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24 luglio Concorso DS e Scuole paritarie alla Camera

Il 24 luglio, alla Camera, il ministro dell’Istruzione risponde ad interrogazioni a risposta immediata

(Iniziative d’urgenza per garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, con particolare riferimento al contenzioso sviluppatosi in relazione alla procedura concorsuale in corso per il reclutamento di dirigenti scolastici – n. 3-00224)

PRESIDENTE. La deputata Rocchi ha facoltà di illustrare l’interrogazione Coscia n. 3-00224, concernente iniziative d’urgenza per garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, con particolare riferimento al contenzioso sviluppatosi in relazione alla procedura concorsuale in corso per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui è cofirmataria.

MARIA GRAZIA ROCCHI. Signor Presidente, grazie al Ministro e ai colleghi.
Nel luglio 2011 veniva bandito, dopo sette anni dal precedente bando, il concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici. Tale procedura concorsuale ha rilevato forti elementi di criticità. Non è una coincidenza, infatti, che in diverse regioni gli uffici scolastici hanno dovuto affrontare ricorsi per presunte irregolarità, che hanno portato a pronunce avverse dei tribunali amministrativi. Tali sono i casi della regione Molise e ancora in Toscana, dove il TAR riconosce le ragioni dei ricorrenti che adducevano irregolarità nella sostituzione dei componenti delle commissioni giudicanti e vizi nella correzione delle prove scritte. Anche il TAR della Campania ha stabilito la sospensione cautelare degli esami orali.
Identica sorte ha subito il concorso nella regione Abruzzo. Ancora più grave appare la situazione del concorso svoltosi nella regione Lombardia, dove il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello promosso dal MIUR avverso la sentenza del TAR che aveva annullato il concorso per violazione del principio dell’anonimato.
Così, appare evidente il senso di incertezza e di preoccupazione che il mondo della scuola sta vivendo a causa di procedure apparse costellate di errori, dovuti anche a leggerezza e superficialità, ma spesso riconducibili a norme farraginose che, più che garantire trasparenza e correttezza, sono riuscite a far lievitare il contenzioso e a creare un grave vulnus. Concludo.
Pertanto, si richiede quali iniziative il Governo intenda adottare per predisporre con urgenza i necessari atti amministrativi o normativi anche in questa fase di contenziosi aperti, che possano garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, con una dirigenza stabile, adeguatamente coadiuvata dall’attività di vicari o collaboratori del dirigente.

PRESIDENTE. La Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, ha facoltà di rispondere.

MARIA CHIARA CARROZZA, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Signor Presidente, onorevole Rocchi, vorrei, innanzitutto, osservare che il concorso per dirigente scolastico, che ha coinvolto inizialmente circa 40 mila candidati, ha richiesto un notevole impegno per gli uffici scolastici regionali.
Nella maggior parte delle regioni, non vi sono stati contenziosi rilevanti e il concorso si è concluso regolarmente con l’immissione in servizio dei vincitori. Nelle cinque regioni indicate dagli interroganti, vi sono state effettivamente pronunce giurisdizionali di accoglimento contro gli atti della procedura, relative peraltro a diversi gradi e a diverse fasi del giudizio.
In Campania, vi è stata soltanto una pronunzia cautelare; in Abruzzo vi è stata la sentenza di primo grado; in Molise è pendente il giudizio d’appello; per la Toscana, il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero, ha sospeso la sentenza di primo grado; solo per la Lombardia vi è stata una pronuncia definitiva del Consiglio di Stato.
Aggiungo che, in alcune di queste regioni, il numero dei posti a concorso e di quelli disponibili in organico è molto limitato, sicché gli effetti del contenzioso descritto sono ridotti.
Come sottolineato dagli interroganti, la situazione più grave è quella della Lombardia, dove un errore nella scelta delle buste contenenti il cartoncino con le generalità dei candidati ha determinato l’annullamento di alcune fasi della procedura, che dovranno essere rinnovate. Di conseguenza, il concorso non si concluderà in tempo per dotare di nuovi dirigenti molte scuole attualmente scoperte. Ho disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei conti perché valuti le eventuali responsabilità per danno erariale.
Se vi sono state leggerezze e superficialità riconducibili a norme farraginose – come ipotizzato dagli interroganti –, si potrà chiarire solo quando i diversi contenziosi in atto saranno definiti. A parte il caso lombardo, infatti, essi vertono su regole organizzative e procedurali la cui esistenza e la cui interpretazione sono al momento all’esame dei giudici amministrativi. Solo sulla base delle loro decisioni, si potrà valutare l’eventuale opportunità di un intervento normativo che modifichi il delicato equilibrio tra le esigenze di trasparenza e garanzia e quella del raggiungimento del risultato.
È comunque mia intenzione – in questo, come in altri settori – adoperarmi per la semplificazione delle procedure inutilmente complesse.
Osservo, comunque, che il contenzioso amministrativo ha caratterizzato anche precedenti concorsi a dirigente scolastico, come peraltro numerosi concorsi pubblici di altro tipo.
Non mi sfugge certo l’esigenza di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, con particolare riferimento alle scuole della Lombardia. Per questa ragione, mi sono già fatta promotrice di un intervento normativo che contemperi il doveroso rispetto del giudicato con l’esigenza di dotare il più ampio numero di scuole della loro figura di vertice. Confido che la norma verrà inserita in un prossimo provvedimento urgente del Governo.

PRESIDENTE. La deputata Coscia ha facoltà di replicare.

MARIA COSCIA. Signor Presidente, signora Ministro, noi prendiamo atto della sua risposta molto puntuale e molto precisa. Non possiamo che rafforzare quello che lei ha detto, cioè di fare in modo che possa iniziare anche nella regione Lombardia, come in tutte le altre regioni, un anno scolastico sereno con i dirigenti al loro posto e che, quindi, questa soluzione normativa possa arrivare in tempo utile perché, altrimenti, soprattutto nella regione Lombardia, ma anche in altre regioni, è a rischio proprio la funzionalità delle scuole, di cui c’è assolutamente bisogno per tutelare i diritti dei bambini e delle loro famiglie.

(Iniziative per l’erogazione delle risorse previste per il 2013 a favore delle scuole paritarie e politiche di supporto ed implementazione del sistema nazionale integrato d’istruzione – n. 3-00225)

PRESIDENTE. La deputata Elena Centemero ha facoltà di illustrare per un minuto l’interrogazione Centemero e Baldelli n. 3-00225, concernente iniziative per l’erogazione delle risorse previste per il 2013 a favore delle scuole paritarie e politiche di supporto ed implementazione del sistema nazionale integrato d’istruzione

ELENA CENTEMERO. Signor Presidente, la nostra interrogazione verte sul sistema integrato d’istruzione così come è sancito all’interno della «legge Berlinguer», la legge n. 62 del 2000, che prevede un sistema composto da scuole, appunto, statali, gestite dallo Stato, e scuole paritarie, gestite da privati o da enti locali.
Queste scuole hanno ricevuto, in questi anni, un finanziamento per il funzionamento – non per la loro istituzione – che ha avuto una certa stabilità nel corso degli anni. Il finanziamento per il funzionamento di queste scuole, durante questo anno scolastico, non è ancora stato completamente assegnato alle scuole. In modo particolare, in base al decreto-legge n. 174 del 2012 risultano accantonati, proprio per il Fondo destinato ai trasferimenti alle regioni, 160 milioni.
Quindi, noi chiediamo al Ministro che cosa intenda attuare nell’immediato, anche se noi pensiamo non solo ad una politica emergenziale per la scuola, ma anche a una ad ampio raggio, per sostenere le istituzioni scolastiche paritarie, comunali e private, che rappresentano il 12 per cento delle scuole italiane.

PRESIDENTE. La Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, ha facoltà di rispondere.

MARIA CHIARA CARROZZA, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Signor Presidente, onorevole Centemero, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti riguardo all’erogazione di una parte dei finanziamenti destinati alle scuole paritarie, che risulta al momento accantonata. Sul punto segnalo, prima di tutto, che l’entità dell’accantonamento delle risorse assegnate al capitolo di bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1299 è di circa 80 milioni di euro e non di 160.
Come ho già avuto modo di riferire al Parlamento, l’accantonamento è stato operato dalla Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012, che sanziona, in questo modo, le regioni che non hanno operato le previste riduzioni dei costi della politica nel termine stabilito dalla legge statale. Il ritardo nell’erogazione, quindi, è da imputare a condotte di alcune regioni piuttosto che del Governo.
Nell’ambito del Governo, peraltro, è in corso un approfondimento sulla specifica natura dei finanziamenti in esame. Essi sono qualificati in bilancio come trasferimenti alle regioni, ma vengono direttamente erogati dallo Stato alle istituzioni scolastiche su delega delle regioni stesse. È ipotizzabile, quindi, che essi non siano considerati trasferimenti alle regioni e, quindi, non siano soggetti al meccanismo di salvaguardia previsto dal citato decreto-legge.
Su questa base è in corso, dallo scorso maggio, un confronto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in esito al quale conto di raggiungere una soluzione condivisa che permetta di ultimare l’iter di definizione del decreto interministeriale per la ripartizione dello stanziamento.
Sono, infatti, consapevole dell’importanza delle scuole paritarie in un sistema integrato di istruzione, che assicura la libertà di scelta da parte delle famiglie all’educazione scolastica dei propri figli, e del fatto che tali scuole, soprattutto in alcune zone del Paese, svolgono un ruolo fondamentale, sussidiario rispetto all’offerta della scuola. Sono altrettanto consapevole degli inconvenienti che un ritardo nell’erogazione dei finanziamenti potrebbe comportare nella gestione, considerando che l’assegnazione dei contributi è effettuata per anno scolastico e che il bilancio di previsione per l’anno 2012-2013 è stato predisposto facendo affidamento a tali risorse.
Quanto alla stabilizzazione dei finanziamenti a sostegno delle suddette scuole, condivido l’opportunità di raggiungere quanto prima questo risultato, conseguibile proprio attraverso un meccanismo di copertura permanente del citato capitolo di bilancio n. 1299, che attualmente impone ogni anno di trovare una nuova copertura. Il problema non si pone, invece, per le risorse presenti sul secondo canale di finanziamento, il capitolo n. 1477, che possiedono già una certa stabilità.

PRESIDENTE. La deputata Centemero ha facoltà di replicare.

ELENA CENTEMERO. Signor Presidente, grazie Ministro, grazie per la sensibilità, che aveva già dimostrato anche all’interno dell’audizione nelle Commissioni VII di Camera e Senato, a quello che è un sistema pluralistico di formazione e d’istruzione nel nostro Paese, che risulta, rispetto ai dati OCSE, un po’ indietro rispetto agli altri Paesi europei.Credo che, proprio perché siamo in una fase politica molto particolare per la storia del nostro Paese, che ci vede uniti in un lavoro di servizio per il bene del nostro Paese, sia di grande importanza dare una stabilità ai finanziamenti della scuola, in generale della scuola pubblica, che non significa gestita dallo Stato, ma significa la scuola di tutti, accessibile a tutti, con la garanzia del diritto allo studio, ma anche della possibilità costituzionale per i genitori di poter liberamente scegliere, all’interno di un sistema integrato di istruzione, dove far crescere, in un ambiente sereno e di qualità, i propri figli. Quindi, credo che, oltre alle emergenze che riguardano il mondo della scuola in toto, quello pubblico, statale e paritario, noi dovremmo pensare anche a finanziamenti collegati alla qualità del nostro sistema di istruzione, rendendolo realmente accessibile a tutti. Per questo noi abbiamo chiesto un’indagine conoscitiva all’interno della VII Commissione proprio sul sistema integrato di istruzione in Italia e in Europa, per vedere in una politica di lungo periodo, come ci aspettiamo da questo Governo, che sosteniamo con lealtà, come poter operare al meglio per un sistema integrato di istruzione europeo.

18 luglio Accesso programmato: il numero degli iscritti

Come previsto dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, si sono chiuse alle 15 del 18 luglio le procedure di iscrizione ai test di Medicina/Odontoiatria, Veterinaria e Architettura.

Sono 84.165 gli iscritti a Medicina e chirurgia/Odontoiatria, 10.812 quelli di Veterinaria, 19.580 per Architettura.

Sul sito www.universitaly.it sono disponibili le informazioni sui test ed è possibile, attraverso l’esercitatore online, prepararsi al corso di interesse. Di seguito la tabella con gli iscritti anche negli anni precedenti.

iscritti_201314

Risultati Scrutini a.s. 2012-2013

Il 17 luglio il MIUR rende noti i risultati degli scrutini finali dell’a.s. 2012-2013

Scuola, i risultati degli scrutini
In aumento gli studenti promossi: +0,6% alle scuole medie, +0,3% alle superiori e

Aumentano, seppur di poco, gli studenti promossi alle classi successive nelle scuole secondarie di I e II grado nell’anno scolastico appena concluso. E’ quanto emerge dai dati giunti fino ad ora al Miur sull’89% delle scuole secondarie di I grado e sullo 84,5% di II grado.

La percentuale dei promossi alle classi successive nelle scuole medie è del 96,3% (95,7 nell’anno scolastico 2011/12), mentre alle superiori del 63,5% (63,2% lo scorso anno). L’aumento, se la tendenza emersa dovesse essere confermata, risulta leggermente più alto nelle medie con uno 0,6%, mentre per le superiori dello 0,3%.

Diminuiscono le percentuali dei non ammessi: è del 3,7% nella secondaria di I grado e del 10% in quella di II grado.

Ammessi per Regione

La percentuale più alta degli ammessi per la secondaria di I grado si registra in Basilicata con il 97,6%, seguita dall’Emilia Romagna con il 97,1%, la Puglia 96,8% e le Marche con il 96,8%.

Nella secondaria di II grado invece è il Trentino Alto Adige ad avere la percentuale più alta con il 77,2%, segue la Puglia con il 69,5% e l’Umbria con il 69,2%.

Ammessi per tipologia di istituto

Nelle secondarie di II grado l’aumento più consistente si registra negli Istituti professionali, dal 52,2% dell’anno scorso al 54,9% di quest’anno. Sono la Valle d’Aosta (68,1%) e l’Umbria (61,9%) le Regioni con la percentuale più alta di ammessi in questi Istituti.

La più alta percentuale di ammessi si conferma nei Licei con il 72,8% (l’anno scorso era del 71,8%). A livello regionale sono il Trentino Alto Adige, con l’88,3%, la Puglia, con l’82% e la Calabria con il 79,7% ad avere la quota più alta di ammessi. Per quanto riguarda gli Istituti tecnici le Marche registrano il tasso di ammissione più alto (62,1%), mentre per l’Istruzione Artistica è la Calabria con il 69,9%.

In allegato le tabelle con tutti i dati disponibili, divisi per tipologia di scuola e per Regione.

12 luglio Nuovi Capi Dipartimento

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 12 luglio 2013, ha approvato, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, il conferimento dei seguenti incarichi di Capo Dipartimento:

– Luciano CHIAPPETTA – Dipartimento dell’istruzione;
– Marco MANCINI – Dipartimento dell’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca;
– Sabrina BONO – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

MIUR, NOMINATI I NUOVI CAPI DIPARTIMENTO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Maria Chiara Carrozza, ha nominato i nuovi Capi Dipartimento del Miur. A dirigere il Dipartimento per l’Istruzione è stato chiamato il Dottor Luciano Chiappetta, al Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca il Professor Marco Mancini, mentre al Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali la Dottoressa Sabrina Bono.

Luciano Chiappetta, attualmente Direttore generale del Personale scolastico, ha una lunga esperienza direttiva all’interno dell’amministrazione, dove ha rivestito tra l’altro l’incarico di Dirigente del C.S.A. di Napoli, Dirigente incaricato del coordinamento degli organici del personale della scuola presso la Direzione Generale Regionale della Lombardia, Provveditore agli Studi di Pavia.

Marco Mancini, Rettore dell’Università di Viterbo e Presidente della CRUI dal 2011, è socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Vice-Presidente della Fondazione per l’Innovazione e la Tecnologia (COTEC); è stato Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio e dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO).

Sabrina Bono, direttore generale e attualmente Vice Capo di Gabinetto Vicario del Miur, ha una vasta esperienza amministrativa maturata in diverse amministrazioni centrali dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, Ministero degli affari esteri e Ministero delle comunicazioni).

11 luglio Prove Invalsi 2013 – Presentazione del Rapporto Nazionale

L’11 luglio si svolge il convegno “Le prove Invalsi 2013 – Presentazione del Rapporto Nazionale“; la diretta streaming dell’evento è disponibile, a partire dalle ore 10:00, dal sito dell’INVALSI.

Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti A.S. 2012‐13

5 luglio Abolizione Province e Trasparenza in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 5 luglio, ha esaminato

  • uno schema di disegno di legge costituzionale che prevede, entro sei mesi dalla data in entrata in vigore della legge costituzionale, la soppressione delle Province. Sulla base di criteri e requisiti definiti con legge dello Stato sono individuate dallo Stato e dalle Regioni le forme e le modalità di esercizio delle relative funzioni. Il DdL costituzionale sarà sottoposto al parere della Conferenza unificata;
  • un disegno di legge che istituisce “l’Elenco dei portatori di interessi particolari” che si pone come obiettivo quello di assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici attraverso la regolamentazione organica dell’attività svolta dai gruppi di interesse, persone fisiche o giuridiche che rappresentano professionalmente interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di influenzare il decisore pubblico.

4 luglio Nomine Dirigenti Scolastici A.S. 2013-2014

Sono 564 i posti disponibili per le nomine, con decorrenza 1° settembre 2013, degli idonei nelle graduatorie del concorso a dirigente scolastico, richiesti dal MIUR al MEF per il prossimo anno scolastico.

Di seguito la tabella provvisoria:

REGIONE

Totale istituzioni scolastiche

Istituzioni scolastiche sottodimensionate

Totale Istituzioni scolastiche autonome (normodimensionate)
(B-C)

Richiesta autorizzazione
(posti
effettivamente vacanti e disponibili)

A

B

C

D

L

ABRUZZO

206

21

185

43

BASILICATA

141

38

103

16

CALABRIA

394

67

327

32

CAMPANIA

1.026

49

977

36

EMILIA ROMAGNA

539

26

513

0

FRIULI V.GIULIA

172

20

152

11

LAZIO

768

82

686

64

LIGURIA

191

12

179

3

LOMBARDIA

1.151

33

1.118

0

MARCHE

245

26

219

14

MOLISE

82

40

42

0

PIEMONTE

589

19

570

0

PUGLIA

690

29

661

89

SARDEGNA

309

40

269

22

SICILIA

888

21

867

181

TOSCANA

483

23

460

6

UMBRIA

150

14

136

7

VENETO

612

29

583

40

TOTALE

8.636

589

8.047

564

 

 

Riforma Scuola – XVI Legislatura (2008 – 2013)

Riforma Scuola – XVI Legislatura (2008 – 2013)
Il quadro della situazione

di Dario Cillo

XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008 al 23 dicembre 2012) – elezioni politiche 13 e 14 aprile 2008
– Governo Berlusconi IV (dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011)
Ministro Istruzione Università e Ricerca: Mariastella Gelmini – Sottosegretari: Giuseppe Pizza, Giuseppe Galati (dal 17 ottobre 2011), Guido Viceconte (dal 4 marzo 2010 al 17 ottobre 2011)
– Governo Monti (dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013)
Ministro Istruzione, Università e Ricerca: Francesco Profumo – Sottosegretari: Elena Ugolini, Marco Rossi Doria


Il quadro delle riforme nel corso della XVI legislatura è improntato, anche in ragione della particolare congiuntura internazionale, ai temi della razionalizzazione delle risorse e del contenimento della spesa pubblica.

In tal senso il ‘motore’ delle riforme è rappresentato dall’art. 64, ‘Disposizioni in materia di organizzazione scolastica’, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n. 196 alla GU 21 agosto 2008, n. 195), “recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

La Legge prevede la realizzazione di “un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico – attraverso l’adozione di regolamenti che provvedano – ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
(art. 64, c. 4)

Ad oggi sono stati emanati i regolamenti relativi a:

Non ancora varato il regolamento relativo all’accorpamento delle Classi di Concorso

L’Atto di indirizzo 6 febbraio 2013, emanato al termine della Legislatura, individua le dieci priorità politiche del MIUR per l’anno 2013:

  1. Sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica
  2. Sviluppo di strategie della crescita, rilancio e valorizzazione della ricerca
  3. Promozione della qualità ed incremento di efficienza del sistema universitario
  4. Promozione del diritto allo studio universitario
  5. Sviluppo delle azioni di valutazione della performance del sistema scolastico con particolare riferimento agli apprendimenti e alle competenze degli alunni
  6. Sviluppo delle azioni di orientamento scolastico e professionale, di educazione alla cittadinanza e alla legalità, di contrasto alla dispersione scolastica
  7. Monitoraggio e completamento dell’attuazione della riforma del primo e secondo ciclo di istruzione, nonché dei percorsi post-secondario con particolare riferimento agli ITS
  8. Ammodernamento dell’intero sistema scolastico
  9. Implementazione e sviluppo di modelli ed interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole
  10. Riorganizzazione e ammodernamento del Ministero. Politiche per l ‘efficienza gestionale

Analizziamo di seguito le principali novità normative e le modifiche introdotte nei cicli di istruzione e formazione nel corso della Legislatura.


Principali novità normative

Autonomia: l’art. 50, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR, entro il 6 giugno 2012, ad emanare un decreto contenente linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale
;
– si veda inoltre il Disegno di Legge, “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti“;

BES e DSA: si veda la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010), Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico (vd. Decreto ministeriale 12 luglio 2011); con la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 sono stati introdotti nuovi strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e per l’organizzazione territoriale dell’inclusione scolastica (vd. Circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8);

Cittadinanza e costituzione: conoscenze e competenze devono essere acquisite in ogni ciclo nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo (art. 1, Legge 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137). Si veda anche il Documento di indirizzo 4 marzo 2009, Prot. AOODGOS 2079 sulla sperimentazione di “Cittadinanza e Costituzione” e la Circolare ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86; varata la Legge 23 novembre 2012, n. 222, Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole;

Comportamento: a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo (art. 2, Legge 30 ottobre 2008, n. 169); si vedano anche il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 e l’art. 7 del DPR 122/09 (art. 3, c. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169);

CCNL: siglati i contratti collettivi nazionali per il Biennio economico 2008-2009 del comparto Scuola (23 gennaio 2009) e quelli relativi all’Area V dei Dirigenti Scolastici per il quadriennio 2006-2009 (15 luglio 2010); la quota parte del 30% delle economie di spesa, prevista dal comma 9, art. 64, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, dovrebbe poi intervenire, “con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, [vd. Decreto Interministeriale 14 gennaio 2011, n. 3] sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative” (art. 8, c. 14), sul blocco del trattamento economico complessivo per il triennio 2011-2013 (art. 9, c. 1) e della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per il triennio 2010-2012 (art. 9, c. 23) previsti dal Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (si veda anche la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 – Legge di Stabilità 2011). Il 12 dicembre 2012 è stata siglata l’Ipotesi di CCNL relativo al personale della scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del decreto legge n. 120/2010 e dell’art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011.

Dematerializzazione: l’art. 7, c. 27-32, della  Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede la realizzazione entro il 14 ottobre 2012 di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; nello specifico dall’a.s. 2012-2013 tutte le iscrizioni avverranno esclusivamente on line, la pagella degli alunni sarà in formato elettronico e disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale, saranno adottati registri on line e l’invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie avverrà in formato elettronico;

Dirigenti scolastici e istituzioni scolastiche: il comma 5, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che “alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita’, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome“; l’art. 4, comma 69, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede: “All’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400»”; per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica, al fine di far valere il parametro di 400 alunni per avere titolo ad un posto di dirigente e di DSGA, si intendono le aree con le minoranze linguistica quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera linguistiche di lingua madre straniera (Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 14, c. 16); la Conferenza unificata Stato-Regioni, vista la sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147, preso atto della Risoluzione della 7a Comissione Senato del 10 luglio 2012, (Intesa 11 ottobre 2012, Definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica), ha deliberato: “(Art. 1) Al fine di salvaguardare le specificità territoriali, ad ogni Regione, con provvedimento del Ministro dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, viene assegnato un contingente regionale di dirigenti scolastici, cui corrisponde un numero di norma pari di istituzioni autonome comprese quelle educative, le scuole speciali e i poli tecnico-professionali di cui all’art. 52 della L. 35/2012, esclusi i Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), il cui numero è pari a 107. Tale contingente, al fine anche di assicurare il contenimento della spesa pubblica, è definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell’organico di diritto del primo anno scolastico di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per Kmq.. Il primo anno del triennio è l’anno scolastico 2012/ 2013. Per le scuole con insegnamento in lingua slovena si confermano le autonomie già funzionanti nell’a.s. 2012-2013. Nell’ambito del contingente assegnato le Regioni, di cui alla tabella A) allegata, definiscono autonomamente il numero degli alunni per ogni istituzione scolastica a seconda delle diverse realtà territoriali che come afferma la citata sentenza della Corte costituzionale “ben possono essere apprezzate in sede regionale”. Il Governo si impegna a proporre l’abrogazione del comma 5 dell’ art. 19 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla legge 183 / 2011 art. 4 comma 69, nonché dell’art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233 ed a definire, in coerenza con la presente intesa, i criteri di assegnazione per i DSGA.
(Art. 2) Per consentire l’attivazione delle procedure legate all’avvio dell’anno scolastico di riferimento, relative alla definizione degli organici, alla mobilità del personale, alle immissioni in ruolo, il piano di dimensionamento della rete scolastica è approvato dalla Regione entro il 30 novembre di ogni anno. Eventuali deroghe e/ o differimenti temporali possono essere previste in presenza di situazioni complesse o in via di definizione. Gli Uffici scolastici regionali entro il 31 dicembre di ogni anno provvedono ad apportare le necessarie modiche al sistema informativo adeguando le scuole secondo le delibere regionali.
“;

DSGA: l’art. 4, comma 70, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, introduce un comma 5-bis all’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111; esso prevede che «a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma»;

Dirigenti scolastici e DSGA (Reclutamento): il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, in ragione di quanto previsto dal comma 618, art. 1, della Legge 296/06, ha modificato sostanzialmente l’art. 29 del DLvo 165/01, definendo modalità e procedure delle nuove tornate concorsuali ai ruoli di dirigente scolastico. Con il DPCM 21 aprile 2011, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha autorizzato il MIUR a bandire concorsi pubblici per il triennio 2011-2013 per 2.386 posti di dirigente scolastico e 450 di dsga; con Decreto Direttore Generale 13 luglio 2011 è stato bandito il concorso per dirigente scolastico;

Docenti (Formazione iniziale e Reclutamento): le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese (art. 64, c. 4/ter, Legge 6 agosto 2008, n. 133) ed è stato varato il regolamento relativo alla formazione iniziale dei docenti (Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249); con Decreto del Direttore Generale 24 settembre 2012, n. 82 sosno stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; con Decreto Ministeriale 25 marzo 2013 vengono regolamentate e definite le modifiche al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado; con Decreto Ministeriale 25 marzo 2013 sono istituiti i percorsi speciali abilitanti;

DPS: l’art. 45 (Semplificazioni in materia di dati personali), comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che “al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 21 dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e’ altresi’ consentito quando e’ effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita’ organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all’articolo 27, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis.”;
c) all’articolo 34 e’ soppressa la lettera g) del comma 1 ed e’ abrogato il comma 1-bis
;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26
“;

Edilizia scolastica: l’art. 53, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che “al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni“; sul tema interviene anche l’art. 11, cc. 4 e ss., della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; con la Direttiva 26 marzo 2013, il MIUR destina 38 milioni di euro per la costruzione di edifici realizzati secondo le nuove Linee guida per le architetture interne in linea con l’innovazione nella scuola;

Ferie: l’art. 5, c. 8, della  Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti ivi inclusa la Consob, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore  del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre  a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare  ed  amministrativa  per  il  dirigente responsabile;
i commi 54 e 55, art. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) stabiliscono, rispettivamente che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” e che “all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»“;

Frequenza: a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo (si veda l’art. 14, c. 7, del DPR 122/09, nonché, per la scuola secondaria di primo grado, l’art. 11, c. 1, Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59). Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico sono stati forniti inoltre con la Nota 27 ottobre 2010, Prot. n.7736 e con la Circolare Ministeriale 4 marzo 2011, n. 20;

Libri di testo: l’art. 11, c. 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, stabilisce che “All’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l’anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista (…) » “;

Mansioni superiori: l’art. 14, c. 22, della  Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede
Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano del semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico;

MIUR: con la Legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (GU n. 164 del 15-7-2008 ), il Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) diventa Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), la cui struttura è stata riorganizzata col DPR 20 gennaio 2009, n. 17 (GU n. 60 del 13-3-2009); Obbligo di istruzione: di almeno 10 anni (comma 622, Legge 296/06 – Finanziaria 2007), come regolamentato dal Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139; il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9, trasmette il “Certificato delle Competenze di Base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione”. Si veda anche l’art. 8 del DPR 122/09.
L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale (art. 64, c. 4/bis, Legge 6 agosto 2008, n. 133); la Legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede l’assolvimento dell’obbligo anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48, c. 8, del Decreto Legislativo 276/03);

Organici:
– per l’anno scolastico 2010/2011 si veda la Circolare ministeriale 13 aprile 2010, n. 37 che trasmette il Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente e la Nota 9 giugno 2010, Prot. n. 5706 DGPER, di trasmissione del Decreto Interministeriale sull’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l’anno scolastico 2010/2011, alla luce di quanto previsto dal DPR 119/09;
– per l’anno scolastico 2011/2012 si veda la Circolare Ministeriale 14 marzo 2011, n. 21, che trasmette il Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente e la Nota 1 giugno 2011, Prot. n. 4638, di trasmissione del Decreto Interministeriale sull’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
– il comma 7, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che, “a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012“;
– l’art. 50, comma 3, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR, entro il 5 agosto 2012, ad emanare un decreto, con cadenza triennale, che definisca la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete;

Pubblica amministrazione: in attuazione degli articoli dal 2 al 7 della Legge 4 marzo 2009, n. 15, l’esecutivo ha varato il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (modificato e integrato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141) che ha determinato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (la terza grande riforma del settore avvenuta dagli anni novanta ad oggi: I. Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; II. Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 e Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80), intervenendo in particolare in materia di:

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 apporta inoltre profonde modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione dell’8 marzo 2013, ha approvato definitivamente il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

Revisori dei conti: l’art. 6, c. 20, della  Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede
“All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 616, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A decorre dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni”;
b) dopo il comma 616 è inserito il comma:
“616 bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e delle finanze”;

Sindacati:
– congedi, aspettative e permessi: la Legge 4 novembre 2010, n. 183, delega il Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (vd. Decreto legislativo 18 lugluio 2011, n. 119);
– tentativo di conciliazione: con l’art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, torna ad essere facoltativo il tentativo di conciliazione (reso obbligatorio dal DLvo 80/98);

Sistema nazionale di valutazione (funzione ispettiva, INVALSI, ANSAS/INDIRE):
– la Legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge del Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, delega il MIUR ed il governo, entro il 27 aprile 2011, a riorganizzare la funzione ispettiva (Art. 2, comma 4-octiesdecies) ed a regolamentare il sistema nazionale di valutazione (Art. 2, comma 4-noviesdecies);
– il comma 1, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che, a far data dal 1° settembre 2011, sia soppresso l’ANSAS e ripristinato l’INDIRE; si vedano inoltre la Direttiva 30 luglio 2010, n. 67 (INVALSI) e l’Atto di indirizzo 6 agosto 2010, prot.n. 5918 (ANSAS);
– l’art. 51, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all’articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10;
– l’art. 51, comma 2, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce che “le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176“;
Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione dell’8 marzo 2013, ha approvato definitivamente il “Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione“;
Si veda anche il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 relativo alla “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge n. 92 del 2012”;

Tesoreria unica: l’art. 7, c. 33-34, della  Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede che le scuole entrino nel sistema della “Tesoreria Unica” dello Stato e che tutta la loro liquidità sia trasferita entro il 12 novembre 2012 alla Tesoreria Provinciale  (art. 7, cc. 33-34); Visite fiscali: l’art. 14, c. 25, della  Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede
all’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
“5-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra lke regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all’organico di diritto delle regioni con riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun anno finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.”


Cicli di istruzione

Sezioni primavera

Proseguono in via sperimentale i servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi (si veda l’Accordo Quadro Sezioni Primavera del 14 giugno 2007 trasmesso con Nota 21 giugno 2007, Prot. n. 235) istituiti dal comma 630 della Legge 296/06. Si veda anche l’art. 2, c. 3, del DPR 89/09.
L’Accordo siglato il 7 ottobre 2010 ha effetto per l’anno scolastico 2010-2011, ma ha validità triennale.

Scuola dell’Infanzia e Primo Ciclo di Istruzione

Il comma 4, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, (dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147) prevede che, “per garantire un processo di continuita’ didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche“.

Si vedano:

Scuola dell’Infanzia

  • età: compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie, tre anni di età compiuti entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (art. 2, cc. 1-2, DPR 89/09);
  • orario: 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali (art. 2, c. 5, DPR 89/09).

Scuola Primaria

  • età: sei anni di età compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie, sei anni di età compiuti entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (art. 4, cc. 1-2, DPR 89/09);
  • insegnate unico: dall’a.s. 2009/2010 le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. (art. 4, Legge 30 ottobre 2008, n. 169); l’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati (anche esterni alle classi sino all’anno scolastico 2011/2012) (art. 10, c. 5, DPR 81/09);
  • orario settimanale: 24, 27, 30, 40 ore (tempo pieno) (art. 4, cc. 1-2, DPR 89/09);
  • valutazione: dall’ anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. I docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (art. 3, cc. 1 e 1/bis, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 2, DPR 122/09);
  • adozione libri di testo: con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169).

Scuola Secondaria di Primo Grado

  • orario: 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa (art. 5, c. 1, DPR 89/09); si veda anche il Decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37, Ridefinizione delle classi di abilitazione all’insegnamento, nonché composizione delle cattedre alla luce delle nuove classi di abilitazione in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado
  • valutazione: dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
    Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. (art. 3, cc. 2 e 3, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 2, DPR 122/09);
  • esame conclusivo primo ciclo: espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi (art. 3, c. 4, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 3, DPR 122/09). Sulla strutturazione dell’esame si veda la Circolare ministeriale 20 maggio 2010, n. 49;
  • adozione libri di testo: ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169).

Secondo Ciclo di Istruzione

  • valutazione: nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline e’ comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico (art. 4, c. 6, DPR 122/09). Indicazioni operative in merito alla valutazione sono state fornite con la Nota 9 novembre 2010, prot. n.AOODPIT3320
  • adozione libri di testo: ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169);
  • esami di stato: sono ammessi gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, c. 1, DPR 122/09);
  • crediti e lode: il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99, ha modificato le condizioni per l’attribuzione della lode e la tabella dei crediti scolastici prevista dall’art. 11, c. 2, del DPR 23 luglio 1998, n. 323, e modificata dal DM 42/07;
  • IRC: indicazioni sperimentali per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori sono state trasmesse con la Circolare ministeriale 3 agosto 2010, n. 70, sono state sostituite dalle Indicazioni nazionali allegate al DPR 20 agosto 2012, n. 176, in esecuzione dell’intesa firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana (DPR 20 agosto 2012, n. 175)
  • classi di concorso: in attesa dell’emanazione del Regolamento relativo all’accorpamento delle Classi di Concorso, sono state indicate le attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo ed al secondo anno di corso degli Istituti di II grado interessati al riordino (Nota 25 maggio 2010, Prot.n.5358 e Nota 14 marzo 2011, Prot. A00DPIT n. 272);
  • riordino: con la Circolare ministeriale 30 agosto 2010, sono state delineate le misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per l’anno scolastico 2010-2011.

riforma_2010

Licei

  • durata: quinquennale articolata in due periodi biennali ed in un quinto anno (art. 2, c. 3, DPR 89/10)
  • quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche: non superiore rispetto al monte ore complessivo
    – al 20% nel primo biennio,
    – al 30% nel secondo biennio
    – al 20% nel quinto anno (art. 10, c. 1, lett. c, DPR 89/10)
  • possono costituire dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti (art. 10, c. 2, lett. a, DPR 89/10)
  • possono dotarsi di un comitato scientifico (art. 10, c. 2, lett. b, DPR 89/10)
  • possono organizzare attività ed insegnamenti facoltativi (art. 10, c. 2, lett. c, DPR 89/10)
  • contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti (vd. allegato H). (art. 10, c. 3, DPR 89/10)
  • nel quinto anno è impartito l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche (art. 10, c. 5, DPR 89/10)
  • articolazione: licei (art. 3, c. 1, DPR 89/10)
    – artistico: orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali; di 759 ore, corrispondenti a 23 ore medie settimanali nel secondo biennio e di 693 ore, corrispondenti a 21 ore medie settimanali nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti di indirizzo è di 396 ore nel secondo biennio, corrispondenti a 12 ore medie settimanali e di 462 ore, corrispondenti a 14 ore medie settimanali nel quinto anno (art. 4, c. 5, DPR 89/10);
    a partire dal secondo biennio si articola nei seguenti indirizzi (art. 4, c. 2, DPR 89/10):
    a. arti figurative;
    b. architettura e ambiente;
    c. design;
    d. audiovisivo e multimediale;
    e. grafica;
    f. scenografia.
    Gli istituti d’arte con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei (art. 13, c. 2, DPR 89/10).
    – classico: orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali. (art. 5, c. 2, DPR 89/10)
    – linguistico: orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 6, c. 3, DPR 89/10)
    – musicale e coreutico: orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali. (art. 7, c. 3, DPR 89/10)
    – scientifico: può essere attivata l’opzione “scienze applicate” (art. 8, c. 2, DPR 89/10); orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 8, c. 3, DPR 89/10); sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2013, n.113, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 che regolamenta i Licei ad indirizzo sportivo;
    – delle scienze umane: può essere attivata l’opzione economico-sociale (art. 9, c. 2, DPR 89/10); orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 9, c. 3, DPR 89/10)

Devono essere ancora varati:

  • i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi agli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione dei percorsi liceali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione; (art. 13, c. 10, lett. c, DPR 89/10)
  • il regolamento per le sezioni bilingui, le sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo e di liceo linguistico europeo. (art. 3, c. 2, DPR 89/10)

Si veda:

Istituti Tecnici

  • fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione (art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40 ed art. 1 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 1, c. 2, DPR 88/10)
  • orario complessivo annuale: 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 5, c. 1, lett. b, DPR 88/10); a partire dall’anno scolastico 2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali. (art. 1, c. 4, DPR 88/10)
  • percorsi: hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori:
    – Economico (art. 3, DPR 88/10), in relazione ai seguenti indirizzi:
    a) Amministrazione, Finanza e Marketing (B1);
    b) Turismo (B2).
    – Tecnologico (art. 4, DPR 88/10), dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori, in relazione ai seguenti indirizzi:
    a. Meccanica, Meccatronica ed Energia (C1);
    b. Trasporti e Logistica (C2);
    c. Elettronica ed Elettrotecnica (C3);
    d. Informatica e Telecomunicazioni (C4);
    e. Grafica e Comunicazione (C5);
    f. Chimica, Materiali e Biotecnologie (C6);
    g. Sistema Moda (C7);
    h. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (C8);
    i. Costruzioni, Ambiente e Territorio (C9).
  • Gli indirizzi sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali funzionanti presso gli istituti tecnici, ivi compreso l’indirizzo scientifico-tecnologico, sono ricondotti nei nuovi ordinamenti dei licei. (art. 8, c. 1, DPR 88/10);
  • Negli istituti tecnici e agrari specializzati per la viticoltura ed enologia, confluiti negli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo “agraria, agroalimentare e agroindustria”, i percorsi si sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del conseguimento della specializzazione di “Enotecnico” (art. 8, c. 1, DPR 88/10);
  • struttura (art. 5, c. 2, DPR 88/10):
    a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
    b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
    c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo.
  • autonomia (art. 5, c. 3, lett. a, DPR 88/10): 20% dei curricoli
  • flessibilità (art. 5, c. 3, lett. b, DPR 88/10): con riferimento all’orario annuale delle lezioni
    – entro il 30% nel secondo biennio
    – entro il 35% nell’ultimo anno;
  • possono costituire dipartimenti quali articolazioni del collegio dei docenti (art. 5, c. 3, lett. c, DPR 88/10);
  • possono dotarsi di un comitato tecnico-scientifico (art. 5, c. 3, lett. d, DPR 88/10)
  • possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro (art. 5, c. 3, lett. e, DPR 88/10)

Devono essere ancora varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi a:

  • i criteri generali per l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;
  •  gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti tecnici, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.

Si veda inoltre:

Istituti Tecnici: Codici indirizzi, articolazioni  ed opzioni
(Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012 prot. n. 7431 Direttiva n. 69 del 1° agosto 2012)

Settore

Indirizzo

Cod. Indir.

Articolazioni

Cod. Artic.

Opzioni

Cod. Opz.

ECONOMICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING (Biennio comune)

IT01

Amministrazione Finanza e Marketing (triennio) (*)

 ITAF

Relazioni internazionali

ITRI

Sistemi informativi aziendali

ITSI

TURISMO (Biennio + Triennio)

IT04

TECNOLOGICO MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA (Biennio comune)

IT05

Meccanica e meccatronica

ITMM

Tecnologiedell’occhiale

ITMO

Tecnologie  delle materie plastiche

ITMP

Energia

ITEN

TRASPORTI e LOGISTICA (Biennio comune)

IT09

Costruzione del mezzo

ITCS

Costruzioni Aeronautiche

ITCT

Costruzioni Navali

ITCV

Conduzione del mezzo

ITCD

Conduzione del mezzo Aereo

ITCR

Conduzione del mezzo Navale

ITCN

Conduzione di apparati ed impianti marittimi

ITCI

Logistica

ITLG

ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA (Biennio comune)

IT10

Elettronica

ITEC

Elettrotecnica

ITET

Automazione

ITAT

INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI (biennio comune)

IT13

Informatica

ITIA

Telecomunicazioni

ITTL

GRAFICA e COMUNICAZIONI (Biennio comune + Triennio)

IT15

Tecnologie cartarie

ITTC

CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE (Biennio comune)

IT16

Chimica e materiali

ITCM

Tecnologie del cuoio

ITGC

Biotecnologie ambientali

ITBA

Biotecnologie sanitarie

ITBS

SISTEMA MODA (Biennio comune)

IT19

Tessile , abbigliamento e moda

ITAM

Calzature  e moda

ITCZ

AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA (Biennio comune)

IT21

Produzioni e trasformazioni

ITPT

Gestione dell’ambiente e del territorio

ITGA

Viticoltura ed enologia

ITVE

Enotecnico (solo 6 anno)

ITVT

COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO (Biennio comune)

IT24

 Costruzione ambiente e territorio (triennio) (*)

ITCA

Tecnologie  del legno nelle costruzioni

ITCL

Geotecnico

ITGT

(*) Il triennio non è un’articolazione. Viene comunque assegnato un codice per differenziarlo da quello indicato per il biennio comune.

Istituti Professionali

  • fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione (art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40 ed art. 1 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 1, c. 2, DPR 87/10)
  • percorsi: hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori:
    – Servizi (art. 3, DPR 87/10), in relazione ai seguenti indirizzi:
    a. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (B1)
    b. Servizi socio-sanitari (B2)
    c. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (B3)
    d. Servizi commerciali (B4)
    – Industria e artigianato (art. 4, DPR 87/10), dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori, in relazione ai seguenti indirizzi:
    a) Produzioni industriali ed artigianali (C1);
    b) Manutenzione e assistenza tecnica (C2).
  •  possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale (Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 2, c. 3, DPR 87/10)
  • orario complessivo annuale: 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 5, c. 1, lett. b, DPR 87/10); le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l’anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti con l’orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze funzionanti nell’anno scolastico 2011/2012 l’orario complessivo annuale delle lezioni è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali (art. 1, c. 3, DPR 87/10)
  • struttura (art. 5, c. 2, DPR 87/10):
    a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
    b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
    c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo.
  • corsi triennali di qualifica: in regime di surroga o sussidiarietà (in mancanza delle linee guida previste dall’art. 13, c. 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40), nei limiti dell’orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno  (art. 8, c. 5, DPR 87/10)
  • area di professionalizzazione: sostituita nelle quarte e quinte classi con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro (art. 8, c. 3, DPR 87/10)
  • autonomia (art. 5, c. 3, lett. a, DPR 87/10): 20% dei curricoli
  • flessibilità (art. 5, c. 3, lett. b-c, DPR 87/10): con riferimento all’orario annuale delle lezioni
    – entro il 25% nel primo biennio (integrazione sistema istruzione e formazione professionale regionale)
    – entro il 35% nel secondo biennio
    – entro il 40% nell’ultimo anno;
  • possono costituire dipartimenti quali articolazioni del collegio dei docenti (art. 5, c. 3, lett. d, DPR 87/10);
  • possono dotarsi di un comitato tecnico-scientifico (art. 5, c. 3, lett. e, DPR 87/10)
  • possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro (art. 5, c. 3, lett. f, DPR 87/10)

Devono essere ancora varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi a:

  •  gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti professionali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.

Si veda inoltre:

Istituti Professionali: Codici indirizzi, articolazioni ed opzioni
(Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012 prot. n. 7428  – Direttiva n. 70 del 1° agosto 2012)

Settore

Indirizzo

Cod. Indir.

Articolazioni

Cod. Artic.

Opzioni

Cod. Opz.

SERVIZI

SERVIZI per l’AGRICOLTURA e lo SVILUPPO RURALE

(biennio comune + triennio)

IP01

 

Gestione risorse forestali e montane

IPGF

Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio

IPVP

SERVIZI

SOCIO-SANITARI

(biennio + triennio)

IP02

 

Ottico

(biennio + triennio)

IP04

Odontotecnico

(biennio + triennio)

IP03

SERVIZI per L’ENOGASTRONOMIA e L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

(Biennio comune)

IP05

Enogastronomia

(triennio)

IPEN

Prodotti dolciari artigianali ed industriali

(vedi nota 1)

IPPD

Servizi di sala e di vendita

(triennio)

IP06

Accoglienza turistica

(triennio)

IP07

SERVIZI COMMERCIALI

(biennio comune + triennio)

IP08

Promozione commerciale  e pubblicitaria

IPCP

INDUSTRIA e ARTIGIANATO

MANUTENZIONE ed ASSISTENZA TECNICA

(biennio comune + triennio)

IP09

Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili

IPAI

Manutenzione dei mezzi di trasporto

IPMM

PRODUZIONI INDUSTRIALI e ARTIGIANALI

(Biennio comune)

IP10

Industria

(triennio)

IPID

Arredi e forniture di interni

IPAF

Produzioni audiovisive

IPAV

Artigianato

(triennio)

IPAG

Produzioni tessili sartoriali

IPTS

Produzioni artigianali del territorio

IPAT

Poli Tecnico-Professionali

L’art. 52, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR ad emanare un decreto contenente linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

Istruzione e Formazione Professionale

La distinzione tra il sistema dell’Istruzione (statale) e quello dell’Istruzione e Formazione professionale (regionale) è definita dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 (si veda anche l’art.1, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’art. 13, cc. 1-1/bis, della Legge 2 aprile 2007, n. 40), sulla scorta di quanto previsto dall’art. 117 della Costituzione come novellato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

L’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 27, c. 2, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226), stabilisce che:

  • dall’anno scolastico 2010-2011 prenda avvio il sistema di istruzione e formazione professionale con percorsi relativi a 21 figure professionali per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi di durata quadriennale;
  • i livelli essenziali delle prestazioni di tali percorsi – che rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni – siano definiti a livello nazionale;
  • siano predisposte le linee guida (già previste dall’art. 13, c. 1/quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40) per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali di Stato e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionale (si veda in tal senso l’Intesa del 16 dicembre 2010 relativa alle linee guida per il raccordo fra IP e IeFP, adottate dal MIUR con Decreto Ministeriale 18 gennaio 2011, n. 4).

QUALIFICHE PROFESSIONALI TRIENNALI (Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011)

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO

OPERATORE DELLE CALZATURE

OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE

OPERATORE EDILE

OPERATORE ELETTRICO

OPERATORE ELETTRONICO

OPERATORE GRAFICO

− Indirizzo 1: Stampa e allestimento − Indirizzo 2: Multimedia

OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE

OPERATORE DEL LEGNO

OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

  • –  Indirizzo 1: Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo
  • –  Indirizzo 2: Riparazioni di carrozzeria

OPERATORE MECCANICO

OPERATORE DEL BENESSERE

– Indirizzo 1: Acconciatura – Indirizzo 2: Estetica

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

– Indirizzo 1: Preparazione pasti – Indirizzo 2: Servizi di sala e bar

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

– Indirizzo 1: Strutture ricettive – Indirizzo 2: Servizi del turismo

OPERATORE AMMINISTRATIVO – SEGRETARIALE

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE

OPERATORE AGRICOLO

– Indirizzo 1: Allevamenti animali
– Indirizzo 2: Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole – Indirizzo 3: Silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente

OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE (integrazione di cui all’Accordo in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 19 gennaio 2012)

Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti

I commi 632 e 634 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) hanno riorganizzato i Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti (CTP) ed i Corsi serali nei nuovi Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, istituiti con Decreto Ministeriale 25 ottobre 2007.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 , n. 263, di ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47, del 25 febbrao 2013.

Apprendimento permanente

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39, del 15 febbraio 2013, il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimentinon formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

Istituiti con l’art. 69 della Legge 144/99, sono coordinati dalle Linee guida stabilite dal Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, attuativo della Legge 296/06 – Finanziaria 2007 (art. 1, cc. 631 e 875) e della Legge 40/07 (art. 13, c. 2) e riorganizzati dal Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 (GU n.91 del 18-4-2013).

Istituti Tecnici superiori (ITS)

L’art. 52, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR ad emanare un decreto contenente linee guida per:
a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.
Si veda inoltre il Decreto Ministeriale 7 febbraio 2013 recante le Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori

AFAM

All’esame delle Camere un Disegno di Legge per la “Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale“; i commi dal 102 al 107, art. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) stabiliscono che i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

Università

Si veda:

  • Legge 1/09 (Conversione DL 180/08), recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca
  • Legge 240/10, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario

Educazione&Scuola Newsletter n. 1030

Educazione&Scuola Newsletter n. 1030

Giugno 2013

Su Educazione&Scuola

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Anief continua la campagna di adesione ai ricorsi per sbloccare gli aumenti di stipendio al personale di ruolo, valutare per intero ai fini giuridici ed economici tutti gli anni di precariato, dare gli scatti di anzianità ai precari ai sensi delle recenti sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea. Il sindacato rimane vigile sulla converione in legge del decreto che ripristina le vecchie regole per TFR/TFS e sull’emendamento che cancella l’orario dei docenti a 24 ore. Nel frattempo, ricordiamo a tutti i docenti di ruolo o laureati dopo il 2002 che entro il 7 novembre possono aderire al ricorso per partecipare al concorso a cattedra, richiedendo le istruzioni operative e presentando la domanda.


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Notizie

30 giugno Verifica Programma annuale

Come previsto dall’art. 6, comma 1, del DI 44/01, entro il 30 giugno, il Consiglio d’Istituto verifica le disponibilità finanziarie dell’Istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine …

27 giugno Audizione Ministro nelle 7e Commissioni

In Commissione Istruzione di Senato e Camera, in seduta congiunta, interviene in replica il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, sulle linee programmatiche …

26 giugno DL Lavoro in CdM

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro ed aumentare l’occupazione

25 giugno Personale inidoneo e ITP in 7a Senato

Prosegue nella 7a Commissione del Senato l’esame congiunto dei disegni di legge in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli …

25 giugno Blocco Stipendi in Parlamento

La 1a Senato approva una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sullo Schema di DPR recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi …

25 giugno Quarta prova scritta Esame II Ciclo

Si svolge il 25 giugno la quarta prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione

Mobilità 2013-2014

25 giugno: diffusione risultati Mobilità del Personale Docente della Scuola Secondaria di I grado 2013-2014

24 giugno Terza prova scritta Esame II Ciclo

Si svolge il 24 giugno la terza prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione

21 giugno Definizione terza prova scritta

Entro il 21 giugno le Commissioni definiscono tipologia, durata ed orario dello svolgimento della terza prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione

20 giugno Seconda prova scritta Esame II Ciclo

Si svolge il 20 giugno la seconda prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione

19 giugno DdL “Semplificazione” in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 19 giugno, ha approvato il Disegno di Legge “Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”

19 giugno Prima prova scritta Esame II Ciclo

Si svolge il 19 giugno la prima prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione

19 giugno Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il 19 giugno 2013 entra in vigore il codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

17 giugno Prova scritta Nazionale Esami conclusivi I Ciclo

Si svolge il 17 giugno 2013 la prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

17 giugno Esami di Stato II Ciclo

Il 17 giugno, alle ore 8.30, con l’insediamento delle Commissioni d’Esame, hanno inizio gli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di Istruzione

15 giugno “Decreto Fare” in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 15 giugno 2013 ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita

14 giugno Diritto allo studio universitario: l’intervento del ministro Carrozza

Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza interviene al Forum Europeo per il Diritto allo studio universitario

12 giugno Ammissione Corsi Laurea ad accesso programmato

Il 12 giugno il Ministro firma il nuovo Decreto Ministeriale che sostituisce il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 334, relativo a “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea …

11 giugno Sostegno Scuola alla Camera

L’Aula della Camera esamina la mozione concernente “Misure a sostegno della Scuola, dell’Università e della Cultura”

10 giugno Trasmissione Testi adottati

La trasmissione degli elenchi dei testi adottati deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 10 giugno 2012 per tutti i gradi di scuola

6 giugno Riforma costituzionale in CdM

Il Consiglo dei Ministri approva un Disegno di Legge di revisione dei Titoli I, II, III e V della parte Seconda della Costituzione

5 giugno DL 35/13 alla Camera

La Camera approva definitivamente il DdL di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione

4 giugno Commissione Riforme costituzionali

Il presidente del consiglio presenta l’elenco dei componenti della commissione per le riforme costituzionali

3 giugno Commissioni Esami di Stato II Ciclo

Il MIUR rende noti i nomi dei commissari esterni e dei presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato

Norme

Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore …

Nota 27 giugno 2013, Prot. 1551

Piano Annuale per l’Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013

Nota 27 giugno 2013, Prot. n. AOODGPER 6604

D.M. 27 giugno 2013 n. 572. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/14 …

Decreto Ministeriale 27 giugno 2013, n. 572

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/14 – operazioni di carattere …

Nota 25 giugno 2013, Prot. n. AOODGPER. 6435

Conferimento e mutamento di incarico dirigenti scolastici – Applicazione legge 104/92

Decreto Direttoriale 24 giugno 2013 n. 1222

Parziale rettifica ed integrazione alla graduatoria dei progetti di Innovazione Sociale – Bando D.D. 391/Ric del 5 luglio 2012

Nota 21 giugno 2013, Prot.12757

Differimento della data e/o spostamento della sede di esame della terza prova scritta, già fissata per lunedì 24 giugno 2013

Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

Education at a Glance 2013

OECD

Avviso 20 giugno 2013

Concorso scolastico nazionale “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” a.s. 2012-13. Proclamate le scuole vincitrici

Intesa 20 giugno 2013

Avviso 20 giugno 2013

Concorso “Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia” a.s. 2012-13. Proclamate le scuole vincitrici

Avviso 20 giugno 2013

Concorso pubblico, per esami, a 3 posti di dirigente di seconda fascia, da adibire a compiti e funzioni negli specifici ambiti statistico e informatico, …

Avviso 20 giugno 2013

Composizione della squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali di Informatica 2013, scelti i giovani talenti che difenderanno i nostri …

Nota 20 giugno 2013, Prot. n. A00DGPER – 6174

Funzioni di mobilità nella scuola secondaria di II grado. A.s. 2013/14

Decreto Direttore Generale 19 giugno 2013, n. 35

Ripartizione tra le Regioni, per l’a.s. 2013/2014, dei finanziamenti per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole …

Decreto Direttore Generale 19 giugno 2013, n. 36

Ripartizione tra le Regioni a Statuto Speciale, per l’anno 2013, dei fondi per l’erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell’adempimento …

Decreto Direttore Generale 18 giugno 2013, Prot. 3102

Sedi degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale – sessione 2013

Decreto Direttore Generale 18 giugno 2013, Prot. 3394

Sedi degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra – sessione 2013

Decreto Direttore Generale 18 giugno 2013, Prot. 3393

Sedi degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario – sessione 2013

Nota 18 giugno 2013, Prot.n. 5994

“Parlo la tua lingua” e formazione del personale A.T.A.

Nota 13 giugno 2013, Prot. n.3278

Celebrazioni per il Bicentenario di fondazione dell’ Arma dei Carabinieri – Concorso rivolto agli studenti degli ultimi due anni dei licei artistici e …

Decreto Ministeriale 12 giugno 2013, n. 449

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014

Informativa 12 giugno 2013

Assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi

Nota 11 giugno 2013, Prot.n. MPIAOODGRUREG.UFF./ 9582

Pubblicazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Avviso 7 giugno 2013, AOOUFGAB Prot.n. 21

Invito a presentare manifestazione di interesse per la copertura del posto di Capo Ufficio Stampa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della …

Nota 7 giugno 2013, Prot. n. AOODGPER. 5688

Dirigenti scolastici – Conferimento e mutamento d’incarico – A.S. 2013/2014

Nota 6 giugno 2013, Prot. AOODGSC n.3871

Progetto “Verso una Scuola Amica” – Anno scolastico 2013-2014

Legge 6 giugno 2013, n. 64

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, …

Avviso 5 giugno 2013

Bando di concorso per la partecipazione delle scuole alla manifestazione Smart Education & Technology Days – 3 Giorni per la Scuola 9, 10, 11 Ottobre …

Nota 5 giugno 2013, Prot. n. AOODGPER 5607

Nota 5 giugno 2013, Prot. n. 3096

Indagine nazionale sulla prova scritta di matematica e sui risultati della sua valutazione

Nota 5 giugno 2013, Prot. AOODGSSSI n. 1379

Avvio del servizio di firma digitale remota del MIUR destinata a tutti i Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni …

Nota 5 giugno 2013, Prot.n. 3080

Esame di Stato scuola secondaria di I grado

Avviso MEF 4 giugno 2013

Vacanza del posto di Vice Direttore del ciclo secondario della Scuola europea di Culham (Gran Bretagna) per docenti del ciclo secondario – Anno scolastico …

Sentenza TAR Lazio 4 giugno 2013, n. 5568

Istanza di concessione della cittadinanza italiana a disabile non in grado di manifestare la propria volontà

Nota 4 giugno 2013, Prot. n. 3049

Vincitori seconda edizione delle Olimpiadi Nazionali di Lingue e civiltà classiche, Napoli 28-31 maggio 2013

Nota 4 giugno 2013, Prot. n. AOODGPER 5564

Indizione, per l’anno scolastico 2012/2013, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area …

Nota 4 giugno 2013, Prot. n. 1327

Fondo Scuola “ESPERO” – Adesione on line tramite Portale NoiPA

Nota 4 giugno 2013, Prot. n. AOODGPER 5541

Organico di diritto del personale insegnante di Religione cattolica per l’a.s. 2013/2014 – Proroga termini

Nota 3 giugno 2013, Prot. n. AOODGPER 5497

Funzioni di mobilità nella scuola secondaria di I grado. A.s. 2013/14

Nota 3 giugno 2013, MIURAOODGOS Prot. 3029

Sollecito e proroga della scadenza di restituzione del questionario di monitoraggio al termine del I biennio e del III anno (I anno del II biennio) dei …

 

 


Rubriche

in Bacheca della Didattica

Lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute

di Margherita Marzario

I più e i meno

di Claudia Fanti

La storia è maestra di vita

di Enrico Maranzana

La valorizzazione della professionalità docente

di Enrico Maranzana

Due quadri e qualche riflessione

di Beatrice Mezzina

Pratica della valutazione nella scuola primaria

di Nicola Zuccherini

Quale formazione per il dirigente scolastico?

di Enrico Maranzana

I diritti educativi nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia

di Margherita Marzario

in Esami

Le tracce ai tempi delle larghe intese

di Beatrice Mezzina

Diario d’Esame 2012-2013

a cura di Dario Cillo

in Europ@Fondi Strutturali di Fabio Navanteri

27/06/2013 – Asse I, Obiettivo A – Attuazione dell’azione Scuol@ 2.0, interventi a supporto del Piano Nazionale Scuola Digitale

Nota n. 6785 del 17 giugno 2013 e allegato

29/04/2013 – Progetto nazionale “Qualità e Merito” – Autorizzazioni Piani di Disseminazione – Annualità 2012/2013

Autorizzazioni e comunicazione all’USR

29/04/2013 – Obiettivo/Azione F3: “Istruzioni operative per la Gestione dell’Obiettivo F “

Nota n. 5984 del 22 maggio 2013 e linee guida

29/04/2013 – Autorizzazione formazione in presenza “DIDATEC BASE” e “DIDATEC AVANZATO”

Autorizzazioni e comunicazione all’USR

in Famiglie

Sul diritto degli studenti maggiorenni al sostegno scolastico

di Leonardo Sagnibene e Cinzia Olivieri

in Handicap&Società di Rolando Alberto Rorzetti

FAQ Handicap e Scuola – 54

a cura dell’avv. Salvatore Nocera e di Rolando Alberto Borzetti

Napolitano firma il decreto di cittadinanza per Cristian Ramos

AIPD

Il TAR Lazio riconosce il diritto alla cittadinanza italiana delle persone con disabilità intellettiva

di Salvatore Nocera

eBook anche per chi non ci vede

da Key4biz

Il dibattito sui BES

AA.VV.

Lia – Libri italiani accessibili

da Redattore Sociale

Autismo, aule di sostegno? “Niente di scandaloso”

da Il Redattore Sociale

Convegni, Incontri, Seminari, Concorsi 2013

a cura di Rolando Alberto Borzetti

Piano personalizzato di sostegno

di Rolando Alberto Borzetti

Disabilità e Cittadinanza

di Alfonso Amoroso

in InformagiovaniLa Rete di Vincenzo Andraous

Minori tra abbandono e tagli sociali

di Vincenzo Andraous

in LRE di Paolo Manzelli

Progettazione “NUTRA SCIENZA PER HORIZON 2020″

di Paolo Manzelli

in Mobilità

Mobilità 2013-2014

in PSSP&MD di Umberto Tenuta

P. D’Acunto, Temi platonici ed educazione estetica

di Umberto Tenuta

Promuovere o non promuovere gli alunni

di Umberto Tenuta

in Psicologia

Jaak Pansekpeep

di Adriana Rumbolo

in Recensioni

N. Gardini, Lo sconosciuto

di Antonio Stanca

V. Woolf, Freshwater

di Antonio Stanca

M. Veladiano, Il tempo è un dio breve

di Antonio Stanca

P. D’Acunto, Temi platonici ed educazione estetica

di Umberto Tenuta

La Basilicata di Giuseppe Decollanz

di Carlo De Nitti

J.R. Lansdale, Cielo di sabbia

di Antonio Stanca

L. Franchetti, La Sicilia nel 1876

di Antonella Genuardi

Incontro con Antonio Ferrara

di Mario Coviello

in Riforme On Line di Giancarlo Cerini

I paradossi del referendum bolognese

di Giancarlo Cerini

in Scuola&Territorio di Gian Carlo Sacchi

Liberiamo la scuola

di Gian Carlo Sacchi

in Software

Capire l’Informatica di Paolo RocchiEdscuola

in Statististiche

Education at a Glance 2013

OECD

in Tiriticcheide di Maurizio Tiriticco

Le difficoltà della… difficile scommessa di Raffaele Laporta!

di Maurizio Tiriticco

Occorre un curricolo verticale…

di Maurizio Tiriticco

Signoriii… in Carrozza!!!

di Maurizio Tiriticco

Le competenze… sottintese!

di Maurizio Tiriticco

Finalmente un obbligo di istruzione in chiave europea!

di Maurizio Tiriticco

La parabola del grillismo

di Maurizio Tiriticco

 


Rassegne

Stampa

Sindacato

Gazzetta Ufficiale

 

27 giugno Audizione Ministro nelle 7e Commissioni

Il 27 giugno il Ministro Maria Chiara Carrozza interviene in replica davanti alle Commissioni riunite (VII) del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sulle linee programmatiche.

Il 13 giugno prosegue l’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sulle linee programmatiche del suo dicastero nella 7a Commissione della Camera.

Il 6 giugno, alle ore 13.30, in Commissione Istruzione di Senato e Camera, in seduta congiunta, si svolge l’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, sulle linee programmatiche del suo dicastero

26 giugno DL Lavoro in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 26 giugno 2013, ha approvato un decreto legge per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro ed aumentare l’occupazione.

Di seguito il comunicato stampa:

Il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta dei ministri del Lavoro, Enrico Giovannini, dell’Economia e Finanze, Fabrizio Saccomanni, e della Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, un decreto legge per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l’occupazione, soprattutto quella giovanile, sostenere le famiglie in difficoltà.

Gli obiettivi perseguiti dal Governo attraverso gli interventi previsti dal decreto-legge mirano ad aumentare il contenuto occupazionale della ripresa accelerando la creazione di posti di lavoro, soprattutto a tempo indeterminato; creando nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l’inattività, favorendo l’alternanza scuola-lavoro; sostenendo il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali; incentivando le assunzioni di categorie deboli della società, come le persone con disabilità (sarà previsto un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità). Si interviene inoltre per potenziare il sistema delle politiche attive del lavoro, per aumentare le tutele dei lavoratori, migliorare la trasparenza e l’efficienza dei meccanismi di conciliazione in caso di licenziamento. Infine, il decreto, che vuole dare risposte concrete alle Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”), prevede un forte intervento per sostenere il reddito delle persone maggiormente in difficoltà, specialmente nel Mezzogiorno, cioè l’area caratterizzata da tassi di povertà più elevati. Gli interventi previsti dal decreto legge rappresentano solo il primo passo della strategia del Governo per aumentare l’occupazione, specialmente giovanile, ridurre l’inattività e attenuare il disagio sociale. Un secondo gruppo di misure verrà definito non appena le istituzioni europee avranno approvato le regole per l’utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020 e di quelli per la “Garanzia giovani”.

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Vengono stanziati 794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 (500 milioni per le regioni del Mezzogiorno, 294 milioni per le restanti) per incentivare l’assunzione di lavoratori in età compresa tra i 18 e i 29 anni e che godano di almeno una di queste condizioni:
a) Siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) Siano lavoratori che vivono da soli con una o più persone a carico.

L’incentivo per il datore di lavoro è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali complessiva per un periodo di 18 mesi e non può superare i 650 euro per lavoratore. Se, invece, il datore di lavoro trasforma un contratto in essere da determinato a “indeterminato” il periodo di incentivazione è di 12 mesi. Alla trasformazione deve comunque corrispondere un’ulteriore assunzione di lavoratore.

Un apprendistato che abbia valore
In una logica di una disciplina maggiormente omogenea sull’intero territorio nazionale, entro il 30 settembre 2013 la conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida che disciplinino il contratto di apprendistato professionalizzante che le piccole e medie imprese e le microimprese dovranno adottare entro il 31 dicembre 2015.

Favorire i tirocini formativi
– Fino al 31 dicembre 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro un fondo di 2 milioni di euro annui per permettere alle amministrazioni che non abbiano a tal fine risorse proprie di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi.
– È anche autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per promuovere l’alternanza tra studio e lavoro e quindi l’attività di tirocinio curriculare per gli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno 2013-2014.
– Per creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l’inattività. Il provvedimento prevede il finanziamento di un ampio programma di tirocini formativi per giovani residenti nel Mezzogiorno che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni; un incentivo alle università che sottoscriveranno un protocollo standard definito dal Ministero dell’università e della ricerca per il finanziamento delle attività di tirocinio curriculare presso enti pubblici e privati per gli studenti universitari più meritevoli e in difficoltà economiche; un coordinamento più stretto con la formazione realizzata dagli istituti tecnici. Viene poi istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un’apposita struttura di missione, in vista dell’avvio della “Garanzia giovani”.

Un aiuto al Mezzogiorno
– In considerazione della grave situazione occupazionale che interessa i giovani residenti nelle aree del Mezzogiorno si è deciso di rifinanziare:
a) con 80 milioni di euro, delle misure per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;
b) con 80 milioni di euro il Piano di Azione Coesione rivolta a enti e organizzazioni del privato sociale che coinvolgano giovani in progetti di valorizzazione dei beni pubblici e per l’inclusione sociale;
c) con 168 milioni di euro, borse di tirocinio formativo per giovani disoccupati, che non studiano, che non partecipano ad alcuna attività di formazione.
– Per ridurre la povertà e per sostenere le famiglie del Mezzogiorno in difficoltà, viene avviato il programma “Promozione dell’inclusione sociale, finanziato con 167 milioni di euro.

Migliorare il funzionamento del mercato del lavoro
Si prevede una serie di interventi, in particolare relativi alla legge 92/2012 volti a chiarire la natura dei contratti e di semplificazione. In particolare sui contratti a termine e di somministrazione (come l’abrogazione del divieto di proroga del contratto “acausale”), contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto e lavoro accessorio.

Rafforzare le tutele per i lavoratori e migliorare la trasparenza
In particolare, in caso di tentativo di conciliazione la mancata presentazione di una delle parti sarà valutata dal giudice nella sua decisione finale; estensione anche ai co.co.pro. delle norme contro le cosiddette “dimissioni in bianco”; rivalutazione del 9.6% delle ammende con rivalutazione della metà del flusso che ne deriva al rafforzamento di misure di vigilanza e prevenzione in materia di sicurezza sul luogo del lavoro; il monitoraggio dei contratti aziendali con deposito obbligatorio presso le direzioni territoriali del lavoro; comunicazioni obbligatorie relative all’assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei contratti valgono a tutti gli effetti.

IL MEZZOGIORNO AL LAVORO
Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno.

La riprogrammazione dei Fondi Strutturali 2007‐2013. Il Ministro per la Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, nell’ambito della complessiva strategia del Governo per l’occupazione giovanile ha messo a punto un intervento di riprogrammazione dei Fondi Strutturali 2007‐13, definito di concerto con gli altri Ministeri interessati, in coerenza con i Piani d’Azione Coesione del 2012‐13.
Questo intervento è centrato sulla creazione di nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno. Mira a contrastare la forte caduta dell’occupazione indotta dalla recessione e per accompagnare la sua possibile ripresa, così come la regolarizzazione di impieghi “sommersi”; a rafforzare la coesione sociale e territoriale nel paese; a contribuire ad un rafforzamento strutturale del sistema delle imprese; ad indurre un aumento dei consumi e della tassazione a vantaggio dell’intero paese.
I giovani al Sud, alcuni dati statistici. Poche cifre sono sufficienti per illustrare la necessità di questo intervento. Nel Mezzogiorno vi sono 1.250.000 giovani (15‐29 anni) che non studiano né lavorano, più che nell’intero CentroNord. Un giovane meridionale su 3 oggi non studia né lavora. I giovani diplomati del Sud hanno nel 2012 un tasso di occupazione del 31% e i giovani laureati del 49%; tassi entrambi di circa 15 punti inferiori rispetto al resto del paese; la durata media della ricerca della prima occupazione supera i tre anni.
Al tempo stesso cresce sensibilmente al Sud la partecipazione al mercato del lavoro, segno sia di assoluta necessità di impiego in moltissime famiglie, sia di esplicita volontà di contribuire al rilancio del paese. Come ricorda la Banca d’Italia, “l’ offerta di lavoro cresce più rapidamente nelle regioni in cui l’aumento della disoccupazione è più marcato”.
Quattro assi d’intervento. L’intervento è organizzato su quattro assi: a) incentivazione della creazione di lavoro a tempo indeterminato (500 milioni di euro); b) incentivazione dell’autoimprenditorialità e dell’impresa sociale (250 milioni); c) avvicinamento dei giovani che non studiano e non lavorano (NEET) al lavoro attraverso tirocini (150 milioni); d) contrasto alla povertà estrema (circa 170 milioni).
1. La misura principale del primo asse incentiva direttamente la creazione di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, per i giovani fino a 29 anni di età, attraverso una sensibile riduzione del relativo costo per le imprese. La riduzione è pari al 33% della retribuzione lorda complessiva per un periodo di 18 mesi (con una dotazione di 500 milioni). L’impatto di tale misura sarà rafforzato dalla sua durata nel tempo, almeno fino al giugno 2015, grazie alla certezza del suo rifinanziamento in caso di esaurimento delle risorse; si tenderà così a rendere massimo l’effetto di stimolo di nuove assunzioni non già programmate.
2. Il secondo asse interviene potenziando due strumenti di politica economica già attivi. Da un lato con un rifinanziamento della legge 185 sull’autoimpiego e l’autoimprenditorialità (170 milioni); dall’altro con un rifinanziamento della misura “giovani del non profit” (già definita nel Piani d’Azione Coesione) per sostenere progetti del privato sociale.
3. Parallelamente, come terzo asse, questo impatto sarà rafforzato dalla contemporanea attivazione di una misura per la promozione di stage/tirocini nelle imprese per i giovani NEET, che potranno consentire un processo di progressivo inserimento. Quest’ultima misura ha una ulteriore dotazione di circa 150 milioni di euro, e prevede l’erogazione di un contributo di 3.000 euro per uno stage di sei mesi direttamente al tirocinante, così come un meccanismo gestionale che faciliti l’incontro delle richiesta delle imprese e delle disponibilità delle persone.
4. Il quarto ed ultimo asse interviene sulla povertà estrema. Per motivare questo indispensabile intervento per la coesione sociale, basta ricordare che al Sud un cittadino su tre della popolazione ha sperimentato forme di grave deprivazione in uno degli ultimi due anni (uno su cinque nell’intero paese, Sud incluso). Il 12% dei meridionali è in permanente condizione di grave deprivazione. Con questa misura viene estesa a tutti i comuni del Mezzogiorno la sperimentazione della nuova carta acquisti per le famiglie in stato di indigenza estrema, già prevista per le maggiori città dell’intero paese.
Gli effetti stimati. L’impatto dell’intervento “Il Mezzogiorno al lavoro per l’Italia. Prima parte” sarà sensibile. Coinvolgerà oltre 300.000 persone: in particolare oltre 150.000 cittadini in condizione di povertà estrema. Determinerà la creazione di circa 80.000 nuovi posti di lavoro nel 2013‐14. Il suo impatto sull’economia del Mezzogiorno produrrà una crescita del PIL stimabile in circa il +0,2% per il 2014,rispetto al livello atteso, e il +0,4% per il 2015 e oltre.
Come per tutti gli interventi nel Mezzogiorno, ne beneficerà l’intera economia nazionale: in particolare l’impatto aggiuntivo sulla produzione nel CentroNord sarà fra i 100 e i 200 milioni di euro l’anno, grazie alla fornitura addizionale di beni e servizi al Mezzogiorno.
L’iter. Nelle prossime settimane il Ministro per la Coesione Territoriale definirà gli specifici contenuti dell’intervento: “Il Mezzogiorno al lavoro per l’Italia. Seconda parte”, che si muoverà con la stessa logica e che conterrà misure di rapido impatto per il rafforzamento strutturale delle imprese e dei territori del Mezzogiorno, compiendo un ulteriore passo verso il rapido e proficuo impiego dei Fondi Strutturali 2007‐13 non ancora spesi.
Le misure previste sono destinate a durare nel medio periodo: esse potranno essere rifinanziate sia a valere di ulteriori riprogrammazioni dei fondi 2007‐13, sia attraverso l’appostamento di nuove risorse sui programmi per il 2014‐20.

 

25 giugno Blocco Stipendi in Parlamento

Il 25 giugno la 1a Commissione del Senato approva una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 9

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, considerando che il provvedimento risponde alla ratio di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego come previsto dalla legislazione primaria, esprime parere non ostativo, a condizione che lo schema di regolamento sia modificato in base alle seguenti indicazioni:

a) si tenga conto delle censure, mosse dalla Corte costituzionale con la sentenza 8 ottobre 2012, n. 223, a misure che determinano riduzione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti, anche incidendo sui meccanismi di progressione stipendiale, a cui peraltro, per effetto della medesima sentenza, si sottrae il personale della magistratura. In proposito, considerando che risultano pendenti dinanzi alla Corte costituzionale altri giudizi in materia, appare necessario che il regime delle proroghe definito dal regolamento, già di per sé in contrasto con il carattere di eccezionalità e di temporaneità proprio di interventi di tale natura, sia in ogni caso concepito in modo tale da evitare pronunce di illegittimità costituzionale che, tra l’altro, potrebbero determinare un conseguente onere finanziario a carico dello Stato, vanificando così i risparmi ottenuti;

b) si evidenziano i profili di irragionevolezza, con specifico riguardo ad alcune categorie di dipendenti pubblici, tra i quali gli appartenenti alla carriera diplomatica e a quella prefettizia, nonché gli appartenenti ai comparti difesa, sicurezza e pubblico soccorso, in ragione della loro particolare articolazione e delle peculiari modalità di progressione;

c) particolarmente critica appare la previsione che consente il passaggio di grado senza corresponsione dell’incremento economico (le cosiddette “promozioni bianche”). Tale misura, oltre a creare evidenti disparità di trattamento tra soggetti che svolgono identiche funzioni, si presenta significativamente punitiva nei confronti di quanti sono prossimi al godimento del trattamento pensionistico, dal momento che non potranno nel tempo recuperare quanto potrebbe essere consentito ai lavoratori in servizio.

Si osserva, altresì, che gli interventi volti a prorogare il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, contrariamente a quanto affermato nel preambolo dello schema di regolamento, non realizzano alcuna razionalizzazione in quanto l’effetto depressivo che ingenerano incide, in misura significativa, sull’organizzazione delle strutture coinvolte, sull’efficienza dei servizi offerti e sulla motivazione del personale.

Ove si ritenga comunque di procedere alla proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, si chiede che tale misura costituisca l’ultimo intervento di contenimento di spesa a discapito di una categoria sociale – quella dei dipendenti pubblici – già fortemente colpita da un progressivo processo di oggettivo impoverimento. Si invita, peraltro, il Governo ad attivarsi affinché, nel caso in cui vi siano le condizioni finanziarie compatibili, con il primo avanzo utile di bilancio, provveda ad adottare ogni soluzione utile per consentire di recuperare le perdite subite dalla categoria dei pubblici dipendenti.

Inoltre, al comma 1, lettera a), che proroga al 31 dicembre 2014 alcune delle misure previste dall’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, appare necessaria una riformulazione che assicuri una maggiore chiarezza espositiva e tenga conto dell’esigenza di completezza del richiamo al quadro normativo.

Infine, in riferimento al comma 1, lettera d), ove si prevede che l’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio  2015-2017 “non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo”, si ritiene che il non assorbimento debba essere inteso in senso non limitativo della posizione economica del pubblico dipendente, così come si evince anche dalla relazione illustrativa. In caso contrario, si determinerebbe un blocco ulteriore della crescita del trattamento economico accessorio, in particolare una non consentita proroga oltre il 2014 del blocco degli incrementi retributivi a titolo di indennità di vacanza contrattuale proiettati nel triennio 2015-2017. Appare in ogni caso opportuna una chiarificazione idonea a superare eventuali dubbi interpretativi.

 

Il 19 giugno le Commissioni riunite 1a e 11a della Camera esprimono parere favorevole con condizioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni riunite I e XI,
esaminato, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9);
rilevato che il termine per l’adozione di uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2012, è da tempo venuto in scadenza e che nel frattempo è cambiata anche la composizione del Governo in carica;
rilevato che lo schema di regolamento in esame è corredato della relazione tecnica e illustrativa, mentre mancano la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;
tenuto conto che l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 contiene una serie di interventi volti ad assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell’ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 nonché ulteriori risparmi da raggiungere, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per il 2013, 740 milioni di euro per l’anno 2014, 340 milioni di euro per l’anno 2015 e 370 milioni di euro a decorrere dal 2016;
ricordato altresì che la disciplina normativa – oggetto di proroga – che ha limitato la crescita dei trattamenti economici nel pubblico impiego è riconducibile all’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha previsto una serie di disposizioni complessivamente finalizzate a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni, definendo parametri massimi di aumento, operando riduzioni del trattamento, prevedendo la non applicazione di talune corresponsioni ed incidendo sulle dinamiche retributive contrattuali;
preso atto che, come evidenziato nella relazione tecnico illustrativa di accompagnamento, le economie relative agli interventi disposti con il provvedimento in esame, sono già state scontate nell’ambito degli effetti del citato decreto-legge n. 98 del 2011 e che quindi in questa fase appare difficile incidere sui contenuti dell’atto in esame;
rilevato peraltro che le esigenze connesse agli obiettivi di bilancio devono in ogni caso essere perseguite con criteri di proporzionalità e ragionevolezza e nel rispetto del principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e conformemente agli altri valori tutelati dalla Costituzione, a partire da quelli definiti dagli articoli 36 e 97 della Costituzione;
ricordato, infatti, che l’articolo 36 della Costituzione attribuisce al lavoratore «il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» e che è legittimo che i lavoratori abbiano adeguamenti contrattuali correlati all’andamento dell’inflazione;
richiamato inoltre il contenuto dell’articolo 39 della Costituzione che, anche tenuto conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 142 del 1980 e n. 34 del 1985, esprime i due principi della libertà sindacale e dell’autonomia collettiva, garantendo ai cittadini la libertà di organizzarsi in sindacati e ai sindacati la libertà di agire nell’interesse dei lavoratori;
rilevato altresì come la conseguenza delle misure adottate, che porta alla corresponsione di retribuzioni diverse a dipendenti che svolgono la medesima attività – ma che hanno maturato una progressione di carriera in momenti temporali diversi – andrebbe valutata alla luce del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 97 della Costituzione oltre che del principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione;
segnalata, pertanto, la necessità di tenere conto che l’allungamento temporale della misura del blocco dell’adeguamento retributivo, originariamente prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010, rischia di trasformare l’intervento eccezionale in una vera e propria deroga al meccanismo medesimo, da valutare attentamente rispetto alle previsioni costituzionali, con particolare riguardo a quelle recate dagli articoli 3, 36, 39 e 97 della Costituzione;
evidenziato che, come emerge dai dati forniti dall’ISTAT nel corso delle audizioni svolte, nel biennio 2011-2012 si è registrata una perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni contrattuali del settore pubblico di oltre cinque punti percentuali e che l’aspettativa per il 2013, in base alle proiezioni dell’indice delle retribuzioni contrattuali ed alle tendenze dell’inflazione, è di un’ulteriore riduzione delle retribuzioni contrattuali in termini reali;
rilevato dunque come, in tale quadro, è stato da più parti sottolineato come l’estensione del blocco della contrattazione a tutto il 2014, come previsto dal provvedimento in esame, implicherebbe un’ulteriore perdita di potere di acquisto, per i dipendenti pubblici, pari a circa 4 punti percentuali;
rilevato altresì che, dai dati forniti dall’ARAN riguardo alla massa complessiva del costo del lavoro, emerge che nel 2011 per le pubbliche amministrazioni si è registrato un decremento del 1,6 per cento rispetto al 2010 e il 2012 evidenzia una riduzione, ancora più marcata, del 2,3 per cento, a seguito della somma dell’effetto del calo delle retribuzioni pro-capite con l’ulteriore effetto del calo degli occupati; in tale quadro emerge – nel confronto con le retribuzioni del settore privato – un riallineamento della curva di crescita dei salari pubblici rispetto a quella del settore privato ed il riassorbimento della maggiore crescita registrata, a vantaggio dei primi, nella prima metà del 2000;
evidenziato altresì come, accanto a questo, vadano considerati quelli che costituiscono, di fatto, oneri aggiuntivi a carico dei dipendenti pubblici, come nel caso dei servizi per la mobilità del personale cui le pubbliche amministrazioni, e in particolare gli enti locali, non sono in grado di fare fronte e che quindi ricadono sui dipendenti pubblici che vi debbono provvedere con mezzi e risorse propri, per evitare la paralisi del funzionamento dei servizi stessi;
sottolineata, pertanto, l’esigenza che il Governo si impegni ad effettuare quanto prima una attenta riflessione rispetto agli strumenti, differenti rispetto a quelli in esame, con i quali intende intervenire in futuro per una razionalizzazione della spesa pubblica, tenendo conto che questa ha registrato, negli ultimi anni, aumenti rilevanti in relazione soprattutto ai costi dell’acquisto di beni e servizi, sui quali occorrerebbe pertanto ulteriormente intervenire, piuttosto che attraverso strumenti, quali il blocco della contrattazione, che rischiano di contrastare rispetto all’obiettivo di rendere più efficiente la pubblica amministrazione, premiando il merito e l’impegno;
rilevato inoltre che le misure finora adottate sono intervenute essenzialmente attraverso vincoli lineari nei confronti di tutte le amministrazioni, con il rischio di indebolire – o addirittura di arrestare – i processi di innovazione della pubblica amministrazione, riguardo ai quali era stato intrapreso uno specifico percorso, così come la misura del blocco della contrattazione collettiva nazionale, protratta nel tempo, rischia di rinviare ulteriormente alcuni problemi di riassetto complessivo del sistema della contrattazione pubblica, di revisione e di aggiornamento di istituti contrattuali, che vanno a sostegno di processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di sviluppo;
richiamate le raccomandazioni dell’OCSE sulle pubbliche amministrazioni contenute nel documento «OCSE: Government of the future» del 2001, in cui si chiede di intraprendere un percorso di crescita della pubblica amministrazione che coinvolga maggiormente i lavoratori, aumenti il senso di appartenenza e sviluppi un modello di pubblica amministrazione che muti la prospettiva;
preso atto dell’esigenza di un blocco della parte retributiva e segnalato tuttavia che appare, in ogni caso, particolarmente opportuno consentire una regolamentazione contrattuale di quegli aspetti del rapporto di lavoro che investono la tutela della personalità e della professionalità, nonché il benessere organizzativo del lavoratore, che sono fra l’altro in rapporto di congruenza con l’efficienza delle pubbliche amministrazioni; infatti, una restaurazione di una contrattazione collettiva a tali effetti può addirittura assicurare, come effetto indotto, recuperi di efficienza, con positivi effetti in termini economici, ferma restando l’opportunità che il Governo individui modalità che consentano, nell’ambito della definizione di comparti ed aree di contrattazione collettiva, la valorizzazione di particolari comparti o settori;
rilevato parimenti che, tenuto peraltro conto della specificità e degli importanti compiti affidati agli operatori del comparto sicurezza e difesa, appare a maggior ragione congruo prevedere la possibilità per queste categorie di negoziare gli aspetti normativi del rapporto di lavoro; in tali settori, infatti (a differenza di quanto avviene in quelli sottoposti alla contrattazione privatistica per i quali è stato possibile, attraverso lo strumento dei contratti collettivi nazionali quadro, procedere comunque ad alcuni aggiustamenti di carattere normativo ad invarianza di spesa), la rigidità del sistema ad ordinamento pubblicistico, che prevede attualmente il carattere triennale della negoziazione, non consente alcuna possibilità di apportare modifiche sugli aspetti del rapporto di impiego, oggetto di negoziazione pubblicistica;
preso atto che tale problematica si pone con riferimento a tutto il personale disciplinato con le tipiche procedure negoziali, ivi compreso il personale, anche dirigenziale, del settore dei vigili del fuoco e soccorso pubblico e che, con riguardo al personale dirigenziale, la problematica si pone anche per le carriere diplomatica e prefettizia, nonché per la carriera dirigenziale penitenziaria;
acquisiti, in particolare, i rilievi formulati dalla IV Commissione (Difesa) sui profili di competenza e ricordato che agli operatori del comparto difesa, sicurezza e soccorso una condizione di specificità è riconosciuta dalle norme in vigore, per cui l’obiettivo di rafforzare tale specificità potrebbe essere perseguito anche valutando la possibile attivazione di una specifica concertazione in materia con le amministrazioni e gli organismi rappresentativi del personale, qualora vi fosse la possibilità di reperire – ove effettivamente disponibili – le necessarie risorse attraverso il «Fondo unico giustizia», attingendo ai risparmi derivanti dalle missioni internazionali e alle risorse eventualmente utilizzabili per le spese obbligatorie sui bilanci delle amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, e dando indirizzi diversi a risorse già allocate per il personale;
preso atto che il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale in regime di diritto pubblico riguarda, tra gli altri, i ricercatori, i professori universitari e tutto il personale del comparto scuola, per i quali appare importante avviare una nuova contrattuale, che permetta la valorizzazione delle professionalità, anche attraverso l’individuazione di percorsi di carriera, collegati alla formazione continua, come indicato dalle raccomandazioni europee, e ad un sistema complessivo di valutazione;
atteso che il provvedimento potrebbe recare un ulteriore elemento di possibile equivoco circa l’interpretazione secondo cui il blocco della contrattazione si applicherebbe anche ai dipendenti delle autorità portuali, il cui rapporto di lavoro, viceversa, ex lege è disciplinato «dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa»;
giudicato, pertanto, importante chiarire – coerentemente con le assicurazioni ripetutamente date, circa l’intendimento di dare risposta ad un problema che rischia di rendere ancor più aspri i conflitti sociali e attivare molteplici contenziosi – la questione della non applicazione del blocco al personale dipendente delle autorità portuali o, quanto meno, affrontare questo specifico tema e fornire una concreta risposta agli organismi competenti e al personale interessato;
preso atto che il provvedimento proroga, altresì, i blocchi riguardanti i meccanismi di adeguamento retributivo, le classi e gli scatti di stipendio, nonché le progressioni di carriera comunque denominate del personale contrattualizzato e in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010), alimentando in tal modo il fenomeno delle cosiddette «promozioni bianche»;
considerato che su tale questione pende anche un contenzioso di fronte alla Corte costituzionale, che potrebbe determinare l’esigenza di rivedere ex post la proroga del blocco di cui al comma 21 del citato articolo 9, atteso anche che, come è noto, la stessa Corte ha di recente dichiarato illegittime disposizioni di analoga natura;
rilevato che detto fenomeno da luogo a situazioni di iniquità sostanziale, nel momento in cui determina (soprattutto per alcuni comparti, quali quello della sicurezza e della difesa, ovvero per le carriere diplomatiche e prefettizie) situazioni di fatto per le quali soggetti gerarchicamente sovra-ordinati finiscono per avere un trattamento economico inferiore rispetto a posizioni e inquadramenti meno elevati;
ritenuto che, sotto questo profilo, il Governo possa valutare interventi atti ad autorizzare le amministrazioni competenti – nell’ambito dei risparmi di spesa ottenuti all’interno dei propri bilanci ordinari e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – ad individuare eventuali misure che, superando il blocco di cui al citato articolo 9, comma 21, siano dirette a mitigare il demotivante e paradossale impatto di tale blocco sulle cosiddette «promozioni bianche»;
valutate e condivise le osservazioni formulate nel parere espresso dalla Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell’Adunanza di Sezione dell’11 aprile 2013 (1832/13);
ritenuto opportuno che il Governo tenga conto dell’esigenza di svolgere le dovute riflessioni sugli aspetti sollevati in premessa;
preso atto, infine, che la V Commissione ha valutato favorevolmente il provvedimento sotto il profilo delle conseguenze di carattere finanziario,
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) si tenga preliminarmente conto che, alla luce dei richiamati principi costituzionali, le misure adottate devono avere un carattere del tutto eccezionale e provvisorio rendendo, per il futuro, non ipotizzabile un ulteriore allungamento temporale, che rischierebbe di trasformare un intervento che doveva essere una tantum e limitato nel tempo in una vera e propria deroga al meccanismo medesimo, da valutare attentamente rispetto alle previsioni costituzionali, con particolare riguardo a quelle recate dagli articoli 3, 36, 39 e 97 della Costituzione;
2) provveda, pertanto, il Governo a tenere in considerazione, ai fini della definitiva emanazione del provvedimento, il complesso delle indicazioni e proposte prospettate in premessa e, in questo contesto, ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a consentire, immediatamente dopo l’entrata in vigore del decreto in esame, la ripresa della contrattazione collettiva ai soli effetti normativi, modificando lo schema di decreto nella parte in cui lo stesso ha congelato fino al 31 dicembre 2014 la stessa contrattazione collettiva, fermo restando che la contrattazione per la parte economica potrà esplicare i suoi effetti a decorrere dall’anno 2015.

Il 28 ed il 29 maggio la 7a Commissione del Senato, in sede consultiva, esprime osservazioni contrarie sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

preso atto che il regolamento, in virtù di una esplicita autorizzazione legislativa disposta dall’articolo 16 del decreto-legge n. 98 del 2011, proroga alcune disposizioni sul blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, previste a suo tempo dall’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;

rilevata con favore l’esclusione di alcuni fondi relativi ai comparti di competenza (in particolare il Fondo di finanziamento ordinario delle università – FFO, le risorse destinate alla ricerca, al 5 per 1000 e all’istruzione scolastica, il Fondo unico per lo spettacolo – FUS e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali) dalla clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 16, comma 3,  del decreto-legge n. 98 del 2011, in base alla quale in caso di mancato raggiungimento dei risparmi di spesa opera un taglio lineare delle spese rimodulabili dei Ministeri;

esaminato il comma 1 dell’articolo 1 di interesse diretto della Commissione che dispone in particolare:

–       la proroga al 31 dicembre 2014 del blocco del trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, congelato ai livelli del 2010. La norma fa comunque salva per la scuola la destinazione del 30 per cento dei risparmi per valorizzare il personale scolastico, secondo l’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Si rileva tuttavia criticamente che la certificazione di quel 30 per cento di “cosiddetto risparmio” e’ stata ogni anno oggetto di discussione con la Ragioneria dello Stato, ed è stata spesso utilizzata per coprire spese ordinarie, le quali avrebbero dovuto trovare altrove il proprio finanziamento,

–       il blocco del trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, che viene ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio,

–       il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale in regime di diritto pubblico (tra cui sono annoverati i ricercatori e i professori universitari) e per il personale contrattualizzato, che non può esser recuperato,

–       il blocco, riferito al biennio 2013-2014, della contrattazione senza possibilità di recupero delle componenti retributive e degli incrementi contrattuali eventualmente previsti dal 2011,

–       il congelamento dell’indennità di vacanza contrattuale per il 2013 e 2014, che per il triennio 2015-2017 sarà determinata con i parametri oggi vigenti, senza nuovi incrementi;

considerati il quadro economico e la grave crisi della finanza pubblica in cui non è possibile un aumento della tassazione mentre è necessario comprimere la spesa;

reputato urgente restituire dignità e valore alla professione docente e in generale al personale della scuola, per cui e’ essenziale avviare la discussione del nuovo contratto nazionale, per poter inserire, quando le risorse saranno disponibili, gli adeguati incrementi stipendiali;

ritenuto che solo attraverso la contrattazione è possibile valorizzare compiutamente la professionalità docente e introdurre dei percorsi chiari di carriera, dato che il nuovo contratto nazionale può diventare strumento flessibile, adeguato a definire le risorse, la formazione, i criteri di valutazione e i compensi;

valutato assai negativamente che gli insegnanti italiani, pur lavorando come i loro colleghi europei, tenuto conto anche del lavoro svolto a casa per la preparazione e la correzione dei compiti, percepiscono lo stipendio più basso rispetto ai loro omologhi europei,

sottolineata l’esigenza di puntare ad una scuola moderna, che sappia rompere tempi e spazi tradizionali per rimettere al centro, attraverso una nuova didattica, gli studenti e il loro diritto a raggiungere il successo formativo e scolastico;

rilevato che tutto ciò passa anche attraverso il nuovo contratto, che deve essere una grande occasione di coinvolgimento e discussione non solo sugli aspetti economici, ma altresì sul ruolo della formazione in servizio, sulla valutazione, sulla valorizzazione delle professionalità degli insegnanti e sulla organizzazione del lavoro all’interno delle autonomie scolastiche e delle reti di scuole;

ritenuto peraltro criticamente che il blocco della contrattazione, per quanto riguarda nello specifico gli insegnanti, risulta particolarmente lesivo, in quanto i docenti non hanno alcuna carriera professionale, ma solo questi scatti che dal 2010 non vengono più corrisposti loro per far quadrare i conti pubblici,

considerato altresì che i ricercatori e professori universitari ed il comparto dell’università tutto sono stati già penalizzati anch’essi dal blocco delle retribuzioni e da ulteriori ed infelici di economia di spesa, come ad esempio il blocco del turn over;

esprime osservazioni contrarie, motivate dalle seguenti ragioni:

–       il Governo avrebbe potuto avvalersi della possibilità disposta dalla normativa vigente di modulare il blocco degli incrementi stipendiali per valorizzare l’efficienza di determinati settori, escludendo l’istruzione e l’università dalle misure previste, che aggravano ulteriormente la sofferenza di comparti troppo spesso utilizzati come luogo di prelievo forzoso di risorse. Spiace invece constatare che il blocco è stato disposto in maniera uguale per tutto il pubblico impiego;

–       il Governo dovrebbe riqualificare le spese per tutto il comparto pubblico della conoscenza, tenuto conto che, secondo le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, esse sono da considerarsi quali investimenti in capitale umano.

Resoconto delle sedute:

(7a Senato, 28.5.2013) Riferisce alla Commissione la relatrice PUGLISI (PD), la quale premette che sull’atto del Governo in titolo la Commissione e’ chiamata solo ad esprimere osservazioni alla Commissione affari costituzionali. Fa presente poi che il regolamento é stato presentato dal Governo in carica e, in virtù di una esplicita autorizzazione legislativa disposta dall’articolo 16 del decreto-legge n. 98 del 2011, proroga alcune disposizioni sul blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, previste a suo tempo dall’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Ricorda indi che la manovra di finanza pubblica di cui al predetto decreto-legge n. 78 va collocata nel più generale contesto di difficoltà economica e finanziaria, generato a partire dalla grave crisi del sistema finanziario e bancario e aggravato dal macigno del debito pubblico che il nostro Paese si porta sulle spalle e che deve risanare per il rispetto dei vincoli europei.
Segnala inoltre che il Governo non si e’ avvalso della possibilità, disposta dalla normativa vigente, di modulare e differenziare il blocco degli incrementi stipendiali per valorizzare e incentivare l’efficienza di determinati settori, tenuto conto che la proroga del blocco e’ stata fatta di un anno in modo indistinto per tutti i comparti del pubblico impiego.
Rammenta peraltro con favore l’esclusione di alcuni fondi relativi ai comparti di competenza (in particolare il Fondo di finanziamento ordinario delle università -FFO, le risorse destinate alla ricerca, al 5 per 1000 e all’istruzione scolastica, il Fondo unico per lo spettacolo – FUS e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali) dalla clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 16, comma 3, in base alla quale in caso di mancato raggiungimento dei risparmi di spesa opera un taglio lineare delle spese rimodulabili dei Ministeri.
Analizzando in dettaglio il provvedimento, riferisce che la disposizione di interesse diretto della 7ª Commissione è il comma 1 dell’articolo 1 ed in particolare la lettera a), che prevede la proroga al 31 dicembre 2014 del blocco del trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, congelato ai livelli del 2010. La norma, prosegue la relatrice, fa comunque salva per la scuola la destinazione del 30 per cento dei risparmi per valorizzare il personale scolastico, secondo l’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, che disponeva per il settore un taglio a suo avviso famigerato stabilendo al contempo il reinvestimento nel medesimo comparto delle economie ottenute. Rileva tuttavia criticamente che la certificazione di quel 30 per cento di cosiddetto risparmio e’ stata ogni anno oggetto di discussione con la Ragioneria dello Stato.
Dopo aver evidenziato che il blocco del trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche viene ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, fa presente che il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale in regime di diritto pubblico (ossia ricercatori e professori universitari) e per il personale contrattualizzato non può esser recuperato. Per il periodo 2011-2014 non e’ quindi utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio e le eventuali progressioni di carriera nello stesso quadriennio hanno effetti solo giuridici.
Si sofferma indi sulla lettera c), che dispone per il pubblico impiego il blocco, riferito al biennio 2013-2014, della contrattazione senza possibilità di recupero delle componenti retributive e blocca anche gli incrementi contrattuali eventualmente previsti dal 2011. La lettera c) congela anche l’indennità di vacanza contrattuale per il 2013 e 2014 e stabilisce che per il triennio 2015-2017 essa sarà determinata con i parametri oggi vigenti, senza nuovi incrementi.
Nel richiamare nuovamente il quadro economico e la grave crisi della finanza pubblica del nostro Paese e dichiarandosi peraltro consapevole dell’impossibilità di un aumento della tassazione e dell’esigenza di comprimere la spesa, reputa comunque urgente restituire dignità e valore alla professione docente e in generale al personale della scuola. Per questo e’ essenziale a suo giudizio avviare la discussione del nuovo contratto nazionale, per essere pronti poi, quando le risorse saranno disponibili, ad inserire gli adeguati incrementi stipendiali. Afferma infatti che solo attraverso la contrattazione – e non certo la via legislativa – è possibile valorizzare compiutamente la professionalità docente e introdurre percorsi chiari di carriera. Reputa perciò che il nuovo contratto nazionale debba essere uno strumento flessibile, adeguato a definire le risorse, la formazione, i criteri di valutazione e i compensi. Esso, prosegue la relatrice, deve rappresentare quel punto di arrivo che dà una garanzia di futuro alla scuola, ma anche il punto di partenza di una formazione in servizio che scatta dal momento della sottoscrizione in poi. Senza formazione nella scuola giudica del resto inutile parlare di “comunità di pratiche professionali”.
Ripercorre poi brevemente il tentativo – a suo avviso improvvido – del ministro Profumo di portare a 24 ore l’orario di lezione frontale dei docenti per legge, a prescindere dal contratto, che ha fatto perdere di vista un tema importante per la scuola, che andrebbe invece affrontato nel rinnovo contrattuale del 2014. Rileva infatti che i nostri docenti lavorano come i loro colleghi europei, tanto che l’orario di lavoro, incluso quello svolto a casa per la preparazione e la correzione dei compiti, si avvicina alle 40 ore settimanali su 10 mesi.Sottolinea tuttavia negativamente che i nostri insegnanti sono quelli che percepiscono lo stipendio più basso rispetto ai loro omologhi europei.
Ribadisce dunque che soloall’interno di un percorso contrattuale condiviso dai lavoratori e che tenga conto degli elementi di complessità di questo lavoro e’ possibile affrontare il tema della valorizzazione degli insegnanti e della loro carriera. Del resto, osserva, la competenza esclusiva sugli aspetti di natura retributiva è demandata dalla legge al contratto e alla contrattazione.
Rimarca indi che una scuola moderna, che sappia rompere i tempi e gli spazi tradizionali per rimettere al centro, attraverso una nuova didattica, gli studenti e il loro diritto a raggiungere il proprio successo formativo e scolastico, passa anche attraverso il nuovo contratto, una grande occasione di coinvolgimento e discussione non solo sugli aspetti economici, ma anche sul ruolo della formazione in servizio, sulla valutazione, sulla valorizzazione delle professionalità degli insegnanti e sulla organizzazione del lavoro all’interno delle autonomie scolastiche e delle reti di scuole. Valorizzazione che, a suo giudizio, deve essere legata all’impegno orario e agli incarichi aggiuntivi, prevedendo l’individuazione di alcune figure di sistema in ogni scuola (sul modello delle funzioni strumentali) con compiti organizzativi e di coordinamento didattico, con un orario potenziato, la cui retribuzione non deve gravare sul fondo di istituto ma su risorse ad hoc.
Avviandosi alla conclusione, si sofferma sulla valorizzazione del lavoro d’aula, volto a sostenere la ricerca didattica-educativa e valutativa, funzionale allo sviluppo dei processi d’innovazione per il miglioramento dei livelli di apprendimento, e menziona anche l’esigenza di assicurare un’indennità mensile accessoria, definita dalla contrattazione integrativa, a favore del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di aree a rischio e a forte processo migratorio. Si riserva infine di presentare una proposta di parere che terrà conto delle considerazioni avanzate nel dibattito.
In discussione generale interviene il senatore BOCCHINO (M5S), il quale esprime anzitutto un giudizio fortemente negativo sull’atto nel suo complesso, che colpisce in modo indiscriminato i dipendenti pubblici, i cui salari hanno già subito una pesante perdita del potere d’acquisto. Nel censurare quindi una scelta economica che non potrà non determinare un ulteriore peggioramento dell’economia reale a causa di una rinnovata contrazione dei consumi, osserva che, anche per quanto riguarda nello specifico gli insegnanti, il blocco della contrattazione risulta particolarmente lesivo. I docenti non hanno infatti alcuna carriera professionale, ma solo questi scatti che dal 2010 non vengono più corrisposti loro per far quadrare i conti pubblici. Né appare sufficiente la conferma della devoluzione al settore del 30 per cento delle economie conseguenti ai risparmi, atteso che l’esperienza recente dimostra come tali risorse siano state in realtà utilizzate per coprire spese ordinarie, le quali avrebbero dovuto trovare altrove il proprio finanziamento.
Analogamente, egli critica la proroga del blocco per il personale non contrattualizzato, come i professori universitari e i lavoratori della conoscenza, già assai penalizzati dal blocco del turn over.
L’ingiustizia di tali misure, prosegue l’oratore, risulta ancor più chiara laddove si consideri la scarsa efficacia delle misure disposte nei confronti delle fasce a più alto reddito. A pagare i costi della crisi sono dunque, ancora una volta, i lavoratori più deboli. Né il Governo ha saputo dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale che, nel dichiarare l’illegittimità del prelievo fiscale aggiuntivo del 5 e 10 per cento a carico dei dipendenti pubblici con redditi superiori a 90 e 150 mila euro, indicava in positivo la possibilità di una sua modulazione a carico dell’intera platea. Tale segnalazione è stata tuttavia disattesa e il peso maggiore è stato addossato proprio sulle classi più deboli.
Rincresce poi constatare, prosegue ancora l’oratore, che il Governo non si sia avvalso della possibilità, sancita dall’articolo 16 del decreto-legge n. 98 del 2011, giustamente ricordato dalla relatrice, di modulare la proroga del blocco per valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori. Proprio in quest’ottica, occorreva infatti, a suo avviso, valorizzare il settore dell’istruzione ed escluderlo dalle misure previste.
In sintonia con le dichiarazioni del ministro Carrozza che ha preannunciato le sue dimissioni se non otterrà risorse adeguate per i comparti di sua competenza, propone quindi di esprimere un parere contrario sul provvedimento in titolo, onde chiarare che d’ora in poi la scuola deve essere tenuta fuori da qualsiasi definanziamento.
La senatrice GIANNINI (SCpI), nel sottolineare a sua volta la drammaticità di tutto il comparto pubblico della conoscenza, si richiama alle conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, che hanno aperto la strada ad una nuova considerazione delle spese per l’istruzione. Finalmente, infatti, tali spese sono state considerate investimenti in capitale umano, sicché i bilanci statali potranno collocarle in una prospettiva completamente diversa.
Nell’ipotesi in cui la Commissione addivenga ad esprimere un parere contrario sul provvedimento in titolo, suggerisce quindi di motivarlo richiamando l’importante iniziativa europea a favore della rubricazione delle spese per l’istruzione come investimenti in capitale umano.
La senatrice DI GIORGI (PD) si associa alle considerazioni fin qui espresse ed in particolare alla necessità che le spese nel settore scolastico siano considerate investimenti. Si augura quindi che il parere sull’atto in titolo, uno dei primi della nuova legislatura, possa assegnare una significativa inversione di tendenza e dimostrare il più netto rifiuto di tutte le forze politiche rispetto ad ulteriori definanziamenti del sapere.
Invita perciò la relatrice a tener conto delle posizioni emerse nel dibattito e a proporre alla Commissione l’espressione di un parere contrario, in considerazione del valore strategico assoluto degli investimenti nella scuola e nell’università.
Il senatore LIUZZI (PdL), pur considerando lo scenario complessivo e l’esigenza di tenere sotto controllo i conti dello Stato, conviene che il comparto dell’istruzione non debba essere residuale, ma anzi centrale in termini di spese, tanto più che i risultati dell’insegnamento non possono essere stimati dal punto di vista del PIL. Concorda altresì sulla natura di investimenti dei finanziamenti diretti alla scuola.
Si riserva infine di valutare il parere che la relatrice sottoporrà al voto della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

(7a Senato, 29.5.2013) Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – si è concluso il dibattito.
La relatrice PUGLISI (PD) replica agli intervenuti premettendo di aver recepito le considerazioni avanzate in discussione generale. Propone dunque di esprimere osservazioni contrarie, convenendo che i settori di riferimento abbiano subito finora eccessive penalizzazioni e che le relative spese debbano essere qualificate quali investimenti, secondo le indicazioni del Consiglio europeo di giugno 2012. Conviene altresì che i docenti non abbiano un percorso di carriera e che le misure risultino dunque ancor più lesive.
Rimarca inoltre a sua volta l’importanza di reinvestire il 30 per cento dei risparmi nella valorizzazione degli insegnanti o quanto meno nella corresponsione degli scatti stipendiali non goduti, come del resto hanno fatto i Governi precedenti.
Ribadisce poi l’importanza di aprire la stagione della discussione contrattuale in attesa di poter distribuire le risorse disponibili e afferma che il contratto deve essere lo strumento principale con cui affrontare il tema della professionalità docente, della formazione in servizio e della carriera. Occorre altresì tener conto – prosegue – dell’autonomia nell’organizzazione didattica per permettere agli studenti di raggiungere il personale successo formativo.
In conclusione, dopo essersi soffermata sulle penalizzazioni subite anche dal comparto universitario e della ricerca, illustra uno schema di osservazioni contrarie, pubblicato in allegato al presente resoconto.
Il PRESIDENTE comunica che l’omologa Commissione della Camera dei deputati non è stata chiamata a rendere le osservazioni sull’atto in titolo e pertanto il parere della 7ª Commissione del Senato assume un peso politico ancor più rilevante.
Sul piano metodologico, precisa poi che le osservazioni potrebbero anche essere favorevoli a condizione di escludere la scuola e l’università dai blocchi stipendiali e contrattuali, in una logica più propositiva che di opposizione. Puntualizza tuttavia che non si tratta di un suggerimento ma solo di una indicazione di metodo.
Ritiene infine che le osservazioni che la Commissione si accinge ad esprimere potranno rivestire maggiore efficacia se i membri della Commissione affari costituzionali verranno opportunamente sollecitati a recepirle nel parere che quella Commissione renderà al Governo.
Il senatore MARIN (PdL), alla luce delle precisazioni del Presidente, chiede alla relatrice se intende modificare le osservazioni, modificandole da contrarie a favorevoli con opportune condizioni.
Prende brevemente la parola la relatrice PUGLISI (PD), la quale chiarisce di aver riflettuto sulla possibilità di esprimere osservazioni favorevoli condizionate e di aver poi optato per un tenore contrario onde connotare in maniera più incisiva, sul piano politico, la posizione della Commissione. Fa notare peraltro che si tratta di svolgere un ruolo consultivo nei confronti della 1ª Commissione e non direttamente del Governo. Ritiene inoltre che un segnale forte di difesa dei comparti di riferimento potrebbe anche colpire positivamente l’opinione pubblica, purtroppo assai distante dalla politica. Infine, sottolinea che l’approccio propositivo suggerito dal Presidente potrebbe essere più utilmente assunto nella sede di merito, chiamata ad interfacciarsi direttamente con l’Esecutivo sull’atto in esame.
La senatrice DI GIORGI (PD) concorda con l’impostazione della relatrice, evidenziando come osservazioni contrarie possano essere di supporto anche negli sviluppi successivi, in quanto rappresentano un segnale politico assai forte. Occorre infatti affermare la netta contrarietà verso i tagli inferti ai comparti di riferimento, che del resto sono trasversali in quanto la formazione è la base per il futuro del Paese.
Il senatore BOCCHINO (M5S) si dichiara in sintonia con le affermazioni della relatrice e della senatrice Di Giorgi, precisando che un orientamento contrario riveste politicamente un peso maggiore e consente ai membri della 1ª Commissione di avere una visione più chiara sui problemi dei settori di competenza. Preannuncia pertanto fin d’ora il voto favorevole del suo schieramento.
Il senatore CENTINAIO (LN-Aut) invita a mantenere ben distinte le ipotesi di rendere osservazioni favorevoli condizionate da un lato, e osservazioni contrarie, dall’altro. Condivide infatti la proposta della relatrice, che testimonia un approccio di buon senso volto a raggiungere l’obiettivo condiviso di difendere i settori della conoscenza. Non concorda pertanto su eventuali modifiche del dispositivo, atteso che a suo avviso il tenore delle osservazioni proposte dalla relatrice sarà più efficace presso la sede di merito. Preannuncia dunque l’orientamento favorevole del suo Gruppo.
La senatrice GIANNINI (SCpI) ringrazia il Presidente per le indicazioni di metodo fornite. Manifesta peraltro a sua volta adesione per l’impostazione data dalla relatrice, giudicandola più efficace tenuto conto della delicatezza del tema e del valore strategico delle materie di competenza. Ringrazia altresì la relatrice per aver recepito la considerazione riguardo alla qualificazione delle spese per l’istruzione quali investimenti e preannuncia il voto positivo del suo Gruppo.
Il senatore ZAVOLI (PD) ritiene che un atteggiamento di maggiore prudenza sarebbe giustificato se si trattasse di esprimere una posizione definitiva e inappellabile. Nel caso in esame, invece, conviene al lavoro della Commissione essere risoluta nei suoi giudizi, onde caratterizzare meglio la propria identità anche rispetto al Paese. Al contrario, ritiene che una eccessiva cautela giustificherebbe ulteriori ambiguità da parte di coloro i quali chiamati a decidere nel merito. Sollecita pertanto la Commissione ad esprimere un chiaro orientamento contrario. (…)
Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo, interviene il senatore MINEO (PD), che invoca il senso di responsabilità e di giustizia che devono caratterizzare l’attuale delicata fase politica. Compiacendosi della convergenza già più volte registratasi nella Commissione, invita a superare i timori e a dare un segnale forte. Richiama poi l’operato del governo Monti, che si è tuttavia dimostrato tecnicamente incapace di affrontare i problemi dei settori di riferimento. Le osservazioni contrarie proposte dalla relatrice possono dunque a suo giudizio costituire un utile suggerimento alla 1ª Commissione affinché esamini con maggiore approfondimento le criticità del mondo della scuola.
Anche la senatrice PETRAGLIA (Misto-SEL) dichiara il voto favorevole del suo schieramento, giudicando assai positiva la scelta di convergere su un preciso metodo a sostegno del mondo della conoscenza. Considerata la stagione di imbarazzo politico che il Paese sta vivendo è a suo avviso parimenti significativo dare un segnale unitario, tanto più che si tratta di difendere un comparto in sofferenza, prestando maggiore attenzione alla scuola, all’università e alla ricerca. A tale ultimo riguardo si sofferma sulla necessità di rinnovare i contratti dei ricercatori precari.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all’unanimità lo schema di osservazioni contrarie della relatrice.

24 giugno Terza prova scritta Esame II Ciclo

Si svolge il 24 giugno la terza prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione.

Con nota 21 giugno 2013, Prot.12757, il Ministro, a seguito degli eventi sismici verificatisi il 21 giugno 2013 nelle Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Veneto, dispone che, in deroga all’art.12 dell’OM n.13/2013, la terza prova scritta, già fissata per lunedì 24 giugno 2013, possa essere programmata dai Presidenti di commissione in data successiva e con eventuale spostamento della sede di esame.