Archivi categoria: Contratti

Ipotesi CCNL (ARAN, 11.6.14)

Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell’art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011

Ipotesi CCNL (ARAN, 11.6.14)

Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il riconoscimento al personale ATA dell’emolumento una-tantum avente carattere stipendiale di cui all’articolo l-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (26.2.14)

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2014/2015

Nota 4 febbraio 2014, AOODGSC Prot. n. 724

Ministero dell’Istruzione dell’Università, della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio
SEDE
e, p.c.
Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
Agli Intendenti e ai Sovrintendenti scolastici delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Val d’Aosta
LORO SEDI

Nota 4 febbraio 2014, AOODGSC Prot. n. 724

OGGETTO: Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2013/2014 – Esercizio Finanziario 2013

Nota 13 dicembre 2013, Prot. n. AOODGPER 13459

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico – Uff. IV-Uff.V

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO

Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma
TRENTO

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine
BOLZANO

e,p.c. Al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C.
ROMA

All’Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

All’Assessore alla P.I. della Regione Siciliana
PALERMO

Al Presidente della Giunta Provinciale di
BOLZANO

Al Presidente della Giunta Provinciale di
TRENTO

Al Capo Dipartimento per l’istruzione
SEDE

Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse, umane, finanziarie e strumentali
SEDE

Ai Direttori Generali
SEDE

Al Gabinetto del Ministro
SEDE

Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2013/2014.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2013/2014 sottoscritto in data 12 dicembre 2013.
Tale accordo discende, con alcune rettifiche, dall’ipotesi di CCNI sottoscritta dalla parte pubblica e dalle OO.SS in data 29 agosto 2013.
Com’è noto, tale ipotesi di contratto, è oggetto del lungo percorso di verifica ai sensi dell’art. 40 bis, commi 1 e 2, del D.L.vo 165/201, come sostituito dall’art. 55 del D.L.vo 150/09.
Il testo, unitamente alla certificazione sulla compatibilità finanziaria rilasciata dall’UCB presso il MIUR, è stato inviato in data 5 novembre 2013 dall’Uff. VIII della Dir. Gen. per la politica finanziaria e per il bilancio, alla PCM – Dipartimento per la Funzione Pubblica -Servizio Relazioni Sindacali e al MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -IGOP, per le valutazioni di competenza, volte all’accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria nonché del rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.

In data 10 dicembre 2013 è stata acquisita la valutazione del DFP che, con nota prot. n. DFP 0056236 P-4.17.1.14.5 del 5 dicembre 2013, esprime, di concerto con il MEF – Dipartimento della RGS – IGOP, parere favorevole all’ulteriore corso del contratto.
Il CCNI è stato sottoscritto in via definitiva in data 12 dicembre 2013.
Le SS.LL. vorranno immediatamente attivarsi al fine di avviare, in linea con quanto disposto, la contrattazione decentrata regionale a cui si rimette la definizione di criteri e procedure di impiego di personale, in relazione anche a specifiche esigenze e situazioni locali

Com’è noto, nelle more del perfezionamento del CCNI, al fine di consentire il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico 2013/14, i termini di presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono stati stabiliti con nota circolare prot. n. AOODGPER 6894 del 4.7.2013 (dal 10 al 20 luglio personale docente della scuola dell’infanzia e primaria – domande presentate tramite la procedura POLIS; entro il 25 luglio personale docente della scuola di I e II grado; entro il 25 luglio personale educativo e docenti di religione cattolica; entro il 12 agosto personale A.T.A.).

La presente circolare, con allegato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2013/2014 viene diffusa, al fine di assicurarne la tempestiva conoscenza, attraverso il sito Internet e la rete Intranet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

per IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE VICARIO
F.TO GILDO DE ANGELIS

Ipotesi CCNQ (ARAN, 30.7.13)

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 – 2015

 

In data 30 luglio 2013 alle ore 15.30 presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:

 

L’ARAN:

nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini

 

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CISL

UIL

CIDA

CONFEDIR-MIT

CONFSAL

COSMED

 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle Aree della dirigenza nel triennio 2013 – 2015

Ipotesi CCNI (MIUR, 24.7.13)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Il giorno 24 luglio 2013 alle ore sedici, presso il Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca (di seguito indicato Ministero) ha luogo l’ incontro tra la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. 24 del 10 marzo 2010, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL e Federazione Nazionale GILDA – UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola.

Al termine dell’incontro la delegazione di parte pubblica, in rappresentanza dell’ Amministrazione e i delegati delle Organizzazioni sindacali concordano e sottoscrivono la presente ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo per la formazione del personale docente, educativo e ATA.

Protocollo d’Intesa Confindustria, Cgil, Cisl e Uil (31.5.13)

PROTOCOLLO D’INTESA

Con la presente intesa le parti intendono dare applicazione all’accordo del 28 giugno 2011 in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, fissando i principi ai quali ispirare la regolamentazione attuativa e le necessarie convenzioni con gli enti interessati.
Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte.

Misurazione della rappresentatività.
1 Come definito al punto 1 dell’accordo 28 giugno 2011, la certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai fini della contrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e i consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.
2 Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall’INPS, tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo. L’INPS, una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, lo trasmetterà al CNEL.
3 Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione.
Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale.
4 I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle RSU, saranno raccolti, se possibile, tramite i Comitati Provinciali dei Garanti di cui all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, o analogo organismo, e trasmessi al CNEL. Il CNEL raccoglierà i dati relativi ai voti per ambito contrattuale e per organizzazione e, unitamente ai dati relativi agli iscritti ricevuti dall’INPS, ne effettuerà la ponderazione al fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.
5 La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, così come definita nell’intesa del 28/6/2011 (ossia il 5%), sarà determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati.
6 Fermo restando quanto già sopra definito in materia di RSU, nonché quanto previsto dall’accordo del 28/6/2011, le parti convengono che:

  • viene confermato il principio stabilito nell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, ossia che le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70;
  • le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire RSA;
  • in ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente accordo.
  • le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;
  • le RSU saranno elette con voto proporzionale;
  • il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componentela RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

7 Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti le regole dell’accordo interconfederale del dicembre 1993, con i suddetti principi, anche con riferimento all’esercizio dei diritti sindacali e, segnatamente, con quelli in tema di diritto di assemblea in capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa, titolarità della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per l’insieme dei lavoratori dipendenti.

Titolarità ed efficacia della contrattazione
1. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo che abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).
2. Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria – per ogni singolo CCNL – decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio regolamento.
In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa, le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.
3 I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice – le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.
4 Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le Parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.
5 I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con la presente intesa.
6 Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare i principi qui concordati e si impegnano, altresì, affinché le rispettive strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo.
7 Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la puntuale attuazione dei principi qui concordati, nonché a concordare modalità di definizione di eventuali controversie sorte come conseguenza della loro concreta applicazione.

CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL

ROMA, 31 MAGGIO 2013

Nota 9 aprile 2013, Prot.n. 2323

Nota 9 aprile 2013, Prot.n. 2323

Oggetto: Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2012/2013

CCNI (MIUR, 11.3.13)

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2013/2014, sottoscritto nell’anno 2012 il giorno 6 del mese di dicembre, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale