. Supplementi di pensione

 

In tema di liquidazione dei supplementi di pensione, in relazione ai nuovi requisiti anagrafici per il diritto alla  pensione di vecchiaia introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 (cfr. punti 1.1 e 1.2., circolare n. 35 del 1992),  sia per quanto riguarda il sistema misto che contributivo, preliminarmente si osserva quanto  segue.

 

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità’ contributive acquisite dal 1°  gennaio 2012 in poi deve essere effettuato con il sistema di calcolo contributivo.

 

Nulla è variato per quanto riguarda la quota di supplemento relativo alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 2011 (v. in proposito circolare n. 180 del 1996, punto 5).

 

Si rammenta che i supplementi decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa domanda.

 

Ciò posto si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

2.1  – Supplementi su pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria

 

L’articolo 7, commi 4, 6 e 7, della legge 23 aprile 1981, n. 155,  dispone che il diritto ai supplementi per contribuzione versata o accreditata nell’AGO successivamente alla decorrenza della pensione, si consegue a domanda dopo 5 anni dalla data di  decorrenza del trattamento pensionistico o del precedente supplemento.

 

In deroga al termine di cui sopra, è data facoltà all’interessato di richiedere,  per una sola volta,  la liquidazione del supplemento dopo che siano trascorsi solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile.

 

Ai fini dell’individuazione dell’età pensionabile a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 214 del 2011, si precisa quanto segue.

 

La cristallizzazione dell’età anagrafica, come già previsto con circolare n. 259/94 e messaggio n. 14701 del 26/6/2008, trova applicazione per coloro che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia vigenti  entro il 31/12/2011 se:

 

a) titolari di pensione di vecchiaia entro la medesima data;

 

b) titolari di pensione di anzianità o pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto e pensione di vecchiaia nel sistema contributivo qualora abbiano compiuto l’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia vigente al 31/12/2011.

 

La cristallizzazione si applica anche nei confronti di lavoratori che abbiano perfezionato il requisito anagrafico e contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31/12/2011 ma non risultino titolari di trattamento pensionistico entro la stessa data.

 

Il diritto al supplemento si conseguirà comunque trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico.

 

Per i soggetti che anteriormente al 1° gennaio 2012 hanno conseguito la titolarità della pensione di anzianità, nel sistema retributivo o misto, o la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo  e non abbiano perfezionato entro il 31 dicembre 2011 l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia vigente alla predetta data, si può dar luogo alla liquidazione del supplemento trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico, a condizione che l’interessato abbia, nel corso del  predetto periodo di due anni, perfezionato l’età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita,

prevista dall’articolo 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché presenti domanda di supplemento successivamente allo scadere dei due anni.

 

Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà ovviamente  tener conto delle nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia introdotte dall’articolo 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.

 

2.2.  Supplementi su pensioni nella Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

Come è noto l’articolo 1, comma 3, del D.M.2 maggio 1996, n. 282, stabilisce che i contributi versati nella gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione (circolare n. 112 del 1996, parte seconda: disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della gestione).

 

Ai sensi della predetta disposizione la liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

 

Non essendo richiesto, per la liquidazione dei supplementi a carico della Gestione separata  il compimento dell’età pensionabile, nessuna rilevanza assume, ai predetti fini, l’elevazione dell’età pensionabile introdotta dalle leggi in argomento.

 

3. Pensione supplementare

 

Com’è noto, il lavoratore iscritto all’AGO che abbia conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva dell’assicurazione predetta, o che ne comporti l’esclusione o l’esonero, ha diritto, a domanda, alla pensione supplementare a condizione che abbia compiuto l’età pensionabile di vecchiaia e  non possieda i requisiti di assicurazione e contribuzione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia autonoma  presso il Fondo nel quale sono accreditati  gli ulteriori contributi. (cfr. circolari n. 53281 del 1962, A.U. pag. 642; n. 53283  Prs. del 1962, A.U. pag. 822).

 

Pertanto, in assenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia autonoma, la pensione supplementare è liquidata a condizione che l’interessato abbia compiuto l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nel Fondo dove liquida la pensione supplementare; anche per tale trattamento pensionistico è richiesta la cessazione di attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza di detta prestazione.

 

Per le domande di pensione supplementare presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012, allo stato attuale,  si deve fare riferimento alle nuove età pensionabili introdotte dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011.

 

Si precisa che per le domande presentate dal 1° gennaio 2012, in presenza dei requisiti richiesti, la decorrenza della pensione supplementare è fissata dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda.

 

Si ricorda che il requisito dell’età pensionabile per il diritto alla pensione supplementare  è da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. .

 

Si coglie l’occasione per precisare che – allo stato attuale – la  domanda di pensione supplementare presentata nell’anno 2012 da soggetti che hanno già perfezionato, in base ai requisiti vigenti alla data del 31/12/2011,  un diritto autonomo al trattamento pensionistico nella forma di previdenza nella quale chiedono la pensione supplementare non è suscettibile di accoglimento.

 

Infatti, l’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962 riconosce il diritto alla  pensione supplementare in assenza del perfezionamento del diritto autonomo e, pertanto, nei confronti di un soggetto che  ha maturato i requisiti vigenti al 31/12/2011 per il diritto a pensione, non si può dar luogo alla liquidazione della pensione supplementare nulla rilevando che la liquidazione della pensione supplementare  nella vigenza della Riforma Monti – Fornero consente al medesimo di accedere con una decorrenza più favorevole rispetto a quella prevista dalla normativa vigente al 31/12/2011.

 

3.1 Pensione supplementare a carico della Gestione separata e per gli iscritti dal 1° gennaio 1996: chiarimenti

 

Relativamente alla pensione supplementare da liquidare a carico della gestione separata,  si richiama l’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 282 del 1996  che ha stabilito che “qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995”. (cfr. circolare n. 112 del 1996, parte seconda: disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della gestione).

 

Per quanto riguarda la pensione supplementare da liquidare nei confronti di soggetti, iscritti dal 1° gennaio 1996, titolari di pensione a carico della  gestione separata, ovvero titolari di pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva dell’AGO, o  che ne comporti l’esclusione o l’esonero dalla predetta,  si richiamano i chiarimenti forniti con messaggio n. 404 dell’11 dicembre 2003.

 

In conformità ai criteri illustrati con il messaggio da ultimo menzionato, si può dar luogo alla liquidazione della pensione supplementare, nei confronti dei soggetti di cui al presente punto, qualora il  trattamento pensionistico richiesto risulti inferiore  a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (punto 1.2 della circolare n. 35 del 2012) pur in presenza  dei prescritti requisiti di età anagrafica e contributiva per la pensione di vecchiaia introdotti dall’articolo 24, comma 7, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011  per il diritto  autonomo alla pensione (v. in proposito punti 1.1, 1.1.2, 1.2 della circolare n. 35 del 2012).

 

Pertanto, le domande di  pensione supplementare sono suscettibili di accoglimento nei confronti di soggetto titolare di trattamento pensionistico  a carico dei Fondi come individuati dall’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962, nonché della gestione separata, qualora il medesimo non abbia perfezionato il requisito  minimo dell’importo del trattamento pensionistico richiesto dalla norma ed a condizione che alla data di decorrenza della pensione  supplementare sia perfezionato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, adeguato agli incrementi della speranza di vita  e che l’interessato abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente.

 

4. Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità

 

Relativamente alla maggiorazione da attribuire alle pensioni di inabilità con decorrenza 1° febbraio 2012  è stato chiesto se per l’attribuzione di detta maggiorazione si deve far rifermento all’età di 60 anni ed entro il limite dei 40 anni di contribuzione, come previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995, sia per lavoratori dipendenti che autonomi.

 

Ciò posto, si precisa che riguardo alle modalità di attribuzione della maggiorazione in questione si deve fare riferimento  alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995, illustrate con circolare n. 180 del 1996, punto  3.

 

Pertanto, la  maggiorazione si calcola  aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell’interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

 

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per le pensioni di inabilità calcolate con il sistema contributivo, la maggiorazione è determinata in ogni caso in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età’, indipendentemente dal sesso dell’assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.


Relativamente al limite dei 40 anni di contribuzione, il comma 15 dell’articolo 1 della legge 335 del 1995 dispone tassativamente che  le maggiorazioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984, si computano, secondo il sistema contributivo, per l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni (v. in proposito  punto 3, circ. 180 del 1996).



5. Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età.

 

 

Com’è noto, ai soggetti iscritti al 31/12/1995, che accedono  a decorrere dal 1° gennaio 2012 ,alla pensione anticipata nel sistema misto in presenza di un’età anagrafica inferiore a 62 anni, è applicata, in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, una riduzione  pari all’1% della quota retributiva di pensione maturata al 31/12/2011 per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni.

 

Come precisato al punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012, la predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:

 

– pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;

– inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto,la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

 

Peraltro,  il comma 2-quater  dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012 ha  stabilito che  le disposizioni  dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

 

Al riguardo, da parte delle Sedi sono stati chiesti chiarimenti intesi a conoscere se tra la contribuzione tassativamente prevista nel comma 2-quater dell’articolo 6 possa essere compresa anche la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.

 

Ciò posto, fermo restando che ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile  per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata  senza la riduzione in parola, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6; si conferma che la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l’anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico,  in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa.

 

 

6. Criteri di  verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione anche successivamente al 31 dicembre 2011.

 

Come è noto, i soggetti in possesso di anzianità assicurativa precedente il 1° gennaio 1996, sino al 31/12/2011 potevano  accedere ai trattamenti pensionistici in base alla disciplina vigente per  gli iscritti dal 1° gennaio 1996, mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e successive integrazioni e modificazioni e ai sensi della legge 27/11/2001, n. 417, di conversione del decreto legge 28/09/2001, n. 355, secondo le istruzioni fornite con circolari n. 181 del 2001 e n. 108 del 2002.

 

Al riguardo sono stati chiesti chiarimenti per quanto riguarda i soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto all’esercizio della facoltà di opzione nonché i requisiti per il diritto alla pensione nel sistema contributivo al 31/12/2011 e che esercitino la predetta facoltà a partire dall’anno 2012, tenuto conto che la Riforma Fornero ha disposto che i soggetti che esercitano la facoltà di opzione al sistema contributivo  a decorrere dal 1° gennaio 2012 accedono ai  trattamenti pensionistici in base ai requisiti previsti per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto.

 

In particolare è stato chiesto di conoscere se anche nei confronti dei soggetti di che trattasi  si debba applicare la disciplina in materia di requisiti per il diritto a pensione prevista per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto.

 

Al riguardo, si richiama il punto 2.2 della circolare n. 149 dell’11/11/2004 nel quale  è stato precisato che la verifica del possesso dei sopra citati requisiti alla data del 31 dicembre 2007 fosse effettuata indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo. Peraltro, era necessario che a tale data fossero  maturati sia i requisiti per il diritto a pensione nel sistema contributivo, sia i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione.

 

Tali criteri, allo stato attuale, sono confermati anche per quanto riguarda  coloro che abbiano esercitato la facoltà di opzione  al sistema contributivo   entro il 31 dicembre 2011  ovvero  esercitino tale facoltà successivamente alla predetta data fermo restando che alla data al 31 dicembre 2011 sussistano i  requisiti di legge per conseguire il  trattamento pensionistico secondo la previgente normativa indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.

 

Si rammenta che i requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono i seguenti:

  • anagrafico di 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini, unitamente al requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva previsto dalla Legge 335/1995;
  • contributivo di almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica, che deve essere perfezionato escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 i contributi da lavoro versati prima del 18° anno di età;
  • contributivo di almeno 35 anni di contributi unitamente ad un requisito anagrafico previsto (Circ. 60  del 2008, punto 3.1.).
  • se la pensione di vecchiaia è richiesta da un soggetto  di età inferiore a 65 anni, deve essere perfezionato anche il requisito di “importo” del trattamento pensionistico che deve risultare non inferiore ad 1,2 volte l’assegno sociale.

 

In proposito si precisa, che ai fini della salvaguardia dei requisiti al 31/12/2011 i 15 anni  di contribuzione di cui almeno 5 successivamente al 31/12/1995 per esercitare la facoltà di opzione devono sussistere alla data  del 31 dicembre 2011 e  alla predetta  data deve sussistere anche il requisito di importo non inferiore 1,2 volte l’assegno sociale qualora la pensione sia richiesta da soggetto di età inferiore a 65 anni.

 

Conseguentemente,  per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo la normativa vigente al 31/12/2011, è necessario che il soggetto optante, alla data del 31 dicembre 2011, abbia perfezionato sia  i requisiti amministrativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia nonché quelli per l’esercizio della facoltà di opzione, ancorché eserciti la stessa successivamente al 31 dicembre 2011.

 

In tale fattispecie l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31/12/2011.

 

Si precisa altresì che la pensione di vecchiaia, qualora debba essere liquidata nei confronti di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione, non può decorrere, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di opzione, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l’apertura della finestra di accesso alla pensione (v. in proposito circolare n. 126 del 2010).

 

6.1 Soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

Si conferma  che ai soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata (introdotte dall’art. 24 del decreto in esame), previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1. della circolare n. 35 del 2012).

 

Si precisa altresì che nei confronti dei soggetti di che trattasi, iscritti al 31/12/1995,  al momento della liquidazione del trattamento pensionistico non si deve verificare il requisito relativo all’importo della pensione, non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamente per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996.

 

6.2 Irrevocabilità della domanda di opzione

 

L’opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali (circ. 07/06/2002, n. 108, punto 7).

 

In particolare, se la facoltà di opzione è esercitata al momento del pensionamento, le Sedi sono tenute, ai sensi dell’articolo 69, comma 6, della legge n. 388 del 23/12/2000, a rilasciare il doppio calcolo della pensione (con il sistema contributivo e con il sistema misto) e, qualora il soggetto scelga il sistema contributivo, tale scelta è da considerarsi irrevocabile.

 

Peraltro, si può verificare che l’opzione sia esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata, in quel momento, all’accesso a pensione. In questo caso, l’opzione è irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all’opzione, una retribuzione eccedente il massimale  il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso (v. circolari n. 177 del 1996 e n. 42 del 2009). Di contro, qualora il lavoratore faccia domanda di opzione, ma la sua retribuzione non abbia mai superato il massimale, tale domanda risulta, di fatto, improduttiva di effetti nel corso della vita lavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione e si rende applicabile quanto stabilito al punto 7 della circolare n. 108 del 2002.

 

7. Esercizio della facoltà di computo nella Gestione separata: soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo a decorrere dal 1° gennaio 2012

 

Com’è noto la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del  D.M. n. 282 del 1996 consente a “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 di chiedere, nell’ambito della gestione separata, il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.

 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 sopra citato, l’iscritto alla gestione separata può accedere al trattamento pensionistico  a carico della gestione separata stessa, computando per il diritto  a pensione i periodi  non coincidenti temporalmente e  per la misura della pensione  tutti i periodi, anche coincidenti, accreditati nelle gestioni previdenziali indicate nell’articolo 3 del D.M. del 1996, che, in genere, non “dialogano” (circolare n. 108 del 2002, punto 2).

 

A seguito del cumulo dovrà essere verificato il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo) nonché la sussistenza dei requisiti, richiesti a partire dal 1° gennaio 2012, per il diritto alle prestazioni pensionistiche erogate nella Gestione Separata.

 

Pertanto, il soggetto che esercita la facoltà di computo di che trattasi, utilizzando la contribuzione menzionata nell’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996,  consegue il diritto alle prestazioni pensionistiche in base ai requisiti anagrafici e contributivi e sistema di calcolo contributivo,  previste per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996  alla Gestione separata.

 

Ciò posto, nei confronti degli iscritti alla gestione separata che, in possesso di contribuzione in altri fondi antecedente al 1° gennaio 1996, i quali maturino a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 283, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 7 e  11, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011, illustrate ai punti 1.2 e 2.2 della circolare n. 35 del 2012, sia per quanto riguarda la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata introdotta dall’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011 .

 

7.1 Criteri di  verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011.

 

Stante quanto precisato nel punto 6 del presente messaggio per coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, si ritiene che i meccanismi della salvaguardia dei requisiti vigenti alla data del 31/12/2011 si possano estendere anche nei casi in cui la facoltà di computo dei periodi contributivi in gestione separata, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 282/1996, sia esercitata successivamente al 31 dicembre 2011. (circolare n. 108 del 2002, punto 2).

 

Anche in tale fattispecie devono essere perfezionati tutti i requisiti  vigenti alla data del 31/12/2011, per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a carico della Gestione separata  (v. in proposito circ. n. 60, punto 2.3 – parte prima –  del 2008).

 

Pertanto, le Sedi dovranno  verificare al 31/12/2011 il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo) sia quello relativo all’importo della pensione che non può  essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale qualora il soggetto abbia un’età inferiore a 65 anni (articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).

 

Si precisa che anche in tale situazione l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31/12/2011.

 

Per quanto concerne la decorrenza della pensione liquidata ai sensi dell’articolo 3 del più volte citato D.M., si precisa che la stessa – in analogia a quanto previsto per le pensioni di vecchiaia da liquidare nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e s.m.i. (v. circolare n. 181 del 1996, punto 3), sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione di attività lavorativa dipendente, non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà di computo, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge,  già decorsi i mesi utili per l’apertura della finestra di accesso alla pensione  (v. in proposito circolare n. 126 del 2010).

 

8. Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici.

 

Si conferma che, allo stato attuale, rimane fermo il principio  che una volta acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o pensione anticipata, si può accedere alla pensione da qualsiasi momento successivo,  a condizione che non intervenga  un’ulteriore norma che disponga  modifiche alla disciplina vigente e che alla data di decorrenza della pensione i soggetti siano cessati dall’attività lavorativa dipendente.

 

9. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15 bis)

 

In merito alle disposizioni di cui al presente punto, con circolare n. 35 del 2012, è stato precisato che le disposizioni eccezionali  si applicano ai lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima che alla data del 28 dicembre 2011 svolgano attività lavorativa dipendente nel settore privato “a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione”.

 

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

La disposizione si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nella Gestione autonoma, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipendente.

 

Ne deriva che in tale fattispecie devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione. (v. punto 6 della circolare n. 35 del 2011 e  circolare n. 60 del 2008).

 

Qualora il soggetto, alla data del 28 dicembre 2011, risulti lavoratore dipendente del settore privato  e successivamente risulti lavoratore autonomo ovvero appartenente ad altra categoria, può accedere al trattamento pensionistico,  in presenza dei requisiti di cui all’articolo 24, coma 15-bis, in quanto alla data del 28 dicembre 2011 poteva far valere lo status di “lavoratore dipendente del settore privato”.

 

Da ultimo, si precisa che relativamente ai soggetti non occupati al 28 dicembre 2011 la cui ultima attività era svolta come lavoratore dipendente del settore privato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota citata in premessa, ha precisato che “l’interpretazione letterale della disposizione riferisce la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha perso il posto di lavoro”.

 

Pertanto, il soggetto che ha perso il posto di lavoro e quindi non risulta occupato alla data del 28/12/2011 non rientra tra i destinatari delle disposizioni  di cui al comma 15-bis dell’articolo 24.

 

Qualora vi siano situazioni di sospensione del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria), il lavoratore può accedere al trattamento pensionistico in base alle disposizioni di cui al comma 15-bis dell’articolo 24 più volte citato.

 

Tutto ciò premesso, si conferma quanto illustrato al punto 6 della più volte citata circolare n. 35 del 2012.

 

Si evidenzia, infine, che la disposizione di cui al comma 15 bis dell’art.24 non trova applicazione nei confronti degli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap.

 

 

10. Contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni per le donne che accedono al regime sperimentale (articolo 24, comma 14)

 

Al punto 7.2 della più volte citata circolare n. 35 è stato precisato che l’articolo 24, comma 14, ha previsto  che le lavoratrici, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione  che  la decorrenza del trattamento pensionistico  si collochi entro il 31 dicembre 2015.

 

Ai fini della valutazione della contribuzione per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari,  figurativi  con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione,  tenuto conto che per dette lavoratrici le quali usufruiscono della sperimentazione l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.

 

 

10.1 Regime sperimentale di  cui all’art. 1, comma 9, legge n. 243/2004: precisazioni

 

Tenuto conto che nei confronti delle donne che accedono al regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 si applicano le sole regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle medesime continuano a trovare applicazione gli istituti della pensione retributiva o mista.

Pertanto, sul trattamento pensionistico liquidato alla lavoratrice che accede al regime sperimentale, si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.

Alle lavoratrici che si avvalgono della sperimentazione non si applicano i benefici di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995.

Si  coglie l’occasione per chiarire che la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004  è finalizzata a consentire alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,  di accedere al pensionamento di anzianità  con requisiti anagrafici più favorevoli, 57 anni e 35 anni di contribuzione,  rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2012.

 

Pertanto, qualora la lavoratrice abbia perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità)  in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o  i  nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dall’articolo 24 più volte citato, non può accedere al regime sperimentale di che trattasi.

 

Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici  destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo.

 

Qualora tali lavoratrici non rientrino tra i beneficiari della c.d. “salvaguardia”, potranno presentare  domanda di pensione di anzianità in regime sperimentale  a condizione che la decorrenza della pensione di anzianità si collochi entro il mese di dicembre 2015.

 

Si rammenta che, nei confronti delle suddette lavoratrici, continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita (v. punto 7.2 della circolare n. 35 del 2012).

 

Si conferma, tenuto conto dell’avviso espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 15 novembre c.a. citata in premessa, che la facoltà in questione non può essere esercitata dalle lavoratrici che maturano il requisito anagrafico e contributivo nell’anno 2015 e per le quali, per effetto della disciplina di cui alla legge n. 122/2010, la prima decorrenza utile si colloca post 2015.

 

Da ultimo, si chiarisce che la domanda  di pensione recante la scelta della lavoratrice di accedere al regime sperimentale può essere oggetto di rinunzia, secondo i criteri  di carattere generale in materia di domanda di pensione (circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982).

 

11. Pensioni in totalizzazione

 

11.1   Posticipo delle  decorrenze nei confronti dei soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto al pensionamento, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.

 

Il comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 122, di conversione del d.l. n. 78 del 2010, come modificato dal comma 22 ter dell’articolo 18 della legge n. 111 del 2011, ha disposto che i soggetti che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito di 12 o 18 mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014.

 

Ciò posto, per i lavoratori che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione, indipendentemente dall’età anagrafica, le disposizioni sopra citate esplicano effetto tenuto conto che l’art. 24, comma 19, della legge n. 214 del 2011 ha soltanto soppresso all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole “di durata non inferiore a tre anni,” nulla innovando in materia di requisiti anagrafici e/o contributivi per quanto concerne le prestazioni da liquidare in regime di totalizzazione.

 

Conseguentemente, i predetti  lavoratori, a decorrere nell’anno 2012, potranno accedere alla pensione di anzianità nel regime di totalizzazione  con un posticipo di 1 mese rispetto alle regole previgenti in materia di decorrenza del trattamento pensionistico “c.d. finestra mobile” (v. p. 5 della circolare n. 126 del 2010; msg. 016032 del 5 agosto 2011).

 

Il posticipo di che trattasi sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall’anno 2014.

 

Per tale prestazione continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 122 del 2010  nonché le disposizioni, in materia di adeguamento alla speranza di vita (v. punto 10 della circolare n 35 del 2012.).

 

11.2 Pensioni in regime di totalizzazione  (articolo 24, comma 19, del d.l. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011)

 

Com’è noto l’art. 24, comma 19, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011, con effetto dal 1° gennaio2012, ha soppresso all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole “, di durata non inferiore a tre anni”, nulla innovando in materia di requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione.

 

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2012, è data facoltà  ai lavoratori di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni.

 

a)  Soggetti che hanno maturato i requisiti  al 31/12/2011

 

Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma 19 dell’articolo 24  menzionato riconoscono la facoltà di valorizzare i periodi inferiori a 3 anni con effetto dal 1° gennaio 2012 e che, in base ai criteri di carattere generale, il requisito si intende perfezionato dal momento in cui il soggetto può utilizzare la contribuzione inferiore ai 3 anni e cioè  con effetto dal 1° gennaio 2012, si precisa quanto segue.

 

Coloro che hanno perfezionato i requisiti   vigenti al 31/12/2011 ancorchè   abbiano presentato domanda di pensione in regime di totalizzazione nel corso dell’anno 2011 e/o nel 2012, e che sono in attesa dell’apertura della c.d. finestra mobile, hanno facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 19 dell’articolo 24.

 

In particolare, per tali soggetti che intendano valorizzare i periodi inferiori a tre anni, tale scelta comporterà la rideterminazione della decorrenza del trattamento pensionistico e cioè i 18 mesi per l’apertura della finestra per l’accesso alla pensione di vecchiaia e  per la pensione di anzianità (ulteriore posticipo decorrenza legge n. 111 del 2011),  inizieranno a partire dal 1° gennaio 2012.

 

Qualora gli interessati  non esercitino tale facoltà, si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 9 del 2008, punto 7 “Diritto alla pensione supplementare”,  nel quale è stato chiarito che:  “I titolari di pensione in totalizzazione, che abbiano periodi di contribuzione nel FPLD, i quali rimangono esclusi dalla totalizzazione per il mancato possesso dei sei anni minimi di contribuzione, possono richiedere, sussistendo le altre condizioni di legge, la pensione supplementare nel Fondo, a condizione che la pensione totalizzata sia composta da almeno una quota a carico di un fondo sostitutivo od esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria. I titolari di pensione in totalizzazione, che abbiano periodi di contribuzione nella gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, esclusi dalla totalizzazione, possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, la pensione supplementare a carico della predetta gestione”.

 

Pertanto, se il soggetto vuole mantenere la “vecchia” disciplina in materia di decorrenza per l’accesso al trattamento pensionistico in alternativa può chiedere una pensione supplementare al fine di valorizzare i  periodi  inferiori a 3 anni non compresi nella pensione da liquidare in regime di totalizzazione.

 

b)   Soggetti che  non hanno maturato i requisiti al 31/12/2011

 

Per i soggetti, in possesso di periodi inferiori a 3 anni non utilizzabili alla data del 31/12/2011  per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione ma utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2012 in base alle disposizioni di cui al comma 19 dell’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, si precisa quanto segue.

 

Nei confronti di tali soggetti  si dovrà  verificare se, comprendendo i periodi inferiori a 3 anni, perfezionano i requisiti contributivi nonché l’età pensionabile, se trattasi di pensione di vecchiaia, entro il mese di gennaio 2012 al fine di determinare la data di accesso al trattamento pensionistico in relazione alla disciplina in materia di decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (v. in proposito p. 10 della circolare n. 35 del 2012).

 

Se nel mese di gennaio 2012 risultino perfezionati i requisiti anagrafici e/o contributivi in base alle disposizioni di cui al menzionato comma 19,   per il diritto al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione,  il trascorrere del periodo  dei 18 mesi (pensione di vecchiaia) e/o 19 mesi, per l’anno 2012, (pensione di anzianità: posticipo decorrenza legge n. 111 del 2011) relativo alla “c.d. finestra mobile” inizierà  da gennaio 2012 a condizione che alla predetta data siano perfezionati i 20 anni  di contribuzione e 65 anni di età per la pensione di vecchiaia ovvero i 40 anni di contribuzione per il diritto, indipendentemente dall’età anagrafica, alla pensione di anzianità.

 

Qualora detti requisiti, in base alle disposizioni di cui al citato comma 19 dell’articolo 24, siano perfezionati nel mese di febbraio  2012 ovvero in data successiva, il  periodo di scorrimento della c.d. finestra mobile inizierà a trascorrere dal mese del relativo perfezionamento dei requisiti di legge richiesti per il diritto ai trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione.

 

Rimane fermo che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e quello contributivo per la pensione di anzianità sono soggetti alla disciplina  in materia di adeguamento alla speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

 

 

11.3 Decorrenza dei trattamenti in regime di totalizzazione

 

Tenuto conto che alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad essere applicata la disciplina della c.d. “finestra mobile”, si rammenta quanto segue.

 

Per quanto riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia, si richiama il messaggio n. 4497 del 2011 nel quale, a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro al riguardo, è stato precisato che“al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese. Resta ferma la possibilità per l’interessato di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei prescritti requisiti”.

 

Relativamente alla pensione di anzianità, qualora la domanda sia presentata oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la decorrenza sarà attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (v. in proposito circ. n. 69 del 2006).

 

Si ricorda che il diritto a tali prestazioni è riconosciuto in presenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione (ad esempio cessazione dell’attività lavorativa dipendente).

 

11.4 Pensione ai superstiti e pensione di inabilità in regime di totalizzazione

 

Com’è noto la facoltà di totalizzazione può essere esercitata sia  per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, che per la pensione di inabilità.

 

Con il presente messaggio, si precisa che la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, del requisito minimo di 3 anni per l’accesso al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione non rileva in caso di domande di pensione di inabilità e pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione.

 

Infatti, con messaggio n. 17730 del 2008 per le domande di pensione di inabilità e pensione indiretta è stato precisato quanto segue:

 

“In caso di domande di pensione di inabilità e pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione deve essere cumulata la contribuzione versata in qualunque gestione. Per queste prestazioni non ha, infatti, alcun rilievo il possesso del requisito contributivo minimo dei tre anni in ogni gestione previdenziale (ovvero 6 anni in presenza di trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 2008), che si applica solo per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità.

E’ quindi, necessario e sufficiente verificare solo che ricorrano i requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché gli ulteriori requisiti, ordinariamente richiesti nella gestione pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante (per la pensione di inabilità), ovvero nella gestione nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso (per la pensione indiretta)”.

 

12. Lavoratori extra comunitari rimpatriati

 

Si confermano i contenuti della circolare n. 35 del 2012 e, pertanto, anche nei confronti di tale tipologia di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici ed adeguamenti speranza di vita introdotti dall’articolo 24 d.l. n. 201 del 2011.

 

13. Calcolo della quota contributiva in presenza di maggiorazioni (es. non vedenti, invalidi con grado di invalidità superiore al 74% ecc.)

 

Allo stato attuale, non è possibile valorizzare nella quota contributiva le maggiorazioni previste per particolari categorie di lavoratori: tali maggiorazioni sono utili per il diritto ma non per la misura della quota contributiva.

 

Al riguardo, rimane fermo il criterio illustrato con circolare n. 29 del 2002 in base al quale la maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 80, comma 3, della legge n. 388/2000 non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema di calcolo contributivo.

 

Nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.

 

14. Indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale

Su tale argomento sono state richieste delucidazioni circa la possibilità di prorogare il godimento dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale fino alle nuove età pensionabili della pensione di vecchiaia, previste dall’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n.214.

 

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

Come è noto, l’articolo 19Ter, comma 4, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che la scadenza dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, originariamente fissata dal decreto legislativo 207/1996 al compimento del 65° anno di età per gli uomini e al 60°  anno per le donne, fosse prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

 

Si pone ora il problema del raccordo, per gli indennizzi la cui scadenza è fissata dal 1° gennaio 2012 in poi, tra la normativa sopra citata e le nuove età pensionabili per la  pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi, stabilite dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che, come è noto, prevede per le lavoratrici autonome la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia da un minimo di 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2012, fino a raggiungere a regime, dal 1° gennaio 2021, l’età finale di 67 anni prevista dalla riforma in parola, età da adeguarsi comunque alla speranza di vita in relazione a quanto stabilito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e per i lavoratori autonomi da un’età minima di 66 anni dal 1° gennaio 2012, fino a raggiungere a regime dal 1° gennaio 2021 l’età finale di 67 anni, età anche questa da adeguarsi comunque alla speranza di vita in relazione a quanto stabilito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Su tale argomento è stata formulata apposita richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; nell’attesa le Sedi sono autorizzate alla proroga fino ad un massimo di 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile della previgente normativa, e cioè fino a 61 anni e 5 mesi  per una richiedente donna, e fino a 66 anni e 5 mesi per un richiedente uomo, e non oltre, purché ovviamente i richiedenti siano in possesso, al momento del compimento dell’età pensionabile della previgente normativa, del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia

 

Non appena perverrà la risposta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniranno istruzioni al riguardo.

 

15. Cumulo dei periodi assicurativi: circolare n. 116 del 2011

 

Per i soggetti destinatari delle disposizioni  di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come modificato dall’ articolo 1, comma 76, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 , in materia di “Cumulo dei periodi assicurativi”, illustrate con circolare n. 116 del 2011, si fa riserva di comunicazioni con successivo messaggio.

Il Direttore Generale
Nori

Avviso 3 gennaio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio
Ufficio VII

Oggetto: Attuazione art 7 commi 33-34 del Decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 /2012. Assoggettamento al sistema di Tesoreria Unica delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali ELENCO AGGIORNATO

Si rende noto l’elenco, aggiornato alla data odierna, dei conti di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali in aderenza alla circolare n. 32 del 31 ottobre 2012 prot. n. 88259 relativa all’oggetto, che sostituisce quello pubblicato con avviso del 9 novembre 2012 prot.n.7077. Eventuali modifiche sui codici fiscali dovranno essere sempre oggetto di immediata comunicazione da parte delle istituzioni stesse allo scrivente ufficio della Direzione Generale, per consentire le occorrenti integrazioni o correzioni da concordare con il MEF Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato I.G.E.P.A.

IL DIRIGENTE

Elisabetta Davoli

Elenco dei conti di tesoreria unica

Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 n. 957/ric

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 n. 957/ric

BANDO PRIN 2012

Il presente decreto viene pubblicato nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO l’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 -Suppl. Ordinario n. 11;
VISTO il D.M. n. 955/ric. del  27 dicembre 2012, emanato dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, con il quale sono stati destinati, tra l’altro, € 39.443.190 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale secondo i criteri definiti con appositi bandi (comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.183.296, ai sensi dell’articolo 21 comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopra menzionata);
CONSIDERATO che appare fondamentale garantire il necessario sostegno economico alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte, anche con riferimento alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020;
CONSIDERATA pertanto l’opportunità di emanare, sulla base di quanto previsto dal sopracitato D.M.  n.  955/2ric.   del 27 dicembre 2012 il nuovo bando PRIN, per le disponibilità finanziarie relative all’anno 2012,  secondo le disposizioni attualmente vigenti;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA
ART. 1
Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) 2012, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell’Unione Europea.
  2. A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più docenti/ricercatori e di più organismi di ricerca, nazionali o internazionali, e le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni.
  3. Agli effetti del presente decreto si intendono:
  • per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
  • per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • per CdS i Comitati di Selezione di cui all’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall’art. 63 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • per ateneo/università, tutte le Università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
  • per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero;
  • per docenti, i professori universitari di ruolo e gli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento;
  • per ricercatori, i ricercatori del ruolo universitario e i ricercatori del ruolo degli enti pubblici di  ricerca vigilati dal Ministero;
  • per coordinatore scientifico (o “principal investigator” -PI), un docente o un ricercatore del ruolo universitario, o un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, avente il compito di coordinare più unità operative di un progetto, assumendo le relative responsabilità scientifiche dell’intero progetto;
  • per responsabile locale, un docente o un ricercatore del ruolo universitario, o un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, o un ricercatore appartenente ai ruoli di un ente pubblico di ricerca afferente al MIUR, a capo di una unità operativa, di cui assume anche le responsabilità organizzative;
  • per unità operativa, l’insieme dei docenti o ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell’ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell’università o dell’ente cui afferisce;
  • per organismi di ricerca, tutti gli altri  soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, senza scopo di lucro, le cui finalità principali consistano nello svolgere anche attività di ricerca,  e nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, e i cui eventuali  utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento;
  • per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.

 

ART.2
Procedura di valutazione e selezione

  1. La procedura di valutazione e selezione delle proposte si svolge in due fasi: la prima (preselezione, sulla base di sintetiche proposte) è curata dalle singole università, la seconda (valutazione, sulla base di più dettagliati progetti) dal Ministero; in particolare, il Ministero opera mediante Comitati di Selezione (CdS), riferiti ai  settori ERC, nominati con decreto direttoriale, previa designazione dei suoi componenti da parte del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR).
  2. Ogni CdS  è formato da esperti appartenenti alla banca dati MIUR; il numero di esperti di ogni CdS è  definito dal CNGR, tenendo conto della necessità di copertura delle aree scientifiche interessate e della numerosità dei progetti di competenza; almeno un terzo dei componenti di ogni CdS deve essere costituito da esperti  operanti all’estero; ogni esperto deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati.
  3. I membri del CNGR e dei CdS non possono partecipare ai progetti di cui al presente bando, né prendere parte alla preselezione e/o alla valutazione dei progetti.
  4. La valutazione scientifica dei progetti (da effettuarsi secondo le usuali prassi  della “peer review”), è affidata, sia sulle proposte che sui progetti, ed  esperti scientifici, italiani o stranieri (revisori), chiamati a formulare, per ognuno dei criteri propri di ciascuna  fase, un giudizio analitico riassunto in una valutazione sintetica finale espressa secondo una “classe di giudizio” cui è associata una scala predefinita di valori numerici, come di seguito elencato:
    • A – Eccellente: pienamente convincente, senza alcuna debolezza (Excellent: fully convincing, without  weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel 5% più alto (quindi tra il 100° e il 95° percentile); punteggio 5
    • B – Ottimo: molto convincente con al più qualche debolezza minore (Very Good: extremely strong with at most some minor weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 5%  (quindi tra il 95° e il 90° percentile); punteggio 4
    • C – Buono: di buon livello complessivo, ma con alcune debolezze di importanza moderata (Good: Strong but with some moderate weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 10%  (quindi tra il 90° e l’80° percentile); punteggio 3
    • D – Discreto: con alcuni punti deboli non trascurabili (Fair: some important weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 30%  (quindi tra l’80° e il 50° percentile); punteggio 2
    • E – Mediocre: poco convincente con molte debolezze (Poor: not very convincing with numerous  weaknesses). Si riferisce a elementi di proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 50%  (quindi sotto il 50° percentile); punteggio 1
  5. Al fine di garantire la regolarità e la trasparenza del processo di valutazione e selezione, è fatto inoltre divieto a tutti i partecipanti ai progetti di contattare, direttamente o indirettamente, i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori coinvolti nelle procedure di “peer review”; i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori sono peraltro tenuti a riportare tempestivamente al CNGR ed al Responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 3, ogni violazione di tale obbligo di cui siano venuti a conoscenza. Tale violazione, se accertata, comporta l’esclusione del progetto dalle procedure del presente bando, l’esclusione dei responsabili dai successivi bandi per un periodo di cinque anni e la loro esclusione definitiva dalla banca dati degli esperti MIUR (se in essa presenti).
  6. L’Ufficio V della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca assicura le funzioni di segreteria del CNGR e dei CdS.

ART. 3
Caratteristiche delle proposte e dei progetti

  1. Le proposte e i successivi progetti, di durata triennale e senza limiti di costo, possono essere relativi ad uno o più dei  tre settori ERC, con indicazione, nel caso di più settori, del settore ERC principale.
  2. Le proposte e i successivi progetti possono prevedere una o più unità operative  afferenti a diverse università,  coordinate da un unico “principal investigator” (PI), che deve  anche essere impegnato direttamente nella ricerca mediante una propria unità operativa. Può essere prevista, all’interno di ciascuna proposta o del successivo progetto, la partecipazione di una unità operativa appartenente a un Ente pubblico di ricerca afferente al Ministero.
  3. Qualora siano presenti più unità operative, la proposta deve comunque chiaramente spiegare in cosa consista, sulla base di una strategia organica, l’apporto scientifico assicurato da ogni singola unità, e perché l’articolazione in più unità sia indispensabile per l’ottimale svolgimento del progetto.
  4. La cessazione dal servizio del PI  prima della emanazione del decreto di cui al successivo articolo 7, comma 1, comporta la esclusione del progetto dalle procedure del presente bando.
  5. Ogni docente/ricercatore può partecipare a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa. Sono esclusi  dalla partecipazione al presente bando, a qualunque titolo, i docenti/ricercatori responsabili di unità che nel bando PRIN 2008 non abbiano presentato la rendicontazione delle spese nei termini previsti, nonché quelli che risultino inseriti in gruppi di ricerca finanziati nel programma PRIN 2010-2011.
  6. Le proposte e i successivi progetti sono collocati nelle linee d’intervento sotto indicate:
    • a) “linea d’intervento A (PRIN starting – giovani ricercatori)” – riservata a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da non più di sette anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in  assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da non più di dieci anni dalla data del presente bando;
    • b) “linea d’intervento B (PRIN consolidator)” –  riservata a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da più di sette anni ma da non più di dodici anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in   assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da più di dieci anni ma da non più di quindici anni rispetto alla data del presente bando;
    • c) “linea d’intervento C (PRIN advanced)” – riservata a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da più di dodici anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in  assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da più di quindici  anni rispetto alla data del presente bando. Per le linee di intervento A e B, tutti i responsabili di unità operative e i relativi partecipanti debbono essere in possesso dei requisiti richiesti per i PI della linea A o della linea B, indifferentemente, ma non quelli richiesti per la linea C; non sono invece previsti vincoli per i responsabili di unità operative e per i partecipanti alla linea di intervento C;
  7. I limiti temporali di sette e dieci anni per la linea d’intervento A, di dodici e quindici anni per la linea d’intervento B  e di dodici e quindici anni pe la linea d’intervento C possono essere aumentati di un anno per ogni figlio ovvero di un anno nel caso di effettivo svolgimento di leva obbligatoria o di servizio civile sostitutivo. Nel caso in cui i requisiti soggettivi  consentano la partecipazione a più linee d’intervento spetta al docente  o ricercatore scegliere la linea d’intervento cui partecipare.

ART.4
Preselezione

  • 1) Il PI presenta alla propria università, esclusivamente per via telematica entro le ore 14.00 dell’11 febbraio 2013, una sintetica proposta progettuale, redatta in italiano e in inglese su apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
    • a) titolo del progetto;
    • b) settore/i e sottosettori ERC;
    • c) nome del PI e dei responsabili delle unità operative partecipanti, con indicazione dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 6;
    • d) elenco delle principali pubblicazioni del PI e dei responsabili delle unità operative partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
    • e) elenco dei docenti e dei ricercatori di ruolo partecipanti alla ricerca, suddiviso per unità operative e con indicazione dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 6;
    • f) parole chiave proposte;
    • g) descrizione sintetica del progetto di ricerca;
    • h) obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere;
    • i) impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio-economico, come definito all’articolo 6, comma 3, criterio 2;
    • j) indicazione del costo complessivo del progetto, secondo le principali componenti di costo (spese di personale, spese generali, attrezzature e simili, servizi di consulenza e simili, altri costi di esercizio).
  • 2) Ogni università sottopone a preselezione, a proprie spese, al fine di valutarne la qualità scientifica, esclusivamente le proposte aventi un PI appartenente ai ruoli della stessa università; ciascuna università può preselezionare un numero di proposte: a) non superiore allo 0,75% del numero di docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando, con arrotondamento all’intero superiore; b) ovvero, se maggiore, un numero non superiore al doppio della media (con arrotondamento all’intero superiore) dei progetti finanziati, a livello di coordinatore scientifico, negli ultimi cinque bandi PRIN.
  • 3) L’esame della qualità scientifica di ogni proposta è volto ad accertare: a) l’innovatività e l’originalità della ricerca proposta e della sua metodologia: fino a punti 5; b) la qualificazione del coordinatore scientifico e dei responsabili di unità, anche con riferimento alla coerenza tra le tematiche del progetto e le loro competenze scientifiche: fino a punti 5. La valutazione di ogni proposta è affidata dal CINECA, per conto delle università, a tre revisori esterni anonimi, sorteggiati (mediante procedura informatica gestita dal CINECA) tra gli esperti appartenenti alla banca dati MIUR, nel rispetto del criterio della coincidenza del sottosettore ERC e/o delle parole chiave indicati in ogni proposta con quelli indicati da ogni esperto nella propria scheda della banca dati; in nessun caso possono essere utilizzati revisori che figurino tra i partecipanti al presente bando, né, per ogni singola proposta, revisori che appartengano ad università o enti coinvolti nella stessa proposta; i revisori operano esclusivamente mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici e nella totale indipendenza reciproca.
  • 4) Ogni revisore deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procede alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati.
  • 5) I revisori formulano (entro il 19 aprile 2013) un giudizio analitico, secondo i criteri di cui al precedente comma 3, sulle proposte di propria competenza; il giudizio è riassunto, per ogni criterio, in una valutazione sintetica finale espressa secondo le “classi di giudizio” di cui all’articolo 2, comma 4.
  • 6) Per ogni proposta, il punteggio medio è calcolato come media aritmetica dei punteggi assegnati dai tre revisori. Sono avviate alla fase di cui al successivo comma 7 solo le proposte con punteggio medio almeno pari a 8/10.
  • 7) Ogni università, tramite un proprio “comitato di preselezione” (nominato con decreto rettorale e costituito da docenti di ruolo della stessa università non partecipanti ai progetti del presente bando) assume la piena responsabilità di definire l’elenco delle proposte preselezionate, nei limiti di cui al precedente comma 2; a tale scopo, ogni università, entro l’11 febbraio 2013, provvede a predefinire e rendere pubblici i propri criteri di preselezione, tenendo conto sia degli aspetti di natura strategica (opportunità di assicurare una congrua ripartizione delle proposte preselezionate tra i tre settori ERC e/o tra le tre linee d’intervento di cui al precedente articolo 3; possibili ricadute in termini di visibilità, attrattività, competitività internazionale; potenzialità di attivazione di interazioni con soggetti imprenditoriali e/o con altri organismi di ricerca pubblici o privati, anche internazionali; ecc.), sia del punteggio medio conseguito da ogni proposta.
  • 8) Al termine della fase di preselezione ciascuna università comunica al MIUR, mediante apposita procedura telematica predisposta dal CINECA ed entro il termine perentorio del 10 maggio 2013 (pena l’esclusione dalla fase successiva) le proposte meritevoli di sviluppo a livello di progetto per la successiva fase di valutazione del MIUR, fornendo adeguata motivazione delle scelte effettuate, nel rispetto dei criteri di preselezione di cui al precedente comma; le proposte preselezionate sono elencate in ordine di graduatoria, con l’attestazione, per ciascuna di esse, dell’effettivo rispetto dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 6.

ART.5
Presentazione dei progetti

  1. Il  PI di una proposta preselezionata viene invitato dal MIUR a sviluppare con maggiore dettaglio la propria proposta ed a presentare,  esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 17.00 del 14 giugno 2013, un dettagliato progetto di ricerca, redatto in italiano e in inglese su apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
    • a) titolo del progetto;
    • b) settore/i  e sottosettori ERC;
    • c) nome del PI e dei responsabili delle unità operative partecipanti, con indicazione dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 6;
    • d) elenco delle principali pubblicazioni del PI e dei responsabili delle unità operative partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
    • e) ove applicabile, idoneo indicatore bibliometrico del PI e dei responsabili delle unità operative (sempre relativo agli  ultimi 5 anni) ovvero di qualità e impatto delle pubblicazioni;
    • f) breve curriculum del PI, con evidenziazione del grado di successo in precedenti progetti italiani o internazionali;
    • g) elenco dei docenti e dei ricercatori di ruolo partecipanti alla ricerca, suddiviso per unità operative e con indicazione dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 6;
    • h) parole chiave proposte;
    • i) abstract del progetto di ricerca;
    • j) stato dell’arte;
    • k) obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere, il loro interesse per l’avanzamento della conoscenza, le eventuali potenzialità applicative e l’impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio-economico, come definito all’articolo 6, comma 3, criterio 2;
    • l) criteri per la verifica dei risultati;
    • m) articolazione del progetto e tempi di realizzazione, con l’individuazione del ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e  relative   modalità di integrazione e collaborazione;
    • n) costo complessivo del progetto (con scostamento massimo del 10% rispetto ai costi indicati in sede di proposta), articolato per voci e per unità operativa:
      • spese di personale (quota parte dello stipendio del personale dipendente e costo del personale non dipendente appositamente da reclutare; i costi relativi al personale dipendente non possono superare il 30% del costo del progetto);
      • spese  generali  (quota  forfettaria  pari al 60% del costo totale del personale, comprensiva del costo delle pubblicazioni e delle missioni sul territorio nazionale);
      • attrezzature, strumentazioni e prodotti software;
      • servizi di consulenza e simili, fermo restando il divieto dell’utilizzo di fondi PRIN per la corresponsione di compensi a docenti/ricercatori o ad organismi di ricerca stranieri;
      • altri costi di esercizio.

 

ART. 6
Valutazione scientifica dei progetti

  1. La valutazione scientifica dei progetti di ricerca preselezionati è curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS (nominato dal MIUR, previa designazione da parte del CNGR, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2013), che opera mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici, attraverso revisori esterni anonimi (secondo le usuali prassi della “peer review) italiani o stranieri, in numero di tre per ogni progetto.  I revisori sono scelti dal CdS attingendo alla banca dati MIUR; in nessun caso i revisori possono figurare tra i partecipanti ai progetti di cui al presente bando. Almeno uno dei revisori deve essere scelto tra coloro che sono già stati assegnati allo stesso progetto nella fase di preselezione.
  2. Ogni revisore deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procede alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati MIUR.
  3. I revisori, cui è consentito l’accesso ai giudizi formulati in sede di preselezione, formulano (entro il 30 settembre 2013) un giudizio analitico sui progetti di propria competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale espressa sulle stesse “classi di giudizio” e sulla stessa scala predefinita di valori numerici di cui all’articolo 2, comma 1, avendo a disposizione 15 punti, secondo i seguenti  criteri:
    • Criterio 1: validità del progetto, fino a 5 punti
      Merito scientifico e natura innovativa del progetto da un punto di vista internazionale, con particolare riguardo: a) alla rilevanza e alla originalità del progetto proposto (sulla base dello stato dell’arte nella specifica area scientifica e sul lavoro pregresso documentato dal gruppo proponente); b) alla metodologia adottata; c) all’incremento della conoscenza nel campo specifico e in altri settori ad esso collegati con particolare riguardo al sistema della ricerca nazionale e/o internazionale e alla coerenza e rilevanza del progetto con le linee di HORIZON2020 (quando applicabile); d) al contributo alla promozione e disseminazione della scienza. In specifici settori si terrà conto anche: e) del contributo alla promozione e alla disseminazione dell’innovazione tecnologica; f) della produzione di conoscenza che possa essere incorporata in (e/o applicata) a specifici settori commerciali.

      Criterio 2: qualità del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto, fino a 5 punti
      Merito scientifico della compagine di ricerca, fattibilità del piano di lavoro e ragionevolezza delle richieste finanziarie. Il livello del team di ricercatori va giudicato con particolare riguardo: a) ai risultati scientifici ottenuti dal PI e dagli altri responsabili di unità (ad esempio indicatori bibliometrici legati al numero di pubblicazioni e di citazioni utilizzati nei settori LS e PE, qualità e impatto delle pubblicazioni in SH); b) alla capacità di svolgere il progetto proposto (qualificazione del PI, composizione e complementarietà dei membri della compagine proposta); c) alla capacità di coinvolgere e formare giovani ricercatori; d) al grado di successo del PI in precedenti progetti italiani o internazionali. La congruità delle risorse va definita con particolare riguardo: e) all’organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti e alle risorse richieste (durata, strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, management); f) alla coerenza degli impegni temporali dei membri del progetto con le richieste economiche  e alla non duplicazione degli obiettivi con altri progetti in corso.

      Criterio 3: impatto del progetto, fino a 5 punti
      Impatto del progetto. L’impatto può essere definito  in vari modi a seconda dell’ambito disciplinare. Può riferirsi, a seconda dei casi, all’influenza rispetto all’innovazione tecnologica, alle applicazioni industriali, alla crescita economica, all’avanzamento dei metodi  sia per singole discipline, sia per lo sviluppo interdisciplinare. Può esprimersi come contributo alla soluzione di problemi sociali, alla protezione dell’eredità culturale o dell’ambiente, alla diffusione sia della conoscenza nella società intesa nel senso più ampio, così come nella istruzione e nella cultura, sia in termini ancor più generali,  della consapevolezza comune  rispetto a  problemi contemporanei.

  4. Per ogni progetto, il punteggio complessivo è calcolato come media aritmetica dei punteggi attribuiti dai tre revisori. Per i progetti con punteggio complessivo superiore o uguale a 12/15, ogni CdS, indica il costo ritenuto congruo e il relativo contributo proposto, che  non potranno comunque risultare inferiori, rispettivamente, all’80% del costo esposto in progetto e del relativo contributo richiesto.
  5. Entro e non oltre il 20 ottobre 2013, ogni CdS  trasmette al MIUR  la graduatoria dei progetti, coi relativi punteggi, costi congrui e contributi proposti, e relaziona il CNGR sulla qualità ed affidabilità del processo di valutazione, segnalando eventuali problematiche riscontrate e fornendo eventuali suggerimenti in merito al miglioramento del sistema in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
  6. In caso di ex-aequo, ed al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea d’intervento, stabiliti al comma 3 del successivo articolo 7, è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 1; in caso di ulteriore ex-aequo è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 2; in ogni caso, sempre al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea d’intervento, il MIUR, nella formazione delle graduatorie finali di settore, può apportare ulteriori riduzioni ai costi ed ai contributi indicati dai competenti CdS.

 

ART. 7
Approvazione dei progetti ed entità del finanziamento

  1. Con apposito Decreto Direttoriale viene approvato e reso pubblico l’elenco dei progetti finanziati, suddiviso per settore ERC (e al suo interno, per linea d’intervento), fino all’esaurimento delle risorse disponibili, indicate al successivo comma 3; gli importi eventualmente non utilizzati nei singoli settori (o, al loro interno, nelle singole linee d’intervento) sono portati ad incremento delle risorse degli altri settori (o, al loro interno, delle altre linee d’intervento), secondo criteri di proporzionalità.
  2. Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, ogni proponente può prendere visione, sul proprio “sito docente”, delle schede di valutazione relative al progetto presentato, fermo restando l’anonimato dei revisori.
  3. Per ogni progetto ammesso a finanziamento, e per ogni unità operativa ad esso partecipante, il MIUR garantisce un finanziamento pari al 70% dei costi riconosciuti congrui. Il finanziamento è assegnato ai progetti   garantendo, per ogni settore,  una quota di risorse così definita:

    SETTORE LS                                     euro 15.303.958
    SETTORE PE                                     euro 15.303.958
    SETTORE SH                                     euro   7.651.978

    • Nell’ambito di tale ripartizione, per ogni settore ERC, sono riservate le seguenti assegnazioni distinte per le linee d’intervento A e B:
      • “linea d’intervento A (PRIN starting)” – riserva di una quota minima di euro 1.500.000 per i settori LS e PE e di euro 750.000 per il settore SH;
      • “linea d’intervento B (PRIN consolidator)” –  riserva di una quota minima di euro 2.000.000 per i settori LS e PE e di euro 1.000.000 per il settore SH.
  4. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è comunicato dal Ministero al PI che provvede, nel termine di 10 giorni dal momento della richiesta, a rideterminare i costi delle singole unità operative, dandone comunicazione al Ministero.
  5. Dopo la rideterminazione, il Ministero emana il decreto di ammissione al finanziamento, specificando l’ammontare del contributo spettante ad ogni unità operativa.
  6. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente alle università e agli enti sedi delle unità operative.

ART. 8
Gestione e rendicontazione dei progetti

1.  Il PI ha la responsabilità scientifica del progetto ed è quindi responsabile dell’attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all’atto della presentazione della domanda, ferma restando la responsabilità delle singole unità operative, per quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse assegnati.

2.   Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca, i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell’ambito del presente bando.

3.   E’ fatto esplicito divieto dell’utilizzo delle risorse PRIN per la corresponsione, anche mediante l’utilizzo delle risorse relative alla voce “spese generali”, di premi e/o indennità di qualsiasi tipo al personale dipendente partecipante al progetto; l’eventuale accertamento di situazioni in contrasto con la presente disposizione comporta  il recupero dell’intero contributo precedentemente versato a favore dell’unità operativa responsabile della mancata osservanza del divieto.

4.   La rendicontazione è effettuata dai responsabili di unità, nel rispetto del “criterio di cassa” e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti di ricerca. Il Ministero procede agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito, a campione, degli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell’adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

5.    In particolare, l’accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme restando  le responsabilità civili e penali, comporta l’automatica esclusione dai successivi bandi PRIN (per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento) del responsabile di unità; l’accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarità negli audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla singola università o dal singolo ente di ricerca,  comporta l’esclusione  dell’università o dell’ente di ricerca dai successivi bandi PRIN per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento.

6.    Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle università o degli enti di ricerca possono essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università o Ente anche in base ad altro titolo.

ART. 9
Relazioni scientifiche

1.  Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI  redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati di ricerca ottenuti o prevedibili,  con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del PI o dei responsabili di unità, e la trasmette con modalità telematica al Ministero.

2.   La relazione deve contenere altresì l’elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca con l’indicazione di provenienza del finanziamento.

3.   Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati.

ART. 10
Copertura finanziaria

  1. Per le finalità indicate all’art.1, il MIUR cofinanzia i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, nel limite massimo complessivo di € 38.259.894, al netto della quota per il funzionamento del CNGR e dei CdS, per i compensi dei revisori operanti nella fase di valutazione di competenza MIUR,  e per gli oneri relativi agli accertamenti finali di spesa, pari ad euro 1.183.296.
  2. Le procedure del presente bando sono curate dalla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca – Ufficio V.
  3. Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Massulli – Dirigente dell’Ufficio V della Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca – ufficioprin@miur.it.

 

ART. 11
Richiesta di informazioni e modulistica

  1. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, Ufficio V – Settore PRIN.
  2. Sul sito http://prin.miur.it/ sono rese disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, le informazioni necessarie (nota illustrativa) per la presentazione delle domande di cui al presente bando.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero all’indirizzo http://prin.miur.it/ .

Roma, 28 dicembre 2012

IL MINISTRO

Istruzioni Bando PRIN

Nota 28 dicembre 2012, MIURA00DG0S prot. 8438

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Segreteria del Direttore

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione

Secondaria di II Grado Statali e Paritari

LORO SEDI

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici

Regionali LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in

lingua italiana della Provincia di BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della

Provincia di TRENTO

All’ Intendente Scolastico per la scuola in

lingua tedesca BOLZANO

All’ Intendente Scolastico per la scuola delle

località ladine BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi della Regione

Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

 

Oggetto: Olimpiadi di Matematica A.S. 2012-2013

 

L’UMI – Unione Matematica Italiana – organizza la più importante competizione matematica per i ragazzi degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Secondo Grado, le “Olimpiadi di Matematica”, manifestazione annuale nata nel 1959.

La competizione ha l’intento di aumentare fra i giovani l’interesse per la Matematica, dando loro l’opportunità di affrontare problemi un pò diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado di aumentare la loro attenzione anche per ciò che si fa nella scuola.

L’iniziativa è rivolta agli studenti di tutti gli indirizzi della Scuola Secondaria di II grado. Per ulteriori informazioni si allega un breve comunicato per l’edizione 2012-2013 che si terrà a Cesenatico dal 9 al 12 Maggio, rimandando al sito http://umi.dm.unibo.it per ulteriori informazioni.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

————-

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Direttore

OLIMPIADI DI MATEMATICA 2013

Le Olimpiadi Italiane di Matematica sono curate ed organizzate da una commissione dell’Unione Matematica Italiana (UMI) su promozione e finanziamento del MIUR – Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici ed Autonomia Scolastica.
Le Olimpiadi si svolgono in varie fasi, tutte curate dalla commissione dell’UMI, in accordo con la Direzione Generale degli Ordinamenti, che provvede a fornire un testo unico di gara per tutte le fasi.

La prima fase si svolge nelle singole scuole (le scuole iscritte sono circa 1800) e si basa su un test a risposta multipla. La partecipazione è di circa 300.000 studenti. La seconda fase, a cui sono qualificati coloro che hanno ottenuto i risultati migliori nella prima fase, si svolge a livello distrettuale (grosso modo, un distretto è l’equivalente di una provincia); la prova, che consiste sia di quesiti a risposta multipla che esercizi dimostrativi, coinvolge circa 12.000 studenti. La terza fase, quella finale, coinvolge i migliori 300 studenti della seconda fase e si svolge da molti anni a Cesenatico. Nella fase finale i quesiti sono esclusivamente a carattere dimostrativo.

Nel 2013 la manifestazione di Cesenatico è prevista dal 9 al 12 maggio.
Affiancheranno la gara principale alcune conferenze divulgative tenute da professori di rilievo internazionale ed anche una gara a squadre, che da qualche anno è diventata un fiore all’occhiello della manifestazione.
Saranno inoltre invitate anche alcune delegazioni straniere.
Per quanto riguarda le competizioni internazionali, ogni anno vengono organizzati vari stages a cui vengono invitati gli studenti migliori, per permettere loro di acquisire una cultura matematica di livello superiore. Per la più importante di queste competizioni, le Olimpiadi Internazionali di Matematica, sono selezionati ogni anno sei studenti.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 n. 956/ric

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 n. 956/ric

BANDO PER GIOVANI RICERCATORI 2013

Il presente decreto viene pubblicato nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti

VISTO il Decreto-Legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito con modificazione dalla legge n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);

VISTO l’art. 1 comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11;
VISTO il D.M. n. 955/Ric. del 27 dicembre 2012, emanato dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono stati destinati, tra l’altro, € 30.440.000 a valere sulle risorse FIRST per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale in favore di giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni (comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 913.200, ai sensi dell’art. 21, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopra menzionata);
CONSIDERATA la necessità di favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, (destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni) privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte, anche con riferimento, alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA
ART. 1
Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del Programma “Futuro in Ricerca 2013” volto a favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell’Unione Europea, destinando a tale scopo adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori.
  2. Agli effetti del presente decreto si intendono:
  • per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
  • per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • per CdS i Comitati di Selezione di cui all’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall’art. 63 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • per ateneo/università, tutte le Università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
  • per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero;
  • per giovani ricercatori, i ricercatori (in possesso di dottorato o specializzazione conseguita presso una scuola di Specializzazione Universitaria) che non siano già presenti, a tempo indeterminato, nei ruoli delle università e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero, e di età non superiore a 40 anni alla data del presente bando;
  • per docenti, i professori universitari di ruolo e gli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento;
  • per ricercatori, i ricercatori del ruolo universitario e i ricercatori del ruolo degli enti pubblici di  ricerca vigilati dal Ministero;
  • per coordinatore scientifico (o “principal investigator” -PI), un giovane ricercatore avente il compito di coordinare più unità operative di un progetto, assumendo le relative responsabilità scientifiche dell’intero progetto;
  • per responsabile locale, un giovane ricercatore a capo di una unità operativa, di cui assume anche le responsabilità organizzative;
  • per unità operativa, l’insieme dei giovani ricercatori, dei docenti o dei ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell’ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell’università o dell’ente cui afferisce;
  • per organismi di ricerca, tutti gli altri  soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, senza scopo di lucro, le cui finalità principali consistano nello svolgere anche attività di ricerca,  e nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, e i cui eventuali  utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento;
  • per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.

ART.2
Procedura di valutazione e selezione

  1. La procedura di valutazione e selezione delle proposte si svolge in tre fasi: a) preselezione, sulla base di sintetiche proposte;  b) valutazione, sulla base di più dettagliati progetti; c) audizioni; tutta la procedura è curata  dal Ministero, che opera mediante Comitati di Selezione (CdS), riferiti ai  settori ERC, nominati con decreto direttoriale, previa designazione dei suoi componenti da parte del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR).
  2. Ogni CdS  è formato da esperti appartenenti alla banca dati MIUR; il numero di esperti di ogni CdS è  definito dal CNGR, tenendo conto della necessità di copertura delle aree scientifiche interessate e della numerosità dei progetti di competenza; almeno un terzo dei componenti di ogni CdS deve essere costituito da esperti operanti all’estero; nell’ambito di ogni CdS deve essere prevista altresì una adeguata rappresentanza di soggetti che siano già risultati vincitori di uno dei precedenti bandi “Futuro in Ricerca”; ogni esperto deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati.
  3. I membri del CNGR e dei CdS non possono partecipare ai progetti di cui al presente bando, né prendere parte alla preselezione e/o alla valutazione dei progetti.
  4. La valutazione scientifica dei progetti (da effettuarsi secondo le usuali prassi  della “peer review”), è affidata, sia sulle proposte che sui progetti, ed  esperti scientifici, italiani o stranieri (revisori), chiamati a formulare, per ognuno dei criteri propri di ciascuna  fase, un giudizio analitico riassunto in una valutazione sintetica finale espressa secondo una “classe di giudizio” cui è associata una scala predefinita di valori numerici, come di seguito elencato:
    • A – Eccellente: pienamente convincente, senza alcuna debolezza (Excellent: fully convincing, without  weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel 5% più alto (quindi tra il 100° e il 95° percentile); punteggio 5
    • B – Ottimo: molto convincente con al più qualche debolezza minore (Very Good: extremely strong with at most some minor weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 5%  (quindi tra il 95° e il 90° percentile); punteggio 4
    • C – Buono: di buon livello complessivo, ma con alcune debolezze di importanza moderata (Good: Strong but with some moderate weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 10%  (quindi tra il 90° e l’80° percentile); punteggio 3
    • D – Discreto: con alcuni punti deboli non trascurabili (Fair: some important weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 30%  (quindi tra l’80° e il 50° percentile); punteggio 2
    • E – Mediocre: poco convincente con molte debolezze (Poor: not very convincing with numerous  weaknesses). Si riferisce a elementi di proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 50%  (quindi sotto il 50° percentile); punteggio 1
  5. Al fine di garantire la regolarità e la trasparenza del processo di valutazione e selezione, è fatto inoltre divieto a tutti i partecipanti ai progetti di contattare, direttamente o indirettamente, i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori coinvolti nelle procedure di “peer review”; i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori sono peraltro tenuti a riportare tempestivamente al CNGR ed al Responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 3, ogni violazione di tale obbligo di cui siano venuti a conoscenza. Tale violazione, se accertata, comporta l’esclusione del progetto dalle procedure del presente bando, l’esclusione dei responsabili dai successivi bandi per un periodo di cinque anni e la loro esclusione definitiva dalla banca dati degli esperti MIUR (se in essa presenti).
  6. L’Ufficio V della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca assicura le funzioni di segreteria del CNGR e dei CdS.

 

ART. 3
Caratteristiche delle proposte e dei progetti

  1. Le proposte e i successivi progetti, di durata triennale e senza limiti di costo, possono essere relativi ad uno o più dei  tre settori ERC, con indicazione, nel caso di più settori, del settore ERC principale.
  2. Le proposte e i successivi progetti possono prevedere una o più unità operative,  afferenti a diverse università e/o enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, coordinate da un unico “principal investigator” (PI), che deve  anche essere impegnato direttamente nella ricerca mediante una propria unità operativa.  Può essere prevista, all’interno di ciascuna proposta o del successivo progetto, la partecipazione di una unità operativa appartenente a un consorzio interuniversitario.
  3. Qualora siano presenti più unità operative, la proposta deve comunque chiaramente spiegare in cosa consista, sulla base di una strategia organica, l’apporto scientifico assicurato da ogni singola unità, e perché l’articolazione in più unità sia indispensabile per l’ottimale svolgimento del progetto.
  4. Ogni giovane ricercatore può partecipare a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando, a qualunque titolo, tutti coloro che risultino inseriti in gruppi di ricerca finanziati nei due precedenti bandi “Futuro in Ricerca”.
  5. Le proposte e i successivi progetti sono collocati nelle linee d’intervento sotto indicate:
    • a) “linea d’intervento 1 (starting)” – riservata a giovani ricercatori che abbiano conseguito il dottorato o la specializzazione  presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se antecedente al dottorato), da più di due anni ma da non più di sette anni rispetto alla data del presente bando;
    • b) “linea d’intervento 2 (consolidator)” –  riservata a giovani ricercatori che abbiano conseguito il dottorato o la specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se antecedente al dottorato), da più di cinque anni ma da non più di dieci anni rispetto alla data del presente bando, e che, alla stessa data, abbiano già maturato un’esperienza almeno triennale di post-doc. Sono ammissibili proposte di tipo misto (cioè con coordinatori di linea  1 e responsabili di linea 2 e viceversa), fermo restando che la riserva delle risorse di cui al successivo articolo 7, si intende riferita alla linea d’intervento del coordinatore di progetto.
  6. I limiti temporali di sette anni per la linea d’intervento 1 e di dieci anni per la linea d’intervento 2 possono essere aumentati di un anno per ogni figlio ovvero di un anno nel caso di effettivo svolgimento di leva obbligatoria o di servizio civile sostitutivo, fermo restando il limite dell’età anagrafica di 40 anni non ancora compiuti alla data del presente bando. Nel caso in cui i requisiti soggettivi  consentano la partecipazione a più linee d’intervento spetta al docente  o ricercatore scegliere la linea d’intervento cui partecipare.

ART.4
Preselezione

  1. Il  PI presenta al MIUR, esclusivamente per via telematica  entro le ore 14.00 del 4  febbraio 2013, una sintetica proposta progettuale, redatta in italiano e in inglese su apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
    • a) titolo del progetto;
    • b) settore/i e sottosettori ERC;
    • c) nome del coordinatore scientifico e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti, con indicazione sia dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 5 sia dell’università o ente pubblico di ricerca afferente al MIUR sede di ogni singola unità di ricerca;
    • d) elenco delle pubblicazioni del PI e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
    • e) descrizione sintetica del progetto di ricerca;
    • f) parole chiave proposte;
    • g) obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere;
    • h) impatto scientifico e/o tecnologico  e/o socio-economico, come definito all’articolo 6, comma 3, criterio 2;
    • i) indicazione del costo complessivo del progetto, secondo le principali componenti di costo (spese di personale, spese generali, attrezzature e simili, servizi di consulenza e simili, altri costi di esercizio); per quanto riguarda le spese di personale, può essere valorizzato, ai fini del cofinanziamento interno, anche il tempo  prevedibilmente dedicato al progetto da docenti e ricercatori di ruolo partecipanti alla ricerca, ma senza indicazione dei relativi nominativi.
  2. L’esame della qualità scientifica di ogni proposta è volto ad accertare: a) l’innovatività e l’originalità  della ricerca proposta e della sua metodologia: fino a punti 5; b) la qualificazione  del coordinatore scientifico e dei responsabili di unità, anche con riferimento alla coerenza tra le tematiche del progetto e le loro competenze scientifiche: fino a punti 5. La valutazione di ogni proposta è affidata dal CINECA a tre revisori esterni anonimi, sorteggiati (mediante procedura informatica) tra gli esperti appartenenti  alla banca dati MIUR, nel rispetto del criterio della coincidenza del sottosettore ERC e/o delle parole chiave indicati in ogni proposta con quelli indicati  da ogni esperto nella propria scheda della banca dati;  in nessun caso possono essere utilizzati revisori  che figurino  tra i partecipanti al presente bando, né, per ogni singola proposta, revisori che appartengano ad università o enti coinvolti nella stessa proposta; i revisori  operano  esclusivamente mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici e nella totale indipendenza reciproca.
  3. Ogni revisore deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati.
  4. I revisori formulano (entro il 12 aprile 2013) un giudizio analitico, secondo i  criteri di cui al precedente comma 3, sulle proposte di propria competenza; il giudizio è riassunto, per ogni criterio, in una valutazione sintetica finale espressa secondo le “classi di giudizio” di cui all’articolo 2, comma 4.
  5. Per ogni proposta, il punteggio medio è calcolato come media aritmetica dei punteggi assegnati dai tre revisori. Sono avviate alla fase di cui al successivo comma 6 solo le proposte con punteggio medio almeno pari a 8/10.
  6. Sulla base dei punteggi medi relativi alle singole proposte, il MIUR formula tre graduatorie complessive, una per ogni settore ERC. Per ogni settore, con apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 19 aprile 2013, è ammesso alla fase presentazione dei progetti, di cui al successivo articolo 5, secondo l’ordine decrescente di punteggio, un numero di proposte tale da raggiungere (tenendo conto dei contributi richiesti nelle proposte presentate al MIUR e degli eventuali ex aequo) un ammontare di risorse pari almeno al triplo delle quote stabilite al successivo articolo 7.

ART.5
Presentazione dei progetti

  1. Il  PI di una proposta preselezionata viene invitato dal MIUR a sviluppare con maggiore dettaglio la propria proposta ed a presentare,  esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 17.00 del 7 giugno 2013, un dettagliato progetto di ricerca, redatto in italiano e in inglese su apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
    • a) titolo del progetto;
    • b) settore/i e sottosettori ERC;
    • c) nome del PI e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti, con indicazione sia dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 5 sia dell’università o ente pubblico di ricerca afferente al MIUR sede di ogni singola unità di ricerca;
    • d) elenco delle pubblicazioni del PI e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
    • e) ove applicabile, idoneo indicatore bibliometrico del PI e dei responsabili delle unità operative (sempre relativo agli  ultimi 5 anni) ovvero di qualità e impatto delle pubblicazioni;
    • f) breve curriculum del PI, con evidenziazione del grado di successo in precedenti progetti italiani o internazionali;
    • g) parole chiave proposte;
    • h) abstract del progetto di ricerca;
    • i) stato dell’arte;
    • j) obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere, il loro interesse per l’avanzamento della conoscenza, le eventuali potenzialità applicative e l’impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio-economico, come definito all’articolo 6, comma 3, criterio 2;
    • k) criteri per la verifica dei risultati;
    • l) articolazione del progetto e tempi di realizzazione, con l’individuazione del ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e  relative   modalità di integrazione e collaborazione;
    • m) costo complessivo del progetto (con scostamento massimo del 10% rispetto ai costi indicati in sede di proposta), articolato per voci e per unità operativa:
      • spese di personale (in particolare, costo del contratto per i giovani ricercatori e di altro eventuale personale non dipendente appositamente da reclutare; può essere valorizzato, entro i limiti del cofinanziamento interno, anche il tempo  che sarà prevedibilmente dedicato al progetto da docenti e ricercatori di ruolo partecipanti alla ricerca, senza indicazione dei relativi nominativi);
      • spese  generali  (quota  forfettaria  pari al 60% del costo totale del personale, comprensiva del costo delle pubblicazioni e delle missioni sul territorio nazionale);
      • attrezzature, strumentazioni e prodotti software;
      • servizi di consulenza e simili, fermo restando il divieto dell’utilizzo di fondi per la corresponsione di compensi a docenti/ricercatori o ad organismi di ricerca stranieri;
      • altri costi di esercizio.
  2. Sulla base dei progetti presentati, il MIUR provvede ad acquisire, mediante procedura telematica predisposta dal CINECA ed entro il 21 giugno 2013, attestazione di disponibilità (rilasciata dal legale rappresentante di ogni università e di ogni ente pubblico di ricerca afferente al MIUR) alla stipula per chiamata diretta, in caso di successo nel presente bando, di apposito contratto coi PI o coi responsabili di unità di  ricerca che abbiano individuato la stessa università o lo stesso ente pubblico di ricerca come istituzione presso la quale svolgere il progetto di ricerca.

ART. 6
Valutazione scientifica dei progetti e audizioni

  1. La valutazione scientifica dei progetti di ricerca preselezionati è curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS (nominato dal MIUR, previa designazione da parte del CNGR, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2013), che opera mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici, attraverso revisori esterni anonimi (secondo le usuali prassi della “peer review) italiani o stranieri, in numero di tre per ogni progetto.  I revisori sono scelti dal CdS attingendo alla banca dati MIUR; in nessun caso i revisori possono figurare tra i partecipanti ai progetti di cui al presente bando. Almeno uno dei revisori deve essere scelto tra coloro che sono già stati assegnati allo stesso progetto nella fase di preselezione
  2. Ogni revisore deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati MIUR.
  3. I revisori, cui è consentito l’accesso ai giudizi formulati in sede di preselezione, formulano (entro il 15 settembre 2013) un giudizio analitico sui progetti di propria competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale espressa sulle stesse “classi di giudizio” e sulla stessa scala predefinita di valori numerici di cui all’articolo 4, comma 5, avendo a disposizione 15 punti, secondo i seguenti  criteri:
    • Criterio 1: validità del progetto, fino a 5 punti
      Merito scientifico e natura innovativa del progetto da un punto di vista internazionale, con particolare riguardo: a) alla rilevanza e alla originalità del progetto proposto (sulla base dello stato dell’arte nella specifica area scientifica e sul lavoro pregresso documentato dal gruppo proponente); b) alla metodologia adottata; c) all’incremento della conoscenza nel campo specifico e in altri settori ad esso collegati con particolare riguardo al sistema della ricerca nazionale e/o internazionale e alla coerenza e rilevanza del progetto con le linee di HORIZON2020 (quando applicabile); d) al contributo alla promozione e disseminazione della scienza. In specifici settori si terrà conto anche: e) del contributo alla promozione e alla disseminazione dell’innovazione tecnologica; f) della produzione di conoscenza che possa essere incorporata in (e/o applicata) a specifici settori commerciali.Criterio 2: qualità del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto, fino a 5 punti
      Merito scientifico della compagine di ricerca, fattibilità del piano di lavoro e ragionevolezza delle richieste finanziarie. Il livello del team di ricercatori va giudicato con particolare riguardo: a) ai risultati scientifici ottenuti dal PI e dagli altri responsabili di unità (ad esempio indicatori bibliometrici legati al numero di pubblicazioni e di citazioni utilizzati nei settori LS e PE, qualità e impatto delle pubblicazioni in SH); b) alla capacità di svolgere il progetto proposto (qualificazione del PI, composizione e complementarietà dei membri della compagine proposta); c) alla capacità di coinvolgere e formare giovani ricercatori; d) al grado di successo del PI in precedenti progetti italiani o internazionali. La congruità delle risorse va definita con particolare riguardo: e) all’organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti e alle risorse richieste (durata, strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, management); f) alla coerenza degli impegni temporali dei membri del progetto con le richieste economiche  e alla non duplicazione degli obiettivi con altri progetti in corso.

      Criterio 3: impatto del progetto, fino a 5 punti
      Impatto del progetto. L’impatto può essere definito  in vari modi a seconda dell’ambito disciplinare. Può riferirsi, a seconda dei casi, all’influenza rispetto all’innovazione tecnologica, alle applicazioni industriali, alla crescita economica, all’avanzamento dei metodi  sia per singole discipline, sia per lo sviluppo interdisciplinare. Può esprimersi come contributo alla soluzione di problemi sociali, alla protezione dell’eredità culturale o dell’ambiente, alla diffusione sia della conoscenza nella società intesa nel senso più ampio, così come nella istruzione e nella cultura, sia in termini ancor più generali,  della consapevolezza comune  rispetto a  problemi contemporanei.

  4. Per ogni progetto, il punteggio complessivo è calcolato come media aritmetica dei punteggi attribuiti dai tre revisori. Sulla base dei punteggi complessivi relativi ai singoli progetti, il MIUR formula tre graduatorie, una per ogni settore ERC. Per ogni settore, con apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 22 settembre  2013, è ammesso alla fase delle audizioni, secondo l’ordine decrescente di punteggio, un numero di progetti tale da raggiungere (tenendo conto dei contributi richiesti nei progetti presentati al MIUR e degli eventuali ex aequo) un ammontare di risorse pari almeno al doppio delle quote stabilite al successivo articolo 7.
  5. Le audizioni, riservate ai PI, e per le quali sono a disposizione fino a 3 punti aggiuntivi, sono condotte dai competenti CdS di settore (anche mediante sottocommissioni costituite da almeno tre componenti), e sono volte, in particolare: a) all’accertamento della reale attitudine del proponente alla gestione scientifica del progetto e al coordinamento delle unità di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti di carattere temporale e finanziario; b) all’accertamento della conoscenza della lingua inglese; c) all’accertamento  della conoscenza delle tematiche di progetto.
  6. Spetta inoltre ai CdS definire, per ogni progetto, il costo ritenuto congruo e il relativo contributo proposto, che   non potranno comunque risultare inferiori, rispettivamente, all’80% del costo esposto in progetto e del relativo contributo richiesto.
  7. Entro e non oltre il 27 ottobre 2013, ogni CdS  trasmette al MIUR  la graduatoria dei progetti, coi relativi punteggi, costi congrui e contributi proposti, e relaziona il CNGR sulla qualità ed affidabilità del processo di valutazione, segnalando eventuali problematiche riscontrate e fornendo eventuali suggerimenti in merito al miglioramento del sistema in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
  8. In caso di ex-aequo, ed al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per
  9. linea d’intervento, stabiliti al comma 3 del successivo articolo 7, è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 1; in caso di ulteriore ex-aequo è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 2; in ogni caso, sempre al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea d’intervento, il MIUR, nella formazione delle graduatorie finali di settore, può apportare ulteriori riduzioni ai costi ed ai contributi indicati dai competenti CdS.

ART. 7
Approvazione dei progetti ed entità del finanziamento

  1. Con apposito Decreto Direttoriale viene approvato e reso pubblico l’elenco dei progetti finanziati, suddiviso per settore ERC (e al suo interno, per linea d’intervento), fino all’esaurimento delle risorse disponibili, indicate al successivo comma 3; gli importi eventualmente non utilizzati nei singoli settori (o, al loro interno, nelle singole linee d’intervento) sono portati ad incremento delle risorse degli altri settori (o, al loro interno, delle altre linee d’intervento), secondo criteri di proporzionalità.
  2. Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, ogni proponente potrà prendere visione, sulla propria pagina riservata del sito CINECA, delle schede di valutazione relative al progetto presentato, fermo restando l’anonimato dei revisori.
  3. Per ogni progetto ammesso a finanziamento, e per ogni unità operativa ad esso partecipante, il MIUR garantisce un finanziamento pari al 70% dei costi riconosciuti congrui, ad eccezione dei costi relativi ai contratti dei responsabili di unità, finanziati al 100%. Il finanziamento è assegnato ai progetti garantendo, per ogni settore,  una quota di risorse così definita:

    SETTORE LS                                      euro 11.810.720
    SETTORE PE                                      euro 11.810.720
    SETTORE SH                                     euro   5.905.360

    Nell’ambito di tale ripartizione, per ogni settore ERC, sono riservate le seguenti assegnazioni distinte per linea d’intervento:

    • “linea d’intervento 1 (starting)” – riserva di una quota minima di euro 2.500.000 per i settori LS e PE e di euro 1.250.000 per il settore SH;
    • “linea d’intervento 2 (consolidator)” –  riserva di una quota minima di euro 5.000.000 per i settori LS e PE e di euro 2.500.000 per il settore SH.
  4. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è comunicato dal Ministero al PI che provvede, nel termine di 10 giorni dal momento della richiesta, a rideterminare i costi delle singole unità operative, dandone comunicazione al Ministero.
  5. Dopo la rideterminazione, il Ministero emana il decreto di ammissione al finanziamento, specificando l’ammontare spettante ad ogni unità operativa.
  6. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente alle università e agli enti sedi delle unità operative.

 

ART. 8
Gestione e rendicontazione dei progetti

  1. Il PI ha la responsabilità scientifica del progetto ed è quindi responsabile dell’attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all’atto della presentazione della domanda, ferma restando la responsabilità delle singole unità di ricerca, per quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse assegnati.
  2. Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca, i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell’ambito del presente bando.
  3. E’ fatto esplicito divieto dell’utilizzo delle risorse di progetto per la corresponsione, anche mediante l’utilizzo delle “spese generali”, di premi e/o indennità di qualsiasi tipo al personale dipendente partecipante al progetto; l’eventuale accertamento di situazioni in contrasto con la presente disposizione comporterà  il recupero dell’intero contributo precedentemente versato a favore dell’unità di ricerca responsabile della mancata osservanza del divieto.
  4. La rendicontazione è effettuata dai responsabili di unità, nel rispetto del “criterio di cassa” e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti di ricerca. Il Ministero procede agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito, a campione, degli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell’adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).
  5. In particolare, l’accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme restando  le responsabilità civili e penali, comporta l’automatica esclusione dai successivi bandi MIUR (per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento) del responsabile di unità; l’accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarità negli audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla singola università o dal singolo ente di ricerca,  comporta l’esclusione  dell’università o dell’ente di ricerca dai successivi bandi per giovani ricercatori per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento.
  6. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle università o degli enti di ricerca potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università o Ente anche in base ad altro titolo.

ART. 9
Relazioni scientifiche

  1. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI  redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati di ricerca ottenuti o prevedibili,  con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del PI o dei responsabili di unità, e la trasmette con modalità telematica al Ministero.
  2. La relazione deve contenere altresì l’elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca con l’indicazione di provenienza del finanziamento.
  3. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati.

 

ART. 10
Copertura finanziaria

  1. Per le finalità indicate all’art.1, il MIUR cofinanzia il programma “Futuro in ricerca”, nel limite massimo complessivo di € 29.526.800, al netto della quota per il funzionamento del CNGR e dei CdS,  per i compensi dei revisori operanti nella fase di valutazione di competenza MIUR, e per gli oneri relativi agli accertamenti finali di spesa, pari ad euro 913.200.
  2. Le procedure del presente bando sono curate dalla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca – Ufficio V.
  3. Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Massulli – Dirigente dell’Ufficio V della Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca.

 

ART. 11
Richiesta di informazioni e modulistica

  1. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, Ufficio V.
  2. Sul sito http://futuroinricerca.miur.it/ sono rese disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, le informazioni necessarie (nota illustrativa) per la presentazione delle domande di cui al presente bando.
  3. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni. Lo stesso decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito MIUR.
Roma, 28 dicembre 2012

Direttiva 27 dicembre 2012

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Premessa

I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica – assunto a punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo – hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.

Forte di questa esperienza, il nostro Paese è ora in grado, passati più di trent’anni dalla legge n.517 del 1977, che diede avvio all’integrazione scolastica, di considerare le criticità emerse e di valutare, con maggiore cognizione, la necessità di ripensare alcuni aspetti dell’intero sistema.
Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale – alunni con disabilità / alunni senza disabilità – non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.
Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.

In tale ottica, assumono un valore strategico i Centri Territoriali di Supporto, che rappresentano l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in relazione ai Bisogni Educativi Speciali. Essi pertanto integrano le proprie funzioni – come già chiarito dal D.M. 12 luglio 2011 per quanto concerne i disturbi specifici di apprendimento – e collaborano con le altre risorse territoriali nella definizione di una rete di supporto al processo di integrazione, con particolare riferimento, secondo la loro originaria vocazione, al potenziamento del contesto scolastico mediante le nuove tecnologie, ma anche offrendo un ausilio ai docenti secondo un modello cooperativo di intervento.

Considerato, pertanto, il ruolo che nel nuovo modello organizzativo dell’integrazione è dato ai Centri Territoriali di Supporto, la presente direttiva definisce nella seconda parte le modalità di organizzazione degli stessi, le loro funzioni, nonché la composizione del personale che vi opera.
Nella prima parte sono fornite indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali.

1. Bisogni Educativi Speciali (BES)

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio- economico, linguistico, culturale.

Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Per molti di questi profili i relativi codici nosografici sono ricompresi nelle stesse categorie dei principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del manuale diagnostico ICD-10, che include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e utilizzata dai Servizi Sociosanitari pubblici italiani.

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno.
La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno.

 

1.2 Alunni con disturbi specifici

Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici problemi – possono incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e studenti con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio.

Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale – di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).

Un approccio educativo, non meramente clinico – secondo quanto si è accennato in premessa – dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo.

Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi.

 

1.3 Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività

Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività.

L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l’1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S),

Con notevole frequenza l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc.
Il percorso migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz’altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo.

In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie – richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo.

Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.

 

1.4 Funzionamento cognitivo limite

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni – qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 – richiedono particolare considerazione. Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell’intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni.

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale.

 

1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.

 

1.6 Formazione

Si è detto che vi è una sempre maggiore complessità nelle nostre classi, dove si intrecciano i temi della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del disagio sociale e dell’inclusione degli alunni stranieri. Per questo è sempre più urgente adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale.
Al fine di corrispondere alle esigenze formative che emergono dai nuovi contesti della scuola italiana, alle richieste di approfondimento e accrescimento delle competenze degli stessi docenti e dirigenti scolastici, il MIUR ha sottoscritto un accordo quadro con le Università presso le quali sono attivati corsi di scienze della formazione finalizzato all’attivazione di corsi di perfezionamento professionale e/o master rivolti al personale della scuola.
A partire dall’anno accademico 2011/2012 sono stati attivati 35 corsi/master in “Didattica e psicopedagogia dei disturbi specifici di apprendimento” in tutto il territorio nazionale.
A seguito dei positivi riscontri relativi alla suddetta azione, la Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione d’intesa con la Direzione Generale per il Personale scolastico – con la quale ha sottoscritto un’apposita convenzione con alcune università italiane mirata alla costituzione di una rete delle facoltà/dipartimenti di scienze della formazione – ha predisposto una ulteriore offerta formativa che si attiverà sin dal corrente anno scolastico su alcune specifiche tematiche emergenti in tema di disabilità, con corsi/master dedicati alla didattica e psicopedagogia per l’autismo, l’ADHD, le disabilità intellettive e i funzionamenti intellettivi limite, l’educazione psicomotoria inclusiva e le disabilità sensoriali.

L’attivazione dei percorsi di alta formazione dovrà contemperare l’esigenza di rispondere al fabbisogno rilevato ed a requisiti di carattere tecnico-scientifico da parte delle università che si renderanno disponibili a tenere i corsi.

 

2. Organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica

2.1 I CTS – Centri Territoriali di Supporto: distribuzione sul territorio

I Centri Territoriali di Supporto (CTS) sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”. I Centri sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella dell’istituzione scolastica che li accoglie.
È pertanto facoltà degli Uffici Scolastici Regionali integrare o riorganizzare la rete regionale dei CTS, secondo eventuali nuove necessità emerse in ordine alla qualità e alla distribuzione del servizio.

Si ritiene, a questo riguardo, opportuna la presenza di un CTS almeno su un territorio corrispondente ad ogni provincia della Regione, fatte salve le aree metropolitane che, per densità di popolazione, possono necessitare di uno o più CTS dedicati.
Un’equa distribuzione sul territorio facilita il fatto che i CTS divengano punti di riferimento per le scuole e coordinino le proprie attività con Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari, Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione, anche istituiti dalle predette associazioni, nel rispetto di strategie generali eventualmente definite a livello di Ufficio Scolastico Regionale e di Ministero centrale. Il coordinamento con il territorio assicura infatti ai CTS una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e aumenta la capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati. Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali operare il raccordo tra i CTS e i GLIR, oltre che raccordare i GLIP con i nuovi organismi previsti nella presente Direttiva.
Ad un livello territoriale meno esteso, che può coincidere ad esempio con il distretto socio-sanitario, è risultato utile individuare altre scuole polo facenti parte di una rete per l’inclusione scolastica.
Tale esperienza è stata già sperimentata con successo in alcune regioni in cui ai CTS, di livello provinciale, sono stati affiancati i CTI-Centri Territoriali per l’Inclusione, di livello distrettuale.
La creazione di una rete diffusa e ben strutturata tra tutte le scuole ed omogenea nella sua articolazione rende concreta la possibilità per i docenti di avere punti di contatto e di riferimento per tutte le problematiche inerenti i Bisogni Educativi Speciali.
A livello di singole scuole, è auspicabile una riflessione interna che, tenendo conto delle risorse presenti, individui possibili modelli di relazione con la rete dei CTS e dei CTI, al fine di assicurare la massima ricaduta possibile delle azioni di consulenza, formazione, monitoraggio e raccolta di buone pratiche, perseguendo l’obiettivo di un sempre maggior coinvolgimento degli insegnanti curricolari, attraverso – ad esempio – la costituzione di gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica. Occorre in buona sostanza pervenire ad un reale coinvolgimento dei Collegi dei Docenti e dei Consigli di Istituto che porti all’adozione di una politica (nel senso di “policy”) interna delle scuole per l’inclusione, che assuma una reale trasversalità e centralità rispetto al complesso dell’offerta formativa.
L’organizzazione territoriale per l’inclusione prevede quindi:

  • i GLH a livello di singola scuola, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l’Inclusione; i GLH di rete o distrettuali,
  • i Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario e
  • almeno un CTS a livello provinciale.

Al fine di consentire un’adeguata comunicazione, a livello regionale, delle funzioni, delle attività e della collocazione geografica dei CTS, ogni Centro o rete di Centri predispone e aggiorna un proprio sito web, il cui link sarà selezionabile anche dal portale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Tali link sono inseriti nel Portale MIUR dei Centri Territoriali di Supporto: www.istruzione.cts.itSul sito dei CTS si possono prevedere pagine web per ciascun CTI ed eventualmente uno spazio per i GLH di rete per favorire lo scambio aggiornato e la conoscenza delle attività del territorio.

 

2.1.2 L’équipe di docenti specializzati (docenti curricolari e di sostegno)

Ferme restando la formazione e le competenze di carattere generale in merito all’inclusione, tanto dei docenti per le attività di sostegno quanto per i docenti curricolari, possono essere necessari interventi di esperti che offrano soluzioni rapide e concrete per determinate problematiche funzionali. Si fa riferimento anzitutto a risorse interne ossia a docenti che nell’ambito della propria esperienza professionale e dei propri studi abbiano maturato competenze su tematiche specifiche della disabilità o dei disturbi evolutivi specifici. Possono pertanto fare capo ai CTS équipe di docenti specializzati – sia curricolari sia per il sostegno – che offrono alle scuole, in ambito provinciale, supporto e consulenza specifica sulla didattica dell’inclusione. La presenza di docenti curricolari nell’equipe, così come nei GLH di istituto e di rete costituisce un elemento importante nell’ottica di una vera inclusione scolastica.

Può essere preso ad esempio di tale modello lo Sportello Provinciale Autismo attivato in alcuni CTS, che, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, con i Centri Territoriali per l’Integrazione e le Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, valorizzando la professionalità di un gruppo di insegnanti esperti e formati, offre ai docenti di quella provincia una serie di servizi di consulenza – da realizzarsi anche presso la scuola richiedente – per garantire l’efficacia dell’integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con autismo.
2.2. Funzioni dei Centri Territoriali di Supporto

L’effettiva capacità delle nuove tecnologie di raggiungere obiettivi di miglioramento nel processo di apprendimento – insegnamento, sviluppo e socializzazione dipende da una serie di fattori strategici che costituiscono alcune funzioni basilari dei Centri Territoriali di Supporto.
2.2.1 Informazione e formazione

I CTS informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali. Per tale scopo, organizzano incontri di presentazione di nuovi ausili, ne danno notizia sul sito web oppure direttamente agli insegnanti o alle famiglie che manifestino interesse alle novità in materia.

I CTS organizzano iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES, nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione, rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie, nei modi e nei tempi che ritengano opportuni.
Al fine di una maggiore efficienza della spesa, i CTS organizzano le iniziative di formazione anche in rete con altri Centri Territoriali di Supporto, in collaborazione con altri organismi.

I CTS valutano e propongono ai propri utenti soluzioni di software freeware a partire da quelli realizzati mediante l’Azione 6 del Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”
2.2.2 Consulenza

Oltre ad una formazione generale sull’uso delle tecnologie per l’integrazione rivolta agli insegnanti, è necessario, per realizzare a pieno le potenzialità offerte dalle tecnologie stesse, il contributo di un esperto che individui quale sia l’ausilio più appropriato da acquisire, soprattutto per le situazioni più complesse. I CTS offrono pertanto consulenza in tale ambito, coadiuvando le scuole nella scelta dell’ausilio e accompagnando gli insegnanti nell’acquisizione di competenze o pratiche didattiche che ne rendano efficace l’uso.
La consulenza offerta dai Centri non riguarda solo l’individuazione dell’ausilio più appropriato per l’alunno, ma anche le modalità didattiche da attuare per inserire il percorso di apprendimento dello studente che utilizza le tecnologie per l’integrazione nel più ampio ambito delle attività di classe e le modalità di collaborazione con la famiglia per facilitare le attività di studio a casa.

La consulenza si estende gradualmente a tutto l’ambito della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, non soltanto alle tematiche connesse all’uso delle nuove tecnologie.
2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d’uso

I CTS acquistano ausili adeguati alle esigenze territoriali per svolgere le azioni previste nei punti 2.1. e 2.2 e per avviare il servizio di comodato d’uso dietro presentazione di un progetto da parte delle scuole. Grazie alla loro dotazione, possono consentire, prima dell’acquisto definitivo da parte della scuola o della richiesta dell’ausilio al CTS, di provare e di verificare l’efficacia, per un determinato alunno, dell’ausilio stesso.

Nel caso del comodato d’uso di ausilio di proprietà del CTS, questo deve seguire l’alunno anche se cambia scuola nell’ambito della stessa provincia, soprattutto nel passaggio di ciclo. In alcune province, in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, alcuni CTS gestiscono l’acquisto degli ausili e la loro distribuzione agli alunni sul territorio di riferimento, anche assegnandoli in comodato d’uso.

I CTS possono definire accordi con le Ausilioteche e/o Centri Ausili presenti sul territorio al fine di una condivisa gestione degli ausili in questione, sulla base dell’Accordo quadro con la rete nazionale dei centri di consulenza sugli ausili.
2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione

I CTS raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche e, opportunamente documentate, le condividono con le scuole del territorio di riferimento, sia mediante l’ attività di informazione, anche attraverso il sito internet, sia nella fase di formazione o consulenza. Promuovono inoltre ogni iniziativa atta a stimolare la realizzazione di buone pratiche nelle scuole di riferimento, curandone la validazione e la successiva diffusione.

I CTS sono inoltre Centri di attività di ricerca didattica e di sperimentazione di nuovi ausili, hardware o software, da realizzare anche mediante la collaborazione con altre scuole o CTS, Università e Centri di Ricerca e, in particolare, con l’ITD-CNR di Genova, sulla base di apposita convenzione.
2.2.5 Piano annuale di intervento

Per ogni anno scolastico, i CTS, autonomamente o in rete, definiscono il piano annuale di intervento relativo ad acquisti e iniziative di formazione. Nel piano, quindi, sono indicati gli acquisti degli ausili necessari, nei limiti delle risorse disponibili e a ciò destinate, su richiesta della scuola e assegnati tramite comodato d’uso. È opportuno che l’ausilio da acquistare sia individuato da un esperto operatore del CTS, con l’eventuale supporto – se necessario – di esperti esterni indipendenti. Periodicamente, insieme ai docenti dell’alunno, è verificata l’efficacia dell’ausilio medesimo.

Sono pianificati anche gli interventi formativi, tenendo conto dei bisogni emergenti dal territorio e delle strategie e priorità generali individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e dal MIUR.
2.2.6 Risorse economiche

Ogni anno il CTS riceve i fondi dal MIUR per le azioni previste ai punti 2.2.1 e 2.2.2 (informazione e formazione condotta direttamente dagli operatori e/o esperti), 2.2.3 (acquisti ausili) e per il funzionamento del CTS (spese di missione, spese per attività di formazione/autoformazione degli operatori). Altre risorse possono essere messe a disposizione dagli Uffici Scolastici Regionali.
2.2.7 Promozione di intese territoriali per l’inclusione

I CTS potranno farsi promotori, in rete con le Istituzioni scolastiche, di intese e accordi territoriali con i servizi sociosanitari del territorio finalizzati all’elaborazione condivisa di procedure per l’integrazione dei servizi in ambito scolastico, l’utilizzo concordato e condiviso di risorse professionali e/o finanziarie e l’avvio di progetti finalizzati al miglioramento del livello di inclusività delle scuole e alla prevenzione/contrasto del disagio in ambito scolastico

 

2.3 Regolamento dei CTS

Ogni CTS si dota di un proprio regolamento in linea con la presente direttiva.
2.4 Organizzazione interna dei CTS

2.4.1 Il Dirigente Scolastico

I CTS sono incardinati in istituzioni scolastiche, pertanto il Dirigente della scuola ha la responsabilità amministrativa per quanto concerne la gestione e l’organizzazione del Centro. Coerentemente con il suo profilo professionale il Dirigente ha il compito – possibilmente previa formazione sulle risorse normative, materiali ed umane in riferimento ai bisogni educativi speciali – di promuovere i rapporti del CTS con il territorio e di garantirne il miglior funzionamento, l’efficienza e l’efficacia.
2.4.2 Gli Operatori. Équipe di docenti curricolari e di sostegno specializzati

In ogni CTS dovrebbero essere presenti tre operatori, di cui almeno uno specializzato sui Disturbi Specifici di Apprendimento, come previsto dall’art. 8 del Decreto 5669/2011. Si porrà attenzione a che le competenze sulle disabilità siano approfondite ed ampie, dalle disabilità intellettive a quelle sensoriali.
È opportuno individuare gli operatori fra i docenti curricolari e di sostegno, che possono garantire continuità di servizio, almeno per tre anni consecutivi.

Gli operatori possono essere in servizio nelle scuole sede di CTS o in altre scuole, tuttavia anche in questo secondo caso deve essere assicurato il regolare funzionamento della struttura.
Gli operatori sono tenuti a partecipare a momenti formativi in presenza (tale formazione viene riconosciuta a tutti gli effetti come servizio) in occasione di eventi organizzati dagli stessi CTS o di iniziative a carattere regionale e nazionale rilevanti in tema di inclusione, ma anche on line attraverso il portale nazionale di cui al punto 2.4.6.

Inoltre, sempre nell’ottica di formare e dare strumenti operativi adeguati alle diverse problematiche nonché di specializzare i docenti dell’équipe, gli USR provvedono a riservare un adeguato numero di posti per gli operatori dei CTS nei corsi/master promossi dal MIUR.
Nel momento in cui un operatore formato ed esperto modifichi la sede di servizio e non possa pertanto svolgere la propria attività nel CTS, verrà sostituito da un altro docente che sarà formato dagli operatori presenti e da appositi corsi di formazione, anche in modalità e-learning, che saranno resi disponibili dal MIUR e dagli Uffici Scolastici Regionali. La procedura per la sostituzione degli operatori avviene con le stesse modalità della selezione del personale comandato. Si istituisce presso ogni Ufficio Scolastico Regionale una commissione, all’interno della quale devono essere presenti alcuni operatori CTS.
2.4.3 Il Comitato Tecnico Scientifico

I CTS possono dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico al fine di definire le linee generali di intervento – nel rispetto delle eventuali priorità assegnate a livello di Ministero e Ufficio Scolastico Regionale – e le iniziative da realizzare sul territorio a breve e medio termine.
Il Comitato Tecnico Scientifico redige il Piano Annuale di Intervento di cui al punto 2.4.

Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico il Dirigente Scolastico, un rappresentante degli operatori del CTS, un rappresentante designato dall’U.S.R., e, ove possibile, un rappresentante dei Servizi Sanitari. È auspicabile che partecipino alle riunioni o facciano parte del Comitato anche i referenti CTI, i rappresentanti degli Enti Locali, delle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, nonché esperti in specifiche tematiche connesse con le tecnologie per l’integrazione.
2.4.4 Referente regionale dei CTS

Per ogni regione gli operatori del CTS individuano un referente rappresentante dei CTS a livello regionale. Tale rappresentante resta in carica due anni.

I referenti regionali dei CTS, in collaborazione con il referente per la Disabilità /DSA dell’Ufficio Scolastico Regionale – possibilmente individuato tra personale dirigente e ispettivo – hanno compiti di raccordo, consulenza e coordinamento delle attività, nonché hanno la funzione di proporre nuove iniziative da attuare a livello regionale o da presentare al Coordinamento nazionale di cui al punto successivo.

 

2.4.5 Coordinamento nazionale dei CTS

Presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR è costituito il Coordinamento nazionale dei CTS.
Lo scopo di tale organismo è garantire il migliore funzionamento della rete nazionale dei CTS. Esso ha compiti di consulenza, programmazione e monitoraggio, nel rispetto delle prerogative dell’Amministrazione centrale e degli Uffici Scolastici Regionali, comunque rappresentati nel Coordinamento stesso.

Fanno parte del Coordinamento nazionale:

  • –  Un rappresentante del MIUR
  • –  I referenti per la Disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali
  • –  I referenti regionali CTS
  • –  Un rappresentante del Ministero della Salute
  • –  Un rappresentante del Ministero delle politiche sociali e del lavoro
  • –  Eventuali rappresentanti della FISH e della FAND
  • –  Docenti universitari o esperti nelle tecnologie per l’integrazione.

Il Coordinamento nazionale si rinnova ogni due anni.
Il Comitato tecnico è costituito dal rappresentante del MIUR, che lo presiede, e da una rappresentanza di 4 referenti CTS e 4 referenti per la disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali.
2.4.6 Portale

Viene predisposto un portale come ambiente di apprendimento–insegnamento e scambio di informazioni e consulenza.
All’interno del portale sono ricompresi i siti Handytecno ed Essediquadro, rispettivamente dedicati agli ausili ed al servizio di documentazione dei software didattici.

È inoltre presente una mappa completa dei CTS e dei CTI, con eventuali siti ad essi collegati.
Una pagina web è dedicata alle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, completa di indirizzi e link ai vari siti, oltre ai link diretti alle sezioni del sito MIUR relative a disabilità e DSA.
Infine, sono previste le seguenti aree:
– formazione, con percorsi dedicati alle famiglie ed al personale della scuola, dove trovare video lezioni e web conference oltre che materiale didattico in formato digitale;
– forum per scambi di informazioni tra operatori, famiglie, associazioni, operatori degli altri enti;
– News per le novità di tutto il territorio nazionale ed europeo, anche in collaborazione con la European Agency for special needs education;
– un’Area Riservata per scambi di consulenze, confronti su problematiche, su modalità operative dove trovarsi periodicamente.
Il portale rispetta i requisiti previsti dalla Legge n. 4/2004 sull’accessibilità dei siti web.

 

IL MINISTRO
f.to FrancescoProfumo