31 marzo Torna la Resistenza nelle Indicazioni nazionali

Il MIUR per sciogliere le polemiche nate dalla mancata citazione della Resistenza nelle nuove Indicazioni nazionali di storia, aggiunge uno specifico riferimento negli specifici OSA relativi al quinto anno.

Di seguito il comunicato:

Le Indicazioni di storia sono nate da un confronto, su una bozza iniziale, che ha coinvolto moltissimi docenti (e alcuni noti storici) di tutte le provenienze culturali e politiche. Sono state portate, assieme alle altre indicazioni, al confronto con le associazioni del mondo della scuola, composte da lettori talmente attenti da segnalarci alcuni refusi, e sono state commentate da numerosi esperti, che si sono in particolare confrontati sullo spazio dato al Novecento.

Nessuno ha sollevato il problema, considerando la Resistenza tema assolutamente necessario ed ovviamente implicito tanto nella trattazione della seconda guerra mondiale, quanto nella costruzione dell’Italia repubblicana. Del resto, neppure le indicazioni per il curricolo per il primo ciclo promulgate dal Ministro Fioroni facevano alcuna menzione specifica della Resistenza neppure nella premessa (“l’analisi del mondo contemporaneo reclama uno spazio educativo preciso: le guerre mondiali, il fascismo, il comunismo, la liberaldemocrazia…”), ritenendola compresa nella seguente indicazione: “L’alunno… conosce i momenti fondamentali della Storia italiana, dalle forme di insediamento e di potere medioevali alla formazione dello stato unitario, alla formazione della Repubblica”. Dunque, nessun tentativo censorio, che sarebbe quantomeno stolto e appartenente a una cultura lontana anni luce da tutti coloro i quali si sono occupati, a vario titolo, delle Indicazioni. Del resto il forum, dove le indicazioni sono presentate, non a caso, in bozza, serve anche a evidenziare eventuali criticità. Proprio per questo motivo e per evitare che il dibattito si areni in una polemica non voluta, abbiamo dato spazio specifico negli Osa del quinto anno, rendendo esplicito il riferimento alla lotta di Liberazione: “L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana”.

31 marzo Legge Lavoro reinviata alle Camere

Il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, a norma dell’art. 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla legge: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione degli enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, approvata definitivamente dal Senato, in quarta lettura, il 3 marzo 2010.

Di seguito il testo integrale del messaggio del Presidente Napolitano alle Camere:

Palazzo del Quirinale, 31/03/2010

“Onorevoli Parlamentari,

mi è stata sottoposta, per la promulgazione, la legge recante: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

Il provvedimento, che nasce come stralcio di un disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2009 (Camera n.1441-quater), ha avuto un travagliato iter parlamentare nel corso del quale il testo, che all’origine constava di 9 articoli e 39 commi e già interveniva in settori tra loro diversi, si è trasformato in una legge molto complessa, composta da 50 articoli e 140 commi riferiti alle materie più disparate.

Questa configurazione marcatamente eterogenea dell’atto normativo – che risulta, del resto, dallo stesso titolo sopra riportato – è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina: revisione della normativa in tema di lavori usuranti, riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive, misure contro il lavoro sommerso, disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari, permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, ispezioni nei luoghi di lavoro, indicatori di situazione economica equivalente, indennizzi per aziende in crisi, numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego (con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative), nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro.

Ho già avuto altre volte occasione di sottolineare gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto; nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie interessate. Nel caso specifico l’esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro, mentre, ad esempio, la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l’esame in Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti. Tali inconvenienti risultano ancora più gravi allorché si intervenga, come in questo caso, in modo novellistico su codici e leggi organiche.

Ciò premesso – con l’auspicio di una attenta riflessione sul modo in cui procedere nel futuro alla definizione di provvedimenti legislativi, specialmente se relativi a materie di particolare rilievo e complessità – sono indotto a chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla presente legge dalla particolare problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale, attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori: temi sui quali – nell’esercizio del mio mandato – ho ritenuto di dover richiamare più volte l’attenzione delle istituzioni, delle parti sociali e dell’opinione pubblica.

Intendo qui riferirmi specificamente all’articolo 31 che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro e all’articolo 20 relativo alla responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato. Su di essi sottopongo alla vostra attenzione le considerazioni ed osservazioni che seguono.

1. L’articolo 31, nei primi nove commi, che ne costituiscono la parte più significativa, modifica in modo rilevante la sezione prima del capo primo del titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile, nella parte in cui reca le disposizioni sul tentativo di conciliazione e sull’arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (artt. da 409 a 412-quater del codice di procedura civile), introducendo varie modalità di composizione delle controversie di lavoro alternative al ricorso al giudice. Apporta inoltre, negli ultimi sette commi, una serie di modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dirette a rafforzare le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro.

La introduzione nell’ordinamento di strumenti idonei a prevenire l’insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione può risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto: ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i princìpi della volontarietà dell’arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole.

Entrambi questi princìpi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte Costituzionale. La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all’arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (art. 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (artt. 24 e 25 della Costituzione). Inoltre, con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti, la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la “effettiva” volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce, ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale. Questa linea giurisprudenziale, ripresa e sviluppata dalla Corte di Cassazione, ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti privi della garanzia della stabilità dalla cessazione del rapporto. Ciò in analogia con quanto previsto dall’art. 2113 del Codice civile in ordine alla decorrenza del termine per l’impugnazione di rinunce e transazioni che abbiano avuto ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi (si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, n. 143 del 1969, n. 174 del 1972, n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, nn. 49, 206 e 232 del 1994, nn. 54 e 152 del 1996, n. 381 del 1997, n. 325 del 1998 e n. 221 del 2005).

Sulla base di tali indicazioni, non può non destare serie perplessità la previsione del comma 9 dell’art. 31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l’inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro.

Del resto l’esigenza di verificare che la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie sia “effettiva” risulta dalla stessa formulazione del comma 9, che affida tale accertamento agli organi di certificazione di cui all’art. 76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. Garanzia che peraltro non appare sufficiente, perché tali organi – anche a prescindere dalle incertezze sull’ambito dei relativi poteri, che scontano più generali difficoltà di “acclimatamento” dell’istituto – non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore, una volta che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza.

Ulteriori motivi di perplessità discendono dalla circostanza che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 412 del codice di procedura civile contenuta nel comma 5 dell’art. 31 (disposizione espressamente richiamata dal comma 9 dello stesso articolo) la clausola compromissoria può ricomprendere anche la “richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento”.

Come è noto, nell’arbitrato di equità la controversia può essere risolta in deroga alle disposizioni di legge: si incide in tal modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale. Né può costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell’ordinamento, che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di là di quelli costituzionalmente garantiti; e comunque un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, suscettibili di alimentare contenziosi che la legge si propone invece di evitare. Perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i princìpi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

Del resto un arbitrato di equità può svolgere un ruolo apprezzabile ed utile solo a patto di muoversi all’interno di uno spazio significativo ma circoscritto in limiti certi e condivisi. In sostanza l’obiettivo che si intende perseguire è quello di una incisiva modifica della disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, che si è finora prevalentemente basata su normative inderogabili o comunque disponibili esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. E in effetti l’esigenza di una maggiore flessibilità risponde a sollecitazioni da tempo provenienti dal mondo dell’imprenditoria, alle quali le organizzazioni sindacali hanno mostrato responsabile attenzione guardando anche alla competitività del sistema produttivo nel mercato globale. Si tratta pertanto di un intendimento riformatore certamente percorribile, ma che deve essere esplicitato e precisato, non potendo essere semplicemente presupposto o affidato in misura largamente prevalente a meccanismi di conciliazione e risoluzione equitativa delle controversie, assecondando una discutibile linea di intervento legislativo – basato sugli istituti processuali piuttosto e prima che su quelli sostanziali – di cui l’esperienza applicativa mostra tutti i limiti.

Il problema che si pone è dunque quello di definire – nelle sedi dovute e in primo luogo nel Parlamento – in modo puntuale modalità, tempi e limiti che rendano il ricorso all’arbitrato – nell’ambito del rapporto di lavoro – coerente con la necessità di garantire l’effettiva volontarietà della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore (da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengano ugualmente non negoziabili). Si tratta cioè di procedere ad adeguamenti normativi che vanno al di là della questione, pur rilevante, delle garanzie apprestate nei confronti del licenziamento dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori.

A quest’ultimo proposito lo scorso 11 marzo la maggior parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese si è impegnata a definire accordi interconfederali che escludano l’inserimento nella clausola compromissoria delle controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è a sua volta impegnato a conformarsi a tale orientamento negli atti di propria competenza. Ma pur apprezzando il significato e il valore di tali impegni, decisivo resta il tema di un attento equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale. Solo il legislatore può e deve stabilire le condizioni perché possa considerarsi “effettiva” la volontà delle parti di ricorrere all’arbitrato; e solo esso può e deve stabilire quali siano i diritti del lavoratore da tutelare con norme imperative di legge e quali normative invece demandare alla contrattazione collettiva. A quest’ultima, nei diversi livelli in cui si articola, può inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga per negoziazioni individuali adeguatamente assistite così come per la definizione equitativa delle controversie che insorgano in tali ambiti.

Si avvierebbe in tal modo un processo concertato, ed insieme ispirato ad un opportuno gradualismo, attraverso il quale ripristinare quella certezza del diritto che è condizione essenziale nella disciplina dei rapporti di lavoro per garantire una efficace tutela del contraente debole e una effettiva riduzione del contenzioso in un contesto generale di serena evoluzione delle relazioni sindacali.

Non sembra invece coerente con i princìpi generali dell’ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, il prevedere un intervento suppletivo del Ministro – di cui tra l’altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti – che dovrebbe consentire comunque, anche in assenza dei predetti accordi, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità, stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività: suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Al di là delle osservazioni fin qui svolte a proposito dell’articolo 31, è da sottolineare l’opportunità di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse – presenti negli articoli 30, 32 e 50 – che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano, così come sono formulate, di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi.

2. Secondo l’articolo 20 della legge, l’articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, recante delega al Governo per l’emanazione di norme per l’igiene del lavoro, si interpreta nel senso che l’applicazione della legge delega è esclusa non soltanto – come espressamente recita la lettera b) dell’articolo 2 – per “il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili”, ma anche per “il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito”.

Dai lavori parlamentari emerge che con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l’amianto, possano continuare ad applicarsi – come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie – le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l’applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili.

Si ricorda altresì che in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sono previste sanzioni per la inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività, pubblici e privati, sia pure con i necessari adattamenti, con riguardo in particolare alle forze armate, peraltro non ancora definiti.

Al di là degli aspetti strettamente di merito, occorre rilevare innanzitutto che l’articolo 20 in esame non esplicita alcuno dei possibili significati dell’articolo 2, lettera b), della legge del 1955 e quindi non interpreta ma apporta a tale disposizione una evidente modificazione integrativa. La norma incide, inoltre, su una legge delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l’adozione del DPR attuativo n. 303 del 1956, senza invece intervenire su di esso, risultando di fatto inapplicabile e priva di effetti.

L’articolo 20 presenta inoltre profili problematici anche nella parte – in sé largamente condivisibile – che riguarda la “salvezza” del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti. In assenza di disposizioni specifiche – non rinvenibili nella legge – che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un “fatto doloso o colposo” addebitabile a un soggetto individuato (art. 2043 del codice civile). Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare, con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato, non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di “dolo o colpa” nella determinazione del danno.

Per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace, e dall’altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale, le finalità che la disposizione in esame si propone, appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008, e prevedere, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio, un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori.

Per i motivi innanzi illustrati, chiedo alle Camere – a norma dell’articolo 74, primo comma, della Costituzione – una nuova deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 3 marzo 2010″.

Nota 31 marzo 2010, Prot. n. 2494 MIUROODGOS

Oggetto: Concorsi Nazionali a Vico del Gargano

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio II

Il Liceo Ginnasio Statale “Virgilio” e l’Istituto Comprensivo Statale “Manicone” di Vico del Gargano promuovono tre concorsi nazionali: l’ 11° Concorso Nazionale “ Mostra del Cinema della Scuola”, il 5° Concorso Nazionale “Premio Letterario della Scuola” e il 9° Concorso Nazionale “Mostra del Teatro Classico della Scuola” hanno la finalità di contribuire a promuovere tra le scuole lo scambio di esperienze di educazione alla pratica di linguaggi espressivi del cinema, del teatro e della letteratura.

I Concorsi sono riservati alle Scuole Secondarie di I e II grado, le modalità di partecipazione sono illustrate nei distinti regolamenti allegati.

IL DIRIGENTE

F.to IL DIRIGENTE

Antonio LO BELLO

Allegati

Nota 31 marzo 2010, Prot. n. AOODGAI/3637

Oggetto: Cooperazione bilaterale italo-francese. Progetto di mobilita’ docenti “Scambi professionali”. A.S. 2010/2011

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI

– UFFICIO V –

Nell’ambito delle iniziative di cooperazione bilaterale fra Italia e Francia,la Direzione Generale per gli Affari Internazionali del MIUR promuove, in collaborazione con le omologhe istituzioni francesi, il progetto di mobilità docenti “Scambi professionali”, con la finalità principale di favorire lo sviluppo di scambi professionali e culturali tra i sistemi educativi tra l’Italia e la Francia, attraverso brevi soggiorni professionali che 8 docenti francesi e 8 docenti italiani effettueranno nelle scuole d’istruzione secondaria di II° grado dei 2 paesi partner.

OBIETTIVI

In linea con gli obiettivi di cooperazione educativa italo-francese stabiliti nel Protocollo ministeriale del 17 luglio 2007, il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare l’insieme di dispositivi comuni atti a favorire:

l’apprendimento della Lingua francese in Italia e della Lingua italiana in Francia;

la diffusione di pratiche d’insegnamento secondo tipologie di CLIL/EMILE, basate su un approccio di didattica integrata della lingua e delle discipline;

il consolidamento di una progettualità in dimensione europea nelle istituzioni scolastiche dei due paesi.

DESTINATARI

Il progetto, coordinato dal Liceo Ginnasio “Luigi Galvani” di Bologna, intende coinvolgere8 Istituti scolastici di istruzione secondaria di II grado disponibili ad accogliere un docente francese di Italiano come lingua straniera e ad inviare un proprio docente in un Istituto scolastico francese candidato ad accoglierlo per effettuare un soggiorno professionale di due settimane, nel corso dell’a.s. 2010/2011.

Premesso che per la priorità a partecipare sarà accordata agli Istituti che dimostreranno di avere già preso accordi preventivi per lo scambio professionale con una scuola e/o con un docente francese candidato, saranno prese in considerazione le disponibilità degli Istituti che invieranno (in ordine di priorità):

un docente di Scienze con esperienze di didattica CLIL/EMILE in francese

un docente di Lingua francese con esperienze di didattica CLIL/EMILE.

Solo in subordine, verranno considerate le disponibilità dichiarate dagli Istituti che potranno inviare docenti con esperienze di insegnamento CLIL/EMILE di altre discipline in francese.

N.B. Non sono candidati a partecipare i docenti di disciplina non linguistica DNL nelle sezioni bilingui e/o ESABAC e quelli di Conversazione francese.

ATTIVITA’

Il soggiorno professionale di due settimane è un’attività di formazione di tipo job-shadowing presso un’istituzione scolastica nel paese partner. In quanto tale, esso dovrà concentrarsi sull’osservazione delle lezioni nelle classi, sullo scambio e la mutualizzazione di pratiche ed esperienze con i colleghi dell’altro paese, sull’insegnamento della propria lingua d’origina o della propria disciplina in italiano. La finalità principale dell’esperienza è infatti, quella di accrescere nei docenti, competenze, tecniche e metodi da applicare concretamente nell’attività didattica e di favorire la trasferibilità di buone prassi tra i due paesi. Il lavoro di gruppo, l’attività didattica in compresenza e una collaborazione a più ampio raggio fra insegnanti dei due paesi garantisce peraltro, un miglioramento nell’utilizzo delle due lingue comunitarie.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, SELEZIONE ED ATTUAZIONE

Le scuole interessate sono invitate a dichiarare la propria disponibilità, previa lettura del documento “Informazioni per i dirigenti scolastici” allegato alla presente Nota, facendo pervenire il formulario di candidatura debitamente compilato, entro e non oltre l’11 maggio 2010, allo scrivente Ufficio V, via posta elettronica, al seguente indirizzo: fiorella.casciato@istruzione.it, o via fax, al numero: 06 58493698.

Le operazioni di selezione e di abbinamento tra gli Istituti scolastici ed i docenti dei due paesi saranno effettuate dall’Ufficio scrivente, in collaborazione con i responsabili dell’ Ufficio di cooperazione artistica e linguistica dell’Ambasciata di Francia in Italia e con il Liceo Ginnasio “Luigi Galvani” di Bologna, coordinatore del progetto, in linea con le priorità fissate nella presente Nota.

Sarà cura di questo Ufficio comunicare l’esito della selezione e degli abbinamenti direttamente ed esclusivamente alle scuole selezionate, entro il prossimo mese di giugno 2010. Successivamente, il programma del soggiorno professionale dei docenti sarà concordato direttamente tra le scuole italiane e francesi abbinate.

Le scuole italiane individuate beneficeranno esclusivamente di un contributo forfettario pari a 1.700,00 Euro, utile a sostenere le spese di viaggio, vitto e alloggio del soggiorno professionale in Francia che sarà svolto dal docente segnalato nella domanda di candidatura.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Giunta La Spada

Allegati

Nota 26 marzo 2010, Prot. 0002392

Oggetto: Progetto “Giovani Domani”

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

L’Ido – Istituto di Ortofonologia e DireGiovani promuovono il progetto “Giovani Domani” volto alla prevenzione del disagio giovanile che comprende numerose iniziative ed intende coinvolgere attivamente i Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:

1- Il giornale della scuola, il giornale degli studenti: un nuovo settimanale on-line che ospita le news scritte e discusse fra i banchi realizzato dai ragazzi con articoli, foto e video in collaborazione con le scuole, per partecipare è necessario visitare il sito www.direscuola.it o inviare gli articoli all’indirizzo dallascuola@direscuole.it

2- concorsi: sul sito www.diregiovani.it è possibile prendere visione dei concorsi rivolti agli studenti

3- Diregiovani Direfuturo – Il Festival delle giovani idee: giunto alla seconda edizione è in programma dal 7 al 10 ottobre 2010 al Palazzo dei congressi dell’Eur ed ha l’obiettivo di riconoscere e far conoscere l’impegno e la positività dei ragazzi e delle scuole. Per avere tutte le informazioni per partecipare è possibile visitare il sito www.diregiovanidirefuturo.it.

Considerata la rilevanza dell’iniziativa di pregano le SS.LL. di darne massima diffusione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

f.to Sergio Scala

Nota 26 marzo 2010, Prot. N. 0002387

Oggetto: BANDO DI CONCORSO “PRIMAVERA DELL’EUROPA” – elenco vincitori

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

Facendo seguito alla nota prot. AOODGSC/Regg.Uff./0002087 del 08/04/2009 con la quale è stato trasmesso il bando di concorso “Primavera dell’Europa” indetto dalla scrivente Direzione Generale e l’Unione Italiana contro l’analfabetismo si trasmette l’elenco dei vincitori del concorso in oggetto.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

f.to Sergio Scala

Allegato

Nota 26 marzo 2010, Prot. 0002386

Oggetto: BANDO DI CONCORSO “PRIMAVERA DELL’EUROPA”

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Unione Nazionale per la Lotta contro l’ Analfabetismo indicono la seconda edizione del concorso “Primavera dell’ Europa”, allegato alla presente.

Il concorso è rivolto a tutte le scuole primarie e alle scuole secondarie di I grado con lo scopo di stimolare il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti in un processo creativo di interpretazione, rielaborazione e riflessione. Il concorso verterà sui concetti fondamentali della convivenza civile a livello nazionale e comunitario, nonché sul rapporto genitori-figli in riferimento alle responsabilità educative degli adulti sia come insegnanti che genitori.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio III – dott.ssa Giovanna Boda tel. 06.58495902/5901

Data la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di darne massima diffusione

IL VICEDIRETTORE GENERALE

f.to Sergio Scala

Allegati

Nota 26 marzo 2010, Prot. N. 2390

Oggetto: Progetto “L’universo della conoscenza”

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

La Rai – Radiotelevisione Italiana, con il contributo dell’Unesco e del Consiglio d’Europa, ha realizzato lo spazio web relativo al Progetto “L’Universo della conoscenza” (www.conoscenza.rai.it).

Il progetto intende fornire materiale utile all’aggiornamento continuo degli insegnanti raccogliendo oltre mille video dei più autorevoli personaggi del mondo della cultura, della scienza e dell’arte del XX secolo.

Considerata la rilevanza dell’iniziativa di pregano le SS.LL. di darne massima diffusione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

f.to Sergio Scala

Allegato

Avviso 25 marzo 2010

Oggetto: “JPIIGAMES2010 – Pellegrini di pace”

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

L’iniziativa “JPIIGAMES2010 – Pellegrini di pace” si terrà in Terra Santa dal 21 al 28 aprile

Si tratta della VII edizione della Maratona Pellegrinaggio intitolata a Giovanni Paolo II, organizzata da Opera Romana Pellegrinaggi e dal Centro Sportivo Italiano, con l’“imprimatur” ufficiale del Pontificio Consiglio per i Laici e del CONI.

La maratona, ovvero una corsa non competitiva, che unisce i 10 km che separano Betlemme da Gerusalemme, e che da 6 anni viene percorsa da pellegrini, sportivi amatoriali, campioni dello sport, gente comune, non rappresenterà l’unico momento di sport nell’ambito del pellegrinaggio in Terra Santa che potrà essere vissuto nelle due proposte degli 8 e dei 5 giorni (rispettivamente dal 21 al 28 aprile e dal 23 al 27 aprile), ma verrà affiancata da numerose competizioni, tra cui quelle di nuoto, pallavolo e ciclismo, che vedranno scendere in campo rappresentative di atleti italiani, israeliani e palestinesi.

Il binomio pellegrinaggio-sport è una formula vincente per favorire il dialogo tra i popoli, apre strade ad una possibilità nuova per coloro che abitano la Terra Santa e che sono i veri protagonisti di questo evento sportivo per la pace.

Lo sport infatti utilizza un linguaggio universale che non ha bisogno di traduzione ed il pellegrinaggio, anzi in questo caso il singolo pellegrino, diviene portatore di un messaggio di pace. La sua presenza genera “vita” all’interno della comunità locale.

In Terra Santa i pellegrini calpestano i luoghi dove Gesù ha vissuto e al medesimo tempo “attraversano” anche la sofferenza di una situazione di non pace, recando con la loro testimonianza un messaggio di letizia ed anche un aiuto concreto, nel generare lavoro per le popolazioni ivi accolte.

In virtù dell’alto valore che questa manifestazione porta con sé sono numerose le istituzioni ecclesiastiche e politiche che già hanno concesso il loro patrocinio e sostegno all’ evento, tra le quali significativamente il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente agli sponsors che contribuiranno a rendere possibile il coronamento di questo “sogno”. Sul fronte sportivo non si è fatta attendere l’adesione entusiasta del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del CISM (Consiglio Internazionale dello Sport Militare), delle Federazioni Italiane Atletica, Pallavolo, Ciclismo, Nuoto ed infine della Lega Navale.

La Terra Santa si prepara dunque ad essere “teatro” di un grande evento di sport, proprio come la Grecia all’epoca dei Giochi Olimpici. E come in Grecia il periodo riservato ai Giochi Olimpici rappresentava un momento “sacro” che prevedeva la sospensione di ogni azione bellica, dunque un tempo di armonia, è altrettanto auspicabile che in Terra Santa lo sport, che per sua natura è veicolo di pace, rappresenti un’opportunità di incontro tra popolazioni che normalmente vivono con tempi e modalità differenti.

Il pellegrinaggio che partirà da Nazareth per poi snodarsi in numerose tappe, giungere a Betlemme ed infine a Gerusalemme, prevede tra il 25 ed il 26 il vero e proprio programma sportivo. Domenica 25 i “giochi” saranno aperti al mattino dalla Maratona da Betlemme a Gerusalemme, che si svolgerà in contemporanea con il Peace Volley e, a seguire, si svolgerà una Conferenza Internazionale tra le autorità religiose, politiche e del mondo dello sport di Palestina, Italia ed Israele per la sottoscrizione di una “Carta dei Valori” dello sport e del turismo, quale strumento di pace.

Lunedì 26, al mattino, sarà la volta dei ciclisti, mentre a concludere i JPII GAMES 2010 sarà un incontro di nuoto, che prevede un’esibizione di nuoto sincronizzato congiuntamente ad una staffetta di atleti italiani, palestinesi, israeliani.

Per un dettagliato ragguaglio circa le singole proposte di Pellegrinaggio vi rimandiamo alla consultazione del sito www.jpiigames.com.

Lo sport sarà occasione di un tempo condiviso in cui si compete e ci si misura con l’altro nel rispetto reciproco. Un atteggiamento questo che, applicato al dialogo tra culture differenti, aiuta a sottolinearne la ricchezza e la preziosità e non a schiacciarne l’identità.

“Lo sport si è diffuso in ogni angolo del mondo, superando diversità di culture e di nazioni.

Per il profilo planetario assunto da questa attività, è grande la responsabilità degli sportivi nel mondo”- affermava Giovanni Paolo II in occasione dell’omelia del Giubileo degli Sportivi –“ Essi sono chiamati a fare dello sport un’occasione di incontro e di dialogo, al di là di ogni barriera di lingua, di razza, di cultura. Lo sport può, infatti, recare un valido apporto alla pacifica intesa fra i popoli e contribuire all’affermarsi nel mondo della nuova civiltà dell’amore”.

Nota 23 marzo 2010, Prot. n. 2235

Oggetto: Concorsi Nazionali: “Penne Sconosciute” – “Video Sconosciuti” – “ReGiornalando”. Edizione 2010

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio II

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa MPI-OSA Onlus sottoscritto il 10 gennaio 2008, l’Associazione Culturale OSA, in collaborazione con Enti ed Associazioni territoriali e nazionali, indice i seguenti concorsi nazionali:

“Penne Sconosciute”, “Video Sconosciuti”, “ReGiornalando”, articolati per sezioni dedicate ai vari ordini di scuola ed a gruppi redazionali e videoamatoriali.

I lavori dovranno pervenire all’organizzazione, unitamente alla scheda di partecipazione entro il 30 giugno 2010 al seguente indirizzo:

c/o OSA Casella Postale 35, 53021 Abbadia San Salvatore (Siena).

Tel. 3284740282 – fax 0577778008

e.mail: osa@amiataosa.it – info@pennesconosciute.it

Ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione e sulle diverse caratterizzazione dei tre concorsi sono reperibili sul sito www.pennesconosciute.it

IL DIRIGENTE

Antonio Lo Bello

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