ANIEF: legge per stabilizzare i precari della Scuola

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ANIEF: legge per stabilizzare i precari della Scuola

Messaggiodi edscuola » 12 novembre 2010, 9:50

Scuola: pronta la legge per stabilizzare i precari della Scuola

L’on. Russo, insieme a diversi deputati del PD, accoglie la richiesta dell’ANIEF e presenta una proposta di legge che mira alla stabilizzazione di tutto il precariato docente e ata della scuola: 108.000 potrebbero essere assunti già nel 2010-2011.

Il presidente dell’ANIEF, M. Pacifico, si dichiara soddisfatto e auspica che tale proposta di legge abbia un iter veloce e condiviso da tutte le forze politiche, visto il contenzioso seriale che già migliaia di docenti e ata della scuola ci hanno chiesto di attivare per ottenere giustizia dai tribunali del lavoro e il rispetto della normativa nazionale e comunitaria. A rischio, peraltro, sarebbero i conti pubblici viste le migliaia di domande risarcitorie presentate. La proposta di legge risponde puntualmente alle denunce, agli studi e alle richieste poste dall’ANIEF in quest’ultimo anno e alle richieste recenti anche del governatore della Banca d’Italia per il rilancio della scuola pubblica. La norma presentata intende intervenire per sanare quella situazione di criticità e instabilità che da anni caratterizza il sistema di istruzione, per via del ricorso sistematico a contratti a tempo indeterminato per il suo funzionamento ordinario (15,6% dell’organico complessivo in organico di fatto tra personale docente, educativo ed ata). La norma intende stabilizzare docenti, educatori e personale tecnico-amministrativo, in primo luogo coprendo quel 10,2% dell’organico di diritto su posto vacante e disponibile dato in supplenza annuale o al termine delle attività didattiche per l’a. s. 2009-2010, come risultante dalle dotazioni organiche ufficiali a cui è stato sottratto il personale in servizio a tempo indeterminato (tab. B3): 37.064 docenti, 92 educatori, 71.119 Ata, per un totale di 108.275 posti su un organico di 1.065.000. L’obiettivo principale è quello di stabilizzare progressivamente tutto quel personale della scuola che stabilmente da diversi anni è stato impiegato in supplenza per il funzionamento ordinario dell’amministrazione scolastica, a partire dalla copertura in organico dei nuovi posti che si renderanno disponibili dalle cessazioni dal servizio al 1 settembre 2011 quando le nuove norme sull’età pensionabile per le donne (70,7 % del personale in servizio è di sesso femminile) che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2012 fanno prevedere un aumento delle ultime cessazioni dal servizio (39.088 al 1 settembre 2009) e produrranno con le nuove immissioni in ruolo disposte dalla presente norma un abbassamento dell’età anagrafica del personale in servizio (50 anni in media). Infine, considerato che sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento aggiornate per il biennio 2009-2011 i docenti che hanno conseguito dopo la trasformazione delle graduatorie ad esaurimento l’abilitazione all’insegnamento in uno stato estero, analogamente si dispone l’inserimento dei 10.000 all’incirca docenti che si sono abilitati in Italia la scorsa estate 2010 presso le Accademie, i Conservatori e nelle sessioni di laurea del 2009 e del 2010 presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria a seguito dell’esame di stato conclusivo di un corso di studi universitario con accesso a numero programmato.


XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati RUSSO ANTONINO …,
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI NELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
Onorevoli colleghi,
la situazione della precarietà nella scuola italiana è drammatica, mette a rischio la continuità didattica, l’attività ordinaria di insegnamento e di formazione garantita dallo Stato ai cittadini, grazie al persistente utilizzo di personale specializzato a tempo determinato.
L’accordo quadro comunitario in materia di diritto al lavoro, introdotto dalla direttiva 1999/70/CE, vieta a ogni Stato membro di predisporre iniziative legislative finalizzate a realizzare disparità di trattamento tra personale a tempo determinato. Le sentenze della Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2006 su procedimento C. 212/04, del 7 settembre 2006 su procedimento C. 53/04, del 134 settembre 2007 su procedimento C. 307/2005 confermano tale indirizzo che, in verità, è stato recepito nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ma, purtroppo, mai attuato nel comparto della scuola, a differenza di quanto previsto dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, per altri comparti della pubblica amministrazione.
Decine di migliaia di precari tra docenti e personale tecnico, all’inizio di ogni anno scolastico, garantiscono, come supplenti, l’avvio dell’anno scolastico nelle scuole. Migliaia di docenti hanno conseguito l’abilitazione in Italia con corsi organizzati dalle Università a numero chiuso, ma continuano a rimanere fuori dalle graduatorie ad esaurimento, mentre i loro colleghi abilitati all’estero ne sono inseriti a pieno titolo.
La norma stabilisce alcuni criteri per la stabilizzazione del personale docente e del personale Ata, e per l’inserimento di personale docente nelle graduatorie ad esaurimento nel rispetto della normativa comunitaria.
Per quanto riguarda il personale docente e Ata della scuola che ha superato un concorso per titoli ed esami, si tratta di personale inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Articolo 1
(Disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari nell’amministrazione scolastica)
1. Entro l’anno scolastico 2012-2013, al fine di dare attuazione nell’amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 368/01, e al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico nel settore dell’istruzione e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Considerata la normativa comunitaria di cui alle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, attuata con decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 206 e quanto previsto dall’art. 5-bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169, nei termini e nelle modalità fissati con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da adottare entro il 30 aprile 2011, possono inserirsi, a domanda, con riserva nelle graduatorie ad esaurimento disposte per il biennio 2011/2013, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID, ABA), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, attivati nell’anno accademico 2008/2009 e 2009/2010, e coloro che si sono iscritti negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica, e i docenti che sono in possesso di un’abilitazione conseguita in Italia. La riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno del relativo anno accademico corrispondente, secondo modalità stabilite con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e i docenti sono collocati nelle graduatorie nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Articolo 2
(Copertura finanziaria)
1. Le risorse previste dal comma 14 dell’articolo 8 di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono destinate al finanziamento di un piano straordinario di assunzioni per l’attuazione della presente legge, da autorizzare con Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro.
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