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Agenda del Dirigente Scolastico 2015

prima

Le copie possono essere richieste alla segreteria nazionale o alle segreterie provinciali Uil Scuola
(gli indirizzi e i recapiti sul sito Uil Scuola nella sezione ‘dove siamo’)

Reclutamento Dirigenti delle scuole

Reclutamento Dirigenti delle scuole – Informativa al MIUR

ANP

Si è svolta oggi 29 dicembre presso il MIUR la prevista informativa sul DPCM di cui all’art. 17 DL 104/2013 in materia di reclutamento dei dirigenti delle scuole.

Non è stata consegnata documentazione scritta, con la motivazione che il testo della bozza sarebbe al concerto con le altre Amministrazioni interessate (MEF e Funzione Pubblica), prima di passare al vaglio del Consiglio di Stato ed alla definitiva approvazione in Consiglio dei Ministri. Sono state però fornite un certo numero di informazioni di massima.

Tempi – L’Amministrazione conta di poter completare l’iter del DPCM all’inizio della primavera 2015, pur senza essere in grado di assumere impegni precisi in merito. La durata della fase “concorsuale” sarebbe di circa dodici mesi e quella della fase “corsuale” di sei mesi. L’auspicio è quello di poter assumere i vincitori a partire dal 1° settembre 2016.

Cadenza annuale – E’ stato riconfermato l’impegno a rispettare la scadenza di legge. Tuttavia, dato che non è possibile contenere la durata complessiva della procedura in meno di diciotto mesi, vi sarà una fase di sovrapposizione fra due concorsi successivi: mentre i candidati della procedura 1 svolgeranno il corso di formazione presso la SNA, quelli della procedura 2 svolgeranno le prove concorsuali per accedere a loro volta al corso di formazione dell’anno successivo. E così via.

Posti messi a concorso – Saranno tutti quelli “vacanti e disponibili”, ivi inclusi – in prima applicazione – quelli attesi per l’anno scolastico successivo (2016-2017). A regime, solo quelli vacanti e disponibili per un anno. La partecipazione è nazionale, senza indicazione preventiva della regione. Non rileva quindi il fatto che in qualche regione possano non esservi posti disponibili: gli aspiranti di quella regione potranno comunque partecipare, sapendo che – in caso di esito positivo – non troveranno posto nella propria regione. Potranno partecipare i docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità di servizio complessivo (incluso quello pre-ruolo).

Riservisti – Ai concorrenti appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 2-ter del Decreto legge 58/14 è riservata una quota di posti, che opera – solo per coloro che avranno superato entrambe le prove scritte ed il colloquio – all’atto dell’ammissione alla fase “corsuale” della selezione. Coloro che in quella graduatoria si collocano in posizione utile indipendentemente dalla riserva non intaccano il numero dei posti messi a riserva. In aggiunta, i riservisti sono ammessi alle prove scritte in soprannumero, senza dover sostenere la prova preselettiva.

Prove – La prima sarà una preselezione, che si svolgerà solo se necessaria, cioè se il numero degli aspiranti supererà il triplo dei posti messi a concorso. Sarà una prova a test con risposta chiusa e sarà superata da un numero di aspiranti non superiore a tre volte quello dei posti messi a concorso. Il punteggio riportato non viene più utilizzato nelle fasi successive della selezione. Chi supera la preselezione, svolgerà due prove scritte: una in forma di saggio, l’altra di soluzione di casi strutturati. Ad ogni prova sono assegnati fino a 100 punti ed il minimo per il superamento è di 70/100 per ciascuna. Chi supera entrambe le prove scritte sostiene un colloquio (anche questo graduato in centesimi).

Titoli – Solo a coloro che avranno superato tutte le prove saranno valutati i titoli. Punti disponibili: venti, di cui metà per i titoli culturali e metà per quelli di servizio.

Ammissione alla fase “corsuale” – La graduatoria relativa comprenderà il punteggio delle due prove scritte e del colloquio più il punteggio dei titoli. Saranno ammessi al corso di formazione presso la SNA tanti candidati quanti sono i posti messi a concorso, maggiorati del 20%.

Corso di formazione – Si svolgerà per una durata di quattro mesi (con modalità compatibile con la prestazione del servizio) presso la SNA, con spese di viaggio e soggiorno a carico dei partecipanti. Sarà articolato sul modello universitario: corsi seguiti da esami. Chi avrà maturato un certo numero di crediti sarà ammesso ad una “valutazione intermedia”, consistente in un esame scritto. Chi supera lo scritto sarà ammesso ad un tirocinio di due mesi presso una scuola, che sarà pure oggetto di valutazione da parte del dirigente tutor.

Valutazione finale – Al termine del tirocinio si svolgerà un colloquio finale. La graduatoria sarà formata unicamente con i punteggi riportati durante la fase “corsuale”: valutazione intermedia, tirocinio, colloquio.

Assunzione – Saranno dichiarati vincitori candidati in numero pari al massimo a quello dei posti messi a bando. Non vi saranno “idonei”. I vincitori saranno invitati ad indicare un certo numero di regioni nelle quali desiderano essere nominati. Sulla base del posto in graduatoria e delle preferenze espresse, saranno assegnati ad una specifica regione ed in quella stipuleranno il contratto di assunzione con il Direttore del locale USR.

In margine all’informativa, sono state richieste all’Amministrazione informazioni relative ad alcune situazioni pregresse tuttora pendenti. Ecco le indicazioni fornite:

Lombardia – i 96 “ex-vincitori” rientrano nella quota di riserva (vedi sopra).

Toscana – la conclusione della ri-correzione degli scritti è prevista entro la fine di febbraio 2015 e la conclusione dei colloqui, orientativamente, entro marzo-aprile.

Campania – L’Amministrazione procederà nelle prossime settimane alla stipula di contratti di lavoro con i candidati utilmente collocati in graduatoria. Tali contratti non recheranno per il momento indicazione di sede ed avranno decorrenza dal 1° settembre 2015. La loro finalità è quella di accantonare un numero di posti pari a quello degli aventi diritto, prima dell’avvio delle operazioni di mobilità interregionale.

A conclusione dell’incontro, Anp ha espresso il proprio disappunto per il mancato rispetto del termine di legge del 31 dicembre 2014 per l’emanazione del primo bando di concorso da tenersi con la nuova procedura. Se pure non si trattava di un termine perentorio, la sua mancata osservanza non è però un segnale positivo, soprattutto per quanto riguarda le scadenze successive. Al riguardo, ha ritenuto di sollecitare l’Amministrazione a fare il possibile perché il DPCM veda la luce almeno nei tempi oggi indicati.

Un secondo motivo di perplessità riguarda l’esiguo peso attribuito ai titoli rispetto al totale dei punti disponibili. Il regolamento precedente dava loro 30/120, che era probabilmente troppo: ma lo schema oggi illustrato ne prevede solo 20/320, che è sicuramente troppo poco. Per questa via, si svuota di significato sostanziale la previsione di legge che aveva inteso riconoscere una rilevanza sostanziale ad alcuni titoli culturali di particolare natura.

Suscita preoccupazioni il numero di passaggi valutativi intermedi, che – oltre a rendere l’intero percorso ancor più impegnativo che per il passato – moltiplica i punti di attacco per il contenzioso, con tutti i rischi connessi per la tenuta di una procedura che ha uno dei suoi cardini nella regolare periodicità annuale del reclutamento.

Una scelta che non convince è quella di aver assegnato a tutte le prove lo stesso contenuto, differenziandole solo per le modalità di svolgimento (test, saggio, quesiti a risposta aperta, colloquio). Nell’economia generale del percorso, sarebbe apparso più convincente che ad ogni prova corrispondesse l’accertamento di una specifica competenza (e cioè un fine)e non solo una diversa tecnica di accertamento (e cioè uno strumento).

Emerge poi dall’insieme delle informazioni rese dall’Amministrazione l’evidente sforzo per omologare quanto più possibile la procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici a quella dei dirigenti amministrativi: tempi e modi delle prove, successione e sede delle stesse, composizione delle commissioni, criteri per l’attribuzione dei punteggi, ecc. Anp non è per principio contraria a tale avvicinamento, dato il suo impegno in favore del ruolo unico della dirigenza pubblica: vorrebbe tuttavia che l’omologazione non si limitasse alle prove ed agli impegni per accedere alla funzione, ma che – coerentemente – si estendesse a tutti gli aspetti correlati, a cominciare da quello retributivo.

Sotto questo profilo, ricorda che – lo scorso 4 dicembre – il sottosegretario Faraone si era impegnato a riunire il tavolo sindacale all’indomani dell’approvazione della legge di stabilità per riprendere la questione del Fondo Unico Nazionale e della retribuzione complessiva dei dirigenti delle scuole: impegno non ancora assolto e che ci si augura venga onorato quanto prima.

Concludendo, Anp si augura che – nelle ulteriori fasi di elaborazione del Decreto – vi siano spazi per recepire almeno qualcuna delle indicazioni formulate. Per parte sua, si propone di seguire gli sviluppi dell’iter e di richiedere, al momento opportuno, informative puntuali sulle eventuali modifiche allo schema.

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Nota 22 luglio 2014, Prot. n. AOODGPER.7306

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Ai DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Immissione in ruolo dirigenti scolastici – Aggiornamento procedure informatiche S.I.D.I.

Con riferimento al D.L. 12.9.2013, n. 104 convertito nella L. 8.11.2013, n. 128 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” si rappresenta che sono disponibili in S.I.D.I. gli aggiornamenti apportati alle funzioni sulle procedure di immissione in ruolo dei dirigenti scolastici.
In particolare sarà possibile, per gli Uffici Scolastici Regionali che ne faranno formale richiesta al competente ufficio di questa Direzione Generale, l’immissione in ruolo in data diversa dal 1° settembre.
A tal fine è fruibile per il solo Ufficio II della Direzione Generale per il Personale scolastico una funzione di blocco/sblocco che consente di svincolare l’Ufficio Scolastico Regionale richiedente dall’obbligatorietà della valorizzazione al 1° settembre della Data decorrenza primo incarico per le procedure di “Inserisci contratto e primo incarico” o “Inserisci contratto e primo incarico per DS sloveni”.
Nelle funzioni “Inserisci contratto e primo incarico” e “Inserisci contratto e primo incarico per DS Sloveni”, al fine di consentire una eventuale gestione differente della decorrenza giuridica da quella economica, sono state inoltre modificate le etichette dei seguenti campi:
– “Data decorrenza” in “Data decorrenza giuridica”;
– “Data stipula” in “Data decorrenza economica”;
Si precisa che le logiche di valorizzazione e i controlli funzionali sottesi a tali campi non sono stati modificati.
Si pregano le SS.LL. di invitare gli utenti a prendere visione dei manuali “SI-DRMU- F6.Gestione Candidati USR” e “SI-DR-MU – F6.2 Gestione Candidati USR Friuli V.G.” reperibili all’usuale percorso S.I.D.I.-> Procedimenti Amministrativi -> Dirigenti Scolastici -> Guide operative -> “Gestione Candidati USR Friuli V.G”. e “Gestione Candidati USR”.
Si ricorda, inoltre, che le operazioni di immissione in ruolo dei Dirigenti Scolastici non devono essere effettuate durante le operazioni di mobilità del personale docente, per consentire la corretta chiusura del servizio come docenti.

p. IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
F.to Gildo De Angelis

Sentenza Consiglio di Stato 3 luglio 2014, n. 3366

N. 03366/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05726/2013 REG.RIC.
N. 06082/2013 REG.RIC.
N. 06352/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5726 del 2013, proposto da XXX, con domicilio eletto presso lo studio legale Cerulli Irelli in Roma, via Dora,1;
contro XXX, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale Liegi n. 35 B; XXX, non costituiti in questo grado;
nei confronti di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca scientifica Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; XXX, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo studio legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
sul ricorso numero di registro generale 6082 del 2013, proposto da XXX, rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Sanino, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale Parioli, 180;
contro XXX rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale Liegi n. 35 B; XXX, non costituiti in questo grado;
nei confronti di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca scientifica – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; XXX, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale Liegi 35 B.;
sul ricorso numero di registro generale 6352 del 2013, proposto da XXX, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, largo Messico, 7;
contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; XXX, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale Liegi 35 B.; XXX, non costituiti in questo grado;
nei confronti di XXX, non costituiti in questo grado;

per la riforma,
nei distinti ricorsi, della sentenza del T.a.r. Abruzzo – L’aquila: Sezione I n. 710/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe meglio indicate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Andrea Manzi, per delega dell’avvocato Roberto Colagrande, l’avvocato Sanino, l’avvocato Tedeschini e l’avvocato dello Stato Federico Basilica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.-Con decreto del direttore generale per il personale scolastico del 13 luglio 2011, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha bandito un concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi», finalizzato all’assunzione di 2.386 dirigenti scolastici (di cui 68 riservati alla Regione Abruzzo).
La procedura concorsuale – che si è svolta, in tutte le sue fasi, a livello regionale – si è articolata, per quel che interessa in questa sede, in una prova preselettiva a carattere culturale e professionale, in due prove scritte e in una prova orale.
All’esito delle prove scritte, in data 16 luglio 2012, è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale.
2.- Alcuni candidati che non hanno superato le prove scritte hanno impugnato, con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, la mancata ammissione alla prova orale, nonché gli atti ulteriori della procedura concorsuale.
In particolare, gli originari ricorrenti hanno fatto valere dinanzi al giudice di primo grado una serie di motivi di censura, che possono essere suddivisi in tre gruppi, avuto riguardo:
a) alla composizione della commissione e alla asserita mancanza, in capo al presidente XXX, del requisito soggettivo dell’essere un “tecnico esperto nelle materie oggetto del concorso”;
b) alla determinazione dei criteri di valutazione, ritenuti illogici, incoerenti e fittizi;
c) alle modalità di correzione degli elaborati, in ragione della discontinuità e della non omogeneità dei tempi di correzione.
Con due successivi atti di motivi aggiunti sono state inoltre dedotti vizi ulteriori del procedimento selettivo, in relazione alla non originalità delle tracce assegnate e all’incompatibilità dei presidenti XXX.
L’impugnazione è stata infine estesa anche alla graduatoria definitiva.
Nel corso del giudizio di primo grado si sono costituiti in giudizio sia l’Amministrazione che i controinteressati i quali, oltre ad eccepire l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, hanno concluso per l’infondatezza nel merito dell’originario ricorso.
Con sentenza 11 luglio 2013 n.710 il Tar dell’Abruzzo, respinte preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha accolto il gravame, limitando la propria indagine al secondo motivo di censura incentrato sulla composizione della commissione giudicatrice e sull’illegittimo procedimento di sostituzione dei suoi componenti, avendo tra l’altro ritenuto i primi giudici che l’ “Autorità scolastica fosse incorsa in ulteriori vizi logici nella conduzione delle fasi concorsuali, ostinatamente portate avanti nonostante le inquietanti defezioni all’interno della Commissione giudicatrice..”.
Il Tar dell’Abruzzo ha così concluso che il riscontrato difetto istruttorio imponesse l’azzeramento della procedura concorsuale in esame.
3.- La predetta sentenza è stata impugnata con tre distinti ricorsi in appello, qui oggetto d’esame.
Deducono gli appellanti, risultati vincitori della procedura concorsuale in oggetto, l’erroneità della sentenza impugnata e ne chiedono la riforma, adducendo: a) un errore di percezione dei presupposti di fatto da parte del giudice di prime cure, che si sarebbe basato unicamente sul mero elemento numerico delle dimissioni rassegnate nel corso della procedura da parte dei commissari, senza effettivamente rilevare quali dimissioni abbiano potuto in concreto avere una negativa incidenza sullo svolgimento del concorso; b) l’inapplicabilità al caso concreto dell’art. 9 del d.P.R. 487/94; c) la correttezza della procedura di nomina e di dimissione dei componenti della commissione, ed in particolare la sussistenza dei requisiti professionali in capo al presidente del professor XXX; d) l’erroneità dell’assunto secondo cui gli atti dell’Amministrazione scolastica sarebbero illegittimi, atteso che detta Autorità non sarebbe incorsa in nessuna illegittimità, né di tipo omissivo, né di tipo commissivo.
Concludono gli appellanti per l’accoglimento degli appelli e per la reiezione, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso di primo grado.
Nel costituirsi in giudizio gli appellati hanno chiesto la reiezione dell’appello, in quanto infondato, con la conferma della sentenza di primo grado e, in via subordinata, l’accoglimento dell’originario ricorso anche sulla base dei motivi rimasti assorbiti nella impugnata decisione.
Con ordinanza cautelare n. 3714 del 2013 la sezione ha disposto la sospensione della esecutività della impugnata sentenza.
4.- All’udienza del 29 aprile 2014 gli appelli sono stati trattenuti per la sentenza.
5.- In quanto rivolti avverso la stessa sentenza va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 96, comma 1, del codice del processo amministrativo.
6.- Nel merito, gli appelli sono fondati e meritano accoglimento.
7.- Nei distinti ricorsi in appello la decisione di primo grado viene anzitutto censurata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’Amministrazione scolastica che, senza dar corso ad adeguata attività istruttoria in ordine alle ripetute defezioni dei singoli componenti la commissione giudicatrice, ha sostanzialmente validato gli esiti delle operazioni valutative poste in essere da una commissione più volte rimaneggiata nella sua originaria consistenza soggettiva.
7.1.- Ritiene il Collegio che il motivo d’appello, comune ai tre ricorsi, meriti di essere accolto.
7.2.- La sentenza, infatti, non ha considerato che nel caso di specie le ripetute dimissioni dei presidenti della commissione giudicatrice non hanno inciso sui lavori della commissione stessa né hanno determinato -come erroneamente ipotizzato in via astratta dal giudice di primo grado – possibili discontinuità nelle operazioni di valutazione dei candidati ovvero incoerenze valutative.
Per vero, come risulta dalla documentazione prodotta, almeno tre presidenti hanno formalizzato le proprie dimissioni senza avviare alcuna attività inerente alla procedura selettiva e, nei fatti, la correzione delle prove scritte è stata caratterizzata da una sola sostituzione del componente presidente, il che certamente non può considerarsi di ostacolo al fine di garantire l’attendibilità e la continuità delle operazioni valutative.
Così, il presidente XXX, ha assistito a tutta la fase di individuazione dei criteri di valutazione e ha presieduto lo svolgimento delle prove scritte, mentre la correzione degli elaborati è stata presieduta solo da due presidenti, prof. XXX e prof. XXX, i quali hanno entrambi utilizzato i criteri di valutazione predeterminati dalla commissione giudicatrice e resi pubblici nel verbale n. 1 del 13 dicembre 2011.
7.3- Sotto distinto profilo, gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza impugnata per aver la stessa, senza plausibili ragioni, posto in dubbio la gravità dei motivi addotti dai commissari a sostegno delle dichiarazioni di rinuncia o di dimissioni dall’incarico.
7.4.- Anche sotto questo aspetto, la censura d’appello merita condivisione.
7.5.- La sentenza di primo grado, infatti, da un lato ha riconosciuto l’applicazione dell’art. 9 del d.P.R. n.487 del 1994 che, tuttavia, prevede ( comma 5 ) la nomina dei supplenti per il caso di grave impedimento dei componenti effettivi e non, come nel caso in esame, di sostituzione definitiva dei membri della commissione; dall’altro lato ha ritenuto che, proprio in applicazione di tale norma, non siano state congruamente motivate le giustificazioni addotte dai commissari dimissionari.
Sul punto, tuttavia, senza peraltro che si sia dato corso a preventiva richiesta di chiarimenti all’amministrazione scolastica (ai sensi dell’ art. 63 cod. proc. amm.), la decisione risulta affidata ad una mera congettura, priva di riscontro probatorio, secondo cui le motivazioni addotte dai membri della commissione dimissionari non fossero nella sostanza congrue ed effettivamente gravi (pur quando formulate con riferimento all’impossibilità di svolgere l’incarico per motivi di salute e/o istituzionali).
Peraltro, il Collegio deve osservare che non venendo nella specie in gioco, come anticipato, l’istituto della supplenza, quanto piuttosto quello della definitiva sostituzione dei commissari rinunciatari, lo stesso art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994 non avrebbe dovuto trovare applicazione.
Facendo propria la conclusione secondo cui la procedura concorsuale è stata annullata solo perché “capace in astratto di viziare le concludenze della selezione”, il TAR ha, non solo, omesso di valutare la sussistenza in concreto di effettivi vizi sul procedimento valutativo, ma ha richiamato una norma non applicabile alla fattispecie in esame.
Ed infatti, il riferimento all’art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994 non appare coerente con la fattispecie oggetto d’esame, riguardando detta norma ( relativa appunto alla “supplenza”) la sostituzione temporanea dei componenti della commissione in presenza di impedimenti “gravi e documentati”. Nella fattispecie non si è trattato tuttavia di supplenza, ma di impedimento permanente dei singoli componenti dimissionari, per i quali si è resa necessaria una sostituzione non transitoria, al fine di salvaguardare gli atti concorsuali già espletati e quindi sia l’interesse dell’Amministrazione alla finalizzazione della procedura selettiva sia quello dei candidati positivamente scrutinati (che hanno fatto affidamento sulla regolarità della procedura d’esame).
D’altra parte, da tempo la giurisprudenza ha affermato che vi sia un vero e proprio diritto per un componente della commissione giudicatrice di concorso di essere esonerato dall’incarico, avendo quest’ultimo natura volontaria, e che l’accettazione delle dimissioni si configura come unica condizione indispensabile per determinare la cessazione delle relative funzioni (cfr. Cons. Stato, sez.IV, 6 settembre 2006, n.5155).
Per le suddette ragioni, non meritano condivisione le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado a proposito della illegittimità procedimentale rappresentata dal fatto in sé dell’avvicendamento dei membri della commissione nell’ufficio di componenti l’organo tecnico-valutativo.
8.- Sotto distinto profilo, non sono meritevoli di favorevole apprezzamento le eccezioni sollevate dalle odierne parti appellate in ordine all’incongruità dei tempi di valutazione delle prove scritte posto che, per quanto riguarda la correzione degli elaborati, secondo l’indirizzo prevalente in giurisprudenza e dal quale il Collegio non intende discostarsi, non è sindacabile in sede di legittimità la questione dei tempi dedicati dalla Commissione giudicatrice di un concorso pubblico alla valutazione delle prove di esame dei candidati, soprattutto allorché i tempi siano calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati; in tali casi, infatti, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici il giudizio contestato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 settembre 2006, n. 5155; Cons. Stato, sez. IV, n. 4452 del 2002).
9.- Venendo all’esame dei motivi di primo grado rimasti assorbiti, osserva il Collegio come con il primo motivo di ricorso, l’attività della commissione era stata censurata in quanto basata su criteri di valutazione delle prove scritte privi di concrete distinzioni sul piano logico e semantico, nonché per mancanza di corrispondenza tra il voto numerico e il giudizio sintetico espresso dai commissari sui singoli candidati.
Il Collegio rileva che la censura non sia condivisibile.
Ed infatti gli originari ricorrenti hanno censurato i criteri di valutazione in via puramente astratta e generica, senza approfondire la censura in relazione all’applicazione che degli stessi criteri è stata in concreto operata dalla commissione. Al proposito, vengono citate a titolo esemplificativo alcune valutazioni, senza che venga mai individuata nello specifico un’applicazione non coerente o contraddittoria dei criteri seguiti nelle valutazioni riguardanti le prove scritte dei candidati.
9.1.- La censura, che si presenta, come detto, generica e pertanto ai limiti dell’ammissibilità processuale, appare altresì priva di pregio giuridico, atteso che i criteri valutativi appaiono conformi con quanto previsto dal bando concorsuale di guisa che non si comprende sotto quale profilo i suddetti criteri siano contrastanti con la disciplina del concorso desumibile dalla sua lex specialis.
In ogni caso, va confermata, anche in ordine ai criteri adottati, la consolidata giurisprudenza di questo Giudice in materia di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione in sede di concorsi (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 181; Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 745; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1427).
Quanto alla forma espressiva delle valutazioni della commissione, va ricordato che “il voto numerico costituisce valida e sufficiente estrinsecazione del giudizio valutativo delle prove dei concorsi pubblici, salve specifiche diverse previsioni” che nel caso in esame non sono richieste (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2013, n. 866). Ed infatti “il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 settembre 2006, n. 5155).
10.- Con il terzo motivo di ricorso in primo grado è stata asserita l’illegittimità della nomina del presidente XXX, sotto il profilo che il nominato difetterebbe di “qualsivoglia esperienza nella materia oggetto della procedura”.
Le argomentazioni addotte a sostegno della censura evidenziano una insuperabile commistione fra i requisiti previsti per il presidente di commissione e quelli prescritti per gli altri membri, pur avendo riferimenti normativi diversi (rispettivamente, art. 10 comma 3 del d.P.R. n. 140 del 2008 – recante il regolamento sulla disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici – e art. 10, comma 4, del citato d.P.R. per il secondo).
Non vi è dubbio che il presidente XXX, in quanto professore universitario di prima fascia, nonché Direttore della scuola di specializzazione istituita presso l’Università di XXX e Preside della Facoltà di medicina e veterinaria, avesse i requisiti normativamente richiesti per ricoprire il ruolo di presidente, ai sensi del citato art. 10 comma 3.
Infatti, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui le previsioni normative di cui agli artt. 35, comma 1, del d.lgs.n 165 del 2001 e all’art. 9 del d.P.R. n 487 del 1994 ( aventi carattere di paradigma normativo generale), per i quali i componenti della commissione di esame devono essere “esperti” nelle materie di concorso, non implicano che detto requisito di esperienza risulti soddisfatto solo ove tutti i membri della commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto della selezione, risultando sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali.
11.- Sul quarto motivo di ricorso, dedotto in via subordinata e sotteso a denunciare la violazione del principio di segretezza delle tracce, il Collegio rileva la sua totale infondatezza.
Secondo la formulazione della censura, le tracce sarebbero “riconducibili ad altri materiali diffusi sia in rete sia in alcuni corsi di preparazione”.
Ora dalla stessa articolazione del motivo di ricorso si evince che la doglianza è infondata in quanto è un fatto notorio (non integrante violazione delle regole concorsuali) che i corsi di preparazione trattano gli stessi argomenti specifici dei concorsi, di guisa che non è insolito che tracce ed argomenti già sviluppati in sede di preparazione dai candidati iscritti ai predetti corsi coincidano in massima parte con quelli riproposti in sede concorsuale.
12.- Vengono poi riproposti i motivi di primo grado ( dedotti in quella sede con i motivi aggiunti) aventi ad oggetto l’asserita incompatibilità sia del professor XXX sia del professor XXX, in quanto alcuni dei candidati avrebbero nel passato frequentato corsi (o master) tenuti dai due docenti.
La doglianza appare generica ed infondata.
Basterà sul punto ricordare il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato a proposito dell’incompatibilità tra esaminatore e concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276), secondo cui solo legami professionali intensi e specifici, attestati da una produzione scientifica in larga parte coincidente, possono determinare una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l’obbligo di astensione da parte del componente la commissione giudicatrice.
D’altra parte, è noto che le cause d’incompatibilità, così come stabilite dall’art. 51 cpc, hanno carattere tassativo e pertanto sfuggono da ogni sorta di applicazione analogica, considerata anche la necessità di assicurare certezza e continuità all’azione amministrativa e una stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 972; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009). La giurisprudenza ha così finito per concludere che “la collaborazione scientifica tra un commissario e un candidato non è di per sé causa di incompatibilità”, ad eccezion fatta per il caso in cui vi siano particolari coinvolgimenti personali o comunanza di interessi economici, situazioni che, nel caso in esame, non possono essere in concreto riscontrate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4114; Cons. di Stato, sez. III, 20 settembre 2012 n. 5023).
13.- In conclusione, alla luce dei rilievi suesposti, devono essere accolti, previa riunione, gli appelli proposti e, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
14.- Data la particolarità della vicenda trattata, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali e gli onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così dispone:
– accoglie, previa riunione, gli appelli e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;
– compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Legge 5 giugno 2014, n. 87

Legge 5 giugno 2014, n. 87

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico (14G00099)

(GU n.130 del 7-6-2014)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58,  recante  misure  urgenti
per garantire il regolare svolgimento  del  servizio  scolastico,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 5 giugno 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Giannini,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, Il Guardasigilli: Orlando 

 

Testo del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2014), coordinato con  la  legge
di conversione 5 giugno  2014,  n.  87  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure  urgenti  per  garantire  il
regolare svolgimento del servizio scolastico.». (14A04306) 

(GU n.130 del 7-6-2014)

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  per  il  corretto  svolgimento  dell'attivita'
                             scolastica 
 
  1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione  dirigenziale  a
seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a
posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale
- n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto  a
tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico,  a  seguito
della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie
funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta  rinnovazione  della
procedura concorsuale ((e comunque, nel caso in cui la  procedura  si
concluda ad anno scolastico iniziato, fino al  termine  del  medesimo
anno scolastico,)) nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Sono  fatti  salvi  gli  atti
adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi  di
cui al presente comma. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  ((2-bis.  All'articolo  17,  comma  1-bis,  del  decreto-legge   12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, al  secondo  periodo,  le  parole:  «che  deve
avvenire  prima  dell'indizione  del  nuovo  corso-concorso  di   cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  come
da  ultimo  sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo»  sono
soppresse. 
  2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, e' bandita ai sensi dell'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.  128,  la  prima
tornata  del  corso-concorso  nazionale  per  il   reclutamento   dei
dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle
regioni per le quali si e' esaurita la graduatoria di  cui  al  comma
1-bis del medesimo articolo 17. In sede  di  prima  applicazione,  il
bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto  della  normativa
vigente, sia riservata ai soggetti gia'  vincitori  ovvero  utilmente
collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate  in
sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso  pendente,
che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo  grado  di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  alcuna  sentenza
definitiva,  nel  limite  della  suddetta  riserva  di   posti   gia'
autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso  legato  ai
concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto  direttoriale  22
novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,   4a   serie
speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  76  del  6  ottobre  2006,  ovvero
avverso la rinnovazione della procedura concorsuale  ai  sensi  della
legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la
conferma degli incarichi di presidenza di cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43.  Lo  stesso  bando
disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le  funzioni
di dirigente scolastico.)) 
                               Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per  il  regolare  svolgimento  dei  servizi  di
                  pulizia e ausiliari nelle scuole 
 
  1. Al fine di consentire la regolare conclusione ((delle  attivita'
didattiche nell'anno 2014)) in ambienti in  cui  siano  garantite  le
idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora
attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi  di
pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e comunque fino
a non oltre il ((31 dicembre)) 2014, le  istituzioni  scolastiche  ed
educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari
dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del
31 marzo 2014. 
  2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa  di
cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
alle condizioni tecniche previste dalla  convenzione  Consip  e  alle
condizioni  economiche  pari  all'importo   del   prezzo   medio   di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle  regioni  in  cui  e'
attiva la convenzione Consip. 
  ((2-bis.  Nei  territori  ove  non  e'  stata  ancora  attivata  la
convenzione-quadro Consip, le istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e  della
funzionalita'  degli  immobili  adibiti   a   sede   di   istituzioni
scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo  le  modalita'
di cui alla successiva delibera del CIPE, nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  acquistando   il
relativo  servizio  dai  medesimi  raggruppamenti   e   imprese   che
assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data  del  30
aprile 2014, alle  condizioni  tecniche  previste  dalla  convenzione
Consip ed alle condizioni  economiche  pari  all'importo  del  prezzo
medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle  regioni  in
cui e' attiva la convenzione. 
  2-ter. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
                               Art. 3 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

3 giugno DL Servizio scolastico alla Camera

Il 3 giugno l’Aula della Camera approva definitivamente il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

Il 20, 27 e 28  maggio la 7a Commissione della Camera esamina il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

(7a Camera, 20.5.14) Mara CAROCCI (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, ricordando che il decreto-legge n. 58 del 2010, adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2014, reca misure per garantire la continuità del servizio scolastico in situazioni – come evidenzia la relazione illustrativa che lo accompagna – in cui si sono determinati contenziosi giurisdizionali, ovvero disfunzioni organizzative ed amministrative. Precisa poi che, durante l’esame al Senato, al provvedimento sono state approvate alcune modifiche.
Ricorda, in particolare, che l’articolo 1, comma 1, come modificato dal Senato, è finalizzato a garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici, già in servizio a seguito del concorso indetto nel 2011, nelle sedi di assegnazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e a far salvi gli atti da essi adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale annullata in sede giurisdizionale. Aggiunge che, una modifica apportata al testo durante l’esame al Senato, ha precisato che, qualora la medesima rinnovazione si concluda in corso d’anno scolastico, le funzioni sono esercitate fino a conclusione dello stesso. Specifica poi che, presso il Senato, il rappresentante del Governo ha precisato che i tempi di rinnovazione dipendono dai tempi con cui il Consiglio di Stato risponderà alle richieste di chiarimenti avanzate dal Ministero, evidenziando che tale parere rischia di non arrivare in tempo utile per l’avvio del prossimo anno scolastico. Aggiunge che quella in discussione consiste in una previsione – in larga parte – analoga a quella recata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 170 del 2009 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 190 del 2009 – per il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito del concorso bandito nel 2004 e poi annullato in Sicilia. Aggiunge quindi che la relazione illustrativa fa presente che la soluzione proposta evita che i dirigenti scolastici già dichiarati vincitori del concorso annullato siano rimossi dalle funzioni dirigenziali – ormai in corso di svolgimento – per essere assegnati in soprannumero agli istituti di provenienza, determinando la necessità di ricorrere al complesso e dispendioso istituto delle reggenze. Sottolinea inoltre che, come precisato dal MIUR in un comunicato stampa del 31 marzo 2014, la disposizione si riferisce alla situazione determinatasi in Toscana, regione nella quale il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato gli atti della procedura concorsuale del 2011 e che essa potrà, peraltro, essere eventualmente utilizzata anche in altre regioni in cui la situazione di contenzioso non è ancora definita.
Aggiunge, poi, che i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame al Senato, dispongono in ordine all’indizione del primo corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 104/2013. Rileva, in particolare, che la nuova procedura concorsuale è indetta limitatamente alle esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011. Specifica poi che, a tal fine, il predetto comma 2-bis sopprime la previsione, contenuta nell’articolo 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, in base alla quale non si poteva dar luogo all’indizione del corso-concorso selettivo prima dell’assunzione di tutti i vincitori ed idonei presenti in tutte le graduatorie regionali del concorso del 2011, trasformate ad esaurimento dalla medesima disposizione. Ricorda quindi che, al riguardo, durante l’esame al Senato, il rappresentante del Governo ha fatto presente che la previsione per la quale per bandire il corso-concorso occorre attendere l’esaurimento di tutte le graduatorie regionali, non consentirebbe di emanare un nuovo bando per i prossimi 10-12 anni.
Con riferimento, poi, al comma 2-ter dell’articolo 1, specifica che questo prevede che «la prima tornata» del corso-concorso nazionale sia bandita entro il 31 dicembre 2014, disponendo che una quota dei posti sia riservata: ai vincitori o idonei collocati nelle graduatorie di concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale, specificando che il riferimento è volto alle situazioni verificatesi in relazione al concorso del 2011 e che potrebbe, tuttavia, essere opportuno esplicitare le procedure alle quali si intende fare riferimento; ai soggetti «che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso concorso, contenzioso legato» ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010; ai soggetti i cui incarichi di presidenza sono stati confermati ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005 che ha sospeso, a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007, il conferimento di nuovi incarichi di presidenza, facendo salva la conferma degli incarichi già conferiti. Aggiunge che la riserva deve essere prevista «nel rispetto della normativa vigente» e che, al riguardo, potrebbe essere opportuno chiarire se si intenda fare riferimento all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, il quale dispone che nei concorsi per l’ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali – in favore di particolari categorie di cittadini – non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ricorda, infine, che il comma 2-ter del medesimo articolo 1 dispone che il bando individui i titoli valutabili, fra i quali si stabilisce, sin da ora, che sia ricompreso l’aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.
Specifica poi che, nel corso dell’esame al Senato, nella seduta del 15 maggio 2014, il Governo ha accolto gli ordini del giorno G1.1000, G1.100 e G1.101: in particolare, con l’ordine del giorno G1.1000, il Governo si è impegnato a fissare le quote di riserva per le diverse categorie considerate, in misura proporzionale alla consistenza delle stesse, nonché a valutare la possibilità, all’atto dell’assunzione in ruolo conseguente alle nuove procedure concorsuali, di ridurre al minimo gli spostamenti di sede per coloro che già svolgono le funzioni di dirigente scolastico.
Ricorda poi che l’articolo 2, così come modificato dal Senato, reca misure volte a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, nonché di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di scuole, nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP per l’affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari. Precisa che, in particolare, il comma 1 dell’articolo 2, così come modificato dal Senato, dispone che nelle regioni ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l’affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari – ossia, ad oggi, Campania e Sicilia – le scuole acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano al 31 marzo 2014, fino al 31 dicembre 2014 (e non fino al 31 agosto 2014, come prevedeva il testo iniziale del decreto). Aggiunge che, in base al comma 2 del medesimo articolo 2, gli acquisti dei servizi avvengono nel limite della spesa che si sosterrebbe espletando i servizi mediante esclusivo ricorso al personale dipendente (articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013), alle condizioni tecniche previste dalla convenzione CONSIP e alle condizioni economiche pari all’importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui la convenzione è attiva. Precisa poi che il comma 2-bis dell’articolo 2, introdotto durante l’esame al Senato, dispone che gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei medesimi territori considerati nel comma 1 sono effettuati acquistando il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle stesse condizioni tecniche ed economiche già indicate nel medesimo comma 1, facenti riferimento alla convenzione CONSIP. Specifica che gli interventi devono essere definiti secondo le modalità individuate in una successiva delibera del CIPE, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ricorda, al riguardo, che il 28 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato sottoscritto un accordo che prevede, fra l’altro, che, al fine di avviare a definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante i lavoratori ex LSU e quelli appartenenti alle ditte dei cosiddetti «appalti storici», il MIUR – nell’ambito del più ampio programma per l’edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – utilizzerà risorse complessive pari a 450 milioni di euro, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 30 marzo 2016, che saranno impiegate per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici (quali, ad esempio, rifacimento di intonaci e tinteggiatura, piccole riparazioni, rifacimento di pavimenti, sostituzione di componenti di controsoffitti, tende e persiane, piccole opere in cartongesso, manutenzione delle aree a verde esterne, piccoli interventi sull’impianto idrico-sanitario). Precisa quindi che il MIUR individuerà gli istituti scolastici capofila per l’acquisto dei nuovi servizi e che l’importo complessivo degli ordini integrativi di fornitura sarà pari a 150 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015 e i primi 3 mesi del 2016; l’elenco degli interventi da realizzare sarà predisposto dal MIUR entro la fine del mese di maggio, sulla base delle richieste delle scuole. Rileva poi che, al fine di consentire l’effettiva implementazione delle attività a cui adibire il personale già impiegato nei servizi di pulizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato ad attivare percorsi di formazione e di riqualificazione professionale, impegnandosi, altresì, a garantire per il periodo 1o aprile 2014-30 giugno 2014 i necessari strumenti di ammortizzazione sociale in deroga, per un importo complessivo di 60 milioni di euro. Specifica, poi, che le parti hanno concordato sull’istituzione di tavoli a livello territoriale e nazionale volti a monitorare l’andamento e l’efficacia del sistema di pulizia nelle scuole e degli interventi ausiliari aggiuntivi, nonché le relative ricadute occupazionali. Aggiunge che, sulla base dell’accordo, nelle regioni in cui la convenzione CONSIP è stata attivata, le istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche che saranno elaborate dal MIUR, dal 1o luglio 2014 potranno acquistare i servizi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili dal soggetto aggiudicatario della gara CONSIP e che la disposizione in commento sembrerebbe, essere tesa a «legittimare» l’acquisto dei medesimi servizi, nelle regioni in cui la convenzione CONSIP non è ancora attiva, dalle ditte che assicurano i servizi di pulizia e quelli ausiliari. Ricorda, infine, che nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha accolto gli ordini del giorno G2.100 (testo 2), G2.101 e G2.102 che hanno impegnato l’Esecutivo, fra l’altro, a valutare l’opportunità di riconsiderare il meccanismo della esternalizzazione dei servizi di pulizia ed ausiliari. Rimanda quindi alla documentazione degli uffici per ulteriori approfondimenti.

Il 15 maggio il Senato approva, con 126 voti favorevoli, un contrario e 75 astensioni, il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico; il testo passa ora all’esame della Camera.

Giannini: bene ok Senato, ora cambiare pagina
Da inizio mio mandato rispondo a emergenze

“Il decreto approvato oggi in Senato è un altro dei segnali dell’attenzione che questo governo riserva alla scuola”. Così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, sul via libera di Palazzo Madama al decreto scuola. Il testo ora passa alla Camera dei deputati.
Il provvedimento consente di poter assicurare la continuità delle attività scolastiche salvaguardando il concorso a presidi indetto nel 2011. La selezione, che si è svolta su base regionale, è stata infatti annullata in più casi dal giudice amministrativo. Il decreto consente anche, in quelle regioni in cui non è stata ancora attivata la nuova convenzione Consip per le pulizie, di assicurare comunque questi servizi nelle scuole concedendo una proroga alle imprese che se ne occupano attualmente. “Il decreto approvato – aggiunge il Ministro Giannini – offre risposte concrete alla scuola per superare situazioni che stavano creando difficoltà e disagi. Accelera anche il nuovo corso-concorso per dirigenti scolastici che sarà nazionale e si svolgerà presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Tale concorso sarà possibile già dal prossimo anno. Fin dal primo giorno del nostro mandato – conclude il Ministro – ci stiamo occupando di dare una risposta a emergenze che si sono stratificate nel tempo e da cui bisogna uscire una volta per tutte per aprire poi una fase nuova che offra una prospettiva di innovazione di lungo periodo in questo settore”.

Il 14 maggio la 7a Commissione, concluso l’esame degli emendamenti, conferisce mandato per discuterne in Aula.
Il 15, 23 e 29 aprile, 8 e 13 maggio la 7a Commissione del Senato esamina il DdL di conversione del Decreto-Legge 7 aprile 2014, n. 58, Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico

(7a Senato, 15.4.14) Riferisce alla Commissione la relatrice PUGLISI (PD) la quale evidenzia anzitutto che il provvedimento è rivolto a risolvere due questioni di scottante attualità, ed in particolare l’annullamento di alcuni concorsi regionali a dirigente scolastico a seguito di contenziosi amministrativi, nonché il destino dei lavoratori socialmente utili (LSU) addetti ai servizi di pulizia delle scuole.

Per quanto riguarda il primo problema, ella rammenta che nel 2011 è stato indetto un concorso per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici, per sopperire alle esigenze di moltissime scuole che da lungo tempo funzionavano solo con le reggenze. In diverse regioni italiane vi sono stati tuttavia alcuni ricorsi che hanno messo in discussione gli esiti del concorso, per sanare i quali il Governo ha ora opportunamente emanato il decreto-legge in titolo. Esso si riferisce in particolare ai dirigenti scolastici della Toscana con riferimento ai quali una recente sentenza del Consiglio di Stato ha annullato la procedura concorsuale per circa un terzo delle scuole (112 su 483). Vicende analoghe hanno tuttavia interessato anche l’Abruzzo dove il TAR ha disposto l’annullamento della graduatoria dei vincitori, ma il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza a seguito dell’appello avanzato dall’Amministrazione. In Lombardia il Consiglio di Stato ha disposto la ricorrezione degli elaborati da parte di una diversa commissione esaminatrice, che ha già proceduto all’approvazione della nuova graduatoria. In Molise, il TAR ha sospeso la fase conclusiva della procedura concorsuale, ma l’Amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato. In Calabria e in Campania, infine, il TAR ha respinto i ricorsi amministrativi concernenti le graduatorie già approvate.

Nel segnalare come tali vicende sollecitino chiaramente una revisione dell’intero sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, la relatrice sottolinea positivamente che il decreto-legge in esame consente comunque ai dirigenti scolastici già nominati di continuare ad esercitare le proprie funzioni, fino ad avvenuta rinnovazione del concorso, e conferma gli atti da loro posti in essere. Altrimenti, è evidente la situazione di caos che si creerebbe nelle scuole. Il Governo si impegna altresì a rinnovare celermente il concorso, affinché dall’inizio del prossimo anno scolastico sia assicurata l’assegnazione definitiva dei capi d’istituto, senza aggravi per la continuità didattica-amministrativa.

Quanto al secondo problema, regolato dall’articolo 2, ella chiarisce che in alcune regioni le gare della Consip per i servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari nelle scuole non si sono ancora concluse. In queste regioni, le scuole potranno perciò continuare ad acquistare quei servizi dai raggruppamenti e imprese che li hanno assicurati fino al 31 marzo scorso, purché alle stesse condizioni previste dalla convenzione Consip.

Ella osserva peraltro che il decreto non fa menzione di una possibilità, ampiamente dibattuta a livello politico fra i Dicasteri dell’istruzione e del lavoro, circa la possibilità, per i lavoratori socialmente utili che hanno perso il lavoro, di essere messi in cassa integrazione in deroga per due mesi e contestualmente formarsi per poter ottenere servizi di manutenzione ordinaria nelle scuole. Chiede quindi al Governo se tale linea di indirizzo sia confermata, ancorché non recepita nel decreto.

Avviandosi alla conclusione, la relatrice si dichiara disponibile ad un confronto con gli altri Capigruppo per individuare eventuali audizioni da svolgere che, a suo giudizio, potrebbero comprendere – oltre al Governo – l’Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità (ANP) sull’articolo 1, nonché i sindacati e le imprese con specifico riguardo all’articolo 2.

Ella ribadisce comunque l’esigenza di una revisione dei meccanismi di reclutamento dei dirigenti scolastici e si oppone a qualsiasi forma di sanatoria che rischierebbe di aprire la strada ad una nuova, incontrollabile ondata di ricorsi.

Decreto-Legge 7 aprile 2014, n. 58

Decreto-Legge 7 aprile 2014, n. 58

Misure urgenti per garantire il  regolare  svolgimento  del  servizio
scolastico. (14G00074)

(GU n.82 del 8-4-2014)

 Vigente al: 8-4-2014
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' di adottare  misure  d'urgenza
volte a garantire il regolare  svolgimento  del  servizio  scolastico
sull'intero territorio nazionale; 
  Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare, nelle more della rinnovazione e del completamento, a seguito
di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a  posti
di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 56
del  15  luglio  2011,  disposizioni  finalizzate  a  consentire   la
continuita'  dell'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali,  in   via
transitoria  e  nelle  sedi  di  assegnazione,  dai   soggetti   gia'
dichiarati vincitori delle medesime procedure concorsuali; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico  in  ambienti
in cui siano garantite idonee  condizioni  igienico-sanitarie,  nelle
regioni in cui non e' ancora attiva la convenzione-quadro Consip  per
l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Disposizioni  urgenti  per  il  corretto  svolgimento  dell'attivita'
                             scolastica 

  1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione  dirigenziale  a
seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a
posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale
- n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto  a
tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico,  a  seguito
della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie
funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta  rinnovazione  della
procedura concorsuale, nelle sedi  di  rispettiva  assegnazione  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi  gli
atti  adottati  dal  predetto   personale   nell'espletamento   degli
incarichi di cui al presente comma. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 2 

Disposizioni urgenti per  il  regolare  svolgimento  dei  servizi  di
                  pulizia e ausiliari nelle scuole 

  1.  Al  fine  di  consentire  la  regolare  conclusione   dell'anno
scolastico in ambienti in cui siano garantite  le  idonee  condizioni
igienico-sanitarie,  nelle  regioni  ove  non  e'  ancora  attiva  la
convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia  e
altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e  comunque  fino  a  non
oltre il 31 agosto 2014,  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
provvedono all'acquisto dei  servizi  di  pulizia  ed  ausiliari  dai
medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del  31
marzo 2014. 
  2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa  di
cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
alle condizioni tecniche previste dalla  convenzione  Consip  e  alle
condizioni  economiche  pari  all'importo   del   prezzo   medio   di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle  regioni  in  cui  e'
attiva la convenzione Consip.
                               Art. 3 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 aprile 2014 

                             NAPOLITANO 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Nota 1 aprile 2014, AOODGPER Prot. n. 3149

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli uffici Scolastici regionali
LORO SEDl
e,p.c.
All’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Operativa
Via Buonarroti, 10
50122 – Firenze
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione

Nota 1 aprile 2014, AOODGPER Prot. n. 3149

Oggetto: Art. 17 D.D.G. 13 luglio 2011 – Formazione e tirocinio dei dirigenti scolastici neoassunti

31 marzo DS toscani in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 31 marzo, approva un Decreto Legge che garantisce la regolare chiusura dell’anno scolastico per i DS toscani ed i servizi di pulizia nelle scuole di Campania e Sicilia.

Di seguito i comunicati stampa del CdM e del MIUR:

Misure per garantire lo svolgimento del servizio scolastico – Decreto legge

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del Ministro dell’Istruzione, dell’università e ricerca, Stefania Giannini, ha approvato un decreto legge recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico in corso nelle sedi interessate dalle procedure concorsuali per dirigente scolastico. Il decreto legge serve a garantire, nell’immediato, il regolare completamento dell’anno scolastico in corso a seguito del parziale annullamento giurisdizionale del concorso indetto per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici. In questo modo si assicura che i dirigenti scolastici già nominati continuino ad esercitare le funzioni alle quali sono stati preposti nelle sedi di rispettiva assegnazione.

Il decreto legge approvato consente anche alle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non è ancora attiva la convenzione Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari di continuare ad acquistarli dalle stesse imprese in attesa che si concludano le gare d’appalto in corso, purché con oneri non superiori a quelli previsti dalla nuova convenzione Consip.

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Cdm approva decreto presidi Toscana,
Giannini: individuata soluzione giusta
Resteranno in servizio fino alla conclusione delle nuove procedure concorsuali

“Sono particolarmente soddisfatta per la soluzione individuata che consente ai 112 dirigenti scolastici della Regione Toscana di poter serenamente concludere l’anno scolastico”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini dopo il via libera arrivato dal Consiglio dei ministri sulla vicenda dei presidi che rischiavano di dover lasciare il posto con effetto immediato a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato una parte del loro concorso.

Con il testo approvato a palazzo Chigi  i dirigenti scolastici possono continuare “a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all’avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale”. Gli atti adottati nel frattempo saranno ritenuti validi. La soluzione approvata oggi consente da un lato di applicare la sentenza, dall’altro di concludere in modo sereno l’anno scolastico senza procedere a cambi di sede per i presidi e senza dover ricorrere alle reggenze.

————-

Scuola: Poletti e Giannini, soddisfatti per approvazione norma che consente l’attuazione in tutto il Paese dell’accordo raggiunto venerdì

“Siamo soddisfatti per l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della norma che – in relazione alla delicata questione dei lavoratori precedentemente impegnati nei servizi di pulizia nelle scuole e che vedevano a rischio la loro occupazione – sblocca la situazione anche per la Campania e la Sicilia, determinando così tutte le condizioni per la realizzazione del progetto che mira al miglioramento del decoro degli edifici scolastici ed alla riconversione dei lavoratori impiegati nei servizi di pulizia delle scuole”.

Ad affermarlo, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, sono il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ed il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini.

“Può così partire in tutta Italia – aggiungono i Ministri – la fase esecutiva dell’accordo stipulato nella notte di venerdì tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, i consorzi e le imprese appaltatrici e le organizzazioni sindacali”.

“Per la prima volta – concludono Poletti e Giannini – col concorso attivo e responsabile delle imprese e dei sindacati dei lavoratori, invece che ricorrere ad una proroga si è realizzata la definizione di un piano industriale utile sotto il profilo sia della migliore agibilità delle scuole sia della salvaguardia dell’occupazione”.

Concorso dirigenti scolastici Lombardia

Concorso dirigenti scolastici Lombardia, trovata soluzione per i vincitori
Entreranno in servizio dal prossimo 30 giugno

Risolta la vicenda dei neo presidi delle scuole lombarde. Il capo di Gabinetto e il capo del Dipartimento per l’Istruzione del Miur, su sollecitazione del Ministro Stefania Giannini, hanno incontrato nella giornata di ieri una delegazione dei 355 vincitori del concorso per dirigenti scolastici della Lombardia, giunto a conclusione solo nelle scorse settimane a tre anni dal bando. Un ritardo causato da ricorsi che hanno pesato sul destino dei nuovi presidi.

Ai vincitori il Ministero ha voluto dare la migliore risposta possibile sui tempi per la loro presa di servizio, nel rispetto della continuità didattica. A causa di un ‘effetto domino’, infatti, quarantamila alunni rischiavano un cambio in corsa di docenti qualora i neo dirigenti avessero lasciato le loro classi per entrare in presidenza. Tutto questo non accadrà: i 355 presidi prenderanno servizio il prossimo 30 giugno e cominceranno a breve la formazione obbligatoria, tirocinio compreso. Nel frattempo rimarranno in cattedra fino alla fine dell’anno scolastico, con garanzia giuridica della loro presenza anche nel corso gli esami di maturità.

La soluzione individuata dal Ministero salvaguarda i diritti di chi lavora e di chi studia. Ora il Miur si concentrerà rapidamente sul prossimo obiettivo: formare i neo presidi per fare in modo che a settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, siano pienamente operativi.

Concorso Lombardia, Giannini: salvaguardata continuità didattica

Concorso Lombardia, Giannini: salvaguardata continuita’ didattica, subito formazione dei neo dirigenti

I 355 vincitori del concorso per dirigente scolastico della Lombardia “possono stare tranquilli: firmeranno subito il loro contratto, avranno le loro sedi assegnate, inizieranno subito la loro formazione ed entreranno in servizio il primo settembre, con il nuovo anno scolastico”. Così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, sull’esito del concorso per dirigenti scolastici della Lombardia.

“Riusciremo così a salvaguardare – spiega il Ministro – le necessità dei lavoratori che da tre anni attendono di conoscere l’esito del concorso a cui hanno partecipato. Ma garantiremo anche il diritto sacrosanto e inviolabile dei nostri bambini e ragazzi di vedersi garantita quella che tecnicamente si chiama la continuità didattica, evitando che quarantamila alunni si ritrovino a cambiar docente in corso d’anno. Immettere in ruolo i nuovi 355 presidi a marzo avrebbe infatti significato doverli spostare dalle cattedre che occupano attualmente e, di conseguenza, rimandare in aula i 355 vicari che erano stati nominati per coprire le dirigenze rimaste vuote. Con un balletto di insegnanti insopportabile a danno dei nostri studenti, molti dei quali sosterranno la maturità a giugno”.

Il Ministero, conclude Giannini, “ha dato indicazioni sulla base di una visione politica chiara: la scuola è prima di tutto per gli alunni, a cui dobbiamo dare garanzia di continuità e qualità. Perciò faremo i contratti ai nuovi dirigenti con decorrenza da oggi e presa di servizio dal primo di settembre. Nel frattempo partirà anche la loro formazione in modo che dal settembre possano essere pienamente operativi. Questa è l’unica soluzione che ci consente di mettere in fila il diritto-dovere all’educazione per tutti: alunni, famiglie e insegnanti”.

Concorso dirigenti Toscana

Concorso dirigenti Toscana
Miur: al lavoro per riavviare rapidamente le procedure

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è al lavoro per riavviare rapidamente le procedure del concorso per dirigenti scolastici della Toscana, annullato con sentenza del Consiglio di Stato, con l’obiettivo di avere i nuovi presidi in servizio all’inizio del prossimo anno scolastico.

Nota 6 marzo 2014, AOODPIT Prot. n. 702

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

Al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico per la Regione Lombardia
MILANO
ep.c. Alla Direzione generale per il personale scolastico
SEDE

Oggetto: Concorso a Dirigente scolastico per la Lombardia

Sono pervenute numerose segnalazioni, anche da parte delle organizzazioni sindacali, in merito alla immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, nei confronti dei docenti risultati vincitori del rinnovato concorso. Con dette segnalazionj viene riferito che la S.V. intenderebbe procedere all’ immissione in ruolo dei vincitori con l’immediata assunzione in servizio presso le scuola assegnate. Ciò comporterebbe il conseguente allontanamento dall’insegnamento ad anno scolastico già ampiamente iniziato, con negative ripercussioni sulla continuità didattica e sullo svolgimento delle valutazione finali e egli esami di stato.
E’ pur vero che l’art. 17, comma 6, della legge 128/2013 nel prevedere che le assunzioni possano avvenire 1/ con la nomina in corso d’anno”, lo stesso stabilisce, altresì, che ciò debba avvenire “ove possibile”.
Stante il divieto relativo allo spostamento dei docenti decorso il 20° giorno dall’ inizio delle lezioni, ne consegue l’impossibilità dell’ adozione del provvedimento di immissione in ruolo e contestuale assunzione in servizio in qualità di dirigenti scolastici.
La S.V. potrà, pertanto, procedere alla formalizzazione del provvedimento di assunzione con l’assegnazione della sede, ma con il raggiungimento della stessa a decorrere dal 1 settembre prossimo. Da tale data, con l’effettiva assunzione in servizio, decorrerà anche il relativo trattamento economico.
La Direzione Generale per il personale scolastico, che legge per conoscenza, valuterà la possibilità di anticipare, per il personale interessato, il corso di formazione e il periodo di tirocinio ai sensi dell’art. 17 della procedura concorsuale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta

D. Cillo e F. Sansotta, Fare il Dirigente scolastico

fare_dsDario Cillo e Franco Sansotta, Fare il Dirigente scolastico, Edscuola-Uil Scuola, 2013

Da settembre ad agosto, mese dopo mese, abbiamo sintetizzato in questa pubblicazione le principali scadenze che caratterizzano l’anno scolastico.

Accanto ad ogni voce, sono inserite le norme di riferimento di origine contrattuale, legislativa o amministrativa.

In coda ad ogni mese abbiamo inserito altri eventuali adempimenti ed un’ipotesi di organizzazione delle principali attività collegiali.

Le date segnalate sono indicative e soggette alle modifiche indicate dall’Amministrazione.

In appendice:

Ruoli e funzioni dell’autonomia. Gli aspetti normativi.

Le funzioni e i compiti:

  • del Dirigente scolastico;
  • del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
  • del Consiglio di istituto;
  • della Giunta esecutiva;
  • del Collegio dei docenti;
  • del Consiglio di Classe.

Dario Cillo – Franco Sansotta

PRESENTAZIONE

Sono ben più di cento gli adempimenti che un Dirigente deve osservare nel corso di un anno scolastico e tutti distribuiti nei 12 mesi, senza soluzione di conti­nuità, in un susseguirsi di disposizioni vecchie e nuove in cui, come in una giungla, diventa -a volte-difficile orientarsi: si va dall approvazione del bilancio alla trasmis­sione dei dati sulle assenze del personale, dalle esercitazioni antincendio alle rela­zioni al Collegio dei revisori, dagli incontri con le famiglie alle prove INVALSI, dagli Organi collegiali al Regolamento di istituto, ai debiti formativi, alle iscrizioni, senza tralasciare né “il monitoraggio dei procedimenti disciplinari , e tanto meno “l even­tuale modifica del limite di spesa stabilito per il DS .

Ulteriori difficoltà derivano poi dal fatto che quasi sempre le nuove norme dirette a tutta la pubblica amministrazione (de-certificazione, de-materializzazio­ne, amministrazione digitale, obblighi di pubblicità, trasparenza ed accesso, codice di comportamento, norme anticorruzione, obblighi relativi agli appalti pubblici…) vengono estese anche alle scuole senza alcuna attenzione per la loro specificità.

Si tratta quindi di scadenze in cui il Dirigente deve dimostrare di avere capaci­tà di gestione, di iniziativa, di decisionalità, di comprensione e di interazione fra le varie componenti della scuola per garantire un puntuale controllo delle attività ed una efficace gestione dei tempi.

Questo lavoro, nato dalla collaborazione tra UIL Scuola e Educazione & Scuola e curato da Franco Sansotta e Dario Cillo, si propone -nella migliore tradizione del nostro Sindacato-come una guida agile e sintetica che, mese dopo mese, ricorda al dirigente scolastico gli impegni e le responsabilità di cui deve farsi carico, e ripor­ta –accanto ad ogni voce-il riferimento normativo da cui nasce l impegno stesso.

Le brevi note che accompagnano le varie scadenze servono sia ad illustrare meglio l argomento, sia a chiarire –anche sulla base dell esperienza-i possibili dubbi e le diverse incertezze che possono nascere in chi le deve applicare.

In Appendice sono riportati i ruoli e le funzioni che le norme legislative ed i testi contrattuali assegnano al Dirigente, al DSGA, al Consiglio di istituto, al Collegio dei docenti, alla Giunta esecutiva, al Consiglio di classe.

Buon lavoro,
Rosa Cirillo

vedi anche:

Le copie possono essere richieste alla segreteria nazionale o alle segreterie provinciali Uil Scuola (gli indirizzi e i recapiti sul sito Uil Scuola nella sezione ‘dove siamo’)