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Nota 4 ottobre 2013, Prot. AOODPIT 2125

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

Agli UFFICI Scolastici regionali
LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti nota 2085 del 1/10/2013. Personale scolastico in possesso dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011.

Si fa seguito alla nota prot. 2085 del 1 ottobre 2013, nella quale è stata rappresentata l’esigenza di quantificare gli oneri derivanti da un eventuale intervento normativo a favore di coloro che sono in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previgenti la riforma Fornero.
A tal fine si invia in allegato un nuovo modello che sostituisce integralmente i precedenti. Tale modello dovrà essere compilato dal personale scolastico interessato in possesso dei suddetti requisiti, entro il 15 ottobre 2013 e consegnato secondo le seguenti modalità:
– Personale docente e d educativo, IRC e personale ATA in servizio effettivo presso le istituzioni scolastiche: il modello dovrà essere compilato e consegnato alla Scuola di servizio;
– Personale docente e d educativo, IRC e personale ATA non in servizio effettivo (comandati o collocati fuori ruolo): il modello dovrà essere compilato e consegnato all’ultima scuola di titolarità o di servizio o all’Ufficio Scolastico territoriale della provincia di titolarità ;
– Dirigenti Scolastici: il modello dovrà essere compilato e consegnato all’USR di appartenenza.
Con successiva nota verrà comunicata la disponibilità dell’apposita funzione con la quale gli uffici competenti inseriranno al SIDI le dichiarazioni presentate.

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta

MODELLO

Nota 1 ottobre 2013, AOODPIT Prot. n. 2085

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

ALLE DIREZIONI SCOLASTICHE REGIONALI
AGLI AMBITI TERRITORIALI
LORO SEDI

OGGETTO: Personale scolastico in possesso al 31 agosto 2012 dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell’art. 24 del DL 201/2011 convertito in L. 214/2011 : Dichiarazione di possesso dei requisiti

Al fine di quantificare gli oneri derivanti da un eventuale intervento normativo volto a consentire l’estensione .dal 31 dicembre 20 Il al 31 agosto 2012 del termine finale per il possesso dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell’ art.24 del d.1.20 1/20 Il convertito in legge 214/20 Il utili per il diritto a pensione occorre censire la platea dei possibili beneficiari.
Ai sensi dell’art. 59 c. 9 della L. 449/97, i requisiti si intendono raggiunti anche se maturati entro il 31/12/2012.
Coloro i quali siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previgenti la riforma Fomero e volessero manifestare la volontà di cessare dal servizio devono presentare tempestivamente una dichiarazione in cui attestino di aver maturato i requisiti necessari e di volersene avvalere a decorre dal 1/9/2014.
Tale dichiarazione deve essere inoltrata,in forma cartacea, alla segreteria dell’ istituto scolastico di servizio o, nel caso di personale collocato fuori ruolo, all’Ufficio Provinciale di propria pertinenza.
I Dirigenti Scolastici presenteranno la dichiarazione all’ Ufficio Scolastico Regionale di riferimento.
Le istituzioni scolastiche, gli Uffici Provinciali o gli Uffici Regionali, provvederanno a verificare l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati e a trasmettere le dichiarazioni di cui sopra al SIDI secondo il modello allegato che potrà essere anche utilizzato come fac-simile per la dichiarazione in oggetto.
I requisiti anagrafici e contributivi sono indicati nella circolare n. 98 del 20 dicembre 2012 nella parte relativa ai ” requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 “.
Si ribadisce che tale manifestazione di volontà non ha allo stato attuale valore di istanza di cessazione dal servizio, per la quale occorre la disposizione normativa, ma ha esclusivamente fini conoscitivi.
Occorre precisare che non deve presentare la suddetta dichiarazione il personale docente in esubero già destinatario di tale proroga di termini ai sensi dell’art. 14 c.17 del DL 95/2012 convertito dalla L.135/2012.

Dichiarazione di maturazione dei requisiti previgenti il D.L. 20112011 entro il 31 agosto 2012

(docenti, educativi e ATA)
Al Dirigente Scolastico del (tipo istituto)
(denominazione istituto)
(comune istituto)
. Ufficio Scolastico Regionale per il/la ___ _
Ambito territoriale di —–
Ufficio Pensioni
SEDE

(dirigenti scolastici)
All’Ufficio Scolastico Regionale per il/la ___ _
Ufficio Pensioni
SEDE

OGGETTO: Dichiarazione di maturazione dei requisiti previgenti le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, maturati entro il 31 agosto 2012

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME _______________________ _
NOME _______________ _
COMUNE DI NASCITA
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE

RESIDENZA:
COMUNE ______________ __
INDIRIZZO ———————-
C.A.P.

DOMICILIO:
COMUNE __________________________ __
INDIRIZZO ——————————-
C.A.P.

QUALIFICA, CLASSE DI CONCORSO O PROFILO PROFESSIONALE

DICHIARA
a) di avere compiuto __ anni e __ mesi di età entro il 31 dicembre 2012
b) di avere maturato anni e mesi di servizio utile al pensionamento (anzianità contributiva) entro il 31 dicembre 2012.

Data / /

FIRMA
cognome e nome

Nota 5 settembre 2013, Prot. AOODGPER n. 8719

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Ambiti Provinciali

LORO SEDI

Oggetto: Cessazione dal servizio personale docente in esubero a.s. 2013/14

Come è noto, il comma 17 del decreto legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, dispone che il personale docente a tempo indeterminato risultato in esubero deve essere proficuamente utilizzato su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di titolarità.
Il successivo comma 20 bis dispone, inoltre, che “Il personale docente di cui al comma 17 che per l’anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell’espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Ne consegue che il personale docente in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio che per l’a.s. 2013/14 non risulti proficuamente utilizzabile nemmeno dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione di cui sopra, può essere collocato in quiescenza secondo i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del citato art. 24 dalla legge n. 214/2011, anche se i requisiti siano maturati tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2012.
Nell’istanza di cessazione l’interessato dovrà espressamente dichiarare la volontà di cessare dal servizio, nonché il possesso dei requisiti anagrafici e/o contributivi di accesso al trattamento pensionistico come indicati nella C.M. 98 del 20 dicembre 2012.
Le istanze di cessazione dal servizio dovranno essere presentate in forma cartacea presso l’Ufficio Territoriale di riferimento entro il 30 settembre, il quale, tramite l’apposita funzione SIDI già in esercizio, potrà convalidare, con i consueti codici già presenti a sistema senza indicazione della data della domanda, la cessazione dal servizio. Una volta convalidate le domande, gli UST predisporranno i prospetti dati di pensione da inoltrare all’Ente previdenziale.
Per le modalità e i termini di presentazione delle domande di pensione da parte degli interessati direttamente all’Ente previdenziale verranno fornite successive indicazioni operative.

Per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.to Gildo De Angelis

26 luglio Pensioni Scuola alla Camera

Il 26 luglio, nella 5a Commissione della Camera, il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato sulla modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

  È stato esaminato il dossier degli Uffici bilancio della Camera relativo al provvedimento in oggetto, iscritto all’ordine del giorno della seduta della 5a Commissione permanente del 25 luglio 2013.
Al riguardo, nel ribadire quanto espresso con la nota n. 62700 del 23 luglio scorso, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.
Gli Uffici bilancio, dopo avere rilevato che il provvedimento è privo di relazione tecnica, osservano che le norme in esame intervengono su una materia di rilievo previdenziale, determinando l’esigenza che le stesse siano corredate di dati ed elementi di quantificazione di carattere pluriennale, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009. In particolare, il dossier rileva che, al fine di verificare l’impatto delle disposizioni sui conti pubblici, andrebbe preliminarmente definita in modo puntuale la platea degli aventi diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo i requisiti previgenti alla «riforma Fornero».
Al riguardo, si conviene con gli Uffici bilancio circa la necessità di acquisire dal competente Ministero del lavoro la relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009.
Il dossier degli Uffici bilancio rileva inoltre la necessità, al fine della definizione della platea dei potenziali beneficiari e della valutazione dei conseguenti oneri, di chiarire se il beneficio debba essere riconosciuto soltanto a coloro che abbiano maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente alla riforma pensionistica entro l’anno scolastico 2011/2012 (31 agosto 2012), come testualmente disposto, ovvero includa anche coloro che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2012, in relazione alla citazione dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.
Al riguardo, si fa presente che il testo della proposta di legge in oggetto, riferendosi all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, che stabilisce la data del pensionamento sulla base dei requisiti posseduti al termine dell’anno solare, include nella deroga non solo i dipendenti che hanno maturato i requisiti nel corso dell’anno scolastico 2011/2012, ma anche quelli che lo hanno maturato nel corso del successivo anno scolastico 2012/2013, tra i mesi di settembre e dicembre 2012. In sostanza, con la proposta di legge in oggetto, il termine generale della maturazione dei requisiti al 31 dicembre 2011, previsto per l’applicazione dei requisiti previgenti alla cosiddetta «riforma Fornero», verrebbe spostato, per i soli lavoratori del comparto scuola, al 31 dicembre 2012 (quindi non al termine dell’anno scolastico, ma sempre al termine dell’anno solare). Ciò appare in controtendenza con quanto previsto dall’articolo 14, comma 20-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, relativo ai requisiti di accesso al pensionamento dei docenti la posizione di soprannumero che ha fissato la data per la maturazione dei requisiti previgenti al 31 agosto 2012. Inoltre, non si può non rilevare che tale previsione oltre a determinare sensibili effetti di incremento degli oneri, risulta anche fortemente scorretta sul piano sistematico, accentuando quindi le disparità di trattamento con i lavoratori degli altri comparti.
Inoltre, il dossier degli Uffici bilancio richiede chiarimenti a proposito la decorrenza dell’accesso alla pensione, rilevando la necessità di precisare se la finestra utile sia quella dell’inizio dell’anno scolastico 2013/2014, in ragione della maturazione dei requisiti entro il 2012.
Al riguardo, si fa presente che, sulla base del testo della proposta di legge in oggetto, nonché di quanto previsto dall’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, come modificato dal decreto-legge n. 138 del 2011, con il riconoscimento del diritto al pensionamento con i requisiti previgenti alla riforma per i dipendenti che li hanno maturati entro il 2012, la decorrenza del trattamento pensionistico sarebbe fissata alla data del 1o settembre 2013.
Gli Uffici bilancio richiedono chiarimenti sulla possibilità che siano ipotizzabili «effetti emulativi» nell’ambito del pubblico impiego, volti all’ottenimento di analoghe estensioni della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 24, comma 24, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Al riguardo, si fa presente che, a parere di questo Dipartimento, il beneficio previsto dalla proposta di legge in oggetto appare fortemente asistematico e foriero di possibili effetti emulativi. Ciò in quanto è necessario tenere presente la circostanza che i lavoratori interessati, secondo la normativa previgente al decreto-legge n. 201 del 2011, non avrebbero in ogni caso avuto diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico il 1o settembre del 2012. Infatti, i trattamenti pensionistici dei medesimi lavoratori, secondo la normativa previgente alla cosiddetta «riforma Fornero», sarebbero stati erogati a decorrere dal 1o settembre 2013, in quanto l’articolo 1, comma 21, dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha modificato l’articolo 59, comma 9, dalla legge n. 449 del 1997, prevedendo che la cessazione dal servizio avvenga il 1o settembre dell’anno successivo all’anno solare di maturazione del requisiti, estendendo di fatto anche per i lavoratori del comparto scuola il posticipo di 12 mesi della decorrenza del pensionamento come per la generalità dei lavoratori, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Con ciò uniformando la disciplina di accesso dei lavoratori del settore dalla scuola a quella di tutti i lavoratori pubblici o privati; come per tutti gli altri dipendenti, quindi, la finestra di uscita per i lavoratori che hanno maturato i requisiti nel corso del 2012 era stata fissata dalla normativa previgente nell’anno 2013. In tali termini, per quanto di competenza, questo Dipartimento non può non rilevare che l’estensione della salvaguarda dai nuovi requisiti di accesso al pensionamento, per il solo settore della scuola a lavoratori che maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2011, comporterebbe un’ingiustificata disparità con i restanti lavoratori, per i quali era prevista, fino all’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, la «finestra» di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, e per i quali l’applicazione del previgente regime (con i relativi requisiti) è mantenuta limitatamente a coloro che hanno maturato i requisiti antro il 31 dicembre 2011. Né, d’altra parte, tale estensione della salvaguardia si giustificherebbe in relazione a specifiche situazioni di difficoltà del mercato del lavoro (come per i cosiddetti lavoratori salvaguardati) trattandosi comunque di soggetti che non sono senza stipendio e senza pensione, ma hanno comunque la certezza del mantenimento del posto di lavoro. Conseguentemente, ne potrebbero derivare richieste emulative da parte di altre categorie di lavoratori, con compromissione degli obiettivi finanziari della riforma pensionistica, e del processo di innalzamento dell’età media di accesso al pensionamento. Ciò in controtendenza rispetto a quanto previsto dal complessivo processo di riforma attuato nel nostro Paese (da ultimo con il citato decreto-legge n. 201 del 2011), nonché con guanto richiesto dagli Organismi internazionali in materia di accesso al pensionamento anticipato.
Il dossier rileva che la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento si evince esclusivamente dalla norma di copertura (articolo 2, comma 2), che non sembra quindi tener conto degli oneri derivanti dalla corresponsione dell’indennità di fine servizio.
Al riguardo, si conviene con gli Uffici bilancio in merito al fatto che gli effetti dell’anticipo dell’erogazione del TFS vanno considerati puntualmente, e correttamente contabilizzati come maggiore spesa negli anni in cui si verifica una maggiore erogazione e minore spesa in caso contrario. Peraltro, ferma restando la necessità che il Ministero del lavoro predisponga la relazione tecnica, si segnala che il medesimo Ministero ha trasmesso uno studio del Coordinamento statistico-attuariale dell’INPS, che valuta una platea di circa 9.000 soggetti beneficiari, da cui consegue un onere complessivo, per anticipo dell’erogazione dei trattamenti di pensione e di fine servizio, valutato in 78 milioni di euro nel 2013, 236 milioni nel 2014, 844 milioni nel 2015, 163 milioni nel 2016 e 115 milioni nel 2017. In tali termini, la copertura prevista dall’articolo 2 del provvedimento in oggetto risulta ampiamente insufficiente.
Gli Uffici bilancio richiedono l’avviso del Governo in merito alla congruità della copertura, e in particolare in merito all’effettiva possibilità di realizzare gli effetti di gettito necessari a compensare gli oneri derivanti dalla normativa in esame, in quanto le maggiori entrate derivanti dall’aumento delle accise sui prodotti alcolici (birra, prodotti alcolici intermedi e alcool etilico) potrebbero essere negativamente influenzate dalla contrazione della domanda dei beni in questione a seguito di un eccessivo incremento del prezzo di vendite.
Al riguardo, sul criterio di copertura proposto, si esprime parere contrario, in quanto lo stesso, incrementando in modo consistente la tassazione sugli alcolici determina, in un contesto di difficoltà economiche diffuse, sicuri effetti regressivi, con diminuzione dei consumi e conseguente aumento dei consumi illegali, peraltro privi dei necessari controlli sanitari, correlati al fenomeno contrabbandiero. Inoltre, l’introduzione di rilevanti maggiori spese utilizzando a compensazione un aumento della pressione fiscale rende certamente più arduo e problematico il rispetto della regola sulla dinamica complessiva della scesa prevista dal fiscal compact recentemente ratificato dal Parlamento richiedendo, a tal fine, l’individuazione di corrispondenti misure compensative sul versante della spesa, e non delle entrate, del comparto delle Pubbliche Amministrazioni.
Infine, gli Uffici bilancio richiedono l’avviso del Governo in merito alla necessità dell’introduzione, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, di una clausola di monitoraggio e di compensazione di eventuali oneri eccedenti le previsioni di spesa.
Al riguardo, si conviene con gli Uffici bilancio, trattandosi di disposizioni che determinano l’estensione di diritti soggettivi a favore dei beneficiari, della necessità della predisposizione della prescritta clausola di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.

Il 24 luglio la 7a Commissione della Camera, in sede consultiva per l’11a Commissione, esprime parere favorevole alla modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola (C. 249 Ghizzoni e abb. – rel. Centemero)

Maria MARZANA (M5S), relatore, ricorda che il testo unificato in oggetto, attualmente all’esame in sede referente presso la XI Commissione lavoro, reca disposizioni in materia pensionistica concernente il personale della scuola. Esso è composto di 2 articoli. L’articolo 1 modifica l’alinea del comma 14 dell’articolo 24, del decreto legge n. 201 del 2011 – cosiddetto Salva Italia – al fine di estendere l’applicazione dei requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previgenti alla cosiddetta riforma Fornero anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, come modificato dall’articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011. In base al citato articolo 59, comma 9 della legge n. 449 del 1997 la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno. Aggiunge che il 12 giugno 2013, nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente presso la XI Commissione, la relatrice Incerti ha ricordato che la riforma pensionistica attuata con il citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, non ha differenziato la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto alla generalità dei lavoratori, come peraltro effettuato da precedenti provvedimenti analoghi, non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all’anno, il 1o settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica. Sottolinea che la stessa relatrice ha rammentato che l’articolo 24, comma 14, del citato decreto-legge n. 201 ha stabilito che le disposizioni previgenti alla riforma, in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici, continuino ad applicarsi a determinate categorie di lavoratori, mentre, con specifico riferimento al personale del «comparto scuola», l’articolo 24, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 201 ha invece previsto, con esclusivo riferimento ai soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato, la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011 – di modifica, come anticipato, dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – recanti disposizioni speciali in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola.
Rileva, in sintesi, che il testo unificato in esame dispone l’applicazione dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti alle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 201 del 2011, oltre che ai soggetti già individuati dal comma 14 dell’articolo 24 del medesimo decreto-legge, anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, secondo il quale la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno. Ricorda, altresì, che la relazione illustrativa alla proposta di legge C. 249 afferma che sulla base dell’anagrafe del personale della scuola del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il numero di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario interessato a questo provvedimento è quantificato in 3.500 eventuali beneficiari, sottolineando, inoltre, che non tutti coloro che potenzialmente sarebbero legittimati a fruire di questa opportunità la utilizzeranno effettivamente, dal momento che è abbastanza diffuso nel mondo della scuola il permanere in servizio anche oltre la data in cui si maturano i requisiti per il pensionamento. La predetta relazione evidenzia, inoltre, che un numero rilevante di docenti e di personale ATA interessato al provvedimento ha proposto ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale per la sospensione dell’efficacia delle determinazioni ai fini pensionistici contenute nella circolare del MIUR n. 23 del 12 marzo 2012. Analoghe considerazioni sono espresse nella relazione illustrativa annessa alla proposta di legge C. 1186, che, dopo aver ricostruito la vicenda in esame, si sofferma, in particolare, sul fatto che sia stata di controversa determinazione sia l’entità della platea dei destinatari della norma che si vorrebbe introdurre, sia la quantificazione dei relativi oneri finanziari. Per quanto concerne la copertura finanziaria del provvedimento in esame, evidenzia che l’articolo 2 del testo unificato dispone che, a decorrere dal 1o settembre 2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze siano aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico previste dall’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 41 milioni di euro per l’anno 2013 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Tale copertura finanziaria sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione bilancio.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Manuela GHIZZONI (PD), in qualità di prima firmataria di una delle due proposte di legge che hanno originato il testo unificato in esame, accoglie con soddisfazione la proposta di parere favorevole del relatore. Ricorda che già nella passata legislatura, su tale questione, diversi gruppi hanno espresso un impegno comune a dare soluzione all’attesa dei lavoratori della scuola di vedere riconosciuta la specificità del settore anche dalla recente riforma Fornero in materia pensionistica. Rileva, tuttavia, che quell’impegno non ha sortito gli esiti tanto attesi, ai quali invece ritiene debba approdare il testo in esame. In merito al richiamo della relatrice sulla dimensione della platea dei beneficiari, ritiene utile rinviare alla discussione avvenuta presso la Commissione referente sulla base delle stime prodotte dal MIUR e dall’INPS: essa ha trovato una sintesi condivisa nel testo unificato, che quantifica i beneficiari in 6000 unità. Aggiunge che l’approvazione della proposta di legge in esame non rappresenterebbe solo il riconoscimento di un diritto, peraltro già sancito dalle sentenze favorevoli ai beneficiari che hanno fatto ricorso al giudizio della magistratura, ma significherebbe anche permettere un maggior turn over del personale del comparto, che ad oggi risulta essere il più anziano d’Europa. Auspica, pertanto, che la politica non si sottragga al proprio compito e fornisca le risposte attese.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice, che ringrazia per il lavoro svolto. Si tratta di un provvedimento atteso che va senz’altro condiviso.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

Messaggio MEF 16 aprile 2013, Prot. N. 86006

Ministero degli Affari Esteri
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE – UFFICIO V

Oggetto: dirigenti scolastici all’estero. Restituzioni e mantenimenti.

D’intesa con la DGIT, si comunica alle Rappresentanze in indirizzo, con preghiera di cortese notifica al personale Dirigente Scolastico in servizio presso le Scuole statali e gli Uffici consolari, quanto segue.

RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI PER COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL’ESTERO, A DOMANDA E/O PER COLLOCAMENTO A RIPOSO.

A completamento di quanto indicato con messaggio n. 71228 del 27 marzo u.s. relativo a docenti e personale amministrativo, si comunica che i Dirigenti scolastici di cui all’All.1 cessano dal servizio all’estero e sono restituiti ai ruoli metropolitani a decorrere dal 1° settembre 2013 e, nel caso dell’emisfero australe, dal 1° marzo 2014. I Dirigenti interessati sono pertanto invitati a prendere contatto con il proprio Ufficio scolastico regionale.
Coloro che hanno presentato domanda di collocamento a riposo, sulla base delle indicazioni operative contenute nei messaggi dello scrivente Ufficio n. 0011387 del 16/01/2013 e n. 0025421 del 31/01/2013 o che intendano rientrare a domanda, sono invitati a darne comunicazione a questo Ministero, D.G.S.P. – Uff. V, per gli adempimenti di competenza entro il 26 aprile p.v.

CONFERMA DELL’INCARICO PRESSO LA STESSA SEDE E/O MUTAMENTO DI INCARICO PER ESIGENZE DI SERVIZIO.

I Dirigenti scolastici, al termine del proprio incarico all’estero stabilito nei rispettivi decreti di assegnazione (All.2), potranno presentare formale richiesta di mantenimento in servizio all’estero, per il tramite del proprio Ufficio consolare, a questa Direzione, Ufficio V, e, per conoscenza, alla D.G.I.T. Ufficio II.
Le richieste dovranno essere corredate dal parere del titolare dell’Ambasciata o Consolato di riferimento, con indicazione delle specifiche iniziative ed attività la cui realizzazione motivi la permanenza del dirigente scolastico oltre il termine dell’attuale mandato.
Come negli anni scorsi, i mantenimenti in servizio potranno essere attribuiti per un periodo non superiore a due anni, fatti salvi i pareri dei competenti Uffici scolastici regionali e l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli uffici competenti, con possibilità di successiva, ulteriore proroga fino al completamento del novennio.
Si fa presente che la richiesta di mantenimento in servizio all’estero non esclude, tuttavia, un mutamento di incarico e destinazione ad altra Sede da parte dell’Amministrazione, per esigenze di servizio dettate dalla definizione del contingente per l’anno scolastico 2013/14.
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire a questa D.G.S.P. – Ufficio V e, per conoscenza, alla D.G.I.T. Ufficio II entro il 26 aprile p.v. via fax al n. 0039 06 36916706 o via email a carloandrea.vicard@esteri.it. L’originale sarà inviato al MAE a mezzo posta elettronica certificata (dgsp.05@cert.esteri.it) o via corriere.
Si informa, altresì, che un mutamento di incarico, subordinato sempre alla definizione del contingente, potrebbe rendersi necessario anche per altri Dirigenti in servizio all’estero, il cui nominativo non è compreso nell’All. 2 e quindi non in scadenza di mandato.

Il Dirigente Responsabile

Allegato 1 – Restituzioni
Allegato 2 – Mantenimenti

5 febbraio Collocamento a riposo

Il MIUR, con Avviso 22 gennaio 2013, proroga al 5 febbraio 2013 il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2013, nonché per la eventuale revoca di tali domande, già previsto per il 25 gennaio dall’art. 1, c. 1, del Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 97.

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato per il 28 febbraio dall’art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza.

Avviso 22 gennaio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Avviso 22 gennaio 2013

OGGETTO: Collocamento a riposo del personale del comparto scuola – Proroga del termine della presentazione delle domande. – Personale in esubero

Si comunica che il termine finale, previsto per il 25 gennaio 2013, per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo avente decorrenza 1° settembre 2013 , viene prorogato al 5 febbraio 2013.
Di conseguenza, le funzioni Polis con cui devono essere inviate le domande non saranno più disponibili a partire da detta data.
Con l’occasione si fa presente che con successiva comunicazione verranno individuati le situazioni di esubero per le quali si potrà applicare quanto previsto dall’art. 14, comma 20 bis della Legge n. 7 agosto 2012, n. 135.

Sentenza TAR Lazio 10 gennaio 2013, n. 2446

N. 02446/2013 REG.PROV.COLL.

N. 08978/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8978 del 2012, proposto da:
XXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Laura Palasciano, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;

contro

Ministero della Giustizia (D.A.P.), rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

per l’annullamento

– della determinazione del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del Personale e della Formazione del 14.9.2012, comunicata con nota del 18.9.2012, prot. GDAP-0331164-2012, con la quale il Capo del Dipartimento dispone il collocamento a riposo per limiti di età del dott. XXXXX, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

– della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del Personale e della Formazione del 24.9.2012, prot. n. GDAP-0338116-2012, con la quale il Direttore generale, riscontrando la nota del ricorrente del 13.9.2012, ribadisce il contenuto della determinazione in data 14.9.2012, precisando che lo stesso, alla data del 31.12.2011, ha maturato il requisito di oltre 42 anni di anzianità contributiva ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo la normativa previgente all’art. 24 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214;

per quanto possa occorrere, della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del Personale e della Formazione del 9.10.2012, prot. n. GDAP-0358753- 2012, con la quale il Direttore generale, riscontrando la nota del ricorrente del 25.9.2012, conferma la nota del 24.9.2012, prot. n. GDAP-0338116-2012;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese, per quanto possa occorrere, la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dell’8.3.2012, n. 2, e la nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del Personale e della Formazione datata 18.7.2012, prot. n. 00018975;

e per la declaratoria del diritto

del ricorrente alla permanenza in servizio fino al limite di età fissato dalle norme attualmente vigenti e cioè sino al compimento di sessantasei anni;

nonché per il risarcimento

dei danni – patrimoniali e non – conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, direttore generale dell’amministrazione penitenziaria, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Ciò è stato disposto con provvedimento del 14 settembre 2012, ove si rileva che il dott. XXXXX avrebbe compiuto 65 anni di età il 23 dicembre 2012.

Con l’odierno ricorso, notificato il 2 novembre 2012 e depositato il successivo 5 novembre, il ricorrente ha impugnato tale atto per violazione di legge, anche sub specie di difetto di motivazione, ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento, e formulando altresì domanda di risarcimento danni. L’impugnativa è stata estesa alla circolare n. 2 del 2012, del Dipartimento della funzione pubblica, di cui il provvedimento impugnato ha costituito fedele applicazione.

Il punto controverso attiene all’interpretazione dell’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, il cui comma 6, lett. c) ha elevato da 65 a 66 anni l’età richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

A parere dell’amministrazione, tale disposizione non si applica al ricorrente, il quale sostiene invece l’opposto: posto che il dott. XXXXX è nato il 23 dicembre 1947, egli compierà il 66° anno di età solo nel 2013, ciò che, a suo parere, gli consentirebbe di prolungare il rapporto di impiego fino a tale data.

Va peraltro osservato che la disputa si origina dal rilievo dell’amministrazione, altrettanto pacifico in causa, secondo cui il ricorrente, pur non avendo ancora compiuto 65 anni alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011 e comunque entro il 31 dicembre 2011, tuttavia ha maturato nel 2011 i requisiti per accedere alla pensione di anzianità (ora: “pensione anticipata”), ovvero oltre 42 anni di anzianità contributiva.

E’ opinione dell’amministrazione che, in tal caso, la novella legislativa non si applichi, in forza del comma 14 dell’art. 24, secondo cui “le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011”.

Questa disposizione, concernente gli effetti temporali del d.l., stabilisce, in altri termini, che la riforma dei trattamenti pensionistici disposta con l’art. 24 abbia effetto solo per coloro che, alla data del 31 dicembre 2011, non erano ancora in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità.

Nel caso di specie, il ricorrente, a tale data, aveva conseguito il requisito richiesto ai fini della pensione di anzianità, ma non quello previsto ai fini della pensione di vecchiaia, poiché, come si è detto, egli avrebbe compiuto i 65 anni solo nel 2012.

Pertanto, il Tribunale è chiamato a decidere, in ultima analisi, se la sola circostanza di avere maturato il requisito per addivenire ad uno dei trattamenti in questione (la anzianità) impedisca di valersi della novella, anche con riguardo all’altro trattamento (la vecchiaia), ovvero se detti requisiti debbano valutarsi disgiuntamente.

Bisogna ammettere che la lettera del comma 14 dell’art. 24 si presta ad essere interpretata in entrambi i sensi, e che argomenti decisivi non sono traibili neppure dal comma 3 dell’art. 24, pur richiamato da parte ricorrente.

L’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come è noto, ha ristrutturato i regimi pensionistici di anzianità e vecchiaia, ridefinendo in termini restrittivi le condizioni di accesso, ed imponendo il meno favorevole sistema contributivo ai fini della quantificazione del trattamento, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il citato comma 3, peraltro, precisa che il lavoratore che abbia maturato i requisiti di età ed anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa entro il 31 dicembre 2011 “consegue il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità secondo tale normativa, e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto”.

Benché tale disposizione configuri in termini di diritto soggettivo la posizione del lavoratore, il successivo comma 14, come si è visto, reca una previsione relativa agli effetti temporali della riforma, che prescinde del tutto dalla manifestazione di volontà del dipendente in ordine al regime applicabile.

Perciò, la norma di salvaguardia che rende, a domanda, inopponibile al lavoratore l’intera riforma, nel caso indicato dal comma 3, non risolve di per sé il problema oggettivo della applicabilità di quest’ultima, in tutto o in parte, a coloro che invece intendano avvalersene, affrontabile alla luce del comma 14.

Nel primo caso, valgono considerazioni legate alla tutela dell’affidamento, dalle quali il legislatore ordinario non può prescindere nel bilanciamento degli interessi sottesi alla fattispecie; dall’altro, piuttosto, profili di normazione di più ampia discrezionalità, in ordine agli effetti temporali di una vasta riforma di settore, o di parte di essa.

Limitatamente a quest’ultimo aspetto, l’interpretazione accolta dall’amministrazione a fondamento dell’atto impugnato non è priva di plausibilità.

E’ sostenibile, infatti, che nel quadro di un’ampia revisione del regime pensionistico, che tiene insieme pensione di anzianità e pensione di vecchiaia, il legislatore abbia inteso far decorrere congiuntamente i requisiti di accesso all’una e all’altra, con la conseguenza che avere già maturato al 31 dicembre 2011 il diritto ad uno dei trattamenti (nel caso di specie: la anzianità) di per sé sia ritenuto ostativo alla applicabilità della novella, quanto alle condizioni di accesso all’altro (nel caso di specie: la vecchiaia).

Il Tribunale, pur dando atto di ciò, ritiene tuttavia prevalenti gli elementi di interpretazione logico-sistematica di segno opposto.

In primo luogo, bisogna considerare che pensione di anzianità e pensione di vecchiaia, per quanto oggetto di numerosi interventi legislativi che nel corso del tempo ne hanno determinato un avvicinamento (perlomeno nella prospettiva unitaria della riforma del sistema pensionistico), restano pur tuttavia istituti distinti, ispirati a ragioni giustificatrici differenti (il raggiungimento di una certa età per la vecchiaia; il fatto di avere versato i contributi per un certo numero di anni, quanto alla anzianità).

In linea di principio, perciò, non vi sono insuperabili motivi per ritenere che i “requisiti di accesso” regolati dal comma 14 dell’art. 24 sotto il profilo temporale debbano cadere insieme, e non possano viceversa valere disgiuntamente. Ed anzi, quest’ultima appare la conclusione più armonica rispetto alla perdurante distinzione tra tali figure giuridiche: per quanto il ricorrente abbia conseguito il diritto alla pensione di anzianità al 31 dicembre 2011, tuttavia il fatto di non avere, a tale data, raggiunto l’età pensionabile ai fini della vecchiaia gli rende ragionevolmente applicabile, a domanda, il nuovo regime.

In secondo luogo, va tenuto in conto che l’accesso alla pensione di anzianità, salva la normativa speciale che consente all’amministrazione di incentivarlo e comunque di disporlo a certe condizioni (normativa priva di rilievo nel caso di specie), è in linea di principio esercizio di una facoltà, e non già di un obbligo del lavoratore.

Per effetto dell’interpretazione accolta dalla p.a, viceversa, il ricorrente verrebbe collocato a riposo, in ragione del raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta, sia pure a titolo di vecchiaia: in via indiretta, una condizione ad esercizio facoltativo determinerebbe l’obbligo del pensionamento.

Ma, più che tale effetto incongruo, assume rilievo, in terzo luogo, la ratio dell’intervento legislativo, che è univocamente indirizzata ad elevare l’età pensionabile ai fini dell’accesso al trattamento di vecchiaia, ritardandolo anche nella prospettiva dell’equilibrio del sistema previdenziale.

In quest’ottica, e salva la necessità di tutelare l’affidamento (cui, come si è visto, si ispira su altro piano la clausola di salvaguardia di cui al comma 3), va preferita l’interpretazione normativa che favorisca il prolungamento del rapporto di impiego, anziché quella opposta, che invece anticipi il pensionamento.

In altri termini, non si vede la ragione per cui il legislatore debba limitare temporalmente l’applicabilità della più elevata età pensionabile, una volta che il lavoratore intenda avvalersene (salvo, come è ovvio, il diverso caso in cui i requisiti di pensionamento fossero già stati raggiunti nel 2011, ovvero, nella sostanza, prima o contestualmente all’entrata in vigore della riforma).

Tali elementi convincono il Tribunale ad aderire all’orientamento finora espresso dal giudice del lavoro (oltre ai provvedimenti cautelari del Tribunale di Roma esibiti dal ricorrente, si veda Trib. S. Maria Capua Vetere, ordinanza del 13 luglio 2012) a favore dell’interpretazione, secondo cui, a domanda, i nuovi requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia trovino applicazione a coloro che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, ma non quelli per la pensione di vecchiaia.

Ne segue l’annullamento dell’atto del 14 settembre 2012, e delle impugnate note del 24 settembre e del 9 ottobre 2012, di conferma di esso, in quanto assunte in violazione dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011.

Va altresì annullata la circolare n. 2 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, nella parte in cui essa univocamente stabilisce che l’amministrazione dovrà collocare a riposo al compimento del 65° anno di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.

Sono assorbite le altre censure.

Va conseguentemente accertato, come richiesto, e nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale, che il ricorrente ha diritto a permanere in servizio fino al compimento del 66° anno di età, salvo che il rapporto venga risolto per altra causa.

Va invece rigettata la domanda di risarcimento danni, posto che il ricorrente non ha provato di averne subito alcuno, anche in ragione del fatto che questo Tribunale ha concesso la tutela cautelare, impedendo che il rapporto di lavoro fosse interrotto.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

Annulla gli atti impugnati del 14 settembre, 24 settembre e 9 ottobre 2012.

Annulla la circolare n. 2 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, nella parte in cui essa stabilisce che l’amministrazione dovrà collocare a riposo al compimento del 65° anno di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.

Accerta il diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al compimento del 66° anno di età, salvo che il rapporto venga risolto per altra causa.

Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Messaggio INPS 4 gennaio 2013, n. 219

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Pensioni

Messaggio 4 gennaio 2013, n. 219

OGGETTO: Articolo 24, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011: nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti.

SOMMARIO:

Premessa

1.      Soggetti che accedono al sistema contributivo (articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995)

2.      Supplementi di pensione

2.1    Supplementi su pensione dell’assicurazione generale obbligatoria delle gestioni dei lavoratori autonomi

2.2  Supplementi su pensioni nella Gestione separata di cui all’articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

3.      Pensione supplementare

3.1    – Pensione supplementare a carico della Gestione separata e per gli iscritti dal 1° gennaio 1996: chiarimenti

4.      Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità con decorrenza 1° febbraio 2012

5.      Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età

6.      Criteri di  verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione anche successivamente al 31 dicembre 2011

6.1    – Soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012

6.2  –  Irrevocabilità della domanda di opzione

7. Esercizio della facoltà di computo nella Gestione separata: soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio alla facoltàdi computo a decorrere dal 1° gennaio 2012

7.1 –  Criteri di  verifica dei requisiti alla data del 31dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011.

8.      Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici

9. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15-bis)

10. Contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni per le donne che accedono al regime sperimentale (art.24, comma 14)

10.1 – Regime sperimentale di  cui all’art. 1, comma 9, legge n. 243/2004: precisazioni

11. Pensioni in totalizzazione

11.1 – Posticipo delle  decorrenze nei confronti dei Soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto al pensionamento, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.

11.2 – Pensioni in regime di totalizzazione (articolo 24,comma 19, del d.l. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011)

11.3 – Decorrenza dei trattamenti in regime di Totalizzazione

11.4  – Pensione ai superstiti e pensione di inabilità in   regime di totalizzazione

12. Lavoratori extra-comunitari rimpatriati

13. Calcolo della quota contributiva in presenza di maggiorazioni

14. Indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale

15. Cumulo dei periodi assicurativi: circolare n. 116 del 2011

 

 

Premessa

 

Con circolare n. 35 del 14/03/2012 sono state fornite istruzioni alle Sedi dell’Istituto in merito ai nuovi requisiti per il conseguimento del diritto  nonché alle modalità di accesso alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata che, come disposto  dall’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 hanno sostituito le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità.

Con il presente messaggio, il cui contenuto è stato condiviso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 5869 del 16 novembre 2012, si forniscono chiarimenti in merito a taluni  argomenti  che sono stati oggetto di quesito da parte delle Sedi Territoriali.

 

1. Soggetti che accedono a pensione con il sistema contributivo (art. 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995)

 

Nei    confronti dei soggetti che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi  7, 10 e 11, della legge n. 214 del 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di  età’  in  ragione  di  centosettanta giorni per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto  anno di età, al coniuge  e  al  genitore  purché  conviventi,  nel  caso ricorrano le  condizioni  previste  dall’articolo  3  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  per  la  durata  di   venticinque   giorni complessivi l’anno, nel limite massimo  complessivo  di  ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al  momento  del verificarsi dell’evento maternità’, è riconosciuto alla  lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per  ogni  figlio  e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al  detto  anticipo la lavoratrice può optare  per  la  determinazione  del  trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all’allegata tabella A, come modificata dalla legge n. 247 del 2007, relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

 

In particolare, si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’anticipo dell’età pensionabile di cui alla lettera c) è rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.

 

2. Supplementi di pensione

 

In tema di liquidazione dei supplementi di pensione, in relazione ai nuovi requisiti anagrafici per il diritto alla  pensione di vecchiaia introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 (cfr. punti 1.1 e 1.2., circolare n. 35 del 1992),  sia per quanto riguarda il sistema misto che contributivo, preliminarmente si osserva quanto  segue.

 

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità’ contributive acquisite dal 1°  gennaio 2012 in poi deve essere effettuato con il sistema di calcolo contributivo.

 

Nulla è variato per quanto riguarda la quota di supplemento relativo alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 2011 (v. in proposito circolare n. 180 del 1996, punto 5).

 

Si rammenta che i supplementi decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa domanda.

 

Ciò posto si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

2.1  – Supplementi su pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria

 

L’articolo 7, commi 4, 6 e 7, della legge 23 aprile 1981, n. 155,  dispone che il diritto ai supplementi per contribuzione versata o accreditata nell’AGO successivamente alla decorrenza della pensione, si consegue a domanda dopo 5 anni dalla data di  decorrenza del trattamento pensionistico o del precedente supplemento.

 

In deroga al termine di cui sopra, è data facoltà all’interessato di richiedere,  per una sola volta,  la liquidazione del supplemento dopo che siano trascorsi solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile.

 

Ai fini dell’individuazione dell’età pensionabile a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 214 del 2011, si precisa quanto segue.

 

La cristallizzazione dell’età anagrafica, come già previsto con circolare n. 259/94 e messaggio n. 14701 del 26/6/2008, trova applicazione per coloro che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia vigenti  entro il 31/12/2011 se:

 

a) titolari di pensione di vecchiaia entro la medesima data;

 

b) titolari di pensione di anzianità o pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto e pensione di vecchiaia nel sistema contributivo qualora abbiano compiuto l’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia vigente al 31/12/2011.

 

La cristallizzazione si applica anche nei confronti di lavoratori che abbiano perfezionato il requisito anagrafico e contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31/12/2011 ma non risultino titolari di trattamento pensionistico entro la stessa data.

 

Il diritto al supplemento si conseguirà comunque trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico.

 

Per i soggetti che anteriormente al 1° gennaio 2012 hanno conseguito la titolarità della pensione di anzianità, nel sistema retributivo o misto, o la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo  e non abbiano perfezionato entro il 31 dicembre 2011 l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia vigente alla predetta data, si può dar luogo alla liquidazione del supplemento trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico, a condizione che l’interessato abbia, nel corso del  predetto periodo di due anni, perfezionato l’età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita,

prevista dall’articolo 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché presenti domanda di supplemento successivamente allo scadere dei due anni.

 

Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà ovviamente  tener conto delle nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia introdotte dall’articolo 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.

 

2.2.  Supplementi su pensioni nella Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

Come è noto l’articolo 1, comma 3, del D.M.2 maggio 1996, n. 282, stabilisce che i contributi versati nella gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione (circolare n. 112 del 1996, parte seconda: disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della gestione).

 

Ai sensi della predetta disposizione la liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

 

Non essendo richiesto, per la liquidazione dei supplementi a carico della Gestione separata  il compimento dell’età pensionabile, nessuna rilevanza assume, ai predetti fini, l’elevazione dell’età pensionabile introdotta dalle leggi in argomento.

 

3. Pensione supplementare

 

Com’è noto, il lavoratore iscritto all’AGO che abbia conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva dell’assicurazione predetta, o che ne comporti l’esclusione o l’esonero, ha diritto, a domanda, alla pensione supplementare a condizione che abbia compiuto l’età pensionabile di vecchiaia e  non possieda i requisiti di assicurazione e contribuzione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia autonoma  presso il Fondo nel quale sono accreditati  gli ulteriori contributi. (cfr. circolari n. 53281 del 1962, A.U. pag. 642; n. 53283  Prs. del 1962, A.U. pag. 822).

 

Pertanto, in assenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia autonoma, la pensione supplementare è liquidata a condizione che l’interessato abbia compiuto l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nel Fondo dove liquida la pensione supplementare; anche per tale trattamento pensionistico è richiesta la cessazione di attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza di detta prestazione.

 

Per le domande di pensione supplementare presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012, allo stato attuale,  si deve fare riferimento alle nuove età pensionabili introdotte dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011.

 

Si precisa che per le domande presentate dal 1° gennaio 2012, in presenza dei requisiti richiesti, la decorrenza della pensione supplementare è fissata dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda.

 

Si ricorda che il requisito dell’età pensionabile per il diritto alla pensione supplementare  è da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. .

 

Si coglie l’occasione per precisare che – allo stato attuale – la  domanda di pensione supplementare presentata nell’anno 2012 da soggetti che hanno già perfezionato, in base ai requisiti vigenti alla data del 31/12/2011,  un diritto autonomo al trattamento pensionistico nella forma di previdenza nella quale chiedono la pensione supplementare non è suscettibile di accoglimento.

 

Infatti, l’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962 riconosce il diritto alla  pensione supplementare in assenza del perfezionamento del diritto autonomo e, pertanto, nei confronti di un soggetto che  ha maturato i requisiti vigenti al 31/12/2011 per il diritto a pensione, non si può dar luogo alla liquidazione della pensione supplementare nulla rilevando che la liquidazione della pensione supplementare  nella vigenza della Riforma Monti – Fornero consente al medesimo di accedere con una decorrenza più favorevole rispetto a quella prevista dalla normativa vigente al 31/12/2011.

 

3.1 Pensione supplementare a carico della Gestione separata e per gli iscritti dal 1° gennaio 1996: chiarimenti

 

Relativamente alla pensione supplementare da liquidare a carico della gestione separata,  si richiama l’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 282 del 1996  che ha stabilito che “qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995”. (cfr. circolare n. 112 del 1996, parte seconda: disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della gestione).

 

Per quanto riguarda la pensione supplementare da liquidare nei confronti di soggetti, iscritti dal 1° gennaio 1996, titolari di pensione a carico della  gestione separata, ovvero titolari di pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva dell’AGO, o  che ne comporti l’esclusione o l’esonero dalla predetta,  si richiamano i chiarimenti forniti con messaggio n. 404 dell’11 dicembre 2003.

 

In conformità ai criteri illustrati con il messaggio da ultimo menzionato, si può dar luogo alla liquidazione della pensione supplementare, nei confronti dei soggetti di cui al presente punto, qualora il  trattamento pensionistico richiesto risulti inferiore  a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (punto 1.2 della circolare n. 35 del 2012) pur in presenza  dei prescritti requisiti di età anagrafica e contributiva per la pensione di vecchiaia introdotti dall’articolo 24, comma 7, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011  per il diritto  autonomo alla pensione (v. in proposito punti 1.1, 1.1.2, 1.2 della circolare n. 35 del 2012).

 

Pertanto, le domande di  pensione supplementare sono suscettibili di accoglimento nei confronti di soggetto titolare di trattamento pensionistico  a carico dei Fondi come individuati dall’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962, nonché della gestione separata, qualora il medesimo non abbia perfezionato il requisito  minimo dell’importo del trattamento pensionistico richiesto dalla norma ed a condizione che alla data di decorrenza della pensione  supplementare sia perfezionato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, adeguato agli incrementi della speranza di vita  e che l’interessato abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente.

 

4. Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità

 

Relativamente alla maggiorazione da attribuire alle pensioni di inabilità con decorrenza 1° febbraio 2012  è stato chiesto se per l’attribuzione di detta maggiorazione si deve far rifermento all’età di 60 anni ed entro il limite dei 40 anni di contribuzione, come previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995, sia per lavoratori dipendenti che autonomi.

 

Ciò posto, si precisa che riguardo alle modalità di attribuzione della maggiorazione in questione si deve fare riferimento  alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995, illustrate con circolare n. 180 del 1996, punto  3.

 

Pertanto, la  maggiorazione si calcola  aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell’interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

 

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per le pensioni di inabilità calcolate con il sistema contributivo, la maggiorazione è determinata in ogni caso in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età’, indipendentemente dal sesso dell’assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.


Relativamente al limite dei 40 anni di contribuzione, il comma 15 dell’articolo 1 della legge 335 del 1995 dispone tassativamente che  le maggiorazioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984, si computano, secondo il sistema contributivo, per l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni (v. in proposito  punto 3, circ. 180 del 1996).



5. Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età.

 

 

Com’è noto, ai soggetti iscritti al 31/12/1995, che accedono  a decorrere dal 1° gennaio 2012 ,alla pensione anticipata nel sistema misto in presenza di un’età anagrafica inferiore a 62 anni, è applicata, in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, una riduzione  pari all’1% della quota retributiva di pensione maturata al 31/12/2011 per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni.

 

Come precisato al punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012, la predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:

 

– pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;

– inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto,la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

 

Peraltro,  il comma 2-quater  dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012 ha  stabilito che  le disposizioni  dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

 

Al riguardo, da parte delle Sedi sono stati chiesti chiarimenti intesi a conoscere se tra la contribuzione tassativamente prevista nel comma 2-quater dell’articolo 6 possa essere compresa anche la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.

 

Ciò posto, fermo restando che ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile  per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata  senza la riduzione in parola, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6; si conferma che la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l’anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico,  in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa.

 

 

6. Criteri di  verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione anche successivamente al 31 dicembre 2011.

 

Come è noto, i soggetti in possesso di anzianità assicurativa precedente il 1° gennaio 1996, sino al 31/12/2011 potevano  accedere ai trattamenti pensionistici in base alla disciplina vigente per  gli iscritti dal 1° gennaio 1996, mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e successive integrazioni e modificazioni e ai sensi della legge 27/11/2001, n. 417, di conversione del decreto legge 28/09/2001, n. 355, secondo le istruzioni fornite con circolari n. 181 del 2001 e n. 108 del 2002.

 

Al riguardo sono stati chiesti chiarimenti per quanto riguarda i soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto all’esercizio della facoltà di opzione nonché i requisiti per il diritto alla pensione nel sistema contributivo al 31/12/2011 e che esercitino la predetta facoltà a partire dall’anno 2012, tenuto conto che la Riforma Fornero ha disposto che i soggetti che esercitano la facoltà di opzione al sistema contributivo  a decorrere dal 1° gennaio 2012 accedono ai  trattamenti pensionistici in base ai requisiti previsti per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto.

 

In particolare è stato chiesto di conoscere se anche nei confronti dei soggetti di che trattasi  si debba applicare la disciplina in materia di requisiti per il diritto a pensione prevista per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto.

 

Al riguardo, si richiama il punto 2.2 della circolare n. 149 dell’11/11/2004 nel quale  è stato precisato che la verifica del possesso dei sopra citati requisiti alla data del 31 dicembre 2007 fosse effettuata indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo. Peraltro, era necessario che a tale data fossero  maturati sia i requisiti per il diritto a pensione nel sistema contributivo, sia i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione.

 

Tali criteri, allo stato attuale, sono confermati anche per quanto riguarda  coloro che abbiano esercitato la facoltà di opzione  al sistema contributivo   entro il 31 dicembre 2011  ovvero  esercitino tale facoltà successivamente alla predetta data fermo restando che alla data al 31 dicembre 2011 sussistano i  requisiti di legge per conseguire il  trattamento pensionistico secondo la previgente normativa indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.

 

Si rammenta che i requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono i seguenti:

  • anagrafico di 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini, unitamente al requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva previsto dalla Legge 335/1995;
  • contributivo di almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica, che deve essere perfezionato escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 i contributi da lavoro versati prima del 18° anno di età;
  • contributivo di almeno 35 anni di contributi unitamente ad un requisito anagrafico previsto (Circ. 60  del 2008, punto 3.1.).
  • se la pensione di vecchiaia è richiesta da un soggetto  di età inferiore a 65 anni, deve essere perfezionato anche il requisito di “importo” del trattamento pensionistico che deve risultare non inferiore ad 1,2 volte l’assegno sociale.

 

In proposito si precisa, che ai fini della salvaguardia dei requisiti al 31/12/2011 i 15 anni  di contribuzione di cui almeno 5 successivamente al 31/12/1995 per esercitare la facoltà di opzione devono sussistere alla data  del 31 dicembre 2011 e  alla predetta  data deve sussistere anche il requisito di importo non inferiore 1,2 volte l’assegno sociale qualora la pensione sia richiesta da soggetto di età inferiore a 65 anni.

 

Conseguentemente,  per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo la normativa vigente al 31/12/2011, è necessario che il soggetto optante, alla data del 31 dicembre 2011, abbia perfezionato sia  i requisiti amministrativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia nonché quelli per l’esercizio della facoltà di opzione, ancorché eserciti la stessa successivamente al 31 dicembre 2011.

 

In tale fattispecie l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31/12/2011.

 

Si precisa altresì che la pensione di vecchiaia, qualora debba essere liquidata nei confronti di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione, non può decorrere, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di opzione, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l’apertura della finestra di accesso alla pensione (v. in proposito circolare n. 126 del 2010).

 

6.1 Soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

Si conferma  che ai soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata (introdotte dall’art. 24 del decreto in esame), previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1. della circolare n. 35 del 2012).

 

Si precisa altresì che nei confronti dei soggetti di che trattasi, iscritti al 31/12/1995,  al momento della liquidazione del trattamento pensionistico non si deve verificare il requisito relativo all’importo della pensione, non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamente per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996.

 

6.2 Irrevocabilità della domanda di opzione

 

L’opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali (circ. 07/06/2002, n. 108, punto 7).

 

In particolare, se la facoltà di opzione è esercitata al momento del pensionamento, le Sedi sono tenute, ai sensi dell’articolo 69, comma 6, della legge n. 388 del 23/12/2000, a rilasciare il doppio calcolo della pensione (con il sistema contributivo e con il sistema misto) e, qualora il soggetto scelga il sistema contributivo, tale scelta è da considerarsi irrevocabile.

 

Peraltro, si può verificare che l’opzione sia esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata, in quel momento, all’accesso a pensione. In questo caso, l’opzione è irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all’opzione, una retribuzione eccedente il massimale  il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso (v. circolari n. 177 del 1996 e n. 42 del 2009). Di contro, qualora il lavoratore faccia domanda di opzione, ma la sua retribuzione non abbia mai superato il massimale, tale domanda risulta, di fatto, improduttiva di effetti nel corso della vita lavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione e si rende applicabile quanto stabilito al punto 7 della circolare n. 108 del 2002.

 

7. Esercizio della facoltà di computo nella Gestione separata: soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo a decorrere dal 1° gennaio 2012

 

Com’è noto la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del  D.M. n. 282 del 1996 consente a “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 di chiedere, nell’ambito della gestione separata, il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.

 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 sopra citato, l’iscritto alla gestione separata può accedere al trattamento pensionistico  a carico della gestione separata stessa, computando per il diritto  a pensione i periodi  non coincidenti temporalmente e  per la misura della pensione  tutti i periodi, anche coincidenti, accreditati nelle gestioni previdenziali indicate nell’articolo 3 del D.M. del 1996, che, in genere, non “dialogano” (circolare n. 108 del 2002, punto 2).

 

A seguito del cumulo dovrà essere verificato il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo) nonché la sussistenza dei requisiti, richiesti a partire dal 1° gennaio 2012, per il diritto alle prestazioni pensionistiche erogate nella Gestione Separata.

 

Pertanto, il soggetto che esercita la facoltà di computo di che trattasi, utilizzando la contribuzione menzionata nell’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996,  consegue il diritto alle prestazioni pensionistiche in base ai requisiti anagrafici e contributivi e sistema di calcolo contributivo,  previste per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996  alla Gestione separata.

 

Ciò posto, nei confronti degli iscritti alla gestione separata che, in possesso di contribuzione in altri fondi antecedente al 1° gennaio 1996, i quali maturino a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 283, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 7 e  11, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011, illustrate ai punti 1.2 e 2.2 della circolare n. 35 del 2012, sia per quanto riguarda la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata introdotta dall’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011 .

 

7.1 Criteri di  verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011.

 

Stante quanto precisato nel punto 6 del presente messaggio per coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, si ritiene che i meccanismi della salvaguardia dei requisiti vigenti alla data del 31/12/2011 si possano estendere anche nei casi in cui la facoltà di computo dei periodi contributivi in gestione separata, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 282/1996, sia esercitata successivamente al 31 dicembre 2011. (circolare n. 108 del 2002, punto 2).

 

Anche in tale fattispecie devono essere perfezionati tutti i requisiti  vigenti alla data del 31/12/2011, per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a carico della Gestione separata  (v. in proposito circ. n. 60, punto 2.3 – parte prima –  del 2008).

 

Pertanto, le Sedi dovranno  verificare al 31/12/2011 il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo) sia quello relativo all’importo della pensione che non può  essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale qualora il soggetto abbia un’età inferiore a 65 anni (articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).

 

Si precisa che anche in tale situazione l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31/12/2011.

 

Per quanto concerne la decorrenza della pensione liquidata ai sensi dell’articolo 3 del più volte citato D.M., si precisa che la stessa – in analogia a quanto previsto per le pensioni di vecchiaia da liquidare nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e s.m.i. (v. circolare n. 181 del 1996, punto 3), sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione di attività lavorativa dipendente, non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà di computo, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge,  già decorsi i mesi utili per l’apertura della finestra di accesso alla pensione  (v. in proposito circolare n. 126 del 2010).

 

8. Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici.

 

Si conferma che, allo stato attuale, rimane fermo il principio  che una volta acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o pensione anticipata, si può accedere alla pensione da qualsiasi momento successivo,  a condizione che non intervenga  un’ulteriore norma che disponga  modifiche alla disciplina vigente e che alla data di decorrenza della pensione i soggetti siano cessati dall’attività lavorativa dipendente.

 

9. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15 bis)

 

In merito alle disposizioni di cui al presente punto, con circolare n. 35 del 2012, è stato precisato che le disposizioni eccezionali  si applicano ai lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima che alla data del 28 dicembre 2011 svolgano attività lavorativa dipendente nel settore privato “a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione”.

 

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

La disposizione si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nella Gestione autonoma, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipendente.

 

Ne deriva che in tale fattispecie devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione. (v. punto 6 della circolare n. 35 del 2011 e  circolare n. 60 del 2008).

 

Qualora il soggetto, alla data del 28 dicembre 2011, risulti lavoratore dipendente del settore privato  e successivamente risulti lavoratore autonomo ovvero appartenente ad altra categoria, può accedere al trattamento pensionistico,  in presenza dei requisiti di cui all’articolo 24, coma 15-bis, in quanto alla data del 28 dicembre 2011 poteva far valere lo status di “lavoratore dipendente del settore privato”.

 

Da ultimo, si precisa che relativamente ai soggetti non occupati al 28 dicembre 2011 la cui ultima attività era svolta come lavoratore dipendente del settore privato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota citata in premessa, ha precisato che “l’interpretazione letterale della disposizione riferisce la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha perso il posto di lavoro”.

 

Pertanto, il soggetto che ha perso il posto di lavoro e quindi non risulta occupato alla data del 28/12/2011 non rientra tra i destinatari delle disposizioni  di cui al comma 15-bis dell’articolo 24.

 

Qualora vi siano situazioni di sospensione del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria), il lavoratore può accedere al trattamento pensionistico in base alle disposizioni di cui al comma 15-bis dell’articolo 24 più volte citato.

 

Tutto ciò premesso, si conferma quanto illustrato al punto 6 della più volte citata circolare n. 35 del 2012.

 

Si evidenzia, infine, che la disposizione di cui al comma 15 bis dell’art.24 non trova applicazione nei confronti degli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap.

 

 

10. Contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni per le donne che accedono al regime sperimentale (articolo 24, comma 14)

 

Al punto 7.2 della più volte citata circolare n. 35 è stato precisato che l’articolo 24, comma 14, ha previsto  che le lavoratrici, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione  che  la decorrenza del trattamento pensionistico  si collochi entro il 31 dicembre 2015.

 

Ai fini della valutazione della contribuzione per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari,  figurativi  con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione,  tenuto conto che per dette lavoratrici le quali usufruiscono della sperimentazione l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.

 

 

10.1 Regime sperimentale di  cui all’art. 1, comma 9, legge n. 243/2004: precisazioni

 

Tenuto conto che nei confronti delle donne che accedono al regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 si applicano le sole regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle medesime continuano a trovare applicazione gli istituti della pensione retributiva o mista.

Pertanto, sul trattamento pensionistico liquidato alla lavoratrice che accede al regime sperimentale, si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.

Alle lavoratrici che si avvalgono della sperimentazione non si applicano i benefici di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995.

Si  coglie l’occasione per chiarire che la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004  è finalizzata a consentire alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,  di accedere al pensionamento di anzianità  con requisiti anagrafici più favorevoli, 57 anni e 35 anni di contribuzione,  rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2012.

 

Pertanto, qualora la lavoratrice abbia perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità)  in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o  i  nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dall’articolo 24 più volte citato, non può accedere al regime sperimentale di che trattasi.

 

Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici  destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo.

 

Qualora tali lavoratrici non rientrino tra i beneficiari della c.d. “salvaguardia”, potranno presentare  domanda di pensione di anzianità in regime sperimentale  a condizione che la decorrenza della pensione di anzianità si collochi entro il mese di dicembre 2015.

 

Si rammenta che, nei confronti delle suddette lavoratrici, continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita (v. punto 7.2 della circolare n. 35 del 2012).

 

Si conferma, tenuto conto dell’avviso espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 15 novembre c.a. citata in premessa, che la facoltà in questione non può essere esercitata dalle lavoratrici che maturano il requisito anagrafico e contributivo nell’anno 2015 e per le quali, per effetto della disciplina di cui alla legge n. 122/2010, la prima decorrenza utile si colloca post 2015.

 

Da ultimo, si chiarisce che la domanda  di pensione recante la scelta della lavoratrice di accedere al regime sperimentale può essere oggetto di rinunzia, secondo i criteri  di carattere generale in materia di domanda di pensione (circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982).

 

11. Pensioni in totalizzazione

 

11.1   Posticipo delle  decorrenze nei confronti dei soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto al pensionamento, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.

 

Il comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 122, di conversione del d.l. n. 78 del 2010, come modificato dal comma 22 ter dell’articolo 18 della legge n. 111 del 2011, ha disposto che i soggetti che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito di 12 o 18 mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014.

 

Ciò posto, per i lavoratori che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione, indipendentemente dall’età anagrafica, le disposizioni sopra citate esplicano effetto tenuto conto che l’art. 24, comma 19, della legge n. 214 del 2011 ha soltanto soppresso all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole “di durata non inferiore a tre anni,” nulla innovando in materia di requisiti anagrafici e/o contributivi per quanto concerne le prestazioni da liquidare in regime di totalizzazione.

 

Conseguentemente, i predetti  lavoratori, a decorrere nell’anno 2012, potranno accedere alla pensione di anzianità nel regime di totalizzazione  con un posticipo di 1 mese rispetto alle regole previgenti in materia di decorrenza del trattamento pensionistico “c.d. finestra mobile” (v. p. 5 della circolare n. 126 del 2010; msg. 016032 del 5 agosto 2011).

 

Il posticipo di che trattasi sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall’anno 2014.

 

Per tale prestazione continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 122 del 2010  nonché le disposizioni, in materia di adeguamento alla speranza di vita (v. punto 10 della circolare n 35 del 2012.).

 

11.2 Pensioni in regime di totalizzazione  (articolo 24, comma 19, del d.l. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011)

 

Com’è noto l’art. 24, comma 19, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011, con effetto dal 1° gennaio2012, ha soppresso all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole “, di durata non inferiore a tre anni”, nulla innovando in materia di requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione.

 

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2012, è data facoltà  ai lavoratori di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni.

 

a)  Soggetti che hanno maturato i requisiti  al 31/12/2011

 

Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma 19 dell’articolo 24  menzionato riconoscono la facoltà di valorizzare i periodi inferiori a 3 anni con effetto dal 1° gennaio 2012 e che, in base ai criteri di carattere generale, il requisito si intende perfezionato dal momento in cui il soggetto può utilizzare la contribuzione inferiore ai 3 anni e cioè  con effetto dal 1° gennaio 2012, si precisa quanto segue.

 

Coloro che hanno perfezionato i requisiti   vigenti al 31/12/2011 ancorchè   abbiano presentato domanda di pensione in regime di totalizzazione nel corso dell’anno 2011 e/o nel 2012, e che sono in attesa dell’apertura della c.d. finestra mobile, hanno facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 19 dell’articolo 24.

 

In particolare, per tali soggetti che intendano valorizzare i periodi inferiori a tre anni, tale scelta comporterà la rideterminazione della decorrenza del trattamento pensionistico e cioè i 18 mesi per l’apertura della finestra per l’accesso alla pensione di vecchiaia e  per la pensione di anzianità (ulteriore posticipo decorrenza legge n. 111 del 2011),  inizieranno a partire dal 1° gennaio 2012.

 

Qualora gli interessati  non esercitino tale facoltà, si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 9 del 2008, punto 7 “Diritto alla pensione supplementare”,  nel quale è stato chiarito che:  “I titolari di pensione in totalizzazione, che abbiano periodi di contribuzione nel FPLD, i quali rimangono esclusi dalla totalizzazione per il mancato possesso dei sei anni minimi di contribuzione, possono richiedere, sussistendo le altre condizioni di legge, la pensione supplementare nel Fondo, a condizione che la pensione totalizzata sia composta da almeno una quota a carico di un fondo sostitutivo od esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria. I titolari di pensione in totalizzazione, che abbiano periodi di contribuzione nella gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, esclusi dalla totalizzazione, possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, la pensione supplementare a carico della predetta gestione”.

 

Pertanto, se il soggetto vuole mantenere la “vecchia” disciplina in materia di decorrenza per l’accesso al trattamento pensionistico in alternativa può chiedere una pensione supplementare al fine di valorizzare i  periodi  inferiori a 3 anni non compresi nella pensione da liquidare in regime di totalizzazione.

 

b)   Soggetti che  non hanno maturato i requisiti al 31/12/2011

 

Per i soggetti, in possesso di periodi inferiori a 3 anni non utilizzabili alla data del 31/12/2011  per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione ma utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2012 in base alle disposizioni di cui al comma 19 dell’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, si precisa quanto segue.

 

Nei confronti di tali soggetti  si dovrà  verificare se, comprendendo i periodi inferiori a 3 anni, perfezionano i requisiti contributivi nonché l’età pensionabile, se trattasi di pensione di vecchiaia, entro il mese di gennaio 2012 al fine di determinare la data di accesso al trattamento pensionistico in relazione alla disciplina in materia di decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (v. in proposito p. 10 della circolare n. 35 del 2012).

 

Se nel mese di gennaio 2012 risultino perfezionati i requisiti anagrafici e/o contributivi in base alle disposizioni di cui al menzionato comma 19,   per il diritto al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione,  il trascorrere del periodo  dei 18 mesi (pensione di vecchiaia) e/o 19 mesi, per l’anno 2012, (pensione di anzianità: posticipo decorrenza legge n. 111 del 2011) relativo alla “c.d. finestra mobile” inizierà  da gennaio 2012 a condizione che alla predetta data siano perfezionati i 20 anni  di contribuzione e 65 anni di età per la pensione di vecchiaia ovvero i 40 anni di contribuzione per il diritto, indipendentemente dall’età anagrafica, alla pensione di anzianità.

 

Qualora detti requisiti, in base alle disposizioni di cui al citato comma 19 dell’articolo 24, siano perfezionati nel mese di febbraio  2012 ovvero in data successiva, il  periodo di scorrimento della c.d. finestra mobile inizierà a trascorrere dal mese del relativo perfezionamento dei requisiti di legge richiesti per il diritto ai trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione.

 

Rimane fermo che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e quello contributivo per la pensione di anzianità sono soggetti alla disciplina  in materia di adeguamento alla speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

 

 

11.3 Decorrenza dei trattamenti in regime di totalizzazione

 

Tenuto conto che alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad essere applicata la disciplina della c.d. “finestra mobile”, si rammenta quanto segue.

 

Per quanto riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia, si richiama il messaggio n. 4497 del 2011 nel quale, a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro al riguardo, è stato precisato che“al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese. Resta ferma la possibilità per l’interessato di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei prescritti requisiti”.

 

Relativamente alla pensione di anzianità, qualora la domanda sia presentata oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la decorrenza sarà attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (v. in proposito circ. n. 69 del 2006).

 

Si ricorda che il diritto a tali prestazioni è riconosciuto in presenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione (ad esempio cessazione dell’attività lavorativa dipendente).

 

11.4 Pensione ai superstiti e pensione di inabilità in regime di totalizzazione

 

Com’è noto la facoltà di totalizzazione può essere esercitata sia  per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, che per la pensione di inabilità.

 

Con il presente messaggio, si precisa che la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, del requisito minimo di 3 anni per l’accesso al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione non rileva in caso di domande di pensione di inabilità e pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione.

 

Infatti, con messaggio n. 17730 del 2008 per le domande di pensione di inabilità e pensione indiretta è stato precisato quanto segue:

 

“In caso di domande di pensione di inabilità e pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione deve essere cumulata la contribuzione versata in qualunque gestione. Per queste prestazioni non ha, infatti, alcun rilievo il possesso del requisito contributivo minimo dei tre anni in ogni gestione previdenziale (ovvero 6 anni in presenza di trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 2008), che si applica solo per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità.

E’ quindi, necessario e sufficiente verificare solo che ricorrano i requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché gli ulteriori requisiti, ordinariamente richiesti nella gestione pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante (per la pensione di inabilità), ovvero nella gestione nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso (per la pensione indiretta)”.

 

12. Lavoratori extra comunitari rimpatriati

 

Si confermano i contenuti della circolare n. 35 del 2012 e, pertanto, anche nei confronti di tale tipologia di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici ed adeguamenti speranza di vita introdotti dall’articolo 24 d.l. n. 201 del 2011.

 

13. Calcolo della quota contributiva in presenza di maggiorazioni (es. non vedenti, invalidi con grado di invalidità superiore al 74% ecc.)

 

Allo stato attuale, non è possibile valorizzare nella quota contributiva le maggiorazioni previste per particolari categorie di lavoratori: tali maggiorazioni sono utili per il diritto ma non per la misura della quota contributiva.

 

Al riguardo, rimane fermo il criterio illustrato con circolare n. 29 del 2002 in base al quale la maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 80, comma 3, della legge n. 388/2000 non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema di calcolo contributivo.

 

Nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.

 

14. Indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale

Su tale argomento sono state richieste delucidazioni circa la possibilità di prorogare il godimento dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale fino alle nuove età pensionabili della pensione di vecchiaia, previste dall’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n.214.

 

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

Come è noto, l’articolo 19Ter, comma 4, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che la scadenza dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, originariamente fissata dal decreto legislativo 207/1996 al compimento del 65° anno di età per gli uomini e al 60°  anno per le donne, fosse prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

 

Si pone ora il problema del raccordo, per gli indennizzi la cui scadenza è fissata dal 1° gennaio 2012 in poi, tra la normativa sopra citata e le nuove età pensionabili per la  pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi, stabilite dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che, come è noto, prevede per le lavoratrici autonome la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia da un minimo di 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2012, fino a raggiungere a regime, dal 1° gennaio 2021, l’età finale di 67 anni prevista dalla riforma in parola, età da adeguarsi comunque alla speranza di vita in relazione a quanto stabilito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e per i lavoratori autonomi da un’età minima di 66 anni dal 1° gennaio 2012, fino a raggiungere a regime dal 1° gennaio 2021 l’età finale di 67 anni, età anche questa da adeguarsi comunque alla speranza di vita in relazione a quanto stabilito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Su tale argomento è stata formulata apposita richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; nell’attesa le Sedi sono autorizzate alla proroga fino ad un massimo di 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile della previgente normativa, e cioè fino a 61 anni e 5 mesi  per una richiedente donna, e fino a 66 anni e 5 mesi per un richiedente uomo, e non oltre, purché ovviamente i richiedenti siano in possesso, al momento del compimento dell’età pensionabile della previgente normativa, del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia

 

Non appena perverrà la risposta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniranno istruzioni al riguardo.

 

15. Cumulo dei periodi assicurativi: circolare n. 116 del 2011

 

Per i soggetti destinatari delle disposizioni  di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come modificato dall’ articolo 1, comma 76, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 , in materia di “Cumulo dei periodi assicurativi”, illustrate con circolare n. 116 del 2011, si fa riserva di comunicazioni con successivo messaggio.

Il Direttore Generale
Nori

Nota 21 dicembre 2012, Prot. AODGSSSI n.5503

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi

Ufficio III

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali

 

p.c.

Alla Direzione Generale Personale Scolastico

Dipartimento per l’Istruzione – MIUR

 

Oggetto: “Istanze On Line” – presentazione delle domande di cessazione dal servizio

 

Si comunica che anche quest’anno verrà attivata, nella sezione “Istanze On Line” del sito internet del MIUR, la procedura web per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio.

 

In attesa della disponibilità della suddetta funzionalità web, che sarà comunicata con apposito avviso, si invita il personale interessato ad effettuare la registrazione, operazione preliminare all’inserimento della domanda.

 

E’ utile precisare che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze non hanno perduto la registrazione, per cui possono utilizzare le medesime credenziali.

 

Si ricorda a proposito che per accedere al portale si deve far uso di “UserName” e “Password”, mentre per inoltrare l’istanza si deve avere a disposizione il “Codice Personale”.

 

L’operazione di registrazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso l’istituzione scolastica di servizio, viene effettuata, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Presentazione Istanze on line – registrazione”, presente nel suddetto sito internet di questo Ministero all’indirizzo http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.

 

IL DIRIGENTE

F.to Paolo De Santis

 

Circolare Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 98

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il  Personale scolastico

 

Circolare Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 98

Prot. n. AOODGPER 9733

 

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI

LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di

TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in Lingua Tedesca

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine

BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Ass. Istruzione e Cultura

Direzione Personale Scolastico

AOSTA

 

Oggetto: D.M. n 97 del 20 dicembre 2012.- Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative.

 

Si trasmette il D.M. di cui all’ oggetto con cui viene stabilita la data entro la quale il personale della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio.

 

Si ricordano i requisiti necessari per il diritto al trattamento di pensione:

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011:

 

In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007,  i requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere  ottenuto sommando ulteriori  frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì , indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett, C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia,ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1 settembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti  entro il 31 dicembre 2012. Tali lavoratrici sono destinatarie, infatti,  della finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della L. 148/2011

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 –seconda parte- e 14 dell’art.24 della legge 22.12.2011 n.214  e specificato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012, tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1/1/2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”),  e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 dovrà  essere collocato a riposo d’ufficio (salvo trattenimento in  servizio).

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l’anno 2013 le regole da applicarsi sono:

 

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013 in virtù della disposizione prevista dall’art. 59, c.9 della L.449/97, siaper gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi , a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento. Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma  prevede  una penalizzazione.

 

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013.

 

A) Cessazioni dal servizio personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.

 

Il predetto D.M. n. fissa, all’art. 1, il termine finale del 25 gennaio 2013 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del 25 gennaio 2013 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2013.

Sempre entro la medesima data del 25 gennaio 2013 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 25 gennaio 2013 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età  chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 5 mesi per donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

– Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;

–   il personale della province di Trento Bolzano ed  Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto.

 

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata entro il 30 marzo e ,comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o dalle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge 183/2011.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisitidi cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l’ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS – gestione ex INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente  all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

 

1)   presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione.

2)   Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)

3)   Presentazione telematica  della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

 

Applicazione dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)

 

L’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha  equiparato i trattenimenti in servizio  previsti dall’art. 509, comma 5, del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.

Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, adottata sulla base delle indicazione di cui alla Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica devono essere  applicati in maniera  puntuale e motivata.

Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.

Per quanto riguarda l’apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell’a.s. 2012-2013, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2013/2014.

Parimenti, per i Dirigenti scolastici le istanze di trattenimento devono essere valutate sia  in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo  di dimensionamento della rete scolastica che   all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le  immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali ..

Al fine della concessione della proroga della permanenza in servizio, accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.

Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro che, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011, compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013 negli altri casi.

Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per classe di concorso, posto o profilo, non oltre il 30 aprile 2013, secondo un prospetto che verrà reso successivamente disponibile

La normativa sopra richiamata ha modificato l’art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall’art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. In particolare, nel 2013 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2013 non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Con la riforma viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, sono inapplicabili dal 1.1.2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994).

 

Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008. (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)

 

Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011. L’Amministrazione può altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2013, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini. In tale ultima ipotesi, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.

In merito si deve in ogni caso tenere presente che l’art. 6 comma 2 quater del d.l. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2012 ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 72 c.11 è necessario valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

 

 

B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2013

 

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici del 28 febbraio è previsto dall’art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza.

 

– recesso dei dirigenti:

 

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

 

 

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d’intesa con l’INPS – gestione ex INPDAP – Direzione Centrale Previdenza.

 

Si ringrazia per la collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to  Luciano Chiappetta

Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 97

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 97

 

 

Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie dal servizio;

 

Visto il D.lvo n.297 del 16 aprile 1994 art. 509 cc 2, 3 e 5;

 

Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, c. 7 e c.11 come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

 

Visto l’art. 9, comma 31 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che i trattenimenti in servizio previsti dal sopra citato art.72 c. 7 possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;

 

Visto il D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito con Legge n. 111 del 15 luglio 2011;

 

Visto il D.L. n. 138 del 16/8/2011, convertito con Legge n. 148 del 14/9/2011 ed in particolare l’art. 1, comma 16 che ha prorogato per un ulteriore triennio, 2011-2014, le disposizioni dell’art. 72, comma 11 della L.133/2008;

 

Visto il DL. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, in particolare l’art. 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico

 

Viste le circolari n. 10 del 20 ottobre 2008, n. 4 del 16 settembre 2009 e n 46078 del 18 ottobre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati si indicati i criteri per l’applicazione dell’art.72 cc. 7 e 11;

 

Vista la Direttiva n.94 del 4 dicembre 2009 con cui questa Direzione ha individuato i criteri per l’applicazione del sopra citato art. 72 cc 7 e 11 al personale della scuola;

 

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell’ art. 1 del Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

 

Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 15 luglio 2010, ed in particolare l’articolo 12 che, per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, fissa al 28 febbraio la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

 

Vista la Circolare n 2 del 8/3/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa all’applicazione dell’art. 24 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

 

D E C R E T A

 

Art.1

1 . Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2013, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 25 gennaio 2013.

2 . Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.

 

Art.2

1. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto.

2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario.

 

 

 

 

Art.3

1. Per l’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l’emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 25 gennaio 2013, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

 

Art. 4

 

1. Rimangono fermi i criteri stabiliti dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l’applicazione dell’art.. 72, comma 7 e comma 11 della L. 133/08, quest’ultimo come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

 

 

IL MINISTRO

f.to  Francesco Profumo

Messaggio INPS 9 novembre 2012, n. 18296

Istituto Naziona Previdenza Sociale
Direzione Centrale Previdenza
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa

Roma, 09-11-2012

Messaggio n. 18296

OGGETTO: Decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 in tema di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. Prime istruzioni operative.

Premessa

L’art. 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 contiene disposizioni per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale dell’8-11 ottobre 2012, n. 223. La citata sentenza ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella parte in cui non esclude l’applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973 (di approvazione del testo unico delle norme sull’indennità di buonuscita a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).

In particolare, l’art. 1 del decreto legge n. 185/2012 ha disposto l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 (abrogato) senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente.

La norma dispone anche l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall’art. 37 e 38 del DPR 23 dicembre 1973, n. 1032.

Di seguito sono descritti gli effetti della norma in esame e sono fornite le prime istruzioni operative alle sedi provinciali e territoriali ed alle amministrazioni iscritte alla gestione ex Inpdap ai fini dei trattamenti di fine servizio.

1. Ripristino del computo delle prestazioni secondo la normativa previgente all’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010

L’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2011, dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 determina il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati (indennità premio di servizio, per i dipendenti delle autonomie locali, delle regioni e della sanità, indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato, indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici e delle altre amministrazioni che erogano questa prestazione e che non sono iscritte alle gestioni del Tfs dell’ex Inpdap). Venendo meno il computo della prestazione su due quote (la seconda delle quali con modalità simili a quelle del calcolo del Tfr per le anzianità successive al 2010) i trattamenti di fine servizio di competenza dell’Istituto devono essere determinati esclusivamente in base alle disposizioni di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 e alla legge 8 marzo 1968, n. 152, a seconda che si tratti di indennità di buonuscita o indennità premio di servizio, che individuano quale base di calcolo la retribuzione contributiva utile percepita alla cessazione del rapporto previdenziale (retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l’indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di servizio effettivo per l’indennità premio di servizio) da riferire all’anzianità utile complessiva.

In attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.
Pertanto, tutte le pratiche in uno stato diverso da “determinata” devono essere riportate in istruttoria e ridefinite secondo le modalità sopra descritte.
Le amministrazioni possono continuare a compilare i modelli PA04 secondo le modalità attualmente in uso, fino a nuove indicazioni.
Ulteriori istruzioni saranno diramate non appena rilasciate le nuove procedure di gestione del Tfs e dei riscatti.

2. La riliquidazione dei trattamenti di fine servizio erogati in base all’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010

L’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 185/2012 dispone che i trattamenti di fine servizio, relativi a cessazioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010 e liquidati in base all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 fino al 30 ottobre 2012 devono essere riliquidati d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Se in sede di riliquidazione l’importo spettante risultasse inferiore a quello precedentemente erogato non si procede al recupero della somma erogata in eccedenza per effetto della previgente normativa.
Si procederà centralmente al calcolo di tutte le riliquidazioni.

Una volta completate queste operazioni, le sedi di competenza avranno la disponibilità delle pratiche in scrivania virtuale per le successive attività di validazione, associazione a determinazione, impegno e pagamento delle prestazioni.
Saranno ricalcolate anche le pratiche relative a Tfs definiti in modalità provvisoria dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 185/2012 e fino all’adeguamento delle procedure. Successivamente saranno messe a disposizione delle sedi con le modalità sopra descritte.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non sono poste in pagamento le prestazioni di importo inferiore a 12 euro (informativa Inpdap n. 9 del 7 luglio 2003).
In questa fase, le sedi provinciali e territoriali non devono procedere a riliquidazioni ad altro titolo di prestazioni riferibili a cessazioni del rapporto previdenziale successive al 31 dicembre 2010, fino quando non saranno state completate le operazioni di riliquidazione prima ricordate, ai sensi della norma in oggetto. In casi particolari ed urgenti (per esempio esecuzioni di sentenze) sarà possibile, in via eccezionale e previa richiesta al servizio di help desk “Assistenza utenti”, effettuare queste riliquidazioni prima del ricalcolo disposto dalla norma in esame.

3. Permanenza del contributo del 2,5% a carico del dipendente ed estinzione dei procedimenti e degli effetti delle sentenze in tema di restituzione del contributo stesso

In base alle istruzioni fornite in relazione all’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 dall’allora Inpdap con la circolare 17 dell’8 ottobre 2010, le amministrazioni hanno continuato a versare le contribuzioni dovute in base a quanto previsto dall’art. 11 della legge 152/1968 (per l’indennità premio di servizio) e dall’art. 37 del DPR 1032/1973 (per l’indennità di buonuscita), in ragione dell’immutata natura giuridica (Tfs) delle prestazioni in esame.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 185/2012 nulla cambia per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi contributivi, poiché, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2012, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente al 31.12.2010, nella misura complessiva del 9,60% (7,10 a carico dell’amministrazione e 2,50 a carico del lavoratore) per gli iscritti alla gestione ex Enpas e nella misura complessiva del 6,10% (3,60 a carico dell’amministrazione e 2,50 a carico del dipendente) per gli iscritti alla gestione ex Inadel.

I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% a carico dei lavoratori iscritti alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel si estinguono di diritto. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetto.

Il Direttore Generale

Nori

Nota MEF 8 novembre 2012, n. 157

Ministero dell’Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

 

OGGETTO:   Interventi in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223, dell’11 ottobre 2012. Illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2 e comma 22 del D.L. 78/2010.

 

Come noto con la sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla legittimità di alcuni articoli del Decreto Legge 31 maggio 2010, n 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli:

1)    articolo 9, comma 2, nella parte in cui disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;

2)    articolo 9, comma 22, del D.L.78/2010 nella parte in cui disponeva la riduzione dell’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al suddetto personale, negli anni 2011, 2012 e 2013;

3)    articolo 9, comma 22, del D.L.78/2010 nella parte in cui disponeva che, per il personale della Magistratura, Avvocati e Procuratori dello Stato, non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013;

4)    articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non escludeva l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Alla luce di tale sentenza, questa Direzione ha attivato i seguenti interventi:

–       in merito al punto 1) e 2), si è provveduto, sulla rata di novembre 2012, alla sospensione della riduzione del 5% e del 10% dei trattamenti economici superiori rispettivamente  a 90.000 e 150.000 euro, sospendendo l’applicazione di ogni ritenuta codice RR1, RR2, RR3 e RR4,  nonché alla sospensione della riduzione dell’indennità giudiziaria, codice assegno 525, attraverso la cessazione della ritenuta di categoria codice RIG, per tutto il personale interessato.

–       in merito al punto 3), a decorrere dalla rata di dicembre 2012, si provvederà all’adeguamento degli importi tabellari per il personale della Magistratura. Avvocati e Procuratori dello Stato, in applicazione del DPCM 23 giugno 2009 che stabiliva l’incremento, a titolo di acconto, del 3,04% (vedi messaggio n 89 del 27 luglio 2009).

–       Per quanto riguarda il punto 4) , è intervenuto il D.L. 29 ottobre 2012, n. 185, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012, secondo cui “I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia’ erogate in eccedenza”.

Pertanto, in seguito a quanto disposto dal predetto decreto legge, nessun intervento deve essere effettuato da questa Direzione.

Per quanto riguarda la corresponsione degli arretrati relativi agli interventi già effettuati su rata novembre e a quelli predisposti per rata dicembre verrà a breve fornita apposita comunicazione.

IL DIRIGENTE

Roberta LOTTI