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Nota 15 aprile 2024, AOODGSIP 1253

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ufficio II

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di Trento
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca – Bolzano
All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine – Bolzano
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta
Ai Referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti presso gli UU.SS.RR. e gli ATP
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
e, p. c. Alla Segreteria Tecnica del Ministro All’Ufficio di Gabinetto
Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

Oggetto: Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti – Tivoli, dal 6 al 9 maggio 2024

Elezioni Consigli di Circolo/Istituto

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgono secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Come previsto dalla Nota 11 settembre 2023, AOODGOSV 29795, la data della votazione viene fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 26 novembre e lunedì 27 novembre 2023.

Elezioni OO.CC.

Come previsto dalla Nota 11 settembre 2023, AOODGOSV 29795, le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d’istituto – non giunto a scadenza – delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, devono concludersi entro il 31 ottobre.

La Nota 20 settembre 2023, AOODGSIP 3953, prevede che elezioni dei rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti aa.ss. 2023/24 e 2024/25 debbano concludersi inderogabilmente entro il 31 ottobre 2023.

Elezioni suppletive Consigli Circolo o Istituto

Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto: stato dell’arte e ricognizione normativa

di Leon Zingales

I punti riferimenti normativi relativi alle Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto sono l’articolo 35 del D.Lgs. 297/1994 e l’articolo 53 dell’O.M. 215/1991. Si reputa essenziale riportare integralmente quest’ultimo riferimento normativo.

Art. 53 – Surrogazione – Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto 1. I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. 2. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell’ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto. 3. Anche per le elezioni suppletive, tale la facoltà di presentazione di liste contrapposte. 4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all’inizio dell’anno scolastico successivo all’esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”.

Come precisato anche dalla recente Nota ministeriale 29795 dell’11-09-2023 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2023-2024”, le elezioni suppletive si devono svolgere secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’O.M. 215/1991, con la tempistica riportata nell’approfondimento. Relativamente al corrente Anno Scolastico, la data della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 26 novembre e lunedì 27 novembre 2023.

Nel frattempo (ovvero fino all’insediamento dei nuovi eletti), il consiglio di istituto potrà funzionare, nella pienezza delle sue prerogative e attribuzioni, anche nella composizione ridotta.

APPROFONDIMENTO: Tempistica delle elezioni suppletive per la surroga dei Componenti A partire dalla data fissata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del consiglio e per le elezioni suppletive, vengono determinate a ritroso le scadenze per gli adempimenti propedeutici alle operazioni elettorali in relazione alla seguente tempistica: nomina della commissione elettorale: non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni (O.M. 215/1991, art. 24 comma 6)formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori: entro il 35° giorno antecedente (O.M. 215/1991, art. 27 comma 1)deposito elenchi elettori presso la segreteria: non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni (O.M. 215/91, art. 27 comma 5)eventuali ricorsi entro 5 giorni dal deposito (O.M. 215/91, art. 28)presentazione delle liste dalle ore 9 del 20° giorno antecedente a non oltre le 12 del 15° giorno ( O.M. 215/1991 art. 32)esposizione delle liste: stesso giorno di scadenza della presentazione delle liste (O.M. 215/1991, art. 33)eventuale regolarizzazione delle liste entro tre giorni dal termine ultimo di presentazione delle liste (O.M. 215/1991, art. 34 comma 5)riunioni per la presentazione dei candidati e programmi dal 18° al 2° giorno antecedente quello fissato per le elezioni (O.M. 215/91, art. 35)la comunicazione del dirigente circa il numero seggi alla commissione elettorale entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni (O.M. 215/1991, art. 37)nomina dei seggi elettorali: in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello delle votazioni (O.M. 215/1991, art. 38). Nel computo delle date è valido il principio: “Dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur“, ossia nel computo dei termini il giorno iniziale non si computa, mentre va conteggiato il giorno finale.

Si precisa che tra i Componenti da surrogare vi sono anche quelli decaduti a seguito di tre assenze consecutive senza giustificato motivo.  Il provvedimento di surroga, che deve essere disposto dal dirigente, deve essere successivo alla delibera di decadenza da parte del Consiglio d’Istituto.

APPROFONDIMENTO: Surroga di componente del Consiglio di Istituto a seguito di tre sedute consecutive di assenza senza giustificato motivo L’art. 38 del D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994 prevede la decadenza dalla carica di componente del Consiglio di istituto a seguito di tre assenze consecutive senza giustificato motivo. Il Consiglio, nell’esaminare la decadenza dei consiglieri assenti senza giustificati motivi per tre sedute consecutive, trattandosi di decadenza “de facto”, non esprime una valutazione discrezionale dei fatti medesimi, ma produce una delibera di decadenza. Si rammenta che in alcun modo il Consiglio d’Istituto può sindacare sulle eventuali giustificazioni d’assenza, ovvero pretendere dichiarazione sostitutiva, tenuto conto il Consiglio non è un organo amministrativo e quindi è privo di potere di accertamento della veridicità della dichiarazione.  

A differenza delle altre Componenti, solo per la Componente Genitori è stabilito che debbono essere indette elezioni suppletive anche nel caso in cui, nelle elezioni per il rinnovo triennale, per la predetta componente non siano state presentate liste.

APPROFONDIMENTO: Elezioni suppletive nel caso assenza di Componente per mancata presentazione della lista nelle elezioni ordinarie Componente genitore Nel caso trattasi di  componente genitori, ai sensi dell’articolo 53 dell’O.M. 215/1991, in considerazione del fatto che è tra la componente dei genitori che deve essere eletto il presidente, è stabilito che debbono essere indette elezioni suppletive anche nel caso in cui nelle elezioni per il rinnovo triennale per la predetta componente non siano state presentate liste. Altra Componente Nel caso in cui la Componente che non aveva presentato alcuna lista non è la Componente genitore, risulta valido l’art. 37 del D. Lgs. 297/1994 che stabilisce che “l’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza”.  Di conseguenza le elezioni suppletive debbono essere indette solo nel caso in cui, per decadenza o dimissioni di qualche consigliere, risultino esaurite le liste in cui i decaduti o dimissionari erano stati eletti e quindi non si possa dar luogo alla surrogazione. Quindi, in tale contesto, non vi è nessun consigliere da sostituire e non possono essere indette elezioni suppletive a distanza di un anno dalle elezioni ordinarie.

Bibliografia

  • D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416
  • O.M. 215/1991
  • D.Lgs. 297/1994
  • Nota ministeriale 29795 dell’11-09-2023 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2023-2024”

Nota 20 settembre 2023, AOODGSIP 3953

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico Ufficio II

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di Trento
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca – Bolzano
All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine – Bolzano
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta
e, per il loro tramite Ai Dirigenti di tutte le Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti presso gli UU.SS.RR. e gli ATP

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali aa.ss. 2023/24 e 2024/25

Nota 11 settembre 2023, AOODGOSV 29795

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
e,p.c. Al Capo Dipartimento Sistema educativo di Istruzione e Formazione S E D E
Al Capo di Gabinetto del Ministro S E D E

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2023-2024

Elezioni Consigli di Circolo/Istituto

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgono secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Come previsto dalla Nota 27 settembre 2022, AOODGOSV 24462, La data della votazione viene fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 27 novembre e lunedì 28 novembre 2022..

Nota 27 settembre 2022, AOODGOSV 24462

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
e,p.c. Al Capo Dipartimento Sistema educativo di Istruzione e Formazione SEDE
Al Capo di Gabinetto del Ministro SEDE

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2022-2023.

Elezioni rappresentanti Consulte Provinciali Studentesche

Le elezioni dei rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche (vd. Nota 20 settembre 2021, AOODGSIP 2046), così come disciplinate dal DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96, che rimarranno in carica per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23, dovranno concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza in materia di emergenza sanitaria, e si dovranno svolgere secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dagli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991.

Nota 6 ottobre 2021, AOODGOSV 24032

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e l’internazionalizzazione sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
e, p.c.: Al Capo di Gabinetto SEDE
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022.

Nota 20 settembre 2021, AOODGSIP 2046

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
UFF. II

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
All’ Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
e, p.c. Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti presso gli UU.SS.RR. e gli ATP
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23.

Elezioni Consigli di Circolo/Istituto

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgono secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

La data della votazione viene fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle ore 12 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30, non oltre il termine di domenica 29 e di lunedì 30 novembre 2020.

Ok alle Elezioni a distanza degli organi collegiali in autonomia

Ok alle Elezioni a distanza degli organi collegiali in autonomia

di Cinzia Olivieri

Con nota del 19 ottobre il Ministero ha ribadito quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre 2020 ovvero che “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.

Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.”

Via libera alle elezioni scolastiche on line dunque. La scelta è rimessa all’autonomia delle singole istituzioni, che dovranno effettuare le opportune valutazioni organizzative, a garanzia in primo luogo della sicurezza.

Sebbene la circolare elezioni n. 17681/2020 abbia confermato le istruzioni dettate dall’OM n. 215/1991 e ss.mm.ii. è chiaro quindi che questa non potrà essere rispettata. Se ne desume che  ciascuna scuola sarà legittimata ad adattare la prevista procedura alle proprie esigenze, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà.

In verità per l’art. 48 della Costituzione “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto” dunque dovrebbe essere tutelata anche la personalità ed eguaglianza nel voto.

Ebbene, ammesso anche che l’anonimato di moduli e form on line sia sufficiente a garantire la segretezza e libertà del voto, difficilmente si può assicurare il rispetto degli altri principi non menzionati.

Anche perché per poter accedere all’elettorato occorre essere genitori di studenti iscritti e prima di procedere al voto l’elettore deve essere identificato. Perché segreto è il voto (che non deve essere ricondotto a quello specifico ed individuato soggetto) e bisognerà scegliere modalità (non indicate) che lo assicurino, tenendo altresì conto della possibilità di esprimere la propria scelta da parte di entrambi i genitori una sola volta nelle elezioni del consiglio di istituto, qualunque sia il numero dei figli iscritti, e per ogni classe frequentata dai figli per il rinnovo dei consigli di classe. Verranno peraltro trattati dati personali con tutte le implicazioni conseguenti.

Tuttavia e giustamente le elezioni “s’hanno da fare” e pare che l’innovazione sia condivisa dalle componenti. La sperimentazione potrà servire a valutare se questa modalità smart favorisca davvero la partecipazione e quale sia l’impatto sull’elettorato.

Elezioni “smart” dei rappresentanti di classe in Campania?

Elezioni “smart” dei rappresentanti di classe in Campania?

di Cinzia Olivieri

Con l’ordinanza regionale n. 79 del 15.10.2020 al punto 1.5 è stata disposta in Campania tra l’altro la sospensione delle “ riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi”.

Risolti quindi a quanto sembra almeno provvisoriamente per questa Regione i dubbi relativi alle problematiche organizzative nascenti dal voto in presenza, fa di nuovo capolino la possibilità di elezioni telematiche per il rappresentante di classe, che è innovativamente chiamato in questo periodo di emergenza a gestire i gruppi chat di whatsapp, veicolo primario di informazione tra i genitori.

Tralasciati i principi dell’art. 48 della nostra Costituzione, per il quale “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto” in verità è prassi diffusa in particolare tra i genitori,  nonostante la previsione dell’art. 22 OM 215/91 (o forse proprio per questo) per cui “Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico”, scrivere alla lavagna i nomi degli “aspiranti rappresentanti” (giacché candidati sono appunto tutti), eletti quasi per cooptazione tra i pochi che partecipano alle assemblee.

Non è peregrino affermare quindi che quanto meno nella elezione dei rappresentati di classe della componente genitori, che di frequente non senza difficoltà individuano qualcuno che voglia cimentarsi nell’esercizio di questa funzione partecipativa, gli elettori hanno già rinunciato alle predette garanzie costituzionali,.

Vale allora la pena di chiedersi se la prevista farraginosa ed impegnativa procedura elettorale abbia ancora un senso di esistere…sempre che qualcuno abbia idea di cosa e come cambiare.

Intanto per le classi successive può operare la prorogatio (art. 50) e per le prime?! Magari in modalità “smart” si può votare “a distanza” su whatsapp.

Le elezioni degli organi collegiali scolastici al tempo del Covid

Le elezioni degli organi collegiali scolastici al tempo del Covid

di Cinzia Olivieri

Anche quest’anno, con la Nota 2 ottobre 2020, AOODGOSV 17681, sono state confermate le solite istruzioni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, che si svolgeranno secondo le procedure previste dall’OM n. 215/1991, come modificata dalle OO.MM. nn. 267/1995, 293/1996 e 277/1998.

Entro il 31 ottobre 2020 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’OM 215/91.

A tal proposito non è superfluo evidenziare che la procedura semplificata è prevista dal titolo II e quella ordinaria dal titolo III dell’OM 215/91. Giacché tuttavia  per il rinnovo della componente studentesca nel consiglio di istituto resta ferma la possibilità di presentare liste separate, si rispettano generalmente le scadenze previste dall’art. 32 (almeno 15 giorni prima delle elezioni) per la presentazione delle liste.

Considerando che siamo già ad ottobre, quindi appare necessario procedere tempestivamente alla indizione delle elezioni stabilendone la data.

Le assemblee di studenti e genitori potranno svolgersi pure in modalità telematica (come già previsto dalle note 278 e 279 di marzo 2020 e ribadito nel comunicato del 3 ottobre 2020), anche in considerazione delle diverse forme organizzative adottate dalle scuole per garantire il distanziamento.

Occorrerà considerare altresì che alcuni istituti, appunto quale misura organizzativa, prevedono dei turni di frequenza e, non essendo tutti gli alunni contestualmente presenti, le operazioni di voto potrebbero spalmarsi su più giorni.

Non solo. Potrà accadere che l’assemblea dell’art. 21 dell’ordinanza non possa avvenire contestualmente alle elezioni per la difficoltà di collegarsi prima in modalità telematica e successivamente recarsi a votare in presenza.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti e le suppletive, poi, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria nella data fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, non oltre il termine di domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020.

Il comunicato del 3 ottobre sottolinea l’indifferibilità delle elezioni degli Organi collegiali in quanto “obbligo previsto dalle norme” al fine di “garantire Organi pienamente legittimi e in grado di produrre deliberazioni altrettanto legittime” giacché essi “Sono inoltre fondamentali per la vita democratica delle scuole e per la partecipazione attiva delle famiglie, delle studentesse e degli studenti”.

Ebbene, non si può fare a meno di notare come purtroppo tanto sia in parte contraddetto dalla circostanza che la nota del 2 ottobre ribadisce dopo un ventennio che ad oggi ancora si attende  una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto negli omnicomprensivi (ovvero le scuole che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado) che resteranno commissariati e quindi privi di consiglio di istituto e giunta.

Quanto alla possibilità di votazioni elettroniche, occorrerà anche in tal caso trovare una soluzione che rispetti i principi di personalità, libertà e segretezza del voto.

In un’ottica di implementazione della  semplificazione ed efficientamento delle procedure e di  modernizzazione del sistema scolastico si manifesta la volontà di un rinnovamento anche delle votazioni per gli Organi collegiali al fine “di ampliare la partecipazione al voto”…che per la verità non è semplicemente collegata alle modalità di voto ma anche all’interesse per la partecipazione che appare sempre più in flessione, sebbene come di consueto nei momenti critici come quello attuale sembra registrare qualche picco. Caduta di interesse storica e sostanzialmente collegata alla consapevolezza dei limiti di efficacia della partecipazione, specie ora che con l’autonomia l’impianto del Dlgs 297/94 appare un simulacro anacronistico, tant’è che negli ultimi anni nessun disegno di legge di riforma degli organi collegiali scolastici li vede potenziati né nel numero né nelle funzioni.

Con la circolare elezioni del 2 ottobre si sono poi fornite anche alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che dovranno essere previamente diffuse tra le famiglie e che possono riassumersi:

Per quanto riguarda i locali:

  • percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente segnalati;
  • divieto di  assembramenti;
  • distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore e due metri al momento dell’identificazione dell’elettore a cui sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina per il suo riconoscimento;
  • presenza di finestre per favorire il ricambio d’aria;
  • pulizia  dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici;
  • possibilità effettuare  nello stesso ambiente le operazioni di voto per una o più classi ma garantendo il distanziamento;
  • prodotti igienizzanti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni.

Per chi ha diritto di accesso ai locali (votanti, rappresentanti di lista ecc.):

  • evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C;
  • non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  • non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
  • indossare  la mascherina e prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima di lasciare il seggio procedere alla igienizzazione delle mani.

Per gli scrutatori:

  • indossare la mascherina chirurgica;
  • mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti;
  • procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio.