Flc CGIL Lombardia: PENSIONAMENTI D’UFFICIO E ...

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Flc CGIL Lombardia: PENSIONAMENTI D’UFFICIO E ...

Messaggiodi edscuola » 26 febbraio 2012, 11:51

PENSIONAMENTI D’UFFICIO E PERMANENZA IN SERVIZIO CON RIFORMA MONTI-FORNERO

DI RAFFAELE CIUFFREDA

Pensionamento d’ufficio personale docente ed ATA.
Il pensionamento d’ufficio negli anni scorsi ha riguardato chi avesse maturato i limiti di età (65 anni) o di servizio (40 anni di contributi) come previsto dall’ articolo 72 del decreto-legge 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 2008, n. 133, e successive modificazioni, continuerà ad applicarsi, con i criteri specificati dalla Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 anche in merito a soprannumerari età.
Naturalmente a decorrere dal 1° gennaio 2012 per l’applicazione della norma si dovrà considerare la rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento avvenuta con Art. 24 L.214/2011 come di seguito descritti:

• Pensione di vecchiaia - Il requisito di età previsto per la pensione di vecchiaia sale a 66 anni (art. 24, comma 6).

• Pensione anticipata – con anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese - per gli uomini - e di 41 anni e 1 mese per le donne.

Chi ha i requisiti al 31 dicembre 2011 per l'accesso alla pensione con il vecchio regime ossia :
- quota 96 costituita da età anagrafica minima di 60 anni e 36 di contributi o da 35 anni di contributi e 61 anni di età;
- 40 anni di servizio e contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica
- 65 anni di età per gli uomini e 61 per le donne se entrambi possano fare valere almeno 20 anni di contribuzione
Può :
• lasciare il lavoro, senza incappare nelle nuove norme contenute nella manovra correttiva dei conti pubblici del governo Monti.
• può anche decidere di continuare a lavorare, congelando il diritto alla pensione che potranno esercitare quando vorranno.

Salta quindi per loro il vincolo a lasciare con 40 anni di contributi versati o 65 anni di età.
Dovrebbero rimanere validi anche i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 sopra richiamata naturalmente adeguati ai nuovi limiti per pensione di vecchiaia ed anticipata.
Quindi con la precisazione che la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei a 42 anni e 1 mese - per gli uomini - e di 41 anni e 1 mese per le donne, può operare solo se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2012 e che i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei limiti sopradescritti nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Per il personale in part-time il compimento dei limiti massimi va considerato tenendo presente anche il raggiungimento della misura massima di pensione corrispondente.
Per quanto riguarda l’apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell’a.s. 2011-2012, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2012.2013.


Pensionamento d’ufficio personale AREA V – DIRIGENTI SCOLASTICI

Raggiungimento massimo contributivo: la direttiva 94/2009 ha previsto, con riferimento agli incarichi in essere, in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché nei confronti di coloro per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e puntuale documentazione, la consistenza e la qualità del servizio prestato, l’Amministrazione procederà in ogni caso alla risoluzione del rapporto di lavoro, dandone comunicazione all’interessato nei termini previsti dall’art. 72, comma 11 e a condizione che siano state attivate le procedure di garanzia previste dall’art. 37 del CCNL dell’ Area V.
Negli altri casi il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, può motivare la mancata risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che abbiano maturato i nuovi requisiti contributivi , sulla base del numero di eventuali uffici dirigenziali vacanti nell’ambito regionale, per i quali si dovrebbe far ricorso all’istituto di reggenza, o delle particolari situazioni che rendano opportuna la continuità di direzione da parte degli attuali titolari, anche in ragione della loro professionalità ed esperienza, nonché della mancanza nelle graduatorie di aspiranti alla nomina a dirigente scolastico.

Compimento del 66° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro dovrebbe avvenire automaticamente al verificarsi della condizione del nuovo limite massimo di età e comunicata per iscritto dall’Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni secondo i criteri contenuti nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009;

In relazione ai dirigenti scolastici, per i quali, peraltro, il termine per la presentazione dell’istanza di trattenimento in servizio è fissato al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, pur facendo riferimento in via generale ai criteri sopra indicati, valuteranno ulteriormente, attesa la specificità della funzione esercitata e l’autonomia del relativo contratto di lavoro:
• la circostanza che non si sia esaurita per ciascun dirigente l’efficacia temporale del contratto in atto, ai sensi di quanto previsto dalla citata C.M. n. 10/2008;
• l’insussistenza di eventuali situazioni di esubero a livello regionale
• la consistenza e qualità del servizio prestato con adeguata e documentata motivazione.

Era inoltre previsto che al fine di assicurare la realizzazione della delicata fase transitoria dei processi di innovazione avviati e ai fini di una migliore qualificazione del servizio, per la più utile concessione della proroga fino al compimento del 67° anno di età, si sarebbe dovuto tenere in debito conto sia il numero delle presidenze che si renderanno vacanti e del conseguente elevato numero di reggenze da conferire, sia l’eventuale esaurimento delle graduatorie da cui attingere per il conferimento dell’incarico di dirigente scolastico.


DUBBI CIRCA L’APPLICAZIONE DEL PENSIONAMENTO D’UFFICIO IN CONSIDERAZIONE DELLE NORME MONTI-FORNERO.

Massimo contributivo.
Il concetto di massimo contributivo (ex 40 anni) in verità non si evince più dalle norme in vigore infatti è previsto un limite minimo di contribuzione, differenziato tra uomini e donne, per l’accesso al sistema pensionistico (art.24 comma 10).

Penalizzazioni.
L’ art. 24, comma 10 prevede penalizzazioni per chi non ha raggiunto i 62 anni di età anagrafica:
“riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.”
La norma dovrebbe consentire al personale che ha raggiunto i requisiti pensionistici dei 42 anni e 1 mese - per gli uomini - e di 41 anni e 1 mese per le donne, ma che non ha raggiunto i 62 anni di età di età, di permanere in servizio volontariamente fino al raggiungimento del requisito di età di 62 anni in modo da non subire il trattamento sfavorevole in tema di penalizzazioni.

Limite 66 anni ed incentivi alla permanenza.
L’applicazione delle norme previste dall’ articolo 72 del decreto-legge 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 2008, n. 133, e successive modificazioni, dovrebbero in ultimo essere coordinate con le nuove norme esistenti nella L.214/2011 che in caso contrario risulterebbero in contraddizione le une con le altre.
Infatti l’art.24 comma 1 prevede tra i principi fondamentali e criteri al punto “b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa”.
Inoltre l’art.24 comma 4 prevede che “Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni”.
Ed ancora l’art.24 comma 16 prevede che vi sia estensione coefficienti di trasformazione per contributivo fino a 70 anni.

Ora è lecito chiedersi quale incentivo alla permanenza in servizio anche fino a 70 anni si voglia perseguire in presenza di pensionamento d’ufficio anche prima dei 62 anni di età??

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RIFORMA PENSIONI FORNERO-MONTI DICEMBRE 2011 NORME DI INTERESSE CONPARTO SCUOLA E DIRIGENTI SCOLASTICI
legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201

Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

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Tra obiettivi gli incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa
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4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.

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Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,
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6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
omissis
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;

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Requisiti per pensione di vecchiaia per
c) lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti pubblico impiego
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8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.

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Pensione vecchiaia requisito 66 anni
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10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.

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Pensione anticipata minimi di anzianità:
2012: 42a e 1m per gli uomini e 41a e 1m per le donne
2013: 42a e 2m per gli uomini e 41a e 2m per le donne
2014: 42a e 3m per gli uomini e 41a e 3m per le donne
penalizzazioni prestazioni in relazione ad età anagrafica di 62 anni. 1% fino a 60 anni e 2% per ogni anno sotto 60.
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12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica»;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva»;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine, la parola «anagrafici».

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Pensione anticipata con requisiti contributivi indipendentemente dall’età anagrafica
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14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, ….
omissis

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requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011
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16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
omissis

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Estensione coefficienti di trasformazione per contributivo fino a 70 anni con effetto dal 1° gennaio 2013
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