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Sentenza TAR Lazio 18 agosto 2015, n. 10847

Sentenza TAR Lazio 18 agosto 2015, n. 10847

Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti alla SSIS IX ciclo che non hanno frequentato i corsi e si sono abilitati con il TFA ordinario

Nota 23 febbraio 2015, AOODGPER 6121

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Capo Dipartimento

Alla c.a. delle istituzioni accademiche interessate alla procedura TFA
e, p.c., al Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
alla Direzione generale personale scolastico
a CINECA

Oggetto: Procedure TFA. Autorizzazione all’iscrizione dei candidati idonei.

I rallentamenti nella procedura di selezione del II ciclo TFA e nel caricamento dei dati su piattaforma CINECA rendono difficoltoso e incompatibile con le tempistiche previste, che vincolano il termine dei percorsi al 31 luglio con gli esami di abilitazione, il dispositivo di redistribuzione di candidati delle “2° e 3° scelte”.
Purtuttavia, l’analisi dei dati presenti sulla piattaforma CINECA e un riscontro effettuato sulle singole istituzioni accademiche relativo alle graduatorie di merito pubblicate, rende evidente che non risultano esuberi rispetto al contingente complessivo di posti autorizzato dal Ministero dell’economia e delle Finanze e dal Ministero per la Pubblica amministrazione, fissato a 22.450 posti. A oggi, risultano infatti registrati 17.898 candidati idonei e la verifica svolta sui dati non ancora registrati in piattaforma porta a un risultato inferiore ai 5019 posti residui.
Nella grande maggioranza dei casi, gli idonei sono inoltre inferiori al numero di posti disponibili per singola classe di concorso. Negli altri casi, che riguardano gli accorpamenti o le classi di maggiore numerosità, i “resti” sono più che sufficienti alla compensazione.
Si ricorda inoltre come già l’articolo 4, comma 5 del decreto direttoriale 698/2014 prevede che “qualora l’offerta formativa da parte delle istituzioni accademiche … risulti ancora insufficiente a far fronte al numero degli aspiranti, inseriti utilmente nelle graduatorie di merito nei limiti rigorosi dei contingenti definiti dall’allegato A al DM 312/2014, il Ministero fornirà successive indicazioni al fine di attivare iniziative volte a consentire la frequenza dei percorsi di TFA agli aspiranti aventi titolo ai sensi del presente comma che non risultino altrimenti collocati”.
In ultimo, la nota della Direzione generale al personale scolastico 3214/2015, concordata con lo scrivente dipartimento, ha disposto che “al fine di tutelare la posizione degli aspiranti nelle procedure inerenti classi di concorso, ove il numero complessivo dei presenti nelle graduatorie di merito sia inferiore ai rispettivi contingenti definiti dal D.M. 312/2014, le istituzioni accademiche sono autorizzate a procedere all’immatricolazione dei candidati presenti nelle relative graduatorie, dopo l’inserimento dei relativi dati . Le classi di concorso saranno segnalate con comunicazioni da parte di CINECA, una volta verificate le singole situazioni”.
Stante il quadro delineato, appare opportuno, a tutela dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito del presente TFA II ciclo, autorizzare sin da ora le istituzioni accademiche a procedere all’immatricolazione dei predetti candidati oltre i limiti a suo tempo determinati.
Ciò inoltre scioglie la problematica inerente il trattamento degli idonei I ciclo rispetto al trattamento degli idonei II ciclo.
Resta comunque, per le istituzioni accademiche, l’obbligo di caricare i dati sulla piattaforma Cineca, al fine di snellire i successivi adempimenti amministrativi e di consentire al MIUR una dettagliata panoramica della procedura.
Nel caso in cui i corsi siano già iniziati, le istituzioni accademiche sono invitate a provvedere a forme di recupero per i candidati che si immatricolano successivamente.

Prof. Marco Mancini

Nota 30 gennaio 2015, Prot. n. AOODGPER. 3214

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.: Al Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca
S E D E
Al CINECA
Via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Alla CRUI
Conferenza dei Rettori delle Università italiane
Palazzo Rondanini
Piazza Rondanini, 48
00186 Roma

Oggetto: Procedura TFA. Chiarimenti

Si fa seguito alla nota 20175 del 29 dicembre 2014 e si chiariscono alcuni punti controversi.

  1. Procedure di iscrizione e scorrimenti delle graduatorie
    A seguito di interlocuzioni avute con il Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del MIUR e la CRUI, al fine di contemperare sia la posizione di quei candidati che si sono collocati in graduatoria in posizione utile, ma ammessi con riserva a seguito di provvedimenti giurisdizionali, sia la posizione di coloro i quali, inseriti a pieno titolo, siano risultati in posizione non utile a causa delle predette inclusioni, si ritiene opportuno scorrere le graduatorie per un numero di posizioni pari a quella dei candidati inseriti nel novero dei vincitori ammessi con riserva.
    Infatti non sarebbe legittima un’ammissione indistinta degli idonei inseriti con riserva, che andrebbe oltre l’ottemperanza delle cautelari, finalizzate esclusivamente alla prosecuzione delle procedure selettive.
    Si è inoltre convenuto sulla possibilità di ammettere in soprannumero gli idonei I ciclo T.F.A. che abbiano nel frattempo acquisito l’abilitazione attraverso i P.A.S. Nel caso, inoltre, di candidati già abilitati nella specifica classe di concorso attraverso P.A.S. e che abbiano però maturato il diritto all’iscrizione al T.F.A. secondo ciclo, in quanto collocati in posizione utile nelle graduatorie del II T.F.A., si ritiene opportuno consentire lo scorrimento della graduatoria e l’inclusione degli idonei del II ciclo per un numero pari di posizioni. Ciò a fronte del fatto che tali iscrizioni, trattandosi di personale già abilitato, non incidono sul contingente previsto.
    Appare, infine, opportuno precisare che, al fine di tutelare la posizione degli aspiranti nelle procedure inerenti classi di concorso, ove il numero complessivo dei presenti nelle graduatorie di merito sia inferiore ai rispettivi contingenti definiti dal D.M. 312/2014, le istituzioni accademiche sono autorizzate a procedere all’immatricolazione dei candidati presenti nelle relative graduatorie, dopo l’inserimento dei relativi dati . Le classi di concorso saranno segnalate con comunicazioni da parte di CINECA, una volta verificate le singole situazioni. A tal fine, è essenziale che le istituzioni accademiche che hanno terminato le procedure inseriscano a sistema le informazioni.

  2. Tirocinio
    Pervengono numerosi quesiti relativi allo svolgimento del tirocinio. Si rimanda a quanto già previsto dal DM 487/2014 e relativi allegati, ma appaiono necessarie alcune ulteriori precisazioni.
    Nel caso in cui un candidato, iscritto al TFA in una regione, svolga il proprio servizio, con termine del contratto al 31 agosto o al 30 giugno, in altra regione, è opportuno, al fine di facilitare la frequenza delle attività di tirocinio, che lo stesso possa effettuarle presso la sede di servizio, qualora possibile, ovvero presso una istituzione scolastica viciniore.
    Riguardo ,inoltre, gli abilitandi in classi di concorso con percorso unificato, si conferma l’obbligo di svolgimento di tirocinio presso istituzioni scolastiche del I e del II grado. E’ demandata ai consigli di tirocinio e alle istituzioni scolastiche la pianificazione dei percorsi, che tengano conto delle esigenze professionali dei corsisti, ferme restando la serietà dell’impegno richiesto e la garanzia dell’assolvimento dei relativi obblighi.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Maddalena Novelli

Decreto Ministeriale 10 novembre 2014, n. 832

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l’articolo 3, comma 3, ai sensi del quale i comitati regionali di coordinamento “provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio”;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’articolo 15, comma 3-bis, che dispone l’unificazione delle aree disciplinari per il sostegno;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (di seguito, d.m. n. 249 del 2010), recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 (di seguito, d.m. n. 139 del 2011), relativo all’attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2011, recante criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

 

 

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario in merito al valore abilitante all’insegnamento dei titoli di diploma magistrale, secondo il quale tra i “docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento” devono intendersi compresi anche coloro i quali “abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’ istituto magistrale (per la scuola primaria)”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, n. 312 (di seguito, d.m. n. 312 del 2014), concernente l’indizione del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai predetti percorsi, come rettificato, agli allegati A e B, dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 giugno 2014, n. 376;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 giugno 2014, n. 487, concernente l’istituzione e l’attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo a decorrere dall’anno accademico 2014-2015;
RITENUTO opportuno, ai fini dell’emanazione del decreto di autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, procedere in analogia con quanto disposto all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 487 del 2014;
RAVVISATA la necessità di ribadire, anche per i percorsi di specializzazione sul sostegno, l’accesso in soprannumero ai soggetti che, in occasione del I ciclo, siano risultati idonei, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, nonché ai soggetti che hanno sospeso la frequenza del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, commi 6 e 7, del citato d.m. n. 312 del 2014;

 

D E C R E T A

Art. 1

(Procedura per la definizione dell’offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno)

  1. Le offerte formative presentate per i percorsi di specializzazione sul sostegno di cui all’articolo 13 del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, redatti sulla base dei criteri di cui al decreto dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, sono trasmesse dalla competente Direzione generale alla Direzione generale per il personale scolastico per il successivo inoltro agli Uffici scolastici regionali (di seguito, USR).
  2. I dirigenti preposti agli USR provvedono all’individuazione dei contingenti distinti tra i vari gradi di scuola, tenendo conto delle necessità di personale specializzato.

 

Art. 2

(Istituzione e attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno)

  1. I corsi sono istituiti e attivati dalle Università, anche in modalità interateneo. La loro istituzione è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 e relativi allegati, anche all’acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, d’intesa con il Direttore dell’USR, che valuta la coerenza della proposta con il d.m. n. 249 del 2010 e con quelli di cui al citato d.m. 30 settembre 2011.
  2. Resta ferma la distinzione dei percorsi tra scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado.
  3. Detti Comitati procedono ad allineare l’offerta formativa ai contingenti previsti dal decreto di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e alla suddivisione per gradi di scuola disposta dagli USR. La delibera è trasmessa alla Direzione generale al personale scolastico al fini della predisposizione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che autorizza l’attivazione dei suddetti percorsi.

 

 

Art. 3

(Norme transitorie e finali)

  1. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, sono ammessi in soprannumero ai percorsi oggetto del presente decreto, istituiti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312.
  2. I candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, possono a domanda riprendere la frequenza del percorso in un ciclo successivo, col riconoscimento dei crediti già acquisiti.

 

 

Il Ministro

Stefania Giannini

Avviso 8 ottobre 2014

Ministero dell’Istruzione dellUniversità e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola

OGGETTO: TFA secondo ciclo – domanda di partecipazione alle prove scritte. Proroga della scadenza.

Si comunica che la data del 10 ottobre 2014 (ore 16:00), fissata dalla nota 11020 del 1/10/2014 quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove scritte, da parte dei candidati appartenenti alle classi di concorso non AFAM, viene prorogata fino alle ore 16:00 del 16 ottobre 2014.
Rimane invariato il periodo di presentazione delle domande per i candidati appartenenti alle classi di concorso AFAM, indicato nella nota suddetta: dal lO ottobre 2014, fino al 16 ottobre 2014, ore 16:00.

Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli

Nota 1 ottobre 2014, AOODGPER Prot. n. 10992

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c. Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
CINECA

Oggetto: Procedure TFA – Offerta formativa AFAM

Come noto, a decorrere dallo ottobre p .v. sono aperte le procedure di iscrizione alle prove scritte e orali inerenti il TFA.
Occorre, a tal fine, che sia rapidamente acquisita l’offerta formativa delle istituzioni AFAM per le classi di concorso di competenza esclusiva o condivisa con gli Atenei, per le quali il predetto termine è stato differito. Si tratta delle classi di concorso 3/A; 4/A; 5/ A; 6/A; 7/A; 8/A; 9/A; 10/A; 18/A; 21/A; 22/A; 23/A; 24/A; 25/A (Ambito 1); 27/A; 28/A (Ambito 1); 31/A (Ambito 3); 32/A (Ambito 3); 44/A; 62/A; 63/A; 64/A; 65/A; 67/A. Le istituzioni AFAM che, per l’anno accademico 2014/2015, attivano i percorsi di TFA conclusivi dei bienni di II livello relativi alla classe di concorso 77/A possono prevedere, per le classi di concorso dell’ambito disciplinare 3 (31/A e 32/A) la concomitante erogazione degli insegnamenti comuni. A tale proposito gli USR raccorderanno tale offerta formativa con quella delle Università
In particolare, per quanto riguarda l’offerta formativa dell’ ambito disciplinare 3 (31/ A e 32/A) tale proposito, si invitano gli USR che non avessero ancora provveduto ad attivarsi presso le istituzioni della Regione di rispettiva competenza al fine di raccoglierne e caricare l’offerta formativa entro e non oltre il 6 ottobre 2014.
A tal fine gli USR, con le credenziali già in loro possesso, si collegheranno al sito https://tfa.cineca.it/2014/usr. Nel sito, a partire dalla data odierna, troveranno una nuova sezione denominata “AFAM” (menu in alto). Selezionando la voce AFAM gli USR accederanno alla pagina “Offerta AFAM” nella quale, per ogni regione, saranno riportate le classi per le quali gli isttulti AFAM devono attivare un’ offerta, il numero di posti previsti e il numero di persone che hanno superato il test preliminare. Una volta acquisita l’offerta formativa, si dovrà procedere al suo caricamento: per la singola classe, gli USR selezioneranno le relative istituzioni e indicheranno il numero dei posti dalle stesse offerti.
Dopo aver effettuato tutte le operazioni richieste gli USR chiuderanno l’offerta.

Il Direttore generale
Maria Maddalena Novelli

Nota 1 ottobre 2014, AOODGPER Prot. n. 11020

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c Capo Dipartimento per la formazione superiore e, per la ricerca;
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
CINECA

Nota 1 ottobre 2014, AOODGPER Prot. n. 11020

Oggetto: Decreto Direttoriale n. 698 del l° ottobre 2014. Istruzioni operative prove di selezione del TFA II ciclo

Tfa, alla preselezione 101.414 candidati

Tfa, alla preselezione 101.414 candidati
I test svolti fra il 14 e il 31 luglio, già pubblicati tutti i risultati
Nelle classi di concorso singole è passato il 40,8% dei partecipanti
2.860 i quesiti proposti, per un totale di 11.360 risposte

Un questionario composto da 60 domande con quattro opzioni di risposta. È la prova a cui hanno partecipato i 101.414 candidati che hanno preso parte alla preselezione per l’accesso ai Tfa (Tirocini formativi attivi), i percorsi universitari di abilitazione all’insegnamento. I test si sono svolti nella seconda metà di luglio.

A seguito di ciascuna sessione di test sono state rapidamente pubblicate sul sito dedicato (https://tfa.cineca.it/2014/index.php) le risposte corrette e, in contemporanea, elaborati i compiti consegnati. Alla data del 13 agosto tutti i candidati erano a conoscenza del punteggio ottenuto. I risultati dei test svolti dal 14 al 18 luglio sono stati infatti pubblicati il 4 agosto, quelli dei test svolti dal 21 al 25 luglio l’8 agosto. I rimanenti risultati, test del 28-31 luglio, sono stati pubblicati il 13 agosto.

I quiz erano uguali su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di concorso o per accorpamento di classi. I quesiti sono stati redatti da una commissione nominata dal Miur e poi elaborati e stampati grazie alla collaborazione con il Consorzio Cineca.

Il Ministero ha monitorato costantemente sia le segnalazioni di dubbi sui quesiti pervenute da parte dei candidati che i forum di discussione in Rete per fornire risposte tempestive. Su 2.840 quesiti somministrati (per un totale di 11.360 risposte) le segnalazioni giunte al Miur sono state meno di un centinaio. Il Ministero è intervenuto con 38 correzioni divise in tre tipologie:

  • Solo 16 quesiti su oltre duemila sono stati effettivamente annullati perché viziati nella forma in modo tale da rendere impossibile dare una risposta corretta. In questi casi tutti i candidati hanno avuto gli 0,5 punti previsti per la risposta esatta;
  • 16 quesiti hanno avuto convalidate due risposte su quattro, anziché una su quattro: la formulazione delle domande o delle risposte era tale da rendere troppo vicina la plausibilità della risposta esatta (inequivocabilmente esatta) e quella del principale ‘distrattore’, che poteva essere scelto da candidati molto preparati. Per evitare di escludere aspiranti docenti meritevoli si è scelto di convalidare due risposte anziché annullare i quesiti;
  • Nel caso di altre 6 domande, infine, al momento della pubblicazione delle risposte corrette sul sito dedicato è stato erroneamente invertito l’ordine delle risposte stesse. E’ subito intervenuta la correzione per permettere ai candidati di calcolare correttamente il loro punteggio.

I quesiti rivisti sono stati complessivamente, dunque, l’1,3% di quelli redatti. In tutti gli altri casi le ragioni alla base delle segnalazioni sono state prese in considerazione ma poi respinte perché infondate. L’orientamento di tutta la preselezione è stato quello di tutelare il merito dei candidati. Il Miur e il Cineca hanno lavorato rapidamente anche per consentire loro di conoscere il prima possibile i risultati ottenuti e di prepararsi al meglio per le prove successive.

Alla preselezione seguiranno una prova scritta e una orale. I corsi, tenuti dalle università, partiranno a novembre. I posti banditi per il II ciclo di Tfa sono 22.478. L’età media degli aspiranti docenti è 33,6 anni, contro i 35,4 della precedente selezione del 2012. Nelle classi di concorso singole i partecipanti sono stati 80.981. Il 40,8% ha superato la preselezione. Negli accorpamenti di classi su 20.433 partecipanti i non ammessi sono stati 6.833, pari al 33,4%.

Avviso 25 luglio 2014

E’ online sul sito della Fondazione CRUI il volume “Tirocini Formativi – L’esperienza della Fondazione CRUI”, di Elena Breno, Francesca Romana Decorato e Moira Leo, che racconta un decennio di attività della Fondazione CRUI nell’ambito dei tirocini formativi presso istituzioni e pubblica amministrazione.

Fra il 2004 e il 2012 circa 12.000 giovani universitari hanno avuto la possibilità, attraverso i programmi di tirocinio promossi dalla Fondazione CRUI, di inserire nel proprio curriculum un periodo di formazione-lavoro nella PA, svolto nel 70% dei casi all’estero. Dall’entrata in vigore della Legge Fornero quest’opportunità è, però, sfumata definitivamente, a fronte di una richiesta sempre più pressante di esperienze precedenti da parte di enti e aziende in cerca di personale.

Il volume è scaricabile on line in formato pdf e epub all’indirizzo
www.fondazionecrui.it/Pagine/Tirocini-nella-PA-un%E2%80%99occasione-perduta.aspx

 

Fondazione CRUI per le Università italiane
Piazza Rondanini, 48 – 00186 Roma
Tel. 06684411; fax 0668441399
E-mail: segreteria@fondazionecrui.it
Sito www.fondazionecrui.it

Avviso 16 luglio 2014

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Le prove del test preliminare relative alle classi di concorso A846 (Lingua e civiltà straniera” sloveno”), A080 (Italiano scuola media con lingua di insegnamento slovena), A081 (Lingua e letteratura italiana negli istituti di secondo grado, lingua slovena), A082 (Materie letterarie negli istituti di secondo grado, lingua slovena), A083 (Materie letterarie e latino nei licei ed istituti magistrali di lingua slovena), A085 (Sloveno, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua slovena) sono rinviate alla prima decade di settembre.
Con successivo avviso sarà individuato il giorno di espletamento delle suddette prove.

p. IL DIRETTORE GENERALE
f.to Il Dirigente Vicario Gildo De Angelis