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Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (21.1.13)

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 21.1.2013 sulla progressione di carriera e la mobilità del personale docente transitato nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara a decorrere dall’a.s. 2012/2013

22 novembre Incontro Governo OO.SS.

Si svolge il 22 novembre alle ore 10.00 a Palazzo Chigi (Sala Verde) incontro Governo – Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola su S chema di atto di indirizzo all’ARAN per l’avvio della sessione negoziale relativa al comparto scuola ( art. 4, comma 83, legge 183/2011). Parteciperanno all’incontro i Ministri Grilli, Profumo e Patroni Griffi, per le organizzazioni sindacali FLC CGIL – CISL Scuola – Snals-Confsal – UIL scuola e Federazione GILDA Unams.

L’incontro si chiude con l’invio da parte del Governo dell’Atto di indirizzo all’Aran per il pagamento degli scatti stipendiali.

Nota 2 ottobre 2012, AOODGPER Prot.n. 7201

Nota 2 ottobre 2012, AOODGPER Prot.n. 7201

Oggetto: Applicazione del CCNQ 7 agosto 1998 nel comparto scuola

Nota 24 agosto 2012, Prot. n. AOODGPER 6249

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale del personale scolastico – Uff. IV-Uff.V

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione

della Provincia Autonoma

TRENTO

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine

BOLZANO

e,p.c. Al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C.

ROMA

All’Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

All’Assessore alla P.I. della Regione Siciliana

PALERMO

Al Presidente della Giunta Provinciale di

BOLZANO

Al Presidente della Giunta Provinciale di

TRENTO

Al Capo Dipartimento per l’istruzione

SEDE

Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione

delle risorse, umane, finanziarie e strumentali

SEDE

Ai Direttori Generali

SEDE

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

 

Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/2013.

 

 

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/2013 sottoscritto in data 23 agosto 2012.

Tale accordo discende, con alcune rettifiche, dall’ipotesi di CCNI sottoscritta dalla parte pubblica e dalle OO.SS in data 8 giugno 2012.

Com’è noto, tale ipotesi di contratto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 40 bis, commi 1 e 2, del D.L.vo 165/201, come sostituito dall’art. 55 del D.L.vo 150/09, è oggetto di un lungo e complesso percorso di verifica che è iniziato con la relazione tecnico-illustrativa formulata da questa Direzione Generale e la relazione finanziaria elaborata dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, entrambe allegate al testo l’11 giugno 2012. L’iter è proseguito con il rilascio, in data 25 luglio 2012, della competente certificazione finanziaria da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio c/o il MIUR, quale organo di controllo.

Sempre in data 25 luglio 2012 è avvenuto il contestuale inoltro del testo, da parte dell’Uff. VIII della Dir. Gen. per la politica finanziaria e per il bilancio, alla PCM – Dipartimento per la Funzione Pubblica –Servizio Relazioni Sindacali e al MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, per le valutazioni di competenza, volte all’accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria nonché del rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.

In data 10 agosto 2012 è stato acquisito il parere del DFP che con nota prot. n. DFP 0033734 P-4.17.1.14.5, lascia a questa Amministrazione l’opportunità di procedere alla stipulazione dell’accordo per i soli aspetti relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, non ammettendo a certificazione le disposizioni del CCNI afferenti a materie rientranti nel novero delle prerogative datoriali. Infatti, sulla base delle osservazioni rappresentate dal DFP con la suddetta nota, le materie di cui agli artt. 4 e 15 (mobilità annuale in sedi, plessi o sezioni staccate dello stesso istituto) e di cui all’art. 21 (riconversione professionale) rientrano nell’esercizio dei poteri dirigenziali e sono pertanto escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40 del D.L.vo 165/01, come modificato dall’art. 54 del D.L.vo 150/09. Pertanto dall’ipotesi di contratto, siglata l’8 giugno 2012, sono stati espunti i predetti articoli.

La stessa nota segnala la possibilità di prevedere adeguate sedi partecipative e/o di confronto informativo tra dirigenti scolastici e organizzazioni sindacali sulle materie in parola.

Sempre in data 10 agosto 2012 è stato acquisito anche il parere del DRGS – IGOP che, con nota n. 0071624 del 9 agosto 2012 ha formulato osservazioni in merito agli articoli 2 e 5 dell’ipotesi di CCNI concernenti l’utilizzo del personale in esubero, in quanto non conformi alle disposizioni contenute nell’art. 14 commi 13, 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012.

I sopracitati articoli sono stati riformulati in conformità alla suddetta normativa dando luogo all’accordo allegato, sottoscritto in via definitiva.

Con successivo atto questa Direzione Generale provvederà a fornire i criteri per la selezione del personale da ammettere ai corsi di formazione secondo quanto previsto dal D.D.G. n. 7 del 16 aprile 2012.

Le SS.LL. vorranno immediatamente attivarsi al fine di avviare, in linea con quanto disposto e con l’esclusione delle materie sopra individuate, la contrattazione decentrata regionale a cui si rimette la definizione di criteri e procedure di impiego di personale, in relazione anche a specifiche esigenze e situazioni locali. A tal fine si raccomanda la massima tempestività per garantire l’ordinato avvio del prossimo anno scolastico.

Com’è noto i termini di presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono stati stabiliti con note circolari prot. n. AOODGPER 5375 del 12.7.2012 e n. AOODGPER 5773 del 26.7.2012 (4 agosto 2012 per il personale docente ed educativo, 23 agosto 2012 per il personale A.T.A.).

La presente circolare, con allegato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/2013 viene diffusa, al fine di assicurarne la tempestiva conoscenza, attraverso il sito Internet e la rete Intranet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

 

Allegati

CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2012-13

Licei ad indirizzo musicale e coreutico

 

Nota 3 agosto 2012, Prot. n. 5925

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione generale del personale scolastico

Ufficio V

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

e, p.c.

Al CAPO DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
SEDE

AL CAPO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
SEDE

AL GABINETTO DELL’ONOREVOLE MINISTRO
SEDE

Oggetto: Trasmissione CCNI sottoscritto il 31 luglio 2012 – integrazione al CCNI 29 febbraio 2012 – mobilità del personale docente inidoneo transitato nei ruoli ATA (ex lege n.111/2011) – a.s. 2012/2013.

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmette il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 31 luglio 2012 concernente la mobilità del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti, per l’attribuzione della sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’art. 19 della legge 15 luglio 2011 n. 111.

Con il CCNI in argomento viene integrato l’articolo 5 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 29/02/2012.

La presente circolare con allegato il CCNI, concernente l’oggetto, viene diffusa al fine di assicurare la tempestiva conoscenza attraverso il sito internet e la rete intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico si raccomanda la massima tempestività.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

Circolare MEF 19 luglio 2012, n. 25

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L’ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XVI

Prot. N. 64981

Allegati: Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico‐finanziaria ai contratti integrativi

A tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001
epc.
A tutti gli Organi di controllo di cui all’art. 40‐bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001

OGGETTO: Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico‐finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3‐sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto gli allegati “Schema standard di relazione tecnico‐finanziaria” e “Schema standard di relazione illustrativa”.

Tali schemi fanno parte di un ampio disegno di trasparenza ed uniformazione degli atti della contrattazione integrativa voluto dal legislatore. Il titolo V del decreto legislativo n. 165/2001 dispone la compilazione del Conto Annuale del personale da parte di ciascuna pubblica amministrazione comprensivo, ai sensi dell’art. 40‐bis, comma 3, di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa. Il comma 4 del medesimo art. 40‐bis dispone inoltre che le pubbliche amministrazioni debbono pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale tali informazioni. In tale contesto lo schema di relazione illustrativa e lo schema di relazione tecnico‐finanziaria si collocano in modo organico, affinché la costituzione dei fondi, la relativa negoziazione in sede integrativa ed il processo di controllo siano anch’essi realizzati su basi uniformi e coerenti: nei confronti del pubblico (attraverso la pubblicità sul proprio sito web), nei confronti dei propri organi di controllo (attraverso appunto la relazione illustrativa e la relazione tecnico‐finanziaria basate su “schemi standard”) ed, infine, nei confronti dei soggetti preposti al monitoraggio della contrattazione integrativa ‐ Corte dei Conti, Funzione Pubblica, MEF (attraverso la rilevazione del Conto Annuale).

Gli schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico‐finanziaria sono frutto di un intenso lavoro di approfondimento che ha visto il Dipartimento della Ragioneria Generale coordinare la parte relativa allo schema di relazione tecnico‐finanziaria ed il Dipartimento della Funzione Pubblica coordinare la realizzazione dello schema di relazione illustrativa. Tali schemi sono stati formalmente condivisi e sono resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali.

Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi. Poiché la materia risulta in evoluzione ‐ ad esempio in relazione agli interventi del legislatore legati alla crisi economico‐finanziaria nazionale ed internazionale in atto – gli stessi saranno conseguentemente aggiornati. Nell’ambito dei medesimi siti istituzionali verranno inoltre rese disponibili note applicative volte a chiarire singoli aspetti ritenuti meritevoli di specifica attenzione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

 

CCNI Dimensionamento e Mobilità Area V (5.6.12)

Contratto Integrativo Nazionale per il personale della Dirigenza Scolastica in attuazione dell’articolo 9 del C.C.N.L. – Area V – del 15.7.2010 e dell’articolo 11 del C.C.N.L. – Area – dell’11.4.2006

Tra la parte pubblica e le rappresentanze sindacali, a seguito dell’applicazione al personale Dirigente scolastico delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e della legge 12 novembre 2011, n. 183, si concorda, per l’anno scolastico 2012/13, quanto segue.

Art. 1
Istituzioni scolastiche dimensionate

Nelle ipotesi di fusioni e accorpamenti delle istituzioni scolastiche determinate dall’emanazione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, vengono individuati i criteri per il conferimento del nuovo incarico di cui tener conto nei confronti del predetto personale.
Nell’ordine:
a) accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;
b) anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
c) esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
d) numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.

Art. 2
Istituzioni scolastiche sottodimensionate

Le istituzioni scolastiche sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 in alcuni casi particolari ai sensi dell’art. 19, comma 5, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificata dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere più sede di dirigenza scolastica ma devono essere conferite in reggenza a Dirigenti scolastici in servizio presso altre istituzioni scolastiche autonome.
Pertanto, in ossequio al succitato disposto normativo, i Dirigenti scolastici in servizio sulle predette sedi avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interregionale, sia nel caso di prossima scadenza del contratto sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza, successivamente ai Dirigenti di cui all’art. 1.
L’assegnazione degli incarichi sarà effettuata nell’ordine previsto dall’art. 11 del C.C.N.L. – Area V – del 11 aprile 2006.

Art. 3
Dirigenti scolastici in esubero

Nelle eccezionali ipotesi di esubero, qualora le disponibilità di sedi conferibili siano inferiori al numero dei Dirigenti scolastici in servizio nella regione, i Dirigenti scolastici, che ricoprono una sede divenuta sottodimensionata, esaurite le disponibilità assegnabili per norma (tra queste vanno ricomprese: le sedi vacanti e disponibili, le sedi già assegnate con incarico nominale ad altro Dirigente scolastico distaccato e utilizzato altrove ai sensi delle vigenti disposizioni, le sedi, comunque, disponibili per l’intero anno scolastico in virtù dell’assenza del titolare), saranno assegnati sulle sedi sottodimensionate con un incarico di durata annuale conferito sulla sede ricoperta nell’anno scolastico 2011/12.
Terminate le operazioni di cui sopra, qualora residuino ulteriori sedi sottodimensionate, le stesse verranno attribuite, a domanda o d’ufficio, prioritariamente ai Dirigenti scolastici cui sia stato conferito il predetto incarico annuale.
Al fine di stabilire quale ulteriore sede sottodimensionata debba essere assegnata al Dirigente scolastico si terrà conto dei seguenti criteri:
a) preferenza espressa dal Dirigente scolastico;
b) vicinanza tra le due sedi;
c) residenza del Dirigente scolastico.

Roma, 5 giugno 2012

F.to l’Amministrazione
F.to le Organizzazioni Sindacali

Dichiarazione a Verbale

Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal, maggiormente rappresentative della “V Area – Dirigenti Scolastici”, avendo fin dall’inizio del confronto con l’Amministrazione sostenuto la necessità di disciplinare la materia del conferimento e mutamento di incarico attraverso uno specifico Contratto Integrativo Nazionale, hanno sottoscritto il presente Accordo in quanto, pur tra le difficoltà derivanti dall’applicazione dei recenti provvedimenti legislativi di riorganizzazione e dimensionamento delle istituzioni scolastiche, ne garantisce una gestione amministrativa ispirata a criteri oggettivi, trasparenti e omogenei sull’intero territorio nazionale.
Pienamente consapevoli della gravissima situazione retributiva e di lavoro dei dirigenti delle scuole pubbliche statali, le predette Organizzazioni Sindacali dichiarano che il presente Accordo mira esclusivamente a fronteggiare una situazione straordinaria ed eccezionale e lascia, pertanto, impregiudicati tutti gli istituti giuridici ed economici del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici come definiti dal CCNL 11.4.2006 e dal CCNL 15.7.2010 attualmente vigenti.
Le Organizzazioni Sindacali stesse si impegnano a vigilare, a tutti i livelli, affinché l’azione amministrativa risulti conforme ai criteri assunti nel presente Accordo e ribadiscono la comune volontà di tutelare – ove necessario – anche sul piano giudiziale, i dirigenti scolastici eventualmente destinatari di provvedimenti lesivi delle condizioni professionali contrattualmente disciplinate.

Roma, 5 giugno 2012

 

Ipotesi CCNI Formazione Area V 2011-2012 (5.6.12)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la formazione per il personale dell’area V della dirigenza scolastica per l’anno scolastico 2011 – 2012

 

Nota 28 maggio 2012, Prot. n. 3061 R.U.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione, la Comunicazione
Ufficio VI

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio
SEDE
e, p.c. Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione SEDE Agli Intendenti e ai Sovrintendenti scolastici delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Val d’Aosta
LORO SEDI

OGGETTO: Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2012/2013 – Slittamento termini

A seguito delle comunicazioni pervenute da codesti Uffici, segnalanti le difficoltà di rispettare la scadenze fissata dalla C.M. n. 44 del 15/05/2012 per le operazioni connesse al dimensionamento delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di 1° grado che confluiranno a breve in istituti comprensivi di nuova costituzione, si ritiene opportuno far slittare la scadenza già prevista al 31 luglio per la trasmissione degli elenchi delle nuove scuole e dei progetti selezionati per l’anno scolastico 2012/2013.

Codesti Uffici Regionali rispetteranno, invece, i termini indicati per avviare il monitoraggio delle azioni relative all’anno scolastico 2011/2012 e per la definizione della nuova contrattazione decentrata, già determinata al 20 giugno.

A partire da tale data, codesti Uffici provvederanno, inoltre, ad informare le scuole sull’avvio delle procedure e dei criteri di presentazione dei progetti, coerenti con i bisogni e le esigenze che ogni singolo territorio esprime, ad indicare la data entro la quale presentare i progetti e alla successiva analisi e selezione degli stessi.

In considerazione di quanto premesso, si comunica che la data fissata per l’invio allo scrivente della documentazione completa, di cui alla C.M. n. 44/2012, è rideterminata al 30 settembre 2012. Nessuna ulteriore proroga potrà essere prevista. Contestualmente ciascun Ufficio Scolastico Regionale dovrà procedere all’inserimento dei dati delle scuole selezionate con modalità on line, secondo le istruzioni che verranno al momento fornite dalla D.G. per la Politica finanziaria e per il Bilancio.

Si sottolinea, ad ogni buon fine, la necessità che ciascun Ufficio Scolastico Regionale faccia pervenire alle scuole selezionate la comunicazione relativa all’approvazione del progetto presentato, nei primi giorni di settembre, in tempi congrui con l’avvio della programmazione formativa.

Si ringrazia per la collaborazione.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

Circolare Ministeriale 15 maggio 2012, n. 44

Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione, la Comunicazione
Ufficio VI

Circolare Ministeriale 15 maggio 2012, n. 44

Prot. n. 0002592 R.U.
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio
SEDE
e, p.c.
Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
Agli Intendenti e ai Sovrintendenti scolastici delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Val d’Aosta
LORO SEDI

OGGETTO: Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio , con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2012/2013 – Esercizio Finanziario 2012.

Decreto Ministeriale 16 aprile 2012, n. 30

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 16 aprile 2012, n. 30

Delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa nazionale relativa al personale docente, educativo ed ATA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’articolo 40;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, con il quale è stato adottato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca;
VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006 – 2009, primo biennio economico 2006 – 2007, sottoscritto il 29 novembre 2007 e secondo biennio economico sottoscritto il 23 gennaio 2009;
VISTO il D. M. n. 24 del 10 marzo 2010 con il quale è stata costituita la delegazione di parte pubblica del Ministero della pubblica istruzione trattante, in sede decentrata, la contrattazione collettiva integrativa nazionale relativa al personale appartenente al comparto scuola;
RITENUTO che a seguito dei mutamenti negli incarichi conferiti al personale dirigenziale e dei numerosi collocamenti a riposo intervenuti occorre procedere al rinnovo della delegazione di parte pubblica;

D E C R E T A

Art. 1
1. È costituita la delegazione di parte pubblica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca trattante, in sede decentrata, la contrattazione collettiva integrativa nazionale relativa al personale docente, educativo ed ATA;
2. La delegazione di cui al precedente comma 1 è presieduta dalla Dott.ssa Lucrezia Stellacci, Capo del Dipartimento per l’istruzione ed in caso di assenza o di impedimento detta funzione sarà svolta dal dott. Luciano Chiappetta, Direttore generale per il personale scolastico.

Art. 2
La delegazione di parte pubblica di cui al precedente art. 1 è composta come segue:

Dott.ssa Lucrezia STELLACCI
Capo del Dipartimento per l’istruzione
Dott. Luciano CHIAPPETTA
Direttore generale per il personale scolastico
Dott.ssa Carmela PALUMBO
Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica
Dott. Raimondo MURANO
Direttore generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni
Dott. Emanuele FIDORA
Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi
Dott. Marco Ugo FILISETTI
Direttore generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Dott. Antonio COCCIMIGLIO
Direttore generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali
Dott. Francesco DE SANCTIS
Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte
Dott.ssa Maria Maddalena NOVELLI
Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Dott.ssa Sabrina BONO
Direttore generale – Gabinetto
Dott. Gildo DE ANGELIS
Dirigente – Dipartimento per l’istruzione
Dott. Luigi CALCERANO
Dirigente – Direzione Generale per il personale scolastico
Dott. Mario DI COSTANZO
Dirigente – Direzione Generale per il personale scolastico
Dott. Vincenzo MAIDA
Dirigente – Direzione Generale per il personale scolastico
Dott.ssa Maria Assunta PALERMO
Dirigente – Direzione Generale per il personale scolastico

Art. 3
1. In relazione ai temi trattati, la delegazione di cui al presente decreto potrà essere integrata dai dirigenti titolari degli uffici di volta in volta interessati.
2. I compiti di segreteria sono svolti da funzionari in servizio presso la Direzione generale per il personale scolastico individuati dai dirigenti degli uffici interessati in relazione agli argomenti trattati.

Roma, 16 APRILE 2012

f.to IL MINISTRO
Francesco Profumo

Sentenza Tribunale Lagonegro 4 aprile 2012, n. 309

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE LAVORO
Sentenza n. 309/2012 del 04.04.2012

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c., e depositato il 24.3.2007, parte ricorrente, insegnante presso (…) riferiva che in data 3.11.2009″ previa domanda, fruiva, ai sensi dell’art. 15, co. 2, del CCNL, di un giorno di permesso retribuito; che alla richiesta del Dirigente di produrre idonea documentazione giustificativa, rispondeva dichiarando di aver fruito del permesso per presiedere ed assistere ai lavori di riparazione della linea telefonica ADSL presso la propria abitazione; che ad ulteriore richiesta di integrazione il ricorrente comunicava il numero di telefono della linea oggetto di riparazione, nonché indicando le imprese di riferimento i cui tecnici avevano effettuato i lavori; alla ulteriore richiesta di comunicazione dei dati identificativi dei tecnici che avevano effettuato le riparazioni, il ricorrente opponeva la sufficienza della documentazione sino ad allora esibita; che in data 16.12.2009 il Dirigente, con decreto, dichiarava l’assenza dal lavoro del ricorrente ingiustificata, disponeva la trattenuta di una giornata lavorativa e l’addebito “…del costo pari alle ore di servizio, n. 4 per Euro 26,29 (quota oraria) da rimborsare alla scuola, tramite versamento con c.p.p. allegato alla presente per ore retribuite come eccedenti per la sostituzione effettuata dai docenti nella giornata del 3.11.2009”; che il ricorrente effettuava il versamento.
Sosteneva che la fruizione del permesso, in quanto esercizio di una situazione attiva a contenuto potestativo, non dipende da un atto discrezionale del datore di lavoro; è un diritto soggettivo perfetto e l’onere documentale dell’istante è limitato alla mera rappresentazione del fatto.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice del Lavoro, di annullare il decreto del Dirigente del 16.12.2009, qualificandolo come provvedimento disciplinare, di essere reintegrato nei propri diritti retributivi, e di condannare parte convenuta alla restituzione della somma di Euro 105,16, illegittimamente pretesa, ed a risarcimento del danno morale subito, spese rifuse.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo la legittimità del proprio operato.
All’udienza del 4.4.2012, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori alla discussione e decideva la causa come da sentenza pubblicamente letta all’esito della camera di consiglio.
E’ pacifico che parte ricorrente si sia assentata nel giorno 3.11.2009, avendo richiesto un giorno di permesso retribuito per motivi personali, e non sono contestate le circostanze relative alle successive richieste di integrazione da parte del Dirigente scolastico.
Sul tema si è di recente pronunciato il Tribunale di Monza, sent. N. 288/2011, alle cui motivazioni si rinvia essendo pienamente condivisibili; tale pronuncia ha seguito una nota dell’ARAN che si è attestata sulle stesse posizioni.
L’art. 15, co. 2, del CCNL 2006-2009 prevede che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’ar1. 13, comma 9, prescindendo dalla condizioni previste in tale norma”. Per il personale è prevista la possibilità di richiedere tre giorni di permesso retribuito per motivi personali oppure familiari. Questo istituto contrattuale, con l’accordo sottoscritto il 29.11.2001, è diventato un diritto (nel
precedente contratto si diceva invece: “sono attribuiti”). Le condizioni necessarie per poterne usufruire sono semplicemente che i giorni di permesso vengano richiesti per motivi personali oppure per motivi familiari. Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse. Il CCNL scuola 2006-2009 distingue il diritto del dipendente alle ferie (di cui all’art. 13) dal diritto al permesso retribuito. L’art. 15 attribuisce al dipendente a tempo indeterminato il diritto ad un permesso retribuito in alcuni casi specifici e per numero di giorni limitati. Il 2° comma, in particolare dispone, come visto, che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalla condizioni previste in tale norma”.
Quest’ultima norma, nel circoscrivere il diritto alla fruizione delle ferie nel periodo di sospensione dell’attività didattica, prevede quale deroga: “durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, co. 2”.
Le citate disposizioni devono essere messe tra loro in correlazione nel senso che al personale docente spettano, per motivi familiari o personali documentati tre giorni di permesso retribuito e possono per gli stessi motivi, usufruire anche di sei giorni di ferie durante il periodo di attività didattica. Il richiamo, poi, dell’art. 15, co. 2, contenuto nell’ad. 13, co. 9, va interpretato nel senso che, qualora le ferie vengano richieste per motivi personali o familiari documentati, l’autorizzazione non è soggetta ai presupposti richiamati in generale per la fruizione in periodo di attività didattica, ma è soggetto al trattamento di cui al successivo art. 15, co. 2, come peraltro chiaramente enunciato in tale ultima norma.
Va sottolineato, inoltre, che, mentre l’art. 13, co. 9, subordina l’autorizzazione alle ferie in periodo di attività didattica “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”, uguale restrizione non è contenuta nell’ad. 15, co. 2, che richiede per la fruizione del permesso retribuito per motivi personali e familiari (e per la fruizione di ferie per le stesse ragioni), la presentazione della domanda corredata dalla documentazione (anche autocertificazione) attestante la sussistenza di detti motivi.
Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né tanto meno, è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.
Tanto è condiviso anche dall’ARAN che, con suo parere, ha ritenuto che “il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, è subordinato ad una richiesta (…a domanda…) del dipendente documentata ‘anche mediante autocertificazione”. Il parere continua sostenendo che “la previsione contrattuale generica ed ampia di ‘motivi personali o familiari’ e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da “autocertificazione “[…] esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione […] è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa”.
Ciò premesso, nel caso di specie risulta che parte ricorrente ha tempestivamente proposto domanda per assentarsi ed ha documentato idoneamente, autocertificandoli, i motivi personali e familiari per cui intendeva assentarsi. Quindi il Dirigente Scolastico ha illegittimamente dichiarato che l’assenza fosse ingiustificata. Conseguentemente risultano illegittimi la trattenuta di una giornata lavorativa e l’addebito del costo pari alle ore di servizio.
La domanda di parte ricorrente, pertanto, va accolta.
Va respinta, invece, la domanda di condanna al risarcimento del danno morale in quanto carente sotto il profilo delle allegazioni prima ancora che della prova. Le spese, previsa (così nel testo n.d.r.) compensazione per un quarto alla luce dell’accoglimento solo parziale della domanda e della natura controversa della questione sottoposta all’ attenzione del giudicante, si liquidano come da dispositivo con riferimento al d.m. 8.4.2004 n. 121″ considerando che, in attesa dell’emanazione del d.m. previsto dall’art. 9 dl 1 del 2012, le pur abrogate tariffe professionali mantengono comunque valenza di criterio di orientamento per la liquidazione equitativa.
P Q.M
Il dott. Arturo Avolio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara l’ illegittimità della trattenuta di un giorno di retribuzione operata sullo stipendio di parte ricorrente con riferimento all’assenza del giorno 3.11.2009;
b) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente l’importo corrispondente a detta trattenuta;
c) Dichiara l’illegittimità dell’addebito del costo pari alle ore di servizio con riferimento all’assenza del giorno 3. 11.2009;
d) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente l’importo corrispondente a detto addebito;
e) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
Condanna le parti resistenti, previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €. 498,66, oltre I.V.A. e cpa, con distrazione.