I sindacati non firmano l’accordo integrativo sulle ...

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I sindacati non firmano l’accordo integrativo sulle ...

Messaggiodi edscuola » 22 luglio 2011, 9:26

da tuttoscuola.com

I sindacati non firmano l’accordo integrativo sulle assegnazioni provvisorie
Pubblicata ugualmente l'ordinanza ministeriale annuale

Nella premessa introduttiva che accompagna l’annuale ordinanza ministeriale per le assegnazioni provvisorie e l’utilizzazione del personale scolastico (n. 64 del 21.7.2011) compare, forse per la prima volta, un passaggio critico sulle relazioni sindacali, e si chiarisce una volta per tutte, forse, la competenza esclusiva in materia di organizzazione del lavoro nelle scuole.

Si afferma, infatti, che “tenuto conto che le OO.SS. non hanno inteso sottoscrivere l’accordo integrativo secondo le indicazioni formulate dal dipartimento della funzione pubblica connota prot. n. dfp 0040466 p-4.17.1.14 del 15.7.2011” si è proceduto comunque alla pubblicazione dell’Ordinanza “per assicurare il puntuale e corretto avvio dell’anno scolastico 2011/12, di dover dettare specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a., con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande”.

Cosa è successo di tanto importante da convincere i cinque sindacati rappresentativi della scuola a non firmare l’accordo integrativo sulla mobilità su cui sembra avviata nelle settimane scorse una sostanziale intesa con il Miur?

La risposta è all’interno della stessa ordinanza là dove si afferma che la Funzione pubblica, con una propria nota, aveva escluso dalla contrattazione integrativa le materie di organizzazione del lavoro di competenza del capo d’istituto impegnando, quindi, il Miur a precisare che “le materie relative all’assegnazione del personale nei circoli o istituti articolati in più plessi e/o sedi (di cui agli artt. 4 e 15 del CCNI non sottoscritto), alla copertura dei posti disponibili e/o vacanti di direttore dei servizi generali e amm.vi (di cui all’art. 11 bis del CCNI non sottoscritto) e all’attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale (cui all’art. 21 del CCNI non sottoscritto) rientrano nell’esercizio dei poteri dirigenziali datoriali e sono pertanto escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40 del d.l.vo 165/01 come modificato dall’art. 54 del d.l.vo 150/09”.
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