Il Tar del Lazio boccia l'ora di religione ...

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Il Tar del Lazio boccia l'ora di religione ...

Messaggiodi edscuola » 11 agosto 2009, 23:01

da Il Sole 24 ORE

Il Tar del Lazio boccia l'ora di religione: «Non deve concorrere ai crediti per la maturità»

I docenti di religione cattolica non possono partecipare «a pieno titolo» agli scrutini e la frequenza al loro insegnamento non può influire sulla determinazione del credito scolastico. Lo ha stabilito il Tar del Lazio che, con sentenza n. 7076 del 17 luglio scorso, ha accolto due ricorsi

presentati da 24 soggetti - studenti supportati da diverse associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche, fra le quali le Chiese Evangeliche, Luterana, Valdese e l'Unione delle comunità ebraiche - per l'annullamento dell'ordinanza dell'allora ministro dell'Istruzione Giuseppe Fioroni per gli esami di Stato 2007/2008.

Il Tar ha affermato che «l'attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica».
Secondo il Tar l'interpretazione data dal ministero dell'Istruzione «ha portato all'adozione di una disciplina annuale delle modalità organizzative degli scrutini d'esame, che appare aver generato una violazione dei diritti di libertà religiosa e della libera espressione del pensiero; nonché di libera determinazione degli studenti relativamente all'insegnamento della religione cattolica».


Il Tar, dopo aver ricordato il principio della laicità dello Stato, enunciato dalla Corte Costituzionale come «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale (C. Cost. n.203/89), ha precisato che «sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico», la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica deve essere assolutamente libera e in nessun modo condizionata.



«Rispetto, com'è ovvio, la sentenza. Ho tuttavia dato attuazione a un quadro legislativo e a una normativa precedente e vigente», commenta Giuseppe Fioroni, che da ministro della Pubblica Istruzione nel 2007 e nel 2008 firmò le ordinanze sugli esami di Stato rigettate dal Tar del Lazio, sottolineando che sulla questione «è già intervenuto un pronunciamento del Consiglio di Stato che, in passato, su questo argomento ha invece dato ragione al ministero».

«Offro invece un ulteriore spunto di riflessione - continua l'ex-ministro dell'Istruzione -: visto che al conseguimento dei crediti formativi concorrono una serie molto ampia e varia di discipline, non ultimi anche corsi di danza caraibica, ritengo quindi che possa contribuirvi anche l'ora di religione o della materia sostitutiva, come previsto per legge. Mi auguro su questo di poter conoscere anche il pensiero del ministro Gelmini».

Criterio «massimamente scorretto» secondo la senatrice del Pd Paola Binetti: «Credo che il non ammetterli agli scrutini sia un criterio discriminatorio nei confronti dei docenti, che crea dei docenti di serie A e di serie B». Inoltre il criterio «si ripercuote anche sullo studente, in particolare quello che ha scelto l'insegnamento della religione».
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