Decreto Legge n. 104/2013

Audizione del 26 settembre 2013
VII Commissione Camera dei Deputati
Decreto Legge n. 104/2013:
Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
(atto Camera 1574 Governo)

Premessa
La lettura del testo del decreto ha ridimensionato le aspettative che l’annuncio aveva
fatto nascere nella scuola. Infatti, pur consci della difficile situazione in cui versa il
nostro paese, lo SNALS‐CONFSAL si aspettava un serio investimento che potesse
realmente far ripartire l’istruzione. Questa è una necessità fortemente avvertita da
famiglie e operatori scolastici dopo anni di tagli lineari che hanno penalizzato il
personale, impoverito l’offerta formativa impedendo l’espletamento delle potenzialità
che la scuola autonoma poteva sviluppare a favore dei giovani per lo sviluppo del
Paese.
Gli interventi previsti non hanno adeguati finanziamenti, che spesso trovano copertura
all’interno delle fonti di finanziamento già in atto e che mettono a disposizione delle
scuole risorse ampiamente insufficienti per dare le risposte che famiglie e società civile
attendono dalla scuola.
Altro elemento che ci trova assolutamente contrari e che denunciamo, di cui chiediamo
l’eliminazione, è l’ennesima incursione legislativa nei confronti del vigente CCNL. In
particolare riteniamo che la norma che prevede l’obbligo da parte dei docenti di
partecipare a percorsi di formazione sia particolarmente grave in quanto introduce un
nuovo obbligo di servizio rispetto a quanto previsto dal vigente contratto, tra l’altro
senza quantificazione oraria, ma anche e soprattutto perché si presta alla lettura,
assolutamente ingiustificata e che rifiutiamo, che il mancato raggiungimento di
determinati livelli di apprendimento da parte degli allievi sia esclusiva responsabilità
dei docenti.
Nel decreto è particolarmente grave la mancanza di un concreto avvio dell’organico
pluriennale dell’autonomia, peraltro già previsto dalla legge di conversione del
“decreto sulle semplificazioni”, sia a livello di singola istituzione scolastica che di rete
di scuole. L’organico pluriennale porterebbe al superamento della definizione degli
organici due volte per ogni anno scolastico con conseguenze negative sia per le scuole
e per il personale sia per la continuità didattica e la possibilità di realizzare una seria
progettualità con una ragionevole stabilità del personale. Questa misura, peraltro,
comporterebbe grandi vantaggi con costi assolutamente contenuti e limitati.
Il commento che ci pare ragionevole formulare è che i contenuti del D.L. 104/2013
paiono essere una somma di proposte, non adeguatamente finanziate, e che non
sembrano tali da introdurre la svolta, auspicata dallo SNALS‐CONFSAL, capace di
ridare alla scuola gli strumenti e le risorse adeguate per essere veramente il volano su
cui basare la ripresa del nostro Paese, dare un futuro migliore alle giovani generazioni
e ridare al personale scolastico la giusta dignità sociale e il necessario riconoscimento
economico.
Infatti, a fronte di una scelta positiva del Governo di non operare tagli di risorse
finanziarie e di personale nella scuola, come avvenuto costantemente nell’ultimo
decennio, non emerge quella di stanziare idonee risorse finanziarie aggiuntive da
destinare alla valorizzazione complessiva del sistema scuola con riferimento anche a
quella professionale ed economica del personale che in essa opera (docenti, dirigenti e
ATA).
L’auspicio dello SNALS‐Confsal è che, in sede di conversione in legge, si operino le
integrazioni e i miglioramenti necessari, in modo da mettere le scuole in condizioni di
svolgere al meglio la loro funzione, ma tutelando i diritti e le aspettative di docenti,
dirigenti e personale ATA.

Analisi dell’articolato
Per quanto riguarda un’analisi dell’articolato del provvedimento in esame, lo SNALSConfsal
esprime le seguenti osservazioni:
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (ART. 5)
L’introduzione di un’ora di geografia generale ed economica negli istituti tecnici e
professionali (si tratta di una sola ora per l’intero biennio, ove non già prevista) non
può che essere vista positivamente, come ogni arricchimento dell’offerta formativa;
non è, però, condivisibile e accettabile la mancanza di analogo provvedimento per altre
discipline eccessivamente penalizzate dai tagli della riforma e, in particolare, con
riferimento proprio agli istituti tecnici e professionali, il mancato potenziamento dei
laboratori che potrebbe essere realizzato con un limitato incremento di risorse
ottimizzando l’utilizzazione del personale docente ITP.
RIDUZIONE DEL COSTO DEI LIBRI SCOLASTICI (ART. 6)
Pur capendo e condividendo la necessità di contenere i costi delle famiglie, si
esprimono preoccupazioni sul fatto che la norma sia coniugabile con la libera scelta dei
docenti nell’adozione dei libri di testo, con le responsabilità del dirigente scolastico e
con ricadute sulle relazioni interne per i possibili conflitti che possono derivare, a
seguito di annullamento di delibera, sia tra i diversi docenti sia tra questi e il dirigente.
PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2°
GRADO (ART. 8)
Oltre all’osservazione che non pare possibile trascurare il non meno importante
problema dell’orientamento per gli allievi delle scuole secondarie di 1° grado, si
evidenziano osservazioni riguardo alla apparente obbligatorietà o meno delle attività
connesse all’orientamento; vi è quindi la necessità di meglio chiarire le
interconnessioni tra queste attività e l’orario di servizio dei docenti ai sensi del vigente
CCNL.
DIMENSIONAMENTO (ART. 12)
E’ certamente apprezzabile che le Regioni debbano definire, entro il corrente anno
scolastico, la rete scolastica nel proprio ambito territoriale avendo quale riferimento il
numero di istituzioni scolastiche derivanti dalla divisione del numero degli alunni per
900. Tale conteggio sarà definito a livello nazionale, secondo la norma statale, con
conseguente attribuzione a ciascuna Regione del numero delle istituzioni che
dovranno essere attivate con decorrenza 1° settembre 2014. In base a questa
disposizione le singole Regioni saranno libere di riorganizzare la rete scolastica nel
proprio territorio senza sforare il numero massimo di istituzioni attivabili. I vantaggi
saranno quelli di abolire finalmente le cosiddette scuole sottodimensionate alle quali,
in base alla normativa vigente, non spettavano né dirigente scolastico titolare né DSGA.
PERSONALE SCOLASTICO (ART. 15)
a) Incremento organico di diritto del sostegno e piano triennale per le nomine in ruolo
Premesso che è certamente positivo l’annuncio della stabilizzazione di oltre 26000
posti di sostegno in un triennio, e l’annunciata definizione di un piano triennale di
stabilizzazione che prevede l’immissione in ruolo, quantificata in 69000 docenti e
16000 ATA, sui posti vacanti e disponibili, quindi non solo a pareggio del turn‐over,
manca tuttavia l’attivazione dell’organico pluriennale dell’autonomia in cui stabilizzare
almeno tutte le disponibilità esistenti anche in “rete” tra scuole diverse. Altro elemento
negativo, oltre alla mancata attivazione dell’organico dell’autonomia, è che il
provvedimento prevede l’invarianza di spesa, cioè che la nomina in ruolo su posti
vacanti debba avere copertura economica a seguito di apposita sessione contrattuale
all’ARAN in base ad una direttiva che il Governo deve emanare. In pratica, una parte
della spesa per stabilizzare il personale viene attivata a carico del contratto e, quindi,
dei lavoratori.
b) Inidonei
Lo SNALS‐Confsal valuta positivamente che, con decorrenza 1° gennaio 2014, viene
cancellato l’obbligo di transitare nei ruoli ATA. Questo dovrebbe sbloccare le nomine in
ruolo del personale ATA per il corrente anno scolastico, come da noi fortemente
auspicato da anni, anche se le procedure previste contengono ancora elementi di
penalizzazione per i docenti inidonei.
E’ necessario, inserire almeno un emendamento che consenta a tale personale di fruire
delle norme di pensionamento con i requisiti ante legge Fornero, così come previsto
per il personale in esubero.
FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (ART. 16)
Premesso che lo stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro è limitato all’anno
solare 2014, si esprimono riserve sulla dizione “attività di formazione obbligatoria”, in
quanto non solo introduce obblighi di servizio, peraltro senza alcun tetto, ma lo fa
senza prevedere la retribuzioni per il tempo che il personale dovrà dedicarvi.
Ribadiamo con forza che non è accettabile lo scavalcamento della legge nei confronti
del contratto, su temi così delicati quali l’orario di servizio e la retribuzione. Tra l’altro
si osserva che legare gli interventi in particolare alle regioni ove i risultati degli
apprendimenti sono inferiori alla media nazionale, rischia di far passare il messaggio
che se gli alunni non raggiungono i livelli di apprendimento desiderati è colpa degli
insegnanti
DIRIGENTI SCOLASTICI (ART. 17)
Lo SNALS‐Confsal esprime apprezzamento per la scelta del Governo di introdurre
nuove modalità di reclutamento che si realizzeranno mediante corso‐concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, con
cadenza annuale al quale potrà partecipare il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea,
che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno
5 anni.
E’ auspicabile che il legislatore in sede di conversione introduca una norma finalizzata
alla salvaguardia della specificità professionale del dirigente scolastico, come
enunciata nell’art. 1 del vigente CCNL di area, per evitare che la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione possa privilegiare nella organizzazione del corso‐concorso una
formazione sbilanciata esclusivamente sul versante amministrativo‐gestionale.
Si auspicano, altresì, emendamenti integrativi atti a:
1) risolvere e sanare i requisiti di accesso ai percorsi abilitanti speciali. Primo tra
tutti quello della validità dell’anno 2012/2013;
2) ripristinare il funzionamento del CNPI, massimo organo collegiale della scuola,
nella ultima composizione non prorogata dopo il 31.12.2012, ovviamente in
attesa di una auspicata riforma degli organi di gestione della scuola ai diversi
livelli territoriali. La scuola è attualmente l’unica priva di questo organismo
nazionale, peraltro previsto dalla legislazione tuttora vigente;
3) fornire una norma di interpretazione autentica che preveda la non applicazione
del disposto dell’art. 9, comma 21, del DL N. 78/2010, convertito con legge n.
122 del 2010, ai fini dell’attribuzione delle posizioni economiche al personale
ATA in attuazione dell’art. 50 del CCNL 29.11.2007.