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Nota 20 ottobre 2016, AOODGOSV 11637

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio V

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c.  Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

 

OGGETTO:   Decreto Direttoriale n. 1068 del 19 ottobre 2016 – Scuola, lavoro e dispersione. Percorsi di apprendistato

 

Si trasmette il D.D. in oggetto, in applicazione dell’articolo 22, comma 2, lettere a), c) e d), del D.M. 663 del 1° settembre 2016, concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Si rappresenta la necessità che le SS.LL., al fine di consentire con speditezza l’assegnazione delle risorse impegnate alle istituzioni scolastiche e, laddove previsto, la predisposizione degli ordini di pagamento in tempo utile, osservino le seguenti scadenze:

  • 28 ottobre 2016, termine per la pubblicazione dell’Avviso pubblico da emanare secondo le specifiche e i criteri dettati dal decreto in oggetto, per l’acquisizione delle candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali organizzate in rete;
  • 25 novembre 2016, termine entro il quale le istituzioni scolastiche faranno pervenire a codesti Uffici le proprie candidature;
  • 12 dicembre 2016, termine entro il quale le Commissioni, nominate da ciascuna delle SS.LL. e composte da personale in servizio presso gli Uffici in indirizzo, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti e senza alcun compenso o indennità, valutano, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del D.M. 663/2016, le candidature, attribuendo un punteggio nel limite massimo di punti 100, nel rispetto dei criteri contenuti nel D.D. in oggetto;
  • 16 dicembre 2016, termine per la pubblicazione, sul sito web di codesti Uffici, dei decreti recanti le graduatorie delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria candidatura;
  • 16 dicembre 2016, termine per la trasmissione, da parte di codesti Uffici Scolastici Regionali, alla scrivente Direzione Generale – Ufficio V, dei decreti contenenti le graduatorie delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria candidatura, all’indirizzo di posta elettronica ufficio5@istruzione.it.

Questa Direzione Generale provvederà, quindi, all’invio dei decreti emessi dalle SS.LL. contenenti le suddette graduatorie, alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, che curerà l’adozione degli atti necessari all’assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie e ad impartire istruzioni sulla rendicontazione delle attività, da completare entro l’esercizio finanziario 2017.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo


Decreto Direttoriale 19 ottobre 2016, n. 1068
Scuola, lavoro e dispersione. Percorsi di apprendistato

Intesa CSR 1 ottobre 2015, n. 162

Intesa CSR 1 ottobre 2015, n. 162

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, che definisce gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Intesa, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Repertorio atti n. 162/CSR del 1° ottobre 2015

11 giugno Enti territoriali e Jobs Act in CdM

Il Consiglio dei Ministri si è riunito l’11 giugno 2015

ENTI TERRITORIALI

Misure urgenti per gli enti territoriali (decreto legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’economia e finanze Pietro Carlo Padoan e  dell’interno  Angelino Alfano, ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia di enti territoriali. Nello specifico il testo prevede:
Patto di stabilità interno: sono previste norme che allentano i vincoli consentendo  a Comuni, Province e Città metropolitane margini maggiori per investimenti volti alla cura del territorio e all’erogazione dei servizi. In particolare, vengono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni per gli anni 2015-2018 concedendo agli enti un maggiore contributo di 100 milioni di euro (in termini di spazi finanziari) l’anno così suddiviso: 10 milioni per eventi calamitosi e messa in sicurezza del territorio; 40 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per interventi di bonifica dei siti contaminati dall’amianto; 30 milioni per l’esercizio della funzione di ente capofila nel caso di gestione associata di alcune funzioni; 20 milioni per le spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e procedure di esprorio. Le norme non comportano maggiori oneri la finanza pubblica perché resta invariato l’obietto complessivo del patto di stabilità dei Comuni fissato dalla legge di stabilità
A favore dei Comuni viene previsto un ammorbidimento delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014. La sanzione, rappresentata dalla riduzione delle risorse spettanti dal Fondo di solidarietà, si applica in misura pari al 20% dello sforamento, anziché pari al 100%. Analogamente, per le Province e le Città metropolitane le risorse che vengono erogate dal fondo sperimentale di riequilibrio vengono ridotte del 20% anziché del 100% dello sforamento con il limite massimo previsto del 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.
Pagamento  debiti commerciali: per l’anno 2015 sono incrementate di 2 miliardi di euro le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014. L’importo di 2 miliardi è ulteriormente incrementato dalle eventuali risorse disponibili e non utilizzate per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario nazionale. Per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili dei Comuni maturati al 31 dicembre 2014, vengono concessi ulteriori 850 milioni.
Fondo compensazione IMU e TASI: per il 2015 è attribuito ai Comuni un contributo di 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro il 10 lugli 2015, viene stabilita , secondo una metodologia adottata dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, la quota di contributo spettante a ciascun  ente tenendo conto dei gettiti dell’IMU e della TASI del 2014.
Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e Carta d’identità elettronica: si tratta di misure finalizzate all’ampliamento dell’ANPR attraverso l’informatizzazione dei registri di stato civile e delle liste di leva. Sono previste altresì disposizioni che consentono il superamento del documento digitale unificato attraverso la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica.
Misure per l’accelerazione della ricostruzione in Abruzzo: disposizioni per favorire l’accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Sono comprese ulteriori misure per assicurare la ricostruzione di edifici pubblici, compresi quelli di interesse storico, artistico e archeologico.
Zone Franche Urbane dell’Emilia Romagna: nei territorio dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 viene istituita la zona franca che beneficia di consistenti agevolazioni fiscali. Possono beneficiare di tali agevolazioni le imprese localizzate all’interno della zona franca che rientrano nella definizione di ‘microimprese’ e hanno avuto un reddito lordo 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti non superiore a 5 unità. Le agevolazioni per questi soggetti consistono nell’esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100.000 euro di reddito) e dall’IRAP (fino a 300.000 euro) delle attività prodotte nelle ZFU e dall’IMU per gli immobili siti nella zona franca. Le agevolazioni sono concesse per i periodi di imposta 2015 e 2016.
Sisma Lombardia: vengono stanziati 205 milioni di euro a favore delle popolazione della Lombardia colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012. La somma viene erogata dal Presidente della Regione nella forma di contributi in conto capitale da destinare alla ricostruzione degli immobili, alle imprese che abbiano subito danni a scorte e beni strumentali, alla delocalizzazione tempora delle attività danneggiate al fine di garantire la continuità produttiva.
Clausola di salvaguardia: nel decreto viene introdotta una norma che evita nel 2015 l’aumento dell’accisa sulla benzina previsto dalla legge di stabilità in caso di mancata autorizzazione da parte della Ue del meccanismo del reverse charge dell’Iva nel settore della grande distribuzione.

DECRETI ATTUATIVI SUL JOBS ACT

1. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro  (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il provvedimento interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n° 151 del 26 marzo 2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici. Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.  Il decreto prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni.  Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.
In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.  Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali. Importante l’estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.
Il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico,  nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.

2. Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva,  un decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.), a partire dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Con l’intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell’impresa. Rientra nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all’elusione anche l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.
Mansioni – Viene previsto che il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, così com’è previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001), purché rientranti nella medesima categoria e non più soltanto a mansioni «equivalenti», a mansioni, cioè, che implicano l’utilizzo della medesima professionalità. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.
Vengono confermate le seguenti tipologie:

  • Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.
  • Contratto di somministrazione – Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (20%).
  • Contratto a chiamata – Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto.
  • Lavoro accessorio (voucher) – Viene elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità per evitare, così, un loro uso improprio, prevedendo, da un lato, che il committente imprenditore o professionista possa acquistare il voucher solo in via telematica, dall’altro che debba comunicare preventivamente quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.
  • Apprendistato – Con la revisione della disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma – che ora assume la nuova denominazione di «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» – nonché dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, si pongono le basi di un «sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potrà avvenire anche attraverso l’apprendimento presso l’impresa. Si intende, inoltre, rivitalizzare le predette due tipologie di apprendistato, che finora non hanno trovato un adeguato apprezzamento dal sistema delle imprese. Recependo, poi, la volontà espressa dal Governo nel disegno di legge «Scuola» lo schema prevede che possano accedere all’apprendistato, di durata massima quadriennale, anche gli studenti degli istituti scolastici statali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.
  • Part-time – Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, più in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare seppur in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate, e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 25 per cento per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento. Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

3. Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il decreto legislativo prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e “autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
Gli organi dell’Ispettorato sono:

  • il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;
  • il consiglio di amministrazione;
  • il collegio dei revisori.

La principale funzione dell’Ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).
In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si prevede l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.
Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede :

  • la stipula di appositi protocolli,  anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde  assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
  • l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato.

In ragione di un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l’Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo, dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro. Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti  gli atti degli organi ispettivi.

4. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise nei seguenti quattro gruppi fondamentali:

  • disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS);
  • disposizioni in materia di CIGO;
  • disposizioni in materia di CIGS;
  • disposizioni in materia di fondi di solidarietà.

Per effetto del decreto vengono estese le tutele a 1.400.000 lavoratori sinora esclusi.
Le disposizioni del decreto consentono risparmi di spesa, utilizzati per rendere strutturali la NASpI a 24 mesi anche dopo il 2016 e per rendere strutturali i  finanziamenti per importanti interventi di politica sociale in materia di: conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro; assegno di disoccupazione (ASDI); fondo per le politiche attive del lavoro. Il decreto comporta anche, come ripetutamente affermato dal governo, una salvaguardia, per il solo 2015, della durata della NASpI con riferimento ai lavoratori stagionali del settore del turismo

Disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS)

I principali interventi riguardano:

  • l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con la conseguente estensione degli obblighi contributivi (precisamente, gli apprendisti diventano destinatari della CIGO e, nel caso in cui siano dipendenti di imprese per le quali trova applicazione solo la CIGS, di quest’ultimo trattamento, limitatamente alla causale di crisi aziendale);
  • la revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali: viene previsto, infatti, che per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possano superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Utilizzando i contratti di solidarietà tale limite può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile;
  • l’introduzione di meccanismi di condizionalità concernenti le politiche attive del lavoro: nello specifico, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro sono convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato;
  • l’introduzione di un meccanismo di “chi usa di più paga di più” sulle aliquote pagate dalle imprese. Il decreto prevede un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso le aliquote del contributo d’uso (contributo addizionale). Viene infatti previsto un contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa (cumulando CIGO, CIGS e contratti di solidarietà) sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre.

Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

I principali interventi riguardano:

  • una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario pagato su ogni lavoratore. L’aliquota del contributo ordinario pagato da tutte le imprese indipendentemente dall’utilizzo della cassa passa quindi dall’1,90% all’1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per l’edilizia;
  • l’introduzione del divieto di autorizzare ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGO, nonché il ricorso alla riduzione dell’orario di lavoro rispetto alla sospensione;
  • la semplificazione della procedura di concessione delle integrazioni salariali ordinarie: nello specifico, viene previsto che il trattamento sia concesso dalla sede INPS territorialmente competente, senza previa deliberazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni.

Disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

I principali interventi riguardano:

  • la razionalizzazione della disciplina concernente le causali di concessione del trattamento: nello specifico, viene previsto che l’intervento straordinario di integrazione salariale possa essere concesso per una delle seguenti tre causali:
    • riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale);
    • crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Viene previsto, tuttavia, che può essere autorizzata, per un limite massimo di 6 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, una prosecuzione della durata del trattamento di CIGS, qualora all’esito del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale);
    • contratto di solidarietà: pertanto, gli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, previsti per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, diventano una causale di quest’ultima;
  • l’introduzione della previsione che per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possano essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGS; questa disposizione non opera per un periodo transitorio di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto;
  • la revisione della durata massima della CIGS e dei contratti di solidarietà; nello specifico:
    • per la causale di riorganizzazione aziendale viene confermata l’attuale durata massima di 24 mesi per ciascuna unità produttiva, eliminando però la possibilità, attualmente prevista, di concedere le c.d. “proroghe complesse” (ossia due proroghe della durata massima di 12 mesi ciascuna);
    • per la causale di crisi aziendale viene confermata la durata massima di 12 mesi;
    • per la causale di contratto di solidarietà viene confermata, rispetto agli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, la durata massima di 24 mesi. Tale durata può essere estesa a 36 mesi, in quanto viene previsto che la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, sia computata nella misura della metà. Oltre tale limite, la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali
I principali interventi riguardano:

  • la previsione dell’obbligo di estendere i fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente l’obbligo è previsto in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti);la previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale (ossia il fondo che opera per  tutti i settori i quali, oltre a non rientrare nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali) assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale ed è soggetto a una nuova disciplina. Gli aspetti salienti di tale nuova disciplina sono i seguenti:
    • rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente, invece, rientrano nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti), a fronte del pagamento di un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l’aliquota sarà dello 0,65%).
    • il Fondo di Integrazione Salariale garantisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’erogazione di una nuova prestazione, ossia l’assegno di solidarietà. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta – per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile – ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo: tale nuova prestazione sostituisce i contratti di solidarietà di tipo “B”, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS. I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
    • nel caso di lavoratori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di Integrazione Salariale garantisce l’ulteriore prestazione consistente nell’assegno ordinario, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale);
  • revisione della disciplina dell’assegno ordinario corrisposto dai fondi di solidarietà bilaterali: i fondi (diversi dal fondo di integrazione salariale) stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della casuale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS (attualmente, invece, l’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, non può eccedere la durata massima prevista per la CIGO);
  • introduzione di requisiti di competenza ed assenza di conflitto di interesse per gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali membri dei comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali (ivi compreso il fondo di integrazione salariale);
  • introduzione di requisiti di onorabilità per tutti i membri dei comitati amministratori del Fondo di Integrazione Salariale e dei fondi di solidarietà bilaterali;
  • la previsione che, entro il 31 dicembre 2015, i fondi bilaterali cosiddetti puri, o alternativi al sistema sin qui descritto (quali il fondo bilaterale dell’artigianato) eroghino almeno una prestazione tra l’assegno ordinario per 13 settimane nel biennio o l’assegno di solidarietà per 26 settimane nel biennio, prevedendo un’aliquota di contribuzione al fondo dello 0,45% (diviso tra azienda e lavoratore secondo un accordo lasciato alle parti sociali).

5. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante diposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Il decreto legislativo istituisce  una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e ISFOL. L’istituzione dell’ANPAL avverrà senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le risorse necessarie al suo funzionamento saranno infatti trasferite dal Ministero del lavoro e dall’ISFOL, dei quali sarà effettuata una conseguente riorganizzazione.
Il Ministero del lavoro fisserà linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale.
Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all’erogazione delle politiche attive mediante l’utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

Il Ministero del lavoro controllerà quindi il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e monitorerà le politiche occupazionali.

Sarà istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro ed il fascicolo elettronico del lavoratore. All’istituzione dell’Albo provvederà l’ANPAL. L’obiettivo è quello di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sistema informativo e al fascicolo elettronico del lavoratore mirano ad una migliore gestione del mercato del lavoro e del monitoraggio delle prestazioni erogate.  Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno essere effettuate in via telematica. Le informazioni del Sistema informativo rappresenteranno la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte degli interessati.  Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo saranno messe a disposizione delle Regioni e delle Province. Ci sarà anche un Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale.

Quanto ai Fondi interprofessionali e bilaterali che faranno anch’essi parte della Rete –  l’ANPAL eserciterà la vigilanza su di essi, riferendo al Ministero del Lavoro. In vista di un più efficace inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro si prevede che Regioni e Province autonome costituiscano uffici territoriali, denominati Centri per l’impiego, per svolgere, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.

Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato anche parziale e di lavoratore a rischio di disoccupazione. Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il Patto dovrà inoltre riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.

Per rafforzare la condizionalità delle erogazioni, la domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l’impiego.
I beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chiamati  a stipulare il Patto di servizio personalizzato.
La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI).
I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti  a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.

Si prevede inoltre un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi. La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. L’assegno non costituirà reddito imponibile.

Ancora, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza.
L’utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all’assegno sociale, erogato dall’INPS.  Si riordina infine la normativa in materia di incentivi all’occupazione con la previsione della istituzione, presso l’ANPAL, di un Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione. Vengono definiti i principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un’omogenea applicazione; si provvede alla razionalizzazione di quelli relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e di alta formazione e ricerca.

6. Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise in tre gruppi fondamentali. Il primo concerne la semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; il secondo i rapporti di lavoro; il terzo le pari opportunità.
Semplificazioni procedure e adempimenti
a) Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilità.
Le linee caratterizzanti l’intervento riguardano:

  • la possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa, la stipula di convenzioni e l’assunzione diretta. Viene altresì introdotta la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;
  • l’integrale revisione della procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell’incentivo al datore di lavoro da parte dell’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

b) Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
I principali interventi riguardano:

  • la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;
  • il potenziamento della Banca dati politiche attive e passive;
  • l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro all’estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare.

c) Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le principali modifiche riguardano:

  • la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
  • la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
  • la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
  • lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
  • il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
  • la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
  • l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

d) Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
I principali interventi riguardano:

  • la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un determinato periodo di tempo;
  • la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”;
  • si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;
  • si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga;
  • si elimina l’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, di munire “il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

I principali interventi riguardano:

  • la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore;
  • la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;
  • l’introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico;
  • l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale.

Disposizioni in materia di pari opportunità

I principali interventi riguardano:

  • la revisione dell’ ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione delle province;

  • la modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità;

  • la modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle consigliere, semplificando l’iter di nomina e superando le incertezze dovute alla precedente formulazione;

  • l’introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova applicazione lo spoil system di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002;

  • la ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere;

  • l’introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l’efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica.

20 febbraio Decreti attuativi Jobs Act in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 20 febbraio, ha esaminato i decreti attuativi del Jobs Act

DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT

1. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 2014.

Contratto a tutele crescenti

Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice.La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

Licenziamenti collettivi

Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.

Piccole imprese

Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.

Sindacati e partiti politici

La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.

2. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 183 del 2014.

Naspi

Il decreto introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.L’erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.AsdiViene introdotto in via sperimentale, per quest’anno, l’Asdi, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.Dis-ColPer i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c’è la l’indennità di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori).Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento.Il suo importo e’ rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

3. Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.
Ecco i punti essenziali per il riordino delle tipologie contrattuali.Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing.Vengono confermate le seguenti tipologie:Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.Contratto di somministrazione. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (10%).Contratto a chiamata. Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto.Lavoro accessorio (voucher). Verrà elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.Apprendistato. Si punta a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell’ottica di favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro.Part-time. Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto).
Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.Mansioni. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

4. Disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell’articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 2014.Si tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n° 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma.Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Nel primo caso, infatti, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi; nel secondo caso si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre. Entrambe le soluzioni sono dirette a favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre.Il decreto prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall’ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo.In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.Oltre agli interventi di modifica del testo unico a tutela della maternità, il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere.La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. In particolare, per il riconoscimento dei benefici si esclude dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti i telelavoratori che rientrino nella fattispecie individuata dal decreto.La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, si prevede la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l’intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. Viene anche introdotto il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della lavoratrice.Le collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per analoghi motivi sempre per un massimo di tre mesi.

Decreto Interministeriale 5 giugno 2014

Decreto Interministeriale 5 giugno 2014

Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero dell’economia e delle finanze

Avvio del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell’art.8 bis del decreto – legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

5 giugno Apprendistato in azienda

Firmato il 5 giugno 2014 il decreto dei Ministeri dell’Istruzione, università e ricerca, del Lavoro e politiche sociali e dell’Economia e finanze che avvia il programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell’art.8 bis del decreto – legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Scuola, al via l’apprendistato in azienda per i ragazzi del quarto e quinto anno delle superiori
Il periodo on the job sarà riconosciuto come credito per la Maturità

(Roma, 4 giugno 2014) Al via la nuova frontiera dell’alternanza scuola-lavoro. Parte infatti dal prossimo anno scolastico, il 2014/2015, la sperimentazione dell’apprendistato per gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori. Un’innovazione assoluta per la scuola italiana che offre una risposta concreta ai dati allarmanti diffusi dall’Istat sulla disoccupazione giovanile. Obiettivo della sperimentazione, infatti, è consentire agli studenti italiani di inserirsi in un contesto aziendale già prima della conclusione del loro percorso scolastico e del diploma, alternando la frequenza scolastica con la formazione e il lavoro in azienda.

“L’apprendistato a scuola consentirà ai nostri giovani di affrontare con le giuste competenze e a testa alta un mercato del lavoro sempre più competitivo e alla ricerca di profili specializzati”, sottolinea con soddisfazione il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini. Il decreto interministeriale (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero del Lavoro, Ministero dell’Economia) che definisce il programma sperimentale è stato firmato da tutti i ministri coinvolti. “Questo governo – spiega Giannini – è riuscito a portare a casa un provvedimento che segna una svolta nel rapporto fra scuola e mondo del lavoro e che era atteso da molto tempo sia dalla Scuola che dalle stesse imprese alcune delle quali, come l’Enel, sono già pronte a partire”.

“Questo provvedimento” -sottolinea il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti- “è un’altra testimonianza dell’impegno del governo per favorire nuove opportunità di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, assicurando loro un’adeguata qualificazione professionale ed una valorizzazione delle competenze. Così come per il piano nazionale Garanzia Giovani, che ad un mese dall’avvio registra già una larga adesione da parte dei destinatari, per il pieno successo di questo nuovo strumento sarà determinante il ruolo delle imprese. Per questo le invitiamo a fare la loro parte, a dare un contributo attivo per aiutare i giovani e costruire il futuro del paese”.

I Ministeri dell’Istruzione, del Lavoro e dell’Economia hanno trovato l’intesa sui principi che apriranno le porte delle aziende agli studenti, singolarmente o coinvolgendo l’intera classe. Prima di arrivare alla Convenzione con la singola scuola, l’azienda interessata sottoscriverà un Protocollo d’intesa con il Miur e il Mlps (o gli uffici periferici dei Ministeri) e le Regioni interessate per specificare: gli indirizzi di studio coinvolti, i criteri per individuare scuole e studenti, le modalità per assicurare ai giovani l’eventuale rientro nei percorsi ordinari, il numero minimo di ore da svolgere sul posto di lavoro, i criteri per il monitoraggio e la valutare della sperimentazione. L’impresa dovrà, ovviamente, dimostrare di avere le carte in regola per la formazione degli apprendisti anche minorenni, di rispettare le norme sulla sicurezza, di avere capacità occupazionali coerenti con le norme sull’apprendistato.

Ogni studente-apprendista sarà accompagnato da un “piano formativo personalizzato”, che esplicita il percorso di studio e di lavoro, e da un sistema tutoriale che vede congiuntamente impegnati il tutor aziendale, designato dall’impresa, e il tutor scolastico, individuato tra gli insegnanti del Consiglio di classe in possesso di competenze adeguate. Per agevolare il loro compito sono previste specifiche attività formative, anche congiunte, a carico dell’impresa. Notevoli gli spazi di flessibilità a disposizione delle scuole: per l’interazione tra apprendimento in aula ed esperienza di lavoro potranno utilizzare fino al 35% dell’orario annuale delle lezioni. Per gli Istituti tecnici e professionali si tratta, ad esempio, di un massimo di 369 ore su 1.056, ovvero di margini di autonomia nettamente superiori rispetto a quelli di cui le istituzioni scolastiche dispongono solitamente per organizzare la propria offerta formativa ‘libera’.

È un segnale della rilevanza che l’amministrazione scolastica attribuisce a questa sperimentazione. I periodi di apprendistato (on the job) sono valutati e certificati e valgono come crediti ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato. Per la predisposizione della terza prova scritta la Commissione d’Esame dovrà tener conto dello specifico percorso sperimentale seguito dagli allievi e potrà avvalersi della presenza del tutor aziendale come esperto, senza oneri per la finanza pubblica. A breve partiranno le attività informative per le famiglie e gli studenti delle scuole aderenti al programma sperimentale affinché possano partecipare con consapevolezza alle selezioni. La firma del decreto si inserisce fra le attività che il Miur sta mettendo in campo per ampliare le competenze dei nostri studenti. Un obiettivo perseguito anche dal #Cantiere scuola voluto su questo tema dal Ministro Stefania Giannini che vede al tavolo esperti e personale Miur e dovrà produrre proposte e documenti entro l’estate.

Legge 16 maggio 2014, n. 78

Legge 16 maggio 2014, n. 78

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  20  marzo
2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per  favorire  il  rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a  carico
delle imprese. (14G00089) 

(GU n.114 del 19-5-2014)

 

 Vigente al: 20-5-2014

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 20 marzo  2014,  n.  34,  recante  disposizioni
urgenti  per  favorire  il  rilancio  dell'occupazione   e   per   la
semplificazione  degli  adempimenti  a  carico  delle   imprese,   e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 16 maggio 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 66 del 20 marzo 2014), coordinato con la legge di
conversione  16  maggio  2014,  n.  78  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per favorire
il  rilancio  dell'occupazione  e  per   la   semplificazione   degli
adempimenti a carico delle imprese.". (14A03891) 
 (GU n.114 del 19-5-2014) 
 

 Vigente al: 19-5-2014

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E DI
APPRENDISTATO

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) 
 
                               Art. 1 
 
 
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di  lavoro
                              a termine 
 
  (( 1. Considerata la perdurante crisi occupazionale e  l'incertezza
dell'attuale quadro economico nel quale le  imprese  devono  operare,
nelle  more  dell'adozione  di  un  testo  unico  semplificato  della
disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  con  la  previsione   in   via
sperimentale  del  contratto  a  tempo  indeterminato  a   protezione
crescente  e  salva  l'attuale  articolazione  delle   tipologie   di
contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono
apportate le seguenti modificazioni: )) 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: le parole da «a  fronte»  a  «di  lavoro.»  sono
sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e
un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di  mansione,  sia
nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di  un
contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del  comma
4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo  10,  comma  7,  il  numero
complessivo di (( contratti a tempo determinato stipulati da  ciascun
datore di lavoro ai sensi del presente articolo )) non puo'  eccedere
il limite del 20 per cento ((  del  numero  dei  lavoratori  a  tempo
indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di  assunzione.  Per  i
datori di lavoro )) che occupano fino a cinque dipendenti  e'  sempre
possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del
termine di cui al comma  1  e'  priva  di  effetto  se  non  risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto.»; 
    b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le  parole  da:  «la
proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle  seguenti:  «le
proroghe sono ammesse,  fino  ad  un  massimo  ((  di  cinque  volte,
nell'arco  dei  complessivi  trentasei  mesi,  indipendentemente  dal
numero dei rinnovi,)) a condizione che si riferiscano»; 
  (( b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato; 
  b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato  anche  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse; 
  b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai  fini  del
computo» fino a: «somministrazione di  lavoro  a  tempo  determinato»
sono sostituite dalle seguenti: «ai fini  del  suddetto  computo  del
periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato,  pari  a
trentasei mesi, si tiene  altresi'  conto  dei  periodi  di  missione
aventi  ad  oggetto  mansioni  equivalenti,  svolti  fra  i  medesimi
soggetti, ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e  successive  modificazioni,  inerente  alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato»; 
  b-quinquies) all'articolo 5,  comma  4-quater,  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto  gia'  previsto  dal
presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il
congedo di maternita' di cui all'articolo  16,  comma  1,  del  testo
unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e
successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto
a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo
di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto  di  precedenza
di cui al  primo  periodo.  Alle  medesime  lavoratrici  e'  altresi'
riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al  presente  comma,  il
diritto di precedenza anche  nelle  assunzioni  a  tempo  determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici  mesi,  con
riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti
rapporti a termine»; 
  b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi  4-quater
e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto  scritto
di cui all'articolo 1, comma 2»; 
  b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «4-septies. In caso di violazione del  limite  percentuale  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  per  ciascun  lavoratore  si  applica  la
sanzione amministrativa: 
  a) pari al 20 per cento della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale non sia superiore a uno; 
  b) pari al 50 per cento della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale sia superiore a uno. 
  4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni  di  cui  al
comma 4-septies sono versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere  riassegnati  al  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; 
  b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma  1,  non
si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato  stipulati  tra
istituti pubblici  di  ricerca  ovvero  enti  privati  di  ricerca  e
lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di  ricerca
scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica  alla  stessa  o  di
coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo
determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di
attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari  a  quella
del progetto di ricerca al quale si riferiscono»; 
  b-novies) all'articolo 10,  comma  7,  alinea,  primo  periodo,  le
parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1,». 
  2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 20: 
  1) al comma 4, i primi due  periodi  sono  soppressi  e,  al  terzo
periodo, dopo le parole: «della somministrazione»  sono  inserite  le
seguenti: «di lavoro»; 
  2) il comma 5-quater e' abrogato; 
  b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: «ai commi  3  e
4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3». 
  2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni  del
presente capo, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere,
evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali  e  l'entita'
del ricorso al contratto  a  tempo  determinato  e  al  contratto  di
apprendistato,  ripartito  per  fasce   d'eta',   sesso,   qualifiche
professionali, aree geografiche, durata dei contratti,  dimensioni  e
tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una  valutazione
complessiva del nuovo sistema di  regolazione  di  tali  rapporti  di
lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo  anche
conto   delle   risultanze   delle   comunicazioni   di   assunzione,
trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro  ricavate
dal  sistema  informativo  delle  comunicazioni   obbligatorie   gia'
previsto dalla legislazione vigente. 
  2-ter. La sanzione di cui  all'articolo  5,  comma  4-septies,  del
decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  introdotto  dalla
lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si  applica
per i rapporti di lavoro  instaurati  precedentemente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento
del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato  dal  comma  1,
lettera a), numero 1), del presente articolo. 
  2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21  maggio
2013, n. 54, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  luglio
2013, n. 85, le parole: «fino al  31  luglio  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2015».)) 
                               Art. 2 
 
 
Semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  contratto   di
                            apprendistato 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    (( «a) forma scritta del contratto  e  del  patto  di  prova.  Il
contratto di apprendistato contiene, in  forma  sintetica,  il  piano
formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali »; 
      2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi  nazionali
di   lavoro,   stipulati   dai   sindacati   comparativamente    piu'
rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da
quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per  i  datori  di
lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi
apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo  indeterminato,
del rapporto di lavoro al termine del periodo di  apprendistato,  nei
trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno  il  20  per
cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro»; 
      3) il comma 3-ter e' abrogato; 
    b) all'articolo 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
«2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione  collettiva,  in
considerazione  della   componente   formativa   del   contratto   di
apprendistato per la qualifica e per  il  diploma  professionale,  al
lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore
di lavoro effettivamente prestate nonche'  delle  ore  di  formazione
almeno  nella  misura  del  35  per  cento  del  relativo  monte  ore
complessivo.»; 
  (( b-bis) all'articolo 3,  dopo  il  comma  2-ter  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-quater. Per le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza  scuola-lavoro,
i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di  datori
e prestatori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale possono prevedere specifiche  modalita'  di  utilizzo
del contratto di apprendistato, anche a  tempo  determinato,  per  lo
svolgimento di attivita' stagionali»; 
    c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: «La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro
quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione  dell'instaurazione  del
rapporto,  le  modalita'  di   svolgimento   dell'offerta   formativa
pubblica, anche con riferimento  alle  sedi  e  al  calendario  delle
attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di  lavoro  e  delle
loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle
linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data  20  febbraio  2014.  La  comunicazione  dell'instaurazione  del
rapporto di lavoro si intende effettuata  dal  datore  di  lavoro  ai
sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
e successive modificazioni». )) 
  2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e'
abrogato. 
  ((  2-bis.  All'articolo  8-bis,  comma  2,  secondo  periodo,  del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo  le  parole:
«Il   programma   contempla   la   stipulazione   di   contratti   di
apprendistato» sono inserite le seguenti: «che, ai fini del programma
sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai  limiti  di
eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo  agli
studenti degli istituti professionali, ai fini della loro  formazione
e valorizzazione professionale,  nonche'  del  loro  inserimento  nel
mondo del lavoro». )) 
                            (( Art. 2-bis 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli  1  e  2  si  applicano  ai
rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'
prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. 
  2. In sede di prima applicazione  del  limite  percentuale  di  cui
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto  legislativo  6
settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1,  lettera
a), numero  1),  del  presente  decreto,  conservano  efficacia,  ove
diversi, i limiti percentuali gia' stabiliti  dai  vigenti  contratti
collettivi nazionali di lavoro. 
  3. Il datore di lavoro che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto abbia in corso rapporti  di  lavoro  a  termine  che
comportino il superamento del limite percentuale di cui  all'articolo
1, comma 1, secondo periodo,  del  decreto  legislativo  6  settembre
2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero
1), del presente decreto, e' tenuto a rientrare nel  predetto  limite
entro  il  31  dicembre  2014,  salvo  che  un  contratto  collettivo
applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un  termine
piu'  favorevole.  In  caso   contrario,   il   datore   di   lavoro,
successivamente a tale data, non puo' stipulare  nuovi  contratti  di
lavoro a tempo determinato fino  a  quando  non  rientri  nel  limite
percentuale di cui al citato articolo 1, comma  1,  secondo  periodo,
del decreto legislativo n. 368 del 2001. )) 

Capo II

MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA DELLA
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

                               Art. 3 
 
 
                  Elenco anagrafico dei lavoratori 
 
  1. All'articolo 4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 luglio 2000,  n.  442,  le  parole:  «Le  persone»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «I  cittadini  italiani  ((  nonche'  i
cittadini di Stati membri dell'Unione  europea  e  gli  stranieri  ))
regolarmente soggiornanti in Italia»,  ((  la  parola:  «ammesse»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «ammessi»,  le   parole:   «inoccupate,
disoccupate,  nonche'  occupate»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola: «inserite»  e'
sostituita dalla seguente: «inseriti». )) 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo», sono sostituite con le seguenti: ((  «in  ogni  ambito
territoriale  dello  Stato,  o  anche   tramite   posta   elettronica
certificata (PEC) ». )) 
                               Art. 4 
 
 
Semplificazioni in materia di documento (( unico  ))  di  regolarita'
                            contributiva 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al comma 2, chiunque vi abbia  interesse,  ((  compresa  la  medesima
impresa, )) verifica con modalita' esclusivamente telematiche  ed  in
tempo reale la  regolarita'  contributiva  nei  confronti  dell'INPS,
dell'INAIL e, per le imprese tenute  ad  applicare  i  contratti  del
settore  dell'edilizia,  nei  confronti  delle  Casse  edili.  ((  La
risultanza )) dell'interrogazione ha validita' di  120  giorni  dalla
data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione
per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al  comma
2. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, (( sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione
nazionale paritetica per le Casse edili,)) da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore (( del  presente  decreto,  ))
sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le  modalita'
della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri: 
    a) la verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i
pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica  e'  effettuata,  a  condizione  che  sia
scaduto anche il termine  di  presentazione  delle  relative  denunce
retributive, e  comprende  anche  le  posizioni  dei  lavoratori  con
contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  anche   a
progetto che operano nell'impresa; 
    b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso  ((
gli archivi )) dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili  che,  anche
in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento
reciproco, (( ed e' eseguita )) indicando  esclusivamente  il  codice
fiscale del soggetto da verificare; 
    c)  nelle  ipotesi  di  godimento   di   benefici   normativi   e
contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita'
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle  condizioni  di
lavoro  da  considerare   ostative   alla   regolarita',   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
  3.  L'interrogazione  eseguita  ai  sensi  del  comma  1,   assolve
all'obbligo di verificare la  sussistenza  del  requisito  di  ordine
generale di cui all'articolo 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la  Banca  dati  nazionale
dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza
sui  contratti  pubblici  di  lavori,((  servizi   e   forniture   ))
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82.
Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma  2,  sono
inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili  con  i
contenuti del presente articolo. 
  4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato  sulla  base
delle modifiche normative o della evoluzione dei  sistemi  telematici
di verifica della regolarita' contributiva. 
  5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, le parole: (( «, in quanto compatibile, » ))sono soppresse. 
  (( 5-bis. Ai fini della verifica degli effetti  delle  disposizioni
di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere. )) 
  6. All'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  articolo,  le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 5 
 
 
                      Contratti di solidarieta' 
 
  1. All'articolo 6  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
dopo il comma 4 e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per ((
la concessione del beneficio )) della riduzione contributiva  di  cui
al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili.  Il  limite  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23  dicembre  1998,
(( n. 448, come rideterminato dall'articolo 1, ))  comma  524,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014,  e'  pari
ad euro 15 milioni annui.». 
  (( 1-bis. All'articolo 6, comma 4,  del  decreto-legge  1°  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole da: «e' del  25  per  cento»  fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e' del 35  per
cento.»; 
  b) il terzo periodo e' soppresso. 
  1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e  il
monitoraggio  costante  delle  risorse  impiegate,  i  contratti   di
solidarieta' sottoscritti  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli  accordi
collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30  dicembre
1986, n. 936. )) 
                               Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

15 maggio Rilancio occupazione alla Camera

Il 15 maggio la Camera approva definitivamente il DdL di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, nel testo approvato dal Senato.

L’8 maggio la 7a Commissione della Camera esprime parere favorevole sul DdL di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, nel testo approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2208-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
considerata positivamente la disposizione relativa alla possibilità di ricorso a contratti di apprendistato del terzo tipo per gli studenti degli ultimi due anni di scuola superiore, indipendentemente dall’età anagrafica degli stessi, che consente di rendere concretamente possibile il ricorso a tale strumento di integrazione fra la scuola e il lavoro;
ritenuta, fermo restando l’impegno al superamento del precariato negli enti di ricerca, opportuna la previsione che le nuove disposizioni relative al limite all’utilizzo dei contratti a tempo determinato non determini penalizzazioni per gli enti di ricerca che, in alcuni casi, registrano percentuali molto rilevanti e dei quali verrebbe compromessa la piena funzionalità;
valutata, infine, condivisibile la previsione che i contratti collettivi possano prevedere, per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, modalità per l’utilizzo dei contratti di apprendistato per lo svolgimento di attività stagionali, al fine di migliorare i meccanismi di formazione professionale e di disincentivare il ricorso al lavoro nero, particolarmente diffuso nelle zone e per le attività del settore turistico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Il 7 maggio, con 158 voti favorevoli, 122 contrari e nessun astenuto il Senato ha dato il via libera al maxiemendamento governativo, interamente sostitutivo del DdL di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il testo torna ora all’esame della Camera.

Il 24 aprile la Camera approva il DdL di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34

Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e  per
la  semplificazione  degli  adempimenti  a  carico   delle   imprese.
(14G00046)

(GU n.66 del 20-3-2014)

 Vigente al: 21-3-2014

Capo I

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di
apprendistato

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte a semplificare alcune  tipologie  contrattuali  di
lavoro,  al  fine  di  generare  nuova  occupazione,  in  particolare
giovanile; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare  le
modalita' attraverso cui viene favorito l'incontro tra la  domanda  e
l'offerta di lavoro; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle  imprese
in relazione alla verifica della regolarita' contributiva; 
  Ritenuta, in  fine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
individuare ulteriori criteri per il riconoscimento  della  riduzione
contributiva per i  datori  di  lavoro  che  stipulano  contratti  di
solidarieta'  che  prevedono  la  riduzione  dell'orario  di  lavoro,
nonche'  di  incrementare  le  risorse  finanziarie  destinate   alla
medesima finalita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

            Semplificazione delle disposizioni in materia 
                  di contratto di lavoro a termine 

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: le parole da «a  fronte»  a  «di  lavoro.»  sono
sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo  di
mansione, sia nella forma del  contratto  a  tempo  determinato,  sia
nell'ambito di un contratto di somministrazione a  tempo  determinato
ai sensi del comma 4 dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10,
comma 7, il numero complessivo di rapporti di  lavoro  costituiti  da
ciascun datore di lavoro ai sensi del  presente  articolo,  non  puo'
eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le
imprese che occupano fino a cinque  dipendenti  e'  sempre  possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del
termine di cui al comma  1  e'  priva  di  effetto  se  non  risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto.»; 
    b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le  parole  da:  «la
proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle  seguenti:  «le
proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione
che si riferiscano». 
  2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al  terzo  periodo
dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite  le  seguenti:
«di lavoro».
                               Art. 2 

            Semplificazione delle disposizioni in materia 
                    di contratto di apprendistato 

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
forma scritta del contratto e del patto di prova;»; 
      2) al comma 1, la lettera i) e' abrogata; 
      3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati; 
    b) all'articolo 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
«2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione  collettiva,  in
considerazione  della   componente   formativa   del   contratto   di
apprendistato per la qualifica e per  il  diploma  professionale,  al
lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore
di lavoro effettivamente prestate nonche'  delle  ore  di  formazione
nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»; 
    c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, e' integrata,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, puo' essere integrata,». 
  2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e'
abrogato.

Capo II

Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della
regolarita’ contributiva e di contratti di solidarieta’

                               Art. 3 

                  Elenco anagrafico dei lavoratori 

  1. All'articolo 4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 luglio 2000,  n.  442,  le  parole:  «Le  persone»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «I  cittadini  italiani,  comunitari  e
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia». 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi  ambito
territoriale dello Stato».
                               Art. 4 

               Semplificazioni in materia di documento 
                     di regolarita' contributiva 

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al comma 2,  chiunque  vi  abbia  interesse  verifica  con  modalita'
esclusivamente  telematiche  ed  in  tempo   reale   la   regolarita'
contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e,  per  le  imprese
tenute ad  applicare  i  contratti  del  settore  dell'edilizia,  nei
confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validita'
di 120 giorni dalla  data  di  acquisizione  e  sostituisce  ad  ogni
effetto  il  Documento  Unico  di  Regolarita'  Contributiva  (DURC),
ovunque previsto,  fatta  eccezione  per  le  ipotesi  di  esclusione
individuate dal decreto di cui al comma 2. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sentiti INPS e  INAIL,  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e
le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione  di  cui
al comma 1. Il decreto di  cui  al  presente  comma  e'  ispirato  ai
seguenti criteri: 
    a) la verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i
pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica  e'  effettuata,  a  condizione  che  sia
scaduto anche il termine  di  presentazione  delle  relative  denunce
retributive  e  comprende  anche  le  posizioni  dei  lavoratori  con
contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  anche   a
progetto che operano nell'impresa; 
    b) la verifica  avviene  tramite  un'unica  interrogazione  negli
archivi dell'INPS, dell'INAIL e  delle  Casse  edili  che,  anche  in
cooperazione applicativa, operano in  integrazione  e  riconoscimento
reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da
verificare; 
    c)  nelle  ipotesi  di  godimento   di   benefici   normativi   e
contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita'
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle  condizioni  di
lavoro  da  considerare   ostative   alla   regolarita',   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3.  L'interrogazione  eseguita  ai  sensi  del  comma  1,   assolve
all'obbligo di verificare la  sussistenza  del  requisito  di  ordine
generale di cui all'articolo 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la  Banca  dati  nazionale
dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  dall'articolo
62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  Dalla  data  di
entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  comma  2,  sono  inoltre
abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti
del presente articolo. 
  4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato  annualmente
sulla base delle modifiche normative o della evoluzione  dei  sistemi
telematici di verifica della regolarita' contributiva. 
  5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse. 
  6. All'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  articolo,  le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 5 

                      Contratti di solidarieta' 

  1. All'articolo 6  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
dopo il comma 4 e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la
individuazione dei  datori  di  lavoro  beneficiari  della  riduzione
contributiva di  cui  al  comma  4,  entro  i  limiti  delle  risorse
disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo  1,  comma  524,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014,  e'  pari
ad euro 15 milioni annui.».
                               Art. 6 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 20 marzo 2014 

                             NAPOLITANO 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avviso 2 luglio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni
Ufficio II

La “Alleanza Europea per l’Apprendistato” è un’iniziativa della Commissione europea per il rilancio dell’apprendistato e di ogni forma di apprendimento basato sul lavoro, attraverso una maggiore qualità e l’incremento dell’offerta di formazione, allo scopo di favorire la transizione tra scuola e lavoro e favorire l’occupazione, in particolare giovanile.
In occasione del lancio dell’iniziativa, che avverrà a Lipsia il 3 luglio 2013,  si rende noto che sono state allestite specifiche pagine web dedicate all’iniziativa, raggiungibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance.

Con l’occasione, si rende noto che è attivo anche il sito italiano interamente dedicato all’apprendistato, all’indirizzo www.nuovoapprendistato.gov.it/.

Accordo Stato – Regioni 19 aprile 2012, n. 96

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Repertorio atti n. 96 del 19 aprile 2012

Accordo Stato – Regioni 15 marzo 2012, n. 58

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n . 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Repertorio atti n. 58 del 15 marzo 2012