Sentenza TAR Lazio 18 agosto 2015, n. 10847
Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti alla SSIS IX ciclo che non hanno frequentato i corsi e si sono abilitati con il TFA ordinario
Sentenza TAR Lazio 18 agosto 2015, n. 10847
Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti alla SSIS IX ciclo che non hanno frequentato i corsi e si sono abilitati con il TFA ordinario
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Capo Dipartimento
Alla c.a. delle istituzioni accademiche interessate alla procedura TFA
e, p.c., al Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
alla Direzione generale personale scolastico
a CINECA
Oggetto: Procedure TFA. Autorizzazione all’iscrizione dei candidati idonei.
I rallentamenti nella procedura di selezione del II ciclo TFA e nel caricamento dei dati su piattaforma CINECA rendono difficoltoso e incompatibile con le tempistiche previste, che vincolano il termine dei percorsi al 31 luglio con gli esami di abilitazione, il dispositivo di redistribuzione di candidati delle “2° e 3° scelte”.
Purtuttavia, l’analisi dei dati presenti sulla piattaforma CINECA e un riscontro effettuato sulle singole istituzioni accademiche relativo alle graduatorie di merito pubblicate, rende evidente che non risultano esuberi rispetto al contingente complessivo di posti autorizzato dal Ministero dell’economia e delle Finanze e dal Ministero per la Pubblica amministrazione, fissato a 22.450 posti. A oggi, risultano infatti registrati 17.898 candidati idonei e la verifica svolta sui dati non ancora registrati in piattaforma porta a un risultato inferiore ai 5019 posti residui.
Nella grande maggioranza dei casi, gli idonei sono inoltre inferiori al numero di posti disponibili per singola classe di concorso. Negli altri casi, che riguardano gli accorpamenti o le classi di maggiore numerosità, i “resti” sono più che sufficienti alla compensazione.
Si ricorda inoltre come già l’articolo 4, comma 5 del decreto direttoriale 698/2014 prevede che “qualora l’offerta formativa da parte delle istituzioni accademiche … risulti ancora insufficiente a far fronte al numero degli aspiranti, inseriti utilmente nelle graduatorie di merito nei limiti rigorosi dei contingenti definiti dall’allegato A al DM 312/2014, il Ministero fornirà successive indicazioni al fine di attivare iniziative volte a consentire la frequenza dei percorsi di TFA agli aspiranti aventi titolo ai sensi del presente comma che non risultino altrimenti collocati”.
In ultimo, la nota della Direzione generale al personale scolastico 3214/2015, concordata con lo scrivente dipartimento, ha disposto che “al fine di tutelare la posizione degli aspiranti nelle procedure inerenti classi di concorso, ove il numero complessivo dei presenti nelle graduatorie di merito sia inferiore ai rispettivi contingenti definiti dal D.M. 312/2014, le istituzioni accademiche sono autorizzate a procedere all’immatricolazione dei candidati presenti nelle relative graduatorie, dopo l’inserimento dei relativi dati . Le classi di concorso saranno segnalate con comunicazioni da parte di CINECA, una volta verificate le singole situazioni”.
Stante il quadro delineato, appare opportuno, a tutela dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito del presente TFA II ciclo, autorizzare sin da ora le istituzioni accademiche a procedere all’immatricolazione dei predetti candidati oltre i limiti a suo tempo determinati.
Ciò inoltre scioglie la problematica inerente il trattamento degli idonei I ciclo rispetto al trattamento degli idonei II ciclo.
Resta comunque, per le istituzioni accademiche, l’obbligo di caricare i dati sulla piattaforma Cineca, al fine di snellire i successivi adempimenti amministrativi e di consentire al MIUR una dettagliata panoramica della procedura.
Nel caso in cui i corsi siano già iniziati, le istituzioni accademiche sono invitate a provvedere a forme di recupero per i candidati che si immatricolano successivamente.
Prof. Marco Mancini
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.: Al Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca
S E D E
Al CINECA
Via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Alla CRUI
Conferenza dei Rettori delle Università italiane
Palazzo Rondanini
Piazza Rondanini, 48
00186 Roma
Oggetto: Procedura TFA. Chiarimenti
Si fa seguito alla nota 20175 del 29 dicembre 2014 e si chiariscono alcuni punti controversi.
Tirocinio
Pervengono numerosi quesiti relativi allo svolgimento del tirocinio. Si rimanda a quanto già previsto dal DM 487/2014 e relativi allegati, ma appaiono necessarie alcune ulteriori precisazioni.
Nel caso in cui un candidato, iscritto al TFA in una regione, svolga il proprio servizio, con termine del contratto al 31 agosto o al 30 giugno, in altra regione, è opportuno, al fine di facilitare la frequenza delle attività di tirocinio, che lo stesso possa effettuarle presso la sede di servizio, qualora possibile, ovvero presso una istituzione scolastica viciniore.
Riguardo ,inoltre, gli abilitandi in classi di concorso con percorso unificato, si conferma l’obbligo di svolgimento di tirocinio presso istituzioni scolastiche del I e del II grado. E’ demandata ai consigli di tirocinio e alle istituzioni scolastiche la pianificazione dei percorsi, che tengano conto delle esigenze professionali dei corsisti, ferme restando la serietà dell’impegno richiesto e la garanzia dell’assolvimento dei relativi obblighi.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Maddalena Novelli
Decreto Ministeriale 24 dicembre 2014, Prot.n.966
Ripartizione del contingente dei tutor coordinatori per l’espletamento delle attività del TFA nelle istituzioni accademiche per l’a.a. 2014/15
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
VISTO | il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; |
VISTO | il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l’articolo 3, comma 3, ai sensi del quale i comitati regionali di coordinamento “provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio”; |
VISTO | il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’articolo 15, comma 3-bis, che dispone l’unificazione delle aree disciplinari per il sostegno; |
VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (di seguito, d.m. n. 249 del 2010), recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244; |
VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 (di seguito, d.m. n. 139 del 2011), relativo all’attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; |
VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2011, recante criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249; |
VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
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VISTO | il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario in merito al valore abilitante all’insegnamento dei titoli di diploma magistrale, secondo il quale tra i “docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento” devono intendersi compresi anche coloro i quali “abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’ istituto magistrale (per la scuola primaria)”; |
VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, n. 312 (di seguito, d.m. n. 312 del 2014), concernente l’indizione del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai predetti percorsi, come rettificato, agli allegati A e B, dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 giugno 2014, n. 376; |
VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 giugno 2014, n. 487, concernente l’istituzione e l’attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo a decorrere dall’anno accademico 2014-2015; |
RITENUTO | opportuno, ai fini dell’emanazione del decreto di autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, procedere in analogia con quanto disposto all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 487 del 2014; |
RAVVISATA | la necessità di ribadire, anche per i percorsi di specializzazione sul sostegno, l’accesso in soprannumero ai soggetti che, in occasione del I ciclo, siano risultati idonei, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, nonché ai soggetti che hanno sospeso la frequenza del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, commi 6 e 7, del citato d.m. n. 312 del 2014; |
D E C R E T A
Art. 1
(Procedura per la definizione dell’offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno)
Art. 2
(Istituzione e attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno)
Art. 3
(Norme transitorie e finali)
Il Ministro
Stefania Giannini
Il MIUR con Avviso 8 ottobre 2014 proroga alle ore 16 del 16 ottobre 2014 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove scritte del TFA per il secondo ciclo.
Ministero dell’Istruzione dellUniversità e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola
OGGETTO: TFA secondo ciclo – domanda di partecipazione alle prove scritte. Proroga della scadenza.
Si comunica che la data del 10 ottobre 2014 (ore 16:00), fissata dalla nota 11020 del 1/10/2014 quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove scritte, da parte dei candidati appartenenti alle classi di concorso non AFAM, viene prorogata fino alle ore 16:00 del 16 ottobre 2014.
Rimane invariato il periodo di presentazione delle domande per i candidati appartenenti alle classi di concorso AFAM, indicato nella nota suddetta: dal lO ottobre 2014, fino al 16 ottobre 2014, ore 16:00.
Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli
Nota 6 ottobre 2014, AOODGPER Prot.n. 11424
Oggetto: TFA secondo ciclo. Chiarimenti relativi agli ambiti disciplinari.
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c. Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
CINECA
Oggetto: Procedure TFA – Offerta formativa AFAM
Come noto, a decorrere dallo ottobre p .v. sono aperte le procedure di iscrizione alle prove scritte e orali inerenti il TFA.
Occorre, a tal fine, che sia rapidamente acquisita l’offerta formativa delle istituzioni AFAM per le classi di concorso di competenza esclusiva o condivisa con gli Atenei, per le quali il predetto termine è stato differito. Si tratta delle classi di concorso 3/A; 4/A; 5/ A; 6/A; 7/A; 8/A; 9/A; 10/A; 18/A; 21/A; 22/A; 23/A; 24/A; 25/A (Ambito 1); 27/A; 28/A (Ambito 1); 31/A (Ambito 3); 32/A (Ambito 3); 44/A; 62/A; 63/A; 64/A; 65/A; 67/A. Le istituzioni AFAM che, per l’anno accademico 2014/2015, attivano i percorsi di TFA conclusivi dei bienni di II livello relativi alla classe di concorso 77/A possono prevedere, per le classi di concorso dell’ambito disciplinare 3 (31/A e 32/A) la concomitante erogazione degli insegnamenti comuni. A tale proposito gli USR raccorderanno tale offerta formativa con quella delle Università
In particolare, per quanto riguarda l’offerta formativa dell’ ambito disciplinare 3 (31/ A e 32/A) tale proposito, si invitano gli USR che non avessero ancora provveduto ad attivarsi presso le istituzioni della Regione di rispettiva competenza al fine di raccoglierne e caricare l’offerta formativa entro e non oltre il 6 ottobre 2014.
A tal fine gli USR, con le credenziali già in loro possesso, si collegheranno al sito https://tfa.cineca.it/2014/usr. Nel sito, a partire dalla data odierna, troveranno una nuova sezione denominata “AFAM” (menu in alto). Selezionando la voce AFAM gli USR accederanno alla pagina “Offerta AFAM” nella quale, per ogni regione, saranno riportate le classi per le quali gli isttulti AFAM devono attivare un’ offerta, il numero di posti previsti e il numero di persone che hanno superato il test preliminare. Una volta acquisita l’offerta formativa, si dovrà procedere al suo caricamento: per la singola classe, gli USR selezioneranno le relative istituzioni e indicheranno il numero dei posti dalle stesse offerti.
Dopo aver effettuato tutte le operazioni richieste gli USR chiuderanno l’offerta.
Il Direttore generale
Maria Maddalena Novelli
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c Capo Dipartimento per la formazione superiore e, per la ricerca;
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
CINECA
Nota 1 ottobre 2014, AOODGPER Prot. n. 11020
Oggetto: Decreto Direttoriale n. 698 del l° ottobre 2014. Istruzioni operative prove di selezione del TFA II ciclo
Decreto Direttoriale 1 ottobre 2014, n. 698
Istruzioni operative prove di selezione del TFA II ciclo
TFA – Calendario del test preliminare per classi di concorso di lingua slovena – A846, A080, A081, A082, A083, A085 – di cui all’art. 4 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312
Tfa, alla preselezione 101.414 candidati
I test svolti fra il 14 e il 31 luglio, già pubblicati tutti i risultati
Nelle classi di concorso singole è passato il 40,8% dei partecipanti
2.860 i quesiti proposti, per un totale di 11.360 risposte
Un questionario composto da 60 domande con quattro opzioni di risposta. È la prova a cui hanno partecipato i 101.414 candidati che hanno preso parte alla preselezione per l’accesso ai Tfa (Tirocini formativi attivi), i percorsi universitari di abilitazione all’insegnamento. I test si sono svolti nella seconda metà di luglio.
A seguito di ciascuna sessione di test sono state rapidamente pubblicate sul sito dedicato (https://tfa.cineca.it/2014/index.php) le risposte corrette e, in contemporanea, elaborati i compiti consegnati. Alla data del 13 agosto tutti i candidati erano a conoscenza del punteggio ottenuto. I risultati dei test svolti dal 14 al 18 luglio sono stati infatti pubblicati il 4 agosto, quelli dei test svolti dal 21 al 25 luglio l’8 agosto. I rimanenti risultati, test del 28-31 luglio, sono stati pubblicati il 13 agosto.
I quiz erano uguali su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di concorso o per accorpamento di classi. I quesiti sono stati redatti da una commissione nominata dal Miur e poi elaborati e stampati grazie alla collaborazione con il Consorzio Cineca.
Il Ministero ha monitorato costantemente sia le segnalazioni di dubbi sui quesiti pervenute da parte dei candidati che i forum di discussione in Rete per fornire risposte tempestive. Su 2.840 quesiti somministrati (per un totale di 11.360 risposte) le segnalazioni giunte al Miur sono state meno di un centinaio. Il Ministero è intervenuto con 38 correzioni divise in tre tipologie:
I quesiti rivisti sono stati complessivamente, dunque, l’1,3% di quelli redatti. In tutti gli altri casi le ragioni alla base delle segnalazioni sono state prese in considerazione ma poi respinte perché infondate. L’orientamento di tutta la preselezione è stato quello di tutelare il merito dei candidati. Il Miur e il Cineca hanno lavorato rapidamente anche per consentire loro di conoscere il prima possibile i risultati ottenuti e di prepararsi al meglio per le prove successive.
Alla preselezione seguiranno una prova scritta e una orale. I corsi, tenuti dalle università, partiranno a novembre. I posti banditi per il II ciclo di Tfa sono 22.478. L’età media degli aspiranti docenti è 33,6 anni, contro i 35,4 della precedente selezione del 2012. Nelle classi di concorso singole i partecipanti sono stati 80.981. Il 40,8% ha superato la preselezione. Negli accorpamenti di classi su 20.433 partecipanti i non ammessi sono stati 6.833, pari al 33,4%.
E’ online sul sito della Fondazione CRUI il volume “Tirocini Formativi – L’esperienza della Fondazione CRUI”, di Elena Breno, Francesca Romana Decorato e Moira Leo, che racconta un decennio di attività della Fondazione CRUI nell’ambito dei tirocini formativi presso istituzioni e pubblica amministrazione.
Fra il 2004 e il 2012 circa 12.000 giovani universitari hanno avuto la possibilità, attraverso i programmi di tirocinio promossi dalla Fondazione CRUI, di inserire nel proprio curriculum un periodo di formazione-lavoro nella PA, svolto nel 70% dei casi all’estero. Dall’entrata in vigore della Legge Fornero quest’opportunità è, però, sfumata definitivamente, a fronte di una richiesta sempre più pressante di esperienze precedenti da parte di enti e aziende in cerca di personale.
Il volume è scaricabile on line in formato pdf e epub all’indirizzo
www.fondazionecrui.it/Pagine/Tirocini-nella-PA-un%E2%80%99occasione-perduta.aspx
Fondazione CRUI per le Università italiane
Piazza Rondanini, 48 – 00186 Roma
Tel. 06684411; fax 0668441399
E-mail: segreteria@fondazionecrui.it
Sito www.fondazionecrui.it
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico
Le prove del test preliminare relative alle classi di concorso A846 (Lingua e civiltà straniera” sloveno”), A080 (Italiano scuola media con lingua di insegnamento slovena), A081 (Lingua e letteratura italiana negli istituti di secondo grado, lingua slovena), A082 (Materie letterarie negli istituti di secondo grado, lingua slovena), A083 (Materie letterarie e latino nei licei ed istituti magistrali di lingua slovena), A085 (Sloveno, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua slovena) sono rinviate alla prima decade di settembre.
Con successivo avviso sarà individuato il giorno di espletamento delle suddette prove.
p. IL DIRETTORE GENERALE
f.to Il Dirigente Vicario Gildo De Angelis