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Diario d’Esame 2014-2015

Diario d’Esame 2014-2015 – XVII edizione *
Una guida, passo per passo, al lavoro delle Commissioni

a cura di Dario Cillo

diario_esame


nds_esami* in Notizie della Scuola,
A. XLII, n. 19/20,
Napoli, Tecnodid,
1 – 30 giugno 2015

Raccolta aggiornata delle norme sull’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’Istruzione

Raccolta aggiornata delle norme sull’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’Istruzione

a cura di Giuseppe Guastini

In questa raccolta sono riunite in modo organico la maggior parte delle disposizioni in materia di ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO D’ISTRUZIONE.

Anticipo che – in omaggio alla semplificazione normativa – questo esame è disciplinato da almeno 18 tra leggi, regi decreti, decreti legislativi, DPR, decreti ministeriali, ordinanze ministeriali, circolari etc.

Trattandosi di disposizioni sovrapposte lungo un arco temporale di quasi un secolo, il “copia-incolla” non è sufficiente a comporre un testo normativo coerente e soprattutto aggiornato.

Nella maggior parte dei casi è bastato non riportare le disposizioni non più in vigore o sostituite da altre più recenti. In altri casi si è reso necessario un aggiornamento terminologico (es.: “scuola media”, “provveditore agli studi” etc); in altre circostanze – limitate — si sono dovute introdurre, nel testo storico, integrazioni sostanziali, come ad esempio nel caso di “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” nell’ambito delle “materie d’esame” o del rilascio dei “certificati provvisori sostitutivi” del diploma, per i quali sono intervenute le restrizioni della legge 183/2011.

Giuseppe Guastini


 

PARTE PRIMA: NORME GENERALI E DI SFONDO

 

1- ASPETTI ORDINAMENTALI

  1. a) È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale [dall’art. 33 della costituzione].
  2. b) Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l’esame di Stato [dall’art. 4, comma 5 del D.L.vo 59/2004].
  3. c) Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato,

al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis dell’art. 11 del D.L.vo 59/2004 [vedere anche successivo punto 7 lettere “c” e “d” ].

  1. d) Il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado [dall’art.186, comma 2 del D.L.vo 297/1994].

 

2- SEDI, SESSIONI E COMMISSIONE ESAMINATRICE

  1. a) Sono sedi di esame di stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione le scuole secondarie di 1° grado statali e pareggiate nonché, per i soli alunni interni, quelle legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall’articolo 362, comma 3, del D.L.vo 297/1994 per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall’autorità ecclesiastica [dall’art.184, comma 1 del D.L.vo 297/1994].
    b) L’esame si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi; le prove suppletive si svolgono in tempi coerenti con i calendari delle prove nazionali INVALSI definiti dalle relative ordinanze o disposizioni del MIUR e devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo [dall’art.184 del D.L.vo 297/1994].
  2. c) La Commissione esaminatrice é composta, oltre che dal presidente, da tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al successivo punto 4, nonché i docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni in situazione di disabilità [dal DPR 362/1966].
  3. d) Nelle scuole funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per effetto D.M. 6 agosto 1999, la commissione d’esame è altresì composta dagli insegnanti di strumento musicale [dall’OM 90/2001].
  4. e) Nelle scuole aventi più di una terza classe la Commissione si articola in tante sottocommissio_ ni quante sono le terze classi: di ogni sottocommissione fanno parte i professori che insegnano materie d’esame nella rispettiva terza classe [dal DPR 362/1966].

 

3- ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE [interamente dal DPR 362/1966]

  1. a) Il presidente della commissione é nominato dal dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente, il quale lo sceglie dalle categorie di personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 362 del 14/05/1966 .
  2. b) I dirigenti scolastici e i docenti incaricati della presidenza devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente.
  3. c) Il presidente della Commissione ha il compito di dirigere e coordinare le operazioni di esame, di assicurarne la regolarità e di curare ogni altro adempimento a lui affidato dalle disposizioni in vigore.
  4. d) Al presidente della Commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della Commissione di altra scuola, del medesimo o diverso Comune vicino, sempre che le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.
  5. e) Il presidente può avvalersi presso ciascuna sottocommissione dell’opera di un vice presidente scegliendolo tra i componenti della sottocommissione e, preferibilmente, tra i professori di ruolo.
  6. f) Il presidente della Commissione provvede, altresì, ove occorra, alla nomina dei commissari aggregati per i candidati privatisti che chiedano di sostenere l’esame di una lingua straniera diversa da quelle insegnate nella scuola.
  7. g) Alla sostituzione dei professori impediti per ragioni di malattia o per altri documentati motivi di partecipare ai lavori della Commissione provvede, se necessario, il presidente, che affiderà l’incarico, per tutta la durata della sessione, preferibilmente ad un professore della materia in servizio nella scuola.

 

4- MATERIE D’ESAME

  1. a) Sono materie di esame: Italiano; Storia; Geografia; Matematica; Scienze; Inglese e seconda lingua straniera; Arte e immagine; Tecnologia; Musica; Scienze motorie e sportive [dall’art. 185 D.L.vo 297/1994 con le modifiche del DPR 89/2009].
  2. b) Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione riguarda anche l’insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124. [dall’art. 2 comma 3 del DPR 122/2009];

in sede di esame viene verificata, nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico [dall’art. 8 DM 201/1999; si veda anche successivo punto 15, lettera “c”].

  1. c) Nell’ambito delle discipline di cui alla lettera “a” è ricompresa anche “Cittadinanza e Costitu_ zione” che costituisce un insegnamento dotato di propri specifici contenuti, integrato nelle discipline dell’area storico-geografica e, nello stesso tempo, di carattere trasversale alle materie d’esame sopra richiamate [dalla CM 86/2010].

 

PARTE SECONDA: ASPETTI PEDAGOGICI E VALUTATIVI

 

5- ASPETTI PEDAGOGICI FONDAMENTALI

  1. a) L’aspetto fondamentale di questo esame deve essere la sua caratterizzazione educativa in quanto, a conclusione del primo ciclo, deve essere offerta all’alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in vista delle scelte successive [dal DM 26/8/1981: “Criteri orientativi per gli esami di licenza media”].
  2. b) L’esame di stato avrà, pertanto, il carattere di un bilancio sia dell’attività svolta dall’alunno sia dell’azione educativa e culturale compiute dalla scuola, anche per una convalida del giudizio sull’orientamento [dal DM 26/8/1981].

 

6- IL RUOLO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

  1. a) Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri

e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa [dall’art. 1, comma 5 del DPR 122/2009].

 

7- IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

  1. a) I docenti della classe procederanno alla predisposizione della relazione finale nella quale saranno presentate le attività della classe unitamente agli insegnamenti effettivamente svolti, alle linee didattiche seguite, agli interventi effettuati, compresi quelli integrativi e la sintesi a consuntivo della programmazione educativa e didattica [dalla CM 32/2008].
    b) In questo quadro viene rafforzata la funzione coordinatrice del consiglio di classe che dovrà indicare, nella fase immediatamente preparatoria all’esame, in piena coerenza con i fini della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del triennio, anche i criteri essenziali del colloquio [dal DM 26/8/1981].
  2. c) Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all’esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione

all’esame medesimo [dall’art. 11, comma 4 bis del D.L.vo 59/2004 ].

  1. d) Il giudizio di idoneità di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del D.L.vo n. 59/2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado [dall’art. 3, comma 2 del DPR 122/2009].
  2. e) In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto [dalla CM 48/2012].

 

 

 

8- VALUTAZIONE CONCLUSIVA

  1. a) Alla valutazione conclusiva dell’esame concorre l’esito della prova scritta nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del D.L.vo n. 59/2004, e successive modificazioni [dall’art. 3, comma 4 del DPR 122/2009].
  2. b) Il voto finale è costituito dalla media aritmetica semplice dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 c). Per i candidati esterni all’attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale [dall’art. 3, commi 6 e 7del DPR 122/2009 come interpretato dalla CM 48/2012].
  3. c) Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità [dall’art. 3, comma 8 del DPR 122/2009].

 

9- CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

  1. a) Al termine dell’anno conclusivo della scuola secondaria di 1° grado la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento e di favorire l’orientamento [dall’art.1, comma 6 del DPR 122/2009].
  2. b) La certificazione delle competenze va espressa mediante descrizione analitica dei diversi traguardi di competenza raggiunti, accompagnata da valutazione in decimi, ai sensi dell’articolo 8, c. 1, del Decreto n. 122/2009. Al riguardo, si fa presente che i descrittori analitici, formulati solitamente in modo narrativo, si distinguono in livelli diversi di padronanza della competenza, che partono da un livello base fino all’eccellenza. Possono costituire riferimenti funzionali per le scuole il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che prevede sei livelli di padronanza, utilizzabile tanto per le lingue straniere quanto per la lingua italiana, e i Quadri OCSE PISA, nonché i Quadri di riferimento elaborati dall’INVALSI per la prova nazionale [dalla CM 48/2012].
  3. c) SCUOLE CHE PARTECIPANO ALLA SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI CERTIFICATO DELLE COMPETENZE EX CM 3/2015:

Relativamente alla secondaria di primo grado, viene stilato in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all’esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l’esame stesso con esito positivo.

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione..

 

 

PARTE TERZA: PROVE D’ESAME

 

10- PROVE D’ESAME
a) L’esame di stato consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie [dall’art.183 del D.L.vo 297/1994].

  1. b) L’esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro dell’IUR tra quelli predisposti annualmente dall’INVALSI, conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle

istituzioni scolastiche competenti [dall’art. 11, comma 4 ter del D.L.vo 59/2004 ].

  1. c) Le prove scritte si svolgono in giorni diversi e per una durata oraria definita, in modo coordinato, dalla commissione esaminatrice di ciascuna scuola (esclusa la prova nazionale). Si rammenta, in proposito, di tener conto nella calendarizzazione delle prove della presenza di alunni di religione ebraica. [dalla CM 32/2008].
  2. d) Le commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due

prove scritte per le lingue straniere comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti [dalla CM 48/2012].

 

11- PROVA SCRITTA DI ITALIANO
a) La prova scritta di italiano viene formulata in modo da consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. La prova dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.
b) Nel rispetto dell’autonomia delle singole scuole, la prova di italiano si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima:

  • esposizione in cui l’alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista ecc.);
  • trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di riflessioni personali;
  • relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.                                                                                                                               [Dalla CM 32/2008]

 

12- PROVE SCRITTE DI INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA

  1. a) Le prove scritte di lingua straniera avranno carattere nettamente produttivo nel senso di dare agli allievi la possibilità di dimostrare le competenze acquisite secondo tracce che consentano loro una certa libertà di espressione. Essa si articolerà su due tracce, sulle quali gli allievi eserciteranno la loro scelta, che potranno essere elaborate dagli insegnanti sulla base delle seguenti indicazioni di massima:
  • riassunto di un brano basato essenzialmente su una sequenza di eventi, sia pure frammista ad

elementi descrittivi, che permetta all’allievo di cogliere i nessi temporali e di causa-effetto in esso

rilevanti;

  • composizione di lettere personali su tracce date e riguardanti argomenti di carattere familiare o di

vita quotidiana ;

  • composizione di un dialogo su tracce che indichino chiaramente la situazione, i personaggi e lo

sviluppo degli argomenti;

  • completamento di un dialogo in cui siano state cancellate alcune battute le quali siano però

inequivocabilmente ricavabili da quanto detto, in precedenza o in seguito, nel dialogo stesso;

  • risposta a domande relative ad un brano che viene proposto per la lettura. Le domande dovranno

riferirsi non soltanto alle informazioni esplicitamente date nel testo ma anche a quanto è da esso

implicitamente ricavabile al fine di saggiare più ampiamente le capacità di lettura da parte

dell’allievo.

E’ appena il caso di ricordare che ogni prova comporta che l’alunno si esprima nella lingua straniera. I criteri di valutazione terranno in debito conto, a seconda delle prove, le capacità sia di comprensione che di produzione [dal DM 26/8/1981]

  1. b) L’insegnamento della seconda lingua comunitaria, giunto ormai a sistema in modo generaliz_

zato e consolidato, è oggetto di autonoma valutazione mediante l’effettuazione di prova scritta.

Le commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due

prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando

l’opportunità che tali prove si svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma valutazione.

Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si

avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il

potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è

oggetto di prova di esame [dalla CM 48/2012].

 

13- PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

La prova scritta di matematica ed elementi di scienze e tecnologia deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curricolo di studi. La prova può essere articolata su più quesiti,(NB: è superato il precedente vincolo di tre o quattro quesiti. ndr) che non comportino soluzioni dipendenti l’una dall’altra per evitare che la loro progressione blocchi l’esecuzione della prova stessa. Nel rispetto dell’autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali. La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati [dalla CM 32/2008].

 

14- PROVA SCRITTA A CARATTERE NAZIONALE

  1. a) La prova scritta nazionale, in quanto rilevazione della qualità degli apprendimenti nell’intero Paese, viene analizzata secondo griglie di correzione fornite direttamente dall’INVALSI [dalla CM 48/2012]

15- IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

  1. a) Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno [dalla CM 32/2008].
  2. b) La commissione imposterà il colloquio evitando che esso si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico collegamento, così come impedirà che esso scada ad inconsistente esercizio verboso, da cui esulino i contenuti culturali cui è tenuta ad informarsi l’azione della scuola. Pertanto il colloquio non deve consistere in una somma di colloquio distinti: occasioni di coinvolgimento indiretto di ogni disciplina possono essere offerte anche dalle verifiche relative ad altri ambiti disciplinari.

Ad esempio, le capacità di osservazione e di visualizzazione relative all’educazione artistica possono essere accertate anche nel corso di una conversazione su un tema di carattere letterario o scientifico. Come pure la capacità di collocazione storica può essere accertata anche in una conversazione relativa agli sviluppi della tecnica. In altri termini, il colloquio, dovrà svolgersi con la maggior possibile coerenza nella trattazione dei vari argomenti, escludendo però ogni artificiosa connessione. Sarà proprio dal modo e dalla misura con cui l’alunno saprà inserirsi in questo armonico dispiegarsi di spunti e di sollecitazioni che scaturirà il giudizio globale sul colloquio stesso [dal DM 26/8/1981].

  1. c) Per le sole classi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio pluridisciplinare, viene verificata, come espressamente previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica [dalla CM 32/2008].
    d) Il diario del colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa svolgersi alla presenza dell’intera sottocommissione [Dall’OM 90/2001].
  2. e) Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi [CM 48/2012].

16- DIVIETI

  1. a) Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private. [dall’OM 90/2001].
  2. b) Durante le prove d’esame è tassativamente vietato l’uso di telefoni cellulari e dispositivi di ripresa foto/video e trasmissione dati.

PARTE QUARTA: ASPETTI PROCEDURALI

 

17- ASPETTI TECNICO-PROCEDURALI [interamente ripreso dall’OM 90/2001]

  1. a) La riunione preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame. la riunione preliminare delle commissioni ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell’inizio delle prove scritte.
  2. b) In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e dell’eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati.
  3. c) Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.
  4. d) Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni contenute nell’art.85 del Regio Decreto 4 maggio1925, n. 653 (vedere successiva lettera “e”). Alla presentazione delle terne dei temi al presidente della commissione, prima dell’inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di lingua straniera, e la prova di matematica.
  5. e) Per le prove scritte degli esami ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz’ora prima dell’inizio della prova. Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova. Quando siano prescritti due temi, le terne si fanno per coppia di temi [Dall’Art. 85 RD 653 1925].
    f) E’ data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono essere riprodotti in numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna.
  6. g) Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del voto finale è necessario che nei verbali risulti il voto della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso.
  7. h) La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio orientativo (già espresso ai fini della iscrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulla loro capacità ed attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati privatisti non licenziati, che non abbiano l’idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi a detta classe.
  8. i) La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d’esame e l’aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.
  9. l) Nella scuola con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.
  10. m) A coloro i quali superano l’esame deve essere rilasciato, a firma del presidente della commissione, il Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione” .
  11. n) Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.

 

   18 – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

  1. a) L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo della scuola sede della commissione [dalla CM 48/2012].
  2. b) L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di

comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola l’esito viene

pubblicato con la sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto.

  1. c) Contestualmente alla pubblicazione degli esiti occorre indicare preventivamente le modalità con cui verrà data notizia di “quando i diplomi sono pronti per la consegna agli interessati[dalla CM 51/2010; vedere anche successivo punto 24 lettera “q”].

 

19 – CUSTODIA DEGLI ATTI D’ESAME E DIRITTO D’ACCESSO [interamente ripreso dall’OM 90/2001]

  1. a) Al termine delle operazioni gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.
  2. b) Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990,n.241, è responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle richieste di accesso e dell’eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all’apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.
  3. c) Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi. .
  4. d) Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, né trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione n.5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell’Adunanza Plenaria del 25-11-1996 )
  5. e) Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell’istituto.
  6. f) A richiesta, le copie possono essere autenticate.
  7. g) L‘imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.
  8. h) L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.

 

 

PARTE QUINTA: CANDIDATI CON PROFILI PARTICOLARI

 

20- CANDIDATI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’

  1. a) Per l’esame di stato conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del D.L.vo n. 59/2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali [dall’Art. 9 DPR 122/2009].
  2. b) Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza [Art. 9 DPR 122/2009].
  3. c) Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario, previsti

dall’articolo 315, comma 1, lettera “b”, del testo unico di cui al D.L.vo n. 297/1994. [art. 9 DPR 122/2009].

  1. d) Sui diplomi di licenza é riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di

svolgimento e di differenziazione delle prove [art. 9 DPR 122/2009].

  1. e) Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso all’esame, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione [testo integrato fra l’art. 9 DPR 122/2009 e l’OM 90/2001].
  2. f) Per l’esame di Stato i docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale [dalla CM 32/2008].
  3. g) Per quanto riguarda gli alunni con disabilità visiva, verrà utilizzato il supporto digitale della prova nazionale da convertire nelle forme previste, impiegando le strumentazioni in uso (braille, lettura digitale, sintetizzatore vocale) [dalla CM 32/2008].

 

21- CANDIDATI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO

  1. a) I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono

utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizza_

to (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5669 del12 luglio 2011.

[dalla CM 48/2012].

  1. b) È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali

candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3” [dalla CM 48/2012].

  1. c) Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in

conformità con quanto indicato dal citato DM, di individuare un proprio componente che possa

leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione

può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala

l’opportu­nità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte,

con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare

criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma [dalla CM 48/2012].

  1. d) Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informati_

     ci nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti

utili nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove [dalla CM

48/2012].

  1. e) Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
  • certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa

dalle prove scritte;

  • richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo

se maggiorenne;

  • approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea

o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli

interventi di natura pedagogico-didattica [dall’Art. 6, comma 5 del DM 5669/2011].

  1. f) Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la Commissione predisporrà una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell’ambito del colloquio pluridisciplinare….” [nota MIUR Prot.n.3587 del 3 giugno 2014]

 

Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali [dalla CM 48/2012].

 

 

22- CANDIDATI ESTERNI

  1. a) All’esame di Stato sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano ventitre anni di età [dall’art. 11, comma 6 del D.L.vo 59/2004].
    b) Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, hanno frequentato scuole non statali non paritarie oppure si sono avvalsi di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, di norma entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di licenza presso una scuola statale o paritaria [dalla CM 48/2012].
  2. c) I candidati esterni, per essere ammessi a sostenere l’esame di stato devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro i termini previsti dalla C.M. sulle iscrizioni, al dirigente scolastico della scuola media statale, paritaria o pareggiata, più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.

I candidati esterni possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l’annullamento delle prove [dall’OM 90/2001].

  1. d) La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l’applicazione del disposto di cui alla successiva lettera “g” [dall’OM 90/2001].
  2. e) Nelle città sedi di più scuole secondarie di 1° grado, i candidati esterni devono chiedere di sostenere l’esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua [dall’OM 90/2001].
  3. f) I candidati esterni che hanno compiuto o compiano nell’anno solare il 14° anno di età e che abbiano seguito studi all’estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole, presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all’esame. A tal fine essi devono presentare una attestazione, rilasciata dal console competente comprovante gli studi seguiti per l’anzidetta durata di 5 anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale [dall’OM 90/2001].
  4. g) In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente, d’intesa con i dirigenti scolastici interessati e delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni.

Il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente, al quale devono essere immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei candidati privatisti che risultino essere stati preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone la assegnazione di detti candidati ad altra commissione di esame della stessa sede o sede viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione diretta agli interessati [dall’OM 90/2001].

  1. h) Il presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini all’abitazione dei candidati medesimi [dall’OM 90/2001].
  2. i) Nella riunione preliminare vengono esaminati i programmi presentati dai candidati esterni e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione [dall’OM 90/2001].
  3. l) Il candidato esterno che non superi l’esame e che non abbia la idoneità alla terza classe della scuola secondaria di 1° grado, ha facoltà, a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe [dall’OM 90/2001].
  4. m) Per i candidati esterni sul diploma, accanto alla denominazione e sede della scuola, deve essere apposta la seguente specifica, tra parentesi: (solo sede di esame) [Dalla CM 51/2010]

 

 

PARTE SESTA: I DIPLOMI

(interamente ripresa dalla CM 51/2010)

 

23- IL FORMATO

  1. a) Il diploma rilasciato in esito all’esame di stato è denominato “Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione
  2. b) il formato del diploma è determinato con D.M. n. 22 del 24 febbraio 2009.
  3. c) I diplomi continuano ad essere stampati dall’Istituto Poligrafico dello Stato e consegnati alle scuole secondo i consueti canali (Uffici territoriali).
  4. d) Ciascun diploma reca, in basso a sinistra, un numero progressivo e l’anno di stampa (i diplomi con anno di stampa ad esempio 2009 eccedenti il fabbisogno sono, prioritariamente, utilizzati anche per i licenziati dell’anno ovvero, nel caso, degli anni scolastici successivi);

sul retro del diploma è presente unicamente un riquadro ove occorre indicare la data di consegna ed il numero progressivo assegnato sul “Registro dei diplomi”.

 

24- ASPETTI PROCEDURALI

  1. a) Ove la consegna sia fatta prima della conclusione degli esami, i diplomi verranno forniti in base ad un fabbisogno presunto, avendo a riferimento il numero dei candidati (interni/esterni).

Se la consegna, invece, viene fatta dopo la conclusione degli esami, i diplomi, allo scopo di non produrre giacenze presso le scuole, verranno forniti in base al fabbisogno reale (numero dei diplomati meno il numero dei diplomi, di nuovo modello, non utilizzati negli anni precedenti e, quindi, giacenti presso ciascuna scuola), come da tempestiva comunicazione da effettuare da parte dalle medesime scuole.

In questo secondo caso resta fermo che le scuole dovranno, come sotto indicato, successivamente inviare, all’Ufficio territoriale, “un unico elenco dei licenziati con indicazione, per ciascuno di questi, del numero del diploma predisposto (che sia stato o meno già consegnato) e del relativo anno di stampa”.

  1. b) La fornitura dei diplomi ai Centri per l’istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti),  per gli studenti iscritti e frequentanti che abbiano superato l’esame di Stato in corso d’anno (sessione speciale), viene effettuata unicamente in base al fabbisogno reale (numero diplomati).
  2. c) L’istituzione scolastica cura la gestione e compilazione del “Registro di carico e scarico dei diplomi”. Sul detto Registro dei diplomi figurano:
  • le generalità del licenziato (nome, cognome, data e luogo di nascita);

  • se studente interno ovvero esterno;

  • la data di conferimento del diploma;

  • la data di firma del diploma da parte del Presidente della commissione o del Dirigente scolastico

delegato (poiché tale data non figura sul diploma occorre farne oggetto, allo scopo, di preventiva

annotazione su distinto, apposito documento di riferimento);

  • la votazione complessiva espressa in decimi (con indicazione della eventuale lode);

  • il numero progressivo (preferibilmente su base annua: es. n. 18/2010) assegnato al diploma;

  • il numero del diploma e del relativo anno di stampa (i numeri dei diplomi ed i relativi anni di

stampa devono figurare anche sui “Registri di carico e scarico dei diplomi” tenuti sia dalle scuole

che dagli Uffici territoriali);

  • le generalità della persona alla quale viene consegnato il diploma;

  • la qualità di colui/ei che ritira il diploma avendone titolo (genitore, ecc.);

  • gli estremi di un valido documento di identità o di riconoscimento del ricevente (art. 35 D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445);

  • la data di consegna del diploma (quale riportata anche sul retro del diploma medesimo);

  • la firma per esteso del ricevente (per ricevuta).

  1. d) Il registro dei diplomi ed il registro di carico e scarico, da tenere costantemente aggiornati, hanno un tempo di conservazione illimitato. I dirigenti scolastici sono personalmente responsabili della custodia dei diplomi e della tenuta dei detti registri.
  2. e) La compilazione del diploma è facilitata dall’indicazione, apposta sotto ogni rigo, di ciò che occorre scrivere. Si sottolinea che il nome del diplomato precede il cognome (si consiglia, in particolare, per generalità non italiane ed ove il nome e/o il cognome siano composti da più parole staccate, di distanziare il nome o il gruppo di nomi dal cognome o gruppo di cognomi) e che la votazione complessiva e la data di conferimento del diploma (che è la data di chiusura della sessione d’esame) devono essere riportate in lettere.
  3. f) Il Presidente della commissione appone sul diploma la propria firma, per esteso, dopo che siano stati ivi indicati (tra parentesi), a stampa o a stampatello, il suo nome e cognome.
  4. g) occorre indicare “sei” e non “sex”. Si consiglia di scrivere il voto (in particolare il “sei”, per evitare alterazioni), nello spazio disponibile, accanto alla barra obliqua (esempio: sei/ decimi), oppure di tracciare una doppia riga orizzontale, dopo il voto, fino alla barra obliqua (esempio: sei=====/ decimi). E’ da preferire la prima soluzione;
  5. h) Occorre scrivere in lettere l’intera data di chiusura della sessione d’esame (ove necessario anche oltre lo spazio punteggiato, ma senza entrare sulla cornice del diploma);
  6. i) se il luogo di nascita estero apparteneva, alla data di nascita, ad uno Stato ad oggi non più esistente (es.: Jugoslavia), occorre indicare l’attuale Stato che comprende il territorio di nascita (es.: Slovenia) e, tra parentesi, quello precedente (es.: ex Jugoslavia);
  7. l) Per i candidati esterni sul diploma, accanto alla denominazione e sede della scuola, deve essere apposta la seguente specifica, tra parentesi: (solo sede di esame);
  8. m) Sul retro del diploma, accanto al riquadro ove viene indicata la data di consegna ed il numero progressivo assegnato sul “Registro dei diplomi”, è apposto il timbro della scuola;
  9. n) La compilazione può essere fatta a mano (in buona calligrafia) ovvero a stampa (da preferire). In ogni caso occorre far uso di inchiostro indelebile.
  10. o) In caso di attribuzione della lode, sul diploma verrà scritto: dieci/ decimi, con lode.
  11. p) Ferme restando la responsabilità e la competenza del Presidente alla firma dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili all’atto della chiusura della relativa sessione (ordinaria o, nel caso, suppletiva), il Presidente medesimo, prima della detta chiusura, delega, per iscritto, alla firma dei diplomi medesimi il dirigente scolastico della scuola sede d’esame, senza indicarne le generalità (tale delega conserva il suo valore anche per altro dirigente subentrante). Tale documento deve essere conservato agli atti della scuola.

In questa evenienza:

  • il soggetto delegato, a seguito della fornitura dei diplomi, ne cura la sottoscrizione per tutti i

licenziati, previa verifica dell’esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d’esame;

  • la dizione prestampata sul diploma “Il Presidente della Commissione” deve essere preceduta da

un “per” e, sotto, occorre indicare, a stampa o a stampatello, in colonna “Il Dirigente Scolastico

delegato” e, tra parentesi, il suo nome e cognome.

  1. q) Quando i diplomi sono pronti per la consegna agli interessati se ne darà loro notizianei modi opportuni quali fatti conoscere, in precedenza, agli interessati medesimi all’atto della pubblicazione dei risultati degli esami.
  2. r) La persona legittimata al ritiro del diploma deve essere invitata a controllare, all’atto della consegna, l’esattezza dei dati apposti sul diploma medesimo.
  3. s) Ai candidati che superano l’esame, ma che risultano essere stati ammessi con riserva all’esame o alla prosecuzione dell’esame medesimo, è consentito rilasciare il diploma solo a seguito dello scioglimento positivo della riserva stessa.
  4. t) Nel caso in cui l’esame sostenuto positivamente venga successivamente annullato anche il diploma già predisposto verrà annullato con le modalità sotto indicate.

 

25- RILASCIO

  1. a) Il rilascio dei diplomi di licenza, é gratuito; questi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo (articolo 187 T.U.).
  2. b) I dirigenti scolastici possono, a richiesta degli interessati, rilasciare certificati (debitamente numerati e registrati: Registro dei certificati e degli attestati) e alle condizioni di cui all’art. 13 della L.183/2011, relativi al conseguimento del titolo di studio in argomento. Si suggerisce di utilizzare il modello riportato in calce alla CM 51/2010, recante indicazione: delle lingue straniere oggetto di prove d’esame (atteso che tale informazione non è più presente sul retro del diploma) ovvero della lingua straniera in caso di inglese o di lingua italiana potenziate; dello strumento musicale oggetto di prova d’esame (per i corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124).
  3. c) Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9, comma 4, D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009).

 

26- ANNULLAMENTO DEI DIPLOMI

  1. a) Ove in sede di compilazione del diploma vengano compiuti degli errori di trascrizione di dati e ciò emerga prima della sua consegna, il diploma medesimo deve essere annullato con doppia barratura obliqua, apposta con inchiostro indelebile, accompagnata dalla scritta “ANNULLATO” e dal taglio, con asportazione, degli angoli (comprensivi della cornice che delimita il diploma) superiore sinistro (angolo, questo, opposto a quello ove figura la bandiera U.E.) ed inferiore destro (prestare attenzione a non tagliare l’altro angolo inferiore ove è presente il numero del diploma e l’anno di stampa).
  2. b) Il diploma può essere annullato unicamente nel caso in cui non sia stato già rilasciato all’interessato; diversamente è consentita, a cura degli Uffici territoriali, solo la rettifica dei dati errati.
  3. c) Non possono essere rilasciati duplicati dei diplomi.
  4. d) Si procede, altresì, all’annullamento dei diplomi (con le dette modalità):
  • in bianco  e non più utilizzabili per deterioramento;

  • intestati a candidati il cui esame è stato annullato;

  • di vecchio modello non utilizzati.

 

27- ATTI DA INVIARE AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI

  1. a) Al termine di ciascuna sessione d’esame, dopo la predisposizione e firma di tutti i diplomi, viene inviato all’Ufficio territoriale, con apposita nota a firma dei dirigenti scolastici:
  • un unico elenco dei licenziati con indicazione, per ciascuno di questi, del numero del diploma

predisposto (che sia stato o meno già consegnato) e del relativo anno di stampa;

  • un unico elenco dei diplomi non compilati (con indicazione del loro numero ed anno di

stampa) in quanto eccedenti il fabbisogno. Questi diplomi sono conservati dalle scuole e utilizzati

per l’anno scolastico successivo;

  • segnalazione del fabbisogno presunto per il nuovo anno scolastico; a tal fine si terrà conto del

numero dei diplomi, di nuovo modello, non utilizzati giacenti presso la scuola;

  • un unico elenco dei diplomi eventualmente annullati, come sopra detto, con apposita distinta

recante indicazione del numero di ciascun diploma e del relativo anno di stampa. I diplomi

annullati vengono uniti a tale distinta e consegnati a mano; della avvenuta ricezione farà fede un

verbale, in duplice copia, recante indicazione del loro numero quale rilevato con apposito

conteggio congiunto. Il verbale viene datato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve.

 

Esami: Incontro di generazioni

ESAMI: Incontro di generazioni

di Davide Leccese

Siamo prossimi all’Esame di Stato. Cominciano le ansie degli studenti e delle famiglie, anche perché dall’esito dell’esame dipenderà l’immediato futuro dei giovani, molti dei quali destinati alla prosecuzione degli studi nell’università.

Trattiamo questo tema, apparentemente generale, per svaporare il clima di tensione psicologica, onestamente eccessiva, che accompagna la preparazione agli Esami di Stato, sia da parte degli studenti (e delle famiglie) che da parte dei docenti.

Siamo convinti che l’ampliare la prospettiva d’analisi faciliti una lettura organica di un rapporto complesso ed impegnativo, qual è quello tra due generazioni.

Sì, perché l’Esame è un’occasione privilegiata – da sfruttare appieno – di dialettica generazionale, con quel che comporta un mettere di fronte adulti e giovani, ruoli di insegnamento (e di valutazione) e di apprendimento.

Gli esaminatori rappresentano il tentativo – intelligente, speriamo – di una società (la scuola è una comunità educante) che, avendo fornito delle conoscenze e delle competenze (sistematiche, metodiche e critiche) e abilità, verifica che le stesse siano transitate dalla mente a tutta la personalità del discente; e tale verifica assume il tono dell’ufficialità obiettiva (o istituzionale) perché i giovani si convincano dell’inderogabilità dell’accertamento, come momento di maturazione significativa.

L’esame allo studente, dimostrando che egli ha imparato, gli consente di verificare come gli adulti siano disposti a credere e ad avallare la sua crescita e quale peso assegnino al suo “crescere”.

La dialettica, una certa contrapposizione è nell’ordine delle cose, proprio perché diversa è la prospettiva di vita. Un tempo fummo noi contrapposti e dialettici ai nostri adulti di riferimento e oggi lo sono con noi i giovani.

Molti degli adulti hanno dimenticato il loro passato di studenti (sovente burrascoso, incerto e critico) e pretendono dai giovani quello che essi non furono: logici, sistematici, costanti, appropriati nell’esposizione, prudenti nelle affermazioni, documentati nelle idee, “scientifici”. A meno che non si voglia far credere ai giovani che anche per la scuola ci fu un’età dell’oro (il passato), splendida come in certe favole mitologiche. A meno che non si voglia mimetizzare l’idea (patetica) che nella scuola sono transitati, come docenti, i migliori studenti di ieri!

In sede di esame l’adulto dovrà porsi di fronte al giovane come sinceramente curioso delle sue idee, attento alle sue affermazioni, disponibile a seguirne i percorsi mentali, convinto che il cambiamento, come acquisizione non istantanea e puntuale delle conoscenze e delle competenze, in genere, e l’apprendimento sono pedetentim progredientes, cioè hanno bisogno del loro tempo per affermarsi come comportamento. Chi fa della verifica di esame l’accertamento di uno stato “definitivo e totale” prende una cantonata valutativa pericolosa. L’invito è a constatare il possesso dei “processi”, delle idee significative, dei sistemi chiari di conoscenza; a verificare se ha cognizione di “fatti” culturali su cui potrà costruire gli ulteriori apprendimenti; a far emergere una capacità di confronto che significhi attenzione per quel che sostengono gli altri e dignitosa difesa delle proprie idee.

Non vorremmo, poi, che passasse l’idea, nel giovane studente – sottoposto ad esame – che, possedute le idee e le competenze “scolastiche”, si abbiano già tutte le chiavi per aprire le porte della vita reale. Nella scuola tradizionale vige ancora una sorta di principio deterministico, che trasmigra da certi docenti a certi studenti: conosciute le teorie, verificate (in astratto) le esperienze di pensiero, si è pronti per la pratica della vita. La vita, invece, presenta impennate esistenziali talmente imprevedibili, da richiedere una ridiscussione continua delle certezze. E la riapertura del dibattito è possibile solo se, nella scuola – fino all’Esame di Stato – si è dato al giovane l’abito mentale della prudenza, assieme al coraggio delle proprie idee e soprattutto, la voglia di confrontarsi con gli altri, anche con quelli più “bravi” di lui.

Un nuovo Syllabus per gli esami di Stato

ISTRUZIONI PER L’USO
1) Scaricare il file in formato zip
2) Scompattare il file: selezionare il file e con il tasto dx, nella finestra di dialogo, fare CLIC col tasto sn sulla voce “Estrai i file”
3) Aprire la cartella automaticamente creata
4) Lanciare la presentazione in Power Point “Un nuovo syllabus per gli esami di Stato”
Si consiglia di consultare in primo luogo la presentazione Power Point (Un nuovo syllabus per gli esami di stato), dalla quale, attivando i collegamenti inseriti, sarà possibile accedere alle informazioni contenute in tutti i file presenti nella cartella.

Verso un esame di Stato… incompetente!

Verso un esame di Stato… incompetente!

di Maurizio Tiriticco

 

Il nostro strano Paese… la nostra strana Scuola… Mentre la cm 3, i suoi allegati e i suoi modelli per la certificazione delle competenze da effettuare alla fine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione stanno agitando gli insegnanti dei nostri istituti comprensivi, sulle competenze da accertare e da certificare alla fine del secondo ciclo di istruzione tutto tace.

Per quanto riguarda gli adempimenti di cui alla cm 3, potremmo dire, con Shakespeare: molto rumore per nulla! Nulla, infatti, concludono i nostri studenti alla fine del primo ciclo di istruzione, sotto il profilo formale, in quanto sono tenuti a proseguire gli studi per conseguire l’obbligo nel primo biennio dell’istruzione secondaria di secondo grado o nell’istruzione e formazione professionale regionale. A tal fine interviene il dm 139/07, che contiene la descrizione delle competenze, opportunamente distinte tra quelle di cittadinanza e quelle culturali, con i relativi indicatori: le prime “curvate” dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006; le seconde, propriamente culturali, distribuite lungo quattro assi pluridisciplinari.

Avremmo immaginato che, se si vogliono certificare competenze intermedie prima di quelle conclusive del percorso obbligatorio, sarebbe stato opportuno che si tenessero nel debito conto quelle da certificare alla fine. Se un aspirante cuoco alla fine del percorso di apprendimento dovrà cucinare un’anatra all’arancia, sarà opportuno che in precedenza si sappia destreggiare con un uovo al tegamino! Ma così non è! I “profili di competenza” – per altro un linguaggio estraneo a un discorso mirato sulle competenze: sembra una riedizione dei “traguardi” – ignorano del tutto le competenze di fine obbligo, se non con un semplice richiamo formale. Non solo: la logica operativa con cui le competenze di cui alla cm 3 devono essere certificate nulla ha a che fare con la logica proposta dal dm 139. Si apre così uno iato nel nostro Sistema di istruzione obbligatorio: in effetti il primo ciclo sembra chiudersi in se stesso e ignorare del tutto che costituisce solo un segmento di quel curricolo progressivo e verticale di cui ormai si parla da anni! Se ne parla, ma non si opera, a quanto sembra.

Al pasticcio in cui versano il “discorso” sulle competenze e la relativa certificazione riguardanti il primo ciclo, si accompagna un secondo pasticcio, che riguarda il secondo ciclo. Ho detto e scritto più volte – e non sono il solo – che, concludendosi con questo anno scolastico il riordino dell’intero secondo ciclo avviato nell’anno scolastico 2010-2011, sarebbe stato inderogabilmente necessario riordinare – E PER TEMPO – anche l’esame di Stato che lo conclude. Sia nelle Indicazioni nazionali per i licei, anche se in modo più “sfumato”, che nelle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, si insiste sul fatto che il nostro sistema secondario di istruzione si conclude con quella certificazione di cui ormai parliamo da anni. E nelle Linee guida le competenze sono chiaramente indicate come la risultante di una interazione costante e progressiva tra conoscenze e capacità/abilità (il cosiddetto modello dolmen) L’articolo 6 della legge 425/97, che 18 anni fa ha riformato l’esame di Stato, indica chiaramente che, se vogliamo concorrere con l’Europa, o meglio facilitare l’accesso al lavoro o a studi ulteriori i nostri giovani su una platea ormai transnazionale, non possiamo rinunciare ad accertare e a certificare le concrete competenze da loro raggiunte. Ciò per il semplice fatto che una COMPETENZA è da tutti leggibile, un VOTO no!

Così, anche quest’anno abbiamo perduto il treno delle competenze. E sarebbe assurdo che a Pasqua, alla vigilia della chiusura dell’anno scolastico, il Miur intervenisse in merito. Ormai il danno è fatto! Eppure, le competenze terminali del secondo ciclo nelle Linee guida sono chiaramente descritte, anche se distinte per disciplina. A questo proposito, va ricordato che una competenza, soprattutto a livelli professionalizzanti o professionali, difficilmente afferisce a una sola disciplina. E nel corso degli anni (le Linee guida per i trienni sono state pubblicate con due Direttive del 2011), un lavoro di aggregazione pluridisciplinare sarebbe stato possibile.

Per quanto riguarda la “sfumatura” – se si può dir così – delle competenze disciplinari, di cui alle Indicazioni nazionali per i licei, è opportuno sottolineare che nelle stesse Indicazioni sono opportunamente enfatizzati i “risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali” (si veda l’allegato A al dpr 89/10). Tali risultati sono distinti in 5 aree: metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. Ogni area è scandita negli opportuni indicatori. Si tratta di una indicazione di cui le commissioni d’esame dovrebbero tenere il debito conto, soprattutto in sede di colloquio che, com’è noto, è rigorosamente multidisciplinare. E’ noto che non sempre questo criterio viene rispettato, anche per l’oggettiva difficoltà che deriva da anni e anni di insegnamenti assolutamente monodisciplinari. E’ evidente la difficoltà che incontrano commissari e alunni nel momento in cui, come per incanto, si deve passare alla conduzione di un colloquio di cui si ha scarsa esperienza, fatte salve le simulazioni che a volte si conducono nelle quinte classi.

Un’attenta lettura degli indicatori, di cui a ciascun’area, può agevolmente condurre i commissari – e gli stessi insegnanti di classe nel corso degli anni scolastici (le simulazioni finali lasciano sempre il tempo che trovano) – a predisporre giorno dopo giorno criteri e modi per la conduzione del colloquio. Se è vero, com’è vero, che una competenza attraversa sempre più di una disciplina, sarà anche vero che un candidato venga “certificato” come competente nella misura in cui sa aggregare opportunamente i saperi acquisiti e non perché “cade” di fronte ai un singolo quesito: quesito che, in un colloquio professionalmente condotto, non dovrebbe neanche proporsi.

E concludo osservando che l’intero sistema di istruzione è in sofferenza, non solo per gli stanziamenti insufficienti e tutti i mali che lo affliggono, ma anche perché l’amministrazione è improvvida. Le scuole, anzi, le Istituzioni Scolastiche – che dovrebbero essere Autonome – in questo periodo sono tenute alla compilazione del Rav. A quando un Rav anche per la nostra Amministrazione? Solo le scuole devono interrogarsi per scoprire in che cosa devono migliorare? Basta con i generali che scaricano tutto sulle povere truppe!

FAQ Esami di Stato Secondo Ciclo

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica

FAQ Esami di Stato Secondo Ciclo

 

  • D: l’elenco delle classi di concorso di una disciplina assegnata a commissario INTERNO non comprende quella che corrisponde al commissario interno nominato dal consiglio di classe per l’insegnamento cosiddetto “atipico”.
    R: Trattandosi di commissario interno deve essere nominato il commissario che ha insegnato la disciplina nel corso dell’anno scolastico, anche se relativo ad una classe di concorso non contemplata nei piani di studio di riferimento. Anche quando l’insegnamento di indirizzo nella scuola sia stato affidato a classe di concorso della tabella D.
  • D: Discrepanze fra i codici di organico e i codici degli indirizzi di esame. Esempio IPAI che in organico corrisponde all’opzione Apparati e impianti civ.li e ind.li dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, mentre negli Esami di Stato l’opzione è indicata come IPAS , perchè IPAI corrisponde alla curvatura Informatica nell’ambito dell’opzione Apparati e impianti civ.li e ind.li
    R: Gli indirizzi dell’organico e degli Esami di Stato sono diversi. Fare riferimento alle precisazioni contenute nell’avviso Intranet del 5/2/2015.
  • D: Nella sede è presente l’indirizzo “Design dell’Arredamento”. Dalla tabella allegata al decreto risulta codificato l’indirizzo LIB9 – Design dell’arredamento e del legno. Il programma da noi svolto, tuttavia, non prevede “il legno”. Non vorremmo che la prova scritta vertesse su questo specifico materiale.
    R: Il nuovo indirizzo è la risultanza di due diversi indirizzi del previgente ordinamento (Arredamento – Arte del legno). Naturalmente si tratterà solo di una prova di arredamento in cui sarà possibile utilizzare anche il legno fra i vari materiali tradizionali o innovativi.
  • D: Nei licei linguistici come individuare la LINGUA STRANIERA 1 e LINGUA STRANIERA 2?
    R: Le indicazioni nazionali assegnano alle scuole la responsabilità dell’individuazione della prima e seconda lingua. I competenti consigli di classe, nel caso in cui la scelta non sia stata effettuata nel Piano dell’Offerta Formativa, delibereranno la prima e la seconda lingua, limitatamente al corrente anno scolastico, in occasione della compilazione del modello ES-0.
  • D: Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica – opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili. La dizione della materia prevista nei regolamenti è “Tecnologie elettriche elettroniche, dell’automazione e applicazioni”. Nella tabella allegata al DM 39/2015 la descrizione è incompleta.
    R: La dizione è non corretta per mero errore materiale. La correzione è già stata apportata nel sistema SIDI.
  • D: Assenza, negli allegati al DM 39/2015, della curvatura TESSILE – SARTORIALE nell’indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – ARTICOLAZIONE INDUSTRIA.
    R: l’indirizzo è già previsto, codice IPIT, nella tabella n. 4 (CORSI SPERIMENTALI NUOVO ORDINAMENTO).
  • D: Assenza degli indirizzi IPAG – PROD. ARTiG.LI e INDUSTR.LI – ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO O IPID – PROD. ARTiG.LI e INDUSTR.LI – ARTICOLAZIONE INDUSTRIA
    R: il DM 39/2015 non contempla codici genericamente attribuiti al TRIENNIO dell’articolazione, che comprende numerose ed eterogenee classi di concorso che corrispondono a conoscenze relative a diversi ambiti. La scuola, in base alla classe di concorso del docente utilizzato, deve individuare quale, tra le curvature previste negli allegati al DM 39/2015, corrisponde a quella offerta nelle classi dell’istituto. Fare riferimento all’avviso Intranet 5/2/2015 per istruzioni all’uso della funzione SIDI che visualizza i piani orario di riferimento per ogni indirizzo d’esame codificato ai fini degli Esami di Stato.
  • D: Possibilità per una scuola, sede di riferimento per gli esami dei candidati esterni per l’indirizzo “Dirigente di Comunità” (che parteciperanno in numero limitato) di accorpare in un’unica commissione anche i “Dirigenti”, considerate l’identità di materie e il ridotto numero di alunni, avendo altre classi di indirizzo – “SERVIZI SOCIO -SANITARI”
    R: Verificare se nel territorio dell’USR di appartenenza ci sono altri candidati esterni dello stesso indirizzo per l’eventuale abbinamento.
  • D: Indirizzo di LICEO SCIENTIFICO – LI02. La materia ITALIANO, assegnata a COMMISSARIO INTERNO, è associata a A050 (italiano) e A051 (italiano e latino). Opportunità di assegnare l’ITALIANO , solo a A051 in modo che il commissario possa valutare le competenze anche in LATINO.
    R: Si conferma la decisione di affidare la materia ITALIANO sia a A050 sia a A051. L’abbinamento è confermato anche nell’allegato F) della Circolare Prot. N. 3119 del 1.4.2014, “Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline dei cinque anni del corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino”.
  • D: Indirizzo di LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE – LI03. In base alla tabella allegata al DM39/2015 il commissario esterno di MATEMATICA può essere scelto fra i docenti della A047 (matematica) e A049 (matematica e fisica): nel primo caso il docente non potrebbe svolgere il colloquio anche in fisica, mentre nel secondo caso sarebbe obbligato a farlo. La disciplina della seconda prova scritta dovrebbe dunque rientrare solo nella classe di concorso A049.
    R: Si conferma la decisione di affidare la materia MATEMATICA sia a A047 sia a A049, in quanto l’opzione SCIENZE APPLICATE è attivata sia nei LICEI SCIENTIFICI sia negli ISTITUTI TECNICI – SETTORE TECNOLOGICO dove la materia MATEMATICA è insegnata con clc A047, mentre la fisica dalla clc A038.
  • D: Indirizzo di LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LI11. La materia ITALIANO, assegnata a COMMISSARIO ESTERNO, è associata a A050 (italiano) e A051 (italiano e latino). ): nel primo caso il docente non potrebbe svolgere il colloquio anche in LATINO, mentre nel secondo caso sarebbe obbligato a farlo
    R: Si conferma la decisione di affidare la materia ITALIANO sia a A050 sia a A051. L’abbinamento è confermato anche nell’allegato G) della Circolare Prot. N. 3119 del 1.4.2014, sulla confluenza delle discipline di insegnamento degli istituti di secondo grado interessati al riordino nelle classi di concorso attuali.
  • D: Indirizzo di LICEO SCIENZE UMANE – LI11. La materia FILOSOFIA, assegnata a commissario ESTERNO, come insegnamento atipico dovrebbe essere assegnato a docente sia di A036, sia di A037. Nelle tabelle allegate al DM39/2015 invece l’insegnamento è affidato a commissario esterno della sola A037.
    R: Si conferma la decisione di affidare la materia FILOSOFIA a commissario ESTERNO della A037, essendo stato assegnata alla A036 l’insegnamento di SCIENZE UMANE.
  • D: Indirizzo di LICEO LINGUISTICO – LI04. La materia FILOSOFIA, assegnata a commissario ESTERNO, come insegnamento atipico dovrebbe essere assegnato a docente sia di A036, sia di A037. Nelle tabelle allegate al DM 39/2015 invece l’insegnamento è affidato a commissario esterno della sola A037.
    R: Si conferma la decisione di affidare la materia FILOSOFIA a commissario ESTERNO della A037, in quanto nei percorsi liceali è generalmente affidato alla A037 anche l’insegnamento di STORIA.
  • D: Indirizzo di LICEO ARTISTICO – ARTI FIGURATIVE – CURVATURA PLASTICO PITTORICA – LIC6. Secondo l’avviso del 5/2/2015, essendo la seconda prova scritta assegnata all’interno dell’istituzione scolastica, necessità di prevedere come commissari interni sia il docente di DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE sia il docente di discipline GRAFICO PITTORICHE. In questo modo si dispone di un commissario interno in meno.
    R: Si confermano le disposizioni dell’avviso, trattasi di due commissari interni, per due delle discipline caratterizzanti l’indirizzo, sia per gli alunni che scieglieranno una prova di tipo grafico – pittorica sia per gli alunni che sceglieranno la prova plastico – scultorea.
  • D: La seconda prova scritta di lingua straniera inglese per gli istituti tecnici- settore economico- indirizzo turismo prevede il livello linguistico B2?
    R: La seconda prova scritta di lingua straniera non costituisce una prova di certificazione di competenze linguistiche e, pertanto, il livello indicato dai Regolamenti è da intendersi come livello atteso e obiettivo da perseguire.
  • D. Le scuole possono designare commissari interni per le discipline di cui alla quota rimessa alle all’autonomia scolastica?
    R. In considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, negli insegnamenti facoltativi dei licei di cui al DPR 15-3-2010, n.89, art.10. comma 1, lettera c), negli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui al DPR 15-3-2010, n.87, art.5, comma 3, lettera a), negli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui al DPR n.88, art.5, comma 3, lettera a), non possono essere nominati commissari interni per tali discipline.
  • D. Gli alunni EdA che sostengono gli esami di Stato del nuovo ordinamento possono avere una semplificazione delle prove?
    R. Gli esami sono relativi alla competenza in esito dei profili professionali dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni e pertanto non differiscono da quelle dei corsi diurni. La riduzione dell’orario del 70% è relativa alla considerazione delle competenze ed esperienze maturate dagli adulti.
  • D. I candidati esterni in possesso di idoneità alle classi precedenti, conseguita su programmi del previgente ordinamento, con quali modalità possono sostenere gli esami di Stato?
    R. Essi sosterranno gli esami di Stato con gli alunni del nuovo ordinamento sulle competenze del nuovo ordinamento. Sosterranno anche gli esami preliminari sul nuovo ordinamento, solo su discipline del quinto anno.
  • D. Nei nuovi esami di Stato ad indirizzo di istruzione professionale, i candidati esterni devono presentare documentazione relativa alla esperienza di formazione professionale e/o lavorativa?
    R. No. Non è più richiesta la documentazione relativa all’esperienza di formazione professionale e/o lavorativa e la qualifica professionale, in considerazione della messa a regime del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale (art.8, comma 3 DPR 15-3-2010,n.87).
  • D. Sarà possibile in sede di esame avvalersi dello strumento del CAD nelle prove?. Quali sono le modalità?
    R. Negli istituti che metteranno a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di INTERNET), sarà possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Tecnologia delle costruzioni e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD.
  • D. Come sarà effettuato l’accertamento esame relativo alla materia non linguistica, veicolata in lingua straniera?
    R. L’Accertamento del profitto nelle discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera dovrà, in sede di esame, mettere gli studenti in condizione di valorizzare il lavoro svolto durante l’anno scolastico. Tuttavia, qualora la DNL veicolata in lingua straniera costituisca materia oggetto di seconda prova scritta, stante il carattere nazionale di tale prova, essa non potrà essere svolta in lingua straniera. Invece, la DNL veicolata in lingua straniera costituirà oggetto d’esame nella terza prova scritta e nella prova orale. Terza prova scritta. La scelta della tipologia e dei contenuti da parte della commissione terrà conto della modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera tramite metodologia CLIL è stato attivato, secondo le risultanze del documento del Consiglio di classe di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323. Colloquio. Per la materia non linguistica (DNL), il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il colloquio accerta anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, qualora il docente faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.
  • D. Quali nuove caratteristiche ha e quali competenze richiede la prova scritta per Scienze umane?
    R. Come recita lo schema di Regolamento, la seconda prova scritta per il Liceo delle Scienze umane ha per oggetto un solo argomento, riferito ai tre ambiti previsti dalle Indicazioni nazionali per la disciplina caratterizzante, cioè Scienze umane.
    Sono inoltre previsti dei quesiti, che richiederanno degli approfondimenti più specifici, sempre all’interno della disciplina Scienze Umane. Di conseguenza per lo svolgimento della prova gli studenti dovranno dimostrare di possedere conoscenze e competenze in tutti e tre gli ambiti disciplinari (Antropologia, Pedagogia, Sociologia)

 

Materie seconda Prova scritta Esami di Stato 2015

Con CM 1/15 e DM 39/15, del 29 gennaio 2015, il MIUR indica le materie e le modalità di svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché le materie affidate ai commissari esterni

Maturità 2015, Giannini sceglie le materie della seconda prova
Latino al Classico, Matematica allo Scientifico, Tecniche della Danza al Coreutico e più attenzione alle lingue
Debuttano all’Esame gli indirizzi della riforma

Latino al Classico, Matematica allo Scientifico, Economia Aziendale negli Istituti tecnici ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, Scienza e Cultura dell’Alimentazione nei Professionali dove si studiano Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera, Tecniche della danza al Liceo Coreutico e Teoria, analisi e composizione al Musicale. Sono alcune delle materie scelte per la seconda prova della Maturità 2015 che vedrà debuttare gli indirizzi della riforma delle superiori avviata nell’anno scolastico 2010/2011.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini ha firmato l’apposito decreto che definisce anche le tre discipline affidate ai commissari esterni, con una particolare attenzione alle lingue. Le prove scritte della Maturità 2015 avranno inizio il prossimo 17 giugno, con italiano. Il 18 sarà la volta della prova scritta nella materia caratterizzante ciascun indirizzo. Il Miur sta inviando alle scuole anche la circolare che specifica le modalità di svolgimento e le tipologie del secondo scritto.
I Licei
Al Classico viene rispettata la tradizionale alternanza fra le lingue classiche: quest’anno è la volta della versione di Latino. Continuità anche allo Scientifico: Matematica è materia di seconda prova nell’indirizzo tradizionale e anche in quello delle Scienze Applicate. Le Scienze Umane (Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia) saranno proposte nella seconda prova dell’omonimo indirizzo liceale (sezioni tradizionali): sono previsti la trattazione di un argomento relativo a questi ambiti disciplinari, più alcuni quesiti di approfondimento. Per le Scienze Umane ad indirizzo Economico-Sociale, la seconda prova verterà su Diritto ed Economia politica: potrà essere proposta sia la trattazione di problemi o temi disciplinari sia, in alternativa, l’analisi di casi o situazioni socio-politiche, giuridiche ed economiche.
Per il Linguistico, cambia la modalità di scelta della lingua: fino ad oggi, lo studente selezionava il giorno dello scritto quella su cui cimentarsi, potendo optare fra tutte le lingue studiate nel quinquennio. Quest’anno, la scelta è spettata al Ministro che ha indicato come materia della seconda prova la prima lingua, quella studiata in modo più approfondito nel corso dei cinque anni e che potrà essere diversa a seconda dell’offerta formativa individuata dalle singole scuole. La prova al Linguistico si articola in due parti che prevedono l’analisi e comprensione testuale e l’elaborazione di un testo narrativo, descrittivo o argomentativo. Molto ricca la rosa di materie degli Artistici che contano diversi indirizzi e prevedono discipline che vanno dal Design, alla Scenografia, alle Discipline pittoriche. La prova dell’Artistico consisterà nell’elaborazione di un progetto e potrà essere articolata su più giorni. Debutto per i Licei coreutico e musicale: sono materia di seconda prova Teoria, analisi e composizione al Musicale e Tecniche della danza al Coreutico. Nei Musicali la prova si svolgerà in due parti e in due giorni: la prima parte può riguardare l’analisi di una composizione o la composizione di un brano, la realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono o la progettazione di un’applicazione musicale. La seconda parte, il giorno successivo, consiste nella prova di strumento. Anche al Coreutico ci saranno due giorni di prove: la prima parte prevede l’esibizione collettiva, su un tema specifico riferito agli ambiti della sezione classica e contemporanea e una relazione accompagnatoria. La seconda parte, il giorno successivo, consiste nella prova di esecuzione individuale.
Gli Istituti tecnici
Fra le materie scelte per i Tecnici ci sono Economia aziendale nell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing; Lingua Inglese nell’indirizzo legato al Turismo; Disegno, progettazione e organizzazione industriale per chi studia Meccanica, Meccatronica e Energia; Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo per l’indirizzo Trasporti e Logistica; Progettazione Multimediale per chi studia Grafica e Comunicazioni. Nei Tecnici la prova avrà durata di un giorno per 6 ore e può consistere nell’analisi di testi, casi e nella realizzazione di progetti.
Istituti professionali
Fra le materie scelte per gli Istituti professionali ci sono Psicologia generale e applicata per l’indirizzo Servizi Socio-sanitari; Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera; Tecniche professionali dei servizi commerciali per i Servizi Commerciali; Tecniche di produzione e organizzazione per Produzioni industriali e artigianali. Anche nei Professionali la prova avrà durata di un giorno per 6 ore e darà maggiore peso alla risoluzione di casi pratici.

Quest’anno sono 149 gli istituti coinvolti nel progetto Esabac, per il rilascio del doppio diploma italiano e francese.

Seconda Prova scritta Esami di Stato 2015

Il MIUR, con Nota 26 novembre 2014, AOODGOSV Prot. n. 7354, indica le norme per lo svolgimento della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015.

La riforma delle superiori arriva a ‘Maturità’
Nella seconda prova debuttano le materie previste dai nuovi ordinamenti

Musica, Danza, Design e Scienze naturali. Sono alcune fra le materie che a giugno debutteranno alla seconda prova della Maturità. L’impianto dell’Esame resta inalterato, ma entrano in gioco le discipline di indirizzo previste dalla riforma delle superiori che quest’anno va a regime. Con la circolare inviata oggi alle scuole viene fornito un quadro completo delle materie fra cui il Ministro sceglierà ogni anno quella con cui i maturandi dovranno cimentarsi il secondo giorno dell’Esame di Stato.

Nessun cambiamento per il liceo classico, Latino e Greco restano le discipline caratterizzanti: gli studenti dovranno tradurre una versione da una delle due lingue all’italiano. Allo Scientifico (anche per l’opzione sportiva) saranno possibile oggetto della seconda prova Matematica e Fisica. Per l’indirizzo Scienze applicate dello Scientifico il Ministro potrà scegliere anche le Scienze Naturali. Per tutti gli indirizzi dello Scientifico continua ad essere prevista la trattazione di un problema a scelta del candidato fra i due proposti più alcuni quesiti. La seconda prova del Liceo delle scienze umane verterà sulle Scienze Umane (Antropologia, Pedagogia, Sociologia) nell’indirizzo di base: sono previsti la trattazione di un argomento relativo a questi ambiti disciplinari più alcuni quesiti di approfondimento. Per chi studia con l’opzione Economico Sociale si aggiunge alle Scienze Umane Diritto ed Economia Politica: qui potrà essere proposta sia la trattazione di problemi o temi disciplinari, sia, in alternativa, l’analisi di casi o situazioni socio-politiche, giuridiche ed economiche. Più ricca la rosa di materie, da quest’anno, al Liceo artistico che ora ha più indirizzi: entra anche il Design. La prova dell’Artistico consisterà nell’elaborazione di un progetto.

Per il Linguistico cambia la modalità di scelta della lingua per la seconda prova: finora era lo studente, il giorno dello scritto, a selezionare quella su cui cimentarsi, potendo optare fra tutte le lingue studiate nel percorso di studi. Ora sarà il Ministro ad indicare la lingua oggetto di verifica. La prova si articola in due parti che prevedono l’analisi e comprensione testuale e l’elaborazione di un testo narrativo, descrittivo o argomentativo.

Quest’anno debuttano alla Maturità anche i licei Musicali e Coreutici. Chi studia musica nella seconda prova dovrà cimentarsi con la Teoria, Analisi e Composizione della Musica o con le Tecnologie Musicali. Nei Licei musicali la prova si svolgerà in due parti e in due giorni: la prima parte può riguardare l’analisi di una composizione o la composizione di un brano, la realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono o la progettazione di un’applicazione musicale. La seconda parte, il giorno successivo, consiste nella prova di strumento.

Le Tecniche della danza saranno oggetto della seconda prova dell’Esame del Liceo coreutico. Anche qui ci saranno due giorni di prove: la prima parte prevede l’esibizione collettiva, su un tema specifico riferito agli ambiti della sezione classica e contemporanea e una relazione accompagnatoria. La seconda parte, il giorno successivo, consiste nella prova di esecuzione individuale. Per i Tecnici e i Professionali si punta sulle Lingue e non solo su materie pratiche negli indirizzi che riguardano il Turismo. Per lo svolgimento della seconda prova, in particolare negli Istituti tecnici e professionali, gli studenti potranno eventualmente avvalersi anche delle conoscenze e competenze maturate attraverso le esperienze di alternanza scuola lavoro, stage e formazione in azienda. Quest’anno l’Esame di Stato comincia il 17 giugno, con la prima prova scritta di italiano, a seguire il 18 la seconda prova di indirizzo, oggetto della circolare odierna.

Non tutti i mali vengono per nuocere!

Non tutti i mali vengono per nuocere!

di Maurizio Tiriticco

Leggo su Tuttoscuola-Focus n. 531/651 che sarebbe seria intenzione del Ministro Giannini la “trasformazione dell’esame di maturità in una specie di scrutinio di fine ciclo presieduto da un presidente esterno”.

Saranno in molti a considerare questo cambiamento una sciagura, anche perché in corso d’opera, potremmo dire! Svolte di questo tipo necessitano di tempi solitamente distesi perché le si possa affrontare con la dovuta preparazione! Mah! Ormai le nostre istituzioni scolastiche autonome – si fa per dire – sono più che abituate a dover svendere la propria autonomia di fronte a un’amministrazione centrale che è quella di sempre! Autoreferenziale e direttiva.

Tuttavia, a mio modesto giudizio, una volta tanto, la scelta del risparmio ci può consentire di imboccare la strada giusta per un rinnovo radicale non solo dell’esame ma anche delle attività di studio che lo precedono.

Com’è noto, quella indicazione dell’articolo 6 della legge 425/97, che ha riformato l’esame di maturità, secondo la quale “il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell’esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea” non ha avuto mai una concreta applicazione. Il Parlamento aveva chiesto al Paese e all’Amministrazione PI una svolta importante per allineare il nostro sistema di istruzione a quello degli altri Paesi, ma la nostra Amministrazione, di fatto, non fu capace, allora, di condurre in porto l’innovazione.

Pertanto, a tutt’oggi, dopo quasi un ventennio (sic!), le commissioni non sono ancora in grado di certificare le competenze acquisite dal candidato, ma si limitano soltanto a indicare il punteggio raggiunto nelle prove d’esame. Il che non documenta affatto che cosa il soggetto sa fare né come lo fa! E rende di fatto “illeggibile” il diploma in tutti i Paesi dell’Unione europea. E non solo!

Il fatto è che negli anni Novanta nella nostra Amministrazione non vi era una chiara consapevolezza di che cosa sia una competenza e quali innovazioni didattiche proponga e imponga. Molta acqua è passata sotto i ponti e oggi penso che, finalmente, siamo in grado di sapere che cosa è una competenza, anche perché ci viene in aiuto la definizione che ne ha data la Raccomandazione europea del 23 aprile 2008. Pertanto, dovremmo anche essere in grado di accertarla e di certificarla.

Il che consentirebbe anche di liquidare definitivamente l’aleatorietà che spesso pesa sulla procedura di un esame. In effetti, com’è noto, a volte basta un mal di testa o un colpo di fortuna a condizionare l’esito di un esame. In materia di competenze, invece, il discorso è diverso. Ciò che conta non è quindi la prova finale, ma l’esito di un monitoraggio continuo e costante sui processi dell’apprendimento/insegnamento – che è altra cosa rispetto all’usuale espressione insegnamento/apprendimento – che viene adottato con opportuni indicatori che consentono di accompagnare e sostenere giorno dopo giorno come e in quale misura date conoscenze teoriche e date abilità pratiche concorrono alla progressiva acquisizione di quelle competenze terminali che costituisco gli obiettivi concreti – operativi, come si diceva un tempo – di ogni processo che sia veramente l’esito di un processo di educazione, istruzione e formazione. Educare,istruire e formare! Si tratta di tre approcci diversi, ma contestuali, che abbiamo adottato con il varo dell’autonomia (si veda l’articolo 1 del dpr 275/99): approcci indispensabili, se vogliamo fare “apprendere per competenze” e se, veramente, intendiamo sostituire alla lezione una reale didattica laboratoriale.

Secondo tale assunto, anzi, secondo tale scelta strategica, gli indicatori dovrebbero essere fatti propri dai consigli di classe fin dall’inizio dell’ultimo triennio in sede di progettazione, e le competenze che l’alunno dovrà conseguire alla fine dovranno essere a lui note, per la condivisione che è necessaria se il percorso triennale deve avere successo. Ed è lo stesso Contratto formativo (si veda la Carta dei servizi scolastici) che impone che l’alunno sia a conoscenza del percorso da seguire e degli obiettive da perseguire.

Il riordino dell’istruzione secondaria recentemente attuato – come è noto – è sostenuto da documenti ministeriali che liquidano definitivamente la logica dei Programmi di un tempo, tutti incentrati su contenuti da apprendere, e propongono documenti diversi e innovativi, finalizzati al conseguimento di competenze, come coronamento finale di continui e progressivi apprendimenti di conoscenze e di abilità: un progressivo sapere per un altrettanto progressivo saper fare! Si tratta delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Va sottolineato, però, che le Indicazioni sono più sfumate e meno puntuali riguardo al dettaglio delle competenze e richiederanno un lavoro non indifferente per i consigli di classe. Le Linee guida, invece, sono al proposito molto più puntuali, anche perché i diplomi che rilasciano sono molto più vicini al mondo del lavoro rispetto a quelli rilasciati dai licei.

Non so se veramente la Legge di stabilità 2014 proporrà il riordino dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione né in quali termini. In effetti sarebbe anche necessario che a livello nazionale siano date indicazioni essenziali in merito alle competenze terminali da perseguire, accertare e certificare: come di fatto avviene per la conclusione dell’obbligo decennale (si veda il dm 139/07). Ne consegue che è incerto se un modo diverso di “fare apprendere” per competenze possa essere varato in tempi brevi. E’ovvio che, più si allungano i tempi, più diventerebbe difficile per le istituzioni scolastiche, collegi e consigli di classe, adottare le misure necessarie sia per una produttiva progettazione per competenze che per l’adozione di indicatori che ne consentano un progressivo sviluppo.

I tempi sono quelli che sono e, se si va a finire dopo le vacanze natalizie, è evidente che l’innovazione risulterebbe purtroppo bruciata, almeno per la cadenza della prossima tornata di esame. Non vorrei neanche che l’innovazione si esaurisse soltanto in un aggiustamento formale, che riguardasse solo la composizione delle commissioni, senza considerare le potenzialità che potrebbe innescare, se veramente siamo convinti di un esame che certifichi competenze! E non ce lo chiede l’Europa! Lo esigono i nostri giovani che a tutt’oggi ancora si trovano tra le mani diplomi buoni soltanto per essere incorniciati! Ed è anche vero che le università, per accettare nuovi iscritti, preferiscono imporre le forche caudine delle prove di ingresso purtroppo che “leggere” e valutare ciò che un diploma dichiara, o dovrebbe dichiarare!

In conclusione, la riforma dell’esame di Stato potrebbe essere un’occasione per promuovere, anche se in tempi non brevi, un reale cambiamento! Altrimenti, la partita delle competenze sarà irrimediabilmente perduta!

Riusciranno i nostri eroi del Miur a non perderla?

Il nuovo esame di Stato? Speriamo che se la cavino!

Il nuovo esame di Stato? Speriamo che se la cavino!

di Maurizio Tiriticco

Scrivono e parlano tanto di scuola i nostri governanti e ciò è senz’altro un bene! Tutti abbiamo apprezzato il primo discorso di Renzi, al momento del suo insediamento, quando pose l’istruzione tra i primi posti del processo riformatore che il suo governo aveva intenzione di avviare. Oggi abbiamo sotto gli occhi almeno due documenti, “la buona scuola, facciamo crescere il Paese”, un rapporto curato dai due “Cantieri sulla scuola”, attivati all’inizio dell’estate e coordinati da Alessandro Fusacchia e Francesco Luccisano, e l’intervista rilasciata dal Ministro Giannini a “Il Sole24 ore” di oggi.

Documenti interessanti! E’ fuor di dubbio! Il primo si snoda per oltre 130 pagine, il secondo per un’intera pagina del quotidiano! E non sono cose da poco. Finalmente i problemi della scuola occupano gli spazi che meritano! Ma… i problemi della scuola, quelli veri, sono veramente affrontati? A me personalmente sembra di no. In effetti, emergono solo buone intenzioni, alcune delle quali discutibili, ad esempio il “premio” agli insegnanti “bravi”, per cui si ipotizza che i nostri figli possano essere affidati anche a insegnanti “non bravi”. Si andrà a rompere quella unitarietà di una professionalità che è tra le più delicate che siano sul mondo del lavoro, anche perché la scuola “è di tutti” e deve “promuovere” tutti! E chi e come deciderà che un insegnante è bravo e meritevole di un aumento stipendiale? E l’insegnante “non bravo” e “non meritevole” non avrà mai un avanzamento di stipendio? Mah! Sapendo come vanno le cose nel nostro Paese, un minimo di preoccupazione l’avrei! Non si accenderanno arene pericolose? Con l’insegnante mentor, che ne sa una più del diavolo, con il dirigente che decide chi scegliere e chi no! Mah! Mettere in discussione l’unitarietà di una professionalità così delicata come quella docente, sancita per altro da titoli di studio, da concorsi superati, da contrattazioni sindacali, mi sembra un po’ rischioso! Comunque, staremo a vedere! Ma ciò che più mi interessa in questa riflessione è come si metterà mano al “nuovo” esame di Stato, conclusivo dei percorsi di istruzione di secondo grado. In effetti dall’intervista del ministro, le questioni di fondo non emergono! Mah! Vorrei fare un po’ di storia. Anche perché è bene sapere dove e come “mettere le mani” innovatrici!

Con la Legge 425/97, si passò da un esame centrato sulla “valutazione globale della personalità del candidato” (come recitava la precedente Legge 119/69) ad un esame che doveva essere centrato sulla certificazione delle competenze conseguite dal candidato. Una svolta di 180 gradi! E all’articolo 6 della legge 425 si legge: “Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell’esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle COMPETENZE, CONOSCENZE e CAPACITA’ acquisite secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea”. Occorreva che il Ministero dell’Istruzione rendesse operative le indicazioni della legge e rendesse pieno conto del valore e del peso di quei tre nuovi vocaboli, competenze, conoscenze e capacità. Nel Regolamento che seguì (dpr 323/1998), all’articolo 1 leggiamo: “Gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale. L’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le CONOSCENZE generali e specifiche, le COMPETENZE in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le CAPACITA’ elaborative, logiche e critiche acquisite”. Si tratta delle famose tre C sulle quali organizzammo numerose attività di aggiornamento, anche con il concorso della Rai/TV.

Si tentò anche di dare una definizione più circostanziata di ciascuna delle tre C: a) CONOSCENZA, il sapere – acquisizione di contenuti, cioè di dati, informazioni, oggetti, eventi, metodi, procedure, regole, concetti, principi, teorie: un insieme di conoscenze teoriche afferenti ad una o più aree disciplinari; b) COMPETENZA, il saper fare – utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche e/o per produrre nuovi “oggetti”; l’applicazione concreta di una o più conoscenze teoriche a livello individuale; c) CAPACITA’, il saper essere – utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori e/o più soggetti e si debba assumere una decisione.

Dopo tali premesse, necessitava che il Ministero predisponesse un modello di certificazione e indicasse – a seconda dei singoli indirizzi di studio – quali fossero le competenze da accertare e certificare e come certificarle. Si trattava di una svolta di 180 gradi, come ho detto precedentemente, sulla quale non era facile legiferare, anche perché la prima tornata d’esame fu quella del giugno 1999; e il Regolamento era del luglio dell’anno precedente! Il Ministero dovette lavorare di conserva e varò in via provvisoria un modello di certificazione di una grande genericità – quello che di fatto, però, dopo tanti anni è ancora in vigore – in cui si dichiarava che: “i modelli delle certificazioni hanno carattere sperimentale e si intendono adottati limitatamente agli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000”. Il Ministero prevedeva che entro due anni sarebbero state individuate le competenze terminali di ogni percorso di studi e sarebbero state indicate le modalità operative per l’accertamento e la certificazione. Il che – com’è a tutti noto – non è mai avvenuto! Da Berlinguer alla Moratti! Da un’idea di scuola ad un’altra! Ne è conseguito che, da oltre dieci anni, gestiamo un esame di Stato che non è più di maturità, ma che non certifica neanche alcuna competenza. E’ un esame fasullo? A chi legge l’ardua sentenza! Fatto sta che i nostri diplomi sono “illeggibili”: non dicono nulla a proposito del saper fare del diplomato! Il che è abbastanza grave, soprattutto se un candidato vuole utilizzare il diploma in un altro Paese, in uno dell’Unione europea in particolare.

E l’Unione europea, invece, è andata avanti! Ha legiferato, in materia di titoli di studio, con due distinte Raccomandazioni. Nel 2006 ha dettato le otto competenze chiave di cittadinanza finalizzate a facilitare l’apprendimento permanente. Sono le competenze di cittadinanza che dovrebbero essere conseguite al termine del nostro percorso obbligatorio di istruzione decennale. Sono previste dal dm 139/2007, ma sono state deliberatamente omesse dal modello di certificazione di cui al dm 9/2010!. Le ragioni di questa scelta non sono note!. Nel 2008 l’Unione europea ha istituito il Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualifications Framework). Si tratta di uno schema di riferimento finalizzato a rendere leggibili qualifiche e titoli di studio dei diversi Paesi dell’Unione in ciascuno dei 28 Stati membri. Tutti i 28 Paesi sono stati chiamati a collegare le finalità e le competenze dei singoli sistemi scolastici nazionali con l’EQF.Ma il nostro Paese ha recepito la Raccomandazione europea del 2008 solo nel 2012! Si veda l’“Accordo per la referenziazione del sistema italiano delle qualifiche all’EQF, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008”, sottoscritto il 20 dicembre 2012 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. In base a tale accordo, la nostra licenza media corrisponde al livello 1 dell’EQF, la certificazione dell’obbligo di istruzione al livello 2, la qualifica triennale regionale al livello 3; l’esame di Sato conclusivo degli studi secondari e le qualifiche quadriennali al livello 4. I livelli successivi riguardano titoli più qualificanti fino al dottorato e ai master di secondo livello.

In tale contesto normativo europeo e italiano, pensare al nuovo esame di Stato significa anche e soprattutto dare indicazioni precise circa le competenze da certificare e coniugare con le competenze del livello 4 dell’EQF, e come certificarle! Gli istituti tecnici e gli istituti professionali hanno il vantaggio di disporre di Linee guida in cui le COMPETENZE terminali sono debitamente indicate, a coronamento dell’acquisizione di date CONOSCENZE e di date ABILITA’ (il modello dolmen: due piedritti e l’architrave). Ma le Indicazioni nazionali dei sei licei in materia sono estremamente vaghe! Quindi? Riusciranno i nostri eroi del Miur a coprire in breve tempo questo vuoto? Quando il ministro ci dice che le piace il saggio breve, non ci ha detto nulla circa un esame i cui problemi sono molto più complessi! E bisogna agire presto perché tra breve avremo il primo giorno di scuola! E che faranno i nostri insegnanti delle quinte classi in merito alle competenze che i loro alunni dovranno acquisire entro giugno e che una commissione dovrà accertare e certificare?

Questi sono gli interrogativi di fondo! E a questi bisogna dare risposte rapide e certe. E non è che lo vuole l’Europa! Lo vogliono i nostri ragazzi che dovranno misurarsi con un mercato del lavoro transnazionale… che esige competenze e non “pezzi di carta”!

Esiti Esami e Scrutini 2014

Il 28 luglio il MIUR rende noti gli esiti di esami e scrutini dell’a.s. 2013-2014

Maturità 2014, promosso il 99,2% dei candidati
Lodi in leggero aumento, più ‘secchioni’ i ragazzi dei Licei
In terza media passa il 99,7% degli ammessi all’esame
Scrutini superiori, diminuiscono i bocciati

Promossi in leggero aumento alla Maturità, con una piccola crescita anche delle votazioni con lode. I ragazzi dei licei intascano la percentuale più alta di voti sopra l’80. All’esame di terza media resta stabile la quota (99,7%) di studenti che ha superato le prove. In calo i bocciati agli scrutini intermedi sia delle medie che delle superiori. Sono i dati che emergono dalle rilevazioni condotte dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il quadro completo e definitivo sarà pubblicato in appositi Focus nel mese di ottobre. I  dati si riferiscono al 95% dei candidati all’esame di Stato del primo e secondo ciclo, al 92% degli scrutinati nelle scuole secondarie superiori e al 91% del primo grado, rilevati alla data del 28 luglio.

I risultati della #maturità2014
All’esame è stato ammesso il 95,8% dei candidati. Ha poi superato le prove il 99,2% dei ragazzi (era il 99,1% nel 2013). Oltre 3.400 maturandi hanno portato a casa una lode (0,8% del totale, erano lo 0,7% nel 2013). La maggior parte dei ‘super bravi’ ha sostenuto l’esame in Puglia (700 i 100 e lode), seguono Campania (408), Sicilia (356) e Lazio (348). Un ‘podio’ sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno. Diminuiscono dal 4,7% al 4,5% i 100. E dal 7,9% al 7,7% i voti fra 91-99. Aumentano, invece, le votazioni fra 71 e 80 (dal 28,4% del 2013 al 28,5% di quest’anno) e fra 81 e 90 (dal 17,9% al 18,1%). I voti più alti li portano a casa i ragazzi dei Licei: in questa tipologia di percorso si concentra l’1,5% delle lodi, il 7% dei 100, il 10,5% dei voti fra 91 e 99, il 22% dei voti fra 81 e 90. La fascia di voti fra 61 e 70 è più presente nell’istruzione tecnica e professionale, così come la sufficienza secca.

Gli scrutini intermedi delle superiori
Cala complessivamente (dal 10,3% del 2013 al 9,6% del 2014) la percentuale di bocciati che continuano a concentrarsi prevalentemente sul primo anno. La maggior parte dei non ammessi  è negli Istituti professionali (16%), seguono Istituti tecnici (12,3%) e Licei (5,1%). Stabili al 25,9% le sospensioni di giudizio (29,8% nei Tecnici, 28,4% nei Professionali, 22,1% nei Licei). Più promossi fra i liceali (72,7%), seguono Istituti tecnici (57,9%) e Istituti professionali (55,5%). A livello territoriale la percentuale più alta di promossi si registra in Umbria (71,1%), Puglia  (71%), Calabria (69,8%). Si sfiora il 30% di sospensioni di giudizio in Lombardia (28,7%) e Toscana (28,4%). La percentuale più alta di non promossi è in Sardegna (14,7%), seguono Campania (11,5%) e Sicilia (11%).

La scuola secondaria di I grado
Meno bocciati agli scrutini di fine anno (esami esclusi) anche alle medie: si passa dal 3,8% di un anno fa al 3,5% del 2014. Con punte del 5,1% in Sardegna, 4,7% in Sicilia e 4,2% in Friuli Venezia Giulia e Piemonte. All’esame passa il 99,7% dei candidati, risultato in linea con il 2013.

Un esame a perdere: che cosa non è oggi la “maturità”

Un esame a perdere: che cosa non è oggi la “maturità” *

di Maurizio Tiriticco

Quando alla fine del secolo scorso riformammo gli esami di maturità, l’intento era molto chiaro. In un Paese che stava cambiando e in un’Europa che non era più solo un mercato unico, ma un’Unione vera e propria – in quegli anni eravamo ancora 15 Paesi rispetto ai 28 di oggi – anche noi dovevamo cominciare assolutamente a cambiare, anche in termini di istruzione. I nostri titoli di studio dovevano essere concorrenziali con quelli dei partner europei e in Europa già da allora – ricordiamolo – si cominciava a parlare di competenze e ad operare di conseguenza. Ma la legge 119 del lontano 1969 prevedeva che “l’esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato” (art. 5) e che “a conclusione dell’esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall’esito dell’esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione” (art. 8). Ma già da allora la ricerca educativa e quella docimologica sostenevano che la valutazione complessiva della personalità di un qualsiasi soggetto è impresa ardua, perché mancano indicatori di riferimento chiari e definiti. Occorreva, pertanto, un vero e proprio giro di boa e dichiarare chiaramente, alla fine di un esame così impegnativo quale quello conclusivo di un percorso di studi superiori, che cosa un giovane conosce e che cosa, soprattutto, sa fare.

Fu così che, dopo un lungo dibattito, varammo un nuovo esame di Stato, che non fosse più centrato su una sempre discutibile e vaga maturità, ma sulle concrete conoscenze acquisite dal candidato, soprattutto in chiave pluridisciplinare, e sulla loro altrettanto concreta utilizzazione, in termini di competenze. A sostegno del “saper fare”, introducemmo anche i crediti, quel corredo di attività significative che, meglio di un generico curriculum, possono dare testimonianza delle vocazioni e delle effettive capacità operative del candidato. Indicammo strumenti di misurazione e di valutazione nuovi, sostituendo i punteggi ai voti. Introducemmo una nuova prima prova scritta, “intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana… nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato”. E padronanza significa anche saper leggere: di qui la prova relativa all’analisi del testo. Innovazioni importanti furono anche quelle del colloquio pluridisciplinare e della terza prova scritta, altrettanto pluridisciplinare. Ma il clou del nuovo esame, in effetti, doveva essere l’atto conclusivo, un diploma che non fosse una generica indicazione di maturità, ma di concreti “saper fare” accertati, verificati e certificati. L’articolo 6 della legge così recita: “Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell’esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea”.

Si trattò di una innovazione, ma anche di una scommessa. Sarebbe riuscito il nostro sistema scolastico superiore, da sempre finalizzato a un esame di generica maturità, a passare a un esame centrato su competenze? Era sufficiente rifare il tetto della casa, perché tutto l’edificio cambiasse? La scommessa era forte. Una scuola che non aveva alcuna confidenza con le competenze sarebbe stato in grado di saperle promuovere, valutare e certificare?

Alle indicazioni della legge occorreva un sostegno attivo e chiarificante da parte del regolamento. E l’anno successivo, con il dpr 323/98, intervenimmo su questa materia con il seguente testo: “L’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite” (art. 1, comma 3). Potevano essere sufficienti due righe normative ad avviare quella rivoluzione che la legge aveva avviato? Indubbiamente no! Così per molti anni le commissioni hanno arrancato. E l’amministrazione nulla ha fatto per sostenere un esame del tutto nuovo. Così OGGI non abbiamo PIU’ un esame di maturità, ma non abbiamo ANCORA un esame centrato sulle competenze, come la legge auspicava.

In seguito l’Unione Europea ci ha dato una definizione certa di competenza, con il rapporto Deseco del 2003 e con le due Raccomandazioni del 18 dicembre 2006 e del 23 aprile 2008. Ora, siamo alla vigilia di un nuovo esame di Stato, che andrà in vigore con la tornata del 2015. Va ricordato che, oltre alle indicazioni UE, disponiamo anche delle indicazioni dell’EQF (European Qualifications Framework) e sappiamo che i titoli di studio della nostra istruzione secondaria di secondo grado corrispondono al livello quarto degli otto individuati dal suddetto EQF, come indicato dall’Accordo quadro del 20 dicembre 2012.

In tale contesto/scenario, riuscirà la nostra amministrazione a dare finalmente indicazioni chiare ai nostri studenti e ai nostri insegnanti su come dovranno essere condotti i nuovi esami di Stato? Un interrogativo a cui occorre dare una sollecita risposta, e prima che il nuovo anno scolastico abbia inizio.

 

*pubblicato in ItaliaOggi del 24 giugno 2014

Esame I Ciclo: che fine ha fatto il colloquio pluridisciplinare?

esame 1° ciclo

CHE  FINE  HA  FATTO  IL  COLLOQUIO  PLURIDISCIPLINARE ?

 

Il bollettino dei dispersi è ricco di vittime illustri (consiglio orientativo, carta dei servizi, patto educativo di corresponsabilità, certificato delle competenze etc), quasi tutte archiviate alla voce “disbrigo pratiche di routine” in stile Filini, al punto che oggi con “dispersione scolastica” non si allude più soltanto al grappolo delle espressioni dell’insuccesso scolastico ma  – appunto  –  ai tanti impegni solenni parcheggiati nelle retrovie della burocrazia scolastica.

Questa volta vi voglio parlare del “colloquio pluridisciplinare”, un desaparecido che nei primi anni ’80 ha goduto di grande considerazione.

Prima del 1981 la parte orale dell’esame di licenza media (prima o poi qualcuno vorrà spiegare il significato epistemologico e docimologico della distinzione scritto/orale per le discipline non linguistiche; pensate che molti qualificano la prova INVALSI come “prova scritta”, solo perché i ragazzi fanno uso di carta e penna; chissà come la chiameranno quando e se i questionari si compileranno online) si svolgeva più o meno così: il candidato si sedeva su una sedia davanti allo schieramento dei professori ciascuno dei quali, in rigida sequenza gerarchica (Italiano, storia/ geografia, matematica etc) lo interrogava sulla propria disciplina.

Il 26 agosto del 1981 è stato emanato un importante Decreto Ministeriale denominato “Criteri orientativi per gli esami di licenza media”:

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm26881.html

 

Ecco alcuni stralci significativi:

 

         “L’aspetto fondamentale di questo esame deve essere la sua caratterizzazione educativa…..,

 

          COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

          La commissione imposterà il colloquio……evitando peraltro che esso si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico collegamento……

….Pertanto il colloquio non deve consistere in una somma di colloquio distinti

 …la capacità di collocazione storica può essere accertata anche in una conversazione relativa agli sviluppi della tecnica…..

 

          Modalità del colloquio

         ……Le linee offerte – disciplina per disciplina – non costituiscono invito…a condurre il colloquio attraverso l’accertamento della preparazione conseguita nelle singole discipline……., ma…..la maturità globale dell’alunno…..

 

COSA  IN  REALTA’  ACCADE

Come si vede si tratta di affermazioni importanti e lungimiranti; sfortunatamente, girando per le scuole, si vede come invece in tante realtà si continua a fare come si faceva prima degli anni ’80: interrogazioni distinte, random e scollegate disciplina per disciplina, a conferma del fatto che la vera formazione materiale dei docenti, in assenza di quella istituzionale, la fa la consuetudine.

Ora è vero che:

a) il MIUR ha ormai da tempo disinvestito e non ha una politica per le risorse umane;

b) il corpo docente italiano mostra una scarsa tenuta anti-Filini;

ma su molte sparizioni eccellenti dobbiamo riconoscere che anche noi DS portiamo le nostre responsabilità.

 

UN  METODO  MOLTO  SEMPLICE

Richiamato che per “pluridisciplinarità” intendiamo la collaborazione occasionale di varie discipline  – che tuttavia mantengono la propria struttura identitaria e autonomia  – in vista di un compito o un argomento, esiste un modo molto semplice per corrispondere alle indicazioni del decreto dell’81: quello della proposizione di argomenti trasversali.

Si tratta in sostanza di assegnare a ciascun candidato, più o meno nel mese di marzo antecedente la sessione d’esame (il colloquio pluridisciplinare non si può improvvisare):

a) un argomento pluridisciplinare, da sviluppare impiegando i vari contributi disciplinari;

b) un docente tutor, che lo segue durante lo sviluppo.

L’esempio che solitamente porto per illustrare questa modalità è il “mar Mediterraneo”, un argomento trasversale che può essere sviluppato soltanto mediante l’impiego coordinato di varie discipline:

 

DISCIPLINA CONTENUTI
Geografia collocazione geografica, lettura cartografica, immagini satellitari, caratteristiche climatiche, vocazioni economiche, demografiche etc
Storia le civiltà che hanno popolato o colonizzato il Mediterraneo: Egizi, Fenici, Greci; Romani, Cartaginesi etc
Italiano/lingue/musica/arteimmagine l’alfabeto fenicio; pagine mediterranee, il viaggio di Ulisse; musiche e arti mediterranee, il film di Gabriele Salvatores etc
Scienze/Tecnologia il Mediterraneo come ecosistema; specie prevalenti; i flussi stagionali e climatici interpretabili astronomicamente, tecnologie produttive etc

 

Poiché ciascuna disciplina non consta solo di contenuti (domini) ma anche di una”metodologia” (ossia come “funziona” quella disciplina) e di propri linguaggi, il metodo pluridisciplinare prevede l’integrazione anche di:

linee metodologiche:

  • funzione descrittiva;

  • funzione argomentativa;

  • funzione stilistica;

  • metodo sperimentale;

  • metodo osservativo e empirico;

  • metodo induttivo;

  • metodo deduttivo;

etc

e linee linguistiche:

  • linguaggi contestuali, così detti perché il contesto fa parte del testo e i significati si rivelano attraverso il contesto (provate a comprendere il famoso verso di Bob Dylan: “hey mister tambourine man, play a song for  me…” decontestualizzato dal Greenwich Village degli anni ’60, il quartiere degli artisti e degli intellettuali di New York, dove Dylan si esibiva (1)); gli scrittori e i poeti utilizzano il “contesto” come parte del testo; non è possibile comprendere il testo se non si studia anche il contesto;

  • linguaggi formalizzati de-contestuali, ossia indipendenti dai vari contesti: F = m x a , la formula che esprime la seconda legge della dinamica, è interpretabile indipendentemente dai contesti e dalle culture, purché si condividano le convenzioni semantiche della Fisica; i linguaggi de-contestuali sono prevalenti nelle discipline a tessitura scientifica (Fisica, Biologia, Storia, Antropologia etc);

  • linguaggi formali, a prevalenza sintattica; i linguaggi formali non solo sono de-contestuali, ma anche de-semantizzati: la formula  a x b = b x a (proprietà commutativa della moltiplicazione), ad esempio, è interpretabile indipendentemente dai contesti ma anche dai particolari significati di “a” e “b” e dipende solo dalla sintassi che coordina i segni.

TIPOLOGIE  DEI  LINGUAGGI  DISCIPLINARI CARATTERIZZAZIONI DISCIPLINE
linguaggi contestuali sono interpretabili mediante il contesto; il contesto è parte del testo narrativa, poesia
linguaggi formalizzati (decontestuali) sono interpretabili indipendentemente dai contesti;la comprensione dipende unicamente dalle convenzioni semantiche discipline scientifiche
linguaggi formali(2) (decontestuali e de-semantizzati) sono interpretabili indipendentemente dai contesti e dai significati; la comprensione dipende unicamente dalla sintassi  matematica,arti contemporanee

Terminato il percorso di elaborazione, il candidato illustra il lavoro svolto nell’ambito del colloquio; gli insegnanti a loro volta potranno accertare tanto lo sviluppo delle competenze (strettamente) disciplinari che la capacità del loro impiego in altri ambiti di lavoro.

 

PLURIDISCIPLINARITA’  E  PLURIMEDIALITA’

Il recente sviluppo delle tecnologie digitali permette di allargare la nozione di pluridisciplinarità sino a ricomprendere quello della plurimedialità; si tratta cioè di aggiornare il colloquio orale con un format che integri anche i canali video, audio etc.

 

Il presidente provinciale

Giuseppe Guastini

 


1) “mister tambourine man”, nel gergo del Greenwich Village degli anni ’60 era lo spacciatore di droga.

http://it.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Village

http://it.wikipedia.org/wiki/Mr._Tambourine_Man

2) linguaggi formalizzati e formali non sono la stessa cosa: i linguaggi formalizzati fanno uso della lingua-madre avendo introdotto le convenzioni semantiche specifiche della disciplina (“il lavoro è il prodotto scalare della forza per lo spostamento”; Fisica); i linguaggi formali fanno uso di segni ad hoc:

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Scuole italiane all’estero – al via gli esami di Stato

Ministero degli Affari Esteri

Scuole italiane all’estero – al via gli esami di Stato

Nelle scuole italiane all’estero, così come in Italia, si stanno svolgendo in questi giorni gli esami di Stato 2014, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione negli istituti che seguono il calendario boreale.

Per il secondo ciclo si tratta dei primi esami di Stato del nuovo ordinamento, la cosiddetta Riforma Gelmini, in anticipo di un anno rispetto alle scuole italiane dove il secondo grado dell’istruzione è di durata quinquennale.

Per la prima volta in assoluto per il sistema italiano dei licei, inoltre, sono in corso gli esami di Stato del nuovo liceo economico sociale (LES) attivo nei licei di Lugano in Svizzera e di Belo Horizonte in Brasile.

Sono state nominate 23 commissioni per un totale di 92 docenti di cui 46 in servizio all’estero e 46 nominati dall’Italia.

Sono 28 i presidenti di commissione nominati, tutti in servizio all’estero, di cui 15 impegnati sia nel primo che nel secondo ciclo, considerato che nella maggior parte dei casi si tratta di istituti onnicomprensivi.

Anche per quest’anno, grazie alla collaborazione del Ministero dell’Istruzione, le tracce d’esame sono state inviate on line attraverso il ‘plico telematico’, così come avviene nelle scuole del territorio nazionale. Gli studenti coinvolti sono circa seicento, frequentanti gli istituti distribuiti in sedici Paesi nel mondo: sei in Europa, cinque in Africa, tre in America latina, uno negli Stati Uniti e uno in Asia.