da ItaliaOggi
Marco Nobilio
Gli esami di terza media potranno essere svolti anche eliminando una o più prove e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale. Gli esami di maturità si svolgeranno davanti a una commissione formata dai docenti dell’ultimo anno e un presidente esterno e sostituendo la seconda prova con un’altra prova predisposta dalla commissione d’esame. Ciò vale se le scuole saranno riaperte entro il 18 maggio prossimo. Se invece le esigenze di contenimento dell’epidemia da Coronavirus dovessero persistere in modo tale da precludere la riapertura delle scuole, l’esame di terza media sarà sostituito dalla valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrata con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all’esame. E le prove degli esami di maturità consisteranno un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. In entrambi i casi, esami e valutazioni si terranno in modalità telematica. Lo prevede l’ultimo decreto-legge predisposto dal governo per fare fronte all’emergenza sanitaria in corso.
Le disposizioni di dettaglio saranno emanate dalla ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, con apposite ordinanze, che definiranno anche le procedure da applicare per i candidati privatisti. L’ammissione agli esami di stato conclusivi del I ciclo (esami di III media) e del II ciclo (esami di maturità) sarà praticamente automatica. I consigli di classe non dovranno tenere conto del profitto: né quello fatto registrare prima della sospensione delle lezioni né quello relativo alle attività didattiche a distanza. E non dovranno tenere conto nemmeno delle assenze. Non è prevista nemmeno la partecipazione alle prove Invalsi e, ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi del II ciclo, le commissioni non terranno conto nemmeno dell’alternanza scuola-lavoro. Anche se tali ultime attività saranno comunque oggetto del colloquio d’esame.
Le ordinanze ministeriali dedicheranno all’adattamento delle previsioni in materia di valutazione ed esami di stato agli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. La disciplina legale che regola in via ordinaria gli esami di stato sarà ampiamente derogata per effetto di disposizioni contenute nello stesso decreto-legge, per fare fronte all’emergenza. E il perimetro di effettività delle deroghe sarà delineato direttamente mediante le ordinanze. La disciplina ordinaria è contenuta prevalentemente nel decreto legislativo 62/2017. Secondo l’ordinamento vigente gli esami di stato si svolgono al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione. E cioè al termine del terzo anno delle scuole secondarie di I grado e del quinto anno delle secondarie di II grado e sono finalizzati a fare il punto sui livelli di apprendimento e di sviluppo psico-affettivo degli studenti al termine del percorso scolastico dello studente e a valutare le competenze acquisite.
Per essere ammesso all’esame di stato, in «tempo di pace», lo studente deve superare il vaglio della verifica finale che viene effettuata dal consiglio di classe. Che ne delibera l’ammissione o la non ammissione con una decisione collegiale da assumere a maggioranza.
L’esame di stato, sia per il I che per i II ciclo, si articola in più prove scritte e in un colloquio. Per il primo ciclo le prove scritte sono tre, predisposte dalle singole commissioni d’esame. Per il secondo ciclo le prove scritte sono due: la prima è comune a tutti gli indirizzi di studi, mentre la seconda è specifica per l’indirizzo frequentato. Dopo le prove scritte il candidato sostiene un colloquio.
Per il primo ciclo la prova orale ha un carattere pluridisciplinare. Mentre, per il secondo ciclo, si svolge sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline che caratterizzano il percorso di studi. L’esito degli esami viene formalizzato con un voto espresso collegialmente dalla commissione d’esame, sempre con una decisione a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente della commissione.
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