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Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141

Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141

(in GU 22 agosto 2011, n. 194)

 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. (11G0183)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, puo’ adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita’ e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 aprile 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6-ter, e’ inserito il seguente:

«6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosita’ di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo’ in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis».

 

Art. 2

Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e’ sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».

 

Art. 3

Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All’articolo 31, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall’articolo 19, comma 6.».

 

Art. 4

Modifica all’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «articolo 30, comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.».

 

Art. 5

Interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi e’ necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

2. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche’ quella dell’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

 

Art. 6

Norme transitorie

1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilita’ della conformita’ dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi’ 1° agosto 2011

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

 

Ipotesi CCNI Aree a Rischio 27 luglio 2011

Ipotesi CCNI Aree a Rischio

Ipotesi di contratto collettivo integrativo nazionale sull’utilizzo delle risorse finanziarie per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica, di cui all’articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009

22 luglio Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri si e’ riunito il 22 luglio 2011

Di seguito un estratto del comunicato stampa:

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge costituzionale, su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro per le riforme per il federalismo, Bossi, che contiene una serie articolata di modifiche dirette a modernizzare la nostra architettura costituzionale. I punti principali della riforma sono i seguenti:

– Riduzione del numero dei parlamentari

La riforma costituzionale prevede il dimezzamento del numero dei deputati e dei senatori, che comporta istituzioni più snelle e riduzione dei costi della politica. Inoltre è previsto in Costituzione che l’indennità parlamentare sia commisurata almeno per una parte significativa all’effettiva partecipazione ai lavori.

– Riforma del bicameralismo e trasformazione in senso federale del Senato

Si riforma il nostro sistema bicamerale paritario e simmetrico trasformando in senso federale il Senato, avviando una forte semplificazione dei procedimenti legislativi e garantendo la piena governabilità del sistema.

L’età per potere essere eletti alla Camera e al Senato viene abbassata per ambedue le Camere.

– Migliore ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni

La riforma punta a fare chiarezza nella ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni in materie molto delicate come l’energia e le infrastrutture strategiche.

– Procedimento legislativo più veloce, più garanzie per Governo e opposizioni

Il procedimento legislativo diviene più semplice e tempestivo; solo per poche e delicate materie (come la revisione costituzionale) si procederà con il sistema bicamerale perfetto, mentre negli altri casi la competenza sarà distinta tra i due rami.

Il Governo avrà il potere di richiedere la conclusione dell’esame di disegni di legge, presso la Camera dei deputati, entro tempi certi.

Spetterà ai Regolamenti parlamentari definire più incisivi poteri del Governo in Parlamento e predisporre adeguate garanzie per le opposizioni parlamentari.

– Più stabilità di Governo, rafforzamento del Premier

La riforma intende garantire una maggiore stabilità di Governo ed un rafforzamento del Premier, che assumerà la denominazione di Primo Ministro. La legge elettorale per la Camera dei deputati, anche attraverso l’indicazione del candidato Primo Ministro, dovrà garantire la formazione di maggioranze solide; in tal modo, l’individuazione del Primo Ministro e della maggioranza che appoggia il Governo sarà facile ed immediata. Infatti, il Primo Ministro sarà nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni.

L’eventuale approvazione della mozione di sfiducia non comporta lo scioglimento necessario della Camera dei deputati. E’ possibile che il Presidente della Repubblica, nel rispetto dei risultati delle elezioni, nomini un nuovo Primo Ministro. E’ comunque previsto che il Primo Ministro possa chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere.

Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri ed i Viceministri. Può richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati.

– Salde le istituzioni di garanzia

La riforma mantiene “inalterate” le istituzioni di garanzia dell’ordinamento costituzionale.

Il Presidente della Repubblica rimane il supremo garante dell’equilibrio fra i poteri, intervenendo, in particolare, nella fase di scioglimento delle Camere, di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti aventi valore di legge e dei regolamenti. Anzi, il suo ruolo sarà destinato ad accentuarsi a seguito dell’apertura della rappresentanza parlamentare alle istanze degli enti territoriali. (…)

 

Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti: (…)

su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta:

– un decreto legislativo che interviene in materia di conferimento di incarichi dirigenziali da parte delle Regioni e degli Enti locali e di non applicabilità di alcune disposizioni relative alla valutazione della performance del personale in ente con un numero di dipendenti inferiore a quindici. Il provvedimento offre, inoltre, una corretta e definitiva interpretazione delle regole sulla partecipazione sindacale e sulle competenze della contrattazione collettiva integrativa, al fine di sanare eventuali discrasie organizzative. Il testo ha ricevuto il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari.

Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119

 

Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119
(in G.U. 27 luglio 2011, n. 173)

Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. (11G0162)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

Visto in particolare l’articolo 23 della citata legge n. 183 del 2010 (2) che conferisce delega al Governo ad adottare disposizioni finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;

Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, della citata legge n. 183 del 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 5 maggio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le pari opportunità;

Emana

il seguente decreto legislativo:

(2) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge n. 183 del 2009».

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c), d) ed e), al fine di riordinare la tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.

Art. 2 Modifica all’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilità del congedo di maternità

1. All’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».

Art. 3 Modifiche all’articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale

1. All’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.»;

b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.

Art. 4 Modifiche all’articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.»;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

Art. 5 Modifiche all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca

1. All’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.».

Art. 6 Modifiche all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.».

Art. 7 Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

4. Sono abrogati l’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l’articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Art. 8 Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di adozioni e affidamenti

1. All’articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore.».

Art. 9 Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Lettera Circolare Funzione Pubblica 5 aprile 2011, n. 7

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

Lettera Circolare Funzione Pubblica 5 aprile 2011, n. 7

Oggetto: Decreto Legislativo 27 novembre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi

Nota 8 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER. 1042

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Nota 8 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER. 1042

Ufficio di Segreteria

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LL. SS.

OGGETTO: Certificazione di compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa di istituto – A.s. 2010/2011.

Con riferimento all’oggetto, si ritiene utile richiamare l’attenzione su quanto già precisato con nota n. AOODGPER. 8578 del 23 settembre 2010 in ordine alla necessità che “le procedure di utilizzo del personale scolastico si svolgano nel quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente”.

Pertanto si ritiene, anche in considerazione del fatto che l’anno scolastico è ormai avanzato, che siano applicabili le norme contrattuali di cui all’art. 6 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 nella parte in cui vengono individuate le materie oggetto di contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica. Restano comunque ferme le contrattazioni in ogni modo concluse.

Tanto si comunica con preghiera di diffusione presso le istituzioni scolastiche interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

Intesa 4 febbraio 2011

Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego

Di seguito il comunicato stampa:

Si è tenuto questa mattina, a Palazzo Chigi, un incontro tra governo e sindacati; oggetto della riunione la regolazione del regime transitorio degli istituti premianti previsto dal decreto legislativo n. 150/09.

Presenti per il governo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta e il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi. L’accordo è stato siglato dai sindacati presenti, ma non dalla Cgil.

Il segretario della Cgil Camusso ha spiegato la sua posizione in una conferenza stampa. “L’accordo non cambia nulla per le condizioni dei lavoratori” ha detto “non determina di poter eleggere le rappresentanze, non dà la possibilità di contrattare risorse e retribuzioni per i lavoratori pubblici”.

Successivamente si è tenuta la conferenza stampa dei segretari della Cisl, Bonanni e della Uil, Pirani.

L’incontro che abbiamo avuto ha dissipato diversi problemi, ha detto Bonanni. “Le buste paga di tutti i lavoratori del pubblico impiego saranno esattamente quelle che sono state pattuite, senza un euro in meno e questo è un grande successo pur in questa situazione di blocco della contrattazione”, ha precisato, ricordando che negli altri Paesi c’è stato non solo il blocco della contrattazione ma anche una decurtazione del salario.

L’accordo, ha affermato Pirani, “garantisce la non diminuzione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, ma anzi prevede la possibilità di erogazioni ulteriori basate sulla suddivisione del dividendo dell’efficienza”. Una parte dei risparmi che le amministrazioni riusciranno a realizzare, ha spiegato, andranno ad aumentare le retribuzioni, sulla base di valutazioni legate al merito e alla produttività. Per il mondo della scuola siamo riusciti a mantenere la dinamica degli scatti di anzianità, ha concluso.

Parere Consiglio di Stato 3 febbraio 2011

Parere Consiglio di Stato

Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2011

NUMERO AFFARE 05211/2010 data 03/02/2011

Parere Consiglio di Stato 3 febbraio 2011

OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento funzione pubblica. PRINCIPI E CRITERI DI RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE PER IL PUBBLICO IMPIEGO ALLA LUCE DEL D. LGS. N. 150/2009.

Nota 31 gennaio 2011, Prot. n. AOODGPER 717

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Ai DIRETTORI GENERALI

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Istruzioni per l’applicazione dell’art. 23 comma 5 del C.C.N.L. del 15.7.2010 – Area V quadriennio 2006/2009 – Assegno ad personam.

L’art. 58, comma 2, del C.C.N.L. – Area V quadriennio normativo 2002/2005 dispone quanto segue:

“2. I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale dell’area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l’eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per effetto dell’espletamento delle funzioni sostitutive.

3. L’eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.“

L’art. 23, comma 5 del C.C.N.L. del 15.7.2010 – Area V – dirigenza scolastica quadriennio normativo 2006/2009 ribadisce il diritto all’attribuzione dell’assegno ad personam senza successivo assorbimento dello stesso.

La norma trova applicazione nel procedimento di assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici negli anni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 che, nell’espletamento delle funzioni sostitutive dei capi d’istituto, hanno percepito emolumenti che, sommati allo stipendio in godimento, superano il trattamento economico attribuito dallo stesso C.C.N.L.

La nota prot. n. 702 del 13 giugno 2006 di questa Direzione Generale, allegata, chiarisce che “l’eventuale maggior trattamento economico del docente incaricato della presidenza deve essere determinato comparando tutte le voci del salario fondamentale del preside incaricato e del dirigente scolastico con esclusione delle voci variabili perché collegate alla complessità della singola istituzione scolastica. In sostanza non dovrebbe essere considerata, nelle comparazioni delle retribuzioni, né la parte variabile dell’indennità di direzione di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell’art. 33 C.C.N.I. 31.8.1999 né la parte variabile della retribuzione di posizione della retribuzione del dirigente scolastico. Infine non dovrebbe essere in alcuna maniera considerata la retribuzione di risultato del dirigente scolastico in quanto eventuale e, soprattutto, variabile”.

Gli elementi da confrontare variano secondo la data di assunzione.

Decorrenza economica 1.9.2006:

1) trattamento economico complessivo percepito alla data di assunzione del nuovo ruolo:

§ stipendio tabella B C.C.N.L. Scuola 7.12.2005

§ incremento stipendiale 1.1.2006 tabella 1 C.C.N.L. 29.11.2007

§ eventuali assegni ad personam riassorbibili equiparati allo stipendio

§ indennità di funzioni superiori (art. 69 C.C.N.L. 4.8.1995)

§ indennità di direzione quota fissa tabella B C.C.N.I. 31.8.1999 (L. 4.728.000 a.l. pari a € 2.441,81).

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 12 mensilità, ma concorrono alla formazione della tredicesima mensilità; fa eccezione l’indennità di direzione, retribuita per 12 mensilità.

2) trattamento economico complessivo spettante nel ruolo dirigenziale:

§ stipendio art. 2 c. 2 C.C.N.L./2006 II biennio (€ 40.129,98)

§ incrementi 1.4.2006 e 1.7.2006 art. 23 c. 1 C.C.N.L./2010 I biennio (€ 15,74 e € 26,24)

§ retribuzione di posizione – parte fissa – art. 23 c. 3 C.C.N.L./2010 I biennio (€ 3.166,68)

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 13 mensilità.

Decorrenza economica 1.9.2007:

1) trattamento economico complessivo percepito alla data di assunzione del nuovo ruolo:

§ stipendio tabella 2 C.C.N.L. 29.11.2007

§ eventuali assegni ad personam riassorbibili equiparati allo stipendio

§ indennità di funzioni superiori (art. 69 C.C.N.L. 4.8.1995)

§ indennità di direzione quota fissa tabella B CCNI 31.8.1999 (L. 4.728.000 a.l. pari a € 2.441,81).

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 12 mensilità, ma concorrono alla formazione della tredicesima mensilità; fa eccezione l’indennità di direzione, retribuita per 12 mensilità.

2) trattamento economico complessivo spettante nel ruolo dirigenziale:

§ stipendio art. 23 c. 2 C.C.N.L./2010 I biennio (€ 41.968,00)

§ retribuzione di posizione – parte fissa – art. 23 c. 3 C.C.N.L./2010 I biennio (€ 3.166,68)

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 13 mensilità.

Decorrenza economica 1.9.2008:

1) trattamento economico complessivo percepito alla data di assunzione del nuovo ruolo:

§ stipendio tabella 1 Seq. Contr./2008

§ incrementi 1.4.2008 e 1.7.2008 tabella A C.C.N.L. 23.1.2009

§ eventuali assegni ad personam riassorbibili equiparati allo stipendio

§ indennità di funzioni superiori (art. 69 C.C.N.L. 4.8.1995)

§ indennità di direzione quota fissa tabella B CCNI 31.8.1999 (L. 4.728.000 a.l. pari a € 2.441,81).

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 12 mensilità, ma concorrono alla formazione della tredicesima mensilità; fa eccezione l’indennità di direzione, retribuita per 12 mensilità.

2) trattamento economico complessivo spettante nel ruolo dirigenziale:

§ stipendio art. 23 c. 2 C.C.N.L./2010 I biennio (€ 41.968,00)

§ incrementi 1.4.2008 e 1.7.2008 art. 2 c. 1 C.C.N.L./2010 II biennio (€ 15,74 e € 26,24)

§ retribuzione di posizione – parte fissa – art. 2 c. 3 C.C.N.L./2010 II biennio (€ 3.556,68)

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 13 mensilità.

Decorrenza economica 1.9.2009:

1) trattamento economico complessivo percepito alla data di assunzione del nuovo ruolo:

§ stipendio tabella B C.C.N.L. 23.1.2009

§ eventuali assegni ad personam riassorbibili equiparati allo stipendio

§ indennità di funzioni superiori (art. 69 C.C.N.L. 4.8.1995)

§ indennità di direzione quota fissa tabella B C.C.N.I. 31.8.1999 (L. 4.728.000 a.l. pari a € 2.441,81).

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 12 mensilità, ma concorrono alla formazione della tredicesima mensilità; fa eccezione l’indennità di direzione, retribuita per 12 mensilità.

2) trattamento economico complessivo spettante nel ruolo dirigenziale:

§ stipendio art. 2 c. 2 C.C.N.L./2010 II biennio (€ 43.310,90)

§ retribuzione di posizione – parte fissa – art. 2 c. 3 C.C.N.L./2010 II biennio (€ 3.556,68)

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 13 mensilità.

Decorrenza economica 1.9.2010:

1) trattamento economico complessivo percepito alla data di assunzione del nuovo ruolo:

§ stipendio tabella B C.C.N.L. 23.1.2009

§ eventuali assegni ad personam riassorbibili equiparati allo stipendio

§ indennità di funzioni superiori (art. 69 C.C.N.L. 4.8.1995)

§ indennità di direzione quota fissa tabella B C.C.N.I. 31.8.1999 (L. 4.728.000 a.l. pari a € 2.441,81).

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 12 mensilità, ma concorrono alla formazione della tredicesima mensilità; fa eccezione l’indennità di direzione, retribuita per 12 mensilità.

2) trattamento economico complessivo spettante nel ruolo dirigenziale:

§ stipendio art. 2 c. 2 C.C.N.L./2010 II biennio (€ 43.310,90)

§ retribuzione di posizione – parte fissa – art. 2 c. 3 C.C.N.L./2010 II biennio (€ 3.556,68)

Questi elementi sono riportati nelle tabelle contrattuali per 13 mensilità.

Tutti gli importi riportati nel file allegato sono stati desunti dalle tabelle contrattuali, ad eccezione dell’indennità di funzioni superiori, che è stata calcolata applicando il criterio riportato nell’art. 69 del C.C.N.L. 4.8.1995.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Allegato

Schema Decreto Legislativo (CdM, 21 gennaio 2011)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e , in particolare, l’articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del………;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del ……………;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del………;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche e interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. All’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: “articolo 30, comma 4.” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 31, comma 4.”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. – Hanno comunque immediata applicazione, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, le disposizioni di cui all’articolo 33, modificativo dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’articolo 34, modificativo dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 54, comma 1, modificativo dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le disposizioni in materia di contrattazione integrativa. ”.

2. L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

3. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi e, in particolare, quelle contenute negli articoli 56, 58, 59, comma 1, 66, comma 3 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Nota 26 gennaio 2010, AOOUFGAB Prot.n700/GM

Oggetto: Rilevazione GEDAP ANNO SOLARE 2009 – COMPARTO SCUOLA. CCNQ 9 ottobre 2009 di modifica del CCNQ 26 settembre 2008 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle OO.SS rappresentative nei comparti

Dipartimento per l’Istruzione

GABINETTO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – con nota n.54243 del 18.12.2009, ha richiamato l’attenzione delle Amministrazioni pubbliche sul disposto dell’art.9, comma 9, 2° periodo, del CCNQ 9 ottobre 2009, in particolare sull’obbligo di trasmissione, entro il 31 maggio di ciascun anno, dei dati relativi a distacchi, aspettative, permessi sindacali e permessi per funzioni pubbliche elettive, di cui all’art.50, cc. 3 e 4 del d.lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, la cui mancata osservanza “costituisce in ogni caso….infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento”.

Gli Uffici in indirizzo, pertanto, dovranno provvedere all’inserimento dei dati sopraindicati relativi all’anno solare 2009 utilizzando le userid e le password precedentemente comunicate da questo Gabinetto e tenendo conto delle indicazioni operative, per l’utilizzo delle procedure di acquisizione dei dati medesimi, contenute nella circolare n.5/07 del 27.3.2007 (www.gedapfunzionepubblica.it).

Al riguardo si ricorda che non devono essere inseriti i dati relativi a:

– distacchi sindacali retribuiti

– aspettative sindacali non retribuite

per i quali, come gli anni precedenti, provvederà direttamente questo ufficio di Gabinetto.

Si invitano gli uffici in indirizzo a provvedere agli adempimenti suindicati nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2010, dando comunicazione dell’avvenuto inserimento a questo Ufficio tramite invio di una e-mail all’indirizzo maura.ciucani@istruzione.it. Sono tenuti a dare comunicazione anche gli Uffici che, in attuazione del punto 4) “Inserimento dati in tempo reale” della nota n.DPF-10277 del 16.4.2008, avessero già completato l’acquisizione dei dati per l’anno solare 2009.

Con l’occasione si richiama nuovamente l’attenzione sul contenuto della nota di questo Gabinetto n.10544/GM del 9.12.2009, ultima pagina, nella quale sono state evidenziate alcune sostanziali novità introdotte dal citato CCNQ 9.10.2009 ed in particolare il disposto dell’art.9, comma 4, che obbliga le amministrazioni a comunicare attraverso il sito web GEDAP la fruizione delle prerogative sindacali immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione.

Si confida nella fattiva collaborazione e si ringrazia.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

f.to FIDORA