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Sentenza Corte Costituzionale 27 aprile – 31 maggio 2022, n. 131

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Stato civile – In genere – Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio in caso di riconoscimento contemporaneo di entrambi i genitori – Assunzione del cognome paterno, salva la facolta’, se di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno, anziche’ assunzione del cognome di entrambi i genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto – Violazione, anche sul piano convenzionale, del diritto all’identita’ del figlio e del principio di uguaglianza tra genitori – Illegittimita’ costituzionale in parte qua – Necessita’ impellente che il legislatore intervenga a impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore dei cognomi – Rinvio al legislatore perche’ valuti l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle – Efficacia della pronuncia alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta al momento della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Stato civile – In genere – Cognome del figlio nato nel matrimonio – Assunzione del cognome del marito, anziche’ assunzione del cognome di entrambi i coniugi, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto – Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima – Illegittimita’ costituzionale consequenziale in parte qua – Necessita’ impellente che il legislatore intervenga a impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore dei cognomi – Rinvio al legislatore perche’ valuti l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle – Efficacia della pronuncia alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta al momento della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Adozione e affidamento – In genere – Adozione del maggiore d’eta’ – Effetti – Assunzione e trasmissione, da parte dell’adottato, del cognome del marito, anziche’ prevedere che l’adottato assume il cognome di entrambi i coniugi, nell’ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all’adottato il cognome di uno di loro soltanto – Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima – Illegittimita’ costituzionale consequenziale in parte qua – Necessita’ impellente che il legislatore intervenga a impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore dei cognomi – Rinvio al legislatore perche’ valuti l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle – Efficacia della pronuncia alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta al momento della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Adozione e affidamento – In genere – Effetti – Assunzione e trasmissione, da parte dell’adottato, del cognome del marito, nella parte in cui prevede che l’adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti, riferito al cognome del marito, anziche’ prevedere che l’adottato assume il cognome di entrambi i coniugi, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto – Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima – Illegittimita’ costituzionale consequenziale in parte qua – Necessita’ impellente che il legislatore intervenga a impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore dei cognomi – Rinvio al legislatore perche’ valuti l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle – Efficacia della pronuncia alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta al momento della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. – Codice civile, artt. 237, 262 e 299; regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, art. 72, primo comma; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, artt. 33 e 34. – Costituzione, artt. 2, 3, 11, 29, secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, artt. 8 e 14; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 21. (T-220131)

(GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.22 del 1-6-2022)

IoStudio Carta dello studente

Nota 19 maggio 2022, AOODGSIP 1375
Nuove modalità di richiesta Carta dello Studente


Dall’anno scolastico 2020/2021, la stampa della Carta IoStudio non è più automatica, ma viene rilasciata su richiesta delle famiglie. Ecco le procedure da seguire.

Per le famiglie
Per le studentesse e gli studenti che nell’anno scolastico 2021-20221 frequentano le classi prime e seconde dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, le famiglie devono compilare l’apposito modulo e consegnarlo presso la segreteria scolastica entro il giorno 30 giugno 2022.
La data del 30 giugno è il termine ultimo per accedere alla stampa della Carta nella prima finestra di lavorazione disponibile. In altre parole le richieste presentate in segreteria dopo il 30 giugno 2022, saranno comunque prese in carico ma verranno inserite in una seconda finestra di stampa.

Per le segreterie scolastiche
Le Segreterie scolastiche, dopo aver ricevuto il modulo dalle famiglie, devono inserire la Richiesta Carta tramite l’area riservata alle segreterie del Portale dello Studente.
Per inserire la Richiesta della Carta:

1. Accedere al Portale “Io Studio” – www.istruzione.it/studenti
2. Cliccare su “Login Segreterie” per accedere in Area Riservata (fare attenzione a non cliccare su “Login studenti”)
3. Effettuare la procedura di log-in (N.B. Sul Portale SIDI farsi profilare al II livello – Applicazione “Portale dello Studente” e associazione di tutti i “contesti”, ossia i codici meccanografici da gestire)
4. Selezionare il Codice Meccanografico su cui lo studente è registrato (codice di indirizzo)
5. Dal pulsante Menu selezionare la funzione “Richiesta Carta”
6. Inserire il Codice Fiscale dello studente: verrà visualizzato il riepilogo dei dati principali dello studente.
7. Cliccare sul pulsante Richiesta Carta.
Completata la procedura, il sistema fornirà un messaggio di conferma dell’inserimento della Richiesta e la Carta IoStudio sarà in attesa di emissione. Verrà quindi stampata nella prima finestra di stampa disponibile, la cui data sarà comunicata successivamente.

La Carta dello Studente IoStudio
Nell’anno scolastico 2008/2009 il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il progetto nazionale “IoStudio – La Carta dello Studente”, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Il progetto prevede che le scuole distribuiscano agli studenti delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie un badge personale. Tale carta attesta lo status di studente e offre la possibilità di accedere in modo agevolato al mondo della cultura e a molti servizi utili alla vita da studente.
Dall’anno scolastico 2013/2014, la Carta ha ampliato i propri servizi digitali e, grazie alla collaborazione con Poste Italiane, può essere attivata anche come carta postepay nominativa (carta prepagata ricaricabile) per gestire in modo sicuro e tracciabile gli acquisti effettuati.

Il Ministro incontra Associazioni Genitori

Il 24 febbraio il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato in videocollegamento il Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (Fonags).

Tra i temi principali al centro della discussione, l’uscita dall’emergenza epidemiologica e il benessere di studentesse e studenti, le politiche per l’inclusione e la lotta contro le discriminazioni, le riforme nella scuola e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Dopo le Consulte e il Forum degli studenti – ha dichiarato il Ministro Bianchi – ho voluto incontrare anche le associazioni delle famiglie per discutere insieme le tematiche più rilevanti che riguardano studentesse e studenti e il mondo della scuola. C’è una volontà di confronto e di partecipazione dopo questa lunga fase pandemica. Torneremo a vederci anche nelle prossime settimane”.

All’incontro di oggi seguiranno degli approfondimenti tematici che il Ministero terrà con il Fonags nelle prossime settimane, dedicati a: monitoraggio della situazione sanitaria nella scuola e uscita dalla pandemia; organizzazione della scuola, anche in ordine ai temi del PNRR e delle riforme dedicate a studenti (Istituti Tecnici Superiori, riforma degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, Orientamento) e personale della scuola (assunzione docenti e abilitazione, formazione continua dei docenti, dimensionamento scolastico); contrasto del disagio giovanile.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230

Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. (21G00252)

(GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)


ERRATA-CORRIGE  

Comunicato relativo al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: «Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 309 del 30 dicembre 2021). (22A00017)

(GU Serie Generale n.1 del 03-01-2022)

La data del decreto legislativo citato in epigrafe, riportata nel sommario nonche’ alle pagine 23 e 28, seconda colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi cosi’ corretta: «29 dicembre 2021».


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: «Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 309 del 30 dicembre 2021). (22A00018)

(GU Serie Generale n.1 del 03-01-2022)

In calce al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, si intendono riportati i seguenti allegati carenti in fase di pubblicazione: dopo la pag. 28 e prima della Tab. A e’ inserita la seguente Tabella 1:

ed ancora, dopo la pag. 85 e’ inserita la seguente Tabella D:

Nota 6 ottobre 2021, AOODGOSV 24032

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e l’internazionalizzazione sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
e, p.c.: Al Capo di Gabinetto SEDE
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022.

Elezioni Consigli di Circolo/Istituto

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgono secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

La data della votazione viene fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle ore 12 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30, non oltre il termine di domenica 29 e di lunedì 30 novembre 2020.

La Ministra incontra il Forum dei Genitori

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha incontrato oggi, in videoconferenza, i rappresentanti del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FONAGS). Tra i temi al centro del confronto, la Didattica Digitale Integrata, l’inclusione scolastica, il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti di tutto il territorio nazionale.

Le associazioni hanno condiviso con il Ministero un documento unitario all’interno del quale hanno inserito proposte, idee, considerazioni. “Non devono essere le studentesse e gli studenti a pagare il prezzo più alto di questa emergenza – ha ribadito la Ministra -. Ringrazio il FONAGS per il confronto franco e proficuo. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: mettere le ragazze e i ragazzi al centro, tutelare il loro diritto allo studio. Stiamo collaborando con gli Enti locali e le Regioni – ha aggiunto – per trovare le soluzioni migliori in questa fase di emergenza”.

La Ministra ha ricordato, poi, che sul fronte trasporti “gli Uffici Scolastici Regionali si sono già messi a disposizione degli Enti locali e delle Regioni, come avevano già fatto anche questa estate, per individuare le fasce orarie più consone per i ragazzi delle scuole secondarie”. Mentre, sul fronte del sostegno, altro tema molto importante per gli studenti e le famiglie, si sta lavorando con il Ministro Manfredi per aumentare i docenti specializzati. “Continueremo a mantenere massima la nostra attenzione su inclusione e diritto allo studio”, ha concluso la Ministra.

Ok alle Elezioni a distanza degli organi collegiali in autonomia

Ok alle Elezioni a distanza degli organi collegiali in autonomia

di Cinzia Olivieri

Con nota del 19 ottobre il Ministero ha ribadito quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre 2020 ovvero che “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.

Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.”

Via libera alle elezioni scolastiche on line dunque. La scelta è rimessa all’autonomia delle singole istituzioni, che dovranno effettuare le opportune valutazioni organizzative, a garanzia in primo luogo della sicurezza.

Sebbene la circolare elezioni n. 17681/2020 abbia confermato le istruzioni dettate dall’OM n. 215/1991 e ss.mm.ii. è chiaro quindi che questa non potrà essere rispettata. Se ne desume che  ciascuna scuola sarà legittimata ad adattare la prevista procedura alle proprie esigenze, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà.

In verità per l’art. 48 della Costituzione “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto” dunque dovrebbe essere tutelata anche la personalità ed eguaglianza nel voto.

Ebbene, ammesso anche che l’anonimato di moduli e form on line sia sufficiente a garantire la segretezza e libertà del voto, difficilmente si può assicurare il rispetto degli altri principi non menzionati.

Anche perché per poter accedere all’elettorato occorre essere genitori di studenti iscritti e prima di procedere al voto l’elettore deve essere identificato. Perché segreto è il voto (che non deve essere ricondotto a quello specifico ed individuato soggetto) e bisognerà scegliere modalità (non indicate) che lo assicurino, tenendo altresì conto della possibilità di esprimere la propria scelta da parte di entrambi i genitori una sola volta nelle elezioni del consiglio di istituto, qualunque sia il numero dei figli iscritti, e per ogni classe frequentata dai figli per il rinnovo dei consigli di classe. Verranno peraltro trattati dati personali con tutte le implicazioni conseguenti.

Tuttavia e giustamente le elezioni “s’hanno da fare” e pare che l’innovazione sia condivisa dalle componenti. La sperimentazione potrà servire a valutare se questa modalità smart favorisca davvero la partecipazione e quale sia l’impatto sull’elettorato.

Elezioni “smart” dei rappresentanti di classe in Campania?

Elezioni “smart” dei rappresentanti di classe in Campania?

di Cinzia Olivieri

Con l’ordinanza regionale n. 79 del 15.10.2020 al punto 1.5 è stata disposta in Campania tra l’altro la sospensione delle “ riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi”.

Risolti quindi a quanto sembra almeno provvisoriamente per questa Regione i dubbi relativi alle problematiche organizzative nascenti dal voto in presenza, fa di nuovo capolino la possibilità di elezioni telematiche per il rappresentante di classe, che è innovativamente chiamato in questo periodo di emergenza a gestire i gruppi chat di whatsapp, veicolo primario di informazione tra i genitori.

Tralasciati i principi dell’art. 48 della nostra Costituzione, per il quale “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto” in verità è prassi diffusa in particolare tra i genitori,  nonostante la previsione dell’art. 22 OM 215/91 (o forse proprio per questo) per cui “Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico”, scrivere alla lavagna i nomi degli “aspiranti rappresentanti” (giacché candidati sono appunto tutti), eletti quasi per cooptazione tra i pochi che partecipano alle assemblee.

Non è peregrino affermare quindi che quanto meno nella elezione dei rappresentati di classe della componente genitori, che di frequente non senza difficoltà individuano qualcuno che voglia cimentarsi nell’esercizio di questa funzione partecipativa, gli elettori hanno già rinunciato alle predette garanzie costituzionali,.

Vale allora la pena di chiedersi se la prevista farraginosa ed impegnativa procedura elettorale abbia ancora un senso di esistere…sempre che qualcuno abbia idea di cosa e come cambiare.

Intanto per le classi successive può operare la prorogatio (art. 50) e per le prime?! Magari in modalità “smart” si può votare “a distanza” su whatsapp.

Le elezioni degli organi collegiali scolastici al tempo del Covid

Le elezioni degli organi collegiali scolastici al tempo del Covid

di Cinzia Olivieri

Anche quest’anno, con la Nota 2 ottobre 2020, AOODGOSV 17681, sono state confermate le solite istruzioni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, che si svolgeranno secondo le procedure previste dall’OM n. 215/1991, come modificata dalle OO.MM. nn. 267/1995, 293/1996 e 277/1998.

Entro il 31 ottobre 2020 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’OM 215/91.

A tal proposito non è superfluo evidenziare che la procedura semplificata è prevista dal titolo II e quella ordinaria dal titolo III dell’OM 215/91. Giacché tuttavia  per il rinnovo della componente studentesca nel consiglio di istituto resta ferma la possibilità di presentare liste separate, si rispettano generalmente le scadenze previste dall’art. 32 (almeno 15 giorni prima delle elezioni) per la presentazione delle liste.

Considerando che siamo già ad ottobre, quindi appare necessario procedere tempestivamente alla indizione delle elezioni stabilendone la data.

Le assemblee di studenti e genitori potranno svolgersi pure in modalità telematica (come già previsto dalle note 278 e 279 di marzo 2020 e ribadito nel comunicato del 3 ottobre 2020), anche in considerazione delle diverse forme organizzative adottate dalle scuole per garantire il distanziamento.

Occorrerà considerare altresì che alcuni istituti, appunto quale misura organizzativa, prevedono dei turni di frequenza e, non essendo tutti gli alunni contestualmente presenti, le operazioni di voto potrebbero spalmarsi su più giorni.

Non solo. Potrà accadere che l’assemblea dell’art. 21 dell’ordinanza non possa avvenire contestualmente alle elezioni per la difficoltà di collegarsi prima in modalità telematica e successivamente recarsi a votare in presenza.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti e le suppletive, poi, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria nella data fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, non oltre il termine di domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020.

Il comunicato del 3 ottobre sottolinea l’indifferibilità delle elezioni degli Organi collegiali in quanto “obbligo previsto dalle norme” al fine di “garantire Organi pienamente legittimi e in grado di produrre deliberazioni altrettanto legittime” giacché essi “Sono inoltre fondamentali per la vita democratica delle scuole e per la partecipazione attiva delle famiglie, delle studentesse e degli studenti”.

Ebbene, non si può fare a meno di notare come purtroppo tanto sia in parte contraddetto dalla circostanza che la nota del 2 ottobre ribadisce dopo un ventennio che ad oggi ancora si attende  una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto negli omnicomprensivi (ovvero le scuole che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado) che resteranno commissariati e quindi privi di consiglio di istituto e giunta.

Quanto alla possibilità di votazioni elettroniche, occorrerà anche in tal caso trovare una soluzione che rispetti i principi di personalità, libertà e segretezza del voto.

In un’ottica di implementazione della  semplificazione ed efficientamento delle procedure e di  modernizzazione del sistema scolastico si manifesta la volontà di un rinnovamento anche delle votazioni per gli Organi collegiali al fine “di ampliare la partecipazione al voto”…che per la verità non è semplicemente collegata alle modalità di voto ma anche all’interesse per la partecipazione che appare sempre più in flessione, sebbene come di consueto nei momenti critici come quello attuale sembra registrare qualche picco. Caduta di interesse storica e sostanzialmente collegata alla consapevolezza dei limiti di efficacia della partecipazione, specie ora che con l’autonomia l’impianto del Dlgs 297/94 appare un simulacro anacronistico, tant’è che negli ultimi anni nessun disegno di legge di riforma degli organi collegiali scolastici li vede potenziati né nel numero né nelle funzioni.

Con la circolare elezioni del 2 ottobre si sono poi fornite anche alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che dovranno essere previamente diffuse tra le famiglie e che possono riassumersi:

Per quanto riguarda i locali:

  • percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente segnalati;
  • divieto di  assembramenti;
  • distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore e due metri al momento dell’identificazione dell’elettore a cui sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina per il suo riconoscimento;
  • presenza di finestre per favorire il ricambio d’aria;
  • pulizia  dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici;
  • possibilità effettuare  nello stesso ambiente le operazioni di voto per una o più classi ma garantendo il distanziamento;
  • prodotti igienizzanti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni.

Per chi ha diritto di accesso ai locali (votanti, rappresentanti di lista ecc.):

  • evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C;
  • non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  • non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
  • indossare  la mascherina e prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima di lasciare il seggio procedere alla igienizzazione delle mani.

Per gli scrutatori:

  • indossare la mascherina chirurgica;
  • mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti;
  • procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio.

Nota 2 ottobre 2020, AOODGOSV 17681

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
e p.c. Al Capo di Gabinetto SEDE
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021.

Decreto Ministero Pari Opportunità e Famiglia 15 aprile 2020, n. 62

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Decreto Ministero Pari Opportunità e Famiglia 15 aprile 2020, n. 62 

Regolamento recante modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. (20G00086)

(GU Serie Generale n.157 del 23-06-2020)

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’ E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l’articolo 17, comma 3;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle attivita’ svolte da tutte le pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale;

Visto altresi’ l’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, cosi’ come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, prima istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunita’;

Visto l’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’ ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 86/2018, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita’ le funzioni di competenza del Governo relative all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, recante Attuazione dell’articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare, l’articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e’ stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale e’ stato conferito al Ministro senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti, l’incarico per le pari opportunita’ e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti e’ stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunita’, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, anche al fine di adeguarlo alle modifiche legislative sopravvenute;

Ritenuto altresi’ opportuno integrare la composizione dell’Osservatorio, per assicurarne una piu’ efficace attivita’ di coordinamento delle azioni e una piu’ incisiva operativita’;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 dicembre 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 marzo 2020;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240

1. Al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, commi 1 e 3, lettera h), all’articolo 2, comma 2, all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, comma 2, all’articolo 5, comma 1, le espressioni «Ministro per le pari opportunita’» e «Dipartimento per le pari opportunita’» sono rispettivamente sostituite da «Autorita’ politica con delega alla famiglia» e «Dipartimento per le politiche della famiglia»;
b) all’articolo 1, comma 3, lettera f), le parole «, che sottopone all’approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia» sono soppresse;
c) l’articolo 2, comma 1, e’ sostituito dal seguente: «L’Osservatorio opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, e’ presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed e’ composto, per un triennio, da quattro componenti designati dall’Autorita’ politica con delega alla famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore scientifico da individuarsi tra il personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dall’Autorita’ politica con delega alle pari opportunita’, da sei componenti delle Amministrazioni centrali, designati rispettivamente dal Ministero dell’interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’istruzione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali operanti nel settore della lotta ai fenomeni dell’abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori scelte tra quelle con piu’ ampia diffusione territoriale delle strutture associative e con maggiore consistenza numerica dei soggetti rappresentati; l’Autorita’ Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza partecipa, in via permanente, ai lavori dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con un proprio rappresentante.»;
d) all’articolo 3, comma 2, le parole «spetta un compenso omnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del capo del Dipartimento per le pari opportunita’ nel limite delle risorse di cui all’articolo 6.» sono sostituite dalle seguenti: «non e’ riconosciuto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ai fini della partecipazione ai lavori dell’Osservatorio.».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 aprile 2020

Il Ministro: Bonetti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 Ufficio di controllo atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1333

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). – (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». – Si riporta il testo dell’art. 17, commi 1 e 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu’»: «Art. 17 (Attivita’ di coordinamento). – 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita’ svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attivita’ svolta ai sensi del comma 3. 1-bis. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunita’ l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita’, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e’ autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunita’ sono definite la composizione e le modalita’ di funzionamento dell’Osservatorio nonche’ le modalita’ di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l’istituzione e l’avvio delle attivita’ dell’Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall’anno 2009, si provvede ai sensi dell’art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).». – Si riporta il testo dell’art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, Supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, Supplemento ordinario: «Art. 12 (Soppressione di enti e societa’). – 1-19. (Omissis). 20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attivita’ svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all’art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all’art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall’art. 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche’ il Comitato nazionale di parita’ e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita’ di cui, rispettivamente, all’art. 8 ed all’art. 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi’ ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l’esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita’. (Omissis).». – Si riporta il testo dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’», in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018: «Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilita’). – 1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita’: a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonche’ le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita’ e della paternita’, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita’ e alla natalita’, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonche’ quelle concernenti l’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all’art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi’: 1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita’ ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all’art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’art. 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita’ familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565; 3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all’art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega; c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l’infanzia e l’adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nonche’ le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l’integrazione e l’inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi’: 1) le funzioni di competenza del Governo per l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e quelle gia’ proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche’ quelle relative all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; 2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285; d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilita’, anche con riferimento a quelle per l’inclusione scolastica, l’accessibilita’ e la mobilita’, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonche’ le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita’ e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonche’ la loro autonomia, anche avvalendosi dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. (Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il concerto nell’adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilita’.) Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi’: 1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all’art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria e’ riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. (Omissis).». – Il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, recante «Attuazione dell’art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, Supplemento ordinario. – Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012. – Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante «Nomina dei ministri» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2019, Supplemento ordinario. – Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 settembre 2019, recante «Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2019, Supplemento ordinario. – Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019, Supplemento ordinario. Note all’art. 1: – Per il riferimento al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, si veda nelle note alle premesse.

Sentenza Consiglio di Stato 5 luglio 2018, n. 5156

N. 05156/2018REG.PROV.COLL.

N. 02403/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2403 del 2018, proposto dal Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte, Oreste Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5;

contro

XXX tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vecchione, Raffaele Rauso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonella Fumai in Roma, Piazzale delle Medaglie D’Oro, 7;
XXX non costituiti in giudizio;

nei confronti

XXX non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01566/2018, resa tra le parti;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di XXX;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Andrea Abbamonte, Oreste Di Giacomo e Giorgio Vecchione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, un gruppo di genitori di alunni frequentanti le scuole materne ed elementari del Comune di Benevento ha impugnato le deliberazioni n. 21/2017 (del Consiglio Comunale) e n. 121/2017 (della Giunta Comunale) adottate dal Comune di Benevento e concernenti l’istituzione e il regolamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne ed elementari a tempo pieno.

2. Con le citate delibere, in particolare, il Comune di Benevento ha previsto l’obbligatorietà, per tutti gli alunni delle scuole materne ed elementari, del servizio di ristorazione scolastica, stabilendo altresì che nei locali in cui si svolge la refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio. Ciò sul presupposto che “il consumo di parti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico sanitario”.

3. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato le deliberazioni impugnate, nella parte in cui vietano, nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica, il consumo, da parte degli alunni, di cibi diversi da quelli forniti dalla dita appaltatrice del servizio.

4. Per ottenere la riforma della sentenza in esame ha proposto appello il Comune di Benevento, riproponendo anche le pregiudiziali eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado, per difetto di giurisdizione e per difetto di interesse degli originari ricorrenti.

5. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello alcuni degli originari ricorrenti, specificati nominativamente in epigrafe.

6. Alla pubblica udienza del 5 luglio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. In via pregiudiziale devono essere esaminate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di interesse del ricorso di primo grado, riproposte dal Comune di Benevento con specifici motivi.

7.1. L’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata: la controversia attiene al legittimo esercizio di un potere autoritativo, che si è tradotto, attraverso le norme regolamentari impugnate, nell’imposizione agli alunni a tempo pieno delle scuole materne ed elementari del divieto di consumare (nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica) i cibi portati da casa (o comunque acquistati autonomamente).

Non basta per radicare la giurisdizione ordinaria la circostanza, valorizzata dal Comune di Benevento, che gli originari ricorrenti deducano la violazione di diritti soggettivi fondamentali costituzionalmente tutelati (in primis, il diritto all’istruzione).

Come ha evidenziato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., in particolare, Cass., SS.UU., 25 novembre 2014, n. 25011), la natura fondamentale del diritto all’istruzione non è di per sé sufficiente a ritenere devolute le controversie che ad esse si riferiscono alla giurisdizione del giudice ordinario. Sugli stessi temi, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha ribadito che “la cognizione e la tutela dei diritti fondamentali […], intendendosi per tali quelli costituzionalmente garantiti, non appare affatto estranea all’ambito della potestà giurisdizionale amministrativa, nella misura in cui il loro concreto esercizio implica l’espletamento di poteri pubblicistici, preordinati non solo alla garanzia della loro integrità, ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali […]. l’affermazione dell’estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa anche alla cognizione dei diritti fondamentali […] non vale in alcun modo a sminuire l’ampiezza della tutela giudiziaria agli stessi assicurata, nella misura in cui al giudice amministrativo è stata chiaramente riconosciuta la capacità di assicurare anche ai diritti costituzionalmente protetti una tutela piena e conforme ai precetti costituzionali di riferimento (Corte Cost., sentenza 27 aprile 2007, n.140), che nessuna regola o principio generale riserva in via esclusiva alla cognizione del giudice ordinario.” (Cons. Stato, Ad. plen., 12 aprile 2016, n. 7).

Per un verso, infatti, occorre considerare la presenza nell’ordinamento di una norma – l’art. 133 Cod. proc. amm., comma 1, lett. c), – che, in continuità con l’abrogato d.lgs. n. 80 del 1998, art. 33 devolve alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie in materia di pubblici servizi relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo.

Per l’altro verso, e più in generale, la lata categoria dei c.d. diritti fondamentali – rinveniente e configurata in relazione ai diritti dell’uomo, vale a dire riguardante un contesto per sua natura estraneo al riparti interno di giurisdizione italiano e alla sua distinzione funzionale tra diritti soggettivi e interessi legittimi, non delimita un’area estranea all’intervento di pubblici poteri autoritativi. Tutt’altro che infrequente, anzi, è proprio l’intervento autoritativo finalizzato ad attuare siffatti diritti, per realizzarli nella prospettiva di una tutela sistemica, anche rispetto alle esigenze di funzionalità del servizio pubblico.

Sotto questo profilo, la sussistenza di poteri amministrativo conferiti dalla legge anche quando il bene della vita coinvolto è proiezione di un siffatto diritto fondamentale, con la conseguente possibilità di configurare la situazione, ai detti fini di riparto di giurisdizione, come un interesse legittimo, trova conferma sia nel riconoscimento costituzionale dell’idoneità del giudice amministrativo “ad offrire piena tutela ai diritti soggettivi, anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell’esercizio della funzione amministrativa” (Corte cost., 27 aprile 2007, n. 140, a tenore della quale non vi è “alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario escludendone il giudice amministrativo  la tutela dei diritti costituzionalmente protetti”); sia nelle previsioni legislative del Codice del processo amministrativo, che escludono che la concessione o il diniego della misura cautelare possa essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale (art. 55), o che, ad esempio, affidano alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati (art. 133, comma 1, lett. p)). Ai fini del riparto di giurisdizione italiano, un “diritto fondamentale” può dunque atteggiarsi, a seconda dei casi rispetto all’esercizio della pubblica funzione, o come diritto soggettivo o come interesse legittimo.

7.2. Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse.

Il regolamento impugnato è, infatti, manifestamente autoapplicativo (c.d. regolamento self-executing) nel senso che non richiede, almeno per la parte contestata dai ricorrenti, un ulteriore provvedimento attuativo da parte dell’Amministrazione scolastica o del Comune.

Il divieto di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica, introdotto con tale regolamento, è immediatamente operativo: ed incide di per sé, in senso manifestamente limitativo nella sfera giuridica dei ricorrenti, ed è, come tale, idoneo ad arrecare agli stessi una lesione attuale e diretta: vuoi nella qualità di legali rappresentanti (art. 320 Cod. civ.) dei minori immediatamente toccati, quali alunni, dalla disposizione; vuoi nella qualità propria di genitori, come tali titolari della primaria funzione educativa ed alimentare nei confronti dei figli e non solo dell’inerente formale obbligazione (art. 433, n. 3), Cod. civ.).

Proprio la natura auto-applicativa del regolamento impugnato rende non applicabile al caso di specie l’usuale orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 2 novembre 2017, n. 5071) che esclude l’impugnabilità del regolamento priva dell’adozione dell’atto attuativo, allorché questo è necessario per realizzarne la prescrizione.

Nel caso oggetto del presente giudizio, è dirimente la considerazione che al regolamento non seguiranno attuativi in grado di attualizzare la lesione o differenziare ulteriormente la posizione degli attuali ricorrenti, i quali, al contrario, sono già titolari, rispetto alla prescrizione impugnata, di un interesse differenziato oggetto di lesione immediata. La pretesa all’uso legittimo del potere è dunque qui già concreta e attuale.

8. Nel merito l’appello è infondato.

Il regolamento impugnato presenta plurimi profili di illegittimità, già evidenziati dalla sentenza appellata, che merita di essere confermata.

8.1. Vi è, anzitutto, un’incompetenza assoluta del Comune, che – spingendosi ultra vires – con il regolamento impugnato impone prescrizioni ai dirigenti scolastici, limitando la loro autonomia con vincoli in ordine all’uso della struttura scolastica e alla gestione del servizio mensa.

Il regolamento, in particolare, interferisce con la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito anche solo MIUR) 348 del 3 marzo 2017, rivolta ai direttori degli Uffici scolastici regionali, che (muovendo dal “riconoscimento giurisprudenziale” del diritto degli alunni di consumare il cibo portato da casa, e in attesa della pronuncia della Corte di cassazione innanzi alla quale sono pendenti alcuni ricorsi proposti dallo stesso MIUR avverso le pronunce dei giudici di merito) ha, nelle more, confermato la possibilità di consumare cibi portati da casa, dettando alcune regole igieniche ed invitando i dirigenti scolastici ad adottare una serie di conseguenziali cautele e precauzioni.

8.2. In questo contesto, la scelta restrittiva radicale del Comune – di suo non supportata da concretamente dimostrate ragioni di pubblica salute o igiene né commisurata ad un ragionevole equilibrio – di interdire senz’altro il consumo di cibi portati da casa (attraverso lo strumentale e previsto divieto di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti diversi da quelli somministrati dalla refezione scolastica) limita una naturale facoltà dell’individuo – afferente alla sua libertà personale – e, se minore, della famiglia mediante i genitori, vale a dire la scelta alimentare: scelta che – salvo non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni particolari di varia sicurezza o decoro – è per sua natura e in principio libera, e si esplica vuoi all’interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno: in luoghi altrui, in luoghi aperti al pubblico, in luoghi pubblici.

Occorre pertanto, per poter legittimamente restringere da parte della pubblica autorità una tale naturale facoltà dell’individuo o per esso della famiglia, che sussistano dimostrate e proporzionali ragioni inerenti quegli opposti interessi pubblici o generali. Queste ragioni, vertendosi di libertà individuali e nell’ambiente scolastico, non possono surrettiziamente consistere nelle mere esigenze di economicità di un servizio generale esternalizzato e del quale non si intende fruire perché non intrinseco, ma collaterale alla funzione educativa scolastica; e che invece, nella situazione restrittiva data, verrebbe senz’altro privilegiato a tutto scapito della libertà in questione.

Nella specie, la restrizione praticata con l’impugnato regolamento – che nemmeno si preoccupa di ricercare un bilanciamento degli interessi – manifestamente non corrisponde ai canoni di idoneità, coerenza, proporzionalità e necessarietà rispetto all’obiettivo – dichiaratamente perseguito – di prevenire il rischio igienico-sanitario. E l’assunto che “il consumo di parti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale” si manifesta irrispettoso delle rammentate libertà e comunque è apodittico.

L’inidoneità e l’incoerenza della misura emerge in particolare dalla considerazione che non risulta, ad esempio, inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico: per analogia, si potrebbe addurre infatti anche per queste la sollevata problematica del rischio igienico-sanitario.

Da un altro lato, per ciò che concerne la proporzionalità e la necessità della misura, occorre rilevare che la sicurezza igienica degli alimenti portati da casa non può essere esclusa a priori attraverso una regolamento comunale: ma va rimessa al prudente apprezzamento e al controllo in concreto dei singoli direttori scolastici, mediante l’eventuale adozione di misure specifiche, da valutare caso per caso, necessarie ad assicurare, mediante accurato vaglio, la sicurezza generale degli alimenti.

La tassativa e rigorosa prescrizione regolamentare che ha introdotto il divieto di permanenza nei locali scolastici per gli alunni che intendono consumare cibi portati da casa (o acquistati autonomamente) si rivela, pertanto, affetta da eccesso di potere per irragionevolezza, in quanto misura inidonea e sproporzionata rispetto al fine perseguito.

9. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va, quindi, respinto.

La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO

 

Patto di corresponsabilità educativa

Scuola-famiglia, sottoscritta la proposta di revisione del Patto di corresponsabilità educativa. Fedeli: “Lavoriamo per rafforzare partecipazione e trasparenza”

(Giovedì, 01 marzo 2018) Rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglia, anche attraverso la definizione di modalità, tempi e ambiti sempre più precisi di partecipazione alla vita scolastica. A partire dalla possibilità, per i genitori e gli studenti, di fare proposte per arricchire l’offerta formativa. Massima trasparenza e informazione sulle attività e la progettualità degli istituti scolastici. Maggiore condivisione degli interventi di formazione e prevenzione in materia di bullismo e cyberbullismo. Estensione del Patto di corresponsabilità educativa anche alla scuola primaria. Istituzione della “Giornata della corresponsabilità”, come momento per consolidare il clima di cooperazione tra tutti coloro che compongono la comunità educante. Sono questi i principali obiettivi e contenuti della proposta di revisione del Patto di corresponsabilità educativa sottoscritta all’unanimità dal FONAGS, il Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola, a seguito di numerosi incontri all’interno del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che sta curando anche i lavori per la definizione della riforma della rappresentanza. La proposta sarà ora oggetto di confronto con tutti gli attori a vario titolo coinvolti e con il Forum delle studentesse e degli studenti. Il Patto di corresponsabilità educativa, voluto dall’allora Ministro Giuseppe Fioroni, ha compiuto dieci anni lo scorso 21 novembre.

“Si tratta di un importante passo in avanti – ha dichiarato la Ministra Valeria Fedeli – verso il rilancio del Patto di corresponsabilità educativa, che dà concretezza all’azione che come MIUR abbiamo voluto intraprendere il 21 novembre scorso, in occasione del suo decimo anniversario. E questo è fondamentale in un momento, come quello attuale, in cui le cronache raccontano episodi di contrapposizione o addirittura di violenza tra genitori e insegnanti. Episodi che mai avremmo voluto vedere e che dobbiamo impegnarci a contrastare. Questa proposta di revisione del Patto è una risposta di responsabilità a queste vicende: è la base per la costruzione di una scuola sempre più collaborativa, che mette al centro le studentesse e gli studenti, in un clima di unione di intenti, di condivisione, di rinnovata alleanza con le famiglie e con quanti sono parte attiva della comunità educante”.

“A dieci anni di distanza dall’emanazione, tutte le Associazioni aderenti al FONAGS – ha spiegato Giovanni Sanfilippo, Coordinatore del FONAGS – hanno collaborato alla revisione e sottoscritto all’unanimità la proposta di modifica del Patto di Corresponsabilità. La condivisione, la partecipazione e l’alleanza devono essere al centro degli sforzi e dell’impegno di tutta la comunità educante e in particolare delle famiglie e della scuola. Il Patto di Corresponsabilità educativa definisce in modo più puntuale e dettagliato modalità e tempi della partecipazione alla vita scolastica e sottolinea gli obblighi di trasparenza, indispensabili per garantire e tutelare i diritti e i doveri dei genitori e della scuola nel rispetto reciproco”.

Secondo il documento sottoscritto, i genitori dovranno aderire, contestualmente all’iscrizione a scuola, al Patto di corresponsabilità educativa, il cui obiettivo è definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e a stabilire chiaramente modalità, tempi e ambiti di partecipazione alla vita scolastica. Nel Patto sono descritti i modi e i termini ai quali rappresentanti degli organi collegiali, dei genitori e degli studenti, nel caso delle secondarie di secondo grado, dovranno attenersi per presentare proposte per la redazione o l’aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) delle loro scuole. Proposte che dovranno pervenire al dirigente scolastico entro il 15 ottobre di ogni anno. Il documento prevede la condivisione degli interventi di informazione e prevenzione relativi al cyberbullismo, previsti dalla legge 71 del 2017, e la progettazione curricolare ed extracurricolare dei singoli istituti. I rappresentanti eletti negli organi collegiali, gli organismi e le associazioni dei genitori e degli studenti potranno presentare al dirigente scolastico le proprie proposte ed esprimere i propri pareri anche relativamente allo stesso Patto di corresponsabilità, che viene definito ed approvato dal Consiglio di istituto e portato a conoscenza delle famiglie al momento dell’iscrizione. Annualmente, su richiesta degli studenti o dei genitori, il Consiglio di istituto potrà valutare e deliberare modifiche al Patto. Solo in caso di modifica sarà richiesta ai firmatari una nuova adesione.

I progetti inseriti nel PTOF, i bandi rivolti ai giovani, il regolamento interno della scuola, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto stesso: tutto verrà pubblicato sul sito web di ogni istituto scolastico, nell’ottica della massima trasparenza e per far sì che si consolidino la condivisione della responsabilità educativa e il rapporto di fiducia tra scuole e famiglie.

La proposta prevede, infine, l’istituzione della “Giornata della corresponsabilità” e la creazione di un portale della rappresentanza, uno spazio destinato alla pubblicazione di materiale informativo per i rappresentanti degli organi collegiali, del Forum delle associazioni degli studenti e di quello dei genitori.

Le associazioni aderenti al FONAGS che hanno sottoscritto all’unanimità il documento di revisione sono: AGE (Associazione Italiana Genitori), AGESC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche), CGD (Coordinamento Genitori Democratici), FAES (Famiglia e Scuola), il MOIGE (Movimento Italiano Genitori), CARE (Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie in Rete), l’AGEDO (Associazione Genitori di Omosessuali).

“La proposta sottoscritta dal Forum delle associazioni dei genitori è partecipata e spinge a una sempre maggiore partecipazione, dà voce a chi la scuola la fa e la vive ogni giorno, stabilisce chiaramente le responsabilità, i diritti e i doveri di tutti coloro che sono parte della comunità educante. Famiglie comprese. Stiamo lavorando per migliorare la comunicazione tra giovani, genitori e scuole e rafforzare la partecipazione responsabile di tutti i soggetti di fronte alla nuove sfide educative. L’obiettivo della nostra azione è comune: il pieno e libero sviluppo delle nostre studentesse e dei nostri studenti. In linea e in ottemperanza con quanto stabilito dall’articolo 3 della nostra Costituzione. Il rilancio del Patto di corresponsabilità educativa è un passo importante in questa direzione. E sta avvenendo in un clima di positiva e rinnovata alleanza. Guardando ai nostri giovani – ha concluso la Ministra – non solo in quanto destinatari della nostra azione, ma anche in quanto co-protagonisti attivi”.