17 giugno Prova scritta Esami conclusivi I Ciclo

La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2009/2010, per l’intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 17 giugno 2010, con inizio alle ore 8.30

Prova Nazionale Esami I Ciclo 2010

Nota 17 giugno 2010, Prot. n. 2272

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi

Ufficio VII – Servizio di Statistica

Ai Dirigenti/Coordinatori scolastici delle Scuole Secondarie di I grado

e, p.c.

Al Sovrintendente Scolastico

per la Regione Valle d’Aosta

Al Dirigente del Servizio

per la Gestione delle Risorse Umane della Scuola e della Formazione – Trento

Al Sovrintendente Scolastico

per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico

per la scuola delle località ladine di Bolzano

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli

Uffici Scolastici Territoriali

Ai Referenti Regionali e Provinciali

delle Rilevazioni Integrative

Ai Referenti Regionali e Provinciali

dell’Anagrafe degli studenti

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo – Scuole secondarie di primo grado statali e paritarie.

Gli esami di Stato rappresentano una importante occasione per delineare, con finalità esclusivamente statistiche, i livelli di apprendimento degli studenti sia con riferimento alle diverse realtà territoriali e sia in relazione alla scelta dei successivi percorsi formativi.

Lo scrivente ufficio, a decorrere dal corrente anno scolastico 2009/2010, avvia una nuova modalità di rilevazione sugli esiti degli Esami di Stato per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie.

La nuova rilevazione, effettuata fino allo scorso anno per scuola, permette di acquisire per ogni singolo studente la votazione assegnata dalla commissione nelle diverse prove: italiano, matematica, lingua straniera, seconda lingua straniera, colloquio, prova Invalsi.

Di tale iniziativa di raccolta di dati, i dirigenti scolastici avranno cura di assicurarne idonea diffusione, informandone gli alunni interessati mediante l’affissione della presente nota all’albo della scuola nonché, ove presente, inserendola nel sito web della scuola.

I dati vanno comunicati accedendo all’area “Alunni – Gestione alunni” del portale SIDI dove è attiva la funzione “Esami di Stato I Ciclo”.

Per consentire la corretta comunicazione degli esiti di tutti gli alunni che si apprestano a sostenere l’Esame di Stato è necessario che, in via preliminare, le scuole verifichino in “Anagrafe Nazionale” i dati degli alunni frequentanti l’a.s. 2009/2010, prestando particolare attenzione a quelli del terzo anno di corso.

Una volta ultimate le operazioni di verifica di anagrafe si deve accedere alla funzione “Esami di Stato I Ciclo” per la comunicazione dei relativi dati.

La rilevazione “Esami di Stato I ciclo (ESPC)” si svilupperà in 2 fasi:

dal 16 giugno al 24 giugno – Comunicazione degli ammessi e dei non ammessi:

a partire dall’elenco degli alunni frequentanti il terzo anno e presenti in Anagrafe, deve essere indicato l’esito dello scrutinio e cioè l’ammissione o meno all’esame; inoltre devono essere inseriti i dati anagrafici relativi agli eventuali candidati esterni.

dal 24 giugno al 10 luglio – Comunicazione dei risultati delle prove e indicazione ai fini dell’assolvimento del diritto/dovere:

per ciascun alunno ammesso all’esame, deve essere inserito il voto del giudizio d’idoneità e le valutazioni conseguite nelle singole prove di esame (i voti delle prove scritte, il voto del colloquio, il voto finale e l’eventuale lode);

per ciascun alunno che abbia superato l’esame, deve essere indicata la scelta relativa all’attuazione del diritto/dovere all’istruzione.

Per facilitare la raccolta dei dati è possibile stampare l’elenco dei candidati ammessi; tale elenco consente alle commissioni di annotare i risultati delle prove durante lo svolgimento degli esami.

In caso di errori od omissioni nei dati anagrafici dei candidati è sempre possibile effettuare le opportune variazioni e/o integrazioni nell’Anagrafe degli studenti.

La guida operativa è disponibile nell’area “Procedimenti amministrativi del SIDI”.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio di Statistica (Referenti_DGSSSI_7.pdf) e, in caso di problemi tecnici dell’applicazione, è disponibile il numero verde 800903080 curato dal gestore del sistema informativo.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Domenica Testa

Informativa per il trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali della presente rilevazione è l’Ufficio di Statistica del

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; responsabile del trattamento dei dati
personali è il dirigente dell’Ufficio di Statistica della Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i
Sistemi Informativi al quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti degli interessati di cui
all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, inviando apposita richiesta a: MIUR –
Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi – vialeTrastevere, 76/a 00153
Roma.
I dati trattati nell’ambito della presente rilevazione, tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla
normativa sulla protezione dei dati personali, potranno essere utilizzati, anche per successivi
trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema Statistico Nazionale, ai sensi
dell’art. 8 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali e potranno, altresì, essere
comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7
del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistema
statistico nazionale. I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia
possibile risalire ai soggetti che li forniscono o a cui si riferiscono.
Riferimenti normativi sul segreto statistico e sulla protezione dei dati personali
– Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni – “Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica “, art. 6-bis (trattamenti dei
dati personali); art. 7 (obbligo di fornire i dati statistici); art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di
statistica); art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico);
– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 2
(finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che
effettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
– “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di
protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Informativa per il trattamento dei dati personaliIl titolare del trattamento dei dati personali della presente rilevazione è l’Ufficio di Statistica delMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; responsabile del trattamento dei datipersonali è il dirigente dell’Ufficio di Statistica della Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e iSistemi Informativi al quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti degli interessati di cuiall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, inviando apposita richiesta a: MIUR –Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi – vialeTrastevere, 76/a 00153Roma.I dati trattati nell’ambito della presente rilevazione, tutelati dal segreto statistico e sottoposti allanormativa sulla protezione dei dati personali, potranno essere utilizzati, anche per successivitrattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema Statistico Nazionale, ai sensidell’art. 8 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali e potranno, altresì, esserecomunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistemastatistico nazionale. I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non siapossibile risalire ai soggetti che li forniscono o a cui si riferiscono.Riferimenti normativi sul segreto statistico e sulla protezione dei dati personali- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni – “Norme sul Sistemastatistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica “, art. 6-bis (trattamenti deidati personali); art. 7 (obbligo di fornire i dati statistici); art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici distatistica); art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico);- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 2(finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti cheeffettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);- “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricercascientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia diprotezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Nota 17 giugno 2010, Prot. n. AOODGPER 5986

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

Ai Direttori degli Uffici Scol. Regionali

Ai Dirigenti delle sedi territoriali degli U.S.R.

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche

di ogni ordine e grado

LORO SEDI

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze

ROMA

Oggetto: Contratti per supplenze di personale scolastico – Proroghe

In relazione alla materia di cui all’oggetto, si conferma la validità delle istruzioni impartite con la nota prot. AOODGPER 8556 del 10 giugno 2009, tenuto conto, relativamente al personale docente, delle precisazioni contenute nella nota prot. AOODGPER 9038 del 17 giugno 2009.

Analogamente si confermano, per quanto riguarda la partecipazione agli esami di Stato del personale con contratto a tempo determinato, le istruzioni impartite con la nota prot.AOODGPER 14187 dell’11 luglio 2007.

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, ai fini di una tempestiva predisposizione dei contratti di proroga al personale ATA , autorizzeranno le richieste inoltrate dai capi d’Istituto, qualora accoglibili, con ogni possibile tempestività, comunque non oltre il 30 giugno.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

LUCIANO CHIAPPETTA