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Nota ANAC 27 febbraio 2024, Prot. n. 27979

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale

Alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali LORO E-MAIL
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali LORO E-MAIL

Oggetto: Affidamento di servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali e di contratti di concessione relativi a servizi di distributori automatici da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali Semplificazione degli affidamenti delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, a seguito della Nota A.N.AC. Prot. N.0027979 del 27/02/2024

Oggetto: Problematiche relative alle procedure di affidamento di servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali e di contratti di concessione relativi a servizi di distributori automatici da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali

Nota 19 gennaio 2024, AOODPPR 357

Ministero dell’istruzione e del merito
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Alle Direzioni Generali dell’Amministrazione Centrale
Agli Uffici scolastici regionali
E p.c. All’Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Trasmissione “Nota ANAC su art. 1 co.32 della L.190/2012” del 10 gennaio 2024: nuove disposizioni su adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati.

Whistleblowing

Whistleblowing: gestione delle segnalazioni in ambito scolastico. Le nuove linee guida ANAC. Stato dell’arte e ricognizione normativa.

di Dario Angelo TUMMINELLI, Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Zaira MATERA

Con il neologismo “whistleblowing”, in italiano “informatore” si intende, di norma, una qualsiasi segnalazione o denuncia, pubblica o in forma anonima, di una presunta attività ritenuta illecita o comunque fraudolenta occorsa e scoperta in ragione del rapporto di impiego.

Il termine di derivazione anglosassone richiama alla memoria la figura del c.d. “whistleblower”, letteralmente “colui che soffia il fischietto”, per accostare l’immagine dell’arbitro che “soffia” il fischietto per indicare un “fallo” con la condotta illecita.

Senza entrare troppo nel dettaglio, il “whistleblowing” è praticamente un sistema di prevenzione della corruzione in applicazione dell’art. 1, comma 51 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, più comunemente nota come “legge anticorruzione” o legge “Severino” dal nome dell’ex guardasigilli del governo Monti.

La summenzionata legge ha inserito nell’ordinamento italiano un sistema complesso e organico, multidirezionale, di prevenzione e lotta al fenomeno corruttivo e dell’illegalità all’interno della Pubblica Amministrazione.

Difatti la legge ha introdotto la disciplina della “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” attraverso l’innesto dell’art. 54-bis nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” cosiddetto Testo Unico sul Pubblico Impiego, così come modificato dall’art. 1, comma 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179, oggi ultimamente abrogato dall’art. 23 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (v. oltre).

Nel 2017, con la pubblicazione in G.U. della Legge n. 179/2017, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”  è stata data maggiore rilevanza alla tutela della riservatezza del pubblico dipendente che agisce, per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione in cui è incardinato e presta servizio, segnalando, divulgando o denunciando alle specifiche Autorità preposte, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Autorità  giudiziaria (ordinaria e/o contabile) comportamenti illeciti (di natura amministrativa, contabile, civile o penale) di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Di recente il nostro ordinamento giuridico ha recepito la Direttiva comunitaria (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, cosiddetta direttiva “whistleblowing” riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione,  con la promulgazione del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023.

Il citato decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi contenute sono divenute efficaci dal 15 luglio scorso. In buona sostanza il testo raccoglie in un unico corpo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti. In tal modo si incentiva l’effettuazione di segnalazioni nei limiti e con le modalità previste nel decreto.

Il decreto in parola ha, difatti, vincolato l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC a pubblicare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore delle nuove Linee Guida in materia di “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” e le relative procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Queste ultime sono state approvate con la delibera n. 311 nell’adunanza del 12 luglio 2023, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 172 del 25 luglio 2023 consultabile dal sito ufficiale ANAC.

Tali linee guida risultano composte da un corposo documento principale, redatto in 90 pagine (nella versione integrale con annessi approfondimenti), a sua volta corredato da tre allegati (allegato 1 – Elenco atti dell’UE e disposizioni attuative nazionali ambito soggettivo; allegato 2 – Istruzioni sulla trasmissione di segnalazioni; allegato 3 – Istruzioni sull’acquisizione delle segnalazioni).

In buona sostanza con l’Istituto comunemente noto come “Whistleblowing” qualunque pubblico dipendente che segnala un fatto illecito per legge non può essere né sanzionato, demansionato o licenziato, trasferito o, ancora, assoggettato ad altre misure aventi effetti sfavorevoli, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro in ragione della segnalazione da lui/lei effettuata. La denuncia e/o la segnalazione, inoltre, è sottratta all’accesso documentale previsto dall’art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, meglio nota come legge sul procedimento amministrativo, fino alla conclusione del procedimento stesso.

Il principio cardine è la tutela della riservatezza dell’identità del pubblico dipendente promotore della segnalazione (o della denuncia) che deve essere sempre garantita.

Entrando nel merito al momento di scrittura del presente articolo sono possibili diversi canali per comunicare una segnalazione:

  1. canale esterno;
  2. canale interno;
  3. divulgazione pubblica;
  4. denuncia diretta.

Per quanto riguarda il primo punto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha previsto un apposito canale esterno di segnalazione mettendo a disposizione una procedura totalmente informatizzata, in grado di assicurare la tutela della riservatezza dell’identità del pubblico dipendente che effettua la segnalazione e/o denuncia. Il servizio è accessibile in un’area dedicata del portale dell’ANAC nella sezione “Whistleblowing – Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023” dal link diretto https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/.

In tal modo il riserbo dell’identità del segnalante è assicurata da un protocollo di crittografia, utilizzato per le segnalazioni che pervengono tramite la piattaforma informatica dedicata.

È interessante indicare che registrando una segnalazione sul citato portale, si ottiene un codice identificativo univoco di ritorno ovverossia un “key code”, che può essere opportunamente utilizzato successivamente dal pubblico dipendente per “dialogare” con ANAC in modo anonimo e spersonalizzato, costantemente avvisati sullo stato di lavorazione della pratica inviata. È importante custodire tale codice identificativo, rilasciato all’atto di inoltro della segnalazione, in quanto, in caso di perdita o smarrimento, non potrà essere recuperato. Sara cura dell’ANAC informare la persona segnalante sull’esitazione finale della segnalazione.

L’Autorità svolge preventivamente l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione e qualora la ritenga legittima e fondata, può intraprendere e mantenere un’interlocuzione con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni e acquisire ulteriori documenti anche mediante audizioni.

Diversamente l’ANAC può comunque disporre la trasmissione della segnalazione alle altre Autorità competenti, quali: Ispettorato per la Funzione Pubblica, Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile (Corte dei conti), Guardia di Finanza.

Si evidenzia che è cura della stessa Autorità, laddove ravvisassero dalla segnalazione acquisita, profili di rilievo penale e/o di danno erariale, inoltrare tale pratica alle competenti Autorità giudiziarie (ordinaria o contabile). È opportuno sapere che, qualora le competenti citate Autorità dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l’ANAC è comunque tenuta a fornire le indicazioni aggiuntive.

In merito al secondo punto, è sempre possibile effettuare la segnalazione attraverso il canale interno dell’Amministrazione scolastica. Tutto il personale scolastico (docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario) nonché dirigenziale che abbiano assistito a fatti illeciti o omissivi, venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria mansione e/o ruolo può inviare una circoscritta segnalazione attraverso un apposito modello di segnalazione, scrivendo alla casella di posta istituzionale dedicata (a titolo di es. per la Sicilia prevenzionecorruzione.sicilia@istruzione.it)

Si evidenzia che con la Delibera n. 430/2016 nell’adunanza del 13 aprile 2016, l’ANAC ha approvato delle specifiche Linee guida in ambito scolastico rubricate in “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” individuando nella figura del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le Istituzioni scolastiche, a cui vanno inviate le segnalazioni di fatti (ritenuti illeciti) che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole autonome.

Si sottolinea, infine, che le segnalazioni troppo generiche o comunque poco circostanziate e vaghe o ancora segnalazioni di fatti o episodi che non hanno nulla a che fare con la corruzione in senso stretto, di norma, non sono prese in considerazione. Il decreto, infatti, stabilisce che non si applicano alla disciplina del “whistleblowing”: “contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate” e nelle altre ipotesi di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) e c) del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Di norma al momento della segnalazione o della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, le condotte illecite devono riguardare situazioni rilevanti di cui il pubblico dipendente sia venuto a diretta conoscenza. Non è necessario che la persona segnalante o denunciante sia certa della segnalazione esperita, deve tuttavia avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che tali informazioni rilevate sulle presunte violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, siano veritiere e rientrino nell’ambito della normativa vigente e deve sempre agire in “buona fede”.

Si ricorda che vengono perse le tutele quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità (penale o civile) della persona segnalante o denunciate per i reati di diffamazione (art. 595 c.p.) o di calunnia (art. 368 c.p.). In tali casi al dipendente può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Il legislatore, inoltre, ha previsto di estendere delle specifiche tutele ai cosiddetti “facilitatori” ovverossia personale dipendente che presta assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione, ad esempio colleghi.

Ulteriore canale di segnalazione è la divulgazione pubblica a mezzo stampa o mezzi elettronici o ancora mezzi di diffusione di massa “social media o network” che sono in grado di raggiungere facilmente e rapidamente un elevato numero di persone, rendendo difatti di dominio pubblico le informazioni rilevate sulle presunte violazioni. Infine, come ultimo canale, è sempre possibile esperire la denuncia diretta presso le Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile.

La scelta della preferenza del canale non è assoggettata e non ricade sulla discrezionalità del “whistleblower”. In via prioritaria è sempre favorito l’impiego del canale interno e, solo qualora al ricorrere di una delle condizioni previste dall’art. 6 del decreto (che di seguito vengono elencate: “canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse”), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Si conclude il presente lavoro con un approfondimento in merito ad una sanzione pecuniaria irrogata ad un Dirigente scolastico, consultabile dal sito ufficiale ANAC con l’invito alla lettura della delibera ANAC n. 94 dell’8 marzo 2023. La citata delibera ha stabilito una sanzione pecuniaria di 5.000,00 Euro, irrogata dall’Autorità nei confronti di un Dirigente per aver adottato misure ritenute nei fatti discriminatorie nei confronti di una docente che aveva denunciato fatti illeciti all’interno della scuola. L’Autorità ha dichiarato nulli i procedimenti disciplinari (irrogati nei confronti dell’insegnante), accertandone la natura ritorsiva e l’uso distorto della funzione esercitata dal Dirigente scolastico. Per maggiori informazioni possono essere rinvenute nel link diretto riportato in sitografia.

Riferimenti normativi

  • CODICE PENALE artt. 368, 595
  • DIRETTIVA (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
  • LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
  • LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione
  • LEGGE 30 novembre 2017 n. 179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
  • DECRETO LEGISLATIVO n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
  • LINEE Guida ANAC 13 aprile 2016 “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” Delibera n. 430
  • LINEE Guida ANAC 12 luglio 2023 “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” Delibera n. 311
  • DELIBERA ANAC n. 94 dell’8 marzo 2023

Sitografia

Nota 25 luglio 2023, AOODPPR 2178

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai Revisori dei conti di ciascun ambito territoriale scolastico
Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali LORO E-MAIL
Agli Uffici scolastici regionali LORO E-MAIL
E, p.c. Al Ministero dell’economia e delle finanze
Ragioneria generale dello Stato IGF- Ufficio IV
ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
Alla Direzione generale risorse umane e finanziarie
Dgruf.ufficio7@istruzione.it

Oggetto: Attività di attestazione ad opera dei Revisori dei conti sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 562, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Aggiornamento Vademecum operativo luglio 2023.

VADEMECUM volto a supportare i Revisori dei conti delle Istituzioni
scolastiche ed educative statali nell’ambito dell’attività di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 1, comma 562, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Nota 18 luglio 2023, AOODPPR 2113

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai revisori dei conti di ciascun ambito territoriale scolastico
Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali LORO E-MAIL
e p.c. Agli Uffici scolastici regionali LORO E-MAIL

Oggetto: Differimento del termine ultimo per l’espletamento dell’attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione da parte degli OIV o strutture con funzioni analoghe, di cui alla Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023.

Avviso ANAC 25 ottobre 2022

Avviso ANAC 25 ottobre 2022

In prossimità della scadenza del 10 novembre 2022 di cui alla delibera 201/2022, si comunica che l’invio della griglia di monitoraggio – predisposta nei soli formati consentiti (Excel o Open Document Sheet)  – è dovuto esclusivamente nei casi in cui gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, ovvero in mancanza gli RPCT, avevano rilevato nella griglia di rilevazione predisposta al 31 maggio 2022 carenze di pubblicazione, attribuendo nella colonna “completezza di contenuto” un valore inferiore a 3 ad almeno un obbligo di pubblicazione.
Esclusivamente, in questi casi, era stato richiesto nella delibera 201/2022 di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione, utilizzando a questo fine la griglia di monitoraggio – allegata alla delibera – con rilevazione al 31 ottobre 2022.
La suddetta griglia – compilata in ogni suo campo – anche ove già era presente il valore massimo attribuibile (3) – dovrà essere trasmessa all’Autorità – entro il 10 novembre 2022 (successivamente al 31/10/2022) – esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica attestazioni.oiv@anticorruzione.it  da posta elettronica ordinaria (PEO).
L’invio della griglia di monitoraggio ad indirizzi diversi da quello fornito – ossia  attestazioni.oiv@anticorruzione.it  – e/o mediante formati differenti da quelli indicati non verrà considerato valida trasmissione.

Conseguentemente, con il presente avviso si ritiene utile precisare che non devono essere inviate griglie di monitoraggio nei casi in cui gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, ovvero in mancanza gli RPCT, non avevano rilevato criticità nella griglia di rilevazione predisposta al 31 maggio 2022, attribuendo alla colonna “completezza di contenuto” valore 3 a tutti gli obblighi di pubblicazione monitorati. 

Delibera ANAC 13 aprile 2022, n. 201
Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità

All-6.1.-Griglia-monitoraggio-al-31.10.2022-per-amministrazioni-par.-1.1

Comunicato ANAC 11 ottobre 2022

Le regole della trasparenza valgono per tutti, anche per gli istituti scolastici

Tutti gli enti pubblici e privati tenuti a osservare le regole sulla trasparenza devono aver cura di monitorare costantemente l’aggiornamento e la completezza della sezione “Amministrazione trasparente”. L’assolvimento degli obblighi va rispettato anche se, come nel caso degli istituti scolastici, la norma non prevede la costituzione di Oiv (Organismo indipendente di valutazione). L’assenza di Oiv anzi deve portare alla ricerca delle soluzioni organizzative interne idonee a svolgere la funzione di attestazione in materia di trasparenza. Così l’Anac replica alla nota con cui Attilio Fratta, presidente nazionale del sindacato dei presidi Dirigenti scuola, lamentava nuovi obblighi attribuiti dall’Autorità ai dirigenti scolastici in un avviso del 5 ottobre scorso.

Anac ricorda che, in realtà, già nel 2016 aveva precisato che le incombenze relative al rispetto degli obblighi di trasparenza sono attribuite al dirigente scolastico quale responsabile della trasparenza di ogni scuola. Di conseguenza, l’avviso pubblicato sul sito Anac il 5 ottobre è in linea con le indicazioni fornite in materia di trasparenza delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento ai presidi. 

Anac tuttavia assicura una fattiva collaborazione istituzionale e si dichiara disponibile a cercare le soluzioni organizzative più idonee a favorire la funzione di attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte degli istituti scolastici.

Avviso ANAC 5 ottobre 2022

Avviso ANAC 5 ottobre 2022

Delibera numero 201 del 13 aprile 2022

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute in questi giorni, si ritiene utile precisare, quale regola generale ai fini del corretto adempimento di invio della griglia di rilevazione ad ANAC, che, nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione sono  effettuate dal RPCT, specificando, nella nota di trasmissione, che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

Nelle scuole – nelle more dell’individuazione di un organismo analogo all’OIV –  è il dirigente scolastico che predispone e trasmette la griglia di rilevazione con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione indicati nella delibera n. 201/2022.   

Successivamente alla trasmissione della griglia da parte del RPCT o del Dirigente Scolastico, sarà cura di enti e scuole individuare al proprio interno l’OIV o organismo analogo cui affidare le funzioni in materia di attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 in vista delle future attestazioni.

Si rammenta che l’unico indirizzo al quale indirizzare la predetta trasmissione ai fini dell’acquisizione a sistema per l’elaborazione dei relativi valori esposti in griglia è: 
attestazioni.oiv@anticorruzione.it


Avviso ANAC del 3 ottobre 2022

Con delibera numero 201 del 13 aprile 2022 recante «Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità»  è stato richiesto agli enti – pubblici e privati – tenuti all’osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, di trasmettere entro il 30 giugno 2022, esclusivamente all’indirizzo di posta ordinaria (PEO) attestazioni.oiv@anticorruzione.it  la sola griglia di rilevazione OIV mediante utilizzo esclusivo del modello allegato alla citata delibera e nelle modalità dalla stessa precisate (formato Microsoft Excel o Libre Office). 
 
L’Autorità ha effettuato una verifica delle griglie di rilevazione ricevute al 31 agosto 2022 ed acquisite a sistema. 
 
A seguito della predetta verifica, è stata inviata ai soli enti per il quali non è risultata acquisita la griglia di rilevazione una nota di contestazione (2022-0075587  23/09/2022) con invito a regolarizzare la trasmissione della sola griglia di rilevazione OIV, entro il 15 ottobre 2022 nelle modalità richiamate nella delibera. 
I destinatari della predetta nota sono, pertanto, invitati ad effettuare la trasmissione della griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 di cui alla delibera n. 201/2022 al seguente indirizzo di posta ordinaria (PEO) attestazioni.oiv@anticorruzione.it .
 
Eventuali richieste di chiarimento non potranno essere gestite tramite il centralino dell’Autorità ma occorrerà unicamente inviare l’attestazione al predetto indirizzo di posta elettronica ordinaria. 
Si precisa, infine, che l’invio della griglia di rilevazione OIV ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello fornito con la presente sarà ritenuto non valido.


Avviso ANAC del 23 giugno 2022

Si ricorda che, entro le date indicate in delibera, ogni amministrazione / ente avrà cura di trasmettere, esclusivamente in formato xls. (Excel) o odf (LibreOffice) , le griglie ad ANAC, all’indirizzo di posta elettronica:  attestazioni.oiv@anticorruzione.it ai fini dell’acquisizione per l’elaborazione dei relativi valori esposti in griglia. 
L’invio delle griglie mediante formati differenti, incluso .pdf (Adobe Acrobat Reader), non verrà considerato valida trasmissione.

Delibera ANAC 13 aprile 2022, n. 201

Oggetto Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità

Allegati alla delibera:

Allegato 1.1 Documento di attestazione per le amministrazioni di cui al § 1.1
Allegato 1.2 Documento di attestazione per le società e gli enti di cui al § 1.2
Allegato 1.3 Documento di attestazione per le società a partecipazione pubblica non di
controllo di cui al § 1.3
Allegato 1.4 Documento di attestazione per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato di
cui al § 1.4
Allegato 2.1.A Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 per le amministrazioni di cui al § 1.1
Allegato 2.1.B Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 per ministeri e enti pubblici nazionali con
uffici periferici
Allegato 2.2 Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 per le società e gli enti di cui al § 1.2
Allegato 2.3 Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 per le società a partecipazione pubblica
non di controllo di cui al § 1.3
Allegato 2.4 Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 per associazioni, fondazioni e enti di
diritto privato di cui al § 1.4
Allegato 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o degli organismi con funzioni
analoghe
Allegato 4 Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione
Allegato 5 Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati

Comunicato Presidente ANAC 20 maggio 2020

Esonero CIG per le gare: la proposta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel Decreto ‘rilancio’

L’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto – in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’ Autorità con delibera n. 289 del  1 aprile u.s. –  l’esonero  temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara  avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:

  1. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;    
  2. gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopra indicati.

Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta.

Per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta.

La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all’Albo Pretorio.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Delibera ANAC 13 maggio 2020, n. 421

Richiesta di parere in merito all’applicazione del principio di rotazione ai contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali (DPO).

Riferimenti normativi: Articoli 35 e 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., Regolamento UE 2016/679; Linee guida sul Responsabile dei dati personali emanate dal Garante per la protezione dei dati individuali il 13/12/2016;

Parole chiave: Principio di rotazione – Applicazione agli affidamenti di servizi di protezione di dati personali (DPO) – Sussiste.

Massima: L’affidamento dei contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali di importo inferiore alle soglie comunitarie deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione. I particolari requisiti e obiettivi di esperienza e stabilità nell’organizzazione del servizio, richiesti dalla normativa di settore, possono essere perseguiti dalla stazione appaltante, già in fase di programmazione dei fabbisogni e di progettazione del servizio da affidare, attraverso la previsione di una durata del contratto che sia congrua rispetto agli obiettivi individuati e alle prestazioni richieste al contraente.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 13 maggio 2020;

VISTA la richiesta di parere dell’Associazione Data Protection Officer, acquisita al prot. Autorità n. 30246 del 23/4/2020 con cui è stato chiesto l’avviso di questa Autorità in merito alla disciplina applicabile ai contratti aventi ad oggetto servizi di protezione dei dati individuali sottoscritti ai sensi dell’articolo 37, punto 6, del Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento al principio di rotazione e al rinnovo dei contratti.

VISTI gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTE le Linee guida sul Responsabile della protezione dei dati emanate dal Garante per la protezione dei dati individuali in data 13 dicembre 2016;

DELIBERA
L’affidamento all’esterno del servizio di protezione dei dati personali si configura come un appalto di servizi e come tale soggiace alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, con conseguente obbligo di procedere alla selezione del contraente nel rispetto delle procedure ivi previste in ragione dell’importo del contratto.
Tale servizio è reso disponibile sui sistemi di e-procurement e, pertanto, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488 e dell’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», gli affidamenti che non siano effettuati attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento sono affetti da nullità.
Ai sensi dell’articolo 36 del codice dei contratti pubblici, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
I paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee guida n. 4/2016, offrono indicazioni di dettaglio sull’applicazione del principio di rotazione, specificando che lo stesso non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, delle citate Linee guida, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Sono indicate quali ipotesi di deroga al principio in argomento circostanze attinenti alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative, che non sembrano ricorrere nel caso di specie.
Si ritiene, quindi, che le esigenze manifestate dall’istante in ordine alla necessità di garantire, nell’esecuzione del contratto, il perseguimento di requisiti e obiettivi raggiungibili soltanto a lungo termine, in conseguenza della maturazione di solida esperienza circa la specifica organizzazione della PA di riferimento e circa le peculiarità dei processi di trattamento dei dati personali, non possano essere attuati attraverso l’esclusione del principio di rotazione.
Non si ritiene percorribile, neanche l’ulteriore alternativa, prospettata dall’istante, di disporre rinnovi dei contratti in scadenza nel caso in cui la durata degli stessi non sia risultata congrua rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell’affidamento. Su tale aspetto si ricorda, infatti, che il rinnovo del contratto deve essere previsto come opzione già nel bando di gara e che l’importo riferito al rinnovo deve essere considerato nel calcolo del valore stimato dell’appalto (articolo 35 del codice dei contratti pubblici).
Si evidenzia, altresì, che la previsione di una durata del contratto inferiore a quella considerata congrua in relazione all’oggetto dell’affidamento potrebbe configurare un frazionamento artificioso dell’appalto volto ad eludere l’applicazione delle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici.
Si ritiene, invece, che gli specifici obiettivi di esperienza e stabilità nell’organizzazione del servizio, richiesti dalla normativa di settore, possano essere legittimamente perseguiti dalla stazione appaltante, già in fase di programmazione dei fabbisogni e di progettazione del servizio da affidare, individuando una durata del contratto che sia congrua rispetto alle prestazioni richieste al contraente.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 maggio 2020
Per il Segretario Maria Esposito, Rosetta Greco

30 giugno Adozione PTPC e PTTI

Il MIUR, a seguito di un quesito posto all’ANAC, ha comunicato, con Nota 27 maggio 2016, Prot. n. 1708, che il termine fissato al 30 maggio per l’adozione di

  • Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
  • Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI)

come previsto dalle Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è prorogato al 30 giugno, anche alla luce dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016, del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che modifica ed integra le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Le Linee guida, rivolte alle istituzioni scolastiche statali, cui è stata riconosciuta autonomia didattica, organizzativa e gestionale ai sensi del DPR 8 marzo 1999, n. 275 e delle modifiche apportate dalla recente legge 107/15, prevedono l’individuazione del

  • Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)
    Tenuto conto dell’articolazione periferica del sistema scolastico e dei rapporti che intercorrono tra le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione ministeriale, si ritiene di individuare il RPC nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale. Considerato l’ambito territoriale particolarmente esteso, al fine di agevolare il RPC, i dirigenti di ambito territoriale operano quali referenti del RPC.” (Linee guida, 1.1)
    Ciascun RPC cura l’elaborazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione (PTCP) di ambito regionale avvalendosi della collaborazione dei referenti di ambito territoriale e dei dirigenti scolastici del territorio.” (Linee guida, 2)
  • Responsabile della trasparenza (RT)
    L’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, nel delineare i compiti del RT, specifica che il RPC di cui all’art. 1, co. 7, della legge n. 190/2012 svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza. Considerata, tuttavia, la numerosità delle istituzioni scolastiche che insistono su alcuni ambiti territoriali e l’esigenza di garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, la correlazione con i bisogni informativi propri di ogni istituzione scolastica, il loro costante aggiornamento, la completezza, la tempestività dei dati, l’Autorità ritiene di individuare il dirigente scolastico quale Responsabile della trasparenza di ogni istituzione scolastica.” (Linee guida, 1.2)
    Ciascun dirigente scolastico, in qualità di Responsabile della trasparenza, sentito il Consiglio di Istituto, adotta il PTTI dell’istituzione scolastica.” (Linee guida, 3)

Il termine per l’attuazione delle misure previste nei PTPC e nei PTTI decorre dal 1° settembre 2016 per agevolare l’adeguamento in tempi brevi alla normativa in materia di prevenzione alla corruzione e coordinare detta attuazione con l’avvio del prossimo anno scolastico, fermo restando che gli obblighi di trasparenza decorrono dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013.

A tal fine le istituzioni scolastiche adeguano tempestivamente il proprio sito agli obblighi di trasparenza per l’anno 2016, provvedendo progressivamente all’eventuale adeguamento anche per gli anni precedenti. “Il PTTI è pubblicato esclusivamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di ogni istituzione scolastica.” (Linee guida, 3)

L’attività di vigilanza dell’ANAC, anche al fine dell’esercizio dei poteri sanzionatori, verrà avviata dal 1° settembre 2016, in coerenza con i termini sopra indicati.

Al fine di consentire la piena attuazione delle misure, il primo aggiornamento ordinario del PTPC e del PTTI potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2018.



23 giugno Giornata della Trasparenza

La Giornata della Trasparenza 2016, il 23 giugno, sarà celebrata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a partire dalle 10.00 presso la Sala della Comunicazione con l’evento Porte aperte al MIUR. Sarà un momento di incontro e dialogo con tutti i soggetti interessati al tema della trasparenza nella Pubblica Amministrazione nel corso del quale saranno presentati tramite contenuti multimediali, l’attività svolta in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e servizi all’utenza.
L’iniziativa è volta a diffondere, promuovere e far conoscere le attività e le iniziative promosse dal Miur nell’ambito dei propri fini istituzionali.
La giornata sarà articolata in diverse sessioni:

“Trasparenza: il MIUR c’è” – presso il Salone dei Ministri: un momento di incontro, dialogo ed ascolto con gli Stakeholder, un’occasionevoltaa presentare non solo le iniziative e le attività promosse in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, ma anche quelle dirette ad una più piena soddisfazione dei bisogni dei portatori di interesse. I Dipartimenti, l’OIV e, quest’anno, per la prima volta anche gli Uffici scolastici regionali, presenteranno in modalità interattiva, alcuni progetti innovativi che il MIUR ha posto in essere e ed intende implementare per la soddisfazione dell’utenza, per realizzare una partecipazione sempre più consapevole, accrescere il coinvolgimento e migliorare la qualità dei servizi offerti.

“Trasparenza: il MIUR c’è” – Conferenza Istituzionale – Salone della Comunicazione – in cui gli organi di vertice amministrativo nonché il Presidente dell’OIV affronteranno i temi della Performance, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza all’interno del MIUR.

“Trasparenza: il MIUR c’è” – Focus Group – incontri di approfondimento e confronto organizzati su tematiche specifiche, presentati e coordinati dai dirigenti dei settori di riferimento, nei quali i partecipanti potranno analizzare, confrontandosi, prospettive e soluzioni innovative.

Il link per iscriversi all’evento:
http://www.istruzione.it/giornata_della_trasparenza_2016/index.shtml

Programma Trasparenza, ora arriva anche l’interrogazione parlamentare

Programma Trasparenza, ora arriva anche l’interrogazione parlamentare

di Agata Scarafilo

da Scuola e Amministrazione, n. 6, Giugno 2016

 

Non più di un mese fa, mentre tutte le scuole erano in procinto di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI), ci eravamo lasciati con un contributo che, preannunciando la pubblicazione di un nuovo Decreto Legislativo (il FOIA), ci spingeva a chiederci:  Questo PTTI s’ha da fare o non s’ha da fare?

Infatti, alla data in cui si scriveva, 23 maggio 2016, si prendeva atto di un obbligo al 30 maggio 2016 di adozione del PTTI, derivato dalla Delibera ANAC n. 430 del 13/04/2016, e delle due possibilità che si sarebbero potute verificare se il Decreto FOIA (approvato il 16 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri) fosse stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale prima del 30 maggio 2016 o, al contrario, non fosse stato pubblicato entro tale data.

Le valutazioni che feci in quel contributo  tennero ovviamente conto di quelle che erano e sono le basilari norme di diritto in Italia oltre ai tempi di adeguamento alla nuova norma che lo stesso Decreto FOIA prevedeva nelle disposizioni transitorie di cui all’art. 42 (i famosi 6 mesi). Così, si ebbe ad affermare che:1)  se i Decreto fosse stato pubblicato in G.U. entro il 30 maggio e, per espressa previsione del testo normativo, l’effetto fosse stato immediato, le Scuole non avrebbero avuto l’obbligo di adottare il PTTI (si disse in questo caso: PTTI non s’ha da fare);  2) se al contrario tutto ciò fosse stato traslato oltre quella stessa data, prescritta dall’intervento regolatorio dell’ANAC, le scuole avrebbero avuto l’obbligo di adottare il Programma sulla trasparenza (si disse in questo caso: PTTI s’ha da fare) pur nella consapevolezza che gli effetti non potevano più essere validi per il triennio, ma fino al periodo in cui continuava a produrre i suoi effetti  l’articolo 10 del D.Lgs n. 33/2013.

Questo a mio avviso era l’unico modo di ragionare in termini giuridici, ancor più perché il 30 maggio segnava anche la data entro cui, sempre in base alle stesse linee Guida ANAC, gli USR dovevano predisporre ed adottare il PTPC (Piano anticorruzione). Infatti, le medesime Linee Guida ANAC spostavano di qualche mese, al 1° di settembre 2016, solo il termine per l’attuazione delle misure previste nei PTPC e nei PTTI , quindi non dell’adozione.

Premetto che il frutto del ragionamento esulava da ogni considerazione personale sull’opportunità che le scuole, ancora una volta, fossero coinvolte in un lavoro che poteva essere demolito il giorno dopo (per effetto ancor più di una norma che stava nascendo prima ancora della pubblicazione della Delibera ANAC già citata), in quanto non era quella la sede per discuterne.

Anche oggi si rimanda alle sedi opportune ogni discussione derivante da ovvie criticità sull’argomento continuando, invece, a dare voce ai fatti.

Fatti che mettono in evidenza un modus operandi dal quale ne è scaturito un’interrogazione parlamentare (n. 4/134058). Un’interrogazione a risposta scritta che pone in essere non poche perplessità e richieste di chiarimento al MIUR per aver, con  lettera n. 1708 del 27 maggio 2016, comunicato la sospensione dell’adozione del PTTI da parte delle istituzioni scolastiche ed invitato gli Uffici Scolastici Regionali (USR) a darne comunicazione alle stesse.

L’interrogazione è a firma degli onorevoli Nicola Ciracì (primo firmatario), Roberto Marti, Gianfranco Giovanni Chiarelli, Cosimo Latronico, Antonio Distaso, Rocco Palese, Trifone Altieri e Francesco Benedetto Fucci, tutti del gruppo Misto Conservatori e Riformisti.

Nella seduta dell’8 giugno scorso (n. 634) i citati onorevoli, dopo una lunga premessa che riassume la norma, hanno chiesto al MIUR di chiarire in base a quali presupposti normativi, prima ancora che un Decreto Legislativo produca i suoi effetti, i capi del Dipartimento abbiano potuto comunicare alle scuole la sospensione del PTTI.

Altro ancora nell’interrogazione, che si allega, viene chiesto al MIUR, ma il nodo della questione, ad oggi, rimane ancora da sciogliere (il MIUR non ha ancor risposto).

Intanto, sappiamo che, dopo la sospensione, gli USR hanno fissato un nuova scadenza (30 giugno 2016) e, ad eccezion fatta di alcune regioni (ad esempio USR della Sardegna- vedasi nota prot. N.AOODRSA 9805  del  14 giugno 2016), molti uffici scolastici regionali hanno invitato le scuola, attraverso puntuali circolari, ad adottare un “Programma della Trasparenza Baby” (semestrale), cioè che tiene conto del periodo dilatatorio previsto dall’articolo 42 del Decreto legislativo, 25/05/2016 n° 97 (G.U. 08/06/2016) e che entrerà di fatto in vigore il 23 giugno 2016.

Si tratta, lo ribadiamo, di un Decreto Legislativo che introduce il meccanismo dell’accesso civico sullo stampo del “Freedom of Information Act” (FOIA).

Concludo questo intervento rispondiamo a chi aveva buttato ai 4 venti che il Programma sulla Trasparenza non si doveva fare, che invece, come avevo giustamente prospettato, in questo periodo transitorio, baby o non baby, s’ha da fare e a mio avviso, visto come sono andate le cose, continuo a sostenere che si doveva fare entro il 30 maggio 2016, anche se l’ANAC, alla fine, rispondendo al miur MIUR con una nota del 01/06/2016 prot. n. 87268, condividendo il differimento del PTCP al 30 giugno 2016, ha condiviso anche il differimento al 30 giugno 2016 del PTTI.

È bene chiarire, ancora, che del Programma Trasparenza semestrale (battezzato baby) e che molte scuole sono in procinto di adottare entro il 30 giugno 2016, nel nuovo Decreto Legislativo 97/2016 non vi è traccia, quindi, ancora una volta: siamo sicuri che, secondo il dettame legislativo attualmente in vigore, stiamo percorrendo la giusta strada?

Concludo dicendo che con il nuovo Decreto Lgs 97/2016 viene confermato che le due figure del Responsabile Anticorruzione e del Responsabile Trasparenza collimeranno nell’unica persona responsabile di ambedue gli ambiti, di conseguenza le due funzioni verranno attribuite all’unico dirigete dell’Ufficio Scolastico Regionale di pertinenza.