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Nota USR Emilia-Romagna 4 maggio 2016, AOODRER 5657

 

Ai Dirigenti Scolastici

dell’Emilia Romagna

Loro Sedi

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

Loro Sedi

 

p.c.     Alle Organizzazioni Sindacali comparto Scuola

dell’Emilia Romagna

Loro Sedi

 

 

 

 

OGGETTO:      Periodo di formazione e prova dei docenti assunti nell’a.s. 2015/16 – Problematiche e valutazioni.

 

Pervengono a questo Ufficio Scolastico Regionale quesiti inerenti il periodo di formazione e prova dei docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2015/2016, rispetto ai quali si ritiene utile fornire le seguenti valutazioni. A tali fini si farà riferimento a: Legge 107/2015, D.M. 850/2015, C.M. 36167/2015, D.M. 290/2016.

 

  1. Computo dei 180 giorni di effettivo servizio di cui almeno 120 di attività didattiche

 

Ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova, come previsto dal comma 116 della Legge n. 107/2015, il personale neo-assunto deve effettuare un servizio “effettivo” di almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico di assunzione, dei quali almeno 120 di attività didattiche.

L’art. 3, comma 1, del D.M. 850/2015 precisa che “il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche”. In merito, si rammenta che il periodo di formazione e prova ha la durata di un anno scolastico, che decorre giuridicamente dalla data di inizio dell’anno scolastico (artt. 437, 438 del D.lgs. 297/1994) cui la nomina in ruolo si riferisce.

 

Computo delle giornate di servizio

 

L’art. 3, comma 2, del citato D.M. 850/2015 e la successiva C.M. 36167/2015 definiscono le modalità di computo dei 180 giorni di servizio effettivo, prevedendo l’utilità di “tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio […]. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza”.

 

Non sono invece computabili “i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti” ovvero “i giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa”.

 

Attività didattica preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica

 

Il comma 3, art. 3, del citato D.M. 850/2015 precisa che sono ricompresi nei 120 giorni di attività didattiche: “sia i giorni effettivi di insegnamento, sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”. Pertanto, anche ove le predette attività didattiche siano svolte nel c.d. “giorno libero” (ad esempio, partecipazione a collegi docenti, consigli di intersezione, interclasse o classe, colloqui con i genitori, incontri di dipartimento, incontri previsti nell’ambito del percorso formativo del docente neoassunto…), nulla osta ai fini del loro computo fra le giornate di servizio effettivamente prestato.

 

Personale assunto in regime di part time

 

La C.M. 36167/2015, al punto 2, dispone che i 180 giorni di servizio effettivo e i 120 giorni di attività didattica siano “proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto”.

In ragione di quanto richiamato, i 180 giorni di servizio effettivo e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per il personale assunto in regime di part-time.

 

Docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2015.

 

Per i docenti che hanno assunto servizio in data successiva all’ 1 settembre 2015, i 180 giorni di servizio effettivo e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente riducibili, in analogia con quanto sopra.

 

  1. Attività di formazione per docenti in maternità

 

Vengono segnalate situazioni di docenti che, pur avendo maturato i 180 giorni di servizio effettivo, di cui 120 di attività didattiche, per effetto delle norme a tutela della maternità, non sono in condizione di svolgere le 50 ore di attività formative prescritte dal D.M. 850/2015.

 

L’art. 6 del predetto D.M. a riguardo afferma:

Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, come di seguito riportate, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della Legge, sulla base di quanto previsto all’art. 5:

  1. a) incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore);
  2. b) laboratori formativi (12 ore);
  3. c) peer to peer e osservazione in classe (12 ore);
  4. d) formazione on line (20 ore)”.

 

Non essendo possibile l’omissione, anche parziale, delle predette attività formative e il rinvio delle medesime al successivo anno scolastico, si rende necessario contemperare le disposizioni relative allo svolgimento dell’anno di prova, con quelle a tutela e sostegno della maternità di cui al T.U. n. 151 del 2001. Pertanto, limitatamente ai casi di astensione obbligatoria per maternità e ai fini del completamento delle 50 ore di formazione obbligatoria, si ritiene possano essere computate anche attività formative – riconosciute qualificanti dal Dirigente Scolastico – correlate al Patto per lo sviluppo professionale, quali ad esempio attività formative o peer to peer a distanza (web, skype…), quelle attivate dall’Istituzione scolastica o da reti di scuole ai sensi del comma 3, dell’art. 5, del D.M. 850/2015, nonché quelle fruibili attraverso l’utilizzo della Carta elettronica per laggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all’art. 1, comma 121, della Legge 107/2015.

 

  1. Provvedimento di conferma in ruolo o di ripetizione del periodo di formazione e prova

 

Come in precedenza indicato (Nota di questo Ufficio prot. 2325 del 3 marzo 2016) il giudizio favorevole o sfavorevole sul periodo di formazione e di prova è curato dal Dirigente dell’Istituzione scolastica in cui il docente neo-assunto presta servizio, con le modalità dettagliatamente previste dal D.M. n. 850 del 27 ottobre 2015.

Nel caso in cui la scuola di effettivo servizio sia diversa da quella di titolarità giuridica, secondo l’espressa previsione del D.M. 290/2016, il Dirigente scolastico della prima trasmetterà la valutazione preliminare, con il giudizio di cui sopra e la documentazione inerente il periodo di formazione e di prova, al Dirigente della scuola di titolarità giuridica che provvederà all’emissione del provvedimento motivato di conferma in ruolo o di ripetizione del periodo di formazione e prova.

 

Si auspica che le valutazioni di cui alla presente offrano, ai Dirigenti Scolastici dell’Emilia-Romagna, il supporto richiesto nello svolgimento del compito loro assegnato di valutazione del periodo di formazione e prova dei docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2015/16.

 

Il Direttore Generale

Stefano Versari

Nota USR Emilia Romagna 3 marzo 2016, AOODRER 2325

USR Emilia Romagna
Coordinamento Funzioni Tecnico – Ispettive

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Referenti Formazione docenti neoassunti in Emilia – Romagna in fase C
Loro sedi
e p.c. Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Ai Docenti neoassunti interessati
Per il tramite degli UU.AA.TT. di riferimento
Al sito USR E-R www.istruzioneer.it

Nota USR Emilia Romagna 3 marzo 2016, AOODRER 2325

OGGETTO: Periodo di prova e formazione per i docenti neoassunti nella Fase C del Piano di assunzioni straordinario di cui alla Legge 107/2015 – Indicazioni operative

Appunto su algoritmo di nomina utilizzato per la fase “c”

0              Appunto su algoritmo di nomina utilizzato per la fase “c”

 

0.1           Riferimenti normativi

Stralcio riferimenti normativi Legge 107/2015 riguardati piano assunzionale straordinario fase c):

comma 98 . …. omissis ….

  1. c) in deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

 

Comma 100. ….. All’assunzione si provvede scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie (1), dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

 

Comma 101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria (2), e secondo l’ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell’ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

 

Si ritiene inoltre utile riportare il testo della FAQ n. 22 pubblicata sul sito internet del MIUR:

 

  1. Corro il rischio che tutti i posti a tempo indeterminato nella mia provincia siano occupati da colleghi che l’hanno indicata come seconda, terza o persino centesima preferenza?

    La fase B del piano assunzionale è preceduta dalla fase A, che garantisce a tutti di trovar posto nella propria provincia, entro il limite dei posti disponibili. Anche per quanto riguarda la fase C, l’allocazione degli aspiranti ai posti avverrà secondo il meccanismo previsto dalla legge 107/2015, che salvaguarda le aspettative di tutti, consentendo di esprimere l’ordine di preferenza tra le province. In particolare, anche per la fase C l’assegnazione degli aspiranti ai posti avverrà con una particolare attenzione a garantire – al massimo delle possibilità – che ciascuno sia assegnato proprio alla prima tra le province secondo l’ordine delle preferenze espresse. Solo se nella prima provincia non sarà possibile trovare posto, perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio che hanno scelto quella provincia come prima, allora capiterà che la proposta di incarico a tempo indeterminato sarà effettuata per una provincia diversa.

 

 

  • Scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie. Nelle GAE e nelle GM del concorso ci sono solo le iscrizioni dei soggetti nella relativa provincia o regione. Quindi scorrendo l’elenco delle predette iscrizioni non ci sarebbero tutti i soggetti da trattare nella fase nazionale ( tutte e 100 le province richieste nella domanda). Va interpretata nel senso di esaminare tutti gli iscritti in tutte le graduatorie, ordinati a livello nazionale secondo l’ordine decrescente di punteggio e dando la priorità ai soggetti comma 96, lettera a). L’inserimento della fase prioritaria provinciale realizzata in base alla prima preferenza provinciale espressa prevede la creazione di una apposita graduatoria provinciale in cui vanno inseriti i soli aspiranti che hanno espresso quella provincia come prima preferenza, indipendentemente dal fatto che essa sia la provincia della GAE o una delle province della GM del concorso regionale.
  • Per ciascuna iscrizione in graduatoria. Per quanto detto sopra si riferisce a ciascun iscritto nella nuova graduatoria nazionale, contenente tutti gli aspiranti indipendentemente dalla GAE o GM di origine, ordinati secondo l’ordine decrescente di punteggio e dando la priorità ai soggetti comma 96, lettera a). Ovvero a ciascun iscritto nella nuova graduatoria provinciale costituita con coloro i quali hanno espresso tale provincia come prima preferenza.

 

0.2           Partecipanti alla fase C e posti destinati alla fase C.

 

I partecipanti alla fase c) sono i medesimi della fase b) tranne, ovviamente, quelli destinatari di proposta di nomina nella predetta fase; pertanto i posti di diritto residuati dalla fase b) non possono essere utilizzati per le procedure di nomina della fase c), avendo già esaurito, nella precedente fase, tutte le possibilità di occuparli; ciò è altresì coerente con quanto previsto dal comma 98 lettera c).

 

I posti destinati alla fase C sono tutti e soli quelli previsti nella tabella 1 allegata alla legge 107/2015. La distribuzione dei predetti posti per provincia, classe di concorso e, per il sostegno, per grado di istruzione e per area disciplinare è effettuata, con proprio decreto, dagli USR:   “Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96”. In ogni caso il numero complessivo per regione e per grado di istruzione non può differire dal valore riportato in tabella 1.

 

 

0.3           Criteri di ordinamento delle posizioni di graduatoria.

 

Il comma 100 parla genericamente di un criterio di ordinamento “… in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso, … “.   Più precisamente, il criterio di ordinamento è necessariamente dato da una serie di elementi, e non solo dal punteggio, la cui combinazione contribuisce a generare la posizione di graduatoria del soggetto, ad es. per determinare la posizione relativa di soggetti che posseggano il medesimo punteggio.

 

Di seguito si riportano i criteri con cui vengono ordinati i candidati delle due categorie, GM o GAE, al fine di determinare la rispettiva graduatoria:

 

  • categoria lettera a) comma 96 (inclusi GM concorso)
    • Punteggio totale (dal più alto al più basso)
    • Titoli di preferenza da A a Q (ordine alfabetico)
    • Titolo di preferenza R e numero Figli (dal più alto al più basso)
    • Titoli di preferenza S e T (ordine alfabetico)
    • Servizio Lodevole (chi ha servizio viene prima)
    • Data di Nascita (il più giovane viene prima)

 

  • categoria lettera b) comma 96 (inclusi GAE)
    • Fascia di appartenenza (la prima fascia viene per prima)
    • Punteggio totale (dal più alto al più basso)
    • Titoli di preferenza da A a Q (ordine alfabetico)
    • Titolo di preferenza R e numero Figli (dal più alto al più basso)
    • Titoli di preferenza S e T (ordine alfabetico)
    • Servizio Lodevole (chi ha servizio viene prima)
    • Data di Nascita (il più giovane viene prima).

 

 

0.4           Descrizione dell’algoritmo di nomina.

 

La fase c), viene realizzata attraverso due sottofasi:

  • la prima, prioritaria, che chiameremo per comodità c1, riguarda l’esame delle sole province espresse come prima preferenza da ciascun aspirante che ha presentato domanda e che ha diritto a partecipare alla fase c); essa utilizza tutti i posti disponibili per la fase c);
  • la seconda, che chiameremo per comodità c2, che riguarda tutti e soli gli aspiranti che non ottengono la proposta di nomina nella sottofase precedente, utilizza i posti residui dopo la sottofase precedente e scorre una graduatoria nazionale per classe di concorso e grado di istruzione.

In entrambe le sottofasi gli inclusi nelle G.M. del concorso hanno la precedenza di trattamento rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

 

All’interno della fase c1 coloro i quali presentano una o più riserve previste da: Legge 68/99 ,   art. 61 della Legge 270/82, oppure la riserva prevista per i militari volontari in ferma breve e prefissata, sono trattati prioritariamente rispetto a tutte le altre categorie di aspiranti. In tal caso, i posti del potenziamento della classe di concorso (o delle classi di concorso) presenti nelle prima provincia richiesta dai predetti riservisti in possesso dell’abilitazione necessaria per accedervi, sono assegnati con priorità ai predetti soggetti. Nel caso di concorrenza di più riservisti appartenenti a diverse categorie, l’ordine di priorità relativo tra le varie categorie è il seguente, ferma restando la prevalenza di ciascuno di loro rispetto a tutti gli altri partecipanti non riservisti:

  1. Non vedenti (art. 61 L. 270/82)
  2. Gruppo 1 (L.68/99)
  3. Gruppo 2(L.68/99)
  4. Gruppo 3 (L.68/99)
  5. Militari

Dove i gruppi sono riportati in tabella:

Codice Descrizione Gruppo
A VEDOVA/O FIGLI DI VITTIME DEL DOVERE O AZIONI TERRORISTICHE 1
B INVALIDO DI GUERRA 2
C INVALIDO CIVILE DI GUERRA 2
D INVALIDO PER SERVIZIO 2
E INVALIDO DEL LAVORO ED EQUIPARATI 2
N INVALIDO CIVILE 2
P NON VEDENTE O SORDOMUTO 2
M ORFANO O PROFUGO O VEDOVA DI GUERRA,PER SERVIZIO E LAVORO 3

 

 

0.4.1             Sottofase c1

La prima sottofase – c1 – si realizza attraverso la creazione di tanti nuovi elenchi provinciali per ogni grado di istruzione e classe di concorso e posto di sostegno, in ciascuno delle quali compaiono solo gli aspiranti che hanno espresso quella provincia al primo posto delle preferenze. Gli elenchi sono ordinati secondo i criteri di cui sopra. In ognuno degli elenchi di cui alla sottofase c1 tutti gli aspiranti inclusi nelle G.M. del concorso precedono tutti gli aspiranti delle GAE. Ciascun candidato è esaminato, nelle varie graduatorie in cui è presente e sempre con riferimento alla provincia espressa come prima preferenza, a partire da quella in cui ha il “punteggio maggiore”, inteso come combinazione degli elementi sopra riportati. Per ogni graduatoria su cui partecipa, sempre riguardante la sola provincia espressa come prima preferenza, il candidato viene esaminato prima su posti normali o prima sui posti di sostegno, in relazione alla priorità da lui espressa al riguardo in sede di istanza di partecipazione al piano straordinario.

 

Esempio: un aspirante è presente nella graduatoria A043 di Bergamo con 100 punti e nella graduatoria A050 di Bergamo con 50 punti. L’esame parte dalla classe A043 e, se l’aspirante non è nominabile, si passa ad esaminare la posizione nella classe in concorso A050, dopo aver esaminato tutti coloro i quali precedono l’aspirante in questa seconda graduatoria, secondo i criteri di ordinamento descritti nel paragrafo precedente.

 

0.4.2             Sottofase c2

Al termine della sottofase c1 – provinciale, i candidati non nominati partecipano alla seconda sottofase – c2 fase unica nazionale

 

Anche nella sottofase c2 i soggetti inclusi nelle G.M. del concorso 2012 (lettera a comma 96) hanno la precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (lettera b comma 96).

Ciascun aspirante partecipa, in qualità di appartenente alla categoria per la quale ha scelto di candidarsi (concorso o GAE), alla fase nazionale, per tutte le province   del territorio nazionale (escluse Aosta, Bolzano e Trento) secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda (100 province obbligatoriamente).

 

Per ogni provincia espressa tra le preferenze il candidato partecipa, nell’ordine, a partire dalla classe di concorso per cui ha il punteggio maggiore. A parità di punteggio, a partire dalla classe di concorso del grado di istruzione maggiore.

In caso di possesso del titolo di specializzazione su sostegno il candidato esprime se intende dare la precedenza ai posti di sostegno o ai posti comuni; pertanto, sempre seguendo l’ordine delle province richieste, per il candidato viene esaminata la possibilità di nomina prima sui posti di sostegno o prima per i posti comuni, a seconda della priorità espressa dal medesimo candidato e sempre nel rispetto del criterio che si parte dall’insegnamento o dal posto di sostegno in cui presenta il maggiore punteggio.

L’aspirante GAE incluso in due province con punteggi diversi, per tutte le province della fase nazionale parteciperà, con la “fascia/ punteggio maggiore” della medesima graduatoria tra quelli riportati nelle due province.

 

La sottofase c2 adotta i medesimi criteri e modalità utilizzati per l’esecuzione della fase b), già pubblicati sul sito internet del MIUR.

 

Esemplificazione delle modalità di scorrimento delle inclusioni nelle graduatorie a livello nazionale (commi 100 e 101).

 

Semplificando la descrizione del procedimento di nomina che, per quanto sopra descritto, deve tener conto di molteplici elementi, quali:

  • categoria di appartenenza,
  • presenza o meno del titolo di specializzazione su sostegno e della priorità con cui è richiesto il posto di sostegno rispetto a posti comuni,
  • contemporanea presenza in più di una graduatoria di stesso o di diverso grado di istruzione, con punteggi uguali o diversi,
  • presenza in Gae di province diverse,

ipotizziamo di esaminare una sola classe di concorso per volta, in modo sequenziale.

 

Sulla base degli elementi con cui viene composta la graduatoria provinciale (fascia, punteggio, altri titoli di preferenza), si elabora un elenco nazionale dove il primo posto è occupato dall’aspirante che, in assoluto, presenta la combinazione “fascia / punteggio/ titoli” più alta.   A titolo di esempio: supponiamo che il primo in assoluto nelle Gae della A043, a livello nazionale, sia incluso nella GAE di Milano, con punti 200.

 

Si inizia lo scorrimento della graduatoria nazionale della classe A043 dal primo aspirante di cui sopra e, per ognuna delle 100 province espresse secondo l’ordine di preferenza indicato dall’aspirante medesimo, si esamina se esiste almeno un posto disponibile. L’aspirante è assegnato alla prima provincia in cui viene trovato il posto. L’esame della prima preferenza provinciale è inutile in quanto, se questa provincia non è stata assegnata nella sottofase prioritaria c1 non può capitare che sia assegnabile nella sottofase successiva nazionale c2.

 

Supponiamo che l’aspirante abbia espresso come ordine di preferenze provinciali: Brescia, Bergamo, Novara, Torino, Asti, Pavia, Milano, Trapani, Ragusa. La prima provincia in cui esiste la disponibilità per la A043 è Bergamo. Ma esiste anche una disponibilità a Milano che è la provincia in cui l’aspirante è incluso nelle GAE. Egli è assegnato a Bergamo. L’aspirante non viene più esaminato in altre classi di concorso e in altre province.

 

Si passa ad esaminare l’aspirante presente nella seconda posizione nazionale della graduatoria della A043, secondo le modalità descritte sopra. Così si prosegue fino al fondo della predetta graduatoria nazionale della A043 e così via per le graduatorie nazionali delle altre classi di concorso. Man mano che l’aspirante è assegnato ad una classe di concorso / provincia, viene esaminato nelle eventuali graduatorie delle altre classi di concorso in cui è presente al solo fine di determinare se sia possibile assegnargli un posto in una provincia che precedeva quella in cui ha già trovato posto secondo l’individuale ordine di preferenza.

 

 

In sintesi, nella fase nazionale:

  • L’ordine di priorità con cui vengono esaminati i singoli candidati rispetto ai concorrenti presenti nella medesima graduatoria nazionale è dato solo dalla combinazione “fascia / punteggio / titoli” a livello nazionale.
  • L’ordine con cui sono esaminate le province per ciascun candidato (esaminato   nell’ordine di cui sopra rispetto ai concorrenti) è dato dall’indicazione di preferenza delle 100 province espresse dal medesimo.
  • L’aspirante GAE incluso in due province con   punteggi diversi partecipa, per tutte le province della fase nazionale, con il valore della combinazione fascia/ punteggio maggiore della medesima graduatorie tra quelli riportati nelle due province

 

 

20 novembre Piano straordinario di assunzioni

assunzioni

La Buona Scuola, 47.465 cattedre assegnate in fase C
Il 97,3% dei docenti ha accettato la proposta di assunzione

Sono 47.465 le cattedre assegnate nella fase C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla Buona Scuola. Lo scorso 10 novembre 48.794 insegnanti sono stati destinatari di una proposta di contratto a tempo indeterminato e hanno avuto tempo fino alle 15.59 di oggi per accettarla.

In 47.465 hanno detto sì, il 97,3%. In 274 hanno rinunciato esplicitamente, in 1.055 non hanno risposto e, dunque, in base alla legge 107, risultano anch’essi rinunciatari.

I neo docenti faranno parte dell’organico del potenziamento che le scuole potranno utilizzare per ampliare l’offerta formativa, potenziare l’inclusione scolastica, contrastare la dispersione, aprire maggiormente gli istituti al territorio. Si tratta di una media di 6/7 insegnanti in più per istituzione scolastica. Una novità introdotta dalla legge di riforma Buona Scuola.

“Con le accettazioni della Fase C si chiude il Piano straordinario di assunzioni previsto dalla Buona Scuola. Siamo molto soddisfatti della risposta degli insegnanti e del buon funzionamento della macchina amministrativa. Il prossimo passo è quello del nuovo concorso per docenti a cui stiamo lavorando. Intanto faccio gli auguri di buon lavoro a tutti i neoassunti della Buona Scuola”, dichiara il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini.

fase_c


 

Come previsto dall’Avviso del MIUR pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.86 del 6 novembre 2015 le proposte di assunzione per la fase c) vengono effettuate alle ore 16.00 del giorno 10 novembre 2015 attraverso il sistema informativo Istanze Online. I docenti destinatari possono accettare la proposta di assunzione entro le ore 15.59 del giorno 20 novembre 2015, esclusivamente attraverso il sistema informativo.

La Buona Scuola, inviate 48.794 proposte di assunzione per la Fase C
Giannini: “Più insegnanti e competenze,
restituiamo alla scuola ciò che le è stato tolto”

Sono 48.794 i docenti che alle 16.00 di oggi hanno ricevuto una proposta di contratto a tempo indeterminato nell’ambito della terza e ultima fase (fase C) del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla Buona Scuola, quella che riguarda il nuovo organico del potenziamento.

“Oggi assumiamo altri quarantanovemila insegnanti che andranno a potenziare l’offerta formativa delle nostre scuole, con più arte, più musica, più educazione alla cittadinanza, più lingue. Stiamo invertendo la rotta rispetto ad un passato recente fatto di tagli di risorse e di docenti. Con il piano straordinario di assunzioni stiamo restituendo alla scuola ciò che le è stato tolto”. Così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini. “Entro il 2018, con il piano straordinario di assunzioni e poi attraverso il concorso e con la copertura a regime dei posti vacanti e disponibili, avremo assunto complessivamente oltre 180.000 persone”.

Con la fase C esordisce l’organico del potenziamento: una media di 6/7 insegnanti in più per scuola che potranno essere utilizzati per ampliare l’offerta formativa, potenziare l’inclusione scolastica, contrastare la dispersione, aprire maggiormente gli istituti al territorio.

Con il potenziamento la scuola primaria avrà oltre 18.000 insegnanti in più che consentiranno alle scuole di offrire alle famiglie più tempo pieno, anche nelle aree del Paese dove il servizio è scarsamente disponibile, e maggiori aperture pomeridiane. Le scuole secondarie di I e II grado avranno a disposizione 7.500 docenti aggiuntivi di area Socio economica, circa 8.000 insegnanti di area artistica e musicale, 5.000 di area linguistica, oltre 4.600 di area scientifica, più di 2.000 di area umanistica, oltre 2.000 di area motoria e circa 1.500 di area laboratoriale.

Buona Scuola – II settimana novembre proposte assunzione Fase C

Buona Scuola: Nella seconda settimana di novembre sul sito del MIUR verrà pubblicato l’Avviso della disponibilità sul Portale Istanze Online delle proposte di nomina in ruolo in esito alla fase C del piano straordinario di assunzioni, la fase del potenziamento.

Gli interessati, dovranno accettare la proposta o rinunciare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. Si ricorda che la mancata accettazione entro il predetto termine perentorio produce gli stessi effetti della rinuncia.

Dell’esito della partecipazione alla fase C del piano assunzionale verrà data notizia agli interessati attraverso la casella di posta elettronica indicata nella domanda, fermo restando che, ad ogni effetto, le comunicazioni con i soggetti destinatari del piano assunzionale avvengono esclusivamente attraverso l’uso del sistema informativo.

Con Nota 21 settembre 2015, AOODGPER 30549, il MIUR avvia l’acquisizione del fabbisogno dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale.

fabbisogno

Le istituzioni scolastiche definiscono le proposte di fabbisogno inserendole al Sidi dal 10 al 15 ottobre 2015, individuando in ordine di preferenza tutti i campi di potenziamento corrispondenti alle aree previste dal comma 7 della legge 107/15.

Gli Uffici Scolastici Regionali, entro il 22 ottobre adottano, ai sensi del comma 95, il decreto di ripartizione dei posti. Tale dotazione aggiuntiva sarà assegnata, per il tramite degli ambiti territoriali, alle istituzioni scolastiche della regione dal 12 al 20 novembre 2015.

La Buona Scuola, 8.532 cattedre assegnate in fase B
Oltre il 97% dei docenti ha accettato la proposta di assunzione
Sono 8.532 le cattedre assegnate nella fase B del piano straordinario di assunzioni previsto dalla Buona Scuola. Lo scorso 2 settembre 8.776 insegnanti sono stati destinatari di una proposta di contratto a tempo indeterminato e hanno avuto tempo fino alla mezzanotte di ieri per accettarla. In 8.532 hanno detto sì, oltre il 97%. In 52 hanno rinunciato esplicitamente, in 192 non hanno risposto e, dunque, in base alla legge 107, risultano anch’essi rinunciatari.
“Siamo soddisfatti – commenta il Ministro Stefania Giannini – il piano straordinario di assunzioni va avanti. Stiamo dando alla scuola i docenti di cui ha bisogno per garantire ai nostri studenti un’offerta più ricca che risponda ai loro bisogni formativi e guardi al futuro”.


Come previsto dall’avviso pubblicato in GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.66 del 28-8-2015, le proposte di assunzione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 13 luglio 2015, n. 107, verranno effettuate, per la fase di cui alla lettera b) del comma 98 della medesima legge, dalle ore 00.01 del giorno 2 settembre alle ore 24.00 dell’11 settembre 2015 attraverso il sistema informativo Istanze OnLine.

Assunzioni scuola, conferenza stampa del Ministro Giannini

Mercoledì 2 settembre alle ore 14.30, presso la Sala della Comunicazione del Miur, Viale Trastevere 76/a, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, terrà una conferenza stampa in cui illustrerà i dati relativi alle assunzioni dei docenti.

Come previsto dal Decreto Direttore Generale 17 luglio 2015, AOODPIT 767, di indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell’art. 1 comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, gli interessati devono presentare un’unica domanda, esclusivamente attraverso Polis – “Presentazione Online delle Istanze”, a partire dalle ore 9.00 del 28 luglio 2015 e fino alle ore 14.00 del 14 agosto 2015.

A tal fine è pubblicato apposito avviso di notifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale – “Concorsi ed Esami” del 21 luglio 2015.

Il piano di assunzioni si articola in quattro fasi:

  • Fase 0
    Immissione in ruolo di 36.627 docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra
  • Fase A
    Immissione in ruolo di 10.849 docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012
    – Disponibilità Residue dopo le fasi di nomina zero ed A
  • Fase B
    Immissione in ruolo di docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012 che non hanno avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti
  • Fase C
    Immissione in ruolo di docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012 che non hanno avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, sui 55.258 posti del potenziamento dell’offerta formativa, ripartiti fra le classi di concorso in base al fabbisogno di docenti, inclusi i collaboratori del dirigente scolastico, che le scuole comunicano al sistema informativo dal 21 settembre al 5 ottobre
POSTI DI POTENZIAMENTO POSTI DI POTENZIAMENTO PER IL SOSTEGNO
Primaria
Secondaria di primo grado
Secondaria di secondo grado (**)
TOTALE
Abruzzo
449
176
607
1.232
182
Basilicata
264
109
394
767
50
Calabria
664
268
967
1.899
193
Campania
1.815
810
2.689
5.314
691
Emilia-Romagna
1.307
487
1.581
3.375
433
Friuli Venezia G. (*)
421
164
529
1.114
91
Lazio
1.653
647
2.112
4.412
788
Liguria
478
193
649
1.320
164
Lombardia
2.852
1.065
3.091
7.008
1.023
Marche
517
198
698
1.413
189
Molise
188
76
271
535
34
Piemonte
1.250
488
1.506
3.244
416
Puglia
1.236
513
1.820
3.569
468
Sardegna
530
215
769
1.514
162
Sicilia
1.595
668
2.131
4.394
649
Toscana
1.078
427
1.432
2.937
354
Umbria
363
139
460
962
94
Veneto
1.473
563
1.767
3.803
465
TOTALE
18.133
7.206
23.473
48.812
6.446

(*) Inclusi i posti per la lingua slovena.
(**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici.

Il 90 per cento dell’organico per il potenziamento è distribuito in proporzione agli alunni. Il 10 per cento è distribuito sulla base dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolane e montane, presenza di aree a bassa densità demografica.



 

Faq

  1. Chi deve presentare la domanda on line per partecipare alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni?
    I docenti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012 che intendono partecipare al piano straordinario di assunzioni.
    La presentazione delle domande –- esclusivamente attraverso il sistema Polis è possibile dalle ore 9.00 del 28 luglio 2015 alle ore 14.00 del 14 agosto 2015.
    Le domande presentate con modalità diversa non verranno prese in considerazione.
  2. Chi è presente sia nelle graduatorie del concorso 2012 (D.D.G. n. 82/2012) sia in quelle ad esaurimento, cosa deve fare?
    Deve scegliere se vuole partecipare per l’una o per l’altra categoria e deve farlo nel momento della compilazione della domanda online, quando gli verrà chiesto di selezionare, in modo esclusivo, per quale delle due categorie essere trattato.
  3. Ho conseguito la specializzazione sul sostegno: posso scegliere tra posto comune e posto di sostegno?
    Sì, lo prevede la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 all’art. 1, comma 100.
    Durante la compilazione della domanda online di partecipazione al piano straordinario di assunzioni, si dovrà scegliere se essere trattati, prioritariamente, per i posti di sostegno e, poi, per i posti comuni, o viceversa. La scelta effettuata opererà nell’ambito di ciascuna provincia, nell’ordine in cui le province sono espresse dall’aspirante docente.
  4. Come avviene la scelta delle province?
    Nel corso della compilazione della domanda online, si dovranno selezionare, una per una, le province in ordine di preferenza, ordine che sarà seguito dalla procedura nell’assegnazione del primo posto disponibile da proporre al candidato per la nomina.
    L’aspirante deve indicare l’ordine di gradimento delle 100 province proposte dalla funzione disponibile. La scelta può essere effettuata in base alla regione di appartenenza o in ordine sparso. Poiché in base alle disposizioni del comma 100 della Legge 107 del 13 luglio 2015, le province devono essere tutte obbligatoriamente espresse, la domanda non potrà essere confermata ed inviata finché le province non saranno tutte espresse.
    L’aspirante docente può salvare la domanda ed inviarla anche in un secondo momento.
  5. Sono iscritto a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso X, Y e Z. Partecipo al piano straordinario di assunzioni e ricevo una proposta di nomina nella Fase B per la classe di concorso Y. Decido di accettare. Resto iscritto nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso X e Z?
    No, dopo l’accettazione della nomina si viene cancellati da tutte le altre graduatorie in cui si è iscritti.
  6. Sono iscritto a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento delle classe di concorso X. Partecipo al piano straordinario di assunzioni e ricevo una proposta di nomina nella Fase B che decido di rifiutare. Partecipo alla Fase C?
    No, ai sensi dell’art. 1, comma 102 della Legge 107 del 13 luglio 2015, chi rinuncia alla proposta di assunzione formulata a partire dalla fase a) non può partecipare alle fasi successive del piano assunzionale.
  7. Devo presentare due distinte domande di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni?
    No, la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale è unica e deve essere presentata dalle ore 9.00 del 28 luglio 2015 alle ore 14.00 del 14 agosto 2015.
  8. Se non ricevo la proposta di nomina nella fase b) la mia domanda, nella fase c) come sarà trattata?
    La domanda sarà trattata scorrendo le stesse preferenze già espresse con l’unica domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni.
  9. Sono iscritto nelle graduatorie di merito del concorso 2012. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni cosa succede?
    Se non ricevo una proposta di assunzione nelle fasi zero e A e non presento domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale, non potrò ricevere ulteriori proposte di assunzione negli anni scolastici successivi in quanto l’a.s. 2015/2016 è l’ultimo anno di vigenza delle graduatorie del concorso 2012 e la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 prevede l’indizione del nuovo concorso entro il 1 dicembre 2015.
  10. Sono iscritto nelle graduatorie ad esaurimento. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni cosa succede?
    Se non ricevo una proposta di assunzione nelle fasi zero e A e non presento domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale, non potrò partecipare al piano straordinario di assunzioni e rimarrò iscritto nelle graduatorie fino al loro esaurimento (vedi anche FAQ n. 18)
  11. Sono iscritto sia nelle graduatorie del concorso 2012 (D.D.G. n. 82/2012) sia in quelle ad esaurimento, e scelgo di partecipare alle fasi b) e c) del piano assunzionale per il concorso. Se non accetto la proposta di nomina, rimango nelle graduatorie ad esaurimento per una successiva nomina?
    No. Al momento della compilazione della domanda l’aspirante deve scegliere se vuole partecipare al piano assunzionale per l’una o per l’altra categoria, in modo esclusivo. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono, definitivamente, espunti da tutte le graduatorie.
    Dunque, se si è scelto di partecipare per il concorso, si è espunti anche dalle graduatorie ad esaurimento e viceversa.
  12. Nella proposta di nomina delle fasi B e C (procedura nazionale), inviata tramite Polis, viene assegnata anche la scuola di servizio ?
    No. La proposta di nomina riporta esclusivamente la provincia, l’ordine di scuola, la classe di concorso, posto comune/posti di sostegno, in cui si è stati nominati. Se la proposta verrà accettata, la scuola di servizio sarà assegnata successivamente.
  13. Sono stato nominato nella fase Zero sulla classe di concorso X ed ho rinunciato. Posso ricevere una proposta di nomina nella fase A per la stessa classe di concorso per cui ho rinunciato?
    No, nella successiva fase A posso ricevere una proposta di nomina solamente per un grado di istruzione, classe di concorso/tipo posto diverso da quello per cui ho rinunciato.
  14. Sono iscritto nelle graduatorie ad esaurimento in III fascia per la classe di concorso X con 100 punti ed in III fascia in quelle della classe di concorso Y con 90 punti. Come verranno esaminate le due posizioni di graduatoria?
    Per ogni provincia indicata in ordine di preferenza l’aspirante è esaminato, prima, nella classe di concorso dove ha riportato il punteggio più alto (100 punti) e, successivamente, nell’altra classe di concorso dove ha riportato il punteggio inferiore (90 punti).
  15. Ho confermato ed inviato la domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni, ma solo successivamente mi sono reso conto di dover modificare l’ordine di alcune province da me indicato. Lo posso ancora fare?
    SiSì. Fino alla data di scadenza della procedura (ore 14,00 del 14 agosto 2015), posso modificare i dati trasmessi anche nel caso siano stati inviati in modo definitivo, ritirando l’istanza, apportando le modifiche desiderate, confermando e inviando nuovamente la domanda.
  16. Ho presentato l’istanza di partecipazione al piano straordinario, ma solo successivamente mi è pervenuta da parte dell’ufficio scolastico una proposta di nomina alla fase a) ed ho accettato. Cosa devo fare? Devo cancellare la domanda di partecipazione alle fasi nazionali b) e c)?
    Posso cancellarla. In ogni caso, l’Ufficio Scolastico Regionale provvederà a comunicare al sistema informativo la nomina effettuata e, conseguentemente, la domanda di partecipazione non verrà trattata.
  17. Quali sono le province per le quali occorre esprimere le preferenze?
    Sono tutte le 100 province italiane ad eccezione di quelle di nuova istituzione che non sono esprimibili: Monza e Brianza, Barletta Andria Trani, Olbia Tempio, Ogliastra, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Fermo.
  18. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, potrò comunque essere assunto in futuro?
    Naturalmente non si potrà essere assunti nel 2015/2016, proprio perché non si è presentata la domanda.
    Per quanto riguarda gli anni successivi, va ricordato che nel 2016/2017 cambierà la geografia dei posti vacanti e disponibili poiché molti di questi potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della legge 107/2015. Quindi, i primi scorrimenti nelle graduatorie ad esaurimento che eventualmente rimarranno in vigore dopo il piano straordinario potrebbero non avvenire prima del 2017/2018. Va inoltre ricordato che le graduatorie non esaurite potranno essere scorse solo nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili della provincia di riferimento, poiché il rimanente 50 per cento è riservato al prossimo concorso che sarà bandito entro il 1° dicembre 2015. Infine, la distribuzione dei posti per classe di concorso dipenderà anche dal fabbisogno espresso dalle scuole con i Piani triennali dell’offerta formativa e, dunque, ad oggi non è conosciuta.
  19. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, avrò la possibilità di continuare comunque a lavorare nella scuola statale in qualità di supplente?
    Entro il limite del periodo massimo di 36 mesi consentito dall’articolo 1, comma 131, della legge 107/2015. E solo nel caso in cui vi siano posti disponibili.
    Occorre tener presente che nel 2015/2016 non rimarranno posti vacanti e disponibili poiché saranno tutti occupati al termine del piano assunzionale straordinario. Anche nel 2016/2017 con ogni probabilità non vi saranno posti vacanti e disponibili in molte province poiché potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della citata legge 107/2015. Inoltre, l’Amministrazione svolgerà concorsi con cadenza regolare e dunque tutti i posti vacanti e disponibili potranno in ogni caso essere occupati dai vincitori dei concorsi stessi, senza dunque che ne rimangano da coprire con supplenze. In conclusione, il fabbisogno di supplenti sarà più basso in futuro rispetto a quanto accaduto sino al 2014/2015, sarà limitato all’organico di fatto e sarà distribuito geograficamente in maniera diversa.
  20. Quando saranno effettuate le proposte di incarico a tempo indeterminato per le fasi B e C ? Prima o dopo le proposte di supplenza sino al termine delle attività didattiche ?
    Gli USR inizieranno le operazioni di conferimento delle supplenze sino al termine delle attività didattiche, per la copertura dei posti disponibili, ma non vacanti, dell’organico di fatto (vedi anche FAQ 21), prima del termine previsto per l’accettazione delle proposte di incarico a tempo indeterminato.
  21. Se ho accettato una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche prima che mi venga proposto l’incarico a tempo indeterminato, dovrò lasciare la supplenza per poter accettare la proposta ?
    No, si potrà proseguire il contratto di supplenza sino al suo termine naturale e, contemporaneamente, accettare la proposta di incarico a tempo indeterminato. La legge prevede, in questo caso, che la nomina a tempo indeterminato sia giuridica a decorrere dal primo settembre 2015, mentre la presa di servizio sul posto a tempo indeterminato dovrà avvenire solo al termine del contratto di supplenza in essere.
  22. Corro il rischio che tutti i posti a tempo indeterminato nella mia provincia siano occupati da colleghi che l’hanno indicata come seconda, terza o persino centesima preferenza?
    La fase B del piano assunzionale è preceduta dalla fase A, che garantisce a tutti di trovar posto nella propria provincia, entro il limite dei posti disponibili. Anche per quanto riguarda la fase C, l’allocazione degli aspiranti ai posti avverrà secondo il meccanismo previsto dalla legge 107/2015, che salvaguarda le aspettative di tutti, consentendo di esprimere l’ordine di preferenza tra le province. In particolare, anche per la fase C l’assegnazione degli aspiranti ai posti avverrà con una particolare attenzione a garantire – al massimo delle possibilità – che ciascuno sia assegnato proprio alla prima tra le province secondo l’ordine delle preferenze espresse. Solo se nella prima provincia non sarà possibile trovare posto, perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio che hanno scelto quella provincia come prima, allora capiterà che la proposta di incarico a tempo indeterminato sarà effettuata per una provincia diversa.
  23. Se sono nominato in una provincia diversa da quella che preferivo maggiormente, dopo quanto tempo e con quali regole potrò fare domanda per rientrare nella mia provincia ?
    Si potrà far domanda per rientrare nell’ambito territoriale che maggiormente si preferisce già per l’anno scolastico 2016/2017, in deroga all’ordinario vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione. Le domande saranno effettuate per i nuovi ambiti territoriali, di dimensione inferiore a quella provinciale o della città metropolitana. Infatti, la legge sulla buona scuola prevede che nell’anno scolastico 2016/2017 vi sia un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa). In particolare, è previsto che i neoassunti a settembre 2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, possano partecipare nel 2016/2017, in subordine ai colleghi già di ruolo nel 2014/2015, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione. Inoltre, il CCNI sulle assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie prevede che i docenti neoassunti a settembre 2015 possano presentare domanda, motivata, per l’assegnazione provvisoria interprovinciale.
  24. Quando saranno effettuate le proposte di incarico a tempo indeterminato ?
    Le proposte in questione saranno effettuate, per la fase B, indicativamente tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, mentre per la fase C ciò avverrà entro il mese di novembre.
    Si raccomanda di consultare periodicamente il sito internet del Ministero. Infatti, sul sito saranno pubblicati, al riguardo, maggiori dettagli.
  25. Sono destinatario di una proposta di assunzione a tempo indeterminato, ma ho un impedimento ad accettarla immediatamente, pur potendolo invece fare in un momento successivo. Posso chiedere al Ministero di posporre la presa di servizio?
    Chiunque abbia un impedimento a prendere servizio nel momento indicato dall’Amministrazione potrà presentare, tempestivamente, una specifica istanza indirizzata all’Ufficio scolastico Regionale in cui sono descritte le motivazioni per cui è necessario posporre la presa di servizio medesima (ad esempio chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie). L’Ufficio scolastico Regionale ha il compito di valutare l’accoglibilità della richiesta, tenuto conto delle esigenze manifestate, del tempo richiesto e del momento in cui è stata effettuata la proposta di assunzione, al fine di salvaguardare le necessità manifestate

Scuola, arrivate 71.643 domande per la procedura nazionale del Piano straordinario di assunzioni

Sono 71.643 le domande di partecipazione alla procedura nazionale del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge ‘Buona Scuola’. Il bando è stato aperto lo scorso 28 luglio, la chiusura della procedura era fissata per la giornata di oggi alle 14.00. Era possibile aderire esclusivamente attraverso un modulo on line.
“Siamo molto soddisfatti dell’adesione alla procedura nazionale – commenta il Ministro Stefania Giannini – La piattaforma ha funzionato perfettamente e i candidati hanno capito l’importanza di partecipare per la loro vita e per quella della scuola”.
“Esprimo anche soddisfazione – continua Giannini – per la rapidità e l’efficienza con cui i nostri Uffici Scolastici Regionali tra la fine di luglio e la prima metà di agosto hanno assunto 29.000 docenti. Abbiamo già immesso in ruolo molti più insegnanti dello scorso anno e con un mese di anticipo. A metà settembre, con l’avvio delle lezioni, avremo coperto le cattedre vacanti e daremo più continuità didattica ai nostri ragazzi”.

Piano straordinario di assunzioni, sezione dedicata su sito Miur
Da oggi attivo il numero di assistenza agli insegnanti

È disponibile da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la sezione dedicata al Piano straordinario di assunzioni 2015/2016 con tutte le informazioni utili ai docenti interessati.

Da oggi prende infatti il via la presentazione delle domande per partecipare alla procedura nazionale di assunzioni prevista dalla legge ‘Buona Scuola’ per la copertura di 55.258 nuovi posti del potenziamento, di cui 6.446 destinati al rafforzamento del sostegno. A questi si sommeranno i posti non assegnati eventualmente vacanti a seguito delle assunzioni sul turn over e sui restanti posti disponibili. La procedura resterà aperta fino alle 14.00 del prossimo 14 agosto.

Nell’anno scolastico 2015/2016, il MIUR assumerà a tempo indeterminato 102.734 docenti, 60mila in più di quelli che sarebbero stati assunti senza la legge n. 107/2015.

“Abbiamo voluto creare uno spazio di servizio per fornire aggiornamenti e informazioni agli insegnanti che rientrano nel nostro piano di assunzioni – dichiara il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini – Qui i docenti potranno trovare documenti, contatti, assistenza, faq. E da qui – ricorda il Ministro – potranno accedere direttamente anche alla domanda per la procedura nazionale. Al Miur stiamo lavorando affinché tutte le assunzioni avvengano nei tempi prestabiliti a garanzia – conclude Giannini – di un sereno avvio del nuovo anno scolastico”.

Da questa mattina è anche attivo il numero 06/58494100 messo a disposizione dal Miur per fornire assistenza agli insegnanti che devono presentare domanda. Uno staff dedicato risponderà ai docenti dalle ore 09.00 alle ore13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.

Scuola, pubblicato il bando per la procedura nazionale del Piano straordinario di assunzioni

Domande dal 28 luglio al 14 agosto

Giannini: “Attiveremo spazio informativo ad hoc su sito Miur”

Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato pubblicato il bando per l’iscrizione alla procedura nazionale del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge ‘Buona Scuola’. Le domande vanno presentate fra le ore 9.00 del 28 luglio e le ore 14.00 del 14 agosto 2015 attraverso il sistema di Istanze on line del Miur, raggiungibile dalla home page www.istruzione.it. Nel periodo di invio delle domande sarà disponibile un servizio di assistenza telefonica dedicato.

La procedura riguarda i 55.258 nuovi posti del potenziamento, di cui 6.446 destinati al rafforzamento del sostegno. A questi si sommeranno i posti non assegnati eventualmente vacanti a seguito delle assunzioni sul turn over (36.627) e sui restanti posti disponibili (10.849). In totale quest’anno saranno 102.734 le assunzioni effettuate dallo Stato nella scuola.

“Il Ministero è al lavoro per dare attuazione immediata alla Buona Scuola e garantire un sereno avvio del nuovo anno scolastico – dichiara il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini – Nei prossimi giorni, renderemo disponibili alcune FAQ per rispondere alle domande più frequenti dei docenti coinvolti nelle procedure di assunzione. Sarà anche attivato uno spazio ad hoc sul sito con informazioni e documenti su tutte le fasi delle assunzioni”.

Le fasi delle assunzioni

Il Ministero ha già avviato la fase a normativa vigente per l’assunzione a tempo indeterminato di 36.627 docenti (21.880 su posti comuni e 14.747 su posti di sostegno). I posti saranno coperti con docenti delle Graduatorie ad esaurimento (Gae) e delle Graduatorie dei concorsi. Si tratta della cosiddetta fase ‘zero’, che si svolge con le vecchie regole. I posti residui verranno riassegnati nelle fasi successive.

Nella fase A, la prima prevista dal Piano straordinario di assunzioni della Buona Scuola, saranno attribuiti i 10.849 posti vacanti e disponibili e quelli residui della cosiddetta fase ‘zero’. Partecipano gli iscritti nelle Gae e gli iscritti nelle graduatorie del concorso del 2012. Queste fasi si chiuderanno entro la metà di agosto. Se ne occuperanno gli Uffici Scolastici Regionali (Usr).

I posti che ancora residueranno saranno attribuiti nella fase B, di carattere nazionale. La platea degli interessati è sempre quella delle Gae e delle graduatorie del concorso del 2012. Ma per partecipare a questa fase bisognerà aver presentato apposita domanda secondo il bando pubblicato oggi dal Miur: i posti, in questo caso, rientrano nella procedura nazionale di assegnazione. Poiché le fasi precedenti al momento di apertura delle domande saranno ancora in corso, è opportuno che tutti gli interessati si iscrivano alla procedura nazionale, tenendo presente che, comunque, chi poi sarà assunto nelle fasi zero e A non parteciperà alle fasi B e C. I docenti in possesso di specializzazione potranno scegliere se privilegiare la nomina su posto di sostegno.

Tutti coloro che faranno domanda dovranno mettere in ordine di preferenza tutte le province d’Italia. Le nomine avverranno in modo centralizzato, con procedura informatizzata. I docenti potranno accettare o meno l’offerta ricevuta. In caso di accettazione, l’Usr di riferimento indicherà la sede di servizio. Chi rinuncia non sarà destinatario di ulteriori proposte di assunzione. L’obiettivo del Miur è coprire tutte le cattedre vacanti entro l’avvio delle lezioni, per garantire agli studenti di trovare a scuola i loro insegnanti e poter cominciare serenamente l’anno scolastico.

Successivamente (fase C) si assegneranno i 55.258 posti del potenziamento, quelli che servono a rafforzare e ampliare l’offerta formativa. Anche in questo caso la procedura coinvolgerà gli iscritti nelle Gae e nelle graduatorie del concorso 2012 che hanno già presentato la domanda nella fase B per la procedura nazionale. Le scuole, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, esprimeranno i propri fabbisogni relativi all’organico del potenziamento. Gli Usr incroceranno le loro richieste con la platea dei candidati ancora non assunti.

Avviso 6 novembre 2015

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Avviso
(GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.86 del 6-11-2015)

Proposte di assunzione del personale docente in attuazione dell’articolo 1, comma 98, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

 

Si comunica che le proposte di assunzione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 13 luglio 2015, n. 107, verranno effettuate, per la fase di cui alla lettera c) del comma 98 della medesima legge, alle ore 16.00 del giorno 10 novembre 2015 attraverso il sistema informativo Istanze Online, raggiungibile mediante apposito link sul sito www.istruzione.it

I docenti destinatari accettano espressamente la proposta di assunzione entro le ore 15.59 del giorno 20 novembre 2015, esclusivamente avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo.

Si ricorda che i docenti che rifiutano o non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle graduatorie di merito e ad esaurimento in cui sono iscritti.

Nota 5 novembre 2015, Prot. n.36167

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti responsabili degli Uffici Scolastici Regionali

e p.c. ad INDIRE

 

Nota 5 novembre 2015, Prot. n.36167

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi.

 

  1. Quadro di riferimento

 

L’anno scolastico 2015-16 vede un’ampia immissione in ruolo di docenti di tutti i gradi e gli ordini scolastici, per effetto dei dispositivi normativi previsti nella legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali immissioni avvengono attraverso fasi distinte, che comunque fissano al 1° settembre 2015 la decorrenza giuridica delle nomine, a prescindere dalla data di effettiva assunzione del servizio. Attraverso una adeguata e flessibile progettazione regionale delle iniziative formative, anche per sequenze successive, dovrà essere garantito ai docenti neoassunti che ne hanno titolo lo svolgimento del periodo di prova e di formazione (art. 1 del decreto), da realizzare presso la sede in cui viene validamente prestato il servizio.

 

La legge 107/2015 prevede anche una diversa e più incisiva configurazione del periodo di prova e di formazione, regolamentato dal D.M. n. 850 del 27/10/2015. In coerenza con i contenuti del predetto decreto, che si allega alla presente nota, si forniscono alcune indicazioni utili a programmare un ordinato avvio delle attività e una opportuna informazione ai dirigenti scolastici e ai docenti coinvolti nelle operazioni.

 

Tali orientamenti sono in larga parte desunti dall’esito positivo delle innovazioni in materia di anno di formazione, introdotte sperimentalmente già dall’anno scolastico 2014-15. Le risultanze del monitoraggio delle attività svolte sono oggetto di report che saranno resi disponibili negli appositi spazi dedicati dei siti dell’ INDIRE e del MIUR-Direzione Generale per il personale, per le parti di rispettiva competenza.

 

  1. Destinatari e servizi utili per il periodo di formazione e di prova

 

Così come previsto dall’art.2 del citato D.M., sono tenuti al periodo di formazione e di prova:

 

  1. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
  2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  3. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

 

 

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

 

Inoltre il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

 

Nei centottanta giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi  retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

 

Per quanto riguarda le attività didattiche, l’art.3 del D.M. prevede che nei centoventi giorni siano considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

 

In caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di quanto disposto dall’articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.

Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale dove il neoassunto docente presta servizio come supplente, anche sulla base dei seguenti criteri:

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
  • la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

 

L’attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

 

 

 

  1. Adempimenti delle istituzioni scolastiche

 

Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare i docenti neo-assunti tenuti all’effettuazione del periodo di prova e formazione (artt. 2 e 3 del decreto) circa le caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione, con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuite ai tutor.

 

Un’attenzione particolare sarà posta nella individuazione del docente che svolge funzioni di tutor nei confronti dei neoassunti (art. 12 del decreto). Tale docente assumerà un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell’azione professionale del docente lui “affidato”, ma soprattutto nel corso dell’intero anno scolastico, quando dovrà esplicare una importante funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.

 

Si tratta di un compito impegnativo per il quale sono richieste specifiche competenze organizzative, didattiche e relazionali, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo ruolo. Si terrà ovviamente conto che molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto esperienze di insegnamento, per cui l’intervento sarà tarato su esigenze differenziate, da ricondurre all’intreccio continuo tra pratica e riflessione (art. 6 del decreto).

 

La scelta della figura del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 11 novembre 2011); la sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti. Tendenzialmente ogni docente neoassunto avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa classe di concorso o relativa abilitazione, o classe affine o area disciplinare, ed operante di norma nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.

Si rimanda ai contenuti del decreto citato per quanto riguarda i criteri di valutazione dei docenti in periodo di prova (art. 4), per le procedure di conclusione del periodo di prova e il ruolo del Comitato di valutazione (art. 13) e per gli annessi adempimenti per il Dirigente Scolastico (art. 14).

 

 

  1. Caratteristiche dell’intervento formativo

 

Ferme restando le prescrizioni contenute nel D.M., si sintetizzano di seguito alcuni orientamenti cui dovranno ispirarsi le azioni di progettazione della formazione per i docenti neo-assunti:

 

  • un incontro propedeutico su base territoriale sarà dedicato all’accoglienza dei neoassunti e alla presentazione del percorso formativo;
  • la concreta formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente curerà con l’ausilio del suo tutor (art. 5 del decreto); a tal fine sarà fornito un modello digitale all’interno della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, per agevolare la elaborazione di questo primo profilo;
  • il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico;
  • sulla base dei bisogni rilevati l’amministrazione scolastica organizzerà indicativamente nei mesi di gennaio-marzo 2016 specifici laboratori di formazione (art. 8 del decreto), la cui frequenza è obbligatoria per complessive 12 ore di attività, con la possibilità, per i docenti, di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale;
  • a partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione in classe concordati tra docente tutor e docente neo-assunto (peer to peer), per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe (art. 9 del decreto); a tal fine saranno successivamente fornite opportune linee guida;
  • la formazione on line (art. 10 del decreto) sarà curata da INDIRE, con la messa a disposizione di una piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, in guisa di portfolio (art. 11 del decreto), le proprie esperienze formative, didattiche e di peer review. La piattaforma consentirà inoltre di fruire delle risorse didattiche digitali messe a disposizione da INDIRE;
  • le attività formative saranno concluse da un incontro finale (art. 7 del decreto) per la valutazione dell’attività realizzata. Tale incontro potrà assumere forme differenziate sulla base delle diverse esigenze organizzative.

In attesa del compimento del Piano Nazionale di Formazione, i laboratori formativi, rivolti a docenti utilizzati nella scuola primaria, ai sensi del comma 20 dell’art. 1 della legge 107/2015, per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria, saranno incentrati sulle metodologie didattiche relative ai predetti insegnamenti nello specifico settore scolastico. La Direzione generale per il personale scolastico provvederà successivamente a comunicare agli USR le caratteristiche dei laboratori formativi dedicati a questa tipologia di personale.

 

  1. Adempimenti degli Uffici Scolastici Regionali

 

Ogni Ufficio Scolastico Regionale procederà a verificare il numero dei docenti, immessi in ruolo nelle diverse fasi delle operazioni di nomina, tenuti alla frequenza del periodo di prova e formazione, sulla base delle previsioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto. La natura “modulare” e “personalizzata” della formazione potrà consentire un avvio scaglionato delle azioni formative, anche per evitare sovrapposizioni nei diversi momenti in cui si articola il percorso formativo.

 

E’ opportuno che gli incontri territoriali iniziali di carattere informativo per i docenti neo-assunti, anche per gruppi differenziati, siano calendarizzati a partire dal mese di novembre p.v.. Durante tali incontri saranno fornite indicazioni per le diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività (struttura dei laboratori formativi, linee guida per l’osservazione in classe, format del portfolio). Si suggerisce che a tali incontri partecipino anche i tutor o loro rappresentanti, incaricati della supervisione dei neo-assunti, per la condivisione di informazioni e strumenti. Eventuali incontri potranno essere organizzati anche separatamente per i tutor.

Gli USR, avvalendosi della collaborazione degli uffici di ambito territoriale e del supporto delle scuole-polo provinciali, procederanno alla progettazione dell’offerta di laboratori formativi “tarati” sui bisogni formativi segnalati dai docenti neo-assunti in sede di predisposizione del bilancio di competenze. I laboratori saranno rivolti a piccoli gruppi di docenti (orientativamente non più di 30), consentendo ai docenti neo-assunti la scelta tra diverse opportunità. Sarà obbligatoria la frequenza di almeno un modulo dedicato ai temi dei bisogni educativi speciali e della disabilità. I laboratori avranno inizio orientativamente a partire dal mese di gennaio 2016.

 

Le istituzioni scolastiche già individuate a livello regionale e destinatarie dei fondi per l’anno di formazione 2014-15 sono riconfermate quali titolari della gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti, così come anticipato nella Nota MIUR-DirPERS n. 6768 del 27-2-2015, in modo da favorire una migliore e più celere organizzazione delle diverse attività.

 

 

 

  1. Impegni del MIUR e risorse finanziarie

 

Il Ministero dell’Istruzione (art. 15 del decreto) definisce le caratteristiche generali del progetto formativo, sulla base dei contenuti del Decreto Ministeriale citato, in considerazione degli elementi di novità contenuti nella legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, commi 115-120). Sarà cura della Direzione Generale per il Personale predisporre gli strumenti operativi per la gestione delle varie fasi del percorso, avvalendosi della collaborazione dell’INDIRE e dell’ apposito Gruppo di coordinamento nazionale istituito con Decreto DGPERS n.118 del 27/02/2015. Tali materiali saranno inviati agli Uffici Scolastici Regionali in previsione delle diverse scadenze operative del piano di formazione.

 

Per l’organizzazione delle attività formative le scuole-polo e gli Uffici Scolastici Regionali potranno fare affidamento sulle risorse finanziarie annuali disponibili a bilancio sui capitoli per la formazione, comprensivi di una parte dei nuovi stanziamenti previsti dalla L.107/2015, sulla base degli standard di costo pro-capite (47 euro) definiti negli scorsi anni per la stessa tipologia di attività formative. Sarà cura di questo ufficio comunicare, con successiva nota, l’ammontare delle assegnazioni finanziarie definite a livello regionale sulla base dei docenti neoassunti in servizio. Nelle more, tenendo conto che si tratta di impegni obbligatori e dovuti per legge, si invitano i soggetti titolari delle azioni formative a procedere alla progettazione delle iniziative, tenendo conto della “pianificazione ottimale” allegata alla presente comunicazione.

 

L’assegnazione dei fondi avverrà direttamente alle scuole-polo già individuate dagli USR per il 2014-15. Tale finanziamento è comprensivo anche dei fondi (5%) da destinarsi a misure regionali di coordinamento, incontri, conferenze di servizio, monitoraggio e supporto, e verrà attribuito alla scuola-polo del capoluogo di regione.

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli


 

Allegato 1 – Quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti

Fase Attività Descrizione Obiettivo Durata Responsabilità Modalità
1 Bilancio delle competenze iniziale Il docente neoassunto traccia un bilancio delle competenze in forma di autovalutazione che confluisce nel patto per lo sviluppo professionale Delineare i punti da potenziare e d elaborare un progetto di formazione per lo sviluppo professionale del docente 3 ore Docente neoassunto/tutor/

Dirigente Scolastico

Piattaforma online
2 Incontro propedeutico L’amministrazione territoriale organizza un incontro formativo con i neoassunti docenti Illustrare le modalità generali del percorso di formazione, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola 3 ore USR/Ambito Territoriale (con la collaborazione delle scuole polo) Frontale in presenza
3 Laboratori formativi Il docente neoassunto, sulla base del bilancio delle competenze e del patto per lo sviluppo professionale, partecipa a 4 laboratori della durata di 3 ore ciascuno, con la possibilità di optare tra le diverse proposte offerte a livello territoriale Potenziare le competenze trasversali e approfondire conoscenze specifiche, del docente, stimolare la condivisione di esperienze e la soluzione di problemi reali del contesto scuola 12 ore USR/ambito territoriale (con la collaborazione delle scuole polo) Laboratoriale in presenza
4 Peer to Peer Questa fase è articolata, di massima, in diversi momenti:

–        3 ore di progettazione condivisa

–        4 ore di osservazione del neoassunto nella classe del tutor;

–        4 ore di osservazione del tutor nella classe del neoassunto

–        1 ora di verifica dell’esperienza

Sviluppare competenze sulla conduzione della classe e sulle attività d’insegnamento, sul sostegno alla motivazione degli allievi, sulla costruzioni di climi positivi e motivanti e

sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti

12 ore Docente neoassunto/Tutor In presenza (a scuola) con il supporto della piattaforma on-line
5 Formazione on-line La formazione on-line accompagna tutto il percorso dei neoassunti, consente al docente di :

elaborare un proprio portfolio professionale;

rispondere a questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo; consultare materiali di studio, risorse didattiche e siti web dedicati

Stimolare l’analisi e la riflessione sul percorso formativo del docente neoassuntoal fine di migliorare la sua capacità di progettazione, di realizzazione e di valutazione delle attività didattiche 14 ore Docente neoassunto Piattaforma on-line
6 Bilancio delle competenze finali Il docente neoassunto traccia un bilancio delle proprie competenze raggiunte in forma di autovalutazione Delineare i miglioramenti raggiunti e i punti che restano da potenziare 3 ore Docente neoassunto/ Tutor Piattaforma on-line
7 Incontro di restituzione finale L’amministrazione territoriale organizza un incontro sul percorso di formazione con i neoassunti docenti Valutare complessivamente l’attività formativa e raccogliere feedback 3 ore USR/Ambito Territoriale ( con la collaborazione delle scuole polo) Frontale in presenza

 


Allegato 2 – Proposta di pianificazione delle attività per i docenti neoassunti

Attività Soggetti coinvolti Scadenze
Individuazione e nomina del Tutor, sentito il parere del collegio dei docenti Dirigente scolastico / collegio dei docenti (indicativamente entro il secondo mese di servizio)
Informazione del Dirigente scolastico ai neoassunti su: obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, modalità di svolgimento e di conclusione del percorso con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuite ai tutor Dirigente scolastico / neoassunti (indicativamente entro il secondo mese di servizio)
Bilancio delle proprie competenze professionali –

 

Patto per lo sviluppo professionale del docente

Docente neoassunto /Tutor –

 

 

Dirigente Scolastico/ Docente Neoassunto

(indicativamente a partire da metà dicembre fino a fine gennaio)
 

Incontro propedeutico per la presentazione delle caratteristiche del percorso formativo

 

USR / ambito territoriale (a partire da novembre)
Formazione on-line Docenti neoassunti ( indicativamente a partire da metà dicembre)
Predisposizione e trasmissione delle linee guida sull’organizzazione del Peer to Peer e del portfolio del docente MIUR / Indire (a partire da dicembre)
Peer to peer Docente neoassunto /tutor ( a partire da dicembre)
Laboratori formativi Docenti neoassunti / formatori (da febbraio a a)
Bilancio delle competenze finale Docente neoassunto ( maggio)
Incontri di restituzione finale USR/ambito territoriale (maggio)
Valutazione del docente neoassunto Comitato di valutazione ( componente professionale interna) (giugno)

 

Nota 7 settembre 2015, AOODGPER 28853

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Legge 107/15 – piano assunzionale straordinario personale docente – Fase B – assegnazione della sede di servizio.

Come è noto, il comma 99, dell’art. l, della Legge 107/15 stabilisce che per i soggetti assunti in ruolo nella Fase B l’assegnazione della sede di servizio avviene al termine della stessa fase di assunzione, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie.

In tal caso l’assegnazione avviene all’ 01/09/16, per i soggetti impegnati in supplenze annuali (fino al 31/08), e al 01/07/16 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenzefino al termine delle attività didattiche (fino al 30/06).

Per quanto riguarda le assegnazioni con decorrenza 01/09/16 le sedi di servizio saranno attribuite al personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione dei medesimi alla procedura di mobilità territoriale relativa all’a.s. 2016/17. Per quanto concerne invece le assegnazioni con decorrenza 01/07/16 le sedi di servizio saranno attribuite entro tale data dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base delle indicazioni operative che ciascun USR diramerà.

La partecipazione alle operazioni di trasferimento per l’acquisizione della sede definitiva partirà, in ogni caso e come per i passati anni scolastici, dall’ambito provinciale.

Le SS.LL. – completata la fase di conferimento delle supplenze al personale docente prevista per il giorno 8 settembre p.v. – tramite apposita funzione del Sistema Informativo, che sarà comunicata dalla competente Direzione Generale CASIS, saranno poste nelle condizioni di conoscere se al personale nominato in ruolo di cui all’oggetto è stata conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell’anno scolastico.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra comunicato si conferma che non si rende necessario, nell’attuale fase e presso gli Uffici Scolastici Regionali di destinazione, la scelta della sede scolastica del personale nominato in ruolo e che sia stato nominato supplente per l’a.s. 2015/16 fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche.

Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli

Avviso 28 agosto 2015

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Avviso (11 settembre 2015)

Proposte di assunzione del personale docente in attuazione dell’articolo 1, Comma 9​8, lettera b), della legge n. 107 del 13 luglio 2015 concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15E03910)

(GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.66 del 28-8-2015)

Si comunica che ​le proposte di assunzione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 13 luglio 2015, n. 107, verranno effettuate, per la fase di cui alla lettera b) del comma 98 della medesima legge, alle ore 00.01 del giorno 2 settembre 2015 attraverso il sistema informativo Istanze OnLine raggiungibile mediante apposito link sul sito www.istruzione.it.

I docenti destinatari accettano espressamente la proposta di assunzione entro le ore 24.00 del giorno 11 settembre 2015, esclusivamente avvalendosi delle apposite funzioni disponibili nel citato sistema informativo.

Si ricorda che in caso di mancata accettazione, nei termini e con le modalita’ predetti, i docenti destinatari non possono ricevere ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano di assunzioni di cui all’articolo 1, comma 98, della citata legge.

Si ricorda altresi’ che i soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata nella citata fase b), non partecipano alle fasi successive del piano di assunzioni e sono definitivamente espunti dalle graduatorie di merito e ad esaurimento in cui sono iscritti.

Avviso 21 agosto 2015

Avviso disponibilità proposta nomina Buona Scuola

“Buona Scuola: Nei primi giorni del mese di settembre prossimo venturo, sul sito istituzionale del Ministero www.istruzione.it, verrà pubblicato l’ Avviso della disponibilità sul sistema informativo ( Portale Istanze Online_archivio personale ) delle proposte di nomina in ruolo in esito alla “Fase B” del piano assunzionale straordinario.

Sul medesimo sito istituzionale sarà operativa una funzione di interrogazione per la relativa consultazione.

Gli interessati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, dovranno provvedere tramite il Portale Istanze Online all’accettazione o rinuncia della proposta. (Si ricorda che la mancata accettazione entro il predetto termine perentorio produce gli stessi effetti della rinuncia).

Dell’esito della partecipazione alla “Fase B” del piano assunzionale verrà data notizia per posta elettronica alla casella e-mail indicata nella domanda, fermo restando che, ad ogni effetto, le comunicazioni con i soggetti destinatari del piano assunzionale avvengono esclusivamente attraverso l’uso del sistema informativo.

6 agosto Assunzioni, accesso ruoli universitari e nomine ANVUR in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 6 agosto, ha approvato:

  • uno schema di DPR per l’assunzione di personale per la scuola
  • uno schema di DPR concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari
  • la nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR

ASSUNZIONI PERSONALE NELLA SCUOLA

Assunzione a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2015/2016, personale docente ed educativo, personale docente, personale ATA e dirigenti scolastici (decreto presidenziale)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2015/2016, personale docente ed educativo, personale docente, personale ATA e dirigenti scolastici.

Con il presente provvedimento il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto della normativa vigente e dell’attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzato, per l’anno scolastico 2015/2016, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a:

  • a)      21.880 per il personale docente, comprensive delle 147 unità di personale interessato alle procedura di mobilità connesse con le statalizzazioni indicate nelle premesse;
  • b)      14.747 per il personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità;
  • c)      46 per il personale educativo;
  • d)     24 unità di personale A.T.A. interessato alla procedure di mobilità connesse con le statalizzazioni a valere sulle assunzioni già autorizzate per l’anno scolastico 2015/2016;
  • e)      258 dirigenti scolastici.

*****

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER ACCESSO AL RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

Modifiche al decreto presidenziale concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari (decreto del Presidente della Repubblica)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefani Giannini, ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al DPR 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Di seguito le principali novità sulla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale:

  • Presentazione delle domande È introdotta la procedura “a sportello” nel senso di consentire la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura durante tutto l’anno con esclusione del mese di agosto e dei tre mesi precedenti la scadenza della Commissione. L’attuale DPR prevede l’emanazione di un bando e un termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.
  • Durata dell’abilitazione Lo schema di regolamento amplia la durata dell’abilitazione scientifica nazionale a sei anni dalla pubblicazione dei risultati (dagli attuali 4 anni dalla data di conseguimento).
  • Settore concorsuale Un decreto ministeriale individuerà i criteri, i parametri e gli indicatori per misurare la produzione scientifica differenziandoli per settore concorsuale, anziché per area disciplinare.
  • Commissione (termini e modalità di formazione) Per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, sui quali si basa il rilascio dell’abilitazione a tutte le funzioni di professore, si prevede la formazione di un’unica commissione nazionale per ciascun settore concorsuale (oggi è settore scientifico-disciplinare), di durata biennale. Per la formazione della predetta commissione, composta di cinque membri, sono sanciti princıpi che intendono coniugare le esigenze di trasparenza con quelle di rappresentatività della comunità scientifica. Si prevede, in particolare, il sorteggio all’interno di una lista di professori ordinari appartenenti al settore (ovvero settore affine nel caso in cui i candidati afferenti al settore siano inferiori a venticinque), che abbiano presentato apposita candidatura dando conto pubblicamente dell’attività scientifica svolta nell’ultimo quinquennio e che non siano stati oggetto di valutazione negativa.
  • Professori impegnati su più università in virtù di convenzioni A garanzia della trasparenza delle procedure, è posto, tra gli altri, il principio che di ciascuna commissione non faccia parte più di un commissario della stessa università.

*****

(…) Il Consiglio ha deliberato le seguenti nomine:

  • su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania Giannini, l’avvio della procedura per la nomina di Daniele CHECCHI, Paolo MICCOLI, Raffaella RUMIATI e Susanna TERRACINI a componenti del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR.


Università, via libera in Consiglio dei Ministri alla revisione
del Regolamento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera oggi alla revisione del Regolamento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, la procedura attraverso la quale si ottiene l’abilitazione all’insegnamento universitario.

Due le principali novità. Viene introdotta la cosiddetta procedura a “sportello”: gli aspiranti potranno presentare la loro candidatura in qualsiasi momento dell’anno e non più solo entro periodi limitati fissati dal Miur. Sono state anche riviste le modalità di sorteggio delle commissioni per garantire una maggiore rappresentatività di tutti i settori disciplinari.

Il Regolamento dovrà ora essere vagliato dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari.

Anvur, proposti in Consiglio dei Ministri
i nuovi membri del Direttivo

Su indicazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, il Consiglio dei Ministri ha proposto oggi i nomi dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

I nominativi sono stati individuati nell’ambito di una rosa di nomi predisposta da un apposito Comitato di selezione in seguito ad un avviso pubblico.

I nominativi dei nuovi membri del Consiglio Direttivo dell’Anvur proposti sono:

  • Daniele Checchi, docente di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Milano;
  • Raffaella Rumiati, docente di Neuroscienze Cognitive presso la SISSA di Trieste;
  • Paolo Miccoli, docente di Chirurgia Generale presso l’Università di Pisa;
  • Susanna Terracini, docente di Analisi Matematica presso l’Università di Torino.

L’incarico avrà una durata di quattro anni.
La proposta del Consiglio dei Ministri passa ora alle Commissioni parlamentari.

 

31 luglio Assunzioni Docenti Conservatori

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 31 luglio, ha autorizzato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore – ad assumere, per l’anno accademico 2014/2015, a tempo indeterminato, 167 docenti di I fascia e II fascia per incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale – AFAM.

Nota 22 luglio 2015, AOODGPER 21739

Nota 22 luglio 2015, AOODGPER 21739

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2015/16 ai sensi dell’art. 1, comma 98, lettera a) della Legge n. 107 del 13 luglio 2015

Disponibilità nomine Fase A


Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola

Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Nota 22 luglio 2015, AOODGPER 21828

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2015/16 ai sensi dell’art. 1, comma 98, lettera a) della Legge n. 107 del 13 luglio 2015. Rettifica

Si fa seguito alla nota prot. n. 21739 del 22 luglio 2015 per rappresentare che alla pagina 2 , al secondo capoverso, per mero errore materiale, è stata omessa la frase “o per altra classe di concorso, tipo posto e grado di istruzione” .
Pertanto la frase deve intendersi sostituita come di seguito si riporta: “Appare utile ricordare che alla fase A del piano straordinario di assunzioni non possono partecipare gli aspiranti già assunti, quali docenti a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, ivi compresi i docenti nominati, per la stessa o per altra classe di concorso, tipo posto e grado di istruzione, nella precedente fase 0.”.

Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli

Avviso (GU 4a SS 21.7.15, n. 55)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

CONCORSO (14 agosto 2015)

Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell’articolo 1, comma 95, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

(GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.55 del 21-7-2015)

Si comunica che il Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca ha indetto un piano straordinario di assunzione del personale docente in attuazione dell’art. 1, comma 98, lettere a) b) e c) della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti».

A tal fine, sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, www.istruzione.it, e’ pubblicato il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 767 del 17 luglio 2015.

I soggetti di cui all’art. 2, comma 1 lettere a) e b), del richiamato D.D.G. n. 767 del 17 luglio 2015 che intendono partecipare alle fasi relative alle procedure nazionali del piano straordinario di assunzioni di cui all’art. 1, comma 98, lettere b) e c) della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, devono presentare domanda, esclusivamente per il tramite della apposita funzione presente nell’area «Istanze on-line» – POLIS – raggiungibile dalla home page del sito internet del Ministero «www.istruzione.it», a partire dalle ore 9 del 28 luglio 2015 e fino alle ore 14 del 14 agosto 2015.