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Legge 23 febbraio 2024, n. 18

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 49 del 28 febbraio 2024). (24A01282)

(GU Serie Generale n.60 del 12-03-2024 – Suppl. Ordinario n. 12)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00033) 

(GU Serie Generale n.49 del 28-02-2024)


Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (23G00227)

(GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023)

Milleproroghe

L’Assemblea del Senato, mercoledì 21 febbraio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 215/2023, sulle disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1027), nel testo licenziato dalla Camera.


Sono diverse le disposizioni in materia di istruzione contenute nel provvedimento:

  • si proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo (articolo 5, comma 2, lettera a);
  • si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l’obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine abbreviato di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere (articolo 5, comma 2, lett. b);
  • si novella la legge n. 107 del 2015, prevedendo: a) che le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con modalità che derogano la disciplina vigente; b) che, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica (articolo 5, comma 3);
  • si prevede che le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell’istruzione e del merito, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni di 14 unità di personale dell’Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso bandito con decreto del Ministero dell’istruzione del 22 luglio 2021, n. 61, destinate all’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, siano prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale (articolo 5, comma 3-quinques, introdotto nel corso dell’esame in sede referente);
  • si interviene in materia di graduatorie e ammissione agli esami di Stato. In particolare:
  • si prevede che le graduatorie a esaurimento di cui al D.L. 97/2004, a decorrere dal 2024/2025, e le graduatorie per le supplenze siano aggiornate con cadenza biennale, anziché triennale (art. 5, comma 3-bis introdotto in sede referente);
  • si prevede che dal primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla sua data di entrata in vigore, si applichi anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie il termine annuale per l’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica (art. 5, comma 3-ter introdotto in sede referente);
  • si proroga al 2023/2024 la deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per l’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni (art. 5, comma 3-quater introdotto in sede referente).

Legge 27 novembre 2023, n. 170

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (23G00181)

(GU Serie Generale n.278 del 28-11-2023)


Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (23G00142)

(GU Serie Generale n.228 del 29-09-2023)

Legge 24 febbraio 2023, n. 14

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 49 del 27 febbraio 2023). (23A01638)

(GU Serie Generale n.62 del 14-03-2023 – Suppl. Ordinario n. 11)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative. (23G00021)

(GU Serie Generale n.49 del 27-02-2023)


Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)

(GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022)

Milleproroghe alla Camera

Il 23 febbraio la Camera approva in via definitiva il disegno di legge conversione del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (C. 888).

Il 22 febbraio, la Camera, con 198 sì e 128 no, ha votato la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative, già approvato dal Senato il 15 febbraio 2023 (C. 888).

DL Mille proroghe in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione di mercoledì 21 dicembre 2022, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Di seguito alcune tra le disposizioni previste.

Pubblica amministrazione

Si prorogano determinate autorizzazioni alle assunzioni già adottate per le pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al comparto sicurezza-difesa, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e agli enti pubblici.

Interno

Si autorizza l’impiego, per l’anno 2023, delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 in un apposito fondo di solidarietà presso il Ministero dell’interno, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili a causa dell’occupazione abusiva.
Si proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità dei titoli abilitativi alla guida rilasciati dal Regno Unito ai residenti in Italia.

Economia e finanze

Si proroga di ulteriori sei mesi (dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023) il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr).
Si proroga anche per il 2023 il regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera Sanitaria.
Nell’ambito delle disposizioni dedicate alla trasmissione dei dati sulle vendite di beni alle quali si applica l’IVA, si differisce, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza del termine per l’applicazione dell’obbligo dell’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, all’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e alle relative imposte esclusivamente attraverso strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, ivi compresi i POS.
Si rinvia l’efficacia delle norme introdotte con il decreto-legge 50 del 2022, in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa resi, in particolare, a mezzo “buoni pasto”, mantenendo l’attuale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fino alla data di acquisizione dell’efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023.
Si proroga anche al 2023 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica assicurata dal Ministero dell’interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR.

Salute

Si conferma, per l’anno 2023, la facoltà del Ministro della salute di ripartire le quote premiali per il finanziamento del Servizio sanitario regionale a favore delle regioni che abbiano istituito una Centrale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi e per quelle che hanno introdotto misure idonee in materia di equilibrio di bilancio.
Si proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per l’Agenzia italiana del farmaco di rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di prestazione di lavoro flessibile in scadenza, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. Per tali rinnovi è previsto uno stanziamento di risorse per le quali viene indicata la copertura finanziaria.
È prorogata fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle disposizioni in materia di utilizzo della ricetta elettronica.

Istruzione e università

Si concedono ulteriori due mesi agli enti locali per l’aggiudicazione dei lavori e il conseguimento degli obiettivi del PNRR, nel rispetto della milestone europea fissata al 30 giugno 2023. In particolare, l’intervento si riferisce all’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.
Si proroga per l’anno scolastico 2023/2024, la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo.
Si proroga il periodo di 180 giorni previsto dalla disposizione che consente alle università, ad alcune istituzioni che rilasciano diploma di perfezionamento scientifico e agli enti pubblici di ricerca, di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca. 
Si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l’erogazione dei mutui per l’edilizia residenziale universitaria da parte di Cassa depositi e prestiti alle Università interessate.
Si proroga all’anno accademico 2023-2024 la validità delle graduatorie nazionali utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato nel comparto AFAM e si rinvia all’anno accademico 2023/2024 l’entrata in vigore del regolamento per il reclutamento del personale docente e amministrativo del comparto.

Cultura

Si proroga al 31 dicembre 2023 la durata delle funzioni del commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di consentire il proseguimento dell’attività di monitoraggio dei piani di risanamento presentati. Inoltre, si proroga alla stessa data la possibilità, per ciascuna fondazione lirico-sinfonica, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale in possesso di specifici requisiti.
È prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di posare in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività degli esercizi stessi. 

Giustizia

Si proroga, sino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale è consentito agli uffici giudiziari – per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria – di continuare ad avvalersi, previa stipulazione di apposite convenzioni autorizzate dal Ministero della giustizia, del personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificatamente destinato presso gli uffici giudiziari stessi, nonché la limitazione a comandi, distacchi o assegnazioni presso altre pubbliche amministrazioni del personale in servizio presso l’amministrazione della giustizia.

Lavoro e politiche sociali 

Si proroga, per il biennio 2024-2025, il contratto di espansione. Inoltre, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, si amplia la platea delle imprese ammesse al contratto di espansione e si riduce da 1.000 a 500 la soglia occupazionale necessaria la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. Qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori dodici mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto il 35°anno di età, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi.
Si proroga poi l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
Si proroga al sino 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi riferiti alle gestioni previdenziali dei pubblici dipendenti e si differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.
Si proroga per tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari.
Si consente alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, nelle more del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.
Si proroga al 31 marzo 2023, entro un limite di spesa, il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e relativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022.

Infrastrutture e trasporti

Si rinvia al 1° gennaio 2024 il divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2.
Si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure per l’affidamento della concessione autostradale A22 Brennero-Modena.
Si proroga al 31 dicembre 2023 la sospensione dell’efficacia delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

Ambiente e della sicurezza energetica

Si proroga il termine per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.
Si ridetermina nel 30 giugno 2024 il termine previsto in materia di riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.

Imprese e Made in Italy

Si proroga al 31 dicembre 2023 la durata dell’amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana.
Si differisce al 31 luglio 2023 il termine di efficacia del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e del Made in Italy e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.
Si estende al 2023 la durata dello stanziamento di 40 milioni di euro per l’erogazione dei contributi per l’installazione delle “colonnine” per la ricarica dei veicoli elettrici.
In materia di credito d’imposta, considerate le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali acquistati entro il 31 dicembre 2022, sempre a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del corrispettivo pattuito.

Esteri e cooperazione internazionale

Si proroga al 31 dicembre 2023 l’applicazione delle speciali misure di sostegno in deroga (cofinanziamento a fondo perduto) in favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia e la possibilità di accedere a cofinanziamenti a fondo perduto, in favore di imprese esportatrici, al fine di far fronte agli impatti negativi sulle esportazioni.

Difesa

Si differisce, al 30 settembre 2023, il termine fissato per gli adempimenti preliminari alle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

Agricoltura e sovranità alimentare

Si prevede che le disposizioni relative ai parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, nonché alle informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore, si applichino anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l’assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi (ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell’asciugatura) fino al 31 dicembre 2023.

Sport

Si differisce al 1° luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.
Si proroga sino al 30 giugno 2023 il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell’Istituto per il credito sportivo.

Editoria

Si proroga al 31 dicembre 2023 il termine legislativo relativo alla scadenza dei contratti in essere stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi.
Inoltre, si consente a tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare, mediante procedura negoziata, notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video-fotografico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si prevede per il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo di centrale di committenza per tutte le altre amministrazioni dello Stato.
Si individuano le modalità per la classificazione della rilevanza nazionale delle Agenzie di stampa attraverso un decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria.
Infine, si consente alle amministrazioni di acquistare mediante procedura competitiva o aperta servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale, anche video-fotografico, da Agenzie di stampa, anche diverse da quelle di rilevanza nazionale.

Legge 25 febbraio 2022, n. 15

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 49 del 28 febbraio 2022, S.O. n. 8/L). (22A01660)

(GU Serie Generale n.59 del 11-03-2022 – Suppl. Ordinario n. 9)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00022)

(GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022 – Suppl. Ordinario n. 8)


Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255)

(GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)

Legge 26 febbraio 2021, n. 21

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita’ “Il Forteto”. (21G00025)

(GU Serie Generale n.51 del 01-03-2021)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7.

3. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilita’ istituzionali in merito alla gestione della comunita’ «Il Forteto» e una piu’ approfondita istruttoria in relazione all’adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, e’ prorogato al 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui alla legge 8 marzo 2019, n. 21, sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l’anno 2021 e sono poste per meta’ a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta’ a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 26 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 

Testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 323 del 31 dicembre 2020), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita’ “Il Forteto”». (21A01259) (GU Serie Generale n.51 del 01-03-2021)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea, misure indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione, nonché di provvedere a dare immediata esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea;

VISTA le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020:

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (20G00206)

(GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020)

Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, AOOUFGAB 188

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, AOOUFGAB 188

Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto n. 87 del 2019 (cd. Mutui Bei 2018). (Decreto n. 188)

(GU Serie Generale n.115 del 06-05-2020)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta’ pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta’ degli enti locali, nonche’ la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la societa’ Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita’ di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita’ ai contenuti dell’intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, in materia di accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l’art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l’esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell’ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’edilizia scolastica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l’art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall’art. 1, comma 13 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche’ dall’art. 1, comma 85 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresi’, il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e’ autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita’ e finanza pubblica e, in particolare, l’art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un’amministrazione pubblica, e’ inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l’obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita’ strategiche, modalita’ e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita’, di interventi di edilizia scolastica nonche’ i relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive e, in particolare, l’art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto in particolare l’art. 1, comma 160 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all’art. 11, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale e’ stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l’allegato relativo agli stati di previsione;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l’art. 20-bis, comma 2;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’, e in particolare l’art. 4, comma 3-quinquies;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l’art. 6 concernente «Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca», che modifica l’art. 1, comma 345 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e, in particolare, l’allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita’ di redazione della Programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e’ proceduto all’approvazione della Programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari a euro 170.000.000,00 tra le regioni;

Vista l’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e’ proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale e’ stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla Programmazione unica nazionale, ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 – dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita’, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa, nonche’ autorizzati gli interventi di cui all’allegato da Abruzzo al Veneto al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e’ proceduto all’aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con riferimento all’annualita’ 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, con il quale si e’ proceduto a prorogare i termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, al 30 aprile 2020 in caso di progettazione esecutiva, al 30 settembre 2020 nel caso di studio di fattibilita’ e/o progettazione definitiva e al 31 dicembre 2020 nel caso di interventi di nuova costruzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

Dato atto che con il citato decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ stato diviso in Ministero dell’istruzione e in Ministero dell’universita’ e della ricerca e che secondo quanto previsto dall’art. 2 le attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell’istruzione;

Dato atto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati negli ultimi giorni introducono una serie di misure restrittive per il contenimento dell’epidemia che, incidendo inevitabilmente sulle attivita’ degli enti locali, non consentono il rispetto delle scadenze fissate dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960 e relative agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87;

Dato atto che con nota del 12 marzo 2020, prot. n. 4014, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI) hanno manifestato, congiuntamente, la difficolta’ da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di rispettare, tra gli altri, anche i termini fissati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, proprio in considerazione della situazione emergenziale e delle relative misure restrittive adottate dal Governo sull’intero territorio nazionale;

Ritenuto quindi necessario, alla luce delle motivazioni sopra esposte, prorogare ulteriormente i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n. 87 del 2019;

Decreta:

Art. 1 Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi

1. I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, fissati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, sono prorogati al 30 settembre 2020 in caso di progettazione esecutiva, al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilita’ e/o progettazione definitiva e al 28 febbraio 2021 per gli interventi di nuova costruzione.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi concessi con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87.

Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge. Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro: Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 837

Decreto Ministeriale 30 marzo 2020, AOOUFGAB 191

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Decreto Ministeriale 30 marzo 2020, AOOUFGAB 191

Proroga del termine di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto n. 607 del 2017. (Decreto n. 191). (20A02449)

(GU Serie Generale n.115 del 06-05-2020)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Visti gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione italiana;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita’ e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca, e in particolare l’art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare l’art. 1, commi 177 e seguenti della citata legge n. 107 del 2015;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l’art. 1, comma 140;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l’art. 25, commi 1 e 2-bis;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l’art. 6, concernente «Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca», che modifica l’art. 1, comma 345 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e in particolare l’art. 4; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e, in particolare, l’Allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita’ di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e’ stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all’art. 25, commi 1 e 2-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 tra le regioni, nonche’ individuate le province e le citta’ metropolitane beneficiarie;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si e’ proceduto alla rettifica degli elenchi di alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120, con il quale il termine, inizialmente fissato per il 13 maggio 2019 per l’aggiudicazione degli interventi da parte di province e citta’ metropolitane, e’ stato prorogato al 15 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, con il quale e’ stato fissato un nuovo ulteriore termine per l’aggiudicazione degli interventi da parte di province e citta’ metropolitane, individuato nella data del 31 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

Dato atto che con il citato decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ stato diviso in Ministero dell’istruzione e in Ministero dell’universita’ e della ricerca e che secondo quanto previsto dall’art. 2 le attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell’istruzione;

Dato atto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati negli ultimi giorni introducono una serie di misure restrittive per il contenimento dell’infezione che, incidendo inevitabilmente sulle attivita’ degli enti locali, non consentono il rispetto della scadenza del 31 marzo 2020 prevista per la proposta di aggiudicazione degli interventi finanziati con il sopracitato decreto n. 607 del 2017;

Dato atto che con nota del 12 marzo 2020, protocollo n. 4014, l’Associazione nazionale dei comuni italiani e l’Unione delle province d’Italia hanno manifestato, congiuntamente, la difficolta’ da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di rispettare, tra gli altri, anche il termine del prossimo 31 marzo 2020 per l’aggiudicazione dei lavori di cui decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, proprio in considerazione della situazione emergenziale e delle relative misure restrittive adottate dal Governo sull’intero territorio nazionale;

Ritenuto quindi, necessario, alla luce di quanto sopra esposto, prorogare il termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607 dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1 Proroga del termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi finanziati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.

1. Per le ragioni espresse in premessa, il termine di scadenza per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, e’ prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo concesso con il sopracitato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.

3. I termini e le modalita’ di erogazione del presente finanziamento restano i medesimi stabiliti nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.

Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 30 marzo 2020

Il Ministro: Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 911

Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, AOOUFGAB 174

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, AOOUFGAB 174

Proroga del termine di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto n. 1007 del 2017. (Decreto n. 174). (20A02456)

(GU Serie Generale n.115 del 06-05-2020)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, disposizioni in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca, e in particolare l’art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare l’art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l’art. 1, comma 140; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l’art. 6 concernente «Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca», che modifica l’art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, attualmente in corso di conversione, e in particolare l’art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita’ di attuazione dell’art. 10 del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e’ stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si e’ proceduto alla ripartizione del fondo relativo all’art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 28 novembre 2017, n. 929, con il quale sono state ripartite tra le regioni le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 per un importo complessivo pari ad euro 1.058.255.963,00 per il triennio 2017-2019;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, con il quale sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento e le relative modalita’ di monitoraggio e rendicontazione;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 3 ottobre 2018, n. 638, con il quale e’ stata prevista la proroga del termine per la richiesta delle anticipazioni dei finanziamenti da parte degli enti locali beneficiari;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471, con il quale sono stati modificati alcuni piani regionali ed e’ stato prorogato il termine di aggiudicazione da parte degli enti locali dal 19 agosto 2019 al 31 marzo 2020;

Dato atto che con decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ stato diviso in Ministero dell’istruzione e Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Considerato che secondo quanto previsto dall’art. 2 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2020 le attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell’istruzione;

Dato atto che il capitolo di riferimento del presente finanziamento del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ l’8105, piani gestionali 8 e 9, come modificato rispetto all’originario cap. 7105, piani gestionali 8 e 9, a seguito dell’adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140;

Considerato che alcuni enti locali hanno richiesto e ottenuto di poter modificare il progetto da intervento di adeguamento sismico di un edificio esistente a nuova costruzione, in quanto soluzione tecnica piu’ conveniente e in grado di garantire i massimi livelli di sicurezza;

Dato atto che tali modifiche hanno determinato la necessita’ di rivedere le progettazioni e, quindi, tempi piu’ lunghi di esecuzione, tali da non consentire il rispetto del termine previsto per la proposta di aggiudicazione fissato al 31 marzo 2020;

Ritenuto quindi, opportuno, alla luce delle criticita’ rappresentate dagli enti relativamente al rispetto del termine di aggiudicazione e della necessita’ di realizzare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici ospitanti le istituzioni scolastiche, anche in considerazione delle anticipazioni gia’ erogate, prorogare il termine per l’aggiudicazione degli interventi di cui trattasi dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1 Proroga del termine per la proposta di aggiudicazione

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la proposta di aggiudicazione, di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471, e’ prorogato al 31 ottobre 2020.

2. Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 1, comma 1, del presente del decreto comporta la decadenza dal contributo concesso con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007.

Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il Ministro: Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 456

Legge 28 febbraio 2020, n. 8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica. (20G00021)

(GU Serie Generale n.51 del 29-02-2020 – Suppl. Ordinario n. 10)

Milleproroghe al Senato

Il 26 febbraio, con 154 voti favorevoli, 96 contrari e nessun’astensione, l’Aula del Senato rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Il 19 febbraio la Camera con 315 voti favorevoli e 221 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C. 2325-A/R), nel testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. Il testo è approvato dalla Camera in prima lettura il 20 febbraio 2020.

Il 17 e il 18 febbraio l’Aula della camera esamina il disegno di legge C. 2325-A di conversione in legge del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.