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Linee Guida 0-6 anni

Decreto Ministeriale 3 agosto 2020, AOOGABMI 80
Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”


Via libera in Conferenza Unificata al Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6.

“Si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre – commenta la Ministra Lucia Azzolina -. Stiamo lavorando ogni giorno, senza sosta, per riportare tutti a scuola, dai più piccoli ai più grandi. Già con il documento del 26 giugno, il Piano per la ripartenza di settembre, avevamo dato indicazioni per la scuola dell’infanzia, con il Documento approvato oggi allarghiamo ai più piccoli. Le bambine e i bambini sono quelli che più hanno sofferto il periodo di chiusura, a tutti loro stiamo riservando particolare attenzione per la ripresa, penso anche all’organico in più che garantiremo proprio per far sì che il loro sia un rientro sereno e in sicurezza”.

“Abbiamo lavorato sodo, con tutti i soggetti coinvolti che ringrazio per l’impegno, per far sì che questo documento arrivasse prima possibile – ha dichiarato la Viceministra Anna Ascani -. Avevamo promesso di produrre le linee guida entro il 31 luglio, non potevamo permetterci di tardare. Siamo consapevoli dell’importanza di fornire indicazioni alle strutture che offrono servizi educativi per i più piccoli, alle scuole dell’infanzia, ai territori, ma anche ai vari operatori e alle famiglie, per predisporre una ripresa delle attività in presenza e in sicurezza, assicurando la qualità dell’esperienza educativa e formativa dei bambini. Anche grazie al confronto con il Comitato tecnico scientifico, che ci è stato accanto con grande disponibilità nella definizione degli indirizzi, abbiamo prodotto un documento che accompagnerà l’organizzazione in sicurezza del rientro di settembre per la fascia 0-6. Continueremo a impegnarci per garantire il benessere di ogni bambino e allo stesso tempo la salute di tutti”.

Il Documento è il risultato del lavoro coordinato dal Ministero dell’Istruzione con gli altri Ministeri competenti, le Regioni e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e tiene conto di quanto emerso dal confronto con due tavoli di ascolto con scuole paritarie, gestori, associazioni e sindacati.

Il testo fornisce indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 affinché si possa garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione, sia l’accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze.

Particolare attenzione viene data al benessere delle bambine e dei bambini: ci saranno gruppi/sezioni stabiliorganizzati in modo da essere identificabili, con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.

L’organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni. In particolare, dovrà essere valorizzato l’uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere “riconvertiti” per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.

Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, laddove necessario, i sottoscrittori del documento, ciascuno secondo le proprie competenze in materia di Sistema integrato 0-6, si impegnano a verificare la possibilità di individuare ulteriori figure professionali, di prevedere eventuali deroghe per le sostituzioni e di assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia statali il Ministero si sta già adoperando per un incremento dell’organico.

Si prevedono anche momenti di formazione/informazione specifica del personale.

Attenzione ai momenti dedicati all’accoglienza che, compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile organizzare all’esterno, prevedendo possibilmente punti di ingresso e uscita differenziati. Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio, si potrà tenere un registro delle presenze delle eventuali persone che accedono alla struttura.

Per quanto riguarda l’accesso dei più piccoli alle strutture educative, non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C, non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

L’igiene personale, anch’essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all’interno dei servizi educativi e di istruzione, dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

Il Documento pone particolare attenzione e cura alla realizzazione di attività inclusive e alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini.

Resta confermato che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali.

Legge 16 novembre 2015, n. 199

Legge 16 novembre 2015, n. 199

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. (15G00215)

(GU Serie Generale n.293 del 17-12-2015)

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il
Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del  fanciullo  che
stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni,  adottato
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. 
                               Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto  disposto  dall'articolo  19  del  Protocollo
stesso. 
                               Art. 3 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 16 novembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

Parte I
Disposizioni generali

 
             ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo 
                       Protocollo opzionale 3 
 
 
               CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: 
     PROTOCOLLO OPZIONALE N. 3 PROCEDURA DELLE COMUNICAZIONI (1) 
 
 
                                           Nazioni Unite A/RES/66/138 
                                                   originale: inglese 
                                                   ASSEMBLEA GENERALE 
                                            Sessantaseiesima sessione 
                                      Punto 64 dell'ordine del giorno 
 
66/138  Protocollo  opzionale  alla  Convenzione  sui   diritti   del
  fanciullo  che  stabilisce  una  procedura  di   presentazione   di
  comunicazioni. 
 
                        RISOLUZIONE ADOTTATA 
                       DALL'ASSEMBLEA GENERALE 
            [sul rapporto del terzo Comitato «A/66/457»] 
 
L'Assemblea Generale, 
  Accogliendo con  favore  l'adozione  da  parte  del  Consiglio  dei
diritti umani, con la sua risoluzione 17/18 del 17 giugno  2011,  del
Protocollo  opzionale  della  Convenzione  sui  diritti  dei   minori
relativo alla procedura delle comunicazioni: 
    1. Adotta il Protocollo opzionale della Convenzione  sui  diritti
dei minori relativo alla procedura  delle  comunicazioni  cosi'  come
figura nell'allegato alla presente risoluzione; 
    2. Raccomanda che il Protocollo opzionale sia aperto  alla  firma
in occasione di una  cerimonia  da  tenersi  nel  2012  e  chiede  al
Segretario generale e all'Alto commissario per  i  diritti  umani  di
prestare l'aiuto necessario. 
 
               89ª Riunione plenaria 19 dicembre 2011 
 
  Allegato Protocollo opzionale  alla  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo  che  stabilisce  una   procedura   di   presentazione   di
comunicazioni. 
Gli Stati parti del presente Protocollo, 
  Considerando che, in conformita' ai principi proclamati nella Carta
delle Nazioni Unite, il  riconoscimento  della  dignita'  inerente  a
tutti i membri della famiglia umana  e  dei  loro  diritti  uguali  e
inalienabili  costituisce  il  fondamento   della   liberta',   della
giustizia e della pace nel mondo; 
  Notando che gli Stati  parti  della  Convenzione  sui  diritti  dei
minori (di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti
in essa enunciati a ciascun minore soggetto alla loro  giurisdizione,
senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla razza,  colore,
sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo,  origine
nazionale,  etnica  o  sociale,  ricchezza,  disabilita',  status  di
nascita o di altro, del minore, dei suoi  genitori  o  rappresentanti
legali; 
  Riaffermando l'universalita', indivisibilita',  interdipendenza  di
tutti i diritti umani e liberta' fondamentali; 
  Riaffermando altresi' lo status del minore in  quanto  soggetto  di
diritti e in quanto essere umano dotato di dignita' e di capacita' in
evoluzione; 
  Riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza  del  minore
puo' creargli notevoli difficolta' nell'avvalersi di rimedi  in  caso
di violazione dei suoi diritti; 
  Considerando che il presente Protocollo rafforzera' e completera' i
meccanismi  nazionali  e  regionali  che  consentono  ai  minori   di
presentare denunce per violazioni dei loro diritti; 
  Riconoscendo che l'interesse superiore del minore  dovrebbe  essere
una considerazione preminente da rispettare nell'avvalersi di  rimedi
in caso di violazione dei suoi diritti e che tali  rimedi  dovrebbero
tenere  conto  della  necessita'  di   procedure   rispettose   della
sensibilita' del minore a tutti i livelli; 
  Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare  appropriati  meccanismi
nazionali per consentire ad  un  minore  i  cui  diritti  sono  stati
violati di accedere a rimedi effettivi a livello nazionale; 
  Richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali  per  i
diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate
di promuovere e proteggere i diritti dei minori possono  svolgere  al
riguardo; 
  Considerando  che,  al  fine  di  rafforzare  e   completare   tali
meccanismi nazionali e di accrescere ulteriormente l'attuazione della
Convenzione e, ove pertinente, dei suoi Protocolli opzionali relativi
alla  vendita   di   minori,   la   prostituzione   minorile   e   la
pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti  armati,
sarebbe opportuno consentire al Comitato  sui  diritti  dell'infanzia
(di  seguito  denominato  "il  Comitato")  di  svolgere  le  funzioni
previste nel presente Protocollo; 
 
                    Hanno convenuto quanto segue: 
 
 
                             Articolo 1 
 
 
          Competenza del Comitato sui diritti dell'infanzia 
 
  1. Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza
del Comitato come stabilito dal presente Protocollo. 
  2. Il Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di  uno
Stato  parte  del  presente  Protocollo  per  questioni  relative   a
violazioni di diritti enunciati in uno strumento di  cui  tale  Stato
non e' parte. 
  3. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione se  questa  riguarda
uno Stato che non e' una parte del presente Protocollo. 

(1) Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia  -
    Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani - febbraio
    2012, effettuata dalle dott.sse Claudia Poti e  Nicoletta  Marini
    (funzionari     linguistici).     Originale      inglese      in:
    JittBi//d^c^^s-dds-ny.un.org/doc/UNDQaGEN/Nll/4S7/10/PDF/Nl
    146710. 
 
                             Articolo 2 
 
 
       Principi generali che guidano le funzioni del Comitato 
 
  Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo,
il Comitato e' guidato dal  principio  dell'interesse  superiore  del
minore. Esso ha anche riguardo  per  i  diritti  e  le  opinioni  del
minore, dando alle opinioni del minore il  peso  dovuto  in  funzione
della sua eta' e maturita'. 
 
                             Articolo 3 
 
 
                             Regolamento 
 
  1. Il Comitato adotta  il  regolamento  da  seguire  nell'esercizio
delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo.  Nel  far  cio',
esso deve avere riguardo in particolare per l'articolo 2 del presente
Protocollo al fine di garantire che  le  procedure  siano  rispettose
della sensibilita' del minore. 
  2. Il Comitato include nel suo regolamento delle tutele per evitare
che il minore sia manipolato da chi  agisce  per  suo  conto  e  puo'
rifiutare di esaminare una comunicazione  che  considera  non  essere
nell'interesse superiore del minore. 
 
                             Articolo 4 
 
 
                        Misure di protezione 
 
  1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare
che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti
ad  alcuna   violazione   dei   diritti   umani,   maltrattamento   o
intimidazione  come  conseguenza  di  aver  inviato  comunicazioni  o
collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo. 
  2. L'identita' della persona interessata o del  gruppo  di  persone
interessate non e' rivelata al  pubblico  senza  l'espresso  consenso
degli stessi. 
 

Parte II
Procedura delle comunicazioni

 
                             Articolo 5 
 
 
                      Comunicazioni individuali 
 
  1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di una
persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione  di  uno  Stato
parte, che sostengono di essere vittime di una violazione ad opera di
tale Stato parte di uno dei diritti enunciati  in  uno  dei  seguenti
strumenti di cui tale Stato e' parte: 
    a) la Convenzione; 
    b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita
di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia; 
    c)  il  Protocollo  opzionale  alla   Convenzione   relativo   al
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. 
  2. Quando una comunicazione e' presentata per conto di una  persona
o di un gruppo di persone, cio' deve essere  fatto  con  il  consenso
degli stessi a meno che l'autore possa giustificare di agire per loro
conto senza tale consenso. 
 
                             Articolo 6 
 
 
                         Misure provvisorie 
 
  1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di  una  comunicazione  e
prima  di  adottare  una  decisione  sul  merito,  il  Comitato  puo'
trasmettere allo Stato parte interessato, per un suo  urgente  esame,
una richiesta affinche' questo adotti le misure  provvisorie  che  si
rivelano necessarie in una situazione eccezionale al fine di  evitare
un eventuale danno irreparabile alla vittima  o  alle  vittime  delle
asserite violazioni. 
  2. Quando il Comitato esercita la facolta' di cui  al  paragrafo  1
del  presente  articolo,  cio'  non  comporta  una  decisione   sulla
ricevibilita' o sul merito della comunicazione. 
 
                             Articolo 7 
 
 
                            Ricevibilita' 
 
  1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando: 
    a) la comunicazione e' anonima; 
    b) la comunicazione non e' presentata per iscritto; 
    c)  la  comunicazione  costituisce  un  abuso  del   diritto   di
presentare tali comunicazioni o e' incompatibile con le  disposizioni
della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali; 
    d) la stessa questione e' stata gia' esaminata dal Comitato o  e'
stata o e' esaminata in virtu' di un'altra  procedura  internazionale
di inchiesta o di composizione; 
    e) non sono stati esauriti  tutti  i  mezzi  di  ricorso  interni
disponibili. Tale requisito non  si  applica  quando  l'utilizzo  dei
mezzi di ricorso e' irragionevolmente  lungo  o  e'  improbabile  che
apporti un'effettiva riparazione; 
    f)  la   comunicazione   e'   manifestamente   infondata   o   e'
insufficientemente motivata; 
    g) i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori
all'entrata in vigore del presente  Protocollo  nei  confronti  dello
Stato parte interessato, salvo che detti fatti non  siano  proseguiti
successivamente a tale data; 
    h) la comunicazione non e' presentata entro il termine di un anno
dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i  casi  in  cui
l'autore puo' dimostrare che non e'  stato  possibile  presentare  la
comunicazione entro tale termine. 
 
                             Articolo 8 
 
 
                  Trasmissione della comunicazione 
 
  1.  Salvo  che  il  Comitato   non   dichiari   una   comunicazione
irricevibile  senza  rinviarla  allo  Stato  parte  interessato,   il
Comitato il prima possibile porta riservatamente all'attenzione dello
Stato parte interessato  le  comunicazioni  ricevute  in  virtu'  del
presente Protocollo. 
  2. Lo Stato parte presenta, per iscritto, al Comitato spiegazioni o
dichiarazioni  a   chiarimento   della   questione   e   dei   rimedi
eventualmente adottati. Lo Stato parte presenta la  sua  risposta  il
prima possibile e comunque entro sei mesi. 
 
                             Articolo 9 
 
 
                       Composizione amichevole 
 
  1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i  suoi
buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della
questione,  basata  sul  rispetto  degli  obblighi  enunciati   nella
Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali. 
  2. Un accordo per una composizione amichevole  concluso  sotto  gli
auspici  del  Comitato  pone  fine  all'esame   della   comunicazione
presentata ai sensi del presente Protocollo. 
 
                             Articolo 10 
 
 
                      Esame delle comunicazioni 
 
  1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute
ai sensi del presente  Protocollo,  alla  luce  della  documentazione
presentatagli, a condizione che  tale  documentazione  sia  trasmessa
alle parti interessate. 
  2. Il Comitato esamina  le  comunicazioni  ricevute  ai  sensi  del
presente Protocollo riunendosi a porte chiuse. 
  3. Quando  il  Comitato  richiede  delle  misure  provvisorie  esso
esamina celermente la comunicazione. 
  4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti
economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la  ragionevolezza
delle misure adottate dallo Stato parte in conformita' all'articolo 4
della Convenzione. Nel far cio' esso  tiene  presente  che  lo  Stato
parte puo' adottare  varie  misure  di  politica  generale  per  dare
attuazione  ai  diritti  economici,   sociali   e   culturali   della
Convenzione. 
  5. Dopo  aver  esaminato  una  comunicazione,  il  Comitato,  senza
indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su  tale
comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni. 
 
                             Articolo 11 
 
 
                               Seguito 
 
  1. Lo Stato parte da la dovuta considerazione alle valutazioni  del
Comitato e alle sue eventuali raccomandazioni e presenta al  Comitato
una risposta scritta contenente informazioni sulle misure adottate  o
previste alla luce delle valutazioni e raccomandazioni del  Comitato.
Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque
entro sei mesi. 
  2. Il Comitato puo' invitare lo Stato  parte  a  fornire  ulteriori
informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta  alle  sue
valutazioni  o  raccomandazioni  o  in  attuazione  di   un'eventuale
composizione  amichevole,  anche,   se   il   Comitato   lo   ritiene
appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati  ai
sensi  dell'articolo  44  della  Convenzione,  dell'articolo  12  del
Protocollo  opzionale   relativo   alla   vendita   di   minori,   la
prostituzione minorile e la pedopornografia  o  dell'articolo  8  del
Protocollo  opzionale  relativo  al  coinvolgimento  dei  minori  nei
conflitti armati, a seconda del caso. 
 
                             Articolo 12 
 
 
                     Comunicazioni interstatali 
 
  1. Uno Stato parte del presente Protocollo puo', in  ogni  momento,
dichiarare che riconosce la competenza del  Comitato  a  ricevere  ed
esaminare comunicazioni in cui uno Stato parte sostiene che un  altro
Stato parte non sta adempiendo i propri obblighi ai sensi di uno  dei
seguenti strumenti di cui lo Stato e' parte: 
    a) la Convenzione; 
    b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita
di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia; 
    c) il Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei  minori
nei conflitti armati. 
  2. Il Comitato non riceve le comunicazioni relative  ad  uno  Stato
parte che non ha effettuato una tale dichiarazione o  che  provengono
da uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione. 
  3. Il Comitato mette a disposizione degli Stati parti interessati i
suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione  amichevole
della questione, basata sul rispetto degli obblighi  enunciati  nella
Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali. 
  4. Una  dichiarazione  formulata  ai  sensi  del  paragrafo  1  del
presente  articolo  e'  depositata  dagli  Stati  parti   presso   il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,  che  ne
trasmette copia agli altri Stati parti. La dichiarazione puo'  essere
ritirata  in  qualsiasi  momento  mediante  notifica  al   Segretario
generale. 
  Tale ritiro non pregiudica  l'esame  di  una  questione  che  forma
oggetto di una comunicazione gia' trasmessa  ai  sensi  del  presente
articolo: nessun'altra comunicazione di uno Stato parte  e'  ricevuta
ai sensi del presente articolo  dopo  il  ricevimento  da  parte  del
Segretario generale della notifica del  ritiro  della  dichiarazione,
salvo che lo Stato  parte  interessato  abbia  effettuato  una  nuova
dichiarazione. 
 

Parte III
Procedura di inchiesta

 
                             Articolo 13 
 
 
     Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche 
 
  1. Se  il  Comitato  riceve  informazioni  attendibili  da  cui  si
evincono violazioni gravi o sistematiche, da  uno  Stato  parte,  dei
diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi  Protocolli  opzionali
relativi alla vendita di  minori,  la  prostituzione  minorile  e  la
pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti  armati,
il  Comitato  invita  quest'ultimo  a  collaborare  all'esame   delle
informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio  osservazioni
relativamente a dette informazioni. 
  2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente  presentate  dallo
Stato parte interessato,  nonche'  di  qualunque  altra  informazione
attendibile in suo possesso, il Comitato puo' incaricare uno  o  piu'
membri  al  proprio  interno  di  svolgere  un'inchiesta  e  riferire
urgentemente ad esso. Laddove giustificata e con  il  consenso  dello
Stato parte, l'inchiesta puo' comprendere una visita  nel  territorio
di tale Stato. 
  3. L'inchiesta e' svolta con riservatezza e la  cooperazione  dello
Stato parte e' richiesta in tutte le fasi della procedura. 
  4. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato  li
trasmette senza indugio allo  Stato  parte  interessato,  insieme  ad
eventuali commenti e raccomandazioni. 
  5. Lo Stato parte interessato, il prima possibile e comunque  entro
sei  mesi  dal  ricevimento  dei  risultati,  dei  commenti  e  delle
raccomandazioni  trasmessi  dal   Comitato,   presenta   le   proprie
osservazioni al Comitato. 
  6. Dopo la conclusione della suddetta  procedura  relativamente  ad
un'indagine  svolta  in  conformita'  al  paragrafo  2  del  presente
articolo, il Comitato puo', dopo  essersi  consultato  con  lo  Stato
parte interessato, decidere di inserire  un  resoconto  sommario  dei
risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16
del presente Protocollo. 
  7. Ciascuno Stato parte  puo',  al  momento  della  firma  o  della
ratifica  del  presente  Protocollo  o  dell'adesione  allo   stesso,
dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato  di  cui  al
presente articolo con riferimento ai diritti enunciati in alcuni o in
tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1. 
  8. Ciascuno Stato parte che ha effettuato la dichiarazione  di  cui
al paragrafo 7 del presente  articolo  puo',  in  qualsiasi  momento,
ritirare tale dichiarazione  mediante  una  notifica  indirizzata  al
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
 
                             Articolo 14 
 
 
                Seguito della procedura di inchiesta 
 
  1. Il Comitato puo', se necessario, scaduto il periodo di sei  mesi
di  cui  all'articolo  13,  paragrafo  5,  invitare  lo  Stato  parte
interessato  a  fornire  informazioni  circa  le  misure  adottate  e
programmate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo
13 del presente Protocollo. 
  2. Il Comitato puo' invitare lo Stato  parte  a  fornire  ulteriori
informazioni sulle  misure  che  esso  ha  adottato  in  risposta  ad
un'inchiesta svolta a norma dell'articolo 13, anche, se  il  Comitato
lo ritiene appropriato, nei rapporti  successivi  dello  Stato  parte
presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo
12 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di
minori,  la   prostituzione   minorile   e   la   pedopornografia   o
dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso. 

Parte IV
Disposizioni finali

 
                             Articolo 15 
 
 
              Assistenza e cooperazione internazionali 
 
  1. Il Comitato puo' trasmettere, con il consenso dello Stato  parte
interessato, alle agenzie specializzate,  ai  fondi  e  ai  programmi
delle Nazioni  Unite,  nonche'  ad  altri  organismi  competenti,  le
proprie valutazioni o raccomandazioni relativamente a comunicazioni e
inchieste da cui si evince la necessita' di consulenza  o  assistenza
tecnica, insieme alle eventuali  osservazioni  e  suggerimenti  dello
Stato parte su tali vantazioni o raccomandazioni. 
  2. Il  Comitato,  inoltre,  puo'  portare  all'attenzione  di  tali
organismi,  con  il  consenso  dello  Stato  parte  interessato,   le
questioni  sollevate  dalle  comunicazioni  esaminate  a  norma   del
presente Protocollo che possano  aiutarli  a  pronunciarsi,  ciascuno
nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunita'  di
misure internazionali atte ad aiutare gli Stati membri  a  progredire
nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla  Convenzione  e/o  dai
suoi Protocolli facoltativi. 
 
                             Articolo 16 
 
 
                   Rapporto all'Assemblea Generale 
 
  II Comitato inserisce nel proprio rapporto presentato ogni due anni
all'Assemblea Generale in conformita' all'articolo 44,  paragrafo  5,
della Convenzione un compendio delle proprie attivita' ai  sensi  del
presente Protocollo. 
 
                             Articolo 17 
 
 
       Diffusione e informazione circa il Protocollo opzionale 
 
  Ciascuno Stato parte si impegna a  far  conoscere  ampiamente  e  a
diffondere il presente  Protocollo  nonche'  ad  agevolare  l'accesso
degli adulti e dei minori, compresi i  portatori  di  handicap,  alle
informazioni circa le valutazioni e le raccomandazioni del  Comitato,
con particolare riferimento alle questioni che  riguardano  lo  Stato
parte,  mediante  strumenti  attivi  e   idonei   e   con   modalita'
accessibili. 
 
                             Articolo 18 
 
 
                     Firma, ratifica e adesione 
 
  1. Il presente Protocollo e' aperto  alla  firma  degli  Stati  che
hanno  firmato,  ratificato  la  Convenzione  o  uno  dei  primi  due
Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. 
  2. Il presente Protocollo e' soggetto alla ratifica degli Stati che
hanno ratificato la  Convenzione  o  uno  dei  primi  due  Protocolli
opzionali della stessa, o che vi  hanno  aderito.  Gli  strumenti  di
ratifica   saranno   depositati   presso   il   Segretario   generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
  3. Il presente Protocollo rimane aperto  all'adesione  degli  Stati
che hanno ratificato la Convenzione o uno dei  primi  due  Protocolli
opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. 
  4. L'adesione ha luogo mediante il deposito  di  uno  strumento  di
adesione presso il Segretario generale. 
 
                             Articolo 19 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla  scadenza  di  un
periodo di tre mesi a decorrere dalla data del  deposito  del  decimo
strumento di ratifica o di adesione. 
  2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce
successivamente al deposito del decimo strumento  di  ratifica  o  di
adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza  di
un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio
strumento di ratifica o di adesione. 
 
                             Articolo 20 
 
 
      Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore 
 
  1. Il Comitato  e'  competente  esclusivamente  con  riferimento  a
violazioni di qualsiasi diritto enunciato nella Convenzione  e/o  nei
suoi primi due  Protocolli  opzionali,  commesse  dallo  Stato  parte
successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo. 
  2.  Se  uno  Stato  diviene  parte  del  presente  Protocollo  dopo
l'entrata in vigore dello stesso, gli  obblighi  di  tale  Stato  nei
confronti del Comitato riguarderanno esclusivamente le violazioni dei
diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli
opzionali,  commesse  successivamente  all'entrata  in   vigore   del
presente Protocollo per lo Stato interessato. 
 
                             Articolo 21 
 
 
                             Emendamenti 
 
  1. Ogni Stato  parte  puo'  proporre  un  emendamento  al  presente
Protocollo e presentarlo al Segretario  generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le  proposte  di
emendamento agli Stati parti, con la  richiesta  di  comunicargli  se
sono favorevoli a una riunione degli Stati parti al fine di esaminare
le proposte e decidere in merito. Se, entro quattro mesi a  decorrere
dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti
si pronuncia a  favore  di  tale  riunione,  il  Segretario  generale
convoca la  riunione  sotto  gli  auspici  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una  maggioranza  di  due
terzi  degli  Stati  parti  presenti  e  votanti  e'  sottoposto  dal
Segretario generale all'Assemblea generale dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite per l'approvazione  e,  successivamente,  a  tutti  gli
Stati parti per l'accettazione. 
  2.  Ogni  emendamento  adottato  e  approvato  in  conformita'   al
paragrafo 1 del presente  articolo  entra  in  vigore  il  trentesimo
giorno successivo a quando il numero degli strumenti di  accettazione
depositati raggiunge i due terzi del numero di' Stati parti alla data
di adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in
vigore per ogni  Stato  parte  il  trentesimo  giorno  successivo  al
deposito del proprio strumento di  accettazione.  Un  emendamento  e'
vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato. 
 
                             Articolo 22 
 
 
                              Denuncia 
 
  1. Ogni Stato parte  puo'  denunciare  il  presente  Protocollo  in
qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite.  La  denuncia  ha
effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del
Segretario generale. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  Protocollo  continueranno   ad
applicarsi ad ogni comunicazione presentata ai sensi degli articoli 5
o  12  o  ad  ogni  indagine  avviata  ai  sensi   dell'articolo   13
precedentemente alla data di decorrenza di efficacia della denuncia. 
 
                             Articolo 23 
 
 
       Depositario e notifica da parte del Segretario generale 
 
  1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
e' il depositario del presente Protocollo. 
  2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati membri in  merito
a: 
    a) firme, ratifiche e adesioni in forza del presente Protocollo; 
    b) data di entrata in vigore  del  presente  Protocollo  e  degli
emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 21; 
    c) denunce ai sensi dell'articolo 22. 
 
                             Articolo 24 
 
 
                               Lingue 
 
  1. L'originale del presente Protocollo, di cui i  testi  in  lingua
araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola  fanno  ugualmente
fede, e' depositato  presso  gli  archivi  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. 
  2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
trasmettera' una copia autentica del presente Protocollo a tutti  gli
Stati. 


IN VIGORE IL 3° PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

UNICEF: IN VIGORE IL 3° PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

Per i minori possibile reclamare contro gli Stati che violano i loro diritti (ma non in Italia)

 

15 aprile 2014 – Da ieri è entrato in vigore il terzo Protocollo opzionale (OP3) alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che permetterà ai minorenni di presentare al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia – organo che monitora l’applicazione della Convenzione da parte degli Stati che l’hanno ratificata – reclami per eventuali violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione stessa e dai suoi primi due Protocolli Opzionali, dedicati rispettivamente al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e alla vendita di bambini, alla prostituzione minorile e alla pornografia rappresentante bambini.

L’OP3, dedicato alle procedure di reclamo da parte dei minori, è stato adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2011. Aperto alla firma degli Stati nel febbraio 2012, ha raggiunto il 14 gennaio scorso il numero di ratifiche (10) necessario per entrare in vigore: da ieri, a tre mesi dal deposito del decimo strumento di ratifica, il Protocollo diventa operativo.

Nello specifico l’OP3 permetterà ai minorenni che, individualmente, collettivamente e/o attraverso i propri rappresentanti lamentino la violazione dei propri diritti da parte del proprio Stato di appartenenza, di presentare reclami davanti al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, a patto che siano stati precedentemente esperiti tutti i rimedi di ricorso interni e che lo Stato in questione abbia naturalmente ratificato sia la Convenzione che i suoi Protocolli, dichiarando di accettare la competenza del suddetto Comitato ONU.

Oltre a questa procedura (Individual communications) il Protocollo prevede che qualunque Stato che abbia ratificato l’OP3 possa presentare reclamo contro qualunque altro Stato ritenuto responsabile di aver violato gli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione e dei suoi Protocolli opzionali, a condizione che anche quest’ultimo abbia a sua volta ratificato l’OP3 (Inter-State communications).

Infine, qualora il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia riceva informazioni attendibili indicanti gravi o sistematiche violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli opzionali, perpetrate da uno Stato parte, potrà condurre un’inchiesta al riguardo, a patto naturalmente che lo Stato sospettato di violazioni abbia previamente accettato la competenza in tal senso del Comitato (Inquiry procedure).

Affinché si possa applicare l’OP3, tutte le presunte violazioni dovranno essere avvenute dopo la sua entrata in vigore: non sarà dunque possibile applicare retroattivamente l’OP3 a (presunte) violazioni passate.

“La Convenzione sui diritti dell’infanzia era rimasta l’unico trattato internazionale sui diritti umani a non prevedere la possibilità di far esaminare, da parte dell’organo deputato al suo monitoraggio, casi di denuncia o ricorso relativi alle violazioni dei diritti previsti dalle sue norme. Grazie all’OP3, la Convenzione estende la protezione dei diritti dei minori, che non sono tutelati in maniera così ampia da altri trattati sui diritti umani, offrendo loro nuovi strumenti per rafforzarli” ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera.

La campagna di mobilitazione per promuovere l’introduzione di una procedura di reclamo relativa alle violazioni della Convenzione e dei suoi Protocolli era iniziata nel 2006, coinvolgendo l’UNICEF e numerose altre associazioni che si occupano di infanzia e adolescenza in tutto il mondo.

“L’Italia era stata tra i primi Paesi a sottoscrivere l’OP3, nel 2012, senza però procedere alla successiva ratifica. Auspichiamo che il Parlamento proceda quanto prima a realizzare questo passo, che darebbe al Protocollo la necessaria forza di legge anche nel nostro Paese”, ha concluso Guerrera.


Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Attuazione della direttiva  2011/93/UE  relativa  alla  lotta  contro
l'abuso e lo  sfruttamento  sessuale  dei  minori  e  la  pornografia
minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)

(GU n.68 del 22-3-2014)

 Vigente al: 6-4-2014
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/93/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e  che
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  Regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione  europea  -  Legge  di   delegazione   europea,   ed   in
particolare, l'Allegato B; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica e ritenuto  di  accogliere  la
condizione espressa dalla 2ª Commissione permanente della Camera e di
accogliere  parzialmente   le   osservazioni   formulate   dalla   2ª
Commissione permanente del Senato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e dell'economia e delle finanze; 

                              E m a n a 

                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

Modifiche al regio decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  recante  la
  approvazione del testo definitivo del Codice penale 

  1. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il  settimo  comma,
sono aggiunti i seguenti: 
    «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater,
600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata. 
  a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
  b)  se  il  reato  e'  commesso  da  persona  che   fa   parte   di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
  c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un  pregiudizio
grave. 
  Le pene previste per i  reati  di  cui  al  comma  precedente  sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei  casi  in  cui  gli
stessi siano compiuti  con  l'utilizzo  di  mezzi  atti  ad  impedire
l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.». 
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo  il
numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti: 
    «5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte  di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
    5-sexies) se il reato e' commesso con violenze  gravi  o  se  dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.». 
  3. All'articolo 609-quinquies del codice penale,  dopo  il  secondo
comma, e' aggiunto il seguente: 
    «La pena e' aumentata. 
  a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
  b)  se  il  reato  e'  commesso  da  persona  che   fa   parte   di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
  c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un  pregiudizio
grave.». 
  4. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale  e'  inserito  il
seguente: 

                         «Art. 609-duodecies 

                       Circostanze aggravanti 

  Le pene per i reati  di  cui  agli  articoli  609-bis,  609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono  aumentate  in  misura
non eccedente la meta' nei casi in cui gli stessi siano compiuti  con
l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione  dei  dati  di
accesso alle reti telematiche.».
                               Art. 2 

Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
  2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro 
  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 

                            «Art. 25-bis 

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore  di
                               lavoro 

  1.  Il  certificato  penale  del  casellario  giudiziale   di   cui
all'articolo 25  deve  essere  richiesto  dal  soggetto  che  intenda
impiegare al lavoro una  persona  per  lo  svolgimento  di  attivita'
professionali  o  attivita'  volontarie  organizzate  che  comportino
contatti diretti  e  regolari  con  minori,  al  fine  di  verificare
l'esistenza di condanne per taluno dei reati  di  cui  agli  articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni  interdittive  all'esercizio
di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.». 
  2.  Il  datore  di  lavoro  che  non  adempie  all'obbligo  di  cui
all'articolo 25-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  14
novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
                               Art. 3 

Modifiche al decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
  disciplina  della  responsabilita'  amministrativa  delle   persone
  giuridiche, delle societa' e  delle  associazioni  anche  prive  di
  personalita' giuridica, a norma dell'articolo  11  della  legge  29
  settembre 2000, n. 300 

  1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  dopo  le  parole  «600-quater.1,»
sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  per  il   delitto   di   cui
all'articolo 609-undecies».
                               Art. 4 

Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  settembre
  1988, n. 447, recante  la  approvazione  del  codice  di  procedura
  penale 

  1. All'articolo 266 del codice di procedura  penale,  al  comma  1,
lettera f-bis), dopo le parole: «del medesimo codice», e' aggiunto il
seguente periodo: «, nonche' dall'art. 609-undecies». 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura  penale
e' aggiunto il seguente: 
  «2.  Il   divieto   si   estende   alle   dichiarazioni,   comunque
inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici
diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti  sessuali  a
danno di minori.».
                               Art. 5 

                        Copertura finanziaria 

  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 

                             NAPOLITANO 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Orlando, Ministro della giustizia 

                                Mogherini,  Ministro   degli   affari
                                esteri 

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

La condizione dell’infanzia nel mondo in numeri

UNICEF lancia nuovo rapporto “La condizione dell’infanzia nel mondo in numeri:

ogni bambino conta

 

Nel mondo sono 2,2 miliardi i bambini e gli adolescenti: contarli li rende visibili

 

30 gennaio 2014 – “Ogni bambino conta”: è quanto sottolinea l’UNICEF, che oggi presenta il suo nuovo rapporto La condizione dell’infanzia nel mondo in numeri: Ogni bambino conta. “Nel mondo sono 2,2 miliardi i bambini e gli adolescenti, che rappresentano il 31% della popolazione mondiale; contarli li rende visibili, e identificarli permette di rispondere alle loro necessità e promuovere i loro diritti attraverso maggiori impegni e innovazioni”, ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera.

Il rapporto più importante dell’UNICEF rileva che:

–        circa 90 milioni di bambini sarebbero morti prima dei 5 anni se il tasso di mortalità infantile fosse rimasto ai livelli del 1990. In gran parte, questo risultato dipende dai progressi nel campo delle vaccinazioni, della salute, dell’accesso all’acqua e ai servizi igienico sanitari.

–        Dal 1990 il miglioramento della nutrizione ha ridotto del 37% il ritardo della crescita (malnutrizione cronica).

–        L’iscrizione alla scuola primaria è aumentata anche nei paesi meno sviluppati. Nel 1990 solo il 53% dei bambini in questi paesi era ammesso a scuola; dal 2011 il tasso ha raggiunto l’81%.

 

Le statistiche del rapporto mostrano le gravi violazioni sui diritti dei bambini:

–        Nel 2012, 6,6 milioni di bambini sotto i 5 anni – 18.000 ogni giorno – sono morti per cause prevenibili.

–        Il 15% dei bambini lavoratori svolge un lavoro che viola il diritto alla protezione da sfruttamento economico, all’istruzione e al gioco.

–        L’11% delle giovani donne si è sposato prima di aver compiuto 15 anni, correndo seri rischi per la salute, l’istruzione e la protezione.

 

I dati rilevano anche divari e ineguaglianze, mostrando come i traguardi dello sviluppo non siano distribuiti uniformemente:

–        i bambini più poveri del mondo hanno tre probabilità in meno di quelli più ricchi di essere assistiti da un operatore qualificato alla nascita.

–        In Niger, il 39% delle famiglie rurali ha accesso all’acqua potabile rispetto al 100% delle famiglie urbane.

–        In Ciad, per ogni 100 ragazzi che frequentano la scuola secondaria, le ragazze sono 44 – sono così escluse dall’istruzione e dalla protezione e servizi che potrebbero ricevere a scuola.

“I dati hanno un’importanza cruciale perché rendono possibile le azioni necessarie per salvare e migliorare la vita di milioni di bambini, soprattutto quelli più poveri” ha dichiarato Tessa Wardlaw, Responsabile UNICEF della Sezione Dati e Analisi. “Possono essere fatti ulteriori progressi solo se sapremo quali sono i bambini più trascurati, in quali aree i bambini e le bambine non frequentano la scuola, dove dilagano le malattie o dove mancano strutture igienico-sanitarie di base”.

Da quando, nel 1989, è stata firmata la Convezione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e in prossimità della scadenza degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nel 2015, sono stati realizzati importanti progressi, ma i dati rilevano anche le mancanze e le diseguaglianze, mostrando come i traguardi dello sviluppo non siano distribuiti omogeneamente.

Inoltre, le innovazioni nella raccolta dati, nell’analisi e nella diffusione rendono possibile disaggregare i dati in base ad alcuni indicatori, come: posizione geografica, benessere, sesso, etnia e disabilità, per includere nelle statistiche anche i bambini che sono stati esclusi o trascurati.

Il rapporto richiede maggiori investimenti nelle innovazioni , in modo da correggere gli errori dell’esclusione.

“Per superare le esclusioni si comincia utilizzando dati inclusivi. Per migliorare l’acquisizione, la disponibilità e l’affidabilità dei dati sulle deprivazioni che i bambini e le loro famiglie devono affrontare, gli strumenti di raccolta e analisi devono essere costantemente migliorati  – e ne vengono sviluppati di nuovi. Ciò richiederà investimenti e impegni, sottolinea il rapporto.

Molte delle informazioni che abbiamo sulla situazione dei bambini sono il risultato di indagini realizzate a domicilio, in particolare le Indagini Campione a Indicatori Multiple (MICS). Definite e supportate dall’UNICEF, le MICS sono condotte dalle autorità statistiche nazionali e raccolgono dati disaggregati su una gamma di argomenti che riguardano la sopravvivenza dei bambini, lo sviluppo, i diritti e i comportamenti. A oggi, le indagini MICS sono state condotte in più di 100 paesi. Le ultime indagini sono state realizzate attraverso interviste che sono state completate in più di 650.000 famiglie di 50 paesi.

“Sono passati trent’anni da quando con La condizione dell’infanzia nel mondo l’UNICEF ha iniziato a pubblicare statistiche a livello globale e nazionale, per fotografare la condizione dei bambini nel mondo” – ha ricordato il Presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera – “Con il lancio di un’edizione del rapporto dedicata ai dati, l’UNICEF invita i decision-makers e l’opinione pubblica generale a guardare e utilizzare queste statistiche (www.data.unicef.org) per realizzare un cambiamento positivo per i bambini. Da soli, i dati non possono cambiare il mondo. Ma rendono possibile il cambiamento, identificando i bisogni, sostenendo i diritti e misurando i progressi.

Con questo Rapporto diamo anche il via al 25° anniversario della Convezione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che celebreremo il prossimo 20 novembre”.

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UNICEF, rapporto La condizione dell’infanzia nel mondo in numeri:

“Ogni bambino conta – Mostrare le disparità, promuovere i diritti dei bambini”-

 

SCHEDA DATI

 

SALUTE

  • Nel 2012, 6,6 milioni di bambini sotto i 5 anni – 18.000 ogni giorno – sono morti per cause prevenibili. La maggior parte di questi bambini viveva in città o paesi in cui, a causa della povertà o della posizione geografica, non esistono servizi.
  • Circa 90 milioni di bambini sarebbero morti prima dei 5 anni se il tasso di mortalità infantile fosse rimasto ai livelli del 1990. In gran parte, questo risultava dipende dai progressi  nel campo delle vaccinazioni, della salute, dell’accesso all’acqua e ai servizi igienico sanitari.
  • I bambini più poveri del mondo hanno tre probabilità in meno di quelli più ricchi di essere assistiti da un operatore qualificato alla nascita.
  • L’insufficiente assistenza durante la gravidanza e durante il parto è una delle cause maggiormente responsabili delle circa 300.000 morti materne annuali e di circa 3 milioni di bambini morti durante il primo mese di vita.
  • Dal 1990 il miglioramento della nutrizione ha ridotto del 37% il ritardo della crescita (malnutrizione cronica).
  • Polmonite e diarrea sono le principali malattie killer dei bambini. Si stima che dei 6,6 milioni di morti infantili sotto i 5 anni, il 17% siano dovute a polmonite e il 9% alla diarrea.
  • Sono più di 1.400 i bambini che muoiono ogni giorno, in media, a causa di malattie diarroiche dovute a ad acqua contaminata, mancanza di servizi igienico sanitari e scarsa igiene personale.
  • Dal 1990, oltre 2,1 miliardi di persone hanno accesso ad acqua potabile sicura in tutto il mondo, questo progresso non è avvenuto per molte persone che vivono in aree rurali. Queste rappresentano meno della metà della popolazione mondiale ma sono l’83% di quelli ancora privi di risorse idriche per l’acqua potabile.
  • Sebbene la diarrea possa essere curata efficacemente e senza grandi costi con sali per la reidratazione orale, i bambini delle famiglie più ricche che si ammalano di diarrea hanno 4 probabilità in più di ricevere cure rispetto ai bambini più poveri.
  • Dal 1990 circa 1,9 miliardi di persone hanno avuto accesso a servizi igienico sanitari migliorati.
  • Ogni anno con i vaccini di routine si salvano dai 2 ai 3 milioni di bambini. Nel 2011, circa l’83% di tutti i bambini è stato vaccinato contro malattie immunoprevenibili.
  • Il numero di bambini sotto i 5 anni morti a causa del morbillo è diminuito da 482.000 nel 2000 a 86.000 nel 2012, grazie a una grandissima copertura vaccinale che ha aumentato il numero di bambini vaccinati dal 16% nel 1980 all’84% nel 2012.
  • I giovani tra i 15 e i 24 anni rappresentano circa il 39% dei nuovi adulti con infezione da HIV. I giovani hanno il diritto di conoscere come proteggersi.

 

PROTEZIONE

  • Nel mondo 230 milioni di bambini sotto i cinque anni – 1 su 3 – non sono mai stati registrati anagraficamente. Ufficialmente, sono bambini che non esistono.
  • A livello globale nel 2012, solo circa il 60% di tutti i neonati è stato registrato alla nascita. Il tasso varia significativamente a seconda della regione, con livelli più bassi in Asia meridionale e in Africa subsahariana
  • Il 15% dei bambini lavoratori svolge un lavoro che viola il diritto alla protezione da sfruttamento economico, all’istruzione e al gioco.
  • L’11% delle giovani donne si è sposato prima di aver compiuto 15 anni, correndo seri rischi per la salute, l’istruzione e la protezione.

 

ISTRUZIONE

  • Nonostante decadi di impegno, circa 57 milioni di bambini in età di scuola primaria non la frequenta.
  • A livello mondiale, solo il 64% dei maschi e il 61% delle femmine in età da scuola secondaria sono iscritti; mentre rispettivamente il 36% e 30%, nei paesi meno sviluppati.
  • Molte più ragazze oggi frequentano la scuola, ma nel 2011 ancora circa 31 milioni di bambine in età scolare risultavano analfabete.
  • L’iscrizione alla scuola primaria è aumentata anche nei paesi meno sviluppati. Nel 1990 solo il 53% dei bambini in questi paesi era ammesso a scuola; dal 2011 il tasso ha raggiunto l’81%.

 

Qualche esempio:

  • Nella Repubblica Democratica del Congo, le indagini campione a indicatori multipli dell’UNICEF (MICS) 2010 hanno rilevato che solo il 28% delle nascite era stato registrato. I piani di azione elaborati e realizzati con il coinvolgimento della comunità hanno portato ad un aumento della registrazione anagrafica: in un distretto, è passata dal 6% nel giugno 2012 al 41% nel dicembre 2012. Le donne in gravidanza hanno inoltre beneficiato nel 58% dei casi di almeno quattro visite prenatali rispetto al 16% dei sei mesi precedenti.
  • In Serbia, i dati delle MICS4 hanno mostrato un lento aumento delle iscrizioni in età prescolare, ma hanno rivelato lacune all’interno del paese. Altre domande aggiunte al questionario MICS hanno contribuito a determinare le ragioni specifiche per cui i bambini non frequentano la scuola materna, permettendo all’UNICEF di aumentare la consapevolezza dei genitori sull’importanza di stimoli nella prima infanzia e per sostenere una gamma più diversificata di opzioni nell’istruzione prescolare.
  • In Niger il 39% delle famiglie rurali ha accesso all’acqua potabile rispetto al 100% delle famiglie urbane.
  • Il 4% dei tanzaniani più poveri sono registrati alla nascita, rispetto al 56% dei più ricchi.
  • In Ciad, per ogni 100 ragazzi che frequentano la scuola secondaria, le ragazze sono 44.
  • In Burkina Faso, il 76% delle ragazze e delle donne tra i 15 e i 49 anni hanno subito mutilazioni genitali, ma solo il 9% è a favore della pratica.

 

MORTALITÀ SOTTO I 5 ANNI

I 10 paesi con i più alti tassi di mortalità sotto i 5 anni (su mille mati vivi), 2012

 

Sierra Leone                        182

Angola                                     164

Ciad                                          150

Somalia                                                   147

Rep. Dem. Congo             146

Rep. Centrafricana         129

Guinea Bissau                   129

Mali                                          128

Nigeria                                                     124

Niger                                        114

 

L’Italia ha un tasso di mortalità sotto i 5 anni (su mille nati vivi) di 4, e si posiziona al 174° posto, con altri 14 paesi del mondo industrializzato.

 

 

Legge 12 luglio 2011, n. 112

Legge 12 luglio 2011, n. 112
(in GU 19 luglio 2011, n. 166)

Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

 

Art. 1.

(Istituzione dell’Autorità garante

per l’infanzia e l’adolescenza)

 

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

 

Art. 2.

(Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell’Autorità garante)

 

1. L’Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell’Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il titolare dell’Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell’infanzia e dell’adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l’ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell’Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all’interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell’Autorità garante è riconosciuta un’indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 7, comma 2.

 

Art. 3.

(Competenze dell’Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)

 

1. All’Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all’articolo 12 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all’attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell’affido e dell’adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;

e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso alle cure e nell’esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione, alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

m) diffonde la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all’estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull’attività svolta con riferimento all’anno solare precedente.

2. L’Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L’Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all’esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

4. L’Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dall’articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L’Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L’Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all’infanzia e all’adolescenza, l’Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l’Autorità garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall’Autorità garante e composta dai garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell’Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l’adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

9. L’Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

10. L’Autorità garante prende in esame, anche d’ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

11. L’Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull’infanzia e sull’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

 

Art. 4.

(Informazioni, accertamenti e controlli)

 

1. L’Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall’articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L’Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.

3. L’Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.

4. L’Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. I procedimenti di competenza dell’Autorità garante si svolgono nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

 

Art. 5.

(Organizzazione)

 

1. È istituito l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell’Autorità garante», posto alle dipendenze dell’Autorità garante, composto ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell’Autorità garante. I funzionari dell’Ufficio dell’Autorità garante sono vincolati dal segreto d’ufficio.

2. Le norme concernenti l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante e il luogo dove ha sede l’Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità garante. Ferme restando l’autonomia organizzativa e l’indipendenza amministrativa dell’Autorità garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio dell’Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le spese per l’espletamento delle competenze di cui all’articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L’Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

 

Art. 6.

(Forme di tutela)

 

1. Chiunque può rivolgersi all’Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell’Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all’Ufficio dell’Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

 

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

 

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l’anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All’onere derivante dall’attuazione dall’articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede, per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9 maggio III Piano biennale nazionale infanzia

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011 viene pubblicato il terzo Piano biennale nazionale per l’infanzia (Decreto Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011 il terzo Piano biennale nazionale per l’infanzia, che contiene le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare un’adeguata politica per l’infanzia e l’adolescenza e stabilisce le priorità fra i programmi riferiti ai minori, rafforza la cooperazione per lo sviluppo dell’infanzia nel mondo, le forme di potenziamento e di coordinamento fra le pubbliche amministrazioni, le regioni e gli enti locali, individua le modalità di finanziamento degli interventi previsti.

La novità del Piano riguarda principalmente due dimensioni:

rispetto all’approccio (pur non affrontando tutto il complesso delle politiche e dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, identifica alcune direttrici di intervento su cui sviluppare proposte di azioni coordinate);

rispetto al metodo (adotta un processo partecipato nella fase della costruzione e della sua attuazione programmando un percorso di accompagnamento e monitoraggio permanenti).

Queste le direttrici che rendono più agile il percorso di attuazione del Piano:

Consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all’esclusione sociale;

Rafforzare la tutela dei diritti;

Favorire la partecipazione per lo costruzione di un patto intergenerazionale;

Promuovere l’integrazione delle persone immigrate(i minori stranieri ed i minori rom).

L’approvazione dello schema del Piano di Azione da parte del Governo, (che recepisce le condizioni espresse dalla Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza nella formulazione del suo parere favorevole), costituisce l’avvio dell’ attuazione, che dovrà vedere la massima partecipazione di tutti i livelli amministrativi e dei corpi intermedi (come le famiglie e il terzo settore).

Particolare attenzione nell’attuazione del Piano sarà posta nell’assicurare sinergia tra la Commissione stessa e le istituzioni e gli enti promotori e collaboratori nella programmazione e nella realizzazione delle azioni previste. I 10 milioni di bambini e ragazzi italiani, infatti, costituiscono una risorsa unica per lo sviluppo del Paese c il dovere dell’intera comunità è di offrire loro un contesto in cui possano crescere, scoprire la propria vocazione, maturare le proprie capacità.

È necessario garantire che il disagio delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti possa essere sostenuto e accompagnato dai servizi pubblici e da professionisti qualificati.

La lotta alla povertà è un obiettivo da declinare in una serie di obiettivi/azioni che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della personae che rendano effettivamente fruibile il diritto ad una esistenza libera e dignitosa.

La Convenzione per i diritti del fanciullo sancisce il diritto dei bambini di partecipare attivamente in ambito familiare, scolastico, sociale, politico, amministrativo e giuridico. Il tema della partecipazione è strettamente legato al tema del dialogo fra generazioni. l rapporti tra le generazioni, oggi, sono sicuramente influenzati dalla persistenza di un basso livello di natalità, dal processo di invecchiamento della popolazione, dai cambiamenti sia nelle strutture che nei comportamenti familiari. Da qui l’esigenza di rendere oggetto di consapevolezza culturale e di cura sociale il valore del rapporto costruttivo tra le generazioni attraverso la formulazione di un “patto”, ispirato ai principi della reciprocità, del rispetto, della fraternità, della solidarietà, e della responsabilità .

L’obiettivo generale che il nuovo Piano assume relativamente al tema della partecipazione dei minori per la costruzione di un “patto intergenerazionale” è, da una parte , favorire il passaggio dalla fase sperimentale ad una fase di consolidamento degli spazi per l’espressione del punto di vista dei minori sulle questioni che li riguardano; dall’altra, promuovere una “cultura del patto” fuori da ogni logica opportunistica.

Il potenziamento della partecipazione dei ragazzi alla vita quotidiana, familiare e di comunità è un passo ineludibile per la costruzione del patto tra le generazioni.

Le giovani generazioni sono chiamate a costruire una convivenza plurietnica. avendo come riferimento valori fondamentali su cui l’impegno sociale e istituzionale e l’educazione possono non convergere: il rispetto della democrazia, della legalità, della persona, della famiglia, delle diversità, dei sentimenti.

Affrontare, poi, la situazione dei bambini rom, sinti e caminanti presuppone di intervenire in molteplici ambiti di vita con un approccio sistematico e integrato, che non separi artificiosamente i temi dell’abitazione, della scolarizzazione, della socializzazione, delle specificità culturali. della salute, del tempo libero e dell’ integrazione.

Per realizzare una società interculturale è necessario in primo luogo garantire l’effettivo accesso ai servizi ed alle prestazioni che concorrono al pieno godimento dei diritti inviolabili dell’uomo. Il pieno godimento di tali diritti, in particolare di quelli declinati dalla Convenzione del 1989, passa attraverso la realizzazione di una serie di obiettivi/azioni, fra cui, ad es.: la tutela della salute e dell’assistenza sanitaria, la facilitazione dei ricongiungimenti familiari, il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e la valorizzazione dell’affidamento familiare omoculturale, la formazione degli insegnanti e la prevenzione dell’abbandono scolastico per i minori rom e per gli immigrati in genere.

La Cooperazione italiana è fortemente impegnata nella tutela e nella promozione dei diritti dei minori “in conflitto con la legge”. l progetti finora realizzati e quelli in fase di avvio lo scopo di assicurare a livello istituzionale, un sistema di amministrazione di giustizia minorile applicato e funzionante, e di tutelare i diritti dei bambini e adolescenti, (la salute fisica, mentale e l’educazione), rafforzando il ruolo sociale della famiglia con iniziative volte alla riabilitazione dei bambini in condizioni di maggiore vulnerabilità e a rischio.

L’Italia è impegnata per la tutela e la promozione dei diritti delle bambine e delle adolescenti affinché, alla pari con i loro coetanei maschi, possano partecipare a tutti i livelli della vita sociale, economica. politica e culturale del loro Paese ed eliminare fenomeni di abuso e violenza sessuale. Tra le problematiche affrontate vi è quella concernente la lotta contro le mutilazioni genitali delle bambine e delle adolescenti (FGM, Female Genital Mutilation) e quella della mancata registrazione alla nascita.

La Cooperazione Italiana attribuisce particolare attenzione alla problematica connessa alle migrazioni irregolari che coinvolgono i minori. I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia sono diverse migliaia, soprattutto provenienti da Marocco e Afghanistan. Un’importante iniziativa di cooperazione in questo ambito è rappresentata dal programma SALEM, realizzato in collaborazione con rOIM e il Ministero per gli Affari Sociali marocchino, che promuove servizi di informazione e una campagna di sensibilizzazione.

Infine, in riferimento alle modalità di finanziamento del Piano, si precisa che:

le azioni richiamate e da attuarsi nell’ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti;

gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria.

A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere esclusivamente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di legge di stabilità.

16 marzo Garante Infanzia e Adolescenza alla Camera

Il 16 marzo l’Aula della Camera ha approvato il disegno di legge recante l’Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, rinviato in Commissione nella seduta del 7 ottobre 2009, in cui era stato approvato l’articolo 1. Il testo passa ora all’esame del Senato.

Decreto Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011

Decreto Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011

(in GU 9 maggio 2011, n. 106)

 

Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva. (11A06036)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l’articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare, l’articolo 1, comma 5, dove si prevede che il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva e’ adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Visto il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva 2010-2011, predisposto dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, d’intesa con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche per la famiglia;

Vista, altresi’, l’informativa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per la famiglia al Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 luglio 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per l’infanzia espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

E’ approvato il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva 2010-2011, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, addi’ 21 gennaio 2011

 

NAPOLITANO

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011

Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Registro n. 8, foglio n. 361

20 novembre – Giornata diritti infanzia e adolescenza

Il 20 novembre, come previsto dalla legge 451/97, si celebra in tutto il mondo la Giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in ricordo del 20 novembre 1989 data dell’approvazione all’unanimita’ della Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU. Al palazzo del Quirinale, si svolge la celebrazione della Giornata nazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, alla presenza del Presidente della Repubblica. Intervengono i ministri delle politiche per la famiglia, delle politiche sociali e la presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia. Partecipano i ragazzi e le ragazze del coordinamento per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, i membri dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, i rappresentanti di Unicef Italia.