Nota 4 aprile 2012, Prot. MIURAOODGSSSI n. 1624/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

e

Direzione generale per il personale scolastico

 

Ai docenti a tempo indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

Oggetto: Professionalità docenti a tempo indeterminato – Aggiornamento anagrafe

 

Nel corso dell’anno scolastico 2010/2011, è stata realizzata un’importante attività di aggiornamento dell’anagrafe della professionalità docente, grazie al particolare impegno delle istituzioni scolastiche che hanno verificato ed integrato, nell’area “Fascicolo personale” del SIDI, le informazioni concernenti ciascun docente a tempo indeterminato in servizio presso la propria istituzione. In questo modo è stato possibile dare nuovo impulso a questa particolare area del SIDI, necessaria all’Amministrazione per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

Data la natura evolutiva e dinamica della professionalità dei docenti, soggetta a continui arricchimenti, si è ritenuto opportuno consentire ai docenti stessi di inserire direttamente, con cadenza annuale, gli aggiornamenti che riguardano la loro formazione, dichiarando gli ulteriori titoli culturali e professionali via via conseguiti.

Pertanto, a partire dal 5 aprile e fino al 30 aprile, è possibile per i docenti a tempo indeterminato aggiornare la propria scheda professionale.

La scheda, che già contiene le informazioni inserite dalle scuole in occasione della precedente rilevazione, può essere integrata ed eventualmente rettificata nelle parti inesatte o incomplete.

In particolare, il singolo docente può inserire i propri dati attraverso il sistema della “Presentazione On Line delle Istanze” (POLIS), raggiungibile dal link http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml, all’interno del quale viene resa disponibile l’apposita sezione: “Scheda Professionalità Docente”.

 

Per l’utilizzo della funzionalità web, sono previste due fasi:

1) registrazione a sistema “Istanze On Line”;

2) compilazione della “Scheda professionalità docente”.

 

Per quanto riguarda la fase della registrazione si precisa che è necessario utilizzare la casella di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@istruzione.it).

Tenuto conto che il sistema POLIS viene già utilizzato in forma diffusa dai docenti per la presentazione di istanze di vario genere (mobilità, commissioni degli esami di Stato, concorsi) è da presumere che esista già il possesso delle credenziali per l’accesso al sistema. In caso contrario è indispensabile provvedere tempestivamente alla registrazione accedendo, dalla pagina Istruzione, alla funzione “Istanze on line” (procedura guidata). Per quanto riguarda, invece, la fase di compilazione della “Scheda professionalità docente”, vengono messe a disposizione dei docenti una guida smart, che descrive sinteticamente i contenuti della rilevazione ed i passaggi da seguire, ed un manuale di dettaglio sulla procedura, entrambi scaricabili nell’area dedicata.

Il Servizio statistico si fa carico di pubblicare tempestivamente, per doverosa informazione, le risposte alle domande più frequenti (FAQ), formulate eventualmente dai docenti interessati.

Per le richieste di chiarimento, inerenti i dati da comunicare è possibile utilizzare la casella di posta elettronica istituzionale:

 

professionalita.docente@istruzione.it

oppure è possibile rivolgersi alla propria istituzione scolastica che provvederà a contattare i numeri telefonici dei referenti per l’Anagrafe Professionalità Docente del Servizio Statistico.

 

 

 

Il Direttore Generale

Luciano Chiappetta

 

 

Il Direttore Generale

Emanuele Fidora

 

Lettera INVALSI 4 aprile 2012

Lettera INVALSI 4 aprile 2012

Oggetto: Nuova data (16 maggio 2012) per lo svolgimento delle prove SNV (scuola secondaria di II grado)

Ipotesi CCNI Risorse Scuole Aree a Rischio (4.4.12)

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO NAZIONALE SUI CRITERI E PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER LE SCUOLE COLLOCATE IN AREE A RISCHIO EDUCATIVO, CON FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 2012/2013 – ANNO FINANZIARIO 2012

Legge 4 aprile 2012, n. 35

Legge 4 aprile 2012, n. 35
(SO n.69 alla GU 6 aprile 2012, n. 82)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0056)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1

1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 4 aprile 2012

 

NAPOLITANO

 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Profumo, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4940):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e semplificazione (Patroni Griffi), Ministro per lo sviluppo economico (Passera), delle infrastrutture e trasporti (Passera), Ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca (Profumo). Assegnato alle Commissioni I (Affari Costituzionali) e X (Attivita’ Produttive), in sede referente, il 9 febbraio 2012 con pareri delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni I e X riunite, in sede referente, il 16, 21, 24, 29 febbraio; 1, 6 e 7 marzo 2012. Esaminato in Aula il 7 e 8 marzo 2012 ed approvato il 13 marzo 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3194):
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), in sede referente, il con pareri delle Commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e per le Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 14 marzo 2012. Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 14, 20, 22, 26 e 27 marzo 2012. Esaminato in Aula il 20 e 28 marzo 2012 ed approvato, con modificazioni, il 29 marzo 2012.

Camera dei deputati (atto n. 4940-B):
Assegnato alle Commissioni I (Affari Costituzionali) e X (Attivita’ Produttive), in sede referente, il 29 marzo 2012 con pareri delle Commissioni II, V, VI, VII, IX, XII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni I e X riunite, in sede referente, il 29 marzo 2012. Esaminato in Aula il 2 e 3 aprile 2012 e approvato il 4 aprile 2012.

Avvertenza:

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e’ stato pubblicato nel S.O. n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 33 del 9 febbraio 2012.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e’ pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 50.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5

        All’articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: «dal codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;
al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;
al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previsto»;
al capoverso 9-quinquies, le parole: «è espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente indicati» e le parole: «di cui all’articolo 2» sono soppresse.

        All’articolo 3:

al comma 1:
al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell’anno precedente» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell’Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime»;
al capoverso 2-ter:
alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina del» sono inserite le seguenti: «codice dell’amministrazione digitale, di cui al»;

alla lettera e), le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell’individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell’elaborazione delle conseguenti proposte. Per l’attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l’attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell’Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l’attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell’anno precedente, con particolare riguardo all’attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo».

        All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «dell’articolo 381 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell’autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa» e le parole: «come rifinanziata» sono sostituite dalle seguenti: «come integrata, da ultimo,»;

alla rubrica, dopo le parole: «persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «e patologie croniche».

        All’articolo 5:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente del Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al secondo periodo, dopo le parole: «dall’articolo 76 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e sono soppresse le parole: «, previa comunicazione al comune di provenienza,»; al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizioni anagrafiche» sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti cancellazioni»;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comune di provenienza»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l’ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione».

        All’articolo 6:

al comma 1:
all’alinea, dopo le parole: «alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;
alla lettera d), dopo le parole: «all’articolo 1937 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare, di cui al»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All’articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Fino all’adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d’ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia“».

Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis.(Disposizioni per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica). – 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di un’istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.

Art. 6-ter.(Modifica all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche). – 1. All’articolo 5, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine sono tenute:

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell’utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento“.

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

            All’articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «lettere c), d) ed e), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

        All’articolo 8:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Le domande» sono inserite le seguenti: «e i relativi allegati» e dopo le parole: «all’articolo 65 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 3, capoverso:
al primo periodo, le parole: «di livello comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «adottata al livello dell’Unione europea»;

al secondo periodo, le parole: «Con eguale procedura si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita».

        All’articolo 9:

al comma 1, le parole: «e la dichiarazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui»;
nella rubrica, la parola: «termici» è soppressa.

        All’articolo 10:

al comma 1, al capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione».

        All’articolo 11:

il comma 2 è soppresso;
al comma 4, le parole: «dalla lettera a) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo»;
al comma 5, lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 6:

    al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato dell’Unione europea»;

    al secondo periodo, le parole: «Restano fermi i corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Sono incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all’esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l’accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l’accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All’articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Euro 3“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Euro 5“»;

al comma 7, dopo le parole: «all’articolo 73 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dell’articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 30 del codice di cui al»;

al comma 8, le parole: «dei dispositivi di combustione e scarico» sono sostituite dalle seguenti: «delle emissioni dei gas di scarico»;
al comma 9, le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «Codice della strada».

        Nel capo II del titolo I, dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali). – 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all’articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un’autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni».

        All’articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «associazioni di categoria interessate» sono inserite le seguenti: «, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;
al comma 2:
all’alinea, le parole: «, presenti e futuri» sono soppresse e dopo le parole: «concernenti l’attività di impresa» sono inserite le seguenti: «,  compresa quella agricola,»;

alla lettera b), dopo le parole: «Unioncamere, Regioni» sono inserite le seguenti: «, agenzie per le imprese»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) definizione delle modalità operative per l’integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell’attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, dopo le parole: «e in materia di giochi pubblici» sono inserite le seguenti: «e di tabacchi lavorati,»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell’attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali».

        Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni). – 1. Al fine di semplificare l’attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all’utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All’articolo 13:

al comma 1:
alla lettera b), le parole: «La licenza ha validità annuale» sono sostituite dalle seguenti: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»;
alla lettera c), le parole: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

        All’articolo 14:

al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;
al comma 4:
all’alinea, dopo le parole: «associazioni imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale,»;

alla lettera d), la parola: «amichevole» è soppressa;
alla lettera f), le parole da: «soppressione o riduzione» fino a: «(UNI EN ISO-9001),» sono sostituite dalle seguenti: «razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «, le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, le parole: «in materia fiscale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

        All’articolo 16:

al comma 1, primo periodo, le parole: «unitariamente all’INPS le informazioni sui beneficiari e» sono sostituite dalle seguenti: «all’INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle»;
al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell’assistenza nonchè sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.»;
al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’INPS rende note le informazioni così raccolte all’interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all’assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all’anno precedente»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo»;
al comma 5, lettera c), le parole: «dell’ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All’articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: “relative“ sono inserite le seguenti: “alle cancellazioni dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,“».

        All’articolo 17:

al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all’articolo 38 e 38-bis del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All’articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: “ , fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero“ sono soppresse.

4-ter. All’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: “, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti“ sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1º gennaio 2013.
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell’acquisizione della documentazione»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di documentazione amministrativa per gli immigrati».

        All’articolo 18:

al comma 1, dopo le parole: «terzo periodo,» è inserita la seguente: «del»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l’obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale“»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La comunicazione dell’assunzione deve essere effettuata al centro per l’impiego entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro“»;

al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) al comma 1, le parole: “al competente servizio provinciale“ sono sostituite dalle seguenti: “al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa“;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di unità produttive ubicate in più province, l’ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d’ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell’impresa procedente“;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: “al servizio provinciale competente“ sono sostituite dalle seguenti: “al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa“».

        All’articolo 19:

al comma 1, le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente».

        All’articolo 20:

al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 6-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall’articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell’amministrazione digitale, di cui al»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;
alla lettera b), capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle seguenti: «; da essa risultano»;
alla rubrica, le parole: «e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

        All’articolo 21, al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
        All’articolo 23:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale», le parole: «e della tutela territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e della tutela del territorio» e dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

        All’articolo 24:

al comma 1:
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all’articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza“»;
alla lettera e), la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all’articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nell’ambito dell’articolazione temporale potrà essere valutata l’adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore“»;
alla lettera g), le parole: «alla lettera o) le parole: “per le piattaforme off-shore, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;“ sono soppresse, e» sono soppresse;
alla lettera h), l’alinea è sostituito dal seguente: «all’articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente:» e il capoverso «5-bis» è numerato come capoverso «5».

        All’articolo 25:

al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con esse» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l’aggiornamento».

        All’articolo 26:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «come pascoli, prati o pascoli arborati» sono inserite le seguenti: «o come tartufaie coltivate».

        All’articolo 28:

al comma 1, capoverso, primo periodo, la parola: «effettuati» è sostituita dalla seguente: «effettuata».

        All’articolo 30:

al comma 1, lettera d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: «l’ammissibilità» sono sostituite dalle seguenti: «l’ammissione» e le parole: «utilizzatrici finale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici finali».

        All’articolo 31:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

        Dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. – (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI). – 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell’Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l’attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La scuola ha come soggetto attivatore l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall’anno accademico 2013-2014. L’INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La scuola ha l’obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell’intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell’innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell’Abruzzo di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All’articolo 32:

al comma 2:
alla lettera a), capoverso, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali.“» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali.». Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese»;

alla lettera b), capoverso, le parole: «di natura non regolamentare» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All’articolo 33:

al comma 1:
al primo periodo, le parole: «in seguito all’attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali» e le parole: «per il periodo massimo di durata del grant» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;

al secondo periodo, le parole: «Lo svolgimento dell’attività di ricerca inerente il grant» sono sostituite dalle seguenti: «Lo svolgimento dell’attività di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;
al terzo periodo, le parole: «rimane a carico del grant comunitario o internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell’Unione europea o internazionale»;

al comma 2, le parole: «in seguito all’attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Aspettativa per l’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca».

        All’articolo 35:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il terzo comma dell’articolo 2397 del codice civile è abrogato»;
al comma 2, lettera a), le parole: «e poteri» sono sostituite dalle seguenti: «e i poteri»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».

        All’articolo 37:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo il comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
6-bis. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata“».

        All’articolo 38:

al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione».

        All’articolo 39:

al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

        All’articolo 41:

al comma 1, le parole: «dall’articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell’articolo 71».

        All’articolo 42:

al comma 1, dopo le parole: «All’articolo 31 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

        All’articolo 43:

al comma 1, dopo le parole: «e 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare, di cui al» e le parole: «dall’entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

        All’articolo 44:

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e le parole: «al fine di rideterminare e ampliare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di precisare»;
il comma 2 è soppresso.

        All’articolo 45:

al comma 1:
all’alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,».

        All’articolo 46:

al comma 2, dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al».

        All’articolo 47:

al comma 2, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell’attuare l’agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall’agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle “comunità intelligenti“ (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un’amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l’accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
h) consentire l’utilizzo dell’infrastruttura di cui all’articolo 81, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative.

2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:

a) assicurare l’offerta disaggregata dei prezzi relativi all’accesso all’ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all’ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell’affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall’Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete».

        Nella sezione I del capo I del titolo II, dopo l’articolo 47 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 47-bis. – (Semplificazione in materia di sanità digitale). – 1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 47-ter. – (Digitalizzazione e riorganizzazione). – 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di seguito denominate ‘funzioni ICT’, nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d’Italia.

3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all’interno della gestione associata, i comuni individuano un’unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“.

Art. 47-quater. – (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). – 1. Il comma 3 dell’articolo 57-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

“3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili“.

Art. 47-quinquies. – (Organizzazione e finalità dei servizi in rete). – 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 63 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-ter. A partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l’elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica“.

Art. 47-sexies. – (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). – 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;“».

        All’articolo 48:

al comma 1:
al capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati»;
al capoverso Art. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono eseguite»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l’assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico».

        All’articolo 49:

al comma 1:
alla lettera a), numero 2), le parole: «dell’istruzione, dell’università e della ricerca» sono soppresse;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all’articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata»;
alla lettera c), numero 2), dopo la parola: «laurea» è inserita la seguente: «o»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all’articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: “, anche“ è soppressa»;
alla lettera l), numero 1), le parole: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse previste dall’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all’anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge».

        L’articolo 50 è sostituito dal seguente:

–«Art. 50. – (Attuazione dell’autonomia). – 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
            a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

            b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
            c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
            d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
            e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All’articolo 52:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali».

        All’articolo 53:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate»;
al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall’articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

        All’articolo 54:

al comma 1, capoverso Art. 24-bis, comma 1, le parole: «ed eventualmente di una» sono sostituite dalle seguenti: «e di una».

        All’articolo 55:

al comma 1, le parole: «personale strutturato» sono sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».

        All’articolo 56:

al comma 1:
all’alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera a), le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri»;
alla lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dall’articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni», il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri».

        All’articolo 57:

            al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;
            al comma 4, le parole: «sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;
al comma 7, le parole: «per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «per la finanza pubblica», le parole: «degli impianti industriali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali»;
al comma 8, le parole: «già in essere in capo ai suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico»;
al comma 10, le parole: «del relativo Regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento per l’esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,»;
al comma 15, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        Dopo l’articolo 57 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.(Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell’elettricità e del gas naturale). – 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l’estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia e al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

2. L’individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93».

        All’articolo 60:

al comma 2:
alla lettera a), le parole: «cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e di altri Stati dell’Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri»;
alla lettera c), dopo le parole: «adottano la carta acquisti» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l’integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I comuni, anche attraverso l’utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».

        All’articolo 62:

al comma 1, la tabella A di cui all’allegato è sostituita dalla seguente:

[…]

Dopo l’articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis. – (Clausola di salvaguardia). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

 

 

Nota 4 aprile 2012, Prot. MIURAOODGSSI n. 1623/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

e

Direzione generale per il personale scolastico

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

e, p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI

 

Oggetto: Professionalità docenti a tempo indeterminato – Aggiornamento anagrafe

 

Nell’anno scolastico 2010/2011, è stata aggiornata, grazie al particolare impegno delle istituzioni scolastiche, l’area “Fascicolo personale” del SIDI, con le informazioni concernenti i docenti in servizio presso ciascuna scuola.

A partire da quest’anno, invece, viene consentito ai docenti stessi di inserire direttamente, con cadenza annuale, gli aggiornamenti che riguardano gli ulteriori titoli culturali e professionali via via conseguiti.

Resta comunque di fondamentale importanza la collaborazione delle istituzioni scolastiche, sia per sensibilizzare i docenti per una consapevole adesione all’iniziativa e sia per fornire loro una eventuale assistenza.

Con l’allegata nota sono state fornite a tutti i docenti a tempo indeterminato istruzioni per la compilazione della scheda per l’aggiornamento di tale anagrafe attraverso il sistema POLIS.

Qualora dovessero pervenire da parte dei docenti richieste di chiarimento, le SS.LL. possono contattare i Referenti per l’Anagrafe Professionalità Docente del Servizio Statistico.

Per problemi tecnici, invece, è disponibile il numero verde del gestore del servizio informativo (http://www.mpi.it/).

 

 

Il Direttore Generale

Luciano Chiappetta

 

 

Il Direttore Generale

Emanuele Fidora

———————-

Nota 4 aprile 2012, Prot. MIURAOODGSSSI n. 1624/RU/U

———————-

REFERENTI RILEVAZIONE PROFESSIONALITÀ DOCENTI

PALMERI EZIA: 06.5849.3752 ezia.palmeri@istruzione.it
RISPOLI ANNA: 06.5849.2384 anna.rispoli@istruzione.it
SILVI ADELAIDE: 06.5849.3776 adelaide.silvi@istruzione.it
BOI LAURA: 06.5849.2062 laura.boi@istruzione.it

Nota 4 aprile 2012, n. 27, AOODGOS Prot. n. 2152

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
AI SOVRINTENDENTI SCOLASTICI PER LE PROVINCE DI BOLZANO – TRENTO
e P.C. AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L ‘ISTRUZIONE
SEDE
ALL ‘INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA BOLZANO
ALL ‘INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA ‘ LADINE BOLZANO
ALL ‘ASSESSORE ALL ‘ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONA AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
ALL ‘ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AUTONOME DIBOLZANO
TRENTO

Oggetto: Esami di abilitazione all’esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di ottico e di odontotecnico per l’anno scolastico 2011/2012.

Premesso che gli esami di abilitazione sono tuttora disciplinati dall’O.M. n.180, prot. 6888, dell’ 11-7-2000, si fa presente, che appare opportuno non prevedere lo svolgimento degli stessi in una data predefinita, lasciandone l’individuazione alla determinazione delle istituzioni scolastiche interessate, che dovranno, comunque, effettuarli entro e non oltre il giorno 18 ottobre 2012.

Inoltre, si comunica che, a seguito delle istanze provenienti da alcune Facoltà Universitarie, in cui è attivo un Corso di Studio in Ottica e Optometria, tese a far sostenere nelle sedi universitarie ai propri laureati gli esami di abilitazione di cui sopra, le commissioni di esame, per l’abilitazione all’esercizio della professione di ottico operanti presso gli Istituti Professionali statali e paritari, su richiesta delle Facoltà Universitarie interessate, possono essere autorizzate dal competente Direttore Generale regionale a svolgere gli esami in questione, anche al di fuori della propria sede scolastica, direttamente presso le sedi universitarie delle suddette Facoltà, per consentire ai laureati in Ottica e Optometria di sostenere l’esame in qualità di candidati esterni.

Al riguardo, si è dell’avviso che, i requisiti previsti per i candidati esterni, dall’art. 3, della OM 11-7-2000, n. 180 ai fini dell’ammissione all’esame abilitante alla professione, sono da considerarsi “assorbiti” dal possesso della laurea in Ottica e Optometria, visti i contenuti altamente formativi della laurea stessa.

Dovranno, comunque, essere allegati in copia agli atti della commissione programmi svolti nel percorso universitario.

Nelle commissioni di esame possono essere presenti, in qualità di osservatori, docenti universitari eventualmente designati dalle Facoltà universitarie in cui è attivo un Corso di Studio in Ottica e Optometria che, tuttavia, non hanno alcun potere di intervento sulle operazioni di esame.

Il rilascio della relativa certificazione rientra nella esclusiva competenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale per l’Industria e 1’Artigianato con indirizzo ottico, sia statale sia paritario.

Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico delle Università.

Infine, si rammenta che, nell’individuare la data degli esami, le istituzioni scolastiche dovranno tenere conto anche del calendario delle prove di ammissione ai corsi universitari per consentirne agli studenti l’eventuale partecipazione.

Si prega di comunicare il contenuto della presente nota agli istituti scolastici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Nota 3 aprile 2012, MIURA00DGOS/2098

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Segreteria del Direttore

 

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti

dei Licei Musicali e Coreutici Statali e Paritari

LORO SEDI

 

e.p.c.

 

Ai Direttori

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Al Capo di Gabinetto

SEDE

 

Al capo Dipartimento

per l’Istruzione

SEDE

 

Al capo Ufficio Stampa

SEDE

 

Oggetto: Rete Nazionale “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici”. Avvio seminari interregionali di condivisione e diffusione del piano di sviluppo dell’attività di Rete rivolti ai dirigenti e ai docenti dei Licei Musicali e Coreutici.

 

Nel mese di Novembre 2011 la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia scolastica ha sottoscritto un Accordo di Rete con i Dirigenti scolastici di tutti i Licei Musicali e Coreutici statali e paritari con l’obiettivo di monitorare e supportare il processo di costruzione di idee, percorsi, progetti, risultati che andranno a definire i lineamenti dell’identità di questa nuova e tanto attesa tipologia Liceale.

 

L’attività della Rete nazionale “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” in questa prima fase è stata incentrata alla più chiara individuazione e all’avvio delle principali attività al centro dell’accordo e in particolare ai seguenti temi:

 

identità della rete;

sviluppo di un piano di monitoraggio dei risultati educativi e formativi conseguiti dagli studenti al termine del primo biennio di attività;

struttura di un portale dedicato e della costruzione di una Community di studenti e docenti al suo interno;

dimensione collaborativa da realizzare all’interno della Rete;

attivazione e gestione dei nodi di rete e del loro coinvolgimento nelle diverse azioni programmate;

sviluppo di un piano di azioni a supporto della verticalizzazione dei curricoli musicali;

definizione e sviluppo di modelli/strumenti di valutazione e certificazione delle competenze in entrata e in uscita per il passaggio tra i diversi cicli scolastici.

 

Le diverse azioni messe in campo nell’ambito dell’attività di Rete ed un loro futuro piano di sviluppo verranno presentati discussi e condivisi, in maniera dettagliata nel corso di 4 seminari nazionali di cui 3 indirizzati ai Licei Musicali e 1 ai Licei Coreutici.

Nei seminari che si terranno nei mesi di aprile, maggio e settembre in quattro differenti sedi (Ancona, Padova Salerno e Udine) sono invitati a partecipare e a fornire il loro contributo dirigenti e insegnanti ( due per istituto) di tutti i Licei parte della Rete.

Più in particolare le attività seminariali saranno articolate in 9 workshop che coinvolgeranno a rotazione tutti i partecipanti e nel corso dei quali i coordinatori dei Gruppi dei lavoro, costituiti nell’ambito della Cabina di Regia della Rete, approfondiranno, insieme ai docenti e ai dirigenti, i diversi aspetti e le specifiche problematiche riguardanti i temi ed ambiti di azione sopra indicati.

I seminari Interregionali residenziali sono previsti secondo il seguente calendario:

 

Ancona per le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria: 17/18 Aprile 2012

Padova per le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia: 26/27 Aprile 2012

Salerno per le regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia: 10/11 Maggio 2012

Udine per i Licei Coreutici di tutte le regioni italiane con programma e date previste per il, mese di settembre ancora da definire

 

Il programma definitivo dei primi tre seminari interregionali è allegato alla presente nota Le scuole coinvolte in questi primi tre seminari sono invitate a partecipare e a trasmettere la conferma della la loro adesione agli organizzatori degli incontri, rispettivamente:

 

per Ancona c/o Liceo Ginnasio di Stato “C Rinaldini” segreteria@rinaldini.org entro il 10 aprile 2012

per Padova – c/o USR per il Veneto, Ufficio IV, ufficio4.veneto@istruzione.it, entro il 16 aprile 2012

per Salerno -c/o Liceo Alfano I, SAPM020007@istruzione.it , entro il 16 aprile 2012.

 

Gli organizzatori, a loro volta, avranno cura di fornire alle istituzioni scolastiche coinvolte la scheda di adesione ai seminari e più dettagliate informazioni /chiarimenti in merito al programma e allo svolgimento dell’iniziativa

 

Per la buona riuscita dei seminari, a cui la Direzione Generale per gli Ordinamenti e per l’Autonomia Scolastica, assegna particolare importanza, sarà decisivo il contributo di tutti i soggetti coinvolti: dirigenti scolastici, docenti, conduttori dei gruppi di lavoro, nella prospettiva di rafforzare l’azione della Rete nazionale “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” e di sostenere e valorizzare il processo di costruzione dell’identità di questa attesa e necessaria tipologia Liceale così da garantire la possibilità di scelta per studenti e famiglie e mettere a disposizione del sistema istruzione una risorsa reale per lo sostegno allo sviluppo dell’educazione musicale e coreutica nel nostro paese.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

———————————–

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e per l’Autonomia Scolastica
Rete nazionale “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici”
Seminari interregionali
di condivisione e diffusione del piano di sviluppo dell’attività di Rete
Ambito di riferimento:
Azioni integrate di Accompagnamento della riforma
Introduzione
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia scolastica nel mese di
Novembre 2011 ha sottoscritto un Accordo di Rete con i Dirigenti scolastici di tutti i Licei Musicali e
Coreutici statali e paritari con l’obiettivo di monitorare e supportare il processo di costruzione di idee,
percorsi, progetti, risultati che andranno a definire i lineamenti dell’identità di questa nuova e tanto attesa
tipologia Liceale.
Obiettivo della Rete Nazionale “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” è, perciò, sostenere
e valorizzare questo processo in un quadro organico e ordinamentale e nel corso dell’intero quinquennio di
avvio, con particolare attenzione ai momenti cruciali di snodo delle attività curricolari corrispondenti alla
fine del primo e del secondo biennio e del quinto anno.
La Rete nazionale, grazie alla presenza e al coinvolgimento attivo di tutti i licei musicali e coreutici
già avviati, di quelli che daranno vita a nuove esperienze e della Direzione Generale per gli Ordinamenti e
per l’Autonomia scolastica, costituirà un ambito completamente nuovo di interazione, scambio e
progettazione condivisa tra le istituzioni scolastiche e tra queste e il Miur.
Proprio in virtù della sua articolazione, ampiezza e rappresentatività, inoltre, la Rete potrà curare, in maniera
strutturata ed incisiva, i diversi aspetti, momenti ed azioni collegate al suo sviluppo.
In particolare al centro dell’attività della Rete in questa prima fase troveremo:
– il monitoraggio dei risultati educativi e formativi conseguiti dagli studenti al termine del primo biennio
del ciclo formativo;
– lo sviluppo del portale del progetto quale luogo di incontro, collaborazione, scambio, tra tutte le reti di
interesse collegate a questa esperienza: studenti e insegnati dei Licei, prima di tutto ed, insieme, quelli
delle istituzioni delle filiere formative di riferimento;
– la realizzazione della naturale e necessaria verticalizzazione dei curricoli musicali e Coreutici dalla
scuola primaria e sino al Conservatorio e all’Accademia
– la definizione e lo sviluppo di modelli/strumenti di valutazione e certificazione delle Competenze in
entrata e in uscita per il passaggio tra i diversi cicli scolastici.
– la promozione di interventi di aggiornamento/formazione in servizio del personale scolastico su temi di
particolare interesse ordinamentale, strettamente collegati allo sviluppo del curricolo e all’innovazione
didattico-metodologica, con particolare attenzione alle tecnologie multimediali;
Queste azioni e un primo possibile piano di sviluppo verranno presentati discussi e condivisi, nel
corso dei 4 seminari nazionali (3 indirizzati ai Licei Musicali e 1 ai Licei Coreutici) che si terranno nei mesi
di aprile, maggio e settembre in quattro differenti sedi (Ancona, Padova, Salerno e Udine) e ai quali saranno
invitati a partecipare i dirigenti e i docenti (2 per istituto) di tutti i Licei parte della Rete.
Nei seminari, articolati in 9 workshop che coinvolgeranno a rotazione tutti i partecipanti, i
coordinatori dei Gruppi dei lavoro costituiti nell’ambito della Cabina di Regia della Rete, approfondiranno
insieme ai docenti e ai Dirigenti i diversi aspetti e le specifiche problematiche riguardanti i temi: dell’identità
della Rete; del monitoraggio dei risultati conseguiti dagli studenti e della condivisone degli strumenti di
rilevazione (scheda d’indagine e Piattaforma dedicata); del curricolo verticale e dei modelli/processi in
corso e di quelli attivabili attraverso l’attività di rete; della condivisone di una prima proposta di
strumenti/modelli di valutazione e certificazione delle competenze in entrata e in uscita; della struttura del
portale dedicato e della costruzione di una Community di studenti e docenti al suo interno; della dimensione
collaborativa da realizzare all’interno della Rete; della attivazione e gestione dei nodi di rete e del loro
coinvolgimento nelle diverse azioni programmate, oltre che all’implementazione dei Repository di materiali
didattici e creativi presenti nel portale.
Rete nazionale
“Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici”
Seminari residenziali
Ancona – Padova – Salerno
PROGRAMMI
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e per l’Autonomia Scolastica
Rete nazionale
“Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici”
SEMINARIO INTERREGIONALE
RIVOLTO AI LICEI MUSICALI STATALI E PARITARI di
Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche,
Sardegna, Toscana, Umbria
“Azioni di condivisione e diffusione dell’attività
della Rete nazionale dei Licei musicali e coreutici”
Grand Hotel Excelsior
Senigallia
Lungo Mare Dante Alighieri 150
17/18 Aprile 2012
Organizzato in collaborazione con
LICEO GINNASIO DI STATO “C. RINALDINI”
PROGRAMMA
Martedì 17 Aprile 2012
Ore 09:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
APERTURA LAVORI
Giulietta Breccia, Dirigente Scolastico Liceo “Rinaldini” di Ancona
SALUTI ISTITUZIONALI
Ore 09:30 Michele Calascibetta, Direttore Generale USR per le Marche
Anna Maria Nardiello Direttore UST di Ancona
Fiorello Gramillano, Sindaco di Ancona
Maurizio Tarzetti, Direttore del Conservatorio “G.Rossini”di Pesaro
INTERVENTI
Ore 09:50 Carmela Palumbo, Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia
scolastica – MIUR
Il nuovo Liceo musicale e coreutico nel sistema scolastico italiano
Ore 10:15 Giulietta Breccia, Dirigente Scolastico Liceo “Rinaldini” di Ancona, Coordinatore della
Cabina di regia della Rete dei Licei musicali e coreutici.
Obiettivi e strategie di intervento della Rete Nazionale “Qualità e sviluppo dei Licei
musicali e coreutici”
WORKSHOP (1^ sessione)
Ore 10:45 Gruppo A Portale dei Licei Musicali e Monitoraggio dei risultati conseguiti dagli alunni
del Liceo Musicale al termine del primo biennio
Coordinatore: Gemma Fiocchetta, Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e per l’autonomia scolastica – MIUR
Portale dei Licei Musicali e Coreutici
– Portale dei Licei musicali e coreutici: prima proposta di struttura e
funzionamento
– Attivazione e gestione dei nodi di rete (docenti e studenti di tutti i licei
musicali e coreutici) e del loro coinvolgimento nelle diverse azioni
programmate oltre che nell’implementazione dei Repository di
materiali didattici e creativi presenti nel portale
– Dimensione collaborativa da realizzare: processi e dimensione
culturale
Monitoraggio dei risultati educativi e formativi conseguiti dagli studenti al
termine del primo biennio di attività
– Impianto dell’indagine, finalità e strumenti di rilevazione
– La scheda di indagine, condivisione della struttura e dei contenuti
proposti
– La piattaforma di rilevazione, procedure d’accesso
Gruppo B Il curricolo verticale
Coordinatore: Giovanni Spinelli, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Gambara” di Brescia
– Il curricolo verticale di musica e le variabili in gioco: il quadro
normativo, il composito panorama delle agenzie formative preposte
all’apprendimento musicale e altri dati di realtà
– Gli accordi di rete fra istituzioni scolastiche, le convenzioni e le altre
forme di progettualità su scala territoriale, condizioni essenziali ma non
sufficienti del curricolo verticale: gli esiti del monitoraggio realizzato
dalla Cabina di regia della Rete “Qualità e sviluppo dei licei musicali e
coreutici”
– Progettazione, implementazione e sperimentazione di elementi di
curricolo verticale di musica su base territoriale: ricognizione delle
risorse d’esperienza, delle criticità, delle ipotesi strategiche e delle
soluzioni operative
Gruppo C La certificazione delle competenze musicali al termine del primo biennio
Coordinatore: Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Bertolucci” di Parma
– La specificata della certificazione nel liceo Musicale (art. 13, comma 8,
DPR 89/10)
– Gli esiti dell’indagine conoscitiva sulle modalità di certificazione
definite dai licei musicali
– Cosa certificare, come certificare
– Verso un condiviso modello minimo di certificazione delle competenze
musicali al termine del I biennio
Ore 13:30 PRANZO
WORKSHOP (2^ sessione)
Ore 15:30 Gruppo A La certificazione delle competenze musicali al termine del primo biennio
Coordinatore: Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Bertolucci” di Parma
Gruppo B Portale dei Licei Musicali e Monitoraggio dei risultati conseguiti dagli
alunni del Liceo Musicale al termine del primo biennio
Coordinatore: Gemma Fiocchetta, Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e per l’autonomia scolastica – MIUR
Gruppo C Il curricolo verticale
Coordinatore: Giovanni Spinelli, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Gambara” di Brescia
Ore 18.00 Conclusione lavori
0re 20.00 Ridotto Teatro delle Muse – Ancona
Concerto dei Docenti del Liceo Musicale “C. Rinaldini”
Ore 21:15 BUFFET al Foyer del Teatro delle Muse
Ore 22:30 Rientro in Hotel
PROGRAMMA
mercoledì 18 Aprile 2012
WORKSHOP (3^ sessione)
Ore 09:00 Gruppo A Il curricolo verticale
Coordinatore: Giovanni Spinelli, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Gambara” di Brescia
Gruppo B La certificazione delle competenze musicali al termine del primo biennio
Coordinatore: Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Bertolucci” di Parma
Gruppo C Portale dei Licei Musicali e Monitoraggio dei risultati conseguiti dagli
alunni del Liceo Musicale al termine del primo biennio
Coordinatore: Gemma Fiocchetta, Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e per l’autonomia scolastica – MIUR
Ore 11:30 COFFEE BREAK
Attività in Plenaria
Ore 11:45 RESTITUZIONE ESITI GRUPPI DI LAVORO
Presiede: Giulietta Breccia
Ore 13:15 CONCLUSIONE DEI LAVORI E SALUTI
Ore 13:30 PRANZO
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e per l’Autonomia Scolastica
Rete nazionale
“Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici”
SEMINARIO INTERREGIONALE
RIVOLTO AI LICEI MUSICALI STATALI E PARITARI di
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli
Venezia-Giulia
“Azioni di condivisione e diffusione dell’attività
della Rete nazionale dei Licei musicali e coreutici”
Padova
26/27 Aprile 2012
NH Hotel Mantegna
via Tommaseo 61 – Zona Fiera
Organizzato in collaborazione con
USR Veneto
PROGRAMMA
Giovedì 26 Aprile 2012
Ore 09:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
SALUTI ISTITUZIONALI
Ore 09:30 Gianna Marisa Miola, Vice Direttore Generale USR per il Veneto
Flavio Zanonato, Sindaco di Padova
Paolo Troncon, Presidente del Consorzio dei Conservatori del Veneto
APERTURA DEI LAVORI
Ore 09:50 Carmela Palumbo, Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia
scolastica – MIUR
Il nuovo Liceo musicale e coreutico nel sistema scolastico italiano
Ore 10:10 Stefano Quaglia, Dirigente Tecnico USR per il Veneto
La licealità musicale: fondazione critica di un concetto pedagogico-didattico.
Ore 10:30 Giulietta Breccia, Dirigente Scolastico Liceo “Rinaldini” di Ancona, Coordinatore della
Cabina di regia della Rete dei Licei musicali e coreutici.
Obiettivi e strategie di intervento della Rete Nazionale “Qualità e sviluppo dei Licei
musicali e coreutici”
WORKSHOP (1^ sessione)
Ore 11:00 Gruppo A Portale dei Licei Musicali e Monitoraggio dei risultati conseguiti dagli
alunni del Liceo Musicale al termine del primo biennio
Coordinatore: Gemma Fiocchetta, Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e per l’autonomia scolastica – MIUR
Portale dei Licei Musicali e Coreutici
– Portale dei Licei musicali e coreutici: prima proposta di struttura e
funzionamento
– Attivazione e gestione dei nodi di rete ( docenti e studenti di tutti i
licei musicali e coreutici) e del loro coinvolgimento nelle diverse
azioni programmate oltre che nell’implementazione dei Repository di
materiali didattici e creativi presenti nel portale
– Dimensione collaborativa da realizzare: processi e dimensione
culturale
Monitoraggio dei risultati educativi e formativi conseguiti dagli studenti
al termine del primo biennio di attività
– Impianto dell’indagine,finalità e strumenti di rilevazione
– La scheda di indagine,condivisione della struttura e dei contenuti
proposti
– La piattaforma di rilevazione, procedure d’accesso
Gruppo B Il curricolo verticale
Coordinatore: Giovanni Spinelli, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Gambara” di Brescia
– Il curricolo verticale di musica e le variabili in gioco: il quadro
normativo, il composito panorama delle agenzie formative preposte
all’apprendimento musicale e altri dati di realtà
– Gli accordi di rete fra istituzioni scolastiche, le convenzioni e le altre
forme di progettualità su scala territoriale, condizioni essenziali ma
non sufficienti del curricolo verticale: gli esiti del monitoraggio
realizzato dalla Cabina di regia della Rete “Qualità e sviluppo dei licei
musicali e coreutici”
– Progettazione, implementazione e sperimentazione di elementi di
curricolo verticale di musica su base territoriale: ricognizione delle
risorse d’esperienza, delle criticità, delle ipotesi strategiche e delle
soluzioni operative
Gruppo C La certificazione delle competenze musicali al termine del primo biennio
Coordinatore: Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Bertolucci” di Parma
– La specificata della certificazione nel liceo Musicale (art. 13, comma
8, DPR 89/10)
– Gli esiti dell’indagine conoscitiva sulle modalità di certificazione
definite dai licei musicali
– Cosa certificare, come certificare
– Verso un condiviso modello minimo di certificazione delle
competenze musicali al termine del I biennio
Ore 13:30 PRANZO A BUFFET
WORKSHOP (2^ sessione)
Ore 15:30 Gruppo A La certificazione delle competenze musicali al termine del primo biennio
Coordinatore: Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Bertolucci” di Parma
Gruppo B Portale dei Licei Musicali e Monitoraggio dei risultati conseguiti dagli
alunni del Liceo Musicale al termine del primo biennio
Coordinatore: Gemma Fiocchetta, Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e per l’autonomia scolastica – MIUR
Gruppo C Il curricolo verticale
Coordinatore: Giovanni Spinelli, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Gambara” di Brescia
Ore 18.00 Conclusione lavori
0re 18.30 Visita alla mostra
“Visioni del suono. Musica elettronica all’università di Padova”
Presso le sale espositive del Centro di Ateneo per i musei
Via Orto Botanico 15 Padova
www.musei.unipd.it/visionisuono
Ore 20:45 CENA
PROGRAMMA
Venerdì 27 Aprile 2012
WORKSHOP (3^ sessione)
Ore 09:00 Gruppo A Il curricolo verticale
Coordinatore: Giovanni Spinelli, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Gambara” di Brescia
Gruppo B La certificazione delle competenze musicali al termine del primo biennio
Coordinatore: Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Bertolucci” di Parma
Gruppo C Portale dei Licei Musicali e Monitoraggio dei risultati conseguiti dagli
alunni del Liceo Musicale al termine del primo biennio
Coordinatore: Gemma Fiocchetta, Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e per l’autonomia scolastica – MIUR
Ore 11:30 COFFEE BREAK
Attività in Plenaria
Ore 11:45 RESTITUZIONE ESITI GRUPPI DI LAVORO
Presiede: Stefano Da Ros
Ore 13:15 CONCLUSIONE DEI LAVORI E SALUTI
Ore 13:30 PRANZO
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
COORDINAMENTO E SUPPORTO:
USR per il Veneto
Dott.ssa Francesca Sabella, Dirigente Ufficio IV
D.S. Stefano Da Ros, Referente regionale musica URSV
Prof. Gian Pietro Pendini, Responsabile progetto musica USRV
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e per l’Autonomia Scolastica
Rete nazionale
“Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici”
SEMINARIO INTERREGIONALE
RIVOLTO AI LICEI MUSICALI STATALI E PARITARI di
Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia
“Azioni di condivisione e diffusione dell’attività
della Rete nazionale dei Licei musicali e coreutici”
Hotel LLOYD’S BAIA HOTEL
Via E. De Marinis
84019 Vietri sul mare(SA)
Tel.089/7633733 Fax:089/7633633
E‐mail:meeting@lloydsbaiahotel.it ‐ sales@lloydsbaiahotel.it
10/11 Maggio 2012
Organizzato in collaborazione con
Liceo Statale “Alfano I”
PROGRAMMA
Giovedì 10 maggio 2012
Ore 09:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
APERTURA LAVORI
Antonio Lepre, Dirigente Scolastico Liceo Statale “Alfano I” di Salerno
SALUTI ISTITUZIONALI
Ore 09:30 Diego Bouchè, Direttore Generale USR per la Campania
Renato Pagliara, Dirigente Ufficio XV Ambito territoriale per la provincia di Salerno
INTERVENTI
Ore 09:50 Carmela Palumbo, Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia
scolastica – MIUR
Il nuovo Liceo musicale e coreutico nel sistema scolastico italiano
Ore 10:15 Giulietta Breccia, Dirigente Scolastico Liceo “Rinaldini” di Ancona, Coordinatore della
Cabina di regia della Rete dei Licei musicali e coreutici.
Obiettivi e strategie di intervento della Rete Nazionale “Qualità e sviluppo dei Licei
musicali e coreutici”
WORKSHOP (1^ sessione)
Ore 10:45 Gruppo A Portale dei Licei Musicali e Monitoraggio dei risultati conseguiti dagli
alunni del Liceo Musicale al termine del primo biennio
Coordinatore: Gemma Fiocchetta, Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e per l’autonomia scolastica – MIUR
Portale dei Licei Musicali e Coreutici
– Portale dei Licei musicali e coreutici: prima proposta di struttura e
funzionamento
– Attivazione e gestione dei nodi di rete ( docenti e studenti di tutti i
licei musicali e coreutici) e del loro coinvolgimento nelle diverse
azioni programmate oltre che nell’implementazione dei Repository di
materiali didattici e creativi presenti nel portale
– Dimensione collaborativa da realizzare: processi e dimensione
culturale
Monitoraggio dei risultati educativi e formativi conseguiti dagli studenti
al termine del primo biennio di attività
– Impianto dell’indagine,finalità e strumenti di rilevazione
– La scheda di indagine,condivisione della struttura e dei contenuti
proposti
– La piattaforma di rilevazione, procedure d’accesso
Gruppo B Il curricolo verticale
Coordinatore: Giovanni Spinelli, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Gambara” di Brescia
– Il curricolo verticale di musica e le variabili in gioco: il quadro
normativo, il composito panorama delle agenzie formative preposte
all’apprendimento musicale e altri dati di realtà
– Gli accordi di rete fra istituzioni scolastiche, le convenzioni e le altre
forme di progettualità su scala territoriale, condizioni essenziali ma
non sufficienti del curricolo verticale: gli esiti del monitoraggio
realizzato dalla Cabina di regia della Rete “Qualità e sviluppo dei licei
musicali e coreutici”.
– Progettazione, implementazione e sperimentazione di elementi di
curricolo verticale di musica su base territoriale: ricognizione delle
risorse d’esperienza, delle criticità, delle ipotesi strategiche e delle
soluzioni operative.
Gruppo C La certificazione delle competenze musicali al termine del primo biennio
Coordinatore: Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Bertolucci” di Parma
– La specificata della certificazione nel liceo Musicale (art. 13, comma
8, DPR 89/10)
– Gli esiti dell’indagine conoscitiva sulle modalità di certificazione
definite dai licei musicali
– Cosa certificare, come certificare
– Verso un condiviso modello minimo di certificazione delle
competenze musicali al termine del I biennio
Ore 13:30 PRANZO A BUFFET
WORKSHOP (2^ sessione)
Ore 15:30 Gruppo A La certificazione delle competenze musicali al termine del primo biennio
Coordinatore: Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Bertolucci” di Parma
Gruppo B Portale dei Licei Musicali e Monitoraggio dei risultati conseguiti dagli
alunni del Liceo Musicale al termine del primo biennio
Coordinatore: Gemma Fiocchetta, Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e per l’autonomia scolastica – MIUR
Gruppo C Il curricolo verticale
Coordinatore: Giovanni Spinelli, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Gambara” di Brescia
Ore 18:00 Conclusione lavori
0re 20:00 Teatro Comunale “G. Verdi” di Salerno
Primo assieme con coro, solisti e orchestra dell’opera
“I PESCATORI DI PERLE” di G. BIZET
Ore 23/24 Al termine dello spettacolo
BUFFET
a cura dell’IPSAR “Virtuoso” di Salerno
PROGRAMMA
Venerdì 11 maggio 2012
WORKSHOP (3^ sessione)
Ore 09:00 Gruppo A Il curricolo verticale
Coordinatore: Giovanni Spinelli, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Gambara” di Brescia
Gruppo B La certificazione delle competenze musicali al termine del primo biennio
Coordinatore: Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico Liceo Musicale
“Bertolucci” di Parma
Gruppo C Portale dei Licei Musicali e Monitoraggio dei risultati conseguiti dagli
alunni del Liceo Musicale al termine del primo biennio
Coordinatore: Gemma Fiocchetta, Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e per l’autonomia scolastica – MIUR
Ore 11:30 COFFEE BREAK
Attività in Plenaria
Ore 11:45 RESTITUZIONE ESITI GRUPPI DI LAVORO
Presiede: Antonio Lepre
Ore 13:15 CONCLUSIONE DEI LAVORI E SALUTI
Ore 13:30 PRANZO

Nota 3 aprile 2012, Prot. n. AOODGPER 2507

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale del personale scolastico

Ufficio IV

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Al Sovrintendente Scolastico

per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

 

Al Direttore Generale

del Dipartimento Istruzione

della Provincia Autonoma

TRENTO

 

All’Intendente Scolastico

per la Scuola in lingua tedesca

BOLZANO

 

All’Intendente Scolastico

per la Scuola delle Località Ladine

BOLZANO

 

e,p.c.

 

Al Ministero degli Affari Esteri

D.G.P.C.C.

ROMA

 

All’Assessore alla P.I.

della Regione Autonoma

della Valle d’Aosta

AOSTA

 

Al Sovrintendente Studi

della Regione Autonoma

della Valle d’Aosta

AOSTA

 

All’Assessore alla P.I.

della Regione Siciliana

PALERMO

 

Al Presidente

della Giunta Provinciale di

BOLZANO

 

Al Presidente

della Giunta Provinciale di

TRENTO

 

Al Capo Dipartimento

per l’istruzione

SEDE

 

Al Capo Dipartimento

per la programmazione e la gestione

delle risorse, umane, finanziarie e strumentali

SEDE

 

Ai Direttori Generali

SEDE

 

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

 

Oggetto: Trasmissione dell’O.M. n. 26 del 3.4.2012 prot. n. AOODGPER 2485 relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2012/2013.

 

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmette, in allegato alla presente, copia dell’Ordinanza ministeriale n. 26, del 3.4.2012 prot. n. AOODGPER 2485, in corso di registrazione, concernente norme di attuazione del contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo e A.T.A. sottoscritto il 29.2.2012.

Si provvederà a dare tempestiva comunicazione della data di registrazione dell’O.M. suddetta.

Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione dell’ O.M. e di comunicare agli uffici interessati che la medesima può essere consultata ed acquisita sul sito Internet e sulla rete Intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Si richiama l’attenzione degli uffici in indirizzo sulla circostanza che il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010. Pertanto i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio – per la prima volta – nelle domande di mobilità per l’a.s. 2013/2014.

Si ribadisce che, ai fini della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica, l’ultimo anno utile per il conteggio del quinquennio di cui all’art. 4 comma 6 è l’a.s. 1985/86.

Si ritiene utile evidenziare l’inserimento nel testo dell’O.M. delle integrazioni derivanti dalle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 comma 1 della L.183/2011 di modifica del D.P.R. 445/2000, tenuto conto che il CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2012/13 stipulato il 29.2.2012 discende dall’Ipotesi di CCNI sottoscritta in data 15.12.2011, e quindi antecedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa.

Si sottolinea, infine, che le domande di mobilità devono essere presentate dal personale docente di religione cattolica interessato dall’ 11 aprile al 7 maggio 2012.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

——————————

Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2012, n. 26

Sull’abolizione dei docenti per il sostegno

Un documento della Società Italiana di Pedagogia Speciale sull’abolizione dei docenti per il sostegno

di Salvatore Nocera

La Fondazione Agnelli e l’Associazione Treelle hanno negli scorsi mesi pubblicato una ricerca sull’inclusione scolastica in Italia al termine della quale si propone che la maggior parte degli attuali 90.000 insegnanti per il sostegno vadano a fare i docenti curricolari ed una piccola parte di docenti molto selezionati vadano a comporre dei gruppi itineranti di consulenza, incardinati presso dei Centri risorse per l’integrazione scolastica (CRI), dotati di propria autonomia  amministrativa, contabile e didattica, abbandonando così l’insegnamento attivo per prestare consulenze alle singole scuole con riguardo anche alla specificità delle singole tipologie di minorazione.

La Società italiana di pedagogia speciale ha adesso pubblicato un documento, in cinque punti, di forte critica a questa ipotesi cui sembra opportuno accennare.

Nel primo punto, il documento, mentre prende atto delle numerose critiche mosse dalle due Fondazioni all’attuale situazione dell’inclusione scolastica in Italia, sottolinea però il fatto incontestabile che abbiamo pure numerosi casi di buona inclusione con delle punte di eccellenza.

Gli altri 4 punti riguardano direttamente l’ipotesi formulata sopra.

2.1- Il documento ritiene che costituire dei gruppi di consulenti totalmente sganciati dall’insegnamento,  crea una profonda ed insanabile frattura fra questi ed i docenti che non vedrebbero in essi più dei colleghi ma dei controllori esterni. Esso ritiene inoltre che le attuali carenze di preparazione di docenti curricolari potrebbero essere superate dai nuovi programmi della formazione iniziale di docenti curricolari di scuola dell’infanzia e primaria , previsti dal d.m. n. 249/2010 che introducono una buona formazione iniziale di questi docenti anche in tema di inclusione, mentre essa è insufficiente per i futuri docenti curricolari di scuola secondaria. Quanto a questi ultimi si potrebbe supplire, per adesso, con delle ore di straordinario a docenti più preparati e quanto alle specificità , si potrebbe attivare una banca-dati comprendente i nominativi di docenti curricolari particolarmente aggiornati su aspetti , come la didattica per alunni ciechi, sordi, autistici etc, garantendo anche una maggiore continuità nella stessa classe.

2.2- Le Fondazioni propongono di abbandonare le attuali certificazioni sanitarie, per sostituirle con le diagnosi bio-psico-sociali realizzate mediante gli ICF, classificazione internazionale del funzionamento dell’organismo umano, dell’Organizzazione mondiale della sanità, in cui si dà molto meno peso alle valutazioni di tipo sanitario a favore di quelle di carattere psicologico e sociale.

Il documento teme una eccessiva deriva psicologica e ribadisce l’utilità di una valutazione dei bisogni educativi speciali derivanti dalle specifiche minorazioni; chiede però che le attuali diagnosi funzionali, attualmente di esclusivo monopolio di operatori sanitari delle AASSLL, vengano redatte congiuntamente anche dagli operatori scolastici con la collaborazione delle famiglie; ciò perché i docenti si sentono rassicurati da consigli anche di sanitari, ma l’impostazione degli interventi didattici deve derivare da una valutazione complessiva dei bisogni educativi effettuata prevalentemente dai docenti di classe, collaborati dagli attuali docenti per il sostegno.

2.3 – Il documento analizza poi i rischi  di conflitti che potrebbero verificarsi tra  gli attuali  centri istituzionali decisionali come gli Uffici scolastici provinciali e regionali, i Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali per l’integrazione scolastica ed i nuovi Centri risorse per l’integrazione , data l’ampia autonomia di cui sarebbero dotati e l’indipendenza dagli enti   locali che attualmente debbono coordinare il progetto di vita delle persone con disabilità ai sensi  della L.n. 162/98 e dell’art 14 della L.n. 328/00; inoltre dal momento che i Centri avrebbero pure il compito di premiare con maggiori risorse economiche le scuole migliori, quelle più carenti , che avrebbero più bisogno di interventi, sarebbero invece  ulteriormente deprivate.

2.4 – Ma dove il documento va giù duro è sul tema della valutazione che i Centri dovrebbero effettuare sulle singole scuole; ciò ridurrebbe di molto l’autonomia delle istituzioni scolastiche, che è invece  ( ricordo)esaltata da un recente disegno di legge, approvato al Senato.

Già molte scuole effettuano spontaneamente tale valutazione; sarebbe opportuno, dice il documento, impostare una sperimentazione nazionale su una sperimentazione delle proposte delle due Fondazioni, cui la Società di pedagogia speciale si dichiara disponibile, che però richiederebbe alcuni anni; pertanto, conclude il documento, le proposte delle due Fondazioni non possono essere immediatamente attuate.

Io , personalmente, che ho già scritto su queste proposte, condivido le osservazioni critiche del documento della Società  italiana di pedagogia speciale; però non posso condividere l’idea di sperimentazione immediata  delle proposte.

Infatti se oggi , sia pur in poche classi, si togliessero i docenti per il sostegno e si affidasse ai soli docenti curricolari il delicato compito dell’inclusione, andremmo certamente incontro ad un fallimento; infatti , come potrebbero gli attuali docenti curricolari non preparati né con una formazione iniziale sulla didattica dell’inclusione, né con una formazione obbligatoria in servizio, fronteggiare le delicate situazioni di alunni con gravi difficoltà apprenditive? Inoltre come potrebbero gli stessi docenti, sia pur con la consulenza itinerante dei centri risorse , seguire i singoli casi in classi numerosissime, in cui talora si trova più di un alunno con disabilità ed altri con difficoltà di apprendimento diverse?

Se si vuole effettuare una sperimentazione, occorre prima formare minimamente i docenti curricolari e contestualmente rispettare l’art 5 comma 2 del dpr n. 81/09 che fissa a 20 il numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità.

Ritengo che se venissero seriamente realizzate  almeno queste due condizioni, si avrebbe una vera presa in carico del progetto di inclusione da parte dei docenti curricolari e si potrebbe anche ridurre il numero delle ore di sostegno assegnate a ciascun alunno , superando l’attuale delega ai soli docenti per il sostegno e migliorando la qualità dell’inclusione scolastica che dovrebbe essere  autovalutata dalle singole scuole , dalle famiglie e pure da soggetti terzi.

Pertanto grazie alle due Fondazioni che hanno avuto il merito di rilanciare il dibattito sull’inclusione scolastica e sulla sua qualità, ormai languente in Italia da troppo tempo; grazie alla Società italiana di pedagogia speciale per l’analisi critica delle proposte; ma attenzione alla sperimentazione che comunque richiede una  lunga preparazione che, forse l’attuale crisi finanziaria potrebbe cavalcare a tutto danno del diritto allo studio  degli alunni con disabilità.

Nota 2 aprile 2012, Prot. AOODGPFB 2233

Ministero dell ‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio

 

Alle Istituzioni scolastiche statali
LORO SEDI

e, per conoscenza:
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato
LORO SEDI
Ai Revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche statali
LORO SEDI

OGGETTO: Beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche statali. Chiarimenti ed indicazioni operative in ordine a taluni aspetti della gestione

Nota 2 aprile 2012, Prot. n. 2085

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Ai Direttori Generali

Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

 

Ai dirigenti scolastici

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del 1° ciclo

(per il tramite degli UU. SS. RR.)

 

e, p.c. Al Capo di Gabinetto

 

Al Capo della Segreteria Tecnica

del Sottosegretario Rossi Doria

 

Al Capo Dipartimento per l’istruzione

All’Ufficio Stampa

 

Oggetto: Esiti del monitoraggio sulle Indicazioni (art. 1, c.4 DPR 89/2009).

 

L’articolo 1, comma 4 del Regolamento di riordino del primo ciclo d’istruzione (DPR 89/2009) ha previsto che “Nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, l’eventuale revisione delle Indicazioni nazionali … è effettuata, sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche”.

Come è noto, in attuazione di tale dispositivo normativo, la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici di questo Ministero ha affidato all’ANSAS il previsto monitoraggio, concordando la stesura di specifico questionario destinato a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo d’istruzione (circolare n. 101 del 4 novembre 2011).

La compilazione del questionario è stata rimessa all’autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche che vi hanno corrisposto in numero considerevole: 5.986 istituzioni statali e 4.250 paritarie, che a loro volta hanno interessato complessivamente gli insegnanti di 213.600 tra sezioni e classi dei tre ordini di scuola interessati.

 

Finalità del monitoraggio e degli esiti che ne sono derivati era quella di contribuire a rilevare lo stato di attuazione delle Indicazioni nazionali e per il Curricolo, al fine di concorrere all’obiettivo finale della loro eventuale revisione, unitamente ad altri elementi di conoscenza provenienti da fonti diverse (documentazioni di buone pratiche, testimonianze privilegiate, ascolto delle scuole, rilevazioni degli Uffici scolastici territoriali e regionali, ecc.).

Va precisato che lo scopo finale del monitoraggio non era quello di rilevare l’orientamento delle scuole in merito alla scelta o all’attuazione delle Indicazioni nazionali o delle Indicazioni per il Curricolo. La rilevazione non aveva infatti una finalità referendaria rispetto all’una o all’altra opzione.

Per una adeguata conoscenza dello stato di attuazione delle Indicazioni è stato ritenuto opportuno, piuttosto, conoscere il contesto di riferimento all’interno del quale le scuole hanno sperimentato Indicazioni e riforme del sistema. Si è cercato di conoscere, in particolare, il modo con cui la scuola ha percepito e attuato il cambiamento complessivo intervenuto nel recente periodo, utilizzando gli strumenti offerti dall’autonomia scolastica e interpretando le modifiche legislative delle recenti riforme, mediante opportuni adattamenti al proprio contesto di riferimento.

Il questionario ha, pertanto, privilegiato l’individuazione di indicatori e descrittori relativi agli elementi fondativi della riforma.

 

Vengono presentati nell’immediato gli esiti relativi alla parte generale A, con rinvio, a breve, della presentazione delle risultanze dei singoli settori scolastici specifici (infanzia, primaria e secondaria di I grado). Per una corretta lettura dei dati è necessario, comunque, tenere a mente la natura fortemente articolata e complessa del sistema pubblico di istruzione che si è confermata in tutta la sua realtà.

Il monitoraggio ha fotografato una situazione variamente articolata e differenziata con riferimento al territorio, alla dimensione organizzativa, alle modalità di applicazione dell’autonomia scolastica, alla natura dei soggetti gestori, all’impiego di risorse umane e strumentali.

 

A fronte di tale situazione articolata e complessa, le analisi e le considerazioni riportate nella parte generale A e in quelle dei singoli settori intendono fornire chiavi di lettura, criteri di comprensione e di valutazione, riferiti ad alcuni aspetti specifici di una parte del sistema di istruzione, infanzia e primo ciclo, oggetto dell’indagine e correlati alla sperimentazione delle Indicazioni.

 

Il risultato complessivo raggiunto e le potenzialità di valutazione sottese vanno attribuite senza dubbio alla elevata partecipazione delle scuole. Si intende, pertanto, restituire con immediatezza alle istituzioni scolastiche medesime l’esito del monitoraggio per ogni utile riflessione e per contribuire all’elaborazione di strategie territoriali e di rete.

In conclusione si esprime un vivo ringraziamento a tutti i dirigenti scolastici e a tutti gli insegnanti che hanno partecipato e reso possibile la rilevazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

De Matteis – Bramanti, Sacra Sindone

A Pasqua succede…

 di Antonio Stanca

Nella ricorrenza della Settimana Santa molte sono le manifestazioni che in ogni parte d’Italia e del mondo cattolico vengono organizzate per celebrare l’evento della Resurrezione di Cristo. E’ questa una credenza della religione cattolica che come altre è stata accolta dai fedeli ma non ha smesso di suscitare l’attenzione di studiosi e osservatori. Di essa l’elemento che ha fatto discutere molto e che soprattutto negli ultimi tempi è divenuto motivo di un dibattito sempre più acceso è stato quello della Sacra Sindone, del lenzuolo, cioè, che sarebbe servito per avvolgere Gesù una volta deposto dalla croce e sepolto. Sul lenzuolo sarebbero rimasti impressi i segni del suo volto, del suo corpo, feriti e sanguinanti, quando se ne sarebbe liberato per risorgere. E’ conservato nel Duomo di Torino fin dal 1578. Qui è pervenuto dopo una vicenda iniziata nel 1353, anno della sua prima testimonianza, e durata per molto tempo assumendo vari risvolti e coinvolgendo diversi personaggi e luoghi della storia. Riguardo alla sua autenticità si sono create, nel tempo, diverse ipotesi anche in ambito cattolico, si è discusso molto soprattutto tra la fine dell’ ‘800 e l’ultimo ‘900. Non si è ancora pervenuti, però, ad un’acquisizione definitiva e che l’immagine impressa sul lenzuolo sindonico sia da attribuire a Cristo sepolto e poi resuscitato o a qualche altro personaggio del passato, che oltre alla principale contenga immagini secondarie, che sia un falso medioevale, rimane ancora un problema da risolvere. Un mistero è diventato, un mistero variamente interpretato, spiegato senza mai cessare di rimanere tale. Sospesi, divisi tra scienza e fede si è ancora a questo proposito ed in tale ambito si colloca il lavoro che nel 2010 è comparso presso la casa editrice Servi della Sofferenza di San Giorgio Jonico (Taranto). S’intitola Sacra Sindone (Un mistero tra scienza e fede), pp. 183, € 14,00, di Daniele De Matteis e Alessandro Paolo Bramanti. Il primo è un avvocato del foro di Lecce che collabora con la rivista specializzata “Terzo Settore” de “Il Sole 24 ore”, il secondo un ingegnere elettronico autore di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e curatore della rubrica “Scienza e Fede” nella rivista mensile “Servi della Sofferenza”.

L’opera è stata presentata Giovedì 29 Marzo presso il Centro Studi “Chora-Ma” di Sternatia (Lecce), diretto da Donato Indino e sempre più avviato ad ospitare manifestazioni culturali degne di nota e seguite dal pubblico. Molto applauditi sono stati i relatori che si sono susseguiti a cominciare dal sacerdote Daniele Albanese che dirige la Scuola Diocesana di Formazione Teologica “Giovanni Paolo II” e che ha introdotto la serata.  Ci sono stati poi gli interventi degli autori del libro, quello del Sindaco di Sternatia e l’ultimo del Parroco del paese. Ha coordinato l’incontro l’avvocato Marta Martina. Tutti, ognuno a suo modo, si sono soffermati sul rapporto tra scienza e fede, sulle difficoltà, sui problemi che ne sono derivati di fronte al fenomeno della Sacra Sindone. Gli autori, nel corso dei loro interventi, hanno illustrato l’opera facendo emergere quanto contiene. Completa nel registrare il percorso compiuto dalla Sacra Sindone in ambito storico, religioso, scientifico ed altro, comprensiva delle varie circostanze, fasi e interpretazioni che l’hanno riguardata, chiara nelle valutazioni ricavate dal De Matteis e dal Bramanti e trasmesse ai lettori si può dire di essa. Una buona lettura rappresenta, un recupero ed un accrescimento delle conoscenze relative al caso. La sua diffusione stimolerebbe l’interesse anche presso il pubblico meno colto poiché gli risulterebbe vicina, comprensibile e lo sensibilizzerebbe riguardo a quanto è destinato a rimanere un mistero.

 

Ancora presso il Centro Studi “Chora-Ma” due giorni dopo, la sera di Sabato 31 Marzo,  sono stati effettuati i canti “I Passiùna tu Christù” ad opera del gruppo musicale “AstériA”. Sono stati dedicati a Giuseppe Giannone, cantore e organettista del gruppo, da poco scomparso,

Quella dei canti religiosi in occasione della Passione di Cristo è una delle tradizioni più antiche di tali posti ed eseguita in lingua grika, anche alla presenza di esponenti della cultura e della scuola greca, l’ha resa ancor più suggestiva. In seguito gruppi di greci si sono esibiti in altri canti religiosi e una loro rappresentante si è soffermata ad evidenziare l’importanza degli scambi che sistematicamente avvengono tra la Grecia e il Sud d’Italia e l’impegno assunto a livello europeo affinché quella greca non rimanga una lingua minoritaria ma abbia una diffusione pari alle altre oggi richieste.

Molto pubblico ha seguito lo spettacolo. Molto vicino si è mostrato ai cantori anche perchè i temi trattati erano quelli della passione e morte di Cristo, del Dio che diviene uomo, che muore per mano degli uomini senza perdere la sua divinità ma accrescendola tramite la morte.