Lezioni private e funzione docente nella scuola pubblica: limiti di liceità, conflitto di interessi e responsabilità disciplinare
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
1. Premessa
Il tema delle lezioni private impartite dai docenti della scuola pubblica si colloca all’incrocio tra diritto scolastico, pubblico impiego e responsabilità disciplinare. La questione non può essere risolta nei termini semplificati di una alternativa secca tra liceità e divieto: l’ordinamento, infatti, ammette in via generale spazi di attività privata del docente, ma li sottopone a una disciplina restrittiva, volta a impedire che l’interesse economico individuale interferisca con l’esercizio imparziale della funzione educativa e valutativa.
La regola più netta è quella posta dall’art. 508 del Testo unico della scuola, come richiamata anche nella prassi amministrativa scolastica: al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Attorno a tale divieto si sviluppa un regime di controlli, autorizzazioni e possibili sanzioni che rende il fenomeno delle lezioni private giuridicamente rilevante non solo sul piano deontologico, ma anche su quello disciplinare e patrimoniale.
2. Il fondamento normativo: l’art. 508 d.lgs. n. 297/1994
La fonte speciale di riferimento è l’art. 508 del d.lgs. n. 297/1994, dedicato alle incompatibilità del personale scolastico.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito lo stesso impianto, precisando che per il personale docente l’insegnamento privato è “circondato da limiti e in qualche caso anche da divieti”, tra cui il divieto di lezioni agli alunni del proprio istituto, l’obbligo di informazione al dirigente e il potere di quest’ultimo di vietare o interrompere l’attività.
Ne deriva che il sistema delineato dall’art. 508 non contiene un divieto assoluto di lezioni private, ma una disciplina selettiva: divieto diretto per gli alunni del proprio istituto; ammissibilità condizionata per gli altri casi.
3. La liceità condizionata delle lezioni private
La prima conclusione, sul piano sistematico, è che il docente può svolgere lezioni private, ma solo entro limiti rigorosi. La Corte d’appello di Salerno ha chiarito che l’art. 508, comma 15, d.lgs. n. 297/1994 esprime il principio per cui non esiste una incompatibilità assoluta tra funzione docente e attività libero-professionale; al tempo stesso, la compatibilità va verificata in concreto dal dirigente scolastico, tenendo conto dell’assenza di pregiudizio per l’attività didattica e della compatibilità con l’orario di insegnamento e di servizio.
Nello stesso senso, la Cassazione ha affermato che ai docenti scolastici è consentito, previa autorizzazione, l’esercizio di libere professioni compatibili con la funzione docente; tuttavia, l’autorizzazione non elimina il limite generale del conflitto di interessi, anche solo potenziale.
Questo assetto consente di distinguere tre ipotesi:
lezioni private agli alunni del proprio istituto: vietate in via diretta;
lezioni private ad alunni esterni o provenienti da altri istituti: astrattamente consentite, ma soggette a informazione, comunicazione dei nominativi e controllo del dirigente;
attività professionali o incarichi retribuiti più ampi: leciti solo se previamente autorizzati e non incompatibili con i doveri d’ufficio né con l’imparzialità della funzione pubblica.
4. Il coordinamento tra art. 508 d.lgs. n. 297/1994 e art. 53 d.lgs. n. 165/2001
Il problema interpretativo centrale riguarda il rapporto tra la disciplina speciale della scuola e quella generale del pubblico impiego.
La Corte d’appello di Salerno ha escluso che l’art. 508, comma 15, costituisca una lex specialis integralmente derogatoria dell’art. 53, commi 7 e 8, d.lgs. n. 165/2001. Le due disposizioni, piuttosto, devono essere coordinate. Secondo tale ricostruzione:
l’art. 508 regola la compatibilità generale tra docenza e libera professione;
l’art. 53 disciplina i singoli incarichi retribuiti, imponendo la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
L’art. 53 prevede infatti che:
“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.”
La conseguenza è duplice. Da un lato, il docente non è sottratto al regime generale di controllo degli incarichi retribuiti; dall’altro, l’autorizzazione non ha natura meramente formale, ma richiede una verifica preventiva di compatibilità e di assenza di conflitto di interessi.
5. La ratio del divieto: imparzialità, terzietà della valutazione e buon andamento
Il divieto di lezioni private agli alunni del proprio istituto non è una scelta casuale o paternalistica: esso risponde a una precisa logica di garanzia dell’interesse pubblico.
Le fonti normative e giurisprudenziali convergono nel valorizzare il principio per cui il pubblico dipendente deve essere preservato da condizionamenti esterni suscettibili di alterare l’imparzialità dell’azione amministrativa. La Cassazione del 2025 collega espressamente il divieto di attività in conflitto di interessi alla “necessità di coerenza tra servizio pubblico e doveri primari di fedeltà”, richiamando l’art. 98 Cost.
Nel settore scolastico, tale ratio assume una valenza ancora più intensa. Il docente non è soltanto un prestatore d’opera intellettuale, ma il titolare di un potere valutativo incidente sul percorso formativo dello studente. Consentire un rapporto economico privato con l’alunno del proprio istituto significherebbe esporre la funzione valutativa al sospetto di parzialità, favoritismo o indebita pressione economica sulle famiglie.
In altri termini, il divieto è stabilito per evitare che l’attività privata:
comprometta la neutralità del docente;
condizioni la libertà di scelta delle famiglie;
alteri la fiducia nella correttezza di verifiche, scrutini ed esami;
trasformi la posizione pubblica in leva per un’utilità privata.
6. Il conflitto di interessi come limite generale
Anche quando le lezioni private o le altre attività professionali non riguardino studenti del proprio istituto, resta fermo il limite del conflitto di interessi.
La Cassazione ha chiarito che dall’intero impianto normativo “si colga un generale divieto di svolgere attività che siano in conflitto di interessi anche potenziale rispetto all’impiego pubblico e – per quanto qui rileva – alla docenza”, precisando che la violazione di tale limite integra “inadempimento e possibile illecito disciplinare”.
Il principio ha portata generale: l’autorizzazione eventualmente rilasciata dal dirigente scolastico contiene sempre, anche implicitamente, il limite del divieto di svolgere attività in conflitto, concreto o potenziale, con l’amministrazione di appartenenza. Ne segue che il docente non può invocare l’autorizzazione per neutralizzare ex post profili di incompatibilità che l’ordinamento considera strutturalmente rilevanti.
7. L’obbligo di previa autorizzazione e il controllo del dirigente scolastico
Le norme attribuiscono al dirigente scolastico un ruolo centrale.
Sul piano della disciplina speciale, il docente che assume lezioni private deve informare il dirigente e comunicare i nominativi degli allievi e la loro provenienza; il dirigente può vietare l’attività o interdirne la prosecuzione, sentito il consiglio di istituto.
Sul piano del pubblico impiego generale, l’autorizzazione agli incarichi retribuiti è condizione di liceità, e l’amministrazione è tenuta a verificare in via preventiva l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
La giurisprudenza di merito ha inoltre affermato che, per il personale docente, l’autorizzazione deve essere preventiva e che non sono ammissibili rinnovi taciti; la verifica di compatibilità deve poter essere rinnovata in relazione alle concrete condizioni didattiche e organizzative di ciascun anno scolastico. La mancanza di autorizzazione preventiva impedisce dunque all’amministrazione di compiere il giudizio ex ante richiesto dalla legge.
8. L’illecito: quando le lezioni private diventano disciplinarmente rilevanti
La violazione del divieto di impartire lezioni agli alunni del proprio istituto integra un fatto disciplinarmente rilevante.
Particolarmente significativa è la vicenda ricostruita nel documento giornalistico basato sulla giurisprudenza di legittimità: una docente, sanzionata per aver impartito lezioni private ai propri alunni, ha visto confermata la legittimità della censura, mentre è stata annullata la sospensione di un giornonon per insussistenza del fatto, ma per incompetenza dell’organo che l’aveva irrogata.
Il dato è importante: la condotta è stata ritenuta disciplinarmente illecita, ma il procedimento sanzionatorio deve rispettare le regole di competenza previste dall’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001 e dalla disciplina speciale scolastica.
9. Le sanzioni disciplinari applicabili
Il sistema disciplinare del personale scolastico resta fondato, nelle more della disciplina negoziale specifica, sulle sanzioni previste dal d.lgs. n. 297/1994, richiamate anche dalla giurisprudenza di legittimità. A ciò si aggiunge il quadro generale del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, che ribadisce criteri di gradualità e proporzionalità nella scelta della sanzione, tenendo conto dell’intenzionalità, del danno, del ruolo rivestito, della recidiva e del possibile coinvolgimento di minori.
Le sanzioni possono comprendere:
rimprovero verbale;
rimprovero scritto o censura;
multa;
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
La concreta misura dipende dalla gravità del fatto. Nel caso di lezioni private impartite a studenti del proprio istituto almeno la censura è stata giudicata proporzionata e legittima.
10. La competenza disciplinare: dirigente scolastico o Ufficio procedimenti disciplinari
Un profilo tecnico di particolare rilievo è la competenza all’irrogazione delle sanzioni.
La Cassazione ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato e con specifico riferimento anche al personale docente, la competenza va determinata in base alla sanzione edittale astrattamente prevista per la fattispecie, non in base alla misura che l’amministrazione ritiene in concreto di applicare. Da ciò discende che, quando la fattispecie è astrattamente punibile con sanzioni superiori al limite di competenza del dirigente, il procedimento deve essere gestito dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
In questa prospettiva si spiega la giurisprudenza che ha annullato una sospensione di un giorno irrogata dal dirigente scolastico pur in presenza di un fatto disciplinarmente sussistente: la sanzione era stata adottata da organo incompetente, con violazione delle garanzie procedimentali di terzietà.
11. Le conseguenze patrimoniali: riversamento del compenso e responsabilità erariale
Oltre al piano disciplinare, la violazione degli obblighi autorizzatori può produrre effetti patrimoniali.
L’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 dispone che, in caso di incarichi retribuiti svolti senza previa autorizzazione, “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato” all’amministrazione di appartenenza. Il successivo comma 7-bis stabilisce che l’omissione del versamento da parte del dipendente costituisce ipotesi di responsabilità erariale.
La Corte d’appello di Salerno ha qualificato la disciplina dell’art. 53 come imperativa e inderogabile, sottolineando che la sua funzione è quella di garantire l’obbligo di esclusività del pubblico dipendente, fondato sugli artt. 97 e 98 Cost.
Pertanto, il docente che svolga attività retribuite senza autorizzazione rischia non solo la sanzione disciplinare, ma anche:
il riversamento del compenso percepito;
la possibile responsabilità erariale in caso di omesso versamento.
12. Il significato del divieto nel sistema scolastico
Il divieto di lezioni private agli alunni del proprio istituto va letto come presidio di sistema. Esso non tutela soltanto l’amministrazione in senso astratto, ma anche la correttezza della relazione educativa.
Il rapporto tra studente e docente, quando si trasferisce su un piano privatistico retribuito all’interno del medesimo contesto scolastico, rischia di produrre una torsione del ruolo istituzionale: il docente può apparire, anche solo esternamente, portatore di un duplice interesse, pubblico e privato, in rapporto al medesimo alunno. È precisamente questo rischio che l’ordinamento mira a prevenire con il divieto, con l’obbligo di comunicazione e con il potere di interdizione del dirigente.
La disciplina, dunque, non reprime in sé l’attività didattica privata, ma impedisce che essa si sviluppi in un’area in cui la commistione tra funzione pubblica e interesse economico individuale diventerebbe incompatibile con la terzietà dell’istituzione scolastica.
13. Conclusioni
Il quadro normativo e giurisprudenziale consente di formulare alcune conclusioni nette.
In primo luogo, il docente non è destinatario di un divieto assoluto di lezioni private. L’ordinamento ne ammette lo svolgimento, ma entro una logica di liceità condizionata.
In secondo luogo, esiste un divieto espresso e non derogabile di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto, accompagnato dall’obbligo di informare il dirigente scolastico, di comunicare i nominativi degli allievi e dalla possibilità, per il dirigente, di vietare o interrompere l’attività.
In terzo luogo, anche al di fuori di tale divieto specifico, resta operante il limite generale del conflitto di interessi, concreto o potenziale, che costituisce parametro decisivo per la legittimità dell’attività privata del docente.
Infine, la violazione delle regole poste dall’art. 508 e dall’art. 53 espone il docente a un sistema articolato di conseguenze: interdizione dell’attività, responsabilità disciplinare, eventuale invalidità degli incarichi non autorizzati, obbligo di riversamento dei compensi e possibile responsabilità erariale.
La ratio del divieto, in definitiva, è preservare l’essenza pubblica della funzione docente: imparzialità, affidabilità della valutazione, buon andamento dell’istituzione scolastica e fiducia delle famiglie nel carattere non mercificabile del rapporto educativo.
Il “Bonus Paritarie”: Analisi Giuridica di una Misura Controversa
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
Il quadro normativo di riferimento
Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore ha introdotto per la prima volta su scala nazionale un contributo economico diretto a sostegno delle famiglie che scelgono di iscrivere i propri figli a istituti scolastici paritari. La base normativa primaria è rinvenibile nell’art. 1 della citata legge, che ha delegato al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), la definizione delle modalità attuative . Il decreto interministeriale attuativo è stato firmato dal Ministro Valditara il 2 luglio 2026 e inviato per la controfirma al Ministro Giorgetti.
La misura si inserisce in un più ampio contesto di incremento delle risorse pubbliche destinate alle scuole paritarie: la legge di bilancio 2026 prevede anche un aumento del fondo ordinario da meno di 800 milioni a 886 milioni di euro annui, nonché un’esenzione IMU per gli istituti che mantengano rette medie inferiori al costo medio per studente.
In cosa consiste il bonus
Il contributo, comunemente denominato “bonus paritarie” o “voucher scuola”, consiste in un’erogazione economica diretta alle famiglie — non agli istituti scolastici — parametrata al valore dell’ISEE del nucleo familiare. L’importo massimo è fissato in euro 1.500 per ciascuno studente avente diritto, ed è articolato secondo tre scaglioni reddituali inversamente proporzionali all’indicatore della situazione economica equivalente:
ISEE fino a 10.000 euro: contributo compreso tra 600 e 1.500 euro;
ISEE tra 10.000 e 20.000 euro: contributo tra 400 e 1.300 euro;
ISEE tra 20.000 e 30.000 euro: contributo tra 200 e 1.000 euro.
L’entità definitiva del contributo erogabile a ciascun beneficiario non è predeterminata in modo assoluto, bensì dipende dal numero complessivo di domande ammissibili, essendo vincolata a un limite massimo di spesa di 20 milioni di euro autorizzato dalla legge. Qualora le risorse residue di uno scaglione non vengano interamente assorbite, esse potranno essere redistribuite proporzionalmente tra i beneficiari degli altri scaglioni, fino al tetto assoluto di 1.500 euro per studente.
Il decreto prevede inoltre la possibilità di cumulare il bonus statale con eventuali contributi regionali già esistenti per la medesima finalità, entro un massimale complessivo di 5.000 euro. Nel calcolo del contributo, il sistema terrà conto delle somme già riconosciute dalle Regioni, in linea con quanto già previsto dalla norma primaria .
Chi può ottenere il contributo: i requisiti di accesso
I destinatari del beneficio sono le famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro i cui figli risultino iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2025/2026:
una scuola paritaria secondaria di primo grado(equivalente alla scuola media);
ovvero il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado (scuola superiore).
Gli studenti devono essere regolarmente censiti nel sistema SIDI(Sistema Informativo Dell’Istruzione), ovvero nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Sotto il profilo soggettivo, possono presentare domanda:
i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti interessati, purché appartenenti al medesimo nucleo familiare ISEE dello studente;
gli studenti maggiorenni, qualora siano indipendenti ai fini ISEE, i quali possono procedere in autonomia.
Chi non sia in possesso di un ISEE valido è considerato ex lege al di sopra della soglia massima richiesta, e pertanto escluso dal beneficio.
Le modalità di erogazione e la procedura
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma Unica del MIM, tramite l’apposito servizio digitale denominato “richiesta bonus paritarie”. È necessario presentare una domanda distinta per ciascun figlio avente i requisiti.
Il procedimento si articola come segue:
Il richiedente presenta la domanda sulla Piattaforma Unica, indicando il conto corrente su cui ricevere l’accredito e dichiarando se percepisce già contributi regionali per la medesima finalità;
L’INPS, per ciascun codice fiscale dello studente ricevuto, comunica alla Piattaforma l’esito della verifica, indicando i codici fiscali dei membri del nucleo familiare e la fascia ISEE individuata dal MIM. La procedura prosegue solo in caso di esito positivo;
Una verifica è effettuata anche tramite ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) per accertare lo status di genitore o esercente la responsabilità genitoriale;
Il MIM può effettuare controlli anche a campione;
L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente — individuato in base all’ubicazione della scuola frequentata dallo studente — provvede all’erogazione mediantebonifico diretto sul conto corrente indicato in fase di domanda.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto attuativo il 18 giugno 2026, evidenziando la corretta individuazione dei soggetti richiedenti, la minimizzazione dei dati trattati e la cancellazione immediata dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE dopo la verifica presso l’INPS.
La durata della misura
Il contributo è previsto, nella sua attuale configurazione normativa, per il solo anno 2026, riferito all’anno scolastico 2025/2026 . Si tratta dunque di una misura a carattere temporalmente limitato, non strutturale. Questa caratteristica ha già suscitato le preoccupazioni delle principali federazioni di scuole paritarie (FIDAE, FISM), le quali hanno auspicato che il sostegno diventi “strutturale, stabile e progressivamente più ampio”.
Profili di legittimità costituzionale: il nodo dell’art. 33 Cost.
La misura in esame solleva alcune questioni di non marginale rilievo costituzionale. Il dibattito ruota attorno a due versanti contrapposti.
Il versante pro-legittimità trova fondamento nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa consolidata. La Corte Costituzionale (sentenza n. 33 del 2005) ha chiarito che la legge n. 62/2000 «nel prevedere l’istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie» . La stessa Corte aveva già affermato (sentenza n. 298 del 2012) che le scuole paritarie, unitamente alle scuole statali, «costituiscono il servizio nazionale di istruzione, qualificato come oggettivamente pubblico», con finanziamento caratterizzato da una struttura “plurima” cui concorrono Stato, Regioni ed enti locali .
Sotto tale angolo visuale, il bonus è strutturato come un contributo alla famiglia (non all’istituto scolastico), finalizzato a rimuovere gli ostacoli economici che limitano la libertà di scelta educativa garantita dagli artt. 33 e 34 Cost. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5739/2019) ha confermato che «la scelta di destinare il buono scuola soltanto a studenti di scuole statali o paritarie sottoposti al pagamento di una retta non è in contrasto con i principî costituzionali», in quanto le scuole paritarie «fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione e svolgono un servizio pubblico» .
Il versante critico muove dal tenore testuale dell’art. 33, terzo comma, Cost., ai sensi del quale «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». Come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 5739/2019) e confermata dalla giurisprudenza di legittimità, tale norma fa sì che il finanziamento pubblico alle scuole paritarie «non forma oggetto di un diritto soggettivo», e il riconoscimento della parità scolastica «non può costituire di per sé fondamento sufficiente al fine di estendere alle scuole private paritarie i finanziamenti statali» . L’erogazione è dunque rimessa alla «lata discrezionalità pianificatoria degli enti competenti».
Nel caso del bonus in esame, tuttavia, la struttura del beneficio — erogato alle famiglie e non direttamente agli istituti — sembra attenuare significativamente la tensione con il divieto costituzionale di oneri per lo Stato. La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto in più occasioni che le provvidenze ai sensi degli artt. 33 e 34 Cost. possono legittimamente assumere la forma di borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze .
Rischio di discriminazione rispetto agli studenti delle scuole statali
La critica più rilevante mossa alla misura in sede politica e che merita approfondimento giuridico riguarda la disparità di trattamento tra famiglie con il medesimo ISEE, a seconda che i figli frequentino una scuola statale o paritaria. Chi sceglie la scuola pubblica non riceve alcun contributo statale analogo, pur sostenendo spese per libri, trasporti e materiali didattici.
Questo profilo critico è tutt’altro che nuovo. Il TAR Lombardia (sentenza n. 859/2014) e il Consiglio di Stato (sentenza n. 2517/2015) avevano già affrontato una analoga questione in relazione al sistema lombardo della “Dote Scuola”, rilevando che le misure aventi la stessa funzione (acquisto di libri e strumenti scolastici) non possono essere quantificate in modo radicalmente diverso a seconda del tipo di scuola frequentata, poiché ciò «incide in modo oggettivamente pregiudizievole su coloro che frequentano la scuola pubblica, i quali, a parità di bisogno economico, possono contare su un’erogazione di danaro inferiore» .
Tuttavia, il “bonus paritarie” si differenzia strutturalmente da quelle fattispecie: la misura non pretende di finanziare l’acquisto di materiale scolastico — già assistito da altri strumenti nazionali e regionali destinati a tutti gli studenti — bensì mira specificamente a ridurre il costo aggiuntivo della retta di frequenza, esigenza che per definizione è propria e esclusiva di chi frequenta una scuola a pagamento. In quest’ottica, la differenziazione del beneficio non appare irragionevole, poiché si aggancia a situazioni oggettivamente diverse: come il Consiglio di Stato ha chiarito (n. 2517/2015), il “buono scuola” destinato agli studenti di scuole paritarie «non va confuso» con il sostegno al reddito per l’acquisto di materiali scolastici, avendo scopo diverso, ossia «rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impedirebbero l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi» .
Profili di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea: aiuti di Stato
Una distinta questione attiene alla compatibilità della misura con la disciplina europea degli aiuti di Stato (art. 107 TFUE). La giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 292/2016, richiamata nel decreto attuativo e della Corte di Cassazione (Sez. V Civile, sentenze nn. 32364 e 32366 del 2025; ordinanza n. 5965/2025) hanno affrontato con dovizia di argomenti il tema del confine tra esenzioni fiscali e aiuti di Stato nel comparto delle scuole paritarie.
I principi consolidati impongono che la qualificazione dell’assenza dello scopo di lucro «prescinde del tutto dallo status giuridico conferito a detta entità dalla legge nazionale» e che la sola condizione che legittimamente esclude il carattere commerciale dell’attività è «la gratuità o quasi gratuità del servizio offerto» . La Corte di Cassazione ha di recente ribadito (ordinanza n. 5965/2025) che il parametro rilevante ai fini della qualificazione non commerciale dell’attività è la percezione di un «corrispettivo simbolico e, ad ogni modo, idoneo a coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio», valutazione che impone un «accertamento in concreto» e non può risolversi nel mero confronto astratto tra corrispettivo medio (CM) e costo medio per studente (CMS) .
Rispetto al bonus in esame, va rilevato che il beneficio in questione è erogato alle famiglie, non alle scuole, e a titolo di contributo alla capacità reddituale, non di sussidio all’impresa. Ciò rende tendenzialmente inapplicabile la disciplina degli aiuti di Stato, la quale — come chiarito dalla CGUE — presuppone un vantaggio selettivo conferito a un’impresa. La sentenza Congregación de Escuelas Pías (CGUE, C-74/16, 27 giugno 2017) ha precisato che la qualificazione come impresa dipende dall’effettivo esercizio di un’attività economica, con la conseguenza che un contributo diretto alla domanda (famiglia) non si traduce automaticamente in un aiuto all’offerta (scuola) .
Conclusioni
Il “bonus paritarie” introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 rappresenta un intervento di politica scolastica di indubbio rilievo giuridico, il primo a livello nazionale a prevedere una erogazione diretta e sistematica alle famiglie che scelgono la scuola paritaria. La sua strutturazione come contributo alla famiglia — e non all’istituto — consente di superare almeno parzialmente le obiezioni di incostituzionalità derivanti dall’art. 33, terzo comma, Cost. e di limitare i rischi di qualificazione come aiuto di Stato.
I profili di potenziale criticità residua riguardano principalmente: (i) la limitazione del beneficio al solo comparto della scuola secondaria di primo grado e al primo biennio delle superiori, con esclusione delle scuole dell’infanzia e del triennio superiore; (ii) la natura temporanea e non strutturale della misura; (iii) il rischio che, con un plafond di soli 20 milioni di euro a fronte di circa 800.000 studenti nelle scuole paritarie, il contributo effettivo risulti sensibilmente inferiore agli importi massimi comunicati, con possibili profili di aspettativa legittima non soddisfatta.
La giurisprudenza futura — amministrativa e ordinaria — sarà chiamata a verificare se il bonus sia in grado di superare il vaglio di ragionevolezza rispetto al principio di uguaglianza, tenuto conto che la libertà di scelta educativa, pur costituzionalmente garantita, non può tradursi in una disparità di trattamento economico strutturale in favore degli utenti delle scuole paritarie rispetto a coloro che frequentano le istituzioni scolastiche statali.
Oggi a Parigi il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha preso parte ai lavori del Transforming Education Summit +4 e dell’High-Level Steering Committee SDG4, promossi dall’UNESCO per definire le priorità dell’agenda internazionale dell’istruzione oltre il 2030.
Nel corso della riunione del Comitato Direttivo di Alto Livello, il Ministro è intervenuto nel dibattito dedicato alle priorità per rafforzare la resilienza dei sistemi educativi, ribadendo l’impegno dell’Italia per una scuola capace di coniugare qualità, innovazione e valorizzazione del merito, anche nell’ambito della cooperazione internazionale.
La missione ha rappresentato anche un importante riconoscimento del modello italiano di partecipazione studentesca. Per la prima volta, infatti, i rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti hanno partecipato ai lavori dell’High-Level Steering Committee dell’UNESCO in qualità di osservatori. Si tratta degli unici rappresentanti studenteschi nazionali ammessi ai lavori del Comitato Direttivo di Alto Livello, nell’ambito della Consultazione Globale sull’Agenda post-2030 per l’istruzione e l’apprendimento promossa dalla SDG 4 Youth & Student Network. Un risultato che testimonia l’apprezzamento dell’UNESCO per il modello italiano delle Consulte studentesche, indicato come esperienza di riferimento per il coinvolgimento strutturato dei giovani nei processi decisionali in materia di istruzione.
Il Ministro Valditara ha così concluso il suo intervento: “Vorrei evidenziare il messaggio proveniente dai giovani. È chiaro e forte. I giovani si aspettano e meritano politiche educative di qualità. E vogliono anche fornire un contributo per la loro definizione. Ho lanciato questa proposta a ottobre scorso, durante la Riunione Ministeriale del G20 in Sud Africa. La ribadisco qui. Dobbiamo ascoltare i giovani, perché sono il nostro presente e il nostro futuro. In Italia, la partecipazione delle Consulte studentesche al processo di decisione politica è divenuta realtà. Per la prima volta, le Consulte provinciali degli studenti hanno contribuito alla definizione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti sono anche stati invitati a partecipare attivamente alle iniziative internazionali organizzate dall’Italia. Hanno partecipato al G7 Giovani di Trieste e al primo Forum Internazionale su Istruzione e Formazione Tecnica e Professionale nella Regione del Mediterraneo, tenuto al Cairo un mese fa. Hanno preso parte al Vertice sull’Intelligenza Artificiale Next Gen AI a Napoli nel 2025. E i nostri rappresentanti degli studenti sono qui con noi oggi. Chiedo ai rappresentanti dell’Unesco e alle altre autorità internazionali di coinvolgere le rappresentanze studentesche nei futuri meeting internazionali”.
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore Ufficio IV
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali All’lntendente Scolastico per la scuola in Iingua tedesca — BOLZANO All’lntendente Scolastico per la scuola delle località ladine — BOLZANO AI Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di TRENTO AI Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma Valle d’Aosta — AOSTA Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie e, p.c. Ai Docenti Referenti FSL/PCTO Ai Docenti Referenti per la sicurezza e per l’Educazione civica
Si è conclusa nella giornata del 9 luglio la missione istituzionale ad Atene del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dedicata al rafforzamento della collaborazione tra Italia e Grecia nei settori dell’istruzione e della formazione.
Nel corso della visita, Valditara ha incontrato la Ministra dell’Istruzione, degli Affari Religiosi e dello Sport della Grecia, Sofia Zacharaki, per un colloquio bilaterale incentrato sui principali temi di comune interesse in materia di politiche educative e sul consolidamento della cooperazione tra i due Paesi. Al termine dell’incontro, i due Ministri hanno visitato il Coordination Innovation Centre.
La missione è proseguita con una serie di appuntamenti dedicati alla presenza italiana in Grecia e alla promozione del patrimonio storico, culturale e formativo condiviso, tra cui la visita alla Scuola Archeologica Italiana di Atene, al Museo dell’Acropoli e all’Istituto Italiano Omnicomprensivo Statale di Atene.
“L’incontro con la Ministra Zacharaki è stato un’occasione molto proficua di scambio di buone pratiche ed esperienze tra Italia e Grecia, due Paesi che rivestono un ruolo chiave nell’area mediterranea, nella quale è importante sviluppare politiche congiunte per favorire crescita e solidarietà. I due Ministeri collaboreranno su vari temi strategici per l’istruzione. Costituiremo insieme un gruppo di lavoro per confrontarci e individuare insieme soluzioni innovative per problemi comuni. È emerso il tema della personalizzazione della didattica, necessario per fornire pari opportunità a tutti i giovani, e su questo abbiamo parlato degli importanti risultati che in Italia abbiamo conseguito con Agenda Sud e Agenda Nord. Ci siamo confrontati anche sull’utilità di un approccio condiviso all’istruzione tecnico-professionale, fondamentale per i nostri sistemi produttivi. Vorremmo realizzare campus, filiere integrate e momenti di dialogo tra scuole greche e italiane. Ho trovato davvero interessante ciò che si sta realizzando nelle scuole greche sul tema dell’Intelligenza Artificiale e, anche per questo, ho invitato la Ministra all’evento internazionale che terremo in Italia a ottobre dedicato a questo tema”, ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.
Permessi scuola: il dirigente può negarli o no? La battaglia legale che divide tribunali e sindacati
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
Tre giorni l’anno per motivi personali o familiari: un diritto contrattuale che sembrava consolidato è oggi al centro di un acceso scontro giuridico. Una sentenza della Cassazione ha rimescolato le carte, e i docenti italiani si ritrovano in un limbo normativo. Il caso di una insegnante di sostegno di Maranello accende i riflettori su un problema che riguarda centinaia di migliaia di lavoratori della scuola.
“Ho diritto a due giorni, me ne danno uno solo”
Un docente a tempo determinato presso un Istituto Comprensivo “, aveva un atto importante da firmare. Appuntamento improrogabile, a circa 800 chilometri di distanza. Ha fatto tutto come si deve: ha presentato la domanda in anticipo, ha allegato la documentazione. Il dirigente scolastico le ha concesso un giorno. Il secondo, no: troppo complicato trovare un supplente per l’alunno con disabilità grave che la docente segue, troppo lungo l’iter dell’interpello.
Il mese di maggio, tramite il suo avvocato, Gianfranco Nunziata del Foro di Salerno, la docente ha inviato una diffida formale via PEC alla scuola, chiedendo la revoca immediata del diniego parziale e la restituzione delle somme decurtate dallo stipendio. La risposta del dirigente scolastico, non si è fatta attendere: il provvedimento, ha risposto la scuola, è pienamente legittimo.
Una storia apparentemente minuta, quella di un singolo giorno di permesso negato. Ma che in realtà apre una questione enorme: chi ha ragione, secondo la legge?
La risposta, oggi, non è semplice. E questo è il vero problema.
Cosa dice il contratto
Il punto di partenza è chiaro. L’articolo 15, comma 2, del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 stabilisce:
“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.”.
Due parole pesano come macigni: “ha diritto”. Non “può richiedere”. Non “può ottenere se il dirigente lo ritiene opportuno”. Ha diritto. Punto.
Per decenni, questa formula è stata letta in modo univoco: il docente chiede, documenta anche solo con una propria dichiarazione scritta, e ottiene. Il dirigente scolastico non entra nel merito. Controlla solo che la domanda sia formalmente corretta.
Questa interpretazione era stata ufficialmente avallata anche dall’ARAN, l’agenzia che rappresenta le amministrazioni pubbliche nella contrattazione collettiva. In un parere del 2 febbraio 2011, l’ARAN aveva scritto senza mezzi termini: “Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del Dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso… Chiarito, quindi, che non vi è nessuna discrezionalità del Dirigente nella concessione del permesso, in quanto egli non ha il potere di valutare l’apprezzabilità o la validità dei motivi per i quali il dipendente chiede di fruirne, spetta comunque al Dirigente di esercitare un controllo di tipo meramente formale.” [Tribunale Di Velletri, Sentenza n.1163 del 19 Luglio 2024]
La svolta della Cassazione
Poi, il 13 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza — la numero 12991 — che ha capovolto il tavolo.
Il caso riguardava un docente milanese che aveva chiesto un giorno di permesso per “dover accompagnare la moglie fuori Milano”. Il dirigente aveva detto no. Il docente aveva fatto ricorso. I giudici di merito gli avevano dato torto. Il docente era arrivato fino alla Cassazione, convinto di avere ragione.
La Suprema Corte lo ha smentito. E lo ha fatto con una motivazione destinata a fare storia — e polemica: «…il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione… il motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente… abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze.» [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024]
In parole semplici: il motivo non può essere generico. Il dirigente non è un timbro automatico. Può valutare. Può bilanciare. Può — almeno in certi casi — dire no.
Il fronte sindacale insorge
La reazione del mondo sindacale è stata immediata.
La posizione sindacale è che le parti firmatarie del contratto abbiano volontariamente scelto una formula ampia — “motivi personali o familiari” — proprio per lasciare al lavoratore la libertà di valutare cosa per lui costituisce una necessità. Come ha scritto l’ARAN in uno dei suoi pareri:
“In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti ‘per motivi personali e familiari’ consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune.”.
La preoccupazione è concreta: dopo la sentenza della Cassazione, alcune scuole hanno già iniziato a emettere circolari interne che restringono le modalità di presentazione delle domande, richiedono motivazioni analitiche, impongono termini di preavviso non previsti dal contratto.
I tribunali: un panorama diviso
Cosa dicono i giudici? Il quadro è frammentato, ma istruttivo.
I tribunali di merito, nella grande maggioranza dei casi, danno ragione ai docenti. Il Tribunale di Cuneo, nel 2020, ha chiarito che i permessi ex art. 15 “sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, il quale non potrà opporre diniego nemmeno se motivato da esigenze organizzative dell’attività didattica, né potrà operare una valutazione delle motivazioni addotte dal docente richiedente, potendo esclusivamente effettuare un controllo di tipo formale” [Tribunale Ordinario Cuneo, sez. 1, sentenza n. 15/2020].
Il Tribunale di Fermo, nello stesso anno, ha scritto ancora più esplicitamente: i permessi retribuiti per motivi personali o familiari “sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore, non subordinato a valutazioni del dirigente scolastico e fruibile per effetto della mera presentazione della relativa domanda” [Tribunale Ordinario Fermo, sez. LA, sentenza n. 53/2020].
Il Tribunale di Teramo, nel novembre 2023, ha condannato il Ministero a restituire 285 euro decurtati dallo stipendio di un docente cui erano stati negati tre giorni di ferie per motivi familiari, rilevando che “nessun potere discrezionale è attribuito al Dirigente Scolastico in merito alla concessione o meno del permesso” [Tribunale di Teramo, Sentenza n.557 del 15 novembre 2023].
E il Tribunale di Velletri, nel luglio 2024 — dunque dopo la sentenza della Cassazione — ha ribadito che il dirigente “deve solo controllare la correttezza formale della richiesta” [Tribunale Di Velletri, Sentenza n.1163 del 19 Luglio 2024].
La Cassazione, invece, ha aperto una breccia riconoscendo al dirigente un potere di valutazione, seppure circoscritto alla verifica che il motivo sia sufficientemente specifico e idoneo a giustificare l’assenza [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024].
Il punto più delicato: cosa basta scrivere nella domanda?
Questa è la domanda pratica che ogni docente si pone. E la risposta dipende, purtroppo, dall’orientamento che si segue.
Secondo i tribunali di merito e l’ARAN: basta indicare che si tratta di motivi personali o familiari, producendo eventualmente un’autocertificazione. Non serve elencare dettagli privati. Il Tribunale di Sciacca, già nel 2013, aveva affermato che “la formulazione ampia e generica del precetto (motivi personali o familiari) esclude che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente le ragioni di luogo e di tempo”.
Secondo la Cassazione: il motivo deve essere adeguatamente specificato. Una formula troppo vaga — come il famoso “dover accompagnare la moglie fuori Milano” — non è sufficiente [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024].
E se il dirigente dice no lo stesso?
Qui la legge è chiara, almeno nelle conseguenze.
Se il giudice ritiene che il diniego fosse illegittimo, l’amministrazione scolastica viene condannata a:
restituire le somme trattenute dallo stipendio del docente;
pagare interessi e rivalutazione monetaria sulle somme;
rimborsare le spese legali del lavoratore.
Nei casi più gravi — come quando al docente viene contestata l’assenza ingiustificata o viene irrogata una sanzione disciplinare — il giudice può anche annullare i provvedimenti disciplinari.
Vale la pena ricordare il caso deciso dal Tribunale di Cuneo: due docenti che avevano fruito dei permessi nonostante il diniego del dirigente si erano visti comminare una censura scritta. Il giudice ha annullato anche quella sanzione, dichiarandola illegittima [Tribunale Ordinario Cuneo, sez. 1, sentenza n. 15/2020].
Chi ha diritto ai permessi? Anche i supplenti
Un ultimo chiarimento importante, spesso ignorato. I tre giorni di permesso retribuito non spettano solo ai docenti di ruolo. Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024) ha confermato che il diritto si estende anche al personale a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Cosa deve fare il docente in pratica
In sintesi, sulla base dell’attuale quadro giuridico:
Presentare sempre la domanda per iscritto, con congruo anticipo quando possibile;
Indicare il motivo in modo specifico — non basta scrivere “motivi personali”: meglio specificare la natura dell’evento (es. “visita specialistica improrogabile”, “assistenza a familiare ricoverato”);
Allegare documentazione o, se non disponibile preventivamente, produrre un’autocertificazione chiara;
In caso di diniego, chiedere sempre una risposta scritta e motivata dalla scuola;
La vera posta in gioco
Al di là del singolo caso, la vicenda della docente fotografa una tensione profonda nel diritto scolastico italiano: quella tra il testo contrattuale — che dice “ha diritto” — e una giurisprudenza di legittimità che, per la prima volta, ha aperto uno spiraglio alla discrezionalità dirigenziale.
I prossimi mesi diranno se l’ARAN risponderà alla richiesta delle Organizzazioni sindacali con un chiarimento ufficiale, e se i tribunali di merito continueranno a resistere all’orientamento della Cassazione o finiranno per adeguarsi. Nel frattempo, in migliaia di scuole italiane, il confine tra un diritto e una concessione rimane pericolosamente incerto.
Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici , la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di TRENTO All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di BOLZANO All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di BOLZANO Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione Alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO LORO SEDI e.p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Sede All’Ufficio del Consigliere Diplomatico – Sede
Oggetto: Scuola estiva La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Sotto i nostri passi.educare ad abitare la terraIX edizione A.S. 2025-2026 – Modalità virtuale Piattaforma Zoom 13-14-15 luglio 2026
Oltre la campanella: quando il registro elettronico deve andare a dormire
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
Nell’era della digitalizzazione pervasiva, dove notifiche di registri elettronici, email istituzionali e messaggi su chat di gruppo non conoscono orari, il confine tra vita lavorativa e privata per il personale scolastico è diventato sempre più labile. A questa pressione risponde un istituto giuridico di crescente importanza: il diritto alla disconnessione. Il comparto Istruzione e Ricerca si è dimostrato un apripista in materia, avendo codificato questo diritto nei suoi contratti collettivi ben prima che il dibattito approdasse a proposte di legge di portata generale, come il recente disegno di legge Sensi. Questo articolo analizza il quadro normativo e contrattuale, i limiti pratici e le conseguenze in caso di violazione.
1. Il Quadro Normativo e Contrattuale: Un Diritto da Negoziare
A livello nazionale, la Legge n. 81/2017 sul lavoro agile è stata la prima a menzionare la necessità di misure per assicurare la disconnessione, seguita dal D.L. n. 30/2021 che ha riconosciuto espressamente tale diritto ai lavoratori agili. Tuttavia, è nella contrattazione collettiva del comparto scuola che il principio ha trovato una declinazione concreta e vincolante.
Una clausola fondamentale, riproposta con costanza, demanda la regolamentazione del diritto alla disconnessione alla contrattazione integrativa di istituto. Già il CCNL 2016-2018 (art. 22, comma 4, lett. c8) e da ultimo il recente CCNL 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025 (art. 11, comma 4, lett. c8), stabiliscono che sono oggetto di negoziazione a livello di singola scuola: «i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)».
Questo significa che ogni istituto scolastico, attraverso il confronto tra il Dirigente Scolastico e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), ha l’obbligo di definire le regole operative. Come sottolineato dalla UIL Scuola di Trento, tale disciplina ha natura contrattuale e non può essere imposta unilateralmente dal dirigente tramite un mero regolamento d’istituto. Gli accordi possono e devono specificare:
Fasce orarie protette in cui il personale non è tenuto a leggere o rispondere a comunicazioni.
I canali di comunicazione ufficiali (es. registro elettronico, email istituzionale), escludendo l’uso di chat private o gruppi WhatsApp come strumenti sostitutivi di adempimenti formali.
Le procedure da seguire per comunicazioni realmente urgenti, distinguendole dalla normale amministrazione.
Un esempio concreto di attuazione è la circolare di alcuni Istituti, che hanno stabilito precisi orari per la pubblicazione delle comunicazioni: “Le circolari e le comunicazioni saranno pubblicate dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30”, salvo emergenze.
2. Quando il Dirigente Può “Violare” la Disconnessione? I Limiti della Reperibilità
Il diritto alla disconnessione non è assoluto, ma le deroghe sono strettamente circoscritte. Un dirigente scolastico può legittimamente contattare il personale fuori orario solo in situazioni di reale necessità o emergenza, come previsto da diversi contratti integrativi.
È fondamentale non confondere il diritto alla disconnessione con l’obbligo di reperibilità. Quest’ultimo, come ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 7410/2018), non è un obbligo implicito derivante dal rapporto di lavoro (artt. 2094, 2104 c.c.), ma deve essere espressamente previsto e regolamentato (anche economicamente) dal contratto collettivo. Nel comparto scuola, non essendo previsto un istituto di reperibilità generalizzato, il dirigente non può imporlo.
Inoltre, l’obbligo di essere reperibili presuppone che il datore di lavoro fornisca la strumentazione necessaria. Se il docente utilizza il proprio smartphone o PC, non può essere costretto a mantenerli attivi per finalità lavorative fuori dall’orario di servizio.
3. Disconnessione e Sospensione delle Attività Didattiche: Facciamo Chiarezza
Con l’avvicinarsi dei periodi di sospensione delle lezioni (Pasqua, estate), la questione si fa più complessa. È un errore equiparare la sospensione delle attività didattiche a un periodo di ferie assolute. Durante tali periodi, il personale docente può essere legittimamente impegnato in attività funzionali all’insegnamento (es. scrutini, riunioni collegiali, formazione) purché queste siano state preventivamente programmate nel piano annuale delle attività.
Il diritto alla disconnessione totale e incondizionato si applica durante i giorni di ferie formalmente richiesti e autorizzati e nei giorni di sospensione del calendario regionale in cui non sia stata programmata alcuna attività lavorativa. Contattare un docente in ferie per questioni non emergenziali costituisce una violazione del suo diritto al riposo.
4. Conseguenze delle Violazioni: Cosa Rischia il Dirigente e Cosa Succede al Docente
Se il dirigente viola illegittimamente il diritto alla disconnessione, le conseguenze possono essere molteplici:
Azione sindacale: La violazione può essere denunciata alle RSU e ai sindacati, che possono attivare le procedure di confronto o, nei casi più gravi, un’azione per condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Responsabilità datoriale: La pressione costante e le richieste inopportune possono configurare una violazione dell’art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Ciò può dare adito a richieste di risarcimento per danno da stress psico-fisico.
Responsabilità disciplinare: Un comportamento sistematicamente lesivo del diritto alla disconnessione può essere qualificato come abuso di potere direttivo e segnalato all’Ufficio Scolastico Regionale per le opportune valutazioni disciplinari a carico del dirigente.
Se il docente non risponde a una comunicazione fuori orario, non incorre in alcuna sanzione disciplinare. Il CCNL 2019-2021 è esplicito nel sancire che, al di fuori delle fasce di contattabilità, “non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi”. Un eventuale procedimento disciplinare fondato su tale motivazione sarebbe palesemente illegittimo.
Conclusioni
Il diritto alla disconnessione nel comparto scuola è una conquista contrattuale solida, che affida alle singole istituzioni il compito di renderla effettiva. La sua tutela non è solo una questione di benessere individuale, ma un presupposto per la qualità del lavoro e per mantenere un sano equilibrio tra le esigenze della scuola e i diritti dei lavoratori.
Orbene, regolare le comunicazioni è anche una questione di “buona educazione” e rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica. La sfida, ora, è trasformare il principio scritto in una prassi consolidata e rispettata in ogni istituto.