28 maggio – Valutazione e Riordino Tecnici e Professionali in CdM

Il 28 maggio il Consiglio dei Ministri ha varato, in via definitiva, un regolamento che coordina le disposizioni vigenti in materia di criteri per la valutazione degli studenti.
Approvati anche due schemi di regolamenti, sui quali verranno acquisiti i pareri prescritti, rispettivamente per il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n.112 del 2008, articolo 64, comma 4.

20 maggio – Incarichi di Presidenza

L’art. 3, comma 2, della Direttiva Ministeriale 17 marzo 2009, n. 33, stabilisce che coloro che abbiamo titolo alla conferma dell’incarico di presidenza, come previsto dall’art. 1 sexies del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31/03/2005, n. 43, debbano presentare apposita domanda, in carta semplice, entro il 20 maggio.

Legge 4 maggio 2009, n. 41

Legge 4 maggio 2009, n. 41

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. (09G0049)

(GU n.101 del 4-5-2009)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinche’ contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.
3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 4 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano