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Decreto Direttore Generale 7 agosto 2015, AOODGRUF 623

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Decreto Direttore Generale 7 agosto 2015, AOODGRUF 623

Risorse finanziarie destinate alle istituzioni scolastiche ed educative statali che hanno subito eventi eccezionali di furti e/o danneggiamenti a seguito di atti vandalici

Avviso 23 luglio 2015, AOODGRUF 11448

Avviso 23 luglio 2015, AOODGRUF 11448

Oggetto: A.S. 2014/15 – Apertura della funzione “Rilevazione oneri indennità di bilinguismo e trilinguismo, indennità di direzione al sostituto del DSGA”

Nota 30 aprile 2015

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

All’Istituzione Scolastica
Codice Meccanografico XXXXXX

Ai Revisori dei Conti per il tramite della Scuola

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO E-MAIL

 

Oggetto: Rilevazione Residui Attivi, Residui Passivi e Giacenze di somme con vincolo di destinazione rimaste inutilizzate.

Con la presente si comunica che questa Direzione Generale (DGRUF), d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza (IGF), ha avviato una procedura di rilevazione dei residui attivi e passivi, nonché delle economie esistenti nei bilanci delle scuole, relativi a finanziamenti di provenienza del Miur con vincolo di destinazione (escluse le somme di provenienza dai Fondi Europei).

Tale iniziativa, in continuità con quanto avviato con le due precedenti note MIUR prot. n. 18780 del 22 dicembre 2014 (Avviso assegnazione ed erogazione per situazioni di “sofferenza finanziarie”) e prot. n. 1444 del 28 gennaio 2015 (Avviso di assegnazione), deriva dall’esigenza di poter disporre di un quadro aggiornato e dettagliato della situazione finanziaria delle singole istituzioni scolastiche, necessario ad approfondire la conoscenza della tipologia e della natura dei residui iscritti nei bilanci scolastici, avuto particolare riguardo a quelli “passivi” riferibili ad oneri di Stato ed IRAP.

Quanto rilevato, inoltre, costituirà elemento informativo utile a consentire alla scrivente Amministrazione di porre in essere le opportune iniziative a sostegno delle istituzioni scolastiche autonome, anche in un’ottica di programmazione degli interventi.

Alla luce di quanto sopra esposto, si procede quindi all’attivazione della rilevazione di “Residui Attivi”, “Residui Passivi” e “Giacenze” del Miur, che andrà effettuata dal 30 aprile 2015 al 25 maggio 2015, invitando contestualmente tutte le istituzioni scolastiche a voler prestare la massima cura nella compilazione e trasmissione dei dati. A tal fine, si allega alla presente un manuale di istruzioni di ausilio alla compilazione dei format.

Ai fini dell’invio, è richiesta la validazione dei dati da parte del Dirigente Scolastico, non mancando di precisare che i Revisori dei conti, nominati in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dovranno verificare, alla prima visita utile, la coerenza delle informazioni rese con quelle rinvenibili nei documenti amministrativo-contabili della scuola.

A supporto delle Istituzioni scolastiche, infine, per agevolare il controllo e la qualità dei dati trasmessi, è stata messa a disposizione una funzione che dà la possibilità di visualizzare le informazioni inserite sotto forma di tabella riepilogativa dei residui attivi e passivi simile a quella del Mod L. Pertanto, prima di effettuare la validazione, si consiglia di utilizzare tale funzione per un riscontro dei valori inseriti.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Jacopo Greco


 

Decerto Ministero Lavoro e Politiche sociali 30 gennaio 2015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decerto Ministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). (15A04239)

(GU Serie Generale n.125 del 1-6-2015)

 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.  34,  convertito
dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78,  recante  «Semplificazioni  in
materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva»; 
  Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad
un decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e  la  Commissione
Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE),  la  definizione  dei
«requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della  verifica
nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art.
4; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2014,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78,
secondo cui, dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
sono abrogate tutte le disposizioni  di  legge  incompatibili  con  i
contenuti del medesimo art. 4; 
  Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma  11-ter,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito  dalla  legge  6
giugno 2013,  n.  64;  l'art.  10  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2 lettera
a), del decreto del Ministero dell'interno  29  agosto  2012;  l'art.
13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52,  convertito
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche'  l'art.  4,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  che
disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di rilascio del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC); 
  Sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale  Paritetica  per
le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il  15,  20,
23 maggio 2014 nonche' il 31 ottobre 2014; 
  Considerata la complessita'  degli  interventi  di  implementazione
degli applicativi necessari per la messa a punto della  procedura  di
verifica  della  regolarita'  contributiva  in  tempo  reale   e   la
conseguente necessita' di disporre  di  un  congruo  lasso  di  tempo
dall'emanazione del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Soggetti abilitati alla verifica di regolarita' contributiva 
 
  1.  Sono  abilitati  ad  effettuare  la  verifica  di   regolarita'
contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle  finalita'  per  le
quali e' richiesto il possesso del  Documento  Unico  di  Regolarita'
Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa: 
    a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
    b) gli Organismi di attestazione SOA; 
    c)  le  amministrazioni  pubbliche  concedenti,  anche  ai  sensi
dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed  i
gestori di pubblici servizi che agiscono ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione  alla  propria
posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore
autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; 
    f) le banche o gli  intermediari  finanziari,  previa  delega  da
parte del soggetto titolare del credito, in relazione  alle  cessioni
dei crediti certificati ai sensi dell'art.  9  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89. 
                               Art. 2 
 
 
                Verifica di regolarita' contributiva 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo  reale,
con le modalita' di cui all'art. 6, la regolarita'  contributiva  nei
confronti dell'INPS, dell'INAIL e,  per  le  imprese  classificate  o
classificabili  ai  fini  previdenziali  nel  settore   industria   o
artigianato per le attivita' dell'edilizia,  delle  Casse  edili.  La
verifica e' effettuata nei confronti  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori autonomi ai quali e' richiesto il possesso  del  Documento
Unico di Regolarita'  Contributiva  (DURC)  ai  sensi  della  vigente
normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  h)  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili  competenti  ad
attestare la  regolarita'  contributiva  sono  esclusivamente  quelle
costituite da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori  di
lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano,  per
ciascuna  parte,  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale. 
  2. Il documento di cui all'art.  7,  generato  dall'esito  positivo
della  verifica,  fatte  salve  le  esclusioni  di  cui  all'art.  9,
sostituisce  ad  ogni  effetto  il  Documento  Unico  di  Regolarita'
Contributiva (DURC) previsto: 
    a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi,  sussidi,  ausili
finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli
di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    b) nell'ambito delle procedure di appalto  di  opere,  servizi  e
forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; 
    c) per il rilascio dell'attestazione SOA. 
                               Art. 3 
 
 
                      Requisiti di regolarita' 
 
  1.  La  verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i
pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori  subordinati
e a quelli impiegati con contratto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, che operano nell'impresa stessa  nonche',  i  pagamenti
dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino  all'ultimo  giorno  del
secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a
condizione che sia scaduto anche il termine  di  presentazione  delle
relative denunce retributive. 
  2. La regolarita' sussiste comunque in caso di: 
    a) rateizzazioni concesse dall'INPS,  dall'INAIL  o  dalle  Casse
edili  ovvero  dagli  Agenti  della  riscossione  sulla  base   delle
disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; 
    b)  sospensione  dei   pagamenti   in   forza   di   disposizioni
legislative; 
    c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la
quale sia stato verificato il credito,  nelle  forme  previste  dalla
legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla  verifica
e che sia stata accettata dai medesimi Enti; 
    d) crediti in fase  amministrativa  in  pendenza  di  contenzioso
amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; 
    e) crediti in fase  amministrativa  in  pendenza  di  contenzioso
giudiziario sino al passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  salva
l'ipotesi cui all'art.  24,  comma  3,  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46; 
    f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione
per i quali sia stata  disposta  la  sospensione  della  cartella  di
pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. 
  3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento
non grave tra le somme dovute e quelle  versate,  con  riferimento  a
ciascun Istituto previdenziale ed a  ciascuna  Cassa  edile.  Non  si
considera grave lo scostamento tra le somme dovute e  quelle  versate
con riferimento a ciascuna Gestione nella  quale  l'omissione  si  e'
determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00  comprensivi  di
eventuali accessori di legge. 
                               Art. 4 
 
 
                       Assenza di regolarita' 
 
  1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita'  contributiva
in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.
9,  l'INPS,  l'INAIL  e  le  Casse  edili  trasmettono  tramite  PEC,
all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi  dell'art.  1
della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  l'invito  a  regolarizzare  con
indicazione  analitica  delle  cause  di  irregolarita'  rilevate  da
ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 
  2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun
Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro  un  termine  non
superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al  comma  1.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e  ha  effetto
per tutte le interrogazioni intervenute durante il  predetto  termine
di 15 giorni e comunque per un periodo  non  superiore  a  30  giorni
dall'interrogazione che lo ha originato. 
  3. La regolarizzazione entro il termine  di  15  giorni  genera  il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 
  4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la
risultanza negativa della verifica  e'  comunicata  ai  soggetti  che
hanno effettuato l'interrogazione con  indicazione  degli  importi  a
debito e delle cause di irregolarita'. 
                               Art. 5 
 
 
                        Procedure concorsuali 
 
  1. In caso di concordato con continuita' aziendale di cui  all'art.
186-bis del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  l'impresa  si
considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del
ricorso nel registro delle imprese e il decreto  di  omologazione,  a
condizione che nel piano di  cui  all'art.  161  del  medesimo  regio
decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. 
  2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui  all'art.
104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarita'  sussiste
con riferimento agli obblighi contributivi  nei  confronti  di  INPS,
INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione
all'esercizio provvisorio a condizione  che  risultino  essere  stati
insinuati. 
  3. In caso di  amministrazione  straordinaria  di  cui  al  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare  a
condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS,  INAIL  e
Casse edili scaduti anteriormente alla data  della  dichiarazione  di
apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. 
  4. Le imprese che presentano una proposta di  accordo  sui  crediti
contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio  decreto  16  marzo
1942,  n.  267,  nell'ambito   del   concordato   preventivo   ovvero
nell'ambito delle trattative per l'accordo  di  ristrutturazione  dei
debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis  del
medesimo regio  decreto,  si  considerano  regolari  per  il  periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel  registro
delle imprese e il decreto di omologazione  dell'accordo  stesso,  se
nel piano di ristrutturazione e' previsto  il  pagamento  parziale  o
anche dilazionato dei debiti  contributivi  nei  confronti  di  INPS,
INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge,  nel  rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e  INAIL
dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009. 
  5. Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  precedenti,  l'impresa  deve
comunque essere regolare con riferimento agli  obblighi  contributivi
riferiti  ai  periodi  decorrenti,  rispettivamente,  dalla  data  di
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla  data  di
autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla  data  di  ammissione
all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della
proposta di accordo sui crediti contributivi. 
                               Art. 6 
 
 
                      Modalita' della verifica 
 
  1. La verifica di cui all'art. 2 e' attivata dai  soggetti  di  cui
all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali,  tramite  un'unica
interrogazione negli archivi  dell'INPS,  dell'INAIL  e  delle  Casse
edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione
e  riconoscimento  reciproco,  indicando  esclusivamente  il   codice
fiscale del soggetto da verificare. 
  2. La verifica puo' essere effettuata, per conto  dell'interessato,
da un consulente del lavoro nonche' dai soggetti di  cui  all'art.  1
della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  nonche'  dagli  altri  soggetti
abilitati da norme speciali. 
  3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale  si  chiede  la
verifica, sia gia' stato emesso il Documento di  cui  all'art.  7  in
corso di validita', la procedura rinvia allo stesso Documento. 
                               Art. 7 
 
 
                              Contenuti 
 
  1.  L'esito  positivo  della  verifica  di  regolarita'  genera  un
Documento  in  formato  «pdf»  non  modificabile  avente  i  seguenti
contenuti minimi: 
    a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice
fiscale del soggetto nei cui confronti e' effettuata la verifica; 
    b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto,  alle  Casse
edili; 
    c) la dichiarazione di regolarita'; 
    d) il numero  identificativo,  la  data  di  effettuazione  della
verifica e quella di scadenza di validita' del Documento. 
  2. Il Documento di cui al comma 1 ha validita' di 120 giorni  dalla
data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed e' liberamente
consultabile   tramite   le   applicazioni   predisposte   dall'INPS,
dall'INAIL e dalla Commissione  Nazionale  Paritetica  per  le  Casse
Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet. 
                               Art. 8 
 
 
                   Cause ostative alla regolarita' 
 
  1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi  sono
ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1,  comma  1175,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale
ed in materia  di  tutela  delle  condizioni  di  lavoro  individuate
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente  responsabile,
accertate  con   provvedimenti   amministrativi   o   giurisdizionali
definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art.  444  del  codice  di
procedura penale.  Non  rileva  l'eventuale  successiva  sostituzione
dell'autore dell'illecito. 
  2. Il godimento  dei  benefici  normativi  e  contributivi  di  cui
all'art. 1, comma 1175, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed  a
tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del  codice
penale. 
  3. Le cause ostative di cui al comma 1 non  sussistono  qualora  il
procedimento  penale  sia   estinto   a   seguito   di   prescrizione
obbligatoria ai sensi  degli  articoli  20  e  seguenti  del  decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,  e  dell'art.  15  del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  ovvero  di  oblazione  ai  sensi
degli articoli 162 e 162-bis del codice penale. 
  4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato  e'  tenuto
ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro,
che ne verifica a campione la veridicita', l'inesistenza a suo carico
di provvedimenti,  amministrativi  o  giurisdizionali  definitivi  in
ordine alla commissione  delle  violazioni  di  cui  all'allegato  A,
ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo
a ciascun illecito. 
  5. Le cause ostative alla regolarita' sono riferite  esclusivamente
a fatti commessi successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto
ministeriale 24 ottobre  2007  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007. 
                               Art. 9 
 
 
                             Esclusioni 
 
  1. In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta
assoggettato alle previgenti modalita' di rilascio il Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC) richiesto in applicazione: 
    a) dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; 
    b) dell'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
    c) in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a),  del  decreto
del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012; 
    d) in applicazione dell'art. 10 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013. 
  2.  Per  il   medesimo   periodo   transitorio   restano   altresi'
assoggettate alle previgenti  modalita'  di  rilascio  del  Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) le ipotesi per le  quali  la
verifica di cui all'art. 6  non  e'  possibile  per  l'assenza  delle
necessarie  informazioni  negli  archivi  informatizzati   dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili. 
                               Art. 10 
 
 
                       Norme di coordinamento 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2014,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,  n.
78, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti
del medesimo art. 4 fra cui, in particolare: 
    a) il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 279 del 30 novembre 2007; 
    b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7; 
    c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto  1967,  n.
800; 
    d) il comma 4, dell'art. 10, del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i  soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il  Documento  di
cui all'art. 7 in corso di validita' nelle ipotesi indicate dall'art.
31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  e  nell'ipotesi
di cui  al  comma  5  del  medesimo  articolo,  senza  necessita'  di
acquisire un nuovo Documento. 
  3. Il  Documento  di  cui  all'art.  7  soddisfa  il  possesso  del
requisito indicato dall'art. 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' assolve all'obbligo della
presentazione della dichiarazione sostitutiva di  cui  agli  articoli
44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista. 
  4. Resta ferma in capo ai soggetti di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  5  ottobre
2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  5. Le disposizioni di cui al presente  decreto  divengono  efficaci
decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  3,
commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8. 
    Roma, 30 gennaio 2015 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 
dml30115

Decreto MEF 23 gennaio 2015

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Decreto MEF 23 gennaio 2015

Cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali tali amministrazioni non sono debitori d’imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto

Nota 22 dicembre 2014, Prot.n. 18780

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la Programmazione, la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
Ex Direzione Generale per la politica fina nziaria e per il bilancio – Ufficio Settimo

All’Istituzione scolastica
e pc Al revisore dei conti del MIUR
All’USR
LORO SEDI

Oggetto: A.F. 2014 – Avviso di assegnazione ed erogazione somme da riscuotere in conto residui (DDG 285, 286, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 / 2014)

Si comunica l’assegnazione e contestuale erogazione € ****** a favore di codesta istituzione scolastica da riscuotere in conto residui ee.ff . 2013 e precedenti.
Tale assegnazione ed erogazione è stata disposta per consentire a codesta istituzione di far fronte alla situazione di “sofferenza finanziaria” , desunta anche in esito al monitoraggio mensile effettuato fin dal mese di giugno 2014, in particolare sulla base del raffronto delle passività con il fondo cassa e le altre
attività al netto dei residui attivi dello Stato.
Pertanto, si rappresenta che la somma di cui sopra è erogata per consentire il pagamento di residui passivi già iscritti in bilancio e con priorità in particolare a :
• residui passivi relativi le spese di personale (gli oneri riflessi e l’IRAP ancora dovuti);
• fatture per l’acquisto di servizi in base allo sviluppo temporale ;
• altre passività

Solo nel caso di non esistenza di residui passivi la somma potrà essere utilizzata per esigenze di funzionamento amministrativo didattico corrente.
Attesa la attuale situazione finanziaria di bilancio dello Stato e in considerazione della vetustà temporale di “residui attivi” che risultano ancora iscritti nei bilanci di diverse istituzioni scolastiche, si auspica che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi possano essere radiati nell’ambito della autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente , tramite mirate delibere dei consigli d’istituto.
Ciò al fine di rendere i bilanci delle scuole più coerenti con la effettiva situazione finanziaria e anche per consentire all’Amministrazione una analisi più dettagliata e orientata a soddisfare le esigenze effettive, predisponendo gli interventi finanziari più idonei.

IL DIRETTORE GENERALE
(Jacopo Greco)

Nota 16 dicembre 2014, Prot. n. 18313

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie
Ex Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio Settimo

All’Istituzione Scolastica ……………….
E p.c. al Revisore del conti del MIUR – per il tramite della scuola
All’U.S.R
LORO SEDI

Nota 16 dicembre 2014, Prot. n. 18313

Oggetto: Comunicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.I. n. 44/2001, della risorsa finanziaria assegnata per l’anno 2015, periodo gennaio-agosto

Nota 20 dicembre 2013, AOODGPFB Prot.n.9834

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio

Alle Istituzioni scolastiche statali
LORO SEDI
e, per conoscenza:
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Revisori dei Conti presso le Istituzioni scolastiche statali
LORO SEDI

Nota 20 dicembre 2013, AOODGPFB Prot.n.9834

Oggetto: Schema di convenzione di cassa aggiornamento alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012

Nota 13 dicembre 2013

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio 7

All’ Istituzione Scolastica/Educativa e, p.c.
All’ Ufficio Scolastico Regionale
Ai Revisori dei conti

Nota 13 dicembre 2013

Oggetto: Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2014.

Nota 17 settembre 2013, AOODGPFB Prot. 6348

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

All’istituzione scolastica ******** ********* ************

OGGETTO: Istruzioni predisposizione PA13 – sett-dic – “Istruzioni per l’aggiornamento del Programma Annuale per l’e.f. 2013 periodo settembre-dicembre”

Richiamata la nota n. 8110 del 17 dicembre 2012, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2013, si informa che è assegnata l’ulteriore risorsa finanziaria di euro xxxxxxx per il periodo settembre-dicembre 2013, ad integrazione di quella assegnata con la citata nota.
Detta risorsa finanziaria deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all’aggregato “02 Finanziamento dallo Stato”, voce “01 Dotazione Ordinaria” (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001).

QUOTA BASE
Fermo restando l’ammontare della risorsa pari, come detto, ad euro xxxxxxx, si informa che la stessa è stata determinata, in applicazione del DM21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, e comprende:
• (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro xxxx quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
• (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro xxxx quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
• (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro xxxxxxx quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
• (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro xxx quale quota per il compenso ai revisori dei conti;
• euro xxxxx quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE. CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA
Ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria ammontante ad euro xxxxxxxxx di cui sopra comprende anche:
• (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) euro xxxx quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo settembre-ottobre 2013. Sarà cura di questa Direzione provvedere successivamente all’assegnazione per il periodo novembre-dicembre.
Si rammenta che è in via di conclusione una gara europea finalizzata a definire una convenzione-quadro per l’acquisto dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative, curata dalla CONSIP. La conclusione della gara è prevista entro il 2013.
Le istituzioni scolastiche il cui organico di diritto dei collaboratori scolastici presenta posti accantonati, assegnatarie della somma di cui sopra, dovranno procedere all’acquisto dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari come segue:
• da settembre sino alla disponibilità della convenzione CONSIP, utilizzando la risorsa finanziaria come sopra assegnata dividendola in due mensilità, per i mesi di settembre ed ottobre, avvalendosi dell’impresa titolare dei servizi nell’a.s. 2012/2013. In particolare, nelle more della disponibilità della citata convenzione-quadro le istituzioni scolastiche interessate provvederanno ad acquistare i servizi, nel limite della risorsa finanziaria sopra specificata, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 della Direttiva Ministeriale n. 55/2011, registrata dalla Corte dei Conti in data 8 settembre 2011 reg. 11 foglio 307, mediante affidamento dei servizi alla impresa già titolare del relativo contratto nel decorso anno scolastico 2012/2013 ovvero, per le scuole di nuova istituzione, rivolgendosi all’impresa titolare dei contratti di cui trattasi nel territorio di riferimento;
• dalla disponibilità della convenzione CONSIP in poi, sulla base delle istruzioni che saranno diffuse con apposita nota con la quale si ridefinirà anche la risorsa finanziaria destinabile all’acquisto dei servizi.
Sarà cura di questa Direzione trasmettere a breve una nota che illustrerà il processo da seguire per aderire alla convenzione-quadro nonché le caratteristiche dei servizi di pulizia ed altri ausiliari acquistabili nell’ambito della stessa.
La risorsa finanziaria assegnata per l’anno 2013 comprende altresì:
• (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del D.M. n. 66/2001) euro xxxxx quale quota per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell’applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo settembre-dicembre 2013. Con la nota recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 si assegneranno anche le risorse per il periodo gennaio-agosto 2014.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
La somma di euro xxxxxxxx, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente) per il periodo settembre-dicembre 2013. Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07.
La predetta somma sarà integrata con cadenza di norma mensile sulla base dei contratti di lavoro sottoscritti coi supplenti brevi e correttamente comunicati a questa Direzione a mezzo delle apposite funzioni del sistema SIDI. Al riguardo si rimanda alla Guida operativa SIDI per le funzioni di trasmissione dei contratti e si ribadisce di:
• validare i contratti inseriti a sistema avvalendosi dell’apposita funzione. I contratti non validati non sono visibili a questa Direzione e non saranno quindi presi in considerazione al fine dell’integrazione mensile dei fondi in questione (cfr. pag. 24 della Guida operativa SIDI per le funzioni di trasmissione dei contratti);
• specificare la qualifica contrattuale corretta, in particolare avendo cura di indicare quella corrispondente al grado di istruzione effettivo. Questa Direzione provvede all’integrazione mensile citata sulla base dei dati trasmessi; qualora detti dati siano errati, l’integrazione stessa sarà conseguentemente diversa da quella occorrente;
• sottoscrivere col diretto interessato e quindi caricare a sistema anche i contratti di lavoro coi quali si “proroga” il rapporto col supplente breve a seguito del prolungarsi dell’assenza che giustifica il rapporto stesso. Qualora ciò non avvenga, questa Direzione naturalmente non verrà messa in condizione di poter assegnare le risorse occorrenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro xxxxxxx non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le regole del cd. Cedolino Unico.
Si conferma che l’assegnazione per le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie comprendono la somma occorrente per la corresponsione del compenso sostitutivo per le ferie non fruite spettante sulla base della normativa vigente (cfr. art. 1 commi 54 e ss. legge 228/2012).
Con nota prot. 72696 del 4 settembre 2013, trasmessa alle Ragionerie territoriali dello Stato con lettera prot.73425 MEF/RGS – IGF del 6 settembre 2013, il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha fornito proprie indicazioni in merito alla “Corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. monetizzazione delle ferie non fruite) nell’a.s. 2012/13” .

SCUOLE DIMENSIONATE
In merito alle risorse di bilancio che al 31 agosto risultavano ancora disponibili sui POS delle scuole oggetto di dimensionamento, si fa presente che a breve sarà disposta una specifica rilevazione mirata a riscontrare direttamente a cura delle scuole interessate (dimensionate su più scuole) la corretta suddivisione delle risorse, da riposizionare poi sulle nuove scuole dimensionate .
Si avvisa che i termini che saranno indicati nella rilevazione predetta sono perentori.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
Si rinvia a successiva comunicazione a seguire della necessaria intesa con le OO.SS., non ancora intervenuta in data odierna.
Nelle more dell’assegnazione codesta Istituzione potrà provvedere unicamente alla contrattazione delle risorse eventualmente rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi, secondo la destinazione definita dalla medesima contrattazione. »«

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA13, SET-DIC
Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, per il periodo settembre-dicembre 2013. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2013.
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc…).
Inoltre, questa Direzione generale comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria di euro xxxxxxxxx come sopra assegnata per le supplenze brevi e saltuarie che non dovranno essere previste in bilancio né, ovviamente, accertate . Le stesse dovranno essere gestite secondo le regole già illustrate, in particolare nel paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico” della nota recante “Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l’e.f. 2013”
Circa la dotazione finanziaria per i compensi ed indennità per il MOF si provvederà come da precedente paragrafo.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Marco Ugo Filisetti)

N.B. Si avverte che, relativamente alla quota assegnata alla scuola capofila per i compensi dei revisori dei conti, eventuali discordanze derivanti dalle modifiche in corso per la nuova determinazione degli ambiti a cura degli USR saranno sanate in fase di erogazione delle risorse.

Avviso 30 aprile 2013

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio VII

Alle istituzioni Scolastiche LORO SEDI

OGGETTO: D.L. n. 35/2013-Avviso accreditamento sulla piattaforma certificazione crediti MEF RGS

Si informa che è stata inviata per mail massiva la nota prot. n. 2718 del 30 aprile 2013, con la quale si comunica l’avvenuto accredito della scuola sulla piattaforma per la certificazione dei crediti, fornendo nel contempo nome utente e password necessari per l’attivazione della relativa utenza.
A correzione di quanto indicato nella nota citata si precisa che l’indirizzo al quale collegarsi per l’attivazione dell’utenza è: certificazionecrediti.mef.gov.it .

IL DIRETTORE GENERALE
(Fto Marco Ugo Filisetti)

24 aprile Rilevazione Debiti PA

Prorogato al 24 aprile 2013 il termine ultimo per inserire sul sistema informativo SIDI, nell’area “rilevazione oneri”, da parte delle Istituzioni scolastiche, i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati sino al 31 dicembre 2012, come previsto dall’art. 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2013), recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi agli enti locali”.

Nota 22 aprile 2013, AOODGPFB Prot.n. 2589

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio 3
Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali
e, p.c.
Ai Revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO E-MAIL

Oggetto: rilevazione debiti ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.
Con riferimento alla rilevazione di cui all’oggetto e alla nota n. 2536 del 18 aprile 2013 recante indicazioni operative al riguardo, e viste le richieste di chiarimento pervenute da numerose istituzioni scolastiche, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni e prorogare il termine della rilevazione al giorno 24 aprile p.v.:
  • i debiti da segnalare sono tutti quelli maturati entro il 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali che siano fuori bilancio oppure che siano iscritti in bilancio e non siano pagabili con la cassa dell’istituzione o mediante la riscossione di residui attivi di competenza di soggetti diversi dal Ministero (Comuni, Province, Regioni, UE, privati, ecc…). Si tratta cioè di debiti appartenenti alle fattispecie indicate e coperti finanziariamente con residui attivi del Ministero;
  • non debbono essere inseriti debiti pagabili con la cassa già a disposizione delle scuole;
  • non debbono essere segnalati debiti già saldati, nemmeno se il saldo è avvenuto avvalendosi di fondi diversi da quelli che avrebbero ordinariamente finanziato l’attività;
  • non debbono essere inseriti residui attivi. Si raccomanda di non confondere il concetto di residuo attivo con quello di residuo passivo;
  • non debbono essere inseriti debiti coperti da residui attivi riferiti ad enti diversi dallo Stato, che si ritiene di poter riscuotere in futuro;
  • si ribadisce che è necessaria la validazione dei dati immessi a cura del dirigente scolastico;
  • non debbono essere segnalati debiti verso il personale;
  • non debbono essere inseriti debiti erariali o previdenziali;
  • non debbono essere inseriti debiti maturati successivamente al 31 dicembre 2012;
  • non debbono essere inseriti debiti coperti con residui attivi per PON, POR, FESR, FAS;
  • non debbono essere inseriti debiti per spese di lite (spese legali, ecc…); ai relativi debiti si dovrà far fronte con la relativa ordinaria procedura;
  • le fatture non ancora pagate per gli accertamenti medico legali svolti dai competenti enti nei confronti del personale scolastico sino al 6 luglio 2012 (giorno precedente l’entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012) debbono essere segnalate purché non siano già pagate e se il relativo onere finanziario trova copertura non nella cassa bensì in residui attivi di competenza dello Stato;
  • le fatture per gli accertamenti medico legali svolti dai competenti enti nei confronti del personale scolastico dal 7 luglio 2012 in poi (giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012) non debbono essere pagate, ai sensi del citato DL 95/2012, e se in bilancio è iscritto un residuo passivo per detta voce di spesa, dovrà essere radiato. Infatti dalla citata data la spesa per accertamenti medico legali non è più a carico delle istituzioni scolastiche ed educative statali. Conseguentemente dette spese non debbono essere oggetto della rilevazione di cui trattasi;
  • nel caso in cui non vi siano debiti da segnalare e non ve ne siano nemmeno di precaricati, la scuola per poter chiudere la rilevazione, può inserire una fattura fittizia con i seguenti estremi:
    Tipo Contratto: Appalti Storici, Ditta: va ricercato il nominativo “ASSENZA RILEVAZIONE”, Data Fattura: 31/12/2012, Numero fattura : 9999, Anno competenza: 2012, Mese da: Dicembre, Mese a: Dicembre, Causale(libera) : ASSENZA RILEVAZIONE, Importo fattura: 1. Ciò consentirà di accedere alla maschera successiva, con cui sarà possibile validare la rilevazione tramite il tasto “SALVA E RILEVA”. Nella maschera successiva si potrà quindi selezionare la spunta “ASSENZA DI RILEVAZIONE” e terminare con successo la rilevazione.
Il Direttore Generale

Marco Ugo Filisetti