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Fondo Ordinario Enti Ricerca (FOE)

Fondo Ordinario Enti Ricerca (FOE)
Giannini avvia iter per l’assegnazione

È partito l’iter per l’assegnazione del FOE, il Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Miur. Il Ministro Stefania Giannini ha firmato l’atto di trasmissione del decreto di ripartizione alle Camere per il previsto parere.

Il Fondo prevede per il 2016 uno stanziamento di circa 1,7 miliardi (1.672.260.925 euro). Nell’ambito del FOE, 515,8 milioni sono destinati ad attività di ricerca di valenza internazionale. Mentre 69,5 milioni sono destinati alla quota premiale del Fondo. Il 70%  della quota premiale viene assegnato in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010, il restante 30% viene assegnato in base all’esito della valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti. 32 milioni vengono poi stanziati per progettualità di carattere straordinario.

Decreto Interministeriale 28 giugno 2016, n. 511

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell’economia e della finanza

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio  2008 n. 44, recante “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca”, ed, in particolare l’art. 1 che prevede che per la concessione dei contributi venga predisposta, a seguito di selezione indetta con bando pubblico, un’apposita Tabella avente efficacia triennale, approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO, altresì, l’articolo 5 del predetto decreto ministeriale, con il quale sono stabilite le modalità di erogazione del contributo durante il periodo di efficacia della Tabella;

VISTO il decreto direttoriale del 13 ottobre 2014 n. 3057, con il quale, in esecuzione dell’articolo 1 del predetto decreto ministeriale, è stato pubblicato il bando per la concessione dei contributi per il funzionamento  degli enti privati che svolgono attività di ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca  20 febbraio 2014, n. 139, con il quale è stata istituita, per il triennio 2014-2016, la Commissione avente il compito di valutare le domande e di formulare una proposta complessiva di assegnazione;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2013, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

VISTO in particolare , il capitolo 1679 relativo alle assegnazioni dei contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che prevede un stanziamento complessivo di € 4.505.000,00 per l’anno finanziario 2014, di € 4.250.000,00 per l’anno finanziario 2015 e di € 4.250.000,00 per l’anno finanziario 2016, al netto degli  accantonamenti effettuati dal Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (Legge finanziaria 2002) e, in particolare, l’articolo 32, che prevede che, per il riparto degli importi stanziati per contributi in favore di enti, istituti associazioni, fondazioni ed altri organismi, ciascun Ministro emani un proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 13 novembre 2014, n. 3057, che prevede di destinare al funzionamento della Commissione, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 febbraio 2014, n. 139, la somma di € 5.000,00 annui;

VISTA la legge del 23 ottobre 2003, n. 293, recante “Norme sull’Istituto di studi politici S. Pio V di Roma”, ed in particolare, l’articolo 3, che prevede, a decorrere dall’anno 2003, l’assegnazione, a favore del predetto Istituto, della somma di € 1.500.000,00 all’anno, a carico del capitolo 1679 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi”;

CONSIDERATO che il suddetto importo di € 1.500.000,00, a favore dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” graverà sullo stanziamento annuale  2014;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 26 e 27, che impongono alle Pubbliche Amministrazioni obblighi di pubblicità degli atti relativi alla concessione di contributi a persone fisiche e a enti pubblici e privati;

VISTO il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114,                           recante  “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per  l’efficienza    degli uffici giudiziari”;

PRESO ATTO, dal verbale del 10 novembre 2015, che la Commissione ha ritenuto ammissibile al finanziamento n. 42 Enti, fornendo per ciascuno le relative motivazioni e determinando il relativo finanziamento;

ACQUISITI i pareri espressi dalla VII Commissione della Camera dei deputati (Cultura, scienza e istruzione) in data  24 febbraio 2016 e della 7ª Commissione del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) in data   9 marzo 2016 ;
DECRETA

ART. 1
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2008 n. 44, è istituita la Tabella triennale degli enti privati di ricerca, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, nella quale sono inseriti i sotto indicati enti beneficiari, con l’indicazione, per    l’anno 2014, della quota del contributo di funzionamento di € 3.000.000,00, gravante sul Capitolo 1679 PG. 1, a ciascuno spettante:

1 Fondazione centro studi investimenti sociali censis 100.000
2 Istituto Superiore Mario Boella 100.000
3 IFOM Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare 98.000
4 Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione 94.000
5 ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI 94.000
6 Scuola europea di medicina molecolare 94.000
7 Fondazione humanitas per la ricerca 94.000
8 Fondazione Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica – EUCENTRE 94.000
9 Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo 52.500
10 I.I.A.S.S. Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici 76.500
11 Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS 91.000
12 Associazione Villa Vigoni 91.000
13 Fondazione Telethon 91.000
14 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 91.000
15 SOCIETA` INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEL MEDIOEVO LATINO 78.000
16 ISTITUTO LUIGI STURZO 78.000
17 FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI ONLUS 78.000
18 FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII 73.000
19 Istituto nazionale di studi sul rinascimento 73.000
20 Fondazione Angelo e Salvatore Lima Mancuso 73.000
21 Fondazione per l’ambiente teobaldo fenoglio onlus 67.000
22 Fondazione Parco Tecnologico Padano 67.000
23 Fondazione Adriano Olivetti 64.100
24 Veneranda biblioteca ambrosiana 67.200
25 Fondazione cife – centro internazionale della fotonica per l’energia 67.200
26 Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria 64.000
27 Istituto di Ricerche Farmacologiche 63.000
28 Fondazione iris 63.000
29 Fondazione AMGA 58.500
30 Collegio carlo alberto centro di ricerca e alta formazione 58.500
31 Fism – federazione delle societa medico-scientifiche italiane 58.500
32 Venice International University 58.500
33 Symbola- fondazione per le qualita’ italiane 53.500
34 Fondazione Francesco Balsano 53.500
35 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 53.500
36 Istituto internazionale Jacques Maritain 53.000
37 Istituto italiano per gli studi filosofici 53.000
38 Fondazione cavalieri ottolenghi 53.000
39 Societa` geografica italiana 52.500
40 I.P.E. – Istituto per ricerche ed attività educative 52.500
41 Fondazione Centro di Ricerche, Studi e Documentazione Piero Sraffa 52.500
42 Istituto italiano di preistoria e protostoria 52.500
Totale € 3.000.000

 

ART. 2

Ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2008 n. 44, il contributo sarà erogato in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e 50% a titolo di saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e della verifica dell’attività di ricerca.

ART. 3

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo.

 

 

Registrato alla Corte del Conti il 02/08/2016 – Foglio n.3198
Roma, 28 giugno 2016
IL MINISTRO dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca
F.to Prof.ssa Stefania Giannini
IL MINISTRO
dell’economia e delle finanze
F.to Prof. Pier Carlo Padoan

Appalti pre-commerciali

Appalti pre-commerciali, 1,6 mln euro per la “Riduzione della produzione di fanghi biologici”

Il 24 giugno la consultazione pubblica di mercato
Più di 1,6 milioni di euro (1.641.379,76 euro – IVA esclusa) sono le risorse a disposizione per il secondo appalto pre-commerciale per soluzioni innovative nella PA, dedicato alla “Riduzione della produzione di fanghi biologici” e previsto dal programma avviato dal Decreto Direttoriale Interministeriale MIUR-MISE n° 437 del 13 marzo 2013, gestito dal MIUR in collaborazione con Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale. Questo secondo bando segue quello per l’acquisto di servizi per l’Early warning, l’allerta preventiva dell’emergenza e dei disastri naturali, e la gestione del soccorso.
Con la trasmissione, il 16 giugno 2016, dell’Avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, prende dunque il via la gara “Riduzione della produzione di fanghi biologici”: un Appalto di Ricerca e Sviluppo (R&S) finalizzato alla creazione di soluzioni innovative – prodotti, servizi o processi non ancora presenti sul mercato – in tema di efficientamento energetico dei depuratori e riduzione della massa di fanghi prodotta.
Il 24 giugno 2016 si svolgerà, dalle ore 10.30 alle ore 17.00, presso la sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale, via Listz 21, Roma, la consultazione di mercato, un incontro pubblico indirizzato principalmente agli operatori economici, all’industria, agli enti di ricerca e alle università che hanno interesse ad acquisire maggiori informazioni per un’eventuale partecipazione ai bandi di gara. La Consultazione di mercato è propedeutica a confrontare esperienze ed acquisire conoscenze tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze della Stazione Appaltante con l’offerta del mercato.
In particolare, l’appalto riguarda la richiesta di Servizi di Ricerca e Sviluppo finalizzati all’individuazione, definizione e valutazione di soluzioni per la realizzazione di biotecnologie innovative volte a ridurre la produzione dei fanghi biologici e massimizzare il risparmio energetico negli impianti di depurazione. La soluzione tecnologica deve essere finalizzata all’up-grading e gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed industriali attraverso lo studio e l’ottimizzazione di biotecnologie innovative, facilmente integrabili tra loro ed in impianti esistenti. I servizi richiesti includono attività di sviluppo sperimentale.
La richiesta deriva da una manifestazione di interesse inoltrata dai Comuni calabresi e pugliesi di Lattarico (CS), Corigliano Calabro (CS), Guagnano (LE), Rose (CS), Rovito (CS), San Benedetto Ullano (CS), San Martino di Finita (CS), Spezzano della Sila (CS), Zagarise (CZ), Cosenza, Dipignano (CS), Montalto Uffugo (CS).

Per maggiori informazioni:

Pagina informativa sulla gara:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/innovazione-del-mercato/gare-pcp-nazionali/riduzione-fanghi

Pagina dedicata agli atti formali della gara:
http://www.agid.gov.it/riduzione-fanghi

Iscrizione all’evento:
http://www.agid.gov.it/dichiarazione-interesse-riduzione-produzione-fanghi-biologici

E-mail: pcpmiur.bando02@agid.gov.it

21 giugno Ministro in 7a Senato

Il 30 marzo ed il 21 giugno si svolge nella 7a Commissione del Senato l’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla situazione dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e sulle misure a favore della ricerca

(7a Senato, 30.3.16) Il PRESIDENTE introduce l’audizione del Ministro, ringraziandola per la disponibilità a confrontarsi nuovamente con la Commissione.

Ha quindi la parola il ministro Stefania GIANNINI, la quale fornisce un quadro generale del comparto della cultura del nostro Paese che assicura circa il 5 per cento del prodotto interno lordo e occupazione per 1,5 milioni di persone.

Prende poi in esame la situazione specifica della formazione musicale, sottolineando le criticità della legge n. 508 del 1999, la quale non riesce ad assicurare risorse economiche e tecniche adeguate alle finalità che intende proporsi.

Il progetto del Governo è quindi quello di porre in essere una riorganizzazione complessiva dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a partire dai cosiddetti “cantieri” che finora hanno fornito un quadro dei problemi esistenti. Afferma dunque che i settori di intervento sono rappresentanti dall’articolazione territoriale del sistema, dalle forme di autonomia e di governo degli istituti e dalle modalità di reclutamento del personale.

Con riferimento alla distribuzione territoriale del comparto, porta ad esempio il modello organizzativo francese, articolato su più livelli territoriali a partire da quello municipale, che consente agli studenti più meritevoli e interessati di accedere, a seguito del superamento di un concorso nazionale, ai gradi più alti della formazione rappresentanti dai conservatori nazionali. Tale sistema prevede borse di studio proporzionate al reddito e possibilità di accesso gratuito ai livelli più alti dell’istruzione.

Ricorda poi che in Italia sono presenti 138 istituzioni AFAM, di cui 73 sono istituti superiori di studi musicali, la maggior parte dei quali collocati nelle regioni del Centro-Nord. La prima proposta di lavoro è volta ad armonizzare, sul piano giuridico, amministrativo e finanziario, la situazione degli istituti statali con quella degli ex istituti pareggiati al fine di superare differenziazioni oggi presenti sullo stesso territorio. Per conseguire tale obiettivo, prosegue il Ministro, è necessario un investimento di circa 35 milioni di euro che si impegna ad assicurare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, purché ciò rappresenti il primo passo di un’operazione complessiva di riordino. Si rende opportuno inoltre differenziare il momento della formazione pre-accademica da quello della formazione accademica vera e propria, sul modello di quanto fatto in Francia, prevedendo un sistema integrato che coinvolga le scuole primarie e secondarie, rapportandole al mondo degli istituti musicali, anche attraverso le deleghe previste nella legge n. 107 del 2015.

Tale soluzione consentirebbe a suo avviso di contrastare il grave analfabetismo musicale e i limiti incontrati nella sperimentazione dell’esercizio pratico degli strumenti musicali nella scuola secondaria di primo grado. Scorporando il livello accademico da quello pre-accademico della formazione musicale, si renderebbe possibile pertanto la diffusione di competenze musicali in età scolare o addirittura pre-scolare, consentendo comunque percorsi di specializzazione per gli studenti che mostrassero particolari talenti e interessi. La formazione superiore dovrà essere rappresentata ad livello territoriale più elevato da corsi di laurea magistrale e da dottorati di ricerca in materia artistica e musicale, oggi molto richiesti dagli studenti e non attivati.

E’ al contrario, prosegue il Ministro, poco funzionale procedere ad un accorpamento di istituti ed accademie per conseguire meri obiettivi di razionalizzazione organizzativa e di risparmio che non soddisfano le esigenze di crescita culturale dei giovani.

Fornisce indi alla Commissione informazioni sullo stato degli istituti AFAM che attualmente coinvolgono 87.000 studenti, registrando negli ultimi anni un lieve incremento di iscrizioni. Rileva di particolare che il 70 per cento degli studenti è iscritto a corsi accademici di primo e secondo livello, mentre il restante 30 per cento è impegnato negli studi della fase pre-accademica; il 12 per cento degli studenti è costituito da giovani stranieri, la metà dei quali proviene dalla Cina. Nel sottolineare positivamente che si tratta di una percentuale molto più alta di quella riscontrata nelle università italiane, comunica che le istituzioni più attrattive sono in Lombardia, Piemonte e nelle regioni del Centro-Nord. Nel 2014 dei 13.000 diplomati il 49 per cento proveniva dalle accademie di belle arti, mentre il 40 per cento dagli istituti superiori di studi musicali. Sostiene pertanto che il sistema degli istituti AFAM non solo è in forte crescita, ma presenta elevati potenziali di attrazione internazionale.

Con riguardo alle forme di autonomia e di governo degli istituti, rimarca poi una serie di problematiche. In particolare, viene denunciata la diarchia fra presidenti e direttori degli istituti, che genera un vero e proprio blocco nei processi decisionali. Una riforma organizzativa adeguata deve ispirarsi a suo giudizio al modello dell’università, che prevede maggiore autonomia e responsabilità degli organi di governo degli atenei, come del resto previsto dalla legge n. 508 e finora non attuato. Sarebbe quindi opportuno che il presidente degli istituti fosse eletto dal corpo accademico con un mandato quinquennale e avesse la rappresentanza legale dell’ente, il compito di presiedere il consiglio di amministrazione e poteri disciplinari nei confronti del personale. Al consiglio di amministrazione, a sua volta, dovrebbero essere attribuiti poteri di indirizzo strategico e di programmazione degli istituti, mentre il direttore generale da designarsi ad opera del consiglio di amministrazione dovrebbe essere una figura esecutiva che non intralcia funzioni e poteri degli altri organi di governo.

Con riguardo alle modalità di reclutamento del personale, rammenta che le graduatorie ad esaurimento del personale raccolgono solo poche centinaia di aspiranti docenti. Bisogna ripensare però le procedure di selezione al fine di acquisire il personale più qualificato e motivato. In particolare, ritiene necessario riattivare procedure di accesso alla docenza per titoli ed esami che garantiscono di valutare con attenzione le conoscenze dei candidati. Ricorda peraltro che nell’anno accademico in corso sono in organico più di 6.000 docenti e poco meno di 2.000 unità di personale non docente, grazie anche alle importanti assunzioni degli ultimi anni.

Ritiene pertanto che la legge n. 508, se da un lato ha ampliato l’offerta formativa, incrementando le iscrizioni e creando le condizioni per un sistema dinamico, dall’altro non è intervenuta sul reclutamento, non consentendo così il ringiovanimento del sistema dei docenti. Avanza quindi un’ipotesi di decentramento nel reclutamento sul modello universitario, prevedendo concorsi nazionali e poi assunzioni nelle singole istituzioni; in tal modo, può essere superata la logica dell’organico per promuovere un sistema basato sulla spesa complessiva per il personale con dei tetti massimi. Oltre a ciò, ribadisce l’esigenza di ripartire con il secondo canale, ossia il concorso per titoli ed esami.

Quanto al rifinanziamento del settore AFAM, mette in risalto l’incremento di circa 20 milioni di euro dal 2015 al 2016, per un totale complessivo di 45,5 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati all’acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti. Comunica poi che è stata avviata la revisione dei criteri di finanziamento prevedendo che una quota delle risorse fosse ripartita sulla base di criteri premiali ed indicatori di risultato. Rende altresì noto che per il 2016 sono state incrementate anche le risorse in favore degli ex istituti musicali pareggiati, passate da 7,9 a 10 milioni di euro, e delle accademie non statali di belle arti, aumentate da 1 a 4 milioni di euro.

Riferisce inoltre che, in virtù della legge n. 107 del 2015, il Fondo di funzionamento delle istituzioni AFAM statali è stato incrementato nel 2015 del 41 per cento rispetto al 2014 e tale importo sarà confermato anche per l’anno in corso. Tiene peraltro a precisare che una parte di tali fondi sono destinati a quegli enti con sofferenza di bilancio, mentre un’altra parte è stata ripartita sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di risultato. Comunica altresì che per gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e per le accademie nazionali di danza, le relative risorse sono state attribuite in proporzione all’assegnazione ricevuta nel 2014.

Si rammarica tuttavia per il fatto che permane uno stato di sofferenza sull’edilizia, per superare il quale è in corso di elaborazione un decreto interministeriale con cui saranno definite le modalità attuative dell’articolo 1, comma 173, della legge n. 107 in base al quale sono stanziati 4 milioni di euro per il rimborso delle rate di ammortamento di mutui per interventi in edilizia.

Con riferimento agli ex istituti musicali pareggiati, manifesta disponibilità a intervenire con un provvedimento governativo o con le iniziative legislative già all’esame del Parlamento. Ricorda peraltro che, sul piano della didattica, una delle deleghe della predetta legge n. 107 rappresenta un’utile occasione per realizzare alcune misure immediate.

Passando al tema della ricerca, rende noto che è stato approvato il nuovo piano nazionale della ricerca (PNR), per un ammontare di quasi 2,5 miliardi di euro nel triennio, che includono 500 milioni aggiuntivi destinati alla ricerca di base. Illustra quindi le innovazioni del PNR, articolato in programmi e azioni, che mira a divenire un programma strategico e non un mero esercizio amministrativo, tanto più che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha un ruolo di coordinamento. In particolare, sottolinea che le azioni si ispirano a criteri di coerenza, programmazione e selettività, mentre le aree di intervento corrispondono alle 12 priorità di Horizon 2020, allo scopo di creare un effetto moltiplicatore tra i fondi nazionali e quelli europei.

Dà indi conto dei 6 programmi di intervento, cui vengono dedicate risorse specifiche: l’internazionalizzazione, il coordinamento e l’integrazione delle iniziative nazionali con quelle sovranazionali; l’investimento nel capitale umano; il sostegno selettivo alle infrastrutture di ricerca sulla base delle indicazioni dello European strategy forum on research infrastructures (
ESFRI); l’incentivo al partenariato pubblico-privato; il piano per il Mezzogiorno; la messa a sistema di un modello di efficientamento e qualità della spesa. Puntualizza comunque che dette misure si coordinano con l’avvio del progetto Human Technopole, che mira a diventare un punto di riferimento infrastrutturale nell’area dell’Expo, con un investimento decennale pari a 1,5 miliardi di euro. Dopo aver comunicato che in tale contesto è stata avviata la valutazione che avverrà tramite referaggio anonimo, si sofferma sullo stato giuridico dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, in merito al quale è in corso un approfondimento con il Dipartimento della funzione pubblica al fine di scorporare detti soggetti dal comparto della pubblica Amministrazione. Tale passaggio risulta propedeutico per il riordino complessivo degli enti pubblici di ricerca, ancora privi della necessaria flessibilità ed autonomia.

Dopo aver ricordato che gli enti pubblici di ricerca sono 22, di cui 14 vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (compresi gli enti che lavorano nella ricerca scolastica) segnala come in tale comparto lavorino circa 16.000 ricercatori e tecnologi, di cui 6.113 proprio negli enti di riferimento del Dicastero. Nel rilevare che gli enti pubblici di ricerca nel 2016 mobilitano 2,9 miliardi di euro sui capitoli della spesa pubblica, il grosso dei quali a carico del Ministero, illustra alcune linee di intervento, tra cui: l’attuazione piena della Carta europea dei ricercatori; un nuovo ordinamento degli enti pubblici di ricerca che riduca i controlli preventivi e realizzi l’autonomia; l’istituzione dei ruoli unici di ricercatori e tecnologi, con conseguente soppressione della terza fascia; il reclutamento per concorso pubblico; maggiore autonomia nel reclutamento, vincolato a limiti finanziari e non a restrizioni della pianta organica; l’incentivo alla mobilità dei ricercatori specialmente da e verso le università; la semplificazione del rimborso delle spese di missione e di acquisto di beni e di servizi per la ricerca.

Dopo aver brevemente accennato alle ulteriori misure realizzate nei primi mesi del 2016 per le università e la ricerca, pone infine l’accento sulla necessità di dare dinamicità al sistema incrementandone l’attrattività nei confronti dei ricercatori. In tale contesto riferisce che è previsto un finanziamento aggiuntivo a favore di vincitori di bandi ERC che sceglieranno l’Italia quale sede di ricerca.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l’articolata relazione. Nel constatare che residua un margine di tempo per iniziare il dibattito, ma non per concluderlo e per consentire la replica al Ministro, propone di svolgere interventi già nella giornata odierna per un massimo di cinque minuti, ferma restando la possibilità di proseguire la discussione in un’altra seduta da concordare con il Ministro. Sulla base di un metodo già sperimentato in una pregressa audizione del Ministro inerente l’attuazione delle misure della cosiddetta “Buona scuola”, prospetta comunque la possibilità di far pervenire quesiti scritti onde favorire la replica da parte del Ministro.

Conviene la Commissione.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore MARTINI (PD) giudica stimolanti i temi affrontati dal Ministro, che richiederebbero interventi assai ampi, per cui si riserva di dettagliare meglio per iscritto i propri quesiti. Nel domandare pertanto la disponibilità del Ministro a fornire un testo scritto sugli argomenti esposti, pone il problema dei tempi e dei modi del riordino dell’AFAM, ritenendo che alcune questioni vadano affrontate con urgenza. Tra queste, cita la situazione degli ex istituti pareggiati ed invita il Ministro a chiarire se intende procedere attraverso iniziative legislative parlamentari o governative.

Reputa altresì necessario comprendere come saranno realizzati gli accorpamenti tra le diverse istituzioni che si collocano in una via intermedia tra il livello comunale e quello regionale, secondo l’esempio francese illustrato dal Ministro. Occorre peraltro a suo avviso potenziare le connessioni con i licei musicali e la formazione pre-accademica.

Pur consapevole dell’esigenza di razionalizzazione e di semplificazione, sottolinea l’importanza di riordinare anche gli insegnamenti, mediante il supporto della struttura ministeriale. In ultima analisi, rileva con preoccupazione che tutti i concorsi internazionali di strumenti vengono vinti da cinesi e coreani, a dimostrazione di un elevato analfabetismo musicale in Italia.

Il presidente CONTE (AP (NCD-UDC)) chiede chiarimenti al Ministro sulla connessione tra le azioni del suo Dicastero e le disponibilità finanziarie del Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene al comparto dell’AFAM.

Il senatore TOCCI (PD), riservandosi di intervenire in una prossima seduta, domanda se la somma aggiuntiva, pari a 500 milioni di euro, stanziata sul PNR sia già disponibile nel bilancio vigente, tenuto conto che non gli risulta presente. Si interroga quindi sulle modalità con cui viene realizzato tale impegno finanziario.

La senatrice PUGLISI (PD) manifesta a sua volta un ringraziamento al Ministro per l’apertura dimostrata in Commissione sulle possibili iniziative da intraprendere. Nel riservarsi di esporre per iscritto alcuni quesiti, concorda con la separazione tra i diversi livelli di formazione nel segmento di alta formazione soprattutto per diffondere la pratica della musica, purché ciò avvenga in un’ottica organica.

In merito alla governance, chiede di fare il punto anche sul riconoscimento dei bienni di specializzazione, sottolineando altresì che l’AFAM dovrebbe passare al sistema di contrattazione pubblicistica, come peraltro prospettato anche nell’ambito dell’audizione del ministro Marianna Madia.

Quanto alla ricerca, coglie l’occasione per ricordare che è all’esame della Commissione il disegno di legge n. 1873 che mira ad immettere nel sistema universitario risorse giovani. Occorre infatti semplificare le figure pre-ruolo, su cui la Commissione è pronta ad agire.

Il ministro Stefania GIANNINI, riservandosi di replicare compiutamente in una prossima seduta, chiarisce che le disponibilità economiche, quantificate in circa 35 milioni di euro, coprono solo la statizzazione degli ex istituti pareggiati. Ciò deve tuttavia essere inquadrato in un disegno più ampio di riordino, per il quale occorrono ulteriori stanziamenti.

Quanto all’incremento dei fondi sul PNR, fa presente che si tratta di uno stralcio di risorse dal Fondo di coesione che integra il budget disponibile e dovrà pertanto essere registrato nel bilancio.

Il PRESIDENTE propone di fissare a metà della settimana prossima il termine per l’invio di eventuali quesiti scritti, fermo restando che sarà concordata con il Ministro una nuova data per il seguito dell’audizione.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SEL) domanda a sua volta se è possibile acquisire un testo scritto dell’intervento del Ministro.

Il seguito della procedura informativa è dunque rinviato.

Decreto Dipartimentale 1 giugno 2016, n. 1115

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “ (di seguito definita “legge di stabilità 2016”);

VISTO in particolare l’art. 1 comma 213 della citata legge che prevede che “Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca  delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell’ebraismo, per rivitalizzare la tradizione  e il patrimonio di conoscenze sulla storia,  le  lingue  e  le  culture dell’Africa  e  dell’Oriente  attraverso  il  sostegno   diretto   ad istituzioni di riconosciuta  competenza  e  adatte  a  promuovere  la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l’impegno di  studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito fondo istituito nello  stato  di  previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;

VISTO altresì l’art. 1 comma 214 della medesima legge che prevede che “Per il sostegno e l’attuazione degli interventi di cui al comma 213 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall’articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014”;

VISTO l’art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.,  ed in particolare, l’articolo 1 che così dispone “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario“;

VISTO, inoltre, l’articolo 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della citata legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i., secondo cui: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1″;

CONSIDERATO che  il predetto art.1 comma 213 della legge di stabilità prevede un sostegno finanziario  pari a 3 milioni di euro annui in favore di istituzioni di riconosciuta competenza nel settore;

 

DECRETA

Articolo 1
Ambito operativo

1. Il presente Bando definisce le regole e le modalità per la presentazione delle domande e la relativa valutazione, finalizzate al trasferimento delle risorse previste dalla legge di stabilità 2016, ed in particolare per il sostegno e l’attuazione degli interventi di cui al comma 213 dell’articolo 1.
2. In coerenza con quanto previsto dalla citata norma, le domande per la concessione del contributo disciplinato dal presente Bando debbono riguardare le seguenti finalità:

  • a) per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca  delle scienze religiose;
  • b) per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell’ebraismo;
  • c) per rivitalizzare la tradizione  e il patrimonio di conoscenze sulla storia,  le  lingue  e  le  culture dell’Africa  e  dell’Oriente.

3. Il Ministero, a seguito della procedura di valutazione così come descritta nei successivi articoli, stipulerà tre specifici accordi di programma, uno per ciascuna delle finalità indicate al precedente comma 2, con i soggetti che saranno risultati vincitori della presente procedura.

 

Articolo 2
Soggetti ammissibili

  • 1. Possono presentare le domande per la concessione del contributo previsto per gli interventi di cui all’articolo 1 del presente decreto e secondo le regole e le modalità di cui ai successivi articoli, amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall’articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
  • 2. Ciascun soggetto di cui al precedente comma può presentare domanda esclusivamente per una sola delle tre finalità indicate al precedente articolo 1 comma 2.

Articolo 3
Proposte di Accordo ammissibili

1. Le proposte di accordi di cui al comma 3 dell’articolo 1 possono presentare costi per un valore massimo di € 1.000.000,00 annui.
2. Le proposte di accordi dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 5 anni consecutivi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
3. Le proposte devono contenere i seguenti elementi:

  • a) finalità e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all’articolo 1 del presente decreto;
  • b) indicazione puntuale delle attività previste per ciascuna parte dell’accordo e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi complessivamente preventivati;
  • d) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi complessivamente preventivati.

4. Le proposte devono inoltre contenere ogni altro elemento utile ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 5.

 

Articolo 4
Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1.Per il finanziamento degli accordi di cui al presente decreto, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nella legge di stabilità 2016 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 3.000.000,00 annui.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto delle tre graduatorie finali e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 213 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016.
3. Eventuali riduzioni dello stanziamento annuale delle disponibilità finanziarie di cui al precedente comma comporteranno una corrispondente riduzione delle risorse da trasferire per l’attuazione degli accordi di cui al presente decreto.
4. Nell’ambito di ciascun accordo il MIUR interviene a sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili e il relativo trasferimento di risorse è disposto annualmente in via anticipata ai soggetti beneficiari.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un soggetto privato, l’erogazione di cui al precedente comma 4, avverrà previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per l’intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo.
6. Ciascun accordo, inoltre, conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi specifici oggetto del finanziamento.

 

Articolo 5
Criteri di valutazione

1. La selezione delle proposte è affidata ai lavori di una apposita Commissione di esperti nominata dal Ministero.
2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.
3.  La graduatoria viene compilata dalla Commissione attraverso l’assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri inerenti al soggetto proponente e alla proposta di accordo presentata:
I – per le finalità di cui alla lettera a) dell’articolo 1 comma 2 (“per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca  delle scienze religiose”):

  • a) essere riconosciuta come infrastruttura di ricerca ed esercitare da un congruo numero di anni un’attività di ricerca di elevata qualità sottoposta a VQR (Valutazione Qualità della Ricerca) (max 20 punti);
  • b) avere sviluppato per un congruo numero di anni una attività di formazione nel settore delle scienze religiose (max 10 punti);
  • c) dimostrare la capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali nell’ambito dell’attività specifica di ricerca (max 10 punti);
  • d) documentare una congrua attività scientifica anche attraverso pubblicazioni e progetti editoriali valutati secondo le migliori prassi nazionali e internazionali (max 15 punti);
  • e) presentare una proposta di accordo che preveda la diffusione dei risultati dell’attività svolta dalla infrastruttura di ricerca anche attraverso pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale e internazionale (max 10 punti);
  • f) presentare una proposta di accordo i cui costi siano congrui rispetto alle attività da porre in essere (max 10 punti);
  • g) valutazione della qualità scientifica della proposta di accordo di cui all’articolo 3 comma 3 (max 25 punti).

II – per le finalità di cui alla lettera b) dell’articolo 1 comma 2 (“per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell’ebraismo”):

  • a) svolgere da un congruo numero di anni un’attività volta alla conoscenza del patrimonio culturale e dottrinale dell’ebraismo anche eventualmente in rapporto di collaborazione con enti di ricerca nazionali e internazionali (max 15 punti);
  • b) avere sviluppato per un congruo numero di anni una attività di formazione negli ambiti di competenza anche in accordo con enti e istituzioni pubbliche e private (max 10 punti);
  • c) documentata capacità di elaborare, anche con tecnologie innovative, specifici strumenti di studio dell’ebraismo (max 15 punti);
  • d) dimostrare la capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali nell’ambito dell’attività specifica di ricerca (max 10 punti);
  • e) documentare una congrua attività scientifica anche attraverso pubblicazioni e progetti editoriali valutati secondo le migliori prassi nazionali e internazionali (max 20 punti);
  • f) presentare una proposta di accordo i cui costi siano congrui rispetto alle attività da porre in essere (max 10 punti);
  • g) valutazione della qualità scientifica della proposta di accordo di cui all’articolo 3 comma 3 (max 20 punti).

III – per le finalità di cui alla lettera c) dell’articolo 1 comma 2 (“per rivitalizzare la tradizione  e il patrimonio di conoscenze sulla storia,  le  lingue  e  le  culture dell’Africa  e  dell’Oriente”):

  • a) svolgere da un congruo numero di anni un’attività, anche in situ, volta alla conoscenza della storia, delle lingue e delle culture dell’Africa e dell’Oriente (max 20 punti);
  • b) avere sviluppato per un congruo numero di anni una attività di formazione negli ambiti di competenza anche in accordo con enti e istituzioni pubbliche e private (max 10 punti);
  • c) dimostrare la capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali nell’ambito dell’attività specifica di ricerca  (max 10 punti);
  • d) documentare una congrua attività scientifica anche attraverso pubblicazioni e progetti di ricerca valutati secondo le migliori prassi nazionali e internazionali (max 15 punti);
  • e) presentare una proposta di accordo che preveda la diffusione del patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell’Africa e dell’Oriente, anche attraverso pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale e internazionale (max 10 punti);
  • f) presentare una proposta di accordo i cui costi siano congrui rispetto alle attività da porre in essere (max 10 punti);
  • g) valutazione della qualità scientifica della proposta di accordo di cui all’articolo 3 comma 3 (max 25 punti).

4. Sono finanziate, attraverso la stipula di uno specifico accordo, le proposte, una per ciascuna finalità di cui al precedente articolo 1, che avranno conseguito il maggiore punteggio in attuazione dei criteri sopra specificati .
5. La graduatoria è approvata con specifico provvedimento e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni proposta.
Articolo 6
Termini e modalità di presentazione  delle domande

  • 1. Le domande di cui al presente Bando dovranno essere presentate negli orari di ufficio (8:00 – 17:00) e comunque entro e non oltre le ore 12 dell’ 8 luglio 2016 presso la segreteria del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, al piano VII della sede del MIUR di via Michele Carcani 61, Roma.
  • 2. La domanda dovrà essere consegnata esclusivamente a mano, in un plico chiuso recante gli estremi identificativi del presente Bando e indicare l’articolo 1 comma 213 della legge 208/2015.
  • 3. All’atto della consegna, l’Amministrazione rilascerà apposita ricevuta recante il numero di protocollo in ingresso attribuito, con l’indicazione della data e dell’ora di ricezione.
  • 4. Le domande pervenute dopo il termine o con modalità diverse da quelle indicate nei precedenti commi non saranno prese in considerazione ed escluse.
  • 5. Le domande dovranno essere redatte secondo lo schema che sarà disponibile sul sito del MIUR (www.istruzione.it, sezione Ricerca) a partire dall’8 giugno 2016, ed essere firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, con allegata una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
  • 6. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
  • 7. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

 

Articolo 7
Informazioni

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto è  il dott. Luigi Pievani, dirigente presso il Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca.
2. Il presente Bando è pubblicato sul sito www.istruzione.it alla pagina della Ricerca.
3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: luigi.pievani@miur.it.

Roma, 1 giugno 2016

Il Capo Dipartimento
(f.tp Prof. Marco Mancini)

Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 323

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 113, come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6, recante “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1 comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, che prevede che, per accedere ad un finanziamento triennale, gli enti, le strutture scientifiche, le fondazioni e consorzi, in possesso dei prescritti requisiti possano essere inseriti, a domanda, in una tabella, da emanare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Comitato tecnico-scientifico e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, e che stabilisce, inoltre, che la tabella sia sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 20 febbraio 2014 n.138, con il quale è stato costituito il Comitato tecnico-scientifico, di cui all’articolo 2- quater della legge 28 marzo 1991, n. 113;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 21 maggio 2015, n.300, con il quale sono stati nominati, in seno al Comitato tecnico-scientifico, il dott. Luciano Chiappetta e l’ing. Mauro Massulli in sostituzione del dott. Fabrizio Manca e del dott. Giulio Cesare Ricci;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 settembre 2015, n.697, con il quale è stata nominata in seno al Comitato tecnico-scientifico, quale rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la dott.ssa Caterina Bon Valsassina;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 luglio 2014 n. 579, registrato dalla Corte dei conti il 30 settembre 2014, foglio 4383, con il quale, ai sensi dell’articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è stato ripartito lo stanziamento per l’anno 2014 pari complessivamente ad € 10.172.798,00, prevedendo la quota di € 6.500.000,00 per il finanziamento dell’annualità 2014 degli enti inseriti nella Tabella triennale di cui al  decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 giugno 2013, n. 430;

VISTA la nota dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio IV, prot. n. 1103 del 29 gennaio 2015, dalla quale risulta la registrazione della conservazione dei fondi dell’anno 2014 pari ad € 252.918,30, a valere sul Cap.7230/5;

RITENUTO opportuno utilizzare i predetti fondi, provenienti dall’esercizio finanziario 2014 e ancora disponibili, per il finanziamento della Tabella triennale 2015-2017, congiuntamente a quelli stanziati per l’anno 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 maggio 2015 n.277, registrato dalla Corte dei conti in data 1 luglio 2015, reg. 1-3017, con il quale, ai sensi dell’articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è stato destinato per l’anno 2015, a valere sul Cap.7230/5, lo stanziamento complessivo di € 9.028.092,00 per gli interventi previsti dalla medesima legge, prevedendo la somma di € 6.013.092,00 per il finanziamento della prima annualità della Tabella triennale 2015-2017;

VISTO il decreto direttoriale n.1523 dell’8 luglio 2015, recante il bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi per il triennio 2015-2017;

VISTO che alla data di chiusura dei termini del suddetto bando sono state trasmesse e perfezionate regolarmente n. 103 domande per l’inserimento nella Tabella triennale 2015-2017;

VISTI i verbali del Comitato tecnico-scientifico del 25 settembre, del 22 ottobre, del 5 novembre e, in particolare il verbale del 3 dicembre 2015, in cui è riportata una proposta di composizione  della Tabella Triennale 2015-2017;

VISTO il decreto direttoriale n. 27799 del 28 dicembre 2015, con il quale è stato impegnato lo stanziamento dell’esercizio finanziario 2015, ed in particolare la quota di € 6.266.010,30 indicata per la Tabella Triennale 2015-2017;

ACQUISITI i pareri espressi dalla VII Commissione della Camera dei deputati (Cultura, scienza e istruzione) in data 15 marzo 2016 e dalla 7ª Commissione del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) in data 22 marzo 2016;

 

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge della legge 28 marzo 1991 n. 113, è istituita, per il triennio 2015-2017, la Tabella triennale nella quale sono inseriti i sotto indicati enti beneficiari, con l’indicazione, per l’anno 2015, del punteggio conseguito in sede di valutazione, del costo giudicato coerente con le finalità della legge, e del relativo contributo:

Domanda Proponenti Punteggio Costi di funzionamento ritenuti coerenti con le finalità della legge Contributo
TATR15_00034 Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci 60 1.875.000,00 1.500.000,00
TATR15_00169 Fondazione Idis-Città della Scienza 59 1.762.500,00 1.410.000,00
TATR15_00106 Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza 58 1.750.000,00 1.400.000,00
TATR15_00112 MUSE – Museo delle Scienze 56 437.500,00 350.000,00
TATR15_00003 Laboratorio dell’Immaginario Scientifico 54 350.000,00 280.000,00
TATR15_00183 FONDAZIONE VILLA DEL BALI’ 53 193.750,00 155.000,00
TATR15_00203 Fondazione POST 51 156.250,00 125.000,00
TATR15_00018 Fondazione Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” 50 150.000,00 120.000,00
TATR15_00012 Associazione Apriticielo 48 88.750,00 71.000,00
TATR15_00010 Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL 47 75.000,00 60.000,00
TATR15_00093 Museo dei Bambini Società Cooperativa Sociale Onlus 47 75.012,88 60.010,30
TATR15_00011 Fondazione Guglielmo Marconi 46 56.250,00 45.000,00
TATR15_00009 Accademia delle Scienze di Torino 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00021 Cultura e Innovazione scarl 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00026 Società Italiana per il Progresso delle Scienze – onlus 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00039 Fondazione Galileo Galilei 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00053 UNIONE MATEMATICA ITALIANA 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00055 MUSEO E ISTITUTO FIORENTINO DI PREISTORIA 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00056 Fondazione Adriano Buzzati.Traverso 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00070 Fondazione Giovanni Angelini – Centro Studi sulla Montagna 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00078 Società Chimica Italiana 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00103 AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00130 Cotec – Fondazione per l’Innovazione Tecnologica 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00159 Atlantide Soc. coop sociale pa 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00180 Accademia Fisiocritici Onlus 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00234 Il Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00262 Fondazione Museo Civico di Rovereto 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00277 Fondazione Scienza e Tecnica 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00296 Laboratorio di Scienze Sperimentali – Onlus 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00326 Fondazione Biblioteca Archivio “Luigi Micheletti” 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00342 Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00343 FONDAZIONE MIDA 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00364 Istituto di Biologia ed Ecologia Marina di Piombino 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00368 FONDAZIONE C.I.V.E.S. 44 37.500,00 30.000,00
TATR15_00322 Cittadella Mediterranea della Scienza 43 37.500,00 30.000,00
6.266.010,30

 

Il contributo per gli anni successivi potrà subire variazioni in ragione dell’entità dello stanziamento annuale sul Cap.7230/5 del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La Tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura.

 

Art.2

L’erogazione del contributo di funzionamento riconosciuto verrà disposta secondo quanto previsto nell’articolo 5 del decreto direttoriale n. 1523 dell’ 8 luglio 2015.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo.

Roma, 26 maggio 2016

IL MINISTRO

Prof.ssa Stefania Giannini

Decreto Ministeriale 12 maggio 2016, n. 305

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, con la quale è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale la Senatrice prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO l’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, il quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che prevede che il predetto fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO in particolare l’articolo 13 del predetto decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante disposizioni relative al “Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale”, in base al quale gli enti di ricerca “possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell’ambito del 3 per cento dell’organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 dicembre 2015, n. 963, concernente l’ “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2015, n. 599, concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” (FOE) per l’anno 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 15 settembre 2015, reg.ne provv. n. 3857;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera h), del predetto decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2015, n. 599, che destina la somma di € 791.024 all’assunzione per chiamata diretta ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 213/2009, secondo modalità definite con apposito regolamento ministeriale;

VISTA la Circolare n. 35 del 9 novembre 2015, emanata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, concernente l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 13 “Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale” del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e, in particolare, il paragrafo 2.2 “Chiamata diretta a valere su quota riservata del FOE con Avviso MIUR” e 2.3 “Chiamata diretta a valere su risorse proprie con Avviso MIUR”;

D E C R E T A

Art. 1
Ambito di applicazione
1) Il presente decreto disciplina le modalità di assegnazione dell’importo pari ad € 791.024, destinato, dall’articolo 1, comma 3, lettera h), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2015, n. 599, , all’assunzione per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, ai sensi dell’articolo dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Art. 2
Modalità attuative
1) Ciascun ente di ricerca, per concorrere all’assegnazione dello stanziamento di cui all’articolo 1, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presenta le candidature appositamente individuate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, al seguente indirizzo di posta certificata: dgric@postacert.istruzione.it.

2) Le procedure di assunzione per chiamata diretta dei ricercatori o tecnologi che si sono distinti per meriti eccezionali si svolgeranno nel rispetto di quanto indicato ai paragrafi 2.2 “Chiamata diretta a valere su quota riservata del FOE con Avviso MIUR” e 2.3 “Chiamata diretta a valere su risorse proprie con Avviso MIUR” della Circolare n. 35 del 9 novembre 2015, emanata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione..

Art. 3
Procedura di valutazione delle candidature proposte dagli enti
1) La valutazione delle candidature proposte dagli enti ai sensi dell’articolo 2 è effettuata dal Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) che, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dall’articolo 2, valuta mediante procedura comparativa le candidature pervenute, esprime il proprio parere per ogni singola candidatura e predispone l’elenco dei soggetti positivamente valutati, al fine del rilascio del nulla osta da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’elenco è unico e generale, ossia ricomprende tutte le proposte degli enti proponenti, ed è redatto indicando puntualmente i nominativi dei candidati in ordine di merito a prescindere dall’ente proponente. Qualora un candidato inserito nell’elenco dovesse rinunciare all’assunzione, si finanzierà l’assunzione del candidato posto successivamente nell’elenco a prescindere dall’ente a cui era stata autorizzata l’assunzione. L’elenco ha validità annuale dalla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. Il CEPR nella valutazione dei candidati tiene anche conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 dicembre 2015, n. 963.

2) Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è ripartito lo stanziamento di cui all’articolo 1 fino alla complessiva concorrenza in ragione dell’elenco di cui al comma precedente.

3) Qualora le risorse previste per le finalità di cui al presente decreto non consentano la copertura di tutte le candidature risultanti dal citato elenco, le stesse potranno essere coperte da fondi propri di ciascun ente nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e di quanto indicato al paragrafo 2.3 “Chiamata diretta a valere su risorse proprie con Avviso MIUR” della citata Circolare n. 35 del 9 novembre 2015.

Art. 4
Stipula del contratto di assunzione
1) Ciascun ente è tenuto a stipulare i contratti di assunzione entro sessanta giorni dal nulla-osta del Ministro.

Art. 5
Norme finali
1) Per quanto non previsto dal presente decreto e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.

Roma, 12 maggio 2016

IL MINISTRO
prof.ssa Stefania Giannini

2 maggio Programma Nazionale per la Ricerca

pnr

Il Ministro Giannini presenta
il Programma Nazionale per la Ricerca

Lunedì 2 maggio alle ore 11, presso la Sala della Comunicazione del Miur, in Viale Trastevere 76/a, il Ministro Stefania Giannini presenta il Programma Nazionale per la Ricerca.

Interverranno il Presidente del Cnr, Massimo Inguscio; il Presidente della Crui, Gaetano Manfredi; il Vice Presidente di Confindustria, Marco Gay.


Presentato al Miur Programma per la Ricerca da 2,5 mld
Giannini: “Strategia nazionale per rendere Paese competitivo”

2,5 miliardi di fondi pubblici per la ricerca. Programmi innovativi per aumentare il numero di ricercatori in Italia e dall’estero. Investimenti mirati sulle Infrastrutture. Quattro aree prioritarie per la ricerca applicata: Aerospazio, Agrifood, Salute, Industria 4.0. Più sinergia fra sistema pubblico e privato. Un programma strategico per il Sud.

Questi i punti centrali del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) presentato questa mattina dal Ministro Stefania Giannini dopo l’approvazione definitiva di ieri al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica). Il Programma destina oltre il 40% delle risorse totali al Capitale Umano, con l’obiettivo di aumentare il numero di ricercatori e dottori di ricerca nel Paese e di attrarre i migliori talenti. In particolare è previsto l’ingresso di 6.000 giovani (dottori e ricercatori) in più rispetto agli stanziamenti ordinari. Vengono triplicati i fondi per le Infrastrutture di ricerca.

Alla presentazione del PNR hanno partecipato il Presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) Massimo Inguscio, il Presidente della Conferenza dei rettori (CRUI) Gaetano Manfredi e il vice Presidente di Confindustria Marco Gay.

“Il PNR individua le priorità per la ricerca per rendere il nostro Paese più competitivo a livello internazionale, soprattutto nella competizione per i fondi europei – ha ricordato il Ministro Giannini – Il Programma è frutto di un lungo lavoro e rispetto allo stanziamento inizialmente previsto siamo riusciti ad ottenere il 25% di risorse in più che ci consentiranno, fra l’altro, di incrementare il numero di dottori e ricercatori nel nostro sistema. Individuare priorità strategiche vuol dire niente più finanziamenti a pioggia o a microprogetti, ma stanziamenti individuati secondo precisi parametri e una precisa valutazione”.

Il PNR prevede programmi innovativi sul capitale umano per attrarre studiosi dall’estero e sostenere i più giovani nella competizione per l’ottenimento di fondi UE. Attenzione viene data ai vincitori di Grant europei (ERC) che saranno incentivati a scegliere l’Italia come sede per i loro progetti attraverso finanziamenti aggiuntivi per la creazione di un loro team di ricerca.

“Il sistema universitario – ha aggiunto il Presidente della Crui, Gaetano Manfredi – accoglie con soddisfazione il varo del PNR; oltre il 70% della ricerca italiana viene sviluppato negli atenei e questo Programma non può che avere ricadute importanti. Spesso i nostri giovani – ha aggiunto Manfredi – sono attratti da condizioni più favorevoli negli altri Paesi, quindi noi dobbiamo fornirgli prospettive, stabilità, risorse, facilità di inserimento. Le risorse per l’ERC vanno sicuramente in questa direzione”.

“È un dato positivo che oggi venga presentato un Piano, uno schema di indirizzo secondo il quale muoversi. Il PNR ci dà gli strumenti per una ricerca eccellente e per tornare a una sinergia con il mondo universitario. Il PNR sarà molto importante anche per rilanciare il Sud”, ha commentato il Presidente del Cnr Massimo Inguscio.

“Questo Programma è l’inizio, e costituisce un pezzo importante, di una visione di politica industriale a medio e lungo termine – ha concluso il Vice Presidente di Confindustria Marco Gay -. Auspichiamo una governance comune per l’attuazione del Programma e il nostro impegno per questo c’è fin da ora”.

Dottori di ricerca: al via il bando PhD ITalents

Dottori di ricerca: al via il bando PhD ITalents per l’inserimento in azienda

Si aprirà giovedì 14 aprile il bando dedicato ai dottori di ricerca di PhD ITalents, il progetto gestito dalla Fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) su incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in partenariato con Confindustria, teso a favorire l’inserimento dei dottori di ricerca nelle imprese attraverso un cofinanziamento triennale per la copertura dei costi relativi ai contratti di lavoro attivati.

PhD ITalents è un’iniziativa che conta su un finanziamento totale di 16.236.000 euro, di cui 11 milioni stanziati dal MIUR attraverso il Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca e il resto da privati. I suoi obiettivi sono creare opportunità di impiego per giovani dottori di ricerca e sviluppare un modello di placement di personale giovane e altamente qualificato all’interno delle aziende, che possa supportare percorsi d’innovazione.

Il processo di incontro tra domanda e offerta è gestito attraverso due fasi: l’individuazione di imprese interessate ad assumere dottori di ricerca e la selezione dei neo-dottori interessati a intraprendere un percorso lavorativo in azienda. La prima fase, dedicata alla raccolta di offerte da parte delle aziende, si è chiusa lo scorso 30 novembre 2015 con 1.136 posti di lavoro offerti. Una grande adesione che si è concentrata principalmente su 3 aree: ICT, Salute e Scienze della vita ed Energia.

A partire da giovedì 14 aprile e fino al 6 maggio 2016, i dottori di ricerca interessati potranno visualizzare sul sito www.phd-italents.it le offerte di lavoro delle imprese e registrarsi sulla piattaforma del progetto, per poter visualizzare le informazioni complete e presentare la propria candidatura. Sulla base di un “matching” fra le offerte pubblicate dalle imprese e le relative candidature dei dottori di ricerca, verranno selezionate le combinazioni “offerta di lavoro-dottore di ricerca” ammissibili al cofinanziamento triennale.

Il bando e tutte le informazioni necessarie alla candidatura saranno rese disponibili sul sito web PhD ITalents, nella sezione “Dottori di ricerca”. Le principali fasi del processo di candidatura e di selezione sono illustrate nella seguente infografica:

infografica_phditalents_700

Avviso 7 aprile 2016

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la valorizzazione della Ricerca

Si rende noto che, con Decreto Ministeriale n. 171 del 22 marzo 2016, è stata nominata la Commissione Interministeriale, MIUR-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dovrà preselezionare i progetti di ricerca e formazione, per gli anni 2010/2011/2012, a valere sull’art.10 del D.M. 593/2000 “Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca”.

Il predetto decreto è stato trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per i provvedimenti di competenza.

Con successive note, indirizzate ai proponenti, si darà comunicazione dell’avvio dei lavori della Commissione, a seguito della registrazione del decreto.

Il  Dirigente
Dott.ssa Silvia Nardelli

Decreto Direttoriale 5 aprile 2016, n. 651

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

 

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 29 novembre 1980 n. 963, con la quale viene data attuazione al Trattato sull’Antartide firmato a Washington il 1 dicembre 1959;

Vista la legge 10 Giugno 1985 n.284 di istituzione del “Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA);

Vista la legge n. 380 del 27 novembre 1991 recante le norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide;

Visto il Decreto interministeriale del 30 settembre 2010 recante la “Rideterminazione dei soggetti incaricati dell’attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e della disciplina dell’erogazione delle risorse finanziarie“;

Visto in particolare, l’articolo 4, comma 2, del richiamato Decreto interministeriale del 30 settembre 2010 che prevede, fra l’altro, che il MIUR possa emanare bandi pubblici per la raccolta di nuove proposte di ricerca;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2011-2013 approvato dal CIPE con delibera n. 2 del 23 marzo 2011, ed in particolare l’allegato 5, capitolo 2, Ambiente: sistemi terrestri, marini e clima – paragrafo Le regioni polari;

Visto il Decreto n. 359 del 5 giugno 2014 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca con cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 1 del richiamato Decreto interministeriale del 30 settembre 2010, il Programma Esecutivo Annuale  (PEA) 2013;

Visto il Decreto n. 628 del 24 agosto 2015 del  Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca con cui è stato  approvato, ai sensi dell’articolo 1 del richiamato Decreto interministeriale del 30 settembre 2010,  il Programma Esecutivo Annuale  (PEA) 2014;

Considerato che il PEA 2013 e il PEA 2014 prevedono risorse finanziarie specificatamente destinate al finanziamento di nuove proposte di ricerca;

Considerato che il PNRA prevede espressamente, al paragrafo 4.5, la specificità e la diversificazione dei bandi da adottare ai sensi del Decreto interministeriale del 30 settembre 2010, articolo 4, comma 2;

TITOLO I

Articolo 1
Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando disciplina le procedure per il finanziamento, da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), di attività di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide, e, in particolare, ottenere una migliore comprensione dei processi di interazione e connessione fra i diversi comparti del sistema Terra (criosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera e litosfera). Al fine di poter effettuare le opportune comparazioni e/o integrazioni, le attività di ricerca potranno riguardare anche aree al di fuori della regione antartica. Una particolare valutazione premiale sarà assicurata alle proposte coordinate da giovani ricercatori, così come definiti dal successivo articolo 2, anche al fine di favorire il necessario ricambio generazionale all’interno del sistema nazionale della ricerca.

2. In coerenza con la programmazione strategica triennale 2014-2016 del PNRA le proposte di ricerca riguarderanno prioritariamente le seguenti tematiche:

  • 1. Dinamica dell’atmosfera e processi climatici
  • 2. Dinamica della calotta polare
  • 3. Dinamica della Terra solida ed evoluzione della criosfera
  • 4. Dinamica degli oceani polari
  • 5. Relazioni Sole-Terra e space weather
  • 6. L’Universo sopra l’Antartide
  • 7. Evoluzione, adattamento e biodiversità
  • 8. L’Uomo in ambienti estremi
  • 9. Contaminazione ambientale
  • 10. Paleoclima
  • 11. Problematiche e rischi ambientali
  • 12. Tecnologia: innovazione e sperimentazione

3. Il PNRA per il triennio 2014-2016 riconosce che lacollaborazione internazionale è intrinseca allo spirito della ricerca polare, permette lo sviluppo di progetti di ricerca di dimensioni e interessi sovranazionali, consente risparmi e razionalizzazioni dell’uso dei mezzi di supporto infrastrutturale e logistico.

4. Il presente bando si articola su due linee di intervento:

  • A. Proposte di ricerca con attività in Antartide su una delle piattaforme fisse e mobili italiane in connessione con lo sviluppo delle campagne antartiche;
  • B. Proposte di ricerca con attività nelle regioni polari su piattaforme fisse e mobili di altri paesi e/o nell’ambito di iniziative internazionali.

5. A ciascuna linea di intervento sono riferite specifiche proposte per ognuna delle quali nei successivi articoli sono riportate caratteristiche e modalità e criteri di valutazione per l’approvazione delle rispettive graduatorie.

Articolo 2
Soggetti ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili a presentare proposte i seguenti soggetti:

  • a) Università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori a ordinamento speciale;
  • b) Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dallo Stato;
  • c) Altri organismi di ricerca in possesso dei requisiti previsti da Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008.

2. Le proposte devono individuare il coordinatore scientifico. Non potrà essere finanziato più di un progetto con lo stesso coordinatore che comunque non potrà contemporaneamente coordinare un progetto finanziato nell’ambito del bando PNRA emanato dal MIUR il 17 febbraio 2015.

3. Il coordinatore scientifico deve essere individuato tra il personale di ricerca dei soggetti di cui al precedente comma 1 o tra i giovani ricercatori, così come definiti dal comma seguente.

4. Le proposte del presente bando possono essere coordinate anche da giovani ricercatori così come definiti dall’articolo 4 comma 2 del Decreto Ministeriale 115/2013, ossia di età non superiore ai 40 anni compiuti, sia appartenenti, con la qualifica di docente o ricercatore, ai ruoli delle università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato, o degli enti di ricerca, sia non appartenenti ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1 ma in possesso del titolo di dottore di ricerca.

5. Per le proposte coordinate da un giovane ricercatore, così come definito al comma 4, non appartenente ai ruoli dei soggetti di cui al precedente comma 1, il MIUR provvede ad acquisire attestazione di disponibilità, rilasciata dal legale rappresentante, o da altro titolare di adeguati poteri di firma, del soggetto di cui al comma 1, alla stipula per chiamata diretta, in caso di successo nel presente bando, di apposito contratto con il medesimo giovane ricercatore.

6. Il singolo ricercatore non potrà partecipare contemporaneamente a più di due progetti finanziati dal PNRA nel presente bando.

7. Alle proposte del presente bando non possono partecipare a qualunque titolo i componenti della Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide e i componenti degli organismi decisionali attraverso i quali il CNR e l’ENEA assicurano i rispettivi compiti di programmazione, coordinamento e attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.

TITOLO II

Articolo 3
Linea A – Proposte di ricerca con attività in Antartide su piattaforme fisse e mobili italiane

1. Per le attività di ricerca di cui alla linea A saranno disponibili diversi supporti infrastrutturali e logistici. In Antartide, la stazione scientifica costiera italiana Mario Zucchelli, la stazione italo-francese di Concordia sul plateau est-antartico, una nave cargo/oceanografica per ricerche lungo la rotta fra Nuova Zelanda e Antartide e nel Mare di Ross e una nave da ricerca geologico-geofisica nel settore pacifico-indiano dell’Oceano Meridionale e nel Mare di Ross.

2. La stazione Mario Zucchelli sarà operativa durante l’estate australe dalla metà di ottobre alla metà di febbraio. Potranno essere ospitati contemporaneamente fino ad un massimo di 40 ricercatori.

3. La stazione Concordia sarà operativa durante tutto l’anno. Potranno essere ospitati contemporaneamente fino ad un massimo di 3 ricercatori per il periodo invernale, e fino ad un massimo di 20 ricercatori nel periodo estivo. Il materiale pesante/ingombrante dovrà raggiungere la stazione costiera francese Dumont d’Urville l’anno precedente; il materiale da trasportare via aerea dalla stazione Mario Zucchelli non potrà superare i 100 kg, salvo casi eccezionali da valutarsi preventivamente.

4. La nave cargo/oceanografica operativa nel Mare di Ross sarà disponibile nell’ambito della campagna 2016-17. Il tempo nave dedicato ad attività di ricerca è di 30 giorni complessivi e potranno essere ospitati per la campagna di ricerca fino ad un massimo di 25 ricercatori.

5. La nave da ricerca geologico-geofisica, operativa nel Pacifico-Indiano meridionale e nel Mare di Ross, nel prossimo biennio sarà disponibile solo nell’ambito della campagna 2016-17. Il tempo nave per attività di ricerca nella regione antartica è di 60 giorni complessivi e potranno essere ospitati per la campagna di ricerca fino ad un massimo di 24 ricercatori e tecnici.

Articolo 4
Caratteristiche delle proposte

Le proposte vengono differenziate a seconda se le attività in Antartide si svolgono:

  • a. presso la stazione italiana Mario Zucchelli (linea A1)
  • b. presso l’infrastruttura franco-italiana stazione Concordia (linea A2)
  • c. sulla nave da ricerca oceanografica (linea A3)
  • d. sulla nave da ricerca geologico-geofisica (linea A4)

4.a Proposte di ricerca con attività presso la stazione Mario Zucchelli (linea A1)

1. Le proposte devono avere un costo non inferiore a Euro 50.000,00 e non superiore a Euro 250.000,00 e devono avere una durata non superiore ai 24 mesi.

2. Le proposte possono essere presentate dai soggetti di cui al precedente articolo 2, individualmente o congiuntamente fra loro in un numero massimo di soggetti proponenti non superiore a cinque.

3. Le proposte dovranno fare riferimento alla stazione Mario Zucchelli con la capacità operativa nel biennio, precedentemente delineata.

4. Le proposte presentate dovranno altresì evidenziare i seguenti elementi:

  • – finalità perseguite in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 1;
  • – coinvolgimento internazionale
  • – descrizione delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • – descrizione del fabbisogno tecnico-logistico;
  • – eventuale richiesta di utilizzo di grandi infrastrutture di campagna (GIC) fra quelle esistenti e/o proposte per nuove acquisizioni;
  • – descrizione dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell’utilizzo del contributo richiesto;
  • – descrizione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi;
  • – descrizione del programma di formazione e divulgazione;
  • – descrizione del programma di raccolta conservazione e gestione dei dati;
  • – descrizione della composizione del team scientifico e tecnico, sia italiano che straniero;
  • – eventuali contributi finanziari di partner stranieri.

5. Ciascuna proposta dovrà individuare il coordinatore scientifico, nonché i responsabili e la composizione delle unità di ricerca che non potranno essere inferiori a 2 e non superiori a 8. La proposta dovrà descrivere, oltre al programma generale, anche i compiti di ciascuna delle unità di ricerca.

4.b Proposte di ricerca con attività presso la stazione Concordia (linea A2)

1. Le proposte devono avere durata non superiore a 48 mesi.

2. Le proposte potranno avere un costo complessivo, per l’intera durata, non superiore a Euro 500.000,00 e non inferiore a Euro 50.000,00 (inclusa l’eventuale acquisizione della strumentazione da installare in Antartide).

3. Il presente bando finanzia esclusivamente i primi due anni per un importo massimo riconoscibile di Euro 250.000,00. Alla fine del biennio, a seguito di verifica positiva di una dettagliata relazione scientifica ed economica, si potrà procedere al finanziamento per la durata residua della proposta a valere sulle risorse del PNRA  disponibili a legislazione vigente o anche utilizzando le eventuali economie che si rendessero disponibili ai sensi del comma 5 dell’articolo 10.

4. Le proposte possono essere presentate dai soggetti di cui al precedente articolo 2, individualmente o congiuntamente fra loro in un numero massimo di soggetti proponenti non superiore a cinque.

5. Le proposte presentate dovranno altresì evidenziare i seguenti elementi:

  • – finalità perseguite in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 1;
  • – coinvolgimento internazionale;
  • – descrizione delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse, incluso l’eventuale contributo e ruolo dei partner francesi;
  • – descrizione del fabbisogno tecnico-logistico;
  • – eventuale richiesta di utilizzo di grandi infrastrutture di campagna (GIC) fra quelle esistenti e/o proposte per nuove acquisizioni;
  • – descrizione dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell’utilizzo del contributo richiesto;
  • – descrizione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi;
  • – descrizione del programma di formazione e divulgazione;
  • – descrizione del programma di raccolta conservazione e gestione dei dati;
  • – descrizione della composizione del team scientifico e tecnico, sia italiano che straniero;
  • – eventuali contributi finanziari di partner stranieri.

6. Ciascuna proposta dovrà individuare il coordinatore scientifico, nonché i responsabili e la composizione delle unità di ricerca che non potranno essere inferiori a 2 e non superiori a 8. La proposta dovrà descrivere, oltre al programma generale, anche i compiti di ciascuna delle unità di ricerca.

4.c Proposte di ricerca con attività sulla nave da ricerca oceanografica (linea A3)

1. Le proposte devono avere un costo non inferiore a Euro 50.000,00 e non superiore a Euro 250.000,00 e devono avere una durata non superiore ai 24 mesi.

2. Le proposte possono essere presentate dai soggetti di cui al precedente articolo 2, individualmente o congiuntamente fra loro in un numero massimo di soggetti proponenti non superiore a cinque.

3. Le proposte dovranno fare riferimento ad una nave da ricerca oceanografica con la capacità operativa delineata nell’art. 3, comma 4, lungo la rotta fra Nuova Zelanda e Antartide e nel Mare di Ross.

4. Le proposte presentate dovranno altresì evidenziare i seguenti elementi:

  • – finalità perseguite in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 1;
  • – coinvolgimento internazionale;
  • – descrizione delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • – descrizione del fabbisogno tecnico-logistico;
  • – eventuale richiesta di utilizzo di grandi infrastrutture di campagna (GIC) fra quelle esistenti e/o proposte per nuove acquisizioni;
  • – descrizione dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell’utilizzo del contributo richiesto;
  • – descrizione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi;
  • – descrizione del programma di raccolta conservazione e gestione dei dati;
  • – descrizione del programma di formazione e divulgazione;
  • – descrizione della composizione del team scientifico e tecnico, sia italiano che straniero;
  • – eventuali contributi finanziari di partner stranieri.

5. Ciascuna proposta dovrà individuare il coordinatore scientifico, nonché i responsabili e la composizione delle unità di ricerca che non potranno essere inferiori a 2 e non superiori a 8. La proposta dovrà descrivere, oltre al programma generale, anche i compiti di ciascuna delle unità di ricerca.

4.d Proposte di ricerca sulla nave da ricerca geologico-geofisica (linea A4)

1. Le proposte devono avere un costo non inferiore a Euro 50.000,00 e non superiore a Euro 250.000,00 e devono avere una durata non superiore ai 24 mesi.

2. Le proposte possono essere presentate dai soggetti di cui al precedente articolo 2, individualmente o congiuntamente fra loro in un numero massimo di soggetti proponenti non superiore a cinque.

3. Le proposte dovranno fare riferimento alla nave da ricerca geologico-geofisica con la capacità operativa nel biennio delineata nell’art. 3, comma 5, nel Pacifico-Indiano meridionale e nel Mare di Ross.

4. Le proposte presentate dovranno altresì evidenziare i seguenti elementi:

  • – finalità perseguite in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 1;
  • – coinvolgimento internazionale;
  • – descrizione delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • – descrizione del fabbisogno tecnico-logistico;
  • – eventuale richiesta di utilizzo di grandi infrastrutture di campagna (GIC) fra quelle esistenti e/o proposte per nuove acquisizioni;
  • – descrizione dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell’utilizzo del contributo richiesto;
  • – descrizione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi;
  • – descrizione del programma di formazione e divulgazione;
  • – descrizione del programma di raccolta conservazione e gestione dei dati;
  • – descrizione della composizione del team scientifico e tecnico, sia italiano che straniero;
  • – eventuali contributi finanziari di partner stranieri.

5. Ciascuna proposta dovrà individuare il coordinatore scientifico, nonché i responsabili e la composizione delle unità di ricerca che non potranno essere inferiori a 2 e non superiori a 8. La proposta dovrà descrivere, oltre al programma generale, anche i compiti di ciascuna delle unità di ricerca.

Articolo 5
Forme e misure delle agevolazioni e determinazione dei costi ammissibili

1. Il MIUR interviene a sostegno delle proposte selezionate nella misura del 100% dei costi ammissibili e nella forma del contributo alla spesa, nei limiti delle risorse indicate nel successivo articolo 9 del presente decreto; per le proposte di cui al precedente articolo 4.b (con attività presso la stazione Concordia), il contributo alla spesa è da riferirsi esclusivamente ai primi due anni a copertura dei costi ammissibili per lo stesso periodo.

2. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di costo:

  • a) acquisizione di strumentazione da installare/utilizzare presso le stazioni in Antartide o sulle navi;
  • b) missioni, spese di laboratorio, analisi dati e campioni, materiale di consumo, spese generali, incluso il contributo al costo del personale per un importo massimo di Euro 40.000 annui;
  • c) contratto per chiamata diretta per il coordinatore giovane non in ruolo per un importo massimo di euro 60.000 lordi annui, incluso gli oneri a carico del datore di lavoro.

3. I costi connessi all’utilizzo delle infrastrutture e alla permanenza del personale in Antartide, come definite nell’articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5 del presente bando, non sono da considerare fra quelli della proposta,  e saranno posti a carico delle risorse destinate, nell’ambito dei relativi Programmi Esecutivi Annuali (PEA), alle voci “Logistica” e “Risorse umane impegnate in Antartide”.

TITOLO III

Articolo 6
Linea B – Proposte di ricerca con attività in aree polari su piattaforme fisse e mobili di altri paesi e/o nell’ambito di iniziative internazionali

La presente linea d’intervento è finalizzata a promuovere attività di ricerca di tipo opportunity driven da svilupparsi nell’ambito di iniziative internazionali che implicano l’utilizzo coordinato di piattaforme fisse e mobili di altri paesi e progetti di ricerca che richiedono la collaborazione fra team di vari paesi e/o che necessitano di particolare impegno logistico.

Articolo 7
Caratteristiche delle proposte

1. Le proposte devono avere un costo non inferiore a Euro 50.000,00 e non superiore a Euro 250.000,00 e devono avere una durata non superiore ai 24 mesi.

2. Le proposte dovranno fare riferimento a specifiche iniziative internazionali all’interno delle quali si collocano in modo funzionale e organico ovvero a collaborazioni internazionali documentate almeno da dichiarazioni di intenti.

3. Le proposte presentate dovranno evidenziare i seguenti elementi:

  • – finalità perseguite in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 6 del presente decreto;
  • – motivazione dell’opportunità strategica di aderire all’iniziativa internazionale e/o di partecipare  all’attività di collaborazione internazionale;
  • – documentazione relativa allo stato di avanzamento dell’iniziativa e di coinvolgimento degli altri paesi;
  • – attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • – fabbisogno tecnico-logistico;
  • – costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell’utilizzo del contributo richiesto;
  • – contributo da parte dei partner stranieri;
  • – programma di formazione e divulgazione;
  • – descrizione del programma di raccolta, conservazione e gestione dei dati;
  • – composizione del team scientifico e tecnico, sia italiano che straniero;
  • – previsione di sviluppo futuro dell’iniziativa.

4. Ciascuna proposta, oltre ad individuare il coordinatore scientifico, dovrà indicare i responsabili e la composizione delle unità di ricerca che non potranno essere inferiori a 2 e superiori a 8. La proposta dovrà descrivere, oltre al programma generale, anche i compiti di ciascuna delle unità di ricerca.

Articolo 8
Forme e misure delle agevolazioni e determinazione dei costi ammissibili

1. Il MIUR interviene a sostegno delle proposte selezionate nella misura del 100% dei costi ammissibili e nella forma del contributo alla spesa, nell’ambito delle risorse individuate ai sensi del successivo articolo 9 del presente decreto.

2. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di costo:

  • a) acquisizione di strumentazione da installare e/o utilizzare in aree polari;
  • b) missioni, spese di laboratorio, analisi dati e campioni, materiale di consumo, spese generali, incluso il contributo al costo del personale per un importo massimo di Euro 40.000 annui;
  • c) contratto per chiamata diretta per il coordinatore giovane e non in ruolo per un importo massimo di Euro 60.000 lordi annui, incluso gli oneri a carico del datore;
  • d) partecipazione alle spese di tipo logistico-operativo per attività su piattaforme polari fisse e mobili di altri paesi.

3. I costi connessi all’utilizzo e alla permanenza presso le infrastrutture ospitanti in Antartide, di cui al precedente articolo 6 del presente bando, opportunamente indicati in sede di domanda, non sono da considerare fra i costi della proposta,  e saranno posti a carico delle risorse destinate, nell’ambito dei relativi Programmi Esecutivi Annuali (PEA), alle voci “Logistica” e “Risorse umane impegnate in Antartide”. Questi costi verranno contabilizzati quale contributo italiano alle spese di attuazione dell’iniziativa internazionale. A tali scopi dovranno essere stipulati specifici protocolli di intesa fra il MIUR e il partner straniero.

TITOLO IV

Articolo 9
Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie per l’attivazione del presente bando ammontano a Euro 6.000.000,00 derivanti per Euro 2.700.000,00 dal Programma Esecutivo Annuale 2013 e per Euro 3.300.000,00  dal Programma Esecutivo Annuale 2014.

2. Con riferimento all’articolazione sulle due linee di intervento del presente bando le risorse finanziarie messe a disposizione sono:

  • – Linea A – Proposte di ricerca con attività su piattaforme fisse e mobili italiane
    • A.1 – presso la stazione Mario Zucchelli: Euro 2.600.000,00
    • A.2 – presso la stazione Concordia: Euro 1.400.000,00
    • A.3 – sulla nave da ricerca oceanografica: Euro 700.000
    • A.4 – sulla nave da ricerca geologico-geofisica: Euro 600.000
  • – Linea B – Proposte di ricerca con attività presso piattaforme fisse e mobili di altri paesi e/o nell’ambito di iniziative internazionali: Euro 700.000,00.

3. Lo stanziamento di cui all’articolazione della linea A2 (stazione Concordia) è destinato esclusivamente al finanziamento dei primi due anni di ciascuna proposta nella misura massima di Euro 250.000,00, mentre per gli anni successivi, nel caso di verifica positiva di una dettagliata relazione scientifica ed economica, si potrà procedere al finanziamento a valere sulle risorse del PNRA disponibili a legislazione vigente o anche utilizzando le eventuali economie che si rendessero disponibili ai sensi del comma 5 del successivo articolo 10.

Articolo 10
Modalità e criteri per la valutazione delle proposte

1. La valutazione delle proposte attività di ricerca, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 6, pervenute ai sensi del presente bando, è curata dalla Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide che, a tal fine, acquisirà anche il parere di esperti internazionali secondo i seguenti criteri:

  • 1) qualità della proposta (max 40 punti):
    • a. solidità e praticabilità della proposta tenuto conto della capacità logistica, dell’articolazione delle fasi realizzative e del loro livello di integrazione;
    • b. grado di innovazione dei contenuti e delle metodologie utilizzate e novità, originalità e utilità delle attività e delle conoscenze acquisibili con riferimento allo stato dell’arte internazionale;
    • c. congruità economica delle attività progettuali proposte;
  • 2) qualità dei soggetti proponenti (max 20 punti):
    • a. competenze coinvolte, valorizzate e generate nello sviluppo della proposta;
    • b. giovane età del coordinatore scientifico;
    • c. meccanismi di governance e di coinvolgimento degli eventuali partner stranieri.
  • 3) impatto della proposta (max 10 punti):
    • a. rafforzamento del sistema della ricerca nazionale in Antartide nel quadro internazionale, anche attraverso possibili sinergie con altre attività di ricerca;
    • b. capacità di sviluppare e divulgare prodotti/processi/servizi di rilevante utilità per il sistema artico e antartico.

2. Sono approvate e ammesse al finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 9 comma 2 e secondo l’ordine delle rispettive graduatorie (A1, A2, A3, A4 e B), le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di 50 (di cui almeno 25 punti per il criterio 1) su 70 conseguibili.

3. Le cinque graduatorie (A1, A2, A3, A4 e B) delle proposte ammesse al finanziamento sono approvate con Decreto Direttoriale reso pubblico sul sito web del MIUR.

4. I coordinatori scientifici delle proposte ammesse al finanziamento saranno invitati a predisporre i progetti definitivi coerenti con le risorse finanziarie, i supporti logistici che potranno effettivamente essere messi a disposizione e gli eventuali suggerimenti dei referee.

5. Nel caso in cui, per ciascuna o tutte le articolazioni di cui all’articolo 9 comma 2, si determinino economie di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo, la Commissione potrà proporre di ammettere le proposte approvate ai sensi del comma 2 ma inizialmente escluse dal finanziamento, secondo l’ordine delle singole graduatorie, nei limiti delle maggiori disponibilità finanziarie. Se, anche a seguito dello scorrimento della graduatorie, si determinasse una disponibilità di risorse la Commissione potrà proporre di trasferire tali economie ad altra articolazione o linea di intervento per lo scorrimento della relativa graduatoria.

6. Nel caso in cui, alla fine del biennio delle attività previste dalle proposte ammesse al finanziamento, per ciascuna o tutte le articolazioni di cui all’articolo 9 comma 2, si determinino economie di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo, la Commissione potrà proporre, previa verifica positiva di una dettagliata relazione scientifica ed economica, di utilizzare tali economie per finanziare la durata residua delle proposte di attività presso la stazione Concordia di cui all’articolo 4.b.

7. In applicazione del precedente comma 5, con decreto direttoriale viene reso pubblico l’elenco delle ulteriori proposte ammesse al finanziamento e si procede all’invito di cui al comma 4.

8. Le proposte di cui ai precedenti commi ammesse al finanziamento sono trasmesse ai competenti organismi del PNRA per l’organizzazione degli aspetti di natura organizzativo-logistica.

9. L’implementazione dei progetti definitivi selezionati nell’ambito delle linee A1, A2, A3, A4 e B per lo svolgimento di attività nelle regioni polari, anche in relazione alla loro compatibilità operativa ed ambientale complessiva nell’ambito delle spedizioni, viene coordinata dal CNR e dall’ENEA in fase di predisposizione della programmazione annuale del PNRA, anche in raccordo con lo Steering Committee del progetto franco-italiano Concordia per quanto concerne i progetti definitivi selezionati nell’ambito della linea A2.

Articolo 11
Acquisizione e proprietà della strumentazione e modalità di erogazione del finanziamento

1. Ai sensi dell’articolo 6 “Patrimonio del PNRA” del Decreto Interministeriale del 30 settembre 2010 di cui alle premesse del presente bando, i beni acquisiti con i finanziamenti pubblici del PNRA sono nell’inventario dell’ENEA in una specifica sezione e costituiscono il patrimonio del PNRA. Essi sono classificati in un conto d’ordine in calce allo stato patrimoniale dell’ENEA.

2. Ai sensi dell’articolo 7 “Modalità di erogazione delle risorse finanziarie” del medesimo Decreto Interministeriale, l’erogazione dei finanziamenti è effettuata dal CNR, a cui sono assegnate le risorse di cui al precedente articolo 9 comma 1, a seguito di stipula di contratto di ricerca o accordo di collaborazione con la struttura di appartenenza del coordinatore scientifico dei progetti di ricerca.

3.  I contratti di cui al precedente comma 2 dovranno prevedere, tra l’altro, puntuali attività di monitoraggio e verifica del conseguimento dei risultati previsti, da svolgersi annualmente e rispetto alle quali il Miur acquisisce il parere della CSNA.

 

Articolo 12
Modalità di presentazione dei progetti

1. Le domande di cui al presente Decreto dovranno essere compilate, in lingua italiana e in in lingua inglese, a partire dalle ore 10.00 del 6 aprile 2016 e trasmesse entro e non oltre le ore 12.00 del 6 maggio 2016 utilizzando il servizio telematico SIRIO all’indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio.

2. Al medesimo indirizzo, sotto la voce “Supporto->Lista iniziative”, sono disponibili le guide per l’utilizzo del servizio e il fac-simile delle domande.

3. La domanda può essere compilata e trasmessa da un qualunque utente registrato nel sistema, non necessariamente dal firmatario.

4. Dopo aver trasmesso la domanda è necessario perfezionarla, attraverso l’apposita funzione prevista dal sistema telematico Sirio, con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 10 giorni dalla chiusura del Bando.

5.  Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti di cui al presente decreto.

6.  I proponenti devono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

 

Articolo 13
Informazioni

1.  Il Responsabile Unico del Procedimento per il presente avviso è il Dott. Fabrizio Cobis – Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

2.  Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it.

3.  Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: fabrizio.cobis@miur.it

4. Le linee strategiche 2014-2016 del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) sono disponibili sul sito internet del MIUR: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/PNRA/programmazione

Roma, 5 aprile 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Di Felice

Decreto Capo Dipartimento 21 marzo 2016, n. 330

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Avviso pubblico per la selezione di 34 esperti nell’ ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020

 

Art.1 – Oggetto degli incarichi e requisiti professionali

Le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi del presente Avviso, sono regolate dal Decreto Direttoriale 3391 del 22.12.2015 e dal Decreto Direttoriale 511 del 18.3.2016, nonché dalle disposizioni di cui al presente Avviso.
L’Avvviso, corredato dall’Allegato n. 1 “Analisi dei fabbisogni di professionalità a supporto del PON” (di seguito anche “Fabbisogno”), che ne costituiscono parte integrale e sostanziale, ha ad oggetto la selezione di n. 34 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di supporto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e innovazione” 2014 – 2020 (di seguito PON R&I o PON), adottato con Decisione della Commissione Europea C(2015) del 14 luglio 2015 n. 4972.
Gli incarichi in oggetto saranno affidati previa conlcusione della ricognizione interna. L’Amministrazione, infatti, è tenuta ad affidare tali attività in via prioritaria al personale di ruolo che dovesse risultare idoneo alla procedura di valutazione.
Pertanto, il numero degli incarichi che l’Amministrazione intende affidare con il presente avviso potrebbe ridursi in funzione dell’eventuale affidamento al personale di ruolo.
In particolare, gli incarichi sono distinti in quattro diversi Profili professionali che riguardano rispettivamente il supporto strategico (profilo I), il supporto specialistico (profilo II), il supporto tecnico-operativo (III profilo) e supporto operativo (IV profilo).

Tabella A) – Quadro riassuntivo degli esperti richiesti per le attività sopra individuate (cfr. Allegato n. 1):

Cod. candidatura N.esperti richiesti Oggetto dell’incarico Profilo professionale
1 n. 2 Supporto strategico alla Direzione Ricerca e l’AdG per il coordinamento e lo svolgimento delle proprie funzioni di cui all’art 125 del Reg (UE) 1303/2013 I
2 n. 2 Supporto specialistico all’AdG in tutte le fasi di attuazione del Programma II
3 n. 4 Supporto specialistico all’AdG in materia di appalti pubblici; e tematiche giuridica amministrativa II
4 n. 4 Supporto tecnico-operativo all’AdG per assistenza legale e/o amministrativa in materia di aiuti di stato. III
5 n. 5 Supporto specialistico all’AdG negli ambiti individuati dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, sui quali si sviluppa il Programma II
6 n. 2 Supporto tecnico-operativo all’AdG nelle attività di analisi dati pubblici e banche dati III
7 n. 4 Supporto tecnico-operativo all’AdG nelle attività di gestione, controllo, rendicontazione e sorveglianza del Programma III
8 n. 2 Supporto specialistico all’AdC e ORP II
9 n. 1 Supporto tecnico-operativo all’AdG nelle attività di monitoraggio del Programma III
10 n. 2 Supporto specialistico all’AdG per attività di valutazione e analisi delle politiche pubbliche II
11 n. 3 Supporto tecnico-operativo all’AdG per analisi fabbisogni, progettazione e implementazione dei sistemi informativi III
12 n. 3 Supporto all’AdG nelle attività di gestione, controllo e rendicontazione di programmi e progetti di ricerca cofinanziati dai fondi strutturali e fondi nazionali IV


Tabella B) –  Raccordo tra il profilo professionale e gli anni di esperienza nel “settore nel quale si è maturata la comprovata specializzazione” di cui all’Allegato n. 1:

Profilo professionale Anni di esperienza nel settore
I  – EXPERT Maggiore di 15 anni
II – SENIOR Maggiore di 10
III – INTERMEDIATE Maggiore di 5
IV – JUNIOR Maggiore di 3

Ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, si considerano gli anni di esperienza espressi in mesi, anche non continuativi, conteggiati secondo le modalità di cui all’allegato “Analisi dei fabbisogni”.
Ai fini del calcolo di cui al precedente comma, non sono cumulabili, in termini di mesi, le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo.

Art.2 – Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere, pena l’esclusione, i requisiti di cui all’art. 4, comma 3 e art. 5 comma 2 della Direttiva così come indicati nella domanda di partecipazione.
Il possesso del requisito – inerente la comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (art. 4, comma 3 lettera e) della Direttiva) – deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando il numero minimo di anni di esperienza maturata nel settore.
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., possono inoltre partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e in tutta la documentazione allegata.
Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il MIUR al conferimento degli incarichi professionali, e quest’ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito web (www.istruzione.it), senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
L’esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte del MIUR.

Art.3 – Presentazione della candidatura e contenuto della domanda

La domanda di partecipazione (domanda) alla selezione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente avviso e deve rispettare, pena l’esclusione, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate:

  • essere redatta sul form all’indirizzo http://candidature-ponri.cineca.it Sono escluse le domande presentate con modalità diverse (le modalità per l’accesso e le istruzuioni per l’utilizzo del sistema saranno pubblicate al medesimo indirizzo);
  • essere sottoscritta con firma autografa sull’ultima pagina (con firma per esteso e leggibile). Sono escluse le domande con altre forme di sottoscrizione come per esempio “apposizione di firma scansionata, fotocopiata, fotografata”, etc;
  • essere prodotta in formato pdf in un unico file, corredato di documento di identità. Sono escluse le domande che perverranno in diverso formato elettronico;
  • deve essere trasmessa solo in formato elettronico, tramite la procedura informatica appositamente predisposta per il caricamento del file di cui al punto 3, disponibile all’indirizzo http://candidature-ponri.cineca.it;
  • pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 29.03.2016 . Oltre tale orario il sistema non consentirà l’invio della domanda di candidatura.

Non sono prese in considerazione le domande sostitutive, aggiuntive o integrative che perverranno al MIUR oltre il termine fissato per la ricezione delle domande o secondo modalità diverse da quella descritta nei precedenti commi.
Il MIUR non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.
Ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Direttiva il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello della posta elettronica certificata (PEC), la cui titolarità sia associata all’ identità del candidato, indicato nella domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente all’indirizzo pon.ricerca@postacert.istruzione.it
I candidati potranno presentare, a pena di esclusione, domanda di partecipazione al massimo per 1 “Codice candidatura”.

Art.4 – Procedura valutativa

Il MIUR provvede a verificare che le domande siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite all’art. 3 del presente Avviso.
La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale, composta da tre membri, un Presidente e due Componenti, coadiuvati da un Segretario, scelti dalla Direzione Ricerca.
La Commissione procede alla valutazione attraverso le seguenti fasi:

  • valutazione del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati al successivo art. 5. E’ prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 75 punti;
  • colloquio individuale conoscitivo teso a valutare l’attitudine del candidato in relazione all’oggetto dell’incarico. E’ prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 25 punti.

La Commissione, al termine della fase a) redige, per ogni “codice candidatura” una prima graduatoria di merito.
Per la valutazione finale, sono invitati al colloquio, attraverso comunicazione PEC, di cui alla fase b) un numero di candidati pari al doppio delle posizioni richieste per ogni specifico “codice candidatura”, secondo l’ordine della citata graduatoria di merito.
Si procede comunque al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al doppio delle posizioni richieste per lo specifico “codice candidatura”.
Può essere superato tale limite del doppio nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio.
I candidati ammessi a colloquio saranno convocati tramite PEC.
I colloqui individuali si svolgeranno presso la sede dell’Amministrazione.
Al termine della fase b) la Commissione stila, per ogni “codice candidatura”, la rispettiva graduatoria finale, sommando i punteggi della fase a) e b). L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito del MIUR (www.istruzione.it), nella sezione Ricerca.
Per le finalità di cui all’art.7 comma 6 del Disciplinare, le graduatorie avranno una durata di 18 mesi.
Il MIUR procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e nel curriculum vitae dei vincitori. Si applicano, ove ve ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.. Non saranno contrattualizzati i vincitori che non siano in grado di documentare quanto dichiarato.
Il Direttore Generale, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti di selezione.
In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità.
Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato vincitore sia dipendente di pubblica amministrazione, presenta ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.165/2001, apposita autorizzazione da parte dell’amministrazioni di appartenenza, senza la quale non si potrà procedere alla contrualizzazione dell’incarico.

Art.5 – Criteri di valutazione

Il MIUR individuerà i professionisti cui conferire l’incarico mediante procedura di selezione volta a verificare l’esperienza professionale pregressa e la sua coerenza con l’attività per cui il candidato si propone.
La Commissione attribuirà i punteggi (max 75) di seguito dettagliati sulla scorta delle esperienze pregresse indicate nei curricula.
Al fine di accertare la migliore coerenza con le caratteristiche tecnico-professionali richieste, la Commissione, acquisiste tutte le candidature, valuterà, per ogni ambito, l’esperienza dichiarata dai ciascun candidato e l’eventuale ambito di specializzazione.
La commissione attribuirà fino ad un massimo di 25 punti ai candidati che parteciperanno alla valutazione finale.

Art.6 – Luogo, durata e trattamento economico

L’incarico, da svolgersi prevalentemente presso la sede dell’Amministrazione, risulta legato alle esigenze dell’Amministrazione e comunque non può avere una durata superiore a quella del periodo di programmazione del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020.
L’incarico è sottoposto a valutazione periodica da parte dell’Amministrazione ai fini della conferma della durata, da stabilirsi nel contratto che regola il rapporto di lavoro.
Possono essere ammesse proroghe, nei limiti di cui alla normativa vigente.
I termini e le modalità di espletamento dell’incarico saranno specificati nel contratto di colaborazione.
Con riferimento all’art. 4, comma, 2 lettera h), della Direttiva, in ordine alle eventuali sospensioni della prestazione, qualora sopravvengano eventi comportanti l’impossibilità temporanea della prestazione, l’esperto si impegna a darne comunicazione immediata al fine di permettere all’Amministrazione di attivare eventuali azioni che non pregiudichino le attività previste. La sopensione del rapporto verrà comunque disciplinata nell’ambito del contratto di lavoro secondo le disposizioni di normative vigenti in materia.
L’ammontare del corrispettivo annuo lordo, da corrispondersi indicativamente con cadenza bimestrale, è definito in sede di contrattualizzazione, nei limiti indicati nelle fasce di cui all’art. 9 comma 4 della Direttiva esclusi gli oneri accessori di legge a carico dell’Amministrazione e l’IVA, se dovuta, nonché gli eventuali costi di trasferta per le attività svolte fuori dalla città di Roma. I costi di tasferta saranno rimborsati dal MIUR dietro presentazione di idonea e pertinente documentazione attestante le spese sostenute.
La commisurazione del corrispettivo, ai sensi dell’art. 9 comma 6 della Direttiva è definita sulla base delle caratteristiche professionali dell’esperto, della complessità dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività nonché dei tempi richiesti all’esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere.
Ulteriori condizioni e modalità per l’espletamento dell’incarico sono specificati nel contratto di collaborazione.
La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia di pubblicità, e previa registrazione da parte della Corte dei Conti.

Art. 7.- Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è il MIUR. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nelle candidature pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.

Art. 8. – Informazione e pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del MIUR (www.istruzione.it), nella sezione Ricerca.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati, esclusivamente tramite la propria casella PEC, alla casella di posta elettronica pon.ricerca@postacert.istruzione.it fino alle ore 10,00 del giorno 24.03.2016, specificando nell’oggetto “Avviso selezione esperti PON R&I 2014-2020”.
Dei chiarimenti è data diffusione sul sito internet del MIUR.
Sul sito internet del MIUR sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e comunicazione inerente l’Avviso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria Fontana

Roma, 21 marzo 2016

Il Capo Dipartimento
(Prof. Marco Mancini)


Allegato

FAQ

Decreto Direttoriale 18 marzo 2016, AOODPFSR 511

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

La seguente errata corrige in autotutela:

Art. l
(Errata corrige)
1. L’articolo 4, al comma 3, del Decreto Direttoriale 0003391 del 22.12.2015, si intende modificato come segue:

“3. In ogni caso per Il ammissione alla selezione per il conferimento dell1incarico il candidato deve:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delllUnione europea (ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.”

Articolo 2
(Entrata in vigore)
1. La presente errata/corrige entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vincenzo Di Felice)

Avviso 29 febbraio 2016

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Il Coordinatore del Comitato di selezione

dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 213 del 31 dicembre 2009, coordinatore nominato con D.M. n. 498 del 17 luglio 2015,

premesso che la normativa da seguire per l’individuazione e la selezione dei candidati da proporre al Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca fa riferimento a specifici articoli dei decreti di seguito elencati:

Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 che riguarda il riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165:
art. 11:
Comma 1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzioni di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

Comma 2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione e dove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere.

Comma 3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

 

Decreto ministeriale n. 498 del 17 luglio 2015 di costituzione del Comitato di selezione:
Art. 1:
Comma 1. È nominato il Comitato di selezione, incaricato della predisposizione dell’elenco dei nominativi per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 213/2009

Comma 2. Il Comitato di selezione resta in carica fino al completamento della selezione dei componenti di nomina governativa il cui mandato scade nel corso dell’anno 2015 e dell’anno 2016.

Comma 3. Il Comitato, nel valutare le singole candidature, deve prioritariamente garantire che il profilo dei candidati risponda ad elevata qualificazione tecnico- scientifica, comprovata da particolari competenze professionali, acquisite anche in ambito internazionale.

Art. 2:
Comma 1. Il Comitato di selezione entro 15 giorni dal suo insediamento, fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per ciascun ente. Il Comitato conclude i lavori entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione delle candidature. In caso di pubblicazione di avvisi pubblici differenti il Comitato conclude i lavori entro 60 giorni dalla pubblicazione di ciascun avviso. Nell’espletamento dei suoi lavori, il Comitato segue l’ordine prioritario di scadenza dei mandati dei Presidenti e dei membri dei Consigli di Amministrazione di designazione governativa sui quali viene attivato.

Comma 2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il Comitato propone al Ministro la rosa di candidati – separatamente e per ciascun ente – per la nomina dei Presidenti e dei consiglieri di amministrazione di designazione governativa.

Comma 3. Nella valutazione delle candidature, il Comitato tiene in conto degli eventuali criteri specifici dettati dai singoli Statuti rispettivamente per il Presidente e per i consiglieri di amministrazione di designazione governativa, che saranno richiamati nell’avviso; in assenza di tali espressi criteri, verifica il possesso da parte dei candidati di un alto profilo scientifico o professionale o manageriale, ovvero, per il Presidente, di una comprovata esperienza nella direzione di strutture di elevata complessità, in ambito nazionale o internazionale.

Art. 3:
Comma 1. Il Comitato di cui all’articolo 1 predispone gli Avvisi pubblici per la presentazione delle candidature ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 213/2009; le sedute del Comitato sono convocate dal Coordinatore del Comitato.

Comma 2. Le funzioni di Segreteria del Comitato di selezione di cui all’articolo 1 sono svolte dall’ufficio V della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

INDICE

con avviso pubblico, ai sensi del predetto art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, una chiamata per la presentazione delle candidature a Presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RI.M) (art. 5 dello Statuto), il cui Statuto nella versione integrale è reperibile sul sito www.miur.it, sezione “ricerca”.
Il Comitato di selezione, nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca con D.M. n. 498 del 17 luglio 2015, ha individuato requisiti, modalità, tempi e possibilità di candidature multiple, come sotto specificato.

REQUISITI
Sono invitate ad avanzare candidatura per la nomina a Presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RI.M) persone di alta qualificazione scientificae e con pluriennale esperienza nella gestione di enti e istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca.
I candidati dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge e, in particolare, del godimento dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio per aver prodotto documenti impropri. Non sono inoltre ammissibili candidature da coloro che hanno già ricoperto, per due mandati, il ruolo oggetto della candidatura presso lo stesso ente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del d.lgs. 213/2009.
Ai sensi dell’articolo 5 comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, per i candidati che siano stati collocati in quiescenza alla data di presentazione della domanda o alla data di nomina, l’esercizio della carica sarà comunque consentito per tutta la sua durata a titolo gratuito.
Ai sensi dell’articolo 5 comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, per i candidati che saranno collocati in quiescenza durante lo svolgimento del mandato, il medesimo esercizio della carica sarà comunque consentito a titolo gratuito a partire dal periodo di quiescenza e per il restante periodo di durata del mandato.

MODALITA’
I candidati che si propongono per la nomina a Presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RI.M) sono invitati a compilare il modello di domanda di cui in allegato.
La domanda, sottoscritta in forma autografa dovrà essere inviata in formato pdf al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgric@postacert.istruzione.it.
La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae, che includa le seguenti informazioni:

  • 1. dati anagrafici e personali completi;
  • 2. principali titoli, tappe e realizzazioni della carriera scientifica (inclusi, quando disponibili, indicatori bibliometrici);
  • 3. esperienze nella gestione di enti ed organismi di ricerca e di università;
  • 4. livello di conoscenza della lingua italiana e inglese;
  • 5. conoscenza delle problematiche del personale, delle attività di programmazione della ricerca, delle relazioni industriali che riguardano il sistema di ricerca nazionale;
  • 6. esperienze di ricerca e di dirigenza in istituzioni straniere;
  • 7. esperienza nella valutazione dei risultati della ricerca nazionale e internazionale;
  • 8. esperienze di incentivazione del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;
  • 9. altre esperienze attinenti alle specificità statutarie dell’ente.

 

Nella domanda, a pena di esclusione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato dispensato o destituito dal servizio per aver prodotto documenti impropri (falsità in atti e dichiarazioni mendaci sono oggetto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 sopra richiamato).
La riservatezza dei dati è garantita nei limiti e modalità consentite dalle vigenti disposizioni in materia.

TEMPI
Le domande, corredate del relativo curriculum vitae, dovranno essere spedite mediante posta certificata all’indirizzo specificato entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del Miur. Qualora il termine di presentazione utile della domanda cada in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

ATTIVITA’ DEL COMITATO
Il Comitato esaminerà le domande e i requisiti di ammissibilità di ciascun candidato. Al termine dell’istruttoria, ove possibile, in ragione del numero dei candidati che hanno presentato domanda, proporrà al Ministro una rosa di cinque nominativi per la carica di Presidente tra i quali il Ministro effettuerà la propria scelta.

Roma, 29 febbraio 2016

IL COORDINATORE DEL COMITATO
(Prof. Lamberto Maffei)


Domanda

Decreto Ministeriale 26 febbraio 2016, n. 105

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO l’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” il quale stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208
”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) e in particolare il comma 247
dell’articolo 1, il quale dispone che “Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale […] il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. “;

VISTI altresì il comma 249 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che “L’assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.” e il comma 250, il quale prevede che “La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.”

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 – 2018”

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 – 2018 che, nell’ambito della missione n. 17 “Ricerca e innovazione”, al programma n. 17 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l’anno 2016 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;

VISTI
i Piani Triennali di Attività (PTA) predisposti dagli enti e che, ai sensi dell’art. 4 del d.Lgs. n. 213/2009, “La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica e considerando la specifica missione dell’ente nonché tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.”
D E C R E T A
ART.1

(Assunzioni di giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca)

  1. A valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pari a 8 milioni di euro per l’anno 2016 ed a 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, la disponibilità del capitolo 7236, piano gestionale n. 1, per l’anno 2016 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”, è assegnata a ciascun ente, ai sensi del comma 249 della medesima legge di stabilità 2016, sulla base dei seguenti criteri:
    a. 50 unità assegnate in base all’indice di sostenibilità economico-finanziaria colcolato utilizzando il rapporto inversamente proporzionale tra il costo complessivo del personale e l’assegnazione ordinaria agli enti che al 31 dicembre 2015 avevano più di 3 unità di ricercatori di ruolo;
    b. 85 unità assegnate in base all’assegnazione della premialità 2014 elaborata per il 70% sulla valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 – Rapporto finale 30 Giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014 dell’ANVUR), basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura utilizzata;
    c. 80 unità, di cui 74 unità assegnate in proporzione al numero di ricercatori di ruolo e 6 unità agli enti con meno di due ricercatori di ruolo al 31 dicembre 2015 per garantire un numero minimo di 3 ricercatori.
  2. Le quote e i parametri per l’applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono contenuti nell’allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.

  3. Lo stanziamento di 8 milioni di euro per l’anno 2016 di cui al comma 1 viene quantificato, a copertura, in dodicesimi, sulla base di un costo unitario di € 43.867 annui per ciascuna assunzione di ricercatore, comprensivo degli oneri a carico dell’ente.

  4. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente decreto sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione dell’Ente rispetto alla dotazione organica approvata con il PTA e non sono vincolate al rispetto delle graduatorie vigenti relative a procedure diverse da quelle bandite dall’Ente ai sensi del presente decreto.

  5. Ciascun Ente utilizza le risorse assegnate per l’assunzione a tempo indeterminato di ricercatori dando priorità all’ingresso di giovani studiosi di elevato livello scientifico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto di ricerca a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione. Per giovani studiosi si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non piu’ di 5 anni. Al fine di favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei ricercatori previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente, oltre alla qualità della produzione scientifica, l’aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali; l’aver diretto o coordinato progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali e l’aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, nazionali o internazionali, pubblici o privati.

  6. Le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, secondo quanto riportato nell’allegato, per l’anno 2016, restano nella disponibilità di ciascun Ente come assegnazione ordinaria dell’anno. A decorrere dal 2017, tali risorse non saranno consolidate ai predetti Enti e saranno assegnate, con la medesima finalità, agli altri Enti che hanno completato le assunzioni di cui al presente decreto nel 2016, in misura proporzionale alle assegnazioni ricevute di cui all’allegato.

  7. Le assegnazioni e le procedure di assunzione saranno pubblicate sul sito del Ministero.

  8. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Roma, 26 febbraio 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini


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