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Nota 23 febbraio 2017, AOODGOSV 1987

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio II

Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
al Sovrintendente scolastico per la Provincia autonoma di
BOLZANO
all’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
all’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
al Dirigente del Dipartimento istruzione della Provincia autonoma di
TRENTO
al Sovrintendente agli studi della Valle di
AOSTA
p.c.,
al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
al Capo di Gabinetto
al Capo dell’Ufficio legislativo
SEDE
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione I
Via XX Settembre, 97
ROMA

Nota 23 febbraio 2017, AOODGOSV 1987

OGGETTO: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2017/2018.

Nota 5 febbraio 2014, Prot. n. 936

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica Ufficio Sesto

-AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI
-AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
-ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA BOLZANO
-ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA’ LADINE BOLZANO
– AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TRENTO
-AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
p.c.
– AL CAPO DI GABINETTO
– AL CAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO
SEDE
– AL DIPARTIMENTO DEL TESORO-MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE I-ANALISI ECONOMICA FINANZIARIA
00187- ROMA

Nota 5 febbraio 2014, Prot. n. 936

OGGETTO: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2014/2015.

Nota 16 gennaio 2013, Prot.n. 236

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica Ufficio Sesto

-AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI

-AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

-ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA BOLZANO

-ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA’ LADINE BOLZANO

– AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TRENTO

– AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

p.c.

– AL CAPO DI GABINETTO

– AL CAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

– AL DIPARTIMENTO DEL TESORO – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE I – ANALISI ECONOMICA FINANZIARIA 00187- ROMA (FAX 0647610478)

OGGETTO: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2013/2014.

L’art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce che i limiti di reddito previsti dall’art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988,in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione I- Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 8 gennaio 2013 che il tasso d’inflazione programmato per il 2013 il eÌ€ pari all’1,5 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l’anno scolastico 2013/2014 come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone

limite massimo di reddito per l’anno scolastico 2012/2013 riferito all’anno d’imposta 2011

rivalutazione in ragione dell’1,5 % con arrotondamento all’unità di euro superiore

limite massimo di reddito espresso in euro per l’a.s. 2013/2014 riferito all’anno d’imposta 2012

1

5.096,00

77,00

5.173,00

2

8.452,00

127,00

8.579,00

3

10.864,00

163,00

11.027,00

4

12.974,00

195,00

13.169,00

5

15.083,00

227,00

15.310,00

6

17.095,00

257,00

17.352,00

7 e oltre

19.102,00

287,00

19.389,00

La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990); le tipologie, determinate in lire, rapportate in euro, si riferiscono a :

– tassa di iscrizione (euro 6,04);
– tassa di frequenza (euro 15,13);
– tassa per esami di idoneitaÌ€, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturitaÌ€ e di abilitazione (euro 12,09);
– tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).

Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato precisato che l’esonero è stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Tale esonero resta confermato anche per l’anno scolastico 2013/2014, risultando immutato il regime di adempimento dell’obbligo di istruzione.

Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Sembra opportuno far presente che, come già precisato con la O.M. n.41 dell’11 maggio 2012, art.22, il versamento da parte di candidati esterni agli esami di Stato del contributo, richiesto e regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie. Il pagamento della tassa erariale, noncheÌ€ dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Circolare Ministeriale 19 gennaio 2012, n. 7

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio Sesto

Circolare Ministeriale 19 gennaio 2012, n. 7
PROT. n.241

-AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI – LORO SEDI
-AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
-ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA – BOLZANO
-ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA’ LADINE – BOLZANO
– AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – TRENTO
-AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA – AOSTA
p.c.
– AL CAPO DI GABINETTO
– AL CAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO
SEDE

OGGETTO: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2012/2013

Circolare Ministeriale 3 febbraio 2011, n.9

PROT. n. 749

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio Sesto

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA BOLZANO

ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA’ LADINE BOLZANO

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TRENTO

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

Oggetto: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2011/2012.

L’art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l’altro, che i limiti di reddito previsti dall’art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988,in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione Generale Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 14 gennaio 2011 che il tasso d’inflazione programmato per il 2011 è pari all’1,5 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l’anno scolastico 2011/2012, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone limite massimo di reddito  per l’anno scolastico  2010/2011riferito all’anno d’imposta 2009 rivalutazione in ragione dell’1,5%
con arrotondamento all’unità di euro superiore
limite massimo di reddito espresso in euro per l’a.s. 2011/2012 riferito all’anno d’imposta 2010
1 4.945,00 75,00 5.020,00
2 8.203,00 124,00 8.327,00
3 10.544,00 159,00, 10.703,00
4 12.593,00 189,00 12.782,00
5 14.640,00 220,00 14.860,00
6 16.593,00 249,00 16.842,00
7 e oltre 18.540,00 279,00 18.819,00

La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990.

Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

L’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.

L’art.1, comma 1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 – regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione – ha stabilito che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,n.296.

Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64,comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. C.M. 30 dicembre 2010, n.101, concernente le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012).

Con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve anche il diritto dovere di cui al Decreto legislativo n.76/2005.

Resta, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Con l’occasione, in relazione al versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno far presente in questa sede che, come già precisato con la O.M. n.44 del 5 maggio 2010, art.22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonchè dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Avviso 12 novembre 2010

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio Settimo

Avviso 12 novembre 2010

Prospetto degli importi da corrispondere dal M.I.U.R., per l’anno 2010, ai Comuni interessati dagli oneri dovuti dalle istituzioni scolastiche statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani (TARSU/TIA)

Circolare Ministeriale 2 febbraio 2010, n. 10

Prot. n. 690

Oggetto: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2010 – 2011.

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio Sesto

Com’e’ noto, l’art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l’altro, che i limiti di reddito previsti dall’art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988,in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze –dipartimento del Tesoro – ha comunicato in data 25 gennaio 2010 che il tasso d’inflazione programmato per il 2010 è pari a 1,5%.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l’anno scolastico 2010-2011, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone limite massimo di reddito  per l’anno scolastico 2009-2010 riferito all’anno d’imposta 2008 rivalutazione in ragione dell’1,5%, con arrotondamento all’unità di euro superiore limite massimo di reddito espresso in euro per l’a.s. 2010-2011 riferito all’anno d’imposta 2009
1 4.871,00 74,00 4.945,00
2 8.081,00 122,00 8.203,00
3 10.388,00 156,00 10.544,00
4 12.406,00 187,00 12.593,00
5 14.423,00 217,00 14.640,00
6 16.347,00 246,00 16.593,00
7 e oltre 18.266,00 274,00 18.540,00

La misura delle tasse scolastiche, determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990), è pari a € 6,04 (tassa di iscrizione), a € 15,13 (tassa di frequenza) e a € 15,13 (tassa ritiro diplomi).

Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

L’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.

L’art.1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 – regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione – ha stabilito che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,n.296.

Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via transitoria, mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 dell’art.1 della legge 296/2006.

Resta, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto