CISL Scuola: Dossier Governance

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CISL Scuola: Dossier Governance

Messaggiodi edscuola » 16 novembre 2012, 7:10

AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Cronistoria di una proposta cambiata
14 novembre 2012
Cisl Scuola, novembre 2012

Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali
Viene da chiedersi, ascoltando gli slogan che contestano oggi “il progetto Aprea”, se chi li scandisce si rende conto di come e quanto sia cambiato, rispetto a quello firmato dall’allora sottosegretaria all’Istruzione del governo Berlusconi, il testo della proposta di legge approvata di recente dalla VII Commissione della Camera dei Deputati. Non vi compare più alcun cenno allo stato giuridico del personale docente, né al suo reclutamento: rimosse, dunque, le parti su cui si indirizzò, allora, il più marcato dissenso. Ma altre e consistenti sono le differenze che si possono cogliere nell’impianto complessivamente disegnato per la governance del sistema scolastico, a partire dagli organi di governo delle scuole, differenze che spiegano anche come sia stata possibile la convergenza di un ampio schieramento di forze, dal PD al PdL, a sostegno di una riforma il cui carattere bipartisan rappresenta uno degli aspetti più apprezzabili per chi, come noi, da tempo chiede che la scuola e la formazione non siano il terreno di un permanente ed esasperato conflitto ideologico.

La notizia
La VII Commissione Istruzione della Camera dei Deputati, nella seduta in sede legislativa del 10 ottobre u.s., ha approvato con votazione finale per appello nominale il testo unificato della Proposta di Legge “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali”.
Il testo è stato trasmesso al Senato della Repubblica (DDL n. 3542) per la seconda lettura, che le più accreditate previsioni politiche ritengono celere e definitiva.
Anche se ad oggi dagli Atti Parlamentari risulta che la 7a Commissione Istruzione, alla quale il provvedimento è stato assegnato il 6 novembre scorso, non ha ancora iniziato l’esame, è lecito ritenere che stia comunque per concludersi un estenuante e fin qui sterile confronto tra le forze politico-parlamentari che si trascina ormai da oltre un decennio sulla riforma degli organi collegiali della scuola, resa istituzionalmente e giuridicamente necessaria, tra l’altro, dalla mancata coerenza del D.L.vo 233/99 con la competenza legislativa concorrente delle Regioni, in materia di istruzione, a seguito della riforma del Titolo V – parte seconda- della Costituzione.
Uno sguardo al passato, recente e meno recente
Il dibattito intorno agli organi collegiali della scuola e, più in generale, agli strumenti della “partecipazione” ai vari livelli, suscitato dalla necessità di una riforma che restituisse loro slancio e vitalità a fronte di sempre più evidenti e preoccupanti atteggiamenti di delusione e disaffezione soprattutto delle componenti utenziali, risale almeno alla metà degli anni ottanta; ma fu soprattutto nella XIII (1996/2001) e XIV (2001/2006) Legislatura che maturarono specifiche iniziative politico- parlamentari che non ebbero, tuttavia, come detto, alcun approdo legislativo. Intendiamo qui riferirci, in particolare, alle Proposte di Legge di riforma degli organi collegiali d’istituto, degli organi collegiali Territoriali e del CNPI che i vari Governi che si sono succeduti alla guida del Paese, pur disponendo di apposite deleghe conferite dal Parlamento e più volte prorogate, non sono riusciti a portare a termine.
E’ forse questa la ragione per la quale nella vigente Legislatura (XVI – 2008/2013), ancorché al termine del mandato, il Parlamento ha inteso riappropriarsi direttamente della disciplina legislativa di questa materia.

Una rapida ricostruzione storica
Nella primavera del 1998, mentre il Governo gestiva la delega contenuta nel comma 15 dell’art. 21 della legge 59/97 (Bassanini) e metteva mano alla riforma degli OO.CC Territoriali, successivamente definita con il D.L.vo n. 233/99 (mai abrogato e mai applicato!), in Parlamento si avviava la discussione su varie Proposte di Legge (Acciarini e Altri, per la maggioranza, Aprea e Napoli per l’opposizione) i cui testi erano stati già presentati alla fine del 1996.
Il lungo ed estenuante confronto in Commissione e nel Comitato Ristretto portò anche allora all’elaborazione di un Testo Unificato, votato dai Deputati della maggioranza, e trasmesso all’Aula nel gennaio del 1999, con l’autorizzazione alla Relatrice Chiara Acciarini a riferirne positivamente. Dopodiché non se ne seppe più nulla e il testo venne cancellato a seguito dello scioglimento delle Camere.
Stessa sorte, come in una specie di replay, ma a parti scambiate, subirono analoghe iniziative parlamentari avviate nel novembre del 2001: vennero presentate , infatti, una serie di Proposte di Legge (Adornato, Angela Napoli, Grignaffini, Gambale, Titti De Simone); venne costituito – secondo la prassi regolamentare – un Comitato Ristretto che, dopo oltre due anni di duri, contrapposti e sterili confronti, elaborò un Testo Unificato, naturalmente votato solo dalla (nuova) maggioranza, con l’autorizzazione alla Relatrice Giovanna Bianchi Clerici a riferire positivamente, nella primavera del 2005, in Aula, dove il provvedimento si arenò nel disinteresse generale fino allo scioglimento delle Camere.
Sia nella prima che nella seconda occasione i Presidenti di turno della VII Commissione della Camera programmarono apposite audizioni delle OO.SS e delle Associazioni Professionali per acquisire orientamenti, valutazioni e contributi sui testi in discussione.

La linea chiara e coerente della Cisl Scuola
La CISL SCUOLA nelle suddette audizioni ribadì con coerenza e determinazione quanto sostenuto fin dall’approvazione della legge 59/97 e cioè come il modello culturale e istituzionale di riferimento per la riforma degli organi collegiali d’istituto non potesse essere che quello della partecipazione e della gestione democratica e collegiale fondata su una convinta cooperazione e solidarietà interprofessionale, nel rispetto dei distinti ruoli, competenze e responsabilità di tutte le componenti scolastiche.
Questa visione si contrapponeva, naturalmente, alle evidenti tentazioni “aziendalistiche” presenti nella Proposta della maggioranza di Centro/Destra (Adornato/Napoli) che , in nome di una malintesa e strumentale concezione dell’autonomia e dello snellimento delle procedure, trasformava di fatto il Consiglio d’Istituto in una sorta di Consiglio di Amministrazione sbilanciando l’equilibrio dei poteri decisamente in favore del Dirigente Scolastico.
E’ fuor di dubbio, sosteneva la CISL SCUOLA, l’urgenza di una riforma degli organi collegiali interni della scuola dell’autonomia in modo da completarne strumenti e procedure di governo e dei relativi percorsi decisionali alla luce – quantomeno – di almeno tre nuove circostanze istituzionali e ordinamentali:
- l’attribuzione ai Capi d’Istituto dello status dirigenziale;
- l’intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione con un nuovo e diverso
riparto delle competenze legislative esclusive e concorrenti tra Stato e Regione, comportante una notevole accentuazione delle competenze legislative delle Regioni in materia scolastica, in aggiunta a quelle amministrative che già il D.L.vo.112/99 – fino ad allora sostanzialmente ignorato e disatteso – espressamente declinava;
- la costituzione e l’insediamento delle RSU, dotate di specifiche potestà contrattuali, che modificavano ed arricchivano, quantitativamente e qualitativamente, il quadro delle relazioni sindacali esigibili a livello di istituzione scolastica.
Il perno della nostra posizione era costituito comunque, allora come ora, dalla piena salvaguardia della sovranità del Collegio dei Docenti in quanto organo tecnico dotato di autonomia professionale – diretta espressione della libertà d’insegnamento, costituzionalmente garantita – e quindi responsabile delle scelte educative, metodologiche e didattiche in materia di definizione del piano dell’offerta formativa, coerentemente ai contenuti dell’autonomia organizzativa e didattica puntualmente definita dal d.P.R. 275/99.
Queste scelte , che appartengono al patrimonio storico della nostra Organizzazione, peraltro sancite da specifiche mozioni congressuali, naturalmente guidarono e orientarono anche le nostre riflessioni sui contenuti dell’art. 2 dello Schema di Disegno di Legge “Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale e di organi collegiali delle istituzioni scolastiche”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 gennaio 2007, insieme al Decreto-Legge 7/2007 (il cosiddetto “Decreto Bersani 2”, convertito poi nella Legge 40/2007) che all’art. 13 (“Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica”) scorporava gli istituti di istruzione tecnica e quelli di istruzione professionale dalla filiera liceale disegnata dalla riforma “Moratti” e costituiva i “poli tecnico professionali” dei quali all’epoca risultavano incerti sia la fisionomia istituzionale che l’assetto ordinamentale, sotto i profili organizzativo, amministrativo, funzionale e didattico, ma che oggi – unitamente a quelli degli ITS – debbono ritenersi sufficientemente disciplinati.

Un imbarazzante vuoto normativo
La ripresa da parte del Governo di Centro/Sinistra, nel corso della (pur breve) XV Legislatura, di un intervento sugli organi collegiali nasceva anche dalla necessità di colmare un vuoto normativo legato alla mancata costituzione di quelli previsti dal D.L.vo n. 233/99, per cui l’art. 8, comma 3 poneva la scadenza del 1° settembre 2001, termine successivamente prorogato al 31/12/2002 dal D.L. n. 411/2001, convertito dalla Legge n. 463/2001.
A tale proposito è forse utile ricordare che le procedure di costituzione non vennero adottate essendo intervenuta sulla materia la Legge n. 137/2002, che delegò (nuovamente!) il Governo ad emanare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della Legge stessa “...uno o più decreti correttivi o modificativi di quelli già emanati ai sensi dell’art. 21, comma 15, della legge n. 59/97...”
Per la verità il Governo (del quale, come si ricorderà, faceva parte l’on. Valentina Aprea, in veste di Sotto-Segretaria del MIUR) mise mano ad uno Schema di Decreto Legislativo di riforma degli OO.CC. che ricalcava gli orientamenti di quelli precedentemente elaborati in sede parlamentare.
Ma a seguito del parere fortemente critico e negativo della Conferenza Unificata Stato-Regioni, il Ministro Moratti ritenne, in relazione alla delicatezza e complessità della materia, di soprassedere all’esercizio della delega nel termine prescritto, riservandosi di assumere iniziative in proposito.
Il Parlamento non desistette e, con la legge n. 186/2004, conferì una nuova delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, anch’essa tuttavia, ancora una volta, lasciata infruttuosamente decadere.
I cinque principi e criteri direttivi della Delega
La verificata “sterilità” delle iniziative parlamentari fino ad allora esperite e il proposito politico di riprendere in mano - questa volta in maniera risolutiva - la riforma degli organi collegiali d’istituto, furono presumibilmente le ragioni (accanto alla necessità di regolamentazione-gestione della discutibile e controversa questione legata alla modifica fiscale delle donazioni liberali in favore della scuola, introdotta dal già ricordato art. 13 del D.L. 7/2007) che indussero il Governo di Centro/Sinistra a chiedere nuovamente al Parlamento una specifica delega legislativa – da gestire entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge - per la “ridefinizione delle funzioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche”, finalizzata a garantire:
- “un maggiore raccordo tra le stesse e le istituzioni, gli enti, le imprese e le associazioni operanti nel territorio”
- “una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni scolastiche”
Il primo obiettivo tendeva a rendere più stringente la “territorialità” delle scuole e le dinamiche interattive della sussidiarietà orizzontale, conferendo una maggiore e più aggiornata legittimazione giuridica ed ordinamentale all’idea, già contenuta nella Legge-Delega del 1973 e nel successivo Decreto Delegato 416/74, secondo cui l’istituzione degli organi collegiali aveva il fine di realizzare “la partecipazione alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità civica e sociale”.
Il secondo era più chiaramente piegato verso una pur condivisibile esigenza di snellimento procedurale, che secondo le nostre valutazioni rischiava - se non correttamente interpretata, se non condizionata, cioè, dall’ esclusivo parametro funzionalistico - di compromettere l’effettiva democraticità e collegialità della partecipazione.
L’esercizio della delega legislativa da parte dei Governo sarebbe dovuta avvenire nel rispetto dei vincoli derivanti dai seguenti cinque principi e criteri direttivi:
1. valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali e attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
2. previsione della possibilità per le scuole di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanze esterne (enti locali, Università, Associazioni, Fondazioni, organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti nel territorio);
3. attribuzione alla Giunta Esecutiva, sulla base di indirizzi espressi dal Consiglio di Circolo/Istituto, di funzioni di supporto e collaborazione in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria e di gestione amministrativo- contabile e delle risorse derivanti da donazioni e contributi vari;
4. possibilità di istituire in ciascuna scuola un comitato tecnico volto a supportare e monitorare la corretta attuazione del POF durante l’intero anno scolastico;
5. previsione di specifici corsi di formazione per dirigenti scolastici e DSGA, finalizzati al più efficace esercizio delle rispettive funzioni, destinandovi una quota delle risorse di bilancio previste per la formazione.
In proposito non potemmo allora sottacere alcune nostre perplessità e riserve legate, ad esempio, alla possibilità di allargare la presenza negli organi collegiali di soggetti esterni che rischiavano di riproporre un ingorgo di rappresentanze che non solo contraddiceva l’esigenza di snellimento e funzionalità ma esponeva nuovamente l’istanza partecipativa alla fallimentare esperienza dei Distretti Scolastici.
Era per noi difficile, inoltre, comprendere la natura di quel ruolo di “supporto e collaborazione” che la Giunta Esecutiva avrebbe dovuto esercitare (e non si sa bene nei confronti di chi) rispetto alle decisioni economico-finanziarie e di gestione amministrativo-contabile, destinato quanto meno ad appesantirne il percorso e ad aumentarne l’eventuale tasso di conflittualità. Il riferimento specifico alle “donazioni”, peraltro, avallava il sospetto che, riportando la questione all’interno della riforma degli organi collegiali, il Governo volesse dare forza alla preclusione contenuta nel decreto-legge di un’automatica presenza dei soggetti donatari negli organi di gestione delle istituzioni scolastiche ed in qualche modo attutire l’impatto negativo di una disposizione che discriminava la scuola rispetto ai centri di ricerca e alle altre istituzioni preposte al perseguimento di finalità sociali.
Assolutamente inaccettabile risultava per noi l’idea di costituzione di un comitato tecnico (di cui la delega taceva in ordine alla possibile composizione, che a nostro avviso, comunque, non poteva e non doveva essere allargata alle componenti utenziali, già presenti nei Consigli di classe/interclasse/intersezione e nei Consigli di Circoli/Istituto) preposto a supportare e monitorare la corretta attuazione del POF. Si trattava chiaramente di una competenza di elaborazione, gestione e verifica che il Regolamento dell’autonomia chiaramente attribuisce al Collegio dei Docenti, da cui non può essere espropriato e che non può esercitare sotto tutela o in regime di libertà vigilata.
Senza mettere in discussione, infine, ruolo e competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA, ci sembrava molto limitativo prevedere corsi di formazione dedicati esclusivamente a queste due figure apicali.
La scuola dell’autonomia , obiettavamo, chiama in causa le responsabilità di tutti gli operatori ed esige ricorrenti ed efficaci azioni formative che li coinvolgano tutti, indistintamente.
Lo scioglimento repentino delle Camere e la conclusione prematura rispetto al limite fisiologico della Legislatura non consentì al Governo in carica di correggere e chiarire i principi e i criteri direttivi della delega e, soprattutto, di avviare e concludere la fase di predisposizione degli schemi dei relativi decreti legislativi di attuazione, “riazzerando” nuovamente i provvedimenti di riforma degli organi collegiali della scuola.
L’esordio della XVI Legislatura e l’originaria Proposta di Legge “Aprea”
Una delle prime iniziative parlamentari assunte proprio all’esordio dell’attuale Legislatura fu lo Schema del Progetto di Legge n. 953 “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti”, presentato il 12 maggio 2008 dall’On.le Valentina Aprea, da poco eletta Presidente della VII Commissione Cultura della Camera e, da tempo, Responsabile Scuola di Forza.Italia,ora P.D.L.
Non ci stupì allora più di tanto la circostanza della tempestiva assegnazione del provvedimento in sede referente alla stessa VII Commissione, avvenuta il successivo 27 maggio, e la contestuale richiesta di parere alle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Da ciò desumemmo, con forte preoccupazione, la volontà “politica” della maggioranza di Governo di garantire al provvedimento un iter parlamentare abbastanza spedito.
Questa scelta ci lasciò molto perplessi anche perché l’iniziativa dell’on.le Aprea, che considerammo intempestiva nei tempi, politicamente contraddittoria, sbagliata e invasiva di prerogative sindacali, nel prevedere una complessiva riorganizzazione del sistema di governo delle istituzioni scolastiche, della riforma degli Organi Collegiali, di una nuova disciplina dello stato giuridico dei docenti e degli organismi della loro rappresentanza, della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, veniva assunta in assenza delle indicazioni programmatiche in materia scolastica che, a nome del Governo, il neo-ministro del MIUR, On.le Mariastella Gelmini, si apprestava, per sua esplicita dichiarazione ufficiale, a rendere al Parlamento.
La Proposta di Legge, infatti, risultava originariamente costituita da 23 articoli distribuiti in 3 Capi concernenti, rispettivamente:
- governo delle istituzioni scolastiche
- autonomia delle istituzioni scolastiche e libertà di scelta educativa delle famiglie - stato giuridico, modalità di formazione iniziale e reclutamento dei docenti.
Nel Capo I veniva affrontata la riforma degli OO.CC. di istituto, con la sostanziale riproposizione dei contenuti della Proposta di Legge n. 2226 “Norme sugli organi di governo delle istituzioni scolastiche” d’iniziativa del Deputato Aprea ed Altri, presentata nel settembre del 1996, defluita e in gran parte cancellata nel Testo Unificato, cui s’è fatto precedentemente cenno, predisposto dall’On.Acciarini ed Altri, approdato in Aula ma senza esito della relativa discussione.
Come nella richiamata Proposta 2226/96, l’organo di governo veniva individuato nel Consiglio di Amministrazione, con affidamento della relativa presidenza al Dirigente Scolastico, in evidente contraddizione con il principio della netta separazione tra indirizzo e gestione che nella Relazione introduttiva si proclama di voler assumere. Nel Capo II, costituito da un unico articolo (11), si affrontavano le modalità e i tempi di trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e si prevedeva l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse finanziarie sulla base del criterio principale della “quota capitarla” tenendo conto, cioè, del numero effettivo degli alunni iscritti.
Nel Capo III, cuore del provvedimento, nel disciplinare le nuove modalità di reclutamento, si proclamava la libertà di insegnamento e se ne declinavano i contenuti, partendo dal presupposto che la Repubblica “...promuove, riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti”.
Su questa materia veniva fatto un poderoso “copia e incolla” con i principi dell’art. 5 della legge “Moratti” e con il D.L.vo 227/2005 (ambedue abrogati dalla Finanziaria 2008) e si attingeva a piene mani ai contenuti delle Proposte di Legge n. 4091 e n.4095 “Stato giuridico e diritti degli insegnanti”, presentate dai Deputati Napoli e Santulli, riproponendone pressoché testualmente gli articoli sullo stato giuridico dei Docenti, la loro articolazione in tre fasce (iniziale,ordinario, esperto) le modalità di passaggio e di carriera, la valutazione, l’Albo regionale, l’indizione di concorsi da parte di ciascuna istituzione scolastica, l’istituzione della vice-dirigenza, la costituzione di organismi tecnici rappresentativi, la previsione di un’area contrattuale autonoma e di una rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area, con conseguente soppressione delle RSU.
C’era, dunque, materia più che sufficiente per un programma di Legislatura che ci poneva un interrogativo di fondo che andava oltre il merito, per noi assolutamente inaccettabile: chi è il soggetto politico e istituzionale con il quale avremmo dovuto confrontarci per le politiche scolastiche e professionali?

Nel merito del suddetto articolato, la CISL SCUOLA esprimeva le seguenti valutazioni, che riportiamo testualmente:

1) Sull’inopportunità temporale
Pur nel rispetto della sovranità legislativa del Parlamento, riteniamo assolutamente inopportuna un’iniziativa legislativa che intende intervenire sulla scuola – con propositi di evidente destrutturazione del sistema scolastico pubblico- in una fase in cui recentissimi provvedimenti del Governo assunti in attuazione dell’art. 64 della Legge 133/2008 e dell’art. 4 della Legge 169, ne stanno mettendo a rischio la tenuta sul duplice versante degli assetti organizzativi e didattici, che insieme concorrono a sostenere la possibilità di corrispondere adeguatamente al fabbisogno formativo del Paese.
Lo stato di profondo disagio che incombe sulla scuola consiglierebbe al Parlamento una moratoria legislativa sulla scuola stessa con conseguente allentamento di un accanimento riformistico che consentirebbe una doverosa pausa di riflessione sugli esiti di un sommovimento istituzionale e ordinamentale che- privo, peraltro, di coinvolgimento, partecipazione e condivisione- ha finora generato disorientamento sociale e professionale.
Buon senso, realismo e ragionevolezza imporrebbero l’esigenza di evitare, per quanto possibile, motivi e occasioni di ulteriore inasprimento ed esasperazione della conflittualità attualmente esistente.

2-Sulla contraddittorietà politica
L’evidente sovrapposizione, in materia di formazione iniziale dei docenti (con prevedibili ripercussioni sulle modalità e procedure di reclutamento) della Proposta di Legge 953 con il Regolamento delegificato che il MIUR sta predisponendo in attuazione dell’art. 2, comma 416, della Legge 244/2007, risulta politicamente contraddittoria in quanto prefigura un evidente conflitto istituzionale tra Governo e Parlamento, innescato proprio da una autorevole esponente della maggioranza parlamentare, al tempo stesso Presentatrice e Relatrice del provvedimento, che riveste una prestigiosa carica istituzionale in quanto Presidente della VII Commissione Istruzione della Camera ed esercita un importante ruolo politico in quanto Responsabile-Scuola del maggior partito di maggioranza.
E’ necessario che il Parlamento mantenga, per quanto possibile, una linea di continuità rispetto alla disciplina di una materia così rilevante sotto il profilo sociale, culturale e professionale, nell’interesse della scuola, della società e di quanti aspirano ad intraprendere la professione docente.
Esiste, inoltre, un ulteriore profilo di confliggenza della Proposta di Legge 953 con la Legge 4 marzo 2009, n.15 (di iniziativa del Governo), che interviene sul sistema delle relazioni sindacali e sulle prerogative (compiti, strumenti, livelli e modalità) della contrattazione rimettendo, ad esempio, la previsione della vice-dirigenza, che ci vede assolutamente contrari giacché alimenterebbe un eccesso di burocratizzazione nella governance delle scuole, alla naturale sede negoziale che la PdL C 934 – al contrario, per noi inopportunamente - intende istituzionalizzare attraverso la legge. Pur consapevoli della distinzione e autonomia dei compiti e delle prerogative, che la Costituzione affida, rispettivamente, al Governo e al Parlamento, esprimiamo l’avviso che il Governo possa, e in questo caso debba, svolgere una funzione di coordinamento e di indirizzo dell’attività parlamentare e invitare, quindi, la VII Commissione Cultura della Camera a rinviare l’esame del provvedimento in questione e comunque a rivederne profondamente i contenuti.

3) Sulle scelte di merito
Le ragioni della nostra contrarietà rispetto ai contenuti della PdL C 943 riguardano prevalentemente:
a) la possibilità di trasformazione delle scuole in “fondazioni” disciplinate, quindi, dal Codice Civile e assoggettate all’attività di controllo del Prefetto. Il ricorso alla “fondazione“ quale standard organizzativo di riferimento può risultare certamente utile per la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, come di fatto è avvenuto con il DPCM 25 gennaio 2008; ma è assolutamente improponibile quale modello generalizzato, ancorché offerto alla libera adesione delle istituzioni scolastiche, che vedrebbero così snaturato il loro assetto istituzionale;
b) la previsione di un Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo aperto anche a soggetti esponenziali del mondo economico e produttivo, introduce una visione “aziendalistica” della scuola, che non solo rischia di ridurne gli ambiti di autonomia organizzativa e didattica ma risulta estranea alla nostra idea di comunità educante e non coerente con i supremi principi costituzionali;
c) l’affidamento alla Legge di materie disciplinate dalla contrattazione collettiva a seguito del processo di “privatizzazione/contrattualizzazione” del rapporto di lavoro del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, i cui profili fondamentali sono, appunto, gli inquadramenti, le modalità, le condizioni e i tempi delle progressioni di carriera e i conseguenti livelli retributivi. Già nel corso della XIV Legislatura assistemmo ad un analogo tentativo per opera degli Onorevoli Napoli e Santulli che riuscimmo a sventare richiamando sia i contenuti del cosiddetto Protocollo “Fini” (all’epoca Vice-Presidente del Consiglio), cioè l’intesa sottoscritta tra Governo e Parti Sociali il 4 febbraio 2002 , contenente l’impegno “...a rispettare la prevalenza della contrattazione rispetto alle disposizioni di legge”, sia il principio contenuto nella Direttiva 1 marzo 2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri (all’epoca Silvio Berlusconi), nella quale veniva ribadita la ripartizione degli ambiti tra fonti pubblicistiche e privatistiche. Il reiterato proposito di affidare alla legge la regolamentazione di materie da tempo demandate alla contrattazione collettiva vede la CISL SCUOLA fermamente contraria in quanto, eliminando aspetti essenziali di rappresentanza propri delle Organizzazioni sindacali, riduce sostanzialmente le tutele del personale della scuola;
d) l’intervento unilaterale sul sistema e gli istituti delle relazioni sindacali, disponendo la soppressione delle RSU a livello di istituzione scolastica che, oltre a vulnerare i principi e gli strumenti della disciplina pattizia definita dal D.L.vo 165/2001, depotenzia sostanzialmente l’autonomia scolastica della quale, appunto, le RSU e la contrattazione d’istituto costituiscono la naturale evoluzione e il coerente approdo.
Dal progetto Aprea al testo unificato
La forte opposizione all’originaria Proposta di Legge “Aprea”, anche a seguito dei contrasti sorti all’interno della stessa maggioranza di Governo, in particolare da parte della Lega Nord, e la presentazione di numerose altre Proposte di Legge, sulle stesse materie, da parte di tutti i Gruppi parlamentari, hanno comportato un radicale mutamento degli orientamenti della VII Commissione Istruzione della Camera; ciò ha consentito, nell’ambito di un Comitato Ristretto all’uopo costituito, di approdare a un Testo Unificato sul quale, a partire dal gennaio del 2009, si è avviata la discussione di merito caratterizzata da una significativa azione emendativa e dall’approvazione del Testo Unificato il 27 marzo 2012 in sede referente, favorita dalla sostanziale condivisione dei maggiori Gruppi politici della maggioranza e dell’opposizione.
Ciò ha reso possibile anche la richiesta e l’ottenimento da parte della VII Commissione Istruzione della sede legislativa, conclusa con la votazione finale, in prima lettura, di cui abbiamo dato notizia in apertura del presente lavoro.

Il testo attuale
Sintesi dei contenuti del provvedimento (C 935 e Abbinate) varato dalla VII Commissione della Camera, trasmesso al Senato (S 3542) e alcune prime osservazioni della Segreteria Nazionale
(riportate tra parentesi)
La Proposta di Legge “Norme per l’autogoverno delle scuole statali”, è costituita da due capi:
- capo 1 - Autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche statali
- capo 2 - Rappresentanza istituzionale delle scuole autonome
(Il provvedimento, quindi, si occupa esclusivamente di partecipazione e rappresentanza interna ed esterna alle istituzioni scolastiche, e non disciplina altre materie quali stato giuridico – carriera – reclutamento – progressioni economiche ed altro come nell’originaria proposta Aprea Conseguentemente vengono meno gran parte dei giudizi fortemente critici da noi espressi nei confronti dell’originaria Proposta di Legge “Aprea”, sopra richiamati e la nostra ferma opposizione alla previsione di un iter accelerato di approvazione del provvedimento)
Il provvedimento, già frutto di una mediazione emendativa che ha portato al testo unificato delle numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare, a seguito di consistenti emendamenti apportati sia nella discussione e approvazione in sede referente (4/10/2012) che successivamente in sede legislativa,prevede:
- l’attribuzione di una autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regoleranno l’istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adotteranno appositi regolamenti.
- Sono previsti nuovi organi delle istituzioni scolastiche:
a. il consiglio dell’autonomia;
b. il dirigente scolastico;
c. il consiglio dei docenti che si articolerà in consigli di classe, commissioni e
dipartimenti;
d. il nucleo di autovalutazione.
Il Consiglio dell’autonomia, che sostituisce il Consiglio di istituto, avrà tra l’altro il compito di elaborare e approvare lo statuto di autonomia dell’istituzione scolastica.
Il dirigente scolastico, nell’ambito delle funzioni definite dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avrà la legale rappresentanza dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestirà le risorse umane, finanziarie e strumentali, rispondendo dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.
La funzione essenziale del consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti, sarà la progettazione dell’attività didattica. Il Consiglio dei docenti opererà anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell’elaborazione del piano dell’offerta formativa, manterrà un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale. Il consiglio di classe sarà composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, dai rappresentanti di classe degli studenti.
Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predisporrà un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall’INVALSI. Tale Rapporto sarà assunto come parametro di riferimento per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto verrà reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.
Con regolamento del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sarà istituito il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome. Il Consiglio sarà presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vedrà la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell’INVALSI.
Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione, nonché di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Le Regioni avranno il compito di definire strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza, prevedendo anche ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.
Le Regioni potranno istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, stabilendone la composizione e la durata. La Conferenza esprimerà parere sugli atti regionali d’indirizzo e di programmazione in materia di:
a. autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
b. attuazione delle innovazioni ordinamentali;
c. piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell’offerta formativa, anche in relazione a percorsi d’integrazione tra istruzione e formazione professionale;
d. educazione permanente;
e. criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
f. piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.
La Conferenza, ove costituita, svolgerà attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale. Le Regioni potranno altresì istituire Conferenze di ambito territoriale che costituiranno il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato territorio.
Poiché negli ultimi tempi una delle ragioni che più avevano determinato lo stallo del provvedimento era costituita dalla regolamentazione attraverso una legge nazionale del rapporto tra Stato e Regioni, va sottolineato come fin dalla primavera scorsa il Testo Unificato della PdL 953 aveva avuto il parere favorevole sia della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali sia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Qualche ulteriore approfondimento
In attesa di eventuali integrazioni e modifiche che il testo potrà subire nella successiva lettura da parte del Senato, sulle quali naturalmente siamo fin da ora impegnati a ritornare, riteniamo utile riportare alcune disposizioni di dettaglio sulle quali abbiamo espresso nostre specifiche valutazioni.
CAPO I - Autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche statali
L’art. 1 assume sul piano giuridico istituzionale la nozione di autonomia discendente dalla tutela dell’art.117 della Costituzione e in riferimento all’art. 21 della legge 59/97 e dal dpr 275/99. Si tratta, quindi, sempre di una autonomia funzionale, con l’aggiunta, però, del riconoscimento dell’autonomia statutaria, “...nel rispetto delle norme generali sull’istruzione...” consistente nella potestà di regolare, attraverso un proprio Statuto, l’istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica, nel rispetto di alcuni specifici vincoli contenuti nello stesso articolo, quali:
a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
b) il dialogo costante tra l’espressione della libertà di insegnamento della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.
Per quanto attiene al funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.
(La mancanza di ulteriori indicazioni, criteri e vincoli in materia di composizione, funzionamento e modalità di partecipazione – salvo del numero minimo (9) e massimo (13) dei componenti il C.d.A – potrebbe creare notevoli disparità tra scuola e scuola nel concreto esercizio dell’autonomia statutaria derivante dalla Legge)
Nell’art. 2 vengono declinati gli organi e ripartite le rispettive funzioni:
a) Il Consiglio dell’autonomia che è organo di indirizzo
b) Il dirigente che ha funzioni di gestione
c) Il consiglio dei docenti con funzioni tecniche
La novità è rappresentata dalla presenza di un Nucleo di autovalutazione (art. 8) dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico il cui compito consiste nel predisporre un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Il Rapporto è assunto come parametro di riferimento per il POF, il programma annuale delle attività, e per la valutazione esterna secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione.
La proposta definisce la composizione del nucleo: da un minimo di 5 fino a un massimo di 7 membri, dei quali almeno un soggetto esterno,almeno uno in rappresentanza delle famiglie, un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti. Spetta al Regolamento interno dell’istituzione la definizione della relativa disciplina di funzionamento.
Innovativa l’istituzione di una Conferenza di rendicontazione (art. 9) promossa annualmente dal C.d.A, aperta a tutte le componenti ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio, in particolare sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto.
(La disposizione è in qualche modo da collegare all’esigenza, sempre più diffusa, della predisposizione da parte delle scuole di un “bilancio sociale” della propria attività).
Lo Statuto (art. 3) viene redatto, approvato e modificato dal Consiglio dell’Autonomia ed è sottoposto al controllo formale da parte “dell’organismo istituzionalmente competente”, soggetto espressamente individuato nell’Ufficio Scolastico Regionale che in via transitoria (cioè fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione) è anche competente allo scioglimento del C.d.A in caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento).
Lo Statuto delle istituzioni scolastiche, come detto, regola l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica; in particolare, il Consiglio dell’Autonomia:
a) adotta lo statuto;
b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in
materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
e) approva il conto consuntivo;
f) delibera il regolamento di istituto;
g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;
h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione
ai soggetti di cui all'articolo 10.
i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto
dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.
(Le istituzioni scolastiche, in sostanza, dispongono di 3 Documenti: lo Statuto, il Regolamento di funzionamento del C.d.A. e il Regolamento di funzionamento di Istituto, tutti e 3 adottati/deliberati dal C.d.A. Più che prevedibile il rischio di ridondanza o sovrapposizioni)
Lo Statuto può essere modificato, decorsi 6 mesi dall’insediamento dal C.d.A. con maggioranza qualificata (2/3). Rispetto all’attuale ordinamento vengono mantenute le scelte della presidenza del C.d.A riservata ad un genitore e la presenza di diritto del D.S. Del Consiglio dell’Autonomia fa parte il DSGA , senza diritto di voto, con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, oltre che di Segretario.
(Il riferimento ad una procedura democratica ed elettiva di costituzione delle rappresentanze delle componenti si desume esclusivamente da una norma transitoria che fissa entro il 30 settembre dell’a.s. successivo alla definizione dello statuto le “elezioni” del C.d.A).
Paritetica la presenza di genitori e docenti; garantita anche la presenza elettiva del personale ATA, non prevista nella precedente formulazione.
Il Regolamento di funzionamento del C.d.A definisce le modalità di costituzione delle rappresentanze delle diverse componenti.
L’attuale collegio dei docenti assume la denominazione di Consiglio dei Docenti e opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe (formalmente ripristinati rispetto alla prima versione del Testo Unificato) e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale. Viene confermata la competenza del Consiglio dei Docenti in materia di programmazione delle attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni.
La piena responsabilità e libertà di docenza del Consiglio dei Docenti nella programmazione e attuazione dell’attività didattica in ogni classe vanno esercitate “... nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo”.
(Ci lascia perplessi la disposizione di cui all’art.6 comma 1 che affida allo Statuto e al Regolamento relativo al Consiglio dei Docenti e sue articolazioni, la disciplina dell’attività del consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, in quanto non coerente con la funzione tecnica del C.d.D e priva di alcun riferimento agli obblighi contrattuali. Condivisibile, in via generale, la previsione di un collegamento costante del C.d.D nella definizione del POF con gli organi che esprimono “le posizioni di genitori, alunni e comunità locali”. Ma quali sono questi organi? Assemblee, consulte, consigli di classe con genitori? Il Testo è incerto tra una scelta di tipo esortativo ovvero prescrittivo, che andrebbe comunque disciplinata)
Nell’ambito della propria autonomia statutaria, le scuole possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori .Tale possibilità va esercitata nel rispetto dei requisiti e dei criteri fissati con apposito Regolamento governativo e dell’art. 7 del dPR 275/99 (art. 10, comma 1). Scompare il riferimento alle “fondazioni”, anche se questa possibilità è prevista per la costituzione degli ITS, il cui format organizzativo, come è noto, è costituito proprio dalla “fondazione di partecipazione”, disciplinata dal Codice Civile, della quale la scuola è soggetto proponente.
(N.B.: La costituzione di “...reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie” è al momento già prevista dall’art. 50, comma 1, lett. c) del decreto-legge 5/2012, convertito dalla legge 35/2012 “Semplificazioni”, come una delle finalità da conseguire attraverso l’adozione da parte del MIUR di apposite Linee-Guida).
Alle fondazioni (unitamente ad altri soggetti pubblici o privati,associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit) si fa comunque riferimento come soggetto dal quale le scuole possono ricevere contributi finalizzati al sostegno economico della loro attività. Per le contribuzioni superiori a € 5.000 è richiesto ai soggetti eroganti il vincolo legislativo o statutario di rendere pubblico il proprio bilancio.
(In materia di erogazioni liberali a favore delle istituzioni scolastiche finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, va tenuta presente anche la disposizione contenuta nell’art. 13, comma 3, della Legge 40/2007 - “Fioroni” - che prevedeva una detrazione fiscale del 2% del reddito d’impresa del soggetto erogante, nella misura massima di € 70.000 annui)
CAPO II - Rappresentanza istituzionale delle scuole autonome
Con apposito Regolamento ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari, il MIUR provvede all’istituzione del Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, presieduto dal Ministro dell’istruzione, Università e Ricerca, costituito dai rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei Consigli delle istituzioni scolastiche autonome. Il bilanciamento delle rappresentanze, i compiti e le attribuzioni concrete di questo organismo verranno specificati e dettagliati nel predetto Regolamento.
(Si tratta, pertanto, almeno per i rappresentanti dei genitori, di elezioni di seconda istanza, con evidente intento di semplificazione delle procedure elettorali. Per come è formulato il testo, non è chiaro se la stessa modalità riguarderà anche i docenti, mentre è sicuramente generalizzato il voto dei dirigenti. Il nuovo Organismo sostituisce l’attuale CNPI e nella sua composizione accoglie l’ingresso dei genitori. Manca la rappresentanza degli studenti, dei quali è più che prevedibile la mobilitazione).
In questo organismo è prevista anche la partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e dal Presidente dell’INVALSI.
Il CNAS viene definito:
- organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali e
Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione;
- organo di tutela della libertà di insegnamento e della qualità della scuola
italiana;
- organo di garanzia della piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Le Regioni, nell’ambito delle prerogative costituzionali definite dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza, in quanto titolari di competenze legislative concorrenti in materia scolastica, oltre che esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e, conseguentemente, “...in quanto soggetti imprescindibili nella organizzazione e nella gestione dell’offerta formativa regionale...”.
A tal fine le Regioni istituiscono la Conferenza Regionale del Sistema educativo, scolastico e formativo e ne stabiliscono composizione e durata.
(Il provvedimento non pone – e non poteva essere diversamente – alcun vincolo all’autonoma potestà regionale di stabilire le componenti delle Conferenze al fine di legittimarne la rappresentatività. Un intervento in tal senso di una legge nazionale avrebbe inevitabilmente esposto il provvedimento a censure di incostituzionalità. La stessa osservazione vale anche per le Conferenze Territoriali. A noi sembra, comunque, importante che in questi organismi venga garantita una presenza di personale della scuola in grado di assicurare le necessarie competenze tecnico- professionali).
La Conferenza esprime parere sugli atti regionali normativi e di indirizzo sulle seguenti materie:
a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa,
anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione
professionale;
d) educazione permanente;
e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali;
f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.
Le Regioni istituiscono, altresì, Conferenze di ambito territoriale , quali luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche,gli Enti Locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato territorio.
(Sembrano riproporre, vagamente, i soppressi Distretti Scolastici)
Le Conferenze hanno sostanzialmente compiti consultivi su tutte le materie che direttamente o indirettamente chiamano in causa le competenze esclusive o concorrenti delle Regioni (rete scolastica, programmazione dell’offerta formativa, accordi, reti, consorzi, continuità tra i vari cicli di istruzione, integrazione alunni diversamente abili, adempimento dell’obbligo di istruzione e formazione).
(Pur restando al momento incerta la natura giuridico-istituzionale di queste “Conferenze”, delle quali, appunto, occorrerà verificare se si tratta tecnicamente di “organi” ovvero se siano assimilabili a “consulte” o ad altri soggetti partecipativi, il Capo II tiene conto del mutato quadro istituzionale discendente dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Si superano così, sul piano sia giuridico che politico, le riserve sulle scelte di riforma degli organi collegiali assunte dal Decreto Legislativo 233/99 in attuazione della delega contenuta nell’art 21 della Legge 59/97, Bassanini, di fatto “congelato”, e nei confronti dell’originaria Proposta di Legge C. 953, Aprea, che aveva incontrato la forte ostilità della Lega, allora facente parte della maggioranza).
Seguono le abrogazioni di tutte le disposizioni del Decreto Legislativo 297/94 in materia di organi collegiali, ad eccezione di quella concernente gli insegnanti tecnico-pratici (art.5, comma 1/bis). Con la costituzione delle Conferenze Regionali e Territoriali cessano di avere efficacia i Consigli Scolastici Distrettuali e Provinciali, in realtà già abrogati del Decreto Legislativo 233/99.
Il CNPI durerà in carica fino all’insediamento del CNAS.
Anche questo provvedimento, naturalmente, non sfugge alla “clausola di neutralità finanziaria” per la quale la sua attuazione deve avvenire “...senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
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