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Nota 26 gennaio 2016, AOODPIT 726

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
All’Ufficio Speciale per la Lingua Slovena
Trieste
e p.c. Al Capo di Gabinetto
Al Capo Segreteria Tecnica Ministro
Al Capo Ufficio Stampa
Al Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle Risorse umane, Finanziarie e Strumentali
Alle Direzioni Generali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Oggetto: Attuazione art. 1 co. 66 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

Al fine di dare attuazione a quanto contemplato dal comma 66 dell’ Art. 1 della Legge 107/2015 inerente la nuova articolazione dei ruoli regionali del personale docente insistenti su Ambiti Territoriali e visto quanto proposto dal Gruppo tecnico di lavoro all’uopo istituito con Decreto Dipartimentale n.1056 del 14/10/2015, si comunica che sono stati individuati le seguenti indicazioni, che le SS.LL. seguiranno per la definizione degli Ambiti Territoriali.
Si ricorda che gli Ambiti Territoriali andranno costituti nel rispetto dei parametri individuati dal succitato comma 66 ed in particolare dalle lettere a), b), c). Le SS.LL., inoltre, avranno cura di dare la necessaria informativa alle OO.SS. sulle soluzioni organizzative adottate.
Seguiranno le necessarie istruzioni tecniche per l’adeguamento delle diverse banche dati da censire al SIDI.
Si riportano di seguito i criteri individuati:
Gli Ambiti Territoriali:
a) non potranno avere una dimensione territoriale comprendente istituzioni scolastiche appartenenti a province diverse;
b) comprenderanno al loro interno istituzioni scolastiche appartenenti sia al I che al II ciclo in numero sufficiente a garantire la più ampia offerta formativa in previsione anche delle costituende Reti tra Istituzioni Scolastiche del medesimo Ambito Territoriale;
c) di norma non potranno prevedere una popolazione scolastica superiore a 40.000 alunni; qualora gli ambiti territoriali incidano in zone ad alta densità di popolazione scolastica o in aree metropolitane il limite è elevato a 70.000 alunni;
d) saranno costituiti da una popolazione scolastica non inferiore a 22.000 alunni, salvo deroghe, motivate esclusivamente dalla assoluta impossibilità di applicare i criteri indicati;
e) avranno una dimensione sub provinciale, art. 1 comma 66;
f) comprenderanno le singole istituzioni scolastiche nella loro interezza così come attualmente configurate e pertanto tutte le sedi afferenti alla singola autonomia scolastica saranno ricomprese nel medesimo ambito in cui rientra la sede di detta autonomia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale