Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica

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Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica

Messaggiodi edscuola » 18 gennaio 2012, 6:57

da Tecnica della Scuola

Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica: il nuovo modello
di L.L.

La manovra Monti ha disposto che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima dell’entrata in vigore del decreto (6 dicembre 2011), ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità consegue il diritto alla prestazione pensionistica e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
La cosiddetta manovra Monti (art. 24, comma 3, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214 del 22/12/2011) ha disposto che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima dell’entrata in vigore del decreto (6 dicembre 2011), ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

A tal fine l’Inps ha predisposto un nuovo modello utilizzabile dai dipendenti pubblici gestiti dall’Inpdap prima della soppressione dell’Ente previdenziale. Il modulo è quindi utilizzabile anche dal personale della scuola per verificare la propria posizione contributiva ai fini pensionistici, nonché, per ottenere la certificazione del diritto a pensione.
È bene precisare però (vedi messaggio Inps n. 24126/2011) che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica, secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del suddetto decreto, è subordinato alla maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla predetta normativa, a prescindere dall’avvenuta certificazione di tale diritto. Infatti detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto.
Ne consegue che, anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto, consegue, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa.
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