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Circolare INPS 18 agosto 2015, n. 152

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
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e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act). Fruizione del congedo parentale in modalità oraria.
SOMMARIO:

1.   Modifica all’art. 32 del T.U. maternità/paternità in materia di congedo parentale.
2.  
Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria.
3.   Contribuzione figurativa.
4.  
Modalità operative.
5.   Istruzioni procedurali.

 

1.   Modifica all’art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) in materia di congedo parentale

L’art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, di seguito denominato T.U.) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32).

Con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.). In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.

 

2.  Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria

2.1 Criteri di fruizione

La modalità di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dal novellato art. 32 del T.U maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già fornite nel tempo istruzioni (si vedano in particolare le circolari n. 17 del 26 gennaio 1982 – AGO n. 138382; n. 109 del 6 giugno 2000; n. 8 del 17 gennaio 2003).

Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

Si rammenta che, con il decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino). Su tale disposizione è stata emanata la circolare n. 139 del 17 luglio 2015. Le istruzioni contenute in questa circolare trovano quindi applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

In ordine alla fruizione frazionata del congedo parentale si richiamano le istruzioni a suo tempo fornite nei messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011. Al riguardo, si rappresenta che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

Esempio 1:

genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio ed il 22 luglio 2015 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell’arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Esempio 2:

lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente  articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 3 luglio – congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 – parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 13 luglio – le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell’11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione il criterio generale  di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità.

 

2.2 Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale fruito su base oraria.

La complessità della disciplina del congedo parentale – determinata dalle differenti modalità di fruizione, dalla diversità di fonti, normativa o contrattuale (anche aziendale) che oggi possono disciplinare questo istituto, nonché dalla necessità di continuare a monitorare i limiti individuali e complessivi di fruizione ed indennizzo del congedo stabiliti dal T.U. – comporta la necessità di attuare le novità normative in argomento mediante più fasi operative.

In una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell’indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto.

In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

L’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria. Al riguardo, l’art. 34 comma 1 del T.U. richiama l’articolo 23 dello stesso T.U., in forza del quale, per l’indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed immediatamente  precedente  a  quello  nel  corso  del quale ha avuto inizio il congedo parentale; nella base retributiva di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.

 

3.   Contribuzione figurativa. 

Le ore di congedo parentale – diano o non diano diritto all’indennità di cui all’art. 34 del D.lgls.151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa.

Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale, si applica quanto già disposto al punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il comma 2 dell’art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).

La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione avviene in forza dell’art. 40 della legge 183 del 2010, cioè in base alle voci retributive ricorrenti e continuative perse per le ore di congedo.

La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione convenzionale avviene in forza di quanto disposto dal comma 2 dell’art.35, D.lgls.151/2001.

Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi “di lavoro” con la cura della prole. D’altro canto, la base oraria del congedo, o è stabilita dalla contrattazione collettiva (art. 32, comma 1- bis ) o  fissata dalla legge con riferimento al periodo di paga immediatamente precedente (art.32, comma 1-ter del D.lgls.151/2001 ). Tutto ciò implica che la modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile esclusivamente nel corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa l’applicazione “su base oraria” del riscatto dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro di cui al comma 5 dell’art.35, D.lgs.151/2001.

 

4.   Modalità operative

Presentazione della domanda di congedo parentale ad ore

Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge già noti, richiede il congedo al datore di lavoro ed all’Istituto, ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Nella fase transitoria, la richiesta all’Istituto è presentata mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.

Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:

—  se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero);

—  il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;

—  il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:

—  la domanda è presentata in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese, seguendo la procedura semplificata “Nuovo periodo” descritta nel successivo paragrafo;

—  la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.

A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).

Esempio 1

In base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore – il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal 14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale. La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.

Esempio 2

Assenza di contrattazione collettiva – la giornata media lavorativa è pari ad 8 ore – il genitore intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio – il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore. Per il mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda già presentata, attiva la funzione “Nuovo periodo” indicando per questo mese n. 3 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.

 

5.  Istruzioni procedurali

Per la previsione di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto legislativo 80 del 2015 e quindi per il carattere attualmente sperimentale della misura per l’anno 2015, tenuto conto della complessità della materia, della pluralità di tipologie di rapporto di lavoro alla quale si applica nonché dell’estrema variabilità della durata delle giornate lavorative anche nell’ambito della stessa tipologia di lavoratore e della diversa articolazione con la quale si può esplicitare l’attività lavorativa (esempio part time orizzontale o verticale) è necessario procedere con un’approfondita analisi di tutte le possibili casistiche.

Nelle more di tali ulteriori e necessari approfondimenti amministrativi, e delle conseguenti implementazioni informatiche che ne deriveranno, l’Istituto rende disponibile sul proprio sito l’applicazione per consentire ai lavoratori di presentare la domanda di congedo parentale su base oraria e fornisce le prime indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di conguaglio della prestazione.

Per consentire un immediato controllo sui limiti individuali e complessivi, sia di fruizione sia di indennizzo, previsti dalla legge, in una prima fase sono state individuate le modalità operative sotto descritte per la presentazione della domanda, l’invio dei flussi Uniemens e dei relativi conguagli.

In una seconda fase, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, le modalità operative saranno integrate per consentire una gestione delle domande e dei flussi Uniemens anche con il dettaglio orario.

 

5.1 Modalità di presentazione della domanda telematica

L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line”.

L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:

  • WEB:il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”;
  • CONTACT CENTER INTEGRATO:contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
  • PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I documenti utili per l’istruttoria della domanda di congedo parentale vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura. Tali documenti, differenti a seconda dell’evento trattato, sono quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi e/o giornate, indicati anche nell’ambito della procedura on line (a titolo esemplificativo, in caso di domanda di congedo parentale presentata per figlio adottato, al fine di accelerare i tempi dell’istruttoria, il genitore ha la possibilità di allegare la sentenza di adozione).

Si precisa che anche per tali tipologie di domande, sarà necessario che il cittadino sia dotato di PIN di tipo dispositivo. In caso di PIN non dispositivo, sarà comunque possibile accedere al servizio e acquisire la domanda, ma la stessa verrà istruita solo a seguito dell’avvenuto “rafforzamento” del PIN.

Anche l’acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria prevede la possibilità che il richiedente possa acquisire la specifica domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di ufficializzarne la trasmissione in modo esplicito solo alla fine del processo, momento in cui viene assegnato un numero di protocollo e una ricevuta di presentazione per la domanda.

Per agevolare la presentazione di domande di congedo parentale a ore successive alla prima, l’applicazione consente inoltre le seguenti possibilità:

  • acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di una domanda di congedo parentale su base oraria già presentata (funzione di “Replica”); La funzione consente quindi di ripercorrere l’intera domanda replicata per modificarne le parti di interesse.
  • acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all’interno di un nuovo periodo (funzione “Nuovo periodo”). La funzione consente quindi di inserire direttamente un nuovo periodo all’interno della domanda replicata senza necessità di ripercorrere le pagine relative ad altri dati.

 

5.2 Flusso delle denunce Uniemens e conguagli

Nella prima fase di applicazione, ai fini dell’esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un nuovo <CodiceEvento>: “MA0” (MA zero) avente il significato di “periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32 del D. Lgs. N. 151/2001, usufruiti su base oraria”. Le informazioni tecniche per la valorizzazione del nuovo elemento saranno comunicate dall’Istituto secondo le consuete modalità.

A regime, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, e comunque non oltre il primo semestre del 2016, il sistema Uniemens consentirà una completa gestione del flusso informativo relativo al congedo fruito dal lavoratore con il dettaglio di numero di ore di congedo fruite nel giorno.

Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà essere valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “L062” avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.

Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi informativi che consentiranno al datore di lavoro di tramettere all’Istituto una più compiuta descrizione del congedo fruito dal lavoratore: in particolare, saranno esposte, nell’elemento <NumOreEvento> le ore di congedo fruite nel giorno espresso in centesimi.

Si rammenta che il congedo parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione. Il congedo non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l’obbligo di prestare attività lavorativa.

 

Il Dirigente Generale Vicario

Crudo

20 febbraio Decreti attuativi Jobs Act in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 20 febbraio, ha esaminato i decreti attuativi del Jobs Act

DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT

1. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 2014.

Contratto a tutele crescenti

Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice.La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

Licenziamenti collettivi

Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.

Piccole imprese

Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.

Sindacati e partiti politici

La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.

2. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 183 del 2014.

Naspi

Il decreto introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.L’erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.AsdiViene introdotto in via sperimentale, per quest’anno, l’Asdi, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.Dis-ColPer i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c’è la l’indennità di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori).Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento.Il suo importo e’ rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

3. Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.
Ecco i punti essenziali per il riordino delle tipologie contrattuali.Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing.Vengono confermate le seguenti tipologie:Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.Contratto di somministrazione. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (10%).Contratto a chiamata. Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto.Lavoro accessorio (voucher). Verrà elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.Apprendistato. Si punta a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell’ottica di favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro.Part-time. Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto).
Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.Mansioni. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

4. Disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell’articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 2014.Si tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n° 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma.Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Nel primo caso, infatti, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi; nel secondo caso si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre. Entrambe le soluzioni sono dirette a favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre.Il decreto prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall’ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo.In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.Oltre agli interventi di modifica del testo unico a tutela della maternità, il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere.La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. In particolare, per il riconoscimento dei benefici si esclude dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti i telelavoratori che rientrino nella fattispecie individuata dal decreto.La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, si prevede la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l’intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. Viene anche introdotto il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della lavoratrice.Le collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per analoghi motivi sempre per un massimo di tre mesi.

Nota DFP 20 febbraio 2013, Prot.n. 8629

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATIAMENTO DEL PERSONALE

 

Al Comune di Reggio nell’Emilia

Direzione generale – Servizio gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione

Reggio Emilia

 

Oggetto: art. 4, comma 24, della I. n. 92 del 2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) – congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore – voucher alla madre lavoratrice – chiarimenti applicativi.

Si fa riferimento alla lettera del 19 gennaio 2013, prot. n. 116/2013, con la quale codesto Comune ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 4, comma 24, della l. n. 92 del 2012 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dell’avvenuta adozione del decreto attuativo, previsto dal comma 25 dello stesso articolo, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2012, avente ad oggetto la definizione dei criteri per l’accesso e modalità di utilizzo degli istituti per i lavoratori del settore privato.

Nel merito, si rappresenta che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata I. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Naddeo