da Tecnica della Scuola
La valutazione del merito
di Calogero Virzì
Il 20 maggio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 l’atteso provvedimento sulla valutazione del merito nella scuola. Si tratta di un decreto sottoscritto il 26 gennaio scorso dal Presidente del Consiglio di Ministri e dai Ministri Brunetta, Gelmini e Tremonti, finalizzato a definire limiti e modalità applicative dei titoli II e III del decreto legislativo n 150, meglio noto come riforma Brunetta.
La regolamentazione riguarda il personale docente della scuola, dell’Afam e degli enti di ricerca.
Il primo dato da cogliere è quello dei costi. L’attuale decreto non se ne occupa esplicitamente. Bisogna pertanto risalire al testo base, ovvero al citato decreto legislativo n. 150 che al comma 2 dell’articolo 17 afferma con nettezza: “dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”. Come dire, ancora una volta: non c’è trippa per gatti.
Il secondo dato riguarda la misurazione e la valutazione delle performance. Quella docente è un’attività oggettivamente di difficile misurazione e valutazione. La norma non facilita il compito dei dirigenti scolastici chiamati svolgere tali funzioni. Essa si limita a fornire le seguenti indicazioni sul processo che ogni istituzione deve attivare: definire e assegnare gli obiettivi che si intendono raggiungere; collegare obiettivi e contesto di riferimento; monitorare le attività in corso; misurare e valutare le performance individuali; utilizzare i sistemi premianti messi a disposizione dalla nuova normativa; produrre la rendicontazione necessaria al dirigente regionale. Il Ministero si riserva di definire con apposito provvedimento le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance.
Il terzo dato riguarda i destinatari dei premi legati al merito. Secondo il comma 3 dell’articolo 9 “I premi, a qualunque titolo, saranno assegnati ad una fascia di insegnanti che non potrà, comunque, superare il 75 per cento e al suo interno articolata secondo criteri meritocratici che saranno stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione”. La distribuzione del personale all’interno delle graduatorie è inoltre così definita dall’articolo 19 del citato decreto 150: il 25% deve essere collocato nella fascia di merito alta e sarà destinatario del 50% delle risorse disponibili; il 50% deve essere collocato nella fascia di merito intermedia e sarà destinatario del rimanente 50% di risorse. Il 25% del personale sarà escluso.
L’ultimo dato riguarda la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti i diversi aspetti degli “indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità”. La pubblicazione che diventa obbligatoria, riguarda tutti i dati del processo valutativo, ma anche tutte le informazioni individuali dei docenti: le performance individuali, i CV, gli incarichi assolti, i compensi percepiti. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo da parte del personale il dirigente preposto sarà privato della retribuzione di risultato.