Archivi categoria: Ordinanze

Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, AOOGABMI 9

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020

Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, AOOGABMI 11

Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

Ordinanza Ministeriale 14 maggio 2020, AOOGABMI 8

Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato.

Ordinanza PCM 26 aprile 2020, n. 11

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19

Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali. (Ordinanza n. 11). (20A02353)

(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l’art. 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e’ nominato un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all’art. 1, il dott. Domenico Arcuri e’ stato nominato Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ed a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Considerato che lo stesso art. 122 statuisce che rientra tra i compiti del Commissario straordinario attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonche’ programmando e organizzando ogni attivita’ connessa;

Considerata la necessita’ di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda di mascherine «chirurgiche» in esito al prossimo avvio della cosi’ detta «fase 2»;

Considerato che tale aumento della domanda potrebbe comportare, per le mascherine «chirurgiche», ritenute «beni strumentali utili a fronteggiare l’emergenza» e, quindi, beni di primaria necessita’, una lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il piu’ ampio accesso a tale tipologia di dispositivi e, conseguentemente, la piena efficacia delle misure di contrasto programmate;

Considerato che si ritiene necessario intervenire, per calmierare tale eventuale ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo di detti prodotti, definendo un prezzo massimo raccomandato di vendita al consumo;

Considerato che il documento UNI EN 14683 dell’ottobre 2019 e la tabella ivi compendiata definisce i requisiti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico:

Tipo I:
efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30.
Tipo II:
efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30.
Tipo IIR:
efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 60;
pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30;

Dispone:

Art. 1
Prezzi massimi di vendita al consumo

Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell’allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non puo’ essere superiore, per ciascuna unita’, ad euro 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

La presente ordinanza e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2020

Il Commissario straordinario
Arcuri


Allegato 1

Mascherine facciali (Standard UNI EN 14683)

Tipo I:
efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30.
Tipo II:
efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30.
Tipo IIR:
efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 60;
pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30.

Ordinanza Ministeriale 17 aprile 2020, AOOUFGAB 197

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020


Nota 18 aprile 2020, AOODGOSV 6079
Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020

Ordinanza Regione Puglia 8 marzo 2020, n. 175

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art. 32. Che dispone “…sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza  sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia N. 175 dell’8 marzo 2020 ore 2,31;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo  2020 reca un testo emendato rispetto a quello diffuso in data 7 marzo 2020 prima della sua sottoscrizione;

CONSIDERATO che il citato DPCM dell’8 maro 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e  Venezia, all’art.1  dispone di  “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, con decorrenza dall’8 marzo 2020;

CONSIDERATO che, richiamate integralmente le motivazioni di cui alla citata ordinanza  N. 175 dell’8 marzo 2020 alle ore 2,31 è tuttavia necessario rettificarla;

CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, a parziale rettifica della ordinanza N. 175 dell’8 marzo 2020 alle ore 2,31,

emana la seguente

                                                  ORDINANZA         

Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020,  provenienti  dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e  Venezia,  per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, hanno l’obbligo:

–       di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

–       di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

–       di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

–       di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

–       in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci, ai Prefetti.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.