Archivi tag: Viaggi

Welfare Gite 2023/2024

Come previsto dalla Nota 22 marzo 2024, AOODGCASIS 1655 le famiglie interessate, a decorrere dal giorno 27 marzo 2024 dalle ore 08:00 ed entro e non oltre il giorno 31 maggio 2024 alle ore 17:00, potranno accedere alla Piattaforma Unica «Famiglie e studenti» (http://unica.istruzione.gov.it), mediante procedura di identificazione e autenticazione informatica e richiedere l’agevolazione nella sezione «Servizi», sotto sezione «Agevolazioni», ambito «Viaggi di istruzione».


Nota 22 marzo 2024, AOODGCASIS 1655
Indicazioni operative per l’ampliamento della partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche (Welfare Gite) per l’anno scolastico 2023/2024 – Direttiva del Ministro n. 6 dell’8 marzo 2024

Nota 14 marzo 2024, AOODGCASIS 1496
Indicazioni operative per il riconoscimento del cd. Welfare Gite per l’anno scolastico 2023/2024 – Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023

Avviso 12 febbraio 2024
Promemoria scadenza termini per le richieste dell’ agevolazione volta a sostenere la piu’ ampia partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione/ visite didattiche per l’anno scolastico 2023/2024

Nota 20 dicembre 2023, AOODGCASIS 5419
Indicazioni operative per la gestione e il riconoscimento di una agevolazione volta a sostenere la più ampia partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione/visite didattiche per l’anno scolastico 2023/2024 – Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023


Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato la Direttiva del Ministro n. 6 dell’8 marzo 2024 per promuovere la partecipazione più ampia degli studenti e delle studentesse ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche. Il provvedimento conferma l’impegno costante del Ministero per garantire la piena fruizione del diritto allo studio e il sostegno alle famiglie, assicurando che ogni studente, indipendentemente dalla condizione economica, abbia l’opportunità di partecipare a viaggi d’istruzione e a visite didattiche.

In particolare, viene riconosciuta la possibilità di accedere a un contributo fino a 150 euro anche per gli studenti che provengono da contesti familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 15.000 euro, mentre prima era fino a 5.000 euro. Tutto questo grazie ai 50 milioni di euro stanziati, su volontà del Ministro Valditara, per la prima volta, per questa specifica finalità.

Nei prossimi giorni il Ministero fornirà le indicazioni alle scuole e le famiglie interessate saranno invitate a presentare la propria domanda attraverso la Piattaforma Unica (unica.istruzione.gov.it). “Questa direttiva rappresenta un ulteriore passo verso la piena realizzazione di un sistema educativo che promuove l’inclusione e la partecipazione di tutti gli studenti”, sottolinea il ministro Valditara, “i viaggi d’istruzione e le visite didattiche rappresentano un momento importante per declinare le conoscenze in contesti extra scolastici coniugandole con le competenze relazionali”.


Fino al 15 febbraio 2024 sarà possibile presentare sulla piattaforma Unica la domanda per accedere alle agevolazioni per i viaggi di istruzione e per le visite didattiche, destinate alle famiglie con basso ISEE. Si tratta di uno stanziamento di 50 milioni, messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2023/2024, per studentesse e studenti delle Scuole statali secondarie di secondo grado.

In particolare, le risorse stanziate saranno dirette ad agevolare le famiglie con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 5.000 euro. Secondo le stime del Ministero, si tratterà di una platea di circa 330 mila potenziali beneficiari. Il contributo singolo previsto sarà di 150 euro.

Grazie a un accordo di cooperazione con l’Inps, l’ISEE verrà verificato automaticamente sulla piattaforma Unica, semplificando la procedura per le famiglie ed evitando un aggravio di lavoro per i dirigenti scolastici e per le segreterie amministrative degli istituti.

“L’esperienza dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche rappresenta un momento importante nel percorso formativo di studentesse e studenti, un contributo per la loro crescita culturale, la socializzazione e l’arricchimento delle competenze”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione del Merito Giuseppe Valditara. “Questa iniziativa punta a far sì che i giovani in condizioni di svantaggio economico possano partecipare a queste esperienze fondamentali, uno strumento che promuove l’uguaglianza di accesso alle opportunità educative”, ha aggiunto il Ministro.


Scuola, viaggi d’istruzione: 50 mln per l’anno scolastico 2023/2024. Valditara: “Esperienze formative fondamentali, sosterremo il ritorno al loro pieno utilizzo”. Il fondo Erasmus è stato raddoppiato. Dal PON 41,5 mln ad Abruzzo, Molise e Sardegna per orientamento all’estero e transizione al lavoro

A seguito di un’istruttoria effettuata su impulso del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il MIM assegnerà, tramite apposita direttiva, 50 milioni di euro per consentire alle scuole, nell’ambito della loro autonomia, il coinvolgimento del più ampio numero possibile di studenti in viaggi d’istruzione e visite didattiche nell’anno scolastico 2023/2024. È la prima volta che delle risorse vengono stanziate per questa finalità e saranno destinate con una particolare attenzione per i ragazzi provenienti da famiglie meno abbienti.

Questa è una delle azioni di sistema intraprese dal Ministero per sostenere e incoraggiare la ripresa dei viaggi d’istruzione, facendo fronte al problema dei rincari generalizzati.

“La difesa del diritto allo studio è una priorità per il Ministero dell’Istruzione e del Merito”, ha dichiarato il Ministro Valditara, “e presuppone la partecipazione di ogni giovane, senza che sia di pregiudizio la propria condizione sociale, a tutte le esperienze formative offerte dalla scuola. Tra queste rientrano a pieno titolo i viaggi d’istruzione e le visite didattiche, importanti occasioni di apprendimento e di crescita umana e civica. È per questo che sosterremo concretamente il ritorno al loro pieno utilizzo, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche per raggiungere un completo recupero della socialità dei ragazzi dopo le limitazioni imposte dalla pandemia”.

Con un Avviso pubblico di prossima adozione, il Ministero individuerà le scuole a cui attribuire le risorse, reperite nell’ambito dello stanziamento del “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” istituito dalla legge 440/1997. La selezione degli istituti e la quantificazione del finanziamento, nell’ambito di un massimale predeterminato, avverranno sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, utili a individuare le reali situazioni di svantaggio economico. Sarà poi cura delle istituzioni scolastiche effettuare la puntuale ricognizione dei fabbisogni delle famiglie che beneficeranno del contributo.

A tal fine, in un’ottica di semplificazione amministrativa, verranno fornite indicazioni operative per consentire alle scuole una gestione dei finanziamenti ricevuti quanto più snella ed efficace. Le scuole potranno disporre delle risorse in tempo utile per effettuare un’attenta pianificazione dei viaggi e delle uscite didattiche per l’anno scolastico 2023/2024, in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.

Inoltre, anche le risorse dei programmi europei offrono importanti opportunità di crescita attraverso esperienze internazionali e di multilinguismo per studentesse e studenti, con particolare riferimento a quelli in situazioni di svantaggio.

Al fine di potenziare il programma Erasmus e incentivare scambi ed esperienze formative all’estero per studenti, docenti e personale scolastico, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito sono stati destinati 150 milioni del PNRR per 3 anni, raddoppiando così le attuali risorse annue previste per Erasmus, pari a circa 39 milioni per le azioni di mobilità. A questo proposito, già in sede europea il Ministro Valditara aveva sollecitato lo stanziamento di maggiori risorse comunitarie, per favorire gli scambi di docenti e studenti su tutto il territorio dell’Ue.

Infine, per quest’anno scolastico, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 27 marzo scorso, sono state già autorizzate attività formative all’estero di orientamento e per favorire la transizione scuola-lavoro per un valore di circa 41,5 milioni di risorse residue PON destinate alle scuole delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna.

Nota 22 marzo 2024, AOODGCASIS 1655

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Direzione Generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica

Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado LORO E-MAIL
e, per loro tramite, Alle famiglie di studentesse e studenti
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali E-MAIL Istituzionali
Al Capo Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Dott. Jacopo Greco E-MAIL Istituzionale
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Dott.ssa Carmela Palumbo E-MAIL Istituzionale

Oggetto: Indicazioni operative per l’ampliamento della partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche (Welfare Gite) per l’anno scolastico 2023/2024 – Direttiva del Ministro n. 6 dell’8 marzo 2024

Nota 14 marzo 2024, AOODGCASIS 1496

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Direzione Generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica
Ufficio V – Statistica

Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado LORO E-MAIL

Oggetto: Indicazioni operative per il riconoscimento del cd. Welfare Gite per l’anno scolastico 2023/2024 – Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023

Acquisti relativi a viaggi d’istruzione e distributori automatici

Nota ANAC 27 febbraio 2024, Prot. n. 27979
Affidamento di servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali e di contratti di concessione relativi a servizi di distributori automatici da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali


Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato un confronto con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha reso ieri il proprio parere favorevole sulla possibilità che le scuole proseguano autonomamente nelle procedure di acquisto per l’organizzazione di viaggi d’istruzione, stage linguistici e scambi culturali e per i distributori automatici, senza necessità che le stesse siano qualificate stazioni appaltanti.

L’Autorità ha, quindi, riconosciuto che le scuole, dall’8 marzo al 30 settembre prossimi, a prescindere dal valore degli affidamenti, potranno continuare a operare autonomamente per garantire la continuità dei relativi servizi, erogati dal sistema scolastico a supporto del diritto allo studio.

L’ANAC, inoltre, si è resa disponibile a supportare le scuole con osservazioni preventive su schemi degli atti di gara.

Il parere è stato oggi diramato a tutti gli Uffici con circolare ministeriale.

Nota ANAC 27 febbraio 2024, Prot. n. 27979

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale

Alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali LORO E-MAIL
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali LORO E-MAIL

Oggetto: Affidamento di servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali e di contratti di concessione relativi a servizi di distributori automatici da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali Semplificazione degli affidamenti delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, a seguito della Nota A.N.AC. Prot. N.0027979 del 27/02/2024

Oggetto: Problematiche relative alle procedure di affidamento di servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali e di contratti di concessione relativi a servizi di distributori automatici da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali

Avviso 12 febbraio 2024

Ministero dell’istruzione e del merito

Oggetto: Promemoria scadenza termini per le richieste dell’ agevolazione volta a sostenere la piu’ ampia partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione/ visite didattiche per l’anno scolastico 2023/2024

Facendo seguito alla Nota 5419 del 20 Dicembre 2023 della Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica, con la presente la scrivente Direzione Generale intende ricordare alle Istituzioni scolastiche destinatarie delle risorse finanziare di cui all’Allegato «A» al Decreto dipartimentale n. 84/2023, nonché alle famiglie di studentesse e studenti beneficiari, la scadenza imminente per richiedere l’agevolazione volta a sostenere una partecipazione più ampia degli studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche.

Le famiglie di studentesse e studenti hanno tempo fino al giorno 15 febbraio 2024 per accedere alla Piattaforma Unica «Famiglie e studenti», mediante procedura di identificazione e autenticazione informatica, e richiedere l’agevolazione nella sezione «Servizi», sottosezione «Agevolazioni», ambito «Viaggi di istruzione». 

Si ricorda che ai fini della lavorazione della richiesta di agevolazione, le suddette famiglie di studentesse e studenti devono necessariamente essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, attestante la propria situazione ISEE. La situazione ISEE della famiglia richiedente viene verificata sulla base della DSU aggiornata all’annualità 2024 e, ove non ancora sottoscritta, sulla base della DSU avente validità al 31 dicembre 2023.

A valle della presentazione della richiesta:

i. la Piattaforma, mediante procedura automatizzata, interroga i sistemi dell’INPS circa l’ISEE associato al richiedente, comunicando il codice fiscale dello/a studente/studentessa per il/la quale si richiede il contributo;
ii. l’INPS, per ciascun codice fiscale ricevuto, comunica alla Piattaforma l’esito positivo o negativo della richiesta, in funzione della soglia ISEE individuata dal Ministero, pari a € 5.000,00. 

Terminato lo scambio sincrono di dati sopra descritto ed eseguita la verifica automatizzata della situazione ISEE la famiglia del potenziale beneficiario/a riceve in tempo reale l’esito della richiesta:

• esito negativo, qualora la famiglia dello/a studente/studentessa abbia presentato la richiesta senza aver provveduto, nell’arco temporale di riferimento, ad acquisire una DSU valida;
• esito positivo, qualora l’ISEE risulti inferiore alla soglia di € 5.000,00;
• esito negativo, qualora l’ISEE risulti superiore alla soglia di € 5.000,00.

Allegato alla presente comunicazione, sono incluse due infografiche che descrivono gli step principali per presentare la richiesta di agevolazione, utili a comunicare alle famiglie le procedure e i tempi necessari per richiedere l’agevolazione. 

N.B. Si ricorda che, al fine di garantire alle famiglie la possibilità di richiedere l’agevolazione in oggetto alla presente, è necessario che gli utenti siano stati abilitati preventivamente alla piattaforma Unica in qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale. A tal proposito, il personale amministrativo di segreteria scolastica può effettuare l’associazione fra genitore o esercente la responsabilità genitoriale e studenti/studentesse attraverso le apposite funzionalità predisposte sul SIDI, così come riportato all’interno dell’Allegato A “Indicazioni per le segreterie scolastiche – Vademecum” alla nota prot. n. 2790 dell’11 ottobre 2023.
                                                                                                                             

*******

Si ricorda che è possibile richiedere assistenza al servizio Help Desk Amministrativo-Contabile – HDAC, disponibile su: Applicazioni SIDI > Gestione Finanziario Contabile > Help Desk Amministrativo Contabile. 

Si ringrazia per la collaborazione.

Nota 20 dicembre 2023, AOODGCASIS 5419

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica

Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado
e, per loro tramite, Alle famiglie di studentesse e studenti
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali
Al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Dott. Jacopo Greco
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Dott.ssa Carmela Palumbo

Oggetto: Indicazioni operative per la gestione e il riconoscimento di una agevolazione volta a sostenere la più ampia partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione/visite didattiche per l’anno scolastico 2023/2024 – Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023

Viaggi d’istruzione al tempo del Sars Cov2

Viaggi d’istruzione, gite e visite guidate al tempo del Sars Cov2 e delle sue minacciose varianti

di Bruno Lorenzo Castrovinci

Primavera, tempo di viaggi d’istruzione o meglio delle bellissime gite che, ogni anno, tutti gli studenti attendevano per poter non solo conoscere luoghi nuovi ed accrescere il proprio patrimonio culturale, ma anche e soprattutto per passare momenti indimenticabile con i propri compagni di classe.

Dalla gita fuori porta, nei prati fioriti di una natura al massimo del suo splendore, ai bellissimi viaggi all’estero, Londra, Parigi, Praga, Amsterdam e, per i più fortunati, anche New York.

Senza andare lontano, però, per molti studenti le città d’arte italiane, con i loro musei e capolavori della scultura, pittura e architettura erano mete possibili, sicuramente accessibili per molte famiglie ma che comunque garantivano un divertimento assicurato.

Era anche il momento, per alcuni, delle prime uscite senza i genitori, per vivere la propria identità e libertà, ma anche il momento in cui i professori e i maestri cambiavano pelle e si costruiva quell’alleanza, quella complicità che poi rimaneva nei ricordi di tutta una vita.

Il Covid non solo ci ha tolto la bellezza del sorriso, ormai celato dietro un’anonima mascherina, ma ha di fatto eliminato le gite, le visite ai musei, il bello di vivere esperienze uniche con i propri compagni, costringendoci, soprattutto per questa Pasqua, a stare a casa.

Allora perché non riviverli un po’ attraverso il digitale? Certo non sarà la stessa cosa, ma comunque in parte si può riuscire a godere delle bellezze di opere d’arte uniche ed immaginare, sognare e perché no sperare che prima o poi il pullman o il treno tornerà e gli stessi luoghi si potranno rivivere nel reale.

Se da un lato è impossibile l’organizzazione delle visite guidate in presenza, dall’altro è possibile, seppure in maniera virtuale, vivere gli stessi luoghi, favorendo un lavoro interdisciplinare in grado di coinvolgere gli alunni e perché no anche le famiglie e gli insegnanti. 

A tale scopo ogni Istituzione Scolastica può promuovere di ‘aprire’ le porte di luoghi bellissimi con tour ‘virtuali’ che porteranno gli alunni a visitare e conoscere testimonianze culturali, musei e monumenti, utilizzando le tecnologie digitali, dal PC allo smartphone e per i più fortunati i visori per la realtà virtuale. 

Ed è proprio sotto questo ultimo punto che si sviluppa la tecnologia di Google Cardboard, un visore che gli studenti possono auto costruire partendo da materiali riciclati come il cartone e modellarlo scaricando gli schemi dal portale dedicato, o possono semplicemente assemblare il kit disponibile a modico prezzo su molti store online e anche su MEPA.

Con Google Cardboard le esperienze immersive sono alla portata di tutti, in un modo semplice ed economico, con un investimento da parte degli alunni di circa una decina di euro. Costruire il proprio visore o comprane uno certificato “Works with Google Cardboard” e la porta alla realtà virtuale immersiva  diventa subito accessibile con un semplice smartphone.

Un’esperienza significativa in una didattica laboratoriale per competenze finalizzata non solo alla realizzazione di un prodotto finale semplice ma ad alta componente tecnologica, ma anche alla promozione del BYOD ovvero Bring your own device (BYOD) – bring your own technology (BYOT), bring your own phone (BYOP), e bring your own PC (BYOPC), letteralmente in italiano: porta il tuo dispositivo, porta la tua tecnologia, porta il tuo telefono e porta il tuo pc – principio che approda dal mondo aziendale ai banchi di scuola e che permette di portare i propri dispositivi personali nel posto di studio e di lavoro, e usarli per avere gli accessi privilegiati alle informazioni aziendali e alle applicazioni utilizzate nel contesto scolastico, in ambienti di apprendimento ad alta componente tecnologica.

All’entusiasmo per l’uso delle nuove tecnologie, bisogna però associare una buona dose di buon senso  in quanto il BYOD và abbinato all’adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto al fine di prevenire fenomeni di Cyberbullismo dovuti ad un uso improprio dei dispositivi.

Materia dopotutto recentemente richiamata dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 482 del 18.02.2021, relativa alle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado che aggiornano le precedenti del 2017.

Altro discorso a parte merita la realtà aumentata, di cui la Apple fa il suo cavallo di battaglia tramite il suo programma Apple School Work, la versatilità dei tablet e soprattutto degli IPAD, consente un’elevata interazione tra il dispositivo e il mondo reale, in questo modo è possibile, attraverso dei kit aggiuntivi, addirittura includere lo spazio che circonda il dispositivo nell’interazione con lo stesso, basti pensare agli Osmokit e alla grande potenzialità e versatilità nella didattica che può essere utilizzata fin dalla scuola dell’infanzia.

La realtà aumentata quindi aggiunge e amplifica le informazioni che il dispositivo legge dall’ambiente circostante, consentendo di navigare in spazi virtuali con semplici movimenti delle mani o degli occhi, e a sua volta aggiungere a ciò che vede la videocamera del dispositivo tantissime informazioni digitali.

Realtà virtuale, realtà immersiva, realtà aumentata che in un mondo afflitto dalla pandemia diventano allora l’oasi o forse meglio il miraggio dove guardare per trovare le più disparate soluzioni ai limiti di una vita sociale e scolastica fortemente compromessa dalle rigide regole preventive necessarie per contenere il diffondersi della pandemia.

E le gite, eh si, forse questo al di là del compagno di banco che non c’è più, della DDI imposta che fa rimpiangere le lezioni in presenza, dei dispositivi che tolgono sempre più spazio alle relazioni, sono senza dubbio quella componente che agli studenti mancano di più.

La tecnologia surroga i viaggi d’istruzione con i tour virtuali, pochi clic e si possono visitare i più bei musei del mondo, godere di opere d’arte esposte a km di distanza, visitare le opere architettoniche più belle dal Pantheon, al Colosseo, alle architetture di Borromini, fino agli edifici di Zaha Hadid e di Renzo Piano.

Bellissimi viaggi virtuali dunque di cui in sintesi ne segnaliamo alcuni raggiungibili ai seguenti link, dove potersi lanciare alla scoperta ed esplorazione del mondo e delle sue bellezze.

1. https://www.beniculturali.it/visite-virtuali

2. https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html

3. https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

4. https://www.louvre.fr/en/online-tours#virtual-tours

5. https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project

6. https://siviaggia.it/posti-incredibili/video/spettacolo-grande-muraglia-cinese-vista-dal-drone/189232/

7. https://www.google.com/maps/@44.5296989,10.8614508,2a,75y,112.08h,91.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2hVb3-aosLHQMwUS3BAPtg!2e0!7i13312!8i6656

8. https://360stories.com/amsterdam/story/van-gogh-museum

9. https://www.maxxi.art/google-art-project/

10. https://www.greenme.it/vivere/arte-e-cultura/musei-scientifici-tour-virtuali/

Per i più avventurosi, segnaliamo inoltre  il portale  “GOOGLE ARTS&CULTURE”, raggiungibile al seguente link: https://artsandculture.google.com/ che offre la possibilità di poter apprezzare opere d’arte, e non solo,  provenienti da oltre 2000 famosi musei ed archivi di 80 Paesi del Mondo. 

I tour virtuali non sono dei semplici filmati dei luoghi da visitare o delle opere esposte e nemmeno del semplice materiale fotografico, ma delle riprese realizzate con videocamere a 360°, che peraltro ormai sono accessibili in quanto i costi sono scesi moltissimo.

Con una telecamera a 360° un dirigente scolastico, o il suo staff, può realizzare tour virtuali degli ambienti del proprio istituto da utilizzare magari negli open day virtuali, o addirittura in rete con altri istituti realizzare gemellaggi virtuali per far conoscere il proprio contesto territoriale e ambientale di riferimento.

Il tour consente, attraverso il mouse, di muoversi a 360° all’interno di ambienti virtuali fedeli al reale, consentendo di simulare anche la visione del particolare attraverso le funzioni di zoom.

Se utilizzato con un visore per la realtà immersiva, è sufficiente muovere la testa o gli occhi per esplorare i contenuti e rivivere pienamente i luoghi simulati che, se associati alla realtà aumentata, possono arricchirsi anche di tantissime informazioni, trasmesse non solo con il canale visivo, ma anche uditivo e quindi avere oltre al tour anche la guida virtuale.

Per quanto la tecnologia tenda sempre di più ad integrarsi con il corpo umano, la tolleranza del visore ha dei limiti di tempo, in quanto può causare disorientamento e altri malesseri.

Vissuto dagli schermi dei dispositivi perde la componente immersiva, ma comunque consente lo stesso di vivere e arricchirsi delle bellezze non solo naturali, ma anche di quelle che l’uomo nel tempo ha realizzato.

Tecnologia, quindi, che si sviluppa in modo esponenziale, surrogato del reale, attualmente caratterizzato dalle sue strade deserte, dalle sue piazze vuote, da visi coperti da mascherine e occhi che guardano, sognano, sorridono e sperano di poter ritrovare quanto prima la libertà di vivere il mondo che ci circonda, di poter di nuovo sorridere e perché no anche di innamorarsi, in questa ritrovata primavera.

Nota 12 aprile 2016, AOODGSIP 3130

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
D.G. per lo Studente, l’Integrazione e Ia Partecipazione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento
All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’ Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta
Aosta
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Nota 12 aprile 2016, AOODGSIP 3130

OGGETTO: Viaggi di istruzione e visite guidate, chiarimenti in merito alla nota prot.674 del 3 febbraio 2016.

Viaggi di istruzione e FAQ

Viaggi di istruzione e FAQ

di Cinzia Olivieri

 

Alle contestazioni seguite alla Nota Miur del 03.02.2016, Prot. N. 674 (Viaggi di istruzione e visite guidate) il Miur risponde utilizzando nuovamente lo strumento delle FAQ.

Prescindendo dal valore normativo di tali indicazioni, richiamate comunque dalla Nota prot.n. 2059 del 14 marzo 2016 , qualche dubbio resta.

 

In primo luogo è precisato che la nota del 2016 non attribuisce nuove responsabilità ai docenti ed ai dirigenti scolastici giacché “In particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, si tratta di documenti e verifiche che la scuola é tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata”.

È evidente che se il dirigente (la “scuola”) “è tenuto” a chiedere tali documenti si configura un preciso obbligo a suo carico.

La CM 291/1992 aveva già indicato analiticamente le attestazioni da richiedere, ora aggiornate ed integrate. Tuttavia è chiaro che non tutti i documenti possono essere agevolmente ed esaustivamente nella disponibilità al momento dell’individuazione della ditta da parte del dirigente. Comunque una “verifica empirica” richiede un esame contestuale.

 

I docenti accompagnatori certamente non hanno la responsabilità sulla condotta del conducente, che è dello stesso ed indirettamente della società dei trasporti per la quale presta servizio. Ma se si afferma che “Non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l’accertamento di detta idoneità” in quanto il Vademecum allegato alla Nota 03.02.2016 invita solo “gli insegnanti a segnalare alla Polizia medesima …eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.)” tuttavia esso si esprime ancora in termini di obbligo affermando che “Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità”. Per l’effetto se i docenti non sono responsabili della condotta del conducente lo diventano della vigilanza sullo stesso.

 

La Faq n. 3 precisa che “La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 non sostituisce ed annulla la validità della precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992. La circolare del ’92 infatti riguarda diversi aspetti dell’organizzazione delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di partecipazione dei docenti accompagnatori, etc, ed infine la scelta del mezzo di trasporto e dell’agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare onnicomprensiva che affronta l’organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico.”

La CM 291/92 aveva indubbiamente un contenuto più ampio disciplinando: finalità (art. 2); tipologia dei viaggi (art. 3); Destinatari (art. 4); Destinazioni (art. 5); Organi competenti (art. 6); Durata dei viaggi e periodi di effettuazione (art. 7);  Docenti accompagnatori (art. 8); Scelta del mezzo di trasporto, dell’agenzia, della ditta di trasporti (art. 9); Assicurazione contro gli infortuni (art. 10); Altri aspetti finanziari (art. 11); Cenni riepilogativi sulla documentazione (art. 12), ma proprio per questo, come sopra menzionato, contemplava già analoghi aspetti di sicurezza che ora si integrano e perciò modificano.

Ad ogni buon conto, per la verità, la CM 291/92 era già stata superata dalla nota 11 aprile 2012 n. 2209 che aveva esplicitato: “(…)  nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, …. A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia …. costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

 

Infine è chiaro che se la richiesta di intervento della polizia stradale non è obbligatoria, certo essa è giustamente sollecitata e dunque la mancanza implica una assunzione di responsabilità nella scelta

Viaggi di Istruzione – FAQ MIUR

Risposte alle domande piu frequenti sull’organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate in riferimento alla nota ministeriale n. 674 del 3 febbraio 2016


 

La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 attribuisce nuove responsabilita ai docenti accompagnatori in merito all’organizzazione dei viaggi di istruzione? 

No, la nota non attribuisce nuove responsabilita ai docenti e dirigenti scolastici. In particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, si tratta di documenti e verifiche che la scuola e tenuta a richiedere alla societa di trasporti che viene di volta in volta individuata.

I docenti hanno la responsabilita sulla condotta del conducente?

Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale, che il MIUR ha trasmesso alle scuole con la nota prot. n. 674/2016, ribadisce le responsabilita in capo al conducente che deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate. In questo caso, la responsabilita della condotta e solo del conducente medesimo e la verifica dell’idoneita alla guida dello stesso ricade sulla societa dei trasporti per la quale presta servizio. Non e compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l’accertamento di detta idoneita. Il Vademecum elaborato dalla Polizia stradale effettua un puntuale riepilogo degli obblighi previsti dalle norme di condotta, e invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia medesima, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.).

La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 annulla o sostituisce la precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992? 

La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 non sostituisce ed annulla la validita della precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992. La circolare del ’92 infatti riguarda diversi aspetti dell’organizzazione delle visite di istruzione: le finalita didattiche, la differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalita di partecipazione dei docenti accompagnatori, etc, ed infine la scelta del mezzo di trasporto e dell’agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare onnicomprensiva che affronta l’organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico.

Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione e sempre obbligatorio darne comunicazione o richiedere l’intervento della Polizia stradale?

No non e obbligatorio né comunicare la partenza o richiedere l’intervento preventivo. Chi finora si rivolgeva alla Polizia Locale puo continuare a farlo. La nota informa che c’e la possibilita di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale piu vicina alla scuola e richiedere l’intervento della stessa per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneita del veicolo e del conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarita degli stessi.

La richiesta del controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneita del veicolo e del conducente da parte della Polizia stradale va fatta solo per viaggi di istruzione superiori ad un giorno? 

No la richiesta di intervento della Polizia stradale puo essere fatta anche qualora il viaggio di istruzione sia di una sola giornata.

Come posso richiedere l’intervento della Polizia stradale? 

In caso di necessita l’intervento andra richiesto telefonicamente utilizzando il numero di emergenza (112 – 113). La compilazione e l’invio del modulo 2, allegato alla nota, alla sezione della Polizia Stradale della provincia dove ha sede la scuola, non va utilizzato per richiedere l’intervento della Polizia Stradale, ma per segnalare il viaggio e agevolare la programmazione dei controlli lungo l’itinerario, che saranno effettuati a campione.

Viaggi di istruzione: quali obblighi e quale normativa

Viaggi di istruzione: quali obblighi e quale normativa

di Cinzia Olivieri

 

La Nota Miur del 03.02.2016, Prot. N. 674, recante oggetto Viaggi di istruzione e visite guidate, nel richiamare l’attenzione al tema della sicurezza in occasione delle gite scolastiche, ha prospettato nuovi profili di responsabilità.

 

La CM 291/92

Storicamente, in materia, l’articolata CM 291/1992, apportando modifiche ed integrazioni alla precedente C.M. 253/1991, aveva per ultima fornito istruzioni disciplinando: finalità (art. 2); tipologia dei viaggi (art. 3); Destinatari (art. 4); Destinazioni (art. 5); Organi competenti (art. 6); Durata dei viaggi e periodi di effettuazione (art. 7);  Docenti accompagnatori (art. 8); Scelta del mezzo di trasporto, dell’agenzia, della ditta di trasporti (art. 9); Assicurazione contro gli infortuni (art. 10); Altri aspetti finanziari (art. 11); Cenni riepilogativi sulla documentazione (art. 12), e costituendo il più importante riferimento per l’organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione.

Anche tale circolare poneva attenzione alla sicurezza, sia nella scelta dell’agenzia, sia nella richiesta copertura assicurativa, sia attraverso il richiamo agli obblighi di vigilanza (si badi) sugli alunni, incombenti sui docenti accompagnatori (art. 8) con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2048 c.c. (quindi salvo prova “di non aver potuto impedire il fatto”). Tali doveri potevano essere contrattualmente condivisi con il personale qualificato delle agenzie di viaggio previa informazione delle famiglie; rilascio da parte dello studente maggiorenne o degli esercenti la responsabilità genitoriale di una dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni del personale dell’agenzia di viaggio; espressa previsione contrattuale di assunzione dell’onere della vigilanza.

In quanto antecedente all’autonomia, per la “scelta dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti”(art. 9), la CM 291/92 prevedeva l’osservanza della procedura di cui all’art. 34 del D.I. 28 maggio 1975 e cioè deliberazione del consiglio di circolo o d’istituto, il quale appunto era chiamato ad effettuare le opportune valutazioni, previa acquisizione del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.

Oggi invece il D.I. 44/01 (artt. 31 e ss) attribuisce al dirigente i poteri negoziali.

Come anzidetto, la CM 291/92 contemplava una serie di precauzioni ed adempimenti per garantire la sicurezza del viaggio.

Per valutare opportunamentel’assoluta affidabilità e serietà dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti”(art. 9), l’agenzia prescelta doveva rilasciare una dichiarazione garantendo: di essere in possesso delle autorizzazioni previste fornendone gli estremi; di assumersi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze ovvero dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio; di possedere tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. Premesso l’obbligo di esaminare con precisione ed accuratezza il contratto, dovevano inoltre essere acquisiti:

  1. a) fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, l’effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);
  2. b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
  3. c) fotocopia dell’autorizzazione, da esibire all’accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall’ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;
  4. d) fotocopia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “KD” del o dei conducenti;
  5. e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
  6. f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
  7. g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;
  8. h) fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di un’officina autorizzata;
  9. i) attestazione dell’impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo);
  10. l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.

L’agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti doveva altresì garantire per iscritto, in caso di viaggio superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, la presenza di due autisti, considerando che il periodo di guida continuata per l’autista non può superare le quattro ore e mezza; ed in caso di viaggio inferiore alle ore 9 giornaliere, un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio.

Inoltre (art. 10) per tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione la circolare richiedeva la garanzia di polizza assicurativa contro gli infortuni, con un costo relativo, per gli alunni, compreso nella quota di partecipazione versata dagli stessi … ecco anche perché il mancato pagamento del contributo volontario non può costituire valido motivo per escludere uno studente.

La successiva CM 623/96  ha riconosciuto che “L’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche”, richiamando le istruzioni della circolare del ‘92 con particolare riferimento alla necessità che le iniziative siano “economicamente sostenibili dalle scuole e dalle famiglie e, sotto il profilo della sicurezza, presentassero sufficienti elementi di garanzia”.

Con la nota min. prot. 645/2002, più volte integrata successivamente, è stato poi proposto uno schema di “capitolato d’oneri” , concordato a livello nazionale con le associazioni di categoria delle agenzie turistiche e di viaggio, riepilogativo delle principali clausole e condizioni da includere in qualsiasi contratto per l’effettuazione di viaggi d’istruzione.

In sintesi è chiara la ripartizione delle responsabilità secondo tale provvedimento: sui docenti accompagnatori gravano gli obblighi di vigilanza; l’agenzia è tenuta a rilasciare le previste dichiarazioni e garanzie (assumendosene le responsabilità) nonché la documentazione richiesta; il consiglio di istituto (ora il dirigente scolastico) è chiamato vagliare attentamente le proposte contrattuali e la sussistenza di tutti i requisiti previsti; gli studenti devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni ed anche gli automezzi devono essere opportunamente assicurati.

 

La nota 2209/2012

In considerazione anche delle modifiche normative intanto intervenute, la successiva nota Miur dell’11 aprile 2012 n. 2209, rispondendo ai quesiti “relativi alle modalità di organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate” ha precisato che: “(…)  nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, … l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

Premesso che il Dlgs 111/95 (Attuazione della direttiva n. 90/314/cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”) era stato già abrogato dall’art. 146 comma 1 lettera e) del codice del consumo del 2006 (dlgs 206/2005), il quale ha appunto per oggetto la tutela dei consumatori e degli utenti (art. 1), e che al D.M. 23 luglio 1999 n. 349 recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico  è seguito il Dlgs 79/2911 (cd. Codice del Turismo) di cui costituisce normativa di riferimento, la nota del 2012 prende atto dell’inadeguatezza della disciplina a seguito dell’autonomia.

Pertanto, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera e) del dlgs 297/94 (ancora vigente) il consiglio di istituto conserva la sua prerogativa di definire i “criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo … alle visite guidate e ai viaggi di istruzione”, mentre, come si è detto, le responsabilità nella scelta dell’agenzia si trasferiscono al dirigente (D.I. 44/01 artt. 31 e ss). I regolamenti viaggi diventano così fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo.

 

La Nota 674/2016

La Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674 interviene quindi, destando perciò le prime perplessità, in un settore in cui qualche anno prima, ed in assenza di ulteriori modifiche, si era espressamente dichiarata la completa autonomia delle scuola ed il carattere non prescrittivo della previgente normativa.

La finalità dichiarata di tale provvedimento è quella di informare le scuole “dell’importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale”, in primo luogo attraverso l’invio – a cura del dirigente – della comunicazione allegata alla Sezione del capoluogo di provincia della località in cui avrà inizio il viaggio, per consentire di organizzare servizi di controllo e chiedendo l’intervento degli organi di polizia stradale tramite i tradizionali numeri di emergenza, in presenza “di evidenti situazioni” di pericolo, per rendere più sicuro il trasporto scolastico in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione.

Sempre a garanzia di maggiore sicurezza, si invitano i dirigenti scolastici (responsabili appunto della scelta della ditta) e gli organizzatori a porre attenzione, non solo nella fase organizzativa ma anche durante il viaggio “su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende cui affidare il servizio di trasporto, verificando quindi l’idoneità e condotta del conducente”, nel caso richiedendo la collaborazione e l’intervento degli Uffici della Polizia stradale territorialmente competenti, nonché “l’idoneità del veicolo e le altre misure di sicurezzaillustrate nell’allegato Vademecum per viaggiare in sicurezza, elaborato dalla Polizia stradale nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno.

Dunque, trascendendo la finalità informativa, la nota ministeriale finisce per prospettare nuovi e complessi profili di responsabilità ed ulteriori obblighi di vigilanza a carico in particolare dei docenti accompagnatori, la cui fonte di obbligo è costituita proprio dal citato vademecum di cui il suddetto provvedimento richiede la diffusione.

Nello specifico, con riguardo alla scelta dell’impresa di trasporto si richiede, in sostanziale analogia col pregresso ma con qualche aggiornamento rispetto al tipo di attestazioni richieste, che le ditte dimostrino, “mediante apposita documentazione e se del caso autocertificazione, di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei”.

Con riferimento al conducente ed al veicolole imprese dovranno altresì dimostrare che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza assicurativa RCA, che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell’impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL. Il dirigente scolastico, dovrà altresì ricordarsi di acquisire attraverso il servizio on line INPS-INAIL il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità”.

Il conducente dovrà essere in possesso della patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso di validità, e deve portare con sè la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro.

Per quanto invece riguarda il veicolo, esso deve essere dotato di estintori e di “dischi” indicanti le velocità massime consentite nella parte posteriore (80 km/h e 100 km/h). Il certificato assicurativo deve trovarsi a bordo per rilevare la copertura R.C. e la carta di circolazione deve riportare l’esito della visita di revisione annuale e il numero massimo di persone che l’autobus può trasportare può invece essere tratto dalla carta di circolazione.

Sebbene si tratta di controlli documentali e quindi potenzialmente fattibili, tali ultimi accertamenti dovrebbero essere effettuati prima della partenza giacché è impossibile e inefficace tale riscontro al momento della selezione delle offerte.

Tuttavia il Vademecum dispone ancora che, sebbene la complessa verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo è necessariamente rimessa agli organi di polizia stradale, gli accompagnatori devono sapere che l’autista deve rispettare il periodo di guida giornaliero (9 ore estese fino a 10 non più di due volte la settimana); il periodo di guida settimanale e bisettimanale (56 ore e, complessivamente, in due settimane, 90 ore); fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale (dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 minuti, intercalate nelle quattro ore e mezza. Dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore).

Inoltre “Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare”. Essi sono poi sollecitati a “prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada”.

Ebbene, se il dovere di vigilanza nei riguardi degli studenti trova un preciso riferimento normativo, il vademecum testualmente non si esprime in termini di invito, suggerimento e/o consiglio ma costituisce, particolarmente a carico dei docenti accompagnatori, che sono terzi trasportati al pari degli studenti, obblighi di vigilanza (non previsti) anche nei confronti del conducente.

Le implicazioni di tali previsioni sono notevoli, anche in caso di contenzioso, lasciando configurare profili di responsabilità per gli accompagnatori anche e persino nell’ipotesi di non auspicabili sinistri.

Inoltre, con l’eccezione dei casi di macroscopica evidenza, non si comprende in che modo e a che titolo essi possano “prestare attenzione” e/o inibire l’assunzione, in particolare se di modica entità, di alcool o altre sostanze ovvero verificarne l’assunzione.

A tanto si aggiunga che il vademecum richiede che “In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionalied a dispositivi di equipaggiamento, tra cui si elencano: “usura pneumatici, efficienza dei dispositivi visivi, illuminazione, retrovisori”, esistenza di cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi che informano i passeggeri dell’obbligo di utilizzo dei sistemi di ritenuta-cinture. Si precisa altresì che in caso di mancato uso delle cinture da parte di un minore ne risponde non solo il conducente ma anche chi è tenuto alla sua sorveglianza ove si trovi a bordo del veicolo.

Ancora una volta ci si esprime in termini di obbligo per accertamenti di carattere tecnico.

Peraltro, come si è detto, il vademecum rimette agli organi di polizia stradale, in considerazione della sua complessità tecnica e giuridica soltanto la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo mentre tutti gli ulteriori accertamenti resterebbero a carico della scuola secondo le varie fasi.

Appaiono legittime quindi le perplessità e le preoccupazioni manifestate.

Già da tempo in tante scuole la difficoltà di trovare docenti accompagnatori ha portato a rinunciare all’organizzazione di viaggi di istruzione e c’è da presumere che questo provvedimento scoraggerà gli indecisi.

A questo punto si rende necessario chiarire il valore normativo della Nota 03.02.2016, prot. N. 674, considerata la precedente risolutiva circolare del 2012 che essa sembra contraddire.